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pag. 0
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A cura della Consulta Femminile, per la realizzazione di questo numero hanno partecipato:
Arena Roberta
*
Cabona Michela
Marchiandi Claudia *
*
Carbone Federica
Olcese Liliana
*
Rossi Laura
*
De Barbieri Valentina
*
Timossi Paola
SOMM ARIO
a pag. 2
L.R. 30/2014 - Le modifiche apportate alla L.R. 24/2001
a pag. 6
La consulenza tecnica legale
a pag. 9
Tabelle millesimali - parte 1
a pag. 17
Allaccio degli edifici residenziali alla rete fognaria pubblica - parte 1
a pag. 21
Impostazione grafica di un progetto
a pag. 24
Facciamoci due risate
a pag. 26
Soluzioni del cruciverba della Guida del Praticante n. 4/2014
"Attività editoriale a carattere non commerciale ai sensi previsti dall’art. 4 DPR 16/10/1972 n. 633 e successive modifiche"
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L.R. 30/2014 – LE MODIFICHE APPORTATE ALLA L.R. 24/2001
(RECUPERO AI FINI ABITATIVI DI SOTTOTETTI ESISTENTI)
Geom. Paola Timossi
Nel precedente numero ci siamo occupati in maniera particolareggiata della gestione di un progetto
relativo al recupero di sottotetti esistenti come riportato dalla Legge Regionale n.ro 24 del 06 Agosto
2001.
Abbiamo visto insieme come gestire i rapporti con la clientela che molto spesso non risultano semplici,
tenendo sempre ben presente la chiarezza e la semplicità durante i colloqui con essa; non stiamo
parlando con dei tecnici, quindi molto spesso ci dovremo sforzare di spiegare i concetti in maniera molto
elementare.... Per non sentirci dire: “Questo non me l'aveva detto” oppure “Non avevo capito”.
Inoltre abbiamo visto insieme come gestire il
progetto
dal
sopralluogo
iniziale,
dove
prendiamo visione dello stato attuale dei luoghi
e dove dobbiamo analizzare “su due piedi” la
situazione per poter delineare una linea
operativa
da
seguire.
Abbiamo
pertanto
evidenziato e trattato nello specifico i punti
fondamentali della normativa che ci forniscono
precise informazioni per una corretta redazione
del nostro elaborato progettuale.
Come anticipato però nel Prefazio del numero
precedente, il 12 Novembre 2014 con la Legge Regionale n.ro 30 è entrata in vigore una nuova
normativa che va a modificare la precedente L.R. 24 del 06 Agosto 2001 e la L. R. 16 del 06 Giugno
2008.
Andiamo quindi ad analizzare più nello specifico cosa è stato modificato, rivedendo gli articoli della
Legge in questione:

Art. 2 ( Modifica all'art. 1 della L.R. 24/2001)
Questo articolo ci fornisce sempre la definizione di sottotetto, quale volume soprastante l'ultimo piano
degli edifici residenziali o turistico-ricettivi esistenti all'entrata in vigore della legge. Viene pertanto
implementata questa definizione considerando la legittimità dello stesso sotto il profilo urbanistico anche
mediante la presentazione di DIA o Permesso di Costruire (fa fede la data di presentazione).
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Questo significa che se il nostro sottotetto non agibile è legittimato (mediante DIA o Permesso di
Costruire) anteriormente alla data del 12/11/2014, è possibile il recupero dello stesso ai fini abitativi.
Pertanto si allungano i tempi del campo di applicazione della presente disciplina sino all'anno 2014,
precedentemente la legge prevedeva il campo di applicazione limitato al 2001.
La definizione ci fornisce inoltre altre informazioni in
merito al volume esistente, che deve essere compreso
nella sagoma della copertura, preferibilmente a falda
inclinata, i cui locali devono presentare allo stato attuale
una altezza interna nel “punto più elevato” non inferiore a
mt. 1,40 (immagine riportata a fianco); inoltre i locali
devono essere privi di agibilità e facenti parte di organismi
destinati ad uso residenziale o turistico-ricettivi.
Altro punto fondamentale: tali disposizioni vanno in
deroga alla disciplina degli strumenti urbanistici dei Comune quali “Piano Urbanistico Comunale” o
“Piano Regolatore Generale”
Si precisa tuttavia che parte di questo articolo era comunque contenuto e riportato al punto 2 dell'art. 2
della precedente normativa.

Art. 3 ( Sostituisce l'art. n.ro 2 della L.R. 24/2001)
L'art. 3 riporta quasi interamente l'articolo originale;
poniamo però attenzione al punto 3 del comma 1 dove si fa
sempre riferimento alla modifica delle altezze di gronda e di
colmo al fine di assicurare il parametro dell'altezza media
interna prescritta dalla normativa, introducendo il concetto
del rispetto delle altezze massime degli edifici previste
dagli strumenti urbanistici comunali, ed in assenza di essi,
nel rispetto delle altezze massime dei fabbricati ad uso
abitativo di contorno.
Al punto 6 abbiamo una novità invece in merito al
reperimento dei parcheggi pertinenziali, in quanto viene
riportato in questa sede un limite minimo di superficie di
parcheggio pertinenziale pari a mq. 12,50 per ogni nuova
unità immobiliare ricavata, oppure nell'obbligo di versare al
Comune una somma equivalente al valore di mercato di un
parcheggio pertinenziale di superficie pari a mq. 12,50.
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Precisiamo ancora che è sempre previsto il contributo
concessorio, nel caso in cui non si generi una nuova
unità immobiliare esso viene pagato per intero; mentre
il contributo è ridotto del 50% qualora l'intervento
determini la creazione di una nuova unità abitativa.
E' bene rammentare sempre al cliente che per tale
opera
è
necessario
il
pagamento
degli
oneri
concessori sopra citati: stiamo andando a “toccare il
portafoglio” ai nostri committenti e quindi dobbiamo
essere estremamente cauti e precisi quando trattiamo
tale argomento.

