La protezione dei giovani nel diritto del lavoro

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La protezione dei giovani
nel diritto del lavoro
hotelleriesuisse
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CH-3001 Berna
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Fax
+41 (0)31 370 44 44
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www.hotelleriesuisse.ch
Indice
Capitolo 1: Introduzione
5
Capitolo 2: Retrospettiva
6
Capitolo 3: Fonti legislative
Capitolo 4: Lavoro notturno: sintesi
8
10
Capitolo 5: Norme riguardanti i giovani fino a 18 anni
nella formazione professionale di base
Sigla editoriale
Editore
hotelleriesuisse, Berna
11
1. Lavoro notturno
11
2. Lavoro domenicale
13
3. Altri orari di lavoro e tempi di riposo
14
4. Disposizioni speciali
16
5. Lavori pericolosi
17
Capitolo 6: Norme riguardanti i giovani fino a 18 anni che
Redazione
Bettina Baltensperger
Layout
TYPOMANIA Franziska Liechti, Berna
Traduzione
www.global-translations.ch
Stampa
Stämpfli Pubblicazioni SA, Berna
non seguono una formazione professionale di base
1. Lavoro notturno
18
2. Lavoro domenicale
18
3. Altri orari di lavoro e tempi di riposo
19
4. Disposizioni speciali
21
5. Lavori pericolosi
21
Capitolo 7: Norme riguardanti gli adulti da 18 anni in poi
nella formazione professionale di base
1. Lavoro notturno
Foto
Heinz Unger
Berna, settembre 2008 (2a edizione)
18
22
22
2. Lavoro domenicale
23
3. Altri orari di lavoro e tempi di riposo
24
Elenco delle abbreviazioni
26
Allegato
27
3
Capitolo 1: Introduzione
Scopo del presente opuscolo è quello di presentare una panoramica della
normativa vigente, comprese le novità introdotte, nel diritto del lavoro in
tema di protezione dei giovani nonché quello di facilitare l’orientamento
nei meandri della materia e, in particolare, della Legge sul lavoro. L’enfasi è
posta principalmente sulle modifiche e sulle principali disposizioni nel campo
della formazione professionale di base.
Non si deve tuttavia dimenticare che molti settori del diritto, quali ad esempio il diritto delle assicurazioni sociali, il diritto delle obbligazioni, o la formazione professionale prevedono altre disposizioni che si applicano anche ai
giovani lavoratori. Questo opuscolo, pertanto, non pretende di fornire una
presentazione esaustiva della materia.
Il testo preciso e integrale delle fonti legislative citate può essere consultato
attraverso il link indicato nell’allegato che rinvia alla raccolta federale ufficiale della normativa.
5
Capitolo 2: Retrospettiva
Uno sguardo alla storia della protezione dei giovani nel diritto del lavoro ci
mostra che solo il mantenimento di un equilibrio tra i partner sociali è in
grado di fornire, nel medio e lungo periodo, buoni risultati. Sarà compito di
tutte le parti interessate ricercare e definire in modo sempre nuovo tale equilibrio per far sì che una formazione delle nuove generazioni, improntata alla
pratica e all’eccellenza, continui a garantire un futuro prospero per il settore.
Le disposizioni di legge riguardanti il lavoro di bambini e giovani hanno subìto forti cambiamenti nel corso della loro storia. A seguito dell’industrializzazione, si diffuse rapidamente la pratica del lavoro minorile; persino bambini
tra i sei e i dieci anni lavoravano in pessime condizioni fino a 16 ore al giorno,
spesso anche di notte. Tali condizioni produssero inevitabili conseguenze
sullo sviluppo psicofisico di quei bambini. In seguito, le prime ordinanze cantonali proibirono il lavoro notturno e quello in fabbrica per i bambini al di
sotto dei nove anni e limitarono l’orario di lavoro quotidiano a 12–14 ore.
Tali norme non trovarono applicazione pratica, tuttavia segnarono l’inizio
della legislazione sulla protezione dei minori.
La Costituzione federale del 1874 attribuì alla Confederazione competenza
legislativa nel campo della protezione dei lavoratori. Nel 1877, con la cosiddetta Legge sulle fabbriche, fu disciplinato per la prima volta su scala nazionale il lavoro negli stabilimenti industriali. Parallelamente a tale sviluppo,
negli altri settori fu limitato il lavoro minorile attraverso l’introduzione dell’
obbligo scolastico, che in un primo tempo trovò la decisa opposizione dei
genitori e del mondo economico.
mediante disposizioni speciali. Anche la legge attualmente in vigore pone
l’enfasi in modo evidente sull’industria e riserva al nostro settore di servizi
disposizioni spesso poco compatibili con l’attività. Nel 1998 la Legge sul
lavoro revisa fu approvata in una votazione popolare con il 63% di voti
favorevoli, dopo che un primo tentativo di revisione era stato respinto nel
1996 attraverso un referendum promosso dai sindacati.
