1 A proposito di un ‘testo’ di Pierre Legendre1 Sommario: 1. ‘Della società come testo’. 2. Antropologia giuridica e antropologia dogmatica. 3. Diritto e testualità. 4. La globalizzazione e i diritti. 5. Conclusione. 1. ‘Della società come testo’. Della società come testo. Lineamenti di un’antropologia dogmatica riassume l’itinerario speculativo di Pierre Legendre nella costruzione di un’antropologia che, come recita la copertina del libro, necessita di essere discussa e argomentata dopo la via intrapresa dall’“antropologia fisica o biologica, poi sociale” dalle quali l’autore si allontana criticamente. La ricerca della giuridicità, lungo l’itinerario legendriano, diventa necessità per la riflessione contemporanea, ma anche urgenza per quei giuristi che assolvono all’impegno di una appropriata riflessione sul diritto. Legendre richiama ad una responsabilità inaggirabile già nell’affermazione della parola società legata alla testualità2. Riconsegna la societas alla sua derivazione etimologica: sequor, in cui il socius, il soggetto sociale in termini giuridici, l’associato, assume la qualificazione di ‘colui che va con’ adottando il principio di razionalità3. La sintesi sociale è costituita dunque da un «savoir assembler» che mantiene costantemente uniti elementi compositi, esigendo così un accordo di appartenenza non certo incondizionata4. Nella discussione di Legendre si nasconde l’affermazione che ogni soggetto di finzione, sintesi delle singole 1 Si tratta dell’opera di P. LEGENDRE, De la société comme texte. Linéaments d’une Antropologie dogmatique, Paris, 2001 tradotta in italiano a cura di P. Heritier con il fedele titolo di Della società come testo. Lineamenti di un’antropologia dogmatica, Torino, 2005. D’ora in avanti citato con Della società. Di P. LEGENDRE si ricordano tra l’altro: L’Empire de la vérité. Introductions aux espaces dogmatiques industriels, Paris, 1983; L’inestimable Objet de la transmission. Etude sur le principe généalogique en Occident, Paris, 1985; Le dossier occidental de la parenté. Textes juridiques indésirables sur la généalogie, Paris, 1988; Le désir politique de Dieu. Etude sur les montages de l’Etat et du Droit, Paris, 1988; Le crime du caporal Lortie, Paris, 1989; Filiation, Paris, 1990; Les enfants du Texte. Etude sur la fonction parentale des Etats, Paris, 1992; Sur la question dogmatique en Occident, Paris, 1999. 2 Un rilevante ruolo viene assegnato alla società nell’ambito di una ricostruzione filosoficostorica della democrazia da F. MERCADANTE, La democrazia plebiscitaria, Milano 1974, in part. p. 58; p. 211 e ss. 3 Della società, p. 67 nota 1. 4 Ivi, p. 33. 2 soggettività di una comunità (communitas), istituisce un’ambientazione alla ragione, attraverso la parola, in cui si delineano gli elementi multiformi di un testo che si trasforma in testualità5. La società è intrinsecamente parola6 e quindi sapere (savoir) trasmissibile, perché esprime le proprie aspettative, mettendo in scena un discorso rappresentativo della facoltà e del potere di parlare di cui è dotato l’uomo7; insomma una società che mette in questione le proprie caratteristiche e le proprie metodologie deliberative ed esecutive8. Una società civile si struttura sull’idea di uno spazio determinato, uno spazio-dimensione finzionale in cui si discute il logos come parola e ragione9. La complessa architettura razionale della giuridicità pone al centro la costruzione sociale – parola e ragione – che rinvia ad un racconto fondatore definito mito10, «parte integrante dell’ordine dogmatico del testo, con uno statuto di appartenenza che è nostro compito presumere»11. Ne deriva che gli assi portanti della costruzione sociale sono determinati dal potere e dal mito, i due elementi di reciprocità della società, momenti decisivi per la legalità e il riconoscimento normativo – vinculum per il soggetto, cioè inter-detto, Terzo garante, elaborato sulla base di un temps premier12. È qui discusso uno stadio prioritario, di ordine temporale, rappresentato dal travail de la Référence, che costruisce la possibilità reale della normatività sociale, quindi la praxis formale dell’inter-detto13. In considerazione del contesto proposto, il Testo giuridico, sulla base del quale si struttura la società, si presenta sia come apertura che come chiusura; 5 Ivi, p. 35. Ivi, p. 41. 7 Cfr. B. ROMANO, Scienza giuridica sena giurista: il nichilismo ‘perfetto’, Torino, 2006, p. 182 e ss.; G. B. FERRI, Il potere e la parola, saggio introduttivo a P. LEGENDRE, Il giurista artista della ragione, Torino, 2000. D’ora in avanti cit. con Il giurista. 8 Il giurista, p. 93 9 Della società, p.127 e ss. La 901e Coclusion. Etude sur le théâtre de la Raison, Paris, 1994, p.109 «Il s’agit de pénétrer dans les arcanes du montage que nous appelons Raison, plus exactement institution de la Raison, en utilisant les instruments d’analyse que l’Occident s’est lui-même forgés». D’ora in avanti ciatto con La 901e. 10 Legendre parla dei miti come di narrazioni fondatrici, Della società, p.187 e ss.; «Le mythe quel qu’il soit (...) est un arrangement de discours, grâce auquel les enjeux de reproduction, qui sont les enjeux de différenciation par la généalogie et du même pas des enjeux de pouvoir, viennent au langage», Les enfants, p.198. 11 Della società, p.192. 12 Ma anche un ‘fuori tempo’, Della società, p. 70 e ss. 13 “è la parola – un dire di interposizione, un ‘dire tra’, un’interruzione … rappresenta il limite alle invasioni della de-ragione ed interrompe l’indefferenziato giuridico in cui l’uomo si trova al momento della nascita biologica”. L. AVITABILE, La filosofia del diritto in Pierre Legendre, p. 26. 6 3 confinato e limitato all’interpretazione del segno si determina come chiuso, marcato da un criterio scientifico che cerca di non condurre all’errore. Al contrario, nella sua condizione di apertura il testo si impone come la base di una struttura architettonica che riguarda la pluralità dei discorsi e delle scritture che, anche nel suo momento più apparentemente caotico e male organizzato, costituisce il fenomeno sociale della produzione umana, dove l’uomo si afferma e si relazione all’altro nella sua qualità di soggetto dotato di parola, artefice di un’opera che presenta il legame tra istituzioni e società14. In altre parole, si può affermare che il Testo giuridico è il lieu di elaborazione di senso su base genealogica15. La razionalità occidentale merita un confronto con l’originario senso dell’istituzione, poiché il legame tra istituzione e soggettività acquista forma nella società e comporta innanzitutto la produzione di una testualità sulla base della quale elaborare le procedure che innescano la possibilità di una pluralità creativa di discorsi, quella che Legendre chiama l’intrappartenenza tra soggetto