Art. 4 (Abrogazione l'art. n.ro 4 della L.R.
24/2001)

Art. 5 ( Sostituisce l'art. n.ro 7 della L.R. 24/2001)
Questa nuova normativa va a riconoscere ai singoli Comuni il diritto di disciplinare in senso non solo
negativo, ma anche positivo l'operatività di questa disciplina.
Infatti questo articolo introduce la possibilità da parte dei Comuni di individuare, mediante delibera del
Consiglio Comunale, zone o ambiti dove siano ammesse opere di recupero di sottotetti ai fini abitativi
prevedendo quattro eventuali prestazioni di standard da assolvere:
a)
percentuale massima dell'aumento di volume pari al 20% dell'attuale;
b)
altezze massime consentite per l'innalzamento della linea di gronda e di colmo della copertura;
c)
tipologie ammesse per l'apertura di bucature a filo falda ( come la realizzazione di abbaini o terrazzi
a pozzetto ecc.) al fine di consentire il rispetto del rapporto aero-illuminante pari a 1/16;
d)
eventuali requisiti aggiuntivi in maniera energetica.
Pertanto come già rammentato nel precedente articolo, è sempre opportuno “farsi un giretto” nel
Comune dove andremo ad operare, in quanto potremmo incorrere in qualche errore o incorrettezza
progettuale a causa della nostra troppa sicurezza.
Poniamo l'esempio di un Comune il cui strumento urbanistico prescriva un innalzamento massimo della
linea di gronda e di colmo pari cm. 80. In questo caso dovremo fare molta attenzione e andare a
sommare all'altezza attuale rilevata in fase di sopralluogo l'altezza massima consentita pari a cm. 80.
Dovremo quindi essere in grado di verificare sia le altezze minime interne che l'altezza media prescritte
dalla normativa. In caso contrario il progetto non potrà avere seguito e quindi dovremo spiegare alla
clientela le motivazioni della “non fattibilità” del progetto.
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Inoltre questo articolo ci ricorda che le opere per i locali sottotetto che comportano una modifica delle
altezze di gronda e di colmo non possono riguardare i seguenti immobili:
1.
beni vincolati come Beni Culturali ai sensi della D.Lgs 42/2004;
2.
beni ricadenti nei centri storici (fatta salva la facoltà dei Comuni di individuare zone ove permettere
tali opere);
3.
beni ricadenti in zone soggette a inedificabilità assoluta;
4.
beni ricadenti in aree demaniali marittime;
5.
beni ricadenti in zone IU, SU, NI-CE e ANI-CE in base alle indicazioni fornite dall'assetto insediativo
del vigente PTCP.
Ricordiamoci che non è stato abrogato l'art. 3 della precedente normativa
L.R. 24/2001, pertanto rimangono invariate le predisposizioni inerenti l'abbattimento
delle barriere architettoniche ed il Contenimento energetico. Quindi negli interventi
di recupero di sottotetti esistenti ai fini abitativi, le norme sull'abbattimento delle
barriere architettoniche faranno riferimento alla Legge 13 del 09/01/1989 per la
quale si applicherà il requisito dell' ADATTABILITA'.
Per quanto concerne invece il contenimento energetico si prevedrà un adeguato
isolamento termico, un adeguato impianto termico in tutto conforme alla norme
tecniche vigenti in materia energetica.
Dopo questa carrellata di nozioni dovremo sempre tenere a mente sia la nuova normativa L. R. 30/2014,
sia la normativa originaria L. R. 21/2001, in quanto strettamente correlate ed essenziali per comprendere
i concetti contenuti nelle stesse.
Non dimentichiamo ancora gli strumenti urbanistici dei Comuni dove il nostro oggetto di intervento è
ubicato poiché con la nuova normativa gli Enti Locali Comunali assumono un ruolo fondamentale in
questa disciplina.
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LA CONSULENZA TECNICA LEGALE
Geom. Roberta Arena
Fino ad oggi, non abbiamo mai affrontato il tema della Consulenza Tecnica Legale che il Geometra esercita
fra le molteplici competenze professionali, ma è doveroso ricordare che questa materia, sebbene molto
delicata, vede impegnati fortunatamente con successo, molti tra i nostri Colleghi iscritti all'Albo
Professionale.
Ma cerchiamo di capire con quali figure in cui il Geometra può andare ad interagire nell'ambito del
Tribunale.
Partiamo dal ruolo principale, ossia quello del Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.), detto anche colui
che svolge un ruolo di ausiliario del Giudice in un rapporto fiduciario, indipendente dalle parti coinvolte, è a
lui che viene conferito il compito di fornire le conoscenze tecniche necessarie per valutare o accertare un
fatto.
Il C.T.U. deve attenersi strettamente ai limiti dell'incarico conferitogli, la sua attività del C.T.U. è disciplinata
all'interno degli artt. 61 fino al 68 del Codice di Procedura Civile, allo stesso modo dall'art. 220 fino a 233
nel Codice di Procedura Penale, dove sono contenute le competenze che l'ausiliario designato dal Giudice
deve espletare dal conferimento dell'incarico fino all'elaborato peritale.
Ma come viene scelto il Consulente Tecnico
d’Ufficio? Presso ogni Tribunale è istituito un
Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio, un registro
tenuto dal Presidente del Tribunale, in cui sono
inseriti i nomi delle persone fornite di particolare
competenza tecnica, che dopo avere maturato
un certo numero di anni di attività professionale
(almeno dieci nel caso dei Geometri) o dopo
aver frequentato il corso per abilitarsi nella figura
di
C.T.U.,
annualmente,
che
il
possono
Collegio
essere
organizza
incaricati
direttamente dal Giudice al fine di preparare una stima, una valutazione o molto più semplicemente una
consulenza utile ai fini del giudizio. Il Giudice tramite un'ordinanza di comparizione, fissa un'udienza per
ufficializzare il conferimento dell'incarico nei confronti del Consulente, al quale seguirà poi il giuramento e la
formulazione del quesito. Ricordiamo che il quesito del Giudice consisterà in una o più domande espresse
solitamente in maniera analitica o generica.
Dal momento in cui il C.T.U. avrà ricevuto l'incarico, inizierà con il lavoro peritale, passerà alle letture degli
atti giuridici contenuti nel fascicolo, quali denunce, egli dovrà svolgere indagini che gli consentano la
raccolta del materiale utile e pertinente, in seguito fisserà le date per eventuali sopralluoghi e/o incontri con
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i Consulenti Tecnici di Parte (C.T.P.), che insieme a lui lavoreranno per eseguire tutte le necessarie
operazioni peritali, finalizzate alla redazione della relazione finale.
Durante gli incontri, egli dovrà redigere un documento di fondamentale importanza ossia il verbale,
all'interno del quale indicherà l'orario di inizio e di conclusione delle operazioni peritali, ma soprattutto
verbalizzerà l'intera attività espletata nel corso dell'incontro, il tipo di attività compiuta e il tenore delle
eventuali contestazioni emerse tra le parti presenti e che dovrà far controfirmare al termine della sessione/i.
A questo punto abbiamo citato un'altra figura altrettanto basilare, il Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.),
che può essere nominato direttamente dalle parti, anche prima dell'inizio del processo, al fine di redigere
una relazione volta a consentire al difensore del preteso danneggiato di valutare l'opportunità di agire in
sede giudiziaria. Anche la contro parte potrebbe avere l'interesse di richiedere una consulenza prima del
processo, al fine di stimarne gli eventuali rischi. Una volta instaurato il giudizio, e ove venga disposta una
consulenza tecnica d'ufficio, il C.T.P., che come il C.T.U. sarà dotato di speciale competenza tecnica, avrà
il compito di partecipare a tutte le operazioni peritali, di cui si faceva cenno prima, per conto della parte in
causa che lo ha nominato, per far emergere tutti gli elementi a sostegno della posizione della stessa.
Nella fase giudiziale di una controversia, il C.T.P. concorre insieme all'Avvocato a determinare la linea
difensiva dell'assistito, in forza di un rapporto con la parte di natura fiduciaria.
