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AMMINISTRATORI E ORGANI
Il consigliere comunale può giustificare le assenze anche a posteriori
La decadenza del consigliere comunale è estremo rimedio che va applicato in maniera rigorosa.
Così il Consiglio di Stato con la sentenza n. 743/2017 ha delineato un perimetro abbastanza
ristretto per procedere all’estromissione dal consiglio comunale di coloro che senza preventiva
giustificazione si assentino più volte dalle sedute consiliari. La decisione di Palazzo Spada afferma
appunto che le assenze per mancato intervento dei consiglieri alle sedute del Consiglio comunale
non devono essere giustificate di volta in volta, in via preventiva. Precisano i giudici che le
giustificazioni possono essere fornite, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di
decadenza. Ma si afferma anche che resta ferma l'ampia facoltà di apprezzamento del Consiglio
comunale in ordine alla «fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a
giustificazione delle assenze».
Il presupposto per l’estromissione
Il ragionamento alla base della decisione è che le circostanze da cui deriva la decadenza vanno
interpretate «restrittivamente e con estremo rigore» dato che da essa consegue la limitazione
all'esercizio di un munus publicum. Perciò, specificano i giudici, gli aspetti garantistici della
procedura devono essere valutati con la massima attenzione: cioè scongiurando i casi di uso
distorto dell'istituto della decadenza. Distorsioni che potrebbero determinare la sua efficacia come
illegittimo strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze politiche, ad esempio.
L’assenza grave
La mancanza o l'inconferenza delle giustificazioni devono essere obiettivamente «gravi»: o perché
affatto presentate o perché estremamente generiche e tali da impedire qualsiasi accertamento
sulla loro fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi.
Le assenze che danno luogo alla revoca del consigliere sono quelle che mostrano con ragionevole
deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni che
l'incarico pubblico elettivo comporta.
La mancata presenza per protesta
Saltare le sedute del consiglio per agire una protesta di valore politico è un’evenienza e anche su
questo punto il Consiglio di Stato ha chiarito che la protesta politica, dichiarata a posteriori, non è
da considerare idonea a costituire valida giustificazione. Affinché l'assenza dalle sedute possa
assumere la connotazione di protesta politica occorre che il comportamento e il significato della
presa di posizione del consigliere comunale siano esternati al Consiglio o resi pubblici e in
concomitanza all’estrema manifestazione di dissenso.
Legittimità della decadenza
Il Consiglio ha, infine affermato che è legittima la decadenza dalla carica di consigliere comunale
per assenza ingiustificata, qualora la giustificazione addotta dall' interessato è talmente relegata
alla sfera mentale soggettiva di colui che la adduce (come nel caso della protesta politica non
altrimenti e non prima esternata), da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e
rilevanza del motivo.
La decisione
La decisione che ha accolto il ricorso è motivata anche dal fatto che secondo il Consiglio di Stato,
nel caso specifico, non andava trascurato che la precedente condotta del ricorrente non
dimostrava affatto un atteggiamento di «disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli
impegni con l'incarico pubblico elettivo», ma al contrario era emersa un’assidua e attiva
partecipazione ai lavori consiliari.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/01/2017
Autore: Paola Rossi
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