Per i bambini e i giovani furono adottate disposizioni speciali di protezione e
fu presa in considerazione la necessità di un’ordinanza sulla protezione dei
giovani lavoratori concernente la Legge sul lavoro. Un primo progetto di ordinanza presentato nel 2002 fu oggetto di forti critiche anche da parte di hotelleriesuisse. Fu decisa quindi una revisione dell’articolo 29 della Legge sul
lavoro allo scopo di abbassare in modo generalizzato a 18 anni l’età limite di
protezione dei giovani lavoratori. Nel mese di giugno del 2006 tale abbassamento fu approvato dal Parlamento ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2008.
Nel 2006 furono ripresi i lavori di preparazione di un’ordinanza (più snella)
sulla protezione dei giovani lavoratori allo scopo di disciplinare l’impiego
di giovani fino a 18 anni. Dopo alcuni adeguamenti, nel settembre 2007
l’Ordinanza 5 concernente la Legge sul lavoro (OLL 5) fu approvata dal Consiglio federale ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Nella stessa data è entrata in vigore anche l’Ordinanza del Dipartimento
federale dell’economia DFE, emanata nel dicembre 2007. In un quadro di disposizioni ben definito, essa autorizza le persone dai 16 anni in poi che si trovano in formazione nel nostro settore a lavorare di notte e la domenica senza
ulteriori autorizzazioni. Tale ordinanza sostituisce tutte le autorizzazioni globali, cantonali e federali, in questo settore.
Nel 1964 entrò in vigore la Legge federale sul lavoro. Tuttavia, le nuove disposizioni di protezione erano state chiaramente pensate per le condizioni
lavorative dell’industria; singoli settori, quali il nostro, furono disciplinati
6
7
Capitolo 3: Fonti legislative
Definizione/
Fonti legislative
Art. 29 cpv. 1
LL
OLL 5
O DFE
CA
Sono considerati giovani i lavoratori di ambedue i sessi fino a 18 anni
compiuti (sotto il profilo concettuale non si fa distinzione tra bambini e
giovani).
L’Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori OLL 5 stabilisce le
norme speciali ad essi applicabili. Le disposizioni generali della Legge sul lavoro e delle sue varie ordinanze trovano sempre applicazione per i giovani di
età inferiore a 18 anni, salvo per quanto diversamente ed esplicitamente disciplinato dalla OLL 5. Questa ordinanza disciplina anche le deroghe al divieto
generale di lavoro per i giovani fino a 15 anni.
Ai lavoratori di età superiore a 18 anni si applicano le disposizioni della
Legge sul lavoro e delle sue ordinanze per i lavoratori adulti, indipendentemente dal fatto che stiano seguendo o meno la formazione professionale di
base.
Durante la formazione professionale di base ai giovani fino a 18 anni
compiuti viene inoltre applicata l’Ordinanza del Dipartimento federale
dell’economia sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale
(O DFE).
Per i membri di hotelleriesuisse, di GastroSuisse e della Swiss Catering Association è in vigore anche la Convenzione sull’apprendistato (CA), stipulata tra le associazioni dei datori di lavoro e la Hotel & Gastro Union. Tale
convenzione si applica a tutte le persone in formazione dell’industria alberghiera e della ristorazione in Svizzera, indipendentemente dal fatto che
abbiano un’età inferiore o superiore a 18 anni.
Giovani fino a
18 anni nella
formazione
professionale
di base
Legge sul lavoro
+ Ordinanza sulla
protezione dei
giovani lavoratori,
OLL 5
Convenzione
sull’apprendistato
Adulti da 18 anni
in poi nella formazione
professionale di base
Ordinanza del
DFE sul lavoro
notturno e
domenicale
Giovani fino a 18 anni
in un normale rapporto
di lavoro
Legge sul lavoro
+ Ordinanza sulla
protezione dei giovani
lavoratori, OLL 5
Legge sul lavoro
Disposizioni
per lavoratori adulti
Convenzione
sull’apprendistato
Adulti da 18 anni
in poi in un normale
rapporto di lavoro
Legge sul lavoro
Disposizioni
per lavoratori adulti
CCNL
CCNL
Per facilitare l’informazione sulle disposizioni in vigore, il campo di colore a partire del capitolo
5 corrisponde ai colori del grafico in cima.
