DGR 3439 DD. 29.12.2005 VISTO il decreto legislativo n. 517, del 21.12.1999, il quale stabilisce: • all’art. 1, che “l’attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurare la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d’intesa stipulati dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio”; • all’art. 2 che “la collaborazione tra il Servizio sanitario nazionale e università, si realizza, (…), attraverso aziende ospedaliero–universitarie aventi autonoma personalità giuridica”; PREMESSO che all’atto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 517/1999, avvenuta in data 27.1.2000, l’organizzazione dei servizi sanitari, nell’area udinese, vedeva già costituite l’Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” ed il Policlinico universitario a gestione diretta e che le modalità della reciproca collaborazione tra Regione ed Università erano già disciplinate dal protocollo di intesa stipulato ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DLGS n. 502, del 30.12.1992, ed approvato con la deliberazione giuntale n. 1926, dd. 11.06.1999, nel quale, in particolare, si sottolineava che: - l’Università degli studi di Udine, nel regolamentare l’apporto alle attività assistenziali del SSR, doveva tendere alla massima integrazione con le strutture della rete ospedaliera regionale; - i rapporti tra il Policlinico universitario a gestione diretta e l’Azienda ospedaliera“S. Maria della Misericordia” dovevano essere regolati mediante l’integrazione delle funzioni e dei servizi, evitando duplicazioni degli stessi, anche mediante l’attivazione di dipartimenti interaziendali comprendenti unità operative degli ambiti ospedaliero e universitario; - il Policlinico universitario a gestione diretta e l’Azienda ospedaliera“S. Maria della Misericordia”, quindi, venivano a costituire, sotto il profilo logistico e funzionale, un polo ospedaliero integrato il quale, pur gestito da due aziende, rispondeva in modo univoco alle esigenze sanitarie del bacino udinese e a quelle connesse con specifiche funzioni di alta specializzazione di carattere regionale. ATTESO che, al fine di rafforzare la collaborazione tra servizio sanitario regionale e Università degli studi di Udine, e per pervenire, quindi, al modello unico di azienda ospedaliero – universitaria di cui al D.Lgs. n. 517/1999, Regione ed Università hanno avviato un percorso congiunto a seguito del quale, in particolare, nel corso dell’anno 2005: • è stata raggiunta un’apposita intesa, sottoscritta in data 1° luglio 2005, tra il Presidente della Regione ed il Rettore dell’Università, mediante la quale sono stati individuati i principi fondamentali propedeutici per la costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine, evidenziando che tale nuovo Ente - azienda di rilievo nazionale ad alta specializzazione - ha la finalità di perseguire e promuovere l’integrazione dell’attività assistenziale, di didattica e di ricerca; • è stata costituita, sulla base di quanto previsto dall’intesa innanzi citata, una commissione paritetica Regione –Università cui è stato affidato il compito di individuare le regole di organizzazione e di funzionamento dell’Azienda “de qua” per definire lo svolgimento delle attività assistenziali dell’Università nel quadro della programmazione ragionale; • conseguentemente è stata prodotta, da parte del predetto organismo, che, insediatosi in data 8.09.2005, ha concluso il proprio mandato il 10.11.2005, una proposta di protocollo d’intesa Regione-Università elaborata sulla base del continuo e necessario confronto tra le varie esigenze, manifestate dalle parti coinvolte, che inevitabilmente emergono ogni qualvolta si avviano nuove organizzazioni dei servizi sanitari; DATO ATTO, quindi, del comune e condiviso obiettivo di pervenire alla costituzione dell’Azienda ospedalierouniversitaria di Udine che comporterà la fusione dell’Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” e del Policlinico universitario a gestione diretta di Udine; PRECISATO che: • il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione generale per l’Università - ha comunicato, al Ministero della salute – Direzione della programmazione sanitaria – con nota prot. n. 4813 del 20.09.2005, di non aver nulla da osservare in relazione alla costituzione della Azienda “de qua”; • il Ministro della salute, con nota n. 29674, del 28.11.2005, inviata al Presidente della Regione ed all’Assessore alla salute e protezione sociale, ha comunicato di condividere ed apprezzare l’iniziativa di voler costituire un’azienda unica di alta specializzazione, pur chiedendo dei chiarimenti in proposito, peraltro prontamente forniti; ATTESO che tra l’Amministrazione regionale e l’Università degli studi di Udine sono state concordate alcune mere rettifiche della proposta di protocollo, innanzi citata, non incidenti, comunque, sul contenuto sostanziale; PRESO ATTO che i competenti organi collegiali dell’Università degli studi di Udine, nelle sedute del 22.12.2005, hanno approvato la proposta di protocollo elaborata dalla commissione paritetica Regione– Università, dando mandato al Rettore di apportare le modifiche non sostanziali e conferendo al medesimo il mandato a sottoscrivere ogni atto che si renda necessario per il perfezionamento della costituzione della nuova Azienda e per gli atti conseguenti; RITENUTO, quindi, di approvare il protocollo d’intesa regolante i rapporti tra SSR e Università degli studi di Udine, tenuto conto della proposta dd. 10.11.2005, elaborata dalla commissione paritetica Regione– Università, apportandovi le mere rettifiche concordate; RILEVATO, in particolare, che all’art. 16 del protocollo, è previsto lo svolgimento, da parte dell’Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” e del Policlinico universitario a gestione diretta di Udine, di un’attività propedeutica finalizzata alla costituzione della nuova Azienda; EVIDENZIATO, pertanto, che l’Amministrazione regionale e l’Università concordano sulla necessità che i due anzidetti Enti predeterminino delle azioni congiunte per assicurare l’avvio della gestione della nuova Azienda il più possibile rispondente ed adeguato alle peculiarità e complessità proprie della medesima; ATTESO che, d’intesa con l’Università degli studi di Udine, si ritiene opportuno che: a) tra l’ Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” ed il Policlinico universitario a gestione diretta venga costituito un “comitato di regia”, composto dal direttore generale, dal presidente, dai direttori amministrativi e dai direttori sanitari dei predetti enti, con il compito di: − definire, con apposito cronogramma, tutte le azioni necessarie alla corretta e pronta attivazione della costituenda Azienda ospedaliero-universitaria di Udine; − esprimere parere sui piani aziendali per l’anno 2006 predisposti dall’Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” e dal Policlinico universitario a gestione diretta di Udine; b) la direzione amministrativa dell’Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” e la direzione amministrativa del Policlinico universitario a gestione diretta predispongano congiuntamente proposte, da sottoporre al comitato di regia, relative a: − gestione del bilancio; − gestione degli acquisiti e dei contratti; − gestione delle risorse umane, specialmente per gli aspetti relativi al CCNL ed ai conseguenti accordi aziendali; − gestione uniforme dei sistemi informativi (protocollo, gestione ricoveri, gestioni prestazioni ambulatoriali); c) la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” e la direzione sanitaria del Policlinico universitario a gestione diretta predispongano congiuntamente proposte, da sottoporre al comitato di regia, per rendere