n. 3035 Registro Proposte Prot. n. 5453/URB Atto n. 578 OGGETTO: art.3 L.R.34/92 come modificato dalla L.R.19/01 art. 5 D.P.R. n.447/1998 - Sportello unico per le attività produttive Comune di MORROVALLE Variante parziale al vigente PRG - Costruzione per allevamento industriale di bovini in Località Fonte Murata di Morrovalle Conferenza dei servizi del 23/10/2002. F.35, p.lle 28/29. Il Presidente sottopone alla Giunta Provinciale il seguente documento istruttorio: DOCUMENTO ISTRUTTORIO PREMESSO: - che è stata esaminata, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 lett. a) della L.R. 34/1992 e delle leggi in oggetto indicate, la documentazione trasmessa dal Resp.le dello SUAP del Comune di Morrovalle, pervenuta in data 31/10/2002 -prot. n. 4788/URB, e successive integrazioni; - che il Comune di Morrovalle è dotato di vigente PRG già adeguato al PPAR, approvato con prescrizioni con D.G.P. n°458 del 21/06/1996; - che la documentazione trasmessa riguarda la variante urbanistica di una zona di proprietà della Ditta Fonte Murata 2001 s.r.l., con sede a Corridonia in Via Sarrocciano S.S. N°485 – km. 14.041, la quale esercita l’attività di allevamento di capi di bovini da latte e possiede un’azienda agricola dislocata su terreni contigui nei Comuni di Morrovalle e Corridonia; - che la stessa Ditta, dispone di un’area agricola in località Fonte Murata di Morrovalle, della superficie di 135.770 mq, censita catastalmente al Foglio n. 35 – partt. 28 e 29, sulla quale, essendo in possesso di ulteriori quote latte, intende realizzare una nuova struttura per ampliare e razionalizzare il proprio ciclo produttivo, tramite la costruzione di un complesso di fabbricati colonici da utilizzare per la stabulazione fissa dei bovini da latte, con annessa concimaia, vasche di contenimento deiezioni e vasche insilati. Per tali interventi ha ottenuto i benefici dei finanziamenti previsti nelle misure di intervento di cui al piano di sviluppo rurale delle Marche (P.S.R.), predisposto ai sensi del Reg. CEE N. 1257/99 e approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione amministrativa n. 19/2000; 1 - che il Responsabile SUAP del Comune di Morrovalle, Dott. Arch. Ernesto Tosoni, ha avviato il procedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive convocando ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR447/98 la conferenza dei servizi in data 23/10/2002, avente ad oggetto la variante parziale al P.R.G.. Lo stesso responsabile ha dichiarato di aver dato adeguate forme di pubblicità alla 1^ seduta della conferenza; VISTO: - che alla suddetta conferenza dei Servizi, tenutasi in data 23/10/2002, sono intervenuti i seguenti soggetti: 1) COMUNE DI MORROVALLE; 2) PROVINCIA DI MACERATA – XII Settore, Urbanistica, E.R.P., Attività Estrattiva; 3) A.U.S.L. N.8: - Servizio Igiene e Sanità pubblica; - Servizio Veterinario; - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro; 4) ARPAM; 5) REGIONE MARCHE: Servizio Decentrato Agricoltura – Macerata; - che il Responsabile SUAP del Comune di Morrovalle, Dott. Arch. Ernesto Tosoni, ha dichiarato che in occasione della conferenza di servizi, non sono intervenuti soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali o collettivi, ovvero portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati; - che la C.d.S. in prima seduta in data 23/10/2002 ha proceduto all’istruttoria del progetto ed è stata richiesta la seguente documentazione integrativa, come da verbale (nota 22345, del 24/10/2002); - il Responsabile dello sportello unico ha trasmesso la seguente documentazione: 1) Atti amministrativi: istanza alla SUAP, prot. n.001065 del 14/01/2002; copia dell’avviso pubblico di convocazione conferenza di servizi; dichiarazione in merito alla presentazione di osservazioni. 