Diritto ecclesiastico 2016

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DIRITTO ECCLESIASTICO.
Autore: avv. Davide Tutino
Ultimi aggiornamenti contenuti nel presente riassunto:
- Lettera apostolica Motu Proprio 11/07/2013 – Papa Francesco
- Lettera apostolica Motu Proprio 15/08/2015 – Papa Francesco
CAPITOLO 1. IL DIRITTO ECCLESIASTICO E I SUOI PRINCIPI.
IL DIRITTO ECCLESIASTICO IN ITALIA.
Il diritto ecclesiastico costituisce quella branca del diritto pubblico che regolamenta il fenomeno
religioso.
Il diritto ecclesiastico italiano si basa su 3 principi fondamentali:
1) Libertà religiosa  l’art. 19 della Cost., riconosce il diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa (con l’unico limite del rispetto del buon costume)
2) L’uguaglianza religiosa  l’art. 8 della Cost., stabilisce l’uguaglianza di tutte le
confessioni religiose dinnanzi alla legge
3) La laicità dello Stato  sancita, in sostanza, dal combinato disposto dagli art. 8, 19 e
20 che garantiscono la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso.
LIBERTA’ RELIGIOSA.
Il diritto alla libertà religiosa postula una pretesa di una prestazione negativa, sia da parte dello
Stato che dagli altri individui, tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il loro
esercizio.
La libertà religiosa include altresì :
1. la libertà di fede : professare o non professare una fede
2. libertà di propaganda : cioè libertà di fare proseliti
3. libertà di culto : ossia la libertà di compiere atti di culto sia in privato che in luogo
pubblico.
4. costituire o appartenere ad associazioni di carattere religioso.
La disposizione ex art. 19 Cost., (diritto di professare liberamente la fede religiosa), incontra 2
limiti:
1) occorre il preavviso alle autorità per le riunioni in luogo pubblico, che possono vietarle
solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica
2) la libertà religiosa incontra il limite del divieto a riti contrari al buon costume.
UGUAGLIANZA RELIGIOSA.
Il principio dell’uguaglianza religiosa è sancito dall’art. 8 della Cost., che così dispone:
 tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Tale disposizione sancisce il principio del pluralismo confessionale in base al quale tutte le
confessioni religiose godo in egual misura dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione.
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La Costituzione italiana riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose, di costituire
enti aventi carattere ecclesiastico con finalità di religione o culto.
Infatti, ai sensi dell’art. 20 Cost., il carattere ecclesiastico e il fine di religione o culto di
un’associazione, non può essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami
fiscali.
Tali garanzie vengono assicurate a tutti gli enti religiosi a tutela del principio dell’eguale libertà di
fede religiosa.
LAICITA’ DELLO STATO.
Nel punto 1 del protocollo addizionale al nuovo concordato del 1984 è sancita esplicitamente la
neutralità dello Stato.
A seguito dell’esplicita rinuncia al confessionismo da parte di Stato e Chiesa cattolica, la Corte
Costituzionale ha chiarito con sentenza 203/1989 che la laicità costituisce un principio supremo
dell’ordinamento.
 la laicità pertanto, caratterizza la stessa forma repubblicana dello Stato.
EVOLUZIONE STORICA DEI RAPPORTI FRA STATO ITALIANO.
(A) LA QUESTIONE ROMANA.
Dopo la presa di Roma da parte del Regno d’Italia, i rapporti con la chiesa furono regolati
unilateralmente dallo Stato dalla legge delle Guarentigie.
 legge che non fu mai accettata dalla Chiesa, in quanto essendo una legge interna dello Stato,
non presentava garanzie di stabilità potendo essere modificata in qualsiasi momento.
(B) PATTI LATERANENSI
Dopo laboriose trattative , vennero stipulati l’11 febbraio del 1929 i Patti Lateranensi i quali
risolvevano definitivamente la questione romana.
(C) IL NUOVO CONCORDATO
I Patti Lateranensi vennero riconosciuti dal nuovo Stato repubblicano, nell’art. 7.
Essi però, erano in grave contrasto con i principi costituzionali che sanciscono la libertà religiosa e
la laicità dello Stato.
 il concordato del 1929, poneva la Chiesa cattolica in una posizione di privilegio.
La Chiesa, nel Concilio Vaticano II, ha preso della progressiva laicizzazione della società italiana, e
nel 1984 ci fu la modifica ufficiale dei Patti Lateranensi, stipulata tra la Santa Sede e lo Stato
italiano.
 a seguito di tale modifiche, i Patti , non si pongono più in contrasto con la Costituzione.
CAPITOLO 2. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO.
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Le fonti del diritto ecclesiastico si distinguono :
Fonti di provenienza statale :
Nome Costituzionali – Norme ordinarie generali e speciali
Fonti di provenienza confessionale : es. fonti di diritto canonico
Fonti di provenienza bilaterale : Patti Lateranensi – Nuovo Concordato
Fonti Regionali
Fonti di diritto internazionale: Trattato di Pace – Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo (libertà di pensiero, di coscienza e di religione)
Fonti del diritto dell’U.E.: CEDU – Trattato di Lisbona
L’ART. 7 DELLA COSTITUZIONE E I PATTI LATERANENSI.
I rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dall’art. 7 della Cost.
7.1  Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
 dunque l’autorità Chiesa è riconosciuta nei limiti in cui non venga messa in discussione la
sovranità dello Stato e delle sue leggi.
7.2  I rapporti tra lo Stato e la Chiesa, sono regolati dai Patti Lateranensi, la cui modifica, se
non è concordata dalle parti, richiede il procedimento di revisione costituzionale
I Patti Lateranensi del 1929 constano di 3 documenti :
1) Il trattato  che risolveva la questione territoriale della Chiesa, riconoscendo al Pontefice la
sovranità sullo Stato della città del Vaticano.
2) Il Concordato  che regolava i rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia.
3) La Convenzione finanziaria
Riconoscimento
religione Cattolica come
religione di Stato
Riconoscimento degli
effetti civili del
matrimonio religioso
Alcuni PUNTI
QUALIFICANTI DEL
CONCORDATO:
Intervento finanziario a
favore del Clero.
Privilegi per
Ecclesiastici
In dottrina ci si è chiesto se il legislatore costituente nel richiamare i Patti Lateranensi, li abbia di
fatto Costituzionalizzati.
(o) Una prima tesi, dei c.d. curialisti
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Sostiene che le norme concordatarie hanno rilievo Costituzionale
(o) Una seconda tesi, dei c.d. regalisti (cioè i giuristi laicisti)
Sostiene che le norme concordatarie , sono di rango ordinario, perché modificabili con legge
ordinaria.
La dottrina dominante ha escluso la costituzionalizzazione perché le norme costituzionali non sono
modificabili con legge ordinaria, bensì solo col procedimento aggravato previsto dal 138.
IL NUOVO CONCORDATO.
Il concordato del 1929, è stato sostituito da un nuovo concordato che contiene 3 elementi:
1) preambolo 2) testo formato da 14 articoli e 3) protocollo addizionale
I principi del nuovo concordato sono:




neutralità dello Stato in materia religiosa
completa autonomia dell’organizzazione ecclesiastica
abrogazione dei privilegi per gli enti ecclesiastici
disciplina del matrimonio cattolico.
Il Concordato del 1929 riconosceva il matrimonio canonico, quale sacramento e quindi ne sanciva il
carattere dell’indissolubilità.
Il nuovo accordo del 1984, intervenuto dopo l’emanazione della legge sul divorzio (1970)  si
limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo il diritto canonico.
 viene abbandonato il regime di esclusività della giurisdizione ecclesiastica in ordine alle
cause relative ai matrimoni religiosi.
CULTI ACATTOLICI.
La disciplina dei culti acattolici è contenuta nell’art. 8 della Costituzione.
8.1  viene stabilita l’eguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose.
8.2 e 8.3  Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
- i loro rapporti con lo Stato, sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.
Questa autonomia istituzionale esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell’emanazione
delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose, purchè gli statuti non contrastino con
l’ordinamento giuridico italiano.
Le relazioni fra lo Stato e le confessioni religiose, sono regolate dal principio pattizio.
CAPITOLO 3. ORGANI STATUALI CON MANSIONI INERENTI AI CULTI.