omogenei: − la documentazione clinica ed assistenziale; − i percorsi dei pazienti e la gestione delle emergenzeurgenze; − i servizi a supporto dei professionisti (sicurezza dei luoghi di lavoro, rischi professionali, sistemi di valutazione); − l’attività di medicina legale; − il coordinamento infermieristico e tecnico; − la logistica a supporto dell’attività; d) le due direzione amministrative e le due direzioni sanitarie avviino, compatibilmente con la sussistenza delle due diverse gestioni aziendali, ogni azione congiunta finalizzata al perseguimento del modello unico aziendale; e) per agevolare lo svolgimento dell’attività propedeutica di cui sopra, il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” e il Presidente del Policlinico universitario a gestione diretta partecipino rispettivamente alle sedute della delegazione amministrativa del Policlinico e alle sedute del collegio di direzione dell’Azienda; PRECISATO, comunque, che il protocollo d’intesa in parola, di durata triennale, espleterà i suoi effetti a decorrere dalla data di costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine; RILEVATA, infine, la necessità che: • a decorrere dalla data di efficacia del protocollo d’intesa “de quo”, le convenzioni attualmente in corso, stipulate sulla base del protocollo d’intesa approvato con la deliberazione giuntale n. 1926/1999, vengano modificate conformemente a quanto stabilito dal nuovo protocollo d’intesa oppure vengano risolte ove incompatibili con il nuovo assetto organizzativo del servizio sanitario regionale nell’ambito dell’area udinese; • gli accordi attuativi eventualmente da stipularsi per l’applicazione del protocollo d’intesa in parola vengano comunque trasmessi all’Amministrazione regionale; TUTTO CIÒ PREMESSO, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute ed alla protezione sociale, all’unanimità DELIBERA 1. di approvare il protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Università degli studi di Udine, allegato quale parte integrante al presente provvedimento, per disciplinare i rapporti tra Servizio sanitario regionale ed Università e, quindi, per assicurare la funzionalità e la coerenza dell’attività assistenziale, necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Università, con le esigenze della didattica e della ricerca, ai sensi del D.Lgs. 21.12.1999, n. 517; 2. di autorizzare il Presidente della Regione a sottoscrivere l’atto di intesa di cui al punto sub 1); 3. di prendere atto della condivisa opportunità che l’Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” ed il Policlinico universitario a gestione diretta di Udine predeterminino delle azioni congiunte per assicurare l’avvio della gestione dell’Azienda ospedalierouniversitaria di cui al D.Lgs. n. 517/1999, il più possibile rispondente ed adeguato alle peculiarità e complessità proprie della medesima; 4. di specificare che l’attività propedeutica di cui al punto sub 3), verrà attuata secondo quanto esplicitato in premessa; 5. di precisare che: − a decorrere dalla data di efficacia del protocollo d’intesa “de quo”, le convenzioni attualmente in corso, stipulate sulla base del protocollo d’intesa approvato con la deliberazione giuntale n. 1926/1999, dovranno essere modificate, ove possibile, conformemente a quanto stabilito dal nuovo protocollo d’intesa oppure dovranno essere risolte ove incompatibili con il nuovo assetto organizzativo del servizio sanitario regionale nell’ambito dell’area udinese; − gli accordi attuativi eventualmente da stipularsi per l’applicazione del protocollo d’intesa in parola verranno comunque trasmessi all’Amministrazione regionale. PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ED UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE PER L’ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI UDINE --=oOo=-PREMESSE Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 460/Pres., del 27.12.1994, è stata costituita, a far data dall’1.1.1995, l'Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” di Udine. Con decreto del Rettore dell’Università n. 1077, del 21.12.1994, è stata costituito, con decorrenza 1.1.1995, il Policlinico universitario di Udine a gestione diretta. Il decreto legislativo n. 517, del 21.12.1999, disciplinante i rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e le università, all'art. 2, prevede che la collaborazione tra il Servizio sanitario nazionale e università, si realizza attraverso aziende ospedaliero–universitarie aventi autonoma personalità giuridica. All’atto dell’entrata in vigore del DLGS n. 517/1999, avvenuta in data 27.1.2000, l’organizzazione dei servizi sanitari, nell’area udinese, vedeva già costituite le due aziende innanzi richiamate. Le modalità della reciproca collaborazione tra Regione ed Università erano disciplinate dal protocollo di intesa stipulato ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DLGS n. 502, del 30.12.1992, di cui alla deliberazione giuntale n. 1926, dd. 11.06.1999, nel quale, in particolare, si sottolineava che: - l’Università degli studi di Udine, nel regolamentare l’apporto alle attività assistenziali del SSR, doveva tendere alla massima integrazione con le strutture della rete ospedaliera regionale; - i rapporti tra il Policlinico universitario a gestione diretta e l’Azienda ospedaliera“S. Maria della Misericordia” dovevano essere regolati mediante l’integrazione delle funzioni e dei servizi, evitando duplicazioni degli stessi, anche mediante l’attivazione di dipartimenti interaziendali comprendenti unità operative degli ambiti ospedaliero e universitario; - il Policlinico universitario a gestione diretta e l’Azienda ospedaliera“S. Maria della Misericordia”, quindi, venivano a costituire, sotto il profilo logistico e funzionale, un polo ospedaliero integrato il quale, pur gestito da due aziende, rispondeva in modo univoco alle esigenze sanitarie del bacino udinese e a quelle connesse con specifiche funzioni di alta specializzazione di carattere regionale. Tale situazione ha, pertanto, già in buona parte anticipato gli assetti istituzionali ed organizzativi previsti dal DLGS n. 517/1999; tuttavia, al fine di rafforzare la collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Università, si è avviato il percorso giuridico per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero-universitaria auspicato da tale decreto. Con deliberazione giuntale n. 734, del 9.3.2001, è stato approvato il “Piano di intervento a medio termine per l’assistenza sanitaria e per le aree ad alta integrazione socio – sanitaria per il triennio 2000 – 2002”, che, con riferimento al processo di integrazione sostanziale tra l’azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” ed il Policlinico universitario a gestione diretta, ha evidenziato la necessità di ridefinire l’assetto edilizio mediante la costituzione di un polo ospedaliero unico. Con deliberazione giuntale n. 3529, del 14.11.2003, recante le “Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale, nell’anno 2004”, si è prevista la necessità di applicare i principi dettati dal DLGS n. 517/1999 e, quindi, di stipulare i protocolli d’intesa Regione – Università al fine di costituire la nuova Azienda ospedalierouniversitaria con l’obiettivo di legare, in maniera coordinata, assistenza, ricerca e didattica. Con deliberazione giuntale n. 3534, del 29.11.2004, recante le “Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale nell’anno 2005”, è stata ribadita la necessità di dar corso ad ogni azione e provvedimento per la costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine. Con la legge regionale 2.2.2005, n. 1, all’art. 3, comma 1, si è prevista l’adozione di ogni opportuna iniziativa al fine di pervenire