Seconda Università di Napoli Universidad de Granada Dottorato di ricerca in Doctorado de investigación en “Diritto pubblico interno e comunitario" “Derecho constitucional europeo” XXI ciclo LA FAMIGLIA NEL SISTEMA GIURIDICO DELL’UNIONE EUROPEA: la coppia di fatto alla luce della giurisprudenza comunitaria Dottorando: Vincenzo Carollo Direttore di tesi per la Seconda Director de tesis para la Universidad Università degli studi di Napoli: de Granada: Prof. Lorenzo CHIEFFI Prof. Francisco BALAGUER CALLEJÓN Tutor: Prof. Andrea PIRAINO 1 Editor: Editorial de la Universidad de Granada Autor: Vincenzo Carollo D.L.: GR. 2106-2009 ISBN: 978-84-692-2719-0 Sommario RIASSUNTO IN SPAGNOLO………………………………………..…pag. 6 INTRODUZIONE……………………………………………………....pag. 20 CAPITOLO I I MODELLI FAMILIARI MODERNI I. Il ruolo sociale e giuridico della famiglia…………………………….pag. 29 I.1. L’evoluzione del diritto di famiglia, tra spinte etiche e tessuto sociale....………………………………………………………………...pag. 34 I.2. La famiglia all’inizio del 3° millennio: le fonti internazionali……..pag. 38 I.3. Le basi giuridiche utilizzate per l’adozione dei primi atti che hanno inciso sulla famiglia............................................................................................pag. 41 I.4. Il ruolo svolto dal Trattato di Amsterdam: la comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria in tema di famiglia e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia…………………………………………………………………pag. 47 2 CAPITOLO II LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI II. La famiglia nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: status legale e finalità………………………………………………………….pag. 55 II.1. Una nuova lettura della teoria dei contro limiti……………………pag. 66 II.2. Il valore politico della Carta di Nizza ed il contributo della giurisprudenza………………………………………………………......pag. 72 II.3. Lo status della CEDU e l’adesione da parte dell’Unione europea...pag. 77 II.4. L’agenzia europea dei diritti fondamentali………………………...pag. 95 II.5. La tutela dei diritti fondamentali nella Carta di Nizza: uno sguardo sulla famiglia………………………………………………………………….pag. 99 II.6. Le norme a tutela della famiglia contenute nella Carta: considerazioni finali……………………………………………………………………pag. 102 CAPITOLO III IL REGOLAMENTO COMPETENZA E COMUNITARIO SUL N. 1347/2000 RICONOSCIMENTO IN SULLA MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA’ DEI GENITORI III. Lo scopo e la base giuridica del regolamento n.1347/2000……….pag. 107 III.1. I criteri sulla competenza giurisdizionale………………………..pag. 114 III.2. Ambito di applicazione rationae materiae del Regolamento…...pag. 120 3 III.3. Ambito di applicazione temporale e personale………………….pag. 124 III.4. La disciplina della litispendenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni previste dal Regolamento N. 1347/2000…………………….pag. 128 III.5. Il Regolamento CE N. 2201/2003: un nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale…………………………...pag. 136 III.5.1. Campo d'applicazione, definizioni e competenza……………..pag. 141 III.5.2. Disposizioni in materia di sottrazione di minori………………pag. 147 III.5.3. Riconoscimento ed esecuzione………………………………...pag. 149 III.5.4. Cooperazione fra le autorità centrali…………………..………pag. 152 III.5.5. Disposizioni finali e prospettive future………………………..pag. 156 CAPITOLO IV LA COPPIA DI FATTO ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA: NORMATIVA NAZIONALE SPAGNOLA E ITALIANA IV. La molteplicità dei modelli familiari………………………………pag. 161 IV.1. La famiglia “fuori dal matrimonio” nella CEDU: gli artt. 8 e 12 ed i limiti all’applicazione diretta…………………………………………..pag. 164 IV.2. Il quadro normativo nel processo d’integrazione europea………pag. 170 IV.3. La Direttiva 2004/38 CE e la Direttiva 2006/54 CE…………….pag. 181 IV.4. Gli effetti delle sentenze della Corte di Giustizia europea: le ripercussioni nelle giurisprudenze nazionali…………………………..pag. 189 4 IV.5. La sentenza della Corte di Giustizia europea del 01.04.2008 in tema di discriminazione basata sull’orientamento sessuale……………………pag. 210 IV.6 Gli effetti delle pronunce della Corte di Giustizia sulla giurisprudenza italiana…………………………………………………………………pag. 219 IV.7 L’Unione europea e le coppie: analisi dei possibili progressi……pag. 226 IV.8. Il matrimonio omosessuale spagnolo……………………………pag. 231 IV.8.1. I risvolti della riforma della successivi alle Ley 13/2005: la Ley de identica de genero……………………………………………………..pag. 244 IV.8.2. Le prospettive di codificazione in Italia: le tendenze per la disciplina dei nuovi modelli familiari tra “deregolazione” e “ipergiuridicizzazione”………………………………………………...pag. 250 CAPITOLO V DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO EUROPEO DELLA FAMIGLIA V. Integrazione e cooperazione: l’esperienza della Commission on european family law……………………………………………………………...pag. 262 V.1 I principi sul divorzio e la responsabilità genitoriale……………..pag. 272 V.2. Considerazioni conclusive………………………………………..pag. 276 Bibliografia…………………………………………………………….pag. 282 5 Riassunto in spagnolo El presente trabajo se propone analizar la relación vigente entre la Unión Europea y el derecho de familia, utilizando como punto de referencia principal los actos jurídicos y la jurisprudencia comunitaria en la materia. En el transcurso de la actividad del legislador comunitario, desde comienzos de los años sesenta, ha existido un notable avance en la materia, aunque aun queda por recorrer un largo camino hasta alcanzar un tratamiento uniforme y coherente en la institución de la “familia”. Las primeras intervenciones legislativas comunitarias relativas a este ámbito, evidenciaron una clara prioridad de las instituciones Europeas no tanto por regular y disciplinar dicho instituto, al ser “núcleo fundamental” de la sociedad, como por eliminar algunos obstáculos que se interpusieron a las finalidades económicas de la Comunidad. De hecho, las implicaciones respecto de los sectores directamente interesados por las políticas comunitarias, parecían tener una incidencia particularmente menor sobre el mercado y sus normas. Sin embargo, no hay duda en que esta materia también presenta, desde un punto de vista práctico, notables efectos y reflejos de carácter económico. En realidad, aunque no hubiese sido expresamente contemplado por los padres fundadores de la <<Comunidad Económica Europea>>, se tuvo claro enseguida que el concepto de familia y su organización no fueron para nada extraños a ella. El objetivo de establecer un espacio económico común, en el cuál se garantizase la libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales, pero también de las “personas”, condujo inevitablemente a favorecer de modo creciente el fenómeno de las “familias transnacionales”, en relación tanto a los individuos que viven y trabajan en un Estado miembro diferente al de origen y 6 que llevan consigo a la propia familia (o aquellos que forman una nueva a causa de la ruptura del precedente ligamen conyugal), como a las personas procedentes de otros países que, viviendo y trabajando en la Unión, y contribuyendo asi a su economía, tienen la intención de estableserse en aquél Estado con su familia. El derecho de familia ha empezado a suscitar un fuerte interés por parte de la doctrina como consecuencia del estudio de algunos casos concretos sometidos al examen del Tribunal de Justicia Europeo, los cuáles han llevado al operador jurídico nacional (jueces nacionales, doctrina etc.), con una frecuencia creciente, a afrontar temáticas nuevas a nivel supranacional con impacto (directo o reflejo) en la legislación nacional. Ciertamente, el derecho de familia, más allá de su aparente marginalidad en el cuadro competencial de la Unión Europea, ha ofrecido a los civilistas la ocasión para realizar estimulantes reflexiones sobre temas clásicos y absolutamente centrales del derecho privado, desarrollando reflexiones muy estimulantes. Tales referencias se dirigen en particular al ámbito de la autonomía privada que, entendida en su sentido tradicional como la capacidad de los particulares para dictar reglas vinculantes a la propia conducta con la finalidad de gestionar los intereses propios, parece paradojicamente haber sufrido un cambio de rumbo, encontrando asi espacios mayores en el derecho de familia, siempre más cercano a una lógica <<individualista>>. Las directrices de la evolución del derecho de familia parecen ir progresivamente abandonando una visión institucionalista de la misma y desarrollando el reconocimiento de los derechos individuales de sus componentes. En otros términos, se ha procedido a una valorización de la esfera individual, en razón de la cual, los derechos individuales han tenido una 7 protección siempre más extensa en perjuicio del instituto familiar en sí mismo considerado. A la luz de este progresivo interés de la Unión Europea por el derecho de familia, observamos aun muchos obstáculos por superar, constituidos tanto por problemas de legitimación y de competencia del legislador Europeo a la hora de introducir reglas en ese sector, como por barreras de carácter cultural. Existe también un cierto escepticismo motivado esencialmente por dificultades de carácter práctico, esto es, las peculiaridades de dichos sectores se encuentran fuertemente arraigadas en las tradiciones jurídicas nacionales de carácter individual, en cuanto que aparecen íntimamente ligadas a las costumbres, las prácticas religiosas y los usos locales. Hace falta subrayar, además, que la situación estrictamente económica de la Comunidad Económica Europea, ha empezado gradualmente a ser superada por la exigencia, intensamente advertida, de salvaguardar los “derechos fundamentales” de la persona, recobrando la centralidad y la prioridad en el sistema de valores resultantes del conjunto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Un primer paso importante en esa dirección ha sido dado con el Tratado de Maastricht y, sucesivamente, con el Tratado de Amsterdam, en el cuál se fijó el objetivo de instituir un «espacio de libertad, seguridad y justicia». Además, tras los cambios estructurales que han conducido al nacimiento de la Unión Europea, ha crecido inevitablemente la sensibilidad de las Instituciones Europeas respecto a la familia y a las políticas a ella vinculadas. En este incremento del interés han incidido también los profundos cambios sociales. El modelo de familia conyugal, aunque aun predominante, no es ya el modelo familiar exclusivo: el emerger de modelos familiares alternativos respecto a los tradicionales, (familias amplias o recompuestas, familias de 8 hecho, uniones entre personas del mismo sexo) demuestra claramente que cada tipo de relación familiar tiene un impacto en el derecho Europeo, asì como el derecho Europeo tiene un impacto sobre cada forma de relación familiar. En este trabajo, se hace referencia no sólo a las parejas homosexuales, respecto de las cuales no hay aun una actitud unívoca por parte de la Unión Europea y por algunos Estados miembros, sino también a otros fenómenos, (hay que pensar en las llamadas parejas de hecho) que han inducido a los órganos competentes – estatales y comunitarios - a una reflexión sobre la familia y a la transformación - en sentido extensivo - de su definición, teniendo como consecuencia que el matrimonio ya no sea en ningún Estado miembro el único medio para constituir una familia. Ante la difusión de tales tipos de unión, destinados a ser cada vez más frecuentes con el aumento de la movilidad de las personas, se tendrà que alcanzar una solución común desde la óptica de la protección de la parte más débil. En la última década, diferentes Estados Europeos han disciplinado nuevas formas de unión familiar (uniones registradas) diferentes al matrimonio y abiertas a las parejas de personas del mismo sexo, o también de sexo diferente. Algunos Estados han extendido también la disciplina de la unión matrimonial a las parejas del mismo sexo, (como en España a la cuál vendrà dedicada un capítulo) cambiando radicalmente la noción de matrimonio. Otros, sin embargo, continúan reconociendo exclusivamente la familia fundada sobre el matrimonio tradicional, o bien sólo admiten la convivencia heterosexual more uxorio. Es evidente que la realidad de la familia en los varios Estados de la Unión Europea es bastante diferente, 9 dependiendo de los muchos estilos, tradiciones y modalidades de convivencia nacionales. Ante un cuadro normativo tan variado, surge el interrogante acerca de la existencia de “principios comunes” en materia de relaciones de pareja. Sin embargo, a pesar de la percepción por parte de los órganos comunitarios de la importancia del problema, no se ha asistido a cambios trascendentales. El legislador Europeo ha decidido solucionar algunas problemáticas, relativas al derecho de familia, adoptando actos que lejos de provocar un fuerte impacto mediático, como por ejemplo aquéllos que se refieren a las parejas homosexuales, que habrían provocado gran clamor en la opinión pública Europea, tuviesen una profunda importancia sustancial, como el Reglamento CE n. 1347/2000 (ahora sustituido por el Reg. CE n. 2201/2003) en materia matrimonial y de responsabilidad parental, así como la directiva n. 2003/86, relativa al derecho de unión familiar. Estas medidas no sólo contribuyen a hacer más claro y lineal el cuadro normativo comunitario en materia de derecho de familia, sino que sobre todo aplican concretamente el art. 7 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, la cuál reconoce a cada individuo el derecho al respeto de la propia vida familiar. El reglamento comunitario 2201/2003, modificado por el reg. 2116/2004 (sólo en lo concerniente a las relaciones con la Santa Sede), es la normativa que actualmente regula el sector del derecho de familia, dentro del más amplio cuadro de derecho comunitario y del cuál, en éste trabajo, se hará un profundo análisis. Junto a estos instrumentos normativos comunitarios, muchos otros hacen referencia a nociones y a institutos del derecho familiar, disciplinando otros derechos, libertades y relaciones jurídicas, que inciden en la vida 10 cotidiana de los ciudadanos europeos y todos los sujetos que viven y participan activamente en el territorio de la Unión. Tales derechos han sido objeto de importantes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de decisiones del Tribunal de Primera Instancia, así como por el Tribunal Europeo de Derecho Humanos1. Hoy también juega un papel importante la cooperación internacional que parece, ante todo, tener como finalidad el intercambio de información entre Estados acerca de las correspondientes legislaciones en la materia. Tal actividad se manifiesta por medio de la promoción de iniciativas, la implicación en organizaciones no gubernativas, la vigilancia sobre la efectiva realización de las convenciones internacionales y, en particular, en las propuestas de mejorías o adecuaciones, para la simplificación y aceleración de los procedimientos de mutuo reconocimiento 2. Sólo en los últimos años, en cambio, se ha adquirido plenamente la conciencia de que una efectiva Unión Europea se puede realizar sólo por medio de una integración y una cooperación en todos los campos, que comprenda también el derecho de familia, y ello además con la finalidad de realizar un efectiva <<integración económica>>. 1 La Corte Europea de los derechos del hombre es un organo inernacional con funciones y garantías jurídicas para la tutela de los derechos reconocidos y garantizados por la Convención Europea de los Derechos del Hombre o por sus Protocolos Adicionales. Ėsta non cabe en el panorama jurídico Europeo pero tiene una función anexa respecto a los organos jurídicos nacionales, por lo que, las peticiones son admisibles sólo una vez agotados los trámites de apelación internos (regla del anterior agotamiento de los reclamos internos), según cuanto prevee la misma Convención, además de las normas del derecho internacional generalmente reconocidas. 2 Por ejemplo: - el art. 16 de la Convención Europea sobre el derecho del menor, escrita en Strasburgo el 25 de Enero 1996 (corregida y aplicada en Italia con la Ley 20 de Marzo 2003 n. 77), disponde que, al fin de la presente Convención, viene instituido un comité permanente, que tiene la facultad de promover la cooperación internacional entre los organos que en los varios Estados formulen propuestas para mejorar las disposiciones legislativas, que conciernen el ejercicio de los derechos del menor; - la Convención del Aja del 29 de Octubre 1996 sobre la protección del menor, contempla que cada Estado deve designar una Autoridad central con la tarea de vigilar, si son realmente ejecutados en el propio Estado, las obligaciones impuestas por la Convención a tutela del menor. Estas autoridades centrales tienen, además, el rol de dar a las autoridades jurídicas y administrativas responsables de los otros Países, las informaciones acerca de las leyes y los servicios disponibles e materia de protección del menor (art. 30); - el Reg. CE n. 2201/2003 donde, en materia de cooperación entre las autoridades centrales sobre la podestad de los padres, particular interés tienen los artículos 55. 11 De estas consideraciones se ha hecho ulteriormente cargo el Tratado de Lisboa. Incluso con todas las incertidumbres iniciales que han planeado sobre su ratificación por parte de todos los Estados miembros, de la lectura del Tratado se advierte la definitiva superación de la concepción inicial de la Unión Europea, basada sobre la integración económica y la efectividad de los principios de libre circulación de personas, de las mercancías, de servicios y de capitales. Tal documento, en efecto, pone sobre un mismo plano el aspecto económico y el aspecto de la tutela de los derechos del hombre y, en particular, de los más débiles. Examinando el Tratado de Lisboa en la óptica que aquí nos interesa, observamos una precisa referencia a la familia en la parte que se ocupa de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea que retoma a menudo, usando también los mismos términos y expresiones, los conceptos ya expresados por la Convención Europea de los Derechos del Hombre, y por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha hecho aplicación de ellos. A pesar de no citarse expresamente la posibilidad de una cooperación en el campo de la familia, se interviene en sectores contiguos a la misma y a ella reconducibles. Además de las importantes novedades verificadas en el contexto legislativo de la Unión Europea, ha habido otros acontecimientos significativos en el campo del derecho de familia en Europa: el cada vez más frecuente interés del Tribunal de Estrasburgo y de Luxemburgo en los temas de la familia y la dignidad personal, a causa de la expansión de la esfera de aplicación de los principios de no discriminación y libre circulación de las personas, además de la consolidación, en los tratados y en la misma jurisprudencia de los Tribunales, de un cuadro constitucional Europeo; 12 el emerger, no sólo en Europa, de una difusa solicitud de reconocimiento por parte de las parejas homosexuales de un estatuto jurídico de sus uniones, que ha encontrado acogida sea en las legislaciones como en las jurisprudencias nacionales. La reanudación del proceso reformador en muchos países europeos será examinada en profundidad en éste trabajo tomando en consideración la normativa española relativa a la Ley del 1° de Julio 2005 n.13, que modifica el código civil en materia de derecho a contraer matrimonio, dando reconocimiento jurídico a las bodas entre personas del mismo sexo; la articulación de la competencia legislativa también sobre los niveles locales y regionales además de los nacionales; la valorización de la autonomía decisional de las vidas privadas respecto a la configuración del derecho de familia como derecho con fuertes influjos de carácter público; la comparación cada vez más cerrada de los legisladores con las temáticas relativas al impacto de las nuevas tecnologías sobre el estatuto jurídico del cuerpo y de la identidad personal. Por fin, deben notarse en los últimos años algunas iniciativas para la armonización de los varios derechos nacionales en tema de familia. Entre las más importantes es necesario mencionar la institución de la "Commission on european family law" (CEFL), organismo de origen privatístico con sede en Utrecht (Holanda), fundado el 1 de Septiembre de 2001, por un grupo de profesores universitarios con el ambicioso objetivo de predisponer, a nivel teórico y práctico, una armonización del derecho Europeo de la familia. El objetivo de tal proyecto ha sido perseguido a través de una precisa metodología. 13 Se trata de un resultado de gran alcance, si se tiene presente el estado de parálisis en el cuál estaba sólo hace pocos años la negociación de instrumentos multilaterales en estas materias. Por otro lado, el resultado a conseguir con la operatividad de éste sistema integrado de jurisdicciones, va más allá del mismo objetivo perseguido por el programa de medidas sobre el recíproco reconocimiento, en el sentido en que la libre circulación de las decisiones y el régimen de mutua confianza entre los órdenes jurisdiccionales nacionales, comportan necesariamente la formación de una jurisprudencia europea en el campo civil y, por lo que aquí interesa, en el campo familiar, sea bajo el perfil de la interpretación de los instrumentos normativos comunitarios como bajo el perfil de la comparación de las decisiones de mérito. Ahora se hace una pregunta: ¿es posible y en todo caso deseable la unificación del derecho de familia entre los países Europeos? Éste es el interrogante al cuál este trabajo tratará de dar una respuesta, a través del estudio de los instrumentos normativos comunitarios adoptados hasta hoy y de otros en proyecto, analizando, además, la notable contribución aportada por la jurisprudencia comunitaria. Conclusiones Prescindiendo de una mayor o menor adhesión ideológica a un modelo familiar homosexual o heterosexual no basado en el matrimonio, la finalidad que me he propuesto, empezando desde el examen del CEDU, de la Carta de Niza, de las novedades introducidas en general por el Tratado de Lisboa y de la situación Europea en general, es la búsqueda de una normativa Europea uniforme (además de las propuestas y nuevas ocasiones) capaces de ofrecer 14 una protección y un cierto grado de garantía a sujetos desprovistos, al menos formalmente, de tutela jurídica en el ámbito del derecho de familia. He tratado de hacerlo a través de un análisis atento a aquéllas normas Europeas en tema de familia, para evaluar si es posible, a través de estas, la introducción de una disciplina respetuosa con la diversidad y la pluralidad de modelos familiares que la experiencia social propone. Aun muchos aspectos del derecho de familia permanencen en el ámbito competencial nacional y, por lo tanto, no pueden ser modificadas por la Unión Europea. Pero este trabajo demuestra cómo el derecho comunitario tiene un impacto creciente sobre las cuestiones que tratan sobre las parejas, la familia y los menores. La Unión Europea también manifiesta su atención sobre estas materias con la finalidad de que no se ocasionen discriminaciones por motivos de orientación o de identidad sexual en los ámbitos donde ésta ejerce un control. Cuánto ha sido expuesto en los capítulos anteriores nos permite desarrollar algunas observaciones conclusivas sobre el derecho de familia y sobre las efectivas posibilidades de su "europeización" a corto o medio plazo. Es indudable que, en los últimos años, la Unión Europea ha afrontado el derecho de familia con una actitud diferente respecto del pasado, consciente de que llegó el momento de intervenir para solucionar algunas problemáticas por demásiado tiempo irresolutas3. Bajo esta concepción, la labor de las instituciones comunitarias no puede ser sino alabado, de ello no puede indicarse ninguna nota negativa. El verdadero problema no concierne tanto a la pertinencia o no de las intervenciones comunitarias, cuanto a la impostación general de las políticas europeas relativas al derecho de familia. 3 Se piense al Reg. n. 1347/2000, que ha eliminado muchos errores relativos a la responsabilidad de los padres y a la competencia jurídica nacional de las causas en materia matrimonial. 15 En tal campo se registra, en efecto, una fuerte resistencia por parte de los Estados miembros a ceder las propias competencias (y en tal caso, nos referimos sobre todo a aquéllas políticas, más que a aquéllas técnicas) a la Unión. El problema de la familia y de su composición es percibido como imprescindiblemente ligado a aquél de la identidad nacional, entrando en juego una serie de detalles como la religión, la ética, la moral y la cultura. Cada uno de los Estados miembro es completamente consciente de que es menos peligroso y traumático para la sensibilidad colectiva afrontar las varias problemáticas relativas a la familia en el propio ámbito nacional. La resistencia de cada uno de los Estados miembros a la actividad de la Unión Europea en materia de derecho familiar trae consigo consecuencias paradójicas, que evidencian claramente cuan larga sea la ruta para poder hablar de "derecho de familia europeo”. Es suficiente pensar en el tema de las parejas homosexuales, con respecto a las que existe una embarazosa divergencia, no sólo entre cada uno de los órdenes nacionales, sino también entre algunos de ellos y la actitud del Tribunal de justicia, que comportan algunas discriminaciones que infringen el principio de igualdad de trato y se sitúan en posición antinomíca respecto del reconocimiento de la ciudadanía europea. Si en un Estado miembro se reconocen legalmente las parejas homosexuales a través de la institución de las uniones registradas, el no reconocimiento de tal tipo de relación en otros Estados miembros, sumado a la no intervención (justificada, dada las dificultades políticas) de la Unión, no puede tener otro resultado que no sea una disparidad de trato que perjudique a determinados ciudadanos europeos que tengan una orientación sexual 16 diferente a la de la mayoría de las personas4, y eso, a la luz de los principios comunitarios resulta ser inconcebible. ¿Cuáles son entonces, a la luz de estas consideraciones, las perspectivas de un derecho de familia europeo? ¿Es inevitable una actitud de renuncia por parte de la Unión, que intervendrá sólo con actos normativos esporádicos, o existen premisas para una armonización de la materia? Una actitud de renuncia por parte de la Unión presupondría que, desde el punto de vista jurídico, el orden europeo sea devoto sólo a la protección de intereses. Además, en caso de conflictos normativos, la solución quedaría asignada a las normas de derecho internacional privado. Dicha elección, además de ser fuertemente simplista, también resultaría mortífera: los numerosos documentos de las instituciones comunitarias, demuestran que los intereses (también económicos) de la familia estàn entrelazados con aquéllos de las comunidades más grandes y de cada individuo (basta pensar al trabajo, al consumo, a la salud, al ambiente y a la circulación de las personas). Ėstos también demuestran que el hombre no vive solo de intereses económicos, porque en el ámbito comunitario, reciben igual dignidad la dimensión social y la dimensión cultural5. Descartada la elección de no intervenir, el problema consiste por lo tanto en administrar y racionalizar lo mejor posible el camino en sentido opuesto, es decir, hacia la intervención. Las posibilidades en este caso son dos: se puede pensar en un acercamiento gradual, partidario de núcleos de normas, con una legislación a "mancha de leopardo", o bien se deve proceder 4 Ve en tal sentido la pomiciò de Eugenia Caracciolo di Torella y Emily Reid, The Changing Shape of the European Family” and fundamental rights, European Law Review, p. 90. 5 Cfr. Guido Alpa, Guida al Diritto, n. 3/3/2004, p.62. 17 planeando un nuevo capítulo relativo a la unificación del derecho privado Europeo, que se agregue a la del derecho contractual y a la del derecho de las obligaciones. Es cierto que resulta difícil hacer pronósticos sobre los efectos que provocará el alargarse de la Unión, sobre el proceso de acercamiento de las reglas nacionales acerca de la familia, pudiendo arriesgarnos tanto a una disminución como a una aceleración de la convergencia. Lo que sí es cierto, es que los principios del derecho de familia Europeo deberían expresar el más alto nivel de laicidad, dejándoles a los individuos y a cada una de las familias, la elección de seguir, profesar y divulgar el propio credo religioso. El problema de las bodas mixtas, de la educación religiosa, de los hijos y de la poligamia, puede ser asignado a los legisladores nacionales, a los acuerdos entre los Estados o a las comunidades autónomas y a las iglesias, para incidir en el derecho comunitario y sobre el derecho privado Europeo, sólo bajo el perfil del orden público y de los principios constitucionales comunes. En otras palabras, primero tiene que ser solucionado sobre el plano constitucional estatal y sólo después sobre las relaciones que tratan el derecho privado6. Se llega pues al problema central, que concierne sea al derecho de familia sea a las otras ramas del derecho privado, y por eso la elección entre proceder por grupos de normas o a través de un nivel más o menos amplio de armonización. Desde la primera posibilidad se podría proceder siguiendo las políticas de la familia ya elaboradas por las instituciones comunitarias. Para la armonización, en cambio, se podría proceder con el método opuesto al aplicado o propuesto por el derecho patrimonial, por el cual el nivel de 6 Es esta la opinión de Guido Alpa, op. cit., p. 63. 18 armonización se ha colocado en una franja intermedia: no se ha tratado de (a exclusión de algunos sectores, como por ejemplo la competencia) armonizar al máximo nivel, pero tampoco al mínimo nivel. Asì se podría pensar en una doble fase, experimentando en la primera el nivel mínimo, para pasar sucesivamente al nivel medio. Para poder hablar concretamente de derecho de familia Europeo, es necesario que todos los Estados miembros den un paso hacia atrás, aceptando ceder a la causa común de la armonización parte de sus competencias, permitiendo así codificar el instituto de la familia en la manera más conforme y adecuada a los principios comunitarios. La incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a los Tratados fundamentales, tal como la adhesión del Unión Europea a la Convención Europea de los Derechos Humanos ya constituye una base esencial para garantizar la no-discriminación sobre las cuestiones que conciernen a las parejas, los niños y las familias. En conclusión, si tenemos en cuenta todos estos aspectos, el cuadro emergente está caracterizado por dos elementos. Por un lado, el proceso constituyente europeo confirma lo que desde siempre ha sido su rasgo característico y original, es decir, ir adelante por etapas continuas que se nutren de reglas consolidadas, las que codificadas, abren a su vez la puerta a evoluciones futuras. Por otro lado, teniendo en consideración la materia constitucional, como puede ser aquélla de los derechos fundamentales, es precisamente por la matriz de las Constituciones nacionales por donde se van asumiendo los rasgos fundamentales para la construcción, todavía rudimentaria, de un modelo real de tutela europea. 19 INTRODUZIONE Il presente lavoro si propone di analizzare il rapporto vigente tra l’Unione europea e il diritto di famiglia, utilizzando come punto di riferimento principale gli atti e la giurisprudenza comunitaria in materia. Rispetto ai primi passi compiuti dal legislatore comunitario negli anni ‘60, molta strada è stata fatta e ancora ve n’è da percorrere per giungere ad un trattamento uniforme e coerente dell’istituto “famiglia”. I primi interventi legislativi comunitari relativi a questo tema, evidenziano chiaramente che la priorità delle istituzioni europee non era quella di regolare e disciplinare tale istituto, in quanto “nucleo fondamentale” della società, ma di eliminare alcuni ostacoli che si frapponevano alle finalità economiche delle Comunità. Le sue implicazioni, difatti, in particolare rispetto ai settori direttamente interessati dalle politiche comunitarie, sembravano avere un’incidenza minore sul mercato e sulle sue regole. Non c’è dubbio, però, che anche questa materia sia in grado di presentare, da un punto di vista pratico, notevoli effetti e riflessi anche di carattere economico. Invero, anche se non era espressamente contemplato dai padri fondatori della <<Comunità Economica Europea>>, fu da subito chiaro che il concetto di famiglia e la sua organizzazione non erano affatto estranei ad essa. L’obiettivo di instaurare uno spazio economico comune, in cui fosse garantita la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali, ma anche 20 delle “persone”, ha portato inevitabilmente a favorire in modo crescente il fenomeno delle “famiglie transnazionali”, riguardanti sia gli individui che vivono e lavorano in uno Stato membro diverso da quello di origine e che portano con sé la propria famiglia (oppure formandone una nuova magari a seguito della rottura del precedente legame coniugale), sia le persone provenienti da paesi terzi che, vivendo e lavorando nell’Unione, e contribuendo quindi alla sua economia, hanno intenzione di stabilirsi in quello Stato con la propria famiglia. Il diritto di famiglia ha cominciato a suscitare un forte interesse da parte degli studiosi anche in seguito allo studio di alcuni casi concreti sottoposti all’esame della Corte di Giustizia europea i quali hanno portato l’operatore giuridico nazionale (giudici nazionali, dottrina etc.) ad affrontare, con sempre maggiore frequenza, tematiche nuove di livello sovranazionale con impatto (diretto o di riflesso) anche nella legislazione nazionale. Il diritto di famiglia, infatti, malgrado la sua apparente marginalità nel quadro delle competenze dell’Unione Europea, ha offerto al civilista spunti di riflessione assai stimolanti per rivisitare temi classici e assolutamente centrali del diritto privato. Il riferimento è diretto, in particolare, all’autonomia privata che, intesa nel suo significato tradizionale di potere dei privati di dettare regole vincolanti per la propria condotta al fine di gestire i propri interessi, sembra paradossalmente aver subito una netta inversione di rotta, trovando così spazi maggiori nel diritto di famiglia che è sempre più vicino ad una logica <<individualistica>>. Le direttrici guida dell'evoluzione del diritto di famiglia sembrano andare verso un progressivo abbandono di una visione istituzionalista della famiglia e di un sempre crescente riconoscimento dei diritti individuali dei suoi componenti. In altri termini, si è proceduto ad una valorizzazione della 21 sfera individuale in ragione della quale i diritti dei singoli hanno avuto una protezione sempre più estesa a scapito delle ragioni dell'istituto familiare in sé considerato. Alla luce di questo progressivo interesse dell’Unione Europea verso il diritto di famiglia, vi sono, tuttavia, diversi ostacoli da superare, costituiti sia da un problema di legittimazione e di competenza del legislatore europeo ad introdurre regole in tale settore, sia dalle barriere di carattere culturale. Vi è un certo scetticismo motivato essenzialmente da difficoltà di carattere pratico, secondo le quali le peculiarità di tale settore risultano fortemente radicate nelle singole tradizioni giuridiche nazionali, in quanto intimamente legate con il costume, la professione religiosa e gli usi locali. Bisogna sottolineare, però, che l’impostazione strettamente economica della Comunità Economica Europea ha cominciato ad essere gradualmente superata dall’esigenza, profondamente avvertita, di salvaguardare i “diritti fondamentali” della persona, recuperandone la centralità e la priorità nel sistema di valori complessivamente risultante dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Un primo passo rilevante in tale direzione è stato compiuto con il Trattato di Maastricht e, successivamente, con il Trattato di Amsterdam, in cui si è fissato l’obiettivo di istituire uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia». Inoltre, in seguito agli epocali cambiamenti strutturali che hanno portato alla nascita dell’Unione europea, è inevitabilmente cresciuta la sensibilità delle Istituzioni europee rispetto alla famiglia e alle politiche ad essa correlate. Su tale aumento d’interesse hanno inciso anche i profondi cambiamenti della società. Il modello di famiglia coniugale, benché ancora largamente prevalente, non è più il modello familiare esclusivo: l’emergere di modelli familiari alternativi rispetto a quello tradizionale (famiglie allargate o 22 ricomposte, famiglie di fatto, unioni tra persone dello stesso sesso) dimostra chiaramente che ogni sorta di relazione familiare ha un impatto sul diritto europeo così come il diritto europeo ha un impatto su ogni forma di relazione familiare. In questo lavoro, un riferimento viene fatto non soltanto alle coppie omosessuali, nei confronti delle quali vi è ancora un atteggiamento non univoco da parte dell’Unione Europea e d’alcuni Stati membri, ma anche ad altri fenomeni (si pensi a quello delle cd. coppie di fatto) che hanno indotto gli organi competenti – statali e comunitari - ad una riflessione sulla famiglia e ad un ripensamento - in senso estensivo - della sua definizione, con la conseguenza che il matrimonio non è, in alcuni Stati membri, l’unico mezzo per poter costituire una famiglia. In presenza del diffondersi di tali tipi di unioni, destinate a divenire sempre più frequenti con l'aumentata mobilità delle persone, si dovrà trovare una soluzione comune proprio nell’ottica della protezione della parte più debole. Nell'ultimo decennio, diversi Stati europei, infatti, hanno disciplinato nuove forme di unione familiare (c.d. partnership registrate) distinte dal matrimonio ed aperte a coppie di persone dello stesso sesso, oppure anche di sesso diverso. Alcuni Stati hanno esteso anche la disciplina dell'unione matrimoniale alle coppie del medesimo sesso (come la Spagna su cui verrà dedicato un capitolo) mutando radicalmente la nozione di matrimonio. Altri continuano, invece, a riconoscere la sola famiglia fondata sul matrimonio tradizionale, oppure ammettono la rilevanza della sola convivenza eterosessuale more uxorio. E’ evidente che la realtà della famiglia nei vari Stati dell’UE è alquanto differente, a secondo dei diversi stili, tradizioni e modalità di convivenza nazionali. 23 A fronte di un quadro normativo variegato, sorge l'interrogativo circa l'esistenza di “principi comuni” in materia di relazioni di coppia. Tuttavia, nonostante la percezione da parte degli organi comunitari dell’importanza del problema, non si è assistito a svolte epocali. Il legislatore europeo ha deciso di risolvere alcune problematiche relative al diritto di famiglia adottando non atti di forte impatto mediatico, quali, ad esempio, quelli relativi alle coppie omosessuali, che avrebbero provocato gran clamore nell’opinione pubblica europea, ma emanando atti di profonda importanza sostanziale, quali il Regolamento CE n. 1347/2000 (ora sostituito dal Reg. CE n. 2201/2003) in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e la direttiva n. 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. Tali provvedimenti non solo contribuiscono a rendere più chiaro e lineare il quadro normativo comunitario in materia di diritto di famiglia ma soprattutto applicano concretamente l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il quale riconosce ad ogni individuo il diritto al rispetto della propria vita familiare. Il regolamento comunitario 2201/2003, come modificato dal reg. 2116/2004 (solo per quanto riguarda i rapporti con la Santa Sede), è la normativa che attualmente regola il settore del diritto di famiglia all’interno del più ampio quadro del diritto comunitario e di cui in questo lavoro, ne verrà fatta un’analisi approfondita. Accanto a questi strumenti normativi comunitari, numerosi altri fanno riferimento a nozioni e istituti del diritto di famiglia per disciplinare altri diritti, libertà e rapporti giuridici che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini europei e di tutti i soggetti che vivono e sono attivi nel territorio dell’Unione. Tali diritti sono stati oggetto di importanti sentenze della Corte 24 europea di Giustizia e di decisioni del Tribunale di primo grado, oltre che della Corte europea per i diritti dell’uomo7. Oggi riveste un ruolo importante anche la cooperazione internazionale che sembra, innanzitutto, finalizzata allo scambio d’informazioni fra Stati sulle rispettive legislazioni in materia. Tale attività si manifesta attraverso la promozione d’iniziative, il coinvolgimento in organizzazioni non governative, la vigilanza sulla effettiva attuazione delle convenzioni internazionali ed, in particolare, nelle proposte di miglioramenti o adeguamenti, verso la semplificazione e la rapidità delle procedure di reciproco riconoscimento8. Soltanto negli ultimi anni, però, si è acquisita pienamente la consapevolezza che un’effettiva Unione europea si può realizzare solo attraverso un’integrazione e una cooperazione in tutti i campi, ivi compreso il diritto di famiglia, e ciò anche al fine di realizzare una effettiva <<integrazione economica>>. Di queste considerazioni si è fatto carico ulteriormente il Trattato di Lisbona. Pur con tutte le incertezze iniziali che hanno aleggiato sulla sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri, dalla lettura del Trattato si riscontra il definitivo superamento della concezione iniziale dell’Unione europea, attenta 7 La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è organo internazionale con funzioni e garanzie giurisdizionali preposto alla tutela dei diritti riconosciuti e garantiti dalla Convenzione Europea dei Diritti Dell’Uomo o dai suoi Protocolli Addizionali. Essa non rientra nel panorama giurisdizionale europeo ma svolge una funzione sussidiaria rispetto agli organi giudiziari nazionali, in quanto le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso interne (regola del previo esaurimento dei ricorsi interni), secondo quanto prevede la stessa Convenzione nonché le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. 8 Ad esempio: - l'art. 16 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 20 marzo 2003 n. 77), dispone che, ai fini della presente Convenzione, è istituito un comitato permanente che ha facoltà di promuovere la cooperazione internazionale fra gli organi che nei vari Stati formulano proposte per migliorare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli; - la Convenzione dell'Aja del 29 ottobre 1996 sulla protezione dei fanciulli, prevede che ogni Stato deve designare una Autorità centrale con l'incarico di vigilare se siano effettivamente eseguiti nel proprio Stato gli obblighi imposti dalla Convenzione a tutela dei minori. Queste autorità centrali hanno, inoltre, il compito di fornire alle autorità giudiziarie e amministrative competenti degli altri paesi le informazioni circa le legislazioni e i servizi disponibili in materia di protezione dei fanciulli (art.30). - il Reg. CE n. 2201/2003 dove, in materia di cooperazione fra le autorità centrali sulle potestà genitoriali, particolare interesse rivestono gli artt. 55 ss. . 25 solo ad un’integrazione economica e a far valere il principio di libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. Tale documento, infatti, pone su uno stesso piano l'aspetto economico e l'aspetto della tutela dei diritti dell'uomo ed, in particolare, dei più deboli. Esaminando il Trattato di Lisbona nell’ottica che qui ci interessa, un espresso riferimento alla famiglia viene fatto nella parte che è occupata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che spesso riprende, anche usando gli stessi termini ed espressioni, i concetti già espressi dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ne ha fatto applicazione. Anche se non viene citata espressamente la possibilità di una cooperazione nel campo della famiglia, si interviene in settori ad essa contigui e che ad essa possano ricondursi. Oltre alle importanti novità verificatesi nel contesto legislativo dell'Unione europea, altri eventi significativi nel campo del diritto di famiglia in Europa sono stati i seguenti: il sempre più frequente interesse delle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo ai temi della famiglia e della dignità personale per effetto dell'espandersi della sfera di applicazione dei principi di non discriminazione e di libera circolazione delle persone nonché per effetto della consolidazione, nei trattati e nella stessa giurisprudenza delle Corti, di un quadro costituzionale europeo; l'emergere, non solo in Europa, di una diffusa richiesta di riconoscimento da parte delle coppie omosessuali di uno statuto giuridico delle loro unioni, che ha trovato accoglimento sia nelle legislazioni che nelle giurisprudenze nazionali. Tale ripresa del processo riformatore in molti paesi europei viene approfondita in questo 26 lavoro prendendo in considerazione la normativa spagnola riguardante la legge del 1° Luglio 2005 n.13, di modifica del codice civile in materia di diritto a contrarre matrimonio, che ha dato riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso. l'articolazione della competenza legislativa anche su livelli locali e regionali oltre che nazionali; la valorizzazione dell'autonomia decisionale dei privati rispetto alla configurazione del diritto di famiglia come diritto con forti influssi pubblicistici; il confronto sempre più serrato dei legislatori con le tematiche relative all'impatto delle nuove tecnologie sullo statuto giuridico del corpo e dell'identità personale. Infine, va rilevato che, negli ultimi anni, alcune iniziative per l'armonizzazione dei vari diritti nazionali in tema di famiglia. Tra le più importanti bisogna menzionare l'istituzione della “Commission on european family law” (CEFL), organismo di natura privatistica avente sede a Utrecht (Olanda), fondata il 1° settembre 2001 da un gruppo di professori universitari con l’ambizioso obiettivo di predisporre, a livello teorico e pratico, un’armonizzazione verso un diritto europeo della famiglia. Lo scopo di tale progetto è stato perseguito attraverso una precisa metodologia. Si tratta di un risultato di grande portata se si ha presente lo stato di paralisi in cui versava solo pochi anni fa la negoziazione di strumenti multilaterali in queste materie. Per altro verso, il risultato che si otterrà con l' operatività di questo sistema integrato di giurisdizioni va al di là dello stesso rilevante obiettivo perseguito dal programma di misure sul reciproco riconoscimento, nel senso che, la libera circolazione delle decisioni e il regime di mutua fiducia fra gli 27 ordinamenti giurisdizionali nazionali, comportano necessariamente la formazione di una giurisprudenza europea nel campo civile e, per quello che qui interessa, nel campo familiare, sia sotto il profilo dell’interpretazione degli strumenti normativi comunitari che sotto il profilo del confronto delle decisioni di merito. A questo punto ci si pone la domanda: è possibile e comunque auspicabile l’unificazione del diritto di famiglia tra i paesi europei? Questo è l’interrogativo a cui questo lavoro cercherà di dare una risposta, attraverso lo studio degli strumenti normativi comunitari adottati fino ad oggi e di altri che sono in preparazione, analizzando, inoltre, il contributo notevole che ha dato la giurisprudenza comunitaria. 28 CAPITOLO I I MODELLI FAMILIARI MODERNI I. IL RUOLO SOCIALE E GIURIDICO DELLA FAMIGLIA La famiglia è l’istituzione sociale più antica che conosce l’umanità: bisogna chiedersi se, col trascorrere del tempo, essa si mantiene come realtà sostanzialmente immutata, come qualcosa di fisso e permanente, o se solo continua a conservare lo stesso nome, tutt’al più aggiornato al plurale, “famiglie”9. Luis Díez Picazo10 afferma che “la famiglia non è una istituzione naturale, ma un prodotto evidentemente culturale. Non ha senso parlare di una categoria astratta di famiglia al singolare, come di un’astratta entità eterna e senza tempo. Sappiamo che nel corso della storia sono esistiti diversi modelli familiari. Si può analizzare l’ordine evolutivo rispetto al passato e le linee di passaggio, ma non c’è dubbio che i modelli sono diversi e che, di conseguenza, più che di una famiglia unica e atemporale, siamo in presenza di molteplici famiglie o modelli familiari”11. E’ difficile dare una definizione di “famiglia”, visti i cambiamenti e gli sviluppi che questo istituto ha avuto nel corso dei secoli e continua ad avere tutt’oggi. 9 E. ROCA TRIAS, Familia, familias y Derecho de la Familia, in ADC, tomo XLIII, 1990. 10 Cattedratico di diritto civile presso la Università di Madrid 11 L. DÍEZ PICAZO, Familia y Derecho, Bosch, Barcellona, 2001. 29 Essa può essere individuata ora in senso nucleare (genitori e figli), ora in senso allargato fino al punto da considerare “familiare” anche chi non è legato da vincoli di sangue12. La storia della famiglia è legata alla storia dei rapporti fra società civile, economica e politica. La famiglia, secondo alcuni, nasce nelle prime civiltà evolute come entità politica e tale caratteristica conserverebbe fino all’età moderna. Lo stesso Cicerone, anche se ne fondava l’essenza nell’unione legittima (fondata sul matrimonio) di due persone di sesso diverso finalizzata alla procreazione e all’allevamento dei figli, definiva la famiglia quale “principium urbis et quasi seminarium rei publicae”, un “seminario, un vivaio, della nazione”, come viene intesa oggi da chi, richiamandosi a questa definizione, ne condivide in buona sostanza questo significato. Una famiglia, secondo alcuni, senza “diritto di famiglia”, perché i Romani con essa indicavano non una comunità di affetti ma un organismo di persone che, naturalmente o per diritto, erano sottoposte alla potestà di un individuo. Una potestà, quella del pater familias, che nella famiglia veniva teorizzata, ancora in epoca medievale, allo stesso modo nel quale si teorizzavano i poteri del sovrano e che, nella sua veste più moderna di autorità maritale e di patria potestà, viene giustificata in un rapporto che lega i membri della famiglia come il cittadino allo Stato. Nell’ambito della famiglia il pater fu un piccolo re e insieme un sacerdote ed un giudice13. Una delle trasformazioni fondamentali dell’epoca attuale è stata l’abbandono di una concezione “pubblicistica” della famiglia a vantaggio di una sua visione “privatizzata”. 12 F. RUSCELLO, Lineamenti di Diritto di Famiglia, Giuffrè, Milano, 2005. 13 E. BESTA, La famiglia nella storia del Diritto italiano, Milano, 1962. 30 Nell'attuale momento storico, la famiglia14 assume un ruolo fondamentale nella difesa dei valori portanti del nostro ordinamento giuridico e della nostra cultura sociale15. Essa assolve il compito di contribuire a garantire la conservazione e quindi la stabilità del sistema socio-economico e politico in cui si inserisce. Ciò non toglie, ad ogni modo, che da diverso tempo ed attraverso alterne vicende, l'organismo familiare è stato investito da una profonda crisi ovvero ancora da un ripensamento16, che ne ha fatto preconizzare, a più di qualcuno, la fine17. 14 II tema della famiglia è troppo vasto ed importante per essere conosciuto attraverso studi parziali, che non ne renderebbero il fattore didascalico esorbitante gli ambiti - già peraltro molto estesi - dell'argomento. Esso, quindi, va letto nei suoi contorni complessivi, senza mai perdere di vista il suo insieme, anche perché «Un Trattato di diritto di famiglia è un’estesa, analitica osservazione dello specchio del diritto. Le sue finalità sono interne al sapere giuridico, e quindi l'osservazione non è immediatamente interessata a cogliere nelle norme, nelle sentenze e nelle opinioni il valore di immagine della realtà sociale. Tuttavia lo studioso, il professionista, il magistrato che si occupano di diritto di famiglia hanno ben presente che in questa materia, come in ogni campo del diritto ma forse con più accentuata vivacità, la realtà rispecchiata "entra" nello specchio e ne modella le fibre, ottenendo, a volte con forzature, un adeguamento dello strumento alle evidenze e alle esigenze dell'esperienza. Questa irruzione avviene, naturalmente, con l'interpretazione e l'applicazione, ed è ciò a cui ci riferiamo parlando di "diritto vivente" - che è poi l'unico diritto che meriti questo nome» (cosi ZATTI P., Famiglia e matrimonio, in Tratt. dir.fam. Zatti, 1, Giuffré, Milano, 2002, p. 5). 15 Paradossalmente, la posizione sociale di tale istituzione è più importante oggi che in passato. Infatti, «La parola familia non esprime originariamente l'ideale del filisteo d'oggigiorno, fatto di sentimentalismo e di discordie domestiche; essa, presso i romani, da principio non si riferisce affatto alla coppia unita in matrimonio, ma solo agli schiavi. Famulus significa schiavo domestico e familia è la totalità degli schiavi appartenenti ad un uomo. Ancora al tempo di Gaio la familia, id est patrimonium (cioè la parte ereditaria), era legata per testamento. L'espressione fa trovata dai Romani per caratterizzare un nuovo organismo sociale, il cui capo aveva sotto di sé moglie, figli, e un certo numero di schiavi sottoposti al potere patriarcale dei Romani, e col diritto di vita e di morte su tutti» (ENGELS F., L'origine della famiglia della proprietà privata e dello Stato. In rapporto alle indagini di Lewis H. Morgan, trad. it. D. della Terza, Riuniti, Roma, 1979.p.85). 16 Chiarissimo in tal senso BIANCA C.M., Diritto civile, 2, La famiglia - Le successioni, Giuffrè, Milano, 1989, p. 5, per il quale «L'importanza che la famiglia ha conservato nella nostra società non ha più alcuna rispondenza con la funzione politica esercitata dalla famiglia in altre civiltà e soprattutto in civiltà primitive dove essa appariva anzi come il primo nucleo politico del tessuto sociale. Una funzione "politica" viene tuttavia attualmente imputata alla famiglia quale fattore di conservazione dell'assetto sociale esistente. Al riguardo deve dirsi che, a differenza di altri ordinamenti, la nostra legge non contiene alcuna enunciazione di principio circa il compito della famiglia di rafforzare l'attuale sistema politico. Una sicura influenza stabilizzatrice è esercitata dalla famiglia non per una sua specifica attribuzione ma per il fatto stesso che l’educazione familiare tende a trasmettere ai figli la cultura dei genitori e, con essa, la tradizione di certi valori morali e politici. Questa influenza appare tuttavia ridursi notevolmente nella misura in cui aumenta il contatto sociale anche per i più giovani, attraverso il moltiplicarsi delle forme di attività associata e delle tecniche di informazione. Tale influenza appare ridursi ulteriormente in relazione alla perdita tendenziale da parte della famiglia urbana del tipo di autonoma organizzazione economica produttiva, con la conseguente spinta anticipata dei figli verso il mondo esterno della scuola e del lavoro. È certo, comunque, che l'influenza stabilizzatrice della famiglia non ha impedito il rapido evolversi dell'assetto della società e dello stesso istituto familiare. Di questa evoluzione non tiene conto la critica marxista rivolta alla famiglia dei paesi capitalisti, la quale, secondo tale critica, avrebbe una funzione politica di conservazione della proprietà privata della classe dominante e quindi di conservazione del potere politico di questa. In realtà, nell'attuale società la famiglia ha 31 In questi ultimi anni, molte sono state le trasformazioni socioeconomiche e culturali intervenute nel condizionare la “famiglia tradizionale” fra cui: l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro, l’industrializzazione, il declino dei valori religiosi, l’esaltazione dell’autonomia individuale, la realizzazione personale in sfere differenti da quella matrimoniale. D’Agostino18 pone la famiglia in una realtà dicotomica, caratterizzata da due diversi modelli contrapposti tra loro: il modello che dà il primato alla famiglia sui singoli componenti e quello che invece lo dà ai componenti. Sono entrambi inadeguati, in quanto intrinsecamente parziali. Il vincolo giuridico del matrimonio dà garanzia di impegno e durata ma rischia di degradare nel più vuoto formalismo ove questo non sia accompagnato da altri valori. Punto focale della discussione è il rapporto esistente tra famiglia e società: Lèvi Strauss19 afferma che non esiste famiglia senza “una pluralità di famiglie” sottolineando come la società debba essere disposta a riconoscere l’esistenza di legami ulteriori a quelli consanguinei. Si denota una discrasia tra realtà giuridica e realtà sociale, che conduce ad una ghettizzazione ideologica dei valori sentiti come propri della famiglia, etichettati poi come conservatori. La famiglia frequentemente va a svolgere le proprie funzioni in un modo diverso da quanto la società ritenga ottimale. Tale discrasia è conseguenza del fatto che la mentalità culturale è praticamente sempre in movimento ed è inevitabile il prodursi di un apprezzabile scarto tra il modo in cui concepisce se stessa ed il modo in cui vorrebbe essere concepita. ormai perduto il significato economico che le si vorrebbe ancora assegnare perché la proprietà fondiaria ha perduto l'importanza di un tempo mentre il potere imprenditoriale non è più legato all'organizzazione familiare. Può anzi osservarsi che è piuttosto la piccola famiglia contadina ad offrire il modello di una famiglia quale organizzazione produttiva che tende a conservare nel proprio ambito la proprietà fondiaria». 17 Per tutti, NEUHAUS, Finis familiae?, in Zeitschr. ges. Familienrecht, 1982, p 18 D’Agostino, Una filosofia della famiglia, . Giuffrè editore, 1999, p. 43. 19 Claude Lévi-Strauss è uno dei più importanti antropologi del secolo XX°, famoso per aver applicato il metodo dell’indagine strutturalista agli studi antropologici. 32 La famiglia, pertanto, è stata espropriata da quelle funzioni sue proprie che la caratterizzavano fino a qualche tempo prima e si è democraticizzata nei rapporti tra i coniugi che si sono spontaneamente evoluti verso l’instaurazione di relazioni paritetiche fondate sull'accordo. Fattori economici e culturali legati al passaggio da una società agricola ad altra prevalentemente industriale, hanno comportato la c.d. «perdita delle funzioni politiche ed economiche della famiglia», espressa in modo efficace e sintetico nella felice formula della trasformazione del nucleo familiare da azienda di produzione e consumo ad azienda di semplice consumo, nella progressiva scomparsa delle funzioni assistenziali e previdenziali per i suoi componenti come quelle religiose e culturali, nonché nel venir meno delle ulteriori funzioni politiche un tempo riferite all'istituto matrimoniale. Non è stato senza conseguenze anche il mutamento di ordine strutturale della comunità familiare dovuto al passaggio dalla «famiglia estesa» alla «famiglia nucleare», che ha comportato la cessazione della convivenza dei gruppi parentali, l'allentamento dei vincoli affettivi e solidaristici nonché la recisione dei rapporti autoritativi che prima legavano tra loro i membri del gruppo. La famiglia, dunque, rimane un’istituzione privilegiata agli occhi della società attuale ma in continua trasformazione e con nuove richieste di intervento da parte del legislatore. 33 I.1 L’EVOLUZIONE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA TRA SPINTE ETICHE E TESSUTO SOCIALE Cercare di ricostruire l’internormatività del diritto di famiglia significa, in primo luogo, tenere a mente come, a margine della norma e a fianco della morale, la coscienza sociale, plasmata dai costumi, dai luoghi, dalla mentalità, dalle abitudini di vita contingenti, costituisca elemento non indifferente al formarsi ed all'evolversi (più o meno sistematico) del diritto di famiglia. È proprio in ragione della coesistenza di norme giuridiche positive e costumi che possiamo parlare del diritto di famiglia come un diritto «internormativo», di un diritto cioè in movimento, in perenne, eracliteo, in divenire. Per questo, può condividersi l'opinione di chi ritenga, fondatamente, che non esista persino un modello generale ed immutabile di famiglia, ma, al contrario, le funzioni e la struttura stessa di questa «mutano nelle diverse società ed evolvono di pari passo con le trasformazioni economiche, sociali, culturali»20. Affermare l'internormatività del diritto di famiglia significa dunque, in primis, affermare la profonda compenetrazione del tessuto giuridico con elementi derivanti da sfere, estranee al diritto positivo e tendenzialmente prossime al diritto naturale, che il sistema positivo post-kelseniano aveva tentato, illusoriamente, se non di estromettere, almeno di parcellizzare, vale a dire la religione, la morale, le usanze sociali. Bisogna dire che, per sua natura, il diritto di famiglia si presta, in forma maggiore rispetto ad altri settori dell'esperienza giuridica, ad essere interpretato in termini dinamici piuttosto che statici, come un fenomeno in 20 RESCIGNO, Matrimonio e famiglia, Torino 2001, ed anche, v. Manuale del nuovo diritto di famiglia, a cura di CASSANO, Piacenza, 2003, 21 s. (3) FERRANDO, Famiglia e matrimonio, in Familia, 2001, 939. 34 divenire. Quello del diritto delle relazioni familiari, naturalmente aperto agli sviluppi del sociale, è un ambito normativo (forse l'unico nel sistema originario del 1942), che guarda più all'individuo in quanto tale che all'individuo come parte del sistema, come fa, ad esempio, il diritto dei contratti. Un sistema come quello del diritto di famiglia è inoltre fortemente impregnato di spinte etiche. Basti pensare, ad esempio, al capo IV del titolo VI del libro I del Codice indicato come Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio. Anche volendo prescindere dal contenuto del capo, già l'uso del sostantivo doveri, in luogo del ben più frequente obblighi, è segno di una connotazione fortemente riferibile alla sfera della morale, più che a quella, assai più rigida, del diritto. Anche il disposto dell'ari. 315 c.c., nella parte in cui sancisce l'obbligo del figlio di rispettare i genitori, sembra potersi riferire ad una obbligatorietà che assume contenuti a-giuridici, soprattutto laddove (riferendosi alla prima indicazione «il figlio deve rispettare i genitori») manchi nel sistema un'espressa ipotesi di sanzione, ma ciò non ne inficia la precettività e vincolatività giuridica21. La stessa obbligazione alimentare, inoltre, non fa che riflettere il dovere etico, e socialmente fondante, di sostentare i propri parenti. La stessa attività del giudice, secondo il disposto dell'alt. 155, deve essere indirizzata all'esclusivo interesse morale e materiale della prole. Se per un verso una simile analisi ci riporta ad un sistema fortemente influenzato dalla morale, emerge d'altro canto con chiarezza dal tessuto 21 Ad onor del vero, deve chiarirsi che un sistema giuridico, pur attingendo determinati valori dall'etica, provvede a formalizzarli, a «giuridicizzarli», a dotarli di forza precettiva e vincolatività. Un ordinamento, del resto, è esso stesso espressione di una morale, in quanto espressione di una volontà del legislatore. Qui mores sine legibus? Quae leges sine moribus? Qualsiasi valore, che assume rilievo giuridico, si tramuta in un comando, dotato di intrinseca precettività e obbligatorietà per tutti coloro che vengono a trovarsi nella situazione prevista dalla norma. Il dovere, quindi, dei figli di rispettare i genitori, pur nascendo in ambito morale, si fonda nel sistema del diritto stesso, trovando in esso la sua forza vincolante, pur mancando di un'espressa sanzione, ma sempre dotato di precise conseguenze sul piano giuridico. 35 sociale, la tendenza a privare la famiglia legittima, intesa come società naturale fondata sulla coppia eterosessuale e sposata (geneticamente generatrice e socialmente educatrice) della assoluta preminenza (tanto sociale quanto ordinamentale) cui era stata destinata dal sistema del 1942. Il tempo ha scavato crepe profonde nel monolite del codice che hanno permesso, nonostante la pur incisiva riforma del 1975, il raffermarsi di modelli familiari terzi ed estranei rispetto alle originarie previsioni normative. Assai pregnante è un'osservazione del Bianca, quando sottolinea come il nuovo diritto di famiglia si sia formato sotto la spinta del mutamento della realtà sociale della famiglia ed abbia, a sua volta, influito su questa realtà, smentendosi così la famosa immagine suggerita dallo Jemolo della famiglia quale isola che il «mare del diritto» può soltanto lambire22. La vita della famiglia — si nota — «si svolge normalmente al di fuori dei precetti di legge, ma i rapporti interfamiliari tendono a conformarsi ai diritti poiché i diritti segnano la posizione della persona nella famiglia e nella società. Diritti ed obblighi (...) sono essi stessi parte della realtà sociale della famiglia»23. Con l'attenuarsi delle spinte moralistiche predominanti (o forse, secondo alcuni, il distaccarsi di queste dal tessuto sociale) sono aumentati i rapporti di convivenza al di fuori di un vincolo stabile quale quello matrimoniale, ivi inclusi quelli prematrimoniali, ed il raffermarsi di un accentuato egocentrismo, individualismo e sperimentalismo ad oltranza ha permesso il formarsi ed il progressivo riconoscimento di modelli familiari non fondati sulle nozze ed il 22 Così BIANCA, op. cit., 4. La celebre metafora della famiglia quale isola e del mare del diritto è in JEMOLO, La famiglia e il diritto, in Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania, Vili, Napoli, 1949, 57. Tale immagine del mare è stata ripresa, di recente, anche da un insigne autore, che si domanda: «Sul mare che lambisce la famiglia spira un vento procelloso: riusciranno i flutti minacciosi a inghiottire l’ "isola"? o l'isola si frantumerà in tante isolette?» (BUSNELLI, La famiglia e l'arcipelago familiare, in Riv. dir. civ., 2002, I, 509-529, partic. 509). 23 BIANCA, le. alt. cit. 36 disgregarsi dell'istituzione familiare tradizionale24. Basti pensare alla c.d. famiglia di fatto, che da fenomeno quasi di costume, oggi tende ad assumere una rilevanza giuridica. Interessante per il giurista è il raffronto con altre esperienze europee, dove è possibile ravvisare una tendenza, più o meno latente, all'equiparazione o estensione delle prerogative dell'istituto matrimoniale a quello delle coppie di fatto, ivi incluse quelle tra persone dello stesso sesso25. Nel diritto della famiglia le differenze tra i vari ordinamenti giuridici si sono attenuate negli ultimi decenni e tendono a ridursi ulteriormente. In alcuni casi ciò dipende dal fatto che le società europee sono diventate sempre più simili e può parlarsi quindi di «convergenze naturali». In altri casi, il processo di avvicinamento, rappresenta il frutto di scelte operate dagli organi legislativi, da regolamenti, da convenzioni internazionali o da orientamenti giurisprudenziali che tendono al raggiungimento dei medesimi risultati. Ricorrono, pertanto, delle «convergenze tecniche». Tra le ipotesi di convergenze tecniche possono ricordarsi le fattispecie che hanno visto la famiglia confrontarsi con l'evoluzione della medicina. In Europa si è cosi passati dalle leggi in tema di transessualismo a quelle in tema di fecondazione medicalmente assistita, nelle quali tuttavia si riscontrano, a volte, differenze non marginali e non giustificabili. Più in generale, può dirsi che inquietanti interrogativi insorgono circa il destino della persona umana, messo a dura prova dalle continue sfide della bioetica, e le sorti dello stesso principio «famiglia», ormai in aperta crisi d'identità e di riconoscibilità nei diversi stati. 24 Così ricorda CASSANO, Cenni introduttivi, in Manuale del nuovo diritto di famiglia, a cura di CASSANO, cit., 45. 25 Per una rassegna su talune legislazioni europee, si rinvia a PATRUNO-IAPICHINO, Esperienze europee concementi le unioni stabili riconducibili alla tematica della famiglia di fatto, in questa Rivista, (di prossima pubblicazione). 