Il presidente della Repubblica, in rapporto alla materia ecclesiastica, ha le seguenti
competenze:
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1) ratifica trattati internazionali, compresi quelli con la Santa sede, salva l’approvazione
delle Camere nei casi in cui è richiesto dalla Costituzione
2) accredita l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede e riceve il Nunzio pontificio presso
l’Italia
3) Emana decreti di riconoscimento della personalità giuridica degli istituti delle
confessioni diverse da quella cattolica che non hanno stipulato intese.
Il Presidente del Consiglio dei ministri :
-
dirige e coordina l’opera dei singoli Ministri anche in materia ecclesiastica
svolge una funzione di preparazione, promozione ed impulso delle iniziative in materia
ecclesiastica, anche attraverso appositi organismi collegiali consultivi.
Il Consiglio dei ministri :
-
deve essere sentito obbligatoriamente in caso di DPR per il riconoscimento della
personalità giuridica degli istituti delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, prive di
intesa.
Ministero dell’Interno.
-
è l’organo che esercita le competenze in materia di Culto, sia cattolico che acattolico.
Il Ministero dell’interno, esercita penetranti poteri di controllo nei confronti degli enti
riconosciuti.
Il principio della regolazione degli enti. con intesa, avrebbe dovuto costituire la forma principale
di rapporto con le confessioni non cattoliche, in realtà è stato attuato solamente a partire dalla metà
degli anni ‘80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia.
Attualmente, la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a
seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato.
Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge sui “culti ammessi”, legge
1159/1929 e il relativo regolamento di attuazione.
 La legge del 1929 si fonda sul principio della libera ammissione dei
culti diversi dalla religione cattolica “purché non professino princìpi
e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume”.
Entro questi limiti, viene affermata la libertà di coscienza e di culto in
tutte le sue forme e dell’eguaglianza dei cittadini, qualunque sia la
religione da essi professata.
Il ministro dell’interno, esplica i suoi compiti attraverso il Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione, che a sua volta è diviso in diverse direzioni.
Fondo edifici di culto.
-
Istituito dal 1° gennaio 1987.
Ha il compito di provvedere alla conservazione – restauro e alla tutela degli edifici di
culto appartenente al Fondo stesso.
L’amministrazione del fondo è affidata al Ministro dell’interno.
CAPITOLO 4. L’ORDINAMENTO DELLO STATO DELLA CITTA’ DEL
VATICANO.
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Stato del Vaticano  la dottrina prevalente è concorde nel riconoscergli la natura di Stato.
- possiede una personalità giuridica internazionale autonoma
o è stato riconosciuto esplicitamente dall’Italia ed implicitamente dagli altri Stati che
intrattengono rapporti diplomatici con la Santa Sede.
o Si trova in condizione di neutralità permanente  cioè ha il diritto di non essere
offeso e l’obbligo di non offendere.
-
anche se non ha come fine generale quello del soddisfacimento dei bisogni del cittadino,
come quello per gli altri Stati, ha svariati scopi istituzionali .
ha gli elementi caratteristici di tutte le personalità statali :
o Territorio  Piazza S.Pietro + circostanti palazzi del Vaticano per una estensione
di 0.49 kilometri quadrati + altre zona in Roma e fuori Roma (extraterritorialità)
o Popolo  Cardinali + Residenti + autorizzati dal sommo pontefice + coniugi o
conviventi o familiari del cittadino vaticano autorizzati.
o Sovranità  il potere del Sommo pontefice , originario ed indipendente.
La cittadinanza non si basa sugli usuali criteri di :
 ius soli (nascita nel territorio dello stato)
 ius sànguinis (nascita da genitori cittadini)
 ius coniùgii (matrimonio con un cittadino)
ma si basa sul rapporto di lavoro o sulla permanenza autorizzata dallo Stato.
L’acquisto della cittadinanza non è automatico, ma è subordinato sulla concorde volontà di Santa
sede e Stato.
Cittadinanza vaticana è cumulabile con quella dello Stato di appartenenza.
ORDINAMENTO DELLO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO.
LEGGE FONDAMENTALE.
Con Motu Proprio è entrata in vigore nel 2001 la nuova legge fondamentale dello Stato della
Città del Vaticano.
Punti salienti della legge di riforma :
 Il sommo pontefice ha la pienezza del 7890’potere legislativo, esecutivo e giudiziario
 Rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati esteri – Altri soggetti di diritto
internazionale – relazioni diplomatiche  è riservata al sommo pontefice , che la esercita
per mezzo della Segreteria di Stato.
Il potere legislativo, salvi i casi in cui il Sommo Pontefice intenda riservare per se, è esercitato da
una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal
Papa per 5 anni
Il potere esecutivo , è esercitato dal Cardinale Presidente del Governatorato dello Stato
Il potere giudiziario è esercitato a nome del Sommo Pontefice, dagli organi costituiti secondo
l’ordinamento giudiziario dello Stato.
A livello locale tali funzioni sono esercitate dai vescovi che sono alla guida delle rispettive diocesi.
La potestà giudiziaria è esercitata dai Tribunali, per la trattazione e la risoluzione delle
controversie sottoposte alla loro competenza.
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Essi si distinguono per gradi o istanze:
 quelli che giudicano nei primi due gradi si rinvengono a livello di Chiese particolari o
locali (le diocesi)
 mentre il terzo grado di giudizio si rinviene a livello di Chiesa universale (la Santa Sede).
Le cause matrimoniali dei battezzati per diritto proprio spettano al giudice ecclesiastico.
Le cause sugli effetti puramente civili del matrimonio spettano al magistrato civile, a meno che il
diritto particolare non stabilisca che le medesime cause, qualora siano trattate incidentalmente e
accessoriamente, possano essere esaminate e decise dal giudice ecclesiastico.
Con lettera apostolica in forma di «motu proprio» del sommo pontefice Francesco del 15 agosto
2015, si è stabilito che per le cause di dichiarazione di nullità del Matrimonio nel codice di diritto
canonico, la costituzione del giudice unico in prima istanza, viene rimessa alla responsabilità del
Vescovo.
I TRIBUNALI DIOCESANI.
Ogni vescovo diocesano è giudice di prima istanza.
Il Vescovo è tenuto a costituire un tribunale nell’ambito della sua diocesi.
Il Vescovo esercita la sua potestà giudiziaria tramite un Vicario giudiziale (deve essere
necessariamente un sacerdote) e di un certo numero di giudici diocesani.
Le cause di nullità del matrimonio sono riservate a un collegio di tre giudici. Esso deve essere
presieduto da un giudice chierico, i rimanenti giudici possono anche essere laici.
Sempre su nomina vescovile, appartengono:
1. Il Promotore di giustizia
2. e il Difensore del vincolo (possono essere sacerdoti o laici),
- entrambi con funzioni di tutela dell’interesse pubblico, al pari del pubblico ministero
nell’Ordinamento giudiziario statale.
A costoro si affianca poi il personale amministrativo, di necessario supporto per lo svolgimento
della funzione giudiziaria.
La competenza del vescovo diocesano si estende :
o a tutte le cause contenziose e penali, eccetto quelle espressamente escluse dal
diritto, come – ad esempio – talune cause riservate al Tribunale della Rota Romana
o e le cause di nullità matrimoniale, relativamente a quelle nazioni (tra cui l’Italia,
come si vedrà tra breve) che sono dotate di specifici tribunali a carattere regionale.
Avverso le sentenze dei tribunali diocesani è possibile appellare al tribunale di seconda istanza
con sede nella diocesi dell’Arcivescovo, preposto ad una provincia ecclesiastica.
Esso non è tuttavia un tribunale autonomo, bensì è un comune tribunale diocesano ed allo stesso
modo organizzato, cui è attribuita competenza sia di prima che di seconda istanza.
I TRIBUNALI ECCLESIASTICI REGIONALI ED INTERDIOCESANI.
Più vescovi diocesani possono costituire di comune intesa un unico tribunale avente una più ampia
base territoriale, che abbracci globalmente i loro rispettivi territori di competenza.
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In tale prospettiva e su autorizzazione della Segnatura Apostolica, sono stati costituiti in Italia
nel 1938 diciotto tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani, uno per ogni regione conciliare
ecclesiastica.
