riflessioni sullo `stato di diritto`

1
A proposito di un ‘testo’ di Pierre Legendre1
Sommario: 1. ‘Della società come testo’. 2. Antropologia giuridica e
antropologia dogmatica. 3. Diritto e testualità. 4. La globalizzazione e i
diritti. 5. Conclusione.
1. ‘Della società come testo’. Della società come testo. Lineamenti di
un’antropologia dogmatica riassume l’itinerario speculativo di Pierre
Legendre nella costruzione di un’antropologia che, come recita la copertina
del libro, necessita di essere discussa e argomentata dopo la via intrapresa
dall’“antropologia fisica o biologica, poi sociale” dalle quali l’autore si
allontana criticamente. La ricerca della giuridicità, lungo l’itinerario
legendriano, diventa necessità per la riflessione contemporanea, ma anche
urgenza per quei giuristi che assolvono all’impegno di una appropriata
riflessione sul diritto. Legendre richiama ad una responsabilità inaggirabile
già nell’affermazione della parola società legata alla testualità2.
Riconsegna la societas alla sua derivazione etimologica: sequor, in cui il
socius, il soggetto sociale in termini giuridici, l’associato, assume la
qualificazione di ‘colui che va con’ adottando il principio di razionalità3. La
sintesi sociale è costituita dunque da un «savoir assembler» che mantiene
costantemente uniti elementi compositi, esigendo così un accordo di
appartenenza non certo incondizionata4. Nella discussione di Legendre si
nasconde l’affermazione che ogni soggetto di finzione, sintesi delle singole
1
Si tratta dell’opera di P. LEGENDRE, De la société comme texte. Linéaments d’une
Antropologie dogmatique, Paris, 2001 tradotta in italiano a cura di P. Heritier con il fedele
titolo di Della società come testo. Lineamenti di un’antropologia dogmatica, Torino, 2005.
D’ora in avanti citato con Della società. Di P. LEGENDRE si ricordano tra l’altro: L’Empire
de la vérité. Introductions aux espaces dogmatiques industriels, Paris, 1983; L’inestimable
Objet de la transmission. Etude sur le principe généalogique en Occident, Paris, 1985; Le
dossier occidental de la parenté. Textes juridiques indésirables sur la généalogie, Paris,
1988; Le désir politique de Dieu. Etude sur les montages de l’Etat et du Droit, Paris, 1988;
Le crime du caporal Lortie, Paris, 1989; Filiation, Paris, 1990; Les enfants du Texte. Etude
sur la fonction parentale des Etats, Paris, 1992; Sur la question dogmatique en Occident,
Paris, 1999.
2
Un rilevante ruolo viene assegnato alla società nell’ambito di una ricostruzione filosoficostorica della democrazia da F. MERCADANTE, La democrazia plebiscitaria, Milano 1974, in
part. p. 58; p. 211 e ss.
3
Della società, p. 67 nota 1.
4
Ivi, p. 33.
2
soggettività di una comunità (communitas), istituisce un’ambientazione alla
ragione, attraverso la parola, in cui si delineano gli elementi multiformi di
un testo che si trasforma in testualità5. La società è intrinsecamente parola6
e quindi sapere (savoir) trasmissibile, perché esprime le proprie aspettative,
mettendo in scena un discorso rappresentativo della facoltà e del potere di
parlare di cui è dotato l’uomo7; insomma una società che mette in questione
le proprie caratteristiche e le proprie metodologie deliberative ed esecutive8.
Una società civile si struttura sull’idea di uno spazio determinato, uno
spazio-dimensione finzionale in cui si discute il logos come parola e
ragione9. La complessa architettura razionale della giuridicità pone al centro
la costruzione sociale – parola e ragione – che rinvia ad un racconto
fondatore definito mito10, «parte integrante dell’ordine dogmatico del testo,
con uno statuto di appartenenza che è nostro compito presumere»11. Ne
deriva che gli assi portanti della costruzione sociale sono determinati dal
potere e dal mito, i due elementi di reciprocità della società, momenti
decisivi per la legalità e il riconoscimento normativo – vinculum per il
soggetto, cioè inter-detto, Terzo garante, elaborato sulla base di un temps
premier12. È qui discusso uno stadio prioritario, di ordine temporale,
rappresentato dal travail de la Référence, che costruisce la possibilità reale
della normatività sociale, quindi la praxis formale dell’inter-detto13.
In considerazione del contesto proposto, il Testo giuridico, sulla base del
quale si struttura la società, si presenta sia come apertura che come chiusura;
5
Ivi, p. 35.
Ivi, p. 41.
7
Cfr. B. ROMANO, Scienza giuridica sena giurista: il nichilismo ‘perfetto’, Torino, 2006, p.
182 e ss.; G. B. FERRI, Il potere e la parola, saggio introduttivo a P. LEGENDRE, Il giurista
artista della ragione, Torino, 2000. D’ora in avanti cit. con Il giurista.
8
Il giurista, p. 93
9
Della società, p.127 e ss. La 901e Coclusion. Etude sur le théâtre de la Raison, Paris,
1994, p.109 «Il s’agit de pénétrer dans les arcanes du montage que nous appelons Raison,
plus exactement institution de la Raison, en utilisant les instruments d’analyse que
l’Occident s’est lui-même forgés». D’ora in avanti ciatto con La 901e.
10
Legendre parla dei miti come di narrazioni fondatrici, Della società, p.187 e ss.; «Le
mythe quel qu’il soit (...) est un arrangement de discours, grâce auquel les enjeux de
reproduction, qui sont les enjeux de différenciation par la généalogie et du même pas des
enjeux de pouvoir, viennent au langage», Les enfants, p.198.
11
Della società, p.192.
12
Ma anche un ‘fuori tempo’, Della società, p. 70 e ss.
13
“è la parola – un dire di interposizione, un ‘dire tra’, un’interruzione … rappresenta il
limite alle invasioni della de-ragione ed interrompe l’indefferenziato giuridico in cui l’uomo
si trova al momento della nascita biologica”. L. AVITABILE, La filosofia del diritto in Pierre
Legendre, p. 26.
6
3
confinato e limitato all’interpretazione del segno si determina come chiuso,
marcato da un criterio scientifico che cerca di non condurre all’errore. Al
contrario, nella sua condizione di apertura il testo si impone come la base di
una struttura architettonica che riguarda la pluralità dei discorsi e delle
scritture che, anche nel suo momento più apparentemente caotico e male
organizzato, costituisce il fenomeno sociale della produzione umana, dove
l’uomo si afferma e si relazione all’altro nella sua qualità di soggetto dotato
di parola, artefice di un’opera che presenta il legame tra istituzioni e
società14. In altre parole, si può affermare che il Testo giuridico è il lieu di
elaborazione di senso su base genealogica15.
