n° 01 del 05 gennaio 2012 circolare n° 14 del 04 gennaio 2012 referente BERENZI/mr Spesometro – Risposte dell’Agenzia a quesiti Lo scorso 22 dicembre l’Agenzia ha reso pubbliche sul proprio sito le risposte ad alcuni dubbi connessi agli adempimenti di comunicazione all’anagrafe tributaria, rispettivamente delle operazioni rilevanti ai fini Iva e dei dati relativi ai contratti di leasing, locazione e noleggio. Comunicazione delle operazioni di leasing e noleggio L’Agenzia ha precisato che sono soggetti a tale adempimento i contribuenti che svolgono attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri beni mobili registrati (per altri veicoli l’Agenzia intende riferirsi agli altri beni mobili registrati, categoria che non comprende eventuali veicoli da lavoro, modificati in modo da renderli inadatti alla circolazione e navigazione aerea o marittima), unità da diporto e aeromobili, e coloro che effettuano o hanno effettuato tali operazioni solo in via accessoria all’attività principale. In particolare è stato evidenziato che: l’obbligo di comunicare all’anagrafe tributaria i dati dei contratti di leasing, locazione e noleggio, decorre dalla data del Provvedimento del 21 novembre 2011 che ha disposto le modalità ed i termini di trasmissione; i dati delle operazioni registrate nel 2010 e fino al 20 novembre 2011 sono comunicate all’anagrafe tributaria mediante lo “spesometro” secondo le modalità ed i termini previsti per tale adempimento. Circa i contratti i cui dati devono essere oggetto di comunicazione, l’Agenzia evidenzia che quando in anni successivi alla stipula di un contratto, vengono fatturati corrispettivi in relazione ad esso, è necessario trasmettere nuovamente i dati rilevanti dell’atto. Chiarimenti riguardanti la compilazione Con riferimento alla codifica “H - altro” è confermato che essa è riferibile alle società di leasing che locano beni diversi da quelli indicati nella norma. L’Agenzia conferma che ai fini della determinazione dell’importo dei “corrispettivi pagati nell’anno”, si può far riferimento all’importo degli incassi registrati nel periodo di riferimento; inoltre segnala che per le imprese in contabilità semplificata, la comunicazione può essere fatta con riferimento ai corrispettivi fatturati. Quanto al dato “identificativo del contratto” è consentito indicare il numero interno attribuito al contratto. Nel caso di contratti di leasing o noleggio di durata inferiore al mese viene chiarito che nel campo “durata” deve essere indicato il valore zero. Qualora il contribuente opti per inviare un’unica comunicazione relativa ai dati dei contratti pagina 14 di leasing e contenente anche le informazioni richieste dallo spesometro, l’Agenzia conferma che il comportamento è corretto purché la trasmissione rispetti la scadenza della comunicazione dei contratti di leasing e/o noleggio. Con riferimento ad eventuali codici fiscali errati che bloccano l’invio della comunicazione, l’Agenzia, rammentando la funzione, disponibile sul proprio sito, per la verifica dei codici fiscali, precisa che per l’omessa indicazione del codice fiscale non potrà essere sanzionato l’intermediario, incaricato alla trasmissione. Circa i contratti di noleggio di autoveicoli e autovetture con conducente, l’Agenzia conferma che si tratta di operazioni escluse dalla comunicazione delle operazioni di leasing e noleggio, evidenziando che esse sono oggetto, invece, di comunicazione in quanto operazioni rilevanti ai fini Iva. Utilizzatori dei contratti di noleggio e leasing Gli utilizzatori sono tenuti a comunicare nel proprio “spesometro” anche i dati relativi alle operazioni intercorse con società di leasing o noleggio, nonostante si tratti di informazioni già oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria da parte delle società concedenti. Fatture di acconto per la vendita di immobile Circa la compilazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, l’Agenzia conferma a quali condizioni le fatture per acconti che un’impresa edile emette per un immobile oggetto di futura cessione, siano escluse dalla comunicazione: se gli acconti sono registrati in un anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita, le fatture relative agli acconti devono essere comunicate. Per i contratti a corrispettivi periodici (nel quesito si fa riferimento ai contratti di agenzia, di assistenza periodica, di affidamento di servizi continuativi) che non prevedono l’importo del corrispettivo annuo, viene data conferma che l’obbligo di comunicazione sorge se l’importo dei corrispettivi dovuti (registrati) nell’anno supera la soglia di riferimento. Nel caso di contratto di appalto che non consenta di individuare il corrispettivo dovuto per ciascun anno, non rilevano gli stati avanzamento lavori liquidati ed accettati, ma il superamento della soglia va confrontato con il corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto. Nel caso di erogazione di particolari servizi complessi (nel quesito si tratta di contratti di fornitura di servizi contabili quali registrazione dati contabili, compilazione cedolini paga, redazione trasmissione dichiarazioni fiscali, l’Agenzia evidenzia che l’ipotesi oggetto del quesito, integra gli estremi dei contratti collegati da comunicare con la codifica “3 corrispettivi periodici”. Le imprese di servizi che effettuano acquisti ripetuti presso un fornitore di fiducia e le imprese terziste che operano per un numero ristretto di committenti, effettuano operazioni che sono considerate collegate; pertanto dovranno verificare che l’importo complessivo dei contratti nei confronti di un fornitore o committente superi la soglia di riferimento e, in questo caso, comunicare le operazioni con la codifica “2 importo frazionato”. Tra le operazioni di destinazione dei beni a finalità estranee all’attività d’impresa, l’Agenzia conferma che rileva anche l’autoconsumo, che pertanto è oggetto di comunicazione quando l’ammontare dell’operazione supera la soglia di rilevanza. Con riferimento alla codifica delle note di variazione, l’Agenzia conferma che il codice “C” identifica le note di credito emesse e ricevute che riducono l’imponibile o l’imposta dell’operazione cui si riferiscono ed il codice “D” riguarda invece le note di debito emesse e ricevute che hanno comportato un aumento dell’imponibile o dell’imposta. L’Agenzia conferma le esclusioni dalla comunicazione per tutte le operazioni passive già oggetto di trasmissione all’anagrafe tributaria e ribadisce che restano soggette all’obbligo le utenze telefoniche intestate a privati, e per gli utilizzatori, le operazioni relative a contratti di noleggio e leasing, in quanto la disposizione di Legge esonera esplicitamente dallo spesometro soltanto i soggetti concedenti. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Dott. Ernesto Cabrini