Note in tema di omessa pubblicazione di bando di concorso nella

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Note in tema di omessa pubblicazione di bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale
Giovanni Iudica
Ricercatore Università di Catania - Dipartimento del Seminario Giuridico
Sommario: 1. La fattispecie presa in considerazione dal giudice amministrativo - 2. La
pubblicazione del bando di concorso in Gazzetta Ufficiale - 3. Omessa pubblicazione del
bando e profili giurisdizionali - 4. Rilievi conclusivi
1. La fattispecie presa in considerazione dal giudice amministrativo
La sentenza che si commenta offre l’occasione per una riflessione sul tema della pubblicazione degli atti amministrativi 1.
Nel caso in specie il bando di concorso non era stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale ma unicamente nell’albo pretorio e sul sito internet del Comune, in conformità al
regolamento comunale. Peraltro era stato fissato un brevissimo termine per la presentazione delle domande (11 giorni dalla pubblicazione).
Per il ricorrente la mancata pubblicazione del bando di concorso sulla G.U.R.I. viene
a violare l’art. 4, 1° comma e 1° comma bis del D.P.R. n. 487/1994, che impone agli enti
locali territoriali la pubblicazione sulla G.U., del bando di concorso o quantomeno di un avviso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Secondo il ricorrente, tale disposizione non è in contrasto con
1 Vedi C.G.A.R.S. 12.12.2013 n. 934, in www.Lexitalia.it, n. 12/2013.
Sulla pubblicazione degli atti amministrativi, v., senza pretesa di completezza, FRAGOLA, Gli atti amministrativi
non negoziali, Milano, 1942, 323 ss.; GIANNINI, Sulla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di
ammortamento dei titoli di credito, in Banca borsa, 1949, II, 137; FERRARI, Questioni vecchie e nuove in tema
di pubblicazione di atti della pubblica amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1958, 479 ss.; OTTAVIANO, La
comunicazione degli atti amministrativi, Milano, 1953, ora in Scritti giuridici, III, Milano, 1992, 347 ss.; ID.,
Comunicazione (diritto amministrativo), in Nss D.I.,. Torino, 1959, 850 ss.; SANDULLI A.M., Il procedimento
amministrativo, Milano, ristampa, 1964, 250 ss.; MELONCELLI, Pubblicazione (dir. pubblico), in Enc. del dir.
XXXVII, Milano, 1988, 927 ss.; COGLIANI, La pubblicazione degli atti amministrativi, in Il Consiglio di Stato, II,
1989, 1327 ss.; CORLETTO, Pubblicità degli atti amministrativi, in Enc. giur. Treccani XXV, Roma, 1991; DELLA
CANANEA, Gli atti amministrativi generali, Milano, 2000, 278 ss.; MAGRI, L’obbligo di pubblicazione nei bandi
di concorso nella Gazzetta Ufficiale, commento a Cons. St. Sez V 16.2.2010 n. 871, in Giornale di diritto amministrativo, 12/2010, 1259 ss.;V. CARLONI, L’obbligo di pubblicazione, sub art. 26, in Codice dell’azione ammini strativa, a cura di SANDULLI M.A., Milano, 2011, 1197; PANASSIDI, L’albo on line per gli atti degli enti locali, in
www.Lexitalia.it, n. 2/2011; ID, La pubblicità on line per finalità di pubblicità legale degli atti amministrativi, dei
bandi di gara e dei bilanci, in www. Lexitalia.it, n. 1/2012; ci si permette sul punto di richiamare il nostro scritto,
Comunicazione del provvedimento amministrativo e funzione procedimentale, Milano 2012, 163 ss..
1
l’art. 35 comma 3° lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001, che si limita a prescrivere una adeguata pubblicità della selezione 2.
Secondo il giudice di 1° grado, è fondato il motivo per quanto attiene all’impugnazione del bando di concorso, della determina del Comune di nomina della Commissione e
della graduatoria.
Il giudice di 1° grado ha ritenuto fondato il motivo d’impugnazione stante che l’art. 4,
1° comma e 1° comma bis del D.P.R. n. 487/1994 richiede agli enti locali territoriali la pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di concorso, ovvero di un avviso contenente gli estremi
del bando e l’indicazione del termine per la presentazione delle domande. Norma non superata dall’art. 35, comma 3°, del D.Lgs. n. 165/2001.
Sarebbe decisivo per il Collegio il riferimento all’art. 32, L. 18.6.2009 n. 69. Secondo
questa disposizione, a far data dal 1°.1.2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
Tale norma peraltro al comma 7° afferma espressamente che “è fatta salva la pubblicità
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici...”. Tale disposizione, per il giudice amministrativo conferma quindi l’obbligatorietà della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei bandi di concorso e gli effetti giuridici
che a questa pubblicazione conseguono 3.
Conseguentemente, ha ritenuto che il regolamento comunale che prevedeva la pubblicazione del bando nel sito internet, non fosse illegittimo, non essendovi alcun obbligo
d’impugnarlo, in quanto il regolamento, prevedendo la pubblicità on line realizza una ulteriore forma di pubblicità, in conformità alla disposizione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001
e non mira a sostituire le sue previsioni a quelle del D.P.R. n. 487/1994.
Il giudice d’appello conferma la tesi del giudice di 1° grado per cui la mancata pubblicazione del bando produce la caducazione automatica di tutti gli atti consequenziali 4.
2 Inoltre il ricorrente prospetta che la comunicazione di un provvedimento amministrativo- nella specie di un
bando di concorso - assolve solo la funzione di pubblicità notizia e che il bando è illegittimo, in quanto prevede un termine di presentazione delle domande inferiore a giorni trenta in contrasto con quanto previsto dell’art. 4 del D.P.R. n. 487/1994. Ha errato pertanto l’amministrazione a non consentire al ricorrente la partecipazione al procedimento. Con successivo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha proposto altre censure
concernenti la irregolare composizione della Commissione oltre una domanda di risarcimento danni per la
mancata partecipazione alla procedura concorsuale.