La razionalità occidentale merita un confronto con l’originario senso
dell’istituzione, poiché il legame tra istituzione e soggettività acquista forma
nella società e comporta innanzitutto la produzione di una testualità sulla
base della quale elaborare le procedure che innescano la possibilità di una
pluralità creativa di discorsi, quella che Legendre chiama l’intrappartenenza
tra soggetto e cultura, tra società e testo, tra soggetto e società16.
Proprio nel diritto istituito permane la domanda insuperabile sulla terzietà
giuridica che garantisce il principio di identità testuale. Nella società
costruita sulla base della trasmissione della testualità, il diritto tutela, e
nasce come dovere di tutelare, il principio di identità, contenuto del diritto
primo che consiste nella differenziazione e che non può essere definito alla
pari di qualsiasi altro dato fisico, ma delinea «la ripresa di questo dato nella
logica della rappresentazione che impone all’umano di affrontare la
lacerazione di un’alienazione costitutiva»17.
Seguendo la riflessione di Legendre, quando si discute di società è
implicito il riferimento al testo giuridico come “spazio astratto”18, “luogo
con statuto di scena” e “teatro”19 della “struttura ternaria”; il testo giuridico
ed il teatro sono le due forme principali della rappresentazione ovvero della
parola che ‘mette in scena’. Queste definizioni di società implicano un
comune denominatore rappresentato dall’uomo, con precisazioni di rilievo
per la comprensione integrativa del concetto di società e del diritto come
14
Filiation. Fondement généalogique de la psychanalise, Paris, 1990, p.71.
La critica di Legendre è rivolta alla possibilità che la giuridicità diventi una pratica
gestionaria. Della società, p. 77.
16
Della società, p. 181.
17
Ivi, p.182-183.
18
Ivi, p. 173.
19
Ivi, p. 47 e ss. Il giurista, p. 45 “La logica del Riferimento, che è una logica del Terzo del
linguaggio, è in quanto tale costitutiva di un sistema di legalità”.
15
4
arte, ars per il pensiero romano ed estetica per Legendre20. La società
diventa – secondo questa linea interpretativa – individuazione e rinvio ad un
possibile luogo o dimensione reale e materiale, ad uno spazio astratto da
concretizzare; inoltre, la situazione sociale, lo spazio sociale visto come
communitas è un luogo finzionale e scenico sul quale si costruisce la
struttura istituzionale, destinata a divenire rappresentativa; infine, ad un
livello di astrazione la società è sinonimo di teatralità, presentandosi così
come terza, luogo della ragione21.
2. Antropologia giuridica e antropologia dogmatica. Come tutte le
strutture anche quella sociale si intreccia in una trama che, riprendendo i
testi platonici, è definita tessuto sociale (tissu social)22; da questa
espressione classica si evince la precisazione del ‘tessuto’ nel senso
dinamico della tessitura; nella struttura stessa del tessuto emerge la presenza
concreta di un autore, artefice di un’opera che rinvia al suo tessitore,
distributore di una regola di legittimità, simbolo della consistenza
fondamentale del tessuto sociale data dall’autorità che promana da essa e ad
essa ritorna. Così la rappresentabilità del potere in seno alla società disegna
la traccia di un limite che conduce a dare un significato al «butoir causal»23.
La questione del testo (testualità) privo di autore è sinonimo delle
poliedricità culturali del testo stesso “senza soggetto”24; in questa direzione,
la realtà simbolica, vera energia del testo, è data dalla trasmissione: «la
storia istituzionale dipende dalla logica della trasmissione simbolica che è
essenzialmente giuridica»25. È la struttura della legge teleologicamente tesa
alla riproduzione, che per Legendre è filiazione, della specie dotata di parola
che avalla il principio di paternità nel diritto romano.
20
Il giurista, p. 129 e ss.
Della società, p. 51
22
Ivi, p. 180. Il riferimento di Legendre è a PLATONE, Politico, 279b «Quale modello,
pertanto, si dovrebbe porre, che riguardi un'attività identica a quella politica, e che, per
quanto piccolissimo, permetta di trovare in maniera adeguata quello che stiamo cercando?
Per Zeus, o Socrate, se non ne abbiamo un altro a portata di mano, scegliamo allora l’arte
del tessere? (…) Infatti, forse basterà l’arte relativa ai tessuti di lana; probabilmente, infatti,
anche questa parte che di essa abbiamo scelta fornirà una prova di ciò che desideriamo».
23
Ivi, p. 174 e p. 134.
24
È chiaro che non si tratta dell’ipertesto o delle collettività marxiane, ma è la durata di
forme relazionali che hanno acquistato una permanenza.
25
L’Empire de la vérité. Introduction aux espaces dogmatiques industriels, Paris, 1985, p.
36. D’ora in avanti citato con L’Empire.
21
5
L’elemento principale della società è costituito dunque da un’architettura
razionale, ad opera della società, un habitat, una dimensione che non muove
da una natura ipertrofica26, ma esprime la dimensione esistenziale di ogni
uomo razionale che si iscrive, insieme agli altri elementi, appunto in un
Testo, in una testualità giuridica.
La questione assume una direzione di snodo che agevola l’introduzione di
un nuovo concetto di antropologia, definita da Legendre ‘antropologia
dogmatica’ sotteso all’argomentazione di un diritto derivato di una tipologia
dogmatica che attinge la sua fenomenologia dalla référence genealogica e
dell’interdictum27. Lo stesso Legendre avverte la necessità di esprimere il
valore di un’antropologia dogmatica dove per antropologia intende, tra
l’altro, il soggetto come “risorsa ultima dell’edificazione della cultura”28.
Gli elementi che fungono da base alla costituzione dell’antropologia
dogmatica – diritto, economia e società – sono solo variabili complesse e
fattuali della référence, dell’inter-detto e della soggettività; il nesso è
costituito dalla soggettività alterizzata (terzietà) che si manifesta
fenomenologicamente, contribuendo così a produrre effetti sulle dinamiche
sociali giuridiche ed economiche.
Il momento costitutivo nodale è rappresentato dall’architettura e dalla
costruzione della struttura del Testo sociale normativo, per spiegare il quale
Legendre fa riferimento, tra l’altro, a Bachofen, che nel XIX secolo scrive
sulle implicazioni del Mutterecht, poiché, attraverso le elaborazioni
freudiane e di tutta la psicoanalisi del ‘900, il sociale si presenta come parte
integrante della «manoeuvre symbolique»29. La definizione del simbolico,
come ‘manovra’, rappresenta concettualmente un accurato procedimento di
analisi del legame tra soggetto e possibilità di un riferimento quale la Madre
assoluta30, capace di traslare la posizione del soggetto in uno spazio terzo di
matrice istituzionale, in cui parte considerevole riveste la giuridicità
attraverso la figura del padre simbolico, principio logico, punto di rottura tra
la madre e il bambino, che incide come valore perché finzione della Legge.
26
Della società, p. 43.
