La protezione dei giovani nel diritto del lavoro hotelleriesuisse Monbijoustrasse 130 Casella postale CH-3001 Berna Telefono +41 (0)31 370 41 11 Fax +41 (0)31 370 44 44 [email protected] www.hotelleriesuisse.ch Indice Capitolo 1: Introduzione 5 Capitolo 2: Retrospettiva 6 Capitolo 3: Fonti legislative Capitolo 4: Lavoro notturno: sintesi 8 10 Capitolo 5: Norme riguardanti i giovani fino a 18 anni nella formazione professionale di base Sigla editoriale Editore hotelleriesuisse, Berna 11 1. Lavoro notturno 11 2. Lavoro domenicale 13 3. Altri orari di lavoro e tempi di riposo 14 4. Disposizioni speciali 16 5. Lavori pericolosi 17 Capitolo 6: Norme riguardanti i giovani fino a 18 anni che Redazione Bettina Baltensperger Layout TYPOMANIA Franziska Liechti, Berna Traduzione www.global-translations.ch Stampa Stämpfli Pubblicazioni SA, Berna non seguono una formazione professionale di base 1. Lavoro notturno 18 2. Lavoro domenicale 18 3. Altri orari di lavoro e tempi di riposo 19 4. Disposizioni speciali 21 5. Lavori pericolosi 21 Capitolo 7: Norme riguardanti gli adulti da 18 anni in poi nella formazione professionale di base 1. Lavoro notturno Foto Heinz Unger Berna, settembre 2008 (2a edizione) 18 22 22 2. Lavoro domenicale 23 3. Altri orari di lavoro e tempi di riposo 24 Elenco delle abbreviazioni 26 Allegato 27 3 Capitolo 1: Introduzione Scopo del presente opuscolo è quello di presentare una panoramica della normativa vigente, comprese le novità introdotte, nel diritto del lavoro in tema di protezione dei giovani nonché quello di facilitare l’orientamento nei meandri della materia e, in particolare, della Legge sul lavoro. L’enfasi è posta principalmente sulle modifiche e sulle principali disposizioni nel campo della formazione professionale di base. Non si deve tuttavia dimenticare che molti settori del diritto, quali ad esempio il diritto delle assicurazioni sociali, il diritto delle obbligazioni, o la formazione professionale prevedono altre disposizioni che si applicano anche ai giovani lavoratori. Questo opuscolo, pertanto, non pretende di fornire una presentazione esaustiva della materia. Il testo preciso e integrale delle fonti legislative citate può essere consultato attraverso il link indicato nell’allegato che rinvia alla raccolta federale ufficiale della normativa. 5 Capitolo 2: Retrospettiva Uno sguardo alla storia della protezione dei giovani nel diritto del lavoro ci mostra che solo il mantenimento di un equilibrio tra i partner sociali è in grado di fornire, nel medio e lungo periodo, buoni risultati. Sarà compito di tutte le parti interessate ricercare e definire in modo sempre nuovo tale equilibrio per far sì che una formazione delle nuove generazioni, improntata alla pratica e all’eccellenza, continui a garantire un futuro prospero per il settore. Le disposizioni di legge riguardanti il lavoro di bambini e giovani hanno subìto forti cambiamenti nel corso della loro storia. A seguito dell’industrializzazione, si diffuse rapidamente la pratica del lavoro minorile; persino bambini tra i sei e i dieci anni lavoravano in pessime condizioni fino a 16 ore al giorno, spesso anche di notte. Tali condizioni produssero inevitabili conseguenze sullo sviluppo psicofisico di quei bambini. In seguito, le prime ordinanze cantonali proibirono il lavoro notturno e quello in fabbrica per i bambini al di sotto dei nove anni e limitarono l’orario di lavoro quotidiano a 12–14 ore. Tali norme non trovarono applicazione pratica, tuttavia segnarono l’inizio della legislazione sulla protezione dei minori. La Costituzione federale del 1874 attribuì alla Confederazione competenza legislativa nel campo della protezione dei lavoratori. Nel 1877, con la cosiddetta Legge sulle fabbriche, fu disciplinato per la prima volta su scala nazionale il lavoro negli stabilimenti industriali. Parallelamente a tale sviluppo, negli altri settori fu limitato il lavoro minorile attraverso l’introduzione dell’ obbligo scolastico, che in un primo tempo trovò la decisa opposizione dei genitori e del mondo economico. mediante disposizioni speciali. Anche la legge attualmente in vigore pone l’enfasi in modo evidente sull’industria e riserva al nostro settore di servizi disposizioni spesso poco compatibili con l’attività. Nel 1998 la Legge sul lavoro