Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in

Le buone pratiche
per una corretta
gestione della
privacy in
telemedicina
I quaderni di Eleonora
Chiara Rabbito
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Le buone pratiche
per una corretta
gestione della
privacy in
telemedicina
I quaderni di Eleonora
Chiara Rabbito
13
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INDICE
INTRODUZIONE .............................................................................................
5
CAPITOLO PRIMO
LA PRIVACY, LA TELEMEDICINA....................................................................
7
1. La privacy...........................................................................................
7
2. La sua evoluzione...............................................................................
13
3. Il regolamento dell’Unione europea....................................................
16
4. Le Linee guida per i siti web esclusivamente dedicati alla salute.........
21
5. La telemedicina..................................................................................
24
6. La sua evoluzione...............................................................................
29
CAPITOLO SECONDO
IL TRATTAMENTO DEL DATO SANITARIO......................................................
33
1. Il trattamento del dato.........................................................................
33
2. I “protagonisti” della privacy...............................................................
35
3. L’informativa e il consenso..................................................................
38
4. Il dato sanitario...................................................................................
40
5. Quando e come il dato sanitario può essere trattato............................
42
6. Il consenso dell’incapace e l’emergenza sanitaria...............................
45
7. Le modalità semplificate di rilascio dell’informativa
e di raccolta del consenso...................................................................
47
8. Le misure comportamentali a tutela della privacy del paziente............
49
9. Le misure di sicurezza tecnica. Le misure minime di sicurezza...........
51
10.Le misure di sicurezza tecnica. Le misure di sicurezza idonee................
e preventive............................................................................................
54
11.La costruzione di una banca dati a contenuto sanitario.......................
55
CAPITOLO TERZO
LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA................................................................
59
1. Le cartelle cliniche..............................................................................
59
2. Il Fascicolo Sanitario Elettronico. Le Linee Guida del Garante...............
63
3. Il Fascicolo Sanitario Elettronico. Il riconoscimento del principio di autodeterminazione...................................................................................
4. Il Fascicolo Sanitario Elettronico. Le Linee Guida ministeriali...............
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70
5. Il Fascicolo Sanitario Elettronico. I disegni di legge Fazio e Balduzzi....
73
6. Il referto on line...................................................................................
77
7. La scheda sanitaria del medico di medicina generale..........................
82
CAPITOLO QUARTO
BUONE PRATICHE PRIVACY PER UN PROGETTO DI TELEMEDICINA.............
87
1. Il progetto di telemedicina e il diritto...................................................
87
2. Il Businness Process Reengineering....................................................
90
3. La privacy: quando entra in scena?.....................................................
93
4. Le buone pratiche privacy in un progetto di telemedicina....................
95
5. La squadra in campo: responsabili e incaricati....................................
99
6. Il beneficiario della “macchina – privacy”: il paziente..........................
103
7. Il percorso delle informazioni e i documenti in cui sono contenute.......
108
8. L’abolizione del DPS: che fare?...........................................................
110
APPENDICE....................................................................................................
115
INTRODUZIONE
La Telemedicina è ormai una tecnica indispensabile per migliorare i processi
tecnologici in campo sanitario e socio-assistenziale.
Molto è stato fatto in questi anni nella sperimentazione e nella ricerca di
nuovi modelli che migliorino le prestazioni e riducano i costi del servizio.
Nella maggioranza degli Ospedali italiani si usano e sperimentano cure ed
assistenza con i più moderni strumenti di controllo e monitoraggio.
Diverso è l’approccio che si è utilizzato per l’assistenza domiciliare.
Scarse e, a volte empiriche, sono le sperimentazioni in corso soprattutto in
settori alquanto difficili da programmare, come l’assistenza domiciliare per persone che hanno gravi patologie come il coma o gli stati vegetativi permanenti.
Infatti la telemedecina non viene utilizzata solamente per controllare a distanza e monitorare i comportamenti di malati gravi come le persone in S.V.,
ma abbiamo inserito nel novero delle informazioni da raccogliere e monitorare
anche i comportamenti sociali della famiglia.
Nell’equipe socio-assistenziale sono presenti psicologi, clown dottori, sociologi.
In una parola il care giver, la famiglia viene assistita e se occorre curata.
Fondamentale per la riuscita del progetto e la salvaguardia dei dati è il rispetto della privacy.
Per questo abbiamo studiato, insieme con l’Avv. Chiara Rabbito, tutti gli
aspetti da valutare, applicando un rigido protocollo.
Questa pubblicazione è il primo lavoro prodotto nell’ambito del progetto.
Lo mettiamo a disposizione della comunità scientifica, con la speranza che
possa essere utile ad operatori e familiari.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Grazie all’intervento finanziario della Fondazione con il Sud noi abbiamo attivato un progetto sperimentale unico nel suo genere.
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È un percorso lungo quello che ci attende, ma siamo convinti che è solo
la ricerca che può dare risposte positive ed innovative alle tante incognite che
si trovano ad affrontare le persone in S.V., ma soprattutto chi le deve curare o
assistere.
Claudio Lunghini
Segretario Onlus Gli Amici di Eleonora
CAPITOLO PRIMO
1. La privacy
Quando scrivo di privacy, specie se si tratta di privacy applicata alle nuove
tecnologie, sono consapevole di rivolgermi ad un pubblico di lettori ondeggiante
tra la diffidenza circa la reale utilità di quanto sto per trattare e il senso di smarrimento e di timore per un tema articolato e percepito spesso come oscuro nelle
sue molteplici implicazioni.
Un aneddoto che ogni tanto mi piace raccontare ai convegni per introdurre
la privacy in un clima di – potrei dire – maggior rilassatezza è quello, assai noto,
circa le origini del right to privacy (del diritto alla privacy, diremmo noi).
Un episodio che, non solo ci aiuta a leggere la privacy come una questione
meno distante e astrusa di quanto non ci sembri, ma che - a mio giudizio - illumina quella che dovrebbe essere la caratteristica essenziale della privacy,
chiave di comprensione e di interpretazione della molteplicità delle norme e
delle regole che la riguardano: il fatto di essere, in fin dei conti, una faccenda
molto personale, o meglio, come diremmo noi giuristi, un diritto a tutela della
personalità dell’individuo1, e cioè tra i più importanti che gli ordinamenti giuridici
riconoscano e che le norme costituzionali proteggano.
Ora il fatto (come vi accennavo, molto raccontato) è questo: i primi a scrivere
di privacy, anzi ad avanzare l’ipotesi, per l’epoca estremamente nuova, dell’esistenza di un “diritto alla privacy” (the right to privacy, appunto) furono due avvo-
I diritti della personalità fanno riferimento a situazioni giuridiche soggettive che tutelano l’identità, la
vita, l’integrità fisica, la dignità e la reputazione di ciascun essere umano. Sono diritti riconosciuti a tutti gli
esseri umani indistintamente e che sorgono al momento stesso della nascita dell’individuo. La persona cui
fanno capo non se ne può spogliare in nessun caso.
Nel caso del diritto della privacy, in Italia tale diritto non è previsto espressamente da una norma
costituzionale, tuttavia non se ne mette in dubbio la tutela di livello costituzionale in quanto essa è ricavabile
per via interpretativa dal complesso di norme che proteggono le differenti manifestazioni esterne di tale
diritto: inviolabilità del domicilio, libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione, pari dignità sociale
dei cittadini, tutela del nome e dell’immagine.
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Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
LA PRIVACY, LA TELEMEDICINA
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I quaderni di Eleonora I 14
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cati statunitensi, Louis Brandeis e Samuel Warren, che affrontarono la questione
in un articolo pubblicato nella prestigiosa Harvard Law Review nel 18902.
La loro visione della privacy, quella che poi per molto tempo fu l’unica, voleva l’affermazione di un diritto delle persone “to be let alone”.
La traduzione letterale che ne faremmo noi italiani non rende granché. Non
si trattava infatti tanto del diritto a “essere lasciati soli” quanto piuttosto del diritto ad essere “lasciati in pace”, del diritto alla intimità della propria vita privata,
del diritto a che gli altri cittadini, la stampa, le istituzioni (a meno che non fosse
necessario e previsto dalla legge), si astenessero dal ficcare il loro naso curioso
nelle nostre sacrosantamente private faccende.
La privacy, dunque, come vi dicevo, è prima di tutto una faccenda molto
personale.
Quel che si racconta è poi ancora più utile per darci un’idea di quanto fosse
“personale” l’origine della elaborazione del diritto alla privacy.
I dotti sottolineano come Brandeis sia stato ispirato dalla lettura dell’opera
di Ralph Wald Emerson, filosofo statunitense che proponeva la solitudine come
criterio e fonte di libertà.
Ma, si racconta anche, tra una riflessione dotta e l’altra, che Warren, l’altro
autore dell’articolo, avvocato a Boston, fosse parecchio – potremmo dire - urtato dal comportamento della stampa poco rispettoso e più teso alla vendita dei
giornali che non alla ricerca della verità.
Siamo agli esordi del fotogiornalismo e i giornali, prodighi di foto e zeppi di
articoli per quei tempi scandalistici, tenevano sotto la loro lente d’ingrandimento
la vita privata dell’avvocato Warren, la sua famiglia e in particolare sua moglie.
Il suo matrimonio con la figlia di un senatore, fin dal suo annuncio, era stato
costantemente sotto i riflettori della stampa; le vicende della famiglia, le amicizie della moglie, persino i loro acquisti più costosi, venivano esposti continuamente dai giornali alla pubblica pruriginosa (così egli si esprime) curiosità.
Il fatto fece venire la mosca al naso a Warren, che - da buon avvocato -,
rispose, insieme all’amico, ex compagno di università e collega di studio, Brandeis, con un bell’articolo giuridico sulla elaborazione concettuale del diritto alla
2
L. Brandeis, S. Warren, The Right to Privacy, Harward Law Review, 1890.
L’individuazione del diritto alla privacy ha dunque a che fare con un episodio
molto privato e anche con quel pizzico di mondanità che ci aiuta ad affrontarlo
con un po’ meno di timore reverenziale, giustissimo, per carità, purché non sia
paralizzante.
E come una questione innanzitutto privata, e che tocca da vicino i nostri
fondamentali diritti di persone, ritengo vada ancor oggi letta.
Col tempo, le cose si sono, lo sappiamo, un po’ complicate. Intanto per via
del buon Rousseau, che non lo si poteva trascurare3.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) filosofo svizzero illuminista nella sua opera Il Contratto
sociale (Du contrat social: ou principes du droit politique), pubblicato nel 1762, scrive della necessità per
l’individuo che intende organizzarsi in una società di “trovare una forma di associazione che difenda e
protegga, mediante tutta la forza comune, la persona e i beni di ciascun associato e per mezzo della quale
ognuno, unendosi a tutti, non obbedisca tuttavia che a se stesso e rimanga libero come prima”. A giudizio
di Rousseau, grande precursore delle idee politiche moderne, l’unica forma di associazione che risponde
a ciò è lo Stato democratico, che consente al cittadino di conservare la propria libertà e uguaglianza, in
quanto in uno Stato democratico il popolo è il Sovrano e tale Stato esercita (o dovrebbe esercitare) la
volontà generale dei cittadini.
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Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
privacy, il primo nella storia del diritto. Con buona pace di chi, con evidentemente differente approccio, i giornalisti “semplicemente” li querela.
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Se è vero infatti che possiamo e dobbiamo rivendicare in molte situazioni
il nostro diritto alla privacy, è vero anche che non siamo pionieri isolati che nel
selvaggio West difendono il proprio spazio a colpi di fucile.
Siamo, volenti o nolenti, membri di una società, cittadini di uno Stato, del
cui buon governo, del cui ordine e della cui sicurezza dobbiamo preoccuparci
e con cui dobbiamo, per il bene di tutti, collaborare.
Insomma, il patto sociale, a tutti i livelli, va onorato. Questo comporta dei
limiti, come si può facilmente immaginare, al nostro buon diritto di essere
lasciati pace.
Il diritto alla privacy, come del resto molti diritti della personalità costituzionalmente tutelati, si è dunque dovuto contemperare a superiori esigenze,
lo si è dovuto regolamentare, dirigere, limitare per il buon funzionamento dello
Stato e per la corretta convivenza con gli altri individui.
Si è cominciato a parlare di “diritto alla riservatezza”, il cui contenuto
individua le regole in base alle quali i nostri dati devono essere correttamente
e lecitamente trattati.
Non si è pertanto più mirato ad escludere gli altri dall’impiego dei nostri
dati, quanto piuttosto ad elaborare i principi, i criteri, le regole di un lecito
trattamento dei dati personali.
E qui nasce il primo genere di problemi: la individuazione e la corretta
comprensione delle modalità e dei limiti di un tale trattamento affinché possa definirsi “lecito”, in tutte le possibili articolazioni, situazioni, graduazioni,
sfumature.
Questa è la prima sfida, impegnativa, continua, spesso faticosa: quando il
trattamento di un dato personale è lecito? Quando prevale il diritto primario
dell’individuo a che i suoi dati non siamo “toccati” e quando invece interessi
più importanti lo rendono necessario? Qual è il corretto bilanciamento tra la
privacy e gli altri diritti tutti egualmente tutelati a livello costituzionale, quali
la salute, l’ordine e la sicurezza pubblica, il diritto di cronaca, la libertà d’impresa, e molti altri potremmo citarne. Quando prevale l’uno e quando un degli
altri ugualmente rilevanti?
Poi è arrivato Internet, sono arrivate le tecnologie informatico- telematiche, che sono state origine di tutta una serie di altri problemi in materia di
privacy, e di conseguenza, di una nuova visione di essa.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Non si è trattato semplicemente della necessità di tener conto della rivoluzione informatica (e quindi del fatto che progressivamente le informazioni
venivano espresse nel nuovo formato digitale, che le rendeva più facilmente
copiabili e duplicabili, oltre che massicciamente conservabili nei nuovi archivi
elettronici o database), ma si trattava di adeguare la lettura del diritto alla
riservatezza ad un mondo - quello della società dell’informazione telematica - in cui l’informazione può essere fatta “viaggiare” attraverso la rete con
estrema rapidità, senza particolari difficoltà tecniche e in modo facilmente
non controllato.
Quindi ecco che si tratta di affrontare una nuova ulteriore sfida: ripensare il diritto alla privacy calandolo in un mondo fatto di enormi quantità di
informazioni che possono essere facilmente e rapidamente spostate grazie al
web, spesso senza preordinati controlli e con illimitate possibilità di duplicazione e di archiviazione.
A questo scenario si aggiunga una pericolosa tendenza alla mercificazione
delle informazioni, che stoccate in grandissime quantità e organizzate secondo adeguati criteri di ricerca, possono divenire appetibile oggetto di acquisto
per i più svariati fini tendenti al privato lucro.
Un panorama dunque complesso, pericoloso, in rapidissima evoluzione,
che ha reso necessaria una legislazione in materia di privacy anch’essa abbondante, articolata, complessa e - secondo alcuni - addirittura ipertrofica.
L’obiettivo della produzione normativa in materia di privacy (italiana, europea, mondiale) è tuttavia comprensibile e immediato: non più il nostro diritto
ad essere lasciati soli ma anzi il nostro diritto a non essere abbandonati a un
universo di pirati informatici, ad una giungla selvaggia e sregolata popolata di
“mostri telematici”, che strumentalizzano ai loro fini - non leciti - le informazioni su di noi, la nostra identità digitale, la nostra storia, le nostre più private
faccende.
L’informatica combinata alla telematica, la possibilità di trattare enormi
quantità di dati a velocità elevatissime, hanno infatti reso concretamente possibile il nostro peggiore incubo in materia di privacy: la possibilità di “pescare”
nel web, raffrontare, combinare e assemblare i nostri dati personali della più
varia provenienza, arrivando così a tracciare profili dettagliati di noi stessi,
seguendoci in ogni nostra attività e in ogni nostra espressione.
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I quaderni di Eleonora I 14
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Il pericolo insito nei trattamenti informatizzati risiede proprio nella possibilità di combinare tra loro i dati personali di un soggetto che, in sé considerati, sarebbero poco significanti, fino a costituirne un complesso organico,
da cui risulterà possibile trarre indicazioni su quell’individuo particolarmente
espressive e a vari fini, non necessariamente leciti.
Un bagaglio di notizie su di noi, la nostra famiglia, i nostri cari suscettibile
di essere – ahimé - venduto e comprato da personaggi non raccomandabili
per denaro e per i più svariati motivi, in genere collegati al commercio: spiare
i nostri gusti o le nostre necessità per venderci un prodotto, sapere se siamo
buoni clienti per un’assicurazione sulla vita, verificare se faremo fronte al finanziamento richiesto, scoprire se siamo sensibili ad una o ad un’altra causa
benefica per una certa tale raccolta fondi, e via così : tutto ciò che può venire
in mente a truffatori ben informati.
Da tutto questo, dal furto della nostra identità digitale, ma direi anche della
nostra “personalità digitale”, dei nostri gusti, delle nostre abitudini e delle
nostre aspirazioni affidate alla rete, la nuova concezione della tutela della
privacy mira a proteggerci, tanto più e tanto più fortemente se i dati trattati
afferiscono alla nostra sfera più intima: alle nostre convinzioni ideologiche,
politiche, religiose, e ancora a maggior ragione, al nostro stato di salute.
Pensate quali e quanti danni può fare una mercificazione bieca e senza
scrupoli delle notizie sul nostro stato di salute, qualora esse fossero reperibili
sul web senza filtri e senza un debito controllo.
Senza contare che l’ambito “salute” afferisce ad una sfera così personale
e intima dell’individuo che le informazioni che la riguardano vanno tutelate
sempre e comunque, per rispetto alla persona, alla sua dignità, al suo diritto –
in questo caso sì - di essere “lasciato solo”, qualora egli ne senta la necessità,
solo con sé stesso o solo con i propri cari, affinché quanto riguarda il suo stato
di salute non sia scriteriatamente abbandonato alla pubblica curiosità, sia
essa quella del vicino di casa o degli internauti che popolano il web.
