AGGIORNAMENTI
Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione
Curata da Francesco Boni
trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it
Mese di aprile 2009
Sommario:
Notizie varie
Dal notiziario On-line del CNN
Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti da notai
Dalla Lista Sigillo
Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali
Scadenzario
Segnalazione di giurisprudenza
Giurisprudenza tributaria
Diritto internazionale
Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture
Segnalazioni di siti web e programmi
Agenda di incontri di interesse notarile
Notizie varie
Novità sul rilascio di caselle di Posta Elettronica Certificata in sede di stipula di atti societari
Dal 3 aprile 2009 gli applicativi per la Comunicazione Unica non renderanno più disponibile la richiesta di casella di
Posta Elettronica Certificata (PEC) gratuita per le società.
Unioncamere ed Infocamere, infatti, hanno rivisto il rilascio gratuito delle caselle di PEC nell'ambito della
sperimentazione dell'invio telematico al Registro Imprese tramite la Comunicazione Unica: hanno valutato che
l'assegnazione gratuita da parte delle Camere alle società non è più attuabile nel nuovo contesto normativo e di
mercato.
Le società dovranno quindi dotarsi autonomamente della casella di PEC da comunicare in sede di prima iscrizione, e
dunque prima dell'invio della pratica telematica, acquisendola da uno dei vari operatori del mercato. Resta invece
disponibile l'assegnazione gratuita della casella di PEC da parte delle Camere di Commercio per le imprese individuali
che non sono tenute all'obbligo dalla nuova norma.
L'intera questione sarà sottoposta al Ministero dello Sviluppo Economico perché valuti come procedere una volta
concluso l'iter normativo relativo alla Comunicazione Unica che a tutt'oggi manca ancora di un provvedimento
regolamentare perché sia definitivamente operativa.
Una novità rilevante riguarda il fatto che l'iscrizione della casella di PEC nel registro delle imprese non sarà più
conseguenza automatica dell'indicazione della stessa nel modulo "ComUnica" - dove è prevista l'indicazione
dell'indirizzo di PEC ai soli fini dell'inoltro delle ricevute del procedimento - ma si dovrà compilare l'opportuno campo
previsto nella modulistica del registro delle imprese compilabile tramite Fedra.
In tal modo sarà possibile indicare nel modulo "ComUnica" la casella PEC dell'intermediario che provvede alla
Comunicazione senza che questo dato sia iscritto nel registro come PEC dell'impresa. L'indirizzo dell'intermediario varrà
ai limitati fini del ricevimento delle comunicazioni relative al procedimento di iscrizione e ben potrà essere quello del
notaio rogante.
Una possibile soluzione
Come già riferito il Consiglio Nazionale del Notariato, sin dal mese di dicembre, ha interessato della questione
ASSOCERTIFICATORI (di cui è membro e che riunisce i principali gestori di PEC) per una soluzione operativa, che è
stata individuata nelle possibilità di richiedere, da parte del notaio, una casella di PEC gratuita per le società di nuova
costituzione per un periodo di sei mesi, con caratteristiche tecniche predefinite e comuni a tutti gli operatori. L'adesione
dei singoli gestori avverrà su base volontaria.
Al momento Infocert ha attivato tale procedura e siamo in attesa di comunicazioni dal gestore Postecom .
Dalle pagine della RUN>Servizi>Posta elettronica certificata e Servizi di visura sono disponibili collegamenti a strumenti
operativi utili per il rilascio di caselle di Posta Elettronica Certificata mediante i gestori pubblici.
Offerta Postecom per il rilascio di caselle di Posta Elettronica Certificata in sede di stipula di atti societari.
Come annunciato il 2 marzo 2009 il gestore Postecom ha attivato una offerta riservata ai Notai per il rilascio di una
casella di PEC gratuita per le società di nuova costituzione.
L’offerta è disponibile on line ma il link diretto non è accessibile dal sito www.poste.it in quanto descrive una modalità
specifica e riservata esclusivamente ai Notai.
Il collegamento è invece disponibile direttamente dalle pagine RUN>Servizi>Posta elettronica certificata e
RUN>Servizi>Servizi di visura. (http://postecert.poste.it/pec/notai/index.shtml).
Sulla pagina Postecom sono riportate le caratteristiche della casella e la descrizione delle modalità con cui i Notai, per
conto dell'azienda di nuova costituzione, possono richiedere a Postecom l'attivazione della casella.
Sempre all'indirizzo sopra indicato, è pubblicato il modulo di Richiesta di Attivazione dedicato a questa particolare
offerta. Si evidenzia come la casella viene fornita, a titolo gratuito, per la durata di 1 anno.
Note a margine del convegno su “La certificazione energetica in Emilia-Romagna”
Cos'e' l'ACE? E' l'attestato, redatto da un tecnico indipendente iscritto nell'elenco regionale dei Certificatori accreditati,
che indica il livello di risparmio, o di consumo, di un edificio. E' destinato a divenire uno degli elementi che determinano
il valore di un immobile. Il consumo degli impianti, nel tempo, è un forte elemento di spesa, e le nuove tecniche di
costruzione consentono risparmi significativi. L'informazione per chi acquista è un fattore di trasparenza e di
correttezza. Per gli edifici di non nuova costruzione l'ACE indicherà anche i provvedimenti per migliorare i fattori di
risparmio.
Quando serve? Fino al 30 giugno soltanto per le compravendite di interi edifici (è compresa la villetta singola, sono
escluse la casa a schiera o la porzione di un edificio bifamiliare). Dal 1 luglio, salvo alcune eccezioni, per ogni
compravendita. Non solo: per accedere a incentivi o agevolazioni per il miglioramento energetico l'edificio deve essere
dotato di ACE. Dal 1 luglio 2010 dovranno essere dotati di ACE anche le unità soggette a locazione, per i contratti
stipulati dopo tale data.
Quando non serve? Le esclusioni riguardano gli edifici di pregio storico e architettonico e quelli soggetti a tutela,
quando il rispetto delle prescrizioni dovesse alterare in modo inaccettabile il carattere dell'edificio; i fabbricati industriali
e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili; i fabbricati isolati di superficie non superiore a 50 mq. Dovrebbero essere escluse,
almeno in via di interpretazione, unità accessorie (cantine, depositi, autorimesse), per le quali il problema del
rendimento energetico non si pone.
AQE e ACE sono due documenti diversi? L'Attestato di Qualificazione Energetica è predisposto da un tecnico
abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà e asseverato dal Direttore dei Lavori. Deve necessariamente
essere depositato in Comune al termine dei lavori ed è indispensabile per l'ottenimento dell'agibilità. Uno, l'AQE,
costituisce in sostanza una verifica del rispetto degli standard energetici previsti per i lavori. L'altro, l'ACE, fotografa la
situazione attuale e guarda in avanti, proponendo correzioni e miglioramenti; dall'1 gennaio 2009 ogni fabbricato
indipendente (e dall'1 luglio 2009 ogni unità immobiliare) ne deve essere dotato e va consegnato all'acquirente.
COMITATO NOTAI PER L’AQUILA
E’ stato costituito il Comitato “Notai per l’Aquila”.
Il conto corrente è stato aperto presso la Cassa di Risparmio locale CARISPAQ.
Conto corrente
0701 – 000156079
presso la filiale
03610 – L’AQUILA - SEDE
della Banca:
06040 – CASSA RISPARMIO PROV. DELL’AQUILA
I versamenti potranno essere effettuati con le coordinate IBAN IT19Z0604003601000000156079 specificando la
causale “Notai per L’Aquila”.
Le somme raccolte verranno destinate ad una iniziativa specifica, preferibilmente relativa ai giovani e all’istruzione
universitaria.
Dal notiziario On-line del CNN
3 aprile
6 aprile
Studi Civilistici Studio n. 859-2008/C
Usucapio libertatis e retroattività degli effetti dell’usucapione
Sommario: 1. Inquadramento del problema e sua rilevanza “notarile”. 2. Rilevanza dell’usucapio libertatis
e della retroattività dell’usucapione sull’attività del notaio 3. Beni mobili e beni immobili. La diversa
disciplina normativa. Ratio giustificatrice 4. L’usucapio libertatis come pretesa frattura di qualunque
relazione tra usucapito ed usucapiente. 5. Usucapio libertatis e posizioni giuridiche soggettive altrui. 6.
Decorrenza degli effetti dell’usucapione 7. I diritti di garanzia e vincoli derivanti dal pignoramento. 8.
Conclusioni e considerazioni riassuntive
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 27 febbraio 2009 (GU n. 77 del 2-42009)
Individuazione del Consiglio nazionale del notariato quale ordine professionale abilitato a
ricevere le segnalazioni di operazioni sospette.
E' stato pubblicato il decreto che attribuisce al Consiglio Nazionale del Notariato la facoltà di ricevere dai propri
iscritti le segnalazioni di operazioni sospette previste dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 231/2007.
L'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, recante le norme che attuano le direttive CE in materia di
prevenzione finanziaria al riciclaggio dei proventi di attività criminose, stabilisce che il professionista debba
trasmettere la segnalazione di un'operazione sospetta direttamente all'UIF ovvero agli ordini professionali.
Il decreto di riconoscimento dovrà essere accompagnato, entro sessanta giorni, da un protocollo
d'intesa sottoscritto dal CNN e dall'UIF che disciplina le specifiche tecniche e le modalità mediante
le quali deve avvenire lo scambio, per via telematica, delle segnalazioni. Per il momento tuttavia la
segnalazione va indirizzata all'UIF, ancora con le precedenti modalità cartacee.
Per una ricognizione della normativa, degli studi e delle istruzioni operative su questa materia, consultate dalla
RUN la pagina Speciali>Antiriciclaggio.
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 febbraio 2009, n. 29 (GU n. 78 del
3-4-2009)
Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107,
113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
7 aprile
Ministero dell'Economia e delle Finanze DECRETO 6 marzo 2009 (GU n. 80 del 6-4-2009)
Modificazione del termine di comunicazione alle Agenzie fiscali dell'impronta dell'archivio
informatico relativa ai documenti rilevanti ai fini tributari.
LEGGE 9 aprile 2009, n. 33 (GU n. 85 del 11-4-2009 - Suppl. Ordinario n.49)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti
a sostegno dei settori industriali in crisi.
■ Segnalazioni Novità Prassi Interpretative
“Primi interventi urgenti” dopo il sisma in Abruzzo. Note a prima lettura sulla sospensione dei
termini perentori processuali, relativi ai processi esecutivi e a titoli di credito
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009 n.3753, art.6 (in G.U. n. 81 del 7
aprile 2009 e in CNN Notizie dell’8 aprile 2009)
Studi Tributari Studio n. 14-2009/T (Nicola Forte)
La rivalutazione facoltativa dei beni immobili d’impresa. Articolo 15, commi da 16 a 23 del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185
Sommario: 1. Premessa; 2. Il presupposto soggettivo: soggetti ammessi alla rivalutazione; 3. Il
presupposto oggettivo: i beni oggetto di rivalutazione; 4. Le condizioni per effettuare la rivalutazione; 5.
Le modalità di rivalutazione; 6. Le categorie omogenee; 7. Gli effetti civilistici ’incremento del netto
patrimoniale; 8. Gli effetti fiscali della rivalutazione; 9. La rivalutazione ai soli fini civilistici e l’utilizzo del
saldo a copertura delle perdite; 10. Il versamento dell’imposta sostitutiva; 11. Il saldo attivo di
rivalutazione e le modalità di utilizzo: le “conseguenze” fiscali; 12. L’affrancamento del saldo attivo di
rivalutazione; 13. La tassazione in capo ai soci.
Prassi MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 26 marzo 2009
Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del
corrispettivo
■ Legislazione DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39 (GU n. 97 del 28-4-2009) Interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile
2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
Si segnala, in particolare, l’art.10
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■ Studi Tributari Studio n. 53-2009/T Trattamento agli effetti della imposizione indiretta dei
fabbricati rurali. In particolare applicabilità delle agevolazioni per la c.d. piccola proprietà
contadina
Sommario: Premessa; Il fabbricato rurale come pertinenza del terreno agricolo; Inquadramento della
fattispecie e risposta al quesito.
14 aprile
22 aprile
23 aprile
27 aprile
28 aprile
29 aprile
Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti da notai
Quesito n.
25-2009/I
Oggetto sociale attività di “facchinaggio” e di “pulizie”.
E’ stato chiesto se una società a responsabilità limitata, che già svolge attività commerciale, possa
lecitamente ampliare il proprio oggetto sociale, contemplando l’attività di “facchinaggio” e di “pulizie”.
L’Ufficio ha segnalato al riguardo come tali attività siano state oggetto di una serie di interventi
normativi: da ultimo, l’art. 10 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito in legge, con modificazioni,
dalla l. 2 aprile 2007, n. 40). In tale disposizione si prevede che le suddette attività sono soggette alla
sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a
particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale”.
Per tali attività, dunque, sono venuti meno i requisiti di capacità tecnico-organizzativa e di capacità
economico-finanziaria.
L’art. 10 del d.l. 7/2007, infine, fa salva “la disciplina vigente per le attività di disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione”. In ogni caso tali attività possono essere esercitate solo nel pieno
rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in
materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici”.
In conclusione si tratta di attività che possono essere legittimamente contemplate nello statuto di una
società a responsabilità limitata, trattandosi di attività suscettibili di essere lecitamente svolte da
imprese, anche organizzate in forma societaria, di natura commerciale o artigiana.
Non sussistono norme volte a limitare l’operatività dei soggetti in ulteriori ambiti imprenditoriali.
Quesito
n. In tema di «Registrazione sentenza omologativa concordato fallimentare»
Si chiede di sapere se per la registrazione di una sentenza omologativa di concordato fallimentare sia
282-2008/T
dovuta l’imposta di registro in misura fissa o proporzionale e (qualora sia dovuta l’imposta
proporzionale) come debba essere individuata la base imponibile (presisando che il concordato
prevede la cessione dei beni in favore dell’assuntore).
L’Ufficio ha osservato che la questione oggetto del quesito rimane a tutt’oggi controversatuttavia, con
specifico riferimento al trattamento fiscale del decreto di omologa nella nuova disciplina del
concordato preventivo, l’amministrazione finanziaria si è recentemente pronunciata e, richiamando il
suo precedente orientamento, ha comunque ritenuto applicabile l’imposta proporzionale di registro ai
sensi dell’art. 8, lettera b) della tariffa, parte I, allegata al TUR.
Per quanto attiene alla base imponibile ai fini dell’imposta di registro, non si può che ricordare la
regola generale posta dall’art. 43, quarto comma DPR 131/1986, ai sensi del quale “le disposizioni di
cui al comma 1 valgono anche per gli atti dell’autorità giudiziaria di cui all’art. 37, relativi agli atti
indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti”.