3 Nella stessa direzione della sentenza che si annota, vedi T.A.R. Emilia-Romagna -Bologna, Sez. I,
22.2.2013 n. 145, in www.Lexitalia.it n. 2/2013. Per il giudice di 1° grado è peraltro infondata la censura relativa alla previsione di un termine di presentazione delle domande inferiore a quello di trenta giorni previsto
dall’art. 4, 1° comma del D.P.R. n. 487/1994, norma che troverebbe applicazione solo per i concorsi statali.
4 Il giudice d’appello ha preliminarmente respinto le eccezioni in rito proposte dai ricorrenti in appello, secondo cui il ricorso in 1° grado era tardivo, essendo notificato ai controinteressati dopo 150 giorni dal momento
2
2. La pubblicazione del bando di concorso in Gazzetta Ufficiale
E’ condivisibile a nostro avviso ritenere che non sia sufficiente la sola pubblicazione
del bando di concorso nel sito internet dell’amministrazione.
Occorre anzitutto evidenziare che la giurisprudenza amministrativa 5 ritiene non sussistere alcun contrasto di sorta tra l’art. 35, comma 3°, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e l’art.
4 del D.P.R. n. 487/1994. Ciò in quanto la norma regolamentare è norma di dettaglio che
completa la norma legislativa, costituendone conforme specificazione.
Sempre secondo questa giurisprudenza, la norma regolamentare statale non può
essere disapplicata in quanto conforme alla norma di rango superiore ed allo stesso dettato degli artt. 51 e 97 Cost., che garantiscono il diritto di accesso agli impieghi pubblici in
condizione di parità, esercitabile mediante un sistema di pubblicità che garantisca la massima partecipazione del cittadino, qualsiasi possa essere la sua residenza nel territorio
nazionale.
Tuttavia in dottrina si è sottoposto a critica queste conclusioni 6.
Infatti l’art. 70, comma 13°, del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che in materia di reclutamento, le amministrazioni applicano la disciplina prevista dal D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte non incompatibile con quanto stabilito dagli
artt. 35 e 36, salvo che la materia venga regolata in coerenza con i principi ivi previsti nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.
Inoltre l’art. 89, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che solo ove non vi sia
una disciplina regolamentare dell’ente locale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi (in cui rientrano i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro) si applica il regolamento governativo.
in cui il ricorrente ne aveva conosciuto il numero dopo la pubblicazione della graduatoria. La notifica ai controinteressati era un adempimento successivo, dovuto all’ordine d’integrazione del contraddittorio adottato dal
giudice, che era stato dato quando già i sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria concorsuale
erano decorsi.
Bisogna considerare, per la migliore comprensione della presente vicenda, che il ricorrente di 1° grado non
ha impugnato, con appello incidentale, le parti della sentenza di 1° grado a lui sfavorevoli e cioè: 1) il mancato accoglimento della censura attinente all’illegittimità del bando di concorso per avere fissato un termine di
presentazione delle domande inferiore a giorni trenta, in violazione all’art. 4 del D.P.R. n. 487/1994; 2) la censura attinente la irregolare composizione della commissione di concorso. La mancata trattazione di tali questioni in appello ha comportato che la controversia si incentrava soltanto sulla mancata pubblicazione del
bando, questione che il giudice d’appello ha deciso confermando l’interpretazione del giudice di 1° grado.
Sull’appello incidentale, v. da ultimo GUACCI, Le impugnazioni incidentali nel processo amministrativo, in
Studi per un nuovo diritto amministrativo - Collana diretta da Cognetti- Contieri-Licciardello- NettesheimPerongini- Zito, Milano 2013.
5 V. in questa direzione, Cons. St., Sez. V, 1°.4.2009 n. 2077, Cons. St., Sez V, 1°.2.2010 n. 397; Cons. St., Sez
V, 16.2.2010 n. 871, in www.giustizia-amministrativa.it, con commento di MAGRI, L’obbligo di pubblicazione nei
bandi di concorso nella Gazzetta Ufficiale, commento a Cons. St., Sez V, 16.2.2010 n. 871, cit., 1259 ss..
6 V. MAGRI, cit., 1269.
3
Si sostiene quindi che la disciplina contenuta nel regolamento statale dovrebbe cedere ove l’ente locale stabilisse, con proprio regolamento, i criteri di pubblicità del bando. Il
limite della cedevolezza del regolamento statale sarebbe costituito dalla condizione che la
forma di pubblicità sia adeguata alla notorietà richiesta dalla selezione 7.
Queste obiezioni non ci sembrano decisive 8.
Si deve considerare che la disciplina della pubblicazione degli atti amministrativi presenta delle esigenze di carattere unitario fondate su principi costituzionali che non possono essere misconosciute.
Mediante la pubblicazione, l’amministrato può conoscere pienamente del bando di concorso ed avere contezza di eventuali lesioni alle proprie situazioni giuridiche: si pensi all’ipotesi di clausole del bando immediatamente escludenti determinate categorie di soggetti.
Di conseguenza, ci sembra che la pubblicazione rientri nella materia “giustizia amministrativa” e quindi nell’art. 117, comma 2°, lett. l), Cost., il quale prevede la riserva di legge
dello Stato in tema di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa.
Ciò è in linea con quanto dispone l’art. 41, 2° comma, c.p.a., secondo cui per gli atti di cui
non sia richiesta la notifica individuale, il termine per ricorrere decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione “se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge” 9.
Conseguentemente, la pubblicità dei bandi di concorso dovrebbe essere oggetto di
una disciplina affidata al legislatore statale, in quanto sembra trattarsi di materia rientrante
nella legislazione sua esclusiva 10.
Sotto altro profilo, la pubblicazione potrebbe collegarsi all’art. 29, comma 2° bis, L. n.
241/1990, per cui attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, 2°
comma, lett. m) le disposizioni di legge concernenti, tra gli altri, l’obbligo della pubblica
amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento 11.