Les Enfants, p.244 ss. Della società, p. 41 A proposito della chiarificazione e
dell’impiego del dogma in direzione giuridica rinvio al mio La filosofia del diritto in Pierre
Legendre, cit.
28
Il giurista, p. 79 e ss. “… dogmatica allude al meccanismo di un discorso specifico, che
implica uno spazio proprio di origine del messaggio – spazio di essenza teatrale al quale si
riferiscono i destinatari, luogo di provenienza di una verità socialmente messa in scena”.
29
L’Empire, p.67; vd. anche Della società, p. 123 e Les enfans, p.302.
30
Della società, p. 192
27
6
La filosofia del diritto – secondo Legendre – ha mostrato sempre una certa
ritrosia ad incontrarsi con le questioni appena enunciate; in realtà chiedersi
«sur ce qui fait loi pour le sujet»31 rientra tra le questioni cosiddette
giuridico-psicoanalitiche32, perché la rivelazione dell’inconscio sottolinea
una scoperta capitale, in quanto obbliga il soggetto ad ammettere la
possibilità di liberarsi dal vincolo delle immagini ed avviare così il suo
cammino di simbolizzazione, sebbene ci siano tuttora abusi della
psicoanalisi che sfociano in quelle che Legendre definisce pratiche psy33. Da
queste premesse si coglie che l’elaborazione filosofico-giuridica di Legendre
ruota intorno ai concetti ‘strutturali’ di diritto, economia, società, correlati
da référence, inter-detto, soggettività. Ognuno di questi elementi è dotato di
autonomia, ma è anche collegato agli altri. Così, la référence è costituita dai
«savoirs historiques, politiques, religieux classiques»34; il diritto, come
espressione dell’inter-detto, «inscrit la normativité comme phénomène de
légalité, effet de la mise en scène sociale du Tiers»35; la soggettività,
«recouvre la psychanalyse fondée par la découverte de l’inconscient»36.
Il diritto in qualità di ordinamento normativo, supportato dalle
elaborazioni dell’inconscio, predispone la questione della morte e della
possibilità della fine attraverso l’interpretazione della legge della parola. Ne
consegue che l’uomo, liberandosi dalla struttura delle immagini, fornisce a
se stesso una serie di strumenti in grado di compiere la rappresentazione
senza arrivare a rimanerne imprigionato37.
La questione dell’antropologia ‘giuridica’ a sfondo dogmatico è allora
presente in Legendre a partire da una considerazione e da una riflessione sul
diritto come situazione non semplicemente immunitaria. Il dogma
genealogico nega la dimensione giuridica come semplice ars combinandi,
diretta ad un funzionalismo bilanciato tra molteplici forze sociali; al
contrario, la riflessione sul diritto conduce ad una portata genealogica
dell’istituzione-diritto come fenomeno legato alla parola, con la funzione
costitutiva del riscontro inevitabile che «nous sommes esclaves de mises en
31
Les enfants, du Texte. Etude sur la fonction parentale des Etats, Paris, 1992, p.291. «... la
psychanalyse, en cet espace déterminé de l’histoire latine, réinvente un Tragique...». d’ora
in avanti cit. con Les enfants. Vd. anche L’amour du censeur, Paris, 1974, p.33.
32
Della società, pp. 122-123.
33
Dieu au miroir, p.297; Les enfants, p.380.
34
Les enfants, p.350.
35
Les enfants, p.350; Le désir, p.181 e ss.
36
Les enfants, p.350.
37
La questione delle immagini e l’imprigionamento di Narciso in esse è ampiamente
discussa da Legendre in Dieu au miroir, passim
7
scène, tyrannisés par des représentations. Voilà le pilier indestructible des
systèmes normatifs de l’humanité, en tant que systèmes de pensée»38.
L’uomo è quindi ‘schiavo’ di un’unica possibilità, quella di rappresentare a
se stesso la causa prima e di porsi in questo modo come inter-detto,
interruzione e divergenza nella ricorsività dei processi biologici. La
questione giuridica è impiantata sulla considerazione che il sistema
normativo è un metodo speculativo a struttura dogmatica, formato da parole.
Lo stesso pensiero però non può avere solo una considerazione scientista,
pur essendo vincolato alla rappresentazione, deve essere considerato parola
rinviante attraverso l’uomo e non tecnica normativa del linguaggio che si
esprime nel e attraverso il self-service normativo. In tal caso, l’umanità
diventa cassa di risonanza di un management giudiziale o normativo che
occupa la posizione dell’immagine assoluta. La parola si trasforma in filo
conduttore dell’argomentazione sul diritto, acquistando così una valenza e
una validità dalle origini della filosofia, attraverso l’attività ermeneutica con
la metafora di Ermete, il parlante per eccellenza, ma anche il mistificatore, il
portatore di una parola dogmatica, di messaggio39; l’ambiguità e l’equivoco,
che l’interpretazione della parola implicano, salvano la polidirezionalità
ermeneutica.
Diventa allora radicale – per Legendre – l’opzione di utilizzare il termine
dogma, attraverso una scelta che ponga al centro degli interessi giuridici la
questione dell’uomo40; non si tratta di una virata verso un new
antropocentrismo, o meglio verso una certa idea di uomo, primaria nella
questione dei diritti, perché il pensiero industrialista manifesta la volontà
che l’uomo occidentale diventi un soggetto totalitario, una specie di soggetto
monumentale rappresentativo di se stesso e privo di limiti. In realtà, un
soggetto-re che nasconde, sotto la parvenza del limite formale, la
illimitatezza di una sua visione del diritto, deficita del piano prospettico
giuridico-normativo41.
Dogma e dogmatica, due categorie concettuali che velano la trilogia
umana immagine-corpo-parola e mettono in questione «le rapport à la loi
38
Le désir, p.29.
«Je rappelle que le verbe µεταφερω (metaferô), dont provient métaphore, veut dire
transporter, déménager, transformer. En rhétorique, la métaphore est le transport d’un mot
dans une nouvelle signification». Dieu au miroir, p.13, nota 1. «Sembra proprio che si
riferisca al discorso questo nome ‘Ερµης e l’essere ερµενευς (interprete) e messaggero e
ladro e ingannatore nei discorsi e commerciante, tutta questa attività concerne il potere del
discorso». PLATONE, Cratilo, 408e. Il giurista artista della ragione, p. 29 e ss.
40
Della società, p. 39
41
Les enfants, p.275.
39
8
dans l’humanité»42; efficace tentativo di risposta all’interrogativo sulla
questione giuridica, analisi sistematica dei fondamenti del diritto, che non si
presentano come la trasformazione della base giuridica in elementi
puramente metafisici, ma assumono il significato di realizzazione delle
procedure del diritto globale, per alimentare una prospettiva giuridica e
attraversare la questione della validità e del significato di certezza del
diritto, in riferimento costante al concetto di terzietà giuridica,
l’interdictum43. In realtà, i fondamenti del diritto funzionano su una base
dogmatica, nel senso che non vi è nessuno che li domini o li strutturi. Infatti,
l’istituzione giuridica non è messa in piedi da un qualche autore specifico,
ma è comprensiva di un nome, è un lavoro di rappresentazione e di finzione
simbolica che rinvia ad una metafora fondatrice o référence, nel Nome di44.
