Regolamento assembleare ed elettorale

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE DELLA BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D’ALBA SC
Documento deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 27 aprile 2012
Approvato dall’Assemblea dei Soci il 12 maggio 2012
***
CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito delle disposizioni della legge e dello statuto, i
lavori dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l’elezione delle cariche sociali della Banca
di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d’Alba.
CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA
Articolo 2 (Contenuto dell’avviso di convocazione)
1. L’avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende
modificare un articolato, l’avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All’avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di
Amministrazione per la illustrazione dei punti all’ordine del giorno.
3. Il modulo di delega allegato all’avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito
rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino
contestualmente il nome del delegato.
4. Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei
documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far
menzione nell’avviso di convocazione.
Articolo 3 (Luogo e tempo dell’adunanza)
1. L’assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato
nell’avviso di convocazione, scelto preferibilmente all’interno delle Province ove può operare la
Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole
previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare l’ora dell’adunanza deve essere fissata in modo
da facilitare la partecipazione ed assicurare un’adeguata discussione assembleare.
Articolo 4 (Pubblicità dell’avviso di convocazione)
1. L’avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od
elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D’ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA
Via Mazzini, 93  60010 Ostra (AN)  Tel. 071798931  e-mail: [email protected]
Codice Fiscale – Partita Iva – Registro Imprese di AN n. 01440090429  PEC: [email protected]
Capitale Sociale euro 3.423.861,10 i.v. al 31/12/11  R.E.A. n. 130691  Iscritta all’Albo delle Banche al n. 8704.9
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (art. 62, comma 1, decreto legislativo 23/07/1996, n. 415)
in assemblea, all’indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica, almeno quindici
giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell’assemblea dei soci.
2. L’avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle
succursali e nelle sedi distaccate della Banca.
3. In alternativa o in aggiunta il Consiglio di Amministrazione può stabilire di pubblicare
l’avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei
quotidiani locali seguenti:
- Corriere Adriatico;
- Il Resto del Carlino;
- Il Messaggero.
CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA
Articolo 5 (Deleghe di voto)
1. In conformità al disposto del terzo comma dell’art. 25 dello statuto il Consiglio di
Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di
amministrazione, il direttore della Banca e i preposti alle succursali e delle sedi distaccate della
Banca.
2. L’autenticazione della firma è effettuata fino all’apertura dei lavori assembleari ed ogni socio non
può ricevere più di tre deleghe.
CAPO IV – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
Articolo 6 (Legittimazione all’intervento in assemblea)
1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell’adunanza assembleare,
risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Possono intervenire altresì il Direttore Generale della Banca, i sindaci, un rappresentante
della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la
Banca aderisce.
3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal
consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente
dell’assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono
partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente
dell’assemblea.
Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)
1. La verifica della legittimazione all’intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento
dell’adunanza, almeno un’ora prima dell’orario fissato per l’inizio dell’assemblea, salvo diverso
termine stabilito nell’avviso di convocazione.
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2. L’incaricato, verificata la legittimazione all’intervento, consegna in via definitiva al socio un
numero di schede pari ai voti esercitabili da costui. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato
un cartellino di riconoscimento.
3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico,
l’orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli.
4. In caso di contestazione sulla legittimazione all’intervento o sul numero di voti esercitabili
decide il presidente dell’assemblea.
5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di
telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell’adunanza, salva espressa
autorizzazione del presidente dell’assemblea.
Articolo 8 (Presidente dell’assemblea)
1. Nell’ora indicata nell’avviso di convocazione assume la presidenza dell’assemblea la
persona individuata ai sensi del primo comma dell’art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la
persona eletta dall’assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.
2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del
socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell’adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve
periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell’adunanza,
anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il
corretto svolgimento dei lavori assembleari e l’esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)
1. Il presidente dell’assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento
del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara
l’assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l’assemblea ad altra convocazione; in caso di
seconda convocazione, si applica l’art. 27 dello Statuto.
2. Il socio che esce dal luogo dell’adunanza si considera comunque presente, a meno che
costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall’assemblea; in
tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la
propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova
registrazione del proprio ingresso.