2) Elaborati tecnici e grafici: Tav. 1: Inquadramento urbanistico; Tav. 2: Relazione ed elaborati illustrativi della variante al P.R.G.; Tav. 3: Verifica di conformità al P.T.C.; Tav. 4: Relazione tecnica; Tav. 5: Documentazione fotografica; Tav. 6: Inquadramento azienda agricola -PLANIMETRIA GENERALE; Tav. 7: Planimetria terreno attuale; Tav. 8: Planimetria terreno sistemato; Tav. 9: FABBRICATO A – piante; Tav. 10: FABBRICATO A –prospetti e sezioni; Tav. 11: ACCESSORIO B – piante, prospetti e sezioni; Tav. 12: ACCESSORIO C – piante, prospetti e sezioni; Tav. 13: Calcolo volumi, verifica corte piantumata, verifica e progettazione concimaia; 2 Tav. 14: Scheda informativa AUSL relativa all’impianto produttivo; Tav. 15: Relazione geologica geotecnica; Tav. 16: Relazione tecnica piano aziendale L.13/90; Tav. 17: Certificato di iscrizione dell’azienda alla Camera di Commercio ; parere preventivo AUSL n.8; dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta in data 27/12/2001 dal Sig. Alessandro Lazzarini, e dichiarazione a firma del progettista Dott. Ing. Luigi Miliozzi, dalle quali risulta che l’attività svolta non rientra nell’elenco delle attività sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco, di cui all’All. B del D.M. 16/02/1982; Tav. 18: Relazione impianto elettrico e protezione dalle scariche atmosferiche; Tav. 19: Elaborati impianto elettrico e protezione dalle scariche atmosferiche Tav. 20 Progetto isolamento termico e impianto termico. In seguito alla richiesta di documentazione integrativa effettuata in sede di Conferenza dei servizi, sono state redatti i seguenti elaborati tecnici e grafici, inviati con nota prot. n.23351 del 08/11/2002, pervenuta presso lo scrivente settore con nota 4894 in data 08/11/2002: integrazione,della relazione geologica; Tav. 3: Verifica di conformità al Piano Territoriale di coordinamento P.T,C. della provincia di Macerata (Sostitutiva della precedente - rielaborazione richiesta in sede di Conferenza dei Servizi); Tav. 9: FABBRICATO A – piante (Sostitutiva della precedente - modifiche conseguenti alle prescrizioni impartite in sede di Conferenza dei Servizi); Tav. 21: RELAZIONE TECNICA: ciclo di smaltimento liquami; acque reflue della sala mungitura; approvvigionamento idrico; acque meteoriche; scarichi dei bagni; Tav. 22: RELAZIONE TECNICA AGRONOMICA: rispetto art.28 del D. Lgs. 152/99; progettazione concimaia; autorizzazione pratica fertiirrigazione; relazione agronomica; Tav. 23: Planimetria in scala 1:500: distacchi, acque reflue, ciclo di smaltimento deiezioni animali. Inoltre, come chiarimento degli elaborati trasmessi dal Comune, sono stati consegnati a mano dal Geom. Giancarlo Maurizi, per conto del progettista Dott. Ing. Luigi Miliozzi, in data 21/11/2002, i seguenti documenti: - Nota scritta di chiarimento (superficie dell’area oggetto di variante – indicazione della superficie accorpata per il calcolo dei volumi); - Tav. 3 ter: Verifica di conformità al P.T.C. (a integrazione e completamento dell’ultima verifica prodotta); - Stralcio del P.R.G., con perimetrazione dell’area oggetto di variante (individuata nella Tav. 2, all’interno della relazione, attraverso l’indicazione delle particelle, ma non riportata nell’elaborato grafico allegato). Da ultimo, il Comune, in una nota di chiarimento (prot. n.25356, del 05/12/2002, pervenuta via fax e consegnata anche a mano nella stessa data), riguardante alcuni aspetti urbanistici della variante, precisa che: “Il primo chiarimento riguarda il fatto che il sito proposto per l’allevamento ricade attualmente nella zona di protezione secondaria dell’acquedotto, a ridosso del limite Ovest della stessa. Si chiarisce a tale proposito, che la richiesta in variante al P.R.G., è da intendersi nel senso che, oltre al mutamento di destinazione d’uso della zona (da agricola normale a zona per allevamenti industriali), la variante include anche il mutamento della 3 perimetrazione della zona di protezione secondaria dell’acquedotto, che non comprenderà più l’area in oggetto. Tale mutamento si giustifica con il fatto che con la 5° Variante Parziale al P.R.G., Il secondo chiarimento riguarda la destinazione urbanistica che la zona dovrà avere a seguito della variante. Anche se nella relazione del progetto di allevamento – capitolo