e cultura, tra società e testo, tra soggetto e società16. Proprio nel diritto istituito permane la domanda insuperabile sulla terzietà giuridica che garantisce il principio di identità testuale. Nella società costruita sulla base della trasmissione della testualità, il diritto tutela, e nasce come dovere di tutelare, il principio di identità, contenuto del diritto primo che consiste nella differenziazione e che non può essere definito alla pari di qualsiasi altro dato fisico, ma delinea «la ripresa di questo dato nella logica della rappresentazione che impone all’umano di affrontare la lacerazione di un’alienazione costitutiva»17. Seguendo la riflessione di Legendre, quando si discute di società è implicito il riferimento al testo giuridico come “spazio astratto”18, “luogo con statuto di scena” e “teatro”19 della “struttura ternaria”; il testo giuridico ed il teatro sono le due forme principali della rappresentazione ovvero della parola che ‘mette in scena’. Queste definizioni di società implicano un comune denominatore rappresentato dall’uomo, con precisazioni di rilievo per la comprensione integrativa del concetto di società e del diritto come 14 Filiation. Fondement généalogique de la psychanalise, Paris, 1990, p.71. La critica di Legendre è rivolta alla possibilità che la giuridicità diventi una pratica gestionaria. Della società, p. 77. 16 Della società, p. 181. 17 Ivi, p.182-183. 18 Ivi, p. 173. 19 Ivi, p. 47 e ss. Il giurista, p. 45 “La logica del Riferimento, che è una logica del Terzo del linguaggio, è in quanto tale costitutiva di un sistema di legalità”. 15 4 arte, ars per il pensiero romano ed estetica per Legendre20. La società diventa – secondo questa linea interpretativa – individuazione e rinvio ad un possibile luogo o dimensione reale e materiale, ad uno spazio astratto da concretizzare; inoltre, la situazione sociale, lo spazio sociale visto come communitas è un luogo finzionale e scenico sul quale si costruisce la struttura istituzionale, destinata a divenire rappresentativa; infine, ad un livello di astrazione la società è sinonimo di teatralità, presentandosi così come terza, luogo della ragione21. 2. Antropologia giuridica e antropologia dogmatica. Come tutte le strutture anche quella sociale si intreccia in una trama che, riprendendo i testi platonici, è definita tessuto sociale (tissu social)22; da questa espressione classica si evince la precisazione del ‘tessuto’ nel senso dinamico della tessitura; nella struttura stessa del tessuto emerge la presenza concreta di un autore, artefice di un’opera che rinvia al suo tessitore, distributore di una regola di legittimità, simbolo della consistenza fondamentale del tessuto sociale data dall’autorità che promana da essa e ad essa ritorna. Così la rappresentabilità del potere in seno alla società disegna la traccia di un limite che conduce a dare un significato al «butoir causal»23. La questione del testo (testualità) privo di autore è sinonimo delle poliedricità culturali del testo stesso “senza soggetto”24; in questa direzione, la realtà simbolica, vera energia del testo, è data dalla trasmissione: «la storia istituzionale dipende dalla logica della trasmissione simbolica che è essenzialmente giuridica»25. È la struttura della legge teleologicamente tesa alla riproduzione, che per Legendre è filiazione, della specie dotata di parola che avalla il principio di paternità nel diritto romano. 20 Il giurista, p. 129 e ss. Della società, p. 51 22 Ivi, p. 180. Il riferimento di Legendre è a PLATONE, Politico, 279b «Quale modello, pertanto, si dovrebbe porre, che riguardi un'attività identica a quella politica, e che, per quanto piccolissimo, permetta di trovare in maniera adeguata quello che stiamo cercando? Per Zeus, o Socrate, se non ne abbiamo un altro a portata di mano, scegliamo allora l’arte del tessere? (…) Infatti, forse basterà l’arte relativa ai tessuti di lana; probabilmente, infatti, anche questa parte che di essa abbiamo scelta fornirà una prova di ciò che desideriamo». 23 Ivi, p. 174 e p. 134. 24 È chiaro che non si tratta dell’ipertesto o delle collettività marxiane, ma è la durata di forme relazionali che hanno acquistato una permanenza. 25 L’Empire de la vérité. Introduction aux espaces dogmatiques industriels, Paris, 1985, p. 36. D’ora in avanti citato con L’Empire. 21 5 L’elemento principale della società è costituito dunque da un’architettura razionale, ad opera della società, un habitat, una dimensione che non muove da una natura ipertrofica26, ma esprime la dimensione esistenziale di ogni uomo razionale che si iscrive, insieme agli altri elementi, appunto in un Testo, in una testualità giuridica. La questione assume una direzione di snodo che agevola l’introduzione di un nuovo concetto di antropologia, definita da Legendre ‘antropologia dogmatica’ sotteso all’argomentazione di un diritto derivato di una tipologia dogmatica che attinge la sua fenomenologia dalla référence genealogica e dell’interdictum27. Lo stesso Legendre avverte la necessità di esprimere il valore di un’antropologia dogmatica dove per antropologia intende, tra l’altro, il soggetto come “risorsa ultima dell’edificazione della cultura”28. Gli elementi che fungono da base alla costituzione dell’antropologia dogmatica – diritto, economia e società – sono solo variabili complesse e fattuali della référence, dell’inter-detto e della soggettività; il nesso è costituito dalla soggettività alterizzata (terzietà) che si manifesta fenomenologicamente, contribuendo così a produrre effetti sulle dinamiche sociali giuridiche ed economiche. Il momento costitutivo nodale è rappresentato dall’architettura e dalla costruzione della struttura del Testo sociale normativo, per spiegare il quale Legendre fa riferimento, tra l’altro, a Bachofen, che nel XIX secolo scrive sulle implicazioni del Mutterecht, poiché, attraverso le elaborazioni freudiane e di tutta la psicoanalisi del ‘900, il sociale si presenta come parte integrante della «manoeuvre symbolique»29. La definizione del simbolico, come ‘manovra’, rappresenta concettualmente un accurato procedimento di analisi del legame tra soggetto e possibilità di un riferimento quale la Madre assoluta30, capace di traslare la posizione del soggetto in uno spazio terzo di matrice istituzionale, in cui parte considerevole riveste la giuridicità attraverso la figura del padre simbolico, principio logico, punto di rottura tra la madre e il bambino, che incide come valore perché finzione della Legge. 26 Della società, p. 43. Les Enfants, p.244 ss. Della società, p. 41 A proposito della chiarificazione e dell’impiego del dogma in direzione giuridica rinvio al mio La filosofia del diritto in Pierre Legendre, cit. 28 Il giurista, p. 79 e ss. “… dogmatica allude al meccanismo di un discorso specifico, che implica uno spazio proprio di origine del messaggio – spazio di essenza teatrale al quale si riferiscono i destinatari, luogo di provenienza di una verità socialmente messa in scena”. 