8
9
Capitolo 4: Lavoro notturno: sintesi
Le principali novità nel nostro settore riguardano l’autorizzazione del lavoro
notturno e domenicale per le persone in formazione nel quadro della formazione professionale di base. L’Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia DFE, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, disciplina le deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale a partire dal compimento del 16°
anno di età (per dettagli cfr. il capitolo successivo). Questa ordinanza sostituisce l’autorizzazione globale federale in vigore fino al 31 dicembre 2007.
Capitolo 5: Norme riguardanti i
giovani fino a 18 anni nella formazione
professionale di base
1. Lavoro notturno
Lavoro serale
e notturno
Art. 10 LL
Adulti da 18 anni in poi nella formazione
professionale di base e
in un normale rapporto di lavoro
Giovani tra 16 e 18 anni
nella formazione
professionale di base
Il lavoro svolto dalle 20.00 alle 23.00 è considerato lavoro serale, quello
tra le 23.00 e le 06.00 lavoro notturno.
Con il consenso dei lavoratori, inizio e fine del lavoro notturno aziendale possono essere fissati diversamente tra le 22.00 e le 07.00. La durata del lavoro
notturno rimane, tuttavia, sempre di 7 ore (ad es. dalle 22.00 alle 05.00 o
dalle 23.30 alle 06.30).
Lavoro notturno L’Ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domeni-
cale durante la formazione professionale di base consente, nei limiti previsti,
il lavoro notturno senza autorizzazione e per le seguenti professioni:
professionale di • addetta/o d’economia domestica,
base dai 16 anni • impiegata/o d’economia domestica,
• addetta/o d’albergo,
O DFE
• impiegata/o d’albergo,
• addetta/o di ristorazione,
• impiegata/o di ristorazione,
• cuoca/o,
• addetta/o di cucina,
• impiegata/o di commercio (formazione estesa, formazione di base, ramo
alberghiero-gastronomico-turistico).
Il lavoro è autorizzato, in linea di massima, fino alle 23.00; fino all’01.00
al massimo per 10 notti all’anno.
Nei giorni precedenti i corsi della scuola professionale o i corsi interaziendali
le persone in formazione possono lavorare fino alle 20.00.
autorizzato nel-
Fino alle 23.00
Fino all’01.00
10 notti all’anno
(O DFE)
la formazione
Fino alle 20.00
prima dei corsi
(O DFE)
Nessuna limitazione temporale
(Legge sul lavoro, disposizioni per lavoratori adulti)
Giovani fino a 16 anni
nella formazione professionale di base o in un
normale rapporto di lavoro
Fino alle 20.00
(Legge sul lavoro)
Giovani tra 16 e 18 anni
in un normale rapporto di lavoro
Periodo di pratica di
orientamento professionale:
fino alle 18.00 (OLL 5)
10
Fino alle 22.00
(Legge sul lavoro)
11
I giovani di età inferiore a 16 anni nella formazione professionale di base
possono lavorare fino alle 20.00.
2. Lavoro domenicale
Lavoro
Supplementi per La Legge sul lavoro distingue tra lavoro notturno temporaneo e regolare.
lavoro notturno
Art. 17b LL
Art. 31 OLL 1
Per il lavoro notturno temporaneo va corrisposto un supplemento salariale del 25%. Il lavoro notturno temporaneo consiste in un numero di notti
inferiore a 25 per anno civile.
Questo supplemento salariale va corrisposto anche alle persone nella formazione professionale di base nel caso in cui lavorino nell’orario notturno.
Il supplemento è dovuto solo per le ore di lavoro svolte in orario notturno.
Il lavoro notturno regolare consiste in un numero di notti superiore a 25
per anno civile e va compensato, in linea di massima, con un supplemento
di tempo del 10%.
Il lavoro notturno regolare per persone in formazione può, tuttavia, essere
preso in considerazione solo se in un’azienda il lavoro notturno inizia alle
22.00; in tal caso alle persone nella formazione professionale di base va corrisposto un supplemento di tempo del 10% per lavoro notturno regolare
se vengono impiegate per un numero di notti superiore a 25 per anno civile.
Si può escludere il supplemento di tempo se il lavoratore è impiegato al massimo per un’ora a margine dell’orario notturno (la persona in formazione lavora solo fino alle 23.00). In questo caso è ammesso, invece del supplemento
di tempo, un supplemento salariale del 10%.