Quesito n.
74-2009/I
Quesito n.
42-2009/T
Anche i provvedimenti giurisdizionali, agli effetti dell’imposta di registro, sono infatti considerati «atti»
e per la relativa tassazione occorre quindi individuare la loro «intrinseca natura» nonché «gli effetti
giuridici» che dagli stessi derivano concretamente. Conseguentemente, anche sotto questo profilo, la
determinazione in concreto della base imponibile dipenderà dalla posizione assunta “a monte”, quanto
alla natura e agli effetti del concordato.
Esclusione dalla massa fallimentare del diritto di abitazione
E’ stato prospettato il caso di un soggetto titolare del diritto di abitazione di una casa, ex art. 1022
c.c. senza alcuna deroga all’art. 1024 c.c. (non risulta, infatti, la possibilità di disporre del diritto) che
fallisce, il quale, al fine di consentire all’attuale proprietario di concedere ipoteca, vorrebbe disporre
del proprio diritto di abitazione, o rinunciando al diritto a favore del proprietario, o concedendo
insieme con il proprietario ipoteca sulla piena proprietà a favore del creditore.
L’art. 1024 c.c. stabilisce che i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione,
ne consegue, pertanto, che i beni oggetto dei diritti in esame non possono essere sottoposti a
sequestro o a pignoramento, salvo l’ipotesi in cui vi sia stata una deroga convenzionale al divieto di
alienazione.
Trattandosi di diritto non suscettibile di pignoramento, rientra tra i beni esclusi dal fallimento (ai sensi
dell’art. 46 L.F., in forza del quale non sono comprese nel fallimento le cose che non possono essere
pignorate per disposizione di legge).
Tale conclusione appare, infine, condivisibile, pur in assenza di un’apposita norma di legge che
stabilisca espressamente l’impignorabilità del diritto di abitazione, qualora si tenga presente che il
diritto di abitazione ha un contenuto limitato al soddisfacimento dei bisogni del soggetto che ne è
titolare e della sua famiglia e, pertanto, non essendo suscettibile di sfruttamento in senso economico,
esso non costituisce un’utilità per i creditori concorsuali.
In conclusione, essendo il diritto sottratto allo spossessamento dei beni del fallito, il titolare ne può
disporre con il consenso del nudo proprietario, senza la necessità di chiedere l’autorizzazione agli
organi della procedura, anche costituendo ipoteca su bene.
In tema di «Cessione di crediti pro-soluto - Tassazione»
E’ stato chiesto quale sia il trattamento fiscale di operazione di cessione di crediti ai fini delle imposte
indirette, in relazione ad una particolare fattispecie: una società finanziaria iscritta nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 del TUB ha ceduto in blocco dei crediti ad altra società finanziaria non esercente
attività bancaria. Attualmente quest’ultima intende cedere pro-soluto a titolo oneroso tali crediti ad
altra società non esercente attività bancaria al fine di acquisire liquidità
L’Ufficio ha risposto ed argomentato che bisogna valutare di volta in volta il tipo di operazione posta in
essere al fine di verificare se l’atto di cessione rientri in un’operazione di finanziamento, ovvero rilevi
come negozio a sé stante, in quanto integrante una cessione di crediti finalizzata a garantire o
estinguere una situazione debitoria pregressa
Qualora la cessione del credito si configuri come contratto avente causa di finanziamento, l’irrilevanza
della cessione in sé considerata determina che la stessa non sia suscettibile di autonoma imposizione
quale negozio posto in essere dal cedente e venga attratta nell’orbita della prestazione resa dal
cessionario, quale elemento strutturale di questa, risultando meramente strumentale rispetto
all’operazione finanziaria posta in essere. In tal caso, non sembrano sussistere motivi ostativi alla
riconduzione della fattispecie nell’ambito della disciplina IVA di cui agli artt. 3, secondo comma, n. 3)
e 10, primo comma, n. 1 del DPR n. 633 del 1972
Può ragionevolmente affermarsi che dal 1997, esistono due diverse discipline fiscali della cessione del
credito ai fini delle imposte indirette.
Quando la cessione viene attratta nell’orbita della prestazione resa dal cessionario, quale elemento
strutturale di questa, può ritenersi che il trasferimento del credito è in funzione servente rispetto ad
una più complessa operazione di natura finanziaria la quale, nella sua unitarietà, rientra nel campo di
applicazione dell’IVA.
Quindi, tutte le volte in cui una operazione di cessione di credito sia da ritenersi “inglobata” in un
negozio più complesso, rispetto al quale è in un certo qual senso servente, ricorrendo i presupposti
sopra specificati, si sarà nel caso dell’articolo 3 e non in quello dell’articolo 2 del DPR n. 633 citato.
Il legislatore ha previsto, a determinate condizioni, l’attrazione nel regime IVA, ancorché in esenzione,
delle cessioni di credito «anche pro soluto».
Infatti, l’art. 4 della Legge n. 28 del 18 febbraio 1997, riguardante l’adeguamento del nostro sistema
alla normativa comunitaria in tema di contratti bancari e finanziari, ha modificato gli artt. 3 e 10 del
DPR n. 633/1972.
Di conseguenza, attualmente, le cessioni di credito che trovano causa in operazioni di finanziamento,
in quanto operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’IVA, anche se tra quelle esenti, per il
principio di alternatività di cui all’art. 40 del TUIR (DPR n. 131/1986) vanno assoggettate all’imposta
di registro in misura fissa.
In particolare, ai fini delle imposte indirette, l’atto di cessione dei crediti può astrattamente dar luogo
in alternativa ad:
−
operazioni di natura finanziaria ex art. 3, secondo comma, n. 3) del DPR n. 633 del 1972, ma
in regime di esenzione ex art. 10, primo comma, n. 1 dello stesso decreto;
−
operazioni di natura non finanziaria, escluse dal campo applicativo dell’IVA ex art. 2, terzo
comma, lett. a) del DPR n. 633/72 e perciò soggette all’imposta proporzionale di registro con
l’aliquota dello 0,50 per cento ai sensi dell’art. 6, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 131/1986.
Secondo il disposto del novellato art. 3, secondo comma, n. 3), del DPR n. 633/1972, rientrano tra le
prestazioni di servizio, se effettuate dietro corrispettivo, “i prestiti di denaro e di titoli non
rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di
cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni”. Tale disposizione va coordinata con quella di cui
all’art.10, comma 1, n.1, del medesimo DPR, ai sensi della quale sono esenti dall’imposta “le
Quesito n.
66-2009/I
Quesito n.
66-2009/C
prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da
parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; (…) le operazioni, compresa la negoziazione,
relative a (…) crediti e ad assegni ed altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti”.
Ovviamente, il permanere del disposto contenuto dall’art. 2 del suddetto DPR n. 633/1972, che
regolava il regime fiscale delle fattispecie de quibus sino all’introduzione della novella in commento e
che a tutt’oggi prevede non siano considerate cessioni di beni “le cessioni che hanno per oggetto
denaro o crediti in denaro”, ha posto notevoli problemi di coordinamento.
Fusione inversa “a cascata”
Dato il caso di una società SRL “A” titolare dell’intero capitale sociale di una SPA “B”, la quale, a sua
volta, detiene l’intero capitale di un’altra SPA “C”, è stato chiesto se sia possibile addivenire ad
un’unitaria operazione di fusione inversa a seguito della quale la società “C” incorporerà, nel
medesimo contesto negoziale, sia la società “B” sia la società “A” e se sia possibile fruire, nel caso di
specie, delle semplificazioni di cui all’art. 2505 c.c..
Gli orientamenti giurisprudenziali riconoscono che la procedura semplificata di cui all'art. 2505 si
applica in tutti i casi nei quali non si determina il rapporto di cambio o quando, pur essendovi la
fissazione di un rapporto di cambio, questo non abbia comportato una reale ponderazione dei
patrimoni della società e dunque principalmente nei seguenti casi.
a. fusione tra società interamente possedute – direttamente o indirettamente - dal medesimo unico
socio;
b. fusione tra società possedute dai medesimi soci nelle stesse proporzioni;
c. fusione in cui l’incorporante possiede una parte del capitale della incorporanda e la residua parte è
posseduta dai medesimi soci della incorporante nelle medesime proporzioni;
d. fusione inversa (la società interamente posseduta incorpora la società che interamente la possiede)
e. fusione di tre o più società possedute a cascata (la incorporante possiede l’intero capitale della
prima incorporanda che a sua volta possiede l’intero capitale della seconda incorporando,
concludendo per le ipotesi considerate l’applicabilità della semplificazione, rinvenendosi la
medesima ratio che porta ad escludere la necessità della determinazione del rapporto di cambio
(per la sua irrilevanza, o perché non vi può essere alcuna discrezionalità da parte degli
amministratori nella sua fissazione) e la imprescindibilità della relazione degli amministratori e degli
esperti.
Nello stesso senso si esprime la Massima n. 22, del 18 marzo 2004 del Consiglio Notarile di Milano,
secondo la quale «il presupposto affinché operi la c.d. procedura semplificata della fusione ex art.
2505 c.c. – ossia la disapplicazione degli artt. 2501-ter, comma 1, numeri 3, 4 e 5, c.c. (indicazioni
circa il rapporto di cambio delle azioni o quote, le modalità di assegnazione delle azioni o quote,
nonché la data di godimento delle azioni o quote assegnate), 2501-quinquies c.c. (relazione
illustrativa degli amministratori) e 2501-sexies c.c. (relazione degli esperti sulla congruità del rapporto
di cambio) – consiste nel possesso di tutte le azioni o quote dell’incorporata da parte dell’incorporante
e deve necessariamente sussistere al momento del perfezionamento dell’atto di fusione.
In analogia a quanto disposto dall’art. 2505, comma 1, c.c. (e dall’art. 2506-ter, comma 3, c.c.) non
deve ritenersi applicabile l’art. 2501-sexies c.c. (non è pertanto richiesta la relazione di stima degli
esperti sulla congruità del rapporto di cambio) allorché la fusione, pur potendo dar luogo ad un
cambio di azioni, non possa comunque dar luogo ad alcuna variazione di valore della partecipazione
dei soci; il che si verifica almeno nelle seguenti situazioni:
a) fusione di due (o più) società interamente possedute da una terza (o comunque da un unico
soggetto);
b) fusione di due (o più) società, una delle quali interamente posseduta da una terza, e l’altra
posseduta in parte da quest’ultima e per la restante parte dalla prima;
c) fusione di tre (o più) società interamente possedute “a cascata” (A possiede il 100% di B, la quale
possiede il 100% di C);
d) fusione di due (o più) società i cui soci siano i medesimi, secondo le medesime percentuali ed i
medesimi diritti;
e) fusione per incorporazione (c.d. “inversa”) della società controllante nella controllata interamente
posseduta».
Taluni elementi della c.d. procedura semplificata possono essere ritenuti applicabili anche in ipotesi
diverse da quelle considerate dalla norma, pur in presenza di un rapporto di cambio di azioni o quote
delle società partecipanti alla fusione, sempre che le circostanze siano tali da rendere “per definizione”
irrilevante la determinazione del rapporto di cambio rispetto al valore complessivo della o delle
partecipazioni detenute da tutti i soci di tutte le società partecipanti alla fusione.
Nel caso di specie si è in presenza di una fusione “a cascata” inversa, da realizzarsi in un unico
contesto: se si trattasse di un’operazione strutturata in due diverse fasi, avremmo, in applicazione
delle citate ricostruzioni, la semplificazione del procedimento di fusione per incorporazione di A in B;
e, successivamente, identica semplificazione nella incorporazione di B in C, ricorrendo, in entrambi i
casi, un’ipotesi di fusione inversa.
La ricorrenza della stessa ratio e ragioni di economia dei mezzi giuridici inducono a ritenere che la
semplificazione possa operare anche laddove l’operazione di incorporazione delle società “B” ed “A”
nella società “C” sia strutturata in un unico contesto.
Quanto, invece, allo spostamento della competenza ad approvare il progetto in capo all’organo
amministrativo, sempre contemplato nell’ambito della norma semplificativa, sussistono maggiori
perplessità, data la natura eccezionale del disposto dell’art. 2505, comma 2.
Ricevibilità di un atto d’obbligo relativo a un bene sottoposto a sequestro conservativo
E’ stato chiesto se sia ricevibile un atto d’obbligo (richiesto dal Comune per la definizione di una
pratica di condono) da parte dei proprietari il cui immobile è sottoposto a sequestro conservativo.
L’Ufficio ha innanzitutto esaminato quali limitazioni derivino dall’adozione di un provvedimento di
Quesito n.
36-2009/T
Quesito n.
81-2009/I
sequestro conservativo, in relazione alla disponibilità del bene che ne forma oggetto (il sequestro
conservativo crea un vincolo di indisponibilità giuridica del bene che si sostanzia nell’inefficacia,
limitata al solo creditore sequestrante, delle alienazioni e degli altri atti di disposizione aventi ad
oggetto il bene sequestrato: sono, dunque, inopponibili al creditore sequestrante, non solo gli atti di
trasferimento della proprietà a titolo oneroso o gratuito, ma anche tutti gli atti costitutivi di diritti reali
di godimento o di garanzia, le transazioni e gli atti costitutivi di diritti personali di godimento).
Gli atti di disposizione di beni sottoposti a sequestro conservativo non sono inesistenti e neppure nulli
o annullabili, ma solo inefficaci rispetto al creditore sequestrante, tant’è che la Corte di Cassazione ha
precisato che “se è vero che il notaio che sia richiesto della preparazione e della stesura di un atto
pubblico di trasferimento immobiliare ha l’obbligo di verificare preventivamente se il bene sia libero da
vincoli pregiudizievoli, sempre che le parti non lo abbiano concordemente ed espressamente
dispensato, è altresì vero che, una volta che abbia portato a conoscenza delle parti i vincoli gravanti
sull’immobile, egli non può rifiutarsi di rogare l’atto ove le parti insistano nella loro richiesta.