37 I.2 LA FAMIGLIA ALL’INIZIO DEL 3° MILLENNIO: LE FONTI INTERNAZIONALI E’ trascorso un quarto di secolo da quando uno dei più sensibili e colti studiosi del diritto di famiglia osserva che la crescente mobilità delle popolazioni all'interno del continente europeo determinerà una sempre più frequente applicazione del diritto straniero e renderà quindi necessaria, in primo luogo, una più approfondita comparazione degli ordinamenti giuridici. La conseguenza «naturale» viene quindi ravvisata in un avvicinamento delle norme nazionali, e così, già allora, si scorgeva all'orizzonte un diritto europeo della famiglia, non necessariamente per quanto concerne le norme di dettaglio ma con riferimento alle concezioni di fondo, ai «principi» che offrono un quadro di orientamento per l'evoluzione degli ordinamenti nazionali. In questo contesto, bisogna evidenziare il contributo che ha dato la giurisprudenza, non soltanto quella della Corte europea dei diritti dell'uomo ma anche quella della Corte di giustizia europea. I mutamenti più significativi, sia pure in misura diversa, hanno riguardato tutti i paesi europei ed è possibile quindi cercare di tracciare brevemente il quadro delle relazioni familiari generalmente condiviso dagli studiosi europei all'inizio del terzo millennio: il passaggio dalla famiglia multigenerazionale alla famiglia nucleare ha modificato non soltanto la struttura ma, almeno in parte, anche la funzione della famiglia; l'affermazione del principio di eguaglianza dei coniugi ha avuto, nella pratica, la conseguenza di una «giuridificazione» dei rapporti e di una maggiore coscienza dei propri diritti come persona; 38 la relazione tra genitori e figli è profondamente mutata: il tramonto dell'autorità all'interno della famiglia ed il riconoscimento della personalità del minore hanno condotto ad una maggiore attenzione verso i suoi bisogni e le sue aspirazioni. Di conseguenza, sono cambiati i contenuti della patria potestà, con un'accentuazione dei doveri rispetto ai diritti, che in tempi recenti, ha determinato perfino un diffuso superamento dell'antica terminologia in favore dell'espressione pavental responsibility o, ancor più di frequente, parental responsabilities. una maggiore ricerca della felicità individuale, o almeno del benessere del singolo, con la conseguenza di un rilevante aumento delle separazioni e dei divorzi, come pure di una maggiore rilevanza del diritto patrimoniale della famiglia. Il diritto di famiglia ha così in parte perso la sua funzione ordinatrice ed è costretto a inseguire nuovi fenomeni sociali e modelli familiari, cercando di offrire più adeguati strumenti di regolamentazione e tutelando i soggetti più deboli. L'introduzione e il rilevante incremento quantitativo e qualitativo di fonti elaborate in ambiti istituzionali diversi da quello nazionale, dapprima molto lenta, si è sviluppata negli ultimi anni con rapidità crescente e ha indubbiamente contribuito a incrementare l'inflazione normativa e ad acuire le sollecitazioni cui è sottoposto il corpus tradizionale del diritto di famiglia italiano, costituito dal codice civile e da alcune leggi extra codicem26. Sia le fonti di origine internazionale sia (seppur in misura minore) le fonti di origine infranazionale stanno introducendo nel diritto di famiglia 26 Per un'introduzione sulle norme di diritto di famiglia contenute nel codice civile e sulle modifiche intervenute intra ed extra codicem, si rimanda per tutti a G. CATTANEO, Il diritto della famiglia, in AA.W., / cinquant'anni del codice civile. Atti del convegno di Milano 4-6 giugno 1992, Giuffrè, Milano, 1993,1,139 ss. 39 nazionali principi nuovi, non sempre in piena armonia con il diritto di origine nazionale. Le fonti internazionali in materia di famiglia27, rilevanti per gli ordinamenti nazionali, sono numerose ed eterogenee per natura (vincolante o meramente persuasiva), struttura (multilaterale o bilaterale) e contenuto (possono dettare norme di diritto materiale o processuale uniforme o di diritto internazionale privato). Accanto al diritto positivo, assume un ruolo di primo piano la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Le fonti internazionali sono costituite da atti di diversa natura. Può trattarsi di atti non vincolanti (dichiarazioni, raccomandazioni, risoluzioni), dotati di mera efficacia persuasiva, o di atti vincolanti (patti, convenzioni, trattati), che richiedono di regola l'adozione di provvedimenti ad hoc, sia per la produzione di effetti a livello internazionale (ratifica e deposito o scambio dello strumento di ratifica), sia per la produzione di effetti a livello interno (ordine di esecuzione o norme attuative). Tra gli atti vincolanti occupano una posizione autonoma gli strumenti comunitari: i regolamenti sono, com'è noto, direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali e prevalgono sul diritto interno, con la conseguenza che ciascun giudice nazionale deve disapplicare il diritto interno nel caso in cui fosse difforme. 27 A livello mondiale: la Convezione europea per i diritti dell’uomo, la Dichiarazione ONU 29 novembre 1985 (regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile); Dichiarazione ONU 3 dicembre 1986 (principi sociali e giuridici relativi alla protezione ed al benessere dei minori con riferimento particolare all’affidamento familiare e all’adozione nazionale ed internazionale); la Convenzione ONU 29 novembre 1989 (diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con l. 27 maggio 1991, n. 176); la Conferenza di diritto internazionale privato dell'Aja. A livello regionale: il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea e la Commissione internazionale dello stato civile; Dichiarazione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali (1950); la Convenziona europea 25 gennaio 1996. Esercizio dei diritti del fanciulli; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (14 ottobre 2000). 40 I.3. LE BASI GIRIDICHE UTILIZZATE PER L’ADOZIONE DEI PRIMI ATTI COMUNITARI CHE HANNO INCISO SUL DIRITTO DI FAMIGLIA L’evolversi delle politiche comunitarie in tema di diritto di famiglia è avvenuta nel tempo in maniera graduale, inizialmente in base alle esigenze connesse alla realizzazione di un mercato interno europeo. Tradizionalmente, questioni come il matrimonio, le coppie e la paternità sono trattate con le competenze legali d’ambito nazionale e, pertanto, si considerano fuori dalle attribuzioni dell’Unione Europea. Questa situazione, però sta sperimentando rapidi cambiamenti. Le frontiere tra le competenze nazionali e comunitarie, man mano che passa il tempo stanno diventando più difficili da distinguere. Come sappiamo, infatti, non vi è alcuna competenza comunitaria in tema di diritto di famiglia. Tale freno, non ha però impedito che molti atti comunitari, emanati in attuazione di specifiche politiche rientranti nell’ambito di competenza della Comunità, abbiano inciso anche sulla famiglia. Tale attività normativa, nasce col tempo, sia grazie agli obiettivi strategici che sono andati avanzando nel processo d’integrazione europea sia in funzione dei diversi principi comunitari, a prima vista finalizzati ad altri scopi, che di volta in volta si rendevano disponibili come basi normative capaci di tutelare e di produrre effetti nei confronti di tutto il nucleo familiare. Per una facile comprensione, potremmo suddividere questo processo di sviluppo in 2 fasi principali: una che si colloca prima dell’introduzione del Trattato di Amsterdam ed un’altra invece successiva ad esso. 41 Durante la prima fase, la politica comunitaria può senza dubbio definirsi una politica prettamente economica per la costituzione di una Unione economica e monetaria e la base normativa che ha permesso che le questioni familiari e personali siano connesse a quelle economiche e lavorative è data dal principio di libera circolazione delle persone e dei lavoratori. Tale principio non solo ha comportato la libertà di soggiornare e stabilirsi in tutti gli Stati membri ma ha anche determinato una riflessione sul suo pieno conseguimento quando un lavoratore migrante si stabilisce in un altro Stato senza la sua famiglia. Tale problema è stato affrontato e successivamente risolto da una serie di regolamenti e direttive che hanno riconosciuto il diritto dei familiari (coniuge, discendenti e ascendenti a carico) a trasferirsi e stabilirsi con il lavoratore nello Stato ove questi è occupato. Il primo atto normativo, a tal proposito, è il regolamento (CEE) n. 1612/1968 del 15 ottobre 1968 sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (in G.U.C.E., L 257 del 19 ottobre 1968)28. Questo regolamento ed i provvedimenti successivi ad esso, hanno contribuito a favorire l'inserimento della famiglia non solo nel contesto 28 Tale disciplina è stata successivamente più volte modificata e completata da numerosi atti. Tra questi si ricorda il regolamento (CEE) n. 1251/70 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego; la direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati mèmbri e delle loro famiglie all'interno della Comunità; la direttiva 72/194/CEE che estende il campo di applicazione della direttiva del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ai lavoratori che esercitano il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego; la direttiva 73/148/ CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati mèmbri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi; la direttiva 75/34/CEE relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata; la direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno, completata da quella in pari data 90/365/CEE relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria4ttività professionale; direttiva 93/96/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 relativa al diritto di soggiorno degli studenti. Da ultimo si veda la risistemazione del settore compiuta con la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati mèmbri (in G.U.C.E., L 158 del 30 aprile 2004). 42 lavorativo ma anche in quello sociale dello Stato di destinazione. Si pensi così al diritto di concorrere all’assegnazione di un alloggio in condizioni di parità con i cittadini (v. Direttiva 2004/38/CE), a quello di beneficiare di prestazioni sociali che garantiscano un minimo di mezzi di sussistenza, al diritto del coniuge e dei figli di accedere a qualsiasi attività subordinata sul territorio dello Stato sul quale si stabilisce il lavoratore ma anche al diritto all'istruzione generale dei figli e a prestazioni statali di finanziamento degli studi nonché di godere di prestazioni statali per la riqualificazione sociale dei figli minorati. I diritti così riconosciuti al lavoratore si estendono anche al periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare i familiari del lavoratore conservano il diritto alla residenza in uno Stato anche dopo la morte di questi, rafforzando così la funzione sociale della normativa, volta a favorire la massima integrazione ed il radicamento di tutta la famiglia – e non solo del lavoratore – sul territorio di uno Stato membro. In questo contesto, occorre richiamare anche “il principio del pari trattamento tra uomini e donne”. A tale principio è stata data attuazione fin dal 1975 con la direttiva n. 75/117/CEE sul principio della parità di retribuzioni, per essere poi in seguito completato con altre disposizioni miranti al pari trattamento con riguardo all’accesso al mondo del lavoro, alle condizioni di lavoro, alla formazione e promozione professionale, nonché al pari trattamento nella sicurezza sociale, e applicazione di tali principi ai lavoratori esercitanti un’attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo. Con le successive revisioni del Trattato CE le potenzialità di tale principio, come base normativa per atti suscettibili di produrre effetti nella sfera familiare è aumentata. Un ruolo centrale nell’affermazione dell’importanza di tale principio ha rappresentato la Corte di Giustizia europea 43 con la pronuncia Defrenne29, dove viene qualificato come principio fondamentale della Comunità. Con l’Atto unico europeo e con il successivo Trattato di Maastrict del 1992, il cammino verso lo sviluppo di una politica “sociale” in senso lato subisce un’accelerazione, divenendo sempre più evidente ed oggetto di un’azione sistematica. Al Trattato di Maastricht viene allegato un Protocollo sociale, riprendente la Carta sociale dei lavoratori già firmata al vertice di Strasburgo il 9 Dicembre 1989 dalla maggior parte degli Sati membri 30. La politica sociale comunitaria riceve così nuovo slancio anche se in tale fase viene ancora intesa quasi esclusivamente come una politica sociale “economica” e quindi finalizzata a garantire migliori condizioni di vita per il tramite di migliori condizioni di lavoro. Il Protocollo n. 14 (come già la Carta sociale prima di esso ma come pure il capitolo I del titolo IX del Trattato di Amsterdam dopo di esso), è infatti incentrato sul ruolo del lavoro nella società e stabilisce i principi generali sui quali si fonda il modello europeo del diritto del lavoro. Nonostante ci si muova ancora in un contesto settoriale, è sempre più evidente che le diverse disposizioni sono suscettibili di essere lette in una dimensione "familiare" dimostrando così l’attenzione da parte delle Istituzioni comunitarie verso questo tema anche in questa delicata fase d’integrazione europea. Una seconda fase importante del processo di sviluppo delle politiche comunitarie nel diritto di famiglia è rappresentata dal Trattato di Amsterdam 29 CGCE, sentenza 25 maggio 1971, causa 80/70, Defrenne c. Belgio (Defrenne I), Racc. 1971, p. 445. 30 Il Protocollo n.14 venne allegato al Trattato di Maastricht per l’opposizione della Gran Bretagna alla recezione integrale del testo del Trattato della Carta sociale dei lavoratori. Tutti gli altri Stati invece, erano concordi nel consentire che le istituzioni utilizzassero i propri poteri, procedure ed apparati per perseguire obiettivi più ampi nell’ambito sociale, in ottemperanza al Protocollo allegato. Nel 1997, la Gran Bretagna infine acconsentì ad incorporarne alcune disposizioni nel testo di Amsterdam, dando vita agli artt. 136-143 Trattato CEE. 44 (1997) in poi. E’ proprio in tale fase, infatti, dove l’azione comunitaria esercita la sua funzione anche in settori non economici attraverso iniziative che cercano anche di stimolare gli Stati stessi ad una cooperazione e condivisione di problematiche comuni in tema di famiglia, rispettando però le peculiarità delle varie politiche nazionali in atto31. L’istituzione che è stata maggiormente attiva su tale piano è stata il Parlamento europeo. Per diverso tempo, infatti, tale organo ha discusso e mostrato particolare attenzione verso sia tematiche relative a singoli aspetti della vita familiare, sia relazioni e studi che sottendono un approccio più sistematico e generale. Sotto tale ultimo aspetto, ad esempio, già nel 1983 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione significativamente denominata « sulla politica della famiglia nella Comunità europea»32. Mentre, nel 1994, in occasione dell'anno internazionale della famiglia, una seconda risoluzione ha ad oggetto la protezione delle famiglie e dei nuclei familiari 33. Alla fine degli anni ‘90 viene poi adottato un atto, a portata generale, la risoluzione del 28 gennaio 1999 sulla protezione della famiglia e dell’infanzia34, che ha un taglio particolarmente ampio e generale, di stampo programmatico. Il Parlamento europeo muove da una serie di considerazioni di politica generale, che vanno dai cambiamenti demografici e sociologici in corso al contributo fornito dall’ambiente familiare nel creare un tessuto sociale coeso, al fatto che le forme di affetto e sostegno emotivo che si sviluppano nell’ambito della vita familiare «rappresentano elementi essenziali di 31 Tale azione è costituita maggiormente da atti programmatici, di studio e di indirizzo che ha contribuito al successivo sviluppo di atti vincolanti. 32 Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 1983 sulla politica della famiglia nella Comunità europea (in G.U.C.E., C184 dell’11 Luglio 1983, p. 116 ss.). 33 Risoluzione del Parlamento europeo, 14 Dicembre 1994 sulla protezione delle famiglie e dei nuclei familiari a conclusione dell’Anno internazionale della famiglia della famiglia (in G.U.C.E., C18 del 23 Gennaio 1995, p. 96 e ss.) 34 V. G.U.C.E., C128 del 7 Maggio 1999, pag. 79 e ss. 45 benessere qualitativo, e che è interesse degli Stati membri e delle istituzioni assistere le famiglie nell’esercizio delle loro funzioni, affinchè esse non siano penalizzate nè in termini economici nè sul piano sociale e socioculturale»35. Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, esso afferma modo netto ed inequivoco che è <<necessario definire le linee direttrici di una politica della famiglia integrata (…) che superi l'impostazione strettamente economica delle politiche puramente finalizzate alle prestazioni>>36; a tale scopo, il Parlamento si indirizza sia agli Stati sia alle Istituzioni comunitarie affinchè pongano maggiore attenzione verso queste tematiche ed adottino specifiche azioni in modo da elaborare una politica della famiglia coerente e coordinata che risponda alle nuove esigenze moderne. Tra le proposte avanzate dal Parlamento, nella risoluzione del 28 Gennaio 1999 si proponeva l’ipotesi che almeno una volta l'anno il Consiglio si riunisca nella composizione dei Ministri incaricati della politica della famiglia e dell’infanzia; che venga creata un'unità ad hoc in seno alla Commissione europea che si dedichi integralmente agli affari della famiglia e alla protezione dell'infanzia; che la Commissione organizzi una conferenza sulla situazione dell’infanzia dell’Unione europea; che vengano adottate «linee d’azione direttrici per l'infanzia», elaborate assieme ai governi degli Stati membri ed alle associazioni familiari ai fini di una migliore integrazione sociale dei bambini in Europa; che venga sollecitata la creazione di un Centro europeo dell’infanzia in pericolo, nonché di agenzie e fondazioni37. 35 Considerando A,C,D risoluzione citata (il passo citato è alla lettera D). 36 Punto 1 Risoluzione citata. 37 Punti da 7 a 11, 21, 23 della risoluzione citata. La risoluzione suggerisce altresì (punto 12) che venga rafforzato il ruolo e la struttura dell’Osservatorio europeo delle politiche nazionali della famiglia, allora operante sotto il controllo della DG V (ora Occupazione e Affari sociali). L’Osservatorio, istituito dalla Commissione nel 1989 e coordinato dal 1998 dall’Osterreichisches institut für Familienforrschung (ÖIF), è stato chiuso nel 2004. 46 Tale risoluzione del Parlamento rappresenta, quindi, un vero e proprio programma d’azione in materia di diritto di famiglia, articolato sia sul piano nazionale che su quello comunitario e comprensivo di interventi puntuali nei confronti sia della famiglia complessivamente considerata, che dei bambini, dei genitori e degli anziani. I.4 IL RUOLO SVOLTO DAL TRATTATO DI AMSTERDAM Con la firma del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 (entrato in vigore dal 1 maggio 1999), si è compiuto un ulteriore progresso. Le modifiche, considerate nel loro complesso, apportate al Trattato di Maastricht rappresentano un apprezzabile miglioramento rispetto al passato, dal momento che l’incorporazione di nuove norme in materia di controllo sul rispetto dei diritti umani ha decisamente arricchito la disciplina comunitaria vigente, cristallizzando in materia definitiva, quei principi democratici considerati come elemento strutturale e qualificante dell’Unione. Tale evoluzione si è mossa sulla base di principi normativi già collaudati che vengono interpretati ed ampliati in funzione di orizzonti sempre più ampi e soprattutto sulla base di esigenze sempre meno di natura economica. Un esempio è costituito dal già citato principio di pari trattamento o di non discriminazione tra uomini e donne. Mentre prima dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam questo principio aveva ad oggetto la garanzia di una pari retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (v. ex. art. 119 CE), l’art. 2 del Trattato di Amsterdam lo ha elevato, in apertura al Trattato, a “obiettivo generale” della Comunità, impegnando 47 quest’ultima, in ogni sua azione, a cercare di eliminare le disuguaglianze tra uomini e donne (art. 3 par.2). Tale portata più ampia di questo principio ha comportato, da un lato, un salto di qualità rispetto alla normativa precedente, costituendo una potenziale base normativa più solida per l’adozione di atti idonei ad incidere anche nel settore del diritto di famiglia, dall’altro il rafforzamento del principio di pari opportunità, che si evolve verso lo specifico obiettivo di promuovere azioni idonee a conciliare lavoro e famiglia. Un primo esempio della portata di tale principio sono i programmi quinquennali (2001-2005) predisposti dalla Commissione dove il tema delle pari opportunità viene affrontato con un approccio integrato, abbandonando, quindi, il riferimento solo ad alcuni settori specifici ed affermandosi così come un principio sociale diretto a garantire le pari opportunità di uomini e donne in ciascuna sfera della loro vita38. Un altro esempio è anche dato dalla risoluzione del Consiglio e dei Ministri incaricati dell’occupazione e della politica sociale in tema di partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all’attività professionale e alla vita familiare del 29 giugno del 2000. In sintesi, la risoluzione si pone l’obiettivo di conciliare le responsabilità professionali con quelle familiari ed educative, ponendo l’accento non solo a riequilibrare lo svantaggio delle donne nel mondo del lavoro, ma soprattutto a stimolare una maggiore partecipazione alla vita familiare degli uomini. 38 La volontà politica degli Stati e delle Istituzioni di muoversi in maniera tale da garantire la non discriminazione in base all’età è confermata dagli obiettivi indicati dalla Costituzione europea, il cui art. I-3, al punto 3 afferma, tra l’altro, che l’Unione “combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni, promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra generazioni e la tutela dei diritti dei minori”. La realizzazione di tali risultati concreti nel settore della solidarietà tra generazioni non potrà prescindere da interventi normativi suscettibili di ripercuotersi nell’ambito del diritto di famiglia. 48 Da ciò si può notare come i principi comunitari sono andati via via evolvendosi toccando temi che fino agli albori della CEE erano impensabili. Anche il principio di non discriminazione, in questo senso, si è evoluto ampliando col tempo la sua sfera di azione, non solo toccando il tema pari trattamento tra uomo e donna ma anche quello di non discriminazione in base all’età ed al sesso come verrà trattato in seguito. A seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam la prospettiva della cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni è profondamente mutata, sia per quanto concerne l’ambito della cooperazione tra gli Stati membri, sia, soprattutto, in relazione agli strumenti e alla struttura istituzionale utilizzati per tenere conto delle esigenze connesse al futuro sviluppo dell’Unione europea. Il nuovo Trattato, destinato a sostituire al completamento delle ratifiche degli Stati membri la precedente versione del TUE, da un lato, ha determinato una “comunitarizzazione” di una parte delle attività che rientravano nel Titolo VI del Trattato UE, tra cui la cooperazione giudiziaria ed amministrativa in materia civile e le misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne, immigrazione e politica dei visti (che ora sono diventate parte integrante del Trattato CE con rilevanti conseguenze sul piano istituzionale e normativo), dall'altro, ha determinato l'ampliamento delle materie (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) che rimangono nell'ambito dello stesso Titolo VI e quindi del “terzo pilastro”. E’ bene precisare che con il termine comunitarizzazione si fa riferimento - oltre che, in senso figurato, al passaggio di determinate materie “dal terzo” al “primo pilastro” - all'utilizzazione degli strumenti del diritto comunitario, come regolamenti e direttive, al posto di strumenti tipici del diritto internazionale come le convenzioni utilizzate soprattutto nell'ambito del 49 “terzo pilastro”. Per le materie comunitarizzate, pertanto, il Trattato prevede il ricorso a strumenti comunitari, ossia i regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni e i pareri39. Con le novità del Trattato di Amsterdam, inoltre, sono stati conferiti alla Corte di giustizia europea poteri giurisdizionali nelle materie comunitarizzate. Essa ha competenza in merito all'interpretazione del nuovo titolo del Trattato e alla validità/interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità quando tale questione è sollevata davanti ad una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno. Prima del Trattato di Amsterdam, la cooperazione in materia civile si è essenzialmente espressa sotto forma di convenzioni. Ad esempio, le convenzioni di Bruxelles del 1968; la Convenzione di Lugano del 1998 riguardanti la competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; quella del 1995 relativa alle procedure di insolvenza e quella di Roma del 1980 in materia di obbligazioni contrattuali. Dopo il Trattato di Amsterdam, alla cooperazione giudiziaria in materia civile viene assegnato come obiettivo principale il miglioramento della collaborazione tra le autorità degli Stati membri per facilitare la vita dei cittadini europei la cui mobilità è favorita dalla libera circolazione. 39 Il "terzo pilastro" è stato invece oggetto di una vera e propria riorganizzazione: cambiamento di materie, nuovi strumenti giuridici, precisazione del ruolo degli organi comunitari e chiarimento della cooperazione rafforzata. Più specificamente, per le predette materie rimaste nel "terzo pilastro", il trattato prevede che l'Unione fornisca ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno "spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Gli strumenti predisposti per il raggiungimento dei fini indicati sono la cooperazione tra le autorità di polizia, doganali, giudiziarie e le altre autorità competenti che possono agire direttamente o tramite l'Europol (Ufficio europeo di polizia), e il ravvicinamento delle normative nazionali in materia penale. Altra rilevante novità del Trattato di Amsterdam, riguarda la progressiva incorporazione dei meccanismi della Convenzione di Schengen nel pilastro comunitario. Come è noto, con gli accordi di Schengen, tredici Stati membri (ad esclusione del Regno Unito ed Irlanda) hanno deciso di abolire tra loro i controlli alle frontiere. Un protocollo allegato al nuovo trattato prevede ora dei meccanismi attraverso cui il Consiglio trasformerà in diritto comunitario le norme di diritto internazionale contenute negli accordi di Schengen, riunificando così i due sistemi giuridici paralleli. Questo protocollo costituisce la prima forma di "cooperazione rafforzata" (con questa espressione ci si riferisce alla possibilità per un gruppo di Stati di poter mettere in atto forme di integrazione più intensa in determinati settori. 50 E' stato sottolineato dal Consiglio di Tampere nel 1999, che il cittadino può godere della libertà soltanto in un vero e proprio spazio giudiziario nel cui ambito chiunque può adire i tribunali e le autorità degli stati membri con la stessa facilità con cui lo farebbe nel proprio paese. Il Consiglio aveva formulato l’aspirazione a creare “un autentico spazio di giustizia europeo”, basato sul principio per cui l'incompatibilità o la complessità dei sistemi giuridici ed amministrativi degli Stati membri non dovrebbero costituire per i singoli e le imprese un impedimento o un ostacolo all'esercizio dei loro diritti. Era dunque indispensabile un miglioramento a livello comunitario dell’accesso alla giustizia da parte di tutti i cittadini. In questo Consiglio, si è definito, inoltre, per la prima volta un programma quinquennale (1999-2004) di interventi prioritari per creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, riconducendo, in tale ambito, materie che fino a quel momento erano considerate marginalmente, come quella dei regimi patrimoniali tra coniugi, delle successioni o la materia della famiglia di fatto, scandendo l’azione della Comunità in fasi precise40. Il Consiglio europeo di Tampere ha poi stabilito tre priorità d’azione: il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie; un migliore accesso alla giustizia in Europa; una maggiore convergenza nel settore del diritto civile. Di queste priorità, il principio del reciproco riconoscimento costituisce il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia civile. Il Consiglio dei ministri della Giustizia e degli Affari interni ha adottato, il 30 novembre 2000, un progetto di programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale, il 40 Vedi “Progetto di programma di misure relative all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale”, in G.U.C.E., C 12 del 15 Gennaio 2001, p. 1 e ss.) 51 cui obiettivo finale è il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in un altro Stato membro senza dover ricorrere ad alcuna procedura intermedia; in altri termini, la soppressione della procedura dell’ exequatur. In questo autentico spazio di giustizia europeo, un ulteriore sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia civile ha comportato una facilitazione nella circolazione dei cittadini e delle attività commerciali. Il successo di tale Consiglio ha indotto il Consiglio europeo di Bruxelles del 2004 a riproporre un nuovo piano quinquennale (c.d. programma dell'Aia)41. Tale atto riveste un'importanza particolare per l'argomento qui affrontato. Esso, infatti, muove dalla esplicita premessa che « il diritto civile compreso il diritto di famiglia, riguarda la vita quotidiana dei cittadini ». Pertanto la Commissione viene invitata a presentare proposte su tematiche specifiche del diritto di famiglia quali quella del riconoscimento e dell'esecuzione di obblighi alimentari, dei conflitti di leggi e di giurisdizione in materia successoria (compresa la questione di un certificato d'eredità europeo e di un meccanismo che consenta la conoscenza precisa dell'esistenza di atti di ultima volontà), dei conflitti di leggi e di giurisdizione in materia di regime patrimoniale tra coniugi nonché in relazione ai conflitti di leggi in materia di divorzio. Può notarsi, dunque, un programma di lavoro estremamente ampio, che tuttavia viene mantenuto nell’ambito delle competenze comunitarie volte a promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile. Il Consiglio precisa, infatti, che gli strumenti che saranno proposti dovranno contemplare questioni di diritto internazionale privato senza tendere ad armonizzare i concetti di "famiglia", “matrimonio" o simili. 41 Come disposto dal Consiglio europeo, la Commissione ha presentato un “Piano d’azione” in cui vengono definite le dieci priorità sulle quali la Commissione intende concentrare i propri sforzi. Allegato al Piano vi è l’elenco delle misure che intende promuovere. 52 Il Consiglio ha adottato, peraltro, sotto il profilo che qui ci interessa, a fine maggio 2000, il Regolamento 1347/2000 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di potestà dei genitori sui figli di entrambi. Tale Regolamento è stato poi modificato dapprima dal Regolamento CE del 2201/2003 del 27 Novembre 2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale ed in seguito dal Regolamento CE n. 2116/2004 del dicembre 2004 (cd. Bruxelles II)42. La ricostruzione dei nuovi percorsi della giurisprudenza comunitaria43 successiva al trattato di Amsterdam, in tal senso44, evidenziano un orientamento sostanzialistico nei confronti del principio di eguaglianza45, nel quale il giudice comunitario tende a superare la originaria visione formalistica ed individualistica del principio medesimo, per orientarsi, in modo graduale, verso l'affermazione nell'ambito comunitario della dimensione del “diritto diseguale”, capace di farsi carico (soprattutto in materia di discriminazione in base al sesso) della nozione di discriminazione indiretta46, ispirandosi, in tale percorso, alla stessa giurisprudenza della Corte suprema nord-americana in materia di equal protection clause e disparate impact47. Ne segue, secondo tale approccio, che "l'ordinamento comunitario, partendo da una situazione di partenza che relegava le c.d. azioni positive a mera eccezione del principio di equal treatment, si trova in un processo evolutivo orientato verso l'incessante operazione di approfondimento da parte 42 Vedi 3° capitolo. 43 Cfr. O. POLLICINO, "Di cosa parliamo ... cit., p. 4, p. 8 ss 44 Sent. 17 ottobre 1995, causa C-450/93, Kalanke, Racc.1-3051 45 Sent. 11 novembre 1997, causa C-409/95, Marschal, Racc. 1-6363. 46 Sent. 7 dicembre 2000, causa C-79/99, Schnorbus Racc. 1-10997. 47 Cfr. G.F. FERRARI, Localismo ed Eguaglianza nel sistema americano dei servizi sociali, Padova, 1984; A. CERRI, "I modi argomentativi del giudizio di ragionevolezza. Cenni di diritto comparato", in AA.VV, // principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale. Riferimenti comparatìstìci, Milano, 1994. Sulle recenti tendenze della Corte suprema americana nell'applicazione della Equal Protection Clause v. G.F. FERRARI, La Corte suprema degli Stati Uniti negli anni 1997/1998 e 1998/1999 in Giur. Cost., 1999, 2259 ss.. 53 della Corte di giustizia del divieto di discriminazione sulla base del sesso ed il parallelo percorso del legislatore comunitario nello stesso senso. Tale processo porta ad una prospettiva in cui il principio di discriminazione in base al sesso venga valorizzato, quindi, come il nucleo duro che, ove animato dall'intento di rimuovere le situazioni di disuguaglianza di fatto esistenti, porti verso un’uguaglianza effettiva48. Un’evoluzione - quest'ultima - che non pare trovare, al momento, una parallela attenzione da parte dei giudici nazionali nelle leggi "in tema di trattamento preferenziale", pur disponendo molti paesi di un patrimonio costituzionale ben più ricco rispetto a quello comunitario. 48 Cfr. O. POLLICINO, "Di cosa parliamo ... cit, p. 8. 54 CAPITOLO II LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI II. LA FAMIGLIA NELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA: STATUS LEGALE E FINALITA’ Prima di analizzare le norme di diritto di famiglia contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea49, è opportuno e necessario ricostruire le tappe e le motivazioni principali che hanno portato all’emanazione della Carta, cercando di porre luce su una questione fondamentale anche nella prospettiva del diritto di famiglia, sulla quale ancor oggi si dibatte: quale sia il valore giuridico della Carta, o come alcuni lo definiscono, il suo status legale, al fine di stabilire quanto e come possa applicata all’interno dell’Unione. Il mandato di redazione della Carta50 è stato conferito dal Consiglio Europeo di Colonia del 3-4 giugno 1999, ed è stato completato dal Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999. Alla base della decisione di Colonia vi è, da un lato la necessità di sancire in modo visibile il carattere prioritario dei diritti fondamentali51, dall’altro quella di completare il processo di costruzione dell’Europa che 49 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea è pubblicata in G.U.C.E. n. C 364 del 18 dicembre 2000, pag. 1. 50 Per uno sguardo generale e per la ricerca di sentenze ad essa relative, v. Luigi Ferrari Bravo, Francesco M. di Majo, Alfredo Rizzo: Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Giuffrè, 2001.Per approfondimenti circa l’iter formativo della Carta, v. Elena Paciotti, Libertà – Solidarietà, in Lucia Serena Rossi (a cura di), Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell’Unione Europea, Giuffrè, 2002, pag. 95 e ss. 51 Per uno sguardo generale e per la ricerca di sentenze ad essa relative, v. Luigi Ferrari Bravo, Francesco M. di Majo, Alfredo Rizzo: Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Giuffrè, 2001 55 iniziato dai “piani alti” (economia e mercato), necessita di solide fondamenta, le quali non possono che essere costituite dal riconoscimento delle situazioni giuridiche soggettive fondamentali che fanno capo ai singoli individui52. Per la redazione della Carta, il Consiglio europeo ha scelto un collegio di sessantadue membri, composto di quindici rappresentanti dei Capi di Stato o di Governo, un rappresentante del Presidente della Commissione europea, sedici membri del Parlamento europeo, trenta membri dei Parlamenti nazionali, due per paese. Per tale nuovo organo, dal carattere fortemente elettivo, è stato scelto il nome di Convenzione. Nella sua prima riunione, tenutasi il 17 dicembre del 1999, la Convenzione ha eletto quale suo presidente Roman Herzog, assistito nel suo incarico da un comitato di redazione, denominato Presidium53. Il mandato conferito dal Consiglio europeo di Colonia alla Convenzione consisteva “nell’elaborare una Carta dei diritti, al fine di sancirne in modo visibile l’importanza capitale e la portata per i cittadini dell’Unione”54. Nel testo della decisione si parlava di raccogliere ad unità i diritti di libertà, di uguaglianza e quelli procedurali fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)55 e risultanti dalle norme costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi comuni del diritto comunitario, prendendo, inoltre, in 52 Cfr. F. Mastronardi, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Napoli, 2001. 53 Il Presidium era composto, oltre che dallo stesso Presidente, da tre Vicepresidenti, uno per ciascuno dei tre gruppi di Stati membri che componevano la Convenzione (per i rappresentanti dei Capi di Stato o di Governo, Vicepresidente è il rappresentante della Presidenza di turno dell'Unione), e dall’unico rappresentante della Commissione, Antonio Vitorino. Per l’Italia erano presenti il deputato Piero Melograni, il senatore Andrea Manzella, e il rappresentante del Presidente del Consiglio, avv. Giovanni Maria Flick, successivamente sostituito dal prof. Stefano Rodotà. 54 Cfr. i punti dal n. 40 al n. 44 della decisione del Consiglio Europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999, Conclusioni della presidenza. 55 La CEDU è stata adottata in Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge n.848/1955 (G.U. Rep. It. n. 221 del 24 settembre 1955), ed entrata in vigore per l’Italia il 26 ottobre 1955. 56 considerazione i diritti economici e sociali enunciati nella Carta sociale europea56 e nella Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori. L’incarico, oltre ad esser ben definito nei suoi contenuti essenziali, risultava essere anche a termine, dato che il progetto relativo alla Carta doveva essere presentato dalla Convenzione in tempo utile per il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, al termine del semestre di Presidenza francese. Tale esigenza è stata largamente soddisfatta dalla Convenzione che ha inoltrato il testo da essa approvato il 7 ottobre 2000, consentendo così all’organo di indirizzo politico dell’Unione di farne oggetto di discussione nella sua riunione di Barritz del 13 e 14 ottobre 2000(57). Infine, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea è stata adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, proclamata solennemente dal Consiglio dell’Unione Europea, dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo58. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, risulta nella sua stesura definitiva, composta di un preambolo59 e di 54 articoli che distribuiscono per valori o principi le tre categorie dei diritti civili e politici, dei diritti economici e sociali e dei diritti del cittadino europeo60. 56 La Carta sociale europea è stata adottata a Torino il 18 ottobre del 1961, ed è entrata in vigore nel nostro ordinamento con la legge 3 luglio 1965 n. 929, che ha ordinato la ratifica e l’esecuzione della Carta. 57 Per la precisione, il periodo dei lavori della Convenzione è racchiuso tra il 17 dicembre 1999 e il 2 ottobre 2000, date, rispettivamente della prima e dell’ultima delle diciotto riunioni, di cui sette plenarie, che si sono rese necessarie per dare piena esecuzione al mandato ricevuto. I lavori si sono svolti all’insegna della massima trasparenza, con la possibilità per il pubblico di accedere alle sale della riunione e di procurarsi qualsiasi documento scritto prodotto, consultando il sito internet dell’Unione europea dedicato all’elaborazione della Carta. 58 Per quanto riguarda il Parlamento europeo, cfr. la Risoluzione del Parlamento europeo sull’elaborazione di una Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (C5-0058/1999 – 1999/2064, COS, 16 marzo 2000). 59 La stesura del preambolo ha avuto nel corso dei lavori, una serie di modificazioni e integrazioni ( cfr. Charte 4470/1/00 REV 1 del 21 settembre 2000; 4470/00 del 14 settembre 2000; 4422/00 del 28 luglio 2000; 4400/00 del 14 luglio 2000; 4308/00 del 17 maggio 2000; 4199/00 del 5 aprile 2000), e solo nel testo finale fa la sua apparizione l’espressione “consapevole del suo patrimonio spirituale e morale” in luogo della precedente formulazione (...ispirandosi al suo retaggio culturale, umanitario e religioso) che aveva incontrato l’opposizione del Governo francese, a causa della sua contraddizione con il carattere laico riconosciuto alla Repubblica francese dalla costituzione di quello Stato. 60 Sottolinea Fausto Pocar, Carta dei diritti fondamentali e costituzione dell’Unione Europea, a cura di Lucia Serena Rossi, pag. 83, che la Carta non segue la tradizionale suddivisione dei diritti nelle categorie individuate nel 1966 dai due Patti internazionali delle Nazioni Unite, intitolati rispettivamente ai diritti civili e 57 Nella Carta si fa espresso riferimento al principio di sussidiarietà, applicato alla tutela dei diritti fondamentali. Tale principio si presenta ormai come principio cardine in questo grande processo di redistribuzione del potere su base territoriale. La tutela dei diritti fondamentali si impone a tutti i livelli territoriali di governo. La Carta pone in evidenza come l’Unione europea non voglia sottrarre spazio normativo agli Stati membri, tenuto conto che uno degli obiettivi dell’Unione stessa è anche quello di garantire e rispettare le differenze culturali al suo interno. Allo stesso tempo, però, l’Unione non può rinunciare a stabilire criteri comuni e condivisi aventi ad oggetto il contenuto essenziale dei diritti. A fronte di questo approccio pluralista, il Preambolo sottolinea la volontà di creare “un’unione sempre più stretta fondata su valori comuni indivisibili e universali” nella consapevolezza di un proprio peculiare “patrimonio spirituale e morale”. La Carta, richiamandosi alle logiche dei processi federativi, tenta così di conciliare le differenze storiche e culturali europee con un’identità che trovi, come ragione d’unità, un patrimonio di diritti: un cd. demos dei diritti. Un altro aspetto da prendere in considerazione riguarda la novità di alcuni concetti inseriti nel Preambolo. Oltre ai tradizionali riferimenti alla dignità, la pace, la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà, il Preambolo tratta della promozione di “uno sviluppo equilibrato e sostenibile”, dei doveri e delle responsabilità verso le generazioni future e della tutela dei diritti “alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici”. Tale nuove dimensioni potrebbero allora porsi come componenti politici, e ai diritti economici, sociali e culturali; la suddivisione in capitoli della Carta è operata non in relazione al tipo di diritti garantiti, come in quegli strumenti, ma piuttosto in relazione all’oggetto della protezione o ai settori nei quali i singoli diritti devono trovare attuazione. Ne consegue che all’interno di un medesimo capitolo possono ritrovarsi diritti civili e diritti economici, diritti politici e diritti sociali o culturali. 58 tipiche e distintive di una concezione del diritto e come propulsori di una nuova identità culturale e giuridica europea. Per quanto riguarda le finalità della Carta, essa stessa dichiara di essere una “riaffermazione di diritti già esistenti”61 e lo stesso Consiglio europeo ha affermato che lo scopo era semplicemente di “rendere i diritti già esistenti più visibili per i cittadini dell’Unione”62. La Convenzione, dunque, più che aver svolto un lavoro di creazione, ha svolto per lo più un’opera di compilazione, riposizionando e riordinando in un nuovo strumento, la Carta appunto, una serie di diritti e posizioni giuridiche che possiamo dividere in tre gruppi: diritti già regolati da norme dei vari trattati comunitari, i quali vengono semplicemente riaffermati; diritti già contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; infine, diritti non previsti dai trattati e dalla Convenzione Europea63. Questa semplice “riaffermazione” di diritti già esistenti ha suscitato un aspro dibattito tra gli addetti ai lavori, e così, se vi è stato chi ha accolto la Carta come “uno storico documento, che per la prima volta nella storia dell’Unione Europea stabilisce i diritti politici, economici e sociali”64, vi è anche stato chi l’ha criticata “per la propria ambiguità giuridica, per il suo ricorrere alle solite vecchie formule, attorno alle quali vi è già un ampio consenso e che servono a distogliere l’attenzione dai veri problemi dei diritti umani”65. Il fulcro del dibattito intorno alla Carta riguarda, oltre al suo scopo e ai suoi rapporti con la CEDU, la definizione del suo status legale, al fine di poter 61 Cfr. il Preambolo e l’art. 51 della Carta. 62 V. http://db.consilium.eu.int./DF/intro.asp?lang=de. 63 F. Pocar, op. cit., pag. 87. 64 Jacques Chirac, Biarritz, 14 ottobre 2000. 65 V. Joseph Weiler, Editorial: Does the European Union truly need a Charter of rights?, 6 E.L.J., 95, 2000. 59 comprendere fino a che punto si possano considerare vincolanti le sue disposizioni, anche naturalmente in relazione al diritto di famiglia “comunitario”, oggetto di questo studio66. Una volta avvenuta la proclamazione della Carta, la Commissione ha dichiarato di volersi conformare ad essa nelle sue decisioni, ed in tal senso si è espresso anche il Consiglio europeo, auspicando che “sia data alla Carta la più ampia diffusione possibile presso i cittadini dell’Unione”. Tuttavia, la Carta è nata come (e lo è tutt’ora fino all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona) uno strumento non vincolante67, e questo dato pone non pochi problemi circa la sua effettività. A ulteriore conferma dell’assenza di obbligatorietà della Carta va ricordato, infine che essa non è stata pubblicata nella serie L della Gazzetta Ufficiale dell’UE, ma in quella C, riservata agli atti non obbligatori. Le soluzioni proposte in dottrina circa il valore vincolante o meno della Carta si caratterizzano per la loro eterogeneità. Da un lato, c’è chi opta per una sua integrale effettività68, riconoscendo che essa, pur non avendo un contenuto rivoluzionario e pur attingendo largamente a strumenti internazionali preesistenti ed aventi in taluni casi carattere convenzionale, non può avere carattere meramente esortativo, a causa della presenza nel sistema comunitario della Corte di Giustizia, organo giudiziario che “ha dimostrato di saper andare molto oltre il diritto codificato nei trattati comunitari”69. La presenza di tale organo garantirebbe, per i fautori di questa tesi, l’effettiva ed integrale applicazione della Carta in ambito comunitario. 66 Cfr. la Comunicazione della Commissione sulla natura della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (COM/2000/0644 def., 11 ottobre 2000. 67 Tuttavia, va sottolineato come la Carta, pur nata come uno strumento non vincolante, è stata concepita nelle intenzioni delle istituzioni comunitarie in funzione di un futuro inserimento nell’ambito legislativo dell’Unione. Sul punto, v. K. Lenaerts, Fundamental Rights in the European Union, (2000), 25 E.L. Review, pag. 575. 68 Cfr. Benedetto Conforti, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e la Convenzione Europea dei diritti umani, in Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e Costituzione dell’Unione Europea, a cura di Lucia Serena Rossi, pag. 4. 69 B. Conforti, op. cit. pag. 4. 60 Un’altra corrente dottrinaria, utilizzando come punto di partenza e di arrivo quanto emerge dalla lettera della Carta stessa, risulta essere alquanto scettica sul valore vincolante della Carta e delle norme in essa contenute70. Il suo status legale sarebbe ancora quello riconducibile al cd. soft law, e la sua funzione non sarebbe tanto quella di essere uno strumento giuridico vincolante per gli Stati membri, quanto quella di essere uno strumento più che efficace per interpretare il diritto comunitario. E’ stato sottolineato, infatti, che la Carta è stata già utilizzata in tal senso da alcuni Avvocati Generali presso la Corte di Giustizia71, a riprova della funzione meramente interpretativa dello strumento in questione. Infine, è da sottolineare la tesi di chi pone il problema della natura vincolante della Carta a seconda del tipo di diritti in essa compresi72, ritenendo sulla base di una chiara distinzione, che per i diritti regolati nella Carta e già disciplinati da varie norme dei trattati comunitari (e quindi semplicemente riaffermati nella Carta) e per i diritti contenuti nella CEDU un problema di efficacia vincolante nemmeno si ponga, essendo le norme relative ai primi già obbligatorie per le istituzioni comunitarie e per gli Stati membri ed essendolo anche le norme relative ai secondi, per effetto della disposizione dell’art. 6 del Trattato UE73. 70 Cfr. Clare McGlynn, Families and the European Union Charter of Fundamental Rights: progressive change or entrenching the status quo?, European Law Review, 12/2001, pag. 584. 71 V. a tal proposito, Opinion of Advocate General Tizzano nel caso C-173/99, BECTU v. Secretary of State for trade and Industry, 8 febbraio, 2001, ed anche: Opinion of Advocate General Mischo in cases C-122, 125/99, D. v. Council, 22 febbraio 2001. 72 F. Pocar, op. cit. pagg. 86-87. 73 Ricordiamo che l’art. 6 del Trattato UE stabilisce al secondo paragrafo che “l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”. 61 l problema si porrebbe solo per le disposizioni della Carta che riguardano i diritti nuovi74, non compresi cioè, nè nella CEDU, nè in alcun trattato comunitario precedente. La soluzione prospettata è favorevole ad attribuire efficacia vincolante anche a questo gruppo di norme, in quanto “sembra difficile pensare che le istituzioni comunitarie non siano vincolate da un atto al quale hanno conferito la qualificazione di “proclamazione solenne”. Quanto agli Stati membri, l’art. 51 della Carta, limitandone l’applicazione all’attuazione del diritto dell’Unione, comporta che ogni inosservanza della Carta da parte loro si risolva in una violazione del diritto dell’Unione: ne consegue che gli Stati membri sono anch’essi vincolati dalla Carta, in relazione ai diritti nuovi ivi previsti75. Tuttavia, è da rilevare che la Carta, quale “ricognizione” di un comune patrimonio costituzionale europeo, ha costituito sempre un importante punto di riferimento soprattutto in sede giurisdizionale. Si può ricordare, a tal fine, la decisorie accolta nella causa BECTU vs. Secretary of State for Trade and Industry76, nella quale si da piena conferma della natura di diritto sociale con riferimento al diritto alle ferie annuali retribuite quando afferma, e ciò appunto sulla base della Carta, che la stessa "racchiude enunciazioni in gran parte come ricognitive di diritti già altrove sanciti". In precedenza, uno specifico riferimento alla Carta dei diritti era stato fatto dal Tribunal Constitucional spagnolo77, che, in data addirittura antecedente alla proclamazione della Carta stessa, al punto 8 della motivazione, aveva 74 Tra i c.d. nuovi diritti ricordiamo tra gli altri: la libertà delle arti e delle scienze (art. 13), la libertà d’impresa (art. 16), i diritti degli anziani (art. 25). 75 F.Pocar, op. cit. pag. 87. 76 Causa C-173/99, conclusioni dell'avvocato generale Tizzano presentate 1'8 febbraio 2001, Racc. Uff. 2001, p. 1-4881. 77 STC 292/2000, del 30 novembre 2000 62 garantito il diritto al trattamento dei dati personali fondandolo, anche in questo caso, sulle previsioni della Carta. La stessa Corte costituzionale italiana, in una sentenza del 2002(78) in tema di libertà di domicilio, ha fatto ricorso alla Carta con un ragionamento ad adiuvandum, sottolineando che "l'ipotizzata restrizione della tipologia delle interferenze della pubblica autorità nella libertà domiciliare non troverebbe riscontro nè nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 8) nè nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 17), ne, infine, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000 (arti. 7 e 52), qui richiamata ancorché priva di efficacia giuridica - per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei" (punto 2.1 del considerato in diritto). In precedenza, un richiamo alla Carta dei diritti era stato anche fatto, in una sua ordinanza, dalla Corte di appello di Roma, che, in un suo considerando, si richiamava alla Carta dei diritti, rispetto alla quale si sosteneva che, "anche se non ancora inserita nei trattati, è ormai considerata pienamente operante come punto di riferimento essenziale non solo per l'attività delle istituzioni comunitarie, ma anche per l'attività interpretativa dei giudici europei". Col completamento del processo di ratificazione del trattato di Lisbona79, verrà compiuto un passo decisivo verso l'evoluzione costituzionale dell'Unione europea. Dal punto di vista storico, la sua importanza è equiparabile a quella del trattato di Maastricht (1991) che introdusse la moneta unica e definì le prime 78 Corte cost, sent. n. 135/2002. 79 Il trattato di Lisbona modifica il trattato sull'Unione europea (TUE) (essenzialmente il trattato di Maastricht) e il trattato che istituisce la Comunità economica europea (TCE) (essenzialmente il trattato di Roma), diventato il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). I due trattati avranno lo stesso valore giuridico.3 Pur non avendo più un carattere costituzionale, il nuovo trattato mantiene le principali realizzazioni del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, sottoscritto nel 2004 ma mai ratificato. 63 disposizioni in materia di politica estera e di sicurezza e per la cooperazione nelle attività di polizia e giudiziarie. L'accordo sul nuovo trattato segnerà la fine di una fase di integrazione politica controversa iniziata con la convenzione sulla Carta dei diritti fondamentali nel 1999 e successivamente sviluppata con il trattato di Nizza (2000), la dichiarazione di Laeken (2001), la Convenzione sul futuro dell'Europa (2002-03), il trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (2004), i referendum svoltisi in Francia e nei Paesi Bassi (2005) e il successivo "periodo di riflessione". La Carta dei diritti fondamentali diverrà così legalmente vincolante ed avrà lo stesso valore giuridico dei trattati, anche se il testo della Carta non sarà incluso in questi ultimi80. La Carta è stata proclamata solennemente durante la seduta plenaria del Parlamento dai presidenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione il 12 dicembre 2007. Un protocollo introduce misure specifiche per il regno Unito concernenti talune eccezioni riguardo alla giurisdizione della Corte di giustizia europea e dei tribunali nazionali in materia di protezione dei diritti sanciti dalla Carta. Il trattato fornisce, inoltre, una nuova base giuridica per l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo81. Il Consiglio delibererà all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo e degli Stati membri. Con la Carta di Nizza, i diritti fondamentali garantiti nell’Unione diventano più visibili e intelligibili per il cittadino e le ambiguità nella loro identificazione scompaiono. Essa implica una certezza giuridica significativa, 80 Art. 6, par. 1 del TUE; Dichiarazione 1. 81 Articolo 6, par. 2 del TUE e Protocollo sull'adesione dell'Unione alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; Dichiarazione 2. 64 superando il sistema pretorio esistente82, offrendo ai singoli un surplus di protezione e conseguentemente un miglioramento del livello di tutela dei diritti fondamentali83. Uno dei problemi di maggior rilievo in materia, ampiamente approfondito in dottrina e in giurisprudenza (sia nazionale che comunitaria), è dato dalla definizione della posizione della Carta europea dei diritti nella gerarchia delle fonti di diritto comunitario. L’incorporazione della Carta nel Trattato di Lisbona ed il suo valore giuridicamente vincolante, consentiranno non solo alle giurisdizioni di servirsene come criterio interpretativo, ma guideranno e limiteranno pure l’esercizio delle competenze dell’Unione, rafforzandone la legittimità84. Il contenuto della Carta e l’enunciazione dei diritti fondamentali rappresentano il prototipo di un’attività costituzionale e contribuiscono alla costruzione di una identità europea fondata sulla conservazione e lo sviluppo di un patrimonio collettivo di principi e di valori per i cittadini dell’Unione . Tale incorporazione, che conferma, approfondisce e migliora la legittimità democratica dell’UE, è il risultato logico di un’evoluzione, allo stesso tempo giurisprudenziale e normativa, costante e continua nella direzione del riconoscimento e della protezione dei diritti fondamentali in seno all’Unione. Il nuovo testo, peraltro, non richiede modifiche delle Costituzioni degli Stati membri, ne (naturalmente) si sostituisce ad esse, limitandosi a proporre una sistemazione (nell'ottica della loro visibilità) che offre uno spazio comune di diritti, un denominatore comune fra tradizioni giuridiche e sensibilità 82 CONFORTI B., La Carta dei diritti fondamentali e la Convenzione europea dei diritti fondamentali, in ROSSI L. S., (a cura di) op. cit., p. 3 s. 65 diverse, diventando, in tal modo, premessa per il raggiungimento di una compiuta cittadinanza europea. In ogni caso, la Carta ha già oggi una sua valenza, a testimoniare quel sentimento comune europeo costituito da diritti e da importanti conquiste civili e a manifestare quello che è il carattere profondo di una Europa, non solo economica ma sempre più aperta alla ricerca di “tradizioni costituzionali comuni” che possano costituire vethos condiviso dei diversi popoli europei riunificati giuridicamente attraverso le Istituzioni comunitarie. In conclusione, appare certo come il presente sforzo di positivizzare le tradizioni costituzionali comuni dei Paesi membri dell'Unione europea in materia di diritti fondamentali consegni alla Carta europea dei diritti fondamentali un evidente ruolo di ponte fra passato e futuro dell'Europa. Non appare dubbio, così, che l'Europa si lascia alle spalle un complesso ordinamento giuridico pensato soprattutto per le merci e i capitali, profilandosi all'orizzonte (più o meno vicino) un Europa dei cittadini e dei diritti, che possa attrarre le sensibilità e le culture dei popoli europei molto di più di quanto non ha potuto (e saputo) fare l’Europa dei mercati. II.1. UNA NUOVA LETTURA DELLA TEORIA DEI CONTROLIMITI In tale contesto occorre fare una riflessione sul molto discusso destino dei “controlimiti” (o sulle sue prospettive future) in seguito al Trattato di Lisbona ed alle conseguenze che comparta nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali. 66 Va precisato che, in origine, la teoria dei controlimiti aveva un significato in un contesto e da una prospettiva caratterizzati dalla rigida separazione degli ordinamenti (tra quelli nazionali essendo visti come “altri” rispetto a quello comunitario)85. Un contesto ed una prospettiva che vedeva dunque i soggetti “piccoli” difendersi dal soggetto “grande”, soppiantati da un’anima “comunitaristica” che informa di sé il processo in corso di avanzata unificazione dell’Europa. Molti studiosi ritengono che i controlimiti non rappresentino più, oggi, “il rigido muro di confine fra ordinamenti”, ma il punto di snodo, la cerniera nei rapporti tra UE e Stati membri. In questo senso, infatti, è forse più opportuno parlare più che di “primautè vs controlimiti” di “primautè e controlimiti”86; questi ultimi potendosi considerare quale ulteriore mezzo di dialogo tra i diversi livelli ordinamentali. La “logica” della rigida separazione degli ordinamenti non è già oggi più proponibile. In ogni caso, è bene precisare che, pur con l’entrata in vigore del nuovo Trattato di Lisbona, l’integrazione non potrà dirsi completamente 85 Su “monismo, dualismo e separazione dell’ordinamento comunitario rispetto all’ordinamento interno”, si veda quanto afferma F. DONATI, Diritto comunitario e sindacato di costituzionalità, cit., 45 ss. e 121 ss. Si è inoltre osservato (O. CHESSA, La tutela dei diritti oltre lo Stato. Fra Diritto internazionale dei diritti umani e integrazione costituzionale europea, in AA.VV., I diritti costituzionali, I, a cura di R. Nania-P. Ridola, Torino, 2001, 125 s.) come la Corte di giustizia ragioni in un’ottica monistica e la Corte costituzionale in una dualistica, nessuna delle due peraltro rispecchiando, in modo fedele, l’attuale assetto dei rapporti tra i due ordinamenti. 86 A. CELOTTO-T. GROPPI, Primautè e controlimiti nel progetto di Trattato costituzionale, in Quad. cost. 4/2004, 870; A. CELOTTO-T. GROPPI, Diritto UE e diritto nazionale, cit., 1383 s.; A. CELOTTO, Il primato del diritto europeo nel Progetto di Costituzione, in www.giustamm.it; A. CELOTTO, Una nuova ottica dei “controlimiti” nel Trattato costituzionale europeo?, in www.forumcostituzionale.it, 2 del paper. L. AZZENA, La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in AA.VV., L’attuazione della Costituzione. Recenti riforme e ipotesi di revisione, II ed., a cura di S. Panizza-R. Romboli, Pisa, 2004, 292, prende in considerazione una lettura (o meglio, un “utilizzo”) della teoria in parola non più in senso “difensivistico o ‘negativo’” ma in senso “positivo”, ossia “per rendere espliciti a livello comunitario i valori costituzionali nazionali”. Della stessa A., v. poi, Prospettive evolutive in tema di applicazione del diritto europeo e ruolo dei giudici nazionali, www.federalismi.it, n. 11/2005, 7 ss. e Il raccordo tra Corti in un sistema multilivello. Le prospettive dei controlimiti, in AA.VV., Ai confini del “favor rei”. Il falso in bilancio davanti alle Corti costituzionali e di giustizia, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Torino, 2005, 70 s. A. CARDONE, Tutela dei diritti, Costituzione europea e giustizia costituzionale: alcuni spunti per un modello integrato, in Dir. pubbl., 2/2005, 414 ss., propone, tra le impostazioni “difensivo-oppositive” e quelle “integrative”, “una nuova interpretazione dei ‘controlimiti” tale da restituire alla Corte un ruolo centrale “nella tutela giurisdizionale delle libertà” e favorire, altresì, “l’integrazione comunitaria”. 67 realizzata. Questo per una serie di ragioni, prima su tutte la incompiuta maturazione, da molti variamente e con insistenza rilevata, di una cultura costituzionale autenticamente comune agli Stati componenti l’Unione87. Bisogna rilevare che quella che prima era una teoria che traeva la sua forza dal suo essersi affermata esclusivamente per via giurisprudenziale, potrebbe ricevere una formidabile legittimazione proprio per effetto dell’espresso riconoscimento operato dallo stesso diritto comunitario: il rispetto dei principi fondamentali nazionali diverrebbe, in tal modo, un principio fondamentale del nascituro Trattato di Lisbona. Tuttavia, proprio la massima garanzia dei diritti della persona può aprire verso una diversa - e assai innovativa - lettura dei controlimiti. L’art. 53 della Carta (ex art. II-113 del Trattato costituzionale) specifica che “Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri”. Questa previsione, nel garantire i maggiori livelli di protezione dei diritti previsti (anche) dalle Costituzioni degli Stati membri, potrà comportare che i Tribunali costituzionali - e, al limite, ciascun singolo giudice, per le disposizioni che avranno diretta applicabilità - ove rilevi un maggior livello di 87 A tal proposito, occorre rilevare che il diffondersi di una cultura costituzionale comune non si porrebbe in contraddizione con la salvaguardia delle diversità culturali degli stessi Stati a cui il Trattato di Lisbona, fra l’altro, indiscutibilmente mira. Al riguardo, infatti, è opportuno chiarire che, pur se le diversità culturali degli Stati non si pongono quali “nemiche” dell’integrazione europea ed anzi meritino di essere dalla stessa Unione valorizzate, una condivisione piena di taluni valori di fondo (tipici delle liberal-democrazie) sia necessaria per la realizzazione di una piena integrazione. 68 protezione nella Costituzione nazionale, applichi la norma di quest’ultima, disapplicando invece la norma comunitaria, in un’applicazione pro individuo dello standard di tutela comunitario o nazionale che vi sia. In pratica, l’art. 53 della Carta – soprattutto quale parte del Trattato costituzionale – si configura come la clausola di legittimazione della dottrina dei controlimiti, visti però non più in chiave statica, come momenti di estrema difesa dell’ordinamento nazionale, quanto piuttosto in chiave dinamica, come momenti di raccordo finalizzati a garantire il massimo di tutela ai diritti. Tali osservazioni mettono in luce come vi è una diffusa attenzione dell’Unione nei confronti dei diritti nazionali e, in particolare, una ferma determinazione di realizzare uno standard minimo di protezione nei confronti dei diritti fondamentali che costituiscono l’identità degli Stati membri; quell’identità di cui parla l’art. 4.2 del Trattato di Lisbona, il cui contenuto è specificato ed integrato dalle altre disposizioni appena citate. Ciò che emerge da queste ultime è, infatti, il chiaro tentativo di conciliare il primato del diritto comunitario con i controlimiti88, in perfetta sintonia, peraltro, con il processo di integrazione che irresistibilmente avanza in Europa. Occorre, però, mettere in luce una peculiarità che presenterebbe il giudicato comunitario nel contesto prospettato. La Corte costituzionale, infatti, ha ammesso la prevalenza dell'ordinamento comunitario su quello statale solo a condizione che il diritto comunitario non violi i principi fondamentali e i diritti inalienabili riconosciuti e garantiti dalla Costituzione italiana che, in questo modo, hanno finito per rappresentare l'unico limite assolutamente 88 La creazione di questa riserva di giurisdizione, cioè, ha avuto sì come obiettivo quello di garantire l'inviolabilità da parte del diritto comunitario del cuore della Costituzione italiana, di quell'insieme di principi e diritti, cioè, che rappresentano il nucleo intangibile della Carta costituzionale (nonché, per alcuni, l'essenza stessa della sovranità statale), ma anche, contestualmente, quello di esaltare il ruolo della Corte costituzionale come soggetto legittimato a difendere ad oltranza la Costituzione e i diritti dei singoli, in quanto organo unico e irrinunciabile- di chiusura del sistema. 69 insuperabile dalla ineluttabile penetrazione dell'ordinamento comunitario in quello interno. Qualora, infatti, la Corte di giustizia dovesse rilevare un contrasto tra una normativa comunitaria ed un principio fondamentale nazionale e si pronunciasse nel senso dell’annullamento della prima, la relativa pronunzia darebbe vita – ad avviso di una parte della dottrina – ad un giudicato connotato da carattere “relativo”, determinandosi la disapplicazione (o, meglio, la “non applicazione”) della norma “annullata” limitatamente allo Stato interessato89. Anche quest’ultimo aspetto, come può notarsi, presenta caratteri assai particolari che potrebbero comportare notevoli difficoltà applicative degli atti dell’Unione. Si potrebbe verificare, infatti, almeno a livello teorico, che un cittadino sia costretto, in un Paese diverso dal proprio, all’osservanza di una normativa che la Corte di giustizia ha annullato, nell’ambito del proprio Stato di appartenenza, per violazione di un principio fondamentale. Pertanto, nel momento in cui il giudice comunitario ha ammesso che essi fanno parte dei principi generali del diritto comunitario e ha avocato a sé la competenza a tutelarli anche a quel livello, la riserva di giurisdizione dalla Corte costituzionale deve ritenersi superata oppure no? Bisogna distinguere due situazioni tra loro assai differenti. È chiaro che la teoria dei controlimiti trova applicazione soltanto nelle materie di competenza comunitaria. Ed è altresì evidente che, in queste materie, i controlimiti dovrebbero continuare ad applicarsi esattamente come prima se il diritto o il principio che si presume essere stato violato dal diritto comunitario 89 Sul punto v. A. RUGGERI, Trattato costituzionale, europeizzazione dei “controlimiti”, cit., 848 s. e Le fonti del diritto europeo ed i loro rapporti con le fonti nazionali, cit., 293. La norma comunitaria potrebbe, in verità, continuare a produrre effetti anche nei confronti dello stesso ricorrente ma in casi diversi rispetto a quello che ha portato alla pronuncia di annullamento (cfr. quanto afferma l’A., nel primo degli scritti ora citt., 849 s.). Non vi è tuttavia chi non veda come il carattere relativo del giudicato rischierebbe di mettere in crisi valori come l’uniformità del diritto comunitario o la certezza del diritto; eppure, la soluzione proposta dalla dottrina sopra richiamata appare, a livello teorico e a voler rispettare totalmente la lettera dell’art. 4, dotata di un qualche fondamento. 