Quali sono le principali differenze tra il Consulente Tecnico d’Ufficio e il Consulente Tecnico di Parte?
Innanzitutto il C.T.P. non è tenuto a prestare giuramento di fronte al Giudice, non è nemmeno tenuto a
motivare l'eventuale rifiuto di un incarico, perché
dovrà rispondere per il mandato solo al cliente, e il
suo compenso non verrà determinato dal Giudice.
Nell'ambito del suo operato, il C.T.P. in tutti i casi
dovrà rispettare i principi stabiliti dal proprio codice
deontologico ed i tradizionali principi di correttezza
professionale, legalità e moralità.
La collaborazione tra la figura del C.T.U. e quella del
C.T.P. (che in genere sono più di uno)
è
fondamentale per ottenere dei buoni risultati finali,
lavoreranno a stretto contatto per tutto il tempo
ritenuto necessario, al fine di formulare tesi e
disamine di documenti, ognuno per il ruolo che gli compete, ma è essenziale che al di là di tutto, vi sia
sempre rispetto reciproco dei ruoli ricoperti ed osservanza delle regole di condotta.
Alla conclusione delle operazioni peritali, dovrà consegnare una bozza di consulenza ai C.T.P., una
relazione peritale finale, esposta in forma discorsiva, ma soprattutto con un linguaggio comprensibile a
chiunque, nella quale risponderà in maniera chiara e pertinente al quesito e/o quesiti enunciati dal Giudice;
i C.T.P. avranno poi un termine di tempo entro il quale dovranno formulare le loro osservazioni al C.T.U.,
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che a questo punto ne dovrà tenere conto nell’esposizione della consulenza definitiva formulando le sue
controdeduzioni e quindi accogliendo o meno e sempre motivando le osservazioni dei C.T.P. .
E' doveroso però che l'esperto si attenga scrupolosamente ai quesiti, in modo imparziale, senza divagare e
senza esprimere pareri non richiesti o non necessari.
Una volta concluso il lavoro peritale, il sistema giudiziario non prevede nessun tipo di ritorno di informazioni,
dopo la consegna della relazione scritta cessa da parte del C.T.U. ogni tipo di comunicazione formale con il
Giudice.
Il compenso spettante al C.T.U., è disposto tramite il decreto di liquidazione direttamente dal Giudice, ed è
normalmente a carico solidale fra le parti.
Un altro tipo di procedimento è l' Accertamento Tecnico
Preventivo (A.T.P.), disciplinato dall'art.696 del Codice di
Procedura Civile, ove dispone testualmente: ”chi ha l'urgenza di
far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi, la qualità o la
condizione di cose, può richiedere a norma degli articoli 692 e
seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico”.
In sintesi, questo tipo di valutazione è cautelativa, volta a stabilire
le cause tecniche oggettive che hanno determinato il vizio, ed è
previsto nel caso in cui si manifesti la necessità di eseguire
interventi di ogni genere, che permettano di ripristinare e
rimuovere la situazione di pregiudizio, di pericolo o di
inutilizzabilità provocata dall'evento.
In che modo si attiva l’ A.T.P. ? Il richiedente deve avanzare il
ricorso presso il Tribunale del Territorio di competenza, avendo
cura di informare (mediante notifica del ricorso) la controporte.
Successivamente il Presidente del Tribunale, nominerà un C.T.U.
stabilendo la data di comparizione del consulente e delle parti. Al C.T.U. verrà dato un termine per il
deposito della relazione peritale, egli dovrà procedere in maniera autonoma, acquisendo la
documentazione presso le parti e/o eventualmente presso terzi, andando a ricoprire un ruolo istruttorio che
generalmente spetterebbe al Giudice o agli Avvocati in contraddittorio. Insieme alla perizia, il C.T.U. dovrà
allegare tutti i documenti precedentemente acquisiti, specificando le modalità con cui li ha ottenuti.
L'accertamento tecnico preventivo essendo fatta da un tecnico nominato dal Giudice, ha il vantaggio che
consente in un tempo ragionevole di andare al “cuore” del problema, producendo un documento ufficiale
che vale come prova, ovviamente però rispetto alla C.T.P. i costi sono un po' più alti e totalmente a carico
della parte che attiva il procedimento.
Ma come avviene l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova? Avendo un anzianità
di iscrizione all'Albo Professionale di almeno tre anni, occorre recarsi presso la cancelleria del Tribunale per
ottenere ulteriori informazioni e ritirare la relativa documentazione.
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TABELLE MILLESIMALI - PARTE I
Geom. Federica Carbone
La presente trattazione intende fornire una semplice guida per la formazione delle TABELLE MILLESIMALI,
per i Tecnici che, per necessità professionale, oppure perché all’inizio della loro attività si trovano in
difficoltà nella compilazione delle stesse.
Per rendere più agevole la consultazione il testo è stato suddiviso in sei Capitoli:
CAPITOLO I:
definizione-funzione delle Tabelle;
CAPITOLO II:
presentazione-formazione Tabelle;
CAPITOLO III:
compilazione della Tabelle A;
CAPITOLO IV:
compilazione della Tabella B;
CAPITOLO V:
esempio pratico di calcolo Tabelle millesimali;
CAPITOLO VI:
approvazione - revisione e modifica delle Tabelle.
Con precisazione che i Cap. IV V e VI verranno trattati nella successiva pubblicazione della rivista.
- CAPITOLO I 1.1. DEFINIZIONE
Secondo l’art. 68 delle disposizioni di attuazione del
Codice Civile, i millesimi (in base ai quali vengono poi
ripartire le spese), possono essere definiti come la
rappresentazione grafica di un rapporto di valore,
intercorrente tra ciascuna proprietà esclusiva e l’intero
edificio. Semplificando, le Tabelle Millesimali, si possono
definire come la raccolta e la elencazione di frazioni
aritmetiche nelle quali il numeratore è rappresentato dal
valore della proprietà esclusiva, e il denominatore è
rappresentato
dal
valore
dell’intero
edificio.
Per
convenzione stabilita dalla Legge all’art. 68 disp. att. Cod.
civ. la frazione deve essere rapportata a 1000.
ESEMPIO ESPLICATIVO: alloggio di proprietà esclusiva
corrispondente alla quota millesimale di 100 millesimi, per
convenzione legale, si deve intendere che il rapporto tra il
suo valore e quello dell’intero edificio è rappresentato
dalla frazione 100/1000.
A quanto detto appare evidente che le Tabelle Millesimali non possono essere formate se non si conosce il
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valore di ciascuna proprietà esclusiva, il quale rappresenta l’unico dato necessario per la rappresentazione
di tutti i rapporti di valore (proprietà eslusiva/intero edificio) elencati nella Tabella stessa.
1.2. FUNZIONE
Descritta sinteticamente la definizione di Tabelle Millesimali occorre precisare qual’è, secondo la normativa
vigente, la loro funzione.
L’art. 68 disp. att. Cod. civ., individua la funzione delle Tabelle Millesimali richiamando gli artt. 1123-11241126-1136, suddividendoli in due gruppi.
Da una parte gli articoli inerenti alla ripartizione delle spese (artt. 1123-1124-1126 Cod. civ.) e dall’altra l’art.
1136 Cod. civ. che sovraintende al funzionamento dell’assemblea condominiale. Come si evince
chiaramente, le Tabelle Millesimali, si pongono al centro della vita del condominio.
In conclusione si può affermare che la quota millesimale attribuita a ciascun condomino dalle Tabelle viene
utilizzato non solo per la ripartizione delle spese di gestione e per il funzionamento dell’Assemblea, ma
anche per individuare la quota di comproprietà dei beni comuni.
- CAPITOLO II 2.1. PRESENTAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI
Poiché come detto, le Tabelle Millesimali, sono il cuore del Condominio, ed apportano per lo stesso un
notevole contributo alla pacifica convivenza condominiale ed alla buona amministrazione, queste debbono
essere presentate con la massima chiarezza ed il maggior numero di elementi giustificativi delle operazioni
effettuate.
In breve ogni elaborato tecnico relativo alle Tabelle Millesimali, deve contenere:

tabelle vere e proprie relative alle proprietà individuali, alle scale, all’ascensore ed all’impianto di
riscaldamento centrale. Se ritenute necessarie, saranno aggiunte Tabelle secondarie, in casi
particolari

relazione esplicativa/illustrativa dove verranno descritte sinteticamente le caratteristiche dell’immobile;
(consistenza, ubicazione, ambiente esterno che lo circonda ecc.), nonché i criteri ed i coefficienti
adottati nelle operazioni estimative;

planimetria d’insieme dell’immobile, generalmente in scala 1:200 o 1:500, eventualmente integrata
con uno stralcio catastale;

planimetrie, generalmente in scala 1:100 1:200, di ogni unità immobiliare. Su tali planimetrie verrà
segnato il numero o lettera con cui ogni unità immobiliare è indicata nelle Tabelle, nonché all’interno
di ogni vano, la destinazione assegnata nelle tabelle stesse ad ogni ambiente, mediante numeri o
lettere in ordine progressivo;

schizzo altimetrico, generalmente in scala 1:100 o 1:200 con indicate le quote dei pavimenti dei
diversi piani in elevazione, rispetto al piano stradale.
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2.2. FORMAZIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI
Le Tabelle Millesimali utili per ogni Condominio, ed obbligatorie quando il numero dei Condomini è
superiore a dieci, si possono suddividere in due gruppi:
Tabelle principali o indispensabili;
Tabelle secondarie che si rendono necessarie in casi particolari.
Il primo gruppo comprende:

TABELLA A, relativa al valore condominiale delle
diverse proprietà individuali costituenti il condominio.
Serve per la ripartizione delle spese, per il godimento
delle parti comuni e le innovazioni;

TABELLA B, relativa alla ripartizione delle spese di
manutenzione e sostituzione delle scale e di esercizio
e manutenzione dell’ascensore;

TABELLA C, relativa alla ripartizione delle spese di
esercizio
e
manutenzione
dell’impianto
di
riscaldamento centrale.
Il secondo gruppo comprende:

TABELLA D, relativa alla pulizia ed illuminazione
dell’androne di accesso alla scala e ascensore;

TABELLA E, relativa alla ripartizione delle spese di
eventuale portierato;