La loro competenza è per lo più circoscritta alla trattazione delle cause matrimoniali, che del resto
costituiscono parte essenziale e rilevante della complessiva attività giudiziaria della Chiesa .
Per ognuno di questi tribunali è designato un altro tribunale regionale per la trattazione delle cause
di appello.
Sovrintende generalmente alla direzione e alla vigilanza di ciascun tribunale, a nome di tutti i
vescovi che lo hanno costituito, il vescovo della diocesi (c.d. «moderatore») ove è ubicato il
tribunale medesimo, anche in tal caso avvalendosi della collaborazione specifica di un Vicario
giudiziale, coadiuvato da uno o più Vicari giudiziali aggiunti, oltre che da un certo numero di
giudici interdiocesani e da tutti gli altri organi di cui si è già detto a proposito dei tribunali
diocesani.
Il Tribunale di seconda istanza, per la validità deve essere sempre collegiale.
IL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA.
Il Tribunale della Rota Romana (precedentemente denominato «Sacra Romana Rota») è uno dei
tribunali della Santa Sede, tramite i quali il Romano Pontefice esercita la sua attività giudiziaria di
governo della Chiesa universale.
Dotato di un ordinamento autonomo, relativo sia alla sua strutturazione interna che alla prassi
processuale cui deve attenersi nella trattazione delle cause, tale tribunale è composto da circa 20
giudici (c.d. «uditori rotali») appartenenti a varie nazionalità, appunto perchè devono
rappresentare tutta la Chiesa cattolica.
Devono altresì essere necessariamente tutti sacerdoti e dotati di particolare competenza ed
esperienza giuridica, oltre che godere di indiscussa reputazione.
La loro nomina è riservata al Pontefice.
Presiede all’attività giudiziaria del tribunale il Decano, sempre di diretta nomina pontificia, che è
solitamente il giudice con maggiore anzianità di servizio, a cui sono attribuiti anche compiti di
direzione e vigilanza sul corretto funzionamento del tribunale stesso.
Come per i tribunali precedentemente menzionati, fanno parte dell’organico della Rota gli uffici del
promotore di giustizia e del difensore del vincolo, oltre coloro che assolvono funzioni più
propriamente amministrative, quali il cancelliere, i notai e a altro personale di supporto alla
complessiva attività del tribunale.
La Rota Romana, pur essendo ordinariamente un tribunale di appello circa le cause che le
pervengono in terza istanza di giudizio soprattutto dai tribunali regionali ed interdiocesani.
La Rota Romana può – in determinati casi – esercitare la propria competenza anche su cause
appartenenti ad un grado o istanza inferiore.
Circa poi l’oggetto delle cause trattate, va rilevato che la Rota Romana, pur estendendo per legge
la sua competenza ad una pluralità di materie, di fatto concentra già da tempo la propria attività
quasi esclusivamente sulle controversie relative alla nullità del matrimonio, come del resto
avviene nei già menzionati tribunali regionali ed interdiocesani.
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IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA.
È anch’esso un tribunale della Santa Sede, situato al vertice dell’organizzazione giudiziaria della
Chiesa, il quale ha funzione di giudice di legittimità nonché di direzione e di generale vigilanza
sull’amministrazione della giustizia ecclesiastica.
Come la Rota gode di elevato prestigio per la specificità ed importanza delle funzioni esercitate, in
special modo a seguito della riforma della Curia romana attuata dal Pontefice Paolo VI nel 1967,
che riorganizzò ed incrementò le competenze del Tribunale della Segnatura, conferendogli l’attuale
caratterizzazione di supremo organo giudiziario della Chiesa.
Esso è composto da 12 cardinali designati direttamente dal Pontefice, di cui 1 con funzioni di
Prefetto, che presiede tale dicastero.
Questi è coadiuvato da un segretario arcivescovo, sempre di nomina pontificia, con compiti di
direzione della complessiva attività del tribunale, del cui organico fanno altresì parte il promotore
di giustizia e il difensore del vincolo, nonché i votanti e i referendari. A questi ultimi, parimenti
di nomina pontificia, è demandata tutta l’importante attività di preparazione e studio delle
pratiche loro affidate.
Le competenze specifiche attribuite attualmente al Tribunale della Segnatura sono essenzialmente
ripartite in 3 settori di attività:
Il primo settore attiene alla funzione giudiziaria.
Ha competenza a giudicare :
 sui ricorsi di nullità avverso le decisioni emesse dalla Rota Romana, .
 sui ricorsi avverso i decreti con cui la Rota ha rigettato le richieste di riapertura
del giudizio nelle cause di nullità matrimoniale e della sacra ordinazione,
 sulle istanze di ricusazione dei giudici della Rota stessa,
 sulle cause promosse contro i medesimi per atti compiuti nell’esercizio delle loro
funzioni,
 sui conflitti di competenza sorti fra tribunali non soggetti allo stesso tribunale di
appello.
Il secondo settore attiene alla funzione di giustizia amministrativa.
Il supremo tribunale della segnatura apostolica ha competenza a giudicare :



sui ricorsi circa la legittimità degli atti emanati dalle autorità amministrative
ecclesiastiche,
su altre controversie di natura amministrativa ad esso deferite dal Romano
Pontefice o dai dicasteri della Curia romana
e, infine, sui conflitti di competenza tra i dicasteri medesimi.
Il terzo settore attiene alla funzione di regolamentazione e controllo della complessiva
amministrazione della giustizia (analogamente a quanto avviene da parte del Ministero della
Giustizia nell’ordinamento statale italiano) e costituisce la parte più rilevante della complessiva
attività della Segnatura.
Tra le specifiche competenze di tale settore va ricompreso :
9



ogni intervento teso a garantire il corretto esercizio della funzione giudiziaria da
parte dei tribunali, come – ad esempio – disporre controlli o indagini sull’attività di
questi ultimi,
procedere contro avvocati colpevoli di abusi o corruzione,
esaminare richieste di trasferimento delle cause da un tribunale ad un altro ovvero di
trattazione di una causa in terza istanza innanzi ad un tribunale locale, come pure
richieste da parte di vescovi o conferenze episcopali per la costituzione di nuovi
tribunali interdiocesani e di appello.
Inoltre e sempre nell’ambito di tali competenze, va segnalato il controllo di legittimità che il
Tribunale della Segnatura opera sulle sentenze di nullità matrimoniale ai fini della loro
esecutorietà civile (c.d. delibazione) in ambito statale, in ottemperanza alle intese concordatarie
effettuate dalla Santa Sede con varie nazioni, tra cui l’Italia.
A tale complessiva funzione di vigilanza si affianca poi quella di indirizzo e consulenza a favore
dei tribunali che ne facciano richiesta in merito alla corretta interpretazione ed applicazione di
norme giuridiche ovvero per risolvere problemi e difficoltà di vario genere nell’espletamento
dell’attività giudiziaria degli stessi.
LA NUOVA LEGGE SULLE FONTI DEL DIRITTO.
La nuova legge sulle fonti del diritto è stata promulgata da Benedetto 16° il 1° gennaio del 2009.
Secondo tale legge, l’ordinamento canonico, risulta la prima fonte normativa e il primo criterio
di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane non sono più recepite automaticamente
(come avveniva in seguito ai Patti Lateranensi.
La maggiore cautela nella ricezione delle leggi italiane è giustificata da 3 ragioni :
1) numero esorbitante di leggi
2) instabilità della legislazione civile
3) contrasto delle leggi italiane con ordinamento canonico.
LEGGE ANTIRICICLAGGIO.
Con lettera apostolica in forma di motu proprio, papa benedetto 16°, ha emanato la legge
antiriciclaggio, in esecuzione della Convenzione monetaria tra lo Stato della città del Vaticano e
l’Unione Europea del 2009.
Tuttavia l’impianto normativo, si è dimostrato insufficiente, tanto che con decreto d’urgenza nel
2012, a firma del governatorato vaticano, la norma è stata sottoposta ad una revisione.
Ad es. :
 viene introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso
di reati di riciclaggio con l’introduzione di pene pecuniarie molto salate
GIURISDIZIONE DELLO STATO DEL VATICANO
L'11 luglio 2013, Papa Francesco ha adottato un "Motu Proprio" in materia penale alcune leggi
che intervengono su tre distinti settori:
o "Norme complementari in materia penale";
o "Modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale";
o "Norme generali in tema di sanzioni amministrative".