relativo all’oggetto della variante urbanistica – viene indicata la destinazione d’uso del suolo come “possibilità di edificare gli insediamenti di industrie nocive e gli allevamenti industriali”, la variante dovrà essere inquadrata unicamente come zona per allevamenti bovini di tipo industriale, con esclusione sia delle industrie insalubri, che degli allevamenti avicol i e suinicoli.”; PARERI DEGLI ENTI: A.S.L. N.8, DI MACERATA: (nota prot.14002 del 10/11/2001) parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: - rispetto dell’art.91 del R.E.T. “Concimaie”; - rispetto della normativa vigente relativa al benessere animale dei bovini. Si precisa inoltre che: - prima dell’inizio dell’attività è necessaria l’autorizzazione del Servizio veterinario e la registrazione della medesima struttura. Eventuali prescrizioni verranno impartite al momento della suddetta autorizzazione; - il parere non valuta il sistema di scarico, né gli affluenti dell’allevamento, per i quali deve essere richiesta idonea autorizzazione ai sensi della legislazione vigente. L’avvenuta realizzazione del fabbricato dovrà essere formalmente notificata al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, onde consentire le necessarie verifiche. PARERE AI SENSI DELL’ART. 13 L.64/74: (nota prot. 5337/URB del 05/12/2002) parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: - adottare tutti i criteri di intervento esposti nella relazione geologica al paragrafo 8; - adottare una opportuna regimazione delle acque meteoriche superficiali all’interno dell’area di intervento; - provvedere ad impermeabilizzare tutte le aree destinate allo stoccaggio dei materiali che possono produrre sostanze potenzialmente inquinanti per la falda. PRESO ATTO: - che l’area in questione, censita catastalmente al Fg.n.35, partt.28 e 29, avente una superficie complessiva di 135.770 mq, è classificata dal vigente P.R.G. come Zona agricola normale –EN-, regolata dall’art. 27 dello stesso, e che l’art. 3, comma 3 della L.R. n. 13/90, stabilisce che “per gli insediamenti di industrie nocive e per gli allevamenti industriali i comuni individuano apposite zone attraverso varianti agli strumenti urbanistici generali…”; - che, pertanto, l’istanza presentata dalla Ditta, comporta una variante urbanistica poiché è subordinata all’ottenimento della possibilità di “insediare nell’area insediamenti di industrie nocive e allevamenti industriali”, pur mantenendo allo stesso tempo invariati 4 la destinazione agricola, i parametri urbanistici e gli indici edilizi, di cui all’art. 27 delle N.T.A. del vigente P.R.G.; - che il progetto in questione, pur comportando la necessità di una variante allo strumento urbanistico vigente, è comunque conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro, come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998 e certificato dal progettista nella Tav. 2; VERIFICATO: - che l’area non è soggetta a vincoli relativi a leggi o disposizioni statali o regionali; - che rispetto agli ambiti di tutela del P.P.A.R., la variante in oggetto recepisce “in toto” la trasposizione attiva già effettuata in sede di adeguamento del P.R.G. allo strumento sovraordinato; - -che rispetto al PTC, la variante in oggetto è esente dalle previsioni dello stesso, limitatamente agli indirizzi generali e specifici ed alle direttive, ai sensi dell’art. 8.2.8 lett. c), delle N.T.A. Poiché però l’area è comunque interessata dalle prescrizioni del suddetto piano, l’attuazione degli interventi in essa previsti, può avvenire solo previa verifica di conformità di cui al punto 5.4 dell’art. 5, da effettuare secondo le modalità di cui al punto 5.6 dello stesso articolo. Per quanto riguarda le prescrizioni, si rimanda alla relazione di verifica e compatibilità svolta dal progettista Dott. Ing. Luigi Miliozzi nella tavola 3 e nelle successive integrazioni, nelle quali si dichiara e si attesta la conformità alle N.T.A. del P.T.C., in quanto l’area ricade: 1. nella categoria della struttura geomorfologica delle piane alluvionali - art. 27 -, risultando esterna ai tematismi delle “aree soggette con maggiore frequenza ad esondazione” - art. 27.1- e delle aree soggette ad esondazione per piene eccezionali - art. 27.2 -; valgono le prescrizioni, ai fini della tutela delle acque sotterranee, relative alla chiusura e messa in sicurezza dei pozzi per l’approvvigionamento idrico non più utilizzati, salvo che siano attrezzati in modo da escludere l’inquinamento; 2. nella categoria del patrimonio botanico-vegetazionale delle aree coltivate di valle – art. 31.2 - non modificandone la struttura; 3. nella categoria del patrimonio botanico-vegetazionale dei varchi fluviali – art. 23.10 – rispettandone lo spirito di salvaguardia; - che rispetto alla delibera amministrativa del Consiglio Regionale n.300 del 29/2/2000 d'individuazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato si rileva che la zona in argomento non è interessata da tale perimetrazione; CONSIDERATO: - che, dal punto di vista urbanistico, la modifica della destinazione di zona risulta ammissibile in quanto: 5 - mantiene la destinazione di zona prevista dal P.R.G. (zona agricola), prevedendo esclusivamente la possibilità di localizzare in essa, allevamenti industriali e industrie nocive; - è finalizzata al potenziamento di un’attività produttiva già esistente; - che sono rispettate le distanze minime dai confini, sia per quanto riguarda la stalla, che per i lagoni di accumulo e le vasche contenenti i foraggi insilati; - che l’indagine geologico-tecnica, condotta dal geologo Dott. Palpacelli Stefano, al fine di verificare le condizioni di stabilità dell’area stessa e di definire la natura litologica e le caratteristiche geotecniche dei terreni, attesta la fattibilità dell’intervento in oggetto, in relazione, in particolare, all’ubicazione (sinistra idrografica del Fiume Chienti a distanza di circa 2000 ml., a una quota di circa 72 m s.l.m., in prossimità dello spartiacque con il torrente Trodica), e alle condizioni di esondabilità (le osservazioni dirette, effettuate contemporaneamente a due fenomeni di piena piuttosto consistenti, verificatisi nel Dicembre 1998 e Dicembre 1999, unitamente all’esame delle cartografie del P.T.C. e del P.A.I., fanno escludere il pericolo di esondazione nel tratto di piana su cui insistono le opere in oggetto); viene espresso un giudizio di fattibilità, consigliando quanto segue: a) venga modellata la superficie topografica della parte di corte attigua ai fabbricati, per impedire il ristagno e l’infiltrazione delle acque superficiali dei terreni di fondazione, in modo da farli defluire, quanto più celermente possibile, verso le zone di deflusso normali; b) le acque meteoriche vengano convogliate presso il collettore fognario principale; c) si esegua un’idonea pavimentazione nelle zone adiacenti il fabbricato in oggetto, come previsto dalla normativa vigente; d) si realizzino, nella zona perimetrale del complesso colonico, dei piezometri di tipo aperto, che raggiungano la falda idrica sottostante, al fine di controllare se si verificano o meno delle contaminazioni nelle acque e di apportare eventuali ulteriori e opportune misure di salvaguardia. VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dal XII Settore, in data 06/12/2002; VISTO il parere favorevole condizionato espresso dal Comitato Provinciale per il Territorio nella seduta del 21/11/2002, così formulato: “Il comitato esaminata la variante ed il progetto, si adegua al parere d’ufficio, con la seguente prescrizione: Ai margini dell’area recintata, prima dell’inizio lavori, vengano piantati, a distanza di 1 metro, due filari sfalsati di pioppi senza lana, di altezza minima 7 ml, con sistema a terra di irrigazione automatico. Fermo quanto sopra, il comitato condivide e fa proprie le prescrizioni riportate nel parere istruttorio del XII Settore.” VISTE E RICHIAMATE - la L.U. n°1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni; la Legge Regionale 5/8/1992 n°34, così come integrata e modificata dalla L.R. n. 19/2001- ed in particolare