La legislazione italiana che tutela i nostri dati sanitari probabilmente è
lontana da livelli di assoluta completezza e perfezione che ci potremmo augurare, ma sicuramente un merito al nostro legislatore va riconosciuto: quello
di puntare fortemente, con molti dei mezzi possibili, sia nel mondo reale e
2. La sua evoluzione
Il diritto alla riservatezza riceve quindi una sua prima formulazione nell’articolo di Brandeis e Warren che, argomentando correttamente sulla base del
fatto che “I mutamenti politici e sociali obbligano al riconoscimento di nuovi
diritti”, di fronte al massiccio diffondersi della carta stampata e all’uso spesso
distorto che ne viene fatto invocano il diritto dell’individuo a “essere lasciato
solo”.
E questa è la lettura che principalmente si darà del diritto alla privacy fino
alla metà del Novecento.
È evidente come nella società attuale tale accezione della privacy non
potesse bastare.
Sebbene la qualificazione di essa quale diritto di livello costituzionale fosse ancora da venire, se ne trova una importante menzione nella Convenzione
dei diritti dell’Uomo del 1950, il cui art. 8 afferma che: “Ogni persona ha diritto
al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della
propria corrispondenza”.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
che nel mondo virtuale, alla maggior tutela possibile dell’individuo e della sua
dignità.
La ratio legis, come la chiamano i giuristi, la motivazione che anima le
nostre norme in materia di trattamento del dato sanitario è incentrata nel
riconoscimento del valore e della dignità della persona, non del malato, ma
della persona in tutta la sua pienezza e libertà.
E lo dimostra il fatto che la tutela si estenda a tutti i dati attinenti alla salute, non ai soli dati che riguardano eventuali patologie, che essa si applichi
anche qualora, per intenderci, l’informazione da tutelare fosse: “non ci sono
patologie”.
Come dire: i dati dell’individuo, la sua privacy, vanni tutelati sempre e
in ogni caso, vi siano patologie in corso o no, sia la persona malata o sana,
normodotata o diversamente abile. Quello che importa è la persona, non la
sua condizione.
Questo principio a mio giudizio - bisogna darne atto al nostro legislatore emerge fortemente dalla nostra normativa a tutela della privacy.
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I quaderni di Eleonora I 14
Tale affermazione verrà ripresa nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, che fu proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre
2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.
Nel dicembre 2009, con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato
conferito alla Carta lo stesso effetto giuridico vincolante dei trattati, cioè impegna gli Stati che lo abbiano ratificato4.
L’articolo 7, rubricato “Rispetto della vita privata e della vita familiare” ribadisce “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. Più dettagliatamente l’art.
8 della stessa Carta, dal titolo “Protezione dei dati di carattere personale” recita:
“1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o un altro
fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha diritto di accedere ai
dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole
è soggetto al controllo di un’Autorità indipendente”.
In piena coerenza con il principio espresso nella Convenzione dei diritti
dell’Uomo, venne emanata nel 1995 la Direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione dei dati.
Come noto, nel diritto dell’Unione europea la direttiva è uno degli atti che il
Parlamento congiuntamente con il Consiglio può adottare per l’assolvimento dei
compiti previsti dai trattati, perseguendo un obiettivo di armonizzazione delle
normative degli Stati membri.
14
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Il trattato è una delle principali fonti del diritto internazionale e consiste nell’incontro delle volontà
di due o più Stati diretti a disciplinare rapporti intercorrenti tra essi. Un trattato internazionale, essendo
un accordo che vincola due o più parti e avendo quindi natura negoziale, presenta molti profili comuni a
gran parte delle discipline contrattuali dei vari diritti interni. Ciascuno Stato, attraverso suoi rappresentati,
detti plenipotenziari, adotta un testo comune e provvede a firmarlo. La firma del testo votato non ha valore
vincolante per gli Stati. Ciascuno Stato si impegna invece ad osservare il trattato attraverso la cosiddetta
ratifica, che è atto che ha meccanismi diversi da nazione a nazione ed è previsto nella costituzione di
ciascuna.
5
Art. 288 TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, 3° comma.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
È così previsto normativamente: “La direttiva vincola lo Stato membro cui è
rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi5”.
La direttiva detta quindi agli Stati membri un obbligo di risultato: lo Stato
deve garantire l’effetto voluto dall’Unione. Allo Stato è inoltre posto un obbligo di
stand still: cioè nel periodo antecedente il termine di attuazione non può adottare atti in contrasto con gli obiettivi della direttiva.
In fase di recepimento, la nazione che attua la direttiva deve comunicare la
forma e i mezzi attraverso i quali la direttiva è stata recepita sì da permettere,
nel caso, alla Corte di giustizia dell’Unione europea di valutare se i mezzi adottati corrispondono al principio di certezza del diritto.
A seguito della emanazione della direttiva sulla privacy, lo Stato italiano si trovava dunque vincolato, per la sua stessa natura giuridica di membro dell’Unione
(all’epoca Comunità Europea), al suo recepimento. Cosa che avvenne mediante
la legge 31 dicembre 1996 del 675.
La prima legge sulla privacy è stata quindi introdotta in Italia su impulso del
legislatore europeo e, in conformità ai principi contenuti nella direttiva, essa si
prefiggeva di tutelare tutti i consociati, e non più solo le persone “note”, e di
proteggere i cittadini non meramente da un’invasione nella loro sfera privata
ma nei confronti di ogni possibile abuso perpetrabile attraverso il trattamento
dei loro dati personali.
Alla legge 675 seguì poi il Codice della privacy, contenuto nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Si apre così una nuova fase della tutela del diritto alla riservatezza nel nostro ordinamento, rispondendo il nuovo Codice all’esigenza, da tempo avvertita,
di un unico testo legislativo, in grado di coordinare e integrare le numerose
disposizioni normative e regolamentari succedutesi nel breve lasso di tempo
trascorso dall’emanazione della legge 675.
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3. Il regolamento dell’Unione europea
L’Unione europea è ora in via di adozione di un nuovo complesso di norme a
tutela della privacy. Sarà principalmente un regolamento comunitario a dettarne
la disciplina.
La precedente regolamentazione, tuttora vigente, era contenuta - come si è
detto - nella direttiva 95/46/CE6.
Il nuovo strumento scelto dal legislatore europeo per normare la privacy, il
regolamento appunto, ha caratteristiche completamente diverse rispetto alla
citata direttiva.
La direttiva, come si è detto, è un atto del legislatore dell’Unione europea
che vincola i singoli Stati membri solo con riguardo ai risultati da conseguire. Il
come quei risultati saranno conseguiti è compito dei singoli Stati stabilirlo.
La direttiva, quindi, stabilisce i principi. Ciascun legislatore interno decide
come dettagliare quei principi nelle norme di recepimento della direttiva (nel
caso italiano le direttive comunitarie vengono in genere recepite con legge o
mediante decreto legislativo).
Conseguenza ne è che la materia presa in considerazione da una determinata direttiva e di cui quella direttiva stabilisce i criteri fondamentali di regolamentazione, sarà poi di fatto normata in modo differente da Stato a Stato, in
base al grado di discrezionalità lasciato dal legislatore comunitario ai singoli
legislatori interni.
Vi potranno essere differenze più o meno forti, ma il recepimento di una
direttiva comporterà sempre una regolamentazione differente – in modo più o
meno rilevante – da Stato a Stato.
Nel caso della emanazione di un regolamento la situazione è completamente diversa.
Il regolamento è direttamente applicabile all’interno di ciascuno Stato membro: «Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri»7.
I regolamenti comunitari, quindi, a differenza delle direttive, non necessitano di alcun atto di recepimento o di attuazione, che sarebbe superfluo e anzi
incompatibile. Vengono perciò definiti: “self-executing”.
6
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.
7
Art. 288 comma 2 TFUE.
8
Citando letteralmente: “Brussels, 25 January 2012 – The European Commission has today proposed
a comprehensive reform of the EU’s 1995 data protection rules to strengthen online privacy rights and
boost Europe’s digital economy. Technological progress and globalisation have profoundly changed the way
our data is collected, accessed and used”. Nel sito dell’Unione europea, al link: http://ec.europa.eu/justice/
newsroom/data-protection/news/120125_en.htm.
“A single law will do away with the current fragmentation and costly administrative burdens,
leading to savings for businesses of around € 2.3 billion a year. The initiative will help reinforce consumer
confidence in online services, providing a much needed boost to growth, jobs and innovation in Europe”.
9
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Il processo di riorganizzazione della normativa privacy è partito il 25 gennaio
di quest’anno, quando la Commissione europea, preso atto che il progresso
tecnologico e la globalizzazione hanno profondamente modificato il modo in cui
i dati sono raccolti, utilizzati e attraverso cui vi si accede, ha proposto una riforma complessiva delle regole di protezione dei dati contenute nella direttiva del
‘95 al fine di rafforzare i diritti della privacy on line e di promuovere lo sviluppo
dell’economia digitale europea8
La Commissione europea ha anche constatato come i ventisette Stati membri dell’Unione abbiano attuato differentemente la direttiva europea del 1995,
con conseguenti nette disuguaglianze sotto il profilo delle applicazioni concrete
delle norme.
Ad avviso della Commissione, si rende necessaria una legge singola per tutti
i ventisette Stati europei, al fine di eliminare l’attuale frammentazione normativa
e i costosi aggravi amministrativi, con un risparmio per le imprese calcolato in
circa 2,3 miliardi di euro all’anno.
Il legislatore comunitario si prefigge quindi di dettare una normativa, unica
per tutta l’Europa, che proteggendo scrupolosamente i dati personali dei cittadini nel mondo digitale, rafforzi la fiducia dei consumatori nei servizi on line,
consentendo la necessaria crescita economica e l’indispensabile sviluppo del
lavoro e dell’innovazione9.
Le differenze nel livello di protezione dei dati personali in base al luogo in
cui una persona vive o compra dei beni o dei servizi sono quindi dannose secondo la Commissione europea e producono come conseguenza una generale
diffidenza da parte dei consumatori dei servizi on line, che non si sentono adeguatamente tutelati.
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I quaderni di Eleonora I 14
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Poiché Internet e il mondo digitale generano e hanno vita nella globalizzazione, allora le norme che li regolamentano devono essere quanto più possibile
globali.
Quali saranno i principi cardine della nuova regolamentazione dei dati personali nel mondo digitale?
Innanzitutto, ci dice la Commissione, un rafforzamento del diritto all’oblio,
cioè del diritto ad essere “dimenticati dalla rete”: dovrà essere sempre possibile
chiedere la cancellazione dei proprio dati se non vi è motivo legittimo per la loro
conservazione.
Inoltre ci si prefigge un rafforzamento del valore dell’atto del consenso: il
consenso, quando necessario per il trattamento del dato, dovrà sempre essere
dato esplicitamente, non potrà mai essere supposto.
Con riguardo all’obiettivo di uniformazione della regolamentazione e della
tutela, si prevede che le organizzazioni titolari dei dati (aziende, pubbliche amministrazioni, associazioni) dovranno rapportarsi ad un’unica autorità garante
nazionale di protezione dei dati: quella del paese dell’Unione in cui hanno la
propria sede principale.
La norma, giustamente, si prefigge di mettere ordine nelle possibili situazioni di confusione e disorientamento causate dalla internazionalità, dalla – meglio
– globalità del mondo digitale. Come sappiamo molte aziende che forniscono
servizi digitali (e che quindi sono presenti in rete) hanno molte sedi, una sede
legale, una o più sedi operative, molte succursali in diversi paesi. Sono inoltre virtualmente presenti in molti paesi attraverso i loro siti internet e, poiché
forniscono servizi mediante la rete, operano on line in moltissimi paesi, quindi
hanno partner, clienti, consumatori appartenenti a molti diversi Stati dell’Unione
europea (e anche non appartenenti a questa).
Nel caso in cui ci siano problemi con riguardo alla tutela dei dati personali
quale sarà l’Autorità garante che dovrà controllarli? Sarà, ci dice la Commissione europea, una sola e, in particolare, quella dello Stato membro in cui hanno
la loro sede principale10.
Si deve precisare che, con approccio correttamente pratico e finalizzato a smascherare raggiri
burocratici, la sede principale di un’azienda non è, per il legislatore comunitario, la sua sede legale, ma
quella in cui viene svolta principalmente la sua attività e in cui sono principalmente situati i suoi interessi.
10
11
Il Working Group Art. 29 prenderà il nome di “Consiglio Europeo per la Protezione dei Dati personali”.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Ma dal lato del consumatore come ci si comporterà? Il consumatore, disorientato dalla pluripresenza e internazionalità di un fornitore di servizi digitali
che sta danneggiando i suoi diritti di protezione dei dati on line, a chi si dovrà
rivolgere? Dovrà sforzarsi di individuare qual è la sede principale del truffatore e chiamare in aiuto l’Autorità garante di quel (magari lontano) Paese?
A massima tutela del consumatore, non sarà così: il legislatore comunitario ha stabilito che in caso di violazione della tutela dei propri dati da parte di
un’organizzazione, sarà possibile rivolgersi all’autorità di protezione dei dati
del proprio paese, anche se i dati sono trattati da un’impresa con sede fuori
dell’Unione.
Viene quindi introdotto il principio dell’applicazione del diritto comunitario
anche ai trattamenti di dati personali non svolti nell’Unione europea, se relativi all’offerta di beni o servizi a cittadini dell’Unione o tali da consentire il
monitoraggio dei comportamenti di cittadini UE.
Sulla base di quanto detto, potrà anche verificarsi che un’Autorità garante
nazionale si trovi ad applicare il regolamento rispetto a un trattamento dei dati
personali che riguarda cittadini di altri paesi dell’Unione, oppure a prendere
decisioni che coinvolgano cittadini di altri paesi.
Per questi casi viene introdotto il meccanismo cosiddetto del one stop
shop: l’Autorità garante coinvolta sarà tenuta a chiedere il parere del gruppo
del Garanti europei11 e a lavorare insieme ad almeno altre due Autorità.
L’obiettivo che ci si prefigge è quello di uniformare il più possibile tra tutti
i paesi membri non solo la legge privacy di riferimento, ma anche il modo
in cui essa viene interpretata e applicata dalle singole Autorità garanti, in
modo che per le imprese e per i cittadini non sia più possibile, come invece
oggi accade, scegliere tra tutti quelli dell’Unione il paese più “normativamente
compiacente” per effettuare un trattamento dei dati: tutte le Autorità saranno
sottoposte a regolazione uniforme e dovranno operare in coordinamento per
assicurare l’omogeneità nel trattamento dei dati, la legge sarà la stessa su
19
I quaderni di Eleonora I 14
20
tutto il territorio europeo e quindi diminuirà la discrezionalità delle singole
autorità nazionali.
Con riguardo all’utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, viene
introdotto un requisito di legittimità di queste che prevede una operazione cosiddetta di privacy impact assessment, cioè sarà necessaria una previa valutazione dell’impatto-privacy.
In sede di progettazione di un prodotto o di un software sarà necessaria una
contestuale previsione delle misure di sicurezza da applicare (cosiddetta privacy by design), come a dire che il software non deve essere prima progettato e
poi ne devono essere pensate le misure a tutela della privacy, ma che il software
deve nascere ed essere sviluppato insieme alle cautele della privacy, che ne
saranno parte integrante.
Le sanzioni previste in caso di violazione saranno molto alte e potranno
arrivare fino al 2% del volume d’affari annuale mondiale di un’impresa.
Come si è detto il nuovo regolamento sarà direttamente applicabile all’interno di ciascuno Stato membro. Ne conseguirà un forte impatto sui singoli Codici
privacy nazionali, in quanto non potranno essere più applicate le norme che
risulteranno incompatibili con il regolamento.
La difficoltà degli interpreti e delle corti nazionali sarà di volta in volta appurare quali siano le norme interne che devono essere considerate “incompatibili”
con il regolamento.
L’iter legislativo per l’approvazione definitiva sarà comunque piuttosto lungo, in quanto esso richiede l’approvazione congiunta del Parlamento europeo e
del Consiglio nella procedura di co-decisione12: si prevede che ci vorrà circa un
anno dalla presentazione della proposta per arrivare a conclusione.
Circa poi i tempi di applicazione, anch’essi sono piuttosto dilatati, in quanto l’applicazione dovrà avvenire entro due anni dall’entrata in vigore: si tratta,
quindi nel complesso, di un periodo di tre anni per arrivare alla “messa a regime” del regolamento.
12
Ora definita dal Trattato di Lisbona “procedura legislativa”.
4. Le Linee guida per i siti web esclusivamente dedicati alla salute
Lo stesso giorno, il 25 gennaio del 2012, in cui la Commissione europea ha
presentato la sua proposta di regolamento, il Garante italiano ha deliberato di
adottare le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità
di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute”13,
linee guida cui vale la pena di fare un cenno per l’attinenza della materia disciplinata a questa nostra trattazione.
Il Garante, nelle premesse, dice di aver constatato come sempre più spesso
si faccia ricorso alle potenzialità di Internet anche per discutere e approfondire
le tematiche inerenti alla salute, sia da parte dei medici, che in questo modo si
scambiano informazioni e pareri e condividono esperienze scientifiche e umane, sia da parte degli utenti non medici.
L’Autorità, pur riconoscendo l’utilità di questo scambio in rete di conoscenze
scientifiche e di esperienze umane e l’importanza della creazione, attraverso il
13
2012.
Provvedimento n. 31 del 25 gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
La Commissione Europea
21
I quaderni di Eleonora I 14
22
web, di reti di solidarietà e di sostegno tra gli utenti/pazienti, mette tuttavia in
guardia sulla pericolosità di questo scambio di informazioni se effettuato con
modalità non protette: “il trattamento nella rete di dati sensibili e, in particolare, dei dati che riguardano la salute degli utenti presenta profili di rischio per
i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dei soggetti interessati,
in relazione alla particolare delicatezza dei dati trattati e delle caratteristiche
di Internet”.
