Accordo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta di cui alla dichiarazione preliminare ed al Capo III dell’A.C.N. (D.P.R. 272/2000) Premesso che: • L’accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici pediatri ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del comma 8 dell'art. 8 del d. legislativo n. 502/92, così come modificato dal d. legislativo n. 517/93 e dal decreto legislativo n. 229/99, D.P.R. 272/2000, prevede al Capo II la stipula di Accordi Integrativi Regionali e Aziendali, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 9 D.P.R. 272/2000; • Il diritto all’assistenza pediatrica di libera scelta ai pazienti in età evolutiva rappresenta un impegno prioritario della Amministrazione Regionale anche e soprattutto in funzione del ruolo di prevenzione e promozione attiva, nonché di diagnosi precoce e di monitoraggio clinico delle malattie acute e croniche del pediatra di libera scelta con l’obiettivo di garantire alla popolazione pediatrica una tutela sanitaria globale • La valorizzazione di tale ruolo passa per una generale riorganizzazione e per una più efficace integrazione delle cure primarie, come anche indicato nelle linee-guida della proposta di Piano Sanitario Regionale 2002-2004, con l’obiettivo di migliorare da un lato la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni e dall’altro di aumentare la fruibilità dell’assistenza di base al minore, nel quadro di una necessaria compatibilità di sistema • in tale contesto si evidenzia la necessità di sperimentare forme e modalità di organizzazione del lavoro e di erogazione delle prestazioni, percorsi assistenziali programmati e concordati, correlati alle patologie di più alta rilevanza sanitaria e sociale, interventi preventivi, educativi, assistenziali per la popolazione pediatrica da rendere nel contesto familiare o nelle comunità, assistenza sanitaria aggiuntiva e diversamente strutturata, anche in rapporto alle previsioni della proposta di Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 • La Regione Lombardia promuove una capillare diffusione degli strumenti informatici per consentire l’implementazione dei processi di collegamento operativo tra pediatri di famiglia, ASL e Regione al fine rendere più snelli e tempestivi i percorsi sanitari del cittadino all’interno del SSR e le risposte sanitarie del sistema la Regione Lombardia, rappresentata dall’Assessore alla Sanità e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo Nazionale, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui all'articolo 9 D.P.R. 272/2000, rappresentate dai firmatari della presente intesa, il giorno presso la sede della Direzione Generale Sanità concordano di attuare l’Accordo Regionale sotto dettagliato secondo i principi di seguito evidenziati: a) sono caratteristiche peculiari del lavoro del Pediatra di libera scelta il rapporto di fiducia con il bambino, la famiglia e la responsabilità che da tale rapporto deriva; b) la pediatria di gruppo, in associazione, di rete possono contribuire utilmente a migliorare questo rapporto; c) gli Accordi Regionali devono mettere a disposizione un ventaglio di strumenti e strategie che consentano l’espressione migliore, nelle specifiche condizioni di lavoro, delle competenze ed esperienze dei singoli Pediatri, in alcuni settori principali: Educazione alla salute; Conduzione e trattamento della patologia acuta; Monitoraggio delle patologie croniche e recidivanti; Indirizzo della domanda per una miglior efficacia delle risposte ed un miglior rapporto costi benefici. d) Tutto ciò che sarà fatto per affrontare con strumenti adeguati questi punti nevralgici dovrà avere evidenti e verificabili ricadute in termini di appropriatezza della spesa, direttamente proporzionale all’uso che il singolo PLS farà degli strumenti che, gli Accordi Regionali, gli metteranno a disposizione, con evidente minor disagio per l’utente in termini di spostamenti, tempi di attesa, traumaticità dell’intervento, riguardo alle