TABELLA F, relativa alla ripartizione delle spese di
manutenzione ed illuminazione di eventuali aree scoperte (giardini, cortili ecc.)
2.3. MISURE ED ACCERTAMENTI DA EFFETTUARE IN LOCO
Tali accertamenti vanno eseguiti, sulla scorta delle planimetrie che verranno, se in loro possesso, fornite
dai Committenti, e su cui si effettueranno i controlli per verificarne l’esattezza. In mancanza, è necessario
eseguire il rilievo ex novo.
2.3.1. Accertamento delle superfici utili
Le superfici dei diversi ambienti, devono essere quelle utili, al netto di muri, pilastri ed altre strutture,
escludendo gli armadi a muro ed includendo le aree di eventuali incassi nelle murature.
In caso di giardini annessi, si dovrà procedere al rilievo topografico planimetrico o al controllo, se tale area
è già riportata sulle planimetrie.
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2.3.2. Accertamento relativo alla destinazione degli ambienti
La destinazione da considerare non è quella che il proprietario dell’ambiente ha dato, ma quella che
razionalmente questo deve avere per il raggiungimento della migliore funzionalità generale dell’alloggio.
2.3.3. Accertamento relativo all’altezza dei vani
Si effettua misurando la distanza verticale da pavimento a pavimento dei piani sovrastanti.
2.3.4. Accertamento relativo all’orientamento
Si procede alla determinazione dell’orientamento con l’ausilio della bussola, stabilendo la direzione del
Nord e di conseguenza degli altri tre punti cardinali, determinando così l’esatto orientamento di ogni
facciata dell’edificio.
2.3.5. Accertamento relativo alle vedute verso l’esterno
Si dovrà porre particolare attenzione alle caratteristiche dell’ambiente esterno che circonda l’immobile.
2.3.6. Accertamento relativo alla luminosità degli ambienti
Per la determinazione del coefficiente di luminosità per ogni ambiente, si deve calcolare il rapporto che
intercorre tra superficie illuminante (finestre, balconi ecc) e superficie illuminata del vano.
2.3.7. Accertamento relativo all’impianto di riscaldamento
In caso di impianto di riscaldamento autonomo non occorre nessuna ripartizione di spesa.
In presenza di impianto centralizzato occorre accertare se i radiatori installati sono di tipo unico, hanno la
medesima unica altezza e sono composti dallo stesso numero di colonne. Nel caso in cui i radiatori siano
diversi occorre effettuare un accertamento vano per vano, prendendo nota delle caratteristiche variabili
(materiale, altezza, numero di colonne, numero di elementi).
- CAPITOLO III 3.1. COMPILAZIONE DELLA TABELLA A- SUI VALORI CONDOMINIALI DELLE PROPRIETA’ INDIVIDUALI
3.1.1. COEFFICIENTI RIDUTTIVI
Ricavata la superficie utile delle singole unità immobiliari, che costituisce la base oggettiva dell’intero
calcolo, essa viene moltiplicata per dei parametri detti “coefficienti” i quali (valutando in positivo o in
negativo i vari aspetti dell’unità immobiliare) ne determinano una variazione, definendo le particolari qualità
e caratteristiche che diversificano fra loro le unità immobiliari.
Tali coefficienti, che trasformano le superfici reali delle singole unità immobiliari in valori virtuali
(superficie convenzionale), sono applicati dal Tecnico, sulla base della sua esperienza tecnico-estimativa, e
seguendo le istruzioni contenute nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 12480 del 26/03/1966.
Si precisa tuttavia, che nulla vieta ad utilizzare criteri diversi, motivandone le diverse esigenze.
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 Coefficiente di destinazione
Determina il grado di utilità di ogni parte della superficie costituente l’unità immobiliare. Ad esempio un
metro quadrato di soggiorno ha un grado di utilizzo maggiore di un metro quadrato di ambiente destinato a
disimpegno.
L’applicazione del coefficiente, è importante nella compilazione della Tabella A, esso serve a bilanciare
eventuali sproporzioni di superfici essenziali dell’unità immobiliare (soggiorni, camere ecc.) e superfici
accessorie (bagni, cucine, disimpegni, cantine ecc.). Particolare attenzione dovrà essere posta nella
valutazione del coefficiente da adottare in presenza di terrazze a livello, giardini, aree di rispetto, influendo
nella valutazione, l’entità dell’estensione di dette superfici sia rispetto alla superficie dell’alloggio, sia
rispetto all’effettivo grado di godimento e utilizzo delle stesse.
 Coefficiente di piano
Si valuta in base alla ubicazione altimetrica dell’unità immobiliare rispetto al piano strada, e varia in
funzione agli aspetti negativi o positivi che derivano dall’altezza del piano da terra (luminosità, rumore,
accessibilità, ecc.), ed dalla presenza o meno dell’impianto di ascensore.
 Coefficiente di altezza vani
Serve a quantificare i vantaggi e gli svantaggi che comporta la variazione di altezza rispetto alla normalità,
intendendo per normale l’altezza che, nella comune pratica edilizia si usa assegnare agli ambienti, secondo
i criteri dettati dai regolamenti edilizie e legislativi vigenti in un determinato Comune.
L’altezza media dei vani, è quella netta misuarata verticalmente, dal piano di pavimento fino all’intradosso
del soffitto ed in caso di soffitto inclinato, essa è data dalla media aritmetica delle due altezze, la massima e
la minima.
Qualora, tutte le altezze delle unità immobiliari, risultino uguali, il coefficiente da adottare per tutti i vani
sarebbe uguale a 1 e di conseguenza si può anche fare a meno di utilizzare detto coefficiente.
 Coefficiente di orientamento e di esposizione
Vengono quantificati i benefici e gli svantaggi che ogni unità immobiliare riceve o subisce in funzione del
suo orientamento rispetto ai punti cardinali. E’ ovvio che per un edificio abitativo, ubicato in località calda
(Italia meridionale), l’orientamento a Sud è il meno gradito, mentre è preferibile l’esposizione a Nord, NordEst o Nord-Ovest, mentre per un edificio ubicato in località fredda (Italia settentrionale) l’orientamento a
Sud risulta più gradito.
 Coefficiente di prospetto o veduta
Serve a quantificare i benefici e gli svantaggi che ogni unità immobiliare riceve o subisce per effetto della
sua posizione rispetto agli spazi esterni che lo circondano.
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 Coefficiente di luminosità
Questo coefficiente serve ad attribuire un valore al fattore relativo “illuminazione naturale” degli ambienti, in
relazione alla maggiore o minore quantità di luce naturale che in essi penetra attraverso le aperture di
finestre, balconi, alla loro ubicazione e alle condizioni di ambiente esterno.
Si riportano di seguito le Tabelle riepilogative dei coefficienti indicati nella Circolare del Ministero dei Lavori
pubblici n. 12480 del 26/03/1966.
PER I COEFFICIENTI DI DESTINAZIONE SI INDICANO I SEGUENTI VALORI:
-
Camere……………………………………………… 1,00
-
Servizi (cucina, bagno, latrina, ripostiglio)………….0,90
-
Corridoi disimpegni……………………….………..
-
Logge racchiuse tra pareti…………………………... 0,50÷0,35
-
Cantine e soffitte (di sgombero)……………………. 0,45÷0,30
-
Balconi coperti……………………………………… 0,30
-
Balconi scoperti…………………………………….. 0,25
-
Terrazzo a livello…………………………………… 0,22
-
Giardini ed aree di rispetto…………………………. 015÷0,10
0,80
COEFFICIENTI DI PIANO:
Indicando con Ps il piano scantinato, Pt il piano terra, Pr l’eventuale piano rialzato, P1 il primo piano, si
indicano i piani sovrastanti con indici variabili da 2 a n.