29 L’Empire, p.67; vd. anche Della società, p. 123 e Les enfans, p.302. 30 Della società, p. 192 27 6 La filosofia del diritto – secondo Legendre – ha mostrato sempre una certa ritrosia ad incontrarsi con le questioni appena enunciate; in realtà chiedersi «sur ce qui fait loi pour le sujet»31 rientra tra le questioni cosiddette giuridico-psicoanalitiche32, perché la rivelazione dell’inconscio sottolinea una scoperta capitale, in quanto obbliga il soggetto ad ammettere la possibilità di liberarsi dal vincolo delle immagini ed avviare così il suo cammino di simbolizzazione, sebbene ci siano tuttora abusi della psicoanalisi che sfociano in quelle che Legendre definisce pratiche psy33. Da queste premesse si coglie che l’elaborazione filosofico-giuridica di Legendre ruota intorno ai concetti ‘strutturali’ di diritto, economia, società, correlati da référence, inter-detto, soggettività. Ognuno di questi elementi è dotato di autonomia, ma è anche collegato agli altri. Così, la référence è costituita dai «savoirs historiques, politiques, religieux classiques»34; il diritto, come espressione dell’inter-detto, «inscrit la normativité comme phénomène de légalité, effet de la mise en scène sociale du Tiers»35; la soggettività, «recouvre la psychanalyse fondée par la découverte de l’inconscient»36. Il diritto in qualità di ordinamento normativo, supportato dalle elaborazioni dell’inconscio, predispone la questione della morte e della possibilità della fine attraverso l’interpretazione della legge della parola. Ne consegue che l’uomo, liberandosi dalla struttura delle immagini, fornisce a se stesso una serie di strumenti in grado di compiere la rappresentazione senza arrivare a rimanerne imprigionato37. La questione dell’antropologia ‘giuridica’ a sfondo dogmatico è allora presente in Legendre a partire da una considerazione e da una riflessione sul diritto come situazione non semplicemente immunitaria. Il dogma genealogico nega la dimensione giuridica come semplice ars combinandi, diretta ad un funzionalismo bilanciato tra molteplici forze sociali; al contrario, la riflessione sul diritto conduce ad una portata genealogica dell’istituzione-diritto come fenomeno legato alla parola, con la funzione costitutiva del riscontro inevitabile che «nous sommes esclaves de mises en 31 Les enfants, du Texte. Etude sur la fonction parentale des Etats, Paris, 1992, p.291. «... la psychanalyse, en cet espace déterminé de l’histoire latine, réinvente un Tragique...». d’ora in avanti cit. con Les enfants. Vd. anche L’amour du censeur, Paris, 1974, p.33. 32 Della società, pp. 122-123. 33 Dieu au miroir, p.297; Les enfants, p.380. 34 Les enfants, p.350. 35 Les enfants, p.350; Le désir, p.181 e ss. 36 Les enfants, p.350. 37 La questione delle immagini e l’imprigionamento di Narciso in esse è ampiamente discussa da Legendre in Dieu au miroir, passim 7 scène, tyrannisés par des représentations. Voilà le pilier indestructible des systèmes normatifs de l’humanité, en tant que systèmes de pensée»38. L’uomo è quindi ‘schiavo’ di un’unica possibilità, quella di rappresentare a se stesso la causa prima e di porsi in questo modo come inter-detto, interruzione e divergenza nella ricorsività dei processi biologici. La questione giuridica è impiantata sulla considerazione che il sistema normativo è un metodo speculativo a struttura dogmatica, formato da parole. Lo stesso pensiero però non può avere solo una considerazione scientista, pur essendo vincolato alla rappresentazione, deve essere considerato parola rinviante attraverso l’uomo e non tecnica normativa del linguaggio che si esprime nel e attraverso il self-service normativo. In tal caso, l’umanità diventa cassa di risonanza di un management giudiziale o normativo che occupa la posizione dell’immagine assoluta. La parola si trasforma in filo conduttore dell’argomentazione sul diritto, acquistando così una valenza e una validità dalle origini della filosofia, attraverso l’attività ermeneutica con la metafora di Ermete, il parlante per eccellenza, ma anche il mistificatore, il portatore di una parola dogmatica, di messaggio39; l’ambiguità e l’equivoco, che l’interpretazione della parola implicano, salvano la polidirezionalità ermeneutica. Diventa allora radicale – per Legendre – l’opzione di utilizzare il termine dogma, attraverso una scelta che ponga al centro degli interessi giuridici la questione dell’uomo40; non si tratta di una virata verso un new antropocentrismo, o meglio verso una certa idea di uomo, primaria nella questione dei diritti, perché il pensiero industrialista manifesta la volontà che l’uomo occidentale diventi un soggetto totalitario, una specie di soggetto monumentale rappresentativo di se stesso e privo di limiti. In realtà, un soggetto-re che nasconde, sotto la parvenza del limite formale, la illimitatezza di una sua visione del diritto, deficita del piano prospettico giuridico-normativo41. Dogma e dogmatica, due categorie concettuali che velano la trilogia umana immagine-corpo-parola e mettono in questione «le rapport à la loi 38 Le désir, p.29. «Je rappelle que le verbe µεταφερω (metaferô), dont provient métaphore, veut dire transporter, déménager, transformer. En rhétorique, la métaphore est le transport d’un mot dans une nouvelle signification». Dieu au miroir, p.13, nota 1. «Sembra proprio che si riferisca al discorso questo nome ‘Ερµης e l’essere ερµενευς (interprete) e messaggero e ladro e ingannatore nei discorsi e commerciante, tutta questa attività concerne il potere del discorso». PLATONE, Cratilo, 408e. Il giurista artista della ragione, p. 29 e ss. 40 Della società, p. 39 41 Les enfants, p.275. 