seguenti aree di razionalizzazione: Prescrizioni di Farmaci (es. antibiotici inutili o impropri), Ricoveri (es. per patologie respiratorie), Accesso ai centri di 2° livello per diagnosi e cure, Richieste di visite specialistiche, La verifica oggettiva sul risparmio complessivo, riguardo agli obiettivi suddetti, indotto dalle prestazioni erogate dai Pediatri di libera scelta porterà all’ampliamento delle risorse incentivanti a questi destinate a livello regionale. Con il presente accordo le parti firmatarie si impegnano in particolare a: Incentivi per Compiti (art. 41 Quote ex art. 29, comma A3 lettera a) e b)) La quota di £. 4000 per assistito, di cui all'art. 41 lettera A3 b) dell'Accordo (che rimanda ai fini dell'erogazione all'art. 29 comma 3 lettera f dello stesso), è stata liquidata a tutti i Pediatri di libera scelta per l'anno 2000; per il 2001 l’erogazione di tale quota (su base mensile) è subordinata alla partecipazione, da parte del singolo pediatra, a specifici progetti aziendali. Si concorda che gli arretrati per il 2001 debbano essere liquidati ai pediatri partecipanti al progetto alla firma dell’Accordo Aziendale che lo disciplina e regolamenta, e che la Azienda Sanitaria Locale debba continuare ad erogare le £. 4000, in quota mensile, per la durata del progetto. L’erogazione di tale quota è sostitutiva delle £. 3000 per assistito già previste, dai precedenti accordi regionali, per il finanziamento dei progetti aziendali, e nulla sarà dovuto qualora la remunerazione per questi progetti abbia superato le £ 4000 per assistito. Qualora le Aziende non attivino progetti saranno comunque tenute a riconoscere tale quota capitaria, entro il 31 Marzo 2002, ai pediatri disponibili ad aderire. Le Aziende dovranno far pervenire i moduli di adesione entro il 28/2/2002 ai PLS che dovranno rispondere entro e non oltre 15 gg. La quota di £. 8000 previste invece dall'art. 41 A3 lettera a) è subordinata all'accettazione da parte dei PLS della Carta dei Servizi Regionale elaborata tenendo presente i seguenti contenuti: compiti di cui all'intero articolo 29 DPR 272/2000 ad eccezione di quelli contemplati dalla lettera f) comma 3; quanto concordato per la premessa al Libretto Pediatrico che ha consentito, in molte realtà lombarde, la razionalizzazione dei servizi pediatrici territoriali operanti nel campo della prevenzione con particolare riferimento alla chiusura di consultori pediatrici ridondanti ed obsoleti rispetto all’ampliarsi dell’offerta della pediatria di libera scelta. Progetto Salute Infanzia (allegato L, art. 49, comma c) Si concorda di riqualificare l’esperienza delle "visite programmate in età filtro", di cui agli Accordi Regionali - DGR 6/29830 del 15/7/1997, attraverso la definizione del "Progetto Salute Infanzia" di cui al DPR 272/2000 art. 41 comma 1 lettera c.2, art. 49, allegato L, quale momento prioritario e programmato di prevenzione, diagnosi precoce, educazione e promozione attiva della salute nonché di sorveglianza sanitaria tramite la fornitura concordata, con la Regione e con la singola Azienda Sanitaria Locale di dati sanitari sulla popolazione infantile. Si concorda che il bilancio di salute entro l'età d’esclusiva, in quota fissa ai sensi dell’art. 29 comma 3 lettera e) dell’Accordo Collettivo Nazionale, sia il quarto il cui corrispettivo viene, dall’entrata in vigore della convenzione, recuperato a cura delle Aziende Sanitarie Locali, mentre è salvaguardata la liquidazione del Boel Test effettuato nel corso del bilancio stesso. Quote incentivanti In forza della Convenzione nazionale e delle risorse aggiuntive regionali, quantificate in 10 miliardi di lire per il 2001, ogni Pediatra di libera scelta può accedere ai seguenti incentivi economici: • • • le risorse aggiuntive regionali, concordemente finalizzate al proseguimento dell’esperienza dei bilanci di salute; le risorse pari al massimo al 14% degli emolumenti mensili (art. 45 A1, A2, A3), concordemente finalizzate al riconoscimento delle