Allo scopo, pertanto, di conseguire una maggiore sensibilizzazione e attenzione agli aspetti che riguardano il corretto trattamento dei dati personali
e sensibili, ha adottato le citate Linee guida.
Esse si prefiggono di fornire indicazioni e raccomandazioni atte a “prevenire i rischi connessi alla pubblicazione e diffusione dei dati relativi alla salute
in Internet e, in particolare, ad evitare un’impropria esposizione delle persone
e dei loro dati più intimi nella rete” e di rendere gli utenti maggiormente consapevoli dei pericoli per la loro privacy.
Le raccomandazioni contenute nelle Linee guida sono rivolte ai gestori dei
siti web dedicati esclusivamente alla salute (specifici forum e blog, specifiche
sezioni di portali che contengono informazioni sanitarie, nonché social network che si occupano di tematiche sulla salute), nei quali si svolge un’attività
di carattere meramente divulgativo e conoscitivo, non solo con riferimento
alle informazioni e ai commenti che si scambiano gli utenti, ma anche con
riferimento ai consigli o alle “consulenze” mediche che vengono dagli stessi
richieste.
Pertanto, non rientrano nell’ambito considerato dalle linee-guida i servizi
di assistenza sanitaria on line e la telemedicina che, con riguardo alla cura
della salute, si inquadrano invece nella prestazione medica in senso stretto.
Nell’ambito dei siti web dedicati esclusivamente alla salute, il Garante distingue i siti che prevedono la registrazione dell’utente per partecipare alle
relative attività e siti che non prevedono tale registrazione.
Ai gestori di siti web sulla salute che prevedono la registrazione dell’utente per l’accesso al sito e alle sue prestazioni, il Garante raccomanda di fornire
l’informativa prima della compilazione del modulo di raccolta dei dati di registrazione e invitare l’utente a confermare, apponendo un segno di spunta
in un’apposita casella, l’avvenuta presa visione dell’informativa; indicare le
Si pensi, ad esempio, al caso in cui in cui l’utente, nel testimoniare la propria esperienza o descrivere
il proprio stato di salute, inserisca riferimenti a luoghi, persone, circostanze e contesti che consentano
anche indirettamente di risalire alla sua identità.
14
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
finalità per le quali i dati sono raccolti e le modalità del relativo trattamento;
specificare quali dati di registrazione sono ritenuti necessari per partecipare
alle attività del sito e quali dati sono invece ritenuti facoltativi; indicare i tempi
di conservazione dei dati personali raccolti; indicare i diritti dell’interessato di
cui all’art. 7 del Codice; rendere sempre visibili e facilmente reperibili i propri
estremi identificativi di titolare del trattamento, o quelli del responsabile, cui
sia possibile chiedere riscontro in relazione ai diritti di cui all’art. 7 del Codice.
Con riguardo ai summenzionati diritti si sottolinea che l’interessato ha sempre il diritto, qualora non intenda più partecipare alle attività del sito (forum, blog
etc.), di ottenere la cancellazione dei propri dati personali; analogamente, può
richiedere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati stessi.
A tal fine l’interessato può rivolgere un’apposita richiesta al gestore del sito, in
quanto titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal Codice.
In considerazione della particolare delicatezza dei dati personali che vengono trattati, al gestore è richiesto di rendere anche una specifica “avvertenza
di rischio”, volta a richiamare l’attenzione dell’utente, segnalandogli il pericolo
che, immettendo dati sensibili collegati a dati identificativi nel sito web, si può
essere individuati con la propria specifica patologia.
Nella avvertenza di rischio il Garante raccomanda al gestore di:
- specificare che, qualora l’utente desideri mantenere l’anonimato, è
possibile non inserire il proprio nome e cognome, utilizzando, invece un
nickname;
- specificare che i dati di contatto (quali ad esempio l’indirizzo di posta
elettronica), da fornire all’atto della registrazione al sito, non verranno
automaticamente pubblicati sul sito insieme ai commenti dell’utente;
- avvertire l’utente di valutare con la necessaria attenzione l’opportunità,
nei propri interventi, di inserire, o meno, dati personali – compreso l’indirizzo e-mail- che possano rivelarne, anche indirettamente, l’identità�14;
- avvertire l’utente di valutare l’opportunità o meno di pubblicare foto o
video che consentano di identificare o rendere identificabili persone e
luoghi;
23
I quaderni di Eleonora I 14
- avvertire l’utente di prestare particolare attenzione alla possibilità di inserire, nei propri interventi, dati che possano rivelare, anche indirettamente, l’identità di terzi, quali, ad esempio, altre persone accomunate
all’autore del post dalla medesima patologia, esperienza umana o percorso medico;
- specificare l’ambito di conoscibilità dei dati propri o altrui, precisando se
tali dati siano consultabili soltanto dagli iscritti al sito, ovvero da qualsiasi
utente che acceda al sito stesso;
- precisare se i dati sono indicizzati e reperibili o meno anche dai motori
di ricerca generalisti (Google, Yahoo etc.).
I dati raccolti dal gestore del sito su sua richiesta devono inoltre essere
protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta15. Naturalmente i dati raccolti dal gestore devono restare riservati (ivi compreso l’indirizzo
e-mail) e non possono essere comunicati o diffusi a terzi.
Nel caso in cui il servizio sia realizzato mediante il sito web con un’organizzazione o di un’azienda (ad esempio un editore), il gestore dovrà garantire che
i dati dell’utente non siano utilizzati da personale non autorizzato e per finalità
che non sono conformi alla volontà espressa o implicita dell’utente stesso.
Per quanto concerne i siti web che non prevedono la registrazione dell’utente, ai gestori non è richiesto di rilasciare l’informativa, in quanto non vi è trattamento di dati personali di registrazione. L’utente però inserisce informazioni che
lo riguardano – anche relative alla sua salute - negli spazi dedicati del sito, quindi il Garante richiede comunque al gestore di fornirgli l’avvertenza di rischio, con
le medesime caratteristiche di quella prevista per i siti con registrazione.
24
5. La telemedicina
Le origini della telemedicina sono relativamente recenti se le si considera
in rapporto alla storia dell’uomo, ma già piuttosto datate a vederle nell’ottica
della “storia delle nuove tecnologie”.
15
Art. 31 e seguenti del Codice.
L’health informatics si concentra nell’applicazione dei sistemi informatici all’ambito sanitario. In
questo settore, l’impiego dell’informatica può estendersi dal semplice utilizzo del computer come mezzo
computazionale al processo di acquisizione, storage, retrieval, rappresentazione e manipolazione della
conoscenza (knowledge). In altre parole, l’health informatics non si occupa solo di fornire le premesse
tecnologiche a determinati servizi sanitari, ma si estende ai processi di back office e a quelli più
generalmente amministrativi, si occupa di creare una rete di rapporti con gli altri enti sanitari e le farmacie,
con le pubbliche amministrazioni e i soggetti sociali e può gestire la complessità dei flussi informativi (dai
dati clinici fino a quelli economico-finanziari). Per ulteriori informazioni si veda V. L. Sauter al link http//
www.umsl.edu/~sauter/health_informatics/what is.html.
16
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Esse si fanno risalire agli anni Sessanta - Settanta del Novecento e i primi
a sperimentare l’applicazione delle tecnologie informatiche e telematiche alla
medicina sarebbero stati gli Statunitensi, spinti dalla necessità di studiare un
modo per prestare assistenza medica – o svolgere normale attività di monitoraggio delle funzioni vitali – agli astronauti impegnati nelle prime, storiche
missioni spaziali.
Essi definirono “e-Health” l’insieme di queste nuove applicazioni informatico-telematiche e ne intesero il risultato come “l’assistenza medica prestata
a pazienti lontani mediante i mezzi di telecomunicazione e l’informatica”.
I termini impiegati per indicarle sono stati nel tempo molteplici: non
solo e-Health, ma anche digital Healthcare e informatics Health16 – tradotta
nell’italiano “informatica sanitaria”, telemedicina (dal francese telemedicine
impiegato dal legislatore europeo), per arrivare alle espressioni italiane di sanità elettronica e medicina telematica.
Si tratta di espressioni utilizzate a volte come sinonimiche a volte con
accezioni diverse, la cui creazione e il cui uso sono stati accompagnati, almeno in Italia, da discussioni anche piuttosto accese sul miglior termine da
utilizzare.
Credo non sia il caso qui di entrare nel dettaglio di un dibattito che ha,
sicuramente, un valido fondamento ma che risulta penso secondario rispetto
all’importanza di questa innovazione tecnologica in sé e soprattutto dei benefici che essa può portare al genere umano.
Per quanto mi riguarda userò – mi si perdoni la semplificazione - con
valore generale il termine “telemedicina” e utilizzerò l’espressione “sanità
elettronica” con riguardo a tutte quelle attività documentali, di carattere amministrativo, contabile, burocratico, prescrittivo, di conservazione e archivia-
25
I quaderni di Eleonora I 14
26
zione, che non sono propriamente l’atto medico ma che l’atto medico accompagnano e che lo giustificano, supportano, memorizzano e contano sotto il
profilo amministrativo.
E come sappiamo il nostro Sistema Sanitario Nazionale include moltissime
applicazioni di questo tipo, che affiancano le attività più propriamente di cura,
prevenzione e diagnosi. Tali applicazioni si stanno anch’esse informatizzando
e telematizzando (si pensi al fascicolo sanitario elettronico, alla prescrizione
elettronica, ai referti on line, all’invio telematico dei certificati medici).
L’importante è l’innovazione tecnologica in sé –dicevamo – al di là delle definizioni e soprattutto i benefici che essa può portare all’umanità. E la peculiare
utilità dell’innovazione tecnologica telemedica è quella che essa ha “adottato”
dalla telematica: il poter operare a distanza ma a prescindere dalla distanza
stessa, e quindi il più tempestivamente possibile.
Nella telemedicina c’è sempre infatti un certa distanza spaziale (più o meno
grande) tra il paziente e il medico – o altro operatore sanitario - ; tra il medico di
medicina generale e lo specialista che egli intende consultare; tra gli specialisti
“riuniti” a consulto; tra il tecnico che effettua la radiografia e chi la riceve a fini
diagnostici (sia esso medico o paziente).
C’era grandissima distanza – in quella che viene descritta come la prima
originaria applicazione - tra l’astronauta nello spazio e la stazione sulla Terra
dove si trovava il sanitario che misurava i suoi parametri vitali e interveniva al
bisogno, e c’è ancora enorme distanza spaziale tra il marinaio che si sente male
in piena traversata e il medico sulla terra ferma che è incaricato di intervenire,
e infine, nei casi più eclatanti e che hanno avuto maggior risonanza mediatica,
tra il chirurgo che muovendo le mani dentro appositi guanti con sensori “dice”
al robot cosa fare e il robot stesso che, a distanza anche di interi continenti,
interpretando le indicazioni che gli giungono via rete, “opera” il paziente in una
particolarissima sala operatoria telematica.
La distanza viene quindi annullata o accorciata dalla trasmissione telematica delle informazioni digitalizzate. Questa è la grande forza della telemedicina,
che può consentirle interventi rapidi, spesso decisivi per la vita umana, in situazioni di emergenza o in condizioni in cui sarebbe impossibile un intervento
medico di persona in tempo utile, ma che rende possibile anche, nelle situazioni
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
meno “estreme”, risparmi di tempo, di energie umane e non, e pertanto in sintesi risparmi di spesa finora insperati.
La distanza – e il suo superamento – costituiscono dunque la forza delle
applicazioni telemediche e, al tempo stesso, ne sono il limite.
Molti, giustamente, sottolineano come la cura e l’atto sanitario latamente intesi siano attività in cui un elemento determinante, per la stessa riuscita
dell’intervento, sia il rapporto - anche fisico - che si instaura tra chi cura e chi
viene curato, è l’interazione tra paziente e medico, anche nel suo lato visivo,
corporeo, espressivo.
La necessità, che per forza di cose la tecnica ci impone, di una imprescindibile intermediazione del computer e della rete nelle applicazioni telemediche,
non lo si può negare, rappresenta un limite cui non siamo abituati nella realtà
non virtuale e rischia di introdurre un aspetto di spersonalizzazione in questa
modalità di cura, di creare una sorta di schermo opaco in una relazione che il
paziente avverte come strettissima: quella con il suo medico.
Il fatto è che come spesso succede le tecnologie non sono risposte assolute, sono occasioni che ci vengono proposte e che vanno utilizzate con criterio,
misura, opportunità, ovviandone, per quanto possibile, i limiti e sfruttandone i
punti di forza.
È sicuramente vero che una carezza consolatoria sincera da parte del nostro
medico vale più di cento sue mail, ma una cosa non esclude l’altra e in molti altri
casi tocca fare di necessità virtù.
Vi sono luoghi, situazioni, circostanze in cui il medico non ce la fa ad arrivare, o non ce la fa ad arrivare così frequentemente come ci occorrerebbe. In questi casi, avere la possibilità di mettersi in contatto con lui attraverso un monitor,
sentire la sua voce, ascoltare i suoi consigli, mentre egli esamina il risultato
delle misurazioni vitali che ci riguardano, diventa importante, anzi essenziale.
E questo vale non solo per il medico, ma anche per altri professionisti, per
lo psicologo per esempio.
Lo psicologo che non ce la fa ad addentrarsi tutti i giorni nelle aspre terre
di certe regioni italiane, può invece tutti i giorni mettersi in contatto con il suo
assistito attraverso le rete e sentire come sta dalla sua viva voce, può parlargli
quotidianamente e l’assistito sa che può contare su questo fatto (e così la sua
27
I quaderni di Eleonora I 14
famiglia). Questo aiuta il paziente a sentirsi non abbandonato e aiuta la sua
famiglia a sentirsi non sola nella sua condizione di disagio.
La possibilità tecnica di un contatto a grande distanza e in una molto più
ampia fascia di ore e di giorni diviene così un elemento di vicinanza, di costante
presenza, sia pure virtuale, di aiuto concreto.
La telemedicina è e rimane quindi prima di tutto e soprattutto un atto di
cura e – sotto questo profilo - va sicuramente sposata la posizione di chi, in
luogo di questo termine, preferisce usare l’espressione “medicina telematica”,
a sottolineare che, se è vero che le tecnologie sono un supporto fondamentale
di questo tipo di erogazione sanitaria, essa rimane però fondamentalmente e
principalmente un atto umano di un professionista, finalizzato alla cura di un
altro essere umano.
Essa deve essere letta quindi non tanto come declinata dalle categorie logiche dell’informatica, dell’ingegneria, della telematica, ma da quelle della medicina, perché essa è fatta per l’uomo e per curare l’uomo.
28
17
Dal documento: “Advanced Informatics in Medicine – AIM” 1990.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
6. La sua evoluzione
Con il trascorrere degli anni, l’ambito delle soluzioni applicative si è considerevolmente ampliato: l’erogazione a distanza di atti di cura, ma anche la
comunicazione dei referti, la condivisione tra specialisti di informazioni cliniche
per agevolare l’attività diagnostica, fino addirittura alla possibilità di realizzare a
distanza un’operazione chirurgica, grazie alla telerobotica.
Della molteplicità dei possibili impieghi della telemedicina prese atto, in primis, l’Unione europea che nel 1990 stabilì che essa dovesse comprendere: “Il
controllo, il monitoraggio e la gestione dei pazienti, nonché la loro educazione
e quella del personale sanitario, attraverso l’uso di sistemi che consentano un
tempestivo accesso alla consulenza di esperti e alle informazioni del paziente,
indipendentemente da dove il primo o le seconde risiedano”17.
La definizione UE di “telemedicina” mette dunque in evidenza come la sua
finalità non sia solo quella di assicurare assistenza medica a pazienti distanti
dai centri sanitari, agevolando la comunicazione paziente – medico - struttura
sanitaria, ma anche quella di rendere adeguati ed aggiornati i servizi sanitari
nazionali degli Stati membri, con particolare attenzione alla informazione e alla
formazione del paziente e del personale sanitario e all’aggiornamento professionale di quest’ultimo.
L’anno successivo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) definì la
nuova scienza applicata in maniera più rigorosa come “l’erogazione di servizi di
cura e assistenza, in situazioni in cui la distanza è un fattore critico, da parte di
qualsiasi operatore sanitario attraverso l’impiego delle tecnologie informatiche
e della comunicazione, per lo scambio di informazioni utili alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione di malattie e traumi, alla ricerca e per la formazione
continua del personale sanitario, nell’interesse della salute dell’individuo e della
comunità”.
Progressivamente e sempre più fortemente, l’Unione europea venne a
considerare l’evoluzione tecnologica - anche in senso telemedico - dei servizi
socio-sanitari nazionali come un elemento strategico per il loro miglioramento e
una delle soluzioni essenziali per far fronte all’aumento dei costi assistenziali e
sanitari di una popolazione europea caratterizzata da un progressivo invecchia-
29
I quaderni di Eleonora I 14
mento e da cronicità delle patologie principali, in un quadro di crisi economica
che si andava aggravando.
La stessa Unione, con l’Action Plan e-Health 2004, avvia una pianificazione
condivisa fra gli Stati membri dei provvedimenti in materia telemedica da adottare entro il 200918.
Il piano si prefigge tre obiettivi cruciali: sviluppare strategie e metodologie
comuni tra gli Stati membri, accelerare l’avvio della telemedicina attraverso
azioni complessive, verificare i risultati delle esperienze attraverso la diffusione
delle best-practices e la valutazione degli effetti quali-quantitativi dell’e-Health.
All’Action Plan e-Health 2004 hanno fatto seguito la Comunicazione della
Commissione del 4 novembre 200819 e la Decisione della Commissione del
23 febbraio 2009, che adotta il Piano di lavoro per il 2009 per l’attuazione del
secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008 - 2013) e
che stabilisce i criteri di selezione e di attribuzione per l’erogazione dei contributi finanziari alle azioni di tale programma.