alla costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine, previa intesa con l’Università degli studi di Udine, con il Ministero della salute nonché con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica. In attuazione di quanto sopra, in data 1.7.2005 è stata sottoscritta, dal Presidente della Regione e dal Rettore dell’Università degli studi di Udine, l’intesa recante: “Principi fondamentali propedeutici per la costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine”. Premesso quanto sopra si conviene quanto segue. Art. 1 (Oggetto del protocollo d’intesa) 1. Il presente protocollo d’intesa disciplina i rapporti tra Regione ed Università degli studi di Udine, con riferimento all’organizzazione ed al funzionamento dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine. Art. 2 (Missione dell’Azienda ospedaliero - universitaria) 1. L’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine (AOU) è un’azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione la cui finalità è quella di concorrere pariteticamente al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e nazionale in campo assistenziale ed alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università, in particolare delle funzioni della facoltà di medicina e chirurgia (didattica, ricerca ed assistenza). 2. La Regione e l’Università degli studi di Udine, nel rispetto delle reciproche autonomie e finalità istituzionali e nello spirito di leale collaborazione, convengono nell’individuare che la missione dell’Azienda ospedaliero - universitaria consiste nello svolgimento unitario e coordinato delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca, in modo da garantire alti standard di assistenza sanitaria nel servizio pubblico di tutela della salute, accrescere la qualità dei processi formativi, sviluppare le conoscenze biomediche e l’innovazione tecnologica, nonché valorizzare in modo paritario le funzioni e le attività del personale ospedaliero e del personale universitario. La collaborazione deve svilupparsi in modo da garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità, efficienza, efficacia, economicità ed appropriatezza del servizio sanitario pubblico, attraverso una programmazione concertata degli obiettivi e delle risorse, ai sensi delle vigenti disposizioni, in funzione delle attività assistenziali e delle attività didattiche e di ricerca. Art. 3 (Modalità di partecipazione dell’Università alla programmazione sanitaria regionale) 1. L’Università concorre, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, all’elaborazione del piano sanitario e socio sanitario regionale nonché alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca biomedica, di programmi di intervento e all’applicazione dei nuovi modelli organizzativi delle strutture e delle attività medesime. 2. La Regione, per l’elaborazione e la stesura dei documenti di programmazione regionale, prende in considerazione i programmi di sviluppo della Facoltà di medicina e chirurgia e dei suoi corsi di studio, deliberati ed approvati dagli organi dell’Ateneo. 3. La Regione, relativamente alle altre materie trattate dal Piano sanitario e socio sanitario regionale, acquisisce il parere formale dell’Università. Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. 4. La Regione elabora, congiuntamente con l’Università, i criteri applicativi per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano sanitario e socio sanitario regionale, con riferimento alle sedi e strutture concordemente ritenute necessarie alla formazione di livello universitario ed, in particolare, alle strutture operative ad elevata specializzazione, all’attività di sviluppo della ricerca biomedica, ove prevista dal piano sanitario e socio – sanitario regionale, all’acquisizione e dislocazione delle attrezzature sanitarie ad elevata tecnologia, ed allo sviluppo delle strutture edilizie. Art. 4 (Principi per l’organizzazione e il funzionamento delle attività dell’Azienda ospedaliero-universitaria) 1. L’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine ordina e programma la propria organizzazione e il proprio funzionamento sul principio basilare del rispetto e dell’integrazione operativa delle tre attività istituzionali - assistenziale, didattica e di ricerca - in un’ottica di miglioramento e sviluppo continuo e parallelo di tutte le tre aree al fine di garantire all’Azienda un ruolo di avanguardia a livello regionale, nazionale ed internazionale. 2. L’organizzazione e il funzionamento dell’attività assistenziale dell’Azienda ospedaliero – universitaria sono fondate sul principio dell’eguaglianza di diritti e doveri, del personale ospedaliero e universitario, nell’espletamento di tutte le attività assistenziali, sulla base della programmazione svolta dalla Direzione Strategica dell’Azienda ospedaliero-universitaria e secondo le finalità e gli obiettivi del Sistema Sanitario Regionale. A tal fine la dirigenza ospedaliera e quella universitaria vengono parimenti coinvolte e responsabilizzate dalla direzione strategica dell’Azienda ospedaliero-universitaria in merito al perseguimento degli obiettivi assistenziali della medesima. La determinazione del budget, degli obiettivi, la misurazione dei risultati e la valutazione e la verifica dell’attività svolta in ambito assistenziale conseguono all’applicazione di identiche regole nei confronti dei dirigenti ospedalieri e universitari. Le strutture operative a conduzione ospedaliera e universitaria svolgono tutte le attività assistenziali, anche sulla base di protocolli preventivamente condivisi, per garantire gli interventi di prevenzione ed il potenziamento dei servizi dedicati alle cure intermedie. Le strutture operative a conduzione ospedaliera e universitaria contribuiscono alla rete regionale dei servizi e della ricerca, all’interno delle quali le funzioni di eccellenza dell’Azienda ospedalierouniversitaria costituiscono risorse dell’intero Servizio Sanitario Regionale. L’Azienda ospedaliero-universitaria: - concorre ad identificare e sviluppare modelli didattici e produttivi in linea con i bisogni e le domande di formazione di base e specialistica espresse dal Servizio sanitario regionale e dall’Università; - garantisce i livelli di cura ai più alti standard, mediante terapie che tengano conto di tecniche e di preparati innovativi, consentendo con ciò un’efficace attività didattica; - mantiene l’interazione tra la ricerca e la cura del paziente. L’attività assistenziale deve essere coerente con l’attività didattica e con l’attività di ricerca. 3. L’organizzazione e il funzionamento dell’attività didattica prevedono che le strutture e le attività didattiche universitarie, volte alla formazione del medico, dello specialista e delle altre figure professionali sanitarie previste dalla programmazione regionale, dispongano di tutto lo spettro della casistica presente nell’Azienda ospedaliero - universitaria nei diversi livelli di complessità e di organizzazione assistenziale, a prescindere dalle diverse tipologie istituzionali di conduzione dei reparti. Di conseguenza, nel processo di formazione di tali figure professionali potranno essere utilizzate tutte le strutture dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Si ritiene, a tal fine, che le strutture dell’Azienda ospedaliero-universitaria possano essere preferenzialmente considerate, compatibilmente con le potenzialità e le capacità tecnico-professionali espresse ed esprimibili, nella scelta di supporti all’attività didattica, rispetto a strutture extraaziendali. La programmazione e l’organizzazione dell’attività didattica deve poter disporre di tutte le competenze disponibili per la diagnosi e la terapia delle principali patologie. In particolare, oltre ai professori universitari preposti, il personale del Servizio sanitario regionale potrà partecipare all’attività didattica con incarichi di insegnamento, tutoraggio e altre attività formative, in funzione dell’organizzazione della didattica prevista dalla Facoltà di medicina e chirurgia. 