70 non è garantito a quel livello, ma solo a livello costituzionale. In questo caso, infatti, se un atto comunitario viola un diritto che non ha ancora trovato alcun riconoscimento nell'ordinamento comunitario, spetterà alla Corte costituzionale intervenire e giudicare della legittimità costituzionale della legge di esecuzione del Trattato nella parte in cui immette nel nostro ordinamento norme lesive di quel diritto riconosciuto dalle Costituzioni nazionali come fondamentale. A prescindere dagli auspici di una corretta e puntuale applicazione dell’art. 4 del Trattato di Lisbona e delle altre disposizioni menzionate, si ritiene che la strada migliore da percorrere per realizzare l’integrazione europea (e, conseguentemente, per rendere effettiva e pienamente operante la disposizione di cui si parla) debba essere un’altra. Non si potrà mai parlare di vera integrazione, infatti, se e fino a quando certe Corti costituzionali nazionali non decideranno di “dialogare” in modo fitto, continuativo e proficuo fra di loro e con le Corti europee (in particolare, con la Corte di giustizia). L’integrazione tra gli ordinamenti passa, infatti, attraverso un’ancora non del tutto realizzata, ma assolutamente necessaria, integrazione fra le Corti90. Il dialogo, infatti, consentirebbe ai giudici di farsi quelle reciproche concessioni cui si faceva riferimento, evitando così che nessuna delle parti si senta spogliata della propria “sovranità” a vantaggio dell’altra e, per tale ragione, a quest’ultima soggiogata. Per questi motivi, parrebbe opportuna – 90 Sul punto, v. quanto affermano A. CELOTTO-T. GROPPI, Diritto UE e diritto nazionale, cit., 1383. Sull’integrazione delle giustizie costituzionali, come “parte del processo … di ‘universalizzazione del diritto’”, cfr. quanto afferma G. ZAGREBELSKY, Le Corti costituzionali, le Costituzioni democratiche, l’interdipendenza e l’indivisibilità dei beni costituzionali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/2006, 310 s. Di cooperazione tra le Corti parlava già M. CARTABIA, Principi inviolabili, cit., spec. 239 ss.; tra gli altri, anche A. CARDONE, Tutela dei diritti, cit., 408, osserva come la Corte costituzionale, abbandonando l’atteggiamento di chiusura mostrato fino ad oggi, dovrebbe intraprendere “un ponderato inserimento nel processo di ‘comunitarizzazione dei diritti’”. 71 così come da alcuni proposto – una “procedimentalizzazione”91 dei rapporti fra le Corti ispirata al principio del reciproco e paritario riconoscimento: non più quindi l’una (Corte) sovraordinata all’altra, in una ormai superata ed inadeguata logica di conflittualità, ma entrambe dotate di “pari dignità”92. II.2 IL VALORE POLITICO DELLA CARTA DI NIZZA ED IL CONTRIBUTO DELLA GIURISPRUDENZA Oltre al suo (discutibile) valore normativo, il significato della Carta di Nizza va apprezzato piuttosto sul piano politico la cui rilevanza della Carta non deve essere sottovalutata. Come è stato giustamente osservato93, infatti, il valore della Carta è suscettibile di provocare importanti conseguenze giuridiche. In primo luogo la Carta può operare come parametro di valutazione ai fini dell’ammissione di nuovi membri nell’Unione europea. Questi, ai sensi dell’art. 49 del Trattato sull’Unione europea, devono rispettare i principi sanciti nell’art. 6 par. 1, comprendenti i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 91 Sulla necessità di “norme di procedura” che possano favorire “la cooperazione tra le Corti”, v. A. RUGGERI Le fonti del diritto europeo ed i loro rapporti con le fonti nazionali, cit., 295 e, ora, Riforma del titolo V e giudizi di “comunitarietà”, cit., 16 del paper; G. GUZZETTA, Garanzia multilivello, cit., 164 ss.; A. APOSTOLI, La tutela dei diritti fondamentali, cit., 21. Anche P. CARETTI, Corte e rinvio pregiudiziale, cit., 8 del paper, si sofferma sull’opportunità di procedimentalizzare “il controllo sulla norma comunitaria (in ipotesi lesiva dei controlimiti) con una chiamata in causa della Corte di giustizia”. Da ultimo, anche A. TIZZANO, Ancora sui rapporti tra Corti europee, cit., spec. 742, riconosce come “l’ideale sarebbe che un siffatto dialogo potesse essere istituzionalizzato e strutturato”. Non pare, a chi scrive, che la suddetta procedimentalizzazione possa porsi, come invece da taluno paventato, in direzione contraria a quella del dialogo, la spontaneità e la genuinità che dovrebbero caratterizzare quest’ultimo risultando recessive di fronte alla necessità di regolamentare i rapporti interorganici. 92 A. RUGGERI, Le fonti del diritto europeo ed i loro rapporti con le fonti nazionali, cit., 296. 93 RODOTA’ S., La Carta come atto politico e documento giuridico, in MANZELLA A., MELOGRANI P., PACIOTTI E., RODOTA’ S., op. cit., p. 61 ss. 72 Il catalogo della Carta, pertanto, può valere quale “messaggio” rivolto agli Stati che intendano entrare nell’Unione, i quali, talvolta, hanno sistemi democratici di recente formazione e, come tali, ancora fragili affinché possano ritrovare nella Carta un sicuro punto di riferimento al quale conformare i propri ordinamenti. Inoltre essa può servire da criterio di giudizio per le Istituzioni e gli Stati membri dell’Unione riguardo alle domande di adesione. Nei confronti degli Stati terzi la Carta può svolgere una funzione di rilievo pure nel quadro della definizione della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo. Com’è noto, tale politica contribuisce al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 177 par. 2) ed in essa trova larga applicazione il principio di condizionalità, in base al quale l’aiuto allo sviluppo è subordinato al rispetto dei diritti umani nel Paese che fruisce di tale aiuto. La precisazione dei diritti contenuti nella Carta di Nizza può quindi contribuire ad assicurare che lo sviluppo e la cooperazione favoriscano effettivamente l’osservanza di tali diritti. Anche nei riguardi degli Stati membri dell’Unione, la Carta può valere come parametro di giudizio ai fini della constatazione della violazione grave e persistente di uno dei principi di cui all’art. 6 par. 1, secondo la procedura prevista dall’art. 7 del Trattato sull’Unione europea, nonché ai fini della constatazione di un evidente rischio di una violazione grave e delle conseguenti azioni adottabili dall’Unione e dalla Comunità europea. La Carta, inoltre, può svolgere un ruolo importante nelle scelte delle Istituzioni (Parlamento, Commissione e Consiglio), le quali, benché non obbligate sul piano giuridico, sono tuttavia tenute, in termini politici, ad un comportamento coerente. Pertanto, le loro iniziative, di natura normativa o di altro genere, dovrebbero essere improntate al rispetto dei diritti completati 73 nella Carta e da loro stesse proclamati. In proposito non sono mancati già i primi risultati. La Commissione, il 7 marzo 2001, ha approvato una comunicazione del suo Presidente, che impartisce istruzioni ai servizi della stessa Commissione affinché applichino la Carta di Nizza94. In particolare, la comunicazione prevede che, nell’esercizio del suo diritto di iniziativa legislativa e del suo potere normativo, la Commissione effettui un controllo preliminare di compatibilità con la Carta riguardo ad ogni proposta di atto legislativo o normativo e che tutti i testi contengano un “considerando” supplementare che precisi che l’atto rispetta i diritti e principi contenuti nella Carta, indicando, se è necessario, anche gli specifici articoli interessati. A seguito di tale comunicazione sono stati emanati diversi atti, nei quali si dà conto della loro conformità ai diritti contenuti nella Carta95. Possono ricordarsi, ad esempio, il regolamento n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione96, il quale dichiara che “la politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’art. 6 del Trattato UE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”; la decisione del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa all’anno europeo dei disabili 2003(97), la quale dopo aver dichiarato che essa rispetta i principi fondamentali ed i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta di Nizza, aggiunge: “in particolare, la presente decisione è volta a promuovere 94 La notizia è data da Agence Europe del 7 marzo 2001; per i testo del comunicato vedi Bulletin Quotiden Europe, n. 7918 dell’8 marzo 2001. 95 Cfr. RELAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sull’impatto della Carta dei diritti fondamentali e il suo status futuro,(2002/2139 INI) del 8 ottobre 2002, Relatore A. N. Duff, consultabile sul sito internet www. europa.eu.it. 96 In GUCE L 145, del 31 maggio 2001, p. 43 ss. 97 In GUCE L 335, del 19 dicembre del 2001, p. 15 ss. 74 l’applicazione dei principi di non discriminazione e di integrazione dei disabili”. Va notato che i riferimenti alla Carta sono presenti in importanti atti adottati nel quadro del “terzo pilastro” (sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale), cioè in materie particolarmente sensibili per quanto attiene al rispetto dei diritti umani98. Il ruolo assunto dalla Carta di Nizza nel procedimento decisionale è confermato dalla constatazione che essa è richiamata non solo negli atti adottati su proposta della Commissione, ma anche in quelli che hanno origine in proposte di Stati membri99. Questa tendenza è ancor più significativa, perché proviene da singoli Stati, non già dalle istituzioni che hanno formalmente adottato la Carta di Nizza, e testimonia dunque il convincimento ormai diffuso anche tra gli Stati della necessità che gli atti dell’Unione si conformino ai principi contenuti dalla Carta100. La Carta di Nizza ha dato importanti sviluppi specialmente nella giurisprudenza, poiché può dare un valido contributo alla precisazione della categoria dei diritti fondamentali, offrendo ai giudici un significativo parametro per verificare l’appartenenza di un determinato diritto a tale categoria. Ed invero, la giurisprudenza interna e comunitaria, ha mostrato immediatamente una sensibilità nei confronti della Carta, non mancando di farvi riferimento a sostegno del riconoscimento di diritti umani fondamentali, 98 Per esempio decisioni quadro del 13 giugno 2002, del Consiglio n. 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo, (in GUCE L 164, del 22 giugno 2002, p. 3 ss.) e la n. 2002/584/GAI relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (in GUCE L 190, del 18 luglio 2002, p. 1 ss.). 99 E’ il caso della DECISIONE DEL CONSIGLIO n. 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, istitutiva dell’Eurojust (in GUCE L 63, del 28 febbraio 2002, p. 1 ss.), adottata, ai sensi dell’art. 34 par. 2, del Trattato UE, su iniziativa della Repubblica federale di Germania, Portogallo, Francia, Svezia e Belgio: essa dichiara espressamente che “rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall’art. 6 par 2, del Trattato e ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali”. Ancora, l’iniziativa della Grecia in vista dell’adozione della decisione quadro del consiglio sull’applicazione del principio “ne bis in idem” (in GUCE C 100, del 26 aprile 2003, p. 14 ss.) richiama l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali. 100 VILLANI U., op. cit., p. 84. 75 come un importante punto di riferimento di un comune patrimonio costituzionale europeo. Il Tribunal Constitucional spagnolo, nella sentenza n. 292 del 30 novembre 2000, anteriore, quindi, all’adozione della Carta, ha richiamato l’art. 8 della Carta a conferma del contenuto del diritto alla protezione dei dati personali. Analogamente, la Corte costituzionale italiana, nella sentenza n. 135 del 24 aprile 2002, ha fatto riferimento agli artt. 7 e 52 della Carta, “qui richiamata, ancorché priva di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei”. Un’applicazione, forse alquanto ardita, della Carta è stata fatta dalla Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, nell’ordinanza dell’11 aprile 2002(101). La Corte, dopo aver affermato che la Carta di Nizza, “anche se non ancora inserita nei Trattati, è ormai considerata pienamente operante come punto di riferimento essenziale non solo per le attività delle Istituzioni comunitarie, ma anche per l’attività interpretativa dei giudici europei”, ha dichiarato inapplicabile la disciplina sul gratuito patrocinio contenuta nella legge n. 533/73 per contrasto con il principio effettivo del gratuito patrocinio dei non abbienti, fissato sia dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia dall’art. 47 del Trattato di Nizza “e quindi anche dal diritto comunitario, che consente la disapplicazione da parte del giudice ordinario delle norme del diritto nazionale contrastanti”. Un richiamo alla Carta è stato fatto anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza dell’11 luglio 2002, Christine Goodwin c. Regno 101 In Riv. Diritti dell’uomo (cronache e battaglie), 2001, n. 2-3, p. 187 ss., con commento di TAMIETTI A., Disapplicazione di leggi interne posteriori incompatibili con la Convenzione europea dei diritti umani: in margine ad un’ordinanza della Corte di appello di Roma, p. 16 ss.. 76 Unito102. In questa sentenza la Corte di Strasburgo ha affermato che l’art. 12 della CEDU103, è applicabile anche ad un transessuale e, a tal fine, ha sottolineato che l’art. 9 della Carta di Nizza sancisce il diritto a sposarsi senza alcun espresso riferimento all’uomo o alla donna. La Carta di Nizza appare idonea, quindi, a svolgere un ruolo particolarmente fecondo nella giurisprudenza comunitaria. Infatti, tenuto conto del carattere “pretorio” e sovente, sostanzialmente creativo di tale giurisprudenza, il Tribunale di primo grado e la Corte di Giustizia, relativamente svincolati da un rigoroso rispetto delle fonti formali, vengono a partecipare alle scelte “politiche” dell’Unione. Per altro verso, va sottolineato che sia il mandato di Colonia sia la stessa Carta, mostrano il principio di voler configurare i diritti elencati in quest’ultima come già esistenti nell’ordinamento comunitario e, in quanto tali, riconoscibili dalle istituzioni giudiziarie. Invero, la giurisprudenza comunitaria mostra che la Carta è già entrata nella “circolazione” di tale giurisprudenza quale strumento di esplicitazione, identificazione e specificazione di un complesso di diritti, in larga parte già facenti parte del patrimonio giuridico comunitario. II.3 LO STATUS DELLA CEDU E L’ADESIONE DA PARTE DELL’UNIONE EUROPEA La discussione, risalente nel tempo, sulla necessità o opportunità dell’adesione della Comunità Europea o della Unione Europea alla 102 La giurisprudenza degli organi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo è consultabile sul sito internet www.echr.coe.int. 103 L’art. 12 della CEDU afferma che “a partire dall’età matrimoniale, l’uomo e la donna hanno diritto a sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto”. 77 Convenzione è ora conclusa. Essa è stata decisa con il Trattato di Lisbona. Se dunque era lecito interrogarsi sul futuro del rapporto tra Unione Europea e Convenzione europea dei diritti dell’uomo in termini di secessione (poiché una certa integrazione è già in atto) o di adesione (poiché l’integrazione non è completa), con la decisione di aderire alla Convenzione e di accettare quindi la giurisdizione della Corte CEDU, l’Unione ha scelto la seconda soluzione. L’art.6/2 del riformato Trattato UE prevede che l’Unione aderisce alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e che tale adesione non modifica le competenze dell’Unione come definite nei Trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali. Per evitare che si realizzi un’estensione considerevole delle competenze dell’Unione europea, la Corte di Giustizia ha circoscritto il controllo del rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri ai casi in cui il loro comportamento è legato all’attuazione del diritto comunitario. In questo modo è stata inserita la norma che offre la base legale per l’adesione dell’Unione alla Convenzione. La stessa base legale che la Corte UE aveva ritenuto allora inesistente nel suo parere n.2/94 del 28 marzo 1996. La norma citata non menziona i Protocolli aggiuntivi alla Convenzione ed bisogna ritenere che la decisione di aderire ad uno o più di essi debba essere presa eventualmente in seguito, dopo l’adesione alla Convenzione. Un aspetto specifico ai Protocolli è rappresentato dal fatto che non tutti gli Stati membri li hanno ratificati al completo. Merita menzione, inoltre, il fatto che nei Protocolli si trovano riconosciuti diritti di particolare rilievo in generale ed in particolare per il diritto dell’Unione: tra gli altri, il diritto di proprietà (articolo 1 Prot.1) e l’interdizione generale di ogni discriminazione (Prot.12). 78 L’art.46 A del Trattato UE riformato prevede che l’Unione abbia personalità giuridica. In realtà già ora l’Unione, tramite il Consiglio europeo, conclude trattati internazionali (articolo 2 B/2 TFUE) e l’opinione dominate è che essa già ora abbia personalità giuridica a tale effetto. L’attuale situazione, in cui il sistema della Convenzione vincola tutti gli Stati membri della Unione, ma non l’Unione stessa, è fonte di incertezze, difficoltà e carenze nella applicazione della Convenzione. Non è possibile introdurre un ricorso alla Corte CEDU direttamente contro l’Unione. Il ricorso deve essere diretto contro un o più (o tutti) gli Stati membri dell’Unione. In proposito la Corte CEDU ha ritenuto che l’adesione ad una organizzazione sopranazionale con cessione alla stessa di parti della competenza propria statale, non elimina il vincolo degli Stati rispetto alla Convenzione104. Gli Stati membri sono responsabili, quindi, non solo nei confronti dell’Unione, ma anche rispetto alla Convenzione per quanto riguarda gli effetti della applicazione del diritto comunitario nell’ambito della propria giurisdizione105. E’ perciò ipotizzabile una situazione in cui si verifichi un conflitto di lealtà degli Stati verso la Convenzione e verso l’Unione. Bisogna tener presente che nel sistema comunitario la coerenza con la Convenzione è da tempo curata dalla Corte UE(106). La presa in 104 Vedi le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Cantoni c. Francia del 15 novembre 1996 (ove la Corte ha ritenuto che il fatto che la normativa interna francese riproducesse quasi parola per parola il testo di una Direttiva comunitaria non sottraeva la Francia alla sua responsabilità rispetto alla Convenzione) e Matthews c. Regno Unito del 18 febbraio 1999. Ved. anche Commissione CEDU 10 luglio 1978, in Confédération Française Démocratique du Travail c. Commissione europea o contro Stati membri. 105 Vedi le sentenze e decisioni della Corte CEDU e della Commissione CEDU nelle cause M & Co c. Germania in data 9 febbraio 1990; Waite and Kennedy c. Germania in data 18 febbraio 1999; Matthews c. Regno Unito, citata; Cantoni c. Francia, citata; Bosphorus c. Irlanda in data 30 giugno 2005 (ed anche nella medesima causa la decisione di ammissibilità in data 13 settembre 2001). 106 Inizialmente la Corte di Giustizia ritenne che una questione concernente i diritti fondamentali non rientrasse nella sua competenza, ma l’orientamento venne rovesciato sempre più risolutamente a partire dalla 79 considerazione da parte della Corte UE dei diritti fondamentali come riconosciuti dalla tradizione costituzionale comune e dalla Convenzione, fu certo anche favorita e forse resa necessaria dalla cautela con la quale, rispetto ai diritti fondamentali delle rispettive Costituzioni, le Corti nazionali107 accettarono la diretta applicabilità108 e la supremazia109 del diritto comunitario. Ad ogni modo, oggi, la giurisprudenza della Corte UE fa continuo riferimento alla giurisprudenza della Corte CEDU nell’interpretazione ed applicazione della Convenzione, con il limite rappresentato dalla condizione che si tratti di una controversia di diritto comunitario110. Ma come è noto il ruolo svolto dalla Corte UE trova restrizioni nel sistema di accesso ad essa. Mi riferisco essenzialmente ai limiti posti alla introduzione di un ricorso individuale (articoli 240 bis e 240 ter TFUE), che rimangono anche dopo l’ampliamento di tale facoltà per l’individuo derivante dal nuovo Trattato (articolo 230/4 TFUE). Quando l’adesione dell’Unione alla Convenzione sarà in opera, il ricorso diretto contro l’Unione potrà essere fatto sentenza Stauer del 12 novembre 1969 (C-29/69) in cui la Corte di Giustizia affermo’ che i diritti fondamentali fanno parte dei principi generali del diritto comunitario che la Corte assicura. Successivamente v. le sentenze Internationale Handelsgesellshaft del 17 dicembre 1970 (C-11/70); Nold del 24 settembre 1975 (C-4/73); Rutili del 28 ottobre 1975 (C-36/75); Hauer del 13 dicembre 1979 (C-44/79); Baustahlgewerbe del 17 dicembre 1998 (C-185/95), ove la Corte UE ha seguito il metodo della Corte CEDU nell’interpretare l’art.6/1 Convenzione ed applicarlo ad una procedura del Tribunale di Prima Istanza; Carpenter dell’11 luglio 2002 (C-60/00); Roquette Frères del 22 ottobre 2002 (C-94/00); Schmidberger del 12 giugno 2003 (C112/00); e più recentemente le sentenze Germania c. Parlamento e Consiglio del 12 dicembre 2006 (C380/03); Festersen del 25 gennaio 2007 (C-370/05); Unibet del 13 marzo 2007 (C-432/05); Advocaten voor de Wereld del 3 maggio 2007 (C-303/05); Ordre des barreaux francophones et germanophones del 26 giugno 2007 (C-305/05); Derin del 18 luglio 2007 (C-325/05). 107 Vedi specialmente Corte costituzionale italiana, sentenza n.183/73 del 27 dicembre 1973; Corte costituzionale di Germania, sentenza Solange I del 29 maggio 1974. 108 Corte UE sentenza Van Geden en Loos del 5 febbraio 1963 (C-26/62). 109 Corte UE ordinanza Costa c. ENEL del 3 giugno 1964 (C-6/64). 110 Si veda la sentenza nella causa Kremzow del 29 maggio 1997 (C-299/95) in cui la Corte UE declino’ la competenza a pronunciarsi su una questione riguardante l’articolo 5 della Convenzione. Sulla medesima questione si era pronunciata invece la Corte CEDU nella sentenza Kremzow c. Austria del 21 settembre 1993. Sul diverso ambito di giurisdizione della due Corti, si vedano anche le sentenze della Corte UE nella causa The Society for the Protection of Unborn Children Ltd in data 4 ottobre 1991 (C-159/90) e della Corte CEDU nella causa Open door e Dublin Well Woman c. Irlanda del 29 ottobre 1992 relative al medesimo oggetto. 80 solo dopo che siano esaurite le possibilità di ricorso al giudice dell’Unione111. A questo proposito ed in relazione ai limiti all’accesso alla Corte UE, occorre richiamare qui l’articolo 13 della Convenzione, che richiede che venga assicurato, in ordine a tutti i diritti elencati nella Convenzione, un ricorso efficace all’interno del sistema considerato. Solo in tal modo è possibile che la Corte CEDU intervenga solo in funzione sussidiaria, quando i ricorsi interni non abbiano sanato la violazione che il ricorrente lamenta112. La Corte CEDU, in una vicenda che aveva visto la Corte UE pronunciarsi a seguito di ricorso pregiudiziale, ha recentemente ritenuto nella sentenza Bosphorus c. Irlanda113 che il sistema giuridico dell’Unione offra una “garanzia equivalente” di protezione dei diritti dell’uomo e ne ha tratto la conclusione che, fatte salve insufficienze manifeste che emergano in un caso specifico, si debba presumere che uno Stato membro rispetti le esigenze della Convenzione quando non fa altro che dare esecuzione agli “obblighi giuridici risultanti dalla sua adesione all’Unione”. La Corte, nell’interesse della cooperazione internazionale, ha ritenuto che la soluzione adottata facilita la posizione degli Stati membri dell’Unione, limitando l’area in cui il conflitto tra lealtà diverse ha occasione di manifestarsi. Si può, dunque, constatare una forte tendenza ad una convivenza 111 Ai fini dell’articolo 35/2 b) della Convenzione la Corte UE non potrà essere ritenuta “altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione”. 112 La Corte UE ha recentemente sollecitato gli Stati membri ad introdurre a livello interno procedure giudiziarie che evitino dei vuoti di tutela (Caso C-432/05, Unibet del 13 marzo 2007, §§ 40-42) in linea con l’articolo 47 della Carta che per suo conto prevede il diritto ad un rimedio effettivo ed un giudizio equo. Nello stesso senso è ora l’articolo 9 F/1 TUE. 113 Sentenza nella causa Bosphorus, 30 junio 2005, ricorso N. 45036/1998 , §§ 149-158. La presunzione non opera pero’ per gli atti dello Stato che non derivino strettamente dalle sue obbligazioni internazionali (§ 157). Sulla giustificazione e sui limiti della presunzione di protezione equivalente, si vedano anche gli argomenti sviluppati nelle opinioni separate di alcuni giudici allegate alla sentenza. Va fatta menzione del fatto che nella decisione di irricevibilità del ricorso nella causa Coopérative des Agriculteurs de Mayenne e Coopérative Laitière Maine-Anjou c. Francia del 10 ottobre 2006, la Corte CEDU è andata oltre quanto parrebbe trarsi dalla sentenza Bosphorus ed ha ritenuto operante la presunzione di tutela equivalente anche rispetto ad una vicenda che non aveva visto l’intervento della Corte UE. 81 armonica delle due Corti –ora inserite in sistemi formalmente non comunicanti- nel comune intento di assicurare la garanzia dei diritti menzionati nella Convenzione e nei suoi Protocolli aggiuntivi114. “Le nostre due Corti condividono un impegno esistenziale in favore dei valori fondamentali che appartengono al patrimonio comune d’Europa, alla base del quale si trova la democrazia e i diritti fondamentali, ed in questo modo contribuiscono, insieme alle giurisdizioni supreme e costituzionali nazionali, all’emergere di cio’ che ha potuto essere definito uno “spazio costituzionale europeo”. Cosi’ si esprimeva l’ex presidente della Corte UE, Rodriguez Iglesias, nel suo discorso alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte CEDU nel gennaio 2002, traendo quella formula da una sentenza della Corte che lo ospitava115. La Corte CEDU, inoltre, anche quando non sia in causa la normativa comunitaria, trae spesso ispirazione dalla giurisprudenza e dalla normativa UE116, come del resto essa prende anche in considerazione ai fini dello sviluppo della propria giurisprudenza, quella prodotta dalle corti supreme e costituzionali nazionali. Tuttavia la prudenza manifestata dalla Corte CEDU nella ricordata sentenza117 trova la sua ragion d’essere nella considerazione della particolare posizione degli Stati membri dell’Unione. Un’ulteriore conferma di questa particolare situazione è la ancora più recente sentenza della Corte Costituzionale italiana n.39 del 2008 che è tornata 114 Su un altro piano, ma non con meno efficacia, si pongono i regolari incontri tra le due Corti, durante i quali si discutono liberamente le rispettive novità giurisprudenziali ed i problemi che esse possono porre negli ordinamenti giuridici rispettivi. 115 Corte CEDU sentenza Loizidou c. Turchia (eccezioni preliminari) del 23 marzo 1995, § 75. 116 Vedine degli esempi, in senso diverso, nella sentenze nelle cause Pellegrin c. Francia in data 8 dicembre 1999 e Vilho Eskelinen c. Finlandia in data 19 aprile 2007. 117 Vedi nota n. 94 82 ad occuparsi de rapporti tra le leggi ordinarie e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per valutare al meglio il contenuto di questa pronuncia è utile ricordare che le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 hanno di certo operato una svolta decisiva nella definizione dei rapporti tra obblighi pattizi dello Stato e leggi ordinarie. Risolvendo un conflitto di interpretazioni che aveva interessato anche la Suprema Corte, dette pronunce hanno chiarito, da un lato, che qualora il conflitto non sia solo apparente, vale a dire non possa essere risolto in via interpretativa (nel senso ampio che questa locuzione deve necessariamente avere in presenza di un vincolo costituzionale), le norme convenzionali operano, ai sensi dell’art. 117, I co., Cost.(118), come parametro indiretto (“interposto”) di legittimità costituzionale delle leggi. Dall’altro, che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, considerata la sua estraneità all'art. 11 Cost., non gode, da questo punto di vista, di uno status particolare: il giudice comune non può disapplicare le regole interne con essa contrastanti secondo il modello proprio dei rapporti con l’ordinamento comunitario. L'antinomia dovrà dunque essere rimossa dall'intervento della Corte costituzionale. Questa conclusione attribuisce alle norme della Convenzione europea, notoriamente ratificata e resa esecutiva con legge ordinaria (legge 4 agosto 1955, n. 848), una particolare “forza di resistenza” nei confronti di successivi interventi legislativi di pari grado. 118 L’art. 117, primo comma, della Costituzione, modificato nel 2001 con la riforma del Titolo V, pone il limite del rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, all’esercizio della potestà legislativa statale e regionale. La riforma ha alimentato il dibattito sulle contraddizioni della ricostruzione della Corte Costituzionale con riguardo ai rapporti tra diritto interno e diritto europeo, in particolare sulle implicazioni dei concetti di disapplicazione - non applicazione della norma interna incompatibile col diritto comunitario direttamente applicabile. 83 Come chiarito dalla Corte, se prima dell’introduzione del nuovo testo dell’art. 117 la legge di adattamento della Convenzione aveva “normalmente rango di legge ordinaria e quindi potenzialmente modificabile da altre leggi ordinarie successive”, con la nuova disposizione le norme della CEDU assumono il ruolo di “fonti integratrici del parametro di costituzionalità di cui all’art. 117, I comma”. Tuttavia, nelle valutazioni espresse nella sentenza n. 348 prima citata, la Corte, nell’operare la (corretta) distinzione tra le norme CEDU e le norme comunitarie ai fini dell’applicazione dell’art. 11 Cost., si spinge ad affermare che le prime, “pur rivestendo grande rilevanza, in quanto tutelano e valorizzano i diritti e le libertà fondamentali delle persone, sono pur sempre norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell'ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le norme interne in eventuale contrasto” (cfr. punto 3.3. della parte in diritto). Poco più avanti, la Corte ribadisce che a differenza delle regole comunitarie, proprie di un ordinamento “di natura sopranazionale”, la CEDU non crea un tale ordinamento “e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un trattato internazionale multilaterale – pur con le caratteristiche peculiari che saranno esaminate più avanti – da cui derivano “obblighi” per gli Stati contraenti, ma non l'incorporazione dell'ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte le autorità interne degli Stati membri”. Per altri versi, però, la natura di trattato “self-executing” della Convenzione (o almeno di una parte delle sue disposizioni) è un dato 84 consolidato e incontrovertibile non solo nella giurisprudenza della Corte europea (alla quale la stessa sentenza n. 348 attribuisce valore decisivo per l’interpretazione del testo convenzionale), ma anche nella giurisprudenza interna (cfr. per tutte Cass. Pen. SS.UU. 23 novembre 1988, n. 15, Polo Castro, in Riv. int. dir. uomo, 1990, p. 419 ss.; Cass, pen. SS.UU. 10 luglio 1991, n. 7662) dove si constata che le regole convenzionali sono direttamente efficaci nell’ordinamento italiano. Le difficoltà che la Convenzione ha incontrato nell’ordinamento italiano concernono, da sempre, i rapporti tra questa e le leggi ordinarie successive: in assenza di un vincolo in Costituzione, detti rapporti sono stati intesi nella giurisprudenza della Corte costituzionale (con l’unica eccezione, non seguita da conferme, della sentenza n. 10 del 1993), come improntati al criterio della successione delle leggi nel tempo, per cui una legge successiva poteva, in presenza di conflitto insanabile in via interpretativa, superare e dunque rendere inoperante il testo convenzionale (v. per tutte le sentenze n. 315 del 1990 e n. 388 del 1999). Nessuna difficoltà aveva invece incontrato la giurisprudenza a garantire la prevalenza della CEDU sulle leggi ordinarie precedenti, le quali avrebbero lasciato il passo alle regole pattizie qualora quest’ultime fossero dotate delle caratteristiche di precisione e completezza necessarie per la loro diretta applicabilità (Cass, pen. SS.UU. 10 luglio 1991, n. 7662). Ed invece, il ragionamento seguito dalla Corte cost. italiana appare tale da imporre, anche in caso di leggi ordinarie preesistenti, la necessità di ricorrere alla Corte cost. affinché questa, in applicazione del nuovo parametro costituzionale, le rimuova definitivamente dall’ordinamento interno: viene negata, in altri termini, la forza di abrogazione propria dell’intervento di una legge di pari grado. 85 La soluzione sposata dalla Corte cost. si ripercuote, evidentemente, su ogni altra ipotesi di conflitto insanabile tra norma interna e CEDU, qualora la prima sia entrata in vigore prima della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione. Intuitivamente, si tratta di ipotesi non frequenti, considerato il tempo trascorso. Tuttavia, detta soluzione è ovviamente capace di assumere una portata assai ampia: ne saranno coinvolti sia i rapporti tra le leggi ordinarie e nuovi Protocolli della Convenzione, alcuni molto recenti, sia, più in generale, quelli riguardanti altre convenzioni internazionali, con la conseguenza non solo di ridurne la loro portata immediata (i rapporti con leggi precedenti dovranno essere portati, ogni volta, all’attenzione della Consulta) ma anche di incrementare inutilmente il carico di lavoro della Corte. E’ dunque auspicabile un pronto adeguamento119. Tale difficile posizione dovrebbe venir meno nel momento in cui anche il sistema comunitario verrà ad essere direttamente e pienamente integrato in quello della Convenzione. In questo caso, il problema del conflitto di lealtà non avrà più ragion d’essere, poiché anche l’Unione, oltre che gli Stati membri, sarà soggetta alla Convenzione ed al sistema di controllo ch’essa ha introdotto. L’attenzione che la Corte UE porta alla giurisprudenza della Corte CEDU, che per l’articolo 32 della Convenzione è competente per tutte le questioni di interpretazione e applicazione della Convenzione, porta a credere che essa sarà in grado di risolvere nell’ambito del sistema comunitario i problemi che dovessero porsi di protezione dei diritti previsti dalla Convenzione. E poiché il sistema della Convenzione è caratterizzato dal ruolo sussidiario della Corte CEDU (articolo 35/1), si deve pensare che in linea generale il riconoscimento della sua competenza a giudicare anche di 119 Tale opinione è stata espressa da Roberto Mastroianni, Ordinario di diritto dell’Unione europea, Università di Napoli “Federico II”, Forum di quaderni costituzionali. 86 controversie riguardanti direttamente l’Unione (per gli effetti della sua normativa sulla condotta degli Stati membri ovvero per aspetti direttamente riguardanti la struttura ed il funzionamento delle sue istituzioni) non farà sorgere problemi rilevanti. Tuttavia occorre ancora sottolineare il problema nascente dalle esclusioni che, anche dopo il Trattato di Lisbona, limitano l’accesso alla Corte UE. In ogni caso si deve considerare che in un sistema di diritti dell’uomo come quello europeo, sofisticato e ricco di diritti riconosciuti, il conflitto giurisprudenziale può facilmente sorgere quando più diritti si pongano in contrasto o concorrenza, senza che l’uno possa essere completamente sacrificato all’altro e con la necessità quindi di procedere a valutazioni di bilanciamento e proporzione. Entro questa area di situazioni, è prevedibile ed auspicabile che si sviluppi in futuro una dialettica giurisprudenziale analoga a quella che ha già avuto modo di manifestarsi tra la Corte CEDU e le Corti nazionali120. L’adesione alla Convenzione da parte dell’Unione è stata decisa contemporaneamente all’attribuzione formale di valore legale alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Come è noto, la Carta contiene diritti non previsti dalla Convenzione, né sviluppati dalla giurisprudenza della Corte CEDU sulla base delle previsioni della Convenzione. La Carta poi, nell’ambito comune alla Convenzione, ricorre spesso a definizioni dei singoli diritti con linguaggio diverso da quello 120 Nella sentenza Von Hannover c. Germania del 24 giugno 2004, la Corte CEDU ha ritenuto che nel caso portato al suo esame il diritto alla riservatezza (diritto alla vita privata, articolo 8 della Convenzione) dovesse prevalere sul diritto alla libera espressione del giornalista (articolo 10 della Convenzione); nello stesso caso la Corte costituzionale di Germania aveva deciso in modo opposto. Nella giurisprudenza della Corte UE è stato affermato nella sentenza Schmidberger (C-112/00) del 12 giugno 2003 che il diritto di espressione e di riunione puo’ prevalere, secondo il criterio della proporzione, sul diritto alla libera circolazione delle merci, e nella recente causa The International Transport Workers’ Federation (C-438/05) in data 11 dicembre 2007 ha deciso che il diritto di sciopero dovesse essere messo a confronto, secondo il criterio delle proporzione, con il diritto di stabilimento. Dopo l’adesione dell’Unione, la Corte CEDU potrebbe essere chiamata ad esprimersi su vicende simili. 87 che si ritrova nella Convenzione. Al problema –che qui va solo accennatodella diversità dei testi della Carta e della Convenzione, la Carta risponde con disposizioni “orizzontali” (articoli 52 e 53 della Carta), che dovrebbero assicurare la coerenza dei due strumenti quando si tratti dei diritti riconosciuti in entrambi anche se restano diversi punti oscuri o almeno non risolti ed è dubbio che l’obiettivo di semplificare e rendere facilmente leggibile l’elenco dei diritti fondamentali sia stato raggiunto. Bisogna anche considerare, però, che due liste di diritti comuni ai due testi sono state allegate al Rapporto esplicativo della Carta, preparato dal Presidium della Convenzione che redasse la Carta, ma si tratta di un’indicazione di incerta valenza e comunque aperta ai possibili sviluppi della giurisprudenza sulla Convenzione e quindi non esaustiva. Tanto più che vi sono diritti il cui riconoscimento è avvenuto per via giurisprudenziale ad opera della Corte CEDU (es. il diritto alla protezione dei dati personali dedotto dall’articolo 8 della Convenzione e menzionato espressamente all’articolo 8 della Carta; la libertà dei media ed il loro pluralismo, dedotti dall’articolo 10 della Convenzione e menzionati espressamente all’articolo 11/2 della Carta; il divieto di espulsione dello straniero verso un Paese ove l’interessato rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani, dedotto dall’articolo 3 della Convenzione e menzionato espressamente all’articolo 19/2 della Carta), cosicché si pone il quesito se tali diritti siano “corrispondenti” a quello indicati nella Carta. Va inoltre ricordato che la Carta rinvia alla Convenzione per quanto riguarda il “senso e l’ambito” dei diritti contenuti in entrambi i documenti e quindi anche le limitazioni ammissibili. Per i diritti considerati dalla sola Carta, l’articolo 52/1 contiene una clausola generale121 la cui applicazione 121 “Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previsti dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano 88 non sarà necessariamente coincidente con i risultati cui conducono le analitiche previsioni della Convenzione e la conseguente giurisprudenza. Cosicché anche in ordine alle limitazioni possibili all’esercizio dei diritti considerati sarebbe necessario un criterio sicuro di distinzione tra il quadro dei diritti comuni ad entrambi i testi e quello dei diritti propri soltanto alla Carta. In linea generale, il problema che affronterà la Corte UE (ed i giudici nazionali) al fine di render coerenti i due testi normativi, non è diverso da quello che si pone dinanzi alle Corti supreme o costituzionali interne che applicano la loro Costituzione ed allo stesso tempo la Convenzione. Va segnalato che la Corte UE esercita la sua giurisdizione nei limiti del diritto primario dell’Unione (i Trattati), analogamente alle Corti nazionali. La Carta e la Convenzione dunque si incontrano, sovrapponendosi in parte. La Carta riguarda le istituzioni e gli organi dell’Unione, nonché gli Stati membri quando questi danno attuazione al diritto dell’Unione (art.51 § 1). Ciò significa che quando danno attuazione al diritto comunitario gli Stati membri sono vincolati sia dalla Carta che dalla Convenzione. Il che impone la ricerca della maggior possibile coerenza dei due ordini normativi (compreso il profilo riguardante i rispettivi sistemi di tutela giurisdizionale), al fine di evitare contraddizioni ed incoerenze che metterebbero in crisi, la certezza del diritto e la credibilità del sistema. Tanto più che sarà sempre più difficile separare il diritto dell’Unione dal diritto nazionale per la crescente e tendenziale influenza del primo su tutto il secondo. Il Preambolo alla Carta indica che essa riafferma i diritti che risultano dalle tradizioni costituzionali e dalle obbligazioni internazionali comuni agli Stati membri, a tal fine menzionando la Convenzione, le Carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché la giurisprudenza della effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”. 89 Corte UE e quella della Corte CEDU. Il completamento del sistema avviene con l’adesione dell’Unione alla Convenzione122, in modo tale da consentire alla Corte CEDU di esercitare il suo controllo sul funzionamento nel caso concreto dei meccanismi “orizzontali” ed assicurare, quanto ai diritti e libertà della Convenzione, la loro tutela giurisdizionale in modo eguale, qualunque sia l’origine della possibile violazione. Per altro verso l’adesione dell’Unione alla Convenzione potrebbe favorire un ulteriore e continuo sviluppo coerente della giurisprudenza della Corte CEDU e della Corte UE. Quest’ultima, in campi del diritto dell’Unione che sempre più investono questioni di diritti dell’uomo, applicherà la Carta, tenendo conto del rinvio ch’essa fa alla Convenzione ed alla relativa giurisprudenza della Corte CEDU. La Corte CEDU offrirà il controllo esterno al sistema dell’Unione. In questo senso l’Unione e le sue istituzioni non si porranno diversamente da quanto ora avviene per gli Stati, la loro normativa nazionale e, in particolare, le loro Corti costituzionali o supreme. La Corte CEDU, inoltre, ha sempre ritenuto che, salvo eccezioni macroscopiche, i giudici interni siano in una posizione migliore per correttamente interpretare il diritto interno. Non c’è ragione di pensare, quindi, che la Corte assuma un atteggiamento diverso rispetto alle questioni interpretative che si porranno alla Corte UE ed ai giudici nazionali nella materia del diritto dell’Unione. L’adesione dell’Unione come tale, si distingue dalla sottoscrizione e dalla ratifica di un trattato (articoli 11 e 15 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati). La procedura di sottoscrizione e ratifica è invece prevista dall’articolo 59/1 della Convenzione per i soli Stati membri del Consiglio 122 Si veda sulla questione la posizione dei membri della Convenzione che elaboro’ la Carta, nel Rapporto finale del Gruppo di lavoro II, CONV 354/02 du 22 octobre 2002, pag. 10-11: «Incorporation de la Charte//adhésion à la CEDH », accessibile sul sito: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/02/cv00/00354fr2.pdf. 90 d’Europa. Sarà quindi necessario un accordo, qualunque forma assuma (trattato o protocollo di emendamento della Convenzione). Vi sono, inoltre, Trattati connessi alla Convenzione cui l’Unione dovrà necessariamente aderire (Accordo europeo relativo alle persone partecipanti alle procedure della Corte europea dei diritti dell’uomo; Sesto Protocollo annesso all’Accordo generale sui Privilegi e Immunità del Consiglio d’Europa). L’articolo 188 N TFUE prevede che il Parlamento europeo debba acconsentire all’adesione alla Convenzione prima che l’adesione sia deliberata dal Consiglio europeo ed aggiunge che il Consiglio europeo delibera all’unanimità. Inoltre, la decisione relativa allo strumento di adesione non entrerà in vigore prima che sia approvata da ognuno degli Stati Membri secondo le rispettive procedure costituzionali interne e previo parere della Corte EU (se richiesto da uno Stato membro)123. Si tratta all’evidenza di una procedura particolarmente complessa, cosicché è prevedibile che i tempi dell’effettiva adesione siano lunghi. Per altro verso, anche in sede di Consiglio d’Europa, occorrerà una procedura di negoziazione e poi di accettazione dell’adesione. Il Protocollo 14 modificativo della Convenzione prevede una norma che consente l’adesione dell’Unione. Ma tale Protocollo non é entrato in vigore a causa della mancata ratifica da parte della Federazione Russa. E i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa avranno voce nelle trattative con l’Unione sulle modalità dell’adesione. L’adesione dell’Unione124 richiede anche qualche adattamento testuale della Convenzione (ad esempio in riferimento alle parole “nazionale” o 123 Articolo 188 N/8 TFUE. 124 Per i principali aspetti tecnici e giuridici dell’adesione dell’Unione, si veda lo studio effettuato nel 2002 dal Comité directeur pour les droits de l'homme (CDDH) del Consiglio d’Europa: Etude des questions juridiques et techniques d’une éventuelle adhésion des CE/de l'UE à la Convention européenne des Droits de l'Homme, Rapporto adottato alla 53° riunione (25-28 giugno 2002), Doc. DGII(2002)006. 91 “stato”), nonché previsioni amministrative e finanziarie. Quanto a queste ultime va notato che l’Unione non diviene membro del Consiglio d’Europa e quindi non contribuisce a tale titolo, tramite apporto al bilancio del Consiglio, alle spese di funzionamento della Corte (articolo 50 della Convenzione) e degli altri organi e servizi del Consiglio d’Europa connessi al funzionamento del sistema ed alla esecuzione delle sentenze. Quanto alla composizione della Corte CEDU dopo l’adesione della Unione, la partecipazione di un giudice eletto a titolo dell’Unione sarebbe coerente con l’autonomia del sistema giuridico dell’Unione. In questo senso, la presenza dei 27 giudici eletti a titolo dei rispettivi Stati membri dell’Unione non risolve il problema. Non diversamente da quanto sono chiamati a fare i giudici eletti a titolo di ciascuno degli Stati che partecipano alla Convenzione, tale giudice apporterebbe la sua specifica conoscenza del sistema giuridico dell’Unione. Quanto alla composizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che secondo l’articolo 46 della Convenzione, sorveglia l’esecuzione delle sentenze della Corte CEDU e svolge un’importante funzione, occorrerà studiare una via che permetta all’Unione di avere un proprio rappresentante, così come l’hanno gli Stati (articolo 14 dello Statuto del Consiglio d’Europa). Sarà necessario, però, determinare in quali casi tale rappresentante intervenga125. Le situazioni in cui l’esecuzione di una sentenza richieda l’adozione di misure di carattere legislativo (ed occorra stabilire se queste spettino all’Unione o agli Stati secondo la normale disciplina delle competenze nel sistema Unione) è quella che meglio indica la necessità di soluzioni specifiche 125 Ora un rappresentante delle Comunità può prender parte alle riunioni del Comitato dei Ministri senza diritto di voto in forza di uno scambio di lettere tra il Presidente della Commissione Europea e il Segretario generale del Consiglio d’Europa, approvato dal Comitato dei Ministri nella sua 575° sessione (14-17 ottobre 1997). 92 per l’adesione dell’Unione, nulla di simile potendosi verificare nei confronti degli Stati aderenti alla Convenzione. La necessità di tener conto della particolare natura e struttura dell’Unione (che non è né uno Stato, né una Federazione di Stati, ma un Organismo internazionale le cui competenze derivano dalla delega o cessione da parte degli Stati membri e nella misura in cui essa vi è stata126) e di tener conto della divisione di competenze tra Stati e Unione europea implica la definizione di strumenti e procedure atti ad assicurare che i ricorsi da parte di Stati non membri ovvero di individui siano correttamente rivolti contro gli Stati membri e/o l’Unione secondo le loro rispettive competenze e responsabilità in diritto dell’Unione127. La determinazione della fase in cui tali meccanismi dovranno operare, unitamente al quesito se ed in che forma interverrà a dirimere dubbi la Corte UE, rappresentano dunque momenti delicati dell’accordo di adesione. L’accennata specificità dell’Unione non implica invece il perdurare, nei termini definiti dalla giurisprudenza sopra ricordata, della soluzione adottata dalla Corte CEDU, in relazione alla “presunzione di conformità”. In ordine alla particolare relazione esistente tra l’Unione e la sua normativa da una parte e lo Stato membro e la sua normativa dall’altra, nelle procedure davanti alla Corte CEDU potrebbe essere utile prevedere la partecipazione necessaria dell’Unione accanto allo Stato convenuto in via principale o viceversa quando convenuta in via principale sia l’Unione stessa128. Un simile sistema darebbe modo all’Unione di presentare i suoi 126 Vedi articolo 3 ter/1 TUE 127 Articolo 1 lett. b) del Protocollo relativo all’art.6/2 del TUE sull’adesione dell’Unione alla Convenzione. 128 Si veda lo Etude des questions techniques et juridiques del CDDH del Consiglio d’Europa, citato alla nota 19, paragrafi 57-62, nonchè il Rapporto finale del Gruppo di lavoro II della Convenzione per la Carta, citato alla nota 17. 93 argomenti in difesa del proprio sistema e faciliterebbe poi l’esecuzione della sentenza se di condanna. La soluzione potrebbe rivelarsi particolarmente utile quando la responsabilità di uno Stato membro concerna una sua attività posta in essere in esecuzione di normativa dell’Unione, che lasci spazi di discrezionalità agli Stati membri e, più in generale, quando occorra stabilire quale sia il soggetto correttamente convenuto in giudizio secondo il sistema dell’Unione. Occorrerà assicurare il rispetto dell’autonomia del diritto comunitario. Essa implica che la Corte UE assicura l’uniforme applicazione del diritto comunitario attraverso la sua interpretazione ed applicazione. La Corte UE è dunque il giudice che ha l’ultima parola nella interpretazione del diritto dell’Unione in particolare quanto al riparto di competenze tra Unione e Stati membri (e quindi locus standi davanti la Corte CEDU). Cio’ vale, tuttavia, all’interno dell’ordine giuridico dell’Unione, mentre non è escluso che altre Corti possano essere previste nell’ambito di Trattati internazionali129, come sarà il caso con l’accessione dell’Unione alla Convenzione. Si deve però ritenere che il principio del diritto dell’Unione per cui gli Stati membri rinunciano ad ogni altro mezzo di risoluzione di contrasti in ordine alla interpretazione o applicazione del diritto comunitario, che non sia tra quelli previsti dai Trattati (art.292 TEC) comporti che vengano esclusi i ricorsi interstatali alla Corte CEDU (articolo 33 della Convenzione) di Stati membri contro altri Stati membri o di uno Stato membro contro l’Unione in materia coperta del diritto dell’Unione. Come si vede, decisa l’adesione da parte dell’Unione, la discussione si apre ora attorno alle modalità di essa, affinché la particolare natura dell’Unione sia presa nel debito conto senza che il sistema di tutela uniforme 129 Vedi Parere 1/91 della Corte UE in data 14 dicembre 1991, § 40 94 dei diritti dell’uomo in Europa ne risulti snaturato. Molti attori –non solo interni all’Unione- interverranno in questo processo ed agli aspetti tecnici dei problemi e delle possibili soluzioni si sovrapporrà la dimensione politica di un simile evento per l’Unione ed i suoi 27 Stati membri, come per il Consiglio d’Europa ed i suoi 47 Stati membri. II.4 L’AGENZIA EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI I diritti umani, pur non essendo la ragion d’essere che invece rappresentano per il Consiglio d’Europa, fanno ormai parte del diritto enunciato e del diritto vivente dell’Unione, da un lato per merito primo della evoluzione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell’UE, dall’altro per la specifica menzione nei Trattati (articoli 6, 7, 49 TUE) proiettandone la rilevanza anche oltre i suoi confini, nelle relazioni esterne (articolo 10 A TUE). La recente istituzione della Agenzia dell’Unione per i diritti fondamentali (Regolamento 168/2007) dimostra non solo l’interesse crescente dell’Unione per i diritti umani, ma anche la volontà di svolgere una azione che in grande misura corrisponde a quella che svolge il Consiglio d’Europa. L’Agenzia europea dei diritti fondamentali dell'uomo, competente in materia di fenomeni di razzismo, xenofobia e antisemitismo, tutela dei diritti delle persone e delle minoranze, ha lo scopo di fornire alle competenti istituzioni, organi, uffici e agenzie della Comunità e agli Stati membri, nell’attuazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali. Più in particolare, nell'ambito della sua attività, l'Agenzia dovrà adottare 95 un Quadro pluriennale, coerente con le priorità e gli obiettivi strategici dell'Unione, «tenendo debitamente conto degli orientamenti che emanano dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio nel campo dei diritti fondamentali». L'Agenzia, inoltre, nello svolgimento dei suoi compiti, dovrà cooperare con organismi governativi ed enti pubblici competenti nel campo dei diritti fondamentali a livello degli Stati membri, favorendo il dialogo con la società civile e collaborando strettamente con organizzazioni non governative e istituzioni della società civile attive nel settore dei diritti fondamentali. A tal fine, dovrà creare una rete di cooperazione denominata “Piattaforma dei diritti fondamentali” per instaurare “un dialogo strutturato e fecondo, nonché una stretta cooperazione, con tutte le parti interessate”. L'Agenzia svolgerà i suoi compiti nell'ambito delle competenze della Comunità, quali previste dal trattato CE. Dal punto di vista geografico, essa copre l'UE e i suoi 27 Stati membri. In particolare, il Consiglio ha fatto in merito ha dichiarato che dato che l'Agenzia è destinata ad acquisire una competenza generale sui diritti fondamentali, le istituzioni dell'Unione europea, nel quadro del processo legislativo e dei rispettivi poteri, potranno beneficiare di tale competenza, nei casi opportuni e su base volontaria, anche nei settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Tale competenza generale potrà inoltre essere utile agli Stati membri che intendano avvalersene quando applicano atti legislativi dell'Unione nel settore in questione. Il Consiglio potrà chiedere l'assistenza dell'Agenzia come terzo indipendente, qualora lo ritenga utile nel corso di un'eventuale procedimento di cui all'articolo 7 del trattato UE. Tuttavia, l'Agenzia non svolgerà un controllo sistematico e permanente degli Stati membri ai fini del suddetto 96 articolo. L'Agenzia sarà inoltre aperta alla partecipazione, come osservatori, di paesi candidati (come la Turchia, la Croazia, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia), previa decisione del pertinente consiglio di associazione, che stabilirà la natura, la portata e le modalità della partecipazione di quei paesi ai lavori dell'Agenzia, tenendo conto dello status specifico di ciascun paese. Il Consiglio potrà, inoltre, invitare i paesi dei Balcani occidentali (Albania, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro) che hanno concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione con la Comunità europea a partecipare all'Agenzia in qualità di osservatori (seguirà una decisione del pertinente consiglio di associazione, come per i paesi candidati). Secondo il regolamento di base, per evitare duplicazioni e garantire la complementarietà e il suo valore aggiunto, l'Agenzia deve coordinare le sue attività con quelle del Consiglio d'Europa. A tal fine, la Comunità concluderà un accordo con il Consiglio d'Europa. Inoltre, il Consiglio d'Europa nominerà una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione, che potrà partecipare anche alle riunioni dell'ufficio di presidenza. Il regolamento prevede , inoltre, che nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia faccia riferimento ai diritti fondamentali quali definiti nell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e che sia predisposto un quadro pluriennale che definirà i settori tematici dell'attività dell'Agenzia. Il quadro pluriennale sarà adottato dal Consiglio su proposta della Commissione previa consultazione del Parlamento europeo. All'atto dell'elaborazione della sua proposta, la Commissione dovrà consultare il consiglio di amministrazione. Esso coprirà cinque anni e dovrà in ogni caso comprendere la lotta contro il razzismo, la xenofobia e le forme di intolleranza connesse (come voluto da tutte le istituzioni dell'UE, l'azione dell'Agenzia 97 continuerà a riguardare tali argomenti). Oggetto di studio dell’Agenzia dei diritti fondamentali sono stati anche i diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (Lgtb) nell’Unione europea. L’Agenzia, che ha solo un potere consultivo - non vincolante - , ha diffuso, recentemente, il suo primo rapporto dedicandolo al tema dell'omofobia e della discriminazione in base all'orientamento sessuale. "La parità di trattamento è un diritto fondamentale di cui dovrebbero godere tutti i membri della nostra società", ha affermato in un comunicato il direttore dell'Agenzia, ricordando che il principio è tutelato dall'articolo 21 della Carta europea dei diritti fondamentali dell'uomo. Inoltre ha affermato che "il fatto che le lesbiche, i gay, i bisessuali ed i transessuali non vengano trattati in modo uguale da alcuni aspetti della legislazione Ue, particolarmente per quanto riguarda le coppie dello stesso sesso, dovrebbe essere fonte di preoccupazione per tutti noi", esortando gli Stati membri ad assegnare maggiori poteri e risorse alle Agenzie nazionali contro le discriminazioni. Nel rapporto viene citato espressamente il caso di due cittadini italiani di sesso maschile, che non sono riusciti a farsi riconoscere dalla magistratura il valore legale del matrimonio contratto in Olanda. L'Agenzia sottolinea che oltre all'Italia, ci sono 10 Paesi Ue che non riconoscono le unioni e i matrimoni gay: Estonia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia. Tale mancato riconoscimento restringe la libertà di movimento degli omosessuali ed è fonte di incertezza giuridica. Belgio, Spagna e Olanda, invece, sono gli unici tre Stati membri che hanno legalizzato i matrimoni gay, riconosciuti anche da Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Francia, Lussemburgo, Romania, Finlandia, Svezia e Gran Bretagna. In Bulgaria, Cipro, Ungheria e Austria, invece “la situazione non è chiara”. 98 Il rapporto dell'Agenzia è mirato semplicemente a “fotografare” la situazione nell'Ue e non è vincolante per le istituzioni comunitarie. Tuttavia l’Unione europea non può imporre ai 27 Paesi membri il riconoscimento delle unioni o dei matrimoni; né può imporre una legislazione in materia. II.5 LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELLA CARTA DI NIZZA UNO SGUARDO SULLA FAMIGLIA Più di un Autore130, dopo aver analizzato e studiato la Carta, ha sottolineato che i riferimenti alla famiglia in essa contenuti costituiscono un’anomalia, soprattutto a causa del fatto che la Carta stessa si autodefinisce131 una riaffermazione di diritti già esistenti i quali, “confermati” dalla stessa, raramente hanno riguardato la famiglia e le problematiche ad essa relative. La domanda che molti autori si sono posti è la seguente: perchè si è deciso inserire nella Carta (strumento che per sua stessa ammissione è riaffermativo di norme già esistenti e consolidate in vari ambiti, le quali non hanno mai affrontato l’istituto “famiglia” in modo organico e programmatico) norme relative a questo istituto? I motivi che sono alla base di questa scelta sono almeno due: per lunghissimo tempo si è avuto un apparente disinteresse da parte delle istituzioni comunitarie nei confronti del diritto di famiglia, ed esse talvolta si sono espresse con una serie di interventi sporadici e privi di sistematicità, anche a causa del fatto che esse non avevano alcuna competenza formale in 130 Cfr. Clare McGlynn, op. cit. pag. 585.Della stessa Autrice segnaliamo: “The europeanisation of family law”, C.F.L.Q., 2001; “Family rights in the EU: disadvantaging the disadvantaged”, in C.F.L.Q., 1999; “A family law for the European union?”, Shaw, 2000. 131 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Preambolo 99 questo campo, mancando anche nei Trattati un qualsiasi riferimento “organico” alla famiglia132. Si è parlato di apparente disinteresse perchè in realtà dalla fine degli anni ’60 le istituzioni comunitarie hanno lentamente incrementato la propria produzione normativa relativa alla famiglia con un processo che, cominciato con il riconoscimento di alcuni diritti alle famiglie dei lavoratori emigrati all’estero133 (ovviamente da uno Stato membro all’altro), è proseguito negli anni ’80 con la promulgazione di una “politica familiare comunitaria” che non è in seguito mai stata veramente attuata da parte degli addetti ai lavori come ci si aspettava134. Dal 2000 in poi è decisamente aumentato il raggio d’azione comunitario in questo campo: direttamente, con l’emanazione del Regolamento n. 1347/2000 (abrogato integralmente dal Reg. n. 2201/2003), ed indirettamente –ma non meno efficacemente- con la solenne proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. E’ questo, quindi, il primo motivo che ha portato all’inclusione nella Carta di norme relative al diritto di famiglia. Dopo anni in cui il diritto di famiglia è stato ignorato e sottovalutato dal punto di vista sistematico, la Carta è stata considerata come il primo vero strumento nel quale inserire, se non proprio codificare, i principi fondamentali135 del diritto di famiglia europeo. Il secondo motivo va ricercato nel fatto che in molte Carte dei diritti umani ed in molte Carte costituzionali degli Stati membri136 sono contenuti 132 L’unico riferimento, invero molto indiretto, è rinvenibile nel Trattato di Amsterdam, ultimo comma dell’art. 42. 133 Per un approfondimento del tema riguardante il c.d. ricongiungimento familiare, cfr. il capitolo 3 di questo lavoro. 134 Cfr. tuttavia la risoluzione del 1999 n. 4 del Parlamento europeo sulla famiglia e sull’infanzia (A40004/99), il cui preambolo descrive tutti i problemi nei quali si dibatte la famiglia in forte evoluzione. 135 Cfr. Clare McGlynn, op. cit., pagg. 585-586. 136 La Costituzione della Repubblica Italiana riconosce, sotto il Titolo II, dedicato ai rapporti etico-sociali, i diritti della famiglia nell’art. 29: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale 100 ampi e significativi riferimenti alla famiglia: ad esempio, la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo137, che include nel proprio preambolo un riferimento alla famiglia come “fondamentale formazione sociale, cui deve essere garantita la necessaria protezione ed assistenza, affinchè essa possa assumere in pieno le proprie responsabilità all’interno della società”. Un’altro esempio è dato dalla Carta sociale europea138, che è riconosciuta essere una delle principali fonti d’ispirazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e che per tramite dell’art. 16 (139) garantisce alla famiglia un ampio livello di protezione. Altri importanti riferimenti alla famiglia sono contenuti nelle Carte costituzionali di vari Stati membri, come ad esempio la Costituzione tedesca, che stabilisce che “il matrimonio e la famiglia avranno sempre una speciale protezione da parte dello Stato”140. La presenza di così significativi riferimenti alla famiglia e alla sua importanza come formazione sociale non potevano lasciare indifferenti i redattori della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che hanno deciso così di includere i diritti “familiari” tra quelli fondamentali dell’Unione. Una volta chiariti i motivi che hanno portato all’inclusione nella Carta di ampi e significativi riferimenti alla famiglia, occorre analizzare le norme di diritto di famiglia in essa presenti, al fine di rispondere ad un’altra domanda fondamentale: può la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea fondata sul matrimonio (comma 1). Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare (comma 2)”. 137 La Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo è stata adottata a New York il 20 novembre 1989. 138 Il riferimento alla Carta sociale europea è diretto e lo si trova nelle Note esplicative della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea n. 4423/00, 31 luglio 2000, e n. 4473/00, 1° ottobre 2000. 139 L’art. 16 della Carta sociale europea è infatti intitolato: “Diritto della famiglia ad una protezione sociale, giuridica ed economica”. 140 Art. 6 della Costituzione tedesca. 101 costituire un mezzo sufficiente e necessario per definire o ridefinire il modello di famiglia europea, permettendo l’inserimento, nella nozione di famiglia, del fenomeno delle convivenze di fatto e delle coppie omosessuali? In altre parole, nel campo del diritto di famiglia europeo la Carta è uno strumento rivoluzionario o un mezzo per rafforzare lo status quo (141)? II.6 LE NORME A TUTELA DELLA FAMIGLIA CONTENUTE NELLA CARTA: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE L’analisi delle singole norme di diritto di famiglia presenti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea non può che partire da una definizione: quella di famiglia per il diritto e la politica europea, al fine di stabilire quali tipi di unione (eterosessuali, omosessuali, coppie di fatto, etc.) beneficeranno delle norme in essa contenute e quali invece continueranno a rimanerne escluse. Per definire il concetto di famiglia, e per risolvere tali problematiche, dobbiamo partire da due importanti norme contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: la prima di queste è l’art. 7, il quale stabilisce che “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. Tale articolo riproduce quasi integralmente l’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, differenziandosene per il fatto che esso non indica le ipotesi in cui gli Stati 141 E’ questo il titolo di un articolo, cui abbiamo già più volte fatto riferimento in questo capitolo, di Clare McGlynn, apparso su European Law Review, 12/2001. 102 membri possono limitare l’esercizio di tale diritto142. E’ stato tuttavia giustamente notato143 che la differenza in tal caso è puramente testuale e non di contenuto in quanto, nel caso di diritti già garantiti dalla Convenzione, la loro ampiezza è uguale a quella in essa prevista144. Una seconda importante norma è l’art. 33 della Carta145, il quale stabilisce che “è garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale”, ed è indubbio che esso costituisce il primo riferimento diretto al ruolo svolto dall’Unione nei confronti della famiglia146. In particolare, mediante tale norma non solo si focalizza l’attenzione sul diritto della famiglia di essere protetta come nucleo fondamentale della società e come formazione sociale primaria, ma si pongono anche le basi per un intervento diretto ed immediato (senza il tramite delle legislazioni nazionali) del diritto comunitario a tutela di essa. Queste due norme sollevano una questione che investe non solo le politiche comunitarie o nazionali, ma anche il sentimento comune e la morale: se (ex. artt. 7 e 33 della Carta) è garantito il rispetto della vita familiare e la protezione della famiglia, che cosa costituisce una famiglia nei propositi del diritto europeo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea? Per rispondere a tale domanda è necessario analizzare la CEDU ed il case-law ad essa relativo, che è molto ampio e che tende a dimostrare che il rispetto della vita familiare non è inteso in modo univoco, ma varia in relazione ad una 142 L’art. 8 della CEDU era così formulato: “ Ogni persona ha il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (comma 1).Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. 143 Cfr. Fausto Caggia, Il rispetto della vita familiare, Famiglia e diritto n. 2/2002, pag. 212. 144 In pratica, è questa un’applicazione dell’art. 52 comma 3 cui abbiamo fatto in precedenza riferimento. 145 L’art. 33 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea si basa sull’art. 16 della Carta sociale europea, che prevede la tutela giuridica, economica e sociale della famiglia in quanto “cardine fondamentale della società”. 146 E’ questa l’opinione di Clare McGlynn, op. cit. pag. 587. 