Se, contrariamente alle previsioni, viene prestato servizio per un numero di
notti inferiore a 25, il supplemento di tempo non deve essere trasformato retroattivamente in un supplemento salariale per lavoro notturno temporaneo.
Il supplemento di tempo va percepito sotto forma di tempo libero.
Il supplemento di tempo e il tempo di riposo compensativo vanno indicati separatamente nell’ambito della rilevazione del tempo.
12
domenicale
È considerato lavoro domenicale quello svolto tra le 23.00 di sabato e le
23.00 di domenica.
Art. 18 LL
L’Ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale autorizzato cale durante la formazione professionale di base consente il lavoro domeninella formacale senza autorizzazione per le seguenti professioni:
zione profes• addetta/o d’economia domestica,
sionale di base • impiegata/o d’economia domestica,
dai 16 anni
• addetta/o d’albergo,
O DFE
• impiegata/o d’albergo,
Art. 13 OLL 5
• addetta/o di ristorazione,
• impiegata/o di ristorazione,
• cuoca/o,
• addetta/o di cucina,
• impiegata/o di commercio (formazione estesa, formazione di base, ramo
alberghiero-gastronomico-turistico).
Per gli impieghi domenicali non è dovuto alcun supplemento salariale o di
tempo.
Il lavoro domenicale non è autorizzato per i giovani di età inferiore a
16 anni nella formazione professionale di base.
Lavoro domeni-
Diritto a
domeniche
libere
Le persone in formazione hanno diritto, oltre alle domeniche nei periodi di
vacanza, ad almeno 12 domeniche libere all’anno.
Nelle aziende stagionali le domeniche libere possono essere ripartite in
modo irregolare nell’arco dell’anno.
Le aziende che chiudono due giorni alla settimana devono accordare, oltre
alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno una domenica libera al trimestre.
13
Se un corso della scuola professionale o un corso interaziendale cade in uno
dei due giorni di chiusura settimanale, l’azienda deve accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno 12 domeniche libere all’anno.
Ripartizione
della durata del
lavoro
Art. 16 OLL 1
Art. 14 OLL 2
3. Altri orari di lavoro e tempi di riposo
Durata del
lavoro
giornaliero
Art. 31 LL
Art. 11 OLL 5
La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare nove ore. I
corsi obbligatori svolti in orario di lavoro sono computati alla durata del
lavoro stesso.
Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici
ore, pause incluse.
Durata settimanale del lavoro
Art. 7 CA
Pause
Art. 15 LL
Lavoro straordinario e ore
supplementari
Art. 31 LL
Art. 17 OLL 5
Art. 8 CA
Il lavoro straordinario va distinto dalle ore supplementari! La durata media
della settimana lavorativa prevista dalla Convenzione sull’apprendistato è di
42 ore. Chi lavora di più fa delle ore supplementari fino a raggiungere la durata massima di 50 ore prevista dalla Legge sul lavoro. Il lavoro eccedente la
durata massima della settimana lavorativa è considerato lavoro straordinario.
I giovani non possono essere impiegati per effettuare lavoro straordinario durante la formazione professionale di base. Questo divieto
si applica a tutti i giovani fino al compimento del 16° anno di età.
Secondo la Convenzione sull’apprendistato le ore supplementari devono essere compensate con congedi corrispondenti.
Art. 18 OLL 1
Art. 7 CA
Conteggio dell’
insegnamento
Durata del
riposo
giornaliero
Art. 31 LL
I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12
ore consecutive.
Una riduzione del periodo di riposo una volta alla settimana, come avviene
per i lavoratori adulti, non è possibile.
Art. 16 OLL 5
14
Artt. 8 e 9 CA
Vacanze
Art. 11 CA
La settimana lavorativa non può eccedere cinque giorni lavorativi e
mezzo.
Essa può essere estesa a sei giorni lavorativi, a condizione che le semigiornate libere settimanali siano sommate per quattro settimane al massimo con
il consenso del lavoratore (per 12 settimane nel caso di aziende con notevoli
oscillazioni stagionali).
L’orario medio di lavoro settimanale è di 42 ore.
Deroghe sono possibili specialmente nel caso di aziende piccole e stagionali,
a condizione che siano concordate per iscritto.
Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno:
• un quarto d’ora, se dura più di cinque ore e mezzo;
• mezz’ora, se dura più di sette ore;
• un’ora, se dura più di nove ore.