4. Lo sviluppo e l’organizzazione dell’attività di ricerca dovranno orientarsi, in un’ottica di priorità dell’Azienda ospedalierouniversitaria, nei settori della medicina molecolare e delle biotecnologie, oltre che nella ricerca clinica orientata verso gli obiettivi di salute definiti dalla Regione. A tal fine, si dovranno sviluppare sinergie con le istituzioni pubbliche e private presenti nell’area udinese e nel Friuli - Venezia Giulia. La determinazione dei programmi che attuano la politica di ricerca compete all’Università ed alla Regione. Queste ultime concordano con la Direzione generale le modalità del loro espletamento nei limiti dei budget di risorsa che l’Azienda ospedaliero-universitaria ha a disposizione, secondo i meccanismi di cui all’art. 11. I programmi di ricerca prevedono il coinvolgimento delle competenze del personale universitario e ospedaliero e vengono sviluppati usufruendo del complesso delle dotazioni e della casistica dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Art. 5 (Organi istituzionali dell’Azienda ospedaliero-universitaria) 1. Sono organi dell’Azienda ospedaliero-universitaria: a) il direttore generale; b) il collegio sindacale; c) l’organo di indirizzo. 2. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria viene nominato dalla Regione, d'intesa col Rettore dell’Università. Il direttore generale per l’adozione dei piani attuativi ospedalieri (PAO) del Piano sanitario e sociosanitario regionale, dei piani e programmi pluriennali di investimento, di bilancio economico preventivo e del bilancio d’esercizio nonché del piano aziendale annuale, acquisisce, tramite il Rettore, il preventivo parere dell’Università, il quale lo esprime, nel rispetto dell’ordinamento universitario che tiene conto del ruolo della facoltà di medicina e chirurgia. Il parere dell’Università si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 60 giorni dalla trasmissione al Rettore della proposta. Tale modalità di consultazione dell’Università, viene, altresì, seguita per l’adozione di atti rilevanti di gestione che possono incidere sulle attività assistenziali ritenute essenziali ai fini della didattica e della ricerca. Il direttore generale, inoltre, trasmette alla Regione, all’Università ed alla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria sociale e sociosanitaria, il bilancio consuntivo con la relativa relazione. La Regione, in relazione ai procedimenti di valutazione dei risultati dell’attività del direttore generale nonché ai procedimenti di conferma o revoca dell’incarico, si esprime d’intesa con il Rettore dell’Università e previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria sociale e sociosanitaria, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 bis del D.Lgs. n. 502/1992. 3. Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 9.3.2001, n. 8, il collegio sindacale è composto da cinque componenti, di cui tre designati dalla Regione, uno designato dal Rettore dell’Università ed uno designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, e dura in carica tre anni. Il Presidente del collegio è individuato dalla Regione, sentito il Rettore dell’Università. 4. L'organo di indirizzo dell'Azienda ospedaliero-universitaria, con riferimento ai dipartimenti ad attività integrata di cui all’art. 6, espleta i compiti di seguito indicati: - propone iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione generale dell’attività assistenziale dell’Azienda con la programmazione didattica scientifica della facoltà di medicina e chirurgia; - verifica la corretta attuazione della programmazione; - propone una terna di nominativi al direttore generale per la nomina, da parte del medesimo, del coordinatore scientifico di cui all’ art. 6 del protocollo. L'organo di indirizzo, nominato dalla Regione, è composto da cinque componenti, come di seguito indicato: - due designati dalla Regione; - uno designato dal Rettore dell’Università; - il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, componente di diritto; - uno designato dalla Regione d'intesa con il Rettore dell’Università. Il Presidente dell’organo di indirizzo, scelto all’interno del medesimo, è individuato previa intesa tra la Regione ed il Rettore dell’Università. I componenti dell’organo di indirizzo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari e non possono far parte del medesimo né i dipendenti dell’Azienda ospedaliero-universitaria né componenti della facoltà di medicina e chirurgia. Il presidente dell’organo di indirizzo lo convoca, lo presiede e ne fissa l’ordine del giorno. Il direttore generale partecipa ai lavori dell’organo di indirizzo, senza di diritto di voto. 5. Ai fini della costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria, e con effetto da tale data, l’affidamento dell’incarico di direttore generale e la nomina dell’organo di indirizzo sono effettuati contestualmente. Art. 6 (Organizzazione interna dell’Azienda ospedaliero-universitaria) 1. L’organizzazione interna dell’Azienda ospedaliero-universitaria, ai sensi dell’art. 3, del D.Lgs. n. 517/1999, è definita mediante l’adozione dell’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 502/1992, redatto sulla base dei principi e criteri individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 834, del 22.04.2005, e con il presente protocollo d’intesa. In relazione alla complessità ed alle peculiarità dell’Azienda ospedaliero-universitaria, il direttore generale definisce l’organizzazione aziendale, anche, eventualmente, mediante l’individuazione di modelli sperimentali atti a determinare la struttura organizzativa delle diverse aree di attività. 2. In via transitoria e fino all’adozione dell’atto aziendale di cui al comma 1, il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria definisce l’organizzazione dell’Azienda medesima tenendo conto sia degli assetti organizzativi dell’Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” e del Policlinico universitario, antecedenti alla data di costituzione dell’AOU, che di quanto stabilito nel presente protocollo. 3. L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa delle attività dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Il dipartimento aggrega strutture complesse, strutture semplici a valenza dipartimentale, strutture semplici e programmi infradipartimentali, che contribuiscono allo svolgimento di processi/funzioni aziendali per i quali è necessaria una forte integrazione tra le diverse unità componenti. 