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Nel testo il Sommo Pontefice ha disposto che  i competenti organi giudiziari dello Stato della
Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine:
a) ai reati commessi contro la sicurezza, gli interessi fondamentali o il patrimonio
della Santa Sede;
b) ai reati indicati:
1. nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, del 11 luglio 2013, recante Norme
complementari in materia penale;
2. nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. IX, del 11 luglio 2013, recante
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;
3. commessi dai "pubblici ufficiali" in occasione dell'esercizio delle loro funzioni;
c) ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un accordo internazionale
ratificato dalla Santa Sede, se l'autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e
non è estradato all'estero
I predetti reati sono giudicati secondo la legislazione vigente nello Stato della Città del Vaticano al
tempo della loro commissione.
La giurisdizione si estende anche alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche
derivante da reato come disciplinata dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano.
RIFORMA DEL PROCESSO CANONICO PER LE CAUSE DI
DICHIARAZIONE DI NULLITA’ DEL MATRIMONIO
La riforma voluta da Papa Francesco e tradotta nell’emanazione di una lettera apostolica “motu
proprio” il 15 agosto 2015, comprende le seguenti innovazioni:
I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva.
Non è più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché
le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche.
E’ sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.
II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo.
La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla
responsabilità del Vescovo, che nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà
assicurare una rapida esecuzione del procedimento.
III. – Lo stesso Vescovo è giudice.
Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di
grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è
costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati.
IV. – Il processo più breve.
Si è disegnata una forma di processo più breve da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del
matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.
RAPPORTI CON LO STATO ITALIANO.
In materia penale  a richiesta della Santa sede, l’Italia provvederà a giudicare secondo il
diritto italiano, coloro che abbiano commesso reati nel territorio vaticano.
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Per quanto riguarda l’esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai tribunali del Vaticano, si
applicano le relative norme di diritto internazionale.
 Esecuzione In italia sentenze penali: Nella procedura attiva, competente il
PM. Procedura passiva. Competente CDA presso il distretto in cui è venuto
l’arresto o luogo di residenza o domicilio imputato.
Notifiche in materia di diritto civile e commerciale :
- se la notifica deve essere fatta all’interno della città del vaticano da un soggetto che si trova
in Italia, questa va fatta al competente procuratore della repubblica, affinché la inoltri al
promotore di giustizia di prima istanza della città del vaticano.
- Viceversa, procuratore giustizia per procuratore della repubblica.
In materia penale, occorre seguire la normale procedura di notifica in via diplomatica.
In relazione alla sua posizione di enclave (sta dentro uno Stato), il Trattato prevede taluni
obblighi per l’Italia e la Santa sede
Per l’Italia :
- collegamento ferroviario - acque – telefoni – libero transito merci
Per lo Stato del Vaticano :
- Piazza S.Pietro dovrà rimanere aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia fino ai
piedi della scalinata
- I tesori di arte e scienza nella città del Vaticano e nel Palazzo del Laterano, rimangono
visibili ai visitatori, salvo la piena libertà di regolare l’accesso al pubblico da parte della
Santa Sede.
LAVORATORI DIPENDENTI  retribuzioni santa sede sono esentatati da qualsiasi tributo
allo Stato italiano.
CAPITOLO 5. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CHIESA IN
ITALIA.
La Chiesa Cattolica è organizzata in diocesi.
La diocesi è quella parte di territorio affidata ad un vescovo.
Gli organi della diocesi sono :
1) Vescovo , che ne è a capo ed è nominato dal pontefice
2) Curia diocesana  formata da soggetti che coadiuvano il Vescovo nella sua opera
3) Il capitolo dei canonici  con funzioni ausiliari.
Alla diocesi viene riconosciuta personalità giuridica.
La parrocchia è la cellula base dell’organizzazione della Chiesa con la funzione di provvedere
direttamente alla cura pastorale dei fedeli.
Capo della parrocchia è il parroco, il quale è nominato dal vescovo.
Il parroco : certifica l’avvenuta celebrazione del matrimonio canonico.
ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE.
È garantita dai cappellani militari che dipendono dall’Ordinario militare per l’Italia, che ha
dignità di Vescovo.
I cappellani militari sono nominati con DPR, su proposta del ministro della difesa.
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CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA.
La CEI è l’assemblea permanente dei Vescovi italiani .
La CEI è articolata in conferenze episcopali regionali che dipendono da quella nazionale, e fa
parte del Consiglio europeo delle Conferenze episcopali.
Suoi compiti specifici sono:
- studiare i problemi che interessano la vita della Chiesa cattolica in Italia;
- dare orientamento nel campo dottrinale e pastorale;
- mantenere i rapporti con le pubbliche autorità dello Stato italiano.
Inoltre ha il compito di gestire i termini dell’accordo per tutte quelle materie la cui
regolamentazione venga a questi demandata.
Gestisce l’8 per 1000 del gettito IRPEF destinato alla chiesa cattolica.
NOMINA DEI TITOLARI DI UFFICI ECCLESIASTICI  è liberamente effettuata
dall’autorità ecclesiastica.
Permane solo l’obbligo per l’autorità ecclesiastica di dare comunicazione alle competenti autorità
italiane civili di Arcivescovi e Vescovi…
SANZIONI CONTRO UFFICIALI ECCLESIASTICI 
- PENALE  Inosservanza alle disposizioni del T.U. circa le pubbliche riunioni
- CIVILE  Per danni ingiusti derivati a terzi dal comportamento doloso o colposo
dell’ecclesiastico nell’esercizio delle sue funzioni.
CAPITOLO 6. LE PERSONE FISICHE NEL DIRITTO ECCLESIASTICO.
La qualifica di fedele è irrilevante per il diritto.
La qualifica di ecclesiastico invece, comporta l’attribuzione di una serie di privilegi e limitazioni.
Il nostro ordinamento fa riferimento al concetto di ministro di culto, riferita a tutte le confessioni
religiose.
Esenzioni :
- per il servizio militare : i sacerdoti , diaconi e religiosi che hanno preso i voti hanno facoltà
di chiedere l’esonero o essere assegnati al servizio civile .
- gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati informazioni su persone o materie di
cui sono venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
Ineleggibilità ed incompatibilità :
tutti i ministri di culti non possono :
- esercitare funzioni di giudice popolare o di vice procuratori onorari
- candidarsi alle elezioni politiche o regionali o comunali
- esercitare funzioni di avvocato o notaio.
Capacità speciali:
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l’art. 609 del cc.stabilisce che chi si trova in luogo dove domina malattia contagiosa o in altri casi è
possibile fare testamento valido in presenza di ministro di culto e in presenza di 2 testimoni non
inferiori ad anni 16.
SOSTENTAMENTO DEL CLERO.
La CEI ha provveduto ad erigere l’istituto centrale per il sostentamento del clero, con il fine di
integrare le risorse degli istituti diocesani ed interdiocesani.
Tali istituti hanno personalità giuridica riconosciuta dal Ministero dell’interno.
I sacerdoti devono comunicare annualmente tutte le entrate e se queste sono inferiori alla
somma determinata annualmente dalla CEI, l’istituto provvede alla relativa integrazione.
Le entrate dell’istituto centrale sono costituite :
- dall’8x 1000
- dalle erogazioni liberali ricevute da persone fisiche
- dalla quota degli eventuali avanzi di gestione degli istituti diocesani.
CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI ECCLESIASTICI NEL DIRITTO
PENALE.
Sono soggetti come cittadini alla giurisdizione penale.
Il nuovo concordato ha eliminato tutti i privilegi.
Ha sancito però l’obbligo per l’A.G. di comunicare all’autorità ecclesiastica competente per
territorio dei procedimenti penali promossi.
Se il ministro del culto è soggetto attivo del reato, tale qualità rileva :
 come circostanza aggravante : reato con l’abuso dei propri doveri o poteri
 come elemento costitutivo del reato : abuso funzioni di culto in materia elettorale.