103 gerarchia di rapporti147. Al vertice di tale gerarchia si trova il matrimonio eterosessuale, considerato una “condizione perfetta”, nella quale vi è sempre vita familiare. Al secondo posto di questa gerarchia vi sono le relazioni eterosessuali di convivenza, ed infatti la Corte europea dei diritti umani ha stabilito che “la nozione di famiglia non è confinata esclusivamente nelle relazioni matrimoniali, ma può comprendere anche le famiglie di fatto nelle quali le parti vivono insieme fuori dal matrimonio. Inoltre, qualora in questa situazione vi siano dei figli nati fuori dal matrimonio, si avrà comunque un nucleo familiare”148. Proprio la presenza di figli della coppia che, spesso, assume una rilevanza decisiva nel rapporto: dalla giurisprudenza dominante emerge essere assolutamente irrilevante la circostanza che la nascita di uno o più figli si sia verificata all’interno di una relazione coniugale, o all’esterno di essa, ad esempio durante una convivenza di fatto o successivamente, in seguito al suo scioglimento. Una volta accertata l’esistenza del legame biologico, la relazione tra il genitore ed il figlio necessita di un comportamento positivo da parte dello Stato, al fine di favorire la continuazione del rapporto e del suo normale sviluppo149. Tuttavia, va sottolineato che la questione non sempre è affrontata in modo univoco: la Commissione europea dei diritti umani ha infatti stabilito che il legame biologico non è un elemento sufficiente per attribuire la qualità di genitore - e quindi di membro di un’ipotetica famiglia - al donatore di seme 147 Clare McGlynn, op. cit., pag. 587. 148 Cfr. Keegan v. Ireland, 18, EHRR, 343, paragrafo 343, 1997. 149 Questa importante considerazione è di Fausto Caggia, op .cit., pag. 214. Lo stesso Autore, richiama un caso giurisprudenziale, Berrehab v. The Netherlands, 11, EHRR, 322, 1988, nel quale la Corte affermò la violazione dell’art. 8 della CEDU in relazione al caso di un soggetto extracomunitario al quale fu negato il permesso di soggiorno successivamente al divorzio con la moglie, in quanto la negazione del permesso interrompeva il rapporto, o comunque, ne impediva il suo normale svolgimento, con la figlia nata dal matrimonio. 104 intervenuto in un procedimento di inseminazione artificiale. Il ricorso di tale soggetto non poteva essere tutelato ai sensi dell’art. 8 della CEDU, in quanto secondo la Commissione, la genitorialità si fonda non solo su un legame biologico, che talvolta può anche mancare, ma anche su elementi sociali come i contatti frequenti con il minore, i continui contributi finanziari e l’impegno emotivo profuso per un lungo periodo150. Per la determinazione di quale particolare situazione costituisca “vita familiare”, la Corte ha stabilito che si possono rilevare una serie di fattori, tra i quali la stabilità della relazione, la sua durata, l’intenzione dimostrata reciprocamente da parte dei conviventi di avere dei figli insieme151. In sostanza, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo il rapporto di convivenza è assimilato al matrimonio, potendosi concludere che anch’esso è meritevole del rispetto e della protezione garantiti dalla Carta. La Corte europea ha sostenuto, pertanto, che sulla base di queste considerazioni, sussista “vita familiare” tra genitori e figli anche dopo il divorzio o la separazione152. In fondo alla gerarchia vi sono, invece, le relazioni omosessuali e transessuali, per le quali gli standard di protezione e rispetto sono molto inferiori153. E’ comunque chiaro che la nozione di famiglia risultante dal case-law relativo alla CEDU sia molto ristretta e tradizionalista, seppur con alcune aperture verso il riconoscimento delle unioni al di fuori del matrimonio. 150 Cfr. F. Caggia, op. cit., pag. 214. Per un riferimento al caso concreto lo stesso Autore cita il caso di M v. the Netherlands, Appl. n. 16944/90, 16 EHRR, 38, 1993, nel quale la Commissione afferma che “il concetto di vita familiare implica stretti legami personali in aggiunta alla genitorialità”. 151 Cfr. X, Y e Z v. United Kingdom, 24, EHRR, 143, paragrafo 36, 1997. 152 Cfr. Keegan v. Ireland, 18, EHRR, 343, paragrafo 343, 1997; McMichael v. United Kingdom, 20, EHRR, 205, 1995. 153 Sulle relazioni omosessuali rinviamo al punto b) di questo paragrafo. 105 Un problema potrebbe sorgere a causa del terzo comma dell’art. 52 della Carta: esso, come già più volte ricordato, stabilisce che deve essere data alla Carta la medesima interpretazione che si è data alla CEDU, e poichè l’art. 7 della Carta altro non è che una riproduzione dell’art. 8 della CEDU, la nozione di famiglia risultante dalla Carta sarebbe altrettanto ristretta e tradizionalista quanto quella che scaturisce dal case-law relativo alla CEDU. Va tuttavia ricordato che la Carta stessa stabilisce che la giurisprudenza relativa alla CEDU non debba essere seguita integralmente, ove vi sia possibilità di garanzia di una protezione più estesa da parte dell’Unione154, ma anche che il preambolo della Carta proclama la necessità di un “rafforzamento dei diritti fondamentali, alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici”155. Alla luce di tali norme, emerge la reale possibilità di estendere la nozione di famiglia, includendovi a titolo definitivo le relazioni di convivenza, ponendo così in essere la protezione più estesa cui fa riferimento la Carta. Secondo alcuni156, tale soluzione è auspicabile, anche alla luce della mutevole situazione demografico-sociale dell’Unione, nel cui ambito le relazioni “non-matrimoniali” sono in costante crescita157. 154 Cfr. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 52, par. 3. 155 Cfr. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, Preambolo. 156 Clare McGlynn, op. cit., pag. 588.La stessa Autrice esprime delle perplessità sull’immediatezza di tale possibilità, anche alla luce dell’atteggiamento conservatore e tradizionalista delle istituzioni europee. 157 Per ulteriori considerazioni su questo fenomeno, si rinvia al Cap. IV 106 CAPITOLO III IL REGOLAMENTO COMPETENZA E COMUNITARIO SUL N. 1347/2000 RICONOSCIMENTO IN SULLA MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA’ DEI GENITORI III. Lo scopo e la base giuridica del regolamento n. 1347/2000 Il 1° marzo 2001 è entrato in vigore il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea del 29 maggio 2000 n. 1347/2000(158), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi. L’adozione di tale Regolamento costituisce, secondo l’opinione più diffusa, il primo vero atto comunitario di diritto di famiglia e risponde all’esigenza, ormai sentita, di un intervento dell’Unione europea in questo ramo del diritto: concetti come quello della cittadinanza europea, dell’uniformità delle decisioni giurisdizionali e della libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione sono assolutamente incompatibili con un ordinamento in cui vi sono tanti sistemi di diritto di famiglia, quanti sono gli Stati membri. Questo collegamento tra il principio di libera circolazione delle persone ed il riconoscimento delle decisioni in materia di famiglia è confermato dal dettato degli artt. 61 e 64 del Trattato CE, che impegna il Consiglio ad adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, fra 158 G.U.C.E. 30 giugno 2000, L160, pp. 19 -29 107 cui il miglioramento e la semplificazione del riconoscimento delle decisioni in materia civile. E’ stata, quindi, inevitabile l’adozione di un provvedimento suscettibile di garantire un minimo d’armonizzazione nel campo del diritto di famiglia all’interno dell’Unione. Va inoltre rilevato come l’adozione del suddetto Regolamento interviene esattamente trenta anni dopo l’entrata in vigore della legge 898/1970 che ha introdotto il divorzio nell’ordinamento italiano, superando così un vecchio tabù secondo il quale il diritto di famiglia è una materia che esula dalle competenze comunitarie e che non è rilevante per l’integrazione europea159. L’interesse comunitario è ravvisato nell’opportunità di promuovere la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione, oltre che come una condizione per favorire il buon funzionamento e lo sviluppo del mercato interno160. Il Regolamento è conosciuto dagli addetti ai lavori come “Regolamento Bruxelles II”, in quanto riprende in gran parte il contenuto di una Convenzione161, relativa alle stesse materie (denominata comunemente anch’essa “Bruxelles II”) che il Consiglio aveva adottato con proprio atto il 28 maggio 1998, raccomandandone agli Stati membri l’approvazione secondo le rispettive norme costituzionali. La Convenzione non è mai entrata in vigore, in quanto è stata sostituita dal Regolamento n. 1347/2000, in conformità a quanto richiesto dall’art. 65 del Trattato di Amsterdam, il quale disciplina la cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri, al fine di facilitare il corretto funzionamento del mercato interno162. 159 In tal senso: Andrea Bonomi, Rivista di Diritto Internazionale, n. 2/2001 pag. 300, ed anche: Carlo Rimini, in 1970-2000: nuove norme comunitarie sul divorzio, Giuffrè, pag. 1. 160 Cfr. premessa n. 1 al Regolamento 1347/2000 Per un approfondimento sulla libera circolazione delle persone, cfr. Capitolo 3. 161 La convenzione è pubblicata in G.U.C.E. 16 luglio 1998, C221, pp. 1-19. 162 V. la premessa n. 3 al Regolamento n. 1347/2000. 108 L’adozione del Regolamento n. 1347/2000 in luogo della Convenzione di Bruxelles ha una duplice giustificazione: da un lato il Consiglio ha preferito utilizzare lo strumento regolamentare163, il quale, a differenza dello strumento negoziale, non necessita di adesione ed è di immediata applicazione all’interno degli Stati membri. Dall’altro si è dovuto tener conto della disciplina introdotta da un altro Regolamento, diretto a riformare la Convenzione di Bruxelles del 1968 (comunemente denominata “Bruxelles I”), il quale era in preparazione nel medesimo periodo. Tale Regolamento è il 44/2001, che è stato adottato in data 22 dicembre 2000(164). La Convenzione di Bruxelles del 1998 era integrata ed illustrata da una relazione, nota come “Relazione Borràs”165, la quale è un utile mezzo d’interpretazione del Regolamento n. 1347/2000, dato che quest’ultimo recepisce quasi integralmente il contenuto della citata Convenzione ed è proprio da tale relazione che conviene partire per comprendere sia i motivi che hanno condotto all’emanazione del Regolamento n. 1347/2000, sia le sue intrinseche finalità. Nella sua relazione la prof.sa Alegrìa Borràs evidenzia che l’integrazione europea è stata in origine essenzialmente economica e che gli strumenti giuridici creati erano pertanto finalizzati a tale scopo166. Tuttavia, 163 Secondo Roberto Conti, in Famiglia e Diritto n. 6/2002, pag. 653, l’adozione di atti comunitari è destinata ad incrementarsi, in funzione del fatto che in occasione della Conferenza intergovernativa di Nizza dell’11 dicembre 2000 si è raggiunto un accordo secondo il quale le decisioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile di cui all’art. 65 del Trattato CE saranno assunte, dal momento dell’entrata in vigore del Trattato di Nizza, tramite la procedura di codecisione e a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Sul punto v. anche B. Nascimbene, il Trattato di Nizza e l’allargamento UE, in Corr. giur. 2001, 5 ed in particolare 9. Dello stesso parere è Andrea Bonomi, 164 Regolamento CE n. 44 del 2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, in G.U.C.E., 16 gennaio, L12, pp.1- 19. In tale Regolamento è stato trasposto il contenuto della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968: esso permette di unificare le norme sui conflitti di competenza giurisdizionale e di operare il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse dagli Stati membri mediante un atto cogente e direttamente applicabile, nell’ambito della cooperazione civile e commerciale. Le norme comuni nel campo della competenza giurisdizionale si applicano generalmente nei casi in cui il convenuto è domiciliato in uno degli Stati membri: in tal modo si realizza la libera circolazione delle sentenze, e le decisioni emesse in uno Stato membro devono essere eseguite e riconosciute in un altro Stato membro. Il Regolamento 44/2001 è entrato in vigore nel 1° marzo 2001. 165 Sul punto v. Andrea Bonomi, Rivista di Diritto Internazionale, n. 2/2001, pag. 300. 166 Alegrìa Borràs, op. cit., par. 1, Cronistoria della Convenzione. 109 negli ultimi anni, la situazione si è profondamente modificata: attualmente l’integrazione europea non è più soltanto economica ma incide progressivamente anche sulla sfera privata del cittadino europeo. Essa risulta essere particolarmente delicata nell’ambito familiare, nel quale le differenze culturali e sociali tra i vari Stati membri risultano evidenti ed incompatibili con alcuni dei principi fondamentali dell’Unione, primo fra tutti quello che garantisce la libera circolazione dei cittadini all’interno e tra gli Stati membri. Il primo passo per favorire l’integrazione europea nel campo del diritto di famiglia è stato fatto con la Convenzione di Bruxelles del 1998 la quale aveva ad oggetto alcune materie che erano state escluse dalla Convenzione di Bruxelles del 1968, concernente essenzialmente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La Convenzione cd. “Bruxelles I”, pur non avendo ad oggetto esclusivamente il diritto di famiglia, è considerata in dottrina come l’embrione del “diritto di famiglia europeo”. E’ evidente che con l’ingresso nell’Unione di altri Stati membri, a causa delle fisiologiche differenze tra i vari sistemi nazionali, si sia reso necessario stipulare una nuova Convenzione, quella del 1998 che, come detto, è stata sostituita dal Reg. n. 1347/2000. Quest’ultimo ne riprende in buona parte il contenuto e le finalità, con riguardo alla competenza, al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, contenendo tuttavia una serie di disposizioni nuove, idonee ad assicurare la coerenza con alcune disposizioni del regolamento 44/2001(167-168). 167 Tale Convenzione è stata possibile grazie al fatto che il Trattato di Maastricht ha aperto nuove strade alla cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell’art. 31. Precedentemente infatti, le uniche possibilità d’intervento, peraltro limitate, erano fornite dall’articolo 220 del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Con tale articolo gli Stati membri si erano impegnati a garantire, a favore dei loro cittadini, la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali. La Commissione, in una nota trasmessa agli Stati membri il 22 ottobre 1959, allo scopo di invitarli ad avviare negoziati al riguardo, dichiarava che:“un vero mercato interno tra i sei Stati potrà essere realizzato soltanto a 110 Nella relazione esplicativa della prof.sa Borràs si legge che la Convenzione del 1998 si basava su tre argomentazioni principali: a) la volontà di introdurre norme uniformi sulla competenza nelle cause matrimoniali; b) la necessità di introdurre norme moderne di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di annullamento, divorzio e separazione per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, stabilendo a tal fine un procedimento uniforme; c) l’esigenza di evitare procedimenti paralleli di cause matrimoniali in vari Stati membri, attraverso norme sulla litispendenza: il che costituisce un’importante novità idonea di per sé a giustificare la Convenzione, destinata ad impedire decisioni contraddittorie. Lo scopo del Regolamento n. 1347/2000 è di rimuovere, quindi, le differenze tra alcune norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento di decisioni in materia matrimoniale che si frappongono alla libera circolazione delle persone ed al buon funzionamento del mercato interno. La base giuridica del Regolamento è costituita dagli artt. 61 lett. c) e 65 del Trattato CE. Gli aspetti più importanti sono rappresentati dal un lato dalle norme uniformi sulla competenza giurisdizionale internazionale in materia d’annullamento del matrimonio, divorzio e separazione ed in materia condizione che venga garantita una sufficiente tutela giuridica. Sono da temersi perturbazioni e difficoltà nella vita economica della Comunità qualora non si possa far accertare e realizzare, in via giudiziaria, se del caso, i diritti individuali che sorgeranno dalle molteplici relazioni giuridiche. Poiché il potere giudiziario, tanto materia civile quanto in materia commerciale, rientra nella sovranità degli Stati membri, e poiché, d’altra parte, gli effetti degli atti giuridici restano limitati al territorio nazionale, la tutela giuridica nel mercato comune dipendono essenzialmente dall’adozione da parte degli Stati membri, in accordo tra loro, di una soluzione soddisfacente per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie”. 168 Cfr. le premesse nn. 2 e 4 al Regolamento n. 1347/2000.Roberto Conti, in Famiglia e Diritto n. 6/2002, sottolinea come non siano mancate in dottrina voci critiche all’adozione del Reg. n. 1347/2000, palesandone addirittura un’illegittimità comunitaria, sul presupposto che la materia trattata si collegherebbe solo indirettamente con il buon funzionamento del mercato interno e comunque presupporrebbe un’interpretazione estensiva dell’art.65 Trattato CE. Sul punto v. F. Pocar, La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una “European Conflicts of law revolution”?, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2000, 877 s. sub nota 14. 111 di potestà nei confronti dei figli di entrambi i genitori (Capo 1); dall’altro, dalle disposizioni tese ad agevolare tra gli Stati membri, il riconoscimento rapido e l’esecuzione delle decisioni adottate (capo 3). I capi 4 e 5, invece, disciplinano i rapporti con gli altri strumenti convenzionali ed il regime transitorio. In particolare, nel capo 3 sono fissate le norme di competenza giurisdizionale internazionale che devono essere rispettate dal giudice d’origine e che lo portano a dichiarare la propria incompetenza, quando non comprende le disposizioni relative ai criteri di competenza per le cause matrimoniali e per le controversie relative alla responsabilità dei genitori per le quali è previsto il rinvio specifico alla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980. Il Capo I art. 5 disciplina, invece, la domanda riconvenzionale; l’art. 6 la conversione della separazione personale in divorzio (art. 6); l’art. 7 si occupa del carattere esclusivo delle competenze di cui agli articoli precedenti mentre l’art. 8 regola le cosiddette “competenze residue”. La sezione 2 (artt. 9-10) tratta le questioni concernenti la verifica della competenza in base ai criteri previsti dalla Convenzione e l’accertamento della procedibilità della domanda, previa verifica che il convenuto sia in grado di provvedere alla propria difesa. La sezione 3 (art. 11) riguarda la litispendenza e fissa le regole da considerare ai fini della pendenza della lite. Infine, la sezione 4 (art. 12) riguarda i provvedimenti provvisori e cautelari. In tal modo, ai sensi delle disposizioni contenute nel Regolamento è garantita ai cittadini la certezza del diritto. La stessa prof.sa Borràs nella sua relazione parla della Convenzione (possiamo quindi estendere la considerazione al Reg. n. 1347/2000) come di uno “strumento doppio”, per evidenziarne l’incidenza sia sul piano del 112 riconoscimento che su quello delle regole uniformi, destinate ad individuare con certezza il giudice che deve “ius dicere” sulla controversia169 Inoltre, va ricordato che il Regolamento si gioverà dell’interpretazione uniforme della Corte di Giustizia a titolo pregiudiziale, in applicazione dell’art. 68 del Trattato CE, che prevede l’obbligatorietà del rinvio pregiudiziale del Regolamento soltanto quando la causa è pendente innanzi alla giurisdizione nazionale di ultima istanza. Tale circostanza è stata da più parti criticata in dottrina170, non solo perchè priva, di fatto, il giudice di merito dell’apporto nomofilattico della Corte di Giustizia ma anche perchè riduce fortemente gli ambiti in cui la stessa Corte è artefice della regula iuris applicabile al caso concreto171 andando ad incidere sullo stesso processo formativo del diritto comunitario172. Va in ogni modo sottolineato che, a parziale compensazione di questa “mancanza”, il sistema del Regolamento n. 1347/2000 attribuisce un ruolo centrale al giudice nazionale di merito, il quale è investito in prima battuta nell’interpretare il diritto comunitario. In pratica si assiste, secondo parte della dottrina, ad un “processo di cambiamento della giurisdizione nazionale, che diviene essa stessa giurisdizione comunitaria, o se si vuole, giudice comunitario di diritto comune al quale è demandata la delicata funzione di garantire la corretta applicazione del diritto comunitario nei sistemi nazionali” . 169 Relazione Borràs, sez. II,n. 3 lett. a). 170 Cfr. A. Bonomi, op. cit., pag. 303. 171 Cfr. L. Garofalo, Sulla competenza a titolo pregiudiziale della Corte di Giustizia secondo l’art. 68 del Trattato CE, in Dir. un. eur., 2000, 817. 172 Sottolinea Roberto Conti, op. cit. pag. 665, che alle critiche presenti in dottrina va aggiunta la ritrosia della Cassazione italiana ad investire la Corte di Giustizia di questioni interpretative, che in tal modo sgancia il diritto interno vivente da quello comunitario, privandolo così di quelle benefiche sortite che più di una volta i giudici di merito nazionali hanno invece positivamente sperimentato attraverso il ricorso pregiudiziale facoltativo. 113 III.1. I CRITERI SULLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Prima di passare in rassegna i vari ambiti di applicazione del Regolamento n. 1347/2000, occorre soffermarsi sulle norme che disciplinano la determinazione della competenza giurisdizionale, sia sotto il profilo relativo alle cause matrimoniali, sia sotto quello relativo alla potestà dei genitori sui figli minori. Per quanto riguarda i primi, va evidenziato che, analogamente alla Convenzione di Bruxelles del 1968, anche il Regolamento n. 1347/2000 utilizza le espressioni “competenza giurisdizionale” e “competenza” per indicare la nozione che nel linguaggio giuridico italiano si identifica con il termine “giurisdizione”. E’ stato sottolineato173 che il legislatore comunitario, nel redigere il Regolamento, ancor più che nel passato, si è posto di fronte ad uno spazio giudiziario unitario ovvero nella stessa ottica di un legislatore nazionale, allorchè ripartisce la competenza per territorio dei propri giudici. Il Regolamento è basato sull’assunto della non unitarietà della giurisdizione, reso esplicito nella premessa n. 12 al Regolamento stesso, ove si afferma che tra l’interessato e lo Stato membro che esercita la competenza giurisdizionale deve sussistere un reale collegamento. Per quanto riguarda i criteri di competenza giurisdizionale internazionale nelle cause matrimoniali, va in primis rilevato come essi non muovono dall’individuazione di un foro generale, nè instaurano un ordine gerarchico tra i criteri prescelti, ponendo una serie di parametri alternativi ed 173 Franco Mosconi, in Carlo Rimini (a cura di), 1970-2000: nuove norme comunitarie sul divorzio, pag. 8. 114 esclusivi174 che il giudice deve verificare d’ufficio175, in modo che l’eventuale accettazione tacita della giurisdizione da parte del coniuge convenuto o la proroga convenzionale della competenza non esimono l’autorità giudiziaria dal verificare d’ufficio l’esistenza di uno dei criteri idonei a radicare innanzi a sè la cognizione della causa ed eventualmente dal declinare la competenza176. Nello specifico, l’art. 2 contempla come titoli di giurisdizione, in concorso alternativo tra loro, la residenza abituale dei coniugi al momento della presentazione della domanda (lettera a), primo trattino), o quella dell’attore, ma soltanto se quest’ultima dura da almeno un anno oppure sei mesi se egli è cittadino dello Stato in cui risiede (quinto e sesto trattino), o di uno qualunque dei coniugi, se si tratta dell’ultima residenza abituale comune o se la domanda è proposta congiuntamente177 dai coniugi (secondo e quarto trattino) e, infine, la cittadinanza178 comune dei coniugi (lettera b)179. 174 In questo caso il termine “esclusivo” deve essere inteso nel senso che possono essere utilizzati soltanto i criteri enunciati, in modo alternativo e senza alcun ordine gerarchico. V. anche R. Clerici, Crisi del matrimonio e legge applicabile nell’ordinamento, in C. Rimini (a cura di), op. cit., pag. 67 e ss. 175 L’art. 9 del Regolamento n. 1347/2000 precisa che “il giudice Di uno Stato membro, investito di una controversia per la quale non ha competenza in base al presente Regolamento e per la quale, sempre in base al presente Regolamento, è invece competente un giudice di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza”. 176 L’art. 10 del Regolamento in esame dispone particolari cautele in favore del convenuto non comparso, imponendo al giudice di sospendere il giudizio fino a quando non sia accertata la possibilità che al convenuto non è stata garantita la possibilità di ricevere l’atto giudiziario o un suo equivalente in tempo utile per spiegare le proprie difese o che è stato fatto tutto il possibile a tal fine. 177 La giurisdizione può riposare sulla residenza abituale di uno dei coniugi nel caso in cui essi presentino domanda congiunta di separazione, di divorzio o di matrimonio. In tale ipotesi, viene meno l’esigenza di proteggere da eventuali abusi il coniuge residente in uno Stato diverso da quello del giudizio, dato che egli, consentendo alla proposizione della domanda congiunta, manifesta inequivocabilmente il proprio consenso circa l’opportunità di radicare la causa nello Stato in cui risiede abitualmente l’altro coniuge. Al di fuori delle ipotesi di domanda congiunta, i coniugi non hanno la facoltà di attribuire consensualmente competenza ai giudici di uno Stato, neppure se si tratta dello Stato in cui uno di essi risiede abitualmente.In pratica, il Regolamento non ha ammesso la proroga convenzionale della competenza, nè espressa nè tacita. 178 Per i cittadini del Regno Unito e dell’Irlanda in luogo del criterio della cittadinanza si utilizza il criterio del domicile: la Relazione Borràs rileva che “ lo scopo essenziale del domicile è di creare un collegamento tra una persona e il paese in cui essa dimora in permanenza o a tempo indeterminato. Esso serve ad assoggettare detta persona all’ordinamento giuridico di quel paese per molti e svariati aspetti, e principalmente per quanto riguarda questioni rilevanti che toccano i rapporti di famiglia e la proprietà familiare. Nel Regno Unito le disposizioni di legge intendono garantire che ogni persona abbia in qualsiasi momento un domicilio, e uno soltanto. Per tale motivo, oltre a norme per la determinazione del domicilio dei bambini (domicile of origin), esistono norme per stabilire il domicilio degli adulti, in relazione sia 115 In sostanza, la residenza abituale della coppia ha rilevanza se almeno uno dei coniugi vi risiede, mentre la residenza abituale del convenuto entra in gioco laddove i coniugi non abitino in uno stesso paese, in applicazione del principio actor sequitur forum rei, che sta alla base del sistema di Bruxelles, e che in materia matrimoniale è previsto sia dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1970 come criterio di competenza indiretta, sia in Italia dall’art. 3, comma 1 della legge 218/1995. Il concetto di residenza abituale non è definito dal Regolamento, ma può essere facilmente individuato attraverso il rinvio ai principi sul punto elaborati dalla Corte di Giustizia, seppur in ambiti diversi da quello del Regolamento n. 1347/2000(180), fermo restando che la rilevazione del collegamento spetta in via autonoma al giudice181. Una volta individuata la competenza giurisdizionale in uno Stato membro, si applicheranno le norme territoriali ai fini dell’individuazione del all’acquisizione di un nuovo domicilio (domicile of choice), sia alla reviviscenza del domicilio d’origine (revival of the domicile of origin). Gli stessi principi si applicano nel diritto irlandese”. 179 Rileva Conti, in op. cit. pag. 658, che il rilievo attribuito dalla lettera b) dell’art. 2 alla cittadinanza di entrambi i coniugi costituisce una significativa deviazione dalle norme dell’ordinamento italiano, che individuano la giurisdizione italiana anche quando uno solo dei coniugi sia cittadino italiano. Inoltre, viene rilevato che il Regolamento non contempla le conseguenze derivanti dalla doppia cittadinanza, in ordine alla quale i giudici di ciascuno Stato applicheranno le disposizioni di diritto interno nel quadro della normativa comunitaria generale vigente in materia. 180 La Relazione Borràs ricorda che “ si è tenuto in particolare conto la definizione data in varie occasioni dalla Corte di Giustizia, secondo la quale si tratta del “luogo in cui l’interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione”.Sul punto cfr. Franco Mosconi, op. cit., pag. 11, in cui si rileva che la Corte di Giustizia, tracciando a fini fiscali la distinzione tra stranieri residenti e stranieri non residenti, ha affermato che “la capacità contributiva personale del non residente, derivante dalla presa in considerazione di tutti i suoi redditi e della sua situazione personale e familiare, non può essere valutata più agevolmente nel luogo in cui egli ha il centro dei suoi interessi personali ed economici, luogo che corrisponde in genere alla residenza abituale della persona interessata”.Dunque, mentre a norma dell’art. 43 comma 2 del nostro codice civile la residenza corrisponde al luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai fini del regolamento occorre tenere conto , oltre che della presenza fisica in un certo luogo e del carattere usuale di tale presenza, di tutti i fattori idonei a fare di quel luogo il centro effettivo della vita della persona in questione. 181 Cfr. F. Uccella, La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari: il Regolamento n. 1347/2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i genitori, in Giust. civ., 2001, II, 325. Uccella reputa preferibile il ricorso alla nozione sperimentata nella materia affine della protezione dei minori ed esteriorizzata nella Risoluzione del 18 gennaio 1972 del Consiglio d’Europa che dà rilievo sussidiario all’animus manendi, privilegiando il ricorso a criteri di fatto. 116 giudice competente, per materia e territorio182 rispetto alle quali, non si pone un contrasto con il diritto comunitario che, una volta radicata la competenza innanzi al giudice nazionale, demanda al giudice l’applicazione delle norme interne ai fini dello svolgimento del processo. Per quanto concerne la potestà dei genitori sui figli, sappiamo che nella fase di elaborazione della Convenzione di Bruxelles del 1998 si era a lungo discusso se fosse opportuno disciplinare anche le regole di competenza relative alla potestà dei genitori, in considerazione dell’esistenza di varie convenzioni internazionali in materia: una di queste, la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, contiene delle regole relative alla competenza delle autorità in materia di protezione dei minori, ed è attualmente in vigore per otto Stati dell’Unione Europea183, tra i quali l’Italia. Tale Convenzione, peraltro criticata sotto vari profili184, è stata superata da un’altra Convenzione dell’Aja adottata il 19 ottobre 1996, che non è ancora entrata in vigore in tutti gli Stati che vi hanno aderito. Per questi motivi si è deciso di introdurre una disciplina comunitaria delle questioni relative alla potestà dei genitori, cercando di coordinarla il più possibile con la Convenzione del 1961. Prima di esaminare le norme in questione va premesso che il Regolamento si applica soltanto in relazione a provvedimenti che devono essere adottati in occasione di una causa matrimoniale185, non richiedendosi tuttavia che sul piano interno le questioni matrimoniali e quelle relative alla 182 In Italia sarà il Tribunale a dover decidere funzionalmente le cause di separazione, divorzio ed annullamento del matrimonio. Quanto alla competenza territoriale interna, in Italia troveranno applicazione le regole ordinarie previste in tema di divorzio. 183 Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961 sono, oltre all’Italia, l’Austria, la Francia, la Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Spagna, la Svizzera e la Turchia. 184 Cfr. Andrea Bonomi, La Convenzione dell’Aja del 1961 sulla protezione dei minori: un riesame dopo la ratifica italiana e l’avvio dei lavori di revisione, in Riv. dir. int. priv. proc., 1995, pp. 607-656, spec. p.617 ss. 185 Tale tema sarà trattato più approfonditamente nel paragrafo successivo. 117 potestà dei genitori formino oggetto di un unico procedimento, nè che la competenza, sul piano interno, spetti alla medesima autorità186. L’art. 3 comma 1 del Regolamento attribuisce la competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro investito del divorzio, della separazione o annullamento del matrimonio sulla domanda relativa alla potestà dei genitori concernente il figlio (di entrambi i genitori) residente abitualmente in tale Stato membro. Il comma 2, invece, ispirandosi all’articolo 10 della Convenzione dell’Aja del 1996, si occupa delle ipotesi in cui il minore sia residente in uno Stato diverso, dando rilievo in tal caso alla residenza abituale del minore in uno Stato membro, semprechè almeno uno dei coniugi eserciti la potestà sul figlio e la competenza del giudice così determinata sia stata accettata dai coniugi e corrisponda all’interesse superiore del figlio. Rimane estranea al Regolamento l’ipotesi del figlio di entrambi i coniugi non residente in uno Stato membro, che rimarrà disciplinata in base alle norme di diritto internazionale privato dei singoli Stati membri o a quelle contenute in Convenzioni (ad es. quella dell’Aja del 1961) precedentemente ratificate. E’ importante sottolineare che non è sufficiente che la competenza per la causa matrimoniale esista sul piano astratto, ma occorre che essa venga concretamente esercitata: in pratica, è necessario che la causa matrimoniale venga esercitata nello Stato in questione, e tale esigenza di un legame attuale con la causa matrimoniale viene confermata dal terzo comma dell’articolo 186 Ciò significa che nell’ordinamento italiano che le regole sulla competenza enunciate nel regolamento si applicano non soltanto nei casi in cui la competenza per prendere delle decisioni relative alla potestà parentale è attribuita al tribunale, ma anche quando tale competenza appartiene al tribunale per i minorenni, a condizione che il relativo procedimento venga instaurato in occasione di una causa matrimoniale. Questi ultimi provvedimenti sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento se non vengono instaurati in occasione di una causa matrimoniale. 118 3(187), che stabilisce che la competenza indicata dai due commi precedenti cessa quando: a) la decisione relativa alla causa matrimoniale passa in giudicato; b) se in tale momento il procedimento relativo alla potestà è ancora pendente, quando passa in giudicato la decisione relativa a questo procedimento; c) quando uno dei due procedimenti sia terminato per altra ragione. Su tale punto, il Regolamento persegue la via tracciata dalla Convenzione di Bruxelles del 1998 che aveva consacrato la perpetuatio jurisdictionis del foro del divorzio per quanto riguarda la protezione dei figli avuti in comune188. Infine, per quanto riguarda la sottrazione di minori189, l’art. 4 del Regolamento impone ai giudici, secondo l’art. 3, la loro competenza secondo le disposizioni della Convenzione dell’Aja del ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, richiamando la disciplina prevista dagli articoli 3 e 16 di quella Convenzione. Tali articoli salvaguardano la residenza abituale come criterio di competenza quando, per effetto dell’illecito trasferimento o del mancato rientro, si è prodotto un mutamento della residenza abituale190. 187 Sull’articolo 3 del Regolamento in esame v. Andrea Bonomi, op. cit., pag. 324.L’autore esprime perplessità sulla forma dell’accordo dei genitori, circa l’opportunità che la questione sia decisa dagli stessi giudici che sono competenti per la causa matrimoniale, chiedendosi se l’accettazione possa desumersi anche implicitamente dal comportamento del coniuge convenuto che non eccepisca l’incompetenza del giudice adito, e se l’esistenza di un accordo dei genitori sul regime dell’affidamento lasci un margine per valutare la competenza del giudice adito sotto il profilo dell’interesse del figlio. 188 Su tale punto la Relazione Borràs sottolineava che “i procedimenti relativi alla potestà, una volta iniziati, devono continuare fino alla decisione finale. Il fatto che sia stata presa una decisione nella causa matrimoniale non può pregiudicare le aspettative createsi nei genitori e nei figli che il procedimento relativo alla potestà dei genitori possa concludersi nello Stato membro in cui è iniziato. Il fine di tale disposizione, anche se non enunciato esplicitamente, è che non vi sia “perpetuatio jurisdictionis”, ma neppure che possa essere interrotto un procedimento sulla responsabilità dei genitori inizialmente connesso con la causa matrimoniale”. 189 Nel nostro ordinamento la competenza per materia sull’istanza di restituzione del minore illecitamente sottratto appartiene inderogabilmente al tribunale dei minorenni del luogo in cui il minore sia stato trovato dopo la sottrazione, non rilevando un successivo mutamento del suo soggiorno. Lo stesso principio vale qualora sia già pendente un giudizio di separazione o di divorzio. 190 Sull’argomento v. V. Danovi, Sottrazione internazionale di minori e conflitti di giurisdizione, in Dir. Fam. , 1149. 119 III.2 AMBITO DI APPLICAZIONE RATIONE MATERIAE DEL REGOLAMENTO L’art. 1 definisce l’ambito di applicazione materiale del Regolamento n. 1347/2000, stabilendo che esso si applica: a) ai procedimenti civili191 relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi ed all’annullamento del matrimonio192 (cioè a quei procedimenti che vengono comunemente denominati “procedimenti in materia matrimoniale” o “cause matrimoniali); b) ai procedimenti civili relativi alla potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi193, quando vengono instaurati in occasione dei procedimenti in materia matrimoniale (art. 1 lett. b). Va subito sottolineato come il Regolamento n. 1347/2000 ha ad oggetto soltanto il matrimonio “tradizionale”, non prendendo in considerazione le convivenze e le unioni omosessuali, nonostante la rilevanza sociale crescente di queste situazioni “familiari”. I suoi autori non hanno considerato, quindi, ancora maturo il terreno per disciplinare in modo uniforme gli aspetti internazionalprivatistici di questi rapporti familiari. 191 Sottolinea Roberto Conti in Famiglia e Diritto n. 6/2002 pag. 655 che in tal modo viene esclusa l’operatività della fonte comunitaria nei procedimenti davanti ad autorità religiose, richiamando anche F.P. Mansi, Sulla Convenzione comunitaria relativa alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, in Studium Juris, 2000, 119. 192 Sempre il Conti, in op. cit. pag. 655, precisa come a tale ultima nozione vanno ricondotte anche le controversie in cui si discute di nullità del matrimonio ove l’ordinamento nazionale – come quello italianosussume sotto tale categoria taluni fatti incidenti sull’atto di matrimonio; analoghe considerazioni devono essere fatte rispetto all’azione di simulazione ammessa dall’ordinamento italiano. 193 La nozione di “figli di entrambi i coniugi” contempla, oltre ai figli biologici della coppia, anche quelli adottati o riconosciuti da entrambi i coniugi, lasciando invece fuori i c.d. figli della famiglia avuti da uno solo dei coniugi.cTale soluzione non è stata pacificamente: sul punto v. capitolo 1, par. 5. 120 Per quanto riguarda le convivenze, in sede di elaborazione del Regolamento, il Comitato economico e sociale aveva espresso il parere194 secondo cui: “nemmeno la Commissione ignorerà che negli Stati membri la convivenza non è sempre suggellata formalmente dal matrimonio. Il Comitato auspica che la Commissione studi le misure necessarie per assicurare il riconoscimento automatico e la possibilità di dare esecuzione anche alle decisioni eventualmente prese circa la potestà sui figli appartenenti al nucleo familiare quando tali tipi di convivenza giungono a termine. Dato che la proposta in esame contempla unicamente le situazioni legate ai matrimoni, nell’interesse dei figli occorre prestare la massima attenzione alle disparità di trattamento che essa comporterà”. Tuttavia, il Regolamento non ha esteso il suo ambito di applicazione alle convivenze, non recependo il parere del Comitato economico e sociale. Inoltre non sono state prese in considerazione nemmeno le unioni omosessuali, che al contrario, hanno già formato di interventi normativi in vari Stati europei. Il paragrafo n. 2 dell’art. 1 precisa che, oltre ai procedimenti giudiziari, il Regolamento disciplina anche gli altri procedimenti ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro, per esempio di quelli di natura amministrativa, che siano eventualmente previsti per la pronuncia della separazione o del divorzio, ovvero per le questioni relative all’affidamento dei figli195. A tal fine è espressamente indicato che il termine “giudice” comprende tutte le autorità degli Stati membri competenti in materia. 194 Parere espresso in data 20 ottobre 1999 in merito alla proposta di Regolamento CE formulata dal Consiglio, pubblicato in G.U.C.E., 20 dicembre 1999, C368, pp.24-25 195 La prof. Borràs sottolinea il fatto che normalmente questi procedimenti hanno carattere amministrativo: in Finlandia hanno per esempio carattere amministrativo le decisioni su alcune questioni relative all’affidamento dei figli.Cfr. Relazione Borràs, cit. n. 20. 121 Dalla lettura congiunta del preambolo (n. 10) e della Relazione Borràs (n. 22) risulta chiaro che il Regolamento, riferendosi ai procedimenti matrimoniali, intende disciplinare soltanto i procedimenti e le decisioni “specificatamente relativi al vincolo matrimoniale”, ossia all’annullamento del matrimonio, al divorzio e alla separazione. Sono anche escluse dal campo di applicazione del Regolamento questioni quali la colpa dei coniugi, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali, l’obbligo alimentare o altri provvedimenti accessori ed eventuali, pur se connessi a tali procedimenti. Sono anche escluse le questioni relative ai diritti successori dei coniugi divorziati o separati. L’unica questione accessoria della pronuncia in materia matrimoniale che viene regolata è, per esplicita disposizione del Regolamento196, quella relativa la potestà dei genitori sui figli comuni197, solo quando siano state promosse in correlazione ai procedimenti indicati nella lett. a) dell’art. 1. Da ciò consegue che la proposizione di domande relative ad aspetti quali l’addebito della separazione, l’assegnazione della casa coniugale e lo scioglimento del regime di comunione legale non potranno sottostare al sistema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento previsto dal Regolamento. Identiche considerazioni valgono per le controversie concernenti l’affidamento della prole se proposte in maniera autonoma da uno 196 Regolamento n. 1347/2000, art. 1 lett. b). 197 Roberto Conti, in op. cit., pag. 655, evidenzia che la nozione di potestà dei genitori non risulta specificata nell’ambito del Regolamento n. 1347/2000, sicchè la stessa dovrà essere definita in modo autonomo, come hanno pure ritenuto la Commissione ed il Parlamento europeo (v. proposta modificata di Regolamento, doc. COM 500/PC0151).In particolare, il Comitato economico e sociale, nel parere reso sulla proposta di Regolamento, ha sottolineato che il concetto di potestà dei genitori non è uniforme nella legislazione degli Stati membri, auspicando l’individuazione di parametri comuni a tutti gli Stati (v. parere Comitato economico e sociale reso il 29 ottobre 1999, in G.U.C.E 1999, n. C 368 del 20 dicembre 1999, 24 punto 2.5). 122 dei procedimenti indicati dall’art. 1 lett. a), o quando questi ultimi non siano più pendenti198. Per quanto riguarda le obbligazioni alimentari, anch’esse sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento in esame, in quanto trovano la propria disciplina nell’art. 5 n. 2 del Regolamento CE n. 44/2001, ove risultano indicati criteri di competenza non sempre coincidenti199 con quelli previsti dal Reg. 1347/2000. Una questione controversa riguarda la possibilità di applicare il Reg. n. 1347/2000 non solo alle questioni concernenti l’affidamento del minore, ma anche quelle in cui si controverte sulla decadenza della potestà genitoriale (art. 330 cod. civ.)200. Un’altra materia esclusa dal Regolamento in esame è quella relativa allo scioglimento del regime patrimoniale201. Tale questione non è ancora regolata da strumenti comunitari, e nel nostro ordinamento è disciplinata dalla legge n. 218/1995. 198 Sul punto, v. la proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di potestà dei genitori, in G.U.C.E. n. C 332 del 27 novembre 2001, 269 ss., che elimina la connessione tra il punto b) ed il punto a) dell’art. 1 Reg. n. 1347/2000. 199 In base all’art. 5 n. 2 del Reg. n. 44/2001 il debitore di alimenti può essere convenuto innanzi ai giudici dello Stato in cui il creditore ha il proprio domicilio o la propria residenza abituale e , nel caso in cui la domanda alimentare sia accessoria ad un procedimento in materia di status personale, innanzi al giudice competente per la causa matrimoniale secondo il diritto internazionale privato del foro.V. anche Andrea Bonomi, op. cit., pag. 305. 200 Su tale questione vi è un’interpretazione estensiva della norma da parte di A. Bonomi, in op. cit., pag. 323, mentre in dottrina prevale un orientamento più restrittivo, come ad es. quello del Finocchiaro.Per maggiori approfondimenti v. Roberto Conti, in Famiglia e diritto, n. 6/2002. 201 La Corte di giustizia, nelle sentenze del 27 marzo 1979 (in causa 143/78, de Cavel c. de Cavel, in Raccolta, 1979, p. 1055) e del 31 marzo 1982( in causa 25/81, C.H.W. c. G.J.H., in Raccolta, 1982, p. 1189) ha chiarito che la nozione di regime patrimoniale tra i coniugi di cui all’art. 1 della Convenzione di Bruxelles, comprende non solo il regime dei beni specificatamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali, ma anche tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo patrimoniale o dallo scioglimento di esso. 123 III.3. AMBITO DI APPLICAZIONE PERSONALE E TEMPORALE Per quanto riguarda il campo di applicazione temporale, il Regolamento in esame non presenta particolari difficoltà: l’art. 42(202) prevede come regola generale l’applicazione del Regolamento alle sole azioni giudiziarie proposte posteriormente alla sua entrata in vigore. L’art. 42, inoltre, utilizza l’espressione “azioni giudiziarie proposte”, lasciando così ritenere che le norme del Regolamento non possano essere applicabili qualora una delle cause sia stata proposta anteriormente all’entrata in vigore dello stesso203, a nulla rilevando la proposizione di altro giudizio in epoca successiva al 1° marzo 2001, dovendo in tal caso trovare applicazione le norme convenzionali tra gli Stati interessati o quelle di diritto internazionale privato nazionali204. Tuttavia, è previsto che possa procedersi all’esecuzione di una decisione adottata in epoca successiva al 1° marzo 2001, benchè l’azione sia stata proposta anteriormente alla sua entrata in vigore, qualora le norme di competenza applicate dal giudice di origine siano conformi a quelle del capo II ed alle disposizioni previste da una convenzione in vigore tra i due Stati al momento della proposizione dell’azione. L’indicazione che le norme di competenza applicate sono “conformi a quelle del capo II” (art. 42 n. 2) significa che, in questo caso, il giudice dello Stato richiesto, a differenza di quanto previsto in via generale dallo stesso 202 La disposizione dell’art. 42 corrisponde in parte all’art. 54 della Convenzione “Bruxelles I”, ora trasfuso nell’art.66 del Regolamento n. 44/2001. 203 Ciò significa che nei procedimenti che erano già pendenti alla data di entrata in vigore del Regolamento, tali questioni continueranno ad essere regolate dalle norme previgenti. in Italia quindi si applicherà la Legge n. 218/1995. 204 Questa osservazione è di Roberto Conti, in op. cit., pag. 65, ma v. anche Andrea Bonomi, op. cit., pag. 308. 124 Regolamento205, deve esaminare la competenza del giudice d’origine, poichè essa non ha potuto essere esaminata su richiesta del convenuto nello Stato d’origine in base alla Convenzione. Infine, va segnalato che una regola particolare è prevista dagli atti pubblici e per gli accordi conclusi davanti ad un giudice: ad essi il Regolamento si applica se sono stati formati o conclusi posteriormente alla sua entrata in vigore206. Per quanto riguarda la determinazione dell’ambito di applicazione personale, essa è disciplinata dagli artt. 7 e 8 del Regolamento. L’art. 7, intitolato “carattere esclusivo della competenza giurisdizionale di cui agli artt.2 e 6 (207), dispone che il coniuge che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o ha la cittadinanza di uno Stato membro208, può essere convenuto in giudizio davanti ai giudici di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli da 2 a 6 del Regolamento stesso. In presenza di uno dei collegamenti indicati (residenza abituale o cittadinanza europea del convenuto), i giudici degli Stati membri non possono fondare la propria competenza sulle norme del sistema di diritto internazionale privato vigente nello Stato del foro209. In sostanza, l’art. 7 ha la medesima funzione dell’art. 3 della Convenzione di Bruxelles, e cioè di escludere l’applicazione dei criteri nazionali autonomi nei casi che sono compresi nel campo di applicazione 205 L’art. 17 del Regolamento n. 1347/2000 prevede infatti che “ non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine”.V. anche Andrea Bonomi, op. cit., pag. 311. 206 Andrea Bonomi, in op. cit., pag. 309, deduce da questa norma che in questo si può prescindere da una verifica della competenza delle autorità in cui l’atto è venuto ad esistenza. 207 Per un esame più approfondito degli artt. da 2 a 6 del Regolamento n. 1347/2000, v. il paragrafo successivo. 208 Nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda si fa riferimento al “domicile”. 209 Rileva giustamente Andrea Bonomi in op. cit., pag. 327, che è in base a questa disposizione che il Regolamento afferma che le norme sulla competenza in esso contenute hanno carattere esclusivo. 125 della Convenzione210, con alcune differenze rispetto a quest’ultima: innanzitutto, a norma dell’art. 9 del Regolamento n. 1347/2000, il giudice investito di una causa per la quale non ha competenza in base al Regolamento e per la quale, sempre in base ad esso, è competente il giudice di un altro Stato membro, deve dichiarare d’ufficio la propria incompetenza, anche se il convenuto si è regolarmente costituito e non ha eccepito l’incompetenza, a differenza di quanto previsto dagli articoli 19 e 20 della Convenzione di Bruxelles (trasfusi poi negli articoli 25-26 del Regolamento n. 44/2001), secondo i quali un accertamento d’ufficio della competenza è previsto soltanto se il convenuto non compare o se i giudici di un altro Stato membro hanno competenza esclusiva. Un’altra differenza è che l’ambito di applicazione esclusivo delle norme del Regolamento è definito dall’art. 7 con due criteri concorrenti (residenza abituale e cittadinanza del convenuto), a differenza di quanto previsto nella Convenzione di Bruxelles (ora Reg. n. 44/2001), che utilizza un solo criterio (domicilio del convenuto): ne consegue, rispetto al sistema previsto da “Bruxelles I”, vi è un ampliamento della sfera di applicazione delle norme comunitarie rispetto all’ambito lasciato alle norme nazionali211. Lo scopo di tale estensione è quello di garantire a tutti i cittadini degli Stati membri, anche se residenti in uno Stato terzo, la protezione derivante dall’applicazione delle norme sulla competenza previste dal Regolamento e dalla conseguente esclusione dei criteri di competenza ritenuti “esorbitanti” previsti dagli ordinamenti nazionali212. 210 L’art. 3 della Convenzione di Bruxelles stabilisce che “ le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo”. 211 Su tale punto cfr. anche Helen Stanford in European Law Review, 2/2003 pag.44. 212 Tale considerazione è svolta sia da Helen Stanford, in op. cit., pag. 44, che da Andrea Bonomi, in op. cit., pag. 329. 126 Questa regola permette un’equiparazione di tutti i cittadini dell’Unione, siano essi residenti all’interno o all’esterno del territorio degli Stati membri. Un trattamento meno favorevole è previsto per i cittadini di Stati terzi che non risiedono all’interno dell’Unione, nel senso che essi possono essere convenuti di fronte ai giudici di uno Stato membro sulla base delle norme sulla competenza giurisdizionale nazionali vigenti in quello Stato, anche se esse hanno carattere esorbitante. Infine, vanno ricordate due disposizioni dell’articolo 8(213), che non danno luogo a particolari difficoltà interpretative: l’art. 8, n. 1 stabilisce che “ se nessun giudice di uno Stato membro è competente a norma degli articoli da 2 a 6, la competenza è determinata in ciascuno Stato membro dalla legge interna”214. All’art.8 n. 2 dispone che “il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale in un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest’ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro(…)”215. 213 Cfr. l’opinione di Franco Mosconi, in op.cit., pag.10, secondo il quale bisogna far riferimento, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, agli artt. 3 e 32 della legge 218/95. Ad esempio, posto che – in base all’art. n 32 della legge n. 218/1995 - la giurisdizione italiana sussiste quando uno dei coniugi è italiano, un italiano ovunque residente, come pure un tedesco con residenza abituale in Italia, possono convenire davanti al giudice italiano il rispettivo coniuge turco con residenza abituale in Turchia. 214 Per determinare i casi in cui si verifica l’ipotesi prevista dall’art. 8, n. 1, è necessario procedere ad un esame congiunto degli articoli 2 e 7 del Regolamento: innanzitutto, quando il coniuge convenuto è residente in uno Stato membro, non vi è possibilità per un’applicazione residuale dei criteri di competenza nazionali; l’applicazione residuale del diritto interno ha rilevanza solo nei casi in cui il coniuge convenuto ha la cittadinanza di uno Stato dell’Unione ma è residente in uno Stato terzo.In tale caso la cittadinanza europea di uno non è, nel sistema del Regolamento, un collegamento sufficiente per fondare la competenza: si realizza quindi la condizione prevista dall’art. 8, n. 1.Occorre infine considerare che il ricorso alle norme interne di competenza è precluso dall’art. 7, lett. b) quando si intende attrarre il coniuge cittadino dell’Unione in uno Stato membro distinto da quello di cui ha la cittadinanza: l’unica ipotesi di applicazione delle norme interne rimane quindi quella in cui si intenda instaurare la causa in uno Stato membro distinto da quello di cui il convenuto ha la cittadinanza. 215 Sul punto v. M. Finocchiaro, Dopo l’entrata in vigore prevista il 1° marzo 2001 cadono i precedenti accordi internazionali, in Guida al Diritto, 2000, 29, 117. 127 III.4. LA DISCIPLINA DELLA LITISPENDENZA, IL RICONOSCIMENTO E L’ESECUZIONE DELLE DECISIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO N. 1347/200 CE Una delle novità più significative introdotte dal Regolamento 1347/2000 riguarda la regolamentazione della litispendenza, con l’evidente scopo di evitare l’instaurazione di procedimenti paralleli in diversi Stati membri e di attenuare il più possibile il rischio di decisioni contrastanti. Eventualità che prima era resa possibile dalla mancanza di norme ad hoc nei precedenti strumenti di diritto internazionale, come ad esempio la Convenzione dell’Aja del 1970, che si limitava a disciplinare il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti stranieri. Anche rispetto alla Convenzione di Bruxelles del 1968, l’articolo 11 ha un contenuto profondamente innovativo, poichè da un lato accoglie una nozione molto ampia di litispendenza, e dall’altro contiene una definizione autonoma del momento della pendenza della lite, corrispondente a quella inserita nel Regolamento n. 44/2001. L’eliminazione di uno dei due processi, oltre ad evitare un inutile dispendio di attività processuale, pone una necessaria premessa per la circolazione delle sentenze in ambito comunitario, ed è proprio in ossequio di tale principio che sono formulati i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 11 del Regolamento n. 1347/2000. 128 Da un esame congiunto dei paragrafi 1 e 2 (216) dell’art. 11 risulta che gli effetti della litispendenza si producono non soltanto quando “dinanzi a giudici di Stati membri diversi e tra le stesse parti sono state proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo”217, ma anche quando le domande proposte non abbiano il medesimo oggetto e il medesimo titolo, purchè siano tutte “relative al divorzio, alla separazione personale o all’annullamento del matrimonio”. In tale caso quindi il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finchè non sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito. In caso di esito negativo, il giudice adito per secondo potrà continuare il procedimento. E’ stato evidenziato218 come il Regolamento vada ben oltre la nozione di litispendenza desumibile dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, rinunciando del tutto al requisito dell’identità oggettiva delle cause. Per effetto dell’art. 11, par. 2, anche la proposizione di una domanda di separazione 216 La relazione Borràs , punto 54, parla a proposito del paragrafo 2 dell’articolo 11 di “falsa litispendenza”, ricordando che la soluzione adottata è stata ritenuta preferibile rispetto all’altra soluzione proposta, che consisteva nel mantenere la forza di attrazione della giurisdizione he produce i maggiori effetti, ai fini della certezza del diritto e per evitare problemi agli Stati in cui non esiste nè la separazione personale nè l’annullamento. Secondo altri sarebbe stata preferibile una disciplina più flessibile, sul tipo di quella contenuta nella Convenzione di Bruxelles del 1968 per i casi di connessione. 64 Per un approfondimento del concetto di litispendenza negli Stati membri, v. Attardi, Litispendenza e oggetto del processo nella Convenzione di Bruxelles, in Giur. it, 1995 V, 249, Onniboni, Litispendenza e connessioni comunitarie in caso di cumulo oggettivo di causa per l’accessorietà presso il giudice adito per secondo, in Giur. it., 1996, IV, 31. 217 Per un approfondimento del concetto di litispendenza negli Stati membri, v. Attardi, Litispendenza e oggetto del processo nella Convenzione di Bruxelles, in Giur. it, 1995 V, 249, Onniboni, Litispendenza e connessioni comunitarie in caso di cumulo oggettivo di causa per l’accessorietà presso il giudice adito per secondo, in Giur. it., 1996, IV, 31. 218 A. Bonomi, op. cit., pag. 335. Lo stesso autore ritiene che anche una domanda di mero accertamento (per esempio, circa la validità o la nullità del matrimonio) sia sufficiente a produrre gli effetti della litispendenza, conformemente a quanto deciso dalla Corte di Giustizia nell’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968. Altra questione aperta è quella di sapere se gli effetti della litispendenza si producono anche nel momento della proposizione di un’istanza di conciliazione, quale prevista in alcuni ordinamenti nazionali. La risposta è per l’Autore affermativa, quando un tentativo di conciliazione sia obbligatoriamente previsto, nell’ambito di una procedura unitaria di separazione o di divorzio, com’è il caso della normativa italiana. 129 ersonale preclude l’instaurazione in un altro Stato membro di una causa di scioglimento del matrimonio, e viceversa219. Il motivo posto a fondamento di tale nozione “allargata” di litispendenza è che l’esistenza di differenze rilevanti tra le normative tra gli Stati membri rende difficile, se non impossibile, ravvisare una reale identità di oggetto e/o titolo tra le domande proposte in Stati diversi. In realtà, lo scopo perseguito è di assicurare, nella misura più ampia possibile, la trattazione unitaria di tutte le cause relative alla medesima situazione di crisi matrimoniale in un unico processo, o almeno dinanzi alle giurisdizioni di un unico paese220. In questa prospettiva assumono particolare rilievo l’art. 5 e l’art. 11, par. 3: il primo attribuisce al giudice adito con la domanda principale la competenza per conoscere delle domande proposte dal convenuto in via riconvenzionale; il secondo prevede che la parte che ha proposto la domanda davanti al giudice successivamente adito ha la possibilità di promuoverla dinanzi al giudice preventivamente adito. In pratica la norma esclude l’applicazione e la limitazione delle preclusioni che sono spesso previste dal diritto processuale interno per la proposizione di domande riconvenzionali o per la riunione di procedimenti connessi. Un’altra novità è introdotta dall’art. 11, par. 4(221): l’adozione di un criterio autonomo ed uniforme per la determinazione della pendenza della lite. 219 Va sottolineato che il paragrafo 2 dell’art. 11 non trova applicazione con riguardo alle controversie concernenti la potestà sui minori, riferendosi esclusivamente alle cause matrimoniali: ne conseguirà che la pendenza innanzi a giudici nazionali diversi di una causa di separazione e di un procedimento concernente la potestà non potrà trovare composizione alla stregua dell’art. 11, par. 2, applicandosi in tal caso l’art. 11, par. 1, nelle sole ipotesi di contemporanea pendenza di più domande, tutte concernenti la potestà sui figli minori d’entrambi i coniugi. A tal proposito la Rel. Borràs afferma che “il paragrafo 2 è stato volutamente limitato al divorzio, alla separazione personale ed all’annullamento del matrimonio: solo in relazione ad essi viene applicata la norma della litispendenza in caso di domande non aventi il medesimo oggetto”.Per una critica a tali considerazioni v. R. Conti, op. cit. pag. 663. 220 Cfr. Helen Stanford, op. cit., pag. 47. 221 Se il coniuge che ha proposto successivamente la domanda non si avvale delle possibilità offerte dagli articoli 5 e 11, par. 3, egli potrà far valere le sue pretese soltanto dopo la conclusione del procedimento 130 Si tratta di un’anticipazione del nuovo regime previsto dal Regolamento n. 44/2001 (art. 30), al fine di porre rimedio alle conseguenze inique che nel sistema della Convenzione di Bruxelles del 1968 potevano derivare dal rinvio alle norme processuali interne. In base alla norma in esame, che instaura due sistemi perfettamente alternativi tra loro, il giudice si considera adito nel momento in cui l’atto introduttivo del procedimento sia depositato presso il giudice, ovvero nel momento in cui l’autorità competente ai fini della notificazione riceva l’atto per comunicarlo alla controparte, sempre che l’attore abbia preso in seguito le misure necessarie, rispettivamente, alla notificazione o al deposito presso il giudice222. L’opzione a favore dell’uno o dell’altro sistema dipenderà ovviamente dai vari modi in cui si articolano i sistemi processuali nazionali. Dal punto di vista dell’ordinamento italiano, entrambe le ipotesi sono rilevanti, dato che i procedimenti di separazione e di divorzio iniziano, com’è noto, con ricorso, mentre quelli diretti a far dichiarare la nullità del matrimonio sono procedimenti ordinari, nei quali vige il sistema della citazione. Nel primo caso, la lite si dovrà ritenere pendente nel momento del deposito del ricorso, semprechè tale atto sia successivamente come di regola notificato al convenuto, unitamente al decreto del tribunale. Nel secondo caso, il momento della pendenza non è più quello della notificazione della citazione, ma quello in cui l’atto di citazione viene depositato presso l’ufficiale giudiziario, affinchè provveda alla notifica. pendente, attraverso azioni di integrazione e di completamento, nella misura in cui queste non siano precluse dagli effetti di giudicato della sentenza resa nel procedimento già concluso. 222 Il paragrafo 4 è stato aggiunto accogliendo integralmente l’emendamento n. 8 proposto dal Parlamento Europeo al testo della Commissione. 131 Nel Regolamento n. 1347/2000 le norme sulla competenza e sulla litispendenza sono funzionali al riconoscimento ed all’esecuzione delle decisioni223 fra gli Stati membri. A norma dell’art. 14 il riconoscimento delle decisioni è automatico, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, ed è interessante notare che è il Regolamento stesso ad indicare la conseguenza di tale carattere automatico, precisando (art. 14, par. 3) che non è necessario alcun procedimento per l’aggiornamento delle iscrizioni dei registri dello stato civile dello Stato richiesto, a condizione che la sentenza modificativa dello status matrimoniale delle persone interessate sia passata in giudicato nello Stato d’origine224. I motivi di diniego del riconoscimento sono limitati e corrispondono in sostanza a quelli previsti nel sistema della Convenzione di Bruxelles del 1968. Il riconoscimento di decisioni in materia matrimoniale può essere rifiutato in quattro casi tassativi: a) contrasto manifesto225 con l’ordine pubblico dello Stato richiesto del riconoscimento; b) quando la decisione è stata resa in contumacia, se l’atto introduttivo non sia stato notificato o comunicato al 223 Il termine decisione, secondo la dizione contemplata dall’art. 13 del Regolamento n. 1347/2000, riguarda sia ogni causa disciplinata dal Regolamento, a prescindere dalla terminologia utilizzata nello Stato d’origine (decreto, sentenza, ordinanza), sia gli accordi conclusi dinanzi ad un giudice in corso di giudizio ed esecutivo nello Stato membro. E’ inoltre pacifico che tale espressione lessicale indica soltanto delle decisioni positive, vale a dire quelle che abbiano condotto ad un divorzio, ad una separazione personale o ad un annullamento del matrimonio. Sul punto, cfr. R. Conti, op. cit. pag. 665.Sull’esclusione delle decisioni di rigetto da parte dell’art. 13 del Regolamento, cfr. A. Bonomi, op. cit., pag. 338-339, ed anche Relazione Borràs , n.60.In particolare, il Bonomi sottolinea che l’esclusione dei provvedimenti di rigetto è stata voluta da alcuni paesi nordici che volevano evitare l’effetto di preclusione che si può ricollegare, in certi casi, a tali decisioni. La conseguenza di tale impostazione è che, pur in presenza di una decisione di rigetto e dopo il passaggio in giudicato di essa, la medesima domanda potrà essere riproposta dinanzi ai giudici di un altro Stato membro dell’Unione, e, in caso di un ulteriore rigetto, dinanzi ai giudici di un terzo Stato, e così via, sino ad esaurire la gamma dei fori competenti in base all’art. 2 del Regolamento. 224 Più autori (A.Bonomi, R. Conti) hanno notato che sotto questo profilo, le innovazioni rispetto alla normativa internazionale di diritto privato sono modeste, se viene fatto un confronto tra l’art. 14 del Regolamento e gli artt. 64 e 67 della Legge 218/1995, che prevede un sistema analogo a quello della normativa comunitaria in questione. 225 Riguardo alla “manifesta” contrarietà all’ordine pubblico della decisione, Franco Mosconi, op. cit., pag. 17, sottolinea che il ricorso al limite dell’ordine pubblico deve essere eccezionale, e deve essere adeguatamente motivato. Lo stesso Autore riferisce che la Corte di Giustizia, sarà chiamata, come essa stessa ha affermato, ad orientare i giudici nazionali affinchè non abusino dell’eccezione. 132 convenuto contumace in tempo utile e in modo tale che questi potesse presentare le proprie difese, salvo che sia accertato che il convenuto abbia accettato inequivocabilmente la decisione; c) nel caso di contrasto con una decisione resa tra le stesse parti nello Stato richiesto; d) nel caso di contrasto con una decisione resa tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, la quale soddisfi le condizioni prescritte per essere riconosciuta nello Stato richiesto. Una precisazione va fatta con riguardo al limite dell’ordine pubblico: esso non può essere invocato nè in caso di violazione delle norme sulla competenza previste dal Regolamento (ex art. 17), nè per una semplice divergenza tra la legge applicata dal giudice a quo ed il diritto dello Stato richiesto del riconoscimento. L’art. 18, infatti, precisa che il riconoscimento non può essere negato per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l’annullamento del matrimonio226. Per le decisioni relative alla potestà dei genitori, i motivi di rifiuto del riconoscimento sono analoghi, con alcune precisazioni e differenze: per quanto riguarda l’ordine pubblico, esso deve essere valutato tenendo conto dell’interesse superiore del minore, che in taluni casi (a seconda di quanto stabilisce il diritto interno degli Stati membri), può anche essere ascoltato. Il principio del contraddittorio può essere invocato dalla persona che ritiene la decisione sia lesiva della propria potestà di genitore, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato. 226 F. Mosconi, op. cit., pag. 18-19, sottolinea che tale soluzione presente nel Regolamento ha tenuto esplicitamente conto del desiderio degli Stati membri in cui il diritto materiale consente con minor rigore la pronuncia del divorzio, al fin di evitare che il riconoscimento delle decisioni delle loro Corti sia reso eccessivamente difficile negli Stati membri con legislazioni materiali più rigorose. 