39 8 dans l’humanité»42; efficace tentativo di risposta all’interrogativo sulla questione giuridica, analisi sistematica dei fondamenti del diritto, che non si presentano come la trasformazione della base giuridica in elementi puramente metafisici, ma assumono il significato di realizzazione delle procedure del diritto globale, per alimentare una prospettiva giuridica e attraversare la questione della validità e del significato di certezza del diritto, in riferimento costante al concetto di terzietà giuridica, l’interdictum43. In realtà, i fondamenti del diritto funzionano su una base dogmatica, nel senso che non vi è nessuno che li domini o li strutturi. Infatti, l’istituzione giuridica non è messa in piedi da un qualche autore specifico, ma è comprensiva di un nome, è un lavoro di rappresentazione e di finzione simbolica che rinvia ad una metafora fondatrice o référence, nel Nome di44. Si può specificare in modo più rigoroso la domanda sul diritto e chiedersi, per esempio, se non debba assumere un valore forte la sua definizione, come limite posto dai soggetti parlanti, quindi dall’umanità che, attraverso l’attività della dogmatica, del giudizio e della parola, può tentare di realizzare un cammino normativo della ragione giuridica, sulla base di una separazione dell’uomo dalla sua patologia che lo imprigionerebbe in sé, proprio come Narciso45. Alla base dell’interpretazione giuridica della società vi è la costruzione mitica, come riferimento per la società46. Nella storia dell’uomo, l’interpretazione dei racconti mitologici diventa determinante per la ricostruzione della struttura dogmatica del testo giuridico che presume l’appartenenza all’origine47 intesa come Ursprung. Questa presunzione realizza lo spazio di libertà che appartiene al soggetto, costituito da potere e 42 Le désir, p.34 ; Della società, p. 85 e ss. «Ce que nous appelons … fondements du droit se présent d’abord comme un remplissage nécessaire, un discours de mise en scéne destiné à authentifier una place vide», Le désir politique politique de Dieu. Etude sur les montages de l’Etat et du Droit, Paris, 1988, p. 20. D’ora in avanti cit. con Le désir. Il posto vuoto del diritto, di cui discute Legendre, deve essere messo in scena, quindi rappresentato attraversando la globalità dei diritti. 44 L’espressione nel Nome di risale a Lacan del quale Legendre è profondo conoscitore. Per un approfondimento cfr. l’imponente biografia di E. Roudinesco, Jacques Lacan. Profilo di una vita, storia di un sistema di pensiero, Milano, 1995, p.282 e ss. Filiation, p. 189. Della società, p. 57 e p. 201. La référence è un concetto che nasconde una propria struttura che ritorna in tutte le opere di Legendre e che ha una sua connessione con il riferimento ai classici. Le dossier occidental de la parenté, Paris, 1988, passim. 45 Della società, p. 41 e ss. 46 Legendre discute dell’origine del mito come di una necessità di raccontare le origini dando vita così ad una saga di racconti che istituiscono immagini. Della società, p.189 47 Della società, p.187 e ss.; Les enfants, p.198. 43 9 mito, i due elementi di reciprocità della società; all’interno di questa comunità storica, la legittimità acquista significato di legge per il soggetto. In questo quadro l’inter-detto, il terzo garante sono determinati da un temps premier: uno stadio prioritario, di ordine sia temporale che dogmatico, travail de la Référence, che costruisce la possibilità reale della giuridicità sociale, costituita da un a priori (‘dogma’) non disponibile48. 3. Diritto e testualità. L’attività dell’uomo è sempre un’opera simbolica, il simbolo pur manifestandosi con un segno convenzionale, non conserva in sé le caratteristiche segniche, perché rinvia simultaneamente alla struttura dell’immagine di sé e all’immagine dell’alterità che si ricompongono attraverso il mondo di ciascun soggetto, in un nesso di reciprocità alterizzante. Il rinvio è determinante per il diritto perché nella sua stessa struttura si presenta il richiamo alla semantica giuridica, al vinculum della legalità. In modo analogo, il simbolo può essere avvicinato ad un compromesso che però non si presenta come immagine esauriente dell’istituzione del diritto. La dimensione comune del symboliser49 delinea la dimensione del singolo che sceglie di istituire un compromesso innanzitutto con se stesso, cercando di lottare contro il lupus – di hobbesiana memoria – che in Legendre è rappresentato dalla debâcle apportata dal fondamentalismo industrialista. La lotta, come continuo movimento dialettico e ricorsivo, non sostituisce il fulcro del diritto, è piuttosto una Bewegung che arriva all’apparente staticità dell’instituere senza fondamentalizzarlo. La lotta contro il fondamentalismo assume il significato di un movimento contro gli elementi non configurabili in un limite, dal quale possa ricominciare l’attività simbolizzante. Secondo questa prospettiva, il simbolo è enunciabile nei termini di un compromesso, di una convenzione, di una riunificazione non necessariamente riappacificante prima facie, che accompagna l’attività dell’uomo nella società, a partire da quella che Legendre definisce la seconda nascita in cui l’uomo si unisce ai consociati per esprimere una progettualità comune legata ad una ritualità significativa, concreta nelle relazioni comunicative. Questo tipo di intesa, proprio perché motivata dal simbolo, non è solo compromesso fattuale, ma lo diventa nel momento in 48 Della società, p. 193. Il simbolo di cui discute Legendre è avvicinabile alla cifra di K. JASPERS, Filosofia, Torino, 1978, p. 1082 e ss. Ma anche p. 1069 “Chiamiamo cifra l’oggettività metafisica che in sé non è la trascendenza, ma il suo linguaggio”. 49 10 cui gli interessi trovano una loro realizzazione pratica, quindi nel momento in cui la praxis si cristallizza nelle condotte umane. In realtà, il simbolo scelto da Legendre ha una sua configurazione, perché non è esclusivamente simbolo privo di rappresentazione, anzi, rinvia al nesso causale che potrebbe imprigionare l’uomo nella sua dimensione primitiva; è simbolo generato dall’umano ed è segno di coesistenza pacifica dei parlanti, non la coesistenza tecnica dei ‘funzionari’, ma la considerazione di una dimensione denominata nell’opera di Legendre référence interdittiva. Da queste affermazioni si possono trarre ancora alcune considerazioni sulla società giuridica attuale che aspira ad avviarsi verso una nuova dimensione, il post-umano50; la prima riguarda la nozione stessa di fondamentalismo, correlata necessariamente alla definizione di diritto: fondamentalizzare è il contrario di simbolizzare. Il simbolo schiude un luogo logico-esistenziale-giuridico che non coincide con un sapere totale, quindi non si trova nella disponibilità di una qualsiasi entità, ma si concretizza in un sapere parziale, che esplicita il soggetto come dirsi nel dire. L’accordo che si raggiunge attraverso la ratio simbolica non è una sorta di compromesso combinatorio tra molteplici e diversi equilibri ma significa far fronte al fondamentalismo attraverso la scelta della giuridicità che fonda la legalità, il limite posto dal diritto non si esaurisce nel codice legale/nonlegale che è formale, svuota; significa anche contrastare le imprese gestionarie – analizzate e criticate da Legendre – in modo razionale, attraverso l’applicazione sintetica del principio di equità, dove ai diritti corrispondono i doveri. Sembrerebbe affermarsi una visione utopistica se non fosse per il privilegio riservato alla sfera della possibilità e del tentativo, mediati dalla praxis che risolve le questioni della giuridicità, dando loro un risvolto formale positivo. Le questioni della società, del soggetto e del diritto sono vincolate a quella della testualità: l’uomo è figlio di un testo, ma prima di essere figli di51 un Testo – affermazione speculativa abituale di Legendre – è figlio di un’immagine prima racchiusa nella figura della maternità. In realtà, la 50 La questione del postumano è approfondita da B. ROMANO, Fondamentalismo funzionale e nichilismo giuridico, Torino, 2004, p. 331 e ss. 51 Non mancano, a tal proposito, alcune precisazioni di Legendre : «La notion de fils de introduit le rapport au semblable comme lien causal à l’image du semblable. La reproduction humaine se joue sur fond de rapport à l’original reproduit, lui-même image d’une image, et ainsi de suite, récurrence qui emporte de poser le prototype, image modèle de toutes les images, le concept même de l’homme en tant qu’espèce». Les enfants, p.80. 