7 In questa direzione, MAGRI, c i t., 1269. Pertanto, per tale impostazione, l’applicazione della norma regolamentare che obbliga tutte le amministrazioni alla pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale non appare
immediatamente collegata agli artt. 51 e 97 Cost., profilandosi come meramente sussidiaria (op. ult. cit., 1270).
8 Ci si permette di richiamare sul punto il nostro Comunicazione del provvedimento amministrativo e funzione procedimentale, cit., 175 ss..
9 Per incidens, questa disposizione dimostra ulteriormente che l’atto non diventa efficace se non dal momento in cui scade il termine della pubblicazione: solo da tal momento è efficace e quindi avverso di esso può
essere proposto ricorso giurisdizionale. Già nel vigore dell’art. 21, comma 1°, L. n. 1034/1971, la giurisprudenza affermava, in tema di delibere di enti locali, che il termine per ricorrere in sede giurisdizionale avverso
le deliberazioni degli enti locali decorre, per i soggetti non direttamente contemplati, dalla pubblicazione in
albo pretorio, v. Cons. St., Sez V, 21.12.2010 n. 9314, in www.Lexitalia.it n. 1/2011.
10 In questa direzione, MAGRI, cit., 1271.
11 Ove peraltro non si voglia aderire alla tesi che la pubblicazione degli atti amministrativi debba essere disciplinata dal legislatore statale e si voglia riconoscere l’autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali
4
La tesi verrebbe avvalorata dall’abrogazione, ad opera dell’art. 53, comma 1°, lett. a),
del D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 dell’art. 26, 1° comma della L. n. 241/1990.
Quest’ultima disposizione avrebbe mantenuto inalterate norme anteriori, concernenti
le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale (v. la L. n. 839 del 1984), sottoponendo a pubblicazione categorie di atti quali “...le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che
dispone in generale sull’organizzazione delle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di
una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l’interpretazione di norme giu ridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse”.
La norma demandava peraltro la disciplina della pubblicazione a “modalità previste dai
singoli ordinamenti”.
Alla luce di questa disposizione, in mancanza di previsioni specifiche che prevedevano
la pubblicazione, rectius le sue modalità, si applicava l’art. 26, che, secondo la dottrina, sarebbe stata norma di carattere residuale, prevedendo uno standard minimo inderogabile 12.
Peraltro, questo aspetto della norma era sembrata ai commentatori particolarmente
critica, in quanto venivano ad essere autorizzate forme di pubblicazione non omogenee,
non idonee a realizzare lo scopo della normativa, vale a dire la piena, immediata e stabile
conoscibilità dell’atto amministrativo oggetto di pubblicità 13.
Di conseguenza, alla luce dell’abrogazione dell’art. 26, 1° comma della L. n. 241/1990
non possono configurarsi differenti forme di pubblicazione del provvedimento amministrativo in relazione alla pluralità delle pubbliche amministrazioni.
Occorre peraltro fare una precisazione rispetto al richiamo nella sentenza che si commenta all’art. 32 della L. n. 69/2009 14.
L’articolo 32, comma 7°, facendo salva la pubblicità in Gazzetta Ufficiale e i relativi
effetti giuridici non stabilisce, quantomeno direttamente, la pubblicazione dei bandi di concorso in Gazzetta Ufficiale. Più semplicemente la norma intende preservare questa forma
di pubblicità cartacea in relazione alla sua ratio, che è quella di contenere gli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea (v. la rubrica della disposizione). La
in tema di pubblicazione degli atti amministrativi, dovrebbe pur sempre essere rispettato il parametro della
pubblicità adeguata. In questa direzione si consideri l’art. 29, comma 2-quater, L. n. 241/1990, per cui le
Regioni e gli Enti locali nei procedimenti di loro competenza non possono stabilire garanzie inferiori a quelle
assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2ter, potendo solo prevedere livelli ulteriori di tutela.
12 V. in questa direzione, l’interpretazione di DELLA CANANEA, Gli atti amministrativi generali, cit., 280.
13 V. CARLONI, L’obbligo di pubblicazione, sub art. 26, in Codice dell’azione amministrativa, a cura di SANDULLI M.A., Milano, 2011, 1197.
14 Norma ora attuata dall’art. 2 del D.P.C.M. 26.4.2011, che prevede le modalità di pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici, ovvero di loro associazioni, degli atti e provvedimenti concernenti
procedure ad evidenza pubblica, nonché dei bilanci per cui è prevista la pubblicazione nella stampa quotidiana.
5
pubblicazione in forma cartacea in Gazzetta Ufficiale viene mantenuta perchè si ritiene che
sia la forma di pubblicità più adeguata per la conoscenza degli atti amministrativi nell’intero territorio nazionale.
Rispetto però al bando di concorso dell’ente locale per richiedere la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale occorre una norma maggiormente specifica che è l’art. 4, comma 1° bis,
del D.P.R. n. 487/1994, la quale indubbiamente rimane in piedi rispetto alla pubblicazione
del bando in Gazzetta Ufficiale proprio perchè la disposizione dell’art. 32 della L. n. 69/2009
si è preoccupata di mantenere in vigore quella forma di pubblicità cartacea.
In questa direzione, ci sembra si muova l’art. 19, 1° comma, del D.Lgs. n. 33/2013
15
che in tema di bandi di concorso prevede che, fermo restando gli altri obblighi di pubblicità
legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento di
personale presso l’amministrazione. La pubblicazione essendo obbligatoria, deve essere
effettuata nel sito istituzionale dell’amministrazione, in relazione all’art. 8 dello stesso D.Lgs.
n. 33/2013.
Ciò comporta che in linea di massima la pubblicazione dei bandi di concorso deve
avvenire via internet, ma l’espressa salvezza di altri obblighi di pubblicità legale può comportare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale se una norma specifica così richiede, cioè nel
caso in esame il regolamento dei concorsi per le pubbliche amministrazioni 16.