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Articolo 10 (Apertura dei lavori)
1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell’assemblea, dichiara aperti i lavori,
rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell’intervento in
assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L’assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di
mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo
rispetto al numero dei soci presenti.
3. Il segretario o il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di
apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell’apertura della
discussione sulle materie elencate nell’ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro
trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall’avviso di convocazione,
sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole
proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure
al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell’avviso di convocazione.
CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE
Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)
1. Il presidente dell’assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione
illustrano le materie elencate nell’ordine del giorno e le proposte sottoposte all’approvazione
dell’assemblea.
Articolo 12 (Discussione)
1. Il presidente dell’assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a
chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti
in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta
di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere
avanzata fino a quando il presidente non dichiari chiusa la relativa discussione.
3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell’ordine del giorno, nonché del numero
dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l’assemblea
possa concludere i propri lavori in un’unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il
presidente invita l’oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non
autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell’ordine del giorno, il presidente dichiara
chiusa la discussione.
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CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI
SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 13 (Operazioni preparatorie)
1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto
comma dell’art.8.
Articolo 14 (Organizzazione della votazione)
1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un’idonea organizzazione.
2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di
amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie
o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di
una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima
il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state
approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il
presidente pone in votazione l’intero l’articolato dopo averne verificata la coerenza interna.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o
subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.
SEZIONE SECONDA – ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI
Articolo 15 (Diritto di candidarsi)
1. Ogni socio, che abbia i requisiti richiesti dallo statuto, ha il diritto di candidarsi alla carica di
amministratore o di sindaco.
2. Entro la fine di gennaio dell’anno in cui l’assemblea deve eleggere la totalità delle cariche
sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e nelle sue succursali e sedi distaccate
un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.
Articolo 16 (Presentazione delle candidature)
1. Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e
trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire
presso la sede sociale entro il mese di febbraio anteriore a quello fissato per la prima
convocazione dell’assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati,
deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell’art. 5 e
deve contenere tra l’altro le seguenti dichiarazioni del candidato:
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a) l’attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere
tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
b) l’accettazione preventiva dell’incarico, in caso di elezione;
c) l’impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida
con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate
responsabilità;
d) l’impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l’obbligo di
formazione permanente di cui al secondo comma dell’art. 19;
e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di
amministrazione e di controllo in altre società;
f) l’eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati;
g) I candidati devono allegare un curriculum relativo alle competenze ed esperienze
professionali;
3. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate,
escludendo quelle che non presentano i requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente
regolamento.
4. I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con
l’eventuale indicazione di più liste di candidati, di quelli proposti dal consiglio di amministrazione e
di quelli candidatisi come membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale,
sindaco effettivo o supplente, proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i
candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli
interessati.
5. Il presente articolo si applica solo se l’assemblea deve eleggere la totalità delle cariche
sociali.
Articolo 17 (Limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali)1
Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di
10 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di
amministratore esecutivo.
Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire
più di 15 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 7 incarichi di
amministratore esecutivo.
Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si
intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di
deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie,
bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono
Il presente articolo disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia in materia di organizzazione e governo
societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non
operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini della presente
disciplina, che può essere assunto da un amministratore della Banca coerentemente al divieto di cui all’art. 32, lett. e), dello statuto tipo,
che stabilisce la ineleggibilità o la decadenza dei componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società
finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società.
1
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considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 milioni
di euro, in base all’ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio
di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze
specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il
Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell’interesse della Banca e
invita l’amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti
previsti dal presente regolamento.
In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società
non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l’amministratore informa il
Consiglio di amministrazione.
In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli
amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà
proporre all’assemblea determinazioni al riguardo.
Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter
comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo
conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.
Articolo 18 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)
1. L’elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle
succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull’eventuale sito istituzionale della
Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro
eventualmente redatti.
2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire
all’assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
Articolo 19 (Requisiti per candidarsi come amministratore)
1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei
soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti
dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come
socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.
2. Non può candidarsi l’amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio
mandato triennale 6 crediti formativi. Per gli amministratori al primo mandato i crediti sono
aumentati della metà’. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi
formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o
totale dall’obbligo di formazione permanente degli amministratori.