133 Infine, il contrasto con una decisione resa o riconosciuta nello Stato richiesto osta al riconoscimento soltanto se si tratta di una decisione “successiva” a quella da riconoscere. Viene dato, infatti, per scontato che il giudice a quo abbia tenuto conto nel proprio provvedimento delle decisioni rese anteriormente, ritenendo di doverle modificare. E’ escluso in ogni caso il riesame del merito. Le norme relative all’esecuzione delle decisioni straniere contenute nella sezione 2 del capo III del Regolamento si applicano alle sole decisioni relative alla potestà dei genitori, dato che per le decisioni in materia matrimoniale l’estensione dell’automaticità del riconoscimento all’aggiornamento degli atti di stato civile consente di escludere l’esigenza di attivare l’exequatur. Nell’applicazione del Regolamento, la procedura di exequatur ivi prevista sostituirà quella contemplata dal diritto interno o da altri strumenti internazionali, come la Convenzione Europea del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia d’affidamento dei minori e ristabilimento dell’affidamento, rispetto alla quale il regolamento prevale a norma dell’art. 37. Dal punto di vista dell’ordinamento italiano, tale procedura prevale su quella prevista dall’art. 4 della legge n. 64/1994. La procedura di exequatur227 prevista nel Reg. n. 1347/2000, non presenta particolari differenze rispetto a quelle previste dalla Convenzione di Bruxelles del 1968: si tratta di una procedura di tipo sommario, in cui il 227 Per alcune modifiche rispetto a tale normativa, cfr. il paragrafo successivo. Invece, per approfondire la conoscenza del Regolamento in esame, v: Uccella, La prima pietra per la costruzione di un diritto europeo delle relazioni familiari: il Regolamento n. 1347 del 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, in Giust. It., 2001; Figone, Brevi note sul Regolamento del Consiglio CE n. 1347/2000 del 29 maggio 2000 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità parentale nei confronti dei figli comuni, in Contr. impresa, Europa, 2002; R. Clerici, Commento, in Famiglia e diritto, n. 2/2001. Sulla Convenzione “Bruxelles II” v. Mansi, Sulla Convenzione comunitaria relativa alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, in Studium juris, 2000. 134 contraddittorio è differito e soltanto eventuale, subordinato ad un’opposizione della parte contro la quale l’esecuzione viene richiesta228. In conclusione, merita di essere menzionato il Capo 4 del regolamento (rubricato “disposizioni generali”) che regola i rapporti tra il regolamento stesso, pregresse e future convenzioni internazionali nella stessa materia. Il principio generale è che il regolamento sostituisce nei rapporti tra gli stati membri, le altre convenzioni già vigenti, sia bilaterali che plurilaterali che riguardino la stessa materia (art. 36). Il successivo art. 37 prevede espressamente che il regolamento prevalga su alcune tra le più significative Convezioni: • Aja 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori ratificata in Italia con L 15 gennaio 1994 n. 64; • Lussemburgo 8 settembre 1967 sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale; • Aja 1 giugno 1970 sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali cui l'Italia ha aderito con l. 10 giugno 1985 n. 301; • Europea 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisione in materia dell' affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, ratificata dalla l. n. 64/1994; • Aja 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento delle decisioni, nonché la cooperazione in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori. 228 Va fatto un ultimo rilievo sul Regolamento in esame. Esso è cedevole, ai sensi dell’art. 40, rispetto ai concordati stipulati in alcuni Stati membri (Portogallo, Spagna, Italia) con la Santa Sede. Al riguardo, va sottolineata la disposizione che estende a tutti gli Stati cui si applica il regolamento gli effetti di una sentenza di nullità matrimoniale, pronunciata da un tribunale ecclesiastico, che sia stata successivamente delibata nello Stato membro direttamente da un tribunale ecclesiastico. In questo caso, i requisiti del riconoscimento, previsti dal Regolamento n. 1347/2000, dovrebbero essere riferiti all’atto di delibazione dello Stato concordatario che abbia statuto positivamente sull’attribuzione di effetti, nel proprio ordinamento, alla sentenza ecclesiastica. 135 In conclusione, tale regolamento, in considerazione delle sue finalità va senza dubbio valutato positivamente in quanto mira ad uniformare la legislazione degli stati membri in una materia così delicata quale quella familiare, dove si è avvertita l'esigenza di regolare il fenomeno progressivo dei matrimoni misti e la mobilità dei cittadini all'interno dei Paesi dell' Unione europea. III.5. IL REGOLAMENTO 2201/2003 CE: UN NUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIO IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA’ PARENTALE Nonostante l’indubbio carattere innovativo che lo contraddistingue, il Regolamento n. 1347/2000 non è stato esente da critiche, sia per quanto riguarda il fenomeno del c.d. “forum shopping”, sia per quanto riguarda una serie di limiti intrinseci che lo caratterizzano, e che come vedremo hanno portato, a soli quattro anni dalla sua adozione, all’emanazione del Regolamento 2201/2003, che lo sostituisce completamente. Per quanto riguarda il “forum shopping” che può essere definito come la “scelta dello Stato in cui instaurare il giudizio in funzione delle norme applicabili nel merito”229, o come “l’individuazione della giurisdizione dello Stato membro che offre i provvedimenti più favorevoli sul divorzio e sulla responsabilità dei genitori”230, vari Autori231 hanno criticato il Regolamento 229 A. Bonomi, op. cit., pag. 310. 230 Helen Stanford, op. cit., pag. 47. 231 Tra questi ricordiamo A. Bonomi, R. Conti, Franco Mosconi. 136 n. 1347/2000, che a loro parere offrirebbe ai cittadini ed ai residenti degli Stati membri tale possibilità. La scelta della giurisdizione influenza chiaramente la velocità con la quale la causa di divorzio sarà trattata e potrebbe essere potenzialmente essere utilizzata per ritardare i procedimenti232. Un articolo dell’Indipendent(233) ha evidenziato la possibilità di un uso distorto degli strumenti giuridici offerti dal Regolamento da parte di coniugi “vendicativi” che intendano impedire al proprio coniuge di risposarsi in tempi brevi, rivolgendosi ad esempio alla giurisdizione italiana o a quella irlandese, note per la lentezza dei procedimenti di scioglimento del vincolo matrimoniale (in media 3-4 anni)234. In realtà, il problema non è così grave come appare ictu oculi, perchè è stato giustamente rilevato235 che, all’atto pratico, gli individui hanno una limitata capacità di scegliere arbitrariamente la giurisdizione per l’istanza di divorzio, a causa dei criteri del Regolamento n. 1347/2000 che servono ad individuare la giurisdizione: si dovrebbe dimostrare più di un mero legame commerciale con lo Stato membro in cui cercano di ottenere il divorzio e le decisioni riguardanti la responsabilità genitoriale, ed allo stesso tempo dovrebbero dimostrare la residenza abituale nello Stato in cui avviano il procedimento. 232 Infatti, benchè ormai tutti gli Stati membri abbiano abbandonato il principio dell’indissolubilità del matrimonio, le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di matrimonio sono ancora sensibili. Vi sono paesi in cui l’istituto della separazione e quello dell’annullamento non esistono (ad es. la Svezia); in altri casi la separazione, pur essendo prevista, non costituisce un presupposto per ottenere lo scioglimento del matrimonio (Inghilterra). 233 Bendick, “Parting is so Sweet –in Sweden”, Indipendent, 6/3/2001. 234 A tal proposito, v. le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, emanate il 3 dicembre 1998 e il 18 febbraio 1999 (Laino c. Italia), con le quali l’Italia è stata condannata per l’eccessiva durata dei processi relativi alle cause di separazione tra coniugi. La massima espressa dalla Corte è che la ragionevolezza della durata di un processo deve essere valutata alla luce della complessità del caso, del comportamento del ricorrente e delle autorità competenti.Nei casi che concernono lo status delle persone, l’importanza della controversia per il ricorrente è parimenti un criterio pertinente e s impone, inoltre, una diligenza particolare in considerazione delle eventuali conseguenze che una lentezza eccessiva può comportare, in particolare, sul godimento del diritto al rispetto della vita familiare. 235 Su tale punto ritengo decisiva l’opinione espressa da Helen Stanford, op. cit., pag. 47. 137 La verità è che, nella situazione legislativa attuale, soltanto chi ha le risorse economiche necessarie può permettersi di muoversi tra le pieghe delle varie normative dei vari Stati dell’Unione per scegliere la soluzione più rapida e più efficace236. Come sottolineato in precedenza, il Regolamento n. 1347/2000 ha delle lacune e dei limiti che hanno suscitato sin dalla sua emanazione notevoli perplessità sia tra gli Stati membri che in dottrina. Il primo, evidente limite riguarda il suo ristretto campo di applicazione, dato che esso non si applica alle unioni omosessuali237 e non concerne le questioni relative alla potestà dei genitori, sorte in un momento successivo allo scioglimento del matrimonio. Il secondo limite riguarda il fatto che è sempre richiesta la procedura di exequatur affinchè una decisione emessa in uno Stato membro possa essere attuata in un altro. Al fine di superare tali limiti in materia matrimoniale, la Francia ha presentato il 3 luglio del 2000 un’iniziativa volta a facilitare, tramite l’abolizione dell’exequatur, l’esercizio dei diritti di visita transfrontaliera ai figli minori di coniugi separati o divorziati238. L’iniziativa francese prevede che una decisione riguardante il diritto di visita dei bambini abbia automaticamente valore esecutivo negli altri Stati membri, senza la necessità di procedure intermedie (in pratica: abolizione dell’exequatur), limitando la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione di tali sentenze. Inoltre, tale iniziativa stabilisce che la restituzione immediata del figlio, alla fine del periodo di visita, non possa essere impugnata o ritardata dal genitore avente diritto di visita. Infine è 236 In tal senso, Cesare Rimini, Matrimonio light o divorzio veloce?Basta una residenza all’estero ed è fatta, Corriere della Sera, 24/11/2002. 237 Sulla problematica delle unioni omosessuali rinviamo al capitolo 2 di quest’opera. 238 Iniziativa della Repubblica Francese in vista dell’adozione del Regolamento del Consiglio relativo all’esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori, in G.U.C.E. C234 del 15 agosto 2000, 7. 138 prevista la designazione, da parte di ogni Stato membro, di un organo centrale che garantisca l’esercizio effettivo del diritto di visita dei bambini239. Successivamente, la Commissione Europea, varando il 6 settembre 2001 la Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di potestà dei genitori240 ha inteso garantire, nell’ambito dei provvedimenti concernenti i minori, che questi non solo circolassero liberamente, ma potessero essere revisionati in un contesto di certezza del diritto che riducesse al minimo i conflitti e che portasse la necessaria stabilità nella vita del bambino. La proposta riguardava gli stessi procedimenti del Reg. n. 1347/2000, con la fondamentale differenza rappresentata dall’eliminazione del vincolo con i procedimenti matrimoniali di cui all’art. 1, avendo ad oggetto tutte le decisioni in materia di potestà dei genitori su un minore, indipendentemente dalla situazione familiare. Emersa l’esigenza di accorpare in un “unico strumento legislativo” la proposta della Commissione sulla potestà dei genitori e l’iniziativa francese sul diritto di visita, la Commissione ha quindi provveduto a ritirare la propria proposta, presentandone una nuova nel maggio del 2002 che riunisce il Reg. n. 1347/2000, la proposta della Commissione in materia di potestà dei genitori e l’iniziativa francese sul diritto di visita241. La proposta della Commissione estende il raggio di operatività del nuovo Regolamento a tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, disgiungendoli dai procedimenti aventi per oggetto le cause matrimoniali. Inoltre tale proposta, determinando 239 Sull’iniziativa francese ha emesso il proprio parere il Comitato economico e sociale, in data 16/1/2001, dichiarando di approvare la proposta francese, ritenendo che essa “ sia diretta a facilitare l’esercizio del diritto di visita e alloggio, pur impedendo che il figlio diventi ostaggio di un conflitto tra i genitori residenti in Stati membri differenti”. 240 COM/2001/0505 def., in G.U.C.E., n. 332 E del 27/11/2001, 269-274. 241 Proposta di Regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale: doc. COM (2002) 222, in G.U.C.E. C 203/E, del 27 agosto 2002. 139 espressamente la nozione di responsabilità genitoriale242 (e colmando così una lacuna del Regolamento n. 1347/2000), intende innovare il sistema del riconoscimento e dell’esecuzione dei provvedimenti in tema di diritto di visita del minore, abolendo il sistema dell’exequatur per le decisioni che sono state certificate nello Stato membro di origine. Questo lungo iter di modifiche e di innovazioni è finalmente confluito in un nuovo Regolamento, il n. 2201 del 27 novembre del 2003, che: a) estende il campo di applicazione del Regolamento n. 1347/2000 a tutte le decisioni riguardanti la responsabilità genitoriale; b) garantisce ai minori il diritto di mantenere contatti diretti e personali con entrambi i genitori; c) previene le sottrazioni di minori perpetrate da uno dei genitori all’interno della comunità. L'Unione considera come prioritario il diritto del minore di mantenere relazioni regolari con entrambi i genitori. In tale contesto, il minore avrà diritto di essere sentito su ogni questione relativa alla responsabilità genitoriale nei suoi confronti, tenendo conto della sua età e della sua maturità. L'Unione ha riunito, quindi, in un unico strumento giuridico le disposizioni relative al divorzio e alla responsabilità genitoriale, allo scopo di facilitare il lavoro dei giudici e degli operatori del diritto e di disciplinare l'esercizio dei diritti di visita transfrontaliera. Il regolamento rappresenta altresì una misura importante nella lotta contro la sottrazione dei minori. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 (detto anche Bruxelles II bis) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, abroga il 242 La nozione di responsabilità genitoriale è ora presente nell’art. 2, par. 7, del Regolamento 2201/2003: “diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita”. 140 regolamento (CE) n. 1347/2000 e modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari III.5.1. CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E COMPETENZA Rientrano nell'ambito d'applicazione di questo regolamento i procedimenti relativi al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio, nonché tutte le questioni relative alla responsabilità genitoriale (espresso nel Par. 1 del Regolamento). Con “responsabilità genitoriale” s’intendono i diritti e i doveri di cui è investito una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore (art. 2 punto 7). Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale. Il successivo paragrafo 2 all’art. 1 precisa che: “Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b) riguardano in particolare: a) il diritto di affidamento (i diritti concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza) e il diritto di visita (in particolare il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo di tempo limitiato); b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi; 141 c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente avente la responsabilità della persona e dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano; d) la collocazione del minore in un famiglia affidataria o in un istituto; e) le misure di protezione de minore legato all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore". L'ambito di applicazione è invece limitato dal paragrafo 3, secondo il quale: il presente regolamento non si applica: a) alla determinazione o ali 'impugnazione della filiazione; b) alla decisione relativa ali 'adozione, alle misure che la preparano o all'annullamento o alla revoca dell’adozione: c) ai nomi e ai cognomi del minore; d) all'emancipazione; e) alle obbligazioni alimentari; f) ai trust e alle successioni; g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori. Dall’analisi dei suddetti paragrafi si rileva che, ai fini dell'ambito d’applicazione, si prescinde completamente dallo stato legittimo dei figli e dal collegamento dei provvedimenti con l'annullamento, il divorzio e la separazione, ma si prendono in considerazione gli interventi giudiziari che riguardano i minori e i soggetti, anche maggiorenni, incapaci di provvedere a se stessi. Inoltre, con il Reg. Bruxelles II bis vi è un’estensione notevole rispetto alla portata del Bruxelles II in quanto non solo fa sempre riferimento alla materia del divorzio, separazione ed annullamento del matrimonio ma ha allargato la sua sfera di applicazione a tutte le decisioni in materia di potestà 142 genitoriale, ivi comprese le misure di tutela del minore, indipendentemente da qualsiasi collegamento con una causa matrimoniale. Il nuovo regolamento ha, inoltre, una struttura normativa più dettagliata, specificando la sua sfera di applicazione sia in positivo che in negativo, individuando cioè specificamente le discipline in cui non trova applicazione (in particolare lo stesso non si applica all'impugnazione della filiazione e all'adozione). Restano escluse da entrambi i regolamenti le disposizioni relative alla colpa dei coniugi, ai rapporti patrimoniali fra coniugi, alla cessazione del legame che unisce coppie di fatto o omosessuali e alle decisioni concernenti l'affidamento dei figli. Tali esclusioni non sono state determinate da una scelta libera, ma sono state "obbligate" dall'impossibilità di trovare un accordo che potesse mettere d'accordo i vari Paesi: troppo diverse e distanti culturalmente sono le legislazioni nazionali su questi punti. I regolamenti si applicano se il coniuge convenuto in giudizio è cittadino o residente in uno stato membro: restringe conseguentemente il campo di applicazione della analoga norma di diritto internazionale privato italiano (art. 32.1. 218/95), che prevede, come criteri di collegamento, la cittadinanza italiana di uno dei coniugi, il fatto che il matrimonio sia stato celebrato in Italia, il domicilio o la residenza italiana del convenuto. Gli artt. dal 2 al 12 riguardano la disciplina della competenza giurisdizionale. I criteri più significativi per individuare la competenza sono dati alternativamente dalla residenza abituale dei coniugi o dalla residenza del convenuto. La giurisprudenza comunitaria privilegia un'interpretazione autonoma del concetto di residenza, indipendente cioè dal significato di tale parola all'interno degli Stati membri, al fine di garantire un'uniformità di applicazione 143 al regolamento. La residenza abituale, secondo un'opinione prevalsa in seno alla Conferenza dell'Aja, in cui tale nozione ebbe origine, consiste in una situazione di mero fatto, implicante la presenza fisica (dimora) non transitoria di un soggetto in un dato luogo. Per l’Inghilterra e l’Irlanda occorre invece fare riferimento al domicile, ove si pone l'accento sull'esigenza che ogni soggetto, in ogni momento della sua vita, abbia un unico domicilio, da individuare secondo il criterio della maggiore permanenza temporale. I1 criterio dunque non è molto dissimile da quello della residenza individuato per gli altri paesi, ove pure assume rilevanza l'abitualità della dimora in un dato luogo. Quanto alle domande relative alla potestà dei genitori sul figli di entrambi i coniugi, per il regolamento Bruxelles II è competente lo stesso giudice competente in materia di separazione, di divorzio o annullamento del matrimonio se il figlio risiede nello stesso Stato membro, altrimenti solo se almeno uno dei coniugi esercita la potestà sul figlio o la competenza del giudice è stata accettata dai coniugi ed è corrispondente all'interesse superiore del figlio. Il Bruxelles II bis invece, sul punto, contiene due significative modifiche. La prima è che non si parla più dei figli ma di minori (vengono cioè individuati, nell'ambito dei figli solo quei soggetti ritenuti particolarmente meritevoli di tutela). La seconda è che la competenza viene determinata comunque dal luogo di residenza del minore; criterio residuale è quello della competenza dello Stato ove si trova il minore; in ogni caso il polo di attrazione della competenza è sempre determinato dal minore e non, come nel regolamento Bruxelles II, tendenzialmente. da quello ove si svolge il giudizio di annullamento, separazione o divorzio. 144 Il luogo di svolgimento di questi giudizi può determinare, la proroga della competenza sulle domande relative alla responsabilità dei genitori se: a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio; b) la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altri modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all'interesse superiore del minore. Il citato nuovo regolamento sostitutivo del 1347/2000 CE, esprime dunque il principio secondo cui il criterio nel determinare la competenza fra Stati è quello di assicurare la vicinanza tra il minore e il suo luogo di residenza abituale: dovrebbero pertanto essere competenti le giurisdizioni dello Stato membro ove il minore risiede abitualmente. In via eccezionale (art. 15), le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito, qualora ritengano che l'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare sia più adatta a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò corrisponda all'interesse superiore del minore243 possono: a) interrompere l'esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all'autorità giunsdizionale dell'altro Stato membro; b) chiedere all'autorità giurisdizionale dell'altro Stato membro di assumere la competenza. In questo caso, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito fissa un termine entro il quale le autorità giurisdizionali dell'altro Stato devono essere adite. Decorso inutilmente tale termine, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità 243 Per essere divenuta la residenza abituale del minore dopo che l'autorità giurisdizionale sia stata adita o è la residenza abituale del minore, o è il Paese di cui il minore è cittadino o è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale o la causa riguarda le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni del minore situati sul territorio di questo Stato membro. 145 preventivamente adita. Le autorità giurisdizionale di quest'altro Stato membro possono accettare la competenza, ove ciò corrisponda all'interesse del minore, entro sei settimane dal momento in cui sono adite e, in questo caso, l'autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza, mentre, in caso contrario, la competenza continua ad essere esercitata dall'autorità giurisdizionale preventivamente adita. Si è introdotto così un meccanismo, del c.d. forum conveniens, per il quale, ai fini della competenza, si può prescindere dai criteri generali che la individuano e si deroga alla stessa per motivi particolari che possono portare alla competenza del giudice di un altro Stato. La soluzione escogitata non è delle più agevoli e può comportare - sia pure per realizzare il superiore interesse del minore - un forse ingiustifìcato allungamento dei tempi processuali. È da ritenere che il giudice indicato come competente non possa a sua volta indicare come competente il giudice di un terzo Stato. Quando un giudice di uno Stato membro è investito di un caso per il quale non è competente, deve d'ufficio dichiararsi non competente. Se viene intentata una procedura contro un convenuto che ha la residenza abituale in un altro Stato membro, spetta ai giudici verificare se questi ha ricevuto la domanda giudiziale in tempo utile per poter preparare la propria difesa. I giudici hanno, inoltre, la possibilità di adottare, in caso d'urgenza, provvedimenti cautelari relativi a persone e a beni. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione del Reg. 2201/2003 i procedimenti civili relativi alle obbligazioni alimentari, che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. 146 Sono altresì esclusi dall'ambito d'applicazione del regolamento: la determinazione e l'impugnazione della filiazione; la decisione relativa all'adozione, le misure che la preparano, l'annullamento e la revoca dell'adozione; i nomi e i cognomi del minore; l'emancipazione; i trust e le successioni; i provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori. Il regolamento stabilisce un sistema completo in materia di competenza. Per quanto riguarda il divorzio, essa riproduce le norme sulla competenza del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio. III.5.2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOTTRAZIONE DI MINORI Il regolamento prevede che, in caso di sottrazione di un minore, il titolare del diritto di affidamento può presentare presso un'autorità centrale una domanda di ritorno del minore. Egli può altresì adire un tribunale. La norma generale in materia di competenza stabilisce che i giudici dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima della sottrazione restano competenti anche successivamente a questa, fino a quando il minore non abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro e se: a) ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro; b) se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbero dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e ricorrono particolari condizioni (mancata 147 presentazione di domanda di rientro entro un anno; ritiro della domanda di rientro; chiusura di un procedimento innanzi al giudice dello Stato di residenza abituale; emissione da parte di quest'ultimo giudice di una decisione di affidamento non prevedente il ritorno del minore). Si attribuisce anche rilevanza a comportamenti che presuppongono una rinuncia alla originaria competenza. Il giudice è tenuto ad adottare la sua decisione al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda di ritorno del minore. Il minore è ascoltato durante il procedimento, se ciò non appare inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità. Il ritorno del minore non può essere rifiutato se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata. I giudici dello Stato membro in cui è avvenuta la sottrazione del minore, possono rifiutare il ritorno del minore solo nel caso in cui esista un serio rischio per la salute fisica e psichica del minore (ai sensi dell'articolo 13, lettera b della convenzione dell'Aja del 1980). Il regolamento prescrive che il giudice sia tenuto ad ordinare il ritorno del minore anche in quest'ultimo caso, qualora sia dimostrato che sono previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno. Se emana un provvedimento contro il ritorno di un minore, un'autorità giurisdizionale deve trasmettere il fascicolo all'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima della sua sottrazione. A quest' ultima autorità spetta la decisione definitiva sul ritorno del minore. Il giudice deve dare al minore e alle parti la possibilità di essere ascoltati, nonché tener conto dei motivi e degli elementi di prova sulla base dei quali il primo giudice ha emanato il provvedimento contro il ritorno. Se il giudice dello Stato membro d'origine perviene ad una decisione diversa, ossia che il minore deve tornare, la decisione viene automaticamente riconosciuta 148 ed eseguita nell'altro Stato membro senza che vi sia bisogno di una dichiarazione di esecutività (“soppressione dell'exequatur”) e senza possibilità di appello, a condizione che il giudice d'origine abbia rilasciato un certificato (allegato IV). III.5.3 RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE Nessun cambiamento avviene nel passaggio dal Bruxelles II al Bruxelles II bis per quanto riguarda il riconoscimento delle decisioni. È infatti identico il tenore letterale dell'art. 14 del Bruxelles II e dell'art. 21 del progetto di Bruxelles II bis: “le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento”. L'automaticità si fonda sul principio della reciproca fiducia, sulla presunzione che i requisiti del riconoscimento siano soddisfatti ad opera del giudice che pone in essere il provvedimento. In tal senso sono coerenti le disposizioni di entrambi i regolamenti che prevedono il divieto di riesaminare sia la competenza giurisdizionale del giudice che ha emesso la decisione, sia il mento di quest’ultima. Non vi sono cambiamenti di rilievo, nel passaggio da un regolamento all’altro, per quanto riguarda i motivi di non riconoscimento. Il riconoscimento può essere negato solo in particolari casi predeterminati: manifesta contrarietà all'ordine pubblico, violazione del diritto di difesa (il convenuto è nell’impossibilità di presentare le proprie difese a cause di una notificazione tardiva della domanda giudiziale), decisione incompatibile con 149 un'altra resa fra le medesime parti. L'unica modifica riguarda il caso della decisione presa senza che il figlio abbia avuto la possibilità di essere stato ascoltato: il Bruxelles II bis non parla più di figlio ma di minore, ma per il resto il contenuto è identico. Infine, in considerazione del fatto che il Bruxelles II bis disciplina il collocamento del minore in un altro Stato membro (art. 56), è stata introdotta quale ulteriore causa di non riconoscimento il mancato rispetto della procedura prevista nella norma da ultimo citata. Mentre per le decisioni in materia matrimoniale (o per entrambi i regolamenti) è sufficiente il principio dell'automaticità del riconoscimento, per quanto riguarda le decisioni relative all'esercizio della potestà dei genitori su un figlio di entrambi i coniugi. Per ottenerne la dichiarazione di esecutività è necessaria un'apposita istanza al giudice (da individuarsi secondo criteri variabili da Stato a Stato: in Italia è la Corte d'appello). Tale fase si svolge inaudita altera parte: il giudice decide senza contraddittorio e senza indugio se accogliere l’istanza o rigettarla. Ogni parte interessata potrà domandare ai giudici competenti il rilascio di un certificato il cui modulo tipo figura in allegato del regolamento (allegato I e allegato II). Ogni decisione riguardante il diritto di visita e il ritorno del minore presa conformemente alle disposizioni di questo regolamento sarà automaticamente riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati membri senza che sia necessario ricorrere a nessuna procedura (soppressione dell'exequatur), a condizione che la decisione sia accompagnata da un certificato. Un modello tipo dei certificati riguardanti il diritto di visita e il ritorno del minore è disponibile in allegato al regolamento (rispettivamente allegato III e allegato IV). Il certificato, rilasciato allo scopo di facilitare l'esecuzione della decisione, non è impugnabile. 150 E' tuttavia possibile presentare domanda di rettifica nel caso in cui il certificato non rispecchi correttamente il contenuto della decisione. Il procedimento d’esecuzione è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione. Occorre altresì distinguere fra la decisione che riconosce il diritto di visita e le modalità pratiche di esercizio di tale diritto. Il giudice dello Stato membro dell'esecuzione può fissare le modalità pratiche per l'esercizio del diritto di visita qualora le modalità necessarie non siano state previste nella decisione emessa dal giudice dello Stato membro in cui è stata adottata la decisione che ha riconosciuto il diritto. Nel fissare le modalità pratiche, il giudice deve tuttavia rispettare gli elementi fondamentali della decisione. Inoltre, il progetto di regolamento Bruxelles II bis, rispetto al Bruxelles II, contiene una sezione, i radicalmente nuova, dedicata all'esecuzione di taluni decisioni riguardanti il minore, per le quali si fa eccezione alla necessità di svolgere la procedura per ottenere la dichiarazione di esecutività descritta nel paragrafo precedente. In particolare, gli artt. 41 e 42 stabiliscono che il diritto di visita del minore e il ritorno del minore ordinati da un giudice di uno Stato membro sono riconosciuti ed eseguibili in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività, purché sia il minore che le parti, abbiano avuto la possibilità di essere state ascoltate dal giudice che ha emesso il provvedimento, salvo che l'audizione non sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità. 151 III.5.4 LA COOPERAZIONE TRA AUTORITA’ CENTRALI Di particolare interesse nel progetto di regolamento Bruxelles II bis è il capo, del tutto nuovo e innovativo rispetto al regolamento n. 1347/2000, dedicato alla "cooperazione fra autorità centrali in materia di responsabilità genitoriale". Partendo dalla presa d'atto che una integrazione legislativa in materia di diritto di famiglia è ancora lontana, il nuovo progetto di regolamento Bruxelles II bis punta molto sull'obiettivo dello scambio di informazioni fra Stati, in particolare sulle diverse legislazioni nei rispettivi paesi. In effetti, ad oggi, il ruolo della cooperazione internazionale è sempre più spesso affidato ad Autorità ad hoc. insidiate ciascuna in ogni Paese che abbia aderito ad una convenzione, hanno il compito di scambiarsi informazioni (anche sulle rispettive legislazioni in materia) di promuovere iniziative, di coinvolgere organizzazioni non governative, di vigilare sulla effettiva attuazione della convenzione, di proporre miglioramenti o adeguamenti, soprattutto nella direzione della semplificazione e della rapidità delle procedure di reciproco riconoscimento. Nel progetto del nuovo Regolamento particolare interesse rivestono quelle norme che prevedono che ogni Stato membro designi una o più autorità centrali incaricate di assisterlo nell'applicazione del presente regolamento con l'incarico di trasmettere informazioni sulle legislazioni e le procedure nazionali, di adottare provvedimenti per migliorare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione fra Stati e fra Autorità. A tal fine, le Autorità centrali si riuniscono periodicamente 152 nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE (244). Tali Autorità inoltre hanno il compito di: a) raccogliere e scambiare informazioni sulla situazione del minore, su qualsiasi procedura in corso, su qualsiasi decisione riguardante il minore; b) fornire informazioni e assistenza ai titolari della potestà genitoriale che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione sul loro territorio; c) facilitare le comunicazioni tra giurisdizioni; d) fornire informazioni e assistenza utili per l'affidamento di un minore ad un istituto da parte delle giurisdizioni; e) facilitare la conclusione di accordi tra i titolari della potestà genitoriale ricorrendo alla mediazione o altri mezzi e facilitare a tal fine la cooperazione transfrontaliera. Qualora la giurisdizione competente stabilisca l'affidamento del minore ad un istituto e qualora detto affidamento debba avvenire in un altro Stato membro, la stessa sarà tenuta a consultare previamente l'Autorità centrale competente di quest'ultimo Stato membro. Inoltre, i titolari della potestà genitoriale possono trasmettere all'Autorità centrale dello Stato membro in cui risiedono o in cui risiede il minore una richiesta di assistenza. Infine l'art. 59 stabilisce che le autorità centrali, per facilitare l'applicazione del presente regolamento, si riuniranno regolarmente. La convocazione di 244 Si tratta della decisione del Consiglio del 28 Maggio 2001, presente fra gli allegati. Essa prevede l’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. Tale rete segue gli stessi principi del Progetto di Regolamento in esame, ovvero l’istituzione di Autorità centrali, magistrati di collegamento, punti di contatto o qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria col compito – da svolgersi mediante riunioni periodiche – di agevolare la cooperazione giudiziaria, facilitare lo scambio di informazioni, predisporre e tenere aggiornato un sistema d’informazione accessibile al pubblico, garantire una applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari e delle convenzioni vigenti fra Stati membri. 153 dette riunioni viene effettuata conformemente alla decisione n. 2001/470/CE del Consiglio relativa alla creazione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale. La figura di un'Autorità centrale per ogni paese, con il compito di fungere da tramite nello scambio di informazioni, non è nuova nella recente legislazione in materia di famiglia. Altri esempi sono: l'art. 16 della 1. n. 77/2003 sui diritti dei fanciulli spiega che ai fini della presente Convenzione è istituito un comitato permanente che ha facoltà di promuovere la cooperazione internazionale fra gli organi che nei vari Stati formulano proposte per migliorare ulteriormente il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli; la Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla protezione dei fanciulli prevede che ogni Stato deve designare una Autorità centrale con l'incarico di vigilare a che siano effettivamente eseguiti nel proprio stato gli obblighi imposti dalla convenzione a tutela dei minori. Queste Autorità centrali hanno inoltre il compito di fornire alle autorità giudiziarie e amministrative competenti degli altri paesi le informazioni circa le legislazioni e i servizi disponibili in materia di protezione dei fanciulli (art. 30). Come regola generale, il regolamento sostituisce le convenzioni vigenti concluse fra due o più Stati membri nelle materie disciplinate dal regolamento. Nelle relazioni fra Stati membri il regolamento prevale inoltre su alcune convenzioni multilaterali nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate, ossia: la convenzione dell'Aja del 1961 (legge applicabile in materia di protezione dei minori), la convenzione di Lussemburgo del 1967 (riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale) la 154 convenzione dell'Aja del 1970 (riconoscimento dei divorzi), la convenzione europea del 1980 (affidamento dei minori) e la convenzione dell'Aja del 1980 (aspetti civili della sottrazione internazionale di minori). Per quanto riguarda le relazioni con la convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione delle decisioni e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, il presente regolamento si applica integralmente nel caso in cui il minore interessato abbia la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro. Inoltre, le disposizioni in materia di riconoscimento e di esecuzione di una decisione emessa dal giudice competente di uno Stato membro si applicano anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato non membro il quale è parte contraente della convenzione. Sono inoltre applicabili disposizioni particolari per quanto riguarda: le relazioni della Finlandia e della Svezia con la Danimarca, l'Islanda e la Norvegia relativamente all'applicazione della convenzione del 6 febbraio 1931 (“convenzione nordica sul matrimonio”); le relazioni fra la Santa sede e il Portogallo, l'Italia e la Spagna. In conclusione, l’Unione Europea è ancora lontana dall'avere raggiunto un’integrazione legislativa, che sarebbe alla base di una efficace cooperazione internazionale. Tuttavia, in questo quadro, un significativo passo avanti nel processo di integrazione è stato fatto proprio con il progetto di regolamento Bruxelles II bis. Quest’ultimo ha esteso la portata del precedente regolamento a tutte le decisioni nei confronti del minore, a prescindere da un loro collegamento con una causa di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio e ha reso più agile il riconoscimento delle decisioni in alcuni campi significativi (diritto di visita e ritorno del minore). Inoltre ha reso possibile una migliore collaborazione e coordinamento fra Stati mediante la 155 creazione di Autorità di collegamento le quali, partendo dal più umile obiettivo di scambiare informazioni circa la situazione del minore e sulla legislazione dei vari paesi, contribuiscono significativamente alla formazione di una cultura giuridica unica (attraverso anche una migliore conoscenza all'interno dell'UE delle legislazioni dei vari paesi), e alla creazione di quell’humus culturale comune che, senza dimenticare le peculiarietà delle diverse esperienze dei vari paesi, può permettere in futuro di pensare di addivenire ad una legislazione europea comune anche in materia di famiglia. III.5.5. DISPOSIZIONI FINALI E PROSPETTIVE FUTURE Nelle disposizioni finali è interessante rilevare che un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri assiste la Commissione nell'applicazione del regolamento. Al più tardi il 1° gennaio 2012 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di proposte di adeguamento. Il Regno Unito e l'Irlanda hanno espresso l'intenzione di partecipare all'applicazione del presente regolamento. La Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento e non è pertanto soggetta alla sua applicazione. Ciò detto non è per altro verso condivisibile ritenere che il legislatore con il regolamento Bruxelles II-bis, sia entrato pienamente nel merito della legislazione sostanziale in tema di famiglia. Di questo vi è una conferma ex 156 post nel recente piano di azione dell'Aia del 2005 (245) dove si afferma che “non si dovrebbe basare quanto agli strumenti da adottare in futuro nel settore della famiglia e delle successioni su concetti armonizzati di famiglia, di matrimonio (…)”. Secondo il piano d’azione, le disposizioni uniformi di diritto sostanziale dovrebbero essere invece varate solo come “misure di accompagnamento” e qualora ciò fosse necessario per procedere al reciproco riconoscimento delle decisioni o per minorare la cooperazione giudiziaria civile». Quali sono dunque tali strumenti che il Piano di azione dell'Aia prevede di adottare? In linea generale l'obiettivo del Piano è quello di proseguire ed ultimare, entro il 2011, il programma di misure sul reciproco riconoscimento. Per quanto riguarda invece il diritto di famiglia e il diritto di successione la Commissione è stata invitata a presentare le seguenti proposte: - nel 2005 un progetto di strumento sul riconoscimento, l'esecuzione delle decisioni relative agli obblighi alimentari, incluse le misure precauzionali e l’esecuzione provvisoria; - nel 2005 un libro verde sul conflitto di leggi in materia di successioni, che includa la questione della competenza giurisdizionale del reciproco riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in questo settore, un certificato di eredità europeo ed un meccanismo che consenta una conoscenza precisa dell'esistenza di ultime volontà e di testamenti di cittadini dell'Unione europea; - nel 2006 un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco; 245 Vedi Programma dell’Aja, Rafforzamento delle libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea, pubblicato in GUCE C053 del 3.3.2005. 157 - nel 2005 un libro verde sul conflitto di leggi in materia di divorzio (Roma III)(246), tendente alla individuazione della competenza giurisdizionale in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e genitoriale, attraverso una soluzione di compromesso tra il rigore della precedente disciplina (regolamento cd. Bruxelles II bis che non consente alcuna scelta del foro ai cittadini dell'Unione) ed una certa flessibilità nella scelta del foro competente, che non conduca alla scelta del cd. forum shopping. Il progetto ‹‹ROMA Ш›› è menzionato per la prima volta nel piano d’azione del Consiglio e della Commissione europea del dicembre 1998, relativo alla migliore attuazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia247. Tale strumento, viene definito ‹‹ROMA Ш ›› in quanto costituisce un complemento della convenzione di Roma І del giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali248 e della proposta di un regolamento ‹‹Roma ІІ›› relativo alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Tra le misure da adottare entro cinque anni rientravano, infatti, l’esame della possibilità di elaborare modelli di risoluzione non giudiziaria nei conflitti familiari transnazionali ed in particolare promuovere la mediazione familiare quale mezzo alternativo per la composizione dei conflitti coniugali. Essa è attualmente presente in vari Stati membri. In Germania, Irlanda, Finlandia e Svezia esistono centri di mediazione familiare che emettono decisioni vincolanti per le parti. In Inghilterra e nel Galles sono presenti centri cui i 246 Tutti gli interventi per l’anno 2005 sono stati adottati, in particolare il libro verde sulle successioni e testamenti porta la data del 1.3.2005 e il numero COM (2005) 65, quello sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio la data del 14.3.2005 e il n. COM (2005) 82. 247 G.U.C.E. C19 del 23 gennaio 1999. 248 G.U.C.E. l. 266 del 9 ottobre 1980 158 coniugi possono fare ricorso senza che le decisioni adottate in detta sede possano produrre alcun effetto giuridico vincolante. In Belgio, sebbene la mediazione familiare non sia ancora istituzionalizzata, risulta largamente utilizzata nella pratica. Un progetto legislativo, attualmente in esame al Parlamento belga, propone di istituzionalizzare i centri di mediazione, affidando alle decisioni adottate in detta sede, efficacia legale. In Francia le misure proposte dalla mediazione devono essere confermate da una decisione del giudice affinché possano produrre effetti tra le parti. Rientrava, inoltre, nel piano d’azione l’esame della possibilità di istituire strumenti giuridici sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni relative ai regimi patrimoniali tra i coniugi, nonché le decisioni relative alla successione considerato lo stretto collegamento tra il regime patrimoniale dei coniugi e la normativa in materia successoria. L’obiettivo del progetto ‹‹ROMA Ш››, pertanto, è l’elaborazione sulla traccia della convenzione di ROMA І di un complesso di norme di conflitto uniformi, valide per tutto il territorio degli Stati membri dell’Unione, volte a consolidare il principio di certezza del diritto, a rafforzare la fiducia nella stabilità dei rapporti giuridici e a favorire nel complesso del diritto privato una maggiore tutela dei diritti acquisiti. Per comprendere a pieno tale obiettivo è tuttavia necessario tenere in considerazione l’attuale contesto normativo. Infatti, così come per cogliere a pieno la portata della convenzione di Roma І è necessaria una lettura congiunta di quest’ultima con la convenzione di Bruxelles e le finalità perseguite dal regolamento ‹‹Bruxelles II bis›› vanno lette e interpretate alla luce del regolamento ‹‹Bruxelles II››, medesimo 159 rapporto può essere ravvisato nella relazione tra il regolamento ‹‹Bruxelles II›› e ‹‹Roma Ш›: far si che ovunque trovi applicazione uno ed un solo diritto, indipendentemente dallo Stato in cui viene pronunciata la decisione di divorzio. In conclusione, si può rilevare che l'intera materia dei rapporti familiari e successori sarà interessata da regolamenti che alla pari del primo strumento emanato (Bruxelles II) consentiranno di predeterminare a livello europeo la competenza e la legge applicabile e di realizzare un regime di "libera circolazione" delle decisioni giudiziarie ed extra-giudiziarie in queste materie nonché di garantire la loro esecuzione pressoché automatica sull'intero territorio europeo. Si tratta, come si è detto, di un risultato di grande portata se si ha presente lo stato di paralisi in cui versava solo pochi anni fa la negoziazione di strumenti multilaterali in queste materie. Per altro verso il risultato che si otterrà con 1' operatività di questo sistema integrato di giurisdizioni va al di là dello stesso rilevantissimo obiettivo perseguito dal programma di misure sul reciproco riconoscimento. La libera circolazione delle decisioni e il regime di mutua fiducia fra gli ordinamenti giurisdizionali nazionali comporta necessariamente la formazione di una giurisprudenza europea nel campo civile e, per quello che qui interessa, nel campo familiare, sia sotto il profilo della interpretazione degli strumenti normativi comunitari che sotto il profilo del confronto delle decisioni di merito. 160 CAPITOLO IV LA COPPIA DI FATTO ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA: NORMATIVA NAZIONALE SPAGNOLA E ITALIANA IV. LA MOLTEPLICITA’ DEI MODELLI FAMILIARI Nella società attuale possiamo distinguere vari tipi di struttura familiare: nucleare, de facto, con un solo genitore. La famiglia nucleare, da sempre tende a rimanere un prerequisito funzionale ed istituzionale. Essa va ad assolvere delle funzioni giudicate fondamentali e non surrogabili da altre istituzioni sociali, quasi che, senza di essa, la società non possa sopravvivere. La famiglia di fatto, invece, non è legittimata dal matrimonio, ma dalla scelta di vivere insieme. Si definiscono, infatti, unioni civili tutte quelle forme di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che non accedono volontariamente all'istituto giuridico del matrimonio, o che sono impossibilitate a contrarlo, alle quali gli ordinamenti giuridici abbiano dato rilevanza o alle quali abbiano riconosciuto uno status giuridico. La classe delle unioni civili è molto variegata nel mondo e comprende una varietà di regole e modelli di disciplina. Le unioni civili, inoltre, possono riguardare sia coppie di diverso sesso sia coppie dello stesso sesso. Conseguentemente, il diritto non è rimasto indifferente all'evoluzione dei costumi ed esistono, ad oggi, un gran numero di provvedimenti legislativi che disciplinano queste nuove unioni. Per essere più chiaro, sinonimi dell’espressione “coppia di fatto” sono anche i termini “unione paramatrimoniale” o convivenza “more uxorio”. 161 Nato nei Paesi del nord dell’Europa, si è poi diffuso in tutta Europa assumendo varie connotazioni culturali. In soli 30 anni, cioè dal 1970 al 2000, la convivenza si è imposta come modalità d’inizio della vita di coppia passando dal 10% al 90% delle prime unioni(249) e sono del resto in aumento anche quelle che permangono senza poi arrivare al matrimonio. L’UE si trova, oggi, esposta alla promozione dell’inclusione di politiche sociali applicate ad una gran varietà di ambiti, come il lavoro, l’educazione, i controlli in ambito sanitario. Inoltre, la creazione di uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia” ha richiesto un’implicazione dell’UE per coordinare i sistemi del diritto civile, incluso il diritto di famiglia. Come da molti rilevato, appare chiaro il definitivo superamento della concezione iniziale dell’Unione europea, attenta solo ad un’integrazione economica, con l’attribuzione di pari importanza all’aspetto economico ed a quello della tutela dei diritti dell’uomo, in particolar modo dei più deboli. Si può, pertanto, ritenere che l’attenzione dell’Unione europea nei confronti dei problemi del diritto di famiglia prescinda, ormai, da una loro eventuale strumentalità rispetto ad un miglioramento della libera circolazione delle persone ed abbia acquisito, col tempo, una sua dignità ed autonomia. Su tale aumento d’interesse non possono non aver inciso i profondi cambiamenti della società che hanno messo in crisi la nozione tradizionale di famiglia, percepita, da tempo immemorabile, nelle coscienze della maggioranza degli individui. Il riferimento non riguarda esclusivamente le coppie omosessuali, nei confronti delle quali vi è ancora un atteggiamento non univoco da parte dell’Unione europea e di alcuni Stati membri, ma anche altri fenomeni (come quello delle cd. coppie di fatto eterosessuali) che hanno indotto gli organi competenti statali e comunitari ad una riflessione sulla famiglia e ad un ripensamento – in senso estensivo – della sua 249 MURDOCK, La struttura sociale, Etas Kompass, 1971 p.34-48 162 definizione, con la conseguenza che il matrimonio non è, in alcuni Stati membri, l’unico mezzo per costituire una “famiglia”. Un contributo ha dato in questa direzione, da un lato, a livello costituzionale, la Carta dei Diritti fondamentali dell’UE, che ha apportato il diritto a sposarsi ed a fondare una famiglia, insieme al diritto del rispetto per la vita privata e familiare i quali vengono anche raccolti a livello internazionale nella Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Dall’altro, il Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea che, affinando col tempo la sua giurisprudenza, ha sostenuto nell’ambito della sua attività numerose battaglie anche in questo campo prendendo anche in considerazione la CEDU. A livello legislativo, per il processo di costruzione di una spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono state necessarie anche una serie di iniziative relative all’immigrazione dei cittadini dell’Unione europea e dei Paesi terzi ed al tempo stesso venne elaborata una legislazione di asilo europea. Molti degli strumenti in uso in questo ambito contengono definizioni di “famiglia”. Sono state anche elaborate misure per ridurre le difficoltà delle famiglie che vivono in più di uno Stato dell’UE. In particolare, sono misure che affrontano la questione del riconoscimento e l’applicazione transfrontaliera delle decisioni in relazione all’accesso dei bambini. Questo maggiore protagonismo dell’UE coincide con un periodo di riforme nei sistemi di diritto nazionale e di famiglia, a partire dai quali si possono identificare alcune tendenze. Molti paesi europei hanno introdotto leggi che permettono alle coppie non sposate di assumere certi diritti e responsabilità, mentre altri hanno concesso, in modo non sistematico, certi diritti alle coppie dopo un determinato periodo di convivenza. Infine è sempre più frequente il dibattito sulle leggi relative all’educazione o l’adozione dei figli nelle coppie di fatto. La sfida che si presenta innanzi all’Unione Europea, quindi, è dare un sentimento comune alle diversità delle pratiche nazionali per dare un approccio unico generale della 163 materia e che le leggi dell’UE non creino nuove barriere al riconoscimento delle varie categorie di coppie di fatto. IV.1. LA FAMIGLIA “FUORI DAL MATRIMONIO” NELLA CEDU: GLI ARTT. 8 E 12 ED I LIMITI ALL’APPLICABILITA’ DIRETTA La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950, non contiene alcuna definizione di “famiglia”: il suo contenuto deve essere desunto dagli artt. 8 e 12. L’art. 8 prevede che: “Ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge ed in quanto costituisca una misura per mantenere, in una società democratica, la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, della protezione della salute o della morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”. L’articolo 12 prevede che: “Uomini e donne, in età maritabile, hanno il diritto di sposarsi e formare una famiglia in accordo con le leggi nazionali che governano l’esercizio di tale diritto”. L’art. 8 considera la famiglia come un’area che si autoregolamenta e la colloca entro una sfera privata: “rispetto per la famiglia e per la vita privata”. Ciò significa, principalmente, che la pubblica autorità si deve astenere dall’intervenire arbitrariamente nella vita degli individui e della famiglia. La seconda parte dell’art. 8 esprime, invece, l’esigenza di bilanciare gli interessi della famiglia o dei suoi membri con quelli statali. 164 Sebbene l’art. 8 non faccia espressamente riferimento al matrimonio, punto focale della vita familiare rimane l’unione coniugale. L’art. 12, invece, unisce il diritto di fondare una famiglia al diritto di sposarsi. In passato, l’interpretazione più frequente data dalla Corte è stata così restrittiva da non poter delineare alcun diritto di fondare una famiglia fuori del matrimonio. A conferma di ciò, va ricordata la sentenza del caso B, R & J c. Germania federale250 ed il caso X c. Belgio251 in cui si affermò che la piena protezione dell’unità familiare richiede che le coppie siano legalmente sposate. Nel corso degli anni, sebbene la famiglia nella Convenzione sia stata essenzialmente percepita come nucleare o semplice unità familiare, si è parlato di vita familiare anche in presenza di una “stretta relazione”, come a tal riguardo testimoniano le sentenze Marckx c. Belgio(252), Price c. Inghilterra(253). Con particolare riguardo, invece, ai casi Kroon e Johnsto e altri c. Irlanda254 la Corte ha affermato che: “la nozione di famiglia contemplata dal predetto art. 12, non si limita alle sole relazioni basate sul matrimonio, ma include altri legami familiari de facto nella convivenza al di fuori del matrimonio”. Se pur gli artt. 8 e 12 sono stati in passato ispirati da comuni valori tendenti ad osteggiare il riconoscimento delle famiglie non legittime, l’art. 8 sembra offrire, una definizione di famiglia più consona all’evoluzione dei tempi di quanto faccia l’art. 12. A permetterlo sono, probabilmente, i non ben delineati contorni dell’articolo. Differentemente dall’art. 8, l’art. 12 della CEDU non prevede alcuna obbligazione positiva. Esso garantisce un diritto che è esercitabile in accordo alle leggi nazionali ed in merito va ad attribuire allo Stato una grande discrezione, come il caso X&Y c. 250 Cfr. Yearbook of the European, 9639/82D&R cit., p. 87 251 Cfr. Yearbook, cit, p.76 Pubblicazioni Centro Studi per la Pace 252 Cfr. Sent. Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979 253 Cfr. Sent. Price c. Gran Bretagna, 16 E.H.R.R. 155, 170 (1989) 254 Cfr. Sent. 18 dicembre 1986 (sen. 112, p. 25, par.55) tratto da The European convention of human rights, di Jacobs, p. 62 165 Inghilterra255 ci insegna. Questa sentenza, infatti, afferma che allo Stato è data facoltà di decidere “se, ed in base a quali condizioni, si debba permettere l’esercizio di tale diritto”. Dall’art. 12, infine, non sembra emergere alcuna obbligazione positiva che imponga allo Stato di promuovere la procreazione con metodi alternativi come, ad esempio, l’adozione. Nella decisione di X&Y c. Inghilterra, la Corte conferma come all’interno del matrimonio, non vada a delinearsi alcun diritto di fondare una famiglia che non sia quello della procreazione. Appare evidente, quindi, come l’interpretazione dell’art. 8, rispetto a quella dell’art. 12, colga maggiormente lo spirito della Convenzione intesa quale “living instrument”, cioè in un ottica dinamica, aprendosi in concreto ad una società multiculturale. Dopo anni di dibattiti dottrinali e giurisprudenziali si è finalmente accertato il carattere self-executing della Convenzione, superando così definitivamente l’indirizzo giurisprudenziale che la Corte di Cassazione italiana aveva avuto in passato. Nel diritto interno italiano punto di svolta a tale riguardo è stata la decisione delle Sezioni Unite penali della Cassazione presa in merito al caso Polo Castro256 . Con questa sentenza si afferma che i diritti sanciti dalla Convenzione sono direttamente invocabili dinanzi al giudice italiano. Le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che: “la precettività o meno delle norme della Convenzione consegue dal principio generalmente indicato come quello di adattamento del diritto internazionale convenzionale e, non per il diritto internazionale generale per cui opera l’art. 10 della Cost.”. Quando la norma convenzionale è completa nei suoi elementi essenziali, allora l’adozione interna sarà automatica257. 255 Cfr. 9369/81D&R tratto da European convention on human rights, Martinus Nijhoff, 1994, p.87 256Cass. penale Sezioni unite, sentenza 23 novembre 1988, Riv.Intern., 1992, p. 26 257 GRECO, La Convenzione europea del 1950 è di immediata applicazione in Italia, Diritti dell’uomo 1990-1991, p.35 166 Vari sono gli orientamenti della nostra dottrina circa lo status della Convenzione all’interno del nostro ordinamento. La tesi più autorevole è quella che va ad attribuirle il rango di legge ordinaria, dove si accomuna così la Convenzione a tutti quei trattati internazionali immessi nell’ordinamento con legge ordinaria. Altra tesi accreditata è quella che si basa sull’art.10 primo comma e che include il principio pacta sunt servanda tra le norme internazionali generali. La volontà di adattare l’ordinamento nazionale a tutti i patti stipulati dallo Stato, attribuirebbe rango costituzionale ai trattati, rendendo superflui gli atti d’adattamento ad hoc. Anche in Germania, per esempio, il Tribunale costituzionale tedesco si è espresso sull’efficacia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Con una decisione del 14 ottobre 2004(258) i giudici di Karlsruhe tornano ad esprimersi sul tema degli effetti delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell’Uomo nel diritto interno. La decisione trae origine dal ricorso presentato dal padre di un bambino, nato al di fuori del matrimonio, dato in adozione alla madre senza il consenso paterno. Il ricorrente, cui i Tribunali tedeschi non avevano riconosciuto la potestà genitoriale da lui reclamata, negandogli in particolare la custodia del figlio ed il dirittodovere di visitarlo, ha fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. I giudici di Strasburgo259 hanno ritenuto che la scelta di negare al ricorrente la custodia e il diritto-dovere di visita fosse in contrasto con l’art. 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Sulla base del suddetto giudicato, il ricorrente si è nuovamente rivolto alla giustizia ordinaria tedesca ed essendosi però visto negare i diritti da lui reclamati, si è rivolto ai giudici costituzionali con una Verfassungsbeschwerde (ricorso diretto individuale), nella quale lamentava il mancato adeguamento della decisione dei giudici nazionali a quella dei giudici di Strasburgo. 258 Cfr. Tribunale Costituzionale tedesco, sent. 2 BvR 1481/04 259 Cfr. Corte eur., sent. 26 febbraio 2004, Görgülü vs. Germania 167 Il Tribunale costituzionale, investito così della questione, ha chiarito perché e in che limiti gli organi statali e, quindi anche i giudici, siano tenuti a rispettare le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. A tal fine ha affermato, preliminarmente, che alla CEDU deve essere attribuito rango legislativo, essendo stata introdotta nell’ordinamento tedesco da una legge ordinaria. Proprio perché la CEDU è entrata a fare parte del diritto interno attraverso la legge che vi ha dato esecuzione, non è solo lo Stato tedesco, come soggetto di diritto internazionale, a doverla rispettare, ma tale obbligo si estende anche agli organi dello Stato. Il Tribunale di Karlsruhe ha, inoltre, specificato che i giudici tedeschi nell’interpretazione dei diritti e dei principi dello Stato di diritto devono preferire un’interpretazione conforme alla CEDU e alle decisioni del Tribunale di Strasburgo, a meno che questo non determini la violazione di principi fondamentali sanciti dalla Legge fondamentale. Tale obbligo deriverebbe dal fatto che dalla Costituzione discende il dovere di preferire un’interpretazione del contenuto e della portata dei diritti che non sia in conflitto con gli obblighi internazionali (cosiddetta Völkerrechtsfreundlichkeit), sempre che ciò non determini un contrasto con i principi fondamentali costituzionalmente garantiti. Sulla base di questi presupposti, i giudici costituzionali si sono ritenuti competenti a decidere di questioni concernenti il mancato adeguamento di decisioni di giudici nazionali a sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. Dal mancato adeguamento può, infatti, derivare la violazione del principio dello Stato di diritto sancito all’art. 20, terzo comma, della Legge fondamentale, che stabilisce che i Tribunali sono tenuti al rispetto del diritto e della legge e, quindi, in virtù dell’incorporazione della CEDU nell’ordinamento tedesco, anche della CEDU e delle decisioni del Tribunale di Strasburgo. Su queste basi, quindi, è stata annullata la decisione oggetto di ricorso e rinviato la questione al giudice ordinario competente a deciderla, che dovrà tenere conto, in quanto 168 possibile, della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo. Viene, infatti, specificato che i giudici tedeschi devono tenere conto delle pronunce della Corte di Strasburgo e motivare una loro eventuale scelta di discostarsene. IV.2. IL QUADRO NORMATIVO NEL PROCESSO D’INTEGRAZIONE EUROPEA L’avanzare del processo d’integrazione europea ha evidenziato quanto ciascuno Stato membro non si possa più considerare singolarmente ma in relazione con gli altri Stati e inserito in un contesto fatto d’influenze sia verticali che orizzontali, proprie della governance europea. L’UE costituisce un’arena politica che va ad aggiungersi a quelle dei suoi Paesi membri e come tale è in grado di giungere a decisioni anche autoritative nei confronti non solo degli Stati, ma anche degli attori economici, delle amministrazioni, degli enti pubblici e privati che operano sia a livello nazionale che sub nazionale. In questo contesto di relazioni ed influenze, anche le recenti politiche antidiscriminatorie tendono a essere, a livello europeo ed internamente a ciascuno Stato, se non omogenee, sempre più convergenti. Vi è, inoltre, da sottolineare la crescente rilevanza dei diritti fondamentali nel rapporto fra diritto comunitario e diritti nazionali. La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, affermando che «lo status di cittadino dell’Unione è destinato a essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri», esclude che si possa considerare una situazione di discriminazione come puramente interna a uno Stato membro e lo vincola a riferire alla Corte di Giustizia nel caso non rispetti le raccomandazioni dell’UE. 169 Risulta evidente, quindi, che la legislazione nazionale deve necessariamente dialogare con quella comunitaria. Per ciò che concerne la legislazione, così come più in generale per le politiche contro le discriminazioni, gli attori coinvolti sono, quindi, molteplici pur agendo a livelli diversi: dagli organi deputati a livello europeo, che definiscono la normativa comunitaria alle legislazioni nazionali, fino alle regioni che legiferano a livello territoriale. Nei paragrafi successivi saranno esposti i principali strumenti normativi e di regolamentazione che l’Unione Europea ha introdotto in riferimento alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, con particolare attenzione alle sentenze della Corte di giustizie europea ed al loro recepimento od alla disattesa di tali indicazioni da parte di alcuni Stati europei o di alcune regioni (Land tedeschi, Regioni Autonome della Spagna, Statuti regionali in Italia, etc.). Già nel 1969 una decisione della Corte di Giustizia260 evidenzia l'importanza di riconoscere un corpo di norme non scritte, individuate sulla scorta delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri le quali devono rappresentare parte integrante dell'ordinamento comunitario. Nasce, quindi, la necessità di individuare un Bill of Rights mancante nei Trattati istitutivi delle Comunità europee261 e tanto richiesto da alcune Corti nazionali. In tal senso, la Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali del 1989 rappresenta un primo passo verso il riconoscimento di tali diritti. Il cammino dell’Unione europea in questa direzione, che considera –anche la famiglia– quale oggetto di attenzione in una società in via di sviluppo e sempre piú ampia o, come detto, multinazionale262, non è iniziato, quindi, oggi. 260 Corte giustizia della Comunità europea, 12 novembre 1969, causa 29/69 261 Sul punto v. F. Mancini, La tutela dei diritti dell' uomo, cit., p. 3, espressamente sulla scorta delle convinzioni di J. H. H. Weiler, Il sistema comunitario europeo, cit., p. 139 ss. In senso analogo cfr., altresí, F. Ancora, Corte di giustizia Cee e diritti fondamentali, in Giur. merito, 1992, p. 747). 