15 Per un commento ad ampio raggio sul D.Lgs. n. 33/2013, v. SAVINO, La nuova disciplina della trasparen za amministrativa, in Giornale di diritto amministrativo, 8-9-2013, 795 ss.. Le conclusioni dell’Autore sono piuttosto pessimistiche, in quanto il diritto d’informazione del cittadino, secondo la scelta del legislatore ,può essere esercitato solo nei confronti dei dati che il legislatore sottopone a pubblicazione obbligatoria, con una impostazione marcatamente dirigista, lontana dal “right to know.”
16 Rispetto al diritto processuale amministrativo di rilievo sembra l’ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. III bis,
7.11.2013 n. 9506. L’ordinanza richiama l’art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013 che prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei bandi di concorso per il reclutamento di personale presso la pubblica amministrazione.
Il giudice amministrativo si richiama all’art. 52 c.p.a., in combinato disposto con l’art. 151 c.p.c. , nella parte in
cui consente che la notificazione sia effettuata in modo diverso da quello stabilito dalla legge e consente di
disapplicare l’art. 150 c.p.c., comma 3°, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l’inserimento dell’estratto
dell’atto notificato nella G.U.R.S. (la non applicazione della norma riguarda peraltro anche. Il deposito della
copia dell’atto nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario in cui si promuove o si svolge
il processo). Il giudice , tenuto conto dell’elevato numero di controinteressati e quindi dell’esigenza di ovviare
all’eccessivo onere economico della pubblicità cartacea, dispone la notificazione per pubblici proclami
mediante pubblicazione sul sito web della p.a.
Nel caso in esame, la deroga alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sembra, oltre che consentita dalla legge
processuale, ragionevole in quanto la pubblicazione del ricorso avverrà nel sito del Miur (che garantisce la
conoscenza in ambito nazionale), senza dire che nell’ordinanza sono contenute una serie di prescrizioni, piuttosto analitiche, in ordine alla modalità di pubblicazione.
6
3. Omessa pubblicazione del bando e profili giurisdizionali
In conformità all’interpretazione finora seguita, la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale è un adempimento procedimentale che è stato omesso, e che obbligatoriamente avrebbe dovuto essere adottato.
In sostanza tale mancata pubblicazione si pone in contrasto con il principio di pubblicità stabilito dall’art. 1, 1° comma della L. n. 241/1990 17.
A nostro sommesso avviso, dalla conclusione per cui la pubblicazione più che essere
un atto in sé e per sé 18, sia un adempimento procedimentale, si configurano delle ricadute
sotto il profilo della tutela giurisdizionale.
Innanzitutto si deve considerare che il giudizio si è incentrato esclusivamente sulla
questione della legittimità della pubblicazione nel solo sito internet 19.
17 Sul principio di pubblicità dell’azione amministrativa e sulle sue ricadute sulla conoscibilità degli atti amministrativi, ci si permette di richiamare il nostro, Comunicazione del provvedimento, cit., 59 ss..
18 Peraltro, per una antica giurisprudenza del Consiglio di Stato gli atti mediante i quali l’amministrazione
rende di dominio pubblico certi atti o fatti sono atti amministrativi e non mere operazioni materiali. Si tratta
della risalente decisione del Cons. St., Sez V, 3.6.1941, in Giur.it., 1942, vol. XCIV, parte III, 82 ss., con nota
di JEMOLO, Illegittimità di pubblicazione di delibera, ivi. Nella decisione si sottolinea che la pubblicazione
appartiene alla categoria degli atti amministrativi, sia pure che non si tratta di atti che non esprimono una
volontà, configurandosi come atti giuridici in senso stretto.
Nel caso in esame il ricorrente, pubblico impiegato, impugnava una pubblicazione di una deliberazione che lo
sottoponeva a procedimento disciplinare, per mancanze che potevano comprometterne la reputazione. Il giudice amministrativo affermò che la pubblicazione, in quanto atto amministrativo, poteva essere impugnata, ancor
se non poteva essere posta nel nulla (in quanto ormai eseguita). L’effetto del ricorso quindi non era di carattere
costitutivo, ma dichiarativo dell’illegittimità della pubblicazione. E’ interessante rilevare che nella decisione il
Collegio pur affermando in linea di principio la possibilità di una declaratoria dell’illegittimità della pubblicazione,
afferma che la pubblicazione in questione è superflua, non illegittima. Per il Collegio, se si riconnette un effetto
lesivo alla reputazione, in tal caso la pubblicazione non è illegittima, ma illecita. Su questi profili lo JEMOLO, cit.,
83 formula delle critiche, perchè se la pubblicazione era lesiva della reputazione del ricorrente non si vede per
qual motivo non poteva essere dichiarata illegittima. In generale, si potrebbe considerare che se, per ipotesi l’amministrazione effettua sia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sia nel sito internet del bando di concorso e la
prima dovesse considerarsi non dovuta, tale pubblicazione sarebbe superflua. Una pubblicazione superflua non
verrebbe a ledere tanto un interesse del partecipante al concorso, che di per sé avrebbe una ulteriore informativa, quanto piuttosto un interesse della collettività nel suo complesso a non sprecare risorse finanziarie per una
pubblicità cartacea non consentita da una (eventuale) interpretazione della legislazione vigente.
Sotto questo profilo vi sarebbe una illegittimità, che assumerebbe carattere concreto, perchè lesiva di interessi sostanziali, sia pure metaindividuali. Di per sé sarebbe peraltro difficile un intervento in autotutela dell’amministrazione, che non potrebbe porre nel nulla una pubblicazione già effettuata con un eventuale misura di annullamento d’ufficio.
Di contro, per Illustre dottrina, la pubblicazioni non possono annoverarsi tra le dichiarazioni (non recettizie),
ma assumono la qualifica di operazioni, v. OTTAVIANO, La comunicazione degli atti amministrativi, cit., 349.
19 Circa la questione della brevità del termine di presentazione delle domande, ci sembra corretta la prospettazione del giudice di 1° grado, conforme ad una precedente giurisprudenza, secondo cui in linea di principio
il regolamento n. 487 del 1994 trova applicazione solo per i concorsi statali, stante il divieto, contenuto nell’art. 17, comma 2° della L. n. 400/1988, di interventi regolamentari del governo in materia regionale. V. in questa direzione, ad es. Cons. St., Sez V, 11.5.2009 n. 2879, in www.giustizia-amministrativa.it. Quest’ultima tesi
è stata espressamente affermata dalla ormai risalente decisione della Corte Costituzionale 30.7.1993 n. 359,
in www.giurcost.org.