revisa fu approvata in una votazione popolare con il 63% di voti favorevoli, dopo che un primo tentativo di revisione era stato respinto nel 1996 attraverso un referendum promosso dai sindacati. Per i bambini e i giovani furono adottate disposizioni speciali di protezione e fu presa in considerazione la necessità di un’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori concernente la Legge sul lavoro. Un primo progetto di ordinanza presentato nel 2002 fu oggetto di forti critiche anche da parte di hotelleriesuisse. Fu decisa quindi una revisione dell’articolo 29 della Legge sul lavoro allo scopo di abbassare in modo generalizzato a 18 anni l’età limite di protezione dei giovani lavoratori. Nel mese di giugno del 2006 tale abbassamento fu approvato dal Parlamento ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2008. Nel 2006 furono ripresi i lavori di preparazione di un’ordinanza (più snella) sulla protezione dei giovani lavoratori allo scopo di disciplinare l’impiego di giovani fino a 18 anni. Dopo alcuni adeguamenti, nel settembre 2007 l’Ordinanza 5 concernente la Legge sul lavoro (OLL 5) fu approvata dal Consiglio federale ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Nella stessa data è entrata in vigore anche l’Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia DFE, emanata nel dicembre 2007. In un quadro di disposizioni ben definito, essa autorizza le persone dai 16 anni in poi che si trovano in formazione nel nostro settore a lavorare di notte e la domenica senza ulteriori autorizzazioni. Tale ordinanza sostituisce tutte le autorizzazioni globali, cantonali e federali, in questo settore. Nel 1964 entrò in vigore la Legge federale sul lavoro. Tuttavia, le nuove disposizioni di protezione erano state chiaramente pensate per le condizioni lavorative dell’industria; singoli settori, quali il nostro, furono disciplinati 6 7 Capitolo 3: Fonti legislative Definizione/ Fonti legislative Art. 29 cpv. 1 LL OLL 5 O DFE CA Sono considerati giovani i lavoratori di ambedue i sessi fino a 18 anni compiuti (sotto il profilo concettuale non si fa distinzione tra bambini e giovani). L’Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori OLL 5 stabilisce le norme speciali ad essi applicabili. Le disposizioni generali della Legge sul lavoro e delle sue varie ordinanze trovano sempre applicazione per i giovani di età inferiore a 18 anni, salvo per quanto diversamente ed esplicitamente disciplinato dalla OLL 5. Questa ordinanza disciplina anche le deroghe al divieto generale di lavoro per i giovani fino a 15 anni. Ai lavoratori di età superiore a 18 anni si applicano le disposizioni della Legge sul lavoro e delle sue ordinanze per i lavoratori adulti, indipendentemente dal fatto che stiano seguendo o meno la formazione professionale di base. Durante la formazione professionale di base ai giovani fino a 18 anni compiuti viene inoltre applicata l’Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale (O DFE). Per i membri di hotelleriesuisse, di GastroSuisse e della Swiss Catering Association è in vigore anche la Convenzione sull’apprendistato (CA), stipulata tra le associazioni dei datori di lavoro e la Hotel & Gastro Union. Tale convenzione si applica a tutte le persone in formazione dell’industria alberghiera e della ristorazione in Svizzera, indipendentemente dal fatto che abbiano un’età inferiore o superiore a 18 anni. Giovani fino a 18 anni nella formazione professionale di base Legge sul lavoro + Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5 Convenzione sull’apprendistato Adulti da 18 anni in poi nella formazione professionale di base Ordinanza del DFE sul lavoro notturno e domenicale Giovani fino a 18 anni in un normale rapporto di lavoro Legge sul lavoro + Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5 Legge sul lavoro Disposizioni per lavoratori adulti Convenzione sull’apprendistato Adulti da 18 anni in poi in un normale rapporto di lavoro Legge sul lavoro Disposizioni per lavoratori adulti CCNL CCNL Per facilitare l’informazione sulle disposizioni in vigore, il campo di colore a partire del capitolo 5 corrisponde ai colori del grafico in cima. 8 9 Capitolo 4: Lavoro notturno: sintesi Le principali novità nel nostro settore riguardano l’autorizzazione del lavoro notturno e domenicale