Si può specificare in modo più rigoroso la domanda sul diritto e chiedersi,
per esempio, se non debba assumere un valore forte la sua definizione, come
limite posto dai soggetti parlanti, quindi dall’umanità che, attraverso
l’attività della dogmatica, del giudizio e della parola, può tentare di
realizzare un cammino normativo della ragione giuridica, sulla base di una
separazione dell’uomo dalla sua patologia che lo imprigionerebbe in sé,
proprio come Narciso45.
Alla base dell’interpretazione giuridica della società vi è la costruzione
mitica, come riferimento per la società46. Nella storia dell’uomo,
l’interpretazione dei racconti mitologici diventa determinante per la
ricostruzione della struttura dogmatica del testo giuridico che presume
l’appartenenza all’origine47 intesa come Ursprung. Questa presunzione
realizza lo spazio di libertà che appartiene al soggetto, costituito da potere e
42
Le désir, p.34 ; Della società, p. 85 e ss.
«Ce que nous appelons … fondements du droit se présent d’abord comme un remplissage
nécessaire, un discours de mise en scéne destiné à authentifier una place vide», Le désir
politique politique de Dieu. Etude sur les montages de l’Etat et du Droit, Paris, 1988, p. 20.
D’ora in avanti cit. con Le désir. Il posto vuoto del diritto, di cui discute Legendre, deve
essere messo in scena, quindi rappresentato attraversando la globalità dei diritti.
44
L’espressione nel Nome di risale a Lacan del quale Legendre è profondo conoscitore. Per
un approfondimento cfr. l’imponente biografia di E. Roudinesco, Jacques Lacan. Profilo di
una vita, storia di un sistema di pensiero, Milano, 1995, p.282 e ss. Filiation, p. 189.
Della società, p. 57 e p. 201. La référence è un concetto che nasconde una propria struttura
che ritorna in tutte le opere di Legendre e che ha una sua connessione con il riferimento ai
classici. Le dossier occidental de la parenté, Paris, 1988, passim.
45
Della società, p. 41 e ss.
46
Legendre discute dell’origine del mito come di una necessità di raccontare le origini
dando vita così ad una saga di racconti che istituiscono immagini. Della società, p.189
47
Della società, p.187 e ss.; Les enfants, p.198.
43
9
mito, i due elementi di reciprocità della società; all’interno di questa
comunità storica, la legittimità acquista significato di legge per il soggetto.
In questo quadro l’inter-detto, il terzo garante sono determinati da un temps
premier: uno stadio prioritario, di ordine sia temporale che dogmatico,
travail de la Référence, che costruisce la possibilità reale della giuridicità
sociale, costituita da un a priori (‘dogma’) non disponibile48.
3. Diritto e testualità. L’attività dell’uomo è sempre un’opera simbolica, il
simbolo pur manifestandosi con un segno convenzionale, non conserva in sé
le caratteristiche segniche, perché rinvia simultaneamente alla struttura
dell’immagine di sé e all’immagine dell’alterità che si ricompongono
attraverso il mondo di ciascun soggetto, in un nesso di reciprocità
alterizzante. Il rinvio è determinante per il diritto perché nella sua stessa
struttura si presenta il richiamo alla semantica giuridica, al vinculum della
legalità. In modo analogo, il simbolo può essere avvicinato ad un
compromesso che però non si presenta come immagine esauriente
dell’istituzione del diritto. La dimensione comune del symboliser49 delinea
la dimensione del singolo che sceglie di istituire un compromesso
innanzitutto con se stesso, cercando di lottare contro il lupus – di hobbesiana
memoria – che in Legendre è rappresentato dalla debâcle apportata dal
fondamentalismo industrialista. La lotta, come continuo movimento
dialettico e ricorsivo, non sostituisce il fulcro del diritto, è piuttosto una
Bewegung che arriva all’apparente staticità dell’instituere senza
fondamentalizzarlo. La lotta contro il fondamentalismo assume il significato
di un movimento contro gli elementi non configurabili in un limite, dal
quale possa ricominciare l’attività simbolizzante.
Secondo questa prospettiva, il simbolo è enunciabile nei termini di un
compromesso, di una convenzione, di una riunificazione non
necessariamente riappacificante prima facie, che accompagna l’attività
dell’uomo nella società, a partire da quella che Legendre definisce la
seconda nascita in cui l’uomo si unisce ai consociati per esprimere una
progettualità comune legata ad una ritualità significativa, concreta nelle
relazioni comunicative. Questo tipo di intesa, proprio perché motivata dal
simbolo, non è solo compromesso fattuale, ma lo diventa nel momento in
48
Della società, p. 193.
Il simbolo di cui discute Legendre è avvicinabile alla cifra di K. JASPERS, Filosofia,
Torino, 1978, p. 1082 e ss. Ma anche p. 1069 “Chiamiamo cifra l’oggettività metafisica
che in sé non è la trascendenza, ma il suo linguaggio”.
49
10
cui gli interessi trovano una loro realizzazione pratica, quindi nel momento
in cui la praxis si cristallizza nelle condotte umane.
In realtà, il simbolo scelto da Legendre ha una sua configurazione, perché
non è esclusivamente simbolo privo di rappresentazione, anzi, rinvia al
nesso causale che potrebbe imprigionare l’uomo nella sua dimensione
primitiva; è simbolo generato dall’umano ed è segno di coesistenza pacifica
dei parlanti, non la coesistenza tecnica dei ‘funzionari’, ma la
considerazione di una dimensione denominata nell’opera di Legendre
référence interdittiva.
Da queste affermazioni si possono trarre ancora alcune considerazioni
sulla società giuridica attuale che aspira ad avviarsi verso una nuova
dimensione, il post-umano50; la prima riguarda la nozione stessa di
fondamentalismo, correlata necessariamente alla definizione di diritto:
fondamentalizzare è il contrario di simbolizzare. Il simbolo schiude un
luogo logico-esistenziale-giuridico che non coincide con un sapere totale,
quindi non si trova nella disponibilità di una qualsiasi entità, ma si
concretizza in un sapere parziale, che esplicita il soggetto come dirsi nel
dire. L’accordo che si raggiunge attraverso la ratio simbolica non è una sorta
di compromesso combinatorio tra molteplici e diversi equilibri ma significa
far fronte al fondamentalismo attraverso la scelta della giuridicità che fonda
la legalità, il limite posto dal diritto non si esaurisce nel codice legale/nonlegale che è formale, svuota; significa anche contrastare le imprese
gestionarie – analizzate e criticate da Legendre – in modo razionale,
attraverso l’applicazione sintetica del principio di equità, dove ai diritti
corrispondono i doveri. Sembrerebbe affermarsi una visione utopistica se
non fosse per il privilegio riservato alla sfera della possibilità e del tentativo,
mediati dalla praxis che risolve le questioni della giuridicità, dando loro un
risvolto formale positivo.