La risposta al quesito dipende allora dalla qualificazione dell’atto d’obbligo: un’attenta dottrina ha
distinto tra due categorie di atti d’obbligo:
a) quelli riproduttivi di un vincolo nascente dalla legge o dal piano (in questo caso, non creandosi
modificazioni giuridiche, prevale l’aspetto di documentazione, di individuazione dell’oggetto e di
pubblicità – notizia finalizzata alla conoscibilità del vincolo, tant’è che, anche se non trascritti, sono
ugualmente efficaci nei confronti dei terzi in quanto trovano la loro fonte nella legge o in strumenti
urbanistici). In questa ipotesi, pertanto, non potendosi in alcun modo ravvisare un atto di disposizione
da parte del privato non sembra potersi dubitare della ricevibilità dell’atto d’obbligo anche qualora il
bene sia oggetto di sequestro conservativo.
b) la seconda categoria di atti d’obbligo individuata, ovvero quella concernente gli atti che producono
innovazioni rispetto al regime urbanistico normativamente o amministrativamente stabilito (ad
esempio, gli atti di concentrazione di volumetria o di asservimento di un terreno ad un altro per
parcheggio o altri fini); in questa ipotesi l’atto d’obbligo altro non rappresenterebbe se non un
preventivo atto di sottomissione del privato a favore della pubblica amministrazione, sul presupposto
del quale quest’ultima provvederà all’adozione del provvedimento amministrativo che costituirà l’unico
strumento effettivo di regolamentazione del rapporto.
Pertanto l’atto d’obbligo non sarebbe idoneo a produrre uno degli effetti previsti dall’art. 2643 c.c.
(costitutivo, modificativo od estintivo di diritti reali).
Nonostante la difficoltà di inquadrare con certezza la natura giuridica e gli effetti dell’atto d’obbligo,
deve, in ogni caso, concludersi per la ricevibilità di un atto d’obbligo relativo ad un bene sottoposto a
sequestro conservativo, essenzialmente in virtù del principio secondo cui gli atti di disposizione del
bene sequestrato non sono inesistenti e neppure nulli o annullabili, ma solo inefficaci rispetto al
creditore sequestrante, e non possano annoverarsi fra quelli “espressamente proibiti dalla legge” ai
fini dell’art. 28 l. not..
Pertanto, il notaio che sia richiesto della preparazione e della stesura dell’atto, osservate tutte le
cautele del caso e adeguatamente informate le parti, tenuto conto anche dell’incertezza circa
l’efficacia dell’atto d’obbligo, potrà procedere alla stipula di tale atto.
In tema di «Applicabilità dell’art. 1-bis della tariffa, d.lgs. n. 347/1990 al trasferimento di
immobili strumentali avvenuto nell’ambito di una cessione di azienda».
E’ stato chiesto se nell’ipotesi di cessione di azienda tra società, l’imposta ipotecaria dovuta per la
trascrizione relativa ai fabbricati strumentali per natura aziendali sia applicabile nella misura del 3%.
Dopo aver premesso che l’art. 1-bis del D.Lgs. 347/90 prevede l’applicazione dell’imposta ipotecaria
con l’aliquota proporzionale del 3 per cento alle «trascrizioni di atti e sentenze che importano
trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8ter), del DPR 26 ottobre 1972 n.633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o
costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi» l’Ufficio ha osservato che il presupposto
per l’applicazione di questa disciplina è che si tratti, in ogni caso, di una cessione di fabbricato
strumentale per natura rientrante nel campo di applicazione dell’IVA.
La precisazione “anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto” rende l’imposta applicabile,
oltre che alle operazioni esenti, anche alle operazioni imponibili, cioè alle eccezioni all’esenzione da
IVA di cui all’art. 10 n. 8-ter cit.
L’imposta ipotecaria si applica, pertanto, nella misura del 3 per cento (e quella catastale nella misura
dell’1 per cento) sia nell’ipotesi di cessione di fabbricato strumentale esente dall’imposta sul valore
aggiunto sia nell’ipotesi di cessione imponibile ai fini IVA.
Le cessioni di azienda sono in ogni caso (anche se effettuate nell’esercizio di imprese) escluse dal
campo di applicazione dell’IVA. Ad esse è pertanto applicabile l’imposta di registro.
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’imposta ipotecaria, non si può ritenere applicabile l’aliquota nella
misura del 3% essendo questa prevista solo per le cessioni di fabbricati strumentali per natura
rientranti nel campo di applicazione dell’IVA.
Posto che la cessione di azienda deve essere considerata unitariamente quale operazione esclusa dal
campo di applicazione dell’IVA, non è possibile attribuire autonoma rilevanza, ai fini di quest’ultima
imposta, al trasferimento di un fabbricato strumentale per natura che sia compreso nella suddetta
cessione di azienda.
La conclusione è che l’imposta ipotecaria relativa alla trascrizione del trasferimento del fabbricato
strumentale per natura compreso nella cessione di azienda è dovuta nella misura del 2 per cento.
S.r.l. unipersonale costituita in regime di comunione legale dei beni e cessione di quota tra
coniugi
Essendo stata costituita una SRL unipersonale da parte di un soggetto in regime di comunione legale
dei beni che successivamente ha scelto convenzionalmente il regime di separazione dei beni, è stato
chiesto se e come questo soggetto possa cedere al coniuge parte della propria partecipazione.
Quesito n.
93-2009/I
Quesito n.
76-2009/I
L’Ufficio ha esordito ricordando che secondo l’opinione prevalente in dottrina, cadono in comunione
immediata ai sensi dell’art. 177, lett. a, c.c. gli acquisti di partecipazioni che comportano
responsabilità limitata in società di capitali, ma che occorre distinguere tra titolarità della quota e
legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, perché mentre la quota, in quanto entità economica, viene
immediatamente acquisita al patrimonio della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c., la legittimazione
all’esercizio dei diritti sociali richiede il rispetto delle formalità previste in caso di trasferimento della
partecipazione.
L’Ufficio ha quindi concluso che l’intera partecipazione alla s.r.l. unipersonale costituita in costanza di
matrimonio sia caduta in comunione legale e che, successivamente, per effetto della scelta
convenzionale del regime di separazione dei beni, tale comunione legale si sia trasformata in
comunione ordinaria, ancorché non sia stata mai effettuata la cointestazione dell’intera partecipazione
in favore del coniuge.
Argomentando la risposta, l’Ufficio ha avuto modo di ribadire alcuni interesanti principi:
- «nei confronti della società è socio ed in quanto tale unico legittimato ad esercitare i diritti sociali e
patrimoniali ed unico obbligato ai conferimenti, il coniuge che è iscritto nel libro soci e risulta
intestatario delle quote di partecipazione sociale. Questo coniuge è dunque l’unico legittimato ad
esercitare i diritti di partecipazione all’assemblea, di voto, di opzione in caso di aumento del capitale
sociale, di incasso dei dividendi e legittimato a beneficiare della intestazione di compendio di un
aumento gratuito del capitale sociale. Nel rapporto tra questo coniuge e le società si applicano quindi
le norme di diritto societario. Nei rapporti interni tra i coniugi, operano, invece, le norme sulla
comunione legale»;
- in merito all’eventuale legittimazione all’esercizio dei diritti sociali da parte del coniuge del socio,
sono ravvisabili due distinti orientamenti:
a) in base ad una prima opinione, il coniuge del socio ha diritto di ottenere la cointestazione della
partecipazione per effetto di una concorde manifestazione di volontà da parte del coniuge intestatario
o, in mancanza di quest’ultima, in base ad una sentenza dichiarativa del suo diritto di comproprietà
sulla quota intestata al coniuge socio.
b) il coniuge dell’acquirente non ha diritto di ottenere la cointestazione della partecipazione, in quanto
per effetto del regime di comunione legale egli acquista i diritti patrimoniali sulla partecipazione, ma
non assume la titolarità dei diritti e degli obblighi ad essa connessi nei confronti della società, i quali
hanno carattere personale e riguardano, pertanto, il soggetto che ha partecipato all’atto negoziale di
acquisto della partecipazione.
In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 16, commi 12 quater e seguenti, l. 28 gennaio 2009, n. 2
(abolizione dell’obbligo di tenuta del Libro Soci) il trasferimento della partecipazione sociale ha effetto
nei confronti della società dal momento dell’iscrizione della cessione nel registro delle imprese.
Se si accede alla tesi che riconosce al coniuge il diritto di ottenere la contestazione della quota, nel
caso di acquisto in regime di comunione legale appare necessario che egli richieda l’iscrizione nel
registro delle imprese quale contitolare della quota sociale, non sembrando possibile considerare il
coniuge dell’acquirente cointestatario della partecipazione per effetto della sola iscrizione nel registro
delle imprese dell’atto di trasferimento o sottoscrizione della quota.
S.r.l., scioglimento anticipato e necessità della forma notarile
E’ stato segnalato che nell’aggiornamento del gennaio 2009 della Guida contenente le Istruzioni per
l’iscrizione e deposito degli atti presso il registro delle Imprese, secondo la Camera di Commercio di
Udine, nella procedura informatica per lo scioglimento e messa in liquidazione con deliberazione dei
soci di s.r.l. non è richiesto l’atto notarile.
L’Ufficio ha dimostrato che l’affermazione è del tutto priva di fondamento e non appare corretta, non
essendo possibile prescindere dall’intervento notarile in sede di delibera di scioglimento anticipato,
intervento che, secondo il pensiero prevalente, non è invece necessario laddove la delibera si limiti
alla nomina del liquidatore della s.r.l..
La dottrina ormai prevalente ritiene, infatti, che nella s.r.l., solo per la deliberazione ex art. 2487 c.c.
(relativa nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori) l’intervento notarile non sia necessario (a meno
che non siano contestualmente adottate delle modificazioni statutarie).
Venuta meno per la s.r.l. la distinzione fra assemblea ordinaria e straordinaria, nessun adempimento
formale è previsto dal legislatore e, considerati i principi della libertà delle forme, non pare possibile
l’applicazione analogica delle norme in tema di s.p.a., in cui invece il problema della necessità della
verbalizzazione notarile risulta risolto dal coordinamento fra l’art. 2487 e l’art. 2365 c.c.
Ma lo scioglimento volontario per deliberazione dei soci, cui contestualmente si accompagni anche la
nomina dei liquidatori, costituisce pur sempre una modifica dell’atto costitutivo, che necessita, in
quanto tale, dell’intervento notarile.
Società e partecipazioni a catena
Occupandosi di uno specifico quesito in tema di partecipazioni societarie “a catena”, l’Ufficio ha avuto
occasione di trattare il tema delle società di persone partecipate da altre società: l’ipotesi della
costituzione di una società in accomandita semplice con l’assunzione della veste di accomandatario da
parte di una società a responsabilità limitata (fattispecie ammissibile nel nostro ordinamento ora che
la riforma del diritto societario del 2003 ha consentito la partecipazione di società di capitali in società
di persone), l’ipotesi che una s.a.s. assuma la veste di accomandatario in altra s.a.s.
(la
partecipazione di società di persone in altre società di persone non è oggetto di specifica
regolamentazione, da parte del nostro legislatore; tuttavia, nonostante alcune perplessità espresse da
parte della dottrina, essa è ritenuta consentita dalla giurisprudenza di merito).
Precedenti studi concludono nel senso di consentire la nomina diretta della società di persone
partecipante quale amministratore: “la nomina conferisce alla società di persone, in quanto tale, la
carica di amministratore della società partecipata ed automaticamente al suo o ai suoi amministratori
l’esercizio concreto delle sue funzioni amministrative.
Quesito n. 72009/C
Nulla osta all’assunzione della qualifica di accomandatario da parte di una s.r.l.; ed ugualmente
appare consentito che una s.a.s. rivesta tale ruolo in altra s.a.s..
Nessun ostacolo sussiste, inoltre, all’adozione del ruolo di accomandante da parte di una società di
capitali (circostanza pacificamente ammessa anche dalla dottrina che negava l’ammissibilità
dell’assunzione del ruolo di socio illimitatamente responsabile da parte di una società di persone).
Invece a proposito di “reciprocità” delle partecipazioni è stata ricordata l’applicabilità anche alla
società a responsabilità limitata dell’art. 2359-bis, cod. civ. : tale norma disciplina l’ipotesi di acquisto,
da parte della società controllata, di azioni o quote della controllante, che in nessun caso può eccedere
la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote
possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate (il fondamento
giuridico della disciplina prevista dall'art. 2359-bis viene rinvenuto nella necessità di evitare che,
attraverso le partecipazioni incrociate, vengano di fatto ad essere annullati i capitali nominali delle
società, controllata e controllante).
E la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come la norma trovi applicazione sia in caso di società
direttamente controllata da un’altra, sia in caso di controllo realizzato attraverso una società
intermedia.
Usufrutto su azienda farmaceutica
E’ stato chiesto se, alla luce delle disposizioni contenute nella normativa di settore sulle farmacie
(disposta dalla legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362),
con specifico riguardo alle condizioni per il trasferimento della titolarità:
1) sia possibile che una farmacia formi oggetto del diritto di usufrutto;
2) sia o meno necessario il riconoscimento della riserva di usufrutto di farmacia da parte dell’autorità
regionale competente;
3) sia o meno necessario l’immediato riconoscimento da parte dell’autorità regionale competente del
trasferimento della nuda proprietà della farmacia;
Secondo l’Ufficio, gli aspetti più rilevanti della disciplina delle farmacie private possono così
ricapitolarsi:
a)
esclusione di ogni forma di affidamento dell’azienda farmaceutica a soggetti diversi dai
farmacisti (con tale espressione intendendosi i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 12
della l. n. 475 del 1968, di cui si è detto), quanto meno sotto il profilo gestionale;
b)
divieto di separazione tra la titolarità del servizio farmaceutico e la gestione della connessa
azienda commerciale. Lo stretto legame intercorrente tra i due aspetti è stato, tuttavia, mitigato dalla
legge n. 362/1991 che ha esteso alle società di persone e alle società cooperative a responsabilità
limitata la possibilità di assumere la titolarità dell’esercizio della farmacia, nel rispetto di alcuni
requisiti relativi all’oggetto sociale e alle qualità dei soci (art.7).
c)
necessità di un provvedimento autorizzatorio della pubblica autorità.
Le condizioni previste dall’art. 12 della l. n. 475 del 1968 costituiscono, secondo la prevalente
giurisprudenza, requisiti di validità del trasferimento, essendo, pertanto, radicalmente nulli i negozi
(tra vivi o a causa di morte) in contrasto con la norma.
Inoltre, l’art. 11, comma 1, della legge n. 475/1968, sotto il profilo degli obblighi gravanti sul
farmacista titolare della farmacia, dispone che “il titolare della farmacia ha la responsabilità della
gestione dei beni patrimoniali della farmacia”.
Sulla base dell’interpretazione evolutiva della dottrina in merito al collegamento tra il diritto di
esercizio e la struttura (impresa e azienda) ad esso afferente, non è più imposta l’unipersonalità del
diritto di esercizio né deve necessariamente sussistere la coincidenza nella stessa persona della
titolarità del diritto di esercizio e della titolarità dell’azienda ad esso connessa, dovendosi ritenere,
invece, sufficiente, la coincidenza, nella persona a cui è riferibile la responsabilità del regolare
esercizio e della farmacia, solamente della titolarità del diritto di esercizio e del potere di gestione dei
beni patrimoniali che costituiscono l’azienda.