per le persone in formazione nel quadro della formazione professionale di base. L’Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia DFE, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, disciplina le deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale a partire dal compimento del 16° anno di età (per dettagli cfr. il capitolo successivo). Questa ordinanza sostituisce l’autorizzazione globale federale in vigore fino al 31 dicembre 2007. Capitolo 5: Norme riguardanti i giovani fino a 18 anni nella formazione professionale di base 1. Lavoro notturno Lavoro serale e notturno Art. 10 LL Adulti da 18 anni in poi nella formazione professionale di base e in un normale rapporto di lavoro Giovani tra 16 e 18 anni nella formazione professionale di base Il lavoro svolto dalle 20.00 alle 23.00 è considerato lavoro serale, quello tra le 23.00 e le 06.00 lavoro notturno. Con il consenso dei lavoratori, inizio e fine del lavoro notturno aziendale possono essere fissati diversamente tra le 22.00 e le 07.00. La durata del lavoro notturno rimane, tuttavia, sempre di 7 ore (ad es. dalle 22.00 alle 05.00 o dalle 23.30 alle 06.30). Lavoro notturno L’Ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domeni- cale durante la formazione professionale di base consente, nei limiti previsti, il lavoro notturno senza autorizzazione e per le seguenti professioni: professionale di • addetta/o d’economia domestica, base dai 16 anni • impiegata/o d’economia domestica, • addetta/o d’albergo, O DFE • impiegata/o d’albergo, • addetta/o di ristorazione, • impiegata/o di ristorazione, • cuoca/o, • addetta/o di cucina, • impiegata/o di commercio (formazione estesa, formazione di base, ramo alberghiero-gastronomico-turistico). Il lavoro è autorizzato, in linea di massima, fino alle 23.00; fino all’01.00 al massimo per 10 notti all’anno. Nei giorni precedenti i corsi della scuola professionale o i corsi interaziendali le persone in formazione possono lavorare fino alle 20.00. autorizzato nel- Fino alle 23.00 Fino all’01.00 10 notti all’anno (O DFE) la formazione Fino alle 20.00 prima dei corsi (O DFE) Nessuna limitazione temporale (Legge sul lavoro, disposizioni per lavoratori adulti) Giovani fino a 16 anni nella formazione professionale di base o in un normale rapporto di lavoro Fino alle 20.00 (Legge sul lavoro) Giovani tra 16 e 18 anni in un normale rapporto di lavoro Periodo di pratica di orientamento professionale: fino alle 18.00 (OLL 5) 10 Fino alle 22.00 (Legge sul lavoro) 11 I giovani di età inferiore a 16 anni nella formazione professionale di base possono lavorare fino alle 20.00. 2. Lavoro domenicale Lavoro Supplementi per La Legge sul lavoro distingue tra lavoro notturno temporaneo e regolare. lavoro notturno Art. 17b LL Art. 31 OLL 1 Per il lavoro notturno temporaneo va corrisposto un supplemento salariale del 25%. Il lavoro notturno temporaneo consiste in un numero di notti inferiore a 25 per anno civile. Questo supplemento salariale va corrisposto anche alle persone nella formazione professionale di base nel caso in cui lavorino nell’orario notturno. Il supplemento è dovuto solo per le ore di lavoro svolte in orario notturno. Il lavoro notturno regolare consiste in un numero di notti superiore a 25 per anno civile e va compensato, in linea di massima, con un supplemento di tempo del 10%. Il lavoro notturno regolare per persone in formazione può, tuttavia, essere preso in considerazione solo se in un’azienda il lavoro notturno inizia alle 22.00; in tal caso alle persone nella formazione professionale di base va corrisposto un supplemento di tempo del 10% per lavoro notturno regolare se vengono impiegate per un numero di notti superiore a 25 per anno civile. Si può escludere il supplemento di tempo se il lavoratore è impiegato al massimo per un’ora a margine dell’orario notturno (la persona in formazione lavora solo fino alle 23.00). In questo caso è ammesso, invece del supplemento di tempo, un supplemento salariale del 10%. Se, contrariamente alle previsioni, viene prestato servizio per un numero di notti inferiore a 25, il supplemento di tempo non deve essere trasformato retroattivamente in un supplemento salariale per lavoro notturno temporaneo. Il supplemento di tempo va percepito sotto forma di tempo libero. Il supplemento di tempo e il tempo di riposo compensativo vanno indicati separatamente nell’ambito della rilevazione del tempo. 