Se il ministro di culto è soggetto passivo tale qualità rileva :
 come circostanza aggravante  l’aver commesso il fatto contro una persona rivestita
della qualità di ministro culto cattolico o culto ammesso dallo Stato
 come elemento costitutivo  casi di offesa pubblicamente ad una confessione
religiosa.
I ministri del culto sono pubblici ufficiali solo quando :
1) ricevono testamento nei casi previsti dal 609cc
2) certificano l’avvenuta celebrazione del matrimonio, ai fini della trascrizione
3) il ministro del culto acattolico è delegato dall’ufficiale di stato civile per il matrimonio
religioso.
I voti pronunziati all’ingresso in un ordine religioso non sono riconosciuti dal nostro ordinamento e
sono quindi giuridicamente irrilevanti.
Le sentenze e gli altri provvedimenti in materia spirituale o disciplinare emanati dall’autorità
ecclesiastica, avranno efficacia in Italia al momento della comunicazione alle autorità italiane.
Salvo che questi provvedimento siano in contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti.
CAPITOLO 7. GLI ENTI ECCLESIASTICI.
Lo Stato riconosce la personalità giuridica:
14

sia agli enti ecclesiastici che ne siano già previsti (in base alle precedenti
disposizioni concordatarie)
 inoltre si impegna a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici con
sedi in Italia (su domanda dell’autorità ecclesiastica).
Previsioni analoghe sono dettate per gli enti che hanno sottoscritto intese con lo Stato italiano.
Presupposti per ottenere il riconoscimento:
1) riconoscimento canonico  cioè possono essere riconosciuti solo enti approvati
dall’autorità ecclesiastica
2) la sede in Italia
3) il fine di religione o culto.  per gli enti che fanno parte dell’organizzazione gerarchica
della Chiesa il fine è presunto. Per tutti gli altri enti, è accertato direttamente dallo Stato.
Per le chiese aperte al culto pubblico e le fondazioni di culto  è previsto l’ulteriore presupposto
della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini.
Per alcune confessioni acattoliche che hanno stipulato intese  è richiesto il requisito della
cittadinanza italiana e domicilio in Italia del rappresentante giuridico dell’ente.
PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ENTE
ECCLESIASTICO.
(1) ISTANZA del rappresentante dell’ente, viene presentata alla Prefettura competente per
territorio ed indirizzata al Ministro dell’Interno, previa autorizzazione ente ecclesiastico,
(2) ACCERTAMENTI della P.A., : la prefettura, compiuti gli accertamenti, trasmette la
richiesta con i documenti allegati al Ministro, con il proprio parere.
(3) PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO , con decreto del ministro. Altrimenti,
viene data comunicazione alla rappresentante dell’ente, sull’esito NEGATIVO.
(4) ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE  dopo il
riconoscimento devono provvedere all’iscrizione.
ALTRE FORME DI RICONOSCIMENTO.
- riconoscimento per legge  così come è avvenuto per la CEI
- riconoscimento per antico possesso di stato  per Enti anteriori al 1929 (prima del
concordato) . Iscrizione è concessa previo attestato che concede IL Ministro .
- riconoscimento per procedimento abbreviato  così come è avvenuto per L’istituto
centrale per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie.
REVOCA – TRASFORMAZIONE – ESTINZIONE degli ENTI
ECCLESIASTICI.
Il riconoscimento è revocato  quando vi è stato un mutamento delle condizioni di base per cui
era stato accordato il riconoscimento.
La Revoca viene effettuata con decreto del Ministro dell’Interno, sentita l’autorità ecclesiastica.
Le trasformazioni per essere rilevanti, devono ottenere il riconoscimento, e devono mantenere i
requisiti per l’acquisto della personalità giuridica.
 il riconoscimento è concesso dal Ministro dell’Interno; viene iscritto d’ufficio nel
registro delle persone giuridiche.
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Estinzione :


naturalmente (quando abbia cessato di agire per lo spazio di 100 anni)
o con un provvedimento di soppressione da parte della competente autorità
ecclesiastica.
Se l’ente ha ottenuto il riconoscimento, occorre l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche
del provvedimento che ne dispone l’estinzione
Disposizioni analoghe sono previste per gli enti delle confessioni che hanno stipulato intese
recepite in legge.
Per le confessioni che hanno stipulato intese, vige un regime più indipendente rispetto a quello
valido per le confessioni prive di intesa.
 per es. : nominano i propri ministri senza condizioni, salvo l’obbligo di
registrazione in appositi elenchi.
Inoltre agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con intese, è data facoltà di
acquisire la qualifica di impresa sociale  cioè la possibilità di porre in essere un’attività
economica organizzata, per rendere servizi di utilità sociale e realizzare finalità di interesse
generale.
Per le confessioni religiose senza intesa (culti "ammessi") la L. n. 1159 / 1929, prevede il
riconoscimento giuridico.
È facoltà discrezionale dello Stato italiano conferire o meno la personalità giuridica agli istituti
delle confessioni.
Il riconoscimento della personalità giuridica di istituti di tali confessioni è condizionato al fatto che
si tratti di religioni i cui principi e le cui manifestazioni esteriori (riti) non siano in contrasto con
l'ordinamento giuridico dello Stato.
Il riconoscimento comporta la possibilità per l'ente di culto di acquistare e possedere beni in nome
proprio e di avvalersi delle agevolazioni tributarie previste per gli enti di beneficenza e di
istruzione
Tuttavia per gli enti senza intesa, sono previsti poteri di controllo nei confronti degli enti
riconosciuti.
In particolare, sono previste le seguenti misure:
 l’approvazione governativa delle nomine dei ministri di culto con la precisazione che
“nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti compiuti da tali ministri se la loro
nomina non abbia ottenuto l’approvazione governativa”;
 l’autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio con
effetti civili davanti ad un ministro di culto non cattolico
 la vigilanza sull’attività dell’ente, al fine di accertare che tale attività non sia
contraria all’ordinamento giuridico e alle finalità dell’ente medesimo.
SINGOLI ENTI ECCLESIASTICI DELLA CHIESA CATTOLICA.

Enti centrali :
a) SANTA SEDE
b) CONGREZIONI
c) COLLEGIO DEI CARDINALI
d) TRIBUNALI ECCLESIASTICI
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







Enti locali :
a) CAPITOLI  coadiuvano il vescovo
b) SEMINARI
CHIESE  Riconoscimenti solo se sono autosufficienti
FABBRICERIE  provvedono all’amm.ne dei beni delle chiese ed alla loro
manutenzione. Sono sottoposti a controlli del Ministero dell’Interno.
Riconoscimento ordinario
SANTUARI  Luoghi sacri. Personalità giuridica già acquisita ante 1929
ASSOCIAZIONI RELIGIOSE  riconosciuta personalità giuridica solo se hanno
sede in Italia
ASSOCIAZIONI DI FEDELI  riconosciute solo se non hanno carattere
esclusivamente locale
FONDAZIONI DI CULTO  riconosciute con procedimento ordinario
ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO  Riconosciuto con
procedimento abbreviato.
CAPITOLO 8. IL PATRIMONIO ECCLESIASTICO.
I beni facenti parte del patrimonio ecclesiastico sono :
 BENI SACRI  direttamente destinati al culto, acquistano carattere di sacro
tramite il rito di consacrazione
 BENI TEMPORALI  beni non destinati direttamente al culto, ma utilizzati dalla
Chiesa per soddisfare le sue necessità materiali.
Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati espropriati o demoliti se non per
gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.
I beni mobili e le pertinenze degli edifici di culto, sono impignorabili.
FONTI DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO.
-
entrate di diritto pubblico  spettano agli enti ecclesiastici in quanto tali.
entrate di diritto privato  sono quelle che gli enti ecclesiastici percepiscono come
ordinari soggetti di diritto privato.
Le entrate di diritto pubblico possono essere divise in :
(1) imposte ecclesiastiche;
(2) tasse ecclesiastiche;
(3) erogazioni dello Stato a favore della Chiesa.
IMPOSTE ECCLESIASTICHE (Solo decime dominicali).
Per quanto riguarda le imposte ecclesiastiche, in base al diritto canonico, la Chiesa ha potestà di
imporre tributi.
 Infatti, il codice di diritto canonico dispone che “la Chiesa ha il diritto nativo di
richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie” .