Da tali considerazioni deriva che non devono considerarsi nulli per contrarietà a norme imperative i
negozi che, ferma restando la concentrazione in un unico soggetto - dotato dei requisiti prescritti dalla
legge - della titolarità del diritto di esercizio del servizio farmaceutico e della gestione (uti e frui)
dell’azienda connessa, producano, invece, una scissione soggettiva tra detto potere di gestione e la
titolarità dell’azienda stessa, che viene attribuita ad un soggetto diverso, sui cui requisiti soggettivi ci
si soffermerà in seguito. L’intento perseguito dal legislatore con le disposizioni in commento, appare,
infatti, quello di garantire - attraverso la coincidenza in un unico soggetto, dotato di alcuni requisiti,
della titolarità del diritto di esercizio della farmacia e del potere di gestione dell’azienda connessa- che
il farmacista abbia la possibilità di prendere liberamente le decisioni inerenti alla gestione dei beni
patrimoniali, in modo tale da consentirgli di erogare il servizio pubblico nel modo migliore possibile.
Tale risultato, pertanto, appare perseguibile - oltre che nel modo più consueto, consistente nel
trasferimento della piena proprietà dell’azienda farmaceutica, congiuntamente alla titolarità del diritto
di esercizio ad essa afferente – anche attraverso la costituzione di un diritto di usufrutto sull’azienda
farmaceutica, o la riserva di tale diritto, a favore del farmacista titolare del diritto di esercizio, ciò in
quanto il diritto di usufrutto sull’azienda comporta in capo all’usufruttuario il diritto–dovere di gestire
l’azienda, cui è collegato il potere di disporre dei beni che ne fanno parte, con riguardo tanto al c.d.
capitale circolante (merci, prodotti dell’impresa, ecc.) quanto al capitale fisso (impianti, macchinari).
L’art 12 della legge n. 475 del 1968, prescrive peraltro alcuni requisiti soggettivi che, tanto il cedente,
quanto il cessionario, devono integrare ai fini della validità degli atti di trasferimento della “titolarità
della farmacia”, sicchè, ai fini del rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge per la validità del
trasferimento, si ritiene non si possa prescindere dal possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla
norma anche in capo a colui che acquisti la nuda proprietà di un’azienda farmaceutica.
Quindi pare necessario che la nuda proprietà della farmacia possa essere trasferita solo a chi è in
possesso dei requisiti di legge.
Quesito n.
89-2009/I
Quesito n.
32-2009/T
Riguardo al problema di richiedere immediatamente il riconoscimento da parte dell’autorità regionale
competente, previsto dall’art. 12, comma 3, della legge n. 475/1968, tanto in relazione alla riserva di
usufrutto della farmacia, quanto in relazione al trasferimento della nuda proprietà, l’ufficio ha ritenuto
che siccome il riconoscimento ha la funzione di accertare la ricorrenza dei presupposti oggettivi e
soggettivi previsti dalla legge per il trasferimento della titolarità della farmacia, e, considerato che a
tale accertamento sono subordinati gli effetti stessi del trasferimento (ed, essenzialmente, la
possibilità per l’acquirente di esercitare l’attività e la decadenza da tale diritto da parte dell’alienante),
appare di tutta evidenza che il controllo in ordine all’esistenza di detti requisiti debba essere svolto al
momento trasferimento della titolarità della farmacia e non in una fase antecedente.
Società di ingegneria in cui nessuno dei soci sia ingegnere o architetto
E’ stato chiesto se sia ammissibile una società di ingegneria costituita in forma di SRL, ai sensi
dell’art. 90, lett. b), del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, nella quale tutti i soci, persone fisiche, sono del
tutto estranei all’ingegneria e all’architettura, fermo restando la nomina di un direttore tecnico in
possesso dei requisiti di cui all’art. 53 del D.P.R. 554/1999.
L’Ufficio ha dato risposta positiva.
Le società di ingegneria possono costituirsi in forma di società di capitali ed i requisiti di tipo
organizzativo e tecnico di tali società, da possedersi ai fini dell’affidamento di un incarico di
progettazione da parte di una stazione appaltante, sono contenuti nel d.p.r. 21 dicembre 1999, n.
554, art. 53 (regolamento di attuazione). Ai sensi di tale disposizione, le società di ingegneria sono
tenute a disporre di almeno un direttore tecnico che sia “ingegnere o architetto o laureato in una
disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della
professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo
albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione
secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto”.
Pertanto, nessun requisito particolare è richiesto in capo ai soci, conformemente, del resto, alla
ricostruzione operata dalla Cassazione.
Tale conclusione è confermata espressamente anche dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture con la determinazione n. 7/2006 del 16 novembre 2006 (Comunicazioni
all'Autorità da parte delle società di ingegneria e professionali ai sensi dell'art. 90 comma 1, lettere e)
ed f) del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163).
PUP - Piano integrato di intervento - Rilevanza convenzione - Possibilità di applicare art. 5
legge 168/1982
Riguardo all’ipotesi di una compravendita di area facente parte di un piano integrato d’intervento già
adottato dal Consiglio Comunale e successivamente approvato dallo stesso, è stato chiesto se:
−
l’approvazione del suddetto piano sia già di per sé sufficiente a godere delle agevolazioni
previste dall’art.1 della tariffa allegata al TUR;
−
il suddetto “piano integrato di intervento” sia qualificabile come piano di recupero con
conseguente applicazione delle agevolazioni previste dall’art. 5 della legge 168/1982;
−
in caso di risposta positiva al punto 2, se la convenzione di cui al citato articolo debba
necessariamente essere stipulata dal soggetto che poi darà attuazione al piano o se possa essere
stipulata anche dal precedente proprietario;
−
nel caso in cui la convenzione non debba essere necessariamente stipulata dal soggetto
attuatore se, comunque, sia ipotizzabile un diritto soggettivo alla stipula della medesima da parte del
suddetto attuatore non ancora proprietario dell’area ma promissario acquirente della medesima (nel
caso in cui l’attuale proprietario rifiuti di procedere alla stipula della convenzione).
L’Ufficio ha preliminarmente ricordare gli elementi distintivi degli strumenti urbanistici richiamati,
ovverosia il piano particolareggiato, il piano di recupero, e il programma integrato d’intervento.
Considerate le sue finalità, dunque, il piano di recupero deve adattare alle esigenze attuali il tessuto
urbanistico esistente, al contrario del piano particolareggiato che ha l’opposta funzione di disporre il
riassestamento della zona in ossequio alle esigenze di funzionalità previste nello strumento urbanistico
generale
Sulla scorta delle osservazioni svolte (anche dall'Agenzia delle Entrate nella recente prassi) si desume
che non è possibile assimilare i programmi integrati d’intervento ai piani di recupero e, di
conseguenza, riservare agli stessi il medesimo regime fiscale di quelli - laddove tali nuove forme di
programmazione interessino solo aree da destinare a nuova edificazione e non prevedano forme di
intervento volte ad incidere su di un tessuto di opere edilizie preesistenti.
L’assimilazione del programma integrato d’intervento al piano di recupero, laddove possibile, attiene
comunque solo al profilo funzionale, per cui la stipulazione della convenzione, presupposto
dell’agevolazione di cui all’art. 5 L 168/1982 menzionato (se il piano di recupero sia di iniziativa
privata), dovrebbe ritenersi necessaria solo ove prevista quale requisito per la validità e l’attuabilità
dello strumento e, comunque, dovrebbe essere redatta in conformità alla relativa disciplina.
Da ultimo l’Ufficio ha evidenziato che i programmi integrati costituiscono comunque un nuovo
strumento di attuazione, anche in deroga, dello strumento generale: adottando dunque la più ampia
accezione del termine “piani particolareggiati”- che ricomprenda tutti gli strumenti urbanistici attuativi
ed esecutivi del piano regolatore generale - lo strumento de quo potrebbe ascriversi in quella
categoria.
Sempreché non si possa ritenere applicabile il regime di favore di cui all’art. 5 L 168/1982, il
trasferimento di cui si discute potrebbe quindi ricadere nella previsione di cui all’art. 1 della Tariffa,
parte prima, allegata al TUR, nonché in quella di cui all’art.1-bis della Tariffa allegata al d.lgs.
347/1990, laddove il programma edilizio sia finalizzato alla realizzazione di costruzioni da destinare ad
abitazione (al solo scopo di accedere al regime premiale ai fini dell’imposta di registro) e purché
l’intervento sia completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto.
Laddove si ritenesse di aderire a quest’ultima interpretazione, si ricorda che – sebbene per l’accesso al
regime di cui si tratta è sufficiente la mera adozione dello strumento urbanistico - nel caso di specie la
stipula della convenzione è necessaria per l’attuazione del programma e che a sua volta tale
attuazione è condizione per il mantenimento del trattamento di favore di cui si discute.
Dalla Lista Sigillo
1 aprile
7 aprile
9 aprile
9 aprile
19 20 aprile
21 aprile
30 aprile
Lorenzo Ferretto ha scritto: Allego un interessantissimo provvedimento del Tribunale di Treviso, reso in
Camera di Consiglio, nel quale, oltre a dichiarare il "non luogo a provvedere" in merito alla richiesta di
autorizzazione alla alienazione di beni già costituiti in fondo patrimoniale, il Tribunale stesso ritiene
"liberamente modificabile e liberamente scioglibile" il fondo patrimoniale.
Invio il testo della relazione in tema di Agevolazioni prima casa che ho svolto all'incontro di studio
organizzato ieri dal Consiglio Notarile di Bologna.
Si tratta di un aggiornamento dello studio che ho pubblicato in Rivista del notariato nel 2006.
Cordiali saluti. Alessandro Torroni
Segnalo ai colleghi,cui possa essere sfuggita,la recente sentenza della Corte di Cassazione penale del 6
febbraio 2008 N.5824,che, in conformità con la sua stessa prevalente giurisprudenza, afferma che la
costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle
imposte in quanto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di un obbligo tributario.Allego il testo della
sentenza ed una breve relazione da me tenuta in una riunione di studio del mio distretto. Giovanni
Barone
Cari Colleghi, vorrei segnalare un interessante contributo presente nel sito di Gaetano Petrelli, all'interno
della sezione "Novità", intitolato "La soppressione del libro soci - CLAUSOLE STATUTARIE"; per accedere
al sito, dopo il consueto www, si digita gaetanopetrelli.it.
Saluti a tutti. Enrico Bevilacqua
Ugo Friedmann ha scritto: come segnalato da Angelo Busani sul 24 ore ricordo che il decreto incentivi
approvato dal senato rimodifica il limite acquisto azioni proprie per le società non quotate che ora non è
più senza limite nè il decimo del capitale ma diventa il quinto del capitale (ergo venti per cento).
Luraghi e Muritano hanno risposto:
Mi pare che il limite in realtà riguardi solo le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
Qui di seguito il testo dell’art. 2357, c. 3, c.c.,
«Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale,
tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.»
Quindi per le altre società l’acquisto di azioni proprie sembrerebbe non soggetto ad alcuna limitazione,
tanto che è stata teorizzata (da M.S. Spolidoro, se non erro) l’ipotesi della società (non quotata) unico
socio di sé stessa.
Cari Colleghi, vi anticipo un articolo sulle Cessioni di quote di s.r.l. (anche oggi alla ribalta de “Il Sole”, a
pag.33), che il Prof. Ermanno Bocchini “padre” del Registro delle imprese ha in corso di
pubblicazione sul prossimo numero della Rivista LE SOCIETA’, in netto dissenso rispetto a quanto
affermato dal prof. Donativi nel precedente fascicolo della stessa Rivista.
Si tratta di una contributo scientificamente rigoroso e, come tale, estremamente importante per
sgombrare il campo da molti equivoci e prese di posizioni strumentali!
Cordialmente Giancarlo Laurini
Mario Faedda ha scritto: Nel caso fosse sfuggita a qualcuno Vi richiamo la sentenza Cassazione sez II n°
5773 del 10.3.2009 la quale in relazione alla nullità prevista dall'articolo 61 L. 1089/1939 ( art. 164 n.1
Decreto Legislativo n. 42/2004) stabilisce che la nullità è di carattere relativo essendo stabilita NELL'
INTERESSE ESCLUSIVO dello stato e non può,quindi, essere dedotta dai privati o rilevata d'ufficio dal
giudice.
Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali
Agenzia delle
Entrate
1.04.2009
n.42914
Agenzia delle
Entrate
Risoluzione n. 96/E
del 3 aprile 2009
CESSIOI QUOTE S.R.L. – REGISTRAZIONE TELEMATICA
L’Agenzia delle Entrate ha disposto che anche i dottori commercialisti e gli esperti contabili
potranno effettuare per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle quote
di Srl sottoscritti con firma digitale. Pertanto, non sarà più necessario ricorrere alla procedura
tradizionale.
Enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali:
agevolazioni fiscali
Non è soggetto all’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali
delle tasse sulle concessioni governative, il contratto di finanziamento in favore di un ente
pubblico, a condizione che l’ente sia istituito per il perseguimento e l’esercizio esclusivo di
funzioni statali.
Parere CCIAA
Reggio Emilia
3.03.2009
n. 2515
Agenzia Entrate
Corcolare
10.03.2009
n.14/E
Impresa residente all’estero e forma del contratto
Secondo la Camera di Commercio di Reggio Emilia, se l’impresa risiede all’estero non si
applicano le norme sulla forma del contratto previste dal Codice Civile. Il parere si riferisce
alla corretta interpretazione dell’art. 2556 C.C., il quale dispone che, per le imprese soggette
a registrazione, i contratti che hanno ad oggetto la proprietà o il godimento di un’azienda
devono essere provati per iscritto, oltre che redatti in forma pubblica da un notaio o, in
alternativa, per scrittura privata con le firme autenticate da un notaio. Inoltre, il notaio deve
curare il deposito dell’atto per l’iscrizione al Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla
stipula del contratto stesso.
Nel caso esaminato un Comune aveva rilevato la non conformità del contratto esibito alle
prescrizioni del Codice Civile che impongono l’intervento del notaio; la Camera di Commercio
ha affermato che l’obbligo di rispettare gli obblighi previsti dal Codice Civile non sussiste per
le imprese con sede all’estero, in quanto per le stesse l’unico adempimento richiesto è la
denuncia dell’unità locale al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative dell’Ufficio
del Registro delle Imprese territorialmente competente.