7
Bisogna registrare che né il giudice di 1° grado, né il giudice di appello si sono soffermati sulla natura della pubblicazione degli atti amministrativi. Il principio affermato sia in
primo grado sia in appello è che l’omissione della pubblicazione del bando determina l’annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale.
In sostanza sembra che il giudice affermi il controverso principio della caducazione
giurisdizionale automatica degli atti amministrativi conseguenziali 20. La particolarità sarebbe che il travolgimento degli atti successivi della procedura concorsuale non verrebbe a
realizzarsi per l’illegittimità del bando di concorso (questione in sede di appello non riemersa), ma sulla sua omissione di pubblicazione. Sarebbe in sostanza tale omissione a produrre il travolgimento dei successivi atti della procedura.
Se vi è un giudizio d’accertamento sull’illegittimità della procedura, non si pongono
questioni di inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato, in quanto
Di conseguenza, per essere applicabili le norme del regolamento n. 487 del 1994 anche agli enti locali territoriali vi deve essere una previsione espressa, che invero sussiste per la pubblicazione (in cui, vi sono, come si
è cercato di dimostrare, esigenze di carattere unitario) non invece per la presentazione delle domande su cui
dovrebbe esplicarsi l’autonomia degli enti. Il giudice dovrebbe quindi valutare se il termine sia congruo rispetto rispetto alla complessità della procedura. Nella fattispecie in esame, il giudice non ha effettuato tale valutazione, in quanto il ricorrente non lo ha richiesto, limitandosi a censurare il preteso contrasto con la normativa
regolamentare, che, secondo la sua prospettazione, prevedeva il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.
20 Autorevole dottrina, in passato ha ritenuto che non può riconoscersi l’esistenza di un obbligo della p.a. di
annullare d’ufficio tutti gli atti conseguenziali strettamente connessi con quello annullato in sede giurisdizionale, v. sul punto VIRGA P., Caducazione dell’atto amministrativo per effetto travolgente dell’annullamento giu risdizionale, in Studi in memoria di Enrico Guicciardi, Padova, 1975, 698. Esprime perplessità sulla propagazione degli effetti dell’annullamento dall’atto antecedente all’atto successivo TRIMARCHI BANFI, Tutela spe cifica e tutela risarcitoria, Torino, 2000, 108 ss.. Successivamente sull’effetto caducante automatico, v. STICCHI DAMIANI E., La caducazione degli atti amministrativi per nesso di presupposizione, in Diritto processua le amministrativo, 3/2003, 635 ss.. L’A. in particolare sottolinea che l’istituto in questione è di creazione esclusivamente giurisprudenziale e si pone in contrasto con alcuni principi fondamentali del sistema di giustizia
amministrativa, quali l’inoppugnabilità degli atti amministrativi e il contraddittorio (corsivi dell’A., op. cit., 639).
V. sui rapporti tra interesse a ricorrere ed inoppugnabilità dell’atto sopravvenuto, v. SPAMPINATO, L’interesse
al ricorso nel processo amministrativo, Milano, 2004, 213 ss..
Di recente le perplessità vengono sollevate da SAITTA F., Gare pubbliche e doppie impugnative, facoltative e
non: un quadro giurisprudenziale non sempre coerente (nota ad Ad. Plen. 31.7.2012 n. 31), in Foro Amm.
Cds, 2012, 3165 ss., con ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. L’A. ritiene che argomento fondamentale che si oppone alla tesi della caducazione automatica è il rispetto del principio del contraddittorio. Per
esempio, non si può affermare la caducazione automatica del provvedimento di aggiudicazione rispetto all’annullamento giurisdizionale del provvedimento di esclusione dalla gara, in quanto nel caso del provvedimento
di aggiudicazione, l’aggiudicatario è un controinteressato successivo che non è stato in tutta evidenza intimato nel ricorso avverso l’atto d’esclusione. La giurisprudenza recente in materia mantiene ferma la tradizionale distinzione tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante. Nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto conseguenziale anche quando quest’ultimo non
è stato impugnato, mentre nel secondo, l’atto conseguenziale è affetto da illegittimità derivata, ma resta efficace ove non ritualmente impugnato. V. Cons. St., Sez VI, 2.2.2012 n. 585, in Foro Amm. Cds, 2/2012. Sulla
tematica della caducazione automatica degli atti amministrativi, ci si permette di richiamare alcuni rilievi formulati nel nostro scritto, Profili della pregiudizialità amministrativa, Roma 2008, 242 ss..
Da ultimo, sul principio dell’effetto caducante dell’annullamento dell’atto presupposto, v. Cons. St., Sez. IV,
24.5.2013 n. 2823, in www.giustizia-amministrativa.it.
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il giudice deve solo integrare il contraddittorio, applicando i principi dell’art. 102 c.p.c.. Di
conseguenza a rigor di termini il ricorrente, ove voglia solo affermare la censura da mancata pubblicazione, non dovrebbe impugnare alcun atto della procedura concorsuale.
Nel caso di omissione di pubblicazione obbligatoria il ricorrente potrebbe richiedere
non semplicemente l’annullamento degli atti della procedura concorsuale, ma, previa declatoria dell’illegittima pubblicazione, proporre un’ azione di adempimento affinché il giudice
ordini, entro un termine perentorio, la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale 21. Ciò
alla luce dell’art. 34, 2° comma lett. c), del c.p.a., per cui il giudice, nei limiti della domanda
attorea, può adottare le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta
in giudizio.
In tali misure che si profilano come atipiche
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potrebbe rientrare un ordine di pubbli-
cazione, stante l’omissione procedimentale della p.a., che non adotta la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, ritenuta obbligatoria dal giudice.