Le pause che durano più di mezz’ora possono essere ripartite.
Un periodo di lavoro di una durata superiore a cinque ore e mezzo prima o
dopo una pausa dà diritto a pause supplementari.
Le pause contano come servizio quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro.
Il tempo per la consumazione dei pasti, della durata minima di mezz’ora, non
è considerato orario di lavoro, a condizione che il lavoratore non debba tenersi a disposizione del datore di lavoro.
Alle persone nella formazione di base l’insegnamento obbligatorio deve essere conteggiato alla durata del lavoro. Nei giorni interi di scuola l’apprendista non può essere impiegato nell’azienda.
Tutte le persone nella formazione professionale di base, indipendentemente
dall’età, hanno diritto a 5 settimane di vacanza secondo quanto previsto
dalla Convenzione sull’apprendistato.
15
4. Disposizioni speciali
Servizio ai
clienti
Art. 5 OLL 5
È vietato l’impiego di giovani di età inferiore a 16 anni per il servizio ai
clienti in alberghi, ristoranti e caffè.
L’occupazione può tuttavia essere autorizzata nell’ambito di una formazione
professionale di base o di programmi organizzati, a scopo di orientamento
professionale, da imprese, da organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, da enti incaricati dell’orientamento professionale o da organizzazioni responsabili di attività giovanili
extrascolastiche.
È vietato l’impiego di giovani di età inferiore a 18 anni per il servizio ai
clienti nelle aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche
e bar.
Occupazione di
giovani di età
inferiore a 15
anni prosciolti
dall’ obbligo
scolastico
5. Lavori pericolosi
Norme per
È vietato l’impiego di giovani per lavori pericolosi, ossia per lavori che per la
lavori pericolosi loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possano pregiuArt. 4 OLL 5
dicare la salute, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro
sviluppo psicofisico.
Una speciale ordinanza del Dipartimento federale dell’economia (DFE) stabilisce quali lavori, in base all’esperienza e allo stato della tecnica, siano da
considerare pericolosi (cfr. allegato). L’Ufficio federale della formazione e
della tecnologia (UFFT) può prevedere, segnatamente con ordinanze sulla
formazione, deroghe per i giovani di età superiore a 16 anni.
Se il diritto cantonale prevede il proscioglimento dall’obbligo scolastico
prima del quindicesimo anno d’età o l’esclusione provvisoria dalle lezioni,
l’autorità cantonale può autorizzare nel singolo caso l’occupazione regolare
di giovani che abbiano compiuto i 14 anni nell’ambito della formazione professionale di base o di un programma di promozione delle attività giovanili
extrascolastiche.
Art. 9 OLL 5
Obbligo di
informazione
Art. 19 OLL 5
Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani occupati siano informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito
alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro.
16
17
Capitolo 6: Norme riguardanti i giovani
fino a 18 anni che non seguono
una formazione professionale di base
3. Altri orari di lavoro e tempi di riposo
Durata del
lavoro
giornaliero
1. Lavoro notturno
Art. 31 LL
La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare nove ore.
L’eventuale lavoro straordinario va computato alla durata del lavoro.
Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici
ore, pause incluse.
Art. 11 OLL 5
Definizione di
lavoro serale e
notturno
Artt. 10 e 31 LL
Il lavoro svolto dalle 20.00 alle 23.00 è considerato lavoro serale, quello
tra le 23.00 e le 06.00 lavoro notturno.
Con il consenso dei lavoratori, inizio e fine del lavoro notturno aziendale possono essere fissati diversamente tra le 22.00 e le 07.00. La durata del lavoro
notturno rimane, tuttavia, sempre di 7 ore (ad es. dalle 22.00 alle 05.00 o
dalle 23.30 alle 06.30).
Il lavoro notturno è, in linea di massima, vietato ai giovani di età inferiore a 18 anni che non seguono una formazione professionale di
base.
Il lavoro serale è autorizzato fino alle 20.00 per i giovani fino a 16 anni,
per i giovani di età superiore a 16 anni fino alle 22.00 (cfr. grafico del
capitolo 4).
2. Lavoro domenicale
Lavoro
domenicale
Artt. 18 e 19 LL
Il lavoro domenicale è, in linea di massima, vietato ai giovani che non
seguono una formazione professionale di base.
Specifiche deroghe, ad esempio in occasione di avvenimenti sportivi, sono
disciplinate all’art. 15 dell’OLL 5.