Prestazioni di Particolare Impegno Professionale (allegato B all’A.C.N. così come modificato dal presente accordo regionale) e dei test collegati ai bilanci di salute ; le risorse pari al massimo al 20% degli emolumenti mensili (art. 45 A1, A2, A3), concordemente finalizzate alla sperimentazione, in collaborazione con i Servizi Aziendali e Distrettuali, di programmi di assistenza ai bambini affetti da malattia cronica - bilanci di salute al cronico - (art. 44 comma 1, allegati E ed E bis) e del libretto pediatrico individuale. Secondo le regole del presente accordo e di correlati accordi aziendali è consentito lo scivolamento di risorse da un fondo incentivante all’altro a garanzia delle prestazioni erogate dal singolo pediatra a livello territoriale. In linea generale, si concorda che i test connessi ai bilanci di salute, già riconosciuti ai Pediatri di libera scelta senza tetto, siano ricondotti al tetto previsto dall’allegato B del D.P.R. 272/2000 (14% degli emolumenti mensili (art. 45 A1, A2, A3)); qualora il pediatra si attivi per i bilanci di salute al cronico, le prestazioni di self help erogate in ambito ambulatoriale, di cui all’art. 30 comma 1 lettera e (allegato B, DPR 272/2000) eventualmente eccedenti il tetto di cui all’allegato B saranno riconosciute economicamente anche tramite le risorse di cui all’art. 44 comma 2 (tetto aziendale del 20% degli emolumenti mensili (art. 45 A1, A2, A3) di tutti i PLS convenzionati). La congruità dell’utilizzo del self help è oggetto di monitoraggio da parte del Comitato Aziendale. La remunerazione del libretto sanitario regionale (di cui all’art. 49, comma 1 lett. d) quale strumento che: 1. consente il monitoraggio dinamico del percorso di salute del bambino da 0 a 14 anni, anche attraverso la fornitura di dati sanitari concordati con la Regione e con le ASL riportando, in un unico documento informatico, i principali interventi sanitari preventivi, diagnostici e terapeutici compiuti sul bambino dai vari operatori sanitari, 2. consente la gestione assistenziale del bambino affetto da malattia cronica attraverso la compilazione di schede di monitoraggio (bilanci di salute al cronico), è riconosciuta esclusivamente ai professionisti che gestiscano la scheda sanitaria individuale su supporto informatico, seguano almeno il 50% dei bambini 0-6 anni loro affidati tramite i bilanci di salute e che abbiano attivato, nell’ambito dei percorsi aziendali, i bilanci di salute al cronico. La Regione garantisce, a tutti i Pediatri in possesso dei requisiti di cui sopra, l'indennità informatica di cui all'articolo 41 A3 comma 4. Il Pediatra può utilizzare programmi informatici che si discostino dall'attuale schema di libretto regionale purché questi consentano la raccolta e l'invio della base dati da concordarsi a livello Regionale. Fino al 31 Dicembre 2002 e limitatamente agli assistiti in età d'esclusiva (0-6 anni) proseguiranno gli effetti economici dei pregressi accordi regionali in tema di libretto sanitario regionale per quei professionisti che non dichiarassero entro il Febbraio 2002 di volersi adeguare ai nuovi requisiti entro Agosto 2002. TRATTAMENTO ECONOMICO (Art. 41 commi 3, 5, 6, 7, 8, 9) Ai sensi del DPR 272/2000 art. 41 comma 9 e successive integrazioni, gli importi e le percentuali relativi alle indennità (art. 41 commi 3, 6, 7 e 8) verranno definiti in un Accordo integrativo da stipularsi entro 90 gg. dalla firma del presente Accordo. Zone Disagiate (comma 3) L’indennità per zona disagiata di cui all’art. 30 comma 1 lettera f, art. 41 comma 3, ed allegato G, viene riconosciuta in £. 