Normativa e eqis azione
L'applicazione delle norme tecniche e delle disposizioni legislative che riguardano le installazioni
elettriche ed elettroniche è un aspetto fondamentale dell'attività dei vari operatori del settore. In
questa unità verranno presentati i vari enti che si occupano di normativa e i relativi ambiti di competenza e discusse le prescrizioni contenute nelle principali leggi vigenti in campo elettrico.
A1.1 Normalizzazione, unificazione e armonizzazione
Il settore elettrico ed elettronico è soggetto alle prescrizioni di numerose norme tecniche emanate da enti normativi sia nazionali che internazionali. In funzione dello
scopo che si prefiggono, si possono avere documenti di normalizzazione, unificazione
e armonizzazione.
i
Per normalizzazione si intende l'insieme dei criteri generali in base ai quali devono essere
progettati, costruiti e collaudati gli impianti, le macchine, le apparecchiature e i materiali
elettrici, in modo che ne sia garantita l'efficienza e la sicurezza di funzionamento.
La compilazione di norme tecniche atte a normalizzare i prodotti costituisce l'attività di normazione.
„
L'unificazione elettrica serve a stabilire le caratteristiche dei materiali, delle macchine
e degli apparecchi elettrici, per individuare una ristretta gamma di tipi costruttivi e di dimensioni, in modo da uniformare la produzione, diminuire i costi, favorire l'approwigionamento del materiale, permettere una più ampia commercializzazione dei prodotti.
Un esempio è costituito dalle prese a spina, che vengono prodotte con forme e dimensioni unificate e solo per alcuni valori della corrente nominale (10 A, 16 A, 32 A ecc.).
L'intensificarsi degli scambi commerciali intemazionali con prodotti destinati a
mercati sempre piti ampi, olti-e a favorire l'unificazione dei prodotti, ha fatto nascere
l'esigenza di uniformare le norme nazionali dei diversi Stati, in modo da renderle compatibili con quelle di altre nazioni e di arrivare a norme valide in ambiti più vasti.
m L'attività connessa all'unificazione delle norme nazionali è detta armonizzazione.
A1.2 Organismi normatori
Gli organismi (o enti) normatori possono operare a livello mondiale, europeo o nazionale. Facendo riferimento ai vari settori interessati, non solo a quello elettrico ed
elettronico, i principali enti sono indicati nellafiguraA l . l .
Degli enti che si occupano del settore elettrico si dirà diffusamente nei paragrafi seguenti.
Nel campo delle telecomunicazioni agisce, a livello mondiale, l ' I T U
(International Telecommunication Union), con sede a Ginevra e a cui aderiscono attualmente 191 Stati membri. È l'istituto specializzato delle Nazioni Unite per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
ITU
CI>
•"•1 Modulo A • Norme tecnidie, disposizioni legislative e rappresentazione grafica degli apparati elettrid
Figura A1.1
Organismi
normatori.
Principali organismi (o enti) normatori
Elettrotecnica
Elettronica
Livello mondiale
Livello europeo
Livello nazionale
ETSI
CONCIT
ISO
CEN
UNI
Tutte
le altre aree
lEC
Telecomunicazioni
ISO
ITU
•
CENELEC
CEN
GEI
ETSI
UNI
CONCIT
(CEI/UNI/ISPT)
L'ETSI (European Telecommunìcatìons Standards Institute) è una organizzazione no-profit con sede sulla riviera francese tra Nizza e Cannes, che conta attualmente
700 membri provenienti da 62 Paesi. È ufficialmente riconosciuta dall'Unione Europea
come organizzazione europea di standardizzazione nel settore delle telecomunicazioni.
L'ETSI produce norme a carattere volontario, alcune delle quali vengono recepite
dalla Comunità Europea, che costituiscono, di fatto, uno standard da seguire; promuove inoltre il progresso di standardizzazione mondiale, cooperando all'attività di organismi intemazionali come l'ITU. In Italia svolge attività di coordinamento per i settori dell'informatica e delle telecomunicazioni i l CONCIT (Comitato Nazionale di
Coordinamento per l'Informatica e le Telecomunicazioni), formato dal CEI,
dall'UNI e dall'ISPT (Istituto Superiore Poste e Telecomunicazioni).
Per gli altri settori tecnici le norme diriferimentointemazionali sono quelle dell'ISO
(International Organization for Standardization), la cui segreteria centrale ha sede a
Ginevra e a cui aderiscono gli enti di normazione nazionale di quasi tutti i Paesi. L'ISO è
divisa in numerosi comitati tecnici (Technical Committee, in sigla TC), ciascuno dei quali
si occupa di un particolare settore: per esempio il TC97 è il comitato deputato a trattare i
sistemi informativi. Ogni TC è composto da sottocomitati (SubCommittee, in sigla SC)
che, a loro volta, sono divisi in gruppi di lavoro (Working Group, in sigla WG).
Il CEN (Comité Européen de Normalisation o anche European Committee for
Standardization), con sede centrale a Bmxelles e a cui aderiscono attualmente 31
Paesi, è il comitato europeo responsabile della normalizzazione in tutti i settori, eccetto
quello elettronico (demandato al CENELEC) e quello delle telecomunicazioni (di cui
si occupa l'ETSI). Collabora con l'ISO e la sua attività ha lo scopo di facilitare gli
scambi di beni e servizi tra Paesi membri, armonizzando le rispettive norme nazionali
e cooperando con le organizzazioni europee politiche, economiche e scientifiche interessate alla normalizzazione.