Esenzione dalle plusvalenze e “start-up”
Non sono imponibili le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non
qualificate) in società di nuova costituzione (non più di 7 anni), a condizione del
reinvestimento della plusvalenza, in tutto o in parte, entro 2 anni dal suo conseguimento, in
società di nuova costituzione (non più di 3 anni) che svolgono la medesima attività della
società cui si riferiscono le partecipazioni cedute.
Le partecipazioni oggetto di cessione devono essere possedute da almeno 3 anni.
L’esenzione delle plusvalenze da “start up” è prevista dal D.L. n. 112/2008 per i contribuenti
che realizzano operazioni in grado di generare redditi diversi di natura finanziaria.
L’importo della plusvalenza che può beneficiare dell’esenzione è limitato al quintuplo del costo
sostenuto, nei 5 anni anteriori alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono cedute
per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili diversi dagli immobili, e di
beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.
Qualora, decorso il termine di 2 anni, il cedente non effettui il reinvestimento, la plusvalenza
assume rilevanza ai fini delle imposte sui redditi nel periodo di imposta in cui è stata
originariamente realizzata.
Agenzia Entrate
Circolare
13.03.2009
n.13/E
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in tema di cessioni di immobili ai fini IVA
L’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di approfondire alcune questioni attinenti al
trattamento ai fini IVA delle cessioni di immobili (cfr. paragrafi n. 6.3, 6.4 e 6.5 della
suddetta circolare).
1) ambito applicativo del comma 3-bis dell’articolo 60-bis del DPR 26 ottobre 1972,
n. 633 introdotto dalla finanziaria 2008 (articolo 1, comma 164, Legge 244/2007)
con il quale è stata prevista la responsabilità solidale degli acquirenti di immobili.
La norma in esame stabilisce che il cedente e l’acquirente sono responsabili in solido per il
pagamento dell’imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato
nell’atto, nonché della relativa sanzione.
Il nuovo comma 3-bis citato il legislatore ha esteso, nell’ambito delle cessioni di immobili, la
responsabilità per il pagamento dell’IVA in capo all’acquirente, anche laddove quest’ultimo
ponga in essere l’operazione al di fuori di un’attività di impresa o di lavoro autonomo.
Secondo l’Agenzia il presupposto per l’applicazione del comma 3-bis in commento «è
rappresentato dalla divergenza tra l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di cessione e
nella relativa fattura, rispetto al corrispettivo effettivamente percepito». Di conseguenza, il
suddetto comma 3-bis «non assume quale parametro di riferimento il “valore normale”
dell’immobile trasferito, a differenza di quanto dispone il precedente comma 2 del medesimo
articolo 60-bis».
L’Amministrazione tiene a sottolineare che il “valore normale” rappresenta una presunzione
legale utilizzabile nell’accertamento ai fini IVA e ai fini delle Imposte sui redditi che si fonda
sul “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o
similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel
tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi”
(articolo 14, terzo comma, del DPR n. 633/1972), mentre «il comma 3-bis trova applicazione
esclusivamente nell’ipotesi di effettiva divergenza tra l’importo dichiarato e quello percepito.
Ne consegue, con riferimento al quesito in esame, che la responsabilità solidale di cui al
comma 3-bis non trova applicazione in caso di accertamento della maggiore imposta basato
sul c.d. “valore normale”».
La suddetta conclusione si fonda su di un’interpretazione letterale e logico-sistematica
dell’impianto normativo dettato ai fini IVA, in quanto «la responsabilità solidale
dell’acquirente ai fini IVA rappresenta un’ipotesi eccezionale, che va limitata ai casi
tassativamente previsti dal Legislatore. Ne consegue, in mancanza di un’espressa previsione
normativa, che non è possibile estendere la responsabilità solidale dell’acquirente anche al
caso in cui la maggiore imposta derivi da un accertamento in base al cd “valore normale”».
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la responsabilità del cessionario non sorge in caso di
accertamento basato sul valore normale, quindi, «l'espressione "corrispettivo effettivo" vuol
significare chiaramente che la responsabilità solidale dell'acquirente si verifica solo laddove
l'Agenzia delle entrate riesca a dimostrare che la somma effettivamente incassata dal
venditore sia maggiore rispetto al prezzo indicato nell'atto. E' dunque necessario che i locali
uffici delle entrate siano in grado di fornire elementi di prova per avvalorare la percezione dei
maggiori corrispettivi da parte del cedente. Tale prova non potrà essere fornita, alla luce delle
argomentazioni sin qui illustrate, esclusivamente su elementi presuntivi come quello
costituito dal "valore normale" dell'immobile».
2) Con riferimento al corretto trattamento fiscale delle cessioni di fabbricati oggetto
degli interventi di recupero di cui all’art. 31, lett. c), d) ed e), della legge 457/78,
l’Amministrazione ha chiarito che ai fini dell’applicabilità del n. 8-bis) dell’articolo 10, del DPR
n. 633/1972 e del n. 127-quinquesdecies, della Tabella A, Parte III, allegata al predetto DPR
n. 633/1972, non rileva lo stato di degrado dell’immobile oggetto di cessione.
La norma prevede asetticamente l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 % ai “fabbricati o
porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti gli interventi di recupero di cui all’articolo 31
della legge 5 agosto n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b), del primo comma dello
stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi”.
«la norma in discorso non richiede che gli interventi di recupero siano collegati ad una
condizione di degrado dell’immobile, ragion per cui può trovare applicazione anche in ipotesi
di cambio di destinazione d’uso non collegato a degrado del bene».
Peraltro, l’Amministrazione ribadisce che «con la circolare n. 12/E del 1 marzo 2007, al
paragrafo 10, è stato chiarito che il regime di imponibilità IVA trova applicazione,
relativamente all’operazione di cessione, sempre che “i lavori edili siano stati effettivamente
realizzati, anche se in misura parziale”. Non è sufficiente la semplice richiesta delle
autorizzazioni amministrative all’esecuzione dell’intervento».
3) Con riferimento alla disposizione contenuta nel citato n. 127-quinquiesdecies)
della Tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972, l’Amministrazione ha precisato come
peraltro già chiarito con la risoluzione n. 431363 del 28 luglio 1992, in relazione all’analoga
normativa allora vigente – che la stessa «nell’individuare l’aliquota IVA applicabile alla
cessione di fabbricati sui quali le stesse aziende cedenti hanno eseguito interventi di
recupero, non tratta specificamente anche dei fabbricati “non ultimati”, diversamente da
quanto espressamente previsto da altre disposizioni della medesima Tabella (come, ad
esempio, il n. 127-undecies) della Tabella A, parte III, allegata al medesimo d.P.R.).
Da ciò discende che la cessione di un fabbricato effettuata dal soggetto che ha realizzato
l’intervento di ristrutturazione in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo
è esclusa dall’ambito applicativo del citato n. 127-quinquiesdecies)».
Agenzia Entrate
Risoluzione
n. 97/E
del 7 aprile 2009
Ministero Sviluppo
Economico
– DG Vigilanza e
normativa tecnica
Nota n. 31017
6 aprile 2009
Agenzia Entrate
Circolare
9 aprile 2009
n.13/3
Agenzia Entrate
Risoluzione
8 aprile 2009
n.99/E
Agenzia Entrate
Risoluzione
9 aprile 2009
n.102/E
Agenzia
Entrate
Circolare
9 aprile 2009
n. 12/E
Scissione di società: è elusiva se segue la vendita delle quote
L’operazione di scissione di una società e la conseguente cessione totale dell’intero pacchetto
delle quote da parte dei soci persone fisiche è da considerarsi elusiva, in quanto realizzata
per aggirare la normativa che disciplina il regime di tassazione sulla cessione d’azienda
(articolo 86, comma 2 del Tuir). Secondo le Entrate, per le scissioni totali, il costo fiscale delle
partecipazioni della scissa deve essere ripartito in base al “valore netto contabile” del
patrimonio trasferito a ciascuna delle beneficiarie. Per le scissioni parziali, invece, va ripartito
in proporzione al valore netto contabile del patrimonio trasferito alle beneficiarie e di quello
rimasto nella scissa.
Diritti di segreteria per la comunicazione che integra le risultanze del Registro delle
imprese con quelle del libro dei soci.
Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno 2009 – Indirizzi operativi.
In attesa della definitiva fissazione, nella Convenzione triennale 2009 – 2011, degli obiettivi
qualitativi e quantitativi da conseguire nel corrente anno, sono stati forniti gli indirizzi
operativi per lo sviluppo delle attività di prevenzione e contrasto dell’evasione. Gli indirizzi
sono emanati in attuazione delle linee generali e degli obiettivi contenuti nell’Atto di indirizzo
del Ministro dell’Economia e delle Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica
fiscale per gli anni 2009-2011 che ha tracciato le linee generali e gli obiettivi della gestione
tributaria per il triennio. I punti strategici sono: accertamento sintetico, contrasto alle
compensazioni di crediti inesistenti, “tutoraggio” delle grandissime imprese, presidio per i
grandi contribuenti e per le piccole e medie imprese, con metodologie di analisi dei rischi
sempre più sofisticate, lotta alle compensazioni fraudolente, controlli ai regimi fiscali
agevolati
RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA PARTE DEL PROFESSIONISTA
Nell’ipotesi di immobile acquisito a titolo gratuito dal professIonista, le spese di
ristrutturazione oggettivamente incrementative dell’immobile sono deducibili nel limite del
5% del valore dei beni materiali ammortizzabili; l’eccedenza deve essere ripartita in 5 anni.
Analoghe considerazioni valgono per la deduzione delle spese incrementative dell’immobile
che resta di proprietà di terzi ed è detenuto in locazione o comodato.
Ai fini Iva, l’imposta pagata sulla manutenzione di un’abitazione non è mai detraibile, neppure
nel caso di trasformazione in ufficio e indipendentemente dall’attribuzione, nel corso
dell’intervento, della categoria di unità immobiliari in corso di definizione
FUSIONE TRA ENTE NON COMMERCIALE E S.R.L.
L’incorporazione di una società a responsabilità limitata in una fondazione è soggetta sia alle
regole della neutralità fiscale propria della fusione societaria sia a quelle della trasformazione
eterogenea.
In caso di fusione per incorporazione di una società di capitali in un ente non commerciale,
solo i beni dell’incorporata confluiti nell’attività d’impresa della fondazione beneficiano del
regime di neutralità fiscale disciplinato dall’art. 172 del Tuir. I beni della società non imputati
nell’attività commerciale dell’ente si considerano realizzati al valore normale, generando
plusvalenze imponibili in analogia alle operazioni di trasformazione eterogenee. La risoluzione
inoltre, ha escluso la retrodatazione degli effetti fiscali della fusione; restano in ogni caso
esercitabili i poteri di controllo per verificare l’elusività.
Le regole della neutralità fiscale propria della fusione societaria si applicano solo per i beni
della s.r.l. che, dopo l’incorporazione, confluiscono nell’attività d’impresa della fondazione.
Se, invece, i beni rientrano nell’ambito dell’attività non commerciale dell’ente, valgono le
disposizioni sulla trasformazione eterogenea.
delle Enti associativi: regime fiscale di favore subordinato alla comunicazione di dati e
notizie fiscalmente rilevanti
Regime fiscale agevolato per gli enti di tipo associativo subordinato alla comunicazione
all'agenzia delle Entrate, mediante l'invio di un apposito modello, di dati e notizie fiscalmente
rilevanti. Nuove norme in materia di Onlus. Sono, in sintesi, le disposizioni introdotte dal
decreto legge "anticrisi" (Dl 185/2008) illustrate con la circolare n. 12/E del 9 aprile.
L’obbligo di comunicare al Fisco i dati sulla propria attività investe tutti gli enti di tipo
associativo, inclusi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi dei soci
per l’attività istituzionale.
Dovranno comunicare i dati le organizzazioni di volontariato che svolgono attività commerciali
non marginali e non possono più assumere la qualifica di Onlus
Il
Sottosegretario
del
Ministero
dell’Economia e delle
Finanze ha risposto
all'interrogazione
(5-01278)
sulla
tematica
dell'interpretazione
della disciplina in
titolo fornita finora
dall'Amministrazione
finanziaria.
Precisazioni in merito all'applicazione dell'imposta di registro e dell'IVA sui
trasferimenti di terreni edificabili da parte di soggetti nell'esercizio di impresa
agricola.
La tematica ha assunto recentemente notevole rilevanza, a seguito di una sentenza della
Corte di cassazione (sentenza 9 gennaio 2009, n. 237, della sezione V, vedi in CNN Notizie,
rassegna di giurisprudenza del 19 febbraio 2009, N.d.R.) che, a giudizio dell’interrogante, ha
distorto l'interpretazione della disciplina in materia fornita finora dall'Amministrazione
finanziaria.
Testo della risposta
Con il question time in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine al
trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte indirette, ai trasferimenti di terreni
edificabili posti in essere da «soggetti nell'esercizio di impresa agricola».
Al riguardo, gli Uffici fanno presente che ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA le
«cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di
imprese».
Costituiscono cessioni di beni, ai sensi del successivo articolo 2, primo comma, «gli atti a
titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o
trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere».
«Per esercizio di imprese», secondo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 4, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, «si intende l'esercizio per
professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli
articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate informa di impresa».
Pertanto, affinché una operazione sia rilevante ai fini IVA è necessaria la sussistenza
congiunta dei requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale.
In proposito, l'Agenzia delle entrate, nell'evidenziare che la sussistenza del requisito
territoriale appare verificata nell'operazione di cui trattasi, con riferimento al requisito
soggettivo ha rilevato che l'esercizio di attività agricole non costituisce un limite
all'applicazione del regime IVA, in quanto l'impresa agricola, al pari di quella commerciale, è
espressamente considerata dal citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972.
Per quanto attiene, poi, al requisito oggettivo nel caso di terreni aventi natura edificatoria
non opera l'esclusione dall'IVA, disposta dall'articolo 2, terzo comma, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che non considera cessioni quelle «che hanno
per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria».
Gli Uffici ritengono, quindi, che, ove sia verificata la ricorrenza dei requisiti descritti, la
cessione di un'area edificabile nell'esercizio dell'impresa agricola rientri nel campo impositivo
dell'IVA.
Tale interpretazione è coerente con quella fornita in precedenza dall'Agenzia delle entrate con
le risoluzioni del 7 maggio 2002, n. 137, del 16 marzo 2007, n. 54 e del 20 marzo 2008, n.
106 ed è in linea con l'indirizzo assunto in merito dalla Corte di Cassazione (vedi sentenza n.
3987 del 3 aprile 2000).
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, non sembrano sussistere particolari dubbi
in ordine al regime fiscale applicabile ai trasferimenti di terreni edificabili posti in essere
nell'esercizio di impresa agricola.