12 domenicale È considerato lavoro domenicale quello svolto tra le 23.00 di sabato e le 23.00 di domenica. Art. 18 LL L’Ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale autorizzato cale durante la formazione professionale di base consente il lavoro domeninella formacale senza autorizzazione per le seguenti professioni: zione profes• addetta/o d’economia domestica, sionale di base • impiegata/o d’economia domestica, dai 16 anni • addetta/o d’albergo, O DFE • impiegata/o d’albergo, Art. 13 OLL 5 • addetta/o di ristorazione, • impiegata/o di ristorazione, • cuoca/o, • addetta/o di cucina, • impiegata/o di commercio (formazione estesa, formazione di base, ramo alberghiero-gastronomico-turistico). Per gli impieghi domenicali non è dovuto alcun supplemento salariale o di tempo. Il lavoro domenicale non è autorizzato per i giovani di età inferiore a 16 anni nella formazione professionale di base. Lavoro domeni- Diritto a domeniche libere Le persone in formazione hanno diritto, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, ad almeno 12 domeniche libere all’anno. Nelle aziende stagionali le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nell’arco dell’anno. Le aziende che chiudono due giorni alla settimana devono accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno una domenica libera al trimestre. 13 Se un corso della scuola professionale o un corso interaziendale cade in uno dei due giorni di chiusura settimanale, l’azienda deve accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno 12 domeniche libere all’anno. Ripartizione della durata del lavoro Art. 16 OLL 1 Art. 14 OLL 2 3. Altri orari di lavoro e tempi di riposo Durata del lavoro giornaliero Art. 31 LL Art. 11 OLL 5 La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare nove ore. I corsi obbligatori svolti in orario di lavoro sono computati alla durata del lavoro stesso. Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. Durata settimanale del lavoro Art. 7 CA Pause Art. 15 LL Lavoro straordinario e ore supplementari Art. 31 LL Art. 17 OLL 5 Art. 8 CA Il lavoro straordinario va distinto dalle ore supplementari! La durata media della settimana lavorativa prevista dalla Convenzione sull’apprendistato è di 42 ore. Chi lavora di più fa delle ore supplementari fino a raggiungere la durata massima di 50 ore prevista dalla Legge sul lavoro. Il lavoro eccedente la durata massima della settimana lavorativa è considerato lavoro straordinario. I giovani non possono essere impiegati per effettuare lavoro straordinario durante la formazione professionale di base. Questo divieto si applica a tutti i giovani fino al compimento del 16° anno di età. Secondo la Convenzione sull’apprendistato le ore supplementari devono essere compensate con congedi corrispondenti. Art. 18 OLL 1 Art. 7 CA Conteggio dell’ insegnamento Durata del riposo giornaliero Art. 31 LL I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive. Una riduzione del periodo di riposo una volta alla settimana, come avviene per i lavoratori adulti, non è possibile. Art. 16 OLL 5 14 Artt. 8 e 9 CA Vacanze Art. 11 CA La settimana lavorativa non può eccedere cinque giorni lavorativi e mezzo. Essa può essere estesa a sei giorni lavorativi, a condizione che le semigiornate libere settimanali siano sommate per quattro settimane al massimo con il consenso del lavoratore (per 12 settimane nel caso di aziende con notevoli oscillazioni stagionali). L’orario medio di lavoro settimanale è di 42 ore. Deroghe sono possibili specialmente nel caso di aziende piccole e stagionali, a condizione che siano concordate per iscritto. Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno: • un quarto d’ora, se dura più di cinque ore e mezzo; • mezz’ora, se dura più di sette ore; • un’ora, se dura più di nove ore. Le pause che durano più di mezz’ora possono essere ripartite. Un periodo di lavoro di una durata superiore a cinque ore e mezzo prima o dopo una pausa dà diritto a pause supplementari. Le pause contano come servizio quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro. Il tempo per la consumazione dei pasti, della durata minima di mezz’ora, non è considerato orario di lavoro, a condizione che il lavoratore non debba tenersi a disposizione del datore di lavoro. Alle persone nella formazione di base l’insegnamento obbligatorio deve essere conteggiato alla durata del lavoro. Nei giorni interi di scuola l’apprendista non può essere impiegato nell’azienda. Tutte le persone nella formazione professionale di base, indipendentemente dall’età, hanno diritto a 5 settimane di vacanza secondo quanto previsto dalla Convenzione sull’apprendistato. 