L'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) è una associazione senza fini di
lucro, fondata nel 1921 e riconosciuta dallo Stato italiano e dall'Unione Europea, che
studia, elabora, approva e pubblica le norme tecniche volontarie (norme UNI) in tutti i
settori industriali, commerciali e del terziario, escluso quelli elettrico ed elettronico per
i quali tale incarico è demandato al CEI. Ha assunto personalità giuridica nel 1955 e dal
1983 è stato designato quale unico organismo nazionale in grado di emanare norme
tecniche per i settori merceologici di competenza e di rappresentare l'Italia presso le
organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO).
L'UNI ha sedi a Milano e a Roma e i suoi soci sono imprese, professionisti, associazioni, enti pubblici, centri di ricerca e istituti scolastici; la sua missione è l'elaborazione di norme tecniche che contribuiscano al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema economico-sociale italiano e che siano stmmenti di supporto all'innovazione tecnologica, alla competitività, alla promozione del commercio, alla protezione dei consumatori, alla tutela dell'ambiente, alla qualità dei prodotti e dei processi.
A l • Normativa e legislazione |^
A1.3 Comitato elettrotecnico italiano
In Italia il compito di emanare norme tecniche di normalizzazione e di unificazione nel
settore elettrico ed elettronico è svolto dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano),
con sede a Milano, costituito in forma autonoma nel 1909 dall'AEI (Associazione
Elettrotecnica Italiana) e rifondato, dopo il periodo bellico, nel 1946 su iniziativa di alcuni soci, tra cuifiguravanola stessa AEI, il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
e r.A.XIE (Associazione Nazionale delle Industrie Elettrotecniche ed elettroniche). E
un ente con personalità giuridica dal 1967 in virtù del DPR n. 822 dell' 11/7/1967.
Finalità istituzionale del CEI è la promozione e la diffusione della cultura tecnica e
della sicurezza elettrica mediante una serie di attività normative e prenormative a l i \o nazionale e intemazionale che includono, oltre alla redazione dei documenti normativi e al recepimento delle direttive comunitarie e dei documenti armonizzati, azioni
di coordinamento, ricerca, sviluppo, comunicazione e formazione.
Particolare importanza ha assunto l'attività del CEI dopo i l 1968, in virtù della
Legge n. 186/1968 che ritiene a regola d'arte le macchine, le apparecchiature e gli impianti realizzati secondo le norme CEI.
La missione del CEI si concretizza nei seguenti compiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elaborare, pubblicare e diffondere le norme tecniche nel settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni per materiali, apparecchi, macchine, impianti,
processi e programmi, stabilendone i relativi requisiti di qualità e sicurezza affinché
possano essere considerati rispondenti alla regola dell'arte;
provvedere alla simbologia, alla terminologia, all'unificazione e alla normativa nel
settore elettrotecnico;
studiare i problemi di carattere scientifico e tecnologico connessi alle esigenze di
impiego, funzionamento, sicurezza o altro nel settore elettrico;
stabilire criteri, metodi di prova e limiti finalizzati al raggiungimento di adeguati l i velli di sicurezza, affidabilità e qualità dei prodotti o dei processi;
elaborare regole e procedure per prove e controlli dirispondenzaalle norme tecniche;
fissare criteri di valutazione di laboratori, costrattori, singoli operatori per il loro accreditamento da parte degli organismi competenti;
promuovere e sviluppare la cultura tecnica con attività formative e informative di
vario genere, con iniziative documentali ed editoriali complementari, anche attraverso corsi, convegni, seminari e con il supporto di manuali, guide, software applicativi e commentari tecnici;
promuovere e favorire l'attività di certificazione;
promuovere a livello intemazionale l'armonizzazione delle norme tecniche o deliberare sui progetti intemazionali per assolvere ai mandati ricevuti nell'ambito delle
politiche comunitarie;
partecipare alle attività degli enti europei e intemazionali di normazione, alfinedi
rendere operative e di diffondere in Italia le Direttive Comunitarie.
Il CEI opera anche nel campo dell'unificazione dei materiali elettrici, avendo assorbito l'UNEL (Unificazione Elettrotecnica); le norme CEI-UNEL sono destinate
all'unificazione dimensionale delle costmzioni elettriche ed elettroniche.
Oltre alle norme, i l CEI pubblica anche delle guide all'applicazione delle norme,
che sono dei documenti utili per la progettazione, la realizzazione e la verifica di particolari impianti elettrici (per esempio, nei centri commerciali o negli edifici scolastici),
ma che non sono vere e proprie norme alle quali attenersi tassativamente. Ogni guida
va considerata come un codice di pratica in cui sono riportate tutte quelle informazioni applicative che la norma non contiene e che suggerisce, ma non impone, modi di
progettazione, realizzazione e verifica di impianti e installazioni elettriche conformi
alla normativa.