4. Il Dipartimento ad attività integrata (DAI) rappresenta l’elemento costitutivo dell’organizzazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria, ed è volto ad assicurare l’esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico-disciplinari ed una gestione unitaria delle risorse economiche, strumentali ed umane. È individuato in sede di programmazione concordata tra l’AOU e l’Università, che tiene conto del collegamento della programmazione della facoltà di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Esso si configura come dipartimento verticale strutturale, tende a privilegiare l’aggregazione di strutture accomunate da obiettivi assistenziali, didattici e di ricerca, e può essere organizzato secondo i seguenti criteri di aggregazione: - per area funzionale; - per finalità assistenziale; - per gruppi di patologie, organi ed apparati. L’Azienda può scegliere quali indirizzi organizzativi privilegiare, tenendo conto degli obiettivi strategici e delle interdipendenze tra strutture operative, purché le strutture omologhe, sia sotto il profilo delle attività che delle tecnologie impiegate, vengano, di norma, collocate in un medesimo dipartimento - nell’ambito del quale sia, comunque, consentito lo svilupparsi delle loro specializzazioni - al fine di conseguire economie di scala e sinergie dei processi produttivi. Il DAI si interessa: - di questioni attinenti prettamente alla gestione aziendale, assimilabili a quelle proprie del dipartimento assistenziale; - dell’integrazione tra le esigenze gestionali (DRG, produttività, etc.) e quelle didattico-scientifiche, avuto riguardo all’importanza che queste ultime rivestono nella nuova azienda; - dell’armonizzazione dei doveri medico-legali connessi alla responsabilità inerente ai compiti assistenziali del personale universitario, verificandone la compatibilità con la normativa universitaria e soprattutto con le finalità integrate nella nuova azienda; - dell’assegnazione dei compiti assistenziali (ed eventualmente didattici-integrativi) al personale ospedaliero, ove presente, in maniera tale da garantire la migliore utilizzazione delle funzioni assistenziali ai fini didattico scientifici. La composizione del DAI è funzionale alla struttura ed ai compiti di alta specialità propri dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Il DAI è organizzato come centro di responsabilità e di costo unitario in modo da garantire, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie allo stesso assegnate, l’unitarietà della gestione, l’ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa. 5. Il Dipartimento assistenziale (DA) è una tipologia dipartimentale con funzioni strettamente assistenziali. Il DA è costituito ai sensi dell’art. 17 bis, del D.Lgs. n. 502/1992, per far fronte alle esigenze connesse con l’erogazione delle prestazioni sanitarie, e non con l’attività di ricerca e di didattica. Come il DAI, anche il DA può essere organizzato per area funzionale, per finalità assistenziale, per gruppi di patologie, organi ed apparati. 6. Nella individuazione delle strutture che afferiscono ai DAI e ai DA dovranno essere rispettati i seguenti criteri: - compatibilità logistica: corrisponde alla possibilità di situare l’insieme delle attività e delle strutture aggregate in dipartimento in una condizione di continuità spaziale, che favorisca la reciproca accessibilità da parte del personale e delle tecnologie nonchè gli interscambi connessi. Costituisce un prerequisito indispensabile al buon funzionamento di un Dipartimento strutturale ed al conseguimento delle sinergie culturali ed operative, che figurano tra gli obiettivi primari; - dimensioni delle aggregazioni: l’organizzazione dipartimentale deve assumere dimensioni adeguate e fondarsi su aggregazioni che comprendano un numero maggiore di strutture complesse tale da consentire lo sviluppo e il conseguimento di sinergie ed economie significative, una maggiore efficacia delle risposte assistenziali e l’accrescimento delle competenze professionali degli operatori. In tale logica si ritiene che ciascun dipartimento sia costituito, di norma, da almeno tre strutture complesse. -integrazione tra strutture ospedaliere ed universitarie,, con esclusivo riferimento ai DAI: l’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca costituisce obiettivo primario e imprescindibile dell’Azienda ospedaliero-universitaria; 7. Il Dipartimento universitario (DU) è un’articolazione organizzativa dell’Università, per esercitare la piena autonomia delle funzioni di didattica e di ricerca. 8. Possono essere previsti programmi interdipartimentali, finalizzati all’integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca di più dipartimenti, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. 9. L’atto aziendale prevede la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata e dei dipartimenti assistenziali, e individua le strutture complesse che compongono i DAI, indicando quelle a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera. Tra i dipartimenti ad attività integrata ed i dipartimenti universitari si possono costituire relazioni organizzative e funzionali. Il funzionamento di ciascun DAI e DA è formalizzato in apposito regolamento aziendale che ne individua la composizione, gli organismi e le modalità gestionali, tenendo conto della specificità della tipologia organizzativa. 10. Oltre ai dipartimenti di cui ai commi 4 e 5, possono essere costituiti: - Dipartimenti orizzontali funzionali, finalizzati ad aggregare strutture organizzative totalmente indipendenti tra loro con l’obiettivo di perseguire la massima efficacia nel processo di cura. L’organizzazione è strutturata per governare gli aspetti più critici dei processi clinici. Il Dipartimento orizzontale non è dotato di budget; - Dipartimenti interaziendali verticali gestionali, finalizzati alla gestione di uno specifico segmento produttivo specialistico specie in ambito di area vasta. Le Aziende che intendono attivare tale modello dipartimentale dovranno esplicitare puntualmente le finalità e il mandato del Dipartimento, nonché i meccanismi operativi inerenti ai rapporti economici, ai livelli di responsabilità clinico-assistenziale, alla gestione delle risorse umane e al sistema di verifiche sull’attività dipartimentale; - Dipartimenti interaziendali orizzontali finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo della produzione ed applicazione di uniformi protocolli e/o linee guida per il trattamento di determinate patologie o per affrontare settori clinici assistenziali identificabili in base all’intensità e gradualità delle cure, in modo da garantire all’utenza un adeguato percorso e la continuità diagnostico-terapeutica. 11. Il Direttore del DAI, nominato dal Direttore generale d’intesa con il Rettore, è scelto fra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento, sulla base della capacità gestionale, organizzativa, didattica, dell’esperienza professionale e del curriculum scientifico, ferma restando la titolarità dell’Università per la didattica e la ricerca. Il Direttore del DAI assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del direttore generale dell’AOU in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche. Il Direttore del DAI rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. 12. Il Direttore del DA, nominato dal direttore generale, è scelto fra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento, sulla base della capacità gestionale e organizzativa, dell’esperienza professionale e del curriculum scientifico. Il Direttore del DA assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del direttore generale dell’AOU in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. Il Direttore del DA rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. 13. Nell’Azienda ospedaliero-universitaria, in considerazione della rilevanza rivestita dall’attività di ricerca clinica, gestionale, tecnologica e di base, la responsabilità del coordinamento dei programmi di ricerca viene attribuita ad un coordinatore scientifico aziendale, nominato dal direttore generale. Il coordinatore può essere coadiuvato da un comitato scientifico. Art. 7 (Principi per l’individuazione delle attività assistenziali integrate con le funzioni di didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia) 1. Le strutture necessarie per lo svolgimento di attività assistenziali integrate con le funzioni di didattica e di ricerca vengono identificate secondo principi che consentono una corretta programmazione delle attività dell’Azienda ospedaliero - universitaria. 