In particolare, nel caso che ci ha occupato, l’ordine del giudice dovrebbe avere ad
oggetto non solo la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale (che è stata omessa), ma
anche la sua ripubblicazione nel sito internet dell’amministrazione, visto che entrambe le
pubblicazioni costituiscono parte integrante di un procedimento di pubblicità adeguata 23.
Tale soluzione ci sembra maggiormente conforme all’art. 1 del c.p.a., per cui la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva in conformità ai principi della
Costituzione e del diritto europeo (24).
4. Rilievi conclusivi
Bisogna considerare che il legislatore ha formulato una nuova norma in tema di obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.
Si tratta dell’art. 12, 1° comma, del D.Lgs. n. 33/2013 per cui, fermo restando quanto
previsto per le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dalla L. n.
21 Su questa tipologia di azione, v. CARBONE, L’azione di adempimento nel processo amministrativo, Torino,
2012; CARINGELLA- PROTTO ,Codice del nuovo processo amministrativo, Dike, 2013, 396 ss..
22 V. in questa direzione, op. ult. cit., id..
23 In tema di ordine di pubblicazione, il giudice amministrativo (v. Tar Basilicata, Sez I, 21.9.2011 n. 478, in
www.Lexitalia.it n. 9/2011) in applicazione degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 198/2009, ha ordinato ad una Regione
di porre in essere i necessari adempimenti per la pubblicazione nel sito web della Regione dell’indirizzo di
posta elettronica certificata, utilizzando all’uopo le risorse strumentali, finanziarie ed umane assegnate in via
ordinaria e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Su questa fattispecie e sulla connessione,
posta da questa decisione, ai diritti di partecipazione procedimentale del cittadino, v. amplius, se vuoi, il nostro
Comunicazione del provvedimento, cit., 187.
24 Sul principio di effettività della tutela giurisdizionale, richiamato dall’art. 1 del c.p.a. v. da ultimo le acute
considerazioni di MERUSI, La legalità amministrativa, Altri sentieri interrotti, Bologna, 2012, 113 ss..
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839/1984, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei loro siti istituzionali, una serie di atti quali le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanate dalle
amministrazioni ed ogni atto che in generale dispone sull’organizzazione, le funzioni, gli
obiettivi ed i procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche.
Tale disposizione fa coesistere la pubblicità cartacea (limitata alla Gazzetta Ufficiale)
e la pubblicità on line, con uno statuto unitario rispetto al testo previgente dell’art. 26, 1°
comma, L. n. 241/1990, che rinviando alle singole modalità degli ordinamenti, poteva introdurre delle inevitabili diseguaglianze in tema di pubblicazione di atti amministrativi.
Un cenno merita la disciplina in materia di pubblicità on line vigente in Sicilia 25.
L’art. 12, comma 3°, della L. Reg. sic. 5.4.2011 n. 5 prevede che “Tutti gli atti della pub blica amministrazione sono pubblici ed assumono valore legale dal momento del loro inse rimento nei siti telematici degli enti, al tal fine opportunamente pubblicizzati” 26.
La disposizione in questione precisa che in caso di mancato inserimento nel sito internet di un atto amministrativo, esso non assume valore legale. Ciò implica che tale atto non
verrà a giuridica esistenza in difetto di pubblicazione e quindi la pubblicazione diventa elemento connaturale all’atto stesso, essenziale per la sua venuta ad esistenza.
Occorre ricordare che l’art. 26, 1° comma, L. n. 241/1990 prevedeva 27, un obbligo di
pubblicazione di atti amministrativi generali, senza però considerare alcuna conseguenza
in relazione all’omessa pubblicazione 28.
Si è detto che per l’art. 32 della L. n. 69/2009 dal 1°.1.2010 “gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pub blicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Da ultimo l’art. 12, 1° comma del D.Lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione di atti
amministrativi generali, senza anche qui disporre conseguenza alcuna in relazione all’omessa pubblicazione 29.
25 Ci si permette di richiamare il nostro Rilievi in tema di motivazione del ritardo nella conclusione del procedi mento tra legislazione statale e legislazione regionale siciliana, in Foro Amm. Ta r., 2012 , fasc. 11, 3741 ss..
26 Norma peraltro “bilanciata” dal comma 4° del medesimo articolo, per cui “Non sono soggetti a pubblicazio ne gli atti intermedi di un procedimento in corso la cui conoscenza possa danneggiare le parti”. La disposizione in questione sembra una “clausola in bianco”, per cui sarebbe rimesso alla discrezionalità della p.a. non
procedere alla pubblicazione di determinati atti (intermedi) ove questi arrechino danni alle parti. Ciò ancor se
non debbano essere pubblicati atti che pregiudichino il diritto alla riservatezza delle parti.
27 V. CARLONI, L’obbligo di pubblicazione, in Codice dell’azione amministrativa, cit. 1196 ss..
28 Più esplicita sembra la norma in tema di comunicazione d’avvio del procedimento, per cui l’art. 8, comma
4° della L. n. 241/1990 prevede che l’omissione della comunicazione d’avvio può essere fatta valere solo dal
soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
29 Peraltro, la pubblicazione come condizione legale di efficacia viene considerata in qualche norma maggiormente specifica: si pensi all’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, laddove si prevede la pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati. In forza del comma 3°
di questa disposizione la pubblicazione di questi atti costituisce condizione legale di efficacia degli stessi.
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Secondo la communis opinio, la pubblicazione di un atto si iscrive nella fase d’integrazione di efficacia e mira a realizzare le condizioni di conoscibilità idonee a consentire la sua
applicazione (presunzione di conoscenza) 30.
Il legislatore regionale siciliano invece ritiene il provvedimento non pubblicato, non
avente una giuridica esistenza 31.
Per cui, nel caso di un bando di concorso di un ente locale territoriale della Regione
Siciliana pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale, in forza dell’art. 4 del D.P.R. n.
487/1994, ma non pubblicato nel sito internet dell’ente, a stare alla norma della legge regionale siciliana, il bando non avrebbe una esistenza giuridica.