Nella Comunicazione del 2008, la Commissione europea prende atto che,
nonostante il potenziale offerto dall’e-Health, i suoi innegabili vantaggi e la
maturità tecnica delle sue applicazioni, il ricorso ai servizi telemedici è ancora
limitato e il relativo mercato presenta tuttora un alto grado di frammentazione.
Il limite maggiore, secondo la Commissione, consiste nel fatto che la maggior parte delle iniziative in questo settore è rappresentata da progetti singoli e
di piccola scala, che stentano ad integrarsi nel sistema di assistenza sanitaria.
Con il documento in esame, la Commissione si prefigge di supportare gli
Stati membri nella difficile opera di procedere all’integrazione dell’e-Health con
i sistemi nazionali di assistenza sanitaria. Per dirlo con le sue stesse parole: si
propone di “fornire elementi atti a creare fiducia e di favorire l’accettazione” dei
servizi di telemedicina presso i singoli Stati membri.
30
18
Comunicazione della Commissione europea “e-Health - making healthcare better for European
citizens: An action plan for a European e-Health Area 2004”, 30 maggio 2004.
“Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo, al
Comitato economico e al Comitato delle Regioni sulla telemedicina a beneficio dei pazienti, dei sistemi
sanitari e della società” COM (2008) 689.
19
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Accanto a questo primario obiettivo, e con funzione strumentale rispetto ad
esso, la Commissione europea, consapevole che “soltanto pochi Stati membri
hanno assetti normativi chiari su cui si fonda l’esercizio della telemedicina”,
ritiene indispensabile contribuire ad “apportare chiarezza del diritto”. Ed un
primo baluardo giuridico che dovrà essere riconosciuto dagli Stati è quello di
adeguate garanzie a “tutela dei dati personali, nonché le più elevate norme di
sicurezza per i pazienti”.
Un altro punto importante, e che non va trascurato, a giudizio della Commissione è quello secondo cui “la prestazione transfrontaliera dei servizi di telemedicina – frequente in questo tipo di tecnologia – richiede anch’essa chiarezza
giuridica”, specie per quanto riguarda la tutela dei dati personali.
Il terzo step consisterà nel risolvere i problemi tecnici secondo parametri
necessariamente interoperabili e agevolare lo sviluppo del mercato di queste
soluzioni tecnologiche.
Per quanto concerne la decisione della Commissione del 23 febbraio 2009,
il Piano di lavoro al paragrafo 3.2.2.2, rubricato “Migliorare la sicurezza dei
pazienti mediante un’assistenza sanitaria sicura e di alta qualità”, prevede l’attuazione dell’azione prevista dalla Comunicazione 689 del 2008 or ora citata al
fine di “aumentare la fiducia nella telemedicina e l’accettazione delle stessa,
tenendo conto anche degli aspetti etici e di quelli connessi alla sfera privata”.
Considerato che per “rafforzare la consapevolezza, la fiducia e l’accettazione da parte delle autorità sanitarie, dei professionisti e dei pazienti”, risulta
indispensabile fornire prove scientifiche dell’efficacia della telemedicina anche
sotto il profilo del risparmio di spesa, la Commissione ritiene indispensabile
avviare una sperimentazione ad ampio raggio.
D’altro canto, il governo europeo riconosce che le imprese del settore –
spesso piccole e medie – non sono in grado di fornire la capacità finanziaria necessaria per effettuare sperimentazioni su larga scala. Al fine, quindi, di valutare
l’efficienza della telemedicina, anche sotto il profilo dei costi, si procederà ad
una valutazione fondata sul lavoro di esperti, su studi effettuati per conto della
Commissione, su progetti pilota su larga scala e su sperimentazioni pertinenti.
Ecco che, a questo scopo, la Commissione prevede e regolamenta “un deciso intervento del settore pubblico” per supportare finanziariamente le imprese
europee che si dedicano alla telemedicina.
31
I quaderni di Eleonora I 14
Sotto il profilo della certezza del diritto, la Commissione si prefigge di pubblicare, in collaborazione con gli Stati membri, un’analisi del quadro giuridico
comunitario applicabile ai servizi di telemedicina.
La stessa Commissione conclude la Comunicazione affermando: “È tempo
che la telemedicina migliori la vita dei pazienti ed offra nuovi strumenti ai professionisti della sanità: la telemedicina può essere d’aiuto ad affrontare le sfide
principali per i sistemi sanitari e può offrire opportunità considerevoli all’industria europea”.
L’Unione europea riconosce, tuttavia, la necessità della collaborazione degli
Stati membri laddove afferma: “La telemedicina realizzerà il suo pieno potenziale unicamente se gli Stati membri si impegneranno attivamente ad integrarla
nei loro sistemi sanitari”. Gli Stati membri vengono quindi da adesso in poi
coinvolti in prima persona.
32
CAPITOLO SECONDO
1. Il trattamento del dato
Il trattamento dei dati è oggi disciplinato, quale regola fondamentale, dal
Codice della privacy (d.lgs. 196/2003). Il Codice regolamenta il trattamento dei
dati personali.
Per dato personale si deve intendere il dato costituito da un contenuto informativo riferito ad una determinata persona fisica, identificata o identificabile.
In particolare, ai sensi dell’art. 4 “Per dato personale si intende qualunque
informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale”20.
Sono pertanto sicuramente esclusi dall’ambito applicativo del Codice della
privacy tutti quei casi in cui si abbia a che fare con una quantità (anche molto
grande) di dati che però, per quanto possano essere vari, complessi e anche
estremamente interessanti, non fanno riferimento ad una persona fisica, ma
Articolo 4 comma 1 lettera b. Il presente articolo é stato recentemente così modificato dal cosiddetto
“Decreto Monti”, decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre
2011, pubblicato in G.U. del 6 dicembre 2011, in vigore dallo stesso giorno. La precedente versione
del citato articolo prevedeva: “Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”. Il Decreto
Monti ha quindi introdotto una importante modifica: devono essere considerati dati personali solo i dati
delle persone fisiche, non quelli delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni. Lo scopo della
riforma è quello di introdurre semplificazioni, soprattutto nei rapporti tra le imprese: tutta una serie di
adempimenti che erano estesi precedentemente anche alle persone giuridiche e agli enti, primo fra tutti
l’informativa e la raccolta del consenso, vanno ora effettuati solo a tutela delle persone fisiche. Per quanto
sia comprensibile l’obiettivo perseguito mi trovo a non concordare pienamente con la tecnica legislativa
utilizzata: per introdurre semplificazioni burocratiche non è sempre opportuno arrivare a negare l’esistenza
di una categoria giuridica: in questo caso quella di ente/soggetto interessato che ha dati suoi propri che
anch’essi, almeno tanto quelli delle persone fisiche, devono essere fatti oggetto di tutela. Va tuttavia
segnalato, in positivo, che con questa modifica della norma ci allineiamo alla condizione di molti Stati
membri dell’Unione, per la cui normativa privacy l’interessato è solo una persona fisica.
20
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
IL TRATTAMENTO
DEL DATO SANITARIO
33
I quaderni di Eleonora I 14
34
sono anonimi, si riferiscono a soggetti indeterminati, a categorie o gruppi di
persone.
In questo caso non dobbiamo preoccuparci: il Codice della privacy non va
applicato. Si suole dire pertanto che le norme sulla privacy si applicano ai dati
personali, ma non ai dati anonimi o aggregati.
Cosa si deve intendere per trattamento del dato? Il trattamento, ai sensi del
Codice della privacy, nonché, prima di lui, della normativa europea che lo ispira,
è un concetto molto ampio e omnicomprensivo.
Per trattamento, infatti, si deve intendere, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera a “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza
l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione,
la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se
non registrati in una banca di dati”.
Si tratta, come si può ben vedere, di una definizione che include tutti i possibili destini e tutte le possibili “fasi di elaborazione” di un’informazione. E questo
per offrire la maggior possibile tutela a colui cui il dato si riferisce.
Data l’ampiezza della definizione, non è possibile distrarsi: in quasi tutti i
casi in cui usiamo un dato personale, possiamo essere certi che tale “uso”
costituisca un trattamento e che pertanto sia necessario osservare le norme del
Codice privacy.
Sicuramente un modo prevalente di “usare” un dato personale è quello
scritto, che comporta la sua annotazione in documenti e pertanto tutta una serie
di trattamenti documentali dei dati, con conseguenti problemi di archiviazione e
conservazione di tali documenti.
Così come, sicuramente, molti di tali documenti sono oggi documenti informatici, per cui ci troviamo a dover trattare dati personali espressi in formato
digitale e a dover applicare non solo le norme del Codice della privacy ma anche
le altre del nostro ordinamento che riguardano il documento digitale, la sua firma, la sua trasmissione, la sua archiviazione e la sua conservazione21.
21
Per un approfondimento si rimanda a C. Rabbito, Sanità elettronica e diritto: problemi e prospettive,
SEU – Società Editrice Universo, Roma, 2010.
2. I “protagonisti” della privacy
Il protagonista assoluto della normativa privacy è indubbiamente l’interessato. L’interessato è la persona fisica cui si riferiscono i dati personali22.
L’interessato non è solo il soggetto cui i dati si riferiscono, ma anche il soggetto che principalmente ha voce in capitolo circa il loro uso e il loro destino e
che è fatto oggetto di massima tutela con riguardo al trattamento dei suoi dati.
Egli è il soggetto che, ricevuta la debita informativa, deve esprimere il proprio consenso affinché quei dati possano essere trattati.
Un altro soggetto di grande importanza in ambito privacy è il titolare.
Per titolare si intende la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono,
anche unitamente ad altro titolare (il cosiddetto contitolare), le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
22
Per un approfondimento sulla natura dell’interessato si legga la nota precedente.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Ma non dobbiamo pensare che il trattamento di un dato personale sia da ridurre semplicisticamente al documento scritto, sia esso cartaceo o informatico.
Il trattamento del dato è infatti “qualunque operazione” riguardi il dato, anche se si tratta di una operazione non scritta. Anche, per esempio, se il trattamento è orale o visivo è comunque un trattamento ai sensi del Codice della
privacy. Pensiamo ad una telefonata, ad una comunicazione audiovisiva via internet, ad un discorso convegnistico, alla stessa – per estremizzare - semplice
annotazione di un dato in un foglietto attaccato al nostro monitor in ufficio.
Quindi attenzione: se trattiamo dati che non sono necessariamente scritti in
un foglio o in un file questo non significa che siamo salvi dall’osservanza delle
norme privacy.
In particolare, ai sensi dell’art. 2 “Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.
35
I quaderni di Eleonora I 14
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La lettura di tale definizione fa comprendere come in moltissimi ambiti, quali
per esempio quello della Pubblica Amministrazione, della Sanità e nel mondo
imprenditoriale, il titolare, per quanto legalmente rappresentato da una persona
fisica (direttore, dirigente di area, amministratore delegato, presidente etc…) è
di fatto un ente, una persona giuridica.
In molti casi non bisogna cercare, quindi, nell’informativa, alla indicazione “titolare” un nome e un cognome, ma l’indicazione della persona giuridica,
del’ente, dell’associazione, la ditta dell’impresa che trattano i dati, cui seguiranno, per maggiore tutela dell’interessato, il nome e il cognome del loro legale
rappresentante.
Altro personaggio di notevole rilievo nello scenario in cui ci stiamo muovendo è il responsabile.
È responsabile la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare
al trattamento di dati personali.
Il responsabile, nel trattamento dei dati, deve quindi attenersi alle istruzioni
che gli impartisce il titolare dei dati, in quanto soggetto cui competono le decisioni circa tale trattamento e la relativa responsabilità giuridica.
Al fine di vincolare il responsabile alle sue indicazioni, è opportuno che il
titolare predisponga un atto scritto di nomina, in cui il titolare, nel corpo dell’atto
o nell’allegato, indicherà i requisiti fondamentali di tale trattamento, cui il responsabile si dovrà attenere23.
Possono esservi anche dei responsabili dei dati che sono nominati dal titolare al di fuori della sua struttura: in questo caso si parla di “responsabili esterni”,
la cui nomina avviene con modalità analoghe a quelle dei responsabili interni24.
Sono responsabili esterni, per esempio, i soggetti cui il titolare o il responsabile interno (per indicazione del titolare) affidano alcune mansioni specifiche e
determinate, con carattere altamente tecnico. Si pensi per esempio all’attività di
conservazione e archiviazione dei documenti digitali, all’attività di manutenzione e aggiornamento del sistema informatico, al provider che consente al titolare
l’accesso alla rete Internet.
23
Un esempio di nomina del responsabile si può trovare nell’appendice, allegato n. 1.
24
Un esempio di nomina di responsabile esterno si trova nell’appendice all’allegato n. 2.
25
Un esempio di lettera d’incarico è contenuto nell’allegato 3.
26
Un esempio di lettera di riservatezza è contenuto nell’allegato 4.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Si tratta spesso di attività di carattere tecnico informatico che vengono affidate dal titolare- impresa o dal titolare-pubblica amministrazione all’esterno,
o – come si suole dire – in outsourcing.
Ma non vengono delegate a responsabili esterni solo operazioni connesse
all’informatica e alla telematica. È responsabile esterno dei nostri dati il nostro
commercialista, per esempio, o la società di revisione contabile di un’azienda.
Tornando ai personaggi fondamentali della privacy, vi sono poi coloro che,
legati al titolare da un rapporto di lavoro – latamente inteso e variamente configurabile – prestano la loro opera a suo favore e materialmente e concretamente
mettono mano ai dati nell’ambito della loro mansione.
Si tratta dei cosiddetti “incaricati del trattamento”, che sono così definiti dall’art. 30 del Codice della privacy: «Art. 30 (Incaricati del trattamento): 1.
Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che
operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi
alle istruzioni impartite. 2. La designazione è effettuata per iscritto e individua
puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la
documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità
medesima».
Gli incaricati sono dunque sempre persone fisiche: si tratta delle persone
che sono autorizzate dal titolare o dal responsabile a compiere le operazioni di
trattamento dei dati.
Tale autorizzazione deve necessariamente avvenire per iscritto e può assumere la forma della lettera d’incarico25 o di lettera di riservatezza26.
Si utilizza in particolare la lettera di riservatezza nel caso in cui l’incaricato
operi sui dati in via temporanea o per un periodo di tempo limitato: si pensi per
esempio ai casi di uno stagista – che rimane per il solo periodo dello stage -, ad
un ricercatore, che ha necessità di consultare i dati solo ai fini della ricerca che
sta conducendo, a chi è vincolato da un contratto di prestazione occasionale
e non da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o ad uno
studioso venuto in visita.
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TITOLARE RESPONSABILE ESTERNO INTERESSATO I quaderni di Eleonora I 14
INCARICATO 38
RESPONSABILE RESPONSABILE INCARICATO INCARICATO INCARICATO DEL RESPONSABILE ESTERNO INCARICATO 3. L’informativa e il consenso
Il nostro Codice della privacy prevede,
quale principio generale e salvo specifiche, regolamentate eccezioni, che il trattamento del dato personale possa
avvenire solo previo consenso dell’interessato.
Tale consenso deve essere necessariamente informato, ovvero l’interessato,
per poter esprimere un valido consenso, deve essere stato reso consapevole
del tipo e delle caratteristiche del trattamento, nonché dei diritti che egli può
esercitare circa tale trattamento.
Si tratta di un principio affermato già nella direttiva europea di cui il nostro
Codice rappresenta il recepimento. Si legga infatti l’art. 2 par. 1 lett. h della dir.
n. 95/46/CE: il consenso è “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica
e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che
la riguardano siano oggetto di un trattamento”.
Ai sensi dell’art. 7 della stessa direttiva gli Stati membri devono regolamentare la materia in modo che in primis il trattamento di dati personali possa essere effettuato soltanto quando “la persona interessata ha manifestato il proprio
consenso in maniera inequivocabile”.
Vi sono poi casi, specificamente regolamentati, in cui il legislatore consente
il trattamento del dato a prescindere da un esplicito consenso dell’interessato:
quando il trattamento:
b) è necessario all’esecuzione del contratto concluso con la persona interessata,
c) è necessario per adempiere un obbligo legale,
Articolo 13.
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L’interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine
dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di
ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
27
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Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
d) è necessario per la salvaguardia dell’interesse vitale della persona interessata,
e) è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri,
f) è necessario per il perseguimento dell’interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del o dei terzi cui vengono comunicati i
dati, a condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le libertà
fondamentali della persona interessata.
L’elaborazione e messa a disposizione dell’interessato di una informativa
adeguata e per quanto possibile completa è un adempimento fondamentale in
vista del trattamento.
Ai sensi del nostro Codice27 l’informativa deve contenere:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti dell’interessato ex articolo 728;
f) gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.
39
4. Il dato sanitario
Nell’ambito dei dati personali esiste una particolare categoria di cosiddetti
“dati sensibili”.
Il nostro Codice definisce “dati sensibili” i dati personali idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
Dati personali
Dati sensibili
I quaderni di Eleonora I 14
Dati sanitari
40
Il Codice fa oggetto di particolare tutela i dati sensibili, proprio in considerazione della loro natura.
Nell’ambito di questa speciale categoria di dati, come si desume dalla lettera della norma, il legislatore include anche i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute, cioè i dati personali a contenuto sanitario.
A tali dati vanno applicate le norme di particolare tutela previste per i
dati sensibili, salvo che essi non siano trattati al fine della tutela della salute dell’interessato, di terzi soggetti o della collettività e il loro trattamento
sia effettuato da specifici titolari qualificati, i quali istituzionalmente svolgono
funzioni di tutela della salute, ossia gli esercenti delle professioni sanitarie e
degli organismi sanitari pubblici.