262 Cfr. Sent. Corte giustizia Cee, 4 febbraio 1959, causa 1/58, in Giur.it., 1959, III, c. 89 ss.; Corte giust. Cee, 15 luglio 1960, cause riunite 36/59, 37/59, 38/59, e 40/59, in Raccolta giur.Corte giust. Cee, 1960, p. 827 ss. 170 In tema di diritto di famiglia, per esempio, basti pensare alla Convenzione di Bruxelles del 12 settembre 1962 (263) o alla Convenzione di Strasburgo del 1967 (264). Proprio da quest'ultima nasce la riforma in tema di adozione del 1983. Il 1 ottobre 1981 l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa adottò la Raccomandazione 924 sulle discriminazioni contro le persone omosessuali, sollecitando gli Stati membri a decriminalizzare gli atti omosessuali, ad applicare una pari età del consenso e a promuovere la parità di trattamento nel mercato del lavoro. Il primo documento contro la discriminazione basata sull’orientamento sessuale risale al 1984 ad opera della Commissione degli Affari Sociali del Parlamento Europeo. La Commissione, in particolare, promosse nuove leggi contro le discriminazioni per orientamento sessuale sul luogo di lavoro. Nel 1994 il Roth Report – Equal rights for homosexuals and lesbians in the EC, redatto da Claudia Roth, dettagliò la varietà di discriminazioni cui sono sottoposti gay e lesbiche. Il Roth Report era accompagnato da una Risoluzione del Parlamento diretta alla Commissione Europea affinché questa sottoscrivesse una Raccomandazione per l’abolizione di tutte le forme di discriminazione e di tutte le leggi che criminalizzavano l'attività omosessuale ed a favore dell’equiparazione delle leggi sull'età minima per i rapporti consensuali omosessuali ed eterosessuali. La Raccomandazione avrebbe dovuto promuovere la fine della disparità di trattamento degli omosessuali nei sistemi di sicurezza sociale e per ciò che concerne la legislazione in materia di adozione, eredità e diritti legati alla proprietà/affitto della casa. Per quanto riguarda il diritto penale, la Raccomandazione avrebbe dovuto sostenere iniziative per ridurre la violenza ai danni delle persone omosessuali perseguendo in tribunale i responsabili di tale violenza avviando campagne per combattere la discriminazione sociale nei confronti delle coppie omosessuali ed attivando canali di 263 Cfr. Convenzione di Bruxelles del 12 settembre 1962: riconoscimento della filiazione materna dei figli naturali 264 Cfr. Convenzione di Strasburgo del 1967esecutiva in Italia dalla l. 22 maggio 1974, n. 357 171 finanziamento per le organizzazioni di rappresentanza degli omosessuali con finalità sociali e culturali. La risoluzione invitava, specificamente, il Regno Unito ad abrogare qualsiasi legge discriminatoria nei confronti della cosiddetta "promozione" della omosessualità affinchè ai gay ed alle lesbiche fossero garantiti pieni ed eguali diritti rispetto al matrimonio (registrazione del loro rapporto di coppia) e alla genitorialità (adozione di bambini)(265). Accogliendo la Risoluzione, il Parlamento Europeo si schierò, quindi, contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e la rilevanza della questione fu lungamente dibattuta anche fuori dalle istituzioni. Ciò malgrado, l’adozione di tale Risoluzione non ebbe a quel tempo alcun impatto dal punto di vista sostanziale. Andando per tappe significative del processo d’integrazione europea, nel Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio del 1992, gli Stati Membri dell’Unione europea hanno concordato di: “promuovere un progresso economico e sociale equilibrato, che tenga conto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo quali risultano dalle comuni tradizioni costituzionali degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”. Quest’ottica verrà tenuta ben presente nel procedere all’esame della “famiglia europea”. Nel Trattato di Amsterdam del 1997 (modificato in seguito dal Trattato di Nizza), invece, all’art. 13 si autorizza il Consiglio dei Ministri a prendere le misure necessarie a combattere ogni discriminazione basata su sesso, razza o origine etnica, religione o fede, disabilità, età o orientamento sessuale. È questo il primo documento che fa esplicito riferimento alla discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, ma il campo d’azione resta limitato, non creando a livello legale i presupposti necessari per sanzionare gli atti discriminatori in tale ambito d’azione. 265 Cfr. Risoluzione per la parità dei diritti degli omosessuali e delle lesbiche nella Comunità europea. OJ 1994 C 61/40 Res. No. A3-0028/94, 8 febbraio 1994 172 Particolare rilevanza, invece, ha rivestito la Risoluzione del Parlamento Europeo del 2000, dove all’Art. 56 si chiese agli Stati membri <<di garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate e alle coppie dello stesso sesso, parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali[ ... ]; si sollecita gli Stati membri che non vi abbiano già provveduto ad adeguare le proprie legislazioni per introdurre la convivenza registrata tra persone dello stesso sesso riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri previsti dalla convivenza registrata tra uomini e donne[ ... ]; si rileva pertanto la necessità di compiere rapidi progressi nell’ambito del riconoscimento reciproco delle varie forme di convivenza legale a carattere non coniugale e dei matrimoni legali tra persone dello stesso sesso esistenti nell’UE >>266. L’Assemblea sostenne, inoltre, la necessità di dare impulso ad una vasta campagna d’informazione pubblica in quanti più Stati membri possibile, al fine di promuovere i diritti delle persone gay e lesbiche. Con la Carta di Nizza del 2000, anche la famiglia, intesa come formazione sociale direttamente strumentale alla realizzazione della società, ha rivestito un ruolo nel processo di riconoscimento a livello europeo dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini. E' stato, infatti, introdotto il divieto di discriminazione sulla base delle tendenze sessuali (ripreso dall’art. 21 della Carta dei Diritti Europea del 2003) ed il diritto al riconoscimento delle coppie dello stesso sesso, che devono essere equiparate a quelle eterosessuali. L’art. 21 della Carta fa parte del Capo III intitolato “Uguaglianza” e tratta di discriminazione, vietandone qualsiasi forma. Interessante quanto riportato dall’art. 21 al punto 1: “E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la 266 Cfr. Risoluzione del Parlamento Europeo, 16 Marzo 2000, art. 56. 173 lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”. L’art. 21, inoltre, apre altri scenari anche per quanto riguarda le leggi in materia di diritti degli omosessuali in quanto stabilisce in modo chiaro e inequivocabile che sono vietate discriminazioni sotto qualsiasi forma anche per quanto riguarda le “tendenze sessuali”. Il “diritto di sposarsi e di costituire una famiglia”, garantito dall’art. 9 della Carta, trova il proprio diretto precedente nell’art. 12 CEDU, secondo il quale “Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto”. Esiste, però, una profonda differenza tra l’art. 9 della Carta e l’art. 12 della CEDU. Dal testo della Carta è, infatti, scomparso il riferimento a “uomini e donne”: si tratta di una “modernizzazione” del diritto al fine di coprire i casi nei quali le legislazioni nazionali riconoscono vie diverse dal matrimonio per fondare una famiglia. Le note precisano che questo articolo non proibisce, né impone, il riconoscimento dello status matrimoniale alle unioni tra persone dello stesso sesso: il richiamo alle “leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio” è infatti sufficientemente ampio da consentire la coesistenza di legislazioni che si presentano, a tutt’oggi, notevolmente differenziate. L’aspetto più innovativo della disposizione in esame riguarda l’individuazione dei titolari del diritto. Anche se dal testo finale è scomparso l’espresso riconoscimento che “ogni persona” ha diritto di sposarsi e formare una famiglia, l’assenza di riferimenti al sesso è sufficiente a comprendere nella garanzia fornita da questo articolo, anche il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia tra persone dello stesso sesso. Dall’altra 174 parte, questa lettura dell’art 9 della Carta è in armonia con l’art. 21 della stessa, che vieta, tra le altre, le discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali. Il carattere innovativo della disposizione emerge ancor più chiaramente se la si confronta non solo con il testo dell’art. 12 CEDU, ma anche con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Benché quest’ultima abbia seguito un percorso evolutivo in materia di divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale, utilizzando l’art. 8 CEDU sul diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, lo stesso non può dirsi se dalla sfera privata si passa a quella del riconoscimento pubblico delle unioni omosessuali. L’art. 12 CEDU, infatti, è stato sempre interpretato nel senso che, garantendo il diritto di sposarsi, si allude al matrimonio tradizionale tra due persone di sesso biologico diverso e che lo scopo perseguito da tale disposizione è quello di proteggere il matrimonio in quanto fondamento della famiglia. Inoltre, l’art. 9 della Carta prende atto dell’esistenza di divergenze profonde nella legislazione degli Stati membri, dietro le quali si celano diversità culturali quasi insanabili, riguardo ad un ambito fondamentale per lo sviluppo della persona come quello delle relazioni affettive e familiari e quindi affida la garanzia del diritto di sposarsi e di costituire una famiglia alle “leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”. Questo, però, non significa che, la legislazione nazionale in materia, non incontri alcun limite nel circoscrivere la portata del diritto. Le limitazioni al diritto possono avvenire solo in conformità alla limitazione della clausola generale contenuta nell’art. 52, par. 1 della Carta: “eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui”. 175 Pertanto, il legislatore potrà sì limitare il diritto riconosciuto dall’art. 9, ma soltanto rimanendo nell’ambito delle ragioni limitative previste dall’art 52. Eventuali limitazioni, inoltre, devono rispettare anche le altre disposizioni del testo: vengono in rilievo al riguardo essenzialmente l’art. 7, sulla tutela della vita privata e familiare; l’art. 21, sul divieto di discriminazioni fondate, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le tendenze sessuali; l’art. 23, sulla parità tra uomini e donne; l’art. 33, par. 1, che garantisce la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. La famiglia viene poi in considerazione sia come luogo in cui si esercitano libertà – come la libertà di pensiero, di coscienza o di religione (art. 10) – che hanno carattere fondamentale e non sembrano tollerare limiti in ragione dello status familiare delle persone, sia come realtà sociale in cui vale il principio di eguaglianza e di non discriminazione in ragione di sesso, o della razza, dell’origine etnica, delle tendenze sessuali, secondo l’esemplificazione contenuta nell’art. 21, oltre che come luogo in cui va rispettata e tutelata la dignità umana (art. 1). Il quadro è, dunque, estremamente complesso e articolato, se si considerano le relazioni interne tra le persone che compongono la famiglia, i rapporti che intercorrono tra la famiglia e la realtà sociale e politica in cui essa si colloca oppure i riflessi che l’appartenenza alla famiglia riverbera sui diritti che spettano alle persone in quanto tali. Da questo quadro si può osservare che la famiglia non viene riguardata come istituzione portatrice di interessi superiori e che ad essere oggetto di tutela sono piuttosto i diritti delle persone in quanto componenti della famiglia. Da questo punto di vista la proiezione che l’art. 33 garantisce alla famiglia, va intesa come proiezione dei vincoli di solidarietà che in essa si dispiegano e delle responsabilità che in essa si affermano e che richiedono, come immediatamente chiarisce il secondo comma, che la legge sostenga le responsabilità familiari, come ad 176 esempio il rendere compatibile vita professionale e vita familiare o predisporre forme di assistenza e servizi sociali per la maternità e la vecchiaia (art. 34). Nel riconoscere i diritti delle persone in quanto componenti della famiglia, la Carta valorizza l’aspetto relazionale di tali diritti. L’essere genitori, madri, padri, figli imprime una particolare curvatura ai diritti e alle libertà individuali. Con la ratifica del Trattato di Lisbona267, come già detto, la Carta dei diritti fondamentali diviene legalmente vincolante ed avrebbe lo stesso valore giuridico dei Trattati. Il Trattato di Lisbona rappresenterebbe il primo documento internazionale della storia, che proibisce la discriminazione per motivi di «orientamento sessuale». Questo principio è statuito in due articoli della versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per primo, l'art. 10 dichiara: "L'Unione mira a combattere la discriminazione per motivi di sesso, origine razziale o etnica, religiosa o di credo, disabilità, età e orientamento sessuale". Analogamente, l'art. 19 dichiara: "Il Consiglio (...) può condurre azioni appropriate per combattere la discriminazione per motivi di sesso, origine razziale o etnica, religiosa o di credo, disabilità, età o orientamento sessuale". Dopo aver analizzato le norme della Carta relative al diritto di famiglia, si può già dare una risposta alla domanda che ci siamo posti in precedenza, e cioè se la Carta risulti essere uno strumento innovativo, capace di porre le basi per un nuovo modello di 267 Il "Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea" e l'"Atto finale" sono in G.U.U.E. del 17 dicembre 2007; la versione consolidata ufficiale dei trattati non è invece ancora stata predisposta. Ai sensi dell'art. 6, il Trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 2009, a condizione che per quella data tutti gli Stati abbiano depositato il proprio strumento di ratifica presso il Governo italiano, altrimenti "il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità". La necessità di una rapida entrata in vigore discende dal fatto che nel 2009 si terranno le elezioni per il Parlamento europeo e dovrà essere nominata una nuova Commissione (il mandato dell'attuale Commissione Barroso scade alla fine di ottobre 2009). Si ricorda che, a trattati immutati, la nuova Commissione dovrebbe essere composta da un numero di membri inferiore a quello degli Stati, individuati secondo criteri non ancora determinati (si veda in proposito l'art. 213 Trattato CE vigente come modificato dall'art. 4 del Protocollo [n. 10] sull'allargamento dell'Unione europea [2001]). Il duplice appuntamento del 2009 rende, pertanto, la ratifica del Trattato di Lisbona particolarmente urgente. Vedi anche nota 61. 177 famiglia europeo, o se invece essa sia un mezzo reazionario, riaffermativo di modelli e status già esistenti. E’ indubbio che la Carta sia stata utilizzata dal Consiglio dei Ministri europei e dalla Corte di Giustizia europea come uno strumento per rivendicare ancora una volta l’esistenza giuridica –a livello europeo- di un solo modello di famiglia, e cioè quello tradizionale, fondato su una relazione tra due persone di sesso opposto268, ma a parer nostro la breccia aperta dalla Carta, ed in particolare dall’art. 21 di essa, imporrà entro breve una rivisitazione legislativa profonda della famiglia europea, con il riconoscimento di nuovi modelli familiari. Il riconoscimento dei bambini come soggetti giuridicamente rilevanti e come titolari di diritti dai contorni ben definiti, non può che implicare un sovvertimento ed una rivisitazione (in positivo) della nozione di famiglia tradizionale: va infatti sottolineato che si può rinnovare la famiglia, intesa come istituto e formazione sociale primaria, non soltanto attraverso il riconoscimento dei diritti di soggetti che sono tradizionalmente riconosciuti come inidonei a costituirne una, ma anche e soprattutto mediante la ridefinizione di quelle che sono le sue dinamiche interne come, per esempio, il rapporto genitori-figli. Le innovazioni portate dalla Carta in tal senso sono indiscutibilmente rilevanti ed hanno primaria importanza. Essa, nonostante il suo incerto ambiguo status giuridico (che deriva, oltre che da ragioni intrinseche ad essa, anche dall’attesa dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona269), e nonostante sia stata probabilmente concepita pensando ad un modello di famiglia tradizionale, è uno strumento innovativo, capace potenzialmente di fungere da base per 268 Cfr. sul punto le considerazioni di E. Caracciolo di Torella ed E.Reid, op. cit., pag. 90: le due Autrici sottolineano che tale concezione della famiglia, alla luce della realtà sociale odierna, si rivela come datata e conservatrice, violando palesemente quelli che sono i diritti fondamentali sanciti dalla Carta. La domanda che si pongono le due Autrici, alla luce della problematica offerta dal caso di D. e Regno di Svezia contro il Consiglio è la seguente: “Possono gli orientamenti sessuali privare gli individui di diritti fondamentali altrove riconosciuti?”La risposta a tale domanda, ovviamente negativa, si risolve in un’aspra critica alla Corte di Giustizia, che ha omesso di disciplinare la questione più importante offertale dal caso in questione, è cioè il riconoscimento del principio di unità dello stato legale. 269 L’entrata in vigore è prevista per il 1° Gennaio 2009. Vedi art. 6 par.2 del Trattato di riforma. 178 un ripensamento sul concetto di famiglia, ed è al momento l’unico atto europeo (di soft law o meno, a seconda delle diverse concezioni) che può permettere di superare le differenze che inevitabilmente intercorrono tra gli Stati membri, garantendo un’uniformazione ad ampio raggio del diritto di famiglia nell’Unione. IV.3. LA DIRETTIVA 2004/38 E LA DIRETTIVA 2006/54 CE Nel 2004, l'Unione Europea adottò una nuova Direttiva, la 2004/38 CE sul diritto alla libera circolazione, in particolar modo, per le famiglie formate da coppie dello stesso sesso che vogliono esercitare il loro diritto alla libera circolazione. La Direttiva dispose quali norme si applicano ai cittadini dell'Unione europea e alle sue famiglie che desiderano traslocare e risiedere in un altro Stato membro dell'UE. Sebbene non è arrivata a riconoscere il diritto alla libera circolazione per tutte le famiglie, la Direttiva ha aperto la porta per un riconoscimento parziale dei diritti delle famiglie formate da coppie dello stesso sesso. L'obiettivo che questo provvedimento si propone è quello di aiutare le organizzazioni che si pongono a tutela di questa categoria, nella supervisione della legislazione nazionale affinché le famiglie formate da coppie dello stesso sesso godano della più ampia protezione sotto questa Direttiva. La libera circolazione dei cittadini europei da un paese all'altro è uno dei cardini sui quali si basano gli accordi comunitari. Gli spostamenti possono avvenire per vari motivi: per poter intraprendere un nuovo lavoro, per studiare oppure per vivere in un altro paese europeo una volta che si è andati in pensione. Naturalmente il cittadino europeo che si sposta ha il diritto di portare con se i propri familiari e questo è un aspetto 179 sul quale si è molto dibattuto viste le disparità sul concetto di famiglia che ci sono da un paese all'altro. In molti paesi europei, com’è noto, le coppie omosessuali sono considerate famiglia, con varie modalità giuridiche di riconoscimento. L'Italia, ancor oggi, non permette a due persone omosessuali di poter regolarizzare in alcun modo la propria relazione e questo mette i gay e le lesbiche su un piano di oggettiva inferiorità rispetto agli altri cittadini comunitari. Ad esempio, se un italiano eterosessuale che lavora per una multinazionale è trasferito alla sede di New York anche al coniuge verrà concesso il permesso di soggiorno e dunque si potrà trasferire senza problemi, ma per il cittadino italiano omosessuale e il/la compagno/a questo è impossibile, in quanto non si può produrre alcuna certificazione che attesti la relazione e dunque l'immigrazione statunitense non rilascerà il visto per il partner. Rimanendo in ambito europeo è importante sottolineare che l'implementazione delle Direttive è un atto dovuto. Infatti anche l'Irlanda e l'Austria (tra i pochi rimasti che ancora non hanno una normativa sulle coppie di fatto) hanno già recepito la Direttiva 2004/38 e dunque rilasciano permesso e carta di soggiorno per il partner, anche se dello stesso sesso, in conformità con "il divieto di discriminazione contemplato nella Carta [dei diritti fondamentali dell'Unione] e senza operare, tra i beneficiari della stessa, alcuna discriminazione fondata su motivazioni quali sesso (...) o tendenze sessuali." In Irlanda il provvedimento di attuazione della direttiva è lo Statutory Instrument No. 226 del 2006, che all’art. 5 dice: “al membro di famiglia autorizzato” che vuole entrare nello Stato è richiesto di presentare al Ministro un passaporto valido, un documento che provi l’esistenza della relazione stabile con il cittadino dell’UE (non descrive che tipo di documento deve essere). Sulla base di un esame individuale l’ingresso del “membro di famiglia autorizzato” non può essere rifiutato, a meno che: 180 dopo l’esame il Ministro non è convinto che lui/lei è membro di famiglia autorizzata; soffre di una malattia di cui all’allegato... (motivi di sanità pubblica); è contro l’ordine pubblico; l’eventuale rifiuto deve essere giustificato. In Austria, il Fremdenrechtspaket 2005 è il pacchetto legislativo che dà anche attuazione alla direttiva. Gli articoli 47 e 52 (permesso e carta di soggiorno per il partner) contengono la seguente definizione dei partner: “coloro che attestino l’esistenza di una relazione stabile/durevole nel paese di provenienza ed il beneficio di un effettivo sostentamento ”. Sembra che sia richiesto qualcosa di più (l’essere a carico) rispetto a quanto previsto dalla direttiva (la sola stabilità di una relazione, che potrebbe anche intercorrere fra persone economicamente indipendenti). Secondo l’articolo 9 della norma di esecuzione c’è bisogno di un attestato della relazione stabile/durevole e di una “spiegazione” scritta sul sostentamento. Il testo italiano di recepimento della Direttiva all'art. 2 specifica che per "familiare" si intende: a)"il coniuge"; b)"il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante”; c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); Già questo punto pone un quesito interessante riguardante il 'coniuge': se un tedesco che ha lavorato e contratto matrimonio in Canada con un canadese vuole venire a vivere in Italia, il nostro paese concede il permesso di soggiorno anche al suo sposo canadese? 181 C'è da ricordare che la Corte di Giustizia europea ha già affermato il fatto che la libera circolazione è uno dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, per cui l'Italia non può impedire al suddetto tedesco di poter venire a vivere qui, e certamente non lo può costringere a separarsi dalla persona con la quale è sposata. Il seguente art. 3 poi specifica che ci sono anche altri "aventi diritto", oltre a quelli elencati dall'art. 2. Il decreto "si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza" e che, "senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione", lo Stato membro ospitante deve agevolare l'ingresso e il soggiorno anche a chi "é a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione". Anche al "partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione." Nei casi sopra descritti il diritto di ingresso e di soggiorno non è automatico ma ogni Stato membro ospitante, sulla base della propria legislazione nazionale, effettuano un "esame approfondito della situazione personale e giustificare, se del caso, l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno." Elencando le possibili "limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno" l'art. 20 del decreto italiano prevede che "il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza." Questi provvedimenti vanno "adottati nel rispetto del principio di proporzionalità ed in relazione a comportamenti della persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. L'esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti." Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’UE hanno ritenuto opportuno adottare un’altra direttiva di notevole importanza: la Direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006. 182 Essa ha lo scopo di assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda: a) l’accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale; b) le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione; c) c) i regimi professionali di sicurezza sociale; Inoltre, la presente direttiva contiene disposizioni intese a renderne più efficace l’attuazione mediante l’istituzione di procedure adeguate. Fra le disposizioni il titolo II capo primo art. 4 della direttiva evidenzia il divieto di discriminazione, ad esempio, per quanto riguarda la parità retributiva. Per quanto riguarda uno stesso lavoro, infatti, o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale , occorre eliminare la discriminazione diretta ed indiretta basata sul sesso e concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni. Altro divieto di discriminazione che evidenzia la direttiva è quello relativo alla parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, specificatamente per quanto riguarda: a) il campo d’applicazione di tali regimi e relative condizioni d’accesso; b) l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi; c) il calcolo delle prestazioni , comprese le maggiorazioni di corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonchè le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni. Per quanto riguarda il campo d’applicazione personale, il principio di cui sopra si applica alla popolazione attiva, compresi i lavoratori autonomi, i lavoratori la cui attività è interrotta per malattia, maternità , infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro, ai lavoratori pensionati e ai lavoratori invalidi, nonchè agli aventi causa di questi lavoratori in base alle 183 normative e/o prassi nazionali. Fra le disposizioni orizzontali, l’articolo 17 relativo alla tutela dei diritti recita che , “gli Stati membri provvedono affinchè tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, eventualmente dopo essersi rivolte ad altre autorità competenti e dopo aver esperito le eventuali procedure di conclusione, a procedure giurisdizionali finalizzate all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva anche dopo la cessazione del rapporto nell’ambito del quale si sarebbe prodotta la discriminazione”. Questa Direttiva europea, inoltre, per la prima volta nella storia del Parlamento Europeo, cita il diritto alle pari opportunità delle persone transgender e transessuali. E’ una novità storica per il movimento trans europeo anche se vi possono essere margini interpretativi per i quali, tale direttiva può diventare determinante o meno a seconda di come verrà scritta la legge italiana di ricezione della stessa. Un paio di questioni relative sia al "posizionamento" della citazione stessa, sia alla scrittura e alla traduzione ufficiale dello stesso "riferimento", diventeranno lo spartiacque che potrà far diventare questa Direttiva un passo storico in avanti per i diritti delle persone transgender od una mera presa di posizione astratta con ben poche ricadute immediate (se non attraverso le sedi giudiziarie e con risultati non garantiti) su reali pari opportunità applicabili alle persone transgender . Il punto 3 delle premesse della citata Direttiva infatti recita: “La Corte di giustizia ha ritenuto che il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne non possa essere limitato al divieto delle discriminazioni basate sul fatto che una persona appartenga all'uno o all'altro sesso. Tale principio, considerato il suo scopo e data la natura dei diritti che è inteso a salvaguardare, si applica anche alle discriminazioni derivanti da un cambiamento di sesso”. 184 La parte finale del testo non è stata tradotta in italiano letteralmente. Mentre la versione inglese parla di riassegnazione di genere di una persona, la traduzione italiana fa riferimento al cambiamento di sesso. L’Italia sembra non voler prendere in considerazione ciò che in Europa è norma ovvero che è anche il genere e non solo il sesso la questione in ballo sulle pari opportunità. In ogni caso entrambe le versioni sembrano peraltro non precise rispetto al testo della Corte Europea di Giustizia che ha dato il là a questo punto. Leggendole per come sono potrebbero essere interpretate come valide solo per chi ha concluso il percorso di transizione. L’abstract della Corte di Giustizia riguardante la sentenza P. contro S. e Cornwall County Council del 30 aprile 1996 invece era decisamente più preciso nel recitare: “(...) giacché licenziare una persona per il motivo che intende subire o ha subito un cambiamento di sesso significa usarle un trattamento sfavorevole rispetto alle persone del sesso al quale era considerata appartenere prima di tale operazione”. A questo bisogna rilevare che il punto 3 è nelle premesse della Direttiva, ma misteriosamente scompare nell'articolato del testo della Direttiva stessa e che gli Stati Membri sono obbligati a recepire solo quest'ultimo, è facile rendersi conto che, la pur importante presenza del punto 3), diventerà significativa o meno a seconda delle scelte politiche che faranno i governi nazionali nel recepirla. Per quanto riguarda il Governo italiano, affinché questa Direttiva possa avere una immediata, semplice e positiva ripercussione sulla vita delle persone transgender è fondamentale agire politicamente principalmente su due cose: che il punto 3, in premessa, entri nell'articolato della legge italiana (peraltro le leggi applicative delle Direttive Europee possono essere estensive rispetto al testo della Direttiva stessa ma non riduttive, pena la non accettazione della legge nazionale come realmente attuativa delle disposizioni date); 185 che, nella ricezione della nuova Direttiva, venga utilizzato un testo più vicino a quello della Sentenza della Corte di Giustizia, piuttosto che il testo semplificato contenuto nel citato punto 3., onde evitare il rischio di possibili interpretazioni della nuova legge che includerebbero solo una parte delle persone transgender, quelle che peraltro - essendo già riattribuite anagraficamente - già rientravano nelle protezioni delle precedenti Direttive europee e leggi di applicazione italiane sulle pari opportunità. IV.4. GLI EFFETTI DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA: LE RIPERCUSSIONI NELLE GIURISPRUDENZE NAZIONALI La situazione delle coppie non sposate nella maggior parte dei Paesi dell’Unione europea, soprattutto in quelli che si stanno affacciando adesso, oscilla tra il disconoscimento legale di questa situazione e dei diritti inerenti e l’aver ottenuto, in modo aleatorio ed in certi settori, alcuni diritti frammentari. Fino a pochi anni fa vi era, in merito a questo tema, una sorta di silenzio da parte della Corte di giustizia europea, che ha dovuto considerare in poche occasioni la situazione nel diritto comunitario delle coppie non sposate che non hanno riconoscimento legale in ambito nazionale. Nel caso Reed (1986)(270), per esempio, al Tribunale fu sottoposto il caso di una coppia non sposata di sesso distinto e di nazionalità britannica. Reed sollecitava un permesso di residenza al fine di rimanere nei Paesi Bassi con il suo compagno. Il Regolamento 1612/68 riguardante la libera circolazione dei lavoratori unicamente 270 Cfr. Caso 59/85 [1986] ECR 1283. 186 estende il diritto al ricongiungimento con il “coniuge”(271), sicchè il Tribunale concluse affermando che la normativa non era applicabile alla coppia di fatto. In Grant (1998) (272), invece, una donna di nazionalità britannica impiegata in una impresa ferroviaria, dopo che le era stato negato un pass per un viaggio gratuito per la sua coppia, formata da due persone dello stesso sesso, argomentò la questione dicendo che era stato fatto nei suoi confronti un atto illegale di discriminazione sessuale che contravveniva ai diritti fondamentali dell’uomo, dato che, nelle stesse circostanze, gli impiegati con coppie di diverso sesso, sposati o non sposati, ne avevano invece diritto. Il Tribunale respinse la domanda con la seguente conclusione: “allo stato attuale del diritto comunitario, le relazioni stabili tra due persone dello stesso sesso non si equiparano alle relazioni tra due persone sposate o alle relazioni stabili senza vincolo matrimoniale tra due persone di sesso distinto”273. La Corte di giustizia evita, quindi, qualsiasi riferimento al generale problema della sua competenza in materia. Ciò, principalmente, sul presupposto di due strumenti normativi: le << tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali >>. Un caso che rappresenta, emblematicamente, l’atteggiamento discriminatorio che ha regnato sul tema delle coppie omosessuali e del loro costituire o meno una “famiglia”, è quello di D. e Svezia contro il Consiglio. Il caso: D. uomo di nazionalità svedese, vive con il proprio partner dal 1995. La loro relazione è classificata dal diritto interno come “unione registrata”, che in base alla legislazione svedese è un contratto che produce effetti quasi identici al matrimonio. Infatti, a parte alcune eccezioni come l’adozione, l’affido congiunto e l’inseminazione artificiale, i partner registrati hanno gli stessi diritti e doveri dei coniugi. Nel 1996 D. si 271 Cfr. Art. 10(1)(a), Regolamento 1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori, DO Edizione speciale (II)475 (1968). 272 Cfr. Caso C-249/96 [1998] ECR I-621. 273 Ibid., paragrafo 3 187 è trasferito dalla Svezia a Bruxelles per lavorare nel Consiglio dei Ministri europeo ed in quanto dipendente del Consiglio aveva diritto, in base al Regolamento del personale del Consiglio274, ad un assegno di mantenimento per sostenere le spese del suo partner che lo aveva seguito nel nuovo posto di lavoro. In sostanza, egli ha chiesto al Consiglio di riconoscere il proprio partner come il proprio coniuge, o quantomeno di riconoscere le responsabilità familiari inerenti alla loro relazione275. Il Consiglio ha rifiutato di garantire l’assegno di mantenimento, adducendo come motivazione che il partner non può essere assimilato al coniuge e che comunque D., sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dal Regolamento del personale, risultava essere single. D. ha presentato così ricorso al Tribunale di Primo Grado che ha approvato la linea di condotta del Consiglio, statuendo che il Regolamento del personale poteva essere applicato solo al matrimonio civile, così come è inteso nel senso tradizionale276 D. appoggiato dal Regno di Svezia, si è così appellato alla Corte di Giustizia. Nella propria opinione, rilasciata il 22 febbraio 2001, l’Avvocato Generale Mischo ha avallato le opinioni del Tribunale di Primo Grado, ribadendo che il termine “coniuge”, così come inteso nel Regolamento del personale, non include le relazioni registrate, ma solo il matrimonio tradizionale tra persone di sesso opposto. A supporto della propria opinione egli non solo ha invocato la casistica della Corte di Giustizia sul tema, ma anche il fatto che al momento soltanto tre Stati membri attribuivano alle relazioni omosessuali diritti eguali a quelli delle coppie eterosessuali sposate. 274 Regolamento del Consiglio dei Ministri 781/91. 275 Cfr. Eugenia Caracciolo di Torella ed Emily Reid, The Changing Shape of the “European family” and fundamental rights, European Law Review, 2/2002, pag. 81. 276 Corte di primo grado, caso T-264/97. Sull’argomento cfr. G. Scapucci, Court of First Instance refuses to recognize Swedish registered partnership’ rights and dutes, pag. 355. 76 188 Per l’Avvocato Generale non era quindi sufficientemente evidente che le attitudini sociali fossero talmente cambiate da giustificare l’estensione del beneficio (assegno di mantenimento) oltre la ristretta definizione di coppia sposata277. Con riguardo alla rottura del principio di uguaglianza, l’Avv. Mischo ha sostenuto che ciò non è avvenuto, in quanto il matrimonio e l’unione registrata sono due concetti legali distinti, ed a suo parere il principio della parità di trattamento278 non è stato concepito per proteggere le coppie omosessuali. In sostanza, nell’opinione dell’Avvocato Generale, l’elemento chiave in base al quale è possibile una diversificazione di trattamento, è costituito dalle differenze “naturali” che vi sono tra le coppie eterosessuali e quelle omosessuali, e questa conclusione sembra implicare279 che le coppie omosessuali possono essere trattate diversamente a causa del proprio orientamento sessuale. L’Avvocato Generale Mischo rivolge nel proprio parere una particolare attenzione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, richiamando quanto sostenuto anche dall’Avv. Generale Tizzano, e cioè che il potenziale della Carta era stato da molti enfatizzato, poichè “la Carta riafferma diritti che sono già contenuti in altri strumenti giuridici”. 277 Su tale punto è molto interessante l’annotazione che fanno E. Caracciolo di Torella ed E. Reid, op. cit., pag. 82, ove fanno notare che l’Avv.. Gen Mischo ha sostenuto il proprio argomento citando il caso Reed v. United Kingdom, ma che tale riferimento risultava essere assolutamente inappropriato, e ciò per due ragioni: in primo luogo, il caso in questione riguardava un’unione di fatto, la quale non è necessariamente produttiva nel diritto di uno Stato membro di effetti legali come può esserlo un’unione registrata, ove essa sia riconosciuta dal diritto interno. In secondo luogo, il caso Reed risale agli anni ’80, ed è ovvio che il contesto giuridico-sociale sia da allora profondamente cambiato. Un altro riferimento inappropriato che è stato fatto dall’Avvocato Generale riguarda il caso Unger, nel quale si era ritenuto che dovesse essere la Corte e no gli Stati membri a definire il concetto di lavoratore. Questo riferimento è palesemente in contrasto con il caso Reed, nel quale si era puntualizzato che non c’era nessun provvedimento della Comunità che definisse le nozioni di “coniuge” e di “relazione coniugale”.Il riferimento a questi due casi risulta essere inappropriato perchè in uno (Unger) si sostiene che la Comunità Europea è più idonea a fornire la nozione di una certa categoria (in questo caso: lavoratore), mentre nell’altro (Reed) si sottolinea come manchi la nozione di una certa categoria (coniuge) e nulla si dice a proposito della possibilità da parte della Comunità di fornirla. 278 Nella Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea tale principio è sancito, per quanto riguarda gli uomini e le donne, dall’art. 23: “ La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione (par. 1); il principio della parità di trattamento non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato (par. 2). 279 Cfr. in tal senso E. Caracciolo di Torella ed E. Reid, op. cit., pagg. 82-83. 189 L’Avv. Mischo utilizza la Carta per argomentare in favore di uno standard di protezione più basso. Infatti, egli sottolinea che neanche il memorandum esplicativo della Convenzione (organo che come sappiamo ha avuto il compito di redigere la Carta) fa menzione delle coppie omosessuali, dimostrando così che la Carta può essere utilizzata esclusivamente per la protezione di coppie eterosessuali. E’ stato tuttavia sottolineato280 che nell’opinione dell’Avv. Mischo vi è un’evidente lacuna, in quanto egli, nell’utilizzare la Carta come mezzo per non riconoscere diritti alle coppie omosessuali, ha omesso di far riferimento all’art. 21 della stessa, il quale stabilisce il principio di non discriminazione, contemplando tra i comportamenti che non possono essere oggetto di trattamenti discriminatori le tendenze sessuali281. Tale articolo non è soltanto un provvedimento proibitorio, ma rafforza anche i principi presenti negli artt. 12 e 13 del trattato UE(282). Sembra pertanto velleitario utilizzare la Carta per apprestare un livello di protezione più basso alle coppie omosessuali, quando in essa vi è una norma che invece appare idonea a garantirne i diritti e l’eguale trattamento rispetto alle coppie eterosessuali283. La Corte di Giustizia, in una decisione molto coincisa, ha espresso le stesse opinioni dell’Avvocato Generale e dalla sua sentenza emergono chiaramente tre problematiche, decisive ai fini di questo studio: a) l’interpretazione del concetto di famiglia; b) il problema della discriminazione; c) lo status della Carta. 280 E. Caracciolo di Torella ed E. Reid, op. cit., pag. 83. 281 L’art. 21 della Carta è intitolato “Non discriminazione”, e stabilisce che: “E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, sulla razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, la caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura,l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali (comma 1).Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione Europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi (comma 2). 282 In particolare, l’art. 12 stabilisce che “ nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità (comma 1). Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’art. 251, può stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni (comma 2)”.L’art. 13 stabilisce che “fatte salve le disposizioni del presente trattato, e nell’ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap o le tendenze sessuali. 283 Cfr. E. Caracciolo di Torella ed E. Reid, op. cit., pag. 83. 190 Rinviando a quanto detto in precedenza sul problema dello status giuridico della Carta, mi soffermo sulle prime due questioni. Per quanto riguarda la definizione di famiglia in base alla normativa europea, si è detto di come la nozione di famiglia che emerge da anni dalle legislazioni e dalle decisioni giurisprudenziali sul tema sia molto ristretta e tradizionale284. La Corte nel caso in esame, ha per l’ennesima volta confermato questa stereotipata nozione di famiglia europea, considerando ben distinti gli istituti del matrimonio e dell’unione registrata. Pur avendo accettato la tesi degli appellanti, e cioè che l’unione registrata è ben altra cosa rispetto ad un’unione di fatto, e pur riconoscendo che un crescente numero di Stati membri ha istituito unioni registrate che hanno effetti comparabili a quelli del matrimonio, la Corte di Giustizia conclude che tali soluzioni non sono equiparabili al matrimonio, il quale è comunemente definito negli Stati membri come un’unione tra due persone di sesso opposto. La sentenza della Corte, oltre a stabilire cosa costituisce una famiglia, ha un’ulteriore conseguenza: indebolisce la politica direttiva degli Stati membri (in questo caso, la Svezia) per la creazione di istituti alternativi al matrimonio con diritti ad esso equivalenti, ledendo il principio d’integrità dello status delle persone. Il ricorrente ha sostenuto che, come le questioni relative allo status delle persone sono di pertinenza del diritto interno dei singoli Stati membri (e non di pertinenza delle istituzioni comunitarie), così le misure comunitarie relative a quest’area dovrebbero essere interpretate alla luce dei vari diritti nazionali, permettendo così ad un’unione riconosciuta nell’ambito del diritto nazionale (in questo caso l’unione registrata in Svezia) di essere considerata come equivalente al matrimonio e di ricevere un trattamento uguale ad esso nell’ambito del diritto comunitario285. 284 Cfr. Clare McGlynn, A family law for the European Union?, Social Law in an evolving context, Hart 2000, Shaw, pag. 223. L’Autrice sottolinea che in alcuni casi, si è addirittura modellato il concetto di famiglia come quello di una coppia eterosessuale mantenuta economicamente dal marito, con coniuge e figli a carico. 285 Cfr. E. Caracciolo di Torella ed E. Reid, op. cit., pag. 85. 191 Rispetto a questa legittima richiesta di D. e del Regno di Svezia, la Corte di Giustizia ha deciso di non pronunciarsi, ignorando in pratica la questione posta dal ricorrente circa il rispetto nell’ambito dell’Unione Europea del suo status civile, così come riconosciuto nel suo paese nativo. Come è stato giustamente sostenuto, la Corte, in questo caso, ha preferito non opporsi all’esistenza del diritto delle coppie omosessuali, bensì aggirarlo286. Concludendo su questo primo punto, è chiaro che la Corte ha scelto di adottare una definizione molto ristretta di famiglia interpretando il Regolamento del personale del Consiglio alla luce di tale orientamento, ponendosi in contrasto con atteggiamenti più innovativi e progressisti che erano scaturiti da sue precedenti decisioni287. Il secondo problema è strettamente collegato al primo, riguardando la discriminazione delle coppie omosessuali in ambito comunitario. Almeno in questo caso288, possiamo affermare che l’orientamento della Corte di Giustizia è chiaramente discriminatorio, stabilendo che “non è il sesso del partner che determina la garanzia dell’assegno, bensì la natura legale dell’unione tra il dipendente del Consiglio dei Ministri ed il proprio partner”. Questo approccio molto formalistico al concetto di discriminazione non tiene conto del fatto che il sesso del partner può determinare la natura legale delle unioni: in pratica secondo la Corte l’istituto del matrimonio (che nel caso in questione dà il diritto 286 Cfr. E. Caracciolo di Torella ed E. Reid, op. cit., pag. 85. 287 Sui motivi che potrebbero aver indotto la Corte di Giustizia ad assumere un atteggiamento di chiusura nei confronti delle coppie omosessuali nel caso D. e Svezia contro il Consiglio, potrebbero esservi anche ragioni economiche: infatti era opinione del Consiglio che l’estensione dell’assegno di mantenimento alle coppie omosessuali avrebbe causato notevoli problemi di budget. La Corte, quindi, potrebbe aver tenuto in considerazione anche queste circostanze, sebbene ad esse non faccia riferimento diretto nella propria decisione. Va comunque tenuto conto, ad onor del vero, che il Consiglio aveva auspicato la risoluzione attraverso la via legislativa e non attraverso la via giudiziaria, ben consapevole delle problematiche politiche che sono inerenti a tale situazione. Sul punto indicazioni molto precise sono fornite da E. Caracciolo di Torella ed E. Reid, op. cit., pagg. 86-87. 288 Infatti, in un altro caso,quello di P.v. S. (caso C-13/94, P. v. S. and Cornwall County Council, ECR, I-2143, 1996), la Corte ha dimostrato di essere aperta ai cambiamenti in corso nella società, estendendo il concetto di eguaglianza, includendovi anche i transessuali. Rilevano giustamente E. Caracciolo di Torella ed E. Reid, op. cit., pag. 87, D. ed il Regno di Svezia avrebbero potuto fare un riferimento al caso di P.v. S., introducendo così nel giudizio un’ulteriore forma di discriminazione, basata anche in questo caso sul piano dell’orientamento sessuale. 192 all’assegno di mantenimento) è concepibile solo per le coppie eterosessuali, rimanendone escluse, ed inevitabilmente discriminate, quelle omosessuali. Nello statuire in siffatto modo, la Corte non solo ignora l’art. 13 del Trattato UE, ma anche l’art. 141 (289), che pure era stato utilizzato come argomentazione da D. e dal Regno di Svezia contro il Consiglio. Il fatto che l’Avv. Generale abbia fatto riferimento alla Carta ha fatto nascere in molti addetti ai lavori la speranza che anche la Corte di Giustizia la prendesse in considerazione, al fine di garantire un livello di protezione più elevato per le coppie omosessuali. Ciò non è avvenuto, ed anche in questo caso la Corte ha continuato a tacere sulla possibilità di utilizzare la Carta a tal fine. Sul motivo di tale comportamento omissivo varie ipotesi sono state avanzate, e tra queste almeno due sembrano essere molto pertinenti: la prima ragione potrebbe rinvenirsi nel fatto che i giudici della Corte erano contrari all’utilizzo della Carta e, preferendo evitare di emanare una sentenza polemica nei confronti della stessa, abbiano preferito ignorarla, utilizzando argomentazioni di altro genere. La seconda ragione consisterebbe nell’incertezza della Corte circa lo status legale della Carta che avrebbe spinto così l’organo giurisdizionale ad attendere ulteriori sviluppi che, allo stato attuale, possono emergere dall’incorporamento della Carta nel Trattato di Lisbona. La Corte di giustizia europea dopo aver assunto per anni un atteggiamento riluttante a considerare parte dell’«ordinamento comunitario» i diritti fondamentali della persona, si rende interprete oggi di una tendenza sempre più forte in senso opposto, quasi certamente nella consapevolezza che, se non fosse stata loro riconosciuta la necessaria considerazione, «fermati davanti alla porta dell’ordinamento comunitario, i 289 Sulla base dell’art. 141 del Trattato UE gli Stati membri devono garantire il rispetto del principio della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici a parità di valore di lavoro svolto. Il Consiglio, con la procedura di codecisione, adotta tutte le misure necessarie a garantire pari opportunità ed uguaglianza di trattamento tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Tale principio non costituisce un ostacolo all’adozione, da parte degli Stati membri, di azioni positive volte al risanamento degli squilibri esistenti nel mercato del lavoro 193 diritti fondamentali avrebbero bussato alle sue finestre finché non li si fosse fatti entrare». Di fronte al formarsi di una società europea multinazionale, l’Unione europea prende sempre più coscienza della necessità di riconoscere una tutela generalizzata che varchi i confini del territorio nazionale e che riconosca un’eguale tutela a vantaggio di tutti. Si pensi a tutti gli interventi in materia di diritti dei consumatori, diritti prospettati non soltanto da un’angolazione economicistica, ma in una dimensione più personalistica. Non mancano, neppure, interventi in settori diversi da quelli strettamente patrimoniali come, per esempio, gli interventi in materia di diritti culturali ed, in particolare, tutte le Risoluzioni, Decisioni o Conclusioni del Consiglio sull’integrazione dei bambini e dei giovani «minorati» nel sistema scolastico normale. La Corte ha enucleato, così, col tempo, quattro principi basilari sui quali essa continuerà anche in seguito a fondare la propria competenza in materia: a) l’assunzione dei diritti fondamentali nell’ambito dell’«ordinamento comunitario»; b) la «necessità» di trarre la tutela di questi diritti dalle «tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri»; c) la «possibilità» da parte dei trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo a cui gli Stati membri hanno aderito o cooperato, di fornire elementi da tener presente nell’ambito del diritto comunitario; d) la legittimità di eventuali provvedimenti comunitari incompatibili con i principi costituzionali degli Stati membri. Passando ad un’analisi pratica della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, appare opportuno prendere in considerazione alcune sentenze innovative che hanno stravolto e decisamente aggiornato, i sistemi normativi degli Stati membri dell’Unione europea. Tra queste, la Sentenza n. 117 del 7 gennaio 2004, dove la Corte si è pronunciata su una questione pregiudiziale ad essa sottoposta, ai sensi dell’art. 234 dello stesso 194 Trattato CE, dalla Corte d’appello operante presso il Tribunale del lavoro di Wales nel Regno Unito d’Inghilterra. Come sempre più spesso accade, tramite la tutela di situazioni rilevanti per il diritto comunitario, in quanto concernenti il trattamento giuridico ed economico dei lavoratori, il giudice comunitario giunge a garantire indirettamente un innalzamento dello standard di tutela dei diritti fondamentali nell’ambito degli ordinamenti nazionali. In questa sentenza, la Corte ha stabilito che la legislazione nazionale di uno Stato membro della Comunità europea che, in violazione della CEDU, impedisca di contrarre matrimonio ad una coppia di cui uno dei componenti è un transessuale che ha subito un’operazione di cambiamento di sesso, è incompatibile con l’art. 141 del Trattato CE (versione consolidata), concernente l’obbligo di ciascuno Stato membro di assicurare l’applicazione del principio di parità di retribuzione tra i lavoratori dei due sessi. Ciò, in particolare, quando l’avvenuto matrimonio si configuri come condizione necessaria affinché uno dei coniugi possa fruire di un elemento della retribuzione dell’altro o della pensione di reversibilità. Tale questione è venuta in evidenza in una causa promossa da una lavoratrice inglese che ritiene di essere stata vittima di una discriminazione sessuale di natura retributiva. Essa vanta vent’anni di contributi versati in suo favore nel periodo dal 1976 al 1996 all’istituto di previdenza National Health Service (NHS) ed è convivente con un transessuale che si è sottoposto ad un’operazione di cambiamento di sesso da donna a uomo. L’interessata, desidera che, in caso di sua premorienza, il compagno transessuale a lei sopravvissuto possa, a tempo debito, conseguire il diritto ad usufruire della pensione di reversibilità per vedovi. Avendo ella accertato che tale possibilità non sussiste, si è rivolta al giudice del lavoro, in primo grado ed in grado di appello, per denunciare che la vigente normativa previdenziale applicata dal NHS prevede l’attribuzione della pensione 195 di reversibilità unicamente in favore del vedovo, condizione che il proprio convivente transessuale non può acquisire in quanto le norme in materia di matrimonio nel Regno Unito non consentono, a coloro che a seguito di intervento chirurgico hanno cambiato sesso, di ottenere il riconoscimento di tale cambiamento, ponendoli nella impossibilità di contrarre matrimonio. Al riguardo, la Corte di Giustizia, tenuto conto delle osservazioni sviluppate in giudizio dai rappresentanti della ricorrente, del Governo del Regno Unito d’Inghilterra e delle Commissione delle Comunità europee, nonché sulla base delle conclusioni presentate il 10 giugno 2003 dall’Avvocato Generale presso la stessa Corte, ha ritenuto di svolgere varie considerazioni tra cui le seguenti: le prestazioni concesse in forza di un regime pensionistico che sia strutturato essenzialmente in funzione del posto coperto dal lavoratore interessato, si ricollegano alla retribuzione che quest’ultimo percepiva e rientrano, quindi, nelle previsioni dell’art. 141 del Trattato CE. Questa interpretazione non è compromessa dal fatto che la pensione di reversibilità non venga corrisposta al lavoratore ma al coniuge superstite, trattandosi comunque di prestazione che trae origine dall’iscrizione al regime pensionistico del coniuge superstite. Conseguentemente, la pensione spetta al coniuge superstite nell’ambito del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro ed il coniuge. Tale prestazione che viene corrisposta al coniuge superstite in conseguenza dell’attività lavorativa svolta dal coniuge deceduto. La pensione di reversibilità è, perciò, una retribuzione ai sensi dell’art. 141 del Trattato CE e della Direttiva n. 75/117. La decisione di riservare determinati benefici alle coppie coniugate, escludendo tutti coloro che convivono senza essere sposati, è affidata sia alla scelta della legislazione nazionale sia all’interpretazione delle norme del diritto interno effettuata dai giudici nazionali, senza che, al riguardo, si possa far valere alcuna discriminazione fondata sul sesso e vietata dal diritto comunitario. 196 Tuttavia, nella situazione della ricorrente, esiste una disparità di trattamento che, senza mettere in dubbio il godimento del diritto alla pensione di reversibilità tutelato dalla normativa comunitaria, incide su una delle condizioni necessarie per potere conseguire tale diritto. Infatti, come è stato messo in rilievo nelle conclusioni dell’Avvocato Generale, la capacità di contrarre matrimonio rappresenta una condizione preliminare per giungere allo stesso matrimonio e potere poi ottenere la pensione di reversibilità. Nel Regno Unito di Inghilterra, infatti, si verifica che, mentre i componenti della coppia eterosessuale in cui l’identità di nessuno dei due soggetti derivi da un’operazione di cambiamento di sesso possono contrarre matrimonio, e quindi, eventualmente fruire della pensione di reversibilità, nel caso di una coppia come quella della ricorrente, formata da una donna e da un transessuale ex donna, i due soggetti interessati non possono contrarre matrimonio, per cui l’uno e l’altro si trovano nell’impossibilità di realizzare fra di loro la condizione preliminare del matrimonio e potere così ottenere la pensione di reversibilità. Tale impossibilità, nello Stato d’appartenenza della ricorrente, è da attribuire al fatto che le norme nazionali considerano nullo ogni matrimonio in cui i coniugi non siano rispettivamente di sesso maschile e di sesso femminile, considerando sesso di una persona quello risultante dall’atto di nascita e vietando ogni modifica del registro degli atti di nascita, che non dipenda da errore di scrittura o errore materiale. Di recente, il giudice comunitario è tornato nuovamente ad occuparsi del diritto ai trattamenti pensionistici dei transessuali dopo la sentenza del 7 gennaio 2004, in C-117/01(290), K.B. / National Health Service Pensions Agency and Secretary of State for Health. In quest’ultimo caso, il giudice comunitario è stato chiamato nuovamente a risolvere una questione interpretativa relativa ad una disciplina nazionale che non 290 Cfr. Corte giustizia della Comunità europea,, sentenza 07 gennaio 2004. Nel procedimento C-117/01 197 prevede il pieno riconoscimento giuridico del mutamento dell’identità sessuale dei transessuali. La vicenda si è svolta nel Regno Unito, nel cui ordinamento gli uomini possono beneficiare di una pensione di vecchiaia all'età di 65 anni e le donne all'età di 60 anni. Si è posta la questione circa la corretta età pensionabile da riconoscere ad una transessuale divenuta donna, per effetto di un successivo intervento chirurgico. L’applicazione di tale normativa aveva portato al rifiuto, da parte dell’amministrazione competente, di concedere una pensione ad una persona transessuale passata al sesso femminile, pur soddisfacendo la stessa il requisito dell’età minima richiesta dalla legge britannica alle donne per accedere al trattamento pensionistico. La Corte ha ritenuto tale rifiuto discriminatorio, alla luce della direttiva comunitaria 79/7/CEE sulla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, pervenendo così, ancora una volta, ad evidenziare il legame che s’istaura, attraverso i “diritti economici” garantiti dal Trattato, con i principi inviolabili ed i diritti fondamentali appresi dalle esperienze costituzionalistiche. Il Caso: La Corte di giustizia ha reso il 7 gennaio 2004 una pronuncia pregiudiziale, nel caso K.B. c/National Health Service Pensions Agency e Secretary of State for Health291 su richiesta proveniente dalla Court of Appeal (England and Wales - Civil Division) del Regno Unito, in cui si poneva un problema di interpretazione dell’art. 141 CE e della Direttiva del consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE(292), per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative all’applicazione del principio di parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile. Nel caso di una persone di sesso femminile, convivente con una persona di sesso maschile a seguito di una serie di trasformazioni comprendenti anche un’operazione 291 Sentenza della Corte di giustizia 7 gennaio 2004,K.B.c. National Health Service Pensions Agency e Secretary of States for health ,causa C-117/01. 292 In G.U.C.E. n.L045 del 19 febbraio 1975,19. 198 medica, ha reclamato il riconoscimento per il suo partner di un diritto ad una pensione di reversibilità (da parte delle autorità britanniche, nonostante questo ai sensi del diritto inglese non sia suo coniuge) in ragione del fatto che: a) l’ordinamento inglese permette il matrimonio solo tra persone di sesso diverso; b) una legge inglese (il Matrimonial Causes Act del 1973) dichiara nullo ogni matrimonio in cui i coniugi non siano rispettivamente di sesso maschile e di sesso femminile; c) il Births and Deaths act 1953 vieta ogni modifica del registro degli atti di nascita salvo nel caso di errore di scrittura o di errore materiale. Decidendo sul caso la Corte di giustizia ha richiamato una pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo293 che ha ritenuto che, l’impossibilità di contrarre matrimonio in una situazione del tipo di quella in cui si è venuta a trovare la ricorrente ‹‹costituisce una violazione del suo diritto di contrarre matrimonio›› ai sensi dell’art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte, così, ha desunto che il diritto comunitario ‹‹osta, il linea di principio, ad una legislazione che, in violazione della CEDU, impedisca ad una coppia di soddisfare la condizione del matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di un elemento della retribuzione dell’altro›› (quale quello costituito da una pensione di reversibilità). Se nel diritto comunitario vivente si è venuto inequivocabilmente a riconoscere diritto a contrarre matrimonio con effetti civili ad una coppia di persone, la cui differenza di sesso risulti da un cambiamento derivante da una serie di trasformazioni comprendenti anche un’ operazione chirurgica, altrettanto non si può dire per quanto riguarda persone con lo stesso sesso. Con riferimento ai rapporti tra queste persone si sta determinando un distinguo, tra l’atteggiamento assunto dalla Commissione in relazione alla gestione dei propri funzionari e l’interpretazione da darsi ad obblighi che derivano agli Stati da norme quali quelle contenute, ad esempio, nel Regolamento del Consiglio n. 1612/68 (sancente il diritto al ricongiungimento 293 Sentenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo dell’11 luglio 2002, Christina Goodwin c. Regno Unito 199 familiare per i coniugi del lavoratore che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione e nel Regolamento del Consiglio n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale). Per quanto riguarda l’indicato atteggiamento che la Commissione ha assunto nella gestione dei propri funzionari, non si può non registrare il fatto che essa ha dato istruzione affinché il matrimonio di un funzionario con una persona del suo stesso sesso celebrato il Olanda sulla base del testo del codice civile olandese (risultante dalle modifiche ad esso riportate nel 2001), sia considerato come qualsiasi altro matrimonio riconosciuto in uno Stato membro. Questo si basa, oltre che sull’art. 1 bis dello Statuto dei funzionari, sull’art. 9 della Carta europea dei diritti fondamentali che hanno ritenuto, non solo di lasciare la materia della famiglia alla competenza degli Stati membri ma (fonte quantomeno per i funzionari comunitari) di un affermarsi di un unità di status, facente in modo che la condizione di coniuge riconosciuta in virtù di un matrimonio con persone con lo stesso sesso in uno Stato membro, debba essere riconosciuta dalle istituzioni comunitarie. A proposito degli obblighi che a carico degli Stati membri possano derivare da norme quali quelle contenute nei citati Regolamenti CE n. 1612/68 e n. 2201/2003, occorre rilevare che la Commissione ha ritenuto che il principio dell’unità di status si imponga solo alle istituzioni comunitarie nella gestione dei rapporti con i loro funzionari e non anche agli Stati membri. Ciò è provato da una considerazione attenta del passaggio che si è avuto da quanto disposto dalla Carta sociale europea adottata a Strasburgo nel 1996, alla previsione che è stata inserita nell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali adottata a Nizza nel dicembre 2000(294). La Carta sociale europea con formula non lontana dalla definizione della famiglia come “società naturale fondata sul matrimonio” contenuta nella nostra Costituzione, qualificava la stessa come “cellula 294 Su di essa cfr. Carta dei diritti fondamentali e Costituzione dell’Unione Europea (a cura L. S. Rossi), Milano 2002. 200 fondamentale della società”295. L’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali, invece, afferma il diritto di ogni persona di sposarsi e di costituire una famiglia “secondo le leggi nazionali”. La conseguenza è che ciascuno Stato membro non solo resta libero di regolare rapporti familiari e di accogliere la concezione di matrimonio che ritiene più consono al modo di essere e di sentire della propria società ma è anche libero di non applicare ai cittadini di altri Stati membri norme che facciano parte della loro legge nazionale ma che contrastino con le scelte fatte da esso in materia. E’ per questo che, anche se si è arrivati all’adozione di un regolamento comunitario sull’efficacia in uno Stato membro delle pronunce giurisdizionali ed amministrative adottata dagli altri Paesi comunitari, si è lasciata la possibilità di negare questa efficacia, quando siano manifestamente contrarie al proprio ordine pubblico. Ne costituisce conferma la significativa risposta che il membro della Commissione CE Antonio Vitorino, ha dato il 12 marzo 2002 ad un interrogazione scritta rivoltagli da un parlamentare europeo. Egli ha precisato che ‹‹benché non si possa escludere che il regolamento si applichi al procedimento di divorzio di una coppia omosessuale ciò non comporta per i giudici (di uno Stato diverso da quello in cui i procedimenti di tal genere si siano rivolti) l’obbligo di pronunciarsi o di riconoscere il divorzio ne di riconoscere il matrimonio››296. La libertà che resta ad ogni Stato membro dell’Unione europea, a proposito del riconoscimento delle leggi in materia di famiglia di altri Stati membri, vale anche con riferimento dello statuto personale di uomini e donne provenienti da paesi islamici, con riferimento alla capacità della nubenda di concludere matrimonio, alla possibilità di 295 Sulla sottolineatura di tale disposizione della Carta Sociale Europea cfr. l’intervento di Michele Tamponi al Seminario su I diritti fondamentali e le Corti in Europa del 21 novembre 2003 sul tema “la famiglia” introdotto dal prof . Salvatore Patti, in LUISS, Bollettino n.9/2003, 11. 296 Interrogazione scritta E-3261/01 di Jake Swiebel (PSE) alla Commissione. Risposta data dal Commissario Antonio Vitorino alla Commissione il 12 marzo 2002 (G.U.C.E. C028 del 6 febbraio 2003,2). 201 porre in essere un matrimonio poligamico e al potere del marito di ricorrere al ripudio297. Il problema della capacità di una nubenda cittadina di uno dei paesi islamici di concludere matrimonio, discende dal fatto che nel diritto di tali paesi il consenso nuziale non può essere espresso direttamente dalla nubenda ma deve essere manifestato da un wali o curatore matrimoniale (nominato da essa non liberamente) o rivolgendosi al suo tutore testamentario e ai parenti maschi in ordine di successione. Se in Italia si pone il problema della validità di un matrimonio concluso all’estero sulla base di un consenso realizzato in tal modo, occorre considerare il carattere fondamentale che il principio di libertà personale ha nella nostra concezione dei diritti dell’uomo. In riferimento al matrimonio contratto in un paese islamico, si può invece pervenire ad una soluzione se sussistano sufficienti risultanze atte a dimostrare che la nubenda abbia spontaneamente e senza riserve accettato la legislazione in questione. Il problema si porrebbe in termini completamente diversi ove si pretendesse di contrarre un matrimonio, secondo dette regole, in Italia. Ad una tale pretesa osterebbe la norma di applicazione necessaria contenuta nell’art. 107 c.c. italiano il quale, in piena sintonia con la concezione europea dei diritti dell’uomo, sancisce che ‹‹l’ufficiale di stato civile (...) riceve da ciascuna delle parti personalmente, una dopo l’altra, la dichiarazione che si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie››. Un analogo distinguo deve farsi con riferimento alla celebrazione di matrimoni secondo il rito islamico che concretino un matrimonio poligamico. Non è possibile negare efficacia a matrimoni poligamici celebrati all’estero, ad esempio in Marocco. Se il figlio, residente nell’Unione, della seconda moglie di un marocchino, unito ad essa da un matrimonio poligamico contratto in Marocco, intentasse in Italia una causa di accertamento della sua qualità di figlio legittimo, non sarebbe affatto contrario alla nostra concezione dei diritti dell’uomo che i nostri giudici riconoscessero efficacia alla 297 Su tali temi mi permetto di fare ulteriore rinvio a Mengozzi P, Private international law (Italy),in International Enciclopedie of lows (general editor R. Baupain), The Hague /London/New York 2004,121,ss. 202 legge marocchina, nei limiti della quale il figlio è legittimo in quanto nato dal secondo matrimonio del padre. Non si può invece ritenere conforme alla nostra concezione dei diritti dell’uomo riconoscere che un cittadino marocchino unito in un matrimonio in Marocco possa concludere in Italia un secondo matrimonio realizzando così nel nostro Paese una situazione matrimonionale di tipo poligamico. Il fatto che il diritto islamico preveda la possibilità di contrarre un matrimonio poligamico non significa che un matrimonio sottoposto al diritto islamico non possa essere posto in essere in Italia. Potrà essere contratto a condizione che esso costituisca il primo matrimonio. Negli Stati membri della Comunità in considerazione dell’art. 9 della Carta europea dei diritti fondamentali, si è determinata un’indubbia divaricazione della concezione della famiglia. Alcuni di questi hanno allargato la figura del matrimonio pretendendo così di dare spazio alla libertà delle persone e di evitare differenziazioni di trattamento basate sui loro orientamenti. Altri l’hanno mantenuta quale fondamento della famiglia, intesa come istituzione svolgente una funzione essenziale per la continuità della specie. Sia gli uni che gli altri hanno conservato l’avvertimento che accanto ai diritti delle persone che si uniscono sulla base di sentimenti d’affetto esistono doveri funzionali alla promozione umana delle nuove generazioni. In materia di diritto di famiglia, inoltre, si è fatto sentire un principio che nel diritto comunitario si è affermato dapprima in materia di libera circolazione delle merci ma che poi non si è esitato ad applicare anche con riferimento a temi legati ai diritti delle persone: il principio del mutuo riconoscimento. Di questo principio si avverte chiaramente l’eco nella pronuncia pregiudiziale che il 2 ottobre 2003 la Corte di giustizia ha adottato nel caso Garcia Avello298. Nello specifico, alla Corte di giustizia è stato richiesto di pronunciarsi sull’incidenza che ha il diritto dell’Unione europea sull’applicazione di regole nazionali ovvero sull’aggiunta di cognomi ai bambini cittadini di più Stati membri. I genitori di questi due bambini, residenti in Belgio, 298 Sentenza della Corte di giustizia 2 ottobre 2003, Carlos Garcia Avello/Belgio, causa c-148/02, in Racc.I, 116365. 