In caso di fabbricati con presenza di ascensore:
-
Ps…………………………0,75
-
Pt………………………….0,85
-
Pr …………………………0,90
-
P1…………………………0,95
-
da P2 a Pn-2………………1,00
-
Pn-1………………………..1,00
con
detrazioni
con
detrazioni
eventuali
-
Pn………………………….1,00
eventuali
Le detrazioni eventuali possono essere per ambienti sotto terrazzo:0,03; sotto tetto: 0,02 e per particolari
servitù (lavatoi, cabine):0,02
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
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In caso di fabbricati privi di ascensore
Fermi restando i valori stabiliti per Ps Pt Pr , si ritiene equo assegnare il coefficiente 1,00 a P1 mentre da P2 a
Pn la riduzione deve essere proporzionale al numero dei piani fino a raggiungere il minimo di 0,90 per
l’ultimo piano.
COEFFICIENTI DI ORIENTAMENTO ED ESPOSIZIONE:
-
Quadrante Sud-Est/Sud-Ovest………………………1,00÷0,97
-
Quadrante Nord/Est-Sud-Est…………….………….0,97÷0,90
-
Quadrante Nord/Est-Sud-Est…………….………….0,97÷0,90
-
Quadrante Nord/Ovest-SudOvest…………….……..0,97÷0,90
-
Quadrante Nord/Ovest-Nord/Est..……….………….0,90÷0,80
-
Per ambienti senza finestra, interni agli alloggi……..0,75
PER I COEFFICIENTI DI PROSPETTO SI INDICANO I SEGUENTI VALORI:
-
Su
giardini
vedute
panoramiche
strade..……………
1,00÷0,95
-
Su zone di rispetto……………………..…………… 0,90÷0,85
-
Su cortili…………………………….....…………… 0,85
-
Su chiostrine..……………………….....…………… 0,80
-
Locali senza finestre e cantinati…….....…………… 0,75
COEFFICIENTI DI LUMINOSITA’:
Per i coefficienti di luminosità si tiene conto del rapporto tra superficie illuminante e superficie illuminata:
indicando con K = Sf/Sa detto rapporto:
per K = 1/6 o maggiore………….. l = 1,00
per K = 1/7 o maggiore………….. l = 0,965
per K = 1/8 o maggiore………….. l = 0,940
per K = 1/9 o maggiore………….. l = 0,920
per K = 1/10 o maggiore………… l = 0,900
per spazi aperti (balconi ecc.) l=1,00
Tali coefficienti vanno valutati su basi discrezionali che soltanto il Tecnico con la visione complessiva del
suo compito e con il suo bagaglio tecnico pratico, è in grado di applicare.
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Si precisa che la Circolare del Ministero dei Lavori pubblici n. 12480 del 26/03/1966, non riporta i
“coefficienti relativi all’altezza dei vani”. Tali coefficienti saranno riportati nella seconda parte della presente
trattazione.
3.1.2. CALCOLO DELLA TABELLA A
Il procedimento da seguire è il seguente:
Moltiplicare i metri quadri di ogni ambiente per i coefficienti corrispondenti su riportati
↓
Il prodotto determina la superficie virtuale (o convenzionale) di ogni unità immobiliare
(S)
↓
Effettuare il calcolo per tutte le unità immobiliari costituenti l’edificio
↓
Sommare le superfici virtuali (S) di tutte le unità immobiliari dell’edificio
(T)
Il valore di proprietà espresso in millesimi dell’unità immobiliare si otterrà mediante l’applicazione della
seguente formula:
↓
S : T
=
x
:
1000
dove:
S = superficie virtuale (o convenzionale) di ogni unità immobiliare
T = somma delle superfici virtuali di tutte le unità immobiliari
1000 = somma dei valori di proprietà espressi in millesimi delle unità immobiliari.
Applicando la suddetta proporzione a ciascuna superficie virtuale (o convenzionale) si ottengono i millesimi
di proprietà di ciascuna unità, che saranno riportati nella TABELLA A.
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ALLACCIO DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI ALLA RETE FOGNARIA PUBBLICA
PARTE I
Geom. Laura Rossi
Tutti gli scarichi provenienti da immobili, sia di tipo residenziale che di tipo industriale, artigianale o
commerciale hanno l’obbligo di regolarizzare i propri scarichi nel rispetto delle normative igienico-sanitarie
vigenti.
Le normative alle quali si fa riferimento sono il D.lgs.n.152/2006, la L.R.n.43/1995 ed il Regolamento di
Utenza del Servizio Idrico Integrato approvato con provvedimento dirigenziale n.3941 del 30/09/2014
emanato dall’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova, comunemente denominato
“Regolamento A.T.O.”.
In questo articolo faremo riferimento agli scarichi di tipo domestico, quindi provenienti da edifici residenziali.
Esistono anche altri scarichi assimilabili a quelli di tipo domestico, specificati nell’art.38 del Regolamento
A.T.O., più precisamente: scarichi provenienti da insediamenti dove si svolgono attività di servizio o di
commercio o produttive (scarichi di cucine, bagni, lavaggio di stoviglie ed indumenti) e scarichi provenienti
da insediamenti industriali limitati allo scarico civile.
COSA SI INTENDE PER SCARICHI FOGNARI
Ogni immobile destinato alla civile abitazione deve essere dotato di un impianto fognario di raccolta degli
scarichi che si dividono in:
-
scarichi costituiti da rifiuti organici provenienti dagli scarti di alimentazione umana e di tipo domestico
che vengono comunemente definite “acque nere”;
-
scarichi di raccolta di acque meteoriche (o piovane) provenienti dal tetto di copertura del fabbricato e
da caditoie di raccolta, solitamente sistemante nelle aree di pertinenza del fabbricato, che vengono
comunemente definite “acque bianche”.
Per ognuno di questi scarichi è obbligatorio realizzare due distinte reti di raccolta (chiamate anche collettori
o fognoli), più precisamente:
-
la rete nera, che deve essere convogliata nella rete fognaria pubblica di raccolta delle acque nere (se
esistente) o deve scaricare in un rivo (o in un canale o in un impluvio naturale di raccolta delle acque
meteoriche che scarica in rivo) previa realizzazione di adeguato impianto di depurazione;
-
la rete bianca, che deve essere convogliata nella rete fognaria pubblica di raccolta delle acque
bianche (se esistente) o deve scaricare in un rivo (o in un canale o in un impluvio naturale di raccolta
delle acque meteoriche che scarica in rivo).
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OBBLIGO DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA (RETE NERA)
Come già precedentemente riportato, tutti gli immobili aventi scarichi di tipo domestico o assimilabili, hanno
l’obbligo di allaccio alla rete fognaria pubblica.
Non vi è l’obbligo di allaccio solo nei seguenti casi (art.38 c.1 e c.10 del Regolamento A.T.O.):
-
quando la distanza in linea d’aria tra il confine del nuovo insediamento oggetto di allaccio e l’asse
della pubblica fognatura è superiore a ml.300;
-
quando la quota di scorrimento della pubblica fognatura è superiore a ml.20 rispetto alla quota del
punto di scarico del nuovo insediamento oggetto di allaccio;
-
quando la distanza in linea d’aria tra il confine dell’insediamento esistente oggetto di allaccio e l’asse
della pubblica fognatura è superiore a ml.150;
-
quando la quota di scorrimento della pubblica fognatura è superiore a ml.10 rispetto alla quota del
punto di scarico dell’insediamento esistente oggetto di allaccio;
Ci sono casi in cui l’insediamento ha l’obbligo di allaccio, in quanto non ricade nei casi di esenzione
suddetti, ma la realizzazione dell’intervento è impedita da rilevanti problemi tecnici (un esempio può essere
l’attraversamento di un torrente) oppure quando il costo dell’opera è eccessivo (tenuto conto anche il valore
dell’immobile oggetto di allaccio).