11 filiazione, o meglio il principio di filiazione, impone che si dia atto della logica o del principio genealogico, racchiusi nella domanda fondamentale perché il diritto?. Situarsi in un processo di filiazione presenta una questione esegetica: la questione biblica del primo uomo come figlio di nessuno, la dimensione di chi senza genitori diventa capostipite agenealogico di una filiazione; Adamo non è un orfano ma è «fondato come immagine»52, quindi la «quintessence du fils», causato in una prospettiva genealogica, perché istituito come immagine, sia come primo uomo che come primo padre - insieme alla prima madre con la quale è in rapporto agerarchico -, per permettere ai discendenti di nominarlo. Questa speciale clausola di apertura costituisce la metafora dell’inizio del principio logico. Il primo uomo indica l’aporia come passaggio difficoltoso: in questo passare e ripassare lungo la dimensione del Terzo negato, la ragione compie il suo «cercle constitutif de la Raison»53, ma non in maniera definitiva, lo compie perché lo realizza attraverso una struttura combinatoria inclusiva dell’elemento soggettivo, biologico e sociale. 4. La globalizzazione e i diritti. Il sentiero intrapreso da Legendre procede da uno schema di riferimento che si ripete con delle rimodulazioni costanti: référence e ‘nel Nome di’ richiamano la terzietà, l’inter-detto, la normatività razionale, la dogmatica, ma anche la soggettività e le dimensioni politiche così come le strutture mitologiche e religiose. Il simbolico, visto come una costruzione strutturata criticamente composta da mitologico e normativo – i due elementi fondanti del pensiero dell’uomo – nella tradizione classica rappresenta e definisce la condizione esistenziale che trascende l’operazionalità delle informazioni, mediante la rappresentazione; l’attività di rappresentazione indica trascendimento della condizione materialmente oggettivizzata e positivizzata. Il mito entra in contatto con l’enigma, cioè con l’énigmatisation54, con la quale si può «intendere che l’animale parlante riceve, dalla sua presenza al mondo, l’eco della sua divisione e che sostiene, anche su questa scena, l’enigma dell’alterità»55. In questo contesto, l’enigma non si pone come rinvio ad una chiusura, anzi la sua condizione è un’ipotesi di apertura costretta alla divisione ; emerge l’eco del principio di divisione che compare nel nel 52 Les enfants, p.234. La 901e, p. 244. 54 Della società, p. 55. 55 Ivi, p. 35. 53 12 Nome di, condizione che conduce all’effetto normativo nella società, come soggetto di finzione. La sospensione, il vuoto nel giuridico formale si trasformano in aspettativa normativa dotata di senso, attesa di un evento, di una situazione futura che definirà quella attuale. All’interno della struttura giuridica il principio della ratio si configura sulla base della terzietà della référence, ovvero sulla trialità della parola e si manifesta nella formula del nel Nome di, scrivendo ‘nome’ con l’iniziale maiuscola. Il termine ‘nome’ non si riferisce ad un qualsiasi forma di autorità, delimitata e cristallizzata, non giustifica una condotta a partire da rinvii nell’ordine della fattualità (basti pensare ad alcuni riferimenti esistenziali). Il nome indica la struttura triale del nominare nella relazione giuridica, mettendo così in luce che la ragione giuridica è costituita dalla medesima struttura della parola, si presenta nell’indisponibilità del cominciamento, perché è presa dall’altro in un luogo terzo in cui alimenta la comunicazione dogmatica, nei termini di una ratio che si pone come ratio giuridica, ratio scripta, sull’impronta reciproca della testualità giuridica. Nell’ambito di una così complessa articolazione, in cui prevale l’elemento dogmatico, si apre l’interrogativo sulla globalizzazione, definita – nell’opera di Legendre – ‘mondializzazione’56, che pone in questione la relazione di identità, differenziando un ‘noi’ da un resto del mondo, attraversati entrambi dalla “volontà”, ma anche dalla paura o semplicemente dalla curiosità «di sapere chi è l’altro»57. La domanda è sollecitata dalla capacità di costatare che l’altro è simile, è uguale, è un soi-même culturalmente ed esistenzialmente diverso. La globalizzazione-mondializzazione attualmente rappresenta le pratiche giuridiche del e-commerce mondializzato, fino all’ipotesi di configurare l’uomo cyborg. La scelta di chiamare la globalizzazione mondializzazione richiama alcune componenti ermeneutiche: discutere di mondializzazione presume, infatti, un’argomentazione capace di rinnovare la struttura dell’inaugurale come inizio di un mondo, affinché l’istituzionale diventi strumento e garanzia giuridica della mondializzazione dei diritti e non solo la realizzazione dell’aspetto teorico dell’effimero planetarismo. Per la sua definizione di globalizzazione, Legendre comincia ad analizzare la concezione dello Stato come comunità o società perfetta, attraversata 56 Ivi, p. 221. Legendre elenca tre diversi momenti di mondializzazione: 1. Il Medio evo nel momento in cui si presenta come “fabbrica … degli strumenti del dominio occidentale”. 2. Il materialismo storico abbinato al socialismo scientifico e 3. l’attuale globalizzazione economicistica. 