Però tale potere non è mai stato riconosciuto dallo Stato italiano,
Le uniche imposte ecclesiastiche che la legge riconosce, sono le cosiddette decime
dominicali, ossia quelle somme che il proprietario di un immobile deve versare, periodicamente.
Oggi tali decime consistono in un canone annuo fisso in danaro.
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La Chiesa conserva, invece, un potere impositivo nei confronti degli enti ecclesiastici ad essa
subordinati.
In particolare, il codice di diritto canonico prevede due imposte:
(1) il cattedratico: il Vescovo ha il diritto di imporre alle persone giuridiche soggette al suo
governo un contributo, non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna, per far fronte
alle necessità della sua diocesi
(2) il seminaristico: il Vescovo può imporre alle persone giuridiche soggette alla sua autorità
un contributo per la gestione del seminario (can. 264);
TASSE ECCLESIASTICHE.
In tema di tasse ecclesiastiche, lo Stato riconosce alla Chiesa il diritto di esigere il pagamento di
tasse, come corrispettivo di servizi resi all’obbligato da uffici ecclesiastici
Possiamo elencare le seguenti tasse ecclesiastiche:
1) i proventi casuali, cioè le somme percepite in occasione dell’amministrazione dei
sacramenti
2) le spese di giudizio dinanzi ai tribunali ecclesiastici
3) le tasse per atti di volontaria giurisdizione, quali indulti, dispense, privilegi, onorificenze
concesse dalla Santa Sede o permessi rilasciati dai Vescovi.
EROGAZIONI DELLO STATO A FAVORE DELLA CHIESA.
Lo Stato ha sempre contribuito, in certa misura, alle esigenze della Chiesa.
Inizialmente, ciò avveniva tramite le prestazioni erogate dal Fondo per il culto;
In seguito all’entrata in vigore del Nuovo Concordato, tale sistema è stato profondamente
modificato.
La Commissione paritetica, prevista in materia dal Nuovo Concordato, ha ritenuto opportuno che
l’intervento dello Stato a favore della Chiesa si realizzasse tramite un contributo statale fornito
direttamente alla Santa Sede, e per essa alla C.E.I., che potrà, poi, disporne liberamente.
”a decorrere dall’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata a diretta
gestione della Chiesa cattolica”.
- Le destinazioni, di cui al comma precedente, vengono stabilite sulla base delle scelte
espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
Sono previste prestazioni di minore importanza a carico dello Stato o di altri enti pubblici, quali
ad esempio, la concessione e locazione a titolo gratuito di beni immobili dello Stato etc.
ENTRATE DI DIRITTO PRIVATO.
Le entrate di diritto privato del patrimonio ecclesiastico comprendono:
a) le oblazioni dei fedeli;
b) le disposizioni per l’anima;
c) i legati pii e le fondazioni di culto
d) i redditi patrimoniali e le prestazioni terratiche.
Si definiscono oblazioni le offerte che i fedeli spontaneamente versano alla Chiesa.
Possono essere effettuate senza formalità.
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Il legislatore ha previsto delle agevolazioni tributarie per incrementare tali oblazioni, tenuto conto
dello scopo di pubblico interesse per il quale sono effettuate:
→ le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito le erogazioni in danaro, fino
all’importo di 1000 euro effettuate a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del
clero.
Con l’espressione disposizioni per l’anima sono indicate le disposizioni testamentarie con
cui un soggetto dispone un lascito a favore di enti ecclesiastici per ottenere in cambio la
celebrazione di messe in suffragio del testatore stesso o della sua famiglia.
Per quanto riguarda i legati pii e le fondazioni di culto, il codice di diritto canonico stabilisce, che i
fedeli possono devolvere beni temporali a favore della Chiesa per scopi di culto o di beneficenza.
A tal fine essi possono creare:
(1) una pia fondazione non autonoma, trasferendo determinati beni ad un ente ecclesiastico
già esistente con oneri, temporanei o perpetui, tesi a perseguire un fine di culto o di
beneficenza
(2) una pia fondazione autonoma, costituendo un ente nuovo, una fondazione di culto, e
dotandola di un certo patrimonio per perseguire gli scopi suddetti.
Tali fondazioni possono essere istituite anche per testamento
In merito ai redditi patrimoniali e alle prestazioni terratiche, si ricorda che le rendite che
gli enti ecclesiastici ricavano dai loro beni grazie ai frutti, naturali o civili, dei beni stessi.
Esse sono regolate dalle ordinarie norme civilistiche.
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO.
La gestione del patrimonio ecclesiastico è regolata in parte dal diritto canonico ed in parte
dalla legge italiana.
Sancisce il nuovo Concordato che “l’amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici
è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico”;
Viene, inoltre, precisato che “gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli
previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche”.
Ai sensi dell’art. 17 del c.c., ora abrogato, per l’acquisto di immobili o l’accettazione di eredità , la
persona giuridica doveva richiedere un’autorizzazione governativa.
L’autorizzazione era concessa con DPR sentito il consiglio di Stato.
In seguito all’abrogazione ad opera della legge Bassanini, gli enti possono acquistare diritti reali
immobiliari senza autorizzazione governativa.
REGIME TRIBUTARIO.
In conformità all’art. 20 della Costituzione che vieta speciali gravami fiscali per gli enti
ecclesiastici, con il nuovo concordato è stato innovato il regime tributario.
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Il nuovo sistema si incentra su 2 punti :
1) gli effetti tributari per gli enti che hanno fini di religione o di culto, sono equiparati agli
enti che hanno fine di beneficenza e di istruzione
2) le attività diverse da quelle di religione e di culto , sono soggette alle leggi dello Stato.
Principali sgravi di carattere tributario previsti per gli enti ecclesiastici:
- IRES , ridotta alla metà
- IVA, normalmente non viene pagata dagli enti ecclesiastici, in quanto essi non hanno
come oggetto principale l’esercizio abituale di un’attività commerciale.
- IMU , non deve essere versata per i fabbricati esclusivamente destinati all’esercizio del
culto, nonché i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel trattato lateranensi.
E altri sgravi.
CAPITOLO 10. IL MATRIMONIO CON EFFETTI CIVILI.
Sino al concordato del 1929, l’unica forma di matrimonio valida era quella del matrimonio civile.
Con la stipulazione dei Patti Lateranensi, ci fu l’unificazione dei 2 riti, civile e religioso.
 il matrimonio canonico diventa rilevante anche agli effetti civili, purchè trascritto
nei registri dello Stato civile.
ACCORDO DI VILLA MADAMA DEL 1984 (effetti civili e non riserva giurisd).
Si è voluta concentrare tutta la disciplina dell’istituto del matrimonio concordatario.
Sostituisce la vecchia disciplina del Concordato del 1929.
E’ riconosciuto il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del
diritto canonico, a condizione che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
 senza trascrizione, il matrimonio rimane solo un rapporto religioso.
E’ riconosciuto altresì la fine della riserva della giurisdizione ecclesiastica in materia di cause di
nullità del matrimonio con effetti civili.
 le parti infatti, potranno avvalersi indistintamente della procedura concordataria o di
quella della legge sul divorzio.
In ogni caso, la sentenza dei tribunali ecclesiastici potrà essere resa esecutiva nell’ordinamento
italiano con un procedimento simile a quello di delibazione delle sentenze straniere.
MATRIMONI.
Matrimonio civile  celebrato davanti all’Ufficiale di stato Civile
Matrimonio canonico (o concordatario)  celebrato davanti al Ministro del culto cattolico
Matrimonio celebrato dal ministro di un culto acattolico, per il quale non sia stata stipulata un
intesa tale ministro agisce come persona delegata dall’autorità dello Stato. Il matrimonio civile
così celebrato è totalmente sottoposto alla legge dello Stato.
Per le confessioni i cui rapporti con lo Stato sono regolati da intese  è previsto il
riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo le norme dei diversi
ordinamenti religiosi.
CAPITOLO 11. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
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Per produrre i suoi effetti civili, il matrimonio concordatario necessita di taluni adempimenti:
1) pubblicazioni civili
2) eventuali opposizioni
3) celebrazione del matrimonio e adempimenti successivi
4) trascrizione
(1) PUBBLICAZIONI CIVILI.
Funzione  dar pubblicità alla cosa e quindi di scoprire se vi sono impedimenti alla
celebrazione.