gli articoli 3 e 26 - con la quale è stata attribuita alle 6 - Province, per il rispettivo territorio, la competenza all'espressione dei pareri di conformità dei PRG e loro varianti con la normativa vigente e con le previsioni dei piani territoriali, dei programmi di carattere sovracomunale e in particolare , con le previsioni e gli indirizzi del PPAR del PIT e del PTC; la direttiva regionale n°14 del 2/10/1997, modificativa della direttiva n°8 del 10/2/1995; le norme tecniche di attuazione del P.P.A.R., approvato con delibera amministrativa del Consiglio Regionale n°197 del del 03/11/1989; le norme tecniche di attuazione del P.T.C. approvato con delibera amministrativa del Consiglio Provinciale n.°75 del 11/12/2001; il D.P.R. n.447 del 20 ottobre 1998, come modificato e integrato dal D.P.R. n.440 del 7 dicembre 2001; il Decreto Legislativo 31/3/1998 n°112; la Legge 24 novembre 2000 n.340 “Disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione di procedimenti amministrativi”, ed in particolare gli articoli 9-12, che hanno modificato gli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, in materia di Conferenza dei Servizi; Pertanto, si propone di deliberare quanto segue: 1) esprimere parere di conformità favorevole alla variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di Morrovalle, già adeguato al P.P.A.R., ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92, come modificata dalla L.R.19/01, relativamente all’area situata in località Fonte Murata, distinta in catasto al Fg.n°35 partt.28 e 29, comportante la possibilità di insediare allevamenti industriali secondo quanto indicato nelle NTA allegate, alle seguenti condizioni: a) sia prevista la possibilità di insediare solamente allevamenti industriali di bovini, escludendo industrie nocive ed altri tipi di allevamenti zootecnici, così come disposto dal Comune stesso; b) vengano recepite le prescrizioni impartite dai vari Enti in sede di rilascio dei pareri di competenza e le indicazioni fornite nel paragrafo 8 dell’indagine geologico-tecnica; c) al margine dell’area recintata (individuata e dimensionata ai sensi dell’art. 27 delle N.T.A.), sia creata una barriera di verde, visiva e frangirumore, di separazione con l’ambiente circostante, di uno spessore tale da consentire l’impianto di un doppio filare di alberi d’alto fusto, autoctoni, secondo i criteri di riferimento stabiliti dall’allegato a) delle N.T.A. del P.T.C.; d) venga conservato il fondo inghiaiato della strada di accesso, e questa venga sistemata con filari di idonee alberature di alto fusto, differenti da quelle dell’area recintata; e) per mitigare e compensare l’impatto visivo sul paesaggio circostante, prevalentemente ancora intatto, il fabbricato e le finiture, siano realizzati con materiali e colori, da valutare attentamente in sede di rilascio della concessione 7 edilizia, consoni alla natura e alle caratteristiche dei luoghi e tali da armonizzarsi con il contesto e, in particolare, con l’edificio esistente, che risulta peraltro censito come fabbricato colonico di valore ambientale (classe B, art. 68 delle N.T.A. del P.R.G.); f) ai fini della tutela delle acque sotterranee sono prescritte la chiusura e la messa in sicurezza dei pozzi per l’approvvigionamento idrico non più utilizzati, salvo che siano attrezzati in modo da escludere l’inquinamento, e la realizzazione di adeguate opere di regimazione delle acque superficiali; g) sia vietata la realizzazione di depositi o stoccaggi non agricoli; h) le previsioni della variante dovranno essere riportate negli elaborati del P.R.G.vigente. 