18
Durante il periodo di pratica di orientamento professionale, la durata
del lavoro prescritta per i giovani dai 13 anni in poi soggetti all’obbligo scolastico è la seguente:
8 ore al giorno e 40 ore alla settimana tra le 06.00 e le 18.00, con una pausa
di almeno mezz’ora dopo 5 ore di lavoro; la durata del periodo di pratica di
orientamento professionale è di due settimane.
Lavoro straordinario e ore
supplementari
Artt. 12, 13 e
31 LL
Art. 17 OLL 5
Il lavoro straordinario va distinto dalle ore supplementari! La durata media
della settimana lavorativa prevista dal CCNL è di 42 ore. Chi lavora di più fa
delle ore supplementari fino a raggiungere la durata massima di 50 ore prevista dalla Legge sul lavoro. Il lavoro eccedente la durata massima della settimana lavorativa è considerato lavoro straordinario.
Fino al compimento del 16° anno di età i giovani non possono essere
impiegati per effettuare lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario, secondo la Legge sul lavoro, non può superare complessivamente le 140 ore per anno civile. Il datore di lavoro ha l’obbligo di
pagare, per il lavoro straordinario, un supplemento salariale del 25% oppure,
su richiesta del dipendente, lo può compensare mediante un congedo di pari
durata.
Il CCNL prevede che le ore supplementari debbano essere, in primo luogo,
compensate con tempo libero. Se tale compensazione non fosse possibile, le
ore supplementari devono essere pagate con un supplemento salariale del
25% (art. 15 n. 5 CCNL).
19
Durata del riposo giornaliero
Art. 31 LL
Art. 16 OLL 5
I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12
ore consecutive.
Una riduzione del periodo di riposo una volta alla settimana, come avviene
per i lavoratori adulti, non è possibile.
4. Disposizioni speciali
Servizio ai
clienti
Art. 5 OLL 5
Ripartizione
della durata
del lavoro
Art. 16 OLL 1
Art. 14 OLL 2
Durata settimanale del lavoro
Art. 15 CCNL
La settimana lavorativa non può eccedere cinque giorni lavorativi e
mezzo.
Essa può essere estesa a sei giorni lavorativi, a condizione che le semigiornate libere settimanali siano sommate per quattro settimane al massimo con
il consenso del lavoratore (per 12 settimane nel caso di aziende con notevoli
oscillazioni stagionali).
L’orario medio di lavoro settimanale è di 42 ore.
Deroghe sono possibili specialmente nel caso di aziende piccole e stagionali,
a condizione che siano concordate per iscritto.
È vietato l’impiego di giovani di età inferiore a 18 anni per il servizio ai
clienti nelle aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche
e bar.
Occupazione di
giovani di età
Pause
Art. 15 LL
Art. 18 OLL 1
Art. 15 CCNL
Vacanze
Art. 329a CO
Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno:
• un quarto d’ora, se dura più di cinque ore e mezzo;
• mezz’ora, se dura più di sette ore;
• un’ora, se dura più di nove ore.
Le pause che durano più di mezz’ora possono essere ripartite.
Un periodo di lavoro di una durata superiore a cinque ore e mezzo prima o
dopo una pausa dà diritto a pause supplementari.
Le pause contano come servizio quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro.
Il tempo per la consumazione dei pasti, della durata minima di mezz’ora, non
è considerato orario di lavoro, a condizione che il lavoratore non debba tenersi a disposizione del datore di lavoro.
Sino a 20 anni compiuti i lavoratori hanno diritto ad almeno 5 settimane di
vacanza.
20
È vietato l’impiego di giovani di età inferiore a 16 anni per il servizio ai
clienti in alberghi, ristoranti e caffè.
L’occupazione può tuttavia essere autorizzata nell’ambito di programmi organizzati, a scopo di orientamento professionale, da imprese, da organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di
esame, da enti incaricati dell’orientamento professionale o da organizzazioni
responsabili di attività giovanili extrascolastiche.
inferiore a 15
anni prosciolti
dall’obbligo
Se il diritto cantonale prevede il proscioglimento dall’obbligo scolastico
prima del quindicesimo anno d’età o l’esclusione provvisoria dalle lezioni,
l’autorità cantonale può autorizzare nel singolo caso l’occupazione regolare
di giovani che abbiano compiuto i 14 anni nell’ambito di un programma di
promozione delle attività giovanili extrascolastiche.
scolastico
Art. 9 OLL 5
5. Lavori pericolosi
Norme per
È vietato l’impiego di giovani per lavori pericolosi, ossia per lavori che per la
lavori pericolosi loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possano pregiuArt. 4 OLL 5
dicare la salute, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro
sviluppo psicofisico.