La richiesta delle pubblicazioni va fatta all’ufficiale di stato civile :
 da entrambi gli sposi o da persona che ne ha ricevuto incarico
 e dal parroco dinnanzi al quale sarà celebrato il matrimonio
L’atto di pubblicazione deve restare affisso alla porta della casa comunale per almeno 8
giorni.
 il tribunale per gravi motivi può ridurre tale termine o addirittura dispensare gli
sposi dalle pubblicazioni.
Dal 1° gennaio 2011, anche le pubblicazioni di matrimonio devono comparire esclusivamente su
internet. (albo pretorio online).
La pubblicazione perde efficacia qualora la celebrazione del matrimonio non segue entro 180
giorni.
Se l’ufficiale di stato civile ritiene per una qualsiasi ragione di NON POTER PROCEDERE ALLA
PUBBLICAZIONE, rilascia certificato con i motivi del rifiuto.
- contro il rifiuto, ammesso ricorso al tribunale sentito il PM.
- Il tribunale decide con ordinanza, appellabile e ricorribile per cassazione..
(2) LE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO E IL CERTIFICATO DI
NULLA OSTA.
Lo scopo della pubblicazione è rendere noto che sta per celebrarsi un matrimonio.
Chi è a conoscenza di un qualsiasi impedimento può fare opposizione con ricorso al presidente
del Tribunale dove è stata eseguita la pubblicazione.
La presentazione dell’opposizione non sospende automaticamente la celebrazione del matrimonio
(può ordinarlo solo il giudice).
Il diritto di opposizione spetta :
 ai genitori, al tutore , curatore
 al PM
 al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio
 ai parenti del precedente marito, quando vi sia divieto temporaneo di nozze
 alla persona col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui, se
questo matrimonio è stato dichiarato NULLO.
Abbiamo detto che l’atto di pubblicazione, deve restare affisso per almeno 8 giorni.
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Durante questo termine può accadere che :
- all’ufficiale di stato civile non sia stato notificato alcun ricorso  in tal caso egli,
trascorsi 3 giorni successivi alla pubblicazione, deve rilasciare un certificato in cui
dichiara che non vi sono cause di opposizione alla celebrazione del matrimonio.
- Se all’ufficiale è stato notificato ricorso per l’opposizione del matrimonio  l’ufficiale si
deve astenere dal rilascio del certificato e deve dare comunicazione al parroco.
Sull’opposizione deve decidere il Tribunale, che può emettere:
 sentenza di non luogo a deliberare
 rigetto
 accoglimento.
(3) CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO E GLI ADEMPIMENTI
SUCCESSIVI.
Celebrazione avviene secondo quanto previsto dal diritto canonico.
Successivamente al rito religioso, segue l’espletamento di taluni adempimenti.
Il ministro del culto (di regola il parroco o un suo delegato), davanti al quale è celebrato il
matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli
del codice civile, riguardanti i diritti e doveri dei coniugi.
Immediatamente dopo, il Ministro del culto, deve provvedere alla compilazione dell’atto di
matrimonio in doppio originale.
 di norma uno sul libro parrocchiale e l’altro su foglio volante per lo stato civile.
Tale atto di matrimonio, redatto in lingua italiana, deve contenere la menzione dell’eseguita
lettura agli sposi degli articoli del codice civile.
Potrà contenere anche specifiche dichiarazioni degli sposi di scelta di regime di separazione dei
beni e di riconoscimento o legittimazione di figli naturali.
Non oltre 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio, uno dei detti originali deve essere trasmesso
dal parroco all’ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato, affinché si
possa far luogo alla trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile.
(4) TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO.
Il matrimonio concordatario, ha effetti civili dal momento della celebrazione, quando l’atto sia
trascritto nei registri dello stato civile.
TRASRIZIONE TEMPESTIVA.
Se è compiuta dall’ufficiale di stato civile entro le 24 ore dal ricevimento, e nelle successive 24
deve darne notizia al parroco della data di trascrizione.
TRASCRIZIONE TARDIVA.
- può essere richiesta in ogni tempo. Il diritto di richiederla è imprescrittibile
- può essere richiesta solo dai 2 coniugi o uno di essi , con la conoscenza e senza
opposizione dell’altro.
No trascrizione nel caso di morte di 1 di essi.
La trascrizione tardiva non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
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Diversa è la trascrizione ritardata e non tardiva nei casi in cui la trascrizione è ritardata per colpa
dell’ufficiale di stato civile o se non è preceduta da pubblicazioni.
CASI DI DIVIETO DI TRASCRIZIONE.
-
quando gli sposi non hanno l’età richiesta dalla legge
quando sussiste tra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile
(interdetto, altro matrimonio,delitto)
La trascrizione tuttavia è ammessa , quando secondo la legge civile, l’azione di annullamento o
annullabilità non potrebbe essere più posta.
Esistono alcune forme di matrimonio non trascrivibili, che producono effetti solo nel diritto
canonico: Matrimonio segreto- Coram solis testibus - in periculo mortis .
IL MATRIMONIO DELLO STRANIERO IN ITALIA.
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia può farlo.
Sia forma civile che religiosa.
Si applica la legge del luogo in cui è celebrato il matrimonio.
Però è soggetto alla sua legge nazionale per ciò che riguarda i requisiti necessari per contrarre
matrimonio.
 rimane tuttavia soggetto ad alcune condizioni ritenute imprescindibili dalla legge
italiana, come interdizione , libertà di stato, vincoli di parentela e affinità ecc.
CAPITOLO 12. EFFICACIA DELLE DECISIONI ECCLESIASTICHE SUI
MATRIMONI CANONICI.
La funzione giudiziaria – ha ricordato Giovanni Paolo II in occasione di un suo discorso alla Rota
Romana – è “parte integrante e qualificata dell’ufficio pastorale della Chiesa”.
Il processo di nullità del matrimonio canonico ha come obiettivo l’accertamento della verità.
L’azione diretta ad ottenerne la dichiarazione di nullità non è soggetta ad alcun termine di
prescrizione o decadenza .
La sentenza di nullità produce i suoi effetti giuridici sul matrimonio sin dal giorno della
celebrazione come se lo stesso non fosse proprio stato canonicamente celebrato, ferma restante
la permanenza degli eventuali rapporti genitoriali, che rimangono per il diritto della Chiesa
giuridicamente intatti ed impregiudicati.
DIRITTO DI IMPUGNARE IL MATRIMONIO
Con lettera apostolica motu proprio del 15 agosto 2015, Papa Francesco ha stabilito che possono
impugnare il matrimonio:
1) i coniugi;
2) il promotore di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata, se non si possa
convalidare il matrimonio o non sia opportuno.
Il tribunale competente
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una causa di nullità di matrimonio si attiva innanzi al tribunale ecclesiastico regionale o
interdiocesano di prima istanza competente per territorio.
Svolgimento del processo
Il processo di nullità matrimoniale comprende essenzialmente i seguenti e consecutivi
adempimenti:
- Presentazione del Libello  Trattasi del ricorso introduttivo del processo, che si presenta al
competente tribunale ecclesiastico ad iniziativa di uno dei due coniugi.
Il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia
irreparabilmente fallito, in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale.
Ricevuto il libello, il Vicario giudiziale, se ritiene che esso goda di qualche fondamento, lo
ammette e, con decreto apposto in calce allo stesso libello, ordina che una copia venga notificata
al difensore del vincolo.
Se la causa deve essere trattata con il processo ordinario, il Vicario giudiziale, con lo stesso
decreto, dispone la costituzione del collegio, altrimenti, può disporre che il giudizio prosegua con le
forme del processo breve ricorrendone determinate condizioni (novità prevista dalla lettera
apostolica motu proprio del 15 agosto 15 dal Papa Francesco).
Ultimata la fase introduttiva, il Vicario giudiziale del tribunale adito designa il Collegio giudicante,
composto dal preside, il giudice istruttore e il giudice estensore della sentenza finale.
Segue : LA CONTESTAZIONE DELLA LITE - ISTRUZIONE DELLA CAUSA - FASE
DISCUSSORIA e FASE DECISORIA.
La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti
nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva.