Nei casi sopra citati, deve essere presentata al Comune una richiesta di esonero, opportunamente
motivata; in questi casi l’Ufficio preposto ha la possibilità di esentare l’immobile dall’obbligo di allaccio.
Si precisa che per le motivazioni suddette (distanza, dislivello, impedimento di tipo tecnico o economico) i
proprietari degli immobili non hanno obbligo di allacciare gli stessi alla pubblica fognatura ma sono
comunque tenuti a regolamentare lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) mediante un adeguato
sistema di depurazione che viene direttamente autorizzato e controllato, a seconda dei casi, dal Comune o
dalla Città Metropolitana di Genova (ex Provincia).
Quindi al fine di regolarizzazione gli scarichi di un immobile, la prima cosa da effettuare per poter valutare il
tipo di progetto da eseguire (allaccio in pubblica fognatura o scarico in rivo) è verificare se esistono o meno
le condizioni sopra menzionate.
Una verifica indicativa può essere effettuata direttamente utilizzando la mappa catastale (per quanto
riguarda le distanze) e la Carta Tecnica Regionale o un Piano Quotato Comunale (per quanto riguarda i
dislivelli).
Quando le suddette condizioni non sono verificabili mediante la consultazione delle mappe e da opportuno
sopralluogo, è necessario (e comunque sempre consigliabile) recarsi presso l’Ufficio Comunale che si
occupa degli allacci fognari il quale è solitamente fornito di apposita cartografia, in alcuni casi anche
digitalizzata, dove sono evidenziate le fasce dei ml.300 e ml.150 di distanza dall’asse della pubblica
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fognatura.
DOMANDA DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
Per poter allacciare un insediamento abitativo alla pubblica fognatura (sia nera che bianca) occorre
presentare opportuna domanda al Comune in cui si trova l’immobile.
Una volta verificato che la richiesta sia corredata di tutta la documentazione, tecnica e non, necessaria al
rilascio del provvedimento, l’Ufficio Allacci invia copia di tutta la pratica al gestore dell’impianto fognario.
Alla domanda di Autorizzazione all’allaccio va allegata la seguente documentazione (art.39 del
Regolamento A.T.O.):
-
versamento a favore del comune per spese di istruttoria (l’importo è stabilito del Comune di
appartenenza dell’immobile);
-
progetto e relazione tecnica-descrittiva a firma di tecnico abilitato;
-
copia dell’ultima bolletta di pagamento dell’acqua, con evidenziato e riportato anche nella domanda,
il Codice di Servizio relativo all’utenza idrica (questo è necessario in quanto, una volta effettuato il
collaudo da parte dell’ente gestore, sulla bolletta verranno aggiunti i costi “Servizio di Fognatura” e
Servizio di Depurazione” calcolati sulla base del costo “Servizio di acquedotto”).
Nella domanda il proprietario deve inoltre dichiarare che “già all’interno della sua proprietà le acque bianche
sono separate dalle nere”.
Nel caso in cui tratti di fognatura, sia nera che bianca, dovessero passare su terreni o si dovessero
allacciare a pozzetti o collettori di altra proprietà, è necessario allegare alla domanda una copia del
documento scritto (con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità) con cui il
proprietario del fondo servente o del pozzetto o del collettore, autorizza il proprietario dell’immobile oggetto
di allaccio a passare con le nuove tubazioni sul suo terreno o ad allacciarsi al pozzetto o al collettore di sua
proprietà.
E’ comunque sempre consigliabile avere l’autorizzazione scritta da parte del proprietario che concede il
passaggio dei fognoli sui propri terreni o autorizza l’allaccio ad un pozzetto o un collettore di sua proprietà.
TAVOLE PROGETTUALI
Prima di preparare la documentazione tecnica da allegare alla richiesta di allaccio, è necessario fare un
sopralluogo in loco con il proprietario in maniera da avere ben chiara quale è la posizione delle colonne di
raccolta delle acque bianche (pluviali) e le colonne di raccolta delle acque nere (scarichi provenienti da
cucine, bagni, lavastoviglie e lavatrici).
Una volta individuata la posizione delle colonne bisogna valutare quale è il percorso più breve o più
conveniente per poter procedere alla progettazione del nuovo impianto fognario; una volta stabilito il
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percorso bisogna effettuare un rilievo topografico al fine redigere il progetto composto dalla
documentazione di seguito elencata:
-
estratti cartografici (Carta Tecnica Regionale e Mappa Catastale) con evidenziato il fabbricato oggetto
di allaccio;
-
planimetria quotata schematica dove vengono evidenziati:
il fabbricato oggetto di allaccio;
la rete bianca costituita da: colonne di scarico (pluviali di raccolta delle acque meteoriche),
pozzetti sifonati, pozzetti ispezionabili di cambio direzione o pendenza, caditoie con griglia e
tratti di tubazione con indicati i relativi diametri;
la rete nera costituita da: colonne di scarico (tubazioni di raccolta acque reflue), pozzetti
sifonati, pozzetti ispezionabili di cambio direzione o pendenza e tratti di tubazione con
indicati i relativi diametri;
il tratto di fognatura comunale con relativo pozzetto ispezionabile predisposto per l’allaccio.
-
profilo longitudinale schematico della nuova rete nera (dalla colonna di scarico al pozzetto esistente
sul collettore pubblico) dove devono essere indicati i pozzetti e le relative quote (quota del terreno e
quota di scorrimento del fognolo), distanze e pendenze;
-
particolari costruttivi dei pozzetti ispezionabili (sifonati, di cambio pendenza e/o curvatura) e una
sezione schematica della sezione di scavo;
-
relazione tecnica-descrittiva nella quale viene descritto l’intervento ed i materiali in esso impiegati.
La tipologia di progetto da presentare può comunque variare da Comune a Comune, quindi è sempre bene
confrontarsi con l’Ufficio Comunale che si occupa degli allacci fognari.
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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GUIDA DEL PRATICANTE
1 / 2015
IMPOSTAZIONE GRAFICA DI UN PROGETTO
Geom. Michela Cabona
Con questo articolo si vogliono analizzare i contenuti grafici che compongono un progetto.
L’elaborato grafico nasce con lo scopo di essere un “alfabeto” formato da simboli al fine di agevolare la
comprensione a qualsiasi persona. Difatti, al pari di un libro, ha delle caratteristiche che devono essere
comuni pur cambiando il disegnatore/scrittore e committente/lettore, come ad esempio: la lettura da sinistra
verso destra e dall’alto verso il basso.
Partiamo dal presupposto che un elaborato grafico di buona qualità può essere inteso come documento
principale per qualsiasi professionista e unito alla restante documentazione progettuale delinea le
caratteristiche dell’opera da progettare/realizzare.
Cosa è l’elaborato grafico?
L’elaborato grafico è il documento con il quale si visualizzano su carta le opere riguardanti una
progettazione, che può andare dalla più semplice demolizione di una tramezza interna alla più complessa
costruzione di una unità immobiliare, ma deve pur sempre contenere i seguenti elementi fondamentali:

cartiglio;

inquadramento cartografico;

planimetria generale;

pianta dei vari livelli;

sezioni trasversali e longitudinali;

prospetti;

schemi funzionali.
L’elaborato grafico va creato utilizzando un software specifico (Autocad è il più diffuso) all’interno del quale
va simulato il foglio di stampa (si consiglia l’utilizzo di formati standard al fine di agevolare sia il lavoro di
stampa/ripiegatura nonché la lettura dello stesso da parte del committente e Ufficio tecnico competente).
Cartiglio
Una particolare attenzione va dedicata al cartiglio in quanto prima pagina di qualsiasi elaborato grafico e
quindi segno distintivo del tecnico.
Il cartiglio si compone dei seguenti dati:

Nome, Cognome e Codice Fiscale del Committente e relativo spazio per apporre la firma;

Nome, Cognome e Codice Fiscale e/o partita iva del Tecnico e relativo spazio per apporre la firma e
timbro professionale;
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pag. 21
GUIDA DEL PRATICANTE

Numero della Tavola Progettuale il quale dovrà essere progressivo;

Titolo dell’elaborato grafico;

Oggetto dell’intervento;

Individuazione toponomastica dell’intervento;

Dati di contatto del tecnico.
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Inquadramento Cartografico.
Solitamente si utilizza la Tavola 1 per individuare la zona oggetto di intervento mediante l’utilizzo delle
cartografie le quali possono essere comunali, provinciali e regionali.
Le cartografie richieste dai comuni mediante regolamento edilizio comunale si distinguono a seconda del
tipo di intervento le sempre necessarie sono le seguenti:
Inquadramento aereo fotogrammetrico;
Piano Regolatore Generale/Piano Urbanistico Comunale;
Estratto catastale;
P.T.C.P. Assetto Insediativo;
(vedasi Guida del Praticate n. 1/2013 – articolo Cartografia – pag. 12)
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pag. 22
GUIDA DEL PRATICANTE
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Componenti.
Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare.
Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro da realizzare.
Normalmente sono costituiti dalla seguente documentazione:

Planimetria generale in scala variabile da 1:500 a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento,
corredato da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi, anche in relazione al terreno,
alle strade ed agli edifici circostanti, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di
fabbrica, tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione
del terreno dopo la realizzazione dell'intervento riferite ad un caposaldo. La planimetria riporta la
sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le strade, la posizione di sagome e distacchi
delle eventuali costruzioni confinanti, le alberature esistenti con la specifica delle essenze;

Piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e
altimetriche;

Sezioni trasversali e longitudinali nel numero e nella scala adeguati e/o prescritti da regolamenti
edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore alla scala di 1:100, con la misura delle
altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni
è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento lungo le sezioni
stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe;

Prospetti nella scala e nel numero adeguati e/o prescritti da normative specifiche e comunque non
inferiori alla scala di 1:100 e completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti,
alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i
disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;

Schemi funzionali e dimensionamento dei singoli impianti, sia interni che esterni, corredati di
planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100 in cui siano riportati i tracciati principali delle reti
impiantistiche.
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pag. 23
GUIDA DEL PRATICANTE
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FACCIAMOCI DUE RISATE
Geom. Valentina De Barbieri
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GUIDA DEL PRATICANTE
1 / 2015
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GUIDA DEL PRATICANTE
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SOLUZIONI DEL CRUCIVERBA DELLA GUIDA DEL PRATICANTE N°4/2014
Geom. Valentina De Barbieri
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GUIDA DEL PRATICANTE
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per informazioni o suggerimenti scrivici a
[email protected]
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
- CONSIGLIO DIRETTIVO Consiglio direttivo
Consiglieri rappresentanti in seno
PICCINELLI Geom. Luciano - Presidente
all'esecutivo del comitato regionale ligure
LANERO Geom. Luigi - Segretario
dei collegi dei geometri
PICASSO Geom. Elio - Tesoriere
DE LORENZI Geom. Paolo - Segretario
PICCINELLI Geom. Luciano
Consiglieri
OLITA Geom. Andrea
ARENA Geom. Roberta
GHIGLIOTTI Geom. Paolo
ARMANO Geom. Stefano
ARENA Geom. Roberta
DE LORENZI Geom. Paolo
GHIGLIOTTI Geom. Paolo
Segreteria
OLITA Geom. Andrea
CANALE Marina
ZUPPINGER Geom. Enrico
COIANA Daniela
FIRPO Marina
Delegati con la Cassa Geometri
SILVESTRI Ornella
LANERO Geom. Luigi
Delegati con la Cassa Geometri rappresentante regionale
ALESSIO Geom. Enrico
Consulta il sito del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova
http.//www.geometrinrete.ge.it/
L'Associazione Geometri Genova organizza eventi formativi ai quali i Geometri Praticanti
possono partecipare gratuitamente. Per info e calendari consulta il sito
http.//www.geometrinrete.ge.it/
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