2. Le tipologie delle attività assistenziali necessarie alle attività di formazione e ricerca svolte all’interno dell’Azienda ospedaliero universitaria, vengono definite nell’atto aziendale anche in relazione all’organizzazione dipartimentale e nel rispetto di principi che: − garantiscano la presenza di tutti i Settori scientifico-disciplinari necessari alla formazione; − agiscano nell’ambito della programmazione regionale, aziendale e universitaria, tenendo presente le proiezioni culturali extraregionali delle attività accademiche; − favoriscano la massima integrazione tra le attività assistenziali, di didattica e di ricerca; − rispettino l’evoluzione del concetto di area vasta, l’evoluzione delle necessità assistenziali e del principio di deospedalizzazione e l’andamento dell’attività legata alla mobilità ospedaliera interregionale; − rispettino le necessità connesse con le funzioni di supporto allo svolgimento dei corsi di laurea sanitari; − considerino le aree di riabilitazione e di post-acuzie supporti indispensabili per le attività assistenziali e di formazione. Art. 8 (Principi per l’identificazione, definizione e dimensionamento delle strutture complesse dell’Azienda ospedaliero-universitaria) 1. Le strutture complesse costituiscono la principale articolazione aziendale di cui si compone il dipartimento, sono dotate di autonomia gestionale e tecnico-professionale, e sono soggette a rendicontazione analitica. 2. Le attività e le strutture complesse sono individuate sulla base di parametri operativi, consistenti in livelli minimi di attività definiti secondo criteri sia di essenzialità, efficacia assistenziale ed economicità nell’impiego delle risorse professionali, sia di funzionalità e di coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca. 3. Per le attività assistenziali tali livelli minimi di attività sono rappresentati da un adeguato numero di casi trattati o da adeguati volumi di attività, richiesti dalla programmazione regionale per garantire la qualificazione della struttura ed un suo efficiente utilizzo. 4. In relazione al processo di deospedalizzazione, alla continuità assistenziale e al miglioramento del rapporto ospedale/territorio, possono essere previste forme di collaborazione di area vasta, anche strutturate, nell’ambito dell’organizzazione distrettuale e nell’ambito del sistema di prevenzione sanitaria in ambiente abitativo e lavorativo, compatibilmente con la normativa vigente in tali settori. 5. Al fine di soddisfare particolari esigenze di assistenza, di didattica e di ricerca e al fine di consentire, eventualmente, la costituzione, in via sperimentale, di strutture per l’erogazione di innovative tipologie di assistenza, nell’atto aziendale, sentito il collegio di direzione, possono essere previste strutture semplici a valenza dipartimentale a direzione universitaria o ospedaliera. 6. Alla data di costituzione dell’AOU, le strutture complesse aziendali sono quelle indicate nell’allegato A al presente atto, e, sino all’adozione dell’atto aziendale, possono essere modificate nei termini di cui all’art. 6. Art. 9 (Direzione di strutture complesse) 1. La responsabilità dirigenziale delle strutture complesse ospedaliere non a direzione universitaria viene attribuita, di regola, a personale del Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui, espletate le procedure selettive previste dalla normativa vigente, venga prescelto un professore universitario di ruolo della Facoltà di medicina e chirurgia di Udine, incluso nella rosa degli idonei, il conferimento dell’incarico deve essere preceduto da apposito accordo tra l’Azienda ospedaliero – universitaria e l’Università, sentito il collegio di direzione. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell’incarico conferito, cessa la direzione universitaria della struttura e si procede ad una nuova selezione, ai sensi della normativa vigente. 2. Qualora, in via d’eccezione, un direttore di struttura complessa ospedaliera non a direzione universitaria venga chiamato a ricoprire l’incarico di professore di ruolo universitario presso la Facoltà di medicina e chirurgia di Udine, può, previo accordo tra Università e Azienda ospedaliero – universitaria e sentito il collegio di direzione, mantenere la direzione della struttura. Art. 10 (Patrimonio) l. Il patrimonio dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Azienda ospedaliera "S. Maria della Misericordia" e il Policlinico universitario sono proprietari, oppure ne hanno la gestione, da tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a tali enti, nonché dai beni mobili ed immobili di cui al comma 2. 2. La partecipazione dell'Università si attua, altresì, mediante la concessione a titolo gratuito alla nuova Azienda dei beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo all'Università, già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale. Alla cessazione della destinazione ad attività assistenziale tali beni rientrano nella piena disponibilità dell'Università. Tali beni, unitamente a quelli di cui al comma 1, sono valutati come apporto patrimoniale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 517/1999. 3. Le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, dei beni mobili ed immobili di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine che vi provvede con proprie risorse. Gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dell’Università potranno essere eseguiti previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione dell’Università di Udine. 4. Entro 90 giorni dalla costituzione della nuova Azienda ospedalierouniversitaria, il Direttore generale della stessa e il Rettore dell’Università provvedono alla formale ricognizione del patrimonio composto come indicato ai commi l e 2. 5. L’AOU e l’Università aggiornano annualmente l’elenco dei beni mobili ed immobili di cui ai commi 1 e 2, dandone comunicazione alla Regione. 6. Nelle more della ricognizione di cui al comma 4, il patrimonio dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine è costituito dai beni patrimoniali indicati nel bilancio dell'Azienda ospedaliera "S. Maria della Misericordia" e del Policlinico universitario a gestione diretta. 7. L’Azienda ospedaliero-universitaria e l’Università definiscono d’intesa l’assetto organizzativo della biblioteca unificata e concordano, eventualmente, modalità di partecipazione al patrimonio bibliografico, da parte di altri enti operanti nell’ambito del servizio sanitario regionale, specificandone i relativi contributi. Art. 11 (Finanziamento e risultati di gestione) 1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalla Azienda ospedaliero – universitaria, la Regione concorre con le seguenti fonti di finanziamento: a. corrispettivo delle prestazioni prodotte secondo i criteri di finanziamento dell’assistenza ospedaliera ed ambulatoriale stabiliti dalla Regione, in base alla programmazione dell’attività attesa da effettuarsi annualmente; b. fondi per l’attuazione di programmi di ricerca sanitaria finalizzata regionale in ambito biomedico, riconosciuti di interesse comune da Regione ed Università e altri finanziamenti per l’attuazione di programmi di rilevante interesse regionale non finanziati secondo quanto previsto nella lettera a); c. retribuzione di tutto il personale medico e non medico dell’Azienda ospedaliero – universitaria, nonché di quello universitario per l’attività assistenziale da questo svolta, desunta dalla contabilità analitica dell’Azienda ospedalierouniversitaria; 2. Ai fini della determinazione della quota di finanziamento regionale da attribuire all’Azienda ospedaliero – universitaria, la Regione si impegna a tener conto dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali connessi all’impegno ed alla specificità delle finalità istituzionali della Facoltà di medicina e chirurgia nel settore didattico e scientifico. I criteri e l’entità di tale importo aggiuntivo da destinare all’Azienda ospedaliero – universitaria in relazione alle finalità di cui al comma 1 sono, annualmente, stabiliti tramite le disposizioni contenute nelle linee per la gestione del Servizio sanitario regionale, approvate dalla Giunta regionale, sentita l’Università. 