57 Ivi, p.220 l’alterità si presenta contemporaneamente come lieu e lien. 13 dalla modernità, dove ogni elemento terminologico acquista una sua rilevanza in modo tale da rappresentare una forma simbolica, «c’est-à-dire comme technique inventée par l’espèce humaine pour s’adapter, vivre e se reproduire selon sa condition, la condition du parler»58. Legendre esamina tale condizione a partire dall’esplorazione dell’inter-detto, categoria che chiarisce il significato e la complessità delle parole Stato e Diritto. L’interdetto – come dire di interposizione – ripensato e reinterpretato in quanto «principe logique (...) discours d’interposition mettant en scène la problématique de la limite»59, interrompe un discorso con l’introduzione del limite, una frontiera per il ridimensionamento del soggetto-re, il soggetto privo di ogni limite. D’altronde la questione dell’Ermete fa irrompere una questione contestuale alla definizione e alla dignità di uno Stato con dei limiti, luogo di interpretazioni molteplici, ma non luogo a se stante, dimensione che ricomprende in sé la dimensione più vasta del diritto, con la funzione di assumersi la responsabilità di inventare la garanzia dei fondamenti del linguaggio, perché il diritto, in quanto proiezione di una serie di relazioni, ha bisogno di un teatro costituito appunto dalla rappresentazione da parte dello Stato. Lo Stato diventa garante di una fondazione, che non è né totalitaria, né biologica, né animale, né tecnica: è la fondazione della référence inaugurale che inizia come il plus di senso della parola, un principio che produce i suoi effetti normativi attraverso la logica della dialettica causaeffetto. Gli effetti determinati dalla globalizzazione si proiettano, secondo una gittata a lungo termine, nella costruzione di uno Stato che diventi, con le parole di Legendre, «l’invenzione di uno strumento politico60 di serie e quindi transculturale»; la comunità si identifica così come «scienza dell’assemblaggio di atomi individuali»61, mentre la modernità è «un’adattabilità retorica al cambiamento, mascherante l’autoconservazione del sistema»62. Questi elementi presentano un denominatore comune, indicato dal diritto civile, come contenimento combinatorio che, invece di 58 Les enfants, p.39. Ivi, p.77. 60 «Politique ici doit être compris conformément au principe de différenciacion (...), qui fabrique et fait jouer l’écart structural entre tout individu et l’instance sociale fondatrice, instance de facture mythologique (...) dont procèdent les effets normatifs», Le désir, p.228. 61 Della società, p.222 62 Ivi, p.222 59 14 porsi come latore di civilizzazione del diritto, diventa dissolvimento di un’ipotesi di giuridicità. Diritto e Stato segnano, dalla loro nascita, un binomio inscindibile; lo Stato con il suo potere coordinante, il diritto come «scena delle pratiche normative»63. Nel corso della storia, tale binomio ha dato luogo a non poche distorsioni sull’effettiva derivazione della legalità (la legge è espressione dello Stato o del diritto?). La domanda sulla legge statale costituisce un interrogativo sull’estensione degli effetti della legge sociale, che per Legendre è un paradosso insuperabile a causa della confusione tra i piani costitutivi della struttura istituzionale64. Riformulare la questione del diritto in termini sociali e discorsivi oggi significa mettere in discussione l’attualità della globalizzazione, ripensare quindi alla praxis economica, riflettere sulla mondializzazione in direzione del primo punto dello schema, la référence, che costituisce l’asse della ragione65. La globalizzazione assume in Legendre la configurazione di un’«espansione planetaria dell’Occidente, con ciò che essa implica quanto a violenza esercitata sull’eterogeneità dei sistemi di rappresentazione, [che] ha imprigionato la problematizzazione dogmatica del tempo in standards storico-sociografici»66. In direzione della mondializzazione, la questione industriale, basata sul postulato della praxis, è intesa come produzione continuativa. L’elemento cardine della globalizzazione è identificato indubbiamente con il sistema ‘finanziario’. Ma la realtà della globalizzazione è anche quella relativa alla commercializzazione dei corpi umani (India, Pakistan, Africa), commercio della corporeità secondo la visione negativa dei Paesi che non rientrano nei confini geografici dell’Occidente, ma anche commercio dei corpi occidentali, estremizzazione di un concetto estetico legato alla materialità dell’edonismo, piuttosto che alla possibilità di un benessere pervasivo: ingegneria genetica, biotecnologia selettiva, clonazione, produzione di un superuomo biologicamente perfetto, sono solo alcune delle nuove ipotesi di benessere e felicità. Il corpo estrinseca, per statuto, un discorso. La funzione 63 Ibidem. Tra l’altro lo stesso Legendre ritiene che il termine struttura sia un termine abbastanza abusato, quindi usato oltremodo, anche se in quest’accezione, una formula comoda da usare in ogni circostanza. Nell’accezione di Legendre si tratta di una questione strettamente ermeneutica, mutuata da Agostino laddove discute di structura caritatis. 65 Della società, p. 62; Les enfants, p.337 e ss. 66 Della società, p. 70. 64 15 dogmatica delle cosiddette società multiculturali, qualunque siano i loro testi di riferimento, è di riuscire a strutturare il collegamento tra corpo e parola; ecco perché è necessario chiarire e rendersi responsabili della differenza tra corpo e corporeità. Nella discussione aperta da Legendre, la comunicazione dogmatica rinvia alla simbolizzazione dell’uguaglianza tra i sessi, al nesso tra parola e corpo, in cui il post-umano è archiviato dall’argomentazione e dalla forza della parola. Si pone il problema dei diritti, della violazione perpetrata con alcuni comportamenti, tesi esclusivamente alla commercializzazione seriale di elementi peculiari di intere popolazioni, per costruire un trend attraverso un massiccio battage pubblicitario; il diritto (i diritti) viene rimosso, attraverso l’oscuramento del linguaggio, trasformato in linguaggio dei prezzi. 5. Conclusione. Attualmente, con quella che Legendre definisce terza mondializzazione, la questione dell’uomo macchina, cyborg, uomo robotizzato o semplicemente il robot che vorremmo ci sostituisse nella dimensione più faticosa del quotidiano, testimonia senza dubbio della nostra fede nella tecnica, nell’intelligenza artificiale di cui questa τεχνη si fa costruttrice, come fede nell’immagine, nella nuova natura, perché il nuovo immaginario, la ‘moderna’ definizione di natura risiede nella triade tecnica, scienza ed economia67. In questo modo, la questione della robotizzazione entra appieno in quella più ampia e radicale del tramonto dell’identità in direzione del post-umano. L’uomo post-umano si riconosce nella produzione di tecniche e nella costruzione di robot, che conducono alla considerazione di uno statuto cibernetico alterizzato. Se attualmente il nuovo immaginario rappresenta una ridefinizione naturalistica, bisogna anche dire che tecnica e globalizzazione nascondono ancora la metafora moderna dello specchio istituito. La ragione commerciale68 - definita da Legendre prassi gestionaria – si presenta come una ratio alternativa a quella logica della référence, in questa prospettiva la questione planetaria impone, infatti, la discussione di un marketing globalizzante. La società si pone e considera se stessa un mercato esteso dove tutto è disponibile, ratificabile con un sistema di legalità, in cui le condotte interessano solo un élite di soggetti che attivano, su dimensione planetaria, una messa a punto di strategie di mercato, costruzione di target, 67 Ivi, p. 94 e ss. La ragione commerciale è rappresentata da J. G. FICHTE, Lo Stato secondo ragione o lo stato commerciale chiuso, Torino, 1909, p.35. 