Ora, questa affermazione fa sorgere qualche perplessità: ciò in quanto il regime giuridico di un atto (invalido, inesistente, nullo) produce delle conseguenze in ordine alle modalità di tutela e quindi avrebbe evidenti connessioni con la materia “giustizia amministrativa”.
Sul punto, l’art. 117, comma 2°, lett. l), Cost., prevede la riserva di legge dello Stato in tema
di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa.
In particolare, secondo autorevole dottrina 32, l’espressione “giustizia amministrativa”
non può ritenersi coincidente né con le disposizioni in tema di giurisdizione amministrativa
né con la disciplina processuale in senso stretto 33.
30 CARLONI, cit., 1196. In giurisprudenza V. ad es. T.A.R. Lombardia- Milano, Sez. IV, 13.12.2011 n. 3148, in Foro
Amm. T.A.R. 2011, 3853, secondo cui l’art. 32, 1° comma L. n. 69/2009 determina una presunzione assoluta di
conoscenza degli atti amministrativi, tranne che questi debbano essere comunicati personalmente ai destinatari per
la loro peculiare posizione. Ancor più recentemente in giurisprudenza si è affermato (Cons. St., Sez V, 20.3.2012
n. 1580, in www.Lexitalia.it n 3/2012), che in base al combinato disposto degli artt. 41 del D.Lgs. n. 104/2010 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009 è irricevibile, in quanto tardivo, un ricorso proposto avverso un Decreto del Sindaco di
un Comune, notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito informatico del Comune, ai sensi
dell’art. 32 della L. n. 69/2009. In sostanza, per il giudice amministrativo, tale modalità di pubblicazione ha effetto di
pubblicità legale e sostituisce pienamente la pubblicazione in albo pretorio. Secondo l’interpretazione giudiziale, il
provvedimento amministrativo, se non pubblicato, non fa sorgere una presunzione di conoscenza: esso quindi non
è opponibile all’amministrato, ma ciò non esclude la sua esistenza giuridica sul piano della sua perfezione. In qualche caso peraltro, la giurisprudenza ribadisce la pubblicazione in albo pretorio, v ad es. Cons. St. Sez. III 2.7.2012
n. 3843, in www.Lexitalia.it n. 7/8 2012. Nella decisione si afferma che la pubblicazione del bando in Gazzetta
Ufficiale, prevista per gli appalti sottosoglia dall’art. 124 del codice dei contratti pubblici, non è necessariamente
richiesta nell’ambito di una procedura per l’affidamento di una concessione di servizi, fattispecie, in cui, com’è noto,
a norma dell’art. 30 dello stesso codice non si applicano le disposizioni del codice dei contratti, quanto i principi
generali desumibili dal Trattato. In tal caso è sufficiente la pubblicazione nell’albo pretorio del Comune, non essendo necessaria la pubblicazione nella G.U.R.I..
31 Questa affermazione del legislatore regionale sarebbe peraltro in linea con concezioni piuttosto risalenti,
che ritengono connessa la comunicazione di un atto giuridico e la sua esistenza, v. sul punto ROMAGNOSI,
Principi fondamentali del diritto amministrativo, Milano, 1837, 22. L’Illustre A. infatti afferma: “l’ordinanza ese cutiva non esiste se non è notificata; l’autorità non può tutelare l’ordine se l’esecuzione e l’infrazione della
legge o del comando non è notificata”. Op.cit., ib.
32 V., in questa direzione, SORACE, La disciplina generale dell’azione amministrativa dopo la riforma del
Titolo V della Costituzione. Prime considerazioni, in Le Regioni, n. 4/02, 757 ss..
33 Ciò in quanto la giurisdizione amministrativa sarebbe regolata da norme costituzionali, e le norme processuali sono distinte dalle disposizioni in tema di giustizia amministrativa, tenuto conto che l’art. 117, comma 2°
lett. l) Cost. distingue tra giustizia amministrativa e norme processuali. Op. ult. cit., ib.
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La potestà legislativa in materia di giustizia amministrativa, riservata allo Stato, verrebbe a comprendere anche lo statuto degli atti amministrativi: si può pensare alla loro perfezione, validità, ed efficacia e alle fattispecie della nullità, dell’annullabilità, dell’irregolarità ecc. 34.
Sotto questi profili, la norma del legislatore regionale sarebbe in netto contrasto con
l’art. 117, comma 2°, lett. l), Cost. introducendo un diverso regime di validità dell’atto.
In conclusione si può ritenere che la pubblicazione degli atti amministrativi deve realizzare il valore di certezza dell’ordinamento in relazione alla possibilità della loro conoscenza.
Il giurista è chiamato ad una interpretazione della legislazione che per quanto possibile, renda meno disagevole la conoscenza degli atti amministrativi da parte del cittadino.
In passato autorevolmente Vittorio Ottaviano ha considerato che 35 le “pubblicazioni si
concretano invece nel porne l’oggetto in una situazione tale che chi ha interesse può andar lo a conoscere” e che “Se gli appartenenti a particolari categorie di cittadini sono soliti di
informarsi, in determinate evenienze, della pubblicazione di dati atti, se ne potrà presume re la conoscenza.” 36.
A nostro avviso si tratta di bilanciare, nell’interpretazione della norma, la presunzione
di conoscenza degli atti amministrativi conseguente alla loro pubblicazione 37, con il principio di pubblicità adeguata.
Nel caso che si è esaminato sembra difficile, realisticamente, che un cittadino acceda
ad un sito internet di un ente locale in cui non abbia la propria residenza. E tuttavia a voler
ragionare in termini di adeguatezza risulta oltremodo difficile pensare che la pubblicità in
Gazzetta ufficiale, garantisca maggiore certezza di conoscenza della procedura e di conseguenza, la più numerosa partecipazione alla selezione pubblica.
34 Op. ult. cit. ib. Già in passato autorevolmente si erano colti i legami tra giustizia amministrativa e diritto
sostanziale. V. sul punto NIGRO, Giustizia amministrativa (a cura di Cardi e Nigro A), Bologna 2002, 19 ss..