15 4. Disposizioni speciali Servizio ai clienti Art. 5 OLL 5 È vietato l’impiego di giovani di età inferiore a 16 anni per il servizio ai clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L’occupazione può tuttavia essere autorizzata nell’ambito di una formazione professionale di base o di programmi organizzati, a scopo di orientamento professionale, da imprese, da organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, da enti incaricati dell’orientamento professionale o da organizzazioni responsabili di attività giovanili extrascolastiche. È vietato l’impiego di giovani di età inferiore a 18 anni per il servizio ai clienti nelle aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche e bar. Occupazione di giovani di età inferiore a 15 anni prosciolti dall’ obbligo scolastico 5. Lavori pericolosi Norme per È vietato l’impiego di giovani per lavori pericolosi, ossia per lavori che per la lavori pericolosi loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possano pregiuArt. 4 OLL 5 dicare la salute, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico. Una speciale ordinanza del Dipartimento federale dell’economia (DFE) stabilisce quali lavori, in base all’esperienza e allo stato della tecnica, siano da considerare pericolosi (cfr. allegato). L’Ufficio federale della formazione e della tecnologia (UFFT) può prevedere, segnatamente con ordinanze sulla formazione, deroghe per i giovani di età superiore a 16 anni. Se il diritto cantonale prevede il proscioglimento dall’obbligo scolastico prima del quindicesimo anno d’età o l’esclusione provvisoria dalle lezioni, l’autorità cantonale può autorizzare nel singolo caso l’occupazione regolare di giovani che abbiano compiuto i 14 anni nell’ambito della formazione professionale di base o di un programma di promozione delle attività giovanili extrascolastiche. Art. 9 OLL 5 Obbligo di informazione Art. 19 OLL 5 Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i giovani occupati siano informati e istruiti da una persona adulta qualificata, in particolare in merito alla sicurezza e alla protezione della salute sul lavoro. 16 17 Capitolo 6: Norme riguardanti i giovani fino a 18 anni che non seguono una formazione professionale di base 3. Altri orari di lavoro e tempi di riposo Durata del lavoro giornaliero 1. Lavoro notturno Art. 31 LL La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare nove ore. L’eventuale lavoro straordinario va computato alla durata del lavoro. Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. Art. 11 OLL 5 Definizione di lavoro serale e notturno Artt. 10 e 31 LL Il lavoro svolto dalle 20.00 alle 23.00 è considerato lavoro serale, quello tra le 23.00 e le 06.00 lavoro notturno. Con il consenso dei lavoratori, inizio e fine del lavoro notturno aziendale possono essere fissati diversamente tra le 22.00 e le 07.00. La durata del lavoro notturno rimane, tuttavia, sempre di 7 ore (ad es. dalle 22.00 alle 05.00 o dalle 23.30 alle 06.30). Il lavoro notturno è, in linea di massima, vietato ai giovani di età inferiore a 18 anni che non seguono una formazione professionale di base. Il lavoro serale è autorizzato fino alle 20.00 per i giovani fino a 16 anni, per i giovani di età superiore a 16 anni fino alle 22.00 (cfr. grafico del capitolo 4). 2. Lavoro domenicale Lavoro domenicale Artt. 18 e 19 LL Il lavoro domenicale è, in linea di massima, vietato ai giovani che non seguono una formazione professionale di base. Specifiche deroghe, ad esempio in occasione di avvenimenti sportivi, sono disciplinate all’art. 15 dell’OLL 5. 