Le norme emanate dal CEI sono classificate in base al Comitato Tecnico compilatore (CT) e contrassegnate dal numero distintivo, dall'anno di edizione e dal numero di
fascicolo. Per esempio, la norma CEI 14-4/1 (1998-09), dal tìtolo Trasformatori dipo-
Compiti del CEI
Classificazione
delle norme CEI
( 5 j
Modulo A • Norme teoiiche, disposizioni legislative e rappresentazione grafica degli apparati elettrid
tenza. Parte 1: generalità, è stata formulata dal CT 14 (che si occupa dei trasformatori), pubblicata nel settembre 1998 e raccolta nel fascicolo 4712.
L'elenco completo e aggiornato delle norme è reperibile nel sito del CEI all'indirizzo www.ceiweb.it; nella tabella A l . l sono riportati i codici e le denominazioni dei
comitati tecnici del CEI.
Tabella A1.1 Comitati tecnici del CEI
Codice
Denominazione
CT 0
Applicazione delle norme e testi di carattere generale
CT 1/25
Terminologia, grandezze e unità (ex CT 1/24/25)
CT2
Macchine rotanti
CT 3/16
Strutture delle informazioni, documentazioni, segni grafici, contrassegni e altre identificazioni (ex CT 3, ex (T16)
CT 4/5
Motori primi idraulici e turbine a vapore (ex CT 4, CT 5)
CT 8/28
Aspetti di sistema per la fornitura di energia elettrica (ex CT 8, ex CT 28)
CT 9
Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per trazione
Crr 10
Fluidi isolanti
CT 11/7
Linee elettriche aeree e materiali conduttori (ex CT 7, SC 11B)
CT 13
Apparecchi per la misura dell'energia elettrica e per il controllo del carico
CT 14
Trasformatori
CT 15/112
Materiali isolanti - Sistemi di isolamento (ex CT 15/98)
CT17
Grossa apparecchiatura
CT 18
Impianti elettrici di navi e unità fisse/mobili fuori costa (offshore)
CT 20
Cavi per energia
CT 21/35
Accumulatori e pile
CT 22
Elettronica di potenza
CT 23
Apparecchiatura a bassa tensione
CT 26
Macchine e apparecchiature per saldatura elettrica
CT 27
Elettrotermia
CT 28
Coordinamento degli isolamenti (ex CT 8/28 in parte)
CT 29/87
Elettroacustica/Ultrasuoni (ex CT 29)
CT31
Materiali antideflagranti
CT32
Fusibili
CT 33
Condensatori
CT 34
Lampade e relative apparecchiature
CT 35
Isolatori
CT 37
Scaricatori
CT 38
Trasformatori di misura
CT 42
Tecnica delle prove ad alta tensione
CT 44
Equipaggiamento elettrico delle macchine industriali
CT 45/345
Strumentazione nucleare (ex CT 45, CT 345)
CT 46
Cavi simmetrici e coassiali, cordoni, fili, guide d'onda, connettori per radiofrequenza
CT 48
Componenti elettromeccanici per apparecchiature elettroniche
CT 55
Conduttori per avvolgimenti
CT 56
Fidatezza
CT 57
Scambio informativo associato alla gestione dei sistemi elettrici di potenza
A1 • Normativa e legislazione | ^
Oaàa
Denominazione
C~
Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e similare (ex CT 107)
C~ €2
Apparecchiature elettriche per uso medico
~ zJ-
Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500 V in ce.)
~ i:
Misura, controllo e automazione nei processi industriali
~ ;r
Macchine elettriche dei veicoli stradali elettrici
CT 70
Involucri di protezione
~ "6
Apparecchiature laser
~
^
Lavori elettrici sotto tensione (ex SC 11C)
^
~
Sistemi di rilevamento e segnalazione per incendio, intrusione, furto, sabotaggio e aggressione
Apparati e sistemi per la navigazione e le radiocomunicazioni marittime
~
Protezione contro i fulmini
~ zZ
Sistemi di conversione fotovoltaica dell'energia solare
Z~ l l z i
Strumentazione di misura, di controllo e da laboratorio (ex CT 85, CT 66)
C~ 56
Fibre ottiche
C" SS
Sistemi di generazione a turbina eolica
~ ;r
Prove relative ai rischi di incendio
CT 5C
Superconduttività
~ ^
Relè elettrici a tutto o niente (ex CT 94/95, CT 41)
C 55
Relè di misura e dispositivi di protezione
CT 96
Trasformatori di sicurezza e isolamento (ex SC 14D)
CT 97
Impianti elettrici per gli aiuti visivi luminosi degli aeroporti ed eliporti
CT 99
Impianti elettrici di potenza con tensioni nominali superiori a 1 kV In c.a. (ex SC 11A)
CT 100
Sistemi e apparecchiature audio, video e multimediali (ex CT 84/60, SC 12A, SC 12G)
CT101
Elettrostatica
CT 103
Radiotrasmissioni (ex SCI 03)
CT 104
Condizioni ambientali. Classificazioni e metodi di prova (ex CT 50, CT 75)
CT105
Celle a combustibile
CT 106
Esposizione umana ai campi elettromagnetici (ex CT211)
CT 108
Sicurezza delle apparecchiature elettroniche per tecnologia audio/video,
CT 109
Coordinamento degli isolamenti per apparecchiature a bassa tensione (ex SC 28A)
CT 111
Aspetti ambientali di prodotti elettrici ed elettronici (ex CT 308)
dell'informazione e delle telecomunicazioni (ex CT 74, CT 92)
CT 113
Nanotecnologie per sistemi e prodotti elettrici ed elettronici
CT 205
Sistemi bus per edifici (ex CT 83)
CT 210
Compatibilità elettromagnetica (ex CT 110)
CT 214
Sistemi e tecnologie elettrotecniche, elettroniche e telematiche per la gestione e il controllo del traffico
e dei trasporti stradali (ex CT 114)
CT216
Rivelatori di gas (ex CT 116)
CT301/22G
Azionamenti elettrici (ex CT 301, SC22G)
CT 304
Interferenze elettromagnetiche
CT 305
Apparati e sistemi terminali di telecomunicazioni (ex SC 303B, 303E/F)
CT 306
Interconnessione di apparecchiature di telecomunicazioni (ex SC 303L)
CT 307
Aspetti ambientali degli impianti elettrici
CT 309
Componentistica elettronica (ex CT 40, CT 47, CT 52/91)
CT310
Power Line Communications
CT311
Generazione, microgenerazione ed efficienza energetica
CT 500
Metrologia generale
CT 501
Valutazione, attestazione e certificazione della conformità
•I
Modulo A • Norme tecnidie, disposizioni legislative e rappresentazione grafica degli apparati elettrid
Al .4 lEC e CENELEC
In ambito mondiale opera l'IEC (International Electrotechnical Commission),
con sede a Ginevra, a cui aderiscono i comitati elettrotecnici nazionali di circa settanta paesi che rappresentano la maggioranza della popolazione mondiale e producono la quasi totalità dell'energia elettrica consumata.