Ed invero, come si è visto, l'orientamento assunto dagli Uffici dell'Amministrazione
finanziaria, e in particolare dall'Agenzia delle entrate, con i vari documenti di prassi
amministrativa, risulta coerente nel tempo
Antiriciclaggio: chiarimenti sui pagamenti di effetti presso cassa cambiali e
Ministero
dell’Economia e delle pagamenti frazionati
Con nota del 12 marzo 2009 il Consiglio Nazionale ha chiesto al Ministero dell’Economia e
Finanze Finanze chiarimenti riguardo alle disposizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 231/2007 in
Dipartimento del
materia di pagamenti di effetti presso cassa cambiali e pagamenti frazionati nei casi in cui i
Tesoro
suddetti pagamenti siano pari o superiori al limite di legge.
Nota dell’8 aprile
Il Ministero, con nota a firma del dr. Giuseppe Maresca, Capo della Direzione Valutario,
2009, n. 28107
Antiriciclaggio ed Usura del Dipartimento del Tesoro, ha condiviso l’interpretazione già data
dal Consiglio Nazionale, che ha ritenuto consentita la possibilità al notaio di ricevere il
pagamento di cambiali ed assegni in contanti per importi pari o superiori ai limiti di legge, e
ha chiarito che i limiti di pagamento in contanti, libretti e titoli al portatore, nel caso di
pagamento rateale, devono essere considerati nell’ambito di ogni singolo pagamento, e non
con riguardo al valore dell’operazione, determinato dalla somma dei pagamenti rateali
Antiriciclaggio: chiarimenti in ordine ad atto notarile in cui compare una società
Ministero
dell’Economia e delle fiduciaria
Con nota del 12 marzo 2009 il Consiglio Nazionale ha chiesto al Ministero dell’Economia e
Finanze finanze chiarimenti circa le modalità di assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della
Dipartimento del
clientela previste dalla normativa antiriciclaggio nel caso in cui nell’atto notarile intervenga
Tesoro
una società fiduciaria.
Nota del 9 aprile
Il Ministero, con nota a firma del dr. Giuseppe Maresca, Capo della Direzione Valutario,
2009 n. 29165
Antiriciclaggio ed Usura del Dipartimento del Tesoro, ha ribadito che gli obblighi di adeguata
verifica della clientela, nel caso di intervento di società fiduciaria, devono essere adempiuti
sia nei confronti della società fiduciaria che nei confronti del fiduciante
Consiglio Nazionale
Dottori
Commercialisti
Principio Revisione
002
15.04.2009
Agenzia Entrate
Risoluzione
21.04.2009
n.105/E
Agenzia Entrate
Risoluzione
23.04.2009
n.110/E
Agenzia Entrate
Risoluzione
28 aprile 2009
n. 112/E
Agenzia Entrate
Risoluzione
29 aprile 2009
n. 116/E
Agenzia Entrate
Risoluzione
29 aprile 2009
n. 117/E
Cessazione del Collegio Sindacale nelle SRL
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha chiarito che il collegio sindacale nelle Srl
cessa esclusivamente con il decorso del triennio dalla nomina. Non rileva, invece, in tal senso
il mancato superamento dei limiti dell’art. 2435-bis C.C. L’usuale prassi secondo la quale,
venuti meno i presupposti per l’obbligatorietà del collegio sindacale, tutti i sindaci scelgono di
rinunciare alla carica, non è imposta da alcuna disposizione di legge, attenendo
esclusivamente alla discrezionalità e alla sensibilità dei sindaci.
VENDITA ALL’ASTA DI UN BENE STRUMENTALE D’IMPRESA
La cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone non ne determina
l'estinzione ove non siano del tutto esauriti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa.
Ai sensi dell'articolo 2312 del codice civile, infatti, l'atto formale di cancellazione ha efficacia
meramente dichiarativa, finalizzata alla sua pubblicità, e non influisce sull'esistenza del
soggetto societario. Deve quindi essere considerata esistente una società che, dopo la
cancellazione dal registro delle imprese, risulta essere titolare della proprietà di un immobile,
con la conseguenza che la cessione dello stesso è imponibile ai fini Iva qualora ricorrano i
presupposti elencati all'articolo 10, comma 8-ter, del Dpr 633/1972.
La vendita all’asta, nell’ambito di una procedura esecutiva, dell’immobile appartenente a una
società di persone cancellata dal Registro delle Imprese resta dunque soggetta all’Iva.
Trattandosi di un fabbricato strumentale per natura venduto a un privato, l’operazione è
imponibile; sono dovute inoltre l’imposta di registro fissa, l’imposta ipotecaria del 3% e quella
catastale dell’1%. L’obbligo di fatturazione deve essere assolto dal professionista delegato
alla procedura esecutiva, che deve versare l’Iva con il modello F24.
TRUST – CONFERIMENTO QUOTE SOCIALI E TASSAZIONE
Il conferimento di una partecipazione societaria di controllo in un trust beneficia della totale
esenzione dal pagamento dell’imposta di donazione qualora:
· il trust abbia una durata non inferiore a 5 anni;
· i beneficiari finali siano discendenti o coniuge del disponente;
· il trust non sia discrezionale o revocabile;
· il trustee mantenga il controllo per almeno 5 anni.
Non sconta l’Iva il contratto di superficie perché insufficiente a qualificare il terreno
come “area edificabile”
La costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo per la realizzazione di un
impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica non sconta l’Iva ma l’imposta di
registro nella misura del 15% e le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. Il
corrispettivo percepito dal proprietario del terreno rappresenta una plusvalenza imponibile,
che potrà essere rateizzata se il fondo è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre
anni (articolo 86, comma 4, del Tuir). La stessa, inoltre, concorre alla formazione del valore
della produzione netta ai fini Irap. È in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n. 112/E
del 28 aprile con cui l’Agenzia ha chiarito i dubbi sorti sul corretto trattamento tributario, ai
fini delle imposte dirette e indirette, da applicare alla costituzione del diritto di superficie su
un terreno agricolo, finalizzato alla costruzione di un impianto fotovoltaico
Agevolazioni tributarie in materia di piccola proprietà contadina: spettano anche se
l'acquisto è avvenuto per decreto di trasferimento
L'acquisto di un terreno agricolo, da parte di una s.r.l., per effetto del decreto di
trasferimento dell'autorità giudiziaria, può usufruire comunque delle agevolazioni in materia
di piccola proprietà contadina (PPC), consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e
nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa. Lo ha precisato
l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 116/E del 29 aprile. Il documento approfondisce,
da un punto di vista fiscale, le problematiche relative all'ambito di applicazione delle
disposizioni agevolative in argomento, anche alla luce del consolidato orientamento
giurisprudenziale, volto a ribadire che l'elenco degli atti fiscalmente agevolati (articolo 1 della
legge 604/1954) non ha carattere tassativo.
Trattamento fiscale degli interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutuo
ipotecario
Spetta la detrazione del 19% per gli interessi passivi relativi alla sola quota del mutuo
imputabile all'abitazione principale e alla relativa pertinenza, anche se queste fanno parte di
un fabbricato composto da altre unità immobiliari, comprato unitariamente e per il cui
acquisto è stato contratto un solo mutuo. Per calcolare la quota di interessi detraibili, occorre
prima individuare la percentuale del prezzo di acquisto riferibile agli immobili agevolabili, data
dalla proporzione tra le rendite catastali delle singole unità che compongono il fabbricato. La
percentuale ottenuta va poi applicata al valore complessivo del mutuo. E' quanto chiarito
dall'agenzia delle Entrate in risposta al quesito di un contribuente che ha acquistato,
contraendo un unico mutuo, un fabbricato composto da tre unità immobiliari, rispettivamente
classificate A/2 (adibita ad abitazione principale), A/3 (in fase di ristrutturazione per essere
successivamente accorpata alla prima) e C/6 (pertinenza dell'abitazione principale).
Scadenzario
11 febbraio 2009
21 febbraio 2009
Entra in vigore il “decreto anticrisi” portante misure urgenti a D.L. 10 febbraio 2009, n. 5
sostegno dei settori industriali in crisi
(GU n. 34 del 11-2-2009)
Entra in vigore la Legge di conversione del DL recante misure Legge 18 febbraio 2009, n. 9
urgenti in materia di semplificazione normativa.
1 marzo 2009
Entra in vigore la legge recante misure straordinarie in
materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
1 marzo 2009
Entra in vigore la legge recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
19 marzo 2009
Entra in vigore la Legge di ratifica ed esecuzione della
Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le frodi o le evasioni fiscali
Entrano in vigore le disposizioni di cui all’art. 16, commi da
12-quater a 12-decies della legge di conversione del D.L.
185/08 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie,
lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale.
Termine ultimo per allineare i dati del Registro delle Imprese
con le risultanze del libro dei soci delle società a
responsabilità
limitata.
Per
l’adempimento
della
comunicazione è stato reso disponibile sul sito di InfoCamere
la nuova versione 6.1 di FedraPlus, capace di gestire la
pratica telematica necessaria per adempiere all’obbligo di
legge.
Entra in vigore il Decreto del Ministero Economia e Finanze
che contiene il Regolamento delle disposizioni in materia di
intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155,
commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385.
Società non operative: termine ultimo per l’iscrizione nel
Registro delle Imprese della delibera di scioglimento o di
trasformazione (delibera che doveva essere presa entro il 30
maggio 2008)
Data entro la quale i libretti di deposito bancari o postali al
portatore devono essere estinti dal portatore ovvero il loro
saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente
l’importo di Euro 12.000,00
L’art. 41, comma 2, del decreto “milleproroghe ha modificato
l’art. 306, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (testo
unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro), stabilendo che le disposizioni di cui agli artt. 17,
comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in
tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi
comprese le relative disposizioni sanzionatorie, diventano
efficaci a decorrere dal 30 giugno 2009.
I datori di lavoro dovranno effettuare la nuova valutazione
dei rischi ed elaborare il relativo documento, oppure
adeguare ai nuovi requisiti quello già predisposto.
Tutti i datori sono tenuti all’adempimento: per quelli che
occupano meno di 10 lavoratori, però, sarà sufficiente
un’autocertificazione.
Non provvedere all’adempimento comporta il rischio della
sanzione penale, dell’ammenda da 3.000 a 9.000 euro, oltre
che della sanzione amministrativa (della quale è responsabile
anche il dirigente) da 2.500 a 10.000 euro.
Data a partire dalla quale
si applicano le disposizioni
dell’art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione
energetica degli edifici) alle singole unità immobiliari, nel
caso di trasferimento a titolo oneroso.
Tracciabilità dei compensi ai professionisti.
Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento in
contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma
dell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal
comma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “Decreto
30 marzo 2009
30 marzo 2009
18 aprile 2009
30 maggio 2009
30 giugno 2009
30 giugno 2009
1 luglio 2009
1 luglio 2009
Conversione del DL 22 dicembre
2008, n. 200
(GU n. 42 del 20-2-2009 Suppl. Ordinario n.25)
Legge 27 febbraio 2009, n. 13
(di conversione del decretolegge 30 dicembre 2008, n.
208)
(GU n. 49 del 28-2-2009)
Legge 27 febbraio 2009, n.14
(di conversione del decretolegge 30 dicembre 2008, n.
207)
(GU n. 49 del 28-2-2009 Suppl. Ordinario n.28)
Legge 3 marzo 2009, n. 20
(GU n. 64 del 18-3-2009)
Legge 28 gennaio 2009, n. 2
(GU n. 22 del 28-1-2009 Suppl. Ordinario n.14)
Legge 28 gennaio 2009 n. 2 (art.
16, commi da 12 quater a 12
undecies), che ha convertito con
modifiche il D.L. 29 novembre 2008
n. 185
DECRETO 17 febbraio 2009, n.
29 (GU n. 78 del 3-4-2009)
Art.1 commi 128 e 129 Legge
24.12.2007 n.244 (Finanziaria
2008)
D.Lgs 21 novembre 2007, n.
231, art.49, modificato dal D.L.
25 giugno 2008, n. 112 art.32
Art. 41, comma 2, del decreto
“milleproroghe”
D.L.
31.12.2008 n.207
(Gazzetta Ufficiale 31.12.2008,
n. 304)
D.L.gs. 19.08.2005 n.192
D.L.gs. 29.12.2006 n.311
(G.U. 1.02.2007 n.26)
Art.35 comma 12 bis Legge 248
del 4 agosto 2006
(G.U. n.186 dell’11.08.2006)
modificato dall’art.1 comma 69
della Legge 27.12.2006 n.296
Bersani”
29 novembre 2009
31 dicembre 2009
31 dicembre 2009
(Finanziaria 2007)
abrogato dal D.L. 25 giugno
2008
D.L. 29 novembre 2008, n. 185,
art. 12, comma 7
(in Suppl. ord. alla G.U. n. 280
del 29.11.2008)
In tema di posta elettronica certificata dei notai ed altri
professionisti, l’art. 12, comma 7, del D.L. 185/ 2008, n. 185
dispone che “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti
con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in
via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo
indirizzo di posta elettronica certificata”.
Riguardo ai notai, è da ritenersi che la comunicazione – da
adempiersi entro il 29 novembre 2009 – debba essere
effettuata al consiglio notarile distrettuale, a cui incombe
l’obbligo di pubblicazione telematica dei dati identificativi dei
notai del collegio (salva la possibilità che detta pubblicazione
sia effettuata sul sito del Consiglio nazionale del Notariato a
cura – o per conto – e sotto la responsabilità dei consigli
distrettuali).
Scadenza del termine per le agevolazioni PPC (applicabili Art. 2, comma 8, della legge 22
anche agli acquisti dell’imprenditore agricolo professionale, dicembre 2008, n. 203 (in
Suppl. ord. alla
iscritto nell’apposita gestione previdenziale)
G.U. n. 303 del 30.11.2008)
In tema di riordino delle IPAB Scade la proroga del termine –
previsto dall’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 4 maggio 2001, n.
207, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gli
atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che
procedano al riordino in aziende di servizi o in persone
giuridiche di diritto privato (esenzione dalle imposte di
registro, ipotecarie e catastali).
Art. 2, comma 10, legge
22.12.2008, n. 203
(Suppl. ord. alla G.U. n.