68 16 monitoraggi per l’induzione a strutture di consumo scientificamente organizzate69. La ragione della mondializzazione si avvicina alla ragione della tecnica in qualità di ragione industriale; la strumentalità della tecnica per i giuristi romani rappresenta l’instrumentum, il documento scritto, in tal modo la prova è costituita da un rinvio che stabilisce la verità, come determinismo simbolico, attraverso il patto giuridico inteso quale comunicazione dogmatica. Il termine patto «non ha nulla a che vedere con l’ideologia contrattualista né con la rappresentazione di un atto convenzionale, primitivo e dunque mitico, che pone l’ordine linguistico di una società»70. Legendre lo definisce dogmatico in quanto «rinvia alla ternarietà ed elabora e condensa una struttura di funzioni, che è posto da un discorso apodittico che conserva e garantisce la propria posizione da un discorso adeguato istituito» 71 che mette in relazione gli uomini tra loro, la référence. La référence permette al pensiero umano di essere coerente con una logica della ragione giuridica, correlata alle istanze razionali, in una sorta di artificio circolare in cui il mito, il racconto, attraverso la vocazione mitologica, costituiscono una motivazione, una giustificazione, ma anche un espediente per delineare l’impegno del discorso ad istituire «le postulat unificateur d’une société»72; questo presupposto non è altro che la questione giuridica, il normativo nei suoi effetti reali, principio di unione ed unificazione del biologico, del sociale e del soggettivo, in altri termini, una struttura istituzionale. A conclusione di queste riflessioni si può affermare che la società è vista come un palinsesto sul quale strutturare i valori e i principi, un canovaccio innovativo nella sua variazione dogmatica, da cui nasce la critica alla società come pura efficiency. Infatti, la discussione sulla società presuppone la questione del Testo e non solo le tecniche di formazione testuale. Legendre ritiene che si debba fare una scelta in relazione alla definizione di testualità. I testi non sono considerati solo nella loro definizione di format, perché è proprio la testualità, se finora è stato poco chiaro, a definire la situazione di terzietà costitutiva, originaria non superveniens, quindi a qualificare il ruolo della terzietà e lo stesso principio di ragione che sostiene la dimensione terza. Da un punto di vista specificamente filosofico, la definizione di testo nasce dalla considerazione che ogni società, in quanto 69 Della società, p.95. La 901e, p.155. 71 Ivi, p.158. 72 De la Société, p.52. 70 17 soggetto di finzione, mette in scena un discorso a struttura dogmatica, attraverso il quale si ottengono effetti giuridici. La discorsività si qualifica come parola giuridica; solo questo tipo di logos è qualificabile Testo, nella sua eccezionalità di essere privo di un autore storico specifico, un soggetto, un’autorità ideologica, cristallizzata, storicamente matura, cronica, perché non appartiene esclusivamente ad un soggetto, ma è di proprietà di ogni soggetto monumentale, vale a dire di quel soggetto di finzione, la stessa società, confluita nello Stato di diritto. Una tale prospettiva prevede una differenziazione dei discorsi e del loro legame con la cultura sociale dalla quale deriva la giuridicità. Il complesso strutturale dei discorsi filosofici, scientifici, estetici costituisce la base portante del Testo giuridico. In un senso più restrittivo la testualità rappresenta il testo giuridico in tutti gli ordinamenti statali, quel diritto che si allontana dalle procedure riproduttive, naturalistiche, strutturate su una norma fondante a statuto legale, per essere definito invece sistema di filiazione, diritto delle persone. Legendre catalizza ancora una volta l’attenzione sulla questione dell’istituire per affermare che la norma formale e il normativismo formalistico rappresentano solo una delle possibilità giuridiche e non certo l’inizio e il senso. L’ipotesi di una differenziazione tra i vari discorsi specifica una distanza in ciascuna differenza e uno spazio che si relaziona all’inter-detto e che pone lo statuto relazionale. In tal modo si pongono le basi per discutere delle ragioni del ‘politico’, il transito dalla dimensione meramente soggettiva a quella politica. Le motivazioni di questo rito di passaggio sono determinate dalle ragioni stesse della rappresentazione, della teatralità che conducono il singolo soggetto a sentirsi rappresentato dal soggetto di finzione, definito anche soggetto di sintesi o soggetto monumentale. La ragione fondamentale di questa osmosi dal soggetto singolo al soggetto di finzione rileva nella dimensione dell’istituzione della terzietà, in cui è implicita la stessa motivazione dell’esistenza istituzionale del soggetto. L’inter-detto si presenta come motivo per evitare l’effetto reale assoluto del soggetto-re e permettere quindi l’azione del «Tiers séparateur, fondateur des catégories de légalité»73. A tal proposito, Legendre tiene a sottolineare che la sua attenzione è diretta alla “costituzione del potere, in quanto messa in scena dell’uomo e del mondo, e in quanto rende possibile il gioco degli effetti normativi nell’universo finito e infinitamente aperto del Testo. In altre parole, studiamo il potere come Terzo che delimita e fa 73 Les enfants, p.193. 18 comunicare questi due termini”74; l’argomentazione del terzo, da un punto di vista fattivo, è possibile solo laddove non si presenti solo come processo di riproduzione, ma integri la dimensione generativa, mediata dal principio di filiazione. È in prospettiva di una simile ratio gli uomini sono garanti di «assumer la logique de l’Interdit. Cela comporte: assumer logiquement la division des catégories et la légitimité des interprétation dans l’ordre du Texte»75. ‘Riprodurre’ in questo contesto significa riproporre, in una prospettiva sociale, la questione della ripetizione e della rappresentazione dell’inter-detto. Poiché la questione della soggettività, dell’inter-dictum e della sua rappresentazione categoriale nella società conduce all’interrogativo sul fondamento, sulla radice, sulla motivazione della giuridicità che permette un trascendimento rispetto alla legalità. L’origine di una possibile giustificazione è reperibile in una concezione non nuova del ‘tragico’, come categoria di separazione, che realizza il legame dell’esistenza dell’uomo con la situazione di fine, di abisso indicibile, che rappresenta «le fond même du déterminisme symbolique»76. La relazione con la categoria del tragico è possibile