18 Durante il periodo di pratica di orientamento professionale, la durata del lavoro prescritta per i giovani dai 13 anni in poi soggetti all’obbligo scolastico è la seguente: 8 ore al giorno e 40 ore alla settimana tra le 06.00 e le 18.00, con una pausa di almeno mezz’ora dopo 5 ore di lavoro; la durata del periodo di pratica di orientamento professionale è di due settimane. Lavoro straordinario e ore supplementari Artt. 12, 13 e 31 LL Art. 17 OLL 5 Il lavoro straordinario va distinto dalle ore supplementari! La durata media della settimana lavorativa prevista dal CCNL è di 42 ore. Chi lavora di più fa delle ore supplementari fino a raggiungere la durata massima di 50 ore prevista dalla Legge sul lavoro. Il lavoro eccedente la durata massima della settimana lavorativa è considerato lavoro straordinario. Fino al compimento del 16° anno di età i giovani non possono essere impiegati per effettuare lavoro straordinario. Il lavoro straordinario, secondo la Legge sul lavoro, non può superare complessivamente le 140 ore per anno civile. Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare, per il lavoro straordinario, un supplemento salariale del 25% oppure, su richiesta del dipendente, lo può compensare mediante un congedo di pari durata. Il CCNL prevede che le ore supplementari debbano essere, in primo luogo, compensate con tempo libero. Se tale compensazione non fosse possibile, le ore supplementari devono essere pagate con un supplemento salariale del 25% (art. 15 n. 5 CCNL). 19 Durata del riposo giornaliero Art. 31 LL Art. 16 OLL 5 I giovani devono disporre di un periodo di riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive. Una riduzione del periodo di riposo una volta alla settimana, come avviene per i lavoratori adulti, non è possibile. 4. Disposizioni speciali Servizio ai clienti Art. 5 OLL 5 Ripartizione della durata del lavoro Art. 16 OLL 1 Art. 14 OLL 2 Durata settimanale del lavoro Art. 15 CCNL La settimana lavorativa non può eccedere cinque giorni lavorativi e mezzo. Essa può essere estesa a sei giorni lavorativi, a condizione che le semigiornate libere settimanali siano sommate per quattro settimane al massimo con il consenso del lavoratore (per 12 settimane nel caso di aziende con notevoli oscillazioni stagionali). L’orario medio di lavoro settimanale è di 42 ore. Deroghe sono possibili specialmente nel caso di aziende piccole e stagionali, a condizione che siano concordate per iscritto. È vietato l’impiego di giovani di età inferiore a 18 anni per il servizio ai clienti nelle aziende di divertimenti quali locali notturni, dancing, discoteche e bar. Occupazione di giovani di età Pause Art. 15 LL Art. 18 OLL 1 Art. 15 CCNL Vacanze Art. 329a CO Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno: • un quarto d’ora, se dura più di cinque ore e mezzo; • mezz’ora, se dura più di sette ore; • un’ora, se dura più di nove ore. Le pause che durano più di mezz’ora possono essere ripartite. Un periodo di lavoro di una durata superiore a cinque ore e mezzo prima o dopo una pausa dà diritto a pause supplementari. Le pause contano come servizio quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro. Il tempo per la consumazione dei pasti, della durata minima di mezz’ora, non è considerato orario di lavoro, a condizione che il lavoratore non debba tenersi a disposizione del datore di lavoro. Sino a 20 anni compiuti i lavoratori hanno diritto ad almeno 5 settimane di vacanza. 20 È vietato l’impiego di giovani di età inferiore a 16 anni per il servizio ai clienti in alberghi, ristoranti e caffè. L’occupazione può tuttavia essere autorizzata nell’ambito di programmi organizzati, a scopo di orientamento professionale, da imprese, da organizzazioni del mondo del lavoro con responsabilità in materia di formazione e di esame, da enti incaricati dell’orientamento professionale o da organizzazioni responsabili di attività giovanili extrascolastiche. inferiore a 15 anni prosciolti dall’obbligo Se il diritto cantonale prevede il proscioglimento dall’obbligo scolastico prima del quindicesimo anno d’età o l’esclusione provvisoria dalle lezioni, l’autorità cantonale può autorizzare nel singolo caso l’occupazione regolare di giovani che abbiano compiuto i 14 anni nell’ambito di un programma di promozione delle attività giovanili extrascolastiche. scolastico Art. 9 OLL 5 5. Lavori pericolosi Norme per È vietato l’impiego di giovani per lavori pericolosi, ossia per lavori che per la lavori pericolosi loro natura o per le condizioni nelle quali vengono eseguiti possano pregiuArt. 