203 desideravano che i loro figli assumessero in primo luogo il cognome del padre ed accanto a questo quello della madre in conformità a quanto regolarmente avviene nell’ordinamento spagnolo. Per questo avevano adito i giudici del Belgio, luogo di loro residenza. Il problema sollevato si poneva in quanto è tradizione, nel diritto belga, che il diritto al nome di una persona di doppia cittadinanza sia regolato esclusivamente dalla legge dello Stato del foro se una delle sue due cittadinanze è quella di tale Stato. La legge belga prevede l’aggiunta al cognome del padre di un secondo cognome solo nel caso in cui vi siano condizioni eccezionali, che nel caso specifico le autorità belghe ritenevano non sussistenti. La Corte ha ritenuto che le disposizioni sulla cittadinanza comunitaria del trattato dell’Unione, combinate con il principio di non discriminazione, richiedessero alle autorità belghe di ritenere sussistenti le condizioni per concedere l’uso del doppio cognome, in modo da permettere a bambini quali quelli del caso di specie di avere anche in Belgio il cognome della madre che hanno il diritto di usare secondo il diritto e la tradizione spagnola. IV.5. LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 01.04.2008 IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE SULLA BASE DELL’ORIENTAMENTO SESSUALE Di recente il Tribunale di Giustizia, in una sentenza del 1 Aprile 2008 è tornato ad occuparsi di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale. La domanda sorge nell’ambito di una controversia tra l’ente di previdenza incaricato della gestione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti del personale artistico dei teatri tedeschi (in seguito VddB) ed il sign Maruko, compagno di un uomo deceduto nel 2005, in relazione al rifiuto del VddB di riconoscergli una pensione di vedovo. Il 204 sign. Maruko ha contratto un’unione solidale registrata a norma del diritto tedesco con un costumista teatrale iscritto dal 1959 all’ente Vddb. Nel 2005, alla morte del costumista, il signor Maruko aveva chiesto di poter usufruire della pensione come vedovo, ma la sua domanda era stata respinta, in quanto lo statuto dell’ente non prevedeva tale beneficio per i partner di unione solidale superstiti. La normativa nazionale tedesca su tale materia si basa su una legge sulle unioni stabili registrate sin dal 2001 (Gesetz uber die Eingetragene Lebenpartnerschaft del 16 febbraio 2001), modificata con legge 15 dicembre 2004(299). Essa consente alle persone dello stesso sesso di costituire un’unione solidale registrata da cui deriva, tra l’altro, l’obbligo di reciproco soccorso ed assistenza. Successivamente l’ordinamento tedesco ha modificato il codice della previdenza sociale al fine di introdurre, tra i soggetti che hanno titolo alla pensione di vedovo/a, anche coloro che hanno celebrato una unione solidale registrata. In tale contesto, lo statuto dell’VddB contempla esclusivamente il matrimonio per l’erogazione della pensione. La controversia, quindi, è sorta a seguito del mancato riconoscimento di una pensione al superstite di una coppia costituita da persone dello stesso sesso, che non avevano contratto matrimonio (ma una registrazione volontaria), essendo quest’ultimo riservato dalla legislazione nazionale alle unioni eterosessuali. Essa si inquadra, dunque, nel lungo processo europeo di accettazione dell’omosessualità come tappa indispensabile per conseguire l’uguaglianza e il rispetto di tutti gli esseri umani. I giudici di Lussemburgo a questo punto sono stati chiamati ad esprimersi sulla 299 I soggetti ammessi a registrare un’unione solidale sono persone delle stesso sesso. L’unione siconsidera stipulata al momento della contestuale reciproca e personale dichiarazione dei partner dinanzi all’autorità competente (art. 1). I partner si obbligano al reciproco soccorso ed assistenza, si impegnano reciprocamente ad una comunione di vita, divenendo responsabili l’uno nei confronti dell’altro (art. 2) e sono tenuti a contribuire ai bisogni della comunione con il loro lavoro ed il loro patrimonio. Per quanto riguarda gli obblighi alimentari, si applicano le norme del Codice Civile sui coniugi (art. 5). Come i coniugi, i partner dell’unione sono sottoposti al regime patrimoniale della comunione dei beni, salvo che non optino per un regime diverso (art. 6). Salvo espressa disposizione contraria, ogni membro dell’unione è considerato un familiare dell’altro (art. 11). In caso di separazione, ancora analogamente alle previsioni del Codice Civile, perdura l’obbligo di mantenimento (art. 16) e si procede ad una ripartizione compensativa dei diritti pensionistici (art. 20). 205 vicenda: nel 2001 venne presentato ricorso alla Corte di giustizia europea in seguito alla richiesta del giudice nazionale di verificare se il diniego di una pensione per superstiti ad un partner di unione solidale costituisca una discriminazione vietata dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro300. Prima di qualsiasi altra riflessione va rilevata una questione incidentale importante sul piano temporale, dal momento che le legislazioni nazionali avrebbero dovuto conformarsi a tale direttiva entro il 2 dicembre 2003 e la Germania non ha promulgato la rispettiva legge fino al 14 agosto 2006, mentre il ricorrente aveva richiesto la prestazione nel febbraio 2005. Compare così la nozione dell’effetto diretto delle direttive, su cui si è consolidata un’abbondante giurisprudenza, alla luce della quale in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva siano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva nel suo ordinamento sia che l’abbia recepita in modo sbagliato. La Corte naturalmente riprendendo la sua giurisprudenza conferma che sussistono i presupposti affinché, nella causa principale, si riconosca l’effetto diretto con le relative conseguenze. Essa, quindi, una volta confermato che la pensione in questione rientra nel campo di applicazione in base agli articolo 1 e 2, si trova a verificare se il rifiuto del VddB a concedere la pensione di reversibilità comporti o meno una discriminazione fondata sulle tendenze sessuali. Per la Corte di Giustizia la sfera di applicazione della direttiva 2000/78/CE (301) sulla parità di trattamento non si estende ai regimi sicurezza e protezione sociale non 300 (GUUE L 303 del 2 dicembre 2000). 301 La direttiva 2000/78/CE è stata adottata dal Consiglio dell’Unione Europea sulla base dell’art. 13 TCE. In attuazione del medesimo articolo sono state adottate la direttiva n. 2000/43/CE, che pone il divieto di discriminazioni etniche e razziali e la direttiva 2002/73/CE, di riforma della direttiva 76/207/CEE sulla parità tra uomo e donna in materia di occupazione e di 206 assimilabili ad una retribuzione. A norma dell’ordinamento comunitario si intende per retribuzione il salario e tutti i vantaggi pagati dal datore di lavoro in ragione dell’impiego svolto. La prestazione ai supersiti concessa in base ad un regime di previdenza di categoria come quello gestito dalla VddB è assimilabile per i giudici comunitari ad una retribuzione ex art 141 TCE. Per la Corte, se la prestazione di cui si discute rientra nella nozione di retribuzione, rientra nella sfera di applicazione della direttiva 2000/78 e del divieto, ivi sancito, di discriminazione, diretta ed indiretta, in relazione all’orientamento sessuale. In sintesi, dunque, il giudice chiede alla Corte di accertare, rispetto al caso di specie, quale sia il punto di equilibrio delineato dalla direttiva 2000/78 nell’oscillazione tra due poli: da un lato, il divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale nei benefici connessi alla retribuzione, sancito dall’art. 13 TCE, di cui la direttiva costituisce attuazione; dall’altro, il rispetto delle legislazioni nazionali sullo stato civile, materia riservata agli Stati membri su cui il diritto comunitario non ha competenza specifica302. condizioni di lavoro. Per un primo commento a questo “nuovo diritto comunitario antidiscriminatorio”, si rinvia a P. CHIECO, Le nuove direttive comunitarie sul divieto di discriminazione, in «Rivista italiana di diritto del lavoro» 2002, I, 75 ss, e ai contributi del numero monografico n. 3-4/2003 del «Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali». La direttiva 2000/78 è stata adottata allo scopo, come chiarito dal suo art. 1, di predisporre un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate, tra altri fattori, sulle tendenze sessuali. In particolare, ai sensi dell’art. 1, la direttiva 2000/78 mira a stabilire: «un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento». Secondo l’art. 2, in una formulazione che riprende le definizioni elaborate dalla giurisprudenza comunitaria, costituisce discriminazione diretta il trattamento meno favorevole fondato su uno dei fattori discriminanti di cui all’art. 1 rispetto al trattamento riservato ad un altro soggetto in una situazione analoga. Si ha, invece, discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio od una prassi apparentemente neutri collocano in una situazione di svantaggio un soggetto rispetto ad altre persone sulla base dei medesimi fattori discriminanti, tra cui la tendenza sessuale. L’ambito di applicazione della direttiva, come definito nell’art. 3, attiene alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, all’orientamento, alla formazione e alla riqualificazione professionale, alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione. «Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità», come recita l’art. 3, la direttiva di applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico. Il termine imposto agli Stati membri per l’attuazione della direttiva veniva a scadere il 2 dicembre 2003. 302 Il giudice nazionale cerca, in sostanza, nel diritto comunitario una tutela giuridica che il diritto nazionale nega. Secondo il giudice rimettente, infatti, come ricordato dall’Avvocato Generale Colomer, §22 delle sue Conclusioni del 6 settembre 2007, le disposizioni controverse dello Statuto dell’ente VddB sono state giudicate conformi all’art. 3 della Costituzione tedesca, che garantisce il principio di eguaglianza, dal Tribunale costituzionale tedesco con ordinanza 29 febbraio 2000, 207 Una volta qualificata come “retribuzione” la prestazione contesa, l’applicabilità al caso di specie della direttiva 2000/78 CE non è inficiata, secondo un ulteriore passaggio della motivazione, dal ventiduesimo “considerando” della direttiva 2000/78 CE, che fa salva la competenza degli Stati membri a disciplinare lo stato civile delle persone. La Corte, infatti, anche qui confermando una tendenza costante nella sua giurisprudenza, pur riconoscendo che lo stato civile costituisce materia riservata agli Stati membri, esige che nell’esercizio di tale competenza gli Stati rispettino il diritto comunitario ed in particolare il principio di non discriminazione303. Sotto questo profilo, la sentenza è significativa sotto un duplice aspetto. In primo luogo, essa costituisce un chiaro esempio della difficoltà di collocare un caso della vita entro un sistema di rigida separazione delle attribuzioni comunitarie e nazionali. La rilevanza comunitaria della fattispecie dipende dalla sua inerenza ad una prestazione connessa al rapporto di lavoro, rispetto alla quale scatta l’obbligo di parità di trattamento imposto dalla direttiva 2000/78. Essa, tuttavia, involge anche aspetti relativi al diritto di famiglia, quali gli effetti giuridici connessi a nuove forme di unione familiare alternative al matrimonio. nonché dalla Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Corte suprema amministrativa della Baviera, con sentenza 29 luglio 2005. Un profilo che la Corte non affronta espressamente, ma che il giudice rimettente aveva valutato positivamente, è dato dall’applicabilità delle disposizioni della direttiva 2000/78 ad una fattispecie intervenuta prima dell’entrata in vigore della legge tedesca 14 agosto 2006 di recepimento nel diritto interno della direttiva medesima. L’Avvocato Generale Colomer, nelle sue Conclusioni, §29-35, riconosce effetto diretto alle disposizioni della direttiva invocate, in quanto contenenti un divieto incondizionato e preciso di qualsivoglia sperequazione retributiva tra lavoratori dipendenti fondata sulle tendenze sessuali. Tali norme possono pertanto essere fatte valere nei confronti dello Stato anche prima del recepimento della direttiva con atto interno. 303 Una conclusione analoga era stata suggerita dall’Avvocato Generale, §75-79, sulla base di quattro ordini di considerazioni: il fatto che le motivazioni, i preamboli e i “considerando” introduttivi degli atti comunitari non costituiscono norme giuridiche, bensì servono ad illustrare e motivare l’articolato, potendo valere al massimo come criteri di interpretazione; in secondo luogo, il fatto che il diritto comunitario, pur essendo privo di competenza in materia di stato civile e pur accettando la concezione adottata da ciascun Paese quanto al matrimonio, al celibato e alla vedovanza, nondimeno impone che le competenze statali siano esercitate nel rispetto dell’ordinamento comunitario; in terzo luogo, l’argomento per cui il diritto di non discriminazione fondata sulle tendenze sessuali figura nell’art. 14 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, è stato recepito nell’art. 21 della Carta dei diritti dell’Unioni Europea firmata a Nizza e, atteso il carattere essenziale di questo principio, l’art. 6 TUE impone che l’Unione Europea ne garantisca il rispetto; infine, perché lo svantaggio lamentato dal ricorrente attiene ad un diritto tutelato nella legislazione della Comunità, tenuto conto che la pensione di vedovanza riveste natura di “retribuzione” ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2000/78. 208 In secondo luogo, la sentenza conferma la tendenza della giurisprudenza comunitaria ad espandere l’ambito di applicazione dei principi comunitari anche al di là del confine delle attribuzioni comunitarie, assoggettando al loro rispetto anche legislazioni nazionali riconducibili a competenze riservate agli Stati membri304. Allo stesso modo però la Comunità non ha attribuzione riguardo al tema dello stato civile, lasciando intatta la competenza nazionale in questo ambito. Ne consegue che: «è compito del giudice a quo verificare se, nell’ambito di un’unione solidale, il partner superstite sia in una posizione analoga a quella di un coniuge beneficiario della prestazione così come prevista dal regime previdenziale di categoria gestito dalla VddB». Il legame tra il principio comunitario di parità di trattamento e le scelte operate dal legislatore nazionale trova conferma nella motivazione della sentenza, ove la Corte non prende posizione sul grado di affinità esistente nel diritto nazionale tedesco tra unione solidale e matrimonio, limitandosi a riferire sul punto gli argomenti del giudice rimettente. Afferma infatti la Corte: «Ammesso che il giudice a quo decida che i coniugi superstiti e i partner di unione solidale superstiti siano in una posizione analoga per quanto concerne questa stessa prestazione ai superstiti, una normativa come quella controversa nella causa principale deve di conseguenza essere considerata costitutiva di una discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale, ai sensi degli artt. 1 e 2, n. 2, lett. a) della direttiva 2000/78». Dato che il giudice rimettente si era già espresso per l’affinità esistente nell’ordinamento interno tra matrimonio e unione solidale sotto il profilo della spettanza della pensione di reversibilità, può concludersi che, con la sentenza Makuro, la Corte ha 304 F. SORRENTINO, La tutela multilivello dei diritti, in «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario» 2005, 79-98, analizza alcune sentenze della Corte di Giustizia da cui emerge compiutamente la tendenza del giudice europeo a sindacare questioni poste al confine delle attribuzioni comunitarie, con conseguente imposizione al legislatore nazionale di principi comunitari anche nelle materie riservate alla sua competenza. Si vedano per esempio le sentenze 2 ottobre 2003, C148/2002, Garcia Avello, in materia di diritto al nome e 7 gennaio 2004, C-117/01, K.B. sul diritto dei transessuali di contrarre matrimonio. 209 fornito a quel giudice un’interpretazione della direttiva 2000/78 che consente di superare il disposto dello Statuto dell’ente previdenziale resistente, per estendere il trattamento pensionistico controverso al ricorrente. Il giudizio della Corte, tuttavia, non si colloca in una posizione di rottura rispetto al diritto nazionale, imponendo una soluzione ad esso estranea, ma sembra portare a compimento una scelta già autonomamente operata dal legislatore tedesco, in particolare attraverso la modificazione dell’art. 46 del Codice della previdenza sociale. La sentenza Makuro riecheggia anche nelle conclusioni raggiunte nella causa C117/01, del 7 gennaio 2004, K.B. (già esaminata), in cui la Corte di Giustizia aveva riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità al partner transessuale di una lavoratrice, dichiarando incompatibile con l’art. 141 TCE (dunque con il principio di parità di trattamento in base al sesso nella retribuzione) il divieto di contrarre matrimonio imposto dalla legge britannica ai transessuali305. Rispetto alle precedenti pronuncie, come la Grant e D. e Regno di Svezia, la sentenza Makuro rappresenta un’apertura della Corte verso una più intensa protezione delle unioni omosessuali. Nella sentenza Maruko, si doveva concludere che il divieto di discriminazione in base al sesso nella retribuzione, di cui all’art. 141 (ex 119), del Trattato istitutivo della Comunità europea, non imponesse né al legislatore comunitario né al legislatore nazionale di trattare in maniera eguale coppie omosessuali e coppie eterosessuali coniugate in relazione ai benefici connessi al rapporto di lavoro. In tale sentenza la Corte, invece, perviene ad una conclusione diversa, statuendo che il combinato disposto degli articoli 1 e 2 della direttiva 2000/78 osta ad una 305 Sentenza 7 gennaio 2004, C-117/01, K.B., in «Famiglia e diritto » n.2/2004, 139 ss, con nota di R. NUNIN, Sul diritto del convivente transessuale al godimento della pensione di reversibilità, ivi, 142-147; si vedano anche i commenti di E. BATTAGLIA, «Sesso» e «orientamento sessuale» nell’interpretazione dell’art. 141 CE alla luce della sentenza K.B. c. Regno Unito, in «Il Diritto dell’Unione Europea », n. 3/2004, 599-618; L. TOMASI, Le coppie non tradizionali (nuovamente) alla prova del diritto comunitario, in «Rivista di diritto internazionale privato e processuale » n. 3/2004, 977 ss. 210 normativa nazionale per la quale il partner superstite non percepisce una prestazione equivalente a quella concessa ad un coniuge superstite. Il principio enunciato potrebbe apparire di portata generale, determinando un significativo cambio di orientamento nella giurisprudenza della Corte per ciò che attiene all’equiparazione tra matrimonio e unioni stabili. Alla luce di tale pronuncia, infatti, anche le coppie omosessuali si vedono riconoscere un’espressa tutela comunitaria per il godimento dei benefici connessi alla retribuzione. Ciò si spiega agevolmente se si considera che, rispetto alle pronuncie passate della Corte, è sopravvenuta una normativa comunitaria specifica costituita proprio dalla direttiva 2000/78. Tuttavia, l’espresso rinvio operato dalla Corte al giudice, e dunque prima ancora al legislatore nazionale, per l’individuazione del grado di affinità tra matrimonio e altre tipologie di legame familiare sembra confermare un atteggiamento prudente del giudice europeo nei giudizi in cui il diritto comunitario interferisce con la disciplina dello stato civile delle persone e con il diritto di famiglia, ossia con ambiti materiali ancora oggi formalmente riservati alla competenza degli Stati membri e che, in aggiunta, sono spesso oggetto di intensi dibattiti nell’opinione pubblica. In definitiva, la Corte lascia ancora oggi al legislatore nazionale il compito di scegliere se offrire tutela giuridica a forme di legame familiare alternative ed in che misura assimilare quelle unioni all’istituto matrimoniale. In conclusione, questa sentenza assume una notevole importanza in quanto scrive una pagina di storia nel travagliato tema del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali. Per la Corte, infatti, in un Paese come la Germania dove le unioni tra omosessuali sono ufficialmente riconosciute, non è possibile negare la pensione di reversibilità al coniuge dello stesso sesso nel caso di decesso del partner. 211 La sentenza della Corte fa quindi chiarezza nello stabilire che in caso di pensione di reversibilità non si possono fare distinzioni tra coppie eterosessuali e omosessuali, così come non è ammessa discriminazione alcuna tra i diritti derivanti da un matrimonio e quelli che scaturiscono da un’unione di fatto. Secondo la Corte, “il diniego di far fruire i partner di un’unione solidale della pensione per superstiti costituisce una discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale, se si ritiene che i coniugi superstiti e i partner di unione solidale superstiti si trovino in una posizione analoga per quanto concerne tale pensione”. Anche i gay e le lesbiche quindi potranno godere della pensione di reversibilità, a patto che la coppia sia riconosciuta a livello giuridico. La sentenza, infatti, avrà conseguenze solo in quei paesi - come la Germania o la Francia - che prevedono una forma di registrazione volontaria per i conviventi, anche dello stesso sesso; mentre non cambia nulla in quei pochi paesi come l’Italia dove non esiste alcuna forma di registrazione. IV.6. GLI EFFETTI DELLE PRONUNCIE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA Numerosi interventi della Corte di Cassazione italiana, hanno dimostrato di attenersi alle pronunce della Corte di Giustizia europea in tema di parità di trattamento, dichiarando, per esempio, l'incostituzionalità della legge sulla locazione “sulla base dell'irrazionalità e contraddittorietà logica” in quanto non prevede la successione nel contratto di locazione del convivente more uxorio del conduttore defunto o non tutela il diritto di abitazione del convivente more uxorio del conduttore premorto306. 306 Cfr. Sentenza Cort. Cost. n. 404/88; Sent. n.392/1978, art.6, primo comma 212 Il progressivo ampliamento degli spazi di risarcibilità alle situazioni di convivenza ha subito, nel diritto italiano, diverse tappe307: dal riconoscimento del danno biologico si è passati al risarcimento degli interessi legittimi308 sino al riconoscimento del danno esistenziale309 nonché, da ultimo, del danno derivante dalla perdita di affetti310. Anche il danno patrimoniale, anche se con maggiore difficoltà, è entrato a far parte dei danni risarcibili al convivente. Ci si riferisce, in particolare, al caso di morte del convivente provocata dal fatto ingiusto altrui. Nell'ipotesi della c.d. famiglia di fatto, la morte del convivente provocata da fatto ingiusto altrui fa nascere nel "partner" il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (per un patema analogo a quello che s’ingenera nell'ambito della famiglia legittima) e del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c.(311). Cosicchè tanto l'art. 2043, quanto l'art. 2059 c.c. ricomprendono, nell'ambito dell'obbligazione risarcitoria, il danno risentito in modo immediato e diretto, sotto forma di "deminutio patrimonii" o di danno morale, nei confronti di altri soggetti legati alla persona direttamente ed immediatamente lesa da rapporti di natura familiare o parafamiliare ed in quanto tali pregiudicati dall'altrui fatto ingiusto”312. La Cassazione penale313, in merito al danno patrimoniale, si è pronunciata specificando che: “la lesione di qualsiasi forma di convivenza, purché dotata di un minimo di stabilità, tale da non farla definire episodica ma idonea a ragionevole presupposto per un'attesa d’apporto economico futuro e costante, costituisce legittima causa petendi di una domanda di risarcimento danni proposta di fronte al giudice penale chiamato a giudicare dell'illecito che tale lesione ha causato”. Si è, tuttavia, rilevato che 307 Cfr. Corte Costituzionale n.404/1988, cit. 308 Cit. A. Ruffino 309 Cfr. Cassazione 144/1986 in Giur.Civ. .1986,I, 2209 310 Cfr. Cassazione civ. 500/99 in Foro amm. 2000, 349 311 Ciò per la perdita del contributo patrimoniale e personale apportato in vita, con carattere di stabilità, dal convivente defunto, irrilevante rimanendo, invece, la sopravvenuta mancanza di elargizioni meramente episodiche o di mera ed eventuale aspettativa. 312 Cfr. Cassazione civ. 2988/1994 in Dir. fam. pers. 1996, 873 313 Cfr. Cassazione penale sez. IV, 4 ottobre 2002, n. 33305 213 “il risarcimento del danno patrimoniale nella famiglia di fatto richiede una più attenta e specifica istruttoria con prova rigorosa del contributo economico costante usufruito nel corso della convivenza, dando preferenza alle prove testimoniali e diffidenza nei riguardi di atti notori, meramente indiziari, o risultanze anagrafiche (ugualmente indiziarie)”314. Queste, difatti, da sole non dimostrano la comunione materiale e spirituale tipica della famiglia di fatto presa in considerazione dal nostro ordinamento. La Corte di Cassazione, così, apre ai Pacs e sottolinea la necessità di garantire piu' tutela alle coppie di fatto. Due sentenze recenti sono la testimonianza di ciò. La prima è la sentenza n. 15760/2006 dove la III sezione civile evidenzia come '' l'attuale movimento per l'estensione della tutela civile ai Pacs (Patti civili di solidarietà ovvero stabili convivenze di fatto) conduce all'estensione della solidarietà umana a situazioni di vita in comune ''. La seconda è la sentenza n.109/ 2006 del 5 Gennaio 2006 dove, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha deciso in relazione all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di una coppia convivente. La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che, ai fini del calcolo del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, il rapporto di convivenza non si interrompe con lo stato detentivo, in considerazione della "significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale registratasi negli ultimi tempi", finalizzata a dare rilievo sociale e giuridico alla convivenza "more uxorio". La Corte, con tale decisione, ribadisce così un orientamento formatosi sotto la vigenza della legge n. 219 del 1990, sostituita dalla legge n. 134 del 2001, ed afferma che, per la determinazione dei limiti di reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorre tenere conto della somma dei redditi facenti capo all’interessato ed agli altri familiari conviventi, compreso il convivente more uxorio. 314 Cfr. Cassazione 184/1986 in Giust.civ. 1986, I, 2209 214 Di conseguenza, la Corte afferma che, in relazione alla normativa nella quale vi era esplicito e letterale riferimento alla convivenza con il coniuge, ai fini delle individuazioni del limite reddituale per l’ammissione al gratuito patrocinio nei procedimenti penali (ed a differenza di quelli civili ed amministrativi), la norma stessa va interpretata nel senso dell’equiparazione della convivenza coniugale alla convivenza more uxorio. Il Collegio ha ritenuto pienamente condivisibile l’indirizzo interpretativo appena ricordato, anche perché, lo stesso, “risulta assolutamente in linea con la significativa evoluzione sociale, normativa e giurisprudenziale, registratasi negli ultimi tempi ed evidentemente finalizzata a dare rilievo sociale e giuridico (ovviamente, sia in bonam che in malam partem) alla famiglia di fatto sotto il profilo fattuale e, di conseguenza, al rapporto more uxorio che nel caso di specie non pare possa essere messo in discussione. Muovendo dalla evidente necessità di porre l’accento sulla realtà sociale piuttosto che sulla veste formale dell’unione tra due persone conviventi, è stata dunque riconosciuta valenza giuridica a quella relazione interpersonale che presenti carattere di tendenziale stabilità, natura affettiva e parafamiliare, che si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale. A conforto di tale orientamento, la Corte cita, tra i principi enunciati nella giurisprudenza di legittimità in sede civile, quello secondo cui deve attribuirsi rilievo, in merito alla corresponsione dell’assegno divorzile dovuto in conseguenza di scioglimento del matrimonio, al rapporto di convivenza more-uxorio, caratterizzato da “stabilità, continuità e regolarità”, eventualmente instaurato dal coniuge beneficiario dell’assegno stesso315. Dovendosi confrontare con le mutate concezioni che si sono affermate nella società moderna, la giurisprudenza, in materia di rapporti interpersonali, ha dunque considerato la famiglia di fatto quale realtà sociale che, pur essendo al di fuori dello 315 Cfr. Cass. Sez. I n. 11975/03 215 schema legale cui si riferisce, esprime comunque caratteri ed istanze analoghe a quelle della famiglia stricto sensu intesa. In un’altra recente pronuncia, la Corte d'Appello di Roma ha inoltre riconosciuto a una coppia di fatto non più convivente con figli minori il diritto ad omologare gli accordi di separazione consensuale nell’interesse dei minori: un diritto non previsto dalla legge fino ad ora perché rifiutato dalla giurisprudenza dei Tribunali. Ora i giudici hanno stabilito che: "l’autorità giudiziaria non può sottrarsi ad una richiesta concordemente presentata dai genitori naturali in quanto risponde all'esigenza di tutela dell'interesse dei minori, alla quale il giudice non può esimersi dal valutare una volta che sia sottoposto al suo esame". Va ricordata anche la recente sentenza della Cassazione (n.8362 del 2007) con cui è stata riconosciuta la competenza del Tribunale per i minori ad adottare tutti i provvedimenti, sia in tema di affidamento ed esercizio della potestà, sia in tema di mantenimento, relativa ai figli naturali. "E’ una sentenza molto importante" – secondo il Presidente di Primoconsumo l'Avv.Marco Polizzi – che ha dichiarato che: "è giusto che un giudice prenda atto nelle sue decisioni della situazione reale della famiglia italiana in quanto ormai le coppie di fatto con figli sono una realtà che ha incidenza sociale". Aggiunge poi il Presidente: "Se i genitori hanno trovato un accordo per come gestire il futuro dei figli, ha fatto bene il giudice a ratificarlo nell'interesse del minore. Questo è un passo avanti verso l'applicazione della normativa europea a tutela della famiglia". Tra gli ultimi interventi della Corte di Cassazione italiana riguardanti il tema delle coppie di fatto vanno segnalate due sentenze: 1) la sentenza 20647 del 22 maggio 2008, con la quale la Corte di Cassazione si pronuncia nei confronti delle cd. coppie di fatto sottolineando che anche chi 216 convive instaura legami di "reciproca assistenza e protezione" al pari di una coppia sposata. Stessi diritti, dunque, e doveri anche per loro, ricorda la Suprema Corte. In particolare, la sesta sezione penale, ha sentito la necessità di scendere in campo sul t tema delle coppie di fatto, occupandosi del caso di un 45enne napoletano indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della convivente "sottoposta per anni a continue violenze fisiche e morali". Antonino B., opponendosi alla custodia cautelare inflittagli dal Tribunale di Napoli nel settembre 2007, in Cassazione ha contestato la sussistenza del reato previsto dall'art. 572 c.p. che punisce appunto i maltrattamenti in famiglia, sostenendo che Vincenza non era la moglie ma soltanto una "semplice convivente". Di tutt’altro avviso la quinta sezione penale della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso: «Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia - si legge nella sentenza n.20647 - non assume alcun rilievo la circostanza che l’azione delittuosa sia commessa ai danni di una persona convivente more uxorio». Infatti, spiegano i giudici, «il richiamo contenuto nell’art.572 c.p. alla famiglia deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo, ricomprendendo in questa nozione anche la famiglia di fatto». Basta soltanto che «si tratti di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto instaurato tra due persone con legami di reciproca assistenza e protezione». Nel caso di specie, dunque, risulta «l’esistenza di una vera e propria stabile convivenza di fatto, durata oltre 10 anni, dalla quale sono nate due figlie, dando luogo - conclude la Suprema Corte - ad una situazione qualificabile come famiglia di fatto, i cui componenti sono ricompresi nella tutela prevista dall’articolo 572 c.p. »(316). 316 Punisce, l’art. 572 del codice penale, il reato di “maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli”.La formulazione della 217 2) la sentenza n. 15543 del 15 aprile 2008, con la quale la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che la convivenza senza matrimonio non integra gli estremi del fatto ingiusto. I giudici hanno infatti precisato che il comportamento dei giovani (ed in questo ha annoverato la convivenza) "è ormai comunemente accettato a tutti i livelli sociali e non può ritenersi contrario a norme giuridiche o a regole condivise dalla collettività, etiche, sociali o di costume". Con questa decisione la Corte ha rigettato il ricorso proposto dai genitori di una ragazza "rei" di aver commesso il reato di danneggiamento, di tentata violenza di domicilio e di tentata violenza privata per costringere la figlia ad uscire dall'abitazione in cui era a convivere con il fidanzato. norma non permette pero’ un agevole ricostruzione di quale sia l’interesse tutelato in via principale. Il contenuto della norma dice: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente [ossia l’abuso dei mezzi di correzione o disciplina], maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita’, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro anni a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni”. Leggendo, infatti, il disposto si nota come i rapporti presi in considerazione sono distinti in due categorie. Da un lato abbiamo chi maltratta entro ed all’interno del “nucleo familiare”. Dall’altro chi maltratta entro ed all’interno di situazioni caratterizzate da una posizione di “inferiorita’/supremazia” : scuole, carceri ecc. La condotta e’ eterogenea ossia puo’ realizzarsi attraverso diverse tipologie cio’ che rileva e’ l’aggressione alla persona, o meglio alla personalita’ (integrante la continuazione) e la gravita’ della lesione. L’orientamento giurisprudenziale “dominante” sostiene che l’articolo 572 c.p. reprime tutti gli attentati alla dignita’ ed al decoro della persona che impediscono la normale tollerabilita’ della convivenza. Cosi’ individuando nella “abitualita’ del reato” la chiave di lettura dell’intera norma. Abitualita’ che non significa, pero’, necessita’ che l’azione sia protratta nel tempo. E’ sufficiente la semplice ripetizione degli atti vessatori o della serie di sofferenze fisiche e morali. La durata anche limitata deve comunque legarsi ad atteggiamento di “normale” prevaricazione con coscienza e volonta’… a nulla rilevando per esempio un’eventuale concordia con altri familiari o parentesi di “quiete”. Riguardo la nozione di famiglia e’ pacifica l’assimilazione ad una stabile convivenza dove risaltino relazioni, consuetudini, assistenza e solidarieta’ comuni. Pero’ anche in casi di separazione la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il reato pur essendo venuti meno gli obblighi di convivenza e fedelta’ poiche’ restavano immutati tutti gli altri (ad es. la collaborazione ed l’assistenza morale e materiale).Per quanto riguarda la condotta essa consiste nel “maltrattare”. Indifferente sia percuotere, minacciare o ingiuriare sia omettere o privare (ad esempio dell’educazione, degli alimenti dell’affetto “morale”) in un’ottica di sopraffazione sistematica ai danni dell’integrita’ fisica ed del patrimonio morale della vittima. Il maltrattamento va “ricostruito” dal giudice tenuto conto delle condizioni di tempo, di luogo e di persona ai fini di riconoscerne la sufficienza ad integrare il reato. Il reato si consuma con il porre in essere l’azione o l’omissione non necessita invece il raggiungimento di un evento percepibile a livello naturalistico (ossia il risultato dannoso). Dal punto di vista soggettivo la fattispecie richiede il dolo generico. Ossia la volonta’ della condotta di sopraffazione e prevaricazione. Non e’ necessario invece che ogni azione sia finalizzata al raggiungimento di un risultato. La giurisprudenza non ha escluso il dolo nei seguenti casi : gelosia o nervosismo; malattia nel fisico o nella mente della vittima; stato di ubriachezza; assunzione di sostanze psicotrope; religione dell’agente (nel caso evidenziato dalla Cassazione VI Sezione Penale, 8 gennaio 2003 n.55, Khouider , l’imputato era di religione mussulmana). 218 IV.7. L’UNIONE EUROPEA E LE COPPIE: ANALISI DEI POSSIBILI PROGRESSI L’analisi sulla situazione legale in ambito nazionale rivela un alto grado di dinamismo nelle leggi nazionali. Molti Stati dell’Unione stanno sviluppando nuove disposizioni legali che incorporano nella miglior maniera possibile una nuova realtà sociale nella quale molte persone hanno abbandonato di scegliere il matrimonio come base per una relazione stabile. Inoltre, molti Stati riconoscono in maniera chiara anche la realtà delle coppie transessuali come fondatrici di relazioni stabili e la necessità che queste vengano contemplate dalla legge. Anche se trattasi di piccoli passi avanti, essenzialmente la coppia di fatto, ad oggi, gode di alcuni diritti solo in quegli Stati dove le leggi nazionali hanno già sancito per loro un alto livello di riconoscimento e protezione. Negli Stati dove le coppie di fatto non godono ancora di questi diritti o vengono tutelati solo sommariamente, l’applicazione del diritto comunitario non comporterebbe nessuna obbligazione di ammettere queste coppie nell’ipotesi d’immigrazione o libera circolazione. Inoltre va ricordato che non esistono molti esempi di diritti per le coppie non sposate tra i paesi candidati all’ampliazione317. Bisogna chiedersi, quindi, in che modo si può avanzare in questo campo. Come punto di partenza, si deve prendere atto che la situazione attuale in molti degli Stati membri dell’Unione Europea è inaccettabile, in quanto non esiste una normativa adeguata. Anche se il diritto comunitario, in passato, ha considerato la definizione di coppia con riferimento al matrimonio, quello che bisogna tener presente è che la diffusione di situazioni diverse a livello nazionale dovute a “nuove esigenze sociali”, ha contribuito a mettere in discussione tale definizione ed a prendere in considerazione non 317 Eccetto l’Ungheria, dove le coppie dello stesso sesso godono di alcuni diritti sulla basa di un periodo di convivenza stabiltito; si veda L. Farkas, “Nice on Paper: The Aborted Liberalisation of Gay Rights in Hungary”,en R. Wintemute y M. Andenæs (editori), vedi nota 12. 219 solo le persone che formano una coppia registrata ma anche altre forme di coppie legalmente riconosciute o persone che semplicemente mantengono delle relazioni durature. La consapevolezza di tale situazione si è avuta per una serie di ragioni che vengono di seguito esposte: (a) il diritto al rispetto della vita familiare Questo diritto rimane riconosciuto tanto nella CEDU come nella Carta dei diritti fondamentali dell' UE. Negli ultimi anni, il Tribunale dei Diritti Umani si è mostrato più propenso a riconoscere, anche per le coppie non sposate, il diritto al rispetto della vita familiare senza che questo sia limitato alla coppia fondata nel matrimonio318. (b) il diritto di non-discriminazione Con l’eccezione di alcuni paesi dell’UE, le coppie dello stesso sesso non posso accedere al matrimonio nel resto degli Stati membri. Nel caso Goodwin citato, per esempio, venne confermato che in molti stati europei le persone transessuali incontrano ostacoli legali per accedere al matrimonio319. Dato che esiste una discriminazione nell’accesso al matrimonio, si produrrebbe una discriminazione addizionale per orientazione e identità sessuale se, la concessione di tali diritti, rimanesse condizionata al matrimonio. (c) il diritto alla libera circolazione 318 Cfr. Saucedo Gómez vs. España, del 26 Gennaio 1999.Páragrafo 36, X, Y y Z vs. Regno Unito (1997) 24 EHRR 143; Decisione di ammissibilità Nº 37784/97, 319 Cfr. Goodwin vs. Reino Unido, Nº 28957/95. Sentenza del 11 luglio 2002, paragrafo 57 220 Indubbiamente, la mancanza di riconoscimento delle coppie non sposate nel diritto comunitario crea ostacoli alla libera circolazione delle persone. Se la relazione di una coppia dell’Unione europea gode di riconoscimenti legali nel proprio paese di origine, questa però si perde nell’appartenere ad un altro Stato membro dell’UE che non la riconosce e ciò costituisce un elemento dissuasorio per l’esercizio del diritto alla libera circolazione. Nel caso, invece, di un cittadino dell’UE facente coppia con una persona di una paese non comunitario potrebbe essere difficile, se non impossibile, ottenere diritti di residenza in un altro paese dell’UE. Con tutta probabilità, questa situazione avrà un effetto dissuasorio sulla coppia e nell’esercizio del diritto alla libera circolazione. Anche se appare chiara la necessità di trovare nuove soluzioni, le esperienze iniziali nella negoziazione delle leggi di asilo, immigrazione e libera circolazione segnalano una mancanza di consenso e di “accordo comune” tra gli Stati membri sulla maniera di raggiungere una posizione comune in questa questione. (d) il riconoscimento mutuo Vi sono seri ostacoli nell’apportare modifiche legislative, specialmente quando si tratta di decisioni che devono essere approvate all’unanimità dal Consiglio. Il principio del riconoscimento mutuo permette che ogni Stato membro mantenga la potestà sulle disposizioni particolari della legge nazionale anche se lo Stato accogliente dovrebbe riconoscere i diritti di qualunque coppia proveniente da un altro paese, secondo la legge del proprio paese di origine. Conseguentemente, tutti gli Stati sarebbero liberi di escludere dal matrimonio le coppie dello stesso sesso, però si vedrebbero obbligati ad ammettere qualsiasi coppia (dello stesso sesso o di sesso distinto) che abbia contratto matrimonio in un altro Stato membro. 221 Inoltre, gli Stati avrebbero la libertà di decidere sulla convenienza di creare leggi che conferiscano dei diritti alle coppie non sposate, però, al tempo stesso, dovrebbero ammettere tutte le coppie che abbiamo un riconoscimento legale in un altro Stato membro dell’Unione Europea. Questo approccio al riconoscimento mutuo è stato approvato dal Parlamento europeo, nella prima lettura della proposta di Direttiva sulla libera circolazione dei cittadini nell’UE(320). In questa stessa direzione ed in relazione al suo personale, si è mossa la Commisione che ha proposto di superare le diversità delle legislazioni nazionali mediante il riconoscimento mutuo di qualsiasi coppia che presenti “un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro dell’Unione Europea nel quale si dà conferma di una situazione di una coppia non sposata”321. e) la coordinazione delle differenti situazioni L'impostazione del riconoscimento mutuo considerato nella sezione precedente permetterà, quindi, che una persona proveniente da un altro Stato dell'UE possa esercitare il suo diritto di unirsi con la sua coppia, cittadina dell'UE. Ma quale è la sua situazione un volta stabilita la sua residenza? Per esempio, nel caso di D. esaminato, il problema non risiedeva nel fatto che alla sua coppia gli fosse negata l’ingresso in Belgio, ma nel fatto che il suo datore di lavoro in quel paese gli negava il riconoscimento della sua situazione di coppia registrata in Svezia. E questo rappresenta una situazione non facile da risolvere in maniera semplice. Tuttavia, l'UE deve considerare la praticabilità di possibili accordi che garantiscano, fin dove è possibile, la coerenza giuridica per le coppie che si spostano in paesi che hanno differenti sistemi, per un loro riconoscimento. 320 Cfr. Risoluzione del 11 febbraio 2003 relativa a COM (2001) 257. Enmiendas 14 a 16. 321 Cfr. Commissione: proposta di regolamento del Consiglio per il quale si modifica lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità europea, DOC291 E/33 (2002). 222 Ciò non costituisce un’armonizzazione delle leggi nazionali riguardanti le coppie, ma vuole facilitare alcuni processi che, per esempio, permettano la conversione di un PaCS in Francia in un’ “associazione di vita” (Eingetragene Lebenspartnerschaft) in Germania. Come meccanismi alternativi, potrebbero crearsi fattispecie che permettano la ricategorizzazione di un PaCS ad una coppia registrata quando una coppia si trasloca dalla Francia in Finlandia. Evidentemente, la situazione diventa complessa e richiede sia un’attenzione minuziosa verso una coordinazione delle differenti situazioni, sia mantenere informate le coppie su qualsiasi cambiamento nella proporzione dei loro diritti e delle loro responsabilità da un paese ad un altro. Il problema, tuttavia, non può risolversi a livello nazionale ed esige, quindi, una risposta pratica ed un’azione concreta nell’ambito dell’UE. Ampio spazio su tale argomento al Cap. VI. IV.8. IL MATRIMONIO OMOSESSUALE SPAGNOLO L’approvazione della L. 1° Luglio 2005 n.13, di modifica del codice civile in materia di diritto a contrarre matrimonio ha implicato una svolta sociale e giuridica nell’attuale politica spagnola. La motivazione di tale svolta si fonda sul riconoscimento giuridico del matrimonio tra persone dello stesso sesso. In Europa, esempi simili di tale regolamentazione del matrimonio senza distinzione in ragione del sesso dei contraenti, lo offrono, per esempio, l’Olanda ed il Belgio. Non v'è dubbio, però, che per determinati codici morali, soprattutto quelli proclamati dalla Chiesa cattolica, la decisione del Parlamento spagnolo di approvare una legge con tale contenuto, abbia comportato un notevole impatto, soprattutto se si tiene 223 conto che la religione cattolica è ancora, per lo meno formalmente, la confessione religiosa maggioritaria in Spagna. Le relazioni sono state differenti ma, merita di essere segnalata l’ostilità con cui la legge è stata accolta negli ambiti della gerarchia ecclesiastica e dell’opposizione politica di quel tempo, manifestata dal Partito popolare spagnolo. Le argomentazioni maggiormente utilizzate sono state quelle secondo cui la legge implicherebbe un attacco frontale all’istituzione della famiglia, così come una lesione (dagli effetti imprevedibili) ai valori sociali e religiosi che hanno caratterizzato la società spagnola. Per collocare il processo di approvazione della Ley del 1 de julio de 2005 è opportuno ricordare che la Spagna, rispetto ad altri paesi europei, mancava di una regolamentazione statale delle unioni stabili delle coppie omosessuali/eterosessuali. Soltanto alcune leggi contengono menzioni specifiche relative, ad esempio, all’ammissione delle coppie eterosessuali all’adozione congiunta (l. 21/87) o all’utilizzo delle tecniche di riproduzione assistita (artt. 8 e 9 della l. 35/88). Spicca poi la l. 29/94 sulle locazioni urbane, che ha stabilito la possibilità di surrogazione mortis causa nel contratto di locazione del convivente del locatario defunto indipendentemente dal suo orientamento sessuale: tale previsione costituì la traduzione normativa della STC 222/92. Durante gli anni novanta alcune proposte per regolare tale materia sono state avanzate dai partiti d’opposizione ma non prosperarono. Anche il partito di governo presentò una proposta di legge organica relativa al contratto di unione civile che decadde però per la fine della legislatura. Nonostante la novità che ha comportato per l’ordinamento giuridico spagnolo il riconoscimento di coppie dello stesso sesso, dinanzi a simile carenza, già da qualche tempo prima, la legislazione di un buon numero di Comunità autonome spagnole (CCAA) -Cataluña, Aragòn, Navarra, Valencia, Baleares, Madrid, Asturias, Andalucìa, 224 Canarias, Exstremadura, Paìs Basco, Cantabria-, in virtù del fatto che tutte sono titolari di competenza in materia civile (art. 149.1.8 Ce). Altre Comunità autonome invece si sono basate su altri titoli competenziali, come la difesa della famiglia o l’art. 149.1.1 Ce. Ne sono risultate regolamentazioni di intensità molto diversa, che in taluni casi contengono norme civili (ad esempio in materia di adozione o in tema di compensazione a seguito della rottura del vincolo) di dubbia costituzionalità offrendo notevoli esempi di equiparazione giuridica tra coppie omosessuali e coppie eterosessuali. La Cataluña è stata la Comunità che per prima ha dettato una legislazione in tal senso anche se a seguito di un complesso procedimento culminato con l’approvazione da parte del parlamento catalano della legge sulle unioni stabili il giorno stesso di quella del codice della famiglia (l. 9/98), dalla qual cosa si deduce, in maniera esplicita, che le unioni stabili non vengono considerate unioni familiari. Sebbene parte della dottrina abbia escluso che le CC.AA. con competenza civile potessero regolamentare queste unioni, secondo un’interpretazione restrittiva dell’art. 149.1.8 della Costituciòn española (Ce), non è stata posta in dubbio la legittimità costituzionale di queste leggi catalane. In definitiva, se inizialmente le comunità omosessuali pretendevano una regolamentazione delle unioni stabili, come è avvenuta in altri paesi europei prima della Spagna, le dilazioni governative e la proliferazione di norme volte ad accordare loro un riconoscimento parziale, condussero le loro rivendicazioni verso l’istituto matrimoniale. In relazione a ciò, non si può ignorare come la convivenza tra persone dello stesso sesso, fondata su una relazione affettiva, sia stata oggetto di riconoscimento ed accettazione sociale a livello mondiale crescente ed abbia superato radicati pregiudizi e stigmatizzazioni. Attualmente, si riconosce senza difficoltà che tale convivenza in coppia sia un mezzo attraverso il quale si sviluppi la personalità di un ampio numero di coppie mediante la quale esse si prestano reciprocamente sostegno morale ed economico, senza altra conseguenza se non quella che consegue ad una mera relazione 225 privata, data la mancanza, fino ad ora, di un suo riconoscimento formale da parte del diritto. La L. 13/05 ricorda, in tal senso, che tale percezione egualitaria, rispettosa della condizione omosessuale, non è, certamente, una particolarità spagnola, ma si produce anche in altri ambiti, più ampi, così come lo mette in evidenza la risoluzione del Parlamento europeo, dell’8 febbraio 1994, in cui espressamente si chiede alla Commissione europea di presentare una proposta di raccomandazione, con l’intento di porre fine al divieto di contrarre matrimonio per le coppie omosessuali e di garantire ad esse tutti i diritti e benefici del matrimonio. Il legislatore spagnolo giustifica, così, la sua decisione egualitaria nei seguenti termini: «La storia evidenzia un lungo percorso di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, discriminazione che il legislatore ha deciso di rimuovere. L’istituzione di un ambito di realizzazione personale che permetta a coloro che liberamente scelgono di intraprendere una relazione sessuale ed affettiva con persone del loro stesso sesso, di sviluppare la propria personalità ed esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza, è divenuta un’esigenza dei cittadini del nostro tempo, un’esigenza a cui questa legge tenta di dare risposta». Il legislatore spagnolo ha giustificato pertanto il fondamento costituzionale del nuovo trattamento egualitario sulla base dei seguenti argomenti e precetti costituzionali: la Costituzione spagnola, nell’affidare alla legge l’istituzione del regime giuridico del matrimonio, non esclude in nessun modo una regolazione che definisca le relazioni di coppia in maniera differente da quanto previsto fino a quel momento, ovvero non impedisce una disciplina che ignori le nuove forme di relazione affettiva. I precetti costituzionali sui quali si fonda tale riconoscimento sono quelli relativi alla promozione dell'eguaglianza effettiva dei cittadini nel libero sviluppo della personalità (art. 9.2 e 10.1 Ce); la tutela della libertà in relazione alle forme di convivenza (art. 1.1 Ce) e l’instaurazione di un ambito di reale eguaglianza nell'esercizio 226 dei diritti, senza alcuna discriminazione in ragione del sesso, dell'opinione e di qualsiasi altra condizione personale o sociale (art. 14 Ce). Secondo il criterio basato su di un'interpretazione letterale, la Costituzione spagnola (Ce) del 1978 non impedisce il matrimonio tra persone dello stesso sesso. L'art. 32.1, tante volte invocato dalla dottrina, stabilisce «che l’uomo e la donna hanno diritto a contrarre matrimonio in piena eguaglianza giuridica», per poi aggiungere successivamente che «la legge regolerà le forme del matrimonio...». In tal modo nel suo riconoscimento del diritto a contrarre matrimonio, il testo costituzionale stabilisce che si tratta di un diritto sia dell’uomo che della donna ma non limita in maniera esplicita l’unione matrimoniale a quella unione che si produce tra persone di sesso distinto. Non sta predeterminando una sola forma di unione, ovvero non sta circoscrivendo il matrimonio alla sola unione eterosessuale. Il diritto viene riconosciuto a tutte le persone indipendentemente dal sesso e qui si ferma la prescrizione normativa. La Ce non sta definendo un’unica modalità di coppia unita in matrimonio come la sola possibile, ma lascia aperta la porta ad altri tipi di coppia che sono il prodotto delle nuove forme di convivenza. Si tratta di una Costituzione particolarmente liberale, perché attraverso una formulazione aperta permette al legislatore civile di incorporare nell’ordinamento giuridico nuove forme di comportamento e convivenze tra gli uomini, frutto della loro evoluzione sociale. Ciò detto, senza pregiudizio del fatto che tradizionalmente, in una società come quella spagnola, il matrimonio sia stato inteso come un’unione eterosessuale e che, di conseguenza, tra i principi fondamentali in tema di politica sociale ed economica (non tra i diritti), l’art. 39 Ce prescriva che «i poteri pubblici assicurano la protezione sociale, economica e giuridica della famiglia», e, allo stesso modo, «la protezione totale dei figli». Non si può dedurre, però, che l’unica forma costituzionale di matrimonio sia quello contratto tra un uomo e una donna. Costituzionalmente, non vi è impedimento per forme differenti. Una diversa questione, 227 invece, è quella relativa all’opportunità, proporzionalità e livello del consenso sociale nella misura voluta dal governo spagnolo, che solo l’esecutivo stesso deve valutare in accordo a criteri di ordine politico. Il diritto a contrarre matrimonio è previsto nella Ce in forma tale che il legislatore, il parlamento, dispongono di un margine sufficiente per regolare le sue forme ed i suoi effetti. In questo margine si trovano, senza dubbio, le unioni omosessuali spagnole che, frutto del diritto alla libertà personale, possono formalizzare persone dello stesso sesso, senza effetti differenti - oltre quelli che derivano dalla fisiologia - da quelli che concernono le coppie eterosessuali. E’ evidente che la Costituzione non prescrive la procreazione come unico fine del matrimonio: questa finalità, come il piacere ed il puro interesse socio-economico, sempre egualmente legittimi, formano parte della libera determinazione della persona, che decide un giorno di unire la sua vita a quella di un altro. Esse, però, non sono finalità derivate od obbligate dalla Costituzione. I critici della riforma incentrano le proprie motivazioni su di un triplice ragionamento. Anzitutto, la Costituzione non impiega, per identificare i titolari del diritto, espressioni come «tutti» o «tutte le persone etc.. », il che li porta ad affermare che, sebbene in nessun momento si faccia riferimento in maniera esplicita al carattere eterosessuale del matrimonio, esso si deduce in modo inequivoco dalla menzione all'«uomo» ed alla «donna». Un’altra impostazione giuridica è quella che considera il diritto a contrarre matrimonio non solo un diritto di carattere individuale ma anche un’istituzione che deve essere presentata a beneficio della cellula familiare. In tal senso, la procreazione è una delle finalità innate dell’istituzione matrimoniale e di conseguenza il matrimonio eterosessuale è l’unico che debba disporre di garanzia costituzionale: il diritto al matrimonio eterosessuale è la garanzia istituzionale della famiglia come struttura fondante della società. 228 La posizione del Tribunal constitucional spagnolo è stata, in proposito, altrettanto riduttiva. Nel suo Auto dell' 11 luglio 1994, n. 222, afferma che «si deve piena costituzionalità al principio eterosessuale come qualificatore del vincolo matrimoniale, così come dispose il nostro codice civile; di modo che i poteri pubblici possono concedere un trattamento privilegiato all'unione eterosessuale. Ciò non esclude che il legislatore possa stabilire un sistema d'equiparazione, attraverso il quale i conviventi omosessuali possano giungere a godere di tutti i diritti e benefici del matrimonio, così come sostiene il parlamento europeo». Il Tribunal costitucional ha inteso evitare, così, una pronuncia espressa sulla conformità o meno alla Costituzione dell'assenza di regolamentazione delle coppie omosessuali, rispetto alle quali ritiene che il legislatore possa stabilire invece un sistema d'equiparazione di diritti e benefici. La scelta del legislatore spagnolo di legalizzare il matrimonio tra omosessuali è stata, quindi, senza dubbio singolare e controversa anche perché non si può escludere il fatto che in un paese di forte tradizione cattolica come la Spagna questa nuova forma di matrimonio susciti tensioni nei settori più tradizionali ed intolleranti della società spagnola. II Consiglio di Stato spagnolo, inoltre, come alto organo consultivo del governo, in un parere interessante datato 12 dicembre 2004, non mise in discussione la costituzionalità dell’iniziativa governativa ma, piuttosto, consigliò di collocare in un'istituzione giuridica distinta da quella del matrimonio questa modalità d’unione legale delle persone. Il Consiglio di Stato, infatti, ha affermato che sarebbe stato più opportuno «assicurare uno sbocco agli obiettivi perseguiti dal legislatore attraverso altri strumenti maggiormente rispondenti alla Costituzione; (…) attraverso un sistema di equiparazione per cui i conviventi omosessuali possano giungere a godere pienamente dei diritti e benefici del matrimonio». 229 Il legislatore spagnolo, evitando, in tal modo, «il rischio di danneggiare la garanzia istituzionale del matrimonio», il legislatore ha preferito utilizzare l’interpretazione letterale dell’art 32 della Cost. e, senza introdurre modificazioni profonde, si è limitato ad aggiungere all’art. 44 del codice civile un comma in cui si ribadisce che “el matrimonio tendràd los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo”322. Questa semplice modifica ha, altresì, “esteso” ai coniugi omosessuali il diritto di adozione congiunta, oltre quello di adottare l'uno i figli dell'altro, che siano biologici o adottivi, senza bisogno di modificare la legge sull'adozione. Infatti tale legge prevede che l'adozione sia permessa congiuntamente solo alle coppie sposate e quindi l'estensione ai matrimoni omosessuali è stata automatica. Conseguentemente all’art. 44 del codice civile spagnolo sono stati modificati altri diciassette articoli del codice e tre della cd. legge del registro civile (LRC), per ottenere «un imprescindibile adattamento terminologico dei distinti articoli del codice civile che si riferiscono o traggono origine dal matrimonio, così come sono state modificate una serie di norme dello stesso codice che contengono espliciti richiami al sesso dei soggetti interessati»323. In definitiva, il soggetto «il marito e la moglie» si converte in «i coniugi»324 ed il «padre» e la «madre» nei «progenitori»325. È necessario anche sottolineare la singolare posizione adottata in data 18 gennaio 2005 dal Consiglio generale del potere giudiziale spagnolo (CGPJ), quale organo di governo del potere giudiziale. In essa il CGPJ mostrò un profilo istituzionale assolutamente inadeguato alle sue funzioni, poiché si trattò di una presa di posizione in merito al disegno di legge propria 322 F. D. BUSNELLI, La famiglia tra “ordine” e disordine”, cit., 23 trad. letterale: il matrimonio avrà gli stessi requisiti ed effetti quando ambo i sessi siano dello stesso o differente sesso. 323 E. LAURO, La legge spagnola sul matrimonio tra omosessuali ed i principî del diritto civile spagnolo, 2005, 272. 324 Art. 66, 67, 637.2, 1323, 1344, 1348, 1351, 1361, 1365.2, 1404, 1458 c.c. 325 Art. 154.1, 160.1, 164.2, 175.4, 178.2 c.c.; 46, 48, 53 LRC. 230 più di una camera legislativa che del ruolo che ad esso compete come organo di governo del potere giudiziale. In primo luogo, poiché si trattò di un comunicato che non era obbligato ad emanare, in quanto, in accordo con l’art. 108 e) della legge organica del potere giudiziale, il consiglio deve pronunciarsi in merito ai disegni di legge relativi a norme processuali che riguardano gli aspetti giuridico-costituzionali della tutela giudiziale dei diritti fondamentali. Il disegno di legge del governo relativo al matrimonio tra omosessuali invece non trattava di tali questioni. La maggioranza del Consiglio mostrò così una presa di posizione che per il ruolo che svolge, oltrepassa i limiti delle sue funzioni. Risultato questo di una chiara presa di posizione politica, coincidente con quella assunta dall’opposizione, di netto rifiuto del progetto legislativo del governo. La sua commissione di studi, elaborò una relazione in merito al disegno di legge di riforma del codice civile, che fu successivamente ratificata dal plenum del consiglio, con la esigua maggioranza di un solo voto (il resto dei consiglieri presentarono voti dissenzienti). Detto Consiglio ritenne in contrasto con la Costituzione il progetto di legge che modifica il codice civile. Ciò fece, però, con argomentazioni più morali che giuridiche, soprattutto quando nella sua ottava conclusione affermò che «fondare la riforma (del diritto matrimoniale) su basi instabili come la domanda sociale od un malinteso senso della dignità della persona o della ricerca di eguaglianza, lasciano il nostro ordinamento senza mezzi né basi giuridiche per rigettare modelli matrimoniali alieni alla cultura giuridica spagnola che con eguale facilità finirebbero per imporsi (ad esempio, il matrimonio poligamico)»326. 326 Vedi: parere del 18 gennaio 2005 del Consiglio generale del potere giudiziale spagnolo (CGPJ) 231 Al momento di mettere in pratica la Legge 13/05, sono state presentate davanti al Tribunale costituzionale diverse questioni di costituzionalità da parte di giudici ordinari [come quella del giudice del registro civile di Denia (Alicante) ed i suoi omonimi di Telde (Gran Canaria) e Burgos], che si sono rifiutati di celebrare i matrimoni richiesti da coppie dello stesso sesso. In merito a ciò, Luis Lopez Guerra327 ha rilevato che “non esiste una clausola generale secondo cui le leggi si osservano solo quando sono d’accordo con la propria coscienza”, tanto più per quanto riguarda i pubblici funzionari e sindaci che hanno tra i loro compiti quello del rispetto e della garanzia dei diritti dei cittadini previsti da una legge dello Stato. La possibilità di esercitare un rifiuto all’osservanza della legge, in quanto contraria ai propri convincimenti morali o religiosi, può trovare legittimazione solo nel caso in cui la legge stessa consenta l’obiezione di coscienza. Si tratta di decisioni controverse di questi giudici, in quanto essi non rispetterebbero le regole dell’incidente di costituzionalità. La ragione sta nel fatto che la celebrazione di un matrimonio da parte di un giudice non è un atto giurisdizionale ma amministrativo, vincolato al registro civile in cui si trascrivono le unioni tra persone. Sembrerebbe in realtà che tali giudici con la loro decisione non hanno tanto messo in discussione la legge quanto hanno esercitato una forma di obiezione di coscienza nei confronti della stessa. Un’altra peculiarità della legge spagnola 13/2005 è che non ci sia una norma che specificamente regoli i matrimoni tra spagnoli e stranieri o tra stranieri, determinando con ciò in fase di prima applicazione della legge, che alcuni giudici incaricati delle pratiche matrimoniali abbiano ritenuto di poter celebrare il matrimonio tra persone omosessuali solo quando a contrarlo fossero due cittadini spagnoli. 327 Vedi Jueces, funcionarios y cargos pùblicos no pueden negarse a celebrar bodas homosexuales, in La Vanguardia del 27 aprile 2005 232 Tale interpretazione, ritenuta non corretta, è stata rigettata da una risoluzione del 29 luglio 2005 della Direzione Generale dei Registri e del Notariato, massimo organo spagnolo in materia di Registri civili328. In tale Risoluzione si afferma che il matrimonio tra persone dello stesso sesso può essere validamente contratto in Spagna sia dalle coppie formate da un cittadino spagnolo ed uno straniero, sia da quelle formate da partner entrambi stranieri, poiché la legge nazionale spagnola, in questo caso, prevale sulle leggi personali dei coniugi. Inoltre, la celebrazione del matrimonio può avvenire oltre che in Spagna, anche all’interno delle rappresentanze diplomatiche spagnole all’estero, nel rispetto dei limiti previsti dalle convenzioni internazionali che regolano i rapporti diplomatici. La Risoluzione predetta, affronta inoltre il tema del c.d. “turismo matrimoniale”, definendolo come quel fenomeno che producono le coppie omosessuali che, non avendo la possibilità di sposarsi nel proprio paese, possono decidere di recarsi in Spagna come soluzione per regolarizzare ufficialmente la loro unione. Ritenendo probabile tale fenomeno, viene precisato che ogni pratica matrimoniale deve essere autorizzata nel rispetto dell’intera procedura legale richiesta e di tutto ciò che essa presuppone. Ciò significa che gli stranieri omosessuali possono sposarsi in Spagna, ma nel pieno rispetto delle sue leggi, anche se la Risoluzione chiarisce che il matrimonio contratto in Spagna dalle persone omosessuali straniere potrebbe non essere riconosciuto nei paesi in cui questo non è ammesso dalla legge. L’entrata in vigore della legge non ha stemperato comunque la polemica nemmeno successivamente alla sua entrata in vigore a causa delle questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcuni giudici responsabili del Registro civile spagnolo. Il 30 settembre 2005, per esempio, il Partito popolare ha presentato un ricorso di incostituzionalità avverso l’intero provvedimento legislativo. 