Compito dell'IEC è quello di emettere sia raccomandazioni, alle quali i Paesi
membri adeguano la propria normativa, sia norme tecniche da cui vengono derivate
le varie norme nazionali.
L'iter per la redazione di una nuova norma internazionale è il seguente:
•
•
•
•
•
un comitato tecnico nazionale propone, in sede internazionale, la redazione di
una nuova norma o la modifica di una esistente;
nel caso di una nuova norma la proposta sarà votata dai vari comitati e, se accettata, sarà redatta una prima bozza della norma, denominata "bozza di comitato"
CD (Committee Draft);
dopo essere circolata tra i vari comitati per raccogliere eventuali proposte di
emendamento, la bozza diventa un documento definitivo che, se approvato a votazione dalla maggioranza dei commissari, assume i l nome di "bozza di norma
intemazionale" DIS (Draft International Standard);
quest'ultima bozza, a sua volta, dovrà essere votata entro sei mesi e, in caso di
esito favorevole, sarà emanata come "norma internazionale" IS (International
Standard);
durante i l periodo della votazione i vari comitati possono ancora proporre degli
emendamenti, da mettere ai voti per un periodo di due mesi, che, se accettati,
verranno inseriti nella "norma internazionale definitiva" DIS (Definitive
International Standard).
A livello europeo opera i l CENELEC (Comité Européen de Normalisation
Electrotechnique), con sede a Bmxelles, a cui aderiscono i comitati elettrotecnici
di vari Paesi europei (attualmente trenta) e che opera su incarico della Commissione
CEE.
Nato nel 1973 dall'unione del CENELCOM (organismo fondato nel 1959 dagli
Stati della CEE appena costituita) e del CENEL, che raggruppava i comitati elettrotecnici di altri sette Stati europei, opera in stretto collegamento con l'IEC nell'ambito dell'armonizzazione e della normalizzazione.
L'attività del CENELEC ha lo scopo di preparare norme armonizzate a livello
europeo, che devono essere accettate da tutti i Paesi membri, in base al principio di
mutuo riconoscimento stabilito nell'ambito della CE, secondo i l quale se un prodotto è ammesso in un Paese deve essere ammesso anche negli altri e occorre eliminare tutto quello che ostacola tale riconoscimento.
Per attuare questa finalità i l CENELEC emette i documenti di armonizzazione
(siglati HD), ai cui contenuti tecnici si devono uniformare le norme dei Paesi membri, delle norme europee, indicate con la sigla EN, che devono essere tradotte e
adottate integralmente quali norme nazionali (norme CEI EN in Italia). Tutte le
norme nazionali in contrasto con i documenti HD e con le norme EN devono essere
eliminate.
Il CENELEC emette anche le norme europee sperimentali, indicate con la sigla
ENV, i documenti di specifiche europee (ES), i rapporti (R) e le guide (G).
Un altro organismo europeo promosso dal CENELEC è il CECC (Comitato per
i componenti elettronici del CENELEC), istituito per promuovere un sistema armonizzato per i componenti elettronici di qualità certificata, in modo da facilitare il
commercio internazionale in quanto i componenti elettronici prodotti sotto i l sistema CECC sono accettati in tutti i paesi membri, senza doverli sottoporre a ulteriori prove.
In Italia i documenti di armonizzazione del CECC (pubblicazioni CEI-CECC)
vengono adottati mediante una dichiarazione di riconoscimento.
A l • Normativa e legislazione 4
A1.5 Certificazione e controllo
La verifica di conformità alle norme di quanto viene prodotto, installato e utilizzato può
riguardare i singoli componenti, cioè il materiale elettrico, oppure tutto l'impianto.
Per quanto concerne la rispondenza alle norme del materiale elettrico, la strada seguita in Italia è quella della certificazione di conformità, mediante marchi appositi sulle
apparecchiature o attestati rilasciati da enti.