1.000.000 mensili, per effetto del presente Accordo e viene corrisposta, a partire dall’entrata in vigore del corrente ACN, anche ai Pediatri già inseriti ed operanti negli ambiti che possiedano le caratteristiche determinate dall'A.C.N., dagli AA.RR. e dagli Accordi Aziendali. Entro il 31/3/2002 il Comitato Regionale per la Pediatria di Libera Scelta definirà i criteri di base per l’identificazione e l’attribuzione delle zone disagiate a livello aziendale I criteri che ciascuna Azienda, in base a quanto disposto dall’art. 11 comma 2 del DPR n. 272/2000, deve individuare per l’identificazione delle zone disagiate (allegato G con riferimento Art. 30, lettera g ACN) sono da intendere come aggiuntivi e non sostitutivi di quelli concordati o già specificati dall’ACN (es. zone che permangono scoperte per oltre un anno dalla pubblicazione della carenza.) o indicati dal Comitato Regionale per la Pediatria di Libera Scelta e vengono determinati [a] in base alle caratteristiche del territorio, [b] alla rarefazione della popolazione in età 0-6 anni dell’ambito territoriale, [c] qualora il pediatra abbia in carico un numero inferiore a 400 bambini, in età d’esclusiva nell’ambito di inserimento, e dimostri di avere almeno il 25% del totale dei propri iscritti residenti in altro ambito territoriale. La chiusura di ambulatori può avvenire, ai sensi dell'articolo 20 comma 8 solo con autorizzazione aziendale. Personale di Studio (comma 6) L’attribuzione delle quote di cui all’art. 41 comma 6 va confermata a tutti i pediatri a condizione che il collaboratore di studio sia presente per un orario complessivo comunque non inferiore all’orario minimo settimanale previsto dai precedenti Accordi Regionali. L’infermiere dovrà essere disponibile per un orario pari al 50% di quello previsto per il collaboratore di studio. Al fine di consentire una chiara e corretta interpretazione della norma convenzionale di cui al DPR 272/2000 art. 41 comma 6 si precisano le tipologie previste per l’erogazione dell’incentivo per il personale di studio: dipendente secondo Contratto Nazionale dipendenti studi professionali, categoria IV e/o fornito da società, cooperative o associazioni per la fornitura di servizi collaborazione coordinata e continuativa altra collaborazione libero professionale documentata da regolare fattura Forme associative (comma 7 e 8) Le parti concordano che i contenuti normativi ed economici dei suddetti istituti verranno definiti in apposito Accordo Regionale Integrativo da stipularsi entro 90 gg. dalla firma del presente Accordo. COPERTURA ASSISTENZIALE PEDIATRICA (art. 18 - DGR 6/42042 12/1/99) Per garantire l’accesso all’assistenza pediatrica specialistica di base al maggior numero di bambini sul territorio regionale, con particolare riferimento ai nuovi nati, anche attraverso provvedimenti straordinari e sviluppando gli Accordi Regionali di cui alla DGR n°6/42042 del 12/1/1999, si concorda che le aziende Sanitarie Locali sono impegnate in una più funzionale definizione degli ambiti di scelta; L’interpretazione autentica della norma convenzionale consente l’attribuzione del 10% di scelte in deroga al massimale a tutti i pediatri autolimitati. Per casi particolari, su richiesta motivata del singolo pediatra, l’Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato Aziendale, può autorizzarlo a non prendersi in carico tale 10% di scelte in deroga. la "pubblicazione di ambiti straordinari", in caso di necessità, può avvenire al fuori delle scadenze previste dall'A.C.N.(marzo e settembre); L’art. 18 – comma 7 – del DPR n. 272/2000 consente alla Regione, sentito il Comitato regionale di adottare delle procedure tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi. Su conforme parere di tale Comitato si concorda di rivedere come segue i termini legati alla presentazione delle domande per la copertura delle zone carenti, i termini di accettazione dell’incarico, non indicati dalla norma convenzionale, nonchè i termini per l’apertura dell’ambulatorio : • • • In deroga a quanto previsto dall’art. 18 – comma 4 – del DPR n. 272/2000, i termini per la presentazione delle domande alle Aziende competenti passa da trenta a quindici giorni; I termini entro i quali il pediatra deve accettare l’incarico sono fissati in sette giorni; In deroga a quanto previsto dall’art. 19 – comma 2 – del predetto DPR, i termini per l’apertura dell’ambulatorio