Si leggano in proposito J. Monducci, G. Sartor, Codice in materia di dati personali. Commentario
sistematico al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, Cedam, 2004 e J. Monducci, Diritti della persona e
trattamento dei dati particolari, Giuffré, 2003.
29
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
In tale caso non siamo più in presenza della categoria giuridica di dato
sensibile, ma di una categoria caratterizzata da ancora maggiore specialità:
si tratta dei dati sanitari.
Pertanto, sono dati sanitari i dati sensibili che recano informazioni circa lo
stato di salute dell’interessato e che vengono trattati per la tutela della salute
dell’interessato stesso, dei terzi o della collettività da organismi sanitari o da
esercenti le professioni sanitarie.
Qualora tutte queste condizioni siano verificate, e cioè si sia in presenza
di dati sanitari, le norme che devono essere applicate non sono quelle “genericamente” relative ai dati sensibili, ma quelle specificamente riferite ai
dati sanitari contenute nel Titolo V della Parte Seconda, artt. 75 e seguenti
del Codice.
Secondo la dottrina non sono dati sanitari solo quelli che si riferiscono ad
un determinato stato patologico dell’individuo, ma più genericamente quelli
che riguardano “lo stato di salute” dell’interessato.
Si può ritenere, quindi, che essi comprendano tutte le informazioni relative
allo stato fisico, psichico e relazionale dell’individuo.
La salute alla quale si devono riferire i dati per essere qualificati come
“sanitari” è infatti uno status globale dell’individuo, che si estende all’elemento psicologico, fisico e relazionale29.
Circa i soggetti che sono chiamati a trattare tali dati a fini di salute, si
ritiene che debbano qualificarsi come “esercenti professioni sanitarie” coloro che svolgono la loro attività a stretto contatto con il paziente e che la
esercitano sulla base di un titolo, in qualsiasi forma rilasciato dalla pubblica
autorità a fini abilitativi, quali: medici chirurgi, odontoiatri, farmacisti, ostetrici,
assistenti sanitari, infermieri professionali, vigilatori d’infanzia, terapisti della rianimazione, tecnici sanitari di radiologia medica, tecnici di immunologia
e trasfusione, tecnici di igiene ambientale, igienisti dentali, podologi, audiometristi, massofisioterapisti, tecnici della riabilitazione funzionale, tecnici di
laboratorio, dietisti.
41
I quaderni di Eleonora I 14
Per quanto concerne gli “organismi sanitari pubblici” deve ritenersi che
rientrino in tale definizione le strutture sanitarie individuate dalla legge 23
dicembre 1978 n. 833 e successive modifiche.
Si tratta di: Aziende Sanitarie Locali, Aziende ospedaliere, istituti di ricerca
e cura a carattere scientifico, farmacie pubbliche, ambulatori destinati a fornire prestazioni sanitarie mediche e chirurgiche, enti di ricerca e sperimentazione, residenze sanitarie e assistenziali.
Nel caso di trattamento dei dati da parte di esercenti le professioni sanitarie che operano in virtù di un rapporto contrattuale con la struttura sanitaria
tale trattamento va ricondotto a quello degli organismi sanitari di riferimento:
il professionista che opera all’interno della struttura non agisce quale titolare
del trattamento, poiché titolare è l’organismo sanitario, bensì in qualità di incaricato o di responsabile e come tale deve essere specificamente individuato
e nominato.
D’altro canto, se il trattamento di dati a contenuto sanitario non è effettuato come richiesto dal legislatore a fini di tutela della salute, ma con altri
scopi, per esempio a fini di ricerca scientifica, a fini amministrativi, contabili,
di controllo di gestione, di erogazione di prestazioni non deve applicarsi la
disciplina relativa ai dati sanitari, bensì quella che si occupa dei dati sensibili
di cui agli artt. 20 e 26 del Codice privacy.
Si potrebbe dire, per semplificare, che se un dato a contenuto sanitario
non è trattato da organismi sanitari o esercenti professioni sanitarie e non
è trattato a fini di tutela della salute, esso “passa di categoria” e viene fatto
rientrare nuovamente nel più vasto insieme dei dati sensibili.
42
5. Quando e come il dato sanitario può essere trattato
In considerazione della estrema delicatezza del dato sanitario, la regolamentazione del suo trattamento, in ambito internazionale e poi a livello comunitario, è stata conformata al principio del generale divieto del trattamento di
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale - specie con riguardo
al loro trattamento con mezzi informatici e telematici - a meno che il diritto
interno non predisponesse idonee misure di garanzia.
30
Convenzione di Strasburgo n. 108/1981, ratificata nel nostro paese con la legge 21 febbraio 1989,
n. 98, art. 6.
31
Articolo 8 comma 3 della Direttiva 95/46/CE.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
In particolare, la Convenzione del Consiglio d’Europa n. 108 del 198130 ha
previsto che tali dati non possano essere elaborati automaticamente “a meno
che il diritto interno non preveda garanzie appropriate”.
La direttiva 95/46/CE31, che introduce nella Comunità Europea, come abbiamo visto, la prima regolamentazione della privacy, si conforma a quanto
stabilito dal Consiglio d’Europa, ma prevede una specifica eccezione al divieto
di trattamento nel caso in cui questo sia effettuato da personale medico assoggettato per legge all’obbligo del segreto professionale e tale trattamento
sia necessario alla prevenzione o alla diagnostica medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri cura.
Già nella legge italiana di recepimento della direttiva, la 675 del 1996, il
nostro legislatore adegua la disciplina dei dati sanitari a quanto indicato dal
legislatore europeo, allo scopo di bilanciare la necessità di tutelare la vita e
l’incolumità personale con il diritto alla riservatezza.
L’attuale Codice, all’art. 76 primo comma, prevede che gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici possano trattare i dati
idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell’interessato e anche senza l’autorizzazione del
Garante, se il trattamento riguarda dati ed operazioni indispensabili
per perseguire una finalità di tutela della salute o di incolumità fisica
dell’interessato;
b) anche senza il consenso dell’interessato, ma rispettando la previa autorizzazione del Garante, se il trattamento è svolto per finalità di tutela
della salute o dell’incolumità di un terzo o della collettività.
Per verificare la necessità di applicazione del’articolo sopra riportato, è
molto importante tenere conto della finalità per cui si intendono trattare i dati
e del tipo di dati da trattare:
- nel caso in cui il trattamento sia finalizzato alla tutela della salute e
dell’incolumità dell’interessato, di un terzo o della collettività si dovrà
applicare l’art. 76; nel caso in cui in relazione agli stessi dati le finali-
43
I quaderni di Eleonora I 14
44
tà del trattamento siano diverse (amministrative, gestionali, etc…), si
rientrerà nell’ambito dell’art. 20, applicabile in presenza delle rilevanti
finalità di interesse pubblico indicate dall’art. 85;
- qualora l’organismo sanitario debba procedere al trattamento di dati
sensibili diversi dai dati sanitari, è tenuto al rispetto delle condizioni di
cui all’art. 20 del Codice.
Il dato sanitario del paziente non può quindi essere trattato senza il suo
consenso, ma a tutela della salute e dell’incolumità altrui (di un’altra persona o dell’intera collettività) l’art. 76 comma 1 lett. b, permette il trattamento
senza il consenso dell’interessato, qualora vi sia l’autorizzazione del Garante,
fermi restando i limiti della finalità allo scopo e della indispensabilità, nonché
il divieto di diffusione dei dati sanitari.
Per il rilascio dell’autorizzazione si richiede ex art. 76 che il Garante acquisisca il parere del Consiglio Superiore di Sanità. Tale parere non è tuttavia
vincolante e può essere omesso nei casi di particolare urgenza.
Il Garante rilascia periodicamente un’autorizzazione generale attinente ai
dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale. Tale autorizzazione generale consente il trattamento dei dati sanitari per finalità di tutela della salute
di un terzo o della collettività nel caso in cui l’interessato non abbia prestato
il consenso o non possa prestarlo per irreperibilità.
Il consenso al trattamento del dato sanitario potrà essere raccolto solo
previo rilascio di un’adeguata informativa32.
L’informativa dovrà essere resa in forma chiara, evidenziando gli elementi
di cui all’art. 13. Essa dovrà essere resa preferibilmente per iscritto, anche
con carte tascabili con eventuali pieghevoli.
L’informativa dovrà contenere l’analitica indicazione dei trattamenti effettuabili per scopi scientifici, ovvero mediante l’uso delle moderne tecnologie,
ivi comprese telemedicina e teleassistenza, nonché per fornire beni o servizi
mediante rete telematica, al fine di notiziare l’interessato dei trattamenti che
più di altri presentano rischi per i diritti e le libertà fondamentali33.
32
Esempi di modelli di rilascio dell’informativa e di raccolta del consenso al trattamento del dato
sanitario sono reperibili negli allegati 5, 6 e 7.
33
Si vedano gli articoli 78 e 79 del Codice. Le precauzioni relative alla telemedicina e alla teleassistenza
sono previste dal legislatore con riferimento ai soli casi di utilizzo delle modalità semplificate di rilascio
dell’informativa e di raccolta del consenso – per le modalità semplificate si legga il seguito della trattazione
– ma ritengo che, in presenza di un sempre più massiccio impiego dell’informatica e della telematica nella
Sanità, sia opportuno provvedere sempre ad avvertire il paziente.
34
Art. 24 comma 1 lett. e
35
Per un approfondimento si rimanda a pag. 85 e seguenti.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
6. Il consenso dell’incapace e l’emergenza sanitaria
Il nuovo Codice privacy consente, sia pure in circostanze particolarissime,
che il consenso al trattamento del dato sanitario venga prestato non direttamente dal paziente ma da soggetti terzi.
Se, in particolare, il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita
o dell’incolumità fisica dell’interessato e questi non possa prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, incapacità d’agire o incapacità di intendere
e di volere, il consenso può essere manifestato da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, dal convivente o, in
loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato34
(art. 24 comma 1 lett. e).
Nel caso in cui, poi, il paziente si trovi in stato di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, e non sia stato
possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da
un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato, si potranno posticipare informativa e consenso.
Tuttavia non appena ve ne sia la possibilità l’informativa dovrà essere data
e il consenso dovrà essere raccolto presso il paziente o presso chi può darlo
per lui.
L’art. 82 del Codice prevede infatti la possibilità per i titolari qualificati di procedere al trattamento senza il consenso dell’interessato o di terzi abilitati, salvo
poi l’obbligo di procurarselo una volta cessate le ragioni di urgenza35.
Tale norma, applicabile sia agli esercenti le professioni sanitarie e agli organismi sanitari pubblici, sia agli organismi sanitari privati e ai servizi o strutture
di organismi pubblici diversi dagli organismi sanitari operanti in ambito sanitario
o della sicurezza del lavoro, è stata introdotta in ragione del fatto che in ambito
sanitario ci si trova spesso nella necessità di dover trattare dati sanitari senza
45
I quaderni di Eleonora I 14
46
che materialmente o giuridicamente sia possibile acquisire il consenso dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 82 l’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel
caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente
autorità ha adottato un’ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo
117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Inoltre, l’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso
di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica
dell’interessato.
Infine il legislatore consente che l’informativa e il consenso siano presentati
e raccolti successivamente alla prestazione nel caso di prestazione medica che
può essere pregiudicata dall’acquisizione preventiva del consenso, in termini di
tempestività o efficacia.
Come precedentemente accennato, laddove invece l’organismo sanitario
debba procedere al trattamento di dati sensibili diversi dai dati sanitari36, è tenuto al rispetto delle condizioni di cui all’art. 20 del Codice: il trattamento dei
dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse
pubblico perseguite.
Nei casi in cui la disposizione di legge specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili trattati e le operazioni eseguibili, il
trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici dai soggetti che effettuano il trattamento in relazione alle
specifiche finalità perseguite nei singoli casi, con atto di natura regolamentare.
Tuttavia, se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione
di legge, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l’individuazione delle
36
Si ricordi che sono dati sensibili anche tutti i dati a contenuto sanitario non finalizzati alla tutela della
salute dell’interessato, di un terzo o della collettività, ma esemplificativamente impiegati nell’ambito della
funzione amministrativa, di gestione del personale, in ambito finanziario, contabile, di controllo di gestione
e di previsione di bilancio.
7. Le modalità semplificate di rilascio dell’informativa
e di raccolta del consenso
Come si è potuto evincere da quanto detto finora, la modulistica che deve
essere predisposta e fatta firmare da parte degli organismi sanitari e dagli esercenti le professioni sanitarie al fine di poter trattare i dati sanitari dei loro pazienti è piuttosto articolata e richiede un discreto impegno di tempo e di energie.
Il legislatore se ne è mostrato consapevole prevedendo, per gli organismi
sanitari e per gli esercenti professioni sanitarie, modalità semplificate di rilascio
dell’informativa e di raccolta del consenso.
Ai sensi dell’art. 77, di tali modalità semplificate possono avvalersi tanto
gli organismi sanitari pubblici, quanto gli organismi privati, sia gli esercenti le
professioni sanitarie, che altri soggetti pubblici che operano in ambito sanitario,
della prevenzione e della sicurezza del lavoro.
Il riferimento “agli altri organismi privati” deve intendersi naturalmente rivolto “agli organismi privati sanitari”: le agevolazioni previste dal Codice sono,
infatti, da intendersi applicabili anche ai soggetti privati non operanti in regime
di accreditamento o convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
L’art. 78 del Codice disciplina le modalità semplificate di cui possono avvalersi il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta per rendere
l’informativa.
Innanzitutto, il medico di base e il pediatra possono fornire un’unica informativa in relazione a più trattamenti, cioè a tutti i trattamenti, finalizzati alla
prevenzione, alla diagnosi, alla cura, alla riabilitazione, svolti dallo stesso titolare
o da terzi da lui incaricati, ma pur sempre nell’interesse del paziente.
L’art. 78 comma 4 consente che l’informativa esplichi i suoi effetti anche
in relazione a trattamenti di dati correlati a quelli del titolare e effettuati da
professionisti terzi, in quanto sostituti del titolare stesso o che svolgono l’attività
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono
finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili (art.
20 comma 3).
47
I quaderni di Eleonora I 14
48
professionale in forma associata, che forniscono una prestazione richiesta dal
titolare (per esempio un medico specialista) o i farmaci da lui prescritti.
La norma prescrive infatti che l’informativa del medico di medicina generale
o del pediatra possa riferirsi:
a) al complessivo trattamento di dati personali necessario per l’attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione svolte dal medico o dal pediatra,
b) al trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o
da un altro soggetto che:
- sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra,
- fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico o del
pediatra,
- tratta i dati nell’ambito di un’attività professionale prestata in forma
associata,
- fornisce i farmaci prescritti.
Dal punto di vista contenutistico non paiono essere state introdotte particolari semplificazioni.
Tuttavia, nell’ottica di un sempre maggiore e più invasivo impiego delle tecnologie informatiche e telematiche, è previsto che, oltre agli elementi richiesti
dall’art. 13, l’informativa dovrà contenere l’analitica indicazione dei trattamenti
effettuabili per scopi scientifici, ovvero mediante l’uso delle moderne tecnologie, ivi comprese telemedicina e teleassistenza, nonché il fatto che potrà fornire
beni o servizi mediante rete telematica37.
Quanto sopra è stato previsto a tutela del paziente, al fine di rendergli nota
la possibilità di un aumento dei rischi per la sua privacy, a seguito dell’applicazione delle nuove tecnologie al trattamento dei suoi dati sanitari (oltre naturalmente ad un indubbio incremento dei possibili vantaggi).
Le modalità semplificate per l’informativa riguardano anche, come accennato, gli organismi sanitari pubblici e privati e i servizi e i settori di soggetti
pubblici che operano in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del
lavoro (art. 80 comma 1).
37
Si veda in proposito la nota n. 33.
8. Le misure comportamentali a tutela della privacy del paziente
Il Codice della privacy, con riguardo al trattamento dei dati sanitari, introduce particolari indicazioni e comportamenti precauzionali a tutela della
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
In tal caso, l’informativa potrà riferirsi ad una pluralità di prestazioni erogate
anche da distinti reparti o unità dello stesso organismo, ovvero di più strutture
ospedaliere o territoriali specificamente indicate; inoltre potrà avere ad oggetto
una pluralità di trattamenti a favore dello stesso paziente, effettuati addirittura
in tempi diversi.
La lettera della norma prevede infatti che, per quanto concerne l’informativa
resa da organismi sanitari essa può essere resa in forma unica per:
a) una pluralità di trattamenti effettuati anche il luoghi territorialmente differenti oltre che in settori, reparti ed altre articolazioni operative di una
stessa struttura sanitaria, ma queste andranno specificamente indicate
nell’informativa;
b) avere ad oggetto una pluralità di trattamenti effettuati anche a fini amministrativi e addirittura in tempi diversi.
Oltre ad una semplificazione in relazione ad una molteplicità di soggetti che
possono fornire la stessa informativa o ad una informativa che comprenda più
trattamenti diversificati o che si susseguono nel tempo, sono state previste e
regolamentate anche modalità semplificate di raccolta del consenso.
L’art. 81 dispone, infatti, che il consenso può:
a) essere manifestato in un’unica dichiarazione per tutti i trattamenti che
saranno necessari e che può anche essere reso oralmente (purché venga annotato per iscritto dal sanitario), con deroga espressa alla regola
generale che, per i dati sensibili, richiede la forma scritta per la stessa
validità giuridica della raccolta.
b) avere ad oggetto una pluralità di trattamenti effettuati anche a fini amministrativi e addirittura in tempi diversi.
A questi fini, l’informativa e il consenso dovranno essere annotati dall’organismo o dalle strutture con modalità omogenee e coordinate e tali da permetterne la verifica da parte degli altri reparti o unità che trattano i dati dell’interessato
anche in tempi diversi.
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I quaderni di Eleonora I 14
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privacy e della dignità del paziente che è sicuramente opportuno menzionare
in questa sede.