Il contrassegno CEI, riportato infiguraA1.2, è una certificazione che il costruttore
applica ai prodotti che, secondo il suo parere, hanno caratteristiche conformi alla norma
CEI specifica dell'apparecchiatura. Si tratta pertanto di un'autocertificazione, di cui i l
produttore si assume la responsabilità, ferma restando la facoltà del CEI di effettuare in
qualsiasi momento la verifica dellarispondenzaalla normativa.
Il cono-assegno dell'Istituto italiano del Marchio di Qualità (IMQ), mostrato nella
figura A1.3 e utilizzato per molti prodotti elettrici di grande diffusione, è soggetto invece
a maggiori controlli, in quanto è subordinato alle garanzie di qualità offerte dal costruttore, all'approvazione del prototìtpo e al controllo della produzione da parte dell'IMQ.
Un altro organismo di certificazione è il CESI (Centro Elettronico Sperimentale
Italiano), che opera nel campo delle elevate potenze e delle alte tensioni e rilascia attestati di prova e collaudo surichiestadel committente, ossia di chi è interessato alla prova
delle caratteristiche dell'apparecchiatura.
La conformità alle norme europee è attestata da marchi e certificati di conformità; per
esempio i componenti adatti a essere installati nei luoghi con pericolo di esplosione riportano il marchio Ex difiguraA1.4. In Italia gli organismi competenti arilasciarecertificati di conformità europei sono l'IMQ, i l CESI e l'IENGF (Istituto Elettrotecnico
Nazionale Galileo Ferraris); per i marchi è ancora l'IMQ.
Un discorso a parte merita l'apposizione del marchio della Comunità Europea (marcatura CE) per i componenti elettrici di bassa tensione, obbUgatorio in Italia dal 1997. Il marchio CE difiguraA1.5riguardai componenti elettrici compresi nell'ambito dell'apphcazione della Legge n. 791/1977, relativa all'attuazione in ItaUa della Direttiva CEE 73/23,
detta anche "Direttiva Bassa Tensione". Salvo alcune eccezioni, questa direttiva si applica
al materiale elettrico destinato a essere utilizzato a una tensione nominale compresa tra 50
\ e 1000 V in cortente alternata e tra 75 V e 15(X) V in cortente continua e prescrive che il
materiale deve essere conforme alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza.
L'utihzzazione, in un impianto elettrico, di componenti certificati e conformi alle rispettive norme di prodotto non assicura però che l'impianto, nel suo complesso, sia rispondente alla normativa, specialmente per gli aspetti relativi alla sicurezza. Per esempio,
non basta installare interruttoririspondentialle norme se poi vengono scelti o collegati in
maniera errata. Nasce pertanto i l problema del controllo dell'intero impianto che do\Tebbe includere tutte le fasi della realizzazione, ossia: il progetto dell'impianto, la sua
installazione, il collaudo a fine lavori e le verifiche periodiche.
In Italia non esiste un unico organismo pubblico chericonoscala conformità di un impianto elettrico né viene espressamenterichiesto,per tutti i tipi di installazione, un certificato di collaudo, anche se l'enti-ata in vigore della Legge n. 46/1990 (sostituita poi dal
DM n. 37/2008) ha introdotto precise responsabilità legali per il committente dell'impianto, per il tecnico incaricato del progetto e per l'installatore.
Per gli impianti nei luoghi di lavoro con l'impiego di personale dipendente, l'onere
dei controlli spettava all'ENPI (Ente Nazionale Prevenzioni Infortuni), che è stato
sciolto con l'introduzione della legge n. 833/1978 di istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN). Attualmente i controlli agli impianti elettìici nei luoghi di lavoro vengono effettuati principalmente dagU ispettori delle ASL (Azienda Sanitaria Locale) che
redigono verbali in cui vengono annotate le irtegolaritàriscontt-ate,che dovranno essere
sanate entro un determinato periodo di tempo; possono anche comminare sanzioni pecuniarie e denunciare i l titolare dell'impianto all'autorità giudiziaria. In questi impianti
sono anche obbligatorie le verifiche periodiche all'impianto di terta, ai sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche e alle installazioni elettriche nei luoghi con pericolo
di esplosione, da effett^iarsi a cura deltitolaredell'impianto.
Figura A1.2
Contrassegno CEI.
Figura A1.3
Marchio IMQ.
Figura Al .4
Marchio europeo
Ex per 1 componenti
antideflagranti.
Figura A1.5
Simbolo grafico
della marcatura CE.
Modulo A • Norme tecniche, disposizioni legislative e rappresentazione grafica degli apparati elettrid
Esistono altri organi di controllo, relativi a particolari categorie di installazioni elettriche.
Per esempio, gli impianti elettrici nei locah di pubblico spettacolo devono essere controllati,
per poter avere ilrilascioo ilrinnovodella Ucenza d'esercizio, da una apposita Commissione
provinciale di vigilanza. È darilevare,infine, che anche i Vigili del fuoco hanno compiti di
controllo per gli impiantì installatì nelle attività soggette alla loro sorveglianza.