passano da novanta a quarantacinque giorni, salvo deroga locale di cui al comma 4, anch’essa ridotta a trenta giorni. Con deliberazione di Giunta regionale n. 42042 del 19 marzo 1999 recante recepimento degli accordi regionali di pediatria siglati in data 12 gennaio 1999, furono individuati alcuni passaggi procedurali necessari per garantire una maggiore copertura assistenziale per i minori 0/6 anni tenuto conto della difficoltà di effettuare nuovi inserimenti sulla base del solo rapporto ottimale fissato dall’ ACN. In particolare, tra le soluzioni adottate, veniva disposto di invitare i pediatri inseriti ad accettare una deroga al massimale non inferiore a mille scelte, deroga che sarebbe decaduta con l’eventuale inserimento di un nuovo pediatra. L’applicazione di tale disposizione tuttavia, pur avendo prodotto degli effetti positivi circa una maggiore garanzia di assistenza pediatrica, ha evidenziato alcune difficoltà operative che sono emerse nel momento in cui nell’ambito territoriale veniva ad inserirsi un nuovo pediatra. L’accordo regionale, infatti, non aveva dettato le regole per consentire al nuovo inserito di “recuperare“ le scelte in deroga attribuite ai pediatri già massimalisti. Le parti, al fine di porre rimedio a tale lacuna, concordano quanto segue: • • Il pediatra che ha accettato una deroga a mille, con l’inserimento del nuovo pediatra, non potrà più acquisire scelte e dovrà gradualmente rientrare nel proprio massimale. Si fa eccezione per i nuovi nati che siano fratellini o sorelline dell’assistito già in carico al pediatra, e per particolari situazioni valutate dal Comitato Aziendale; Per gli assistiti in età compresa tra 14/16 anni sarà l’Azienda Sanitaria Locale a valutare se consentire al pediatra derogato il prolungamento dell’assistenza. Le parti concordano altresì di riconoscere ai pediatri, in aggiunta alla quota capitaria, un compenso una tantum di lire 35.000 annuali, per tutti i bambini compresi nella fascia 0/1 anno presi in carico in deroga al massimale individuale. Nel caso di massimale maggiorato in applicazione della D.G.R. n. 42042/99 il compenso di cui sopra viene erogato per tutti i bambini 0/1 anno presi in carico oltre le 800 scelte. Verificata la validità di tale meccanismo, la Regione si impegna a valutare l’eventuale estensione della fascia di età soggetta a tale incentivo. MANTENIMENTO IN CARICO DEGLI ASSISTITI DAL 14° AL 16° ANNO DI ETA’ (art. 26) In riferimento alle condizioni previste dal comma 4 art. 26 DPR 272/2000 relativo al mantenimento in carico al pediatra di libera scelta di adolescenti tra il 14° ed il 16° anno di età, le parti concordano di riconoscere come situazioni idonee, al fine di una specifica continuità dell’assistenza pediatrica, al prolungamento assistenziale le seguenti: 1. 2. 3. 4. Patologia cronica o handicap Anomalie dello sviluppo puberale Documentate situazione di disagio psico-sociale Situazioni particolari valutate dal Comitato d’Azienda, secondo le procedure di cui all’art. 26, con particolare riguardo alla continuità assistenziale nell’ambito dello stesso nucleo familiare. TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA (art. 19) Il Pediatra di libera scelta, di nuova nomina o già titolare di convenzione, può mantenere o trasferire la residenza in altro ambito di scelta, anche non limitrofo, purché elegga o mantenga il domicilio nell’ambito di inserimento. AUTOLIMITATI (art. 23) Relativamente alle condizioni di cui al comma 3 art. 23 DPR 272/2000 (innalzamento obbligatorio del massimale autolimitato a 600 scelte) è facoltà del Dirigente ASL, in accordo con il Comitato d’Azienda, e per casi assolutamente eccezionali modulare l’applicazione della norma per adeguarla alla situazione personale del PLS in questione ALLEGATO E bis (art. 44) ASSISTENZA PROGRAMMATA AMBULATORIALE A BAMBINI CON PATOLOGIA CRONICA (“bilanci di salute al cronico“ “percorsi terapeutico - riabilitativi per il cronico“) L’Assistenza programmata ambulatoriale a