Le questioni della società, del soggetto e del diritto sono vincolate a quella
della testualità: l’uomo è figlio di un testo, ma prima di essere figli di51 un
Testo – affermazione speculativa abituale di Legendre – è figlio di
un’immagine prima racchiusa nella figura della maternità. In realtà, la
50
La questione del postumano è approfondita da B. ROMANO, Fondamentalismo funzionale
e nichilismo giuridico, Torino, 2004, p. 331 e ss.
51
Non mancano, a tal proposito, alcune precisazioni di Legendre : «La notion de fils de
introduit le rapport au semblable comme lien causal à l’image du semblable. La
reproduction humaine se joue sur fond de rapport à l’original reproduit, lui-même image
d’une image, et ainsi de suite, récurrence qui emporte de poser le prototype, image modèle
de toutes les images, le concept même de l’homme en tant qu’espèce». Les enfants, p.80.
11
filiazione, o meglio il principio di filiazione, impone che si dia atto della
logica o del principio genealogico, racchiusi nella domanda fondamentale
perché il diritto?.
Situarsi in un processo di filiazione presenta una questione esegetica: la
questione biblica del primo uomo come figlio di nessuno, la dimensione di
chi senza genitori diventa capostipite agenealogico di una filiazione; Adamo
non è un orfano ma è «fondato come immagine»52, quindi la «quintessence
du fils», causato in una prospettiva genealogica, perché istituito come
immagine, sia come primo uomo che come primo padre - insieme alla prima
madre con la quale è in rapporto agerarchico -, per permettere ai discendenti
di nominarlo. Questa speciale clausola di apertura costituisce la metafora
dell’inizio del principio logico.
Il primo uomo indica l’aporia come passaggio difficoltoso: in questo
passare e ripassare lungo la dimensione del Terzo negato, la ragione compie
il suo «cercle constitutif de la Raison»53, ma non in maniera definitiva, lo
compie perché lo realizza attraverso una struttura combinatoria inclusiva
dell’elemento soggettivo, biologico e sociale.
4. La globalizzazione e i diritti. Il sentiero intrapreso da Legendre procede
da uno schema di riferimento che si ripete con delle rimodulazioni costanti:
référence e ‘nel Nome di’ richiamano la terzietà, l’inter-detto, la normatività
razionale, la dogmatica, ma anche la soggettività e le dimensioni politiche
così come le strutture mitologiche e religiose.
Il simbolico, visto come una costruzione strutturata criticamente composta
da mitologico e normativo – i due elementi fondanti del pensiero dell’uomo
– nella tradizione classica rappresenta e definisce la condizione esistenziale
che trascende l’operazionalità delle informazioni, mediante la
rappresentazione; l’attività di rappresentazione indica trascendimento della
condizione materialmente oggettivizzata e positivizzata. Il mito entra in
contatto con l’enigma, cioè con l’énigmatisation54, con la quale si può
«intendere che l’animale parlante riceve, dalla sua presenza al mondo, l’eco
della sua divisione e che sostiene, anche su questa scena, l’enigma
dell’alterità»55. In questo contesto, l’enigma non si pone come rinvio ad una
chiusura, anzi la sua condizione è un’ipotesi di apertura costretta alla
divisione ; emerge l’eco del principio di divisione che compare nel nel
52
Les enfants, p.234.
La 901e, p. 244.
54
Della società, p. 55.
55
Ivi, p. 35.
53
12
Nome di, condizione che conduce all’effetto normativo nella società, come
soggetto di finzione. La sospensione, il vuoto nel giuridico formale si
trasformano in aspettativa normativa dotata di senso, attesa di un evento, di
una situazione futura che definirà quella attuale. All’interno della struttura
giuridica il principio della ratio si configura sulla base della terzietà della
référence, ovvero sulla trialità della parola e si manifesta nella formula del
nel Nome di, scrivendo ‘nome’ con l’iniziale maiuscola. Il termine ‘nome’
non si riferisce ad un qualsiasi forma di autorità, delimitata e cristallizzata,
non giustifica una condotta a partire da rinvii nell’ordine della fattualità
(basti pensare ad alcuni riferimenti esistenziali). Il nome indica la struttura
triale del nominare nella relazione giuridica, mettendo così in luce che la
ragione giuridica è costituita dalla medesima struttura della parola, si
presenta nell’indisponibilità del cominciamento, perché è presa dall’altro in
un luogo terzo in cui alimenta la comunicazione dogmatica, nei termini di
una ratio che si pone come ratio giuridica, ratio scripta, sull’impronta
reciproca della testualità giuridica.
Nell’ambito di una così complessa articolazione, in cui prevale l’elemento
dogmatico, si apre l’interrogativo sulla globalizzazione, definita – nell’opera
di Legendre – ‘mondializzazione’56, che pone in questione la relazione di
identità, differenziando un ‘noi’ da un resto del mondo, attraversati entrambi
dalla “volontà”, ma anche dalla paura o semplicemente dalla curiosità «di
sapere chi è l’altro»57. La domanda è sollecitata dalla capacità di costatare
che l’altro è simile, è uguale, è un soi-même culturalmente ed
esistenzialmente diverso.
La globalizzazione-mondializzazione attualmente rappresenta le pratiche
giuridiche del e-commerce mondializzato, fino all’ipotesi di configurare
l’uomo cyborg. La scelta di chiamare la globalizzazione mondializzazione
richiama alcune componenti ermeneutiche: discutere di mondializzazione
presume, infatti, un’argomentazione capace di rinnovare la struttura
dell’inaugurale come inizio di un mondo, affinché l’istituzionale diventi
strumento e garanzia giuridica della mondializzazione dei diritti e non solo
la realizzazione dell’aspetto teorico dell’effimero planetarismo.
Per la sua definizione di globalizzazione, Legendre comincia ad analizzare
la concezione dello Stato come comunità o società perfetta, attraversata
56
Ivi, p. 221. Legendre elenca tre diversi momenti di mondializzazione: 1. Il Medio evo nel
momento in cui si presenta come “fabbrica … degli strumenti del dominio occidentale”. 2.
Il materialismo storico abbinato al socialismo scientifico e 3. l’attuale globalizzazione
economicistica.
57
Ivi, p.220 l’alterità si presenta contemporaneamente come lieu e lien.