Al .6 Leggi principali del settore elettrico
Vi sono molte leggi cheriguardanoil settore elettrico, in partìcolare per quanto conceme
l'aspetto della sicurezza nelle installazioni elettriche. Diverse disposizioni legislative nazionali recepiscono le direttìve dell'Unione Europea, nel quadro di un progetto di armonizzazione con gli altri Paesi europei. Tipicamente il percorso legislativo vede l'emanazione,
da parte dell'Unione Europea, di direttive comunitarie che hanno lo scopo di armonizzare
le singole legislazioni nazionali, promuovendo la Ubera circolazione dei prodotti e salvaguardando l'incolumità e la salute dei cittadini nei luoghi doverisiedonoe lavorano.
In passato ci si occupava prevalentemente della sicurezza sul lavoro, anche se già
l'articolo 32 della Costituzione dice che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...], per cui non fa distinzione tra la salute (e quindi anche la sicurezza nelle varie attività) del lavoratore e del
cittadino. La Legge n. 833/1978, che ha istituito i l SSN, ha comunque posto sullo
stesso piano la sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita.
La sicurezza sul lavoro è tutelata anche da vari articoli del codice civile e del codice
penale; quest'ultimo, per esempio, punisce chiunque ometta di adottare misure antinfortunistiche per la prevenzione degli infortuni. Anche i dipendenti, secondo lo Statuto
dei lavoratori, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni.
Nello specifico settore della sicurezza eletùica vi sono alcune leggi particolarmente
significative.
•
Legge n. 186/1968. Disposizioni concementi la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
La Legge si compone di due soli articoli: il primo impone che i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici vengano realizzati e costruiti a regola d'arte, mentre il secondoriconosceche la realizzazione secondo le norme CEI è da ritenersi a regola d'arte. In questo modo è stata
stabilita una connessione tra legislazione e normativa e alle norme CEI è stato riconosciuto un valore molto maggiore che in passato.
È importante notare che la Legge n. 186/1968 non esclude che impianti eseguiti secondo
una normativa diversa da quella CEI possano considerarsi a regola d'arte. La differenza sta nel fatto che un impianto in cui sono staterispettatetutte le norme CEI appUcabiU al caso è, di fatto, costruito a regola d'arte, senza bisogno di ulteriori accertamenti.
•
Legge n. 791/1977. Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
La Legge è detta anche "Direttiva bassa tensione" e tratta l'attuazione deUa direttiva CEE
73/23 riferita al materiale elettrico, salve alcune eccezioni, fiinzionante a tensione compresa tra 50 V e 1000 V in corrente altemata e tra 75 V e 1500 V in corrente contìnua.
Essa stabilisce che il materiale elettrico che rientra nel campo di applicazione della
legge può essere messo in commercio solo se - costruito a regola d'arte - non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione
conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici
e dei beni. Si presume rispondente al requisito sopra indicato il materiale elettrico
che soddisfi le norme armonizzate rilevantì ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla Commissione della Comunità Europea.
A1 • Normativa e legislazione
A tale legge sono collegate anche le disposizioni legislative concernenti l'obbligatorietà
della marcatura CE sui prodotti commercializzati nell'ambito dell'Unione Europea.
•
Legge n. 46/1990. Norme per la sicurezza degli impianti.
DPR n. 447/1991. Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990 n. 46 in
materia di sicurezza degli impianti.
Questa legge e il relativo regolamento di attuazione hanno rappresentato un'importante novità nell'ambito del settore impiantistico, sia elettrico che di altro tipo (impianti di riscaldamento, idrosanitari, radiotelevisivi ed elettronici), in quanto hanno
introdotto una serie di obblighi, tra cui:
•
•
•
•
•
l'effettuazione dei lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione da parte di imprese iscritte nel registro delle ditte o all'albo provinciale
delle imprese artigiane, in possesso di determinati requisiti tecnico-professionali;
il progetto dell'impianto da parte di un tecnico competente in materia, iscritto al
relativo albo professionale;
l'esecuzione degli impianti a regola d'arte, richiamando, a questo proposito, la
normativa CEI per gli impianti elettrici;
ilrilascioal committente della dichiarazione di conformità al termine dei lavori,
dichiarazione attestante che i lavori sono stati eseguiti nelrispettodella legge stessa;
le verifiche e i collaudi a fine lavori.
La Legge 46/90 è stata poi sostituita dal DM 37/2008 che ne riprende i contenuti e
che è entrato in vigore il 27 marzo 2008; di conseguenza nella stessa data sono stati
abrogati (ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto legge 28/12/2006 n. 300, convertito con modifiche dalla Legge 26/2/2007 n. 17) sia i l DPR 447/1991 sia la stessa
Legge 46/1990, tranne gli articoli 8 (finanziamento dell'attività di normalizzazione
tecnica), 14 (verifiche) e 16 (sanzioni).
•
DPR n. 459/1996. Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concementi il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
Questo regolamento viene comunemente denominato "Direttiva macchine" e contiene le disposizioni legislative relative alla certificazione di conformità, alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza che si devono rispettare nella progettazione e
nella costruzione delle macchine, intese come insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro anche mediante attuatori, con circuiti di comando o di potenza o altri sistemi di collegamento connessi solitamente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, i l trattamento, lo
spostamento o il condizionamento di materiali.