bambini con patologia cronica (AAP) di cui all’art. 44 comma 1, lettera a), b), è svolta assicurando presso l’ambulatorio del pediatra dei controlli clinici periodici a scadenze temporali definite (da 1 a 4 all’anno) in relazione alla gravità ed allo stato temporaneo della patologia di riferimento e ad eventuali esigenze del paziente per: Monitoraggio dello stato di salute dell’assistito con particolare riferimento alla diagnosi precoce dei possibili eventi invalidanti correlati con la specifica patologia cronica; Controllo dello sviluppo psicofisico del bambino; Predisposizione ed attivazione di programmi individuali con carattere di prevenzione o di riabilitazione e loro verifica periodica; Indicazione ai familiari circa eventuali trattamenti dietetici, particolari bisogni diagnostici e specifici programmi terapeutici; Attivazione di un sistema di rilevazione che consenta la realizzazione di “ registri specifici per patologie” in modo da fornire dati oggettivi circa l’impatto epidemiologico della patologia nello specifico territorio ; Individuazione di un riferimento unico anche per le altre figure professionali o équipe socio sanitari che operano nella AUSL in modo da fornire un coordinamento agli interventi di prevenzione , trattamento e riabilitazione socio sanitaria nel suo complesso; Esecuzioni di test strumentali (Self help avanzato di cui all’allegato B) di monitoraggio dinamico della patologia in questione. Attivazione del servizio Ambulatoriale Il servizio viene attivato nel caso di pazienti affetti da patologie di rilevante interesse sanitario e sociale secondo percorsi assistenziali programmati e concordati di cui segue un elenco indicativo e non esaustivo: Allergie gravi Asma Nefropatie Epatopatie e malattie croniche dell’apparato gastroenterico Otite media effusiva Fibrosi cistica Malattia celiaca Malattie cromosomiche e o genetiche Malattie metaboliche e/o rare Cardiopatie congenite a rischio di scompenso emodinamico Artrite reumatoide giovanile e altre patologie autoimmuni, Gravi artropatie, deformità scheletriche congenite ed acquisite con limitazione funzionale Patologie oncologiche ed ematologiche Tetraplegici, cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi Disturbi del comportamento Obesità, Anoressia, Bulimia Epilessie, sindromi neurologiche, neuromuscolari e neurocutanee Immunodeficienze congenite ed acquisite Diabete mellito ed altre patologie endocrine Neonati a rischio di deficit neurosensoriali Bambini con gravi deficit visivi, uditivi e del linguaggio Bambini con gravi situazioni di disagio socio familiare (es. figlio di tossicodipendenti, famiglia non responsabile, bambino violato) o già sottoposti a provvedimenti tutelari da parte del tribunale dei minori. Per le patologie di più rilevante interesse clinico assistenziale sono predisposte specifiche schede di monitoraggio informatizzate sulle quali il pediatra indicherà il percorso assistenziale, i principali dati clinici (esami, terapie, controlli) e altre notizie eventualmente concordate a livello aziendale/distrettuale oppure previste dai percorsi condivisi con i centri specialistici ospedalieri di II° e III° livello. A livello aziendale, in sede di Comitato Aziendale, verranno definiti criteri per la valutazione di efficacia del programma, con cadenza annuale. Nel rispetto di quanto sopra indicato per l’assistenza ambulatoriale programmata al bambino affetto da patologia cronica si concordano le seguenti modalità attuative del piano assistenziale: a) La proposta di attivazione della presa in carico ambulatoriale, secondo percorsi assistenziali programmati e concordati, viene effettuata dal pediatra di famiglia mediante la compilazione di apposita scheda (v. allegato 1) anche su eventuale richiesta dei servizi sanitari, sociali e delle famiglie; b) l’esame del programma, da parte del medico del Distretto competente, deve avvenire entro 7 giorni dalla segnalazione, indicandone la scadenza. In caso di mancato riscontro entro il termine innanzi indicato, salvi eventuali successivi controlli, il piano si intende approvato per un anno; c) al pediatra oltre all’ordinario trattamento economico è corrisposto un compenso omnicomprensivo di £. 