Prima della riforma voluta da Papa Francesco con lettera apostolica del 15 agosto 2015, tale
sentenza non era esecutiva ed era necessario un riesame di un tribunale di seconda istanza o del
Tribunale della Rota Romana.
Se viene proposto appello, si deve procedere allo stesso modo come in prima istanza, con i dovuti
adattamenti.
Se in appello viene introdotto un nuovo capo di nullità del matrimonio, il tribunale lo può
ammettere e su di esso giudicare come se fosse in prima istanza.
Se è stata emanata una sentenza esecutiva, si può ricorrere in qualunque momento al tribunale di
terzo grado per la nuova proposizione della causa, adducendo nuovi e gravi prove o argomenti entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione dell’impugnazione.
Dopo che la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio è divenuta esecutiva, le parti il cui
matrimonio è stato dichiarato nullo possono contrarre nuove nozze, a meno che non lo proibisca
un divieto apposto alla sentenza stessa oppure stabilito dall’Ordinario del luogo.
Non appena la sentenza è divenuta esecutiva, il Vicario giudiziale la deve notificare all’Ordinario
del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.
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Questi poi deve provvedere affinché al più presto si faccia menzione nei registri dei matrimoni e
dei battezzati della nullità di matrimonio decretata e degli eventuali divieti stabiliti.
PROCESSO MATRIMONIALE BREVE DAVANTI AL VESCOVO
Al Vescovo diocesano compete giudicare la cause di nullità del matrimonio con il processo più
breve ogniqualvolta ricorrano le seguenti condizioni:
1) la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell’altro;
2) Vi siano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non
richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità.
Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi con l’istruttore e l’assessore, vagliate le
osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza
morale sulla nullità del matrimonio, emana la sentenza.
 Altrimenti dovrà rimettere la causa al processo ordinario.
Contro la sentenza del Vescovo, è ammesso appello al Tribunale della Rota Romana.
IL PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE DINNANZI ALLA CORTE
D’APPELLO.
Con il termine «delibazione» si intende quella speciale procedura giudiziaria tramite la quale in
un determinato Stato viene accordata – a domanda di parte – efficacia giuridica ad un
provvedimento di carattere giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Stato.
A tale procedura possono essere sottoposte anche le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale
emesse dall’ordinamento giudiziario canonico, in applicazione dell’Accordo tra lo Stato italiano e
la Chiesa cattolica.
La sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario può acquistare efficacia
giuridica nella Repubblica italiana previa domanda congiunta di entrambi i coniugi o di uno di
essi, da inoltrarsi presso la Corte di appello competente per territorio, che va individuata in
quella nel cui distretto si trova il Comune ove fu trascritto il matrimonio stesso.
Presupposti processuali
La domanda di delibazione, che deve essere necessariamente sottoscritta da un procuratore legale,
richiede la presenza dei seguenti ed indispensabili presupposti processuali:
1) la pronuncia di nullità del matrimonio– essa è data dalla decisione giudiziale emanate in
ambito ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio (prima della riforma di Papa
Francesco del 15 agosto 2015 occorrevano 2 pronunce conformi);
2) il decreto di esecutività – esso è rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, con il quale si attesta la esecutività secondo il diritto canonico della sentenza
ecclesiastica di nullità.
Effetti della delibazione
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1) lascia impregiudicati gli eventuali rapporti di filiazione e tutti gli obblighi giuridici ad
essi collegati
2) fa venir meno anche l’esigenza della domanda di divorzio, qualora esso non sia già
giudizialmente intervenuto tra le parti.
E’ possibile la delibazione della sentenza ecclesiastica anche se sia già intervenuto il divorzio, i
cui effetti personali e patrimoniali già eventualmente ivi statuiti restano comunque fermi ed efficaci.
Resta esclusa la possibilità di delibazione delle dispense pontificie per lo scioglimento del
matrimonio rato e non consumato.
CAPITOLO 13. IL MATRIMONIO ACATTOLICO.
Il matrimonio celebrato innanzi a ministri di confessioni religiose diverse dalla cattolica, produce
effetti, dal giorno della celebrazione a seguito della iscrizione nei registro dello stato civile.
Tale matrimonio è regolato dalle disposizioni del codice civile.
Affinché un matrimonio acattolico possa conseguire gli effetti civili è necessaria la celebrazione
secondo le forme comuni obbligatorie che si articolano:
3) ufficiale di stato civile dovrà fare tutti i controlli al fine di accertare che nulla si opponga
alla celebrazione del matrimonio secondo le norme civili
4) effettuati gli accertamenti, l’ufficiale di stato civile rilascerà l’autorizzazione scritta, con
l’indicazione del ministro del culto acattolico, che deve essere provvisto
dell’autorizzazione del Ministro dell’Interno.
5) Il ministro del culto acattolico dovrà dare lettura degli artt del codice civile interessati
6) Al termine della celebrazione va redatto l’atto di matrimonio in un unico originale
7) Entro 5 giorni, il ministro del culto dovrà trasmettere l’atto di matrimonio all’ufficiale di
stato civile, il quale dovrà curarne la trascrizione.
Il ministro del culto, a differenza del parroco cattolico, non ha facoltà di rilasciare copia né
certificato dell’atto di matrimonio a lui celebrato.
REGIME SPECIALE PER LE INTESE.
I matrimoni celebrati secondo le norme delle confessioni religiose che hanno stipulato con lo
Stato italiano l’intesa prevista, non seguono la normativa prevista per i culti acattolici.
E’ previsto per questa categoria di culti, il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio, a
condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello Stato civile.
Non è necessaria l’approvazione governativa per la persona che materialmente celebrerà il
matrimonio.
La procedura è simile a quella del matrimonio concordatario.
CAPITOLO 14. FENOMENO RELIGIOSO ED ESPERIENZA GIURIDICA.
Obiezione di coscienza  si ricollega al diritto di comportarsi in maniera conforme ai propri
convincimenti religiosi, morali o filosofici.
Riconosciuta l’obiezione di coscienza ai fini dell’esonero del servizio militare obbligatorio. Oggi
soppresso.
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O. di coscienza in relazione all’interruzione volontaria di gravidanza e all’intervento di
procreazione medicalmente assistita  esonera il personale dal compimento delle procedure
necessarie a determinare quella tipologia di intervento.
Per l’interruzione di gravidanza è previsto che l’obiezione non può essere invocata quando c’è
pericolo di vita per la donna.
Rifiuto dei trattamenti sanitari per motivi religiosi  si possono rifiutare, ma la Cassazione ha
ritenuto legittimo il comportamento dei sanitari che pratichino una trasfusione al paziente in
pericolo di vita.
Tale orientamento si basa sui presupposti :
8) dell’indisponibilità del diritto alla vita
9) dovere di curarsi
10) obbligo del personale sanitario di prestare la propria opera a tutela della vita.
Stato vegetativo persistente  diritto alla terapia o accanimento terapeutico ?
Matrimonio tra omosessuali  la chiesa si oppone fortemente, anche a qualsiasi riconoscimento
giuridico delle coppie omosessuali.
Adozioni gay  Con sentenza del 2013 , la Cassazione ha ammesso per la prima volta la
possibilità che un bambino cresca con 2 genitori omosessuali, senza subire un danno al suo
sviluppo, confermando l’affidamento esclusivo alla madre, che attualmente convive con un’altra
donna.
 immediate le reazioni negative della Chiesa che attraverso il quotidiano della CEI
(avvenire), lamenta che la sentenza lascia stupefatti.
Simboli religiosi  nell’ambito della libertà religiosa è ricompreso anche il diritto di manifestare
liberamente la propria identità religiosa attraverso l’uso dei simboli nel vestiario.
Il legislatore italiano vieta tuttavia, l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo che rende
difficoltoso il riconoscimento della persona.
Il burqa viene ammesso.
La corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata in maniera difforme su due casi
concernenti la possibilità di indossare una piccola croce sul collo:
 caso impiegata della british airways è stato riconosciuto il diritto di tenere la
collana
 caso infermiera del servizio sanitario nazionale è stato negato per motivi di igiene
pubblico.
Esposizione dei simboli religiosi in luogo pubblico  contrasti per varie religioni, ma essendo
disciplinati dai regolamenti, non possono essere oggetto di giudizio della Corte Costituzionale.
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