2) individuare ai sensi dell’art.14 ter, comma 6, L.241/90, il Dirigente Ing. Alberto Gigli o un suo delegato, quale rappresentante legittimato a partecipare alla Conferenza dei servizi di cui all’art.5 del DPR 20 ottobre 1998 n.447 ed a esprimere in tale sede la decisione di cui al punto 1) del presente dispositivo, fatti salvi i successivi adempimenti procedurali previsti, di competenza del Comune di Morrovalle, dal predetto art.5 comma 2 del DPR 447/98. Inoltre, stante l’urgenza, si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art.134 - 4°comma D. Lgs.267/2000 Macerata, 06/12/2002 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (f.to Dott. Arch. Marina Rita Marcantoni) ______________________________________________________________________ PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA Ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo N° 267/00 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio. Si dà atto che dalla deliberazione non sono destinati a derivare oneri diretti o indiretti a carico del bilancio provinciale. Macerata li 06/12/2002 IL DIRIGENTE DEL XII SETTORE (f.to Dott. Ing. Alberto Gigli) 8 LA GIUNTA PROVINCIALE Esaminato il sopra riportato documento istruttorio; Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di deliberazione con esso formulata; Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 1° comma del D.Lgs n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell’art. 77 del vigente Statuto Provinciale; All’unanimità; DELIBERA 1) esprimere parere di conformità favorevole alla variante parziale al vigente P.R.G. del Comune di Morrovalle, già adeguato al P.P.A.R., ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92, come modificata dalla L.R.19/01, relativamente all’area situata in località Fonte Murata, distinta in catasto al Fg.n°35 partt.28 e 29, comportante la possibilità di insediare allevamenti industriali secondo quanto indicato nelle NTA allegate, alle seguenti condizioni: a) sia prevista la possibilità di insediare solamente allevamenti industriali di bovini, escludendo industrie nocive ed altri tipi di allevamenti zootecnici, così come disposto dal Comune stesso; b) vengano recepite le prescrizioni impartite dai vari Enti in sede di rilascio dei pareri di competenza e le indicazioni fornite nel paragrafo 8 dell’indagine geologico-tecnica; c) al margine dell’area recintata (individuata e dimensionata ai sensi dell’art. 27 delle N.T.A.), sia creata una barriera di verde, visiva e frangirumore, di separazione con l’ambiente circostante, di uno spessore tale da consentire l’impianto di un doppio filare di alberi d’alto fusto, autoctoni, secondo i criteri di riferimento stabiliti dall’allegato a) delle N.T.A. del P.T.C.; d) venga conservato il fondo inghiaiato della strada di accesso, e questa venga sistemata con filari di idonee alberature di alto fusto, differenti da quelle dell’area recintata; e) per mitigare e compensare l’impatto visivo sul paesaggio circostante, prevalentemente ancora intatto, il fabbricato e le finiture, siano realizzati con 9 materiali e colori, da valutare attentamente in sede di rilascio della concessione edilizia, consoni alla natura e alle caratteristiche dei luoghi e tali da armonizzarsi con il contesto e, in particolare, con l’edificio esistente, che risulta peraltro censito come fabbricato colonico di valore ambientale (classe B, art. 68 delle N.T.A. del P.R.G.); f) ai fini della tutela delle acque sotterranee sono prescritte la chiusura e la messa in sicurezza dei pozzi per l’approvvigionamento idrico non più utilizzati, salvo che siano attrezzati in modo da escludere l’inquinamento, e la realizzazione di adeguate opere di regimazione delle acque superficiali; g) sia vietata la realizzazione di depositi o stoccaggi non agricoli; h) le previsioni della variante dovranno essere riportate negli elaborati del P.R.G.vigente. 2) individuare ai sensi dell’art.14 ter, comma 6, L.241/90, il Dirigente Ing. Alberto Gigli o un suo delegato, quale rappresentante legittimato a partecipare alla Conferenza dei servizi di cui all’art.5 del DPR 20 ottobre 1998 n.447 ed a esprimere in tale sede la decisione di cui al punto 1) del presente dispositivo, fatti salvi i successivi adempimenti procedurali previsti, di competenza del Comune di Morrovalle, dal predetto art.5 comma 2 del DPR 447/98. Stante l’urgenza, il presente provvedimento è stato dichiarato, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. ****** 10 11