50.000 per accesso; d) la scheda di accesso informatizzata (v. allegato 2) fa parte integrante del libretto sanitario pediatrico, comprende dati di ritorno alle ASL, nel rispetto delle regole della privacy, definiti nei percorsi assistenziali programmati e concordati; e) gli accessi devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato; f) per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell’assistito, il numero degli accessi effettivamente avvenuti e controfirmati dal genitore o da chi ne fa le veci g) la liquidazione avviene nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, se documentata alla Azienda nei tempi previsti. h) nella fase di elaborazione e attivazione sono riconosciuti validi i percorsi assistenziali depositati presso l’Azienda Sanitaria Locale dalle Società Scientifiche della Pediatria di libera scelta. SOSTITUZIONI (allegato F, art. 23) In riferimento a quanto indicato nell’allegato F art. 23 (relativo ai rapporti economici tra pediatra titolare e pediatra sostituto nei casi di sostituzione volontaria), le parti concordano che, nei casi in cui la sostituzione si prolunghi oltre il 30° giorno continuativo, al medico sostituto venga corrisposto il 70% della Quota Fissa (art.41 A1) mentre al titolare continui ad essere corrisposto il 30% della Quota Fissa, a titolo di rimborso forfetario delle spese di gestione dell'ambulatorio. Norma finale n° 1 Il presente accordo regionale è vincolato alla previsione di un tetto di spesa di 10 miliardi, all'interno del quale i premi previsti per le singole voci, in caso si verifichino sfondamenti non preventivati, saranno proporzionalmente ridotti. L'accordo è valido per il 2001; le parti si impegnano a discutere e approvare l'accordo 2002, in linea con quanto previsto dalla programmazione regionale, entro novanta giorni dall'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale. Il Comitato Regionale dirimerà eventuali controversie applicative. Dichiarazione a verbale n°1 Si concorda di valutare, in presenza delle condizioni normative ed economiche di compatibilità, la possibile estensione del Progetto Salute Infanzia, nei prossimi Accordi, anche al di là dell’età di esclusiva, in tempi e modi da definirsi, al fine di assicurare una maggiore tutela sanitaria dell’età adolescenziale, anche in base ai contenuti del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 Dichiarazione a verbale n° 2 La parte sindacale chiede uno specifico intervento della Regione affinché tutte le Aziende Sanitarie attivino progetti per la Pediatria di libera scelta. A tal fine si ritiene che entro il 30/6 le Aziende debbano trasmettere al Comitato Regionale i progetti attivati o in elaborazione Dichiarazione a verbale n° 3 In riferimento all’imminente avvio del programma nazionale per l’ECM ed ai necessari adempimenti regionali di cui all’art. 8, comma 14 la Regione si impegna a promuovere, entro 90 gg. dalla firma del presente Accordo e nel rispetto delle normative nazionali in materia, la costituzione della Commissione Regionale per la Formazione Medica Continua, mediante il coinvolgimento delle OO.SS di categoria maggiormente rappresentative della Pediatria di Libera Scelta Dichiarazione a verbale n° 4 La CIPe richiede alla Regione un impegno ad organizzare ed attuare, entro 90 giorni, dalla firma del presente accordo, un Corso per la formazione di Animatori di Formazione per la Pediatria di libera scelta propedeutico alla integrazione dell’elenco regionale di Animatori di Formazione. Richiede inoltre che qualora la qualifica di Animatore di Formazione venga acquisita in altra Regione, sia riconosciuta ai fini dell’inserimento nell’elenco degli Animatori della Regione Lombardia. Letto, confermato e sottoscritto, Milano, 28 Dicembre 2001 Regione Lombardia