Più specificamente, l’art. 83 del Codice sollecita i titolari di trattamenti
in ambito sanitario ad adottare, nell’organizzazione delle prestazioni e dei
servizi, misure di sicurezza idonee, finalizzate anche al rispetto del segreto
professionale.
Sono qualificate come tali “le soluzioni finalizzate alla massima tutela della dignità dell’interessato, soprattutto in quelle particolari situazioni in cui il
suo contatto con la struttura sanitaria avviene in concomitanza con una moltitudine di altri soggetti, i quali sia pure accidentalmente, potrebbero venire a
conoscenza delle informazioni sanitarie che lo riguardano”.
Si richiede pertanto l’adozione di soluzioni volte ad impedire, in occasione dei colloqui con l’operatore sanitario, l’indebita conoscenza da parte di
terzi dei dati personali del paziente e l’impiego di prassi che, in occasione di
prestazioni sanitarie o di adempimenti amministrativi, consentano il mantenimento delle cosiddette “distanze di cortesia” e di soluzioni che prescindano
dall’individuazione nominativa degli interessati.
Per esempio ci si deve preoccupare che le visite mediche e la raccolta dei
dati anamnestici dei pazienti non avvengano in situazioni di promiscuità con
altri pazienti.
Inoltre, ai sensi dell’art. 84, le notizie relative al suo stato di salute possono
essere comunicate al paziente non da chiunque o da un qualunque membro
del personale della struttura sanitaria, ma esclusivamente da personale competente: i dati sanitari possono essere resi noti all’interessato, cioè, solo per il
tramite di un medico designato dall’interessato o dal titolare del trattamento
(es. la struttura ospedaliera).
Il secondo comma dello stesso articolo, tuttavia, consente al titolare o al
responsabile del trattamento di autorizzare per iscritto esercenti le professioni
sanitarie diversi dai medici (es. l’assistente sanitario, l’ostetrica, l’infermiere
professionale), purché gli stessi nell’esercizio dei propri compiti intrattengano
rapporti diretti con i pazienti e siano stati nominati incaricati del trattamento
con appropriate modalità e cautele, rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
9. Le misure di sicurezza tecnica. Le misure minime di sicurezza
Un corretto trattamento di dati sanitari richiede, data la delicatezza del
loro contenuto, l’adozione di misure di sicurezza di carattere tecnico.
Le misure di sicurezza previste dal Codice privacy vengono distinte in misure minime di sicurezza e misure di sicurezza idonee e preventive.
Le misure minime di sicurezza sono previste nel Capo II del Titolo V e la
loro mancata adozione è penalmente sanzionata.
Tali misure sono introdotte dall’art. 33 e meglio specificate negli articoli 34
e 35, mentre le modalità operative sono contenute nel disciplinare tecnico di cui
all’Allegato B.
38
Si veda l’articolo 83 comma 2 lettera i.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Viene fatta però un’eccezione alla regola generale per cui i dati sanitari
che riguardano il suo stato di salute possono essere comunicati solo all’assistito - diretto interessato: è previsto infatti che notizie sullo stato di salute
del paziente possano essere comunicate a soggetti diversi dal paziente stesso (genitori, tutore, amministratore di sostegno, prossimi congiunti, familiari,
convivente, responsabile della struttura sanitaria).
All’interno di una struttura sanitaria complessa il personale incaricato di
trattare dati sanitari è sicuramente vario e addetto a molteplici funzioni.
Non tutti questi incaricati sono afferenti a professioni sanitarie regolamentate, iscritti ad albi o ordini e pertanto soggetti al segreto che la loro
professione richiede.
Per questo motivo, correttamente, il legislatore della privacy ha introdotto
una norma di chiusura di carattere generale nella quale si dice che gli incaricati che all’interno di un organismo sanitario si trovino a trattare dati sanitari
o a contenuto sanitario (si pensi agli addetti alle pulizie, al magazzino, ai pasti,
alle attività segretariali) devono ugualmente considerarsi sottoposti ad un vincolo di segretezza analogo a quello delle professioni sanitarie che supportano
e a regole di condotta similari, cui devono essere vincolati, se necessario,
mediante apposite clausole nel loro contratto di lavoro38.
51
L’art. 34 si occupa del trattamento dei dati con strumenti elettronici (meglio:
informatici) e prevede l’adozione delle seguenti misure minime:
a) l’autenticazione informatica39;
b) l’adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione40;
c) l’utilizzazione di un sistema di autorizzazione41;
d) l’aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) la protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti
illeciti, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
f) l’adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza e il ripristino
della disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza42;
h) l’adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati
trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale
effettuati da organismi sanitari.
L’art. 35 è dedicato, invece, ai trattamenti che avvengano “senza l’ausilio
di strumenti elettronici” e cioè essenzialmente, ai trattamenti che avvengano
mediante documenti cartacei.
Il trattamento di dati personali effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici e’ consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico
contenuto nell’allegato B), le seguenti misure minime:
a) l’aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
Definita dall’art. 4 del Codice come “l’insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la
verifica anche indiretta dell’identità”.
I quaderni di Eleonora I 14
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52
40
Sono “credenziali di autenticazione” i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica.
41
Inteso come l’insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l’accesso ai dati e alle modalità
di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
Questa lettera è stata soppressa dal cosiddetto “Decreto Monti” per la semplificazione, più
specificamente dall’art. 45, comma 1, lett.c), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
42
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
b) la previsione di procedure per un’idonea custodia di atti e documenti
affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) la previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in
archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all’identificazione degli incaricati.
Il Disciplinare tecnico di cui all’Allegato B spiega e precisa quanto contenuto nell’art. 34. In particolare, con riferimento alle credenziali di autenticazione viene detto che esse consistono in un codice per l’identificazione
dell’incaricato associato a una parola chiave riservata, conosciuta solamente
dal medesimo, oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso ed uso
esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo
o a una parola chiave, o infine in una caratteristica biometrica dell’incaricato,
eventualmente associata ad un codice identificativo o ad una parola chiave.
La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri o, nel caso in cui lo strumento elettronico non
lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non
deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei
mesi.
In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave va
modificata almeno ogni tre mesi.
Dal Disciplinare tecnico è, inoltre, prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e
la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato.
Quando, poi, per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di
ambito diverso è utilizzato un apposito sistema di autorizzazione.
I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di
incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all’inizio del trattamento,
in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni
di trattamento.
I dati personali oggetto di trattamento svolto con strumenti elettronici devono essere protetti contro il rischio di intrusione illecita, nonché contro l’azione
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I quaderni di Eleonora I 14
di programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale43, mediante l’attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire
la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti devono essere
effettuati almeno annualmente.
In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l’aggiornamento è almeno
semestrale.
Dovranno essere impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedano
il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati dovranno essere distrutti o resi inutilizzabili, ovvero potranno essere riutilizzati da
altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni
precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
Per quanto riguarda specificamente gli organismi sanitari e gli esercenti le
professioni sanitarie, questi dovranno effettuare il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche
di dati con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzazione di codici identificativi,
anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri
dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati.
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10. Le misure di sicurezza tecnica.
Le misure di sicurezza idonee e preventive
Descritte le misure minime di sicurezza, la cui adozione, come si diceva, è
obbligatoria e penalmente sanzionata, vanno poi prese in considerazione le misure di sicurezza cosiddette “idonee e preventive” introdotte, in termini generali,
dall’art. 31.
43
Si tratta della norma rubricata “diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere
un sistema informatico” introdotta dalla legge 547 del 1993 a tutela dei programmi dagli attacchi dei
cosiddetti “virus” nell’ambito delle modifiche al codice penale dirette a frenare il fenomeno dei cosiddetti
“computer crimes”.
11. La costruzione di una banca dati a contenuto sanitario
Gli organismi sanitari e i professionisti del settore, nel momento in cui intendono trattare i dati dei loro pazienti con l’ausilio dell’informatica e della telematica, si trovano inevitabilmente a dover creare delle banche dati contenenti
informazioni sanitarie.
La creazione di data base sanitari è un’operazione molto delicata sotto il
profilo del rispetto della normativa privacy e va posta grandissima attenzione
sotto il profilo tecnico.
Il Codice si occupa più volte della questione: sintomo della grande importanza che il legislatore vi attribuisce.
Innanzitutto va esaminato l’art. 22, il cui comma 6 stabilisce che i dati sensibili (e dunque anche i dati sanitari) contenuti in banche di dati e tenuti con
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Con riferimento ad esse il legislatore dice: “I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche
del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso o di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta”.
Le misure idonee e preventive non vengono quindi esplicitamente definite
ed elencate, ma vengono enucleate in una clausola di tipo generale.
La scelta di tecnica legislativa è dovuta al fatto che il legislatore del Codice è
consapevole che le tecnologie informatiche e telematiche sono soggette a rapida obsolescenza e a continuo progresso, per cui sarà responsabilità del titolare
dei dati scegliere ed adottare le misure che di volta in volta gli appaiano migliori
e più consone allo scopo, in rapporto allo stato della tecnica.
A differenza delle misure minime di sicurezza, la cui mancata adozione è
reato, la mancata adozione delle misure idonee e preventive determina una
responsabilità di tipo civile.
Al di là della evoluzione tecnologica, si deve ritenere, comunque, obbligata
l’adozione di software antivirus e di meccanismi di back up, ma anche di sistemi anti-incendio e di allarme nei locali dove sono custoditi i dati.
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I quaderni di Eleonora I 14
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l’ausilio di strumenti elettronici, vanno “trattati con tecniche di cifratura” oppure
“mediante l’utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni” che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, “li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessità”.
L’obiettivo perseguito è quindi quello di realizzare una banca dati contenente
sì informazioni sanitarie, ma in cui il paziente a cui queste si riferiscono sia
riconoscibile solo in caso di necessità.
E i modi indicati dal legislatore per conseguire questo risultato sono: tecniche di cifratura, codici identificativi o altro in base alle innovazioni tecnologiche
del momento.
Il successivo comma 7 aggiunge: “I dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per
finalità che non richiedono il loro utilizzo”.
Queste precauzioni sono ribadite nella parte dedicata alle misure minime di
sicurezza, la cui mancata adozione è, come si è detto, penalmente sanzionata.
Infatti l’art. 34, relativo, come si ricorderà, ai “Trattamenti con strumenti
elettronici” ci dice che è necessario che vengano adottate “tecniche di cifratura
o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari”.
Se si esaminano congiuntamente gli articoli 22 e 34 pare quindi se ne possa
dedurre che nel caso di creazione di banche dati informatizzate contenenti dati
sanitari, debbano essere adottate tecniche di cifratura o codici identificativi che
consentano di separare l’informazione sanitaria dal nome o dal codice identificativo del paziente e che le informazioni sanitarie (oggetto di particolare tutela)
siano separate dagli altri dati personali riferiti al paziente.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 22 tale separazione parrebbe predisposta a
massima tutela del paziente e cioè affinché il paziente cui il dato sanitario si
riferisce non sia immediatamente riconoscibile neppure dall’operatore sanitario
autorizzato all’accesso e già autenticatosi.
L’abbinamento dato identificativo-dato sanitario (e quindi la riconoscibilità del paziente) dovrà infatti avvenire solo a seguito di un’ulteriore operazione
volontaria e consapevole del sanitario di decifratura o di immissione di codice
identificativo.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Quindi a dire che solo se è proprio intenzionato a farlo il sanitario potrà vedere a chi si riferiscono quelle informazioni sanitarie e eventualmente integrarle,
correggerle o modificarle.
Questa interpretazione delle citate norme sembra confermata da una parte
del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B, il
cui punto 19.8 richiedeva (è stato infatti recentemente abrogato) che il Documento Programmatico sulla Sicurezza effettuasse “per i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali
dell’interessato”.
Il successivo punto 24 poi prevede, in relazione alle “Ulteriori misure in caso
di trattamento di dati sensibili o giudiziari” che: “Gli organismi sanitari e gli
esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche
di dati con le modalità di cui all’articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine
di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali
che permettono di identificare direttamente gli interessati”.
La realizzazione in termini tecnici delle indicazioni del legislatore sembra,
dunque, richiedere una vera e propria progettazione ad hoc del data base che
dovrà essere creato intorno alla separazione fisica dei dati identificativi rispetto
a quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Il matching tra i dati identificativi e le informazioni sensibili dovrà poi essere effettuato tramite un codice identificativo univoco del paziente in modalità
sicura.
I dati identificativi potranno essere cifrati a livello di database tramite tecniche avanzate di crittografia: ciò consentirà di mantenere anonimi i dati idonei a
rilevare lo stato di salute in caso di accessi non autorizzati al database.
Al fine, poi, di rendere i dati identificativi temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e di rendere possibile l’identificazione degli
interessati solo in caso di necessità, come richiesto dal comma 6 dell’art. 22,
l’interfaccia grafica del programma dovrà consentire la visualizzazione in forma
anonima dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato al trattamento: i dati identificativi saranno visualizzati in forma cifrata e risulteranno pertanto
inintelligibili.
57
In caso di necessità di utilizzo, l’applicazione dovrà consentire ai soli utenti
autorizzati di visualizzare i dati anagrafici in chiaro, mediante loro decifratura.
La riunificazione dei dati clinici e di quelli identificativi a formare il dato
sensibile avverrà quindi solamente sull’interfaccia dell’applicazione e solo se
necessario: il matching tra i due tipi di dati sarà effettuato, come detto, dal
codice identificativo del paziente e informazione anagrafica e sanitaria saranno
unite solo a livello visivo nell’interfaccia grafica, rendendo così il dato sensibile
intelligibile all’utente autorizzato e su sua richiesta.
Nella figura che segue cerchiamo di rappresentare graficamente il meccanismo ora descritto.
INTERFACCIA CHE CONSENTE LA VISUALIZZAZIONE DEL DATO SANITARIO DATI IDENTIFICATIVI I quaderni di Eleonora I 14
Nome e cognome Nome e cognome oppure Numero identificativo Numero identificativo oppure Codice fiscale Codice fiscale Codice fiscale -­‐
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INFORMAZIONI A CONTENUTO SANITARIO Informazione sul n. … Informazione sul n. … Informazione sul n. … Etc. CAPITOLO TERZO
1. Le cartelle cliniche
Il Codice della privacy introduce anche alcune indicazioni con riferimento
alla redazione delle cartelle cliniche, affinché questo documento sanitario sia il
più possibile rispettoso della privacy del paziente e di quella dei suoi familiari.
L’art. 92 al primo comma richiede, infatti, che la cartella clinica sia redatta
in modo il più possibile chiaro e che i dati sanitari del paziente siano distinti da
quelli relativi ai suoi familiari (raccolti evidentemente a fini di anamnesi).
Vi si dice in particolare: “nei casi in cui gli organismi sanitari pubblici e
privati redigono e conservano una cartella clinica (…) devono essere adottati
opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati concernenti il paziente da quelli riguardanti altri interessati”.
Con questa norma il legislatore si prefigge di proteggere il più possibile la
riservatezza degli interessati i cui dati compaiono nella cartella.
Come è noto, infatti, è possibile, per varie ragioni, accedere alla cartella
clinica anche se non si è il paziente a cui la cartella clinica si riferisce o il suo
medico curante.
Uno dei motivi principali è quello di difendere in giudizio le proprie ragioni.
Con la soluzione organizzativa consistente nel raccomandare la massima
comprensibilità possibile e nel distinguere, all’interno della cartella, i dati relativi al paziente dai dati relativi ai familiari, il legislatore si prefigge di evitare intrusioni immotivate dei terzi che legittimamente accedono alla cartella nei dati
che non siano di loro interesse (in particolare con riguardo ai dati dei familiari).
La richiesta di accesso dovrà quindi essere motivata e avere un contenuto
preciso.
Le autorità sanitarie si regoleranno di conseguenza, mostrando al richiedente solo i dati per i quali ha fatto la richieste e per cui è autorizzato all’accesso.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
LA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
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I quaderni di Eleonora I 14
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Quanto sopra trova conferma in una pronuncia del Garante secondo la quale l’amministrazione sanitaria, una volta che abbia ritenuto sussistente il diritto d’accesso alla documentazione contenente i dati sanitari, dovrà effettuare
un’accurata selezione delle informazioni da rendere conoscibili ai richiedenti.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 92, la richiesta di accesso alle cartelle
cliniche da parte di soggetti terzi potrà essere accolta solo nei seguenti casi:
- necessità di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, che
sia di rango equiparabile al diritto alla riservatezza dell’interessato, o
consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale o inviolabile,
- necessità di tutelare una situazione giuridicamente rilevante di rango
pari a quello dell’interessato, o consistente in un diritto della personalità
o in un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile.
La tutela della privacy in ambito sanitario si ottiene quindi anche grazie ad
una adeguata predisposizione e gestione della vasta e varia documentazione
impiegata dagli organismi sanitari e dagli esercenti le professioni sanitarie nel
corso della loro attività.
Il principale di questi documenti è sicuramente la cartella clinica di impiego
ospedaliero44, che come si è visto, è espressamente menzionata dal Codice
privacy.
Tuttavia vi sono anche altri documenti o insiemi di informazioni strutturate
(referti, schede sanitarie, fascicoli sanitari elettronici, dossier sanitari) che sono
molto importanti per l’attività sanitaria e che quindi vanno necessariamente
presi in considerazione anche sotto il profilo della privacy.
È innanzitutto importantissimo ricostruire l’insieme delle norme in vigore
nel nostro ordinamento che regolamentano tali documenti per poter comprendere le criticità che essi possono presentare sotto il profilo della tutela dei dati,
specie nel caso di una loro redazione come documenti digitali.
Partiamo dalla già menzionata cartella clinica.
44
Vedremo più avanti come l’insieme delle informazioni relative al paziente nel caso del medico di
medicina generale non va indicato a rigori con l’espressione di “cartella clinica” ma con quella di “scheda
sanitaria” e come i due documenti siano caratterizzati da natura giuridica e disciplina completamente
diverse.