4 OLL 5 dicare la salute, la formazione e la sicurezza dei giovani come anche il loro sviluppo psicofisico. Una speciale ordinanza del Dipartimento federale dell’economia (DFE) stabilisce quali lavori, in base all’esperienza e allo stato della tecnica, siano da considerare pericolosi (cfr. allegato). 21 Se, contrariamente alle previsioni, viene effettuato un numero di notti inferiore a 25, il supplemento di tempo non deve essere trasformato retroattivamente in un supplemento salariale per lavoro notturno temporaneo. Il supplemento è dovuto solo per le ore di lavoro svolte in orario notturno. Si può escludere il supplemento di tempo se il lavoratore è impiegato al massimo per un’ora a margine dell’orario notturno (la persona in formazione lavora ad es. fino alle 24.00). In questo caso è ammesso, invece del supplemento di tempo, un supplemento salariale del 10%. Il supplemento di tempo va percepito sotto forma di tempo libero e può essere pagato solo in casi eccezionali (ad es. allo scadere del contratto di lavoro mediante un supplemento salariale del 10%). Il supplemento di tempo e il tempo di riposo compensativo vanno indicati separatamente nell’ambito della rilevazione del tempo. Capitolo 7: Norme riguardanti gli adulti da 18 anni in poi nella formazione professionale di base 1. Lavoro notturno Lavoro serale e notturno Artt. 10 e 17a LL Art. 4 OLL 2 Il lavoro svolto dalle 20.00 alle 23.00 è considerato lavoro serale, quello tra le 23.00 e le 06.00 lavoro notturno. Per il nostro settore e per i lavoratori adulti, anche per quelli nella formazione professionale di base, questo tipo di lavoro, in linea di massima, non è sottoposto ad alcuna limitazione temporale e non richiede alcuna autorizzazione. Con il consenso dei lavoratori, inizio e fine del lavoro notturno aziendale possono essere fissati diversamente tra le 22.00 e le 07.00. La durata del lavoro notturno rimane, tuttavia, sempre di 7 ore (ad es. dalle 22.00 alle 05.00 o dalle 23.30 alle 06.30). Quando viene svolto lavoro notturno (anche se si tratta solo di un’ora), l’orario di lavoro giornaliero del lavoratore non può superare le 9 ore e deve essere compreso in uno spazio di 10 ore, pause comprese. 2. Lavoro domenicale Per il nostro settore e per i lavoratori adulti, anche per quelli nella formazione domenicale professionale di base, questo tipo di lavoro non richiede, in linea di massima, Artt. 4 e 23 OLL 2 alcuna autorizzazione. Per gli impieghi domenicali non è dovuto alcun supplemento salariale o di tempo. Lavoro Numero di doSupplementi per lavoro notturno Art. 17b LL La Legge sul lavoro distingue tra lavoro notturno temporaneo e regolare. Per il lavoro notturno temporaneo va corrisposto un supplemento salariale del 25%. Il lavoro notturno temporaneo consiste in un numero di notti inferiore a 25 per anno civile. Art. 31 OLL 1 Il lavoro notturno regolare consiste in un numero di notti superiore a 25 per anno civile e va compensato, in linea di massima, con un supplemento di tempo del 10%. 22 meniche libere Art. 21 OLL 1 Art. 12 OLL 2 I lavoratori hanno diritto a quattro domeniche libere all’anno, che possono essere ripartite in modo irregolare nell’arco dell’anno. Ai dipendenti con responsabilità familiari vanno accordate almeno 12 domeniche libere per anno civile. Per responsabilità familiari si intendono l’educazione di figli di età inferiore a 15 anni, l’assistenza a congiunti o a persone vicine che necessitano di cure. Le domeniche che rientrano nelle ferie non possono essere conteggiate come domeniche libere. 23 3. Altri orari di lavoro e tempi di riposo Ripartizione della durata del Durata del la- La durata massima della giornata lavorativa è di 14 ore, incluse le pause e lavoro voro giornaliero lo straordinario. Art. 16 OLL 1 Art. 10 LL Art. 14 OLL 2 Lavoro straordinario e ore supplementari Artt. 12 e 13 LL Art. 8 CA Il lavoro straordinario va distinto dalle ore supplementari! La durata media della settimana lavorativa prevista dalla Convenzione sull’apprendistato è di 42 ore. Chi lavora di più fa delle ore supplementari fino a raggiungere la durata massima di 50 ore prevista dalla Legge sul lavoro. Il lavoro eccedente la durata massima della settimana lavorativa è considerato lavoro straordinario. Durata settimanale del lavoro Art. 7 CA Pause