303 del 30.11.2008)
Segnalazione di giurisprudenza
Cassazione,
sentenza
23 gennaio 2009
n.1701
sez. III civile
Cassazione,
sentenza
26 gennaio 2009
n.3445
sez. III penale
Cassazione,
sentenza
22 gennaio 2009
n.2877
sez. III penale
Cassazione,
sentenza
13 gennaio 2009
n.834
sez. III penale
Cassazione,
sentenza
3 marzo 2009
n. 5119
sez. II civile
Compravendita ed abitabilità
Il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l'obbligo di consegnare all'acquirente il
certificato di abitabilità, senza il quale l'immobile stesso è incommerciabile. La violazione di tale
obbligo può legittimare sia la domanda di risoluzione del contratto, sia quella di risarcimento del
danno, sia l'eccezione di inadempimento, e non è sanata dalla mera circostanza che il venditore, al
momento della stipula, avesse già presentato una domanda di condono per sanare l'irregolarità
amministrativa dell'immobile.
EDILIZIA – Cambio di destinazione d’uso
In tema di reati edilizi, integra il reato di costruzione edilizia abusiva per assenza del permesso di
costruire l'esecuzione d'interventi edilizi comportanti un mutamento di destinazione d'uso in
immobili compresi nelle zone omogenee A) ovvero modificativi della sagoma o del volume del
preesistente manufatto.
(Fattispecie relativa a modifica della destinazione d'uso di un ripostiglio in vano abitabile).
EDILIZIA – Cambio di destinazione d’uso
In tema di reati edilizi, integra il reato di costruzione edilizia in assenza di permesso di costruire il
mutamento di destinazione d'uso di un immobile mediante realizzazione d'opere edilizie, in quanto
l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, determina la creazione di un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente.
(Fattispecie relativa a modifica della destinazione d'uso di una serra in un deposito adibito a
rimessa di velivoli).
EDILIZIA – Ristrutturazioni: apertura di una porta al posto di una preesistente finestra
In tema di reati edilizi, l'apertura di una porta al posto di una preesistente finestra necessita del
preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia d'inizio
attività poiché si tratta d'intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti, in quanto tale
non qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore".
PATTI SUCCESSORI
Per la configurabilità di un patto successorio c.d. istitutivo è sufficiente una convenzione con la
quale alternativamente si istituisce un erede o un legato ovvero ci si impegna a farlo in un
successivo testamento, cosicché nella prima ipotesi la convenzione stessa, in quanto avente ad
oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta, è idonea ad
integrare un patto successorio (ordinariamente vietato), senza alcuna necessità di ulteriori atti
dispositivi.
(Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione della sentenza impugnata, ha escluso che
potesse ricorrere un'ipotesi di patto successorio con riguardo ad una convenzione "inter vivos"
Tribunale
Vicenza,
Ordinanza,
Sez. Civile,
17/04/2009
Tribunale Milano
3.03.2009
sentenza
n.3812
Cassazione,
sentenza
10 marzo 2009
sez. III civile
n. 5738
Cassazione,
sentenza
3 marzo 2009
sez. II civile
n. 5131
Cassazione,
sentenza
13 febbraio 2009
sez. I civile
n. 3646
Cassazione
29 aprile 2009
n.17854
intercorsa tra la "de cuius", quando era in vita, e la nipote, con la quale la prima si era riconosciuta
debitrice della seconda di una determinata somma per le prestazioni assistenziali fornitele,
prevedendo che l'estinzione del debito sarebbe avvenuta dopo la sua morte).
Trasferimento telematico di quote di SRL, firma digitale comunque da autenticare
Per il Tribunale di Vicenza allo stato della normativa e salvo un intervento successivo del
legislatore «non può che non optarsi per la iscrivibilità del solo atto con forma digitale
autenticata dal notaio».
Spese condominiali straordinarie e cessione di immobili
Per determinare se una spesa condominiale straordinaria sia a carico di chi ha venduto un
immobile o di chi lo ha acquistato occorre valutare i patti contenuti nell’atto di compravendita. In
mancanza, l’onere è a carico di chi era proprietario al momento in cui è sorta l’esigenza della
spesa, e ciò anche nel caso in cui dopo la compravendita sia deliberato un aumento di una spesa
straordinaria già preventivata.
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI
Alle associazioni non riconosciute non si applicano analogicamente le norme dettate per lo
scioglimento delle associazioni riconosciute e, pertanto, le prime possono procedere alle attività di
liquidazione tramite i rappresentanti in carica alla data di scioglimento, in regime di "prorogatio";
l'eventuale nomina dei liquidatori da parte dell'Autorità giudiziaria, non indispensabile ma
comunque non vietata, comporta peraltro che questi ultimi sono legittimati a rappresentare l'ente
in vece e luogo degli amministratori prorogati.
VALORE PROBATORIO DEL CATASTO
In tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la
validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere
da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi
costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale
insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Per quanto attiene, in particolare, alla
identità del bene domandato dall'attore con quello descritto nel titolo stesso, i dati catastali non
hanno valore di prova ma di semplice indizio, costituendo le mappe catastali un sistema secondario
e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria.
CONTRATTO – AZIONE DI RESCISSIONE PER LESIONE
L'azione generale di rescissione per lesione prevista dall'art. 1448 cod. civ. richiede la simultanea
presenza di tre requisiti: l'eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla
controprestazione, l'esistenza di uno stato di bisogno - inteso non come assoluta indigenza, ma
come una situazione di difficoltà economica che incida sulla libera determinazione a contrarre e
costituisca, quindi, il motivo dell'accettazione della sproporzione tra le prestazioni da parte del
contraente danneggiato - e, l'aver, infine, il contraente avvantaggiato tratto profitto dall'altrui stato
di bisogno di cui era consapevole.
Condizionamento di assemblea societaria
La Cassazione si è occupata della nuova figura di reato societario di illecita influenza
sull’assemblea, introdotta nel 2002 dal D.Lgs. n. 61. La norma sanziona con la pena della
reclusione da 6 mesi a 3 anni la condotta di chi con atti simulati o fraudolenti determina la
maggioranza in assemblea per procurarsi un ingiusto profitto.
Secondo i giudici, il condizionamento di un’assemblea societaria può essere esercitato con varie
modalità, che possono non coincidere con le nozioni di simulazione e frode del diritto civile.
Rientrano tra le condotte che possono essere sanzionate: il comportamento del socio che utilizza
azioni o quote non collocate; le false dichiarazioni degli amministratori o di terzi sulla
convenienza di una delibera; la raccolta di deleghe eludendo i limiti del Codice Civile; la
convocazione dell’assemblea in maniera tale da impedire l’effettiva partecipazione dei soci.
Giurisprudenza tributaria
Cassazione,
sentenza
19.02.2009
n.3970
sez. V civile
Cassazione,
sentenza
5.02.2009
n.2734
sez. V civile
D.P.R. n.601 del 1973 – Dilazione di pagamento debiti scaduti derivanti da scoperto di conto
corrente
In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali il
D.P.R. 29 settembre 1973, n.601, art.15, accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate
- in base alla "ratio legis" ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta
interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella
possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi. Ne consegue che il negozio di
dilazione del pagamento di debiti scaduti, derivanti da scoperti di conto corrente, non avendo ad
oggetto un finanziamento, nel senso precisato, ma soltanto le modalità e i tempi di recupero del
credito già erogato, esula - in sé considerato - dall’ambito applicativo della disciplina agevolativa in
esame.
D.P.R. n.601 del 1973 – Cessione di credito pro solvendo
Dall’interpretazione letterale e logica dell’art.15, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n.601, si
ricava che la norma, nella sua ampia latitudine (desumibile dal riferimento a "tutti i provvedimenti,
atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni"), include nell’agevolazione tutto quanto concerne,
non solo il finanziamento, ma anche le "modificazione ed estinzione" delle operazioni agevolate,
elencando espressamente, tra gli atti fruenti dell’agevolazione, "le cessioni di credito stipulate in
Cassazione,
sentenza
20.02.2009
n.4140
sez. V civile
Cassazione,
sentenza
5.02.2009
n.2773
sez. V civile
Cassazione
Sentenza
8487/2009
Cassazione
sentenza
12.02.2009
n.3449
sez. V civile
Commissione
Tributaria Prov.
di Lodi
12.01.2009
n. 12
sez. I
Commissione
Tributaria Prov.
di Lodi
12.02.2009
n. 30, sez. VIII
Cassazione
17.04.2009
n.9181
Cassazione
17.04.2009
n.9187
Cassazione,
sentenza
26 febbraio
relazione a tali finanziamenti": per la norma, quindi, anche le "cessioni di credito" fruiscono
dell’esenzione quante volte siano state stipulate "in relazione" a finanziamenti a medio/lungo
termine.
IMPOSTA DI REGISTRO – presunzione di trasferimento delle accessioni
In tema di imposta di registro, con riguardo alla vendita di un suolo, la presunzione, prevista dal
D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, art.24 - e, nella previgente disciplina, dal D.P.R. 26 ottobre 1972,
n.634, art.23 – di trasferimento delle accessioni all’acquirente dell’immobile, salvo che siano state
escluse espressamente dalla vendita, comporta il trasferimento anche del fabbricato costruito sul
suolo, e non può ritenersi vinta per il solo fatto che le parti lo abbiano escluso dalla vendita,
concordemente dichiarando essere stato il manufatto edificato a cura e spese dello stesso acquirente,
atteso che, in una siffatta ipotesi, in considerazione del fatto che il fabbricato costruito sul suolo
appartiene, per il principio di accessione posto dall’art. 934 cod. civ., al soggetto che risulta
formalmente proprietario di quest’ultimo, è necessario fornire idonea prova dell’edificazione da parte
dell’acquirente, preceduta da atto scritto di data certa, avente contenuto derivativo e costitutivo e,
cioè, di attribuzione di un diritto di superficie in favore dei futuri acquirenti del suolo.
IMPOSTA SUCCESSIONI – Determinazione valore venale Azioni, obbligazioni, quote ed altri titoli
In tema di imposta sulle successioni, e con riguardo alla determinazione della base imponibile per le
quote di società non azionarie (nella specie,società in accomandita semplice) comprese nell'attivo
ereditario, l'art.16 del d.lgs. n.346 del 1990 impone di fare riferimento al valore proporzionale del
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente
redatto e vidimato o, in mancanza, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla
società al netto delle passività; l'inequivoco tenore letterale di tale disposizione, escludendo la
possibilità di fare riferimento alle risultanze di scritture contabili diverse da quelle indicate, comporta
che, qualora non si sia proceduto alla redazione del bilancio, operando la società in regime di
contabilità semplificata, trova applicazione la seconda parte della norma, non potendosi prendere in
considerazione le risultanze di uno stato patrimoniale, il quale rappresenta solo una delle componenti
del bilancio.
Elusione fiscale e prova delle valide ragioni economiche
Per l’elusione fiscale è sufficiente un uso improprio ed ingiustificato di uno strumento giuridico
legittimo, utilizzato anche scopertamente, che consenta però di eludere l’applicazione di un regime
fiscale proprio dell’operazione presupposto di imposta. In tali casistiche, l’onere della prova di
valide ragioni economiche a supporto della scelta spetta al contribuente.
BENEFICI PRIMA CASA – necessità di espressa richiesta
Il godimento dei benefici fiscali concernenti l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa
presuppone, tra l’altro, che il contribuente nell’atto di acquisto dell’immobile manifesti la volontà di
fruirne, dichiarando espressamente, pena l’inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volere stabilirsi nel
Comune dove si trova l’immobile; b) di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso
comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto dalla Nota II bis
della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo vigente a seguito del d.l. 22 maggio
1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243).
TRUST - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
La norma di cui all’art. 2 del D.L. n. 262/06, convertito con L. 286/06, non menziona espressamente
gli atti costitutivi di trust, pertanto solo se gli stessi dovessero costituire dei vincoli di destinazione,
rientrerebbero nella previsione normativa. L’applicabilità dell'imposta sulle donazioni in relazione a
tale tipologia di atti va quindi valutata caso per caso, a seconda della natura del negozio e degli
effetti che lo stesso produce
TRUST - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
L’assenza di una specifica normativa in materia di imposizione indiretta conduce a ritenere
ammissibile l’applicazione analogica o estensiva delle disposizioni dettate dall’art. 2 del D.L. n.
262/2006 agli atti costitutivi di trust laddove si ritenga che l’espressione “vincoli di destinazione” si
riferisca anche ai trusts e purché sussista un effettivo e concreto arricchimento della sfera giuridica
del terzo. Pertanto, il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni può ritenersi integrato
solo nel momento in cui il trustee, realizzato il programma predisposto dal disponente nell’atto
istitutivo, attribuisca il trust fund ai beneficiari.
CONFERIMENTO IMMOBILI – Imposte ipotecaria e catastale
In tema di imposte ipotecaria e catastale, nel caso di costituzione di una società di capitali
comprendente il conferimento di un bene immobile, il fatto che a quest’ultimo debba essere
attribuito un identico valore sia ai fini dell’imposta di registro che delle suddette imposte non fa
venir meno la diversità di oggetto propria di ogni singola imposta. Ne consegue che la base
imponibile ai fini delle imposte ipotecaria e catastale deve essere determinata tenendo conto del
valore dell’immobile in sé considerato e delle sole passività ad esso strettamente inerenti.
PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AREE EDIFICABILI
In tema di imposte dei redditi, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento
della cessione, che concorrono a formare il reddito imponibile, devono essere individuate sulla
base dell’interpretazione fornita dall’art. 36 L. 248/2006, secondo cui un’area è da considerare
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato
dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti
attuativi
Imposta sostitutiva ex d.p.r. 601/1973
In tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio, la misura dell'imposta sostitutiva prevista
dall'art. 17 del d.P.R. n. 601 del 1973, in luogo di quella ordinaria, a favore degli enti che effettuano
2009
sez. V civile
n. 4602
le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine elencate dagli artt. 15 e 16, non è estensibile
ai creditori che subentrino a titolo di surroga nella garanzia ipotecaria, se tale sostituzione non abbia,
come sua causa giustificativa, un ulteriore finanziamento - necessario ad estinguere le preesistenti
obbligazioni - da parte di altra azienda o istituto che eserciti il credito a medio e lungo termine,
atteso che l'agevolazione è stabilita dalla legge per favorire tale genere di finanziamenti.
(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria
regionale, che aveva riconosciuto l'agevolazione in esame nel caso di un finanziamento erogato da
una Banca nella forma di apertura di credito in conto corrente da utilizzarsi esclusivamente per il
pagamento dei crediti di altre Banche, con surroga della Banca finanziatrice nelle ipoteche giudiziali
iscritte a favore dei creditori da saldare).
IMPOSTA DI REGISTRO – Scioglimento di società non operative
In tema di assegnazioni di beni ai singoli soci da parte di società non operative, effettuate entro il 31
dicembre 2005, l'art. 30, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per il quale si applica
l'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e dette assegnazioni non sono considerate cessioni
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, riguarda i beni immobili, mentre si applica la disciplina
ordinaria del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (artt. 50, 51 e 52 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) ed i relativi criteri di determinazione della base imponibile nel caso di
beni di natura diversa da quelli immobili o, nel caso di questi ultimi, soltanto laddove essa non sia
determinabile sulla base della rendita catastale, ovvero a mezzo del particolare procedimento di cui
all'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto applicabile l'art. 30
cit., per essere gli immobili assegnati già censiti e muniti di rendita catastale).