35 Op. cit., 352.
36 Ottaviano (op. cit., 369 ss.) manifesta scettiscismo circa l’affermazione del principio per cui dalla pubblicazione dell’atto amministrativo consegua una presunzione di conoscenza., perchè è fuori dalla realtà presumere che il cittadino abbia l’abitudine di informarsi di ciò che viene pubblicato nei vari modi previsti dalla legge.
37 Presunzione che certo potrebbe essere messa in discussione. Si consideri l’attivazione da parte dell’amministrazione di un servizio informativo quale un sito internet ufficiale.
Se si dà adeguata informazione ai cittadini dell’attivazione del servizio, si potrebbe considerare che cittadino
ha un obbligo d’informarsi: in sostanza non è che vi sia una presunzione assoluta di conoscenza, ma il cittadino dovrà, secondo parametri di diligenza ordinaria, accedere al sito per conoscere tali informazioni . Se non
opera però un meccanismo di presunzione assoluta, il cittadino potrebbe dimostrare che certi dati erano difficilmente conoscibili, in quanto ad es. non esattamente indicati nella home page oppure pubblicati per un termine eccessivamente breve (si pensi ad un bando). Potrebbe così provare la non conoscenza di questi dati,
cosa che non potrebbe fare operando un meccanismo di presunzione assoluta di conoscenza. In sostanza,
aderendo a questa costruzione, l’informazione pubblicata è opponibile al cittadino salvo che provi il contrario.
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Ciò in quanto sembra irreale oggi pretendere dai cittadini che consultino quotidianamente la Gazzetta ufficiale concorsi in forma cartacea in relazione a procedure concorsuali bandite da un ente locale diverso da quello di appartenenza.
Una strada percorribile per garantire la certezza di conoscenza dei bandi dei concorsi degli enti locali potrebbe essere prevedere normativamente un obbligo di pubblicazione
di questi bandi in un albo on line, contenuto in un sito unico.
Infatti è difficile poter ritenere, che l’art. 4, comma 1 bis, del D.P.R. n. 487/1994 -per
cui gli enti locali territoriali devono pubblicare in Gazzetta Ufficiale il bando in versione integrale o un avviso di concorso contenente gli estremi del bando- possa riferirsi, mediante
una interpretazione evolutiva 38, anche ad una pubblicazione (obbligatoria) nella Gazzetta
Ufficiale dei Concorsi on line. La norma regolamentare contempla esclusivamente una
pubblicità in forma cartacea e le norme successive in tema di pubblicazione non prevedono una pubblicazione obbligatoria on line in Gazzetta Ufficiale dei bandi di concorso degli
enti locali.
Infatti bisogna considerare che nella Gazzetta Ufficiale concorsi ed esami del
24.1.2014 si avvisano le amministrazioni: “Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazio ne degli atti in Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni sono pregate di inviare, contempora neamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia tele matica dei medesimi (in formato word)...”.
Come si vede da tale atto d’indirizzo, la pubblicazione in forma telematica in Gazzetta
Ufficiale è meramente facoltativa, configurandosi solo come dovere di cortesia da parte
delle amministrazioni.
In questa direzione, il D.Lgs. n. 33/2013 probabilmente segna una occasione perduta, in quanto nessuna norma prevede tale pubblicazione. Infatti, l’art. 19, 1° comma. si limita a prevedere che, fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale (che come si ritiene
sono solo quelli cartacei), le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso.
Come sembra, si tratta di pubblicazione nei siti istituzionali propri delle amministrazioni.
In conclusione, una previsione normativa della pubblicazione dei bandi di concorso
degli enti locali in un albo on line di un unico sito (che potrebbe essere la Gazzetta Ufficiale
38 In tema d’intepretazione evolutiva per tutti ci si riporta a ROMANO S., Interpretazione evolutiva, in
Frammenti di un dizionario giuridico, ristampa, Milano 1983, 120 ss.. Per l’Illustre A. l’interpretazione evolutiva è ammissibile o perchè vi sono norme posteriori che modifichino la norma originaria, oppure perchè la
norma presenti una certa elasticità, o conferisca all’autorità poteri discrezionali che consentano una applicazione più estesa.
In effetti, è difficile una interpretazione evolutiva dell’art. 4, comma 1° bis del D.P.R. n. 487/1994 in presenza
di norme posteriori in tema di pubblicazione che non prevedono un albo on line dei concorsi degli enti locali
in un sito unico.
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concorsi on line) 39, verrebbe meglio a bilanciare da una parte la disposizione dell’art. 3 bis
della L. n. 241/1990 40 per cui le amministrazioni incentivano, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività l’uso della telematica 41 e dall’altra, l’art. 1, comma 1° L. n. 241/1990
in tema di pubblicità adeguata.
In sostanza bisogna ricorrere a strumenti telematici in modo tale che la conoscenza
degli atti amministrativi sia meno gravosa per il cittadino, non potendosi richiedere eccessivi e sproporzionati oneri di diligenza informativa.
39 In tal modo si verrebbe inoltre a meglio garantire la piena conformità della Gazzetta Ufficiale in forma cartacea a quella on line, per cui i bandi di concorso pubblicati in forma cartacea dagli enti locali devono corrispondere esattamente a pubblicati on line.
E’ evidente peraltro che un conto è una consultazione cartacea della Gazzetta Ufficiale concorsi per cui essa
deve essere acquistata o consultata in determinati luoghi (biblioteche) imponendo al cittadino uno spostamento fisico per conseguire l’informazione, un conto è invece una consultazione on line in un sito unico (che realizza, per seguire uno slogan pubblicitario la formula “comodamente a casa vostra”).
40 Su questa norma, v. CARDARELLI, L’uso della telematica, in Codice dell’azione amministrativa, cit., 421 ss..
41 Disposizione che sul piano processuale verrebbe ad essere completata dall’art. 133, comma 1° lett. d),
c.p.a., per cui rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti l’esercizio del diritto di chiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la pubblica amministrazioni e i gestori dei servizi pubblici statali.
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