Una speciale ordinanza del Dipartimento federale dell’economia (DFE) stabilisce quali lavori, in base all’esperienza e allo stato della tecnica, siano da
considerare pericolosi (cfr. allegato).
21
Se, contrariamente alle previsioni, viene effettuato un numero di notti inferiore a 25, il supplemento di tempo non deve essere trasformato retroattivamente in un supplemento salariale per lavoro notturno temporaneo.
Il supplemento è dovuto solo per le ore di lavoro svolte in orario notturno.
Si può escludere il supplemento di tempo se il lavoratore è impiegato al massimo per un’ora a margine dell’orario notturno (la persona in formazione lavora ad es. fino alle 24.00). In questo caso è ammesso, invece del supplemento di tempo, un supplemento salariale del 10%.
Il supplemento di tempo va percepito sotto forma di tempo libero e può essere pagato solo in casi eccezionali (ad es. allo scadere del contratto di lavoro
mediante un supplemento salariale del 10%).
Il supplemento di tempo e il tempo di riposo compensativo vanno indicati separatamente nell’ambito della rilevazione del tempo.
Capitolo 7: Norme riguardanti gli
adulti da 18 anni in poi nella formazione
professionale di base
1. Lavoro notturno
Lavoro serale
e notturno
Artt. 10 e 17a LL
Art. 4 OLL 2
Il lavoro svolto dalle 20.00 alle 23.00 è considerato lavoro serale, quello
tra le 23.00 e le 06.00 lavoro notturno.
Per il nostro settore e per i lavoratori adulti, anche per quelli nella formazione
professionale di base, questo tipo di lavoro, in linea di massima, non è sottoposto ad alcuna limitazione temporale e non richiede alcuna autorizzazione.
Con il consenso dei lavoratori, inizio e fine del lavoro notturno aziendale possono essere fissati diversamente tra le 22.00 e le 07.00. La durata del lavoro
notturno rimane, tuttavia, sempre di 7 ore (ad es. dalle 22.00 alle 05.00 o
dalle 23.30 alle 06.30).
Quando viene svolto lavoro notturno (anche se si tratta solo di un’ora),
l’orario di lavoro giornaliero del lavoratore non può superare le 9 ore e deve
essere compreso in uno spazio di 10 ore, pause comprese.
2. Lavoro domenicale
Per il nostro settore e per i lavoratori adulti, anche per quelli nella formazione
domenicale
professionale di base, questo tipo di lavoro non richiede, in linea di massima,
Artt. 4 e 23 OLL 2 alcuna autorizzazione. Per gli impieghi domenicali non è dovuto alcun supplemento salariale o di tempo.
Lavoro
Numero di doSupplementi
per lavoro
notturno
Art. 17b LL
La Legge sul lavoro distingue tra lavoro notturno temporaneo e regolare.
Per il lavoro notturno temporaneo va corrisposto un supplemento salariale del 25%. Il lavoro notturno temporaneo consiste in un numero di notti
inferiore a 25 per anno civile.
Art. 31 OLL 1
Il lavoro notturno regolare consiste in un numero di notti superiore a 25
per anno civile e va compensato, in linea di massima, con un supplemento
di tempo del 10%.
22
meniche libere
Art. 21 OLL 1
Art. 12 OLL 2
I lavoratori hanno diritto a quattro domeniche libere all’anno, che possono essere ripartite in modo irregolare nell’arco dell’anno.
Ai dipendenti con responsabilità familiari vanno accordate almeno 12 domeniche libere per anno civile. Per responsabilità familiari si intendono l’educazione di figli di età inferiore a 15 anni, l’assistenza a congiunti o a persone
vicine che necessitano di cure.
Le domeniche che rientrano nelle ferie non possono essere conteggiate come
domeniche libere.
23
3. Altri orari di lavoro e tempi di riposo
Ripartizione
della durata del
Durata del la-
La durata massima della giornata lavorativa è di 14 ore, incluse le pause e
lavoro
voro giornaliero lo straordinario.
Art. 16 OLL 1
Art. 10 LL
Art. 14 OLL 2
Lavoro straordinario e ore
supplementari
Artt. 12 e 13 LL
Art. 8 CA
Il lavoro straordinario va distinto dalle ore supplementari! La durata media
della settimana lavorativa prevista dalla Convenzione sull’apprendistato è
di 42 ore. Chi lavora di più fa delle ore supplementari fino a raggiungere la
durata massima di 50 ore prevista dalla Legge sul lavoro. Il lavoro eccedente
la durata massima della settimana lavorativa è considerato lavoro straordinario.