IMPOSTA DI REGISTRO - Fusione e Scissione
L'imposta di registro relativa a fusione o incorporazione di enti, si applica in misura fissa, ai sensi
dell'art. 4 lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nei casi in cui la fusione riguardi
enti e società svolgenti esclusivamente o principalmente attività commerciale o agricola, mentre si
applica l'imposta proporzionale del 3 per cento, prevista dall'art. 9 della medesima tariffa qualora
l'operazione riguardi enti svolgenti attività diverse da quelle commerciali o agricole.
IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI – TRASFERIMENTO DI BENI ARTISTICI E CULTURALI
I trasferimenti di immobili di interesse artistico, storico ed architettonico sono soggetti alle imposte
ipotecaria e catastale in misura proporzionale e non fissa, in quanto quest'ultima, nell'originaria
previsione dell'art. 1, nota 1, della tariffa allegata al d.lgs. n. 347 del 1990, veniva individuata per le
tipologie di atti previste dal quarto e quinto periodo dell'art. 1, comma1, della tariffa allegata al
d.P.R. n. 131 del 1986, con un rinvio di tipo fisso o statico, non influenzato, quindi, dalle vicende
modificative della norma richiamata, si che non rileva lo spostamento della previsione di detti beni
dal terzo al quarto periodo dell'art. 1, comma 1, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 citato, ad opera
dell'art. 7 della legge n. 488 del 1999.
Cassazione,
sentenza
27 febbraio
2009
sez. V civile
n. 4808
Cassazione,
sentenza
27 febbraio
2009
sez. V civile
n. 4763
Cassazione,
sentenza
13 febbraio
2009
sez. V civile
, n. 3573
Diritto internazionale
Trasferimento di sede sociale in Marocco
Per il trasferimento di sede principale di società in Marocco, e' necessario costituire “ex novo” una società di diritto
marocchino, le cui partecipazioni però possono essere intestate a soli stranieri anche per la loro totalità.
Per saperne di più si può consultare la "Guide de l'investisseur", scaricabile al link seguente:
http://www.musavirlikler.gov.tr/upload/FA/Guide_investisseur.pdf
Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture
Niccolò Abriani
Giovanni Gabrielli
Guido Baldassarre
Nelson Alberto
Cimmino
Il nuovo regime dei conferimenti in natura senza
relazione di stima
Sul modo di operare della pubblicità a norma
dell’art.2644 C.C.
La cancellazione dal registro delle imprese e le
società
di
persone:
un
nuovo
indirizzo
giurisprudenziale
Vendita immobiliare e certificato di agibilità
Rivista del Notariato, 2/2009,
pag.295
Rivista del Notariato, 2/2009,
pag.355
Notariato n.3/2009, pag.268
Notariato n.3/2009, pag.273
Segnalazioni di siti web e programmi e servizi
Nuova versione della web-mail per i notai
A partire dal 14 aprile 2009 sarà rilasciata la nuova versione della web mail dei notai (vedi in CNN Notizie del 3 ottobre
2006).
La disattivazione della versione precedente è prevista per fine giugno 2009.
Fino ad allora le due versioni saranno disponibili contemporaneamente.
Il servizio di web mail messo a disposizione dal Consiglio Nazionale del Notariato, tramite Notartel s.p.a., consente al
notaio che utilizza una casella di posta sul dominio notariato.it o notariato.net di consultare la propria casella di posta
elettronica e di inviare messaggi, da qualsiasi luogo ed avvalendosi di una qualsiasi connettività (collegandosi
all’indirizzo http://posta.notariato.it o http://posta.notariato.net in base al dominio di interesse).
La nuova versione è stata migliorata per offrire una nuova interfaccia grafica e nuove funzionalità:
−
gestione di una rubrica personale e condivisa tra gli utenti del dominio;
−
completamento automatico dell’indicazione del destinatario in rubrica, durante la composizione delle email;
−
gestione semplificata dei messaggi all’interno delle cartelle con possibilità di azioni “clicca e trascina”
(supporto “drag and drop”).
Le istruzioni utili per accedere alle nuove funzionalità sono contenute nel Manuale pubblicato in RUN>Servizi>Servizi di
posta>Manuale di utilizzo Web mail.
Per ogni chiarimento potete contattare l’help desk Notartel
OMI – QUOTAZIONI IMMOBILIARI
Sul sito internet dell’Agenzia del Territorio sono state pubblicate le stime dell’Osservatorio Immobiliare Italiano riferire
al secondo semestre 2008
http://www.agenziaterritorio.gov.it/?id=3081
Unioncamere: contratti tipo privi di clausole vessatorie
Sul sito di Unioncamere Italiana è stata aperta la banca dati nazionale di contratti tipo dove operatori economici,
imprese, associazioni di categoria, consumatori e loro associazioni, possono trovare modelli contrattuali, codici di
condotta e pareri giuridici relativi ai principali settori economici.
La documentazione inserita, frutto del lavoro di diverse Camere di Commercio, coordinato da Unioncamere, è il
risultato di una concertazione con le categorie economiche interessate e le associazioni dei consumatori.
In questo modo si sono resi più omogenei i risultati delle attività che le Camere di Commercio hanno svolto e
continuano a svolgere nell’ambito della regolazione del mercato, ma si sono anche recepite specificità tipiche dei
contesti territoriali.
I contratti tipo inseriti nella piattaforma sono i seguenti: Multiproprietà - Trasporto marittimo di persone - Editoria
(abbonamenti, etc.) - Scuola guida - Vendita on-line di beni di consumo - Immobili da costruire - Carte di credito
revolving - Impianti termici condomini (manutenzione e assistenza) - Impianti elettrici condomini (manutenzione e
assistenza) - Appalti di lavoro privati - Contratti d’albergo - Contratti di bed & breakfast - Corsi di formazione - Centri
di estetica e benessere.
http://www.unioncamere.it/clausole_contratti/
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Dal 3 aprile 2009 le società non possono più chiedere l’attribuzione di una casella di posta elettronica certificata
mediante la procedura ComUnica, ma devono preventivamente e autonomamente dotarsi di una propria Pec ai sensi
dell’art. 16 del D.L. 185/2008. È questa la novità pubblicata sul sito WebTelematico di Infocamere, nell’attesa che la
fase di sperimentazione della comunicazione unica per la nascita dell’impresa trovi definitiva e generale applicazione
grazie all’apposito decreto in corso di emanazione da parte delle autorità governative. L’indicazione della posta
elettronica certificata nel Registro delle Imprese, obbligatoria attualmente per le società di nuova costituzione, dovrà
quindi avvenire grazie alla compilazione dell’apposito campo predisposto nella modulistica Fedra (riquadro 5 dei
modelli S1 o S2). L’indirizzo specificato del modulo ComUnica servirà, invece, solo per l’ottenimento delle ricevute
relative al procedimento.
www.infocamere.it
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
Sono state pubblicate sul sito dello Iasb numerose modifiche ai principi contabili internazionali per effetto del progetto
di manutenzione periodica delle regole contabili.
www.iasb.org
Assegnazione di indirizzi Internet
Notartel s.p.a. ha predisposto un nuovo servizio di assegnazione di indirizzi Internet disponibili sulla piattaforma di
connettività a banda larga (ADSL).
Questo servizio si affianca a quelli già in essere sulla connettività RUN e risponde al forte incremento dell'utilizzo di
Internet come mezzo di comunicazione e alla crescente necessità di accedere alle informazioni anche dall'esterno del
proprio studio.
Come fare la richiesta
La richiesta dell’IP pubblico statico potrà essere effettuata con l’adesione tramite la compilazione e la sottoscrizione del
“Modulo di adesione” pubblicato alla pagina della Run>Servizi>Connettività e Rete> Indirizzo IP “statico”.
Assistenza
Il servizio di assistenza della Notartel (tel.: 0636209306 – fax.: 0632650077 – email.: [email protected] ) è a
disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.
Agenda di incontri di interesse notarile
e Convegni> Agenda
Tutti i convegni e le attività formative dalla RUN
Salla pagina di accesso della Intranet RUN, nella colonna di destra, sono stati raggruppati gli accessi ai siti del
notariato collegati.
Tra questi dalla pagina iniziale della Fondazione italiana per il Notariato si potrà accedere con comodità a tutte le
informazioni necessarie relative al “Calendario Attività formative” (il relativo collegamento dalla RUN>Comunicazione
è stato soppresso).
Così, dalla RUN, in una logica di portale allargato del notariato, si avrà il collegamento ai dati disponibili e sempre
aggiornati relativi ai convegni e eventi di interesse notarile organizzati su iniziativa della Fondazione, del Consiglio
Nazionale, dei Consigli locali e delle altre Organizzazioni notarili nonché dei corsi e-learning.
Nella home page della RUN saranno segnalati alcuni degli appuntamenti cronologicamente più vicini.
DATA: Giovedì 7 maggio 2009, ore 15.00/19.00
LUOGO: Sala “S. Galeotti”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo, via Dei Caniana n. 2
ARGOMENTO: REGOLE E MODI DEL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA
•
Partecipazione in società e intestazione fiduciaria
ENRICO GINEVRA (Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università di Bergamo).
•
Trust, operazioni straordinarie e patto di famiglia.
DANIELE MURITANO (Notaio in Empoli).
•
Profili tributari
GIUSEPPE MARINI (Straordinario di Diritto Tributario nell’Università di Bergamo).
•
Due ipotesi applicative
PAOLO BASSILANA (Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili, Milano).
ORGANIZZAZIONE: Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bergamo con il patrocinio del Consiglio
Notarile. Per iscrizioni e per qualsiasi informazione rivolgersi al n. 035-2052865
Saranno attribuiti ai notai partecipanti all’intero convegno 4 Crediti Formativi Professionali ed ai
partecipanti all’intero corso (7 incontri) 28 Crediti.
DATA: Sabato 9 maggio 2009 – ore 9,00. La chiusura del convegno è prevista per le ore 17.00.
LUOGO: Padova presso la Sala Congressi della Cassa di Risparmio - Sarmeola di Rubano
ARGOMENTO: Circolazione degli immobili e normativa edilizia: questioni ancora aperte
Relatori: Prof. Angelo Luminioso "I parcheggi: dalla legge 765/1967 alla legge 246/2005, evoluzione normativa e
giurisprudenziale";
Notaio Giovanni Rizzi "La circolazione dei fabbricati: questioni aperte e proposte operative";
Notaio Giuseppe Trapani "La circolazione dei terreni e dei fabbricati rurali: questioni aperte e proposte operative"
ORGANIZZAZIONE: Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
La quota di iscrizione è di euro 150,00 per i notai e di euro 60,00 per i praticanti notai.
Il modulo di iscrizione e il programma dettagliato sono disponibili sulla home page della Run
Saranno attribuiti ai notai partecipanti 8 Crediti Formativi Professionali.
DATA: Giovedì 14 maggio 2009
LUOGO: Milano, Via Baracchini n.2
ARGOMENTO: LEZIONI APERTE SUL TRUST
INTRODUZIONE AL TRUST
TRUST INTERNO
I SOGGETTI DEL TRUST E GLI ASPETTI DISCIPLINARI
ORGANIZZAZIONE: Scuola di Notariato della Lombradia (n. 02-6693053)
Saranno attribuiti ai notai partecipanti 3 Crediti Formativi Professionali.
DATA: Giovedì 21 maggio 2009
LUOGO: Milano, Via Baracchini n.2
ARGOMENTO: LEZIONI APERTE SUL TRUST
TECNICHE NEGOZIALI E ASPETTI TRIBUTARI
ORGANIZZAZIONE: Scuola di Notariato della Lombradia (n. 02-6693053)
Saranno attribuiti ai notai partecipanti 3 Crediti Formativi Professionali.
DATA: Giovedì 21 maggio 2009, ore 15.00/19.00
LUOGO: Sala “S. Galeotti”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo, via Dei Caniana n. 2
ARGOMENTO: REGOLE E MODI DEL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA
•
Conciliazione e arbitrato amministrato:soluzioni intelligenti per le controversie d'impresa.
VINCENZA GIZZO (Camera di Commercio I.A.A. di Bergamo).
•
L’arbitrato societario
MATTEO RESCIGNO (Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università degli studi di Milano).
•
La conciliazione societaria
MARIA CARLA GIORGETTI (Straordinario di Diritto Processuale Civile nell’ Università di Bergamo).
•
L’arbitraggio societario
LUCA PURPURA (Assegnista di Ricerca in Diritto Commerciale nell’ Università Cattolica di Piacenza)
ORGANIZZAZIONE: Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bergamo con il patrocinio del Consiglio
Notarile. Per iscrizioni e per qualsiasi informazione rivolgersi al n. 035-2052865
Saranno attribuiti ai notai partecipanti all’intero convegno 4 Crediti Formativi Professionali ed ai
partecipanti all’intero corso (7 incontri) 28 Crediti.
DATA: 22 maggio 2009, ore 9,30
LUOGO: Bologna
ARGOMENTO:
“La Trascrizione fra Tradizione e Innovazione”
La giornata di studio inizierà alle ore 9.30 con i saluti di Fabrizio Sertori, Presidente del Consiglio notarile, e di
Umberto Tosi, Presidente della Scuola di notariato.
A seguire nella mattinata le relazioni del Not. Giorgio Baralis (“Norme sostanziali di diritto comune e disciplina della
trascrizione: concordanze e discordanze”), del Prof. Giovanni Gabrielli (“Trascrizione e pubblicità sanante”), e
l’intervento del Not. Alessandro Alessandrini Calisti (“Vincoli soggetti a trascrizione e disponibilità dei beni”).
Il pomeriggio proseguirà con le relazioni del Not. Gaetano Petrelli (“L’evoluzione del principio di tassatività nella
complessità del sistema di pubblicità legale”), e del Prof. Gianfranco Palermo (“Titolo di acquisto e trascrizione nella
circolazione dei diritti”). A chiudere l’intervento del Not. Marina Comenale Pinto (“La trascrizione degli acquisti a causa
di morte”), e il successivo dibattito.
ORGANIZZAZIONE: Consiglio Notarile di Bologna in collaborazione con la Scuola di Notariato “Rolandino Passaggeri”
La partecipazione al convegno consente il riconoscimento di n. 10 Crediti Formativi Professionali.
Per ulteriori informazioni si veda il programma dettagliato sulla Home Page della RUN.