13
dalla modernità, dove ogni elemento terminologico acquista una sua
rilevanza in modo tale da rappresentare una forma simbolica, «c’est-à-dire
comme technique inventée par l’espèce humaine pour s’adapter, vivre e se
reproduire selon sa condition, la condition du parler»58. Legendre esamina
tale condizione a partire dall’esplorazione dell’inter-detto, categoria che
chiarisce il significato e la complessità delle parole Stato e Diritto. L’interdetto – come dire di interposizione – ripensato e reinterpretato in quanto
«principe logique (...) discours d’interposition mettant en scène la
problématique de la limite»59, interrompe un discorso con l’introduzione del
limite, una frontiera per il ridimensionamento del soggetto-re, il soggetto
privo di ogni limite.
D’altronde la questione dell’Ermete fa irrompere una questione
contestuale alla definizione e alla dignità di uno Stato con dei limiti, luogo
di interpretazioni molteplici, ma non luogo a se stante, dimensione che
ricomprende in sé la dimensione più vasta del diritto, con la funzione di
assumersi la responsabilità di inventare la garanzia dei fondamenti del
linguaggio, perché il diritto, in quanto proiezione di una serie di relazioni, ha
bisogno di un teatro costituito appunto dalla rappresentazione da parte dello
Stato. Lo Stato diventa garante di una fondazione, che non è né totalitaria,
né biologica, né animale, né tecnica: è la fondazione della référence
inaugurale che inizia come il plus di senso della parola, un principio che
produce i suoi effetti normativi attraverso la logica della dialettica causaeffetto.
Gli effetti determinati dalla globalizzazione si proiettano, secondo una
gittata a lungo termine, nella costruzione di uno Stato che diventi, con le
parole di Legendre, «l’invenzione di uno strumento politico60 di serie e
quindi transculturale»; la comunità si identifica così come «scienza
dell’assemblaggio di atomi individuali»61, mentre la modernità è
«un’adattabilità retorica al cambiamento, mascherante l’autoconservazione
del sistema»62. Questi elementi presentano un denominatore comune,
indicato dal diritto civile, come contenimento combinatorio che, invece di
58
Les enfants, p.39.
Ivi, p.77.
60
«Politique ici doit être compris conformément au principe de différenciacion (...), qui
fabrique et fait jouer l’écart structural entre tout individu et l’instance sociale fondatrice,
instance de facture mythologique (...) dont procèdent les effets normatifs», Le désir, p.228.
61
Della società, p.222
62
Ivi, p.222
59
14
porsi come latore di civilizzazione del diritto, diventa dissolvimento di
un’ipotesi di giuridicità.
Diritto e Stato segnano, dalla loro nascita, un binomio inscindibile; lo
Stato con il suo potere coordinante, il diritto come «scena delle pratiche
normative»63. Nel corso della storia, tale binomio ha dato luogo a non poche
distorsioni sull’effettiva derivazione della legalità (la legge è espressione
dello Stato o del diritto?).
La domanda sulla legge statale costituisce un interrogativo sull’estensione
degli effetti della legge sociale, che per Legendre è un paradosso
insuperabile a causa della confusione tra i piani costitutivi della struttura
istituzionale64.
Riformulare la questione del diritto in termini sociali e discorsivi oggi
significa mettere in discussione l’attualità della globalizzazione, ripensare
quindi alla praxis economica, riflettere sulla mondializzazione in direzione
del primo punto dello schema, la référence, che costituisce l’asse della
ragione65. La globalizzazione assume in Legendre la configurazione di
un’«espansione planetaria dell’Occidente, con ciò che essa implica quanto a
violenza esercitata sull’eterogeneità dei sistemi di rappresentazione, [che] ha
imprigionato la problematizzazione dogmatica del tempo in standards
storico-sociografici»66. In direzione della mondializzazione, la questione
industriale, basata sul postulato della praxis, è intesa come produzione
continuativa. L’elemento cardine della globalizzazione è identificato
indubbiamente con il sistema ‘finanziario’.
Ma la realtà della globalizzazione è anche quella relativa alla
commercializzazione dei corpi umani (India, Pakistan, Africa), commercio
della corporeità secondo la visione negativa dei Paesi che non rientrano nei
confini geografici dell’Occidente, ma anche commercio dei corpi
occidentali, estremizzazione di un concetto estetico legato alla materialità
dell’edonismo, piuttosto che alla possibilità di un benessere pervasivo:
ingegneria genetica, biotecnologia selettiva, clonazione, produzione di un
superuomo biologicamente perfetto, sono solo alcune delle nuove ipotesi di
benessere e felicità. Il corpo estrinseca, per statuto, un discorso. La funzione
63
Ibidem.
Tra l’altro lo stesso Legendre ritiene che il termine struttura sia un termine abbastanza
abusato, quindi usato oltremodo, anche se in quest’accezione, una formula comoda da usare
in ogni circostanza. Nell’accezione di Legendre si tratta di una questione strettamente
ermeneutica, mutuata da Agostino laddove discute di structura caritatis.
65
Della società, p. 62; Les enfants, p.337 e ss.
66
Della società, p. 70.
64
15
dogmatica delle cosiddette società multiculturali, qualunque siano i loro testi
di riferimento, è di riuscire a strutturare il collegamento tra corpo e parola;
ecco perché è necessario chiarire e rendersi responsabili della differenza tra
corpo e corporeità. Nella discussione aperta da Legendre, la comunicazione
dogmatica rinvia alla simbolizzazione dell’uguaglianza tra i sessi, al nesso
tra parola e corpo, in cui il post-umano è archiviato dall’argomentazione e
dalla forza della parola.
Si pone il problema dei diritti, della violazione perpetrata con alcuni
comportamenti, tesi esclusivamente alla commercializzazione seriale di
elementi peculiari di intere popolazioni, per costruire un trend attraverso un
massiccio battage pubblicitario; il diritto (i diritti) viene rimosso, attraverso
l’oscuramento del linguaggio, trasformato in linguaggio dei prezzi.
5. Conclusione. Attualmente, con quella che Legendre definisce terza
mondializzazione, la questione dell’uomo macchina, cyborg, uomo
robotizzato o semplicemente il robot che vorremmo ci sostituisse nella
dimensione più faticosa del quotidiano, testimonia senza dubbio della nostra
fede nella tecnica, nell’intelligenza artificiale di cui questa τεχνη si fa
costruttrice, come fede nell’immagine, nella nuova natura, perché il nuovo
immaginario, la ‘moderna’ definizione di natura risiede nella triade tecnica,
scienza ed economia67. In questo modo, la questione della robotizzazione
entra appieno in quella più ampia e radicale del tramonto dell’identità in
direzione del post-umano.
L’uomo post-umano si riconosce nella produzione di tecniche e nella
costruzione di robot, che conducono alla considerazione di uno statuto
cibernetico alterizzato.
Se attualmente il nuovo immaginario rappresenta una ridefinizione
naturalistica, bisogna anche dire che tecnica e globalizzazione nascondono
ancora la metafora moderna dello specchio istituito.