Art. 15 LL Art. 7 CA Il lavoro straordinario, secondo la Legge sul lavoro, non può superare complessivamente le 140 ore per anno civile. Il datore di lavoro ha l’obbligo di pagare, per il lavoro straordinario, un supplemento salariale del 25% oppure, su richiesta del dipendente, lo può compensare mediante un congedo di pari durata. Secondo la Convenzione sull’apprendistato le ore supplementari devono essere compensate con tempo libero. Durata del riposo giornaliero Art. 15a LL Ai lavoratori deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno 11 ore. Il riposo può essere ridotto una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che nella media di due settimane venga rispettata la durata di undici ore. Conteggio dell’ insegnamento Artt. 8 e 9 CA Vacanze Art. 11 CA 24 La settimana lavorativa non può eccedere cinque giorni lavorativi e mezzo. Essa può essere estesa a sei giorni lavorativi, a condizione che le semigiornate libere settimanali siano sommate per quattro settimane al massimo con il consenso del lavoratore (per 12 settimane nel caso di aziende con notevoli oscillazioni stagionali). L’orario medio di lavoro settimanale è di 42 ore. Deroghe sono possibili specialmente nel caso di aziende piccole e stagionali, a condizione che siano concordate per iscritto. Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno: • un quarto d’ora, se dura più di cinque ore e mezzo; • mezz’ora, se dura più di sette ore; • un’ora, se dura più di nove ore. Le pause che durano più di mezz’ora possono essere ripartite. Un periodo di lavoro di una durata superiore a cinque ore e mezzo prima o dopo una pausa dà diritto a pause supplementari. Le pause contano come servizio quando al lavoratore non è consentito di lasciare il posto di lavoro. Il tempo per la consumazione dei pasti, della durata minima di mezz’ora, non è considerato orario di lavoro, a condizione che il lavoratore non debba tenersi a disposizione del datore di lavoro. Alle persone nella formazione di base, anche di età superiore a 18 anni, l’insegnamento obbligatorio deve essere conteggiato alla durata del lavoro. Nei giorni interi di scuola l’apprendista non può essere impiegato nell’azienda. Tutte le persone nella formazione professionale di base, indipendentemente dall’età, hanno diritto a 5 settimane di vacanza secondo quanto previsto dalla Convenzione sull’apprendistato. 25 Elenco delle abbreviazioni Allegato: informazioni complementari LL Legge sul lavoro OLL 1 Ordinanza 1 concernente la Legge sul lavoro Potete consultare i testi giuridici citati alla pagina Internet delle autorità federali nella raccolta sistematica del diritto: www.admin.ch/ch/i/rs. Per una più rapida consultazione inserite i numeri RS di ciascun testo. OLL 2 Ordinanza 2 concernente la Legge sul lavoro OLL 5 Ordinanza 5 concernente la Legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori) O DFE Ordinanza del Dipartimento federale dell’economia sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base CA Convenzione sull’apprendistato (Convenzione sulle condizioni di lavoro e sul salario degli apprendisti del settore alberghiero-esercentesco) CCNL Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione CO Codice delle obbligazioni • RS 822.11 – Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) • RS 822.111 – Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la Legge sul lavoro (OLL 1) • RS 822.112 – Ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la Legge sul lavoro (OLL 2) • RS 822.115 – Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la Legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) • RS 822.115.2 – Ordinanza del DFE del 4 dicembre 2007 sui lavori pericolosi per i giovani • RS 822.115.4 – Ordinanza del DFE del 4 dicembre 2007 sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base • RS 220 – Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 Al sito www.hotelleriesuisse.ch trovate il Contratto collettivo nazionale di lavoro (Contratto collettivo di lavoro), la Convenzione sull’apprendistato (consulenza/consulenza giuridica) nonché altre informazioni di carattere generale sul diritto del lavoro e sulle professioni dell’industria alberghiera e della ristorazione. Informazioni complementari sono anche disponibili al sito: www.seco.ch/Temi/Lavoro 26 27