45
Si legga, in particolare, la sentenza della Cassazione Penale a Sezioni Unite dell’11 luglio 1992, n.
191175, ai sensi della quale la cartella clinica ha natura di atto pubblico in quanto “esplicazione di potere
certificativo e partecipe della natura pubblica dell’attività sanitaria”. Nel caso di specie, peraltro, viene
riconosciuta natura di atto pubblico tanto in capo alla cartella clinica tenuta da una struttura pubblica
ospedaliera quanto quella di una casa di cura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Nello
stesso senso del riconoscimento della natura di atto pubblico alla cartella clinica anche si vedano anche:
Cassazione Penale Sez. V 193800/92; Cassazione Penale Sezione V 209682/97; Cassazione Penale
Sezione V 184221/90.
Si legga anche la nota e recente sentenza 35836 del 2007, frutto di un pronunciamento della
Sesta Sezione Penale della Cassazione, la quale ribadisce la natura di pubblico ufficiale in capo al medico
convenzionato in quanto nella sua attività estrinseca “poteri pubblicistici di certificazione”.
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Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Non abbiamo nessuna norma che definisca con precisione cosa si deve
intendere con “cartella clinica”. Per questo motivo sono stati gli studiosi che si
sono sforzati di stabilire cosa giuridicamente debba intendersi con essa.
La definizione che ne dà la dottrina è quella secondo cui “cartella clinica” si
intende un documento che include sia le informazioni sulle condizioni cliniche
del paziente connesse ai motivi del ricovero, sia indicazioni sulle situazioni pregresse e che vi possono poi essere registrati anche dati relativi ad altri soggetti,
in particolare nel caso delle anamnesi familiari.
Ma qual è il valore giuridico di questi documenti?
Su questo punto la nostra Cassazione pare non avere più dubbi: le cartelle
cliniche hanno valore probatorio di atto pubblico45.
Si tratta, dunque, di un documento molto particolare, collocato dalla giurisprudenza della Cassazione proprio ai vertici della ideale graduatoria di documenti previsti dal nostro ordinamento.
Ed è considerata tale in quanto, chi redige e firma una cartella clinica attesta la verità di quanto ha scritto e firmato con lo stesso potere di certificazione
dell’autorità sanitaria e in vece di questa.
Inoltre, per allargare il nostro ambito di indagine, va sottolineato come secondo la giurisprudenza della Cassazione sono atti pubblici anche il referto clinico
(Cass. Pen. 10609/82), il certificato sanitario medico USL (Cass. Pen. 2207/1995)
e una serie di certificati quali il certificato di morte (Cass. Pen. 181708/1989), il
certificato di sana e robusta costituzione (Cass. Pen. 199666/1994), i certificati
che attestano l’invalidità civile (Cass. Pen. 1004/2000) e il certificato di gravidanza46.
61
I quaderni di Eleonora I 14
62
Il riconoscimento operato dalla Cassazione di questi documenti come atti
pubblici è stato principalmente effettuato al fine della applicazione di due articoli del Codice penale: l’articolo 476 e l’articolo 479, che si occupano, rispettivamente, del reato di falsità materiale e di falsità ideologica in atto pubblico.
In particolare, l’articolo 476, che si occupa del reato di falsità materiale,
recita: “Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto
o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno
a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino
a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”.
L’articolo 479, con riguardo alla falsità ideologica, prevede: “Il pubblico
ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni,
attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua
presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero
omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente
fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite
nell’articolo 476”.
Ora, quando si è trattato di applicare la norma e di decidere nella pratica quali fossero gli atti pubblici ai fini dell’applicazione di questi articoli, la
Cassazione penale ha indicato tra essi anche la cartella clinica, il referto e il
certificato medico.
Si tratta di una presa di posizione univoca e coerente nel tempo della nostra
giurisprudenza di legittimità da non trascurare.
L’atto pubblico, nel nostro ordinamento, ha anche una definizione in ambito
civilistico. È definito infatti dall’art. 2699 del codice civile come “il documento
redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale
autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è stato formato”.
Il rapporto tra l’atto pubblico in senso civilistico e l’atto pubblico in ambito
penale è stato spiegato dalla stessa Cassazione, in particolare nella sentenza
delle Sezione Unite n. 15983 dell’11 aprile 2006, relativa ai criteri per individuare l’atto pubblico. Nel caso specifico si trattava di valutare il valore giuridico
del cartellino marcatempo utilizzato dai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Nella suddetta sentenza i giudici di legittimità hanno evidenziato come,
secondo la costante giurisprudenza della Cassazione e la prevalente dottrina,
2. Il Fascicolo Sanitario Elettronico. Le Linee Guida del Garante
Affrontiamo ora la trattazione del Fascicolo Sanitario Elettronico.
Non si tratta in questo caso di un vero e proprio documento utilizzato in ambito sanitario, ma piuttosto di un insieme strutturato di informazioni in modalità
digitale, che possono includere anche dei documenti sanitari.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
“agli effetti delle norme sul falso documentale, il concetto di atto pubblico è
più ampio rispetto a quello che si desume dalla definizione contenuta nell’art.
2699 cod. civ., in quanto comprende non soltanto quei documenti che sono
redatti con le richieste formalità da un notaio o da un altro pubblico ufficiale
autorizzato ad attribuirgli pubblica fede, ma anche i documenti formati da un
pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio
nell’esercizio delle sue funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua
presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica”.
In buona sostanza la Cassazione intende mettere in guardia coloro che
per una mansione di rilevanza pubblica sono incaricati di redigere e firmare
atti che attestano fatti cui l’ordinamento attribuisce valore giuridico: devono,
questi documenti, essere considerati anch’essi atti pubblici e quindi tutelati
dalle norme penali contro il falso ideologico e materiale, anche se non sono
propriamente conformi alla definizione civilistica di atto pubblico.
L’operatore sanitario sarà dunque soggetto alle fattispecie penali relative
alla falsità in atti a prescindere dal fatto che la documentazione da lui redatta
e sottoscritta sia civilisticamente inquadrabile nella definizione di “atto pubblico”.
Per essere soggetto alle norme penali è sufficiente che per sua propria
funzione sia chiamato a redigere e sottoscrivere atti che la giurisprudenza penale e la dottrina tendenzialmente riconoscano quale “esplicazione del potere
certificativo pubblico”.
Un dato è indubbio: la cartella clinica, e con lei altri documento sanitari
quali i referti e i certificati, non sono per il nostro diritto comuni documenti
amministrativi, bensì documenti collocati dal legislatore, per la rilevanza del
loro contenuto e per l’espressione del potere di attestazione che consentono, ai
vertici della gerarchia delle produzioni documentali previste dall’ordinamento.
63
I quaderni di Eleonora I 14
64
Il Fascicolo Sanitario Elettronico è stato per la prima volta previsto e disciplinato nel 2011 dal disegno di legge Fazio sulla riforma delle professioni
sanitarie, senza divenire però norma di legge.
È stato poi nuovamente incluso, senza grandi modifiche rispetto alla disciplina contenuta nel disegno di legge Fazio, in un disegno di riforma della Sanità
durante il Governo Monti, quello del Ministro della Salute Balduzzi, che lo ha
presentato al Consiglio dei Ministri alla fine dell’estate del 2012.
Prima del disegno di legge Fazio, si erano già espressi in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico sia il Ministero della Salute che l’Autorità Garante per
la privacy.
Molto opportunamente, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, rilevata “l’esigenza di individuare misure e accorgimenti necessari e
opportuni da porre a garanzia dei cittadini interessati”, ha avviato nel marzo
2009 una consultazione pubblica relativa al Fascicolo sanitario elettronico e al
dossier sanitario, consultazione rivolta a tutti i soggetti e le categorie interessate, in particolare sottoposta all’attenzione “degli organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta, degli organismi rappresentativi di operatori sanitari e delle associazioni
di pazienti interessati”.
Pertanto, il provvedimento contenente le Linee guida, originariamente adottato dall’Autorità il 22 gennaio 2009 e poi sottoposto a pubblica consultazione
al fine di acquisire riscontri e osservazioni da far pervenire all’Autorità entro il
31 maggio, ha poi portato alla deliberazione in via definitiva delle “Linee guida
in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario” in data
16 luglio 2009.
In esse il Garante per la privacy precisa che sia il fascicolo che il dossier si
collocano nell’ambito del “processo di ammodernamento della sanità pubblica
e privata”e che si prefiggono di “migliorare l’efficienza del servizio sanitario
attraverso un ulteriore sviluppo delle reti e una più ampia gestione informatica
e telematica di atti, documenti e procedure”.
Il contributo dato in questa sede dall’Autorità garante risulta di grande rilevanza nell’ottica di sgombrare primariamente il campo da questioni terminologiche e funzionali.
Come trattato nel precedente paragrafo, la cartella clinica – di genesi ospedaliera - per costante
giurisprudenza della Cassazione è un atto pubblico e gode inoltre di apposita regolamentazione per quanto
concerne la sua archiviazione conservazione.
47
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Dalle indicazioni del Garante risulta chiaro come il FSE non debba essere
confuso con la cartella clinica (elettronica o meno) che, per riconoscimento dello
stesso Garante, è oggetto di una sua propria disciplina giuridica47.
Né va commesso l’errore di confondere il contenuto del futuro FSE con
l’insieme delle informazioni che il medico di medicina generale raccoglie sulla
salute del proprio paziente nella scheda sanitaria, documento per ora ad uso
esclusivamente interno del medico di famiglia.
Del FSE il Garante dà una prima descrizione, secondo la quale si tratta di
un “fascicolo formato con riferimento a dati sanitari originati da diversi titolari
del trattamento operanti più frequentemente, ma non esclusivamente, in un
medesimo ambito territoriale”.
Da tale definizione si desume la natura del FSE come un insieme coordinato
e funzionale di informazioni di varia provenienza attinenti allo stato di salute del
cittadino/paziente, finalizzate alla sua cura.
In questa prima descrizione non si fa menzione di documenti sanitari: stando
a questa definizione potrebbe trattarsi solo di un insieme di dati e informazioni,
raccolte in modo logico e razionale per la cura del cittadino.
Tuttavia, nel prosieguo delle citate Linee guida, ci si sofferma sul fatto che
“nel caso di FSE” vengono “in considerazione documenti sanitari del tutto distinti tra loro” e infine, nel paragrafo rubricato “Comunicazioni al Garante” se
ne dà la seguente definizione: “un insieme logico di informazioni e documenti
sanitari volto a documentare la storia clinica di un individuo condiviso da più
titolari del trattamento”.
La natura del Fascicolo Sanitario Elettronico come di un insieme di documenti sanitari richiede particolare cura e attenzione sotto il profilo giuridico e
della privacy, in quanto, come si è visto a proposito della caratteristica di atto
pubblico della cartella clinica, del referto e dei certificati, molto documenti sanitari hanno una loro “storia giuridica” e un loro inquadramento normativo, dottrinario e giurisprudenziale, di cui bisogna tenere conto in sede di realizzazione del
FSE e di digitalizzazione di questi documenti, tradizionalmente cartacei.
65
I quaderni di Eleonora I 14
66
Un elemento su cui riflettere è esemplificativamente il fatto che il FSE sarà
il fascicolo informatico che conterrà, una volta implementato, l’insieme più
numeroso e vario di documenti che sono atti pubblici, almeno sotto il profilo
penalistico, rispetto a tutti i fascicoli digitali finora normativamente previsti
nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
Una vera rivoluzione.
Per la stessa natura di “atto pubblico” di alcune delle entità documentali
contenute, alla suddette “informazioni organizzate” non potranno essere applicate automaticamente le norme del Codice dell’Amministrazione Digitale
previste per i documenti informatici e per i documenti informatici amministrativi, trattandosi nel caso di specie di un atti amministrativi informatici molto
particolari, ovvero di “atti pubblici informatizzati”.
La redazione di tali atti pubblici comporta che, in questi casi, la firma (nel
caso di documenti in formato digitale si tratterà della firma digitale) viene
apposta nel documento sanitario eventualmente informatizzato non semplicemente da un medico o altro operatore sanitario, ma da un medico in veste
di pubblico ufficiale.
In base alle Linee guida, scopo del “Fascicolo sanitario elettronico” e
“Dossier sanitario” saranno “la condivisione informatica, da parte di distinti
organismi o professionisti, di dati e documenti sanitari che vengono formati,
integrati e aggiornati nel tempo da più soggetti, al fine di documentare in
modo unitario e in termini il più possibile completi un’intera gamma di diversi
eventi sanitari riguardanti un medesimo individuo e, in prospettiva, l’intera
sua storia clinica”.
Alla luce della funzione attribuita a tali strumenti, il Garante arriva quindi
alla conclusione che “il FSE e il dossier” conterranno “diverse informazioni
inerenti allo stato di salute di un individuo relative ad eventi clinici presenti
e trascorsi (es.: referti, documentazione relativa a ricoveri, accessi al pronto
soccorso), volte a documentarne la storia clinica” e che i suoi dati personali saranno “collegati tra loro con modalità informatiche di vario tipo che ne
rendono, comunque, possibile un’agevole consultazione unitaria da parte dei
diversi professionisti o organismi sanitari che prendono nel tempo in cura
l’interessato”.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Si parla di dossier sanitario “qualora tale strumento sia costituito presso
un organismo sanitario in qualità di unico titolare del trattamento (es., ospedale o clinica privata) al cui interno operino più professionisti”.
Si intende invece per FSE il “fascicolo formato con riferimento a dati sanitari originati da diversi titolari del trattamento operanti più frequentemente, ma non esclusivamente, in un medesimo ambito territoriale (es., azienda
sanitaria, laboratorio clinico privato operanti nella medesima regione o area
vasta)”.
In considerazione del fatto che il FSE non aveva (e non ha) ancora trovato
un suo riconoscimento normativo, l’Autorità Garante riteneva opportuno intervenire a tutela della privacy del paziente in questo ambito ancora pionieristico
e deregolamentato.
Ad ogni buon conto, per quanto non abbiano il valore di norma di legge
in quanto promananti da un’Autorità indipendente, è opportuno tenere conto
delle raccomandazioni del Garante in merito alla realizzazione e gestione del
FSE:
Innanzitutto, poiché i dati sanitari e i documenti che faranno parte del FSE
proverranno da più soggetti diversi, dovranno essere adottati idonei procedimenti informatici che consentano di individuare la fonte di provenienza di
ciascun dato: quale organismo o professionista cioè lo ha raccolto, prodotto e
chi lo ha reso accessibile.
In tal modo sarà possibile comporre e mantenere un quadro chiaro di
responsabilità con riguardo al trattamento dei dati contenuti, in quanto il soggetto che ha prodotto e inserito i dati ne manterrà di regola la titolarità e le
conseguenti responsabilità giuridiche civili e penali.
Con riguardo alle finalità del trattamento dei dati, tale trattamento, secondo il Garante, dovrà essere incentrato nelle attività di cura, diagnosi e
prevenzione a vantaggio del paziente.
Il Garante aggiunge però che “qualora attraverso il FSE o il dossier si
intendano perseguire anche talune finalità amministrative strettamente connesse all’erogazione della prestazione sanitaria richiesta dall’interessato (es.
prenotazione e pagamento di una prestazione), tali strumenti dovranno essere strutturati in modo tale che i dati amministrativi siano separati dalle
informazioni sanitarie, prevedendo profili diversi di abilitazione degli aventi
67
I quaderni di Eleonora I 14
accesso agli stessi in funzione della differente tipologia di operazioni ad essi
consentite”.
Inoltre “eventuali, future utilizzazioni anche parziali del FSE o del dossier
per ulteriori fini di ricerca scientifica, epidemiologica o statistica” non saranno
di per sé precluse, ma potranno verificarsi solo in conformità alla normativa di
settore e dovranno essere oggetto di preventiva e specifica attenzione.
68
3. Il Fascicolo Sanitario Elettronico.
Il riconoscimento del principio di autodeterminazione
La questione maggiormente dibattuta in relazione alla progettazione FSE
è quella che riguarda il suo contenuto: quali siano cioè i dati sanitari che
potranno lecitamente confluire nel fascicolo e quale dovrà essere il grado di
incidenza della volontà del paziente su tale contenuto.
Si tratta di aspetti fondamentali che sono già stati oggetto dell’attenzione
dei Garanti europei in sede di elaborazione delle Linee guida sulla cartella
clinica elettronica (CCE)48.
In proposito, il Gruppo dei garanti europei già riconosceva l’importanza
del principio di “autodeterminazione del paziente”, in relazione al quale si affermava che “la decisione del paziente sul come e il quando usare i suoi dati
deve rivestire un ruolo fondamentale come garanzia importante”.
Il riconoscimento del principio di autodeterminazione da parte del paziente
non era tuttavia visto come assoluto dai Garanti europei, i quali, nel citato
documento, affermavano che “un sistema di CCE non è interamente fondato
sul consenso come base giuridica” e aggiungevano che “poiché i diversi tipi
di dati sulla salute non hanno lo stesso potenziale di arrecare pregiudizio, andrebbero distinte delle categorie di utilizzo con vari gradi di possibilità d’esercizio dell’autodeterminazione”.
Si legga in proposito il “Documento di lavoro sul trattamento dei dati personali relativi alla salute
contenuti nelle cartelle cliniche elettroniche (CCE)”, adottato il 15 febbraio 2007. Il gruppo di lavoro, istituito
ai sensi dell’articolo 29 della direttiva 95/46/CE, è un organo europeo indipendente a carattere consultivo in
materia di protezione dei dati e della vita privata. I suoi compiti sono illustrati all’articolo 30 della direttiva
95/46/CE e all’articolo 15 della direttiva 2002/58/CE.
48
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
In Italia il tema è stato oggetto di acceso dibattito e l’Autorità garante per
la privacy nelle citate Linee guida per il Fascicolo Sanitario Elettronico, prende
decisamente posizione a favore dell’autodeterminazione del paziente.