solo laddove è posto come premessa esaustiva il Terzo del linguaggio come référence interdittiva genealogica; la denominazione e il fondamento della ‘dimensione referente’ rinviano alla ‘costruzione dogmatica’. Da questo procedere argomentativo, la figura del Terzo trova la verità nella propria immagine che forgia il concetto di civiltà del diritto proiettandolo in una dimensione terza. È possibile concepirla come un’argomentazione circolare, in cui terzo e testo sono strettamente collegati, e indicano in modo circolare la «position mytique du Texte»77. La vocazione mitologica a cui Legendre si ispira realizza «tout ce qui est dit par la bouche»78; il mito diventa l’espressione della parola, in un’accezione dinamica del racconto. Ne deriva che la normatività «éprouve l’incertitude et la tragique de ce dont se soutient la parole dans l’humanité, à savoir la représentation de sa cause»79; il nomos si compie, in quest’accezione, come prova di incertezza ma anche di tragicità del fenomeno della parola, perché imprime il carattere di separazione, di divisione e scissione. Ecco allora evidenziato il legame tra la parola ed il tragico: al mito viene attribuito un valore concreto. La fattività 74 Della società, p. 175. Les enfants, p.194. 76 Ivi, p.196. 77 Ivi, p.197. 78 Ivi, p.198. 79 Ivi, p.198. 75 19 concreta mitica simbolizza la capacità di rendere visibile l’abisso, il vuoto simbolico indice di negatività; si arriva così a considerare un’ampiezza speculativa della normatività, canalizzata, volta per volta, in una situazionelimite che la vede ascritta al mito come luogo di rappresentazione delle proprie immagini diversificate e rintracciabili nella polisemia ermeneutica. Il mito costruisce la dimensione del luogo terzo; mito e luogo terzo sono al servizio di un concetto di filiazione che nulla a che vedere con la situazione di negazione della concretezza giuridica e normativa. Emerge l’opacità delle origini che diventa più chiara e meno drammatica, che non ‘ambisce’ a divenire kamikaze per esercitare la pretesa di un diritto. Il mito mette in gioco la capacità dell’uomo di potersi rappresentare il niente! solo attraverso una metafora che può divenire, per scelta, una fondazione non fondamentalizzata, che istituisce il terzo dello scambio, emblema assoluto perché trafic de sens80. Le procedure normative assolutizzate non sembrano «prendere atto del fatto, evidente, che la tecnica appartiene ovunque all’universo umano del fare indissociabile dal significato» 81, soprattutto «gli Occidentali di oggi non concepiscono che l’espansione dell’ultramodernità (la tecno-scienzaeconomia) non sia sinonimo di esportazione illimitata del loro montaggio di legittimità (...) e delle conseguenze sociali che ne derivano»82. L’affermazione è tesa a dimostrare che la società, in qualità di soggetto finzionale, costruisce una rappresentazione, si muove sulla base di un palinsesto che indica la scelta rappresentativa (choix de représentation), metro della tecnica. Esistono però degli standards dell’Occidente che Legendre critica radicalmente e che avvicinano all’ipotesi di una de-ragione legalizzata perché accettata da un compromesso contingente che non può definirsi ‘giuridico’; gli elementi discussi in direzione di una simile idea di legalità sono: il progresso perpetuo, in una continua ricorsività che implica il normativo come principio del più forte, mediazione di poli contrapposti, combinazione di posizioni strategicamente più utili da mediare con quelle più deboli; il concetto di autotrasformazione come sinonimo di autorigenerazione che produce una continua ricorsività apparentemente dinamica, ma in realtà ricorsiva, cioè esercitabile su procedure già vincenti che permettono di non fallire; l’ottimismo pratico determinato dalla cosiddetta new economy, è fondamentale per le scelte dei consumatori, per il 80 Della società, pp. 127 e ss. Ivi, p. 80. 82 Ivi, p. 83. 81 20 rapporto tra investitori e strutture di investimento, per la metabolizzazione del rischio e per le possibilità di espansione dei mercati finanziari, struttura dominante dell’apparato mercatorio normativo; l’apparato della tecnologia intelligente, la cosiddetta Intelligenza Artificiale, la sistematica esperta, l’ecommerce, la possibilità di avere decisioni previsionali attraverso il processo telematico, ma anche la possibilità di guardare e osservare processi di depauperamento delle popolazioni come ad una procedura telematica che non appartiene a nessuno, che deresponsabilizza, che non ha un centro gravitazionale, ma una serie di periferie, vanamente centrali; la nozione diffusa di società aperta alla quale si guarda con ottimismo pratico perché non è formata da astrazioni concettuali, ma da pratiche normative manipolabili, attraverso un processo valutativo che permette di coordinarsi e interpretarsi con altre tipologie sociali;l’autogoverno dell’individuo, in cui l’individuo non solo governa se stesso ma si pone come misura di sé e dell’altro, un mini-Stato, dotato di ‘immortalità’ e corredato di un corpo perfetto; l’espressione pensiero razionale che accompagna da sempre l’uomo, anche nelle scelte di matrice totalitaria, apparato tecnico razionale; la promessa di immortalità, attraverso la scansione del cervello e la sua memorizzazione in un bio-chip. Questo concetto delinea la stessa ricerca della perfezione del fitness, dei nuovi miti e del denaro83, simbolicamente generalizzato perché a disposizione di tutti ma non nella disponibilità di una totalità sempre più affamata. Il post-umano si risolve in direzione di una gerontocrazia con prospettive di vita semi-perfette. Irrompono in questo modo i fantasmi della cosiddetta de-Ragione, legittimati dall’agire scientifico-industriale, che richiama la questione del danaro, nuova teatralità sociale, mezzo di pagamento che garantisce la tenuta della trilogia tecnica, scienza, economia nell’ambito della nature normative du marché84. Il mercato si concretizza in senso strutturale nella connessione di offerta, domanda e prezzo che rappresentano l’espressione monetaria. Nel panorama culturale attuale vi è una forte identificazioni tra pratiche giuridiche e pratiche manageriali, che – secondo Legendre – può portare ad una riflessione critica mediata dalla concettualizzazione di un’antropologia dogmatica sottesa al concetto di giustizia genealogica. Si pone in questo scarto la principale differenza tra leggi e diritto, nella considerazione dell’uomo; nel diritto si esige il posto strutturale della 83 J. LACAN, Scritti, Torino, 1974, p. 34 “Il danaro è quello tra i significanti che è più annichilente ogni significazione”. 84 Della società, p. 111. 21 terzietà o place trasférentielle du garant, senza il quale sulle condotte si istaura solo un’osservazione legalista. Luisa Avitabile