Org. Sindacali Pediatria libera scelta Assessore alla Sanità FIMP Direttore Generale Sanità CIPe NOMENCLATORE TARIFFARIO allegato B 1. PRESTAZIONI TERAPEUTICHE 1. Sutura di ferita superficiale 2. Rimozione di punti di sutura e medicazione 3. Fleboclisi (unica : in caso di intervento d’urgenza) 4. Tamponamento nasale anteriore 5. Rimozione tappo di cerume 6. Rimozione di corpo estraneo 7. Prima medicazione 8. Medicazioni successive 9. Toilette di perionichia suppurata 10.Riduzione della pronazione dolorosa dell’ulna 11.Riduzione della sublussazione articolare scapolo-omerale 12.Terapia iniettoria desensibilizzante (per seduta) 13.Asportazione verruche 14.Iniezione endovenosa 15.Trattamento provvisorio di frattura o lussazione mediante immobilizzazione con materiale idoneo piccoli segmenti grandi segmenti 16. Frenulotomia linguale 17. Cateterismo vescicale 18. Drenaggio di ascesso sottocutaneo 19. Terapia aerosolica (unica, in caso di urgenza, con broncodilatatore) 6.500 23.900 23.900 10.900 13.900 13.900 23.900 11.900 23.900 19.800 30.800 17.900 16.800 11.900 n° cod. Aa Ab Ad Ae Af Ag Ah Ai Al Am An Ao Ap Aq 25.000 33.000 24.800 17.600 72.000 10.000 Ar As At Au Av Az B) VACCINAZIONI Vaccinazione raccomandata eseguita nell’ambito di campagne vaccinali concordate con ASL o Regione 20.000 Ba C) PRESTAZIONI DI TIPO DIAGNOSTICO I° gruppo [eseguibili e liquidabili senza limiti di numero] 1. Conta leucocitaria (con microscopio e camera di Burker) 2. Esame microscopico urine (con microscopio e camera di Burker) 3. PCR 4. MicroVES 5. Agglutinine a frigore 6. Ricerca SBEGA 7. Otoscopia pneumatica 8. Prelievo di sangue capillare 9. Prelievo di sangue venoso 10.Prelievo per esame microbiologico 11.Esame chimico delle urine mediante striscia reattiva 12.Test alla luce di Wood 15.000 10.000 25.000 5.000 15.000 20.000 10.000 5.000 6.000 5.000 5.000 10.000 Ca Cb Cc Cd Ce Cf Cg Ch Ci Cl Cm Cm II° gruppo [eseguibili come screening in occasione di specifici bilanci di salute] comunque liquidabili non più di una volta all’anno per lo stesso paziente] 1. 2. 3. 4. Boel test Screening per l’ambliopia Acuità visiva Scoliometria (remunerata esclusivamente nel contesto di progetti aziendali) 41.500 41.500 41.500 30.000 Da Db Dc Dd III° gruppo [eseguibili nell’ambito del programma di assistenza ambulatoriale programmata (AAP) art. 44 all. E bis, in caso di patologie croniche o recidivanti ] liquidabili contestualmente al bilancio al cronico secondo cadenze indicate all’attivazione del programma 1. 2. 3. 4. 5. Spirometria Audiometria tonale Prick-test Plicometria Impedenziometria 50.000 30.000 50.000 25.000 20.000 Ea Eb Ec Ed Ef SCHEDA PER IL MONITORAGGIO DELLA PATOLOGIA CRONICA DATA DI ATTIVAZIONE PROGRAMMA ………………………… TIPO DI PATOLOGIA / PROBLEMA ………………………………………………………………….. DATI ANAGRAFICI COGNOME E NOME ……………………………………………………………. Nato a …………………………………il ………………………. Residente in …………..…… via ……………………………………… DATI CLINICI Età attuale …………………… Età di esordio /diagnosi della malattia …………………… Familiarità per la patologia SI [ ] NO [ ] STRUMENTI ATTUATIVI DEL PROGRAMMA PROPOSTO Controlli clinici Frequenza Esami laboratorio sì [ ] no [ ] Esami strumentali sì [ ] no [ ] Visite specialistiche sì [ ] no [ ] 3m [ ] 4m [ ] 6m [ ] 12m [ ] Strutture di 2° livello sì [ ] no [ ] Quale: ……………………………………………………………………………………………. Scheda per patologia sì [ ] no [ ] Materiale informativo sì [ ] no [ ] Terapia Farmacologica Altro continuativa [ ] al bisogno [ ] ………………………………………………………… VISITA CONTROLLO DATA: ……………… Dati attuali – Registrazione prestazioni effettuate – Eventi clinici intercorsi Compliance Valutazione clinica Modifiche programma [ ] Buona [ ] NO [ ] Insufficiente [ ] Nulla [ ] SI ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………… REGIONE LOMBARDIA Azienda ASL n° ……. Dr. ………………………………….cod.reg. n° ………….. TIPO DI PATOLOGIA / PROBLEMA: ………………………. DATA: ………………… codice assistito ……………………. Compliance [ ] Buona [ ] Insufficiente [ ] Nulla Modifiche programma [ ] NO [ ] SI