•
Legge n. 36/2001. Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
La legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
•
•
•
•
assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione
dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettiici, magnetici ed
elettromagnetici, ai sensi e nelrispettodell'articolo 32 della Costituzione;
promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e
attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione
di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del ù-attato istitutivo dell'Unione Europea;
assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione
tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
DPR n. 462/2001. Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
obbliahi
introdotti
dalla Legge n. 46
"•1 Modulo A • Norme tecnidie, disposizioni legislative e rappresentazione grafica degli apparati elettrid
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
È il decreto che ha modificato e razionalizzato le procedure di denuncia degli impiantì di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti di messa a terra
e degli impiantì nei luoghi con pericolo di esplosione.
DM n. 37/2008. Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
È i l decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i l
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 12/3/2008 e che ha sostìtuito la Legge n. 46/1990.
Questo decreto si applica agli impiantì collocatì all'interno degli edifici o delle relative pertinenze e che siano posti a servizio degli edifici stessi, a partire dal punto
di consegna della fornitura se l'impianto è collegato a reti di distribuzione (per
esempio dell'energia elettrica o del gas).
Le disposizioni riguardano vari tipi di impianti tecnologici, non solo elettrici, in
particolare:
Ambito
di applicazione
del DM n. 37
•
•
•
•
•
•
•
•
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utìlizzazione
dell'energia elettrica;
impiantì di protezione contro le scariche atmosferiche;
impiantì per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
impiantì radiotelevisivi, di climatìzzazione, di condizionamento e di refrigerazione;
impiantì idrici e sanitari;
impiantì per la distribuzione e l'utìlizzazione di gas;
impiantì di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; nel caso della manutenzione di ascensori e montacarichi in servizio privato si applicano le disposizioni del DPR 30 aprile 1999, n.
162 e altre disposizioni specifiche;
impiantì di protezione antincendio.
L'articolo 5 del DM 37 disciplina il settore della progettazione degli impiantì. In
sintesi è previsto che per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di tuttì
gli impiantì ricadentì nell'ambito di applicazione del decreto debba essere redatto
un progetto, diversamente dalla Legge n. 46/1990 che rendeva obbligatorio il progetto solo nel caso di impiantì oltre determinatì limitì dimensionali. Nel DM 37 la
distinzione in funzione della complessità e dell'estensione dell'impianto riguarda i
soggetti che possono eseguire il progetto, precisamente:
Disposizioni sulla
progettazione
•
•
Disposizioni sulla
realizzazione
per gli impianti oltre i limitì dimensionali indicatì all'articolo 5, conmia 2, del
decreto il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste; a norma dell'artìcolo 5, comma 6, tale progetto va depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune in cui deve essere realizzato l'impianto, nei tempi previstì
dall'articolo 11 del decreto;
negli altri casi il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
L'articolo 5, commi 3, 4 e 5, e l'articolo 7, comma 2, del decreto specificano le modalità di elaborazione dei progetti e la consistenza della documentazione di progetto.
Il progetto non è obbligatorio nel caso di manutenzione ordinaria degli impiantì, di
installazione di apparecchi per usi domestìci e per la fomitura provvisoria di energia elettrica agli impianti di cantiere o similari.
L'articolo 8 del decreto impone l'obbligo al committente di affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti a imprese abilitate, le cui caratteristìche sono specificate dall'articolo 3, in
possesso dei requisiti tecnico-professionali stabilitì dall'articolo 4 del decreto.
A norma dell'articolo 6, commi 1 e 2, le imprese devono realizzare gli impiantì se-
A l • Normativa e legislazione
(13)
condo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili
della corretta esecuzione degli impianti stessi. Nel caso di lavori elettrici sono ritenuti "a regola d'arte" gli impianti realizzati in conformità alle norme CEI o di altri
Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che
siano contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.
Una deroga alla conformità normativa viene concessa per gli impianti elettrici nelle
unità immobiliari a uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 (ossia prima dell'enù-ata in vigore della Legge 46/1990). Secondo l'articolo 6, comma 3, del decreto,
questi impianti si considerano comunque adeguati se dotati dei seguenti requisiti:
•
•
•
dispositivi di sezionamento e di protezione contro le sovracorrenti posti all'origine
dell'impianto (per esempio, un interruttore automatico con sganciatore di sovracorrente e che sia adatto anche al sezionamento, installato subito a valle del contatore);
protezione contro i contatti diretti;
protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale
avente corrente nominale non superiore a 30 mA.
Come già indicato dalla Legge 46/90, anche il DM 37, articolo 7, prescrive che al
termine dei lavori l'impresa installatrice, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, attestando i l rispetto di quanto previsto dall'articolo 6. Questa dichiarazione va redatta secondo il modello allegato al decreto e ne fanno parte integrante il progetto e
la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati.
Nel caso di rifacimento parziale dell'impianto il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo, ove prevista, pur riferendosi solo alla parte
d'impianto oggetto del rifacimento, devono tener conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto; sia nella dichiarazione di conformità che nel progetto
deve essere espressamente indicata la compatibilità tecnica dei lavori eseguiti con le
condizioni preesistenti dell'impianto.
La dichiarazione di conformità e il certificato di collaudo degli impianti (quando
previsto dalle norme vigenti) servono anche per i l rilascio da parte delle autorità
competenti del certificato di agibilità dell'immobile.