Durata settimanale del lavoro
Art. 7 CA
Pause
Art. 15 LL
Art. 7 CA
Il lavoro straordinario, secondo la Legge sul lavoro, non può superare complessivamente le 140 ore per anno civile. Il datore di lavoro ha l’obbligo di
pagare, per il lavoro straordinario, un supplemento salariale del 25% oppure,
su richiesta del dipendente, lo può compensare mediante un congedo di pari
durata.
Secondo la Convenzione sull’apprendistato le ore supplementari devono essere compensate con tempo libero.
Durata del riposo giornaliero
Art. 15a LL
Ai lavoratori deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno 11 ore.
Il riposo può essere ridotto una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che nella media di due settimane venga rispettata la durata di undici
ore.
Conteggio dell’
insegnamento
Artt. 8 e 9 CA
Vacanze
Art. 11 CA
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La settimana lavorativa non può eccedere cinque giorni lavorativi e
mezzo. Essa può essere estesa a sei giorni lavorativi, a condizione che le semigiornate libere settimanali siano sommate per quattro settimane al massimo con il consenso del lavoratore (per 12 settimane nel caso di aziende con
notevoli oscillazioni stagionali).
L’orario medio di lavoro settimanale è di 42 ore.
Deroghe sono possibili specialmente nel caso di aziende piccole e stagionali,
a condizione che siano concordate per iscritto.
Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno:
• un quarto d’ora, se dura più di cinque ore e mezzo;
• mezz’ora, se dura più di sette ore;
• un’ora, se dura più di nove ore.
Le pause che durano più di mezz’ora possono essere ripartite.
Un periodo di lavoro di una durata superiore a cinque ore e mezzo prima o
dopo una pausa dà diritto a pause supplementari.
Le pause contano come servizio quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro.
Il tempo per la consumazione dei pasti, della durata minima di mezz’ora, non
è considerato orario di lavoro, a condizione che il lavoratore non debba tenersi a disposizione del datore di lavoro.
Alle persone nella formazione di base, anche di età superiore a 18 anni, l’insegnamento obbligatorio deve essere conteggiato alla durata del lavoro. Nei
giorni interi di scuola l’apprendista non può essere impiegato nell’azienda.
Tutte le persone nella formazione professionale di base, indipendentemente
dall’età, hanno diritto a 5 settimane di vacanza secondo quanto previsto
dalla Convenzione sull’apprendistato.
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Elenco delle abbreviazioni
Allegato: informazioni complementari
LL
Legge sul lavoro
OLL 1
Ordinanza 1 concernente la Legge sul lavoro
Potete consultare i testi giuridici citati alla pagina Internet delle autorità
federali nella raccolta sistematica del diritto: www.admin.ch/ch/i/rs. Per una
più rapida consultazione inserite i numeri RS di ciascun testo.
OLL 2
Ordinanza 2 concernente la Legge sul lavoro
OLL 5
Ordinanza 5 concernente la Legge sul lavoro
(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori)
O DFE
Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia
sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base
CA
Convenzione sull’apprendistato
(Convenzione sulle condizioni di lavoro e sul salario
degli apprendisti del settore alberghiero-esercentesco)
CCNL
Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria
alberghiera e della ristorazione
CO
Codice delle obbligazioni
• RS 822.11 – Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria,
nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro)
• RS 822.111 – Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la Legge
sul lavoro (OLL 1)
• RS 822.112 – Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la Legge
sul lavoro (OLL 2)
• RS 822.115 – Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la Legge
sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5)
• RS 822.115.2 – Ordinanza del DFE del 4 dicembre 2007 sui lavori
pericolosi per i giovani
• RS 822.115.4 – Ordinanza del DFE del 4 dicembre 2007 sulle deroghe
al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione
professionale di base
• RS 220 – Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911
Al sito www.hotelleriesuisse.ch trovate il Contratto collettivo nazionale di
lavoro (Contratto collettivo di lavoro), la Convenzione sull’apprendistato
(consulenza/consulenza giuridica) nonché altre informazioni di carattere
generale sul diritto del lavoro e sulle professioni dell’industria alberghiera
e della ristorazione.
Informazioni complementari sono anche disponibili al sito:
www.seco.ch/Temi/Lavoro
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