Il Garante della privacy si raccomanda che sia consentito al paziente di
“scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un Fse/dossier con le
informazioni sanitarie che lo riguardano”.
Altrimenti deve essere garantita al paziente la possibilità che i dati sanitari
restino disponibili solo al professionista o organismo sanitario che li ha redatti, senza la loro necessaria inclusione in tali strumenti.
Non solo: non si tratta di garantire la autodeterminazione solo con riguardo
al “se” far redigere un proprio FSE, ma anche sul “come” tale fascicolo debba
essere costituito.
Il nostro Garante arriva infatti ad affermare che il paziente deve potersi
liberamente esprimere su quali informazioni egli vuole che siano inserite nel
fascicolo e deve essere possibile che alcune informazioni sanitarie che lo
riguardano non siano menzionate affatto nel fascicolo.
Quindi alcune notizie molto importanti sul paziente potrebbero non comparire nel suo fascicolo, se egli lo vuole. Si tratta del cosiddetto “oscuramento” del FSE.
Ma non basta. Il Garante richiede che gli operatori sanitari che consultano il fascicolo non siano neppure in grado di accorgersi che l’interessato ha
deciso di oscurare una determinata informazione. Per intenderci: supponiamo
che il paziente sia celiaco e che non voglia che questa informazione sia resa
nota mediante il suo FSE. Egli può evitare di inserirla. Ma non ci deve essere
all’interno del suo FSE nessun “indizio” da cui il medico possa desumere che
non ha voluto metterla.
Per esemplificare in modo molto banale, non ci deve essere una frase “il
paziente è celiaco” e due caselle “sì” e “no” che il medico possa compilare,
perché se il medico non le compilasse né con un sì né con un no, chi legge il
fascicolo si accorgerebbe che il paziente non ha voluto pronunciarsi circa il
fatto di essere o meno celiaco.
Quindi, l’oscuramento dovrebbe avvenire in modo tale da far sì che gli
operatori sanitari non siano in grado di venire a conoscenza del fatto che esso
si è verificato (cosiddetto “oscuramento dell’oscuramento”).
69
I quaderni di Eleonora I 14
Come si è detto, la posizione del Gruppo ex articolo 29 sarebbe più moderata: si suggerisce di distinguere “diversi tipi di dati sulla salute” in rapporto alla
loro potenzialità di arrecare danno alla privacy del paziente e di “creare diversi
moduli di dati con diverse condizioni di accesso”.
Per esempio, un modulo di dati “vaccinazioni” oppure “allergie” o “intolleranze ai farmaci” dovrebbero essere accessibili in ogni momento alla persona interessata e potrebbero anche esserlo per un numero piuttosto ampio di
operatori sanitari; un modulo “emergenze” potrebbe prevedere mezzi tecnici
speciali per l’accesso.
Nello senso della possibilità di un temperamento funzionale del principio di
oscuramento si pone anche il Garante italiano nelle citate Linee guida nel momento in cui dà atto che “in alcuni progetti esaminati all’interno del Fse/dossier
è stata poi individuata una sintesi di rilevanti dati clinici sul paziente, ovvero
un insieme di informazioni la cui conoscenza può rivelarsi indispensabile per
salvaguardare la vita dell’interessato (es., malattie croniche, reazioni allergiche,
uso di dispositivi o farmaci salvavita, informazioni relative all’impiego di protesi
o a trapianti). Tali informazioni – raccolte di regola in un modulo distinto - sono
conoscibili da parte di tutti i soggetti che prendono in cura l’interessato”.
70
4. Il Fascicolo Sanitario Elettronico. Le Linee Guida ministeriali
Alle Linee guida del Garante privacy sono seguite, nel novembre 2010, le
Linee guida del Ministero della Salute.
Esse definiscono il FSE come un “insieme di dati e documenti digitali di
tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi,
riguardanti l’assistito, che ha come scopo principale quello di agevolare l’assistenza al paziente, offrire un servizio che può facilitare l’integrazione delle
diverse competenze professionali, fornire una base informativa consistente,
contribuendo al miglioramento di tutte le attività assistenziali e di cura, nel rispetto delle normative per la protezione dei dati personali”.
La definizione ministeriale include quindi pacificamente i documenti digitali
di tipo sanitario all’interno del FSE, nel quale quindi ci aspetteremo di trovare
cartelle cliniche, referti e certificati.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Per altro verso, tale definizione, sicuramente per motivi di missione istituzionale dell’organo emanante, pare meno incentrata di quella del Garante
sulla salute e sulla cura del paziente e maggiormente sulla predisposizione di
tutto l’apparato assistenziale e burocratico necessario per tale attività di cura.
La finalità del trattamento del dato sanitario sembra pertanto essere, nella
visione del ministero, volta alla cura del paziente solo in via mediata, mentre
in via immediata, e per la natura stessa dell’organo che ha predisposto queste
Linee guida, l’approccio ministeriale pare più concentrato sugli aspetti amministrativi, gestionali e di controllo di spesa.
Le Linee guida ministeriali introducono poi un oggetto documentale nuovo: il cosiddetto Patient Summary (o Profilo Sanitario Sintetico).
Si dovrebbe trattare di un documento di importanza cruciale, dato il suo
ruolo di “riassunto della storia clinica del paziente e della sua situazione corrente”.
La redazione e la tenuta di tale documento è affidata dalle Linee guida al
medico di medicina generale. Esse infatti affermano: il Patient Summary “è
creato, aggiornato e mantenuto solo dal MMG/PLS; non può essere creato
in maniera automatica a partire dal FSE; è sempre frutto di una valutazione
professionale e la frequenza di aggiornamento, che deve essere adeguata, è
a discrezione del MMG/PLS”.
Al medico di medicina generale viene quindi affidata una rilevante responsabilità: quella della creazione, del mantenimento e dell’aggiornamento del
riassunto della storia clinica del paziente.
Con riguardo poi al rapporto tra le indicazioni contenute nelle Linee guida
ministeriali e le raccomandazioni del Garante privacy, si riscontra una piena
adesione – per lo meno formale - nelle Linee guida del ministero della Salute,
alle osservazioni dell’Autorità Garante.
Si legge nelle indicazioni ministeriali: “Il trattamento dei dati personali del
FSE deve rispettare pienamente le norme che disciplinano la protezione di tali
dati e deve pertanto assoggettarsi alla libera volontà dell’assistito, che con il
proprio consenso ha facoltà di permettere o meno la costituzione del proprio
FSE, di far confluire in esso i dati relativi al suo stato di salute pregresso e/o
attuale e di esercitare il potere di controllo su chi può accedere al proprio
71
I quaderni di Eleonora I 14
72
fascicolo e a quali gruppi di informazioni. Le sue scelte possono essere da lui
modificate in qualsiasi momento”.
Il Ministero aderisce inoltre completamente alla posizione del Garante
circa l’opportunità dell’ “oscuramento” nonché dell’ “oscuramento dell’oscuramento”: “Ulteriore garanzia per l’assistito è la facoltà di non consentire la
visibilità di alcune informazioni sanitarie relative a singoli eventi clinici, che
potrebbero andare a confluire nel FSE, a soggetti diversi da chi ha prodotto il
dato (oscuramento) senza che quest’ultimi vengano automaticamente a conoscenza del fatto che l’assistito abbia effettuato tale scelta (“oscuramento
dell’oscuramento”)”.
La natura del FSE come emerge dalle indicazioni ministeriali è - a parere
di chi scrive - minata da una forte ambiguità: da un lato il suo contenuto ne è
dettagliatamente descritto (dati identificativi e dati amministrativi del paziente, nucleo minimo ed essenziale dei dati sanitari, altri documenti, tra cui in
particolare il Patient summary).
Dall’altro però tutto il suo prezioso contenuto, delineato minuziosamente
nelle Linee guida ministeriali, risulta “minacciato” da una applicazione non
solo teorica ma reale ed effettiva dal principio dell’oscuramento.
Il Ministero ci dice infatti nella prima parte delle Linee guida cosa esattamente potrà trovarsi nel FSE, ma poi “si scopre” nella seconda parte dello
stesso regolamento che in un FSE “reale” potrebbe non esservi nulla o quasi,
avendo il paziente esercitato il suo diritto all’oscuramento.
O addirittura che il paziente potrebbe non avere un FSE (“Il consenso alla
creazione del proprio Fascicolo sanitario elettronico, da parte dell’assistito,
deve essere esplicito”, cioè manifestato inequivocabilmente, quindi non intuito o desunto da un comportamento, non soddisfacendo il criterio del carattere
“esplicito” la soluzione del silenzio-assenso (opt-out)”). Con buona pace della
responsabilità del medico di medicina generale, cui potrebbe essere affidata
la manutenzione e l’aggiornamento di una “scatola vuota”.
Quelle sopra descritte sono le perplessità giuridiche di maggiore rilevanza.
Ma non sono le sole. Vale la pena anche di riflettere sulla natura e sul valore
giuridico del cosiddetto “Taccuino personale del cittadino”.
Ci dicono le Linee guida: “Nell’ambito del FSE si può prevedere una sezione riservata al cittadino per offrirgli la possibilità di inserire dati ed informa-
5. Il Fascicolo Sanitario Elettronico. I disegni di legge Fazio e Balduzzi
Il percorso formativo del FSE include altre due tappe di rilievo: la presentazione alla Camera, il 7 aprile del 2011 di un disegno di legge da parte
del Ministro della Salute Fazio riguardante “Sperimentazione clinica e riforma
degli ordini delle professioni sanitarie” – durante il governo Berlusconi - e la
presentazione di un decreto legge recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di salute” – durante il
governo Monti – da parte del Ministro della Salute Balduzzi49.
Per quanto concerne il disegno di legge Fazio, il titolo III del disegno di legge era rubricato: “Sanità elettronica” e, in caso di approvazione della norma,
sarebbe stata la prima volta che in un testo di legge che disciplina il nostro
Servizio Sanitario Nazionale compariva l’espressione di “Sanità elettronica”.
L’articolo 12 del citato titolo si occupava specificamente del Fascicolo elettronico: “Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico” e lo definiva
49 �
Decreto legge recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più
alto livello di tutela della salute del 10 agosto 2012, presentato alle Regioni il 24 agosto, all’approvazione
del Consiglio dei Ministri il 31 agosto 2012. Il decreto legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, ma
le norme relative al Fascicolo Sanitario Elettronico ne sono state stralciate.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
zioni personali (es. dati relativi al nucleo familiare, dati sull’attività sportiva,
ecc.), file di documenti sanitari (es. referti di esami effettuati in strutture non
convenzionate, referti archiviati in casa), un diario degli eventi rilevanti (visite,
esami diagnostici, misure dei parametri di monitoraggio), promemoria per i
controlli medici periodici. Questo consente di arricchire il FSE con ulteriori
informazioni al fine di completare la descrizione dello stato di salute, ma tali
informazioni e/o documenti risulteranno “non certificate””.
Quale attenzione dovrà prestare l’operatore sanitario al contenuto di
tale “taccuino personale” del suo paziente? Fino a che punto dovrà tenerne conto? Quale attendibilità o corrispondenza al vero dovrà il medico attribuire a informazioni e notizie inserite dal paziente ma “non certificate”?
Ma soprattutto: quale responsabilità in giudizio gli sarà riconosciuta per averne (o non averne) tenuto conto? La questione è tuttora molto dibattuta.
73
I quaderni di Eleonora I 14
come “l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario
generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito”. La definizione che ne veniva data non si discostava quindi da quella delle citate linee
guida del Garante e del Ministero.
Sulla base della competenza in materia di sanità costituzionalmente affidata
alle regioni, la sua istituzione era affidata a queste (e alle province autonome),
ovviamente nel rispetto della normativa nazionale sul trattamento dei dati personali.
Le finalità del FSE indicate nel disegno di legge (e quindi le finalità per le
quali mediante il FSE saranno trattati i dati a contenuto sanitario dei pazienti)
sono molteplici e vanno ben al di là dello scopo di cura in senso stretto.
Si tratta di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria.
Il comma terzo dell’articolo 12 prevedeva che il fascicolo sanitario fosse
alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l’assistito
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.
Si deve ritenere che gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie che alimenteranno il FSE, già titolari dei dati che vi hanno immesso, ne
manterranno la responsabilità giuridica anche una volta che questi siano stati
digitalizzati e inseriti nel nuovo oggetto informatico, come raccomandato dalle
Linee Guida del Garante privacy50.
Come si diceva, al di là degli scopi tipici dell’attività sanitaria (prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione), si prevede l’impiego dei dati contenuti nel FSE
74
Si legga in particolare la Parte I “Il Fascicolo sanitario elettronico e il dossier sanitario” al punto 2
“Ambito di applicazione delle Linee guida”: “Nel caso di Fse, venendo poi in considerazione documenti
sanitari del tutto distinti tra loro, deve essere assicurato che ciascun soggetto che li ha prodotti
autonomamente ne rimanga di regola l’unico titolare, anche se le informazioni sono -come detto- disponibili
agli altri soggetti abilitati all’accesso (ad esempio -come spesso accade-, attraverso la condivisione, da
parte di tutti i soggetti che prendono in cura l’interessato, dell’elenco degli eventi sanitari occorsi, elenco
strutturato anche sotto forma di indici o di puntatori logici dei singoli episodi clinici)”.
50
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
anche per finalità di ricerca scientifica (lettera b) e per finalità di programmazione, gestione e controllo e valutazione del’assistenza sanitaria (lettera c).
Quest’ultimo impiego dei dati sanitari dei pazienti è molto dibattuto in quanto ci si domanda fino a che punto per funzioni di programmazione e gestione sia
necessario usare i dati personali dei pazienti, o se invece non siano sufficienti
dati anonimi o aggregati.
Con riguardo a questa spinosa questione, l’art. 12 ai commi 5 e 6 così stabilisce: nel caso in cui il SSN persegua finalità di cura, per la consultazione dei
dati del paziente all’interno del FSE è necessario il consenso del paziente, salvi i
casi di emergenza sanitaria in cui il paziente non è in grado di darlo.
Nel caso invece in cui l’accesso ai dati del FSE avvenga da parte di regioni,
province autonome e Ministero della Salute per finalità di ricerca e di gestione
e controllo (lettere b e c), il perseguimento di tali finalità avverrà senza l’utilizzo
dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel FSE e in
conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.
Pare quindi che il disegno di legge, nel caso di accesso a fini di ricerca
scientifica e di controllo e gestione, miri alla massima tutela della privacy
dell’assistito, laddove raccomanda di non utilizzare i dati identificativi degli assistiti e il rispetto dei principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel
trattamento dei dati personali.
Tuttavia, all’interno del FSE il dato non si trova in forma anonima, ma deve
essere reso tale dal suo utente, sia esso il Ministero o la regione: per questo
motivo – ci sembra di intendere - il legislatore raccomanda massima cura e
attenzione con riguardo alla fase di anonimizzazione e tempestività in questa
operazione, proprio sulla base dei principi di proporzionalità e di necessità menzionati.
Le modalità di anonimizzazione del dato dovranno essere stabilite mediante
un regolamento, che dovrà essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione.
Il citato regolamento stabilirà: i contenuti del FSE, le garanzie e le misure di
sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti
75
I quaderni di Eleonora I 14
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dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte del
SSN, delle regioni e del Ministero.
Esso avrà quindi un peso rilevante nella effettiva regolamentazione del FSE.
Nello stesso comma 7 si prevede che tale decreto dovrà anche stabilire “le
modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell’assistito che non
consenta l’identificazione diretta dell’interessato”.
Pur senza mettere in discussione l’utilità di tale codice identificativo, è bene
che si rammenti che l’abbinamento dell’informazione sanitaria al dato identificativo del paziente non ne fa un dato anonimo, ma semplicemente un dato in cui
l’interessato/paziente non è immediatamente identificato, ma è identificabile51.
In questo caso quindi si ha ancora a che fare con dati personali sanitari e si
rientra in pieno nell’applicazione del Codice della privacy: nulla a che fare con
l’anonimato.
Il disegno di legge Fazio non ha raggiunto il vigore legislativo e, cessato il
governo Berlusconi, il governo Monti ha nuovamente affrontato la questione
mediante il decreto legge del Ministro della Salute Balduzzi.
Il testo del decreto legge sottoposto all’approvazione del Consiglio dei Ministri a fine agosto del 2012 riproponeva senza sostanziali modifiche il precedente disegno di legge. Il decreto legge è stato approvato, tuttavia gli articoli relativi
al FSE ne sono stati stralciati, per cui la materia è tuttora deregolamentata.
La realizzazione del FSE potrà rappresentare uno strumento di grande utilità per la salute del cittadino, ma dovrà essere effettuata tenendo conto del
principio di autodeterminazione del paziente e, di non minore importanza, della
disciplina giuridica dei documenti e dei dati in esso contenuti.
La questione del regime giuridico del dato a contenuto sanitario diviene assolutamente di primaria importanza proprio in relazione alla progettazione del
Fascicolo sanitario elettronico.
Un principio cardine di cui tenere conto e da cui dipende la liceità del trattamento del dato è il principio di necessità, in base al quale il dato personale
va trattato solo qualora tale trattamento sia assolutamente indispensabile ai fini
51
Quanto detto vale in particolare qualora il codice identificativo sia basato sul codice fiscale.
6. Il referto on line
In analogia con quanto verificatosi con riferimento al FSE, nel 2009 l’Autorità
garante per il trattamento dei dati personali ha adottato in via definitiva le “Linee
guida in tema di referti on line53”, al fine di regolamentare in modo conforme
ai principi della privacy l’utilizzo dei referti digitalizzati e il loro invio o la loro
consegna al paziente.
Anche in questo caso, anteriormente alla adozione del testo delle Linee Guida nella loro versione definitiva, il Garante ne ha redatto e pubblicato