La ragione commerciale68 - definita da Legendre prassi gestionaria – si
presenta come una ratio alternativa a quella logica della référence, in questa
prospettiva la questione planetaria impone, infatti, la discussione di un
marketing globalizzante. La società si pone e considera se stessa un mercato
esteso dove tutto è disponibile, ratificabile con un sistema di legalità, in cui
le condotte interessano solo un élite di soggetti che attivano, su dimensione
planetaria, una messa a punto di strategie di mercato, costruzione di target,
67
Ivi, p. 94 e ss.
La ragione commerciale è rappresentata da J. G. FICHTE, Lo Stato secondo ragione o lo
stato commerciale chiuso, Torino, 1909, p.35.
68
16
monitoraggi per l’induzione a strutture di consumo scientificamente
organizzate69.
La ragione della mondializzazione si avvicina alla ragione della tecnica in
qualità di ragione industriale; la strumentalità della tecnica per i giuristi
romani rappresenta l’instrumentum, il documento scritto, in tal modo la
prova è costituita da un rinvio che stabilisce la verità, come determinismo
simbolico, attraverso il patto giuridico inteso quale comunicazione
dogmatica. Il termine patto «non ha nulla a che vedere con l’ideologia
contrattualista né con la rappresentazione di un atto convenzionale,
primitivo e dunque mitico, che pone l’ordine linguistico di una società»70.
Legendre lo definisce dogmatico in quanto «rinvia alla ternarietà ed elabora
e condensa una struttura di funzioni, che è posto da un discorso apodittico
che conserva e garantisce la propria posizione da un discorso adeguato
istituito» 71 che mette in relazione gli uomini tra loro, la référence.
La référence permette al pensiero umano di essere coerente con una logica
della ragione giuridica, correlata alle istanze razionali, in una sorta di
artificio circolare in cui il mito, il racconto, attraverso la vocazione
mitologica, costituiscono una motivazione, una giustificazione, ma anche un
espediente per delineare l’impegno del discorso ad istituire «le postulat
unificateur d’une société»72; questo presupposto non è altro che la questione
giuridica, il normativo nei suoi effetti reali, principio di unione ed
unificazione del biologico, del sociale e del soggettivo, in altri termini, una
struttura istituzionale.
A conclusione di queste riflessioni si può affermare che la società è vista
come un palinsesto sul quale strutturare i valori e i principi, un canovaccio
innovativo nella sua variazione dogmatica, da cui nasce la critica alla società
come pura efficiency. Infatti, la discussione sulla società presuppone la
questione del Testo e non solo le tecniche di formazione testuale. Legendre
ritiene che si debba fare una scelta in relazione alla definizione di testualità.
I testi non sono considerati solo nella loro definizione di format, perché è
proprio la testualità, se finora è stato poco chiaro, a definire la situazione di
terzietà costitutiva, originaria non superveniens, quindi a qualificare il
ruolo della terzietà e lo stesso principio di ragione che sostiene la
dimensione terza. Da un punto di vista specificamente filosofico, la
definizione di testo nasce dalla considerazione che ogni società, in quanto
69
Della società, p.95.
La 901e, p.155.
71
Ivi, p.158.
72
De la Société, p.52.
70
17
soggetto di finzione, mette in scena un discorso a struttura dogmatica,
attraverso il quale si ottengono effetti giuridici. La discorsività si qualifica
come parola giuridica; solo questo tipo di logos è qualificabile Testo, nella
sua eccezionalità di essere privo di un autore storico specifico, un soggetto,
un’autorità ideologica, cristallizzata, storicamente matura, cronica, perché
non appartiene esclusivamente ad un soggetto, ma è di proprietà di ogni
soggetto monumentale, vale a dire di quel soggetto di finzione, la stessa
società, confluita nello Stato di diritto. Una tale prospettiva prevede una
differenziazione dei discorsi e del loro legame con la cultura sociale dalla
quale deriva la giuridicità. Il complesso strutturale dei discorsi filosofici,
scientifici, estetici costituisce la base portante del Testo giuridico. In un
senso più restrittivo la testualità rappresenta il testo giuridico in tutti gli
ordinamenti statali, quel diritto che si allontana dalle procedure riproduttive,
naturalistiche, strutturate su una norma fondante a statuto legale, per essere
definito invece sistema di filiazione, diritto delle persone.
Legendre catalizza ancora una volta l’attenzione sulla questione
dell’istituire per affermare che la norma formale e il normativismo
formalistico rappresentano solo una delle possibilità giuridiche e non certo
l’inizio e il senso. L’ipotesi di una differenziazione tra i vari discorsi
specifica una distanza in ciascuna differenza e uno spazio che si relaziona
all’inter-detto e che pone lo statuto relazionale. In tal modo si pongono le
basi per discutere delle ragioni del ‘politico’, il transito dalla dimensione
meramente soggettiva a quella politica. Le motivazioni di questo rito di
passaggio sono determinate dalle ragioni stesse della rappresentazione, della
teatralità che conducono il singolo soggetto a sentirsi rappresentato dal
soggetto di finzione, definito anche soggetto di sintesi o soggetto
monumentale. La ragione fondamentale di questa osmosi dal soggetto
singolo al soggetto di finzione rileva nella dimensione dell’istituzione della
terzietà, in cui è implicita la stessa motivazione dell’esistenza istituzionale
del soggetto. L’inter-detto si presenta come motivo per evitare l’effetto reale
assoluto del soggetto-re e permettere quindi l’azione del «Tiers séparateur,
fondateur des catégories de légalité»73. A tal proposito, Legendre tiene a
sottolineare che la sua attenzione è diretta alla “costituzione del potere, in
quanto messa in scena dell’uomo e del mondo, e in quanto rende possibile il
gioco degli effetti normativi nell’universo finito e infinitamente aperto del
Testo. In altre parole, studiamo il potere come Terzo che delimita e fa
73
Les enfants, p.193.
18
comunicare questi due termini”74; l’argomentazione del terzo, da un punto
di vista fattivo, è possibile solo laddove non si presenti solo come processo
di riproduzione, ma integri la dimensione generativa, mediata dal principio
di filiazione. È in prospettiva di una simile ratio gli uomini sono garanti di
«assumer la logique de l’Interdit. Cela comporte: assumer logiquement la
division des catégories et la légitimité des interprétation dans l’ordre du
Texte»75. ‘Riprodurre’ in questo contesto significa riproporre, in una
prospettiva sociale, la questione della ripetizione e della rappresentazione
dell’inter-detto. Poiché la questione della soggettività, dell’inter-dictum e
della sua rappresentazione categoriale nella società conduce all’interrogativo
sul fondamento, sulla radice, sulla motivazione della giuridicità che
permette un trascendimento rispetto alla legalità.
L’origine di una possibile giustificazione è reperibile in una concezione
non nuova del ‘tragico’, come categoria di separazione, che realizza il
legame dell’esistenza dell’uomo con la situazione di fine, di abisso
indicibile, che rappresenta «le fond même du déterminisme symbolique»76.