D DM 37, diversamente dalla Legge 46/90, ha introdotto anche la dichiarazione di rispondenza per gU impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto e per i quali
non sia stata prodotta o non sia più reperibile la relativa dichiarazione di conformità.
Larispondenzaalla normativa va accertata mediante sopralluogo da un professionista
iscritto all'albo professionale che ha esercitato la professione per almeno cinque anni
nel settore impiantìstico a cui si riferisce la dichiarazione. Per gli impiantì sotto i limitì dimensionali stabilitì dall'articolo 5, comma 2, del decreto la dichiarazione di rispondenza può essere prodotta da un soggetto che ricopre da almeno cinque anni il
ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata nel settore impiantìstìco oggetto
della dichiarazione.
Il DM 37, inoltre, contiene le prescrizioni relative agli obblighi del committente o del
proprietario (articolo 8), al finanziamento dell'attività di normalizzazione tecnica
svolta dall'UNI e dal CEI, in attuazione dell'articolo 8 della Legge 46/90 (articolo
14), alle sanzioni per le violazioni delle prescrizioni del decreto stesso (articolo 15).
•
D.Lgs. n. 81/2008. Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
È i l Decreto legislativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile
2008, noto anche come "Testo unico sulla sicurezza", che è stato successivamente
integrato dal D.Lgs. n. 106/2009.
L'articolo 304 del decreto ha abrogato, a partire dalla data di entrata in vigore dello
stesso, varie norme di legge in materia di sicurezza, tra cui i l DPR n. 547 del
27/4/1955 e il D.Lgs n. 626 del 19/9/1994, raccogliendo in un'unica legge le varie
disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dichiarazione
di conformità
Dichiarazione
di rispondenza
^
Modulo A • Norme tecnidie, disposizioni legislative e rappresentazione grafica degli apparati elettrid
D campo di applicazione del D.Lgs. n. 81 è molto ampio, dato che comprende tuttì i settori di attività, privati e pubblici, e tutte letìpologiedirischio.Esso interessa quindi tutti i
lavoratori e le lavoratrici, subordinatì e autonomi, nonché i soggettì a essi equiparatì.
come, per esempio, gli aUievi degli istìmtì di istmzione e universitari e i partecipanti ai
corsi di istmzione professionale, in virtù dell'uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le attrezzature munite di videoterminali.
Il settore degli impiantì elettrici è interessato dalle disposizioni del decreto in quanto
le installazioni elettriche sono generalmente presenti nei vari luoghi di lavoro.
In particolare, il decreto impone ai progettìstì, ai fabbricanti, ai fomitori di apparecchiature e agli installatori di attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro. Esso prescrive anche che i luoghi di lavoro e le vie di circolazione abbiano
un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il
benessere dei lavoratori. Altro settore elettrico interessato è quello dell'illuminazione di sicurezza delle vie e delle uscite di emergenza che deve entrare in funzione
nel caso di guasto all'impianto elettrico.
Soggetti
interessati
I principali soggetti protagonistì della legge, ognuno dei quali ha precisi obblighi e
competenze, sono:
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Misure
di prevenzione
e protezione
il lavoratore, inteso come persona fisica che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro;
il datore di lavoro, definito come persona fisica, giuridica o soggetto pubblico
tìtolare del rapporto di lavoro col dipendente;
il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, costìtuito dall'insieme delle
persone e dei mezzi che ha la finalità di prevenire e proteggere dai rischi professionali; se non è possibile individuarli all'intemo dell'azienda, siricorrea personale estemo; i compitì assegnatì a tale organo sono quelli di individuare e valutare
i fattori dirischioe diricercarele misure per la salubrità e la sicurezza dei luoghi
di lavoro, oltre a proporre attività di informazione e di formazione per i lavoratori:
il medico competente, specializzato in medicina del lavoro o in una specializzazione equipollente;
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, inteso come la persona designata dal datore di lavoro e in possesso di determinati requisitì di conoscenza e capacità in ordine alla prevenzione e alla sicurezza; questa funzione
può essere anche affidata a un professionista estemo all'azienda;
I l rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, definito come la persona
eletta dai lavoratori dell'azienda e che li rappresenta per le problematìche della
sicurezza nell'ambiente di lavoro.
L e i misure che
devono essere intraprese per la salvaguardia della salute e della sicuza
sono,
in
sintesi:
rezi
valutazione dei rischi, intesa come strumento di analisi e di conoscenza di tutti
i fattori di rischio connessi alle lavorazioni e come punto di partenza per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro;
nella valutazione si tiene conto del livello di adeguatezza dei sistemi di protezione, dei dispositivi di protezione individuale, dell'istmzione del personale;
eliminazione dei rischi, avente l'obiettivo di ridurre progressivamente i rischi
alla fonte, secondo una programmazione che terrà conto delle precedenze d'intervento basate su criteri d'urgenza;
programmazione della prevenzione, intesa come l'attivazione di una programmazione di interventi e di procedure verificabili che indichi lo sviluppo di
un processo per arrivare alla messa in sicurezza degli impiantì, al fine di prevenire i rischi per le persone.
La documentazione di tali interventi dovrà essere conservata e aggiornata continuamente dal datore di lavoro, sulla scorta delle segnalazioni di condizioni di pericolo che andranno eliminate con una costante manutenzione delle apparecchiature
e degli ambientì di lavoro.