328 A. ROTELLI, Il matrimonio in Spagna, disponibile sul sito www.arcigay.it 233 Da una prospettiva civilistica, ciò che per primo si percepisce è che l’intero dibattito si svolga nella dimensione costituzionalistica, più specificatamente sull’interpretazione dell’art. 32 Ce e sulla portata dell’espressione «l’uomo e la donna hanno diritto a contrarre matrimonio con piena eguaglianza giuridica». In altri termini, il problema sta nel determinare se il riconoscimento del diritto al matrimonio previsto dall’art. 32 Ce implichi che si riconosca il diritto al matrimonio all’uomo ed alla donna (nel qual caso si ammetterebbe il matrimonio gay) oppure che si riconosca il diritto al matrimonio tra l’uomo e la donna (dove il matrimonio omosessuale non troverebbe spazio). Parimenti, si fa riferimento anche agli artt. 14 (principio di eguaglianza/divieto di discriminazioni), 10.1 (libero sviluppo della personalità) e 39 (riconoscimento e tutela della famiglia). Il governo spagnolo ha presentato così il testo della l. 13/05, che il governo ha presentato sulla base della propria competenza esclusiva a regolare «le relazioni giuridico-civili relative alle forme di matrimonio» (art. 149.1.8 Ce) senza allegare nessun altro titolo competenziale (sorprende che non sia stato fatto riferimento all’art. 149.1.1 Ce) e richiamando la risoluzione del Parlamento europeo dell’8 febbraio 1994 (senza citare - altro elemento sorprendente - pronunciamenti successivi). Ad una prima approssimazione, la riforma potrebbe apparire innocua ad eccezione dell’art. 44, vero elemento centrale del cambiamento. La norma, prima della riforma, così recitava: «L’uomo e la donna hanno diritto a contrarre matrimonio conformemente alle disposizioni del presente codice», ed era letta in combinato disposto con l’art. 66: «Il marito e la moglie hanno eguali diritti e doveri». Si determinava così nel codice civile quella che è stata definita come la prima lettura dell’art. 32 Ce. Con la l. 13/05 la novità è rappresentata quindi dal secondo comma all’art. 44 che recita: «Il matrimonio avrà gli stessi requisiti ed effetti quando entrambi i contraenti siano dello stesso sesso o di sesso differente». Conseguentemente i diciassette articoli del codice civile e tre della legge del registro civile (LRC) che si modificano sono i 234 seguenti: artt. 66, 67, 637.2, 1323, 1344, 1348, 1351, 1361, 1365.2, 1404, 1458, artt. 154.1, 160.1, 164.2, 175.4, 178.2 c.c.; 46, 48, 53 LRC. IV.8.1 I RISVOLTI SUCCESSIVI ALLA LEY 13/2005: LA LEY DE IDENTIDAD DE GENERO Tra le novità normative subentrate successivamente alla Legge 13/2005 è opportuno segnalare la entrata in vigore in Spagna della “Ley de Identidad de Género”. La legge sulle identità del sesso è stato ratificata dal Congresso dei Deputati spagnolo il 1° marzo 2007, dopo anni di lotta delle associazioni rappresentative dei transessuali. Dall’entrata in vigore di questa legge, le persone transessuali possono modificare il riferimento al loro nome o al sesso sulla loro Carta d’identità (“DNI” in Spagna) senza dover subire un'operazione ai genitali, con un processo burocratico più agile e senza l’avvio di un procedimento giudiziale. Attraverso questa legge, la Spagna ha ora una specifica legislazione che dà la certezza del diritto ed il riconoscimento della necessità di queste persone di avere una corretta diagnosi per correggere l'assegnazione nel registro dell’anagrafe del proprio sesso. In breve, questa legge consentirà a queste persone di evitare che abbiano un nome discordante con il sesso che si sentono. Con la pubblicazione di questo testo legislativo, è entrata anche in vigore una disposizione che consente alle donne lesbiche sposate che possano essere madri di bambini in vitro di sua moglie (la loro sposa), senza la necessità di adozione. In questo modo, le donne lesbiche sposate possono esprimere il proprio consenso in modo tale che il responsabile del registro civile determini il nome del bambino in seguito alla sua 235 nascita. Per quanto riguarda i transessuali, la legge prevede che possa richiedere un cambiamento di identità tutte le persone di nazionalità spagnola, maggiori di età e con capacità di consapevolezza. Questa correzione verrà trasmessa al Registro civile, senza la necessità di una sentenza del tribunale. A tale scopo, lo Stato ha fissato dei requisiti per l’ammissione al cambio d’identità: che la persona sia stata diagnosticata con “disforia di genero” e che abbia ricevuto un trattamento ormonale per almeno due anni per raggiungere quelle caratteristiche fisiche relative al sesso richiesto. Inoltre, la principale novità della legge è che non è necessario che questa persona sia sottomessa ad un'operazione genitale. Infatti, i trattamenti medici non sono un requisito indispensabile per rettificare la sua identità nel registro civile quando vi sono motivi di salute o di età che rendano impossibile seguire questo trattamento e quando forniscano un certificato medico. Il Presidente dell’associazione Transgenders spagnola (OSP), Carla Antonelli, ha accolto con favore l'entrata in vigore di questa norma, e ha un comunicato che questa legge è "retroattiva" in modo che tutti coloro che abbiamo già più di due anni di trattamento medico, che può essere endocrinologico ormonale o chirurgico, e abbiamo una diagnosi di transessualità rilasciato da un medico collegiale o psicologo clinico, hanno " diritto al sollecito immediato dell’operazione". Tuttavia, Antonelli avverte che "purtroppo, ancora persistono forma di esclusione sociale nei confronti dei transessuali" facendo presente che a Barcellona, per esempio, un transessuale avrà un processo perché la sua società lo ha licenziato per il solo fatto di essere un transessuale donna. Il presidente della COGAM (Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid), Miguel Angel Gonzalez, ha affermato: "Anche se abbiamo una normativa che vieta la discriminazione basata sul sesso continuano a verificarsi casi di 236 discriminazione sociale evidenti. E’ necessario includere anche questo tema in materia di istruzione". Secondo Miguel Angel Gonzalez bisogna sradicare la transfobia, i pregiudizi, la discriminazione, l'odio nei confronti delle persone transessuali in quanto genera aggressione, violenza e paura per molte persone che hanno anche difficoltà a trovare un lavoro, e propone, ad esempio, che venga inclusa come aggravante nel codice penale le aggressioni che si verifichino per transfobia. I risultati raggiunti grazie e questa nuova legge, comunque, nel campo della lotta contro le discriminazioni nei confronti dei transessuali, sono stati notevoli. Prima che la ley de identidad de genero entrasse in vigore, le persone transgender dovevano ricorrere a lunghi procedimenti giudiziari ed il requisito fondamentale che veniva richiesto da molti giudici per concedere la rettifica del nome e del sesso nell’ufficio del Registro civile era che la persona che fosse stato sottoposto ad un intervento chirurgico di cambiamento del sesso. In materia di filiazione e di relazioni paterno-filiali, la Spagna segna, inoltre, un ulteriore passo in avanti nella politica attenta alle famiglie omosessuali. Una esempio recente, per esempio, riguarda la storia di Maria Angeles ed Antonia, due donne spagnole di 30 e 40 anni, compagne nella vita, che, per avere un figlio, erano ricorse all'inseminazione artificiale. Una sentenza del Tribunale spagnolo ha sancito, per entrambe, il diritto a essere madri del bambino e ad iscriversi, così, nell'ufficiale del registro come madre 1 e madre 2 della loro figlia nata “in vitro”. Le norme spagnole che regolano la riproduzione assistita sono state duramente criticate dalle associazioni omosessuali per la "disparità di trattamento". Secondo la legge, infatti, nel caso di coppie eterosessuali il marito (l'uomo in generale) diventa automaticamente padre alla nascita del bambino. Diversamente, per le coppie lesbiche, la madre non biologica deve affrontare un lungo percorso burocratico per l’adozione al fine di acquisire così il diritto di genitore sul figlio. Per Antonia la legge sulla 237 riproduzione assistita discrimina sia i gay che le lesbiche, poiché in una coppia eterosessuale nel momento d'iscriversi come padre del bebè, al maschio non si domanda se il figlio è suo. Il giudice, quindi, non ha posto nessun divieto, ritenendo che la loro figlia è nata dentro il matrimonio Il Tribunale, nel caso di Maria Angeles ed Antonia ha stabilito così che sono entrambe madri del neonato e che la loro figlia avrà diritto così a ricevere il battesimo e a fare la comunione. Infine, il giudice ha assicurato che il loro bebè sarà battezzato con il cognome delle due, aggiungendo che questo importante passo “faciliterà le cose al collettivo di gay e lesbiche” . Tuttavia, in seguito a questa sentenza è stato presentato un ricorso da parte del ministero della Giustizia in disaccordo con la pronuncia del tribunale in quanto discrimina discrimina "le madri non biologiche che hanno dovuto adottare". Un’altra notizia, frutto della riforma avuta con la l. 13/2005, è quella di un coppia di omosessuali di Barcellona (nella Comunità autonoma della Catalunya) che nel settembre 2006 si è convertita nella prima coppia omosessuale che ha potuto adottare un minore secondo il nuovo codice di famiglia. Il minore adottato è nato in Spagna dato che la maggioranza dei paesi non ammettono che i gay possano adottare (salvo il Brasile e il Sudafrica). La coppia, un volta concluso il processo per dare forma legale a una adozione nazionale dove non sono stati richiesti eccessivi dati né ai genitori né al minore, ha potuto già avere il proprio figlio a casa. Il Foro spagnolo della famiglia e il Gruppo Entità familiari della Catalunya (GEC) hanno manifestato il loro disaccordo per la presenza del primo caso di adozione di un bambino per parte di una coppia di uomini omosessuali commentando che si tratta di qualcosa di legale, ma non di legittimo dal punto di vista dei principi basici del diritto. Il 238 presidente della GEC, Daniel Arasa, ha valutato “molto negativamente il fatto non tanto per il fatto della coppia in sè, ma per l'autorizzazione globale della società. Allo stesso tempo però, il Fronte di liberazione gay della Catalunya e il coordinatore gay-lesbiche della stessa Comunità autonoma, hanno celebrato la notizia come un passo importante nella lotta per i loro diritti. A tal proposito, bisogna segnalare una sentenza rivoluzionaria (E.B. c/Francia del 22.1.2008) in tema di adozioni da parte di coppie omosessuali o lesbiche, dove la Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo ha condannato la Francia per aver rifiutato a una lesbica l'autorizzazione ad adottare un bambino. Con dieci voti contro sette la Corte ha decretato che Parigi ha violato l'articolo 14 (divieto di discriminazione) e l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo329. Una sentenza che potrebbe avere riflessi per le future adozioni gay in Europa. Il caso era finito a Strasburgo nel 2002, dopo che la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso della donna sostenendo che il rifiuto alla domanda di adozione presentata quattro anni prima era dettato dalla sua "scelta di vita" e non dalla sua omosessualità. Un rifiuto che il giudice di prima istanza aveva motivato con l'assenza di una figura paterna e con il ruolo poco chiaro della partner di E.B., una psicologa con cui convive dal 1990. La Sezione allargata (Grand Chamber) della Corte europea ha valutato però che il diniego era legato all'orientamento sessuale dell'aspirante madre adottiva, anche perché la Francia riconosce le adozioni per i single. Per la Corte europea, il più importante organo giurisdizionale in materia di diritti umani, "l'influenza dell'omosessualità sulla valutazione" del tribunale francese "non solo è stata accertata, ma è risultata essere il fattore decisivo" nel respingere la domanda di 329 I giudici di Strasburgo hanno stabilito che le autorità francesi dovranno versare alla maestra elementare E.B., 45 anni, la somma di 10 mila euro per danni morali e dovranno impedire che simili discriminazioni si ripetano in futuro. "Questa sentenza avrà conseguenze importanti - ha affermato l'avvocato di E.B., Caroline Mecary - d'ora in poi la Francia non potrà più negare l'adozione a una persona non sposata sulla base della sua omosessualità 239 adozione. Bisogna ricordare che in Francia sono in vigore istituti giuridici simili ai Pacs proposti per l'Italia che regolano i diritti delle coppie di fatto, anche omosessuali, ma non esiste alcuna legislazione precisa sulle adozioni gay. Tra le novità introdotte dal governo spagnolo, inoltre, bisogna segnalare l’insegnamento nelle scuole di una nuova materia, l’Educazione civica che insegnerà ai bambini spagnoli che due mamme o due papà formano una famiglia normale. Una novità che, pur se preparata da tempo, giunge quando non si era ancora spento l'eco dell'ultima visita del papa in Spagna centrata sulla difesa del matrimonio tradizionale. E ciò ha sollevato la polemica del Foro Spagnolo della Famiglia che ha invitato i genitori all'obiezione di coscienza. La disciplina è entrata in vigore nelle scuole spagnole nel 2007. IV.8.2 LE PROSPETTIVE DI CODIFICAZIONE IN ITALIA: LE TENDENZE PER LA DISCIPLINA DI NUVOI MODELLI FAMILIARI TRA “DEREGOLAZIONE” E “IPERGIURICIZZAZIONE” L’Italia resta tra quei paesi che non offrono ancora alcun riconoscimento giuridico alle coppie di fatto etero o omosessuali, mentre tra i paesi mediterranei, la Spagna, come già esposto, sta diventando leader nel campo delle riforme sociali che riguardano la famiglia. Il giurista italiano, che da diverso tempo s’interroga sui modi in cui inserire una tutela per i modelli parafamiliari, è chiamato, oggi, a fare chiarezza, districandosi tra 240 veri e falsi controlli, tra selezioni più o meno coerenti con i principi costituzionali e, più in generale, con i valori espressi dall’ordinamento italiano. La ricerca di questo significato, nel nostro ordinamento, si è avuta in direzioni diverse e, a volte, molto controverse. Una prima tendenza si muove nel senso della “deregolazione” delle relazioni familiari, alla ricerca di un “diritto leggero”, idoneo a fungere da luogo di incontro e di allineamento tra famiglia coniugale ed altre forme dello “stare insieme”, all’insegna di un “superamento definitivo della tecnica dello status” e di una rinunzia, altrettanto definitiva, all’esigenza di un modello. Alla tendenza della “deregolazione” si contrappone una tendenza alla “ipergiuridicizzazione” che si è espressa nei progetti di legge presentati nelle ultime legislature diretti ad offrire una disciplina normativa alle c.d. “unioni civili” tra due persone, anche dello stesso sesso legate soltanto da vincoli affettivi. In sostanza, se la tendenza alla “deregolazione” esprime una vocazione al superamento degli status, la tendenza alla “ipergiuridicizzazione” manifesta, al contrario, l’intento di consolidarne il ruolo, configurando “lo stato di parte di un’unione civile”. La storia della regolamentazione in merito alle coppie omosessuali deve fare un riferimento obbligato alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950. E’ grazie a questo trattato e alla prassi giurisprudenziale della sua Corte che ci sono tramandati i primi interventi in questa materia. Come già detto, la Corte ha ripetutamente fatto riferimento all’art. 8 sul diritto al rispetto della vita privata e familiare; all’art. 12 sul diritto al matrimonio; all’art. 14 sul divieto di discriminazioni. Infine un rimando deve essere anche operato all’art. 26 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, firmata a New York nel 1996, che dispone anch’essa contro le discriminazioni. Relativamente all’art. 8, nonostante il suo ampio contenuto, questo può trovare applicazione solamente nel caso in cui la situazione per la quale si chiede tutela rientri 241 nel concetto di vita privata o di vita familiare. La Corte europea ha emesso una serie di sentenze in cui non ammetteva il riconoscimento di un diritto degli omosessuali a sposarsi, perché tale pretesa non poteva essere riconosciuta come vita privata o vita familiare. Infine, relativamente al divieto di discriminazioni, deve essere segnalata la più recente Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la quale prevede, al suo art. 21 un divieto assoluto delle discriminazioni fondate anche sugli orientamenti sessuali. In Italia ci troviamo, quindi, di fronte a un vuoto normativo che non aderisce all'invito con cui il Parlamento europeo “sollecita gli Stati membri che non vi abbiano già provveduto ad adeguare le proprie legislazioni al fine di riconoscere legalmente la convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso”, sostenendo la necessità di compiere rapidi progressi nell’ambito del riconoscimento reciproco delle varie forme di convivenza legale a carattere non coniugale e dei matrimoni legali tra persone dello stesso sesso esistenti nell’Unione Europea"330. Su questo argomento così delicato, è indubbio il pericolo di un possibile conflitto anche fra disposizioni costituzionali interne e disposizioni comunitarie. In un’ottica tesa a individuare una nozione di famiglia fondata sulla eterosessualità dei coniugi, la risoluzione dell’UE sulla parità di diritti per gli omosessuali potrebbe creare non pochi problemi interpretativi e applicativi proprio con riferimento all’art. 29 cost. italiana. A questo punto bisogna anche chiedersi come il legislatore italiano reagisce alle istanze di tutela della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nei confronti delle Risoluzioni del Parlamento europeo e come si pone rispetto a tanti modelli di riconoscimento che si sono affermati oramai in molti Paesi europei e. Il legislatore italiano risponde purtroppo con la consueta lentezza che caratterizza di recente il suo atteggiamento quando si avvicina a problematiche nuove e non ancora disciplinate. 330 Cfr. Risoluzione dell' Unione europea del 16 marzo 2000 sul rispetto dei diritti umani 242 La società italiana sembra accostarsi timidamente (ma con sempre maggiore consapevolezza) verso questa tematica, nonostante i continui e ripetuti moniti delle Autorità cattoliche, che ribadiscono il valore di patrimonio comune del matrimonio e l’assoluta preminenza della sola famiglia legittima. In questa prospettiva, anche in Italia potranno essere possibili interferenze e conflitti tra disposizioni comunitarie e Costituzione come già avvenuto per esempio in Germania relativamente al divieto (fondato sull’art. 12 della Costituzione tedesca) per le donne di accedere agli impieghi militari comportanti l’uso delle armi. Divieto reputato dalla Corte di giustizia incompatibile con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne – Oggi, solo confrontando i dati statistici possiamo notare che il concetto di famiglia legittima come modello dominante nei sistemi giuridici occidentali, utilizzato da sempre come parametro in analogia ed in opposizione al confronto con modelli diversi, ha perso, almeno da un punto di vista sociale, proprio quel suo carattere di parametro gerarchicamente superiore in favore di una visione realmente pluralistica. Arroccarsi sulla posizione che la nostra Carta costituzionale riconosce ai suoi artt. 29 e 30, ovvero la supremazia della famiglia legittima ha - allo stato dei fatti - un valore limitato se confrontata con ciò che accade realmente nella società moderna. Ogni testo normativo va interpretato con l’intelligenza della cultura di cui è figlio e la storia della famiglia, più di altri settori del diritto civile, può comprendersi unicamente attraverso la percezione dei mutamenti sociali, politici, economici. Da un lato, doveva essere inimmaginabile l’avvento e l’affermazione di modelli familiari così lontani da quelli attestati al tempo dell’entrata in vigore della Carta costituzionale. Dall’altro, disparati sono stati gli interventi in materia familiare dal Codice del ’42 e dalla Costituzione, che hanno adeguato la regolamentazione giuridica alle esigenze concrete della società: dalla riforma del 1975, all’introduzione della legge sull’adozione nel 1967 e sul divorzio nel 243 1970; dalla legge sull’interruzione della gravidanza fino alla prassi giurisprudenziale relativa ai rapporti more uxorio (un tempo concubinato). La «frantumazione» della famiglia legittima in favore di modelli alternativi può non essere ancora pienamente accettata dal mondo del diritto, ma è oramai una realtà affermata e consolidata. Attraverso il riconoscimento della dignità e della rilevanza solidaristica delle unioni omosessuali, come uno dei modelli affettivi familiari esistenti e mediante la comprensione della varietà dei modelli di estrinsecazione familiare, il diritto può avvicinarsi alla realtà per rispondere ai suoi concreti bisogni. L’articolo 29 della Costituzione italiana, nel riconoscere i “diritti della famiglia come società fondata sul matrimonio”, non sembra negare dignità a forme diverse di rapporti di coppia. L’articolo, infatti, stabilisce solo che lo Stato non può fare a meno di garantire “i diritti delle famiglie fondate sul matrimonio”, alle quali viene assicurata una relativa sfera di autonomia rispetto al potere regolativo statale. Occorre precisare, tuttavia, che la garanzia costituzionale rinforzata di un diritto non implica di per sé anche l’obbligo costituzionale di negare la parità di trattamento ai casi in cui, essa non sia costituzionalmente dovuta. In altri termini, affermare in modo particolarmente solenne e impegnativo i diritti di qualcuno, non equivale a vietare il riconoscimento dei diritti di qualcun altro. Parte della dottrina italiana afferma che l’art. 29 primo comma colloca la tutela della famiglia nel quadro del sistema delle autonomie riconosciute alle “formazioni sociali intermedie” che rivestono il ruolo essenziale di luoghi “ove si svolge la personalità” del singolo individuo, come recita l’art. 2 cost.. Oggi comincia ad essere pacificamente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza che fra tali formazioni sociali possano riconoscersi anche le famiglie di fatto e comincia a prender piede l’ipotesi che, in base agli artt. 3 e 21 della Cost., possano legittimarsi le unioni tra persone dello stesso sesso. Tale convinzione nasce dal fatto che è altrettanto 244 chiaro che, dalla lettura complessiva delle disposizioni costituzionali riguardanti le «formazioni sociali» e la famiglia si può dedurrre che il fine di queste disposizioni è il pieno e libero sviluppo della personalità e dei diritti umani fondamentali degli individui che le compongono con la totale irrilevanza del loro sesso. La Corte costituzionale individua nella famiglia cd. legittima “una dignità superiore, in ragione dei caratteri di stabilità e di certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono soltanto dal matrimonio”331. La Corte costituzionale ha sempre legittimato la scelta operata dal Parlamento di adottare soluzioni diversificate sia per la famiglia legittima, in quanto fondata sul matrimonio, sia per la famiglia di fatto332. Questo orientamento consente, comunque, di affermare che non vi è alcun ostacolo alla promulgazione di una legge che adegui il nostro Paese alle richieste dell’ Unione europea, già ascoltate dalla maggior parte degli Stati che la compongono. I rapporti di fatto e/o accordi di convivenza, sebbene in continuo aumento (si è arrivati al 28,1% delle convivenze prematrimoniali, secondo i dati diffusi ultimamente dall'Istat) non sono tutelati in sé: la protezione è ridotta a casi limitati. L'esempio tipico è quello dei conviventi more uxorio che, secondo la giurisprudenza costituzionale, in caso di morte del compagno, possono succedere nel contratto d'affitto (art. 6 della legge 392/1978). La loro tutela è spesso regolata da contratti cd. atipici, cioè non previsti esplicitamente dalla legge ma leciti purché diretti a perseguire interessi meritevoli di tutela333. Normalmente, si decide sulla proprietà e l'uso dell'abitazione, la divisione dei beni in caso di separazione e non è raro che si preveda un assegno per il soggetto economicamente più debole della coppia. Per chi non si avvale dell'accordo di convivenza, le strade alternative sono quelle contrattuali della cointestazione dei beni e 331 Cfr. C. Cost., sent. 310/1989. 332 Cfr. C. Cost., sent. 352/2000. 333 cfr. art. 1322 del codice civile. 245 dell'assicurazione. Spesso al soggetto più anziano viene intestato l'usufrutto della casa o al più giovane la nuda proprietà, in modo che quest'ultimo possa entrarne in possesso in seguito oppure, si provvede a definire un piano pensionistico con la copertura delle spese mediche, dei ricoveri etc.. Con gli attuali contratti, rimangono fuori alcune tutele e vi sono una serie di problemi pratici e spesso tragici di fronte a cui questi cittadini possono venirsi a trovare. Alcuni di questi problemi sono i seguenti: - a chi ha convissuto con una persona, magari per trent’anni, è spesso negato perfino il diritto di assistere il proprio partner morente in ospedale, perché questo diritto non è garantito dalla legge, e spesso le famiglie di origine impediscono anche al partner l’accesso al luogo di cura e lo escludono da ogni decisione riguardante il partner malato e incapace di agire; - al convivente omosessuale non è garantito dalla legge il diritto di subentrare nell’affitto della casa comune in caso di morte o sopravvenuta incapacità del partner; - la legge esclude la reversibilità della pensione del partner omosessuale defunto e, attraverso l’istituto della riserva a favore dei legittimari, è vietato al testatore di lasciare in eredità il proprio patrimonio alla persona cara con cui ha condiviso l’esistenza. Anche in assenza di eredi legittimati, tale eredità viene facilitata dalla stessa tassazione prevista per i lasciti a persone del tutto estranee al defunto; - solo in poche regioni è previsto che gli omosessuali possano aver diritto alla casa popolare334, se in possesso dei requisiti di legge, in modo da evitare tra l’altro la necessità della separazione forzata di partner anziani, conviventi da decenni, e del loro ricovero più o meno coatto in “case di riposo”. 334 Il governo italiano ha approvato nel giugno 2008 il piano triennale della Finanziaria, e tra l’altro, si parla anche di una misura che regola l’assegnazione delle case popolari. Si parla, però, solo di coppie conviventi da più di cinque anni ma, almeno per ora, non ci sono state aggiunte; la sostanziale differenza sarebbe estendere la possibilità di un alloggio popolare anche per le coppie gay e lesbiche. 246 Tra le più recenti proposte di regolamentazione (che poi non hanno avuto il successo sperato in Parlamento), vi è Disegno di Legge presentato sui “Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi” (i cd. Dico) ed il più recente Contratto di unione solidale (i cd. Cus). Il disegno di legge sui Dico sancisce che “due maggiorenni, anche dello stesso sesso, uniti da reciproci vincoli affettivi, che convivono e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legati da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno”, hanno diritto - a essere all'assistenza tutelati reciproca in in quanto caso di coppia e malattia quindi o hanno ricovero diritto: ospedaliero; - al permesso di soggiorno se stranieri o apolidi che convivono con un/una italiano/a; - ad accedere alle liste regionali per l'assegnazione di case popolari; - all'avvicinamento al partner in caso di trasferimento professionale e alla successione nel contratto di affitto qualora uno dei due conviventi muoia, se la convivenza dura da almeno tre anni; - alla successione legittima, se la convivenza dura da almeno nove anni. Nessuna modifica viene stabilita sulla legislazione che regolamenta il riconoscimento dei figli, i diritti legati alla maternità e le adozioni. Se fosse stato approvato, il contratto fra conviventi sarebbe divenuto “tipico”, cioè previsto dalla legge e registrato per lo stato civile. Ciò comporterebbe da un lato uno snellimento sotto il profilo della prova ma dall’altro ne cambierebbe il contenuto, come si può dedurre da una rapida lettura della proposta di legge. La finalità di questo provvedimento è quella di garantire una tutela ai soggetti più deboli nell’ambito di un rapporto di convivenza. Questo progetto di legge è intervenuto sulle note dolenti: tutela previdenziale, agevolazioni fiscali, diritti non patrimoniali fino all'assistenza e alle decisioni sulla salute, oltre che sui diritti di successione, regimi patrimoniali e sulla casa familiare. Tali accordi prevedono tutto questo, anche per il caso di separazione in 247 quanto, soprattutto in caso di scioglimento del rapporto -che potrà avvenire con la sola dichiarazione di uno dei contraenti comunicata all'altra parte- le parti dei DICO potranno anche non stabilire alcunché. La successiva proposta di legge sulle unioni civili (CUS - disegno di legge n. 589) è stato presentata il 12 luglio 2007, dal presidente della commissione Giustizia del Senato. Essa prevede diverse novità, che in parte si ispirano ai Dico. Tali unioni civili, come per i Dico, saranno possibili tra persone dello stesso sesso. Esse saranno stipulate attraverso una dichiarazione congiunta davanti al giudice di pace o a un notaio competente per il comune di residenza di uno dei due contraenti. In quest'ultimo caso il notaio è tenuto a trasmettere l'atto entro 10 giorni all'ufficio del giudice di pace competente per territorio che lo trascriverà in un apposito registro a cura del cancelliere entro il 15° giorno successivo alla stipulazione del contratto stesso. Per modificare il contratto, inoltre, sarà necessario seguire lo stesso iter nello stesso registro. I Cus potranno essere sciolti sia con un accordo comune tra la coppia, sia per decisione unilaterale di uno dei due contraenti, in seguito al matrimonio di uno dei due o per la sua morte. I contratti di unione non potranno essere stipulati dai minorenni, dalle persone interdette per infermità di mente, da chi è già sposato ed anche per chi è stato condannato per omicidio o tentato omicidio del coniuge o del convivente dell'altra persona. Non potranno stipulare i contratti nemmeno le persone che abbiano vincoli di parentela. Coloro che stipulano i Cus “si portano aiuto reciproco e contribuiscono alla necessità della vita in comune in proporzione ai propri redditi, al proprio patrimonio e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo”. Sono previsti anche altri diritti e benefici, tipici dei coniugi: se l'unione solidale è stata registrata da almeno nove anni, le coppie di fatto potranno 248 ereditare i beni alla morte del convivente. Il testo Salvi introduce infatti una quota legittima: un quarto del totale se il convivente deceduto ha figli, fratelli e sorelle; la metà se ci sono parenti fino al sesto grado; l'intera somma negli altri casi. I contratti di unione solidale prevedono anche il diritto di successione nel contratto di locazione. Inoltre, le coppie di fatto potranno avere l'assistenza sanitaria e penitenziaria, usufruiranno di facilitazioni nei trasferimenti di sede di lavoro, potranno prendere decisioni sulla donazione degli organi e far rispettare la volontà "manifestata per iscritto" al riguardo e sulle celebrazioni funerarie. Già da una prima lettura di questa proposta di legge si riscontrano, però, alcuni elementi di criticità: da un lato sembra emergere la meritoria volontà di mantenere i Cus nell’ambito dei diritti privati dei contraenti, ma poi il ruolo del giudice di pace e del registro apposito ad esso affidato li riconduce nella contestata sfera degli atti di interesse pubblico. Si tornerebbe cioè a creare famiglie di serie b. La critica maggiore a queste “famiglie surrettizie” sta nella mancata indicazione dei contenuti del Cus: la proposta di legge si limita, nella sostanza, a definire puntigliosamente i diritti delle parti, facendo riferimento soltanto a generici ed imprecisati doveri. Il risultato è una famiglia “fai da te” che ognuno può riempire dei significati che più gli aggradano, creando un proprio paniere di diritti e di doveri reciproci che inoltre sono modificabili in ogni momento a scapito della tutela del soggetto più debole della coppia. Le rappresentanze delle Associazioni Familiari, sul tema delle coppie di fatto, sono state contrarie e critiche nei confronti di queste proposte di regolamentazione manifestando il loro dissenso attraverso manifestazioni organizzate di piazza, il cd. “Family day”, in difesa della famiglia tradizionale, che ora ricorre il 12 Maggio di ogni anno. Nel contesto in cui si trova attualmente l’Italia è divenuto indispensabile una legge che possa raggiungere un punto d’incontro su questo tema tanto delicato per il 249 nostro paese e che lo aiuti, inoltre, ad allinearsi ai numerosi stimoli che provengono dall’Unione Europea e dai tanti paesi membri che già si sono dotati di una regolamentazione organica sulle coppie di fatto. 250 CAPITOLO V DIRITTO COMUNITARIO E DIRITTO EUROPEO DELLA FAMIGLIA V. INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE: L’ESPERIENZA DELLA COMMISSION ON EUROPEAN FAMILY LAW In questo lavoro si è provato ad analizzare come il diritto privato ha rappresentato una sfida nel processo d’integrazione europea. Inizialmente, l’elaborazione di un diritto europeo uniforme ed armonizzato ha riguardato solo ambiti riguardanti il diritto commerciale e settori del diritto civile ad esso connessi. La famiglia, in questo contesto, ha assunto, col tempo, un’attenzione sempre maggiore nell’agenda comunitaria, perché è maturata la consapevolezza che grazie anche alla sua tutela è possibile raggiungere in pieno l’obiettivo di istaurare uno spazio economico comune, in cui fosse garantita la libera circolazione delle merci, dei capitali, ma anche delle persone. Solo nell’ultimi anni il diritto di famiglia ha cominciato a suscitare un forte interesse da parte degli studiosi, dovuto anche alla forte spinta dell’accademia europea verso la creazione di un diritto civile europeo uniforme o almeno di un diritto civile europeo governato da principi comuni335. 335 Per un panorama delle scuole giuridiche che lavorano su progetti finalizzati alla creazione di un diritto contrattuale europeo è interessante confrontare le risposte al Piano d'azione della Commissione europea pubblicate sul sito della Commissione europea. In particolare il dibattito sul tema European Contract Law tenuto a Treviri il 3.4.2003 è stato pubblicato da Angelica Fuchs nella raccolta intitolata A Common Frame of Reference- How shouid it be fìlied ?. Fornisce un panorama accademico assai ampio il volume edito da Stefan Grundmann e Jules Stuyck, An Academic Greenpaper on European Contract Law, Thè Hague 2002. 251 Il Parlamento europeo appare particolarmente sensibile a queste sollecitazioni e in parte, le fa proprie con varie raccomandazioni336 adottate a partire dalla fine degli anni 80. Tutte queste ragioni hanno spinto un settore della Commissione europea a proporre un progetto più ambizioso della semplice revisione dell'acquis consumatori: quello di realizzare un primo tentativo organico di legislazione in direzione orizzontale che abbracci una materia vasta ed estesa del codice civile dove ha riecheggiato, a questo punto, il nome suadente di codice civile europeo337. Dalle prime battute di questo dibattito interno alla Commissione, però, le colonne d'Ercole vengono collocate sul confine del diritto contrattuale quanto meno come tappa iniziale in quanto un territorio più suscettibile di attraversamenti culturali esterni e quindi meno segnato dalle tradizioni nazionali. Soffermando l’attenzione verso il diritto di famiglia, esso nasce anche dalla tendenza, negli ultimi anni, a considerare la famiglia con una logica individualistica, nel senso di attribuire un rilievo crescente al ruolo della volontà e dell’accordo dei coniugi quale fonte delle regole destinate a governare la vita del matrimonio, così come anche la sua crisi. 336 Risoluzione A2 157/89 in GU C 158 26.6.1989, 400; Risoluzione A3- 329/94 in GU C 205 del 25.7.1994, 518. 337 Nello sconfinato dibattito sulla codificazione europea: G. Alpa, Il codice civile europeo, in Contratto e Impresa Europa, 1999, 695; G. Alpa e N. Buccico, La riforma dei codici in Europa e il progetto di codice civile europeo, Materiali dei seminari 2001, Milano, 2002; M. J. Bonell, The need and possibilities of a Codifica European Contract Law, in ERPL, 1997, 505; C. Castronovo, Il diritto europeo delle obbigazioni e dei contratti. Codice o restatement?, In Europa e Diritto privato, 1998, 1019; B. Fauvarque-Cosson, Faut-il un code civil européen? in Revue Trimestrelle de Droit Civil, 2002, 464 ; G. Gandolfì, Pour un code européen des contrats, Riv. Trim. Dir. Civ. 1991, 707; M.W. Hesselink, The Ideal of Codifìcation and the Dynamics of Europeanisation: The Dutch Experience, ELJ, 2006, 279; C. Joerges, Un codice civile europeo è davvero l'unica soluzione? in Riv. Crit. Dir. Priv., 2003, 3;"0. Lando, Why codify the European Law of Contract? In ERPL, 1997, 525; Is codifìcation needed in Europe? P.E.C.L. and the relationship to Dutch law, in ERPL, 1993, 157 ; P. Legrand, Against a European Civil Code, in Modem Law Review, 1997, 44; B. Markesinis, Why a Code is not the best way to advance the cause of European Legai Unity, in ERPL 1997, 519; U. Mattei, Hard Code Now, in The European Codifìcation Process, The Hague, 2003; Quale codice civile per l'Europa? in Riv. Crit. Dir. Priv. , 2002, 1; A transaction cost approach to the European Code, in ERPL, 1997, 537; S. Patti, Diritto privato e codificazione europea, Milano, 2004; M. Reimann, Towards a European Civil Code: why contìnental jurists shouid consult their transatlantic colleagues, in Tulane Law Rev. 1999, 1337; L. .Mengoni, L'Europa dei codici o un codice per l'Europa?, Roma, 1993; S. Rodotà, Un codice per l'Europa? Diritti nazionali, diritto europeo, diritto globale, in Codici. Una riflessione di fine millennio, Milano 2000, 541; C. von Bar, From principles to codifìcation: prospect for European Private Law, IV giornata di studio "II codice civile europeo", Roma, 2002. 252 Inoltre, con il crescere del fenomeno delle famiglie transnazionali è emersa con forza la necessità di creare nuovi strumenti negoziali di circolazione e distribuzione della ricchezza familiare, come strumenti alternativi a quelli tradizionali. I più recenti sviluppi sul diritto di famiglia hanno dimostrato che è importante non soltanto salvaguardare la famiglia quale "cellula fondamentale della società", ma anche garantire un sistema che tenga conto delle diversità dei modelli familiari e che tuteli i soggetti quando le relazioni familiari entrano in crisi e possono sciogliersi. Inoltre, il modello di famiglia coniugale, benché ancora largamente prevalente, non è più il modello familiare esclusivo: l'emergere di modelli familiari alternativi rispetto a quello tradizionale (famiglie allargate o ricomposte, famiglie di fatto, unioni tra persone dello stesso sesso) dimostra chiaramente che ogni sorta di relazione familiare ha un impatto sul diritto europeo così come il diritto europeo ha un impatto su ogni forma di relazione familiare. Del resto, una piena ed effettiva cittadinanza europea guarda all'individuo in ogni formazione e dimensione in cui esplica la sua personalità, e quindi non solo come "lavoratore" o come "consumatore", ma ancor prima e principalmente in quanto "membro di una famiglia”. Il processo di armonizzazione del diritto di famiglia è tuttavia ostacolato da un certo scetticismo motivato essenzialmente da difficoltà di carattere pratico in quanto le peculiarità in tale settore risultano fortemente radicate nelle singole tradizioni giuridiche nazionali perché legate al costume ed agli usi locali. Negli ultimi anni, però, si registra, in seguito a nuovi processi di riforma avviati in molti Stati membri dell’UE, una certa convergenza normativa, almeno con riferimento alle scelte di fondo (riguardo, per esempio, al principio della parità morale e giuridica dei coniugi, al principio di uguaglianza tra i figli e al superamento del principio di indissolubilità del vincolo matrimoniale). 253 L'impostazione strettamente economica ha cominciato ad essere gradualmente superata dall'esigenza, profondamente avvertita, di salvaguardare “i diritti essenziali della persona”, recuperandone la centralità e la priorità nel sistema di valori complessivamente risultante dai principi costituzionalmente riconosciuti nei diversi ordinamenti. Un primo passo rilevante in tale direzione è stato compiuto con il Trattato di Maastricht e, successivamente, con il Trattato di Amsterdam, in cui si è fissato l'obiettivo di istituire uno «spazio di libertà, sicurezza e giustizia». Questa attenzione per i diritti dell'uomo, e in particolare per i più deboli, ha perciò evidenziato in maniera sempre più netta l'aspetto di interdipendenza tra i profili economici dell'Unione ed il diritto di famiglia, rendendo più urgente la necessità di adattarlo alla dimensione europea. In dottrina è stato rilevato che l'origine e lo sviluppo del diritto di famiglia europeo è stato paragonato ad un edificio in costruzione338, in cui vi sono già i pilastri, le fondamenta ed il tetto. I diversi pilastri risultano apparentemente separati fra loro, in quanto costituiti da disposizioni di diversa forma legale (linee programmatiche, risoluzioni, raccomandazioni, regolamenti, libri verdi, libri bianchi, ecc.), le quali, nel loro complesso, hanno comunque dato corpo ad una politica europea della famiglia. Un contributo assai significativo alla formazione di questi pilastri è stato apportato anche dalla Corte di Giustizia europea nonché dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Le fondamenta sono invece costituite dal concetto di famiglia. Infine il tetto, che svolge la funzione di tenere insieme i pilastri dell'edificio, è costituito dai diritti fondamentali dell'Unione europea consacrati nella Carta di Nizza. L'edificio in costruzione, tuttavia, presenta diversi punti di debolezza: si rileva, infatti, la fragilità delle fondamenta, in quanto ancora troppo spesso ancorate a un concetto tradizionale di famiglia339, peraltro non sempre comune ai vari Stati mèmbri, 338 E. Caracciolo di Torcila e A. Masselot, "Under construction: EU family law", in European law rev., 2004, p. 32 ss. 339 Occorre tuttavia segnalare che, con riferimento al concetto di famiglia, il legislatore europeo ha compiuto un sensibile passo in avanti con il regolamento CE 2201/2003 (c.d. Bruxelles II rivisto), relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che ha sostituito il 254 ma, soprattutto, sembra mancare il cemento necessario per tenere uniti i vari pilastri, anche in considerazione della mancanza di competenza dell'Unione europea. Guardando alla situazione attuale, possiamo ricordare che, ad oggi, sono state adottate solo misure indirettamente connesse alla famiglia (come quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori, alle uguali opportunità, al trattamento tra uomo e donna o alla cooperazione giudiziale), ovvero misure che hanno realizzato interventi di carattere parziale, volti ad armonizzare o unificare soltanto alcuni aspetti. Il regolamento CE 2201/2003, ad esempio, non contiene una disciplina positiva dei rapporti tra genitori e figli, limitandosi a disciplinare i rapporti tra Stati nell'eventualità in cui concorrano elementi di estraneità: si tratta quindi di una disciplina concernente unicamente i profili processualcivilistici. Fra l'altro, occorre anche considerare che, in base all'artt. III-269 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa (che dovrebbe entrare in vigore nel 2009), per quanto riguarda l'adozione di misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sarà necessaria l'unanimità. Ma, a ben vedere, le misure relative al diritto di famiglia costituiscono una parte integrante anche di diverse altre aree dell'ordinamento: in primis, ovviamente, ill diritto privato, ma anche il diritto costituzionale, il diritto penale, il diritto processuale civile e penale, il diritto internazionale privato, il diritto del lavoro, il diritto tributario, il diritto ecclesiastico. A questa materia, inoltre, sono direttamente interessate anche altre discipline, come la sociologia, la statistica, la psicologia, e implicate sfere ancora più ampie, come la religione, l'etica, la bioetica. Manca così al diritto di famiglia una chiara collocazione e un'autonoma base legale anche se nell'Unione europea esso rientra regolamento CE 1347/2000. Quest'ultimo, infatti, essendo relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, lasciava (ingiustamente) fuori dal suo campo di applicazione tutte le questioni estranee alla materia matrimoniale (e quindi sia le decisioni sull'affidamento dei figli naturali sia quelle concernenti la decadenza e la limitazione della responsabilità genitoriale). 255 comunque nell'ambito delle politiche del mercato interno, come anche nell'ambito delle politiche sociali, nonché nell'area della libertà, della sicurezza e della giustizia. Ne deriva che un insieme coerente di regole sulla famiglia - sia processuali che sostanziali non fa semplicemente parte della costruzione di un'Europa unita, ma ne costituisce una pre condizione, un presupposto indispensabile per rafforzare l'identità europea, nella consapevolezza che ormai l'UE non può permettersi di andare avanti senza un insieme coerente di regole sulla famiglia. Fino ad oggi, dunque, abbiamo avuto interventi per così dire parziali, volti ad armonizzare o unificare soltanto profili processualcivilistici, mentre altro sarebbe da giungere ad una unificazione delle norme sostanziali del diritto di famiglia. Il tema è stato oggetto di studio della Commission on European Family Law (CEFL), organismo di natura privatistica avente sede a Utrecht (Olanda), fondata il 1° settembre 2001 da un gruppo di professori universitari con l'ambizioso obiettivo di predisporre, a livello teorico e pratico, l'armonizzazione del diritto europeo della famiglia. La CEFL è composta da un Comitato organizzativo - di cui fanno parte i mèmbri fondatori (in rappresentanza di Olanda, Francia, Germania, Belgio, Regno Unito, cui ora si sono aggiunti anche due rappresentanti rispettivamente di Svezia e Spagna) - e da un gruppo di esperti di diritto di famiglia e di diritto comparato in rappresentanza di oltre venti Stati membri (per l'Italia, il prof. Salvatore Patti), ma la CEFL è aperta all'idea di estendere il gruppo ad esperti di altri Stati membri ancora non rappresentati340. L'obiettivo che si propone è stato perseguito attraverso una precisa metodologia: in un settore come quello del diritto di famiglia, in cui sono tortissimi i legami culturali, la CEFL ha ritenuto opportuno cominciare dalla legge esistente. Questo significa che il punto di partenza deve essere la ricerca e l'individuazione del c.d. common core, ossia delle regole largamente preponderanti negli ordinamenti europei. Solo come metodo 340 Per informazioni più dettagliate sull'attuale composizione della CEFL, cfr. il sito internet: www2.1aw.uu.nl/priv/cefl/. 256 sussidiario, qualora il common core non sia individuabile ovvero, pur essendo individuato, si ritenga che esso non rifletta la soluzione più adeguata, può essere utilizzato il c.d. better law approach, ossia la scelta della regola migliore. Naturalmente, l'individuazione del common core deve essere effettuata in chiave funzionale, in considerazione della ratio, poiché è ovvio che molte regole possono differire nella formulazione, ma risultare poi equivalenti nella funzione. In sintesi, in questa metodologia, possono essere individuate sei fasi: - la prima è scelta dei settori del diritto di famiglia più favorevoli alla armonizzazione; - la seconda è la redazione di un questionario basato su un approccio funzionale; - la terza è la formazione di relazioni sulle realtà nazionali che tengano conto non solo del diritto come oggetto di studio, ma anche della sua concreta applicazione nella prassi; - la quarta è la raccolta e la diffusione del materiale comparatistico. In aggiunta ai rapporti nazionali (disponibili sul sito web della CEFL) è stata pubblicata una versione integrata delle risposte redatta sulla base delle domande ordinate per numero. Questa versione fornisce una rapida visione d'insieme e una chiara comparazione simultanea delle differenti soluzioni adottate nei vari sistemi nazionali; - la quinta fase riguarda la redazione dei principi di diritto europeo. Le proposte sono state fatte dai sette membri del Comitato organizzativo dopo aver discusso con i redattori dei rapporti nazionali. - la sesta ed ultima fase consiste nella pubblicazione dei principi che sono costituite da tre parti: in primo luogo le disposizioni, in secondo luogo le analisi comparatistiche basate sui rapporti nazionali e in terzo luogo i commenti che illustrano le disposizioni. La scelta del settore del diritto di famiglia più idoneo a contribuire alla armonizzazione del diritto europeo non ha presentato particolari problemi riguardo al presupposto metodologico da seguire in quanto è possibile comparare solo quello che è di fatto comparabile. Immediatamente al suo primo incontro inaugurale il Comitato organizzativo della CEFL, sebbene ciò costituisse l'oggetto di una vasta discussione, ha 257 raggiunto un accordo sul fatto che il primo campo di attività sarebbe stato il divorzio e il mantenimento fra gli ex coniugi. Le indagini svolte in generale su questi due temi hanno chiaramente rivelato che il tertium comparationis dipende dalla presenza di elementi comuni. La scelta del divorzio e del mantenimento dei coniugi, infatti, è stata, in primo luogo, basata sulla crescente convergenza della legislazione sul divorzio in Europa e, a sostengo di questo sviluppo, sull'entrata in vigore del regolamento Bruxelles II. Per quanto riguarda quest'ultimo è stato incontestabilmente dimostrato che nel lungo termine l'unificazione europea delle regole su giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle sentenze relative al divorzio, unitamente alla prevista unificazione delle regole sui conflitti di legge nella stessa materia, renderà necessario armonizzare il diritto sostanziale vigente in Europa in materia di divorzio. Non solo il regolamento Bruxelles II, ma l'allargamento del suo campo di applicazione posto in essere dal regolamento Bruxelles II-bis danno validità alla scelta della CEFL sul secondo oggetto della sua iniziativa e cioè sulla responsabilità genitoriale. Infine, il terzo settore d’intervento scelto dalla CEFL è stato quello delle nuove forme di convivenza che includono tutti i vari tipi di modelli formali e informali di convivenza a parte il matrimonio (come ad es. le unioni registrate e le unioni civili). Sebbene questo terzo campo di ricerca sia ad oggi piuttosto controverso, in quanto non ancora cristallizzato in posizioni definite, esso è stato anche una sfida per trovare un modello europeo almeno per la convivenza non matrimoniale che attualmente è considerata come una delle questioni più spinose del diritto di famiglia comparato. L'esperienza, però, ha dimostrato che le regole che costituiscono il common core sono assai rare. Perciò la CEFL ha cercato di proporre regole "funzionalmente" comuni ad una maggioranza significativa dei sistemi legali coinvolti, che spesso ha condotto a un'applicazione combinata dei due metodi. Ciò, infatti, ha implicato una valutazione delle diverse soluzioni, la quale - quando le differenze sono state tali da far escludere 258 ogni possibilità di individuare principi comuni che rappresentassero anche la soluzione migliore - si è tradotta in una preferenza su quale soluzione dovesse prevalere, con conseguente applicazione del better law method. Nell’applicazione di questo metodo, evidentemente più complicato rispetto quello del common core, specie con riguardo al problema di giustificare la scelta compiuta, la CEFL ha cercato di individuare, tra i vari interessi contrapposti, quali fossero quelli bisognosi di una tutela maggiore. Il fatto che la CEFL non abbia alcuna legittimazione democratica ne competenza politica a compiere simili scelte è una questione che non suscita preoccupazione. Infatti, come precisato dagli stessi componenti della CEFL(341), le valutazioni soggettive alla base di ogni scelta o presa di posizione costituiscono una parte assolutamente imprescindibile di ogni processo scientifico e di ogni ricerca comparativa. Del resto, l'attenzione alle tradizioni storiche, agli orientamenti futuri e agli aspetti sociali da un lato, e un'approfondita discussione all'interno della Commissione, dall'altro dovrebbero garantire almeno un'adeguata legittimazione nell'ambito della comunità scientifica e della società. Il lavoro svolto finora dalla CEFL ha dimostrato che se da un lato alcuni dei sistemi nazionali coinvolti non hanno avuto nessuna influenza sulle soluzioni finali adottate, dall'altro è anche vero che nessun sistema nazionale è stato in grado di offrire un modello di base. Ciò a conferma del principio secondo il quale l'armonizzazione del diritto di famiglia deve essere realizzata da una prospettiva più genuinamente europea piuttosto che da un punto vista nazionale. V.1. I PRINCIPI SUL DIVORZIO E LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 341 "General Introduction", in Principles of European Family Law regarding Divorce and Maintenance between Former Spouses, a cura di K. Boele-Woelki, F. Ferrand, C. Gonzàiez Beilfuss, M. Jànterà-Jareborg, N. Lowe, D. Martiny, W. Pintens, Antwerpen-Oxford, 2004,p.2. 259 II primo campo di lavoro della CEFL ha riguardato il divorzio ed il mantenimento tra ex coniugi, in considerazione della larga convergenza riscontrabile in tale materia all'interno dei vari ordinamenti europei. Il Comitato organizzativo ha preliminarmente predisposto e inviato al gruppo di esperti un questionario assai articolato, composto di ben 105 domande. Peraltro, ciò che dal Comitato organizzativo viene definito "questionario" ha richiesto da parte del gruppo di esperti l'elaborazione di un vero e proprio "rapporto", estremamente approfondito ed aggiornato non soltanto con riguardo alla legislazione vigente e alle prospettive future, ma anche con riferimento al diritto vivente e alla posizione della dottrina10. Nell'elaborazione di tale rapporto, poi, il Comitato ha espressamente invitato gli esperti nazionali a fornire informazioni dettagliate, rispondendo ad ogni domanda separatamente ed evitando rinvii e riferimenti incrociati. Si è specificamente richiesto di escludere le questioni di diritto internazionale privato, essendo evidente che ciò che interessa ai fini dell'elaborazione dei principi è avere un quadro chiaro e completo del sistema giuridico di ogni singolo ordinamento. Sulla base dei rapporti nazionali, la Commissione, a seguito di un’approfondita discussione ed in applicazione della metodologia precedentemente descritta, ha elaborato i principi sul divorzio e sul mantenimento tra ex coniugi. Come già precisato, infatti, l'obiettivo principale perseguito dalla CEFL consiste nella formulazione di principi di diritto di famiglia, essendo i principi (e non le regole) quelli ritenuti più adatti all'armonizzazione del diritto di famiglia in Europa. Tali principi non hanno, ovviamente, una natura vincolante, ne devono essere considerati come un modello completo che possa essere adottato dai legislatori nazionali. Questi principi, piuttosto, pur essendo rivolti ai legislatori (nazionali, europei ed internazionali) come "invito", come "struttura di riferimento" cui ispirarsi, mirano 260 soprattutto a conferire il significato più adatto per l'armonizzazione del diritto di famiglia in Europa, come espressione di sintesi dei diversi ordinamenti. I principi, anche se formulati come se fossero dei precetti (nella versione inglese sono espressi in una forma imperativa, solo per motivi di opportunità linguistica), devono essere letti congiuntamente ai commenti che ne chiariscono il contenuto e offrono informazioni di carattere comparativo. I commenti, infatti, costituiscono parte integrante dei principi. Questo approccio, dovrebbe facilitare il compito dei legislatori che stanno considerando l'idea di modernizzare il diritto di famiglia, potendo essere utilizzati sia come "raccomandazioni" sia come "modello" per la legge applicabile. Il secondo campo di lavoro della CEFL ha riguardato la "responsabilità genitoriale", in considerazione degli ovvi e naturali legami con il divorzio e le sue conseguenze, anche di carattere patrimoniale. Inoltre, il tema della "responsabilità genitoriale" è collegato con il regolamento 2201/2003, che copre tutte le questioni relative all'attribuzione, all'esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. Il questionario sulla responsabilità genitoriale predisposto dalla CEFL si compone di 62 domande e utilizza, come riferimento, le definizioni offerte sia dal citato regolamento 2201/2003 sia dal Libro Bianco del Consiglio europeo del 15 gennaio 2002 sui principi concernenti l'attribuzione e le conseguenze legali della genitorialità. Il questionario è suddiviso in 8 parti. La prima parte (generale) è dedicata alla definizione del concetto di responsabilità genitoriale, con riferimento al quale si richiede di fornire una spiegazione estremamente analitica, nonché di delineare l'evoluzione storica della leggi vigenti nazionali e delle eventuali proposte di riforma. A seguire, si richiede di descrivere - ancora una volta in modo estremamente dettagliato - il contenuto della responsabilità genitoriale. Le domande contenute nella terza parte riguardano invece l'attribuzione della responsabilità genitoriale (e qui il questionario richiede 261 risposte separate a seconda che si tratti di persone sposate, non sposate o altre persone). Dall'attribuzione si passa all'esercizio della responsabilità genitoriale, e le domande si differenziano a seconda che sia esercitata congiuntamente ovvero da una sola persona. Si chiede, altresì, una definizione del concetto di interesse del minore nonché una descrizione del suo diritto all'ascolto. La quinta parte riguarda il diritto di visita, con riferimento al quale si richiede, come sempre, una dettagliata spiegazione del concetto ed esemplificazioni sulla sua concreta estensione. La sesta e settima parte riguardano rispettivamente le eventuali ipotesi di delega della responsabilità genitoriale (sospensione) nonché di revoca (decadenza). Infine, l'ottava parte riguarda le questioni di carattere procedurale: l’autorità competente sulle decisioni, l’esecutorietà delle stesse e fino a che punto e in che modo il minore è ascoltato e rappresentato nei procedimenti che lo riguardano. Questi “rapporti nazionali”, che costituiranno la base dei principi che verranno redatti sulla responsabilità genitoriale e che sono disponibili dalla fine di marzo 2005 sul sito internet della CEFL, sono stati discussi dal Comitato organizzativo in un primo incontro tenutosi a Bruxelles nel febbraio 2005. In un secondo incontro, svoltosi a Lyon, la Commissione ha cominciato ad abbozzare i primi principi, fissando una successiva sessione ad Utrecht (Olanda). E’ stato poi stabilito un incontro di tutta la CEFL (Comitato organizzativo ed esperti) a Uppsala (Svezia) per discutere dei principi elaborati. L’incontro di febbraio 2005 è stato significativo in quanto il Comitato ha incontrato quattro rappresentanti della Commissione europea che stanno lavorando nel campo del diritto internazionale di famiglia e delle successioni ai quali sono stati esposti i lavori e i progetti della CEFL. E poiché, come si è ricordato, l'art. III-269 del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europea (che dovrebbe entrare in vigore nel 2009) prevede che «le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni 262 transnazionali sono stabilite da una legge o da una legge quadro europea del Consiglio dei ministri, che delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo», non c'è dubbio che il successo del processo di uniformazione dipenderà dalla capacità del legislatore europeo di agevolare le intese tra i vari Stati mèmbri senza abolirne le differenze, che è esattamente ciò che la CEFL sta già effettivamente realizzando. V.2. Considerazioni conclusive A prescindere dall’adesione ideologica ad un modello familiare omosessuale o eterosessuale non fondato sul matrimonio, la finalità che mi sono proposto, partendo dall’esame della CEDU, dalla Carta di Nizza, dalle novità introdotte dal Trattato di Lisbona e della situazione europea in generale, è la ricerca di una normativa uniforme europea (oltre che di proposte e nuovi spunti) capaci di offrire una protezione ed un certo grado di garanzia a soggetti sprovvisti, almeno formalmente, di tutela giuridica nell’ambito del diritto di famiglia. Ho cercato di farlo attraverso un analisi attenta di quelle che sono le norme europee in tema di famiglia per valutare se sia possibile attraverso queste introdurre una disciplina rispettosa delle diversità e della pluralità di modelli familiari che l’esperienza sociale propone. Molti aspetti del diritto di famiglia continuano a rientrare nelle competenze legali di ambito nazionale e, pertanto, non possono essere cambiate dall’Unione europea. Ma questo saggio dimostra come il diritto comunitario ha un impatto crescente sulle questioni riguardanti le coppie, la famiglia ed i minori. 263 L’Unione europea manifesta la propria attenzione anche in queste materie affinché non si producano discriminazioni per motivi di orientamento o d’identità sessuale negli ambiti dove essa esercita un controllo. Quanto esposto nei capitoli precedenti ci permette di svolgere delle osservazioni conclusive sul diritto di famiglia e sulle effettive possibilità di una sua “europeizzazione” nel breve o medio periodo. E’ indubbio che negli ultimi anni l’Unione Europea ha affrontato il diritto di famiglia con un diverso atteggiamento rispetto al passato, consapevole che era giunto il momento di intervenire per risolvere alcune problematiche da troppo tempo irrisolte342. Sotto questo aspetto l’operato delle istituzioni comunitarie non può che essere lodato e nessun appunto può essere loro mosso. Il vero problema, però, non riguarda tanto la pertinenza o meno degli interventi comunitari, quanto l’impostazione generale delle politiche europee relative al diritto di famiglia. In tale campo si registra, infatti, una forte resistenza da parte degli Stati membri a cedere le proprie competenze (ed in tal caso ci riferiamo soprattutto a quelle politiche, più che a quelle tecniche) all’Unione. Il problema della famiglia e della sua impostazione viene percepito come imprescindibilmente legato a quello dell’identità nazionale, entrando in gioco una serie di componenti quali la religione, l’etica, la morale e la cultura. Ciascuno Stato membro è ben consapevole che è meno rischioso e traumatico per la sensibilità collettiva affrontare le varie problematiche relative alla famiglia nel proprio ambito nazionale. La refrattarietà dei singoli Stati membri a lasciar erodere da parte dell’Unione la propria competenza in materia di diritto di famiglia ha delle conseguenze paradossali, che evidenziano chiaramente quanto lunga sia la strada per potersi parlare di “diritto di famiglia europeo”. 342 Si pensi al Reg. n. 1347/2000, che ha eliminato molti equivoci relativi alla responsabilità genitoriale ed alla competenza giurisdizionale nazionale delle cause in materia matrimoniale. 264 Basti pensare al tema delle coppie omosessuali, rispetto alle quali esiste un imbarazzante divergenza non solo tra i singoli ordinamenti nazionali, ma anche tra alcuni di essi e l’atteggiamento della Corte di Giustizia, e che comportano delle discriminazioni che violano il principio della parità di trattamento e si pongono in posizione antinomica con il riconoscimento della cittadinanza europea. Se in uno Stato membro vi è il riconoscimento delle coppie omosessuali mediante l’istituzione delle unioni registrate, il mancato riconoscimento di tale tipo di rapporto in altri Stati membri, sommato al mancato intervento (incolpevole, date le difficoltà politiche) dell’Unione non può che avere come conseguenza una disparità di trattamento che colpisce determinati cittadini europei, i quali hanno un orientamento sessuale diverso da quello della maggioranza delle persone343, e ciò, alla luce dei principi comunitari risulta essere inconcepibile. Quali allora, alla luce di queste considerazioni, le prospettive per un diritto di famiglia europeo? E’ inevitabile un atteggiamento rinunciatario da parte dell’Unione, che interverrà solo con atti normativi sporadici, o ci sono le premesse per una armonizzazione della materia? Un atteggiamento rinunciatario da parte dell’Unione presupporrebbe che, dal punto di vista giuridico, l’ordinamento europeo sia votato solo alla protezione di interessi. Inoltre, in caso di conflitti di ordinamenti, la soluzione rimarrebbe affidata alle regole di diritto internazionale privato. Tale scelta, oltre che fortemente semplicistica, risulterebbe anche deleteria: i numerosi documenti delle istituzioni comunitarie dimostrano che gli interessi (anche economici) della famiglia sono intrecciati con quelli delle comunità più grandi e dei singoli individui (basti pensare al lavoro, al consumo, alla salute all’ambiente ed alla circolazione delle persone). 343 Vedi in tal senso la posizione di Eugenia Caracciolo di Torella ed Emily Reid, The Changing Shape of the “European Family” and fundamental rights, European Law Review, pag. 90. 265 Essi dimostrano anche che non di soli interessi economici vive l’uomo, perchè in ambito comunitario ricevono eguale dignità la dimensione sociale e la dimensione culturale344. Scartata la scelta del non intervento, il problema quindi consiste nel gestire e razionalizzare il meglio possibile la strada in segno opposto, e cioè verso l’intervento. Le possibilità in questo caso sono due: si può pensare ad un avvicinamento graduale, condotto per nuclei di norme, con una legislazione a “macchia di leopardo”, oppure si deve procedere progettando un nuovo capitolo della vicenda riguardante l’unificazione del diritto privato europeo, che si aggiunga a quelli del diritto contrattuale e del diritto delle obbligazioni. Di certo, risulta difficile fare pronostici sugli effetti che provocherà l’allargamento dell’Unione sul processo di avvicinamento delle regole nazionali sulla famiglia, potendosi verificare sia un rallentamento che un accelerazione della convergenza. Quel che è certo è che i principi del diritto di famiglia europeo dovrebbero esprimere il più alto livello di laicità, lasciando ai singoli ed alle singole famiglie la scelta di seguire, professare e divulgare il proprio credo religioso. Il problema dei matrimoni misti, dell’educazione religiosa, dei figli e della poligamia può essere affidato ai legislatori nazionali, agli accordi tra gli Stati o le comunità autonome e alle chiese, venendo ad incidere sul diritto comunitario e sul diritto privato europeo solo sotto il profilo dell’ordine pubblico e dei principi costituzionali comuni. In altri termini, deve essere risolto prima sul piano costituzionale statale e solo dopo sul piano dei rapporti che afferiscono al diritto privato345. Si arriva dunque al problema centrale, che riguarda sia il diritto di famiglia sia le altre branche del diritto privato, e dunque la scelta tra procedere per gruppi di norme o mediante un livello più o meno ampio di armonizzazione. 344 Cfr. Guido Alpa, Guida al Diritto, n. 3/3/2004, pag. 62. 345 E’ questa l’opinione di Guido Alpa, op. cit., pag. 63. 266 Per la prima possibilità si potrebbe procedere seguendo le politiche della famiglia già elaborate dalle istituzioni comunitarie. Per l’armonizzazione, invece, si potrebbe procedere con il metodo opposto a quello seguito o proposto per il diritto patrimoniale, per il quale il livello di armonizzazione si è collocato in una fascia mediana: non si è cercato (ad esclusione di alcuni settori, come per esempio la concorrenza) di armonizzare al livello massimo, ma neppure al livello minimo. Si potrebbe pensare così ad una duplice fase, sperimentando nella prima il livello minimo, per passare successivamente al livello mediano. Per potersi concretamente parlare di diritto di famiglia europeo è necessario che tutti gli Stati membri facciano un passo indietro, accettando di cedere alla causa comune dell’armonizzazione parte delle loro competenze, permettendo così di codificare l’istituto famiglia nella maniera più consona ed adeguata ai principi comunitari. L’incorporazione delle Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE ai Trattati fondamentali, così come l’adesione dell’UE alla Convenzione Europea dei Diritti Umani già costituisce una base essenziale per garantire la non-discriminazione sulle questioni riguardanti le coppie, i bambini e le famiglie. In conclusione, se si tiene conto di tutti questi aspetti, il quadro che emerge è caratterizzato da due elementi. Da un lato, il processo costituente europeo conferma quello che da sempre è il suo tratto caratteristico ed originale, ossia il procedere per tappe successive che si alimentano da prassi consolidate, le quali codificate, aprono a loro volta la via a sviluppi successivi. Dall’altro, tenendo in considerazione una materia costituzionale, come può essere quella dei diritti fondamentali, è dalla matrice delle Costituzioni nazionali che si vanno assumendo i tratti fondamentali per la costruzione, ancora embrionale, di un vero e proprio modello di tutela europeo. 267 Bibliografia A. ZOPPINI, Tentativo di inventario del nuovo diritto di famiglia: il contratto di convivenza, in I contratti di convivenza, a cura di E. MOSCATI e A. ZOPPINI,Torino, 2002, 11. A. CORDIANO, Tutela delle coppie omosessuali ed esigenze di regolamentazione, in Familia, 2004. ALPA G., Fondamenti del diritto privato europeo, Milano, 2005. A. 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