3. Al sostegno economico-finanziario dell’attività svolta dall’Azienda ospedaliero - universitaria, l’Università concorre con le seguenti fonti di finanziamento: a) retribuzioni, desunte dalla contabilità analitica dell’Università, del personale docente e dei ricercatori della Facoltà di medicina e chirurgia di Udine che espletano attività assistenziale, nonchè dell’eventuale personale tecnicoamministrativo dipendente dell’Università, messo a b) c) d) e) disposizione successivamente alla data di costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria; fondi eventualmente assegnati dal bilancio dell’Ateneo alla Facoltà di medicina e chirurgia ai fini prevalentemente assistenziali; fondi di ateneo, eventualmente costituiti e utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 517/1999; fondi per l’attuazione di programmi di rilevante interesse per la Regione e l’Università, definiti d’intesa; eventuali risorse aggiuntive. 4. Nel bilancio dell’Azienda ospedaliero – universitaria sono evidenziati: a) le risorse attribuite dalla Regione, ex art. 7 del D. Lgs. 517/99, per sostenere i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca; b) gli oneri sostenuti dall’Università. 3. I risultati positivi di gestione dell’Azienda ospedaliero universitaria, dedotte le quote destinate al ripiano di eventuali risultati negativi degli anni precedenti, determinate in base ad un piano di rientro pluriennale concordato, sono utilizzati per il finanziamento di programmi di interesse assistenziale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo dell’innovazione e della qualità delle prestazioni erogate. Il Direttore generale, d’intesa con il Rettore, può destinare tali risultati a quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale n. 49/1996. 6. Nel caso di risultati negativi della gestione aziendale, fatta eccezione per quelli derivanti dai costi non imputabili alle responsabilità gestionali del direttore generale, la Regione e l’Università concordano un piano di rientro, anche su base pluriennale, da approvarsi da parte della Giunta regionale e del Consiglio di amministrazione dell’Università, che potrà altresì prevedere l’assunzione di provvedimenti anche in deroga alla programmazione attuativa vigente. Tale piano di rientro dovrà comunque tener conto, in via proporzionale, del contributo della Regione e dell’Università al complessivo patrimonio aziendale ai fini della compartecipazione al risultato di gestione. 7. La Regione e l’Università assumeranno a proprio carico, ciascuna per quanto di competenza, gli eventuali risultati negativi relativi alla gestione dell’assistenza sanitaria derivanti rispettivamente dall’Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” e dal Policlinico universitario a gestione diretta, maturati nel periodo precedente alla costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Per l’accertamento delle attività e delle passività maturate da ciascuno dei predetti Enti, antecedentemente alla data di costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria, presso l’AOU è istituito apposito ufficio, al fine di provvedere, entro 12 mesi, alla chiusura delle gestioni pregresse degli enti soppressi. Art. 12 (Cessazione del personale universitario dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali e dalla titolarità della direzione delle strutture) 1. Il personale medico universitario che, nell’Azienda ospedaliero – universitaria, ricopre la responsabilità di struttura complessa, nel rispetto del principio dell’inscindibilità delle funzioni assistenziali e delle funzioni di ricerca e di didattica, può mantenere l’incarico fino al suo collocamento fuori ruolo, fatte salve le verifiche di legge. 2. Nei casi in cui il vigente ordinamento universitario consenta l’espletamento di insegnamento tecnico-pratico, nelle scuole di specializzazione, da parte di professori di I e II fascia, collocati fuori ruolo, ai medesimi è consentito di usufruire delle strutture complesse a direzione universitaria ad esclusivo scopo didattico. 3. Qualora l’espletamento dell’attività didattica di cui al comma 2 richieda lo svolgimento di attività diagnostica e/o terapeutica, questa sarà preventivamente concordata con il responsabile della struttura complessa a direzione universitaria. Per tale attività l’Azienda ospedaliero-universitaria provvederà alla relativa copertura assicurativa nei limiti imposti dalla vigente normativa. 4. Nell’ambito degli obiettivi negoziati con il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria, può essere concordata con il personale medico universitario di cui al comma 2, un’attività di consulenza per patologie e procedure complesse per le quali risulti utile la specifica esperienza professionale maturata. Art. 13 (Personale) l. La dotazione organica dell’Azienda ospedaliero–universitaria è costituita dal personale dell’Azienda ospedaliera "S. Maria della Misericordia" e dal personale universitario tecnico amministrativo che, alla data di cui all’art. 1, comma 1, risulta in servizio presso i predetti enti, salvo quanto previsto al comma 2. 2. Il personale universitario, di cui al comma 1, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria, deve manifestare, per iscritto, al Policlinico universitario la volontà : a) di essere trasferito, a decorrere dalla data di costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di cui all’art. 1, comma 1, dai ruoli del comparto del personale Università, ai ruoli del comparto del personale Sanità, con conseguente assegnazione alla costituenda Azienda; b) o di mantenere l’inquadramento nei ruoli del comparto del personale Università con contestuale assegnazione presso l’Università degli Studi di Udine. In entrambi i casi il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità. 3. L’Università non sosterrà oneri aggiuntivi per la copertura dei costi del personale che, ai sensi del comma 2, lettera b), manifesta l’intenzione di mantenere l’inquadramento nei ruoli del comparto del personale Università. Infatti, tali costi sono sostenuti dalla Regione in relazione al fatto che il predetto personale, già in servizio presso il Policlinico universitario, presta la propria attività lavorativa nell’ambito della realizzazione delle finalità assistenziali. Con successivo atto verranno concordate le modalità di utilizzazione delle unità di personale di cui al comma 2, lett. b), sentite le RSU dell’Università. 4. Nei confronti del personale dipendente dell’Azienda ospedaliero– universitaria si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del personale Sanità, fermo restando che al personale universitario di cui al comma 2, lett. a), vengono garantiti la posizione giuridica ed il trattamento economico corrispondenti a quelli già in godimento, tenendo conto dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale, dirigenziale e non, dei rispettivi comparti di contrattazione. La posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento sono, altresì, garantiti al personale già inquadrato nei diversi ruoli del comparto del personale Sanità che attualmente presta servizio presso l’Azienda ospedaliera “Santa Maria della Misericordia” e presso il Policlinico Universitario a gestione diretta. Ai fini del trattamento economico accessorio si terrà conto della organizzazione aziendale come definita ai sensi dell’art. 6. 