2-bis Al fine di favorire una composizione dell’organo rispondente alle esigenze di
esperienza, competenza e ricambio del governo della società, il consiglio di amministrazione e i
soci presenteranno liste di candidati che non abbiano già ricoperto la carica di amministratore
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presso la società per 5 mandati; agli effetti del computo del numero dei mandati, la carica di
presidente e di componente del consiglio di amministrazione non si cumulano. In ogni caso non è
possibile essere candidati quando si sono raggiunti i 10 mandati consecutivi come amministratore
e come presidente del consiglio di amministrazione.
Inoltre, almeno 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione dovranno possedere i requisiti
professionali previsti dal DM 161/982 per il Presidente del CdA delle Bcc.
3. Ciascuna candidatura diversa da quella degli amministratori uscenti deve essere presentata
da almeno 50 soci legittimati a votare nell’assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
Ciascun socio può concorrere a presentare un numero massimo di candidature pari a quelle da
eleggere (7 o 9 amministratori) e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata
valida per alcun candidato da lui sostenuto. La firma del socio sostenitore deve essere autenticata
dai soggetti elencati nel primo comma dell’art. 5.
Articolo 20 (Modalità di votazione)
1. In caso di elezione dell’intero consiglio di amministrazione, l’assemblea, prima che sia
dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di amministratori da eleggere mediante
votazione per alzata di mano.
2. L’elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri
avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l’assemblea, su proposta del suo
presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l’elezione di tali
cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli
candidati, iniziando da quelli proposti dal consiglio di amministrazione uscente.
3. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all’assemblea di
votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.
2
Stralcio DM 161/98:
Art. 1 - Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di
banche popolari).
1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti
secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio
attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della
banca;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti
settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.
Art. 2 - Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito
cooperativo.
1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un
anno:
a) le attività o le funzioni di cui al precedente articolo 1, comma 1;
b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.
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4. Il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede
elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del terzo comma dell’art. 7. In caso di
utilizzo parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi con le schede inutilizzate.
5. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti o della lista
prescelta di candidati.
6. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono
altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.
7. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l’individuazione univoca della volontà
del votante.
CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
Articolo 21 (Scrutinio)
1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un’idonea organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall’assemblea ed è visibile dai soci
presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell’assemblea.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e
quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell’urna e
poi si scrutinano le singole schede.
Articolo 22 (Proclamazione)
1. Il presidente proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.
CAPO VIII – CHIUSURA DELL’ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI
Articolo 23 (Chiusura dei lavori)
1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell’ordine del giorno e terminate le relative
operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l’adunanza.
2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l’adunanza, se, dopo una sua eventuale
sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell’art. 8, riscontra l’impossibilità di funzionamento
dell’assemblea.
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D’ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA
Via Mazzini, 93  60010 Ostra (AN)  Tel. 071798931  e-mail: [email protected]
Codice Fiscale – Partita Iva – Registro Imprese di AN n. 01440090429  PEC: [email protected]
Capitale Sociale euro 3.423.861,10 i.v. al 31/12/11  R.E.A. n. 130691  Iscritta all’Albo delle Banche al n. 8704.9
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (art. 62, comma 1, decreto legislativo 23/07/1996, n. 415)
3. In caso di proroga dell’assemblea ai sensi dell’art. 29 dello statuto, possono partecipare alla
successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell’assemblea si
preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.
Articolo 24 (Pubblicità dei lavori)
1. Il verbale dell’assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel
libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque
avvenire entro quindici giorni dall’avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa
deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in
particolare, le deleghe di voto.
CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 25 (Modificazioni del regolamento)
1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale
materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di
apposita deliberazione assembleare.
Articolo 26 (Pubblicità del regolamento)
1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove
presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve
fare menzione in ogni avviso di convocazione dell’assemblea dei soci.
3. La disciplina prevista dall’art. 19 si applica e si inizia a computare a partire dalla scadenza
del mandato di amministratori e sindaci in corso al momento dell’adozione della medesima
previsione.
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Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (art. 62, comma 1, decreto legislativo 23/07/1996, n. 415)