La relazione con la categoria del tragico è possibile solo laddove è posto
come premessa esaustiva il Terzo del linguaggio come référence interdittiva
genealogica; la denominazione e il fondamento della ‘dimensione referente’
rinviano alla ‘costruzione dogmatica’. Da questo procedere argomentativo,
la figura del Terzo trova la verità nella propria immagine che forgia il
concetto di civiltà del diritto proiettandolo in una dimensione terza. È
possibile concepirla come un’argomentazione circolare, in cui terzo e testo
sono strettamente collegati, e indicano in modo circolare la «position
mytique du Texte»77. La vocazione mitologica a cui Legendre si ispira
realizza «tout ce qui est dit par la bouche»78; il mito diventa l’espressione
della parola, in un’accezione dinamica del racconto. Ne deriva che la
normatività «éprouve l’incertitude et la tragique de ce dont se soutient la
parole dans l’humanité, à savoir la représentation de sa cause»79; il nomos
si compie, in quest’accezione, come prova di incertezza ma anche di
tragicità del fenomeno della parola, perché imprime il carattere di
separazione, di divisione e scissione. Ecco allora evidenziato il legame tra la
parola ed il tragico: al mito viene attribuito un valore concreto. La fattività
74
Della società, p. 175.
Les enfants, p.194.
76
Ivi, p.196.
77
Ivi, p.197.
78
Ivi, p.198.
79
Ivi, p.198.
75
19
concreta mitica simbolizza la capacità di rendere visibile l’abisso, il vuoto
simbolico indice di negatività; si arriva così a considerare un’ampiezza
speculativa della normatività, canalizzata, volta per volta, in una situazionelimite che la vede ascritta al mito come luogo di rappresentazione delle
proprie immagini diversificate e rintracciabili nella polisemia ermeneutica.
Il mito costruisce la dimensione del luogo terzo; mito e luogo terzo sono al
servizio di un concetto di filiazione che nulla a che vedere con la situazione
di negazione della concretezza giuridica e normativa. Emerge l’opacità delle
origini che diventa più chiara e meno drammatica, che non ‘ambisce’ a
divenire kamikaze per esercitare la pretesa di un diritto. Il mito mette in
gioco la capacità dell’uomo di potersi rappresentare il niente! solo attraverso
una metafora che può divenire, per scelta, una fondazione non
fondamentalizzata, che istituisce il terzo dello scambio, emblema assoluto
perché trafic de sens80.
Le procedure normative assolutizzate non sembrano «prendere atto del
fatto, evidente, che la tecnica appartiene ovunque all’universo umano del
fare indissociabile dal significato» 81, soprattutto «gli Occidentali di oggi
non concepiscono che l’espansione dell’ultramodernità (la tecno-scienzaeconomia) non sia sinonimo di esportazione illimitata del loro montaggio di
legittimità (...) e delle conseguenze sociali che ne derivano»82.
L’affermazione è tesa a dimostrare che la società, in qualità di soggetto
finzionale, costruisce una rappresentazione, si muove sulla base di un
palinsesto che indica la scelta rappresentativa (choix de représentation),
metro della tecnica.
Esistono però degli standards dell’Occidente che Legendre critica
radicalmente e che avvicinano all’ipotesi di una de-ragione legalizzata
perché accettata da un compromesso contingente che non può definirsi
‘giuridico’; gli elementi discussi in direzione di una simile idea di legalità
sono: il progresso perpetuo, in una continua ricorsività che implica il
normativo come principio del più forte, mediazione di poli contrapposti,
combinazione di posizioni strategicamente più utili da mediare con quelle
più deboli; il concetto di autotrasformazione come sinonimo di
autorigenerazione che produce una continua ricorsività apparentemente
dinamica, ma in realtà ricorsiva, cioè esercitabile su procedure già vincenti
che permettono di non fallire; l’ottimismo pratico determinato dalla
cosiddetta new economy, è fondamentale per le scelte dei consumatori, per il
80
Della società, pp. 127 e ss.
Ivi, p. 80.
82
Ivi, p. 83.
81
20
rapporto tra investitori e strutture di investimento, per la metabolizzazione
del rischio e per le possibilità di espansione dei mercati finanziari, struttura
dominante dell’apparato mercatorio normativo; l’apparato della tecnologia
intelligente, la cosiddetta Intelligenza Artificiale, la sistematica esperta, l’ecommerce, la possibilità di avere decisioni previsionali attraverso il processo
telematico, ma anche la possibilità di guardare e osservare processi di
depauperamento delle popolazioni come ad una procedura telematica che
non appartiene a nessuno, che deresponsabilizza, che non ha un centro
gravitazionale, ma una serie di periferie, vanamente centrali; la nozione
diffusa di società aperta alla quale si guarda con ottimismo pratico perché
non è formata da astrazioni concettuali, ma da pratiche normative
manipolabili, attraverso un processo valutativo che permette di coordinarsi e
interpretarsi con altre tipologie sociali;l’autogoverno dell’individuo, in cui
l’individuo non solo governa se stesso ma si pone come misura di sé e
dell’altro, un mini-Stato, dotato di ‘immortalità’ e corredato di un corpo
perfetto; l’espressione pensiero razionale che accompagna da sempre
l’uomo, anche nelle scelte di matrice totalitaria, apparato tecnico razionale;
la promessa di immortalità, attraverso la scansione del cervello e la sua
memorizzazione in un bio-chip. Questo concetto delinea la stessa ricerca
della perfezione del fitness, dei nuovi miti e del denaro83, simbolicamente
generalizzato perché a disposizione di tutti ma non nella disponibilità di una
totalità sempre più affamata. Il post-umano si risolve in direzione di una
gerontocrazia con prospettive di vita semi-perfette.
Irrompono in questo modo i fantasmi della cosiddetta de-Ragione,
legittimati dall’agire scientifico-industriale, che richiama la questione del
danaro, nuova teatralità sociale, mezzo di pagamento che garantisce la
tenuta della trilogia tecnica, scienza, economia nell’ambito della nature
normative du marché84. Il mercato si concretizza in senso strutturale nella
connessione di offerta, domanda e prezzo che rappresentano l’espressione
monetaria.
Nel panorama culturale attuale vi è una forte identificazioni tra pratiche
giuridiche e pratiche manageriali, che – secondo Legendre – può portare ad
una riflessione critica mediata dalla concettualizzazione di un’antropologia
dogmatica sottesa al concetto di giustizia genealogica.
Si pone in questo scarto la principale differenza tra leggi e diritto, nella
considerazione dell’uomo; nel diritto si esige il posto strutturale della
83
J. LACAN, Scritti, Torino, 1974, p. 34 “Il danaro è quello tra i significanti che è più
annichilente ogni significazione”.
84
Della società, p. 111.
21
terzietà o place trasférentielle du garant, senza il quale sulle condotte si
istaura solo un’osservazione legalista.
Luisa Avitabile