5. Il trattamento economico in godimento, connesso alla posizione funzionale rivestita dal personale dirigente e non, all’atto della costituzione della nuova Azienda, potrà essere mantenuto, salvo diversa determinazione del direttore generale, fino alla scadenza dell’incarico, solo se compatibile con l’organizzazione definita dall’atto aziendale. 6. L’inquadramento, nei ruoli del SSR, del personale di cui al comma 2, lett. a), da parte del direttore generale a decorrere dalla data di costituzione dell’AOU, avviene garantendo la posizione giuridica ed il trattamento economico di cui al comma 4. 7. Ai professori ed ai ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso l’Azienda ospedaliero-universitaria, oltre al trattamento economico erogato dall’Università, viene riconosciuto un compenso che, secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 517/1999, è composto come di seguito indicato: • • • Trattamento economico correlato all’incarico, costituito da: a) Indennità di posizione parte fissa e parte variabile il cui ammontare è quello stabilito dai CCNL della dirigenza medica e sanitaria; b) Indennità di posizione aziendale il cui ammontare è quello stabilito a livello aziendale sulla base dei fondi e della graduazione degli incarichi; c) indennità di esclusività da attribuirsi a coloro che hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo, sulla base dell’anzianità di servizio assistenziale in analogia a quanto disciplinato dai CCNL; d) indennità di struttura complessa di cui all’art. 40 del CCNL del personale dell’Area medica e veterinaria stipulato l’8 giugno 2000, da attribuirsi ai docenti con incarico di responsabile di struttura complessa; Trattamento accessorio correlato alle particolari condizioni di lavoro, secondo le regole dei CCNL della dirigenza medica e sanitaria; Trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale secondo le regole stabilite annualmente in sede aziendale. 8. I professori e i ricercatori universitari, nonché le figure equiparate ai sensi dell’art. 16 della legge 19.11.1990, n. 341, che svolgono attività assistenziale presso l’Azienda ospedalierouniversitaria, non potranno, in ogni caso, ricevere una retribuzione complessiva inferiore a quella in godimento alla data di costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Ai medesimi viene comunque garantito, a parità di incarico assistenziale, un trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale del SSR, di pari funzioni, mansioni e anzianità. Fino all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 7, è conservato il trattamento economico di equiparazione in godimento alla data di costituzione della nuova Azienda. Successivamente alla costituzione dell’AOU, ai professori e ricercatori universitari neoassunti che, previo specifico accordo, vengono destinati allo svolgimento dell’attività assistenziale, è comunque garantito un trattamento economico corrispondente a quello del personale del SSR, di pari funzioni, mansioni e anzianità. 9. L'impegno orario del personale universitario docente e di ricerca è omnicomprensivo. In ogni caso, l’impegno per l'attività assistenziale non può essere inferiore al cinquanta per cento di quello complessivo stabilito per il personale del SSR ed eventuali ulteriori impegni assistenziali vengono concordati a livello aziendale. L'impegno assistenziale è articolato in base al piano di lavoro dell'unità operativa ed alla programmazione dell’attività didattica e di ricerca, secondo criteri di flessibilità dell'impegno del personale universitario in ragione dell'attività didattica e di ricerca. Fermi restando gli obblighi derivanti dal proprio stato giuridico, le modalità di impegno e di presenza nelle strutture aziendali del personale docente e ricercatore universitario, che svolge attività assistenziale, sono quelle definite ed attuate in relazione ai contratti collettivi di lavoro del personale del SSR ed agli accordi attuativi locali. 10. Il monte ore complessivo concordato a livello aziendale, dovuto dal personale universitario di ciascuna struttura di appartenenza, è riferito, nella sua globalità, all'intera equipe universitaria, fermi restando gli obblighi individuali. 11. I contratti a tempo determinato, la cui scadenza sia successiva alla costituzione della nuova Azienda, potranno espletare i loro effetti sino alla naturale scadenza, salvo diversa determinazione del direttore generale, sempre che l’espletamento della funzione o dell’incarico, con i medesimi conferiti, sia compatibile con l’organizzazione aziendale. 12. L’attività assistenziale dei dottorandi di ricerca e dei borsisti che afferiscono ai DAI non comporta oneri aggiuntivi per l’Azienda ospedaliero-universitaria ai fini della relativa formazione, salvo la copertura assicurativa. 13. Il personale universitario che verrà destinato allo svolgimento dell’attività assistenziale presso l’Azienda ospedaliero-universitaria verrà analiticamente individuato in un apposito elenco da allegarsi all’atto aziendale. Tale elenco verrà aggiornato sulla base delle determinazioni assunte in attuazione del presente protocollo. Art. 14 (Sicurezza negli ambienti di lavoro) 1. In applicazione dell’articolo 10 del Decreto Interministeriale 5.8.1998, n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni), si concorda che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso le strutture dove si svolge l’attività dell’Azienda ospedaliero-universitaria, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs 626/1994 e dal D.Lgs 230/95, è individuato nel Direttore Generale dell’Azienda, nonché nei datori di lavoro locali, dirigenti o preposti, individuati ai sensi della normativa vigente. Art. 15 (Organismo di monitoraggio) 1. D’intesa tra Regione e Università, verrà costituito un organismo paritetico preposto al monitoraggio dell’attuazione del presente protocollo, con riferimento alla quale produrrà, con cadenza, di regola, semestrale, una relazione ai predetti Enti. Art. 16 (Attività propedeutica alla costituzione dell’Azienda ospedalierouniversitaria) 1. La direzione generale dell’Azienda ospedaliera “S. Maria della Misericordia” e del Policlinico universitario a gestione diretta individua, mediante appositi atti, modalità organizzative e gestionali per la nuova Azienda ospedaliero-universitaria. La disponibilità dei predetti atti organizzativi e gestionali consentirà al nuovo direttore generale, sino ad ogni eventuale successiva determinazione, un avvio della conduzione aziendale maggiormente adeguato alle complessità proprie dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Art. 17 (Durata) 1. Il protocollo di intesa ha durata triennale dalla data di costituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria. La sua vigenza si intende prorogata per uguale durata qualora ad esso non venga data disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. Art. 18 (Norme finali) 1. Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo, trovano applicazione le disposizioni del precedente atto d’intesa del 1° luglio 2005, il D.Lgs. n. 517/1999, il DPCM 22.5.2001 per quanto applicabile, nonché l’ulteriore legislazione statale e regionale vigente. 2. L’applicazione di quanto ivi previsto, ove non direttamente attuabile, è demandata all’atto aziendale assunto dal Direttore generale, e ad accordi attuativi da stipularsi tra il Direttore generale dell’AOU ed il Rettore dell’Università degli studi di Udine, che terranno conto della specificità dell’Azienda medesima. _______________, lì ___________________ Il Presidente della Regione FVG dell’Università degli studi di Udine ____________________________ _____________________________________ Il Rettore