IP/01/1351 Bruxelles, il 2 ottobre 2001 Mercato interno: la Commissione propone un regolamento per eliminare le restrizioni alle vendite promozionali La Commissione europea ha proposto un regolamento del Consiglio e del parlamento europeo per eliminare le restrizioni alle vendite promozionali nel mercato interno da essa stessa individuate. Il regolamento elimina gli ostacoli alle vendite promozionali transfrontaliere, costituiti da disposizioni nazionali su sconti, premi, omaggi, concorsi e giochi promozionali, e li sostituisce con requisiti di trasparenza e di informazione per garantire la libera circolazione. Essendo questi strumenti promozionali utilizzati da tutte le imprese (soprattutto dalle PMI), il regolamento proposto costituisce uno strumento essenziale per agevolare la comunicazione commerciale transfrontaliera all'interno dell'Unione. Vi è urgente bisogno di regole del gioco comuni per questi strumenti promozionali inerenti ai prezzi, perché sono imminenti l'introduzione dell'euro e il recepimento negli ordinamenti nazionali della direttiva sul commercio elettronico nel gennaio 2002. “Questa proposta non stabilisce solo parità di condizioni operative per le imprese europee che intendono utilizzare e comunicare le vendite promozionali in tutta l'Unione” ha commentato il Commissario responsabile del mercato interno Signor Frits Bolkestein, “ma garantisce anche che i consumatori si avvantaggino della scelta più ampia e della maggior trasparenza dei prezzi preannunciate dall'introduzione dell'euro”. La proposta completa i piani - definiti dalla Commissione nel libro verde sulla tutela dei consumatori adottato oggi (cfr. IP/01/1354 e MEMO/01/307) - di modernizzazione della tutela dei consumatori nel mercato interno, di modo che questi possano avvantaggiarsi pienamente della più ampia scelta di beni e servizi offerti in tutta l'UE. La proposta è funzionale ad entrambe le opzioni definite nel libro verde, che prevede una nuova impostazione in materia di tutela dei consumatori nel mercato interno. Questo dispositivo intende realizzare la libera circolazione dei servizi di commercializzazione, istituendo un livello uniforme e molto elevato di tutela di obiettivi di interesse generale, quali la protezione dei consumatori, dei minori e della salute pubblica. Quattro sono gli aspetti fondamentali del regolamento: In primo luogo esso elimina i divieti e le restrizioni generali in vigore in vari Stati membri in materia di uso e comunicazione commerciale di questi strumenti promozionali. Ad esempio i veti sui premi e i limiti agli sconti a livello nazionale, nonché la proibizione di far dipendere dall'acquisto la partecipazione a giochi promozionali, vengono eliminati e sostituiti con requisiti di trasparenza più rigorosi. In secondo luogo esso stabilisce requisiti di informazione aggiornati ed adeguati per garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori. Sono previste due serie di requisiti di informazione. La prima consiste in disposizioni sulla trasparenza che regolano la comunicazione commerciale delle vendite promozionali. Sono ad esempio consentiti l'uso e la comunicazione di premi (attualmente vietati in linea di massima in vari Stati membri), a condizione che il valore del premio venga indicato nella comunicazione commerciale ad esso relativa. Analogamente la possibilità di far dipendere dall'acquisto la partecipazione a un gioco promozionale è soggetta alla condizione che le probabilità reali o stimate di vincere vengano indicate nella relativa comunicazione commerciale. La seconda serie di requisiti riguarda le informazioni che devono essere rese disponibili a richiesta del cliente. Tutti gli sconti ad esempio sono soggetti alla condizione che a richiesta del cliente il promotore indichi il prezzo precedente del bene o servizio scontato e il periodo di tempo (con indicazione delle date) in cui tale prezzo è rimasto in vigore. In terzo luogo il regolamento garantisce una tutela elevata dei minori e della salute pubblica. Esso vieta che i giochi promozionali vengano progettati in modo da spingere i minori a rivelare dati personali. Dispone inoltre che i campioni gratuiti abbiano caratteristiche inoffensive per i bambini e vieta l'offerta omaggio di bevande alcoliche ai minori e agli adolescenti europei. Le restrizioni alle comunicazioni commerciali di vendite promozionali di tabacco sono già disciplinate dalla proposta di direttiva della Commissione sulla pubblicità e la sponsorizzazione dei prodotti a base di tabacco (cfr. IP/01/767). In quarto luogo il regolamento garantisce la piena certezza del diritto ed un effettivo mercato interno in questo settore, assoggettando le restrizioni nazionali residue al principio del reciproco riconoscimento, di modo che gli operatori legalmente stabiliti in uno Stato membro possano operare liberamente in altri Stati membri. Si è preferito il regolamento alla direttiva per fare della certezza del diritto la caratteristica principale del mercato unico delle vendite promozionali, e per essere coerenti sia con l'intento della Commissione di migliorare la legislazione, che con l'impostazione del libro bianco sulla Governance in materia di uso di strumenti legislativi. Il testo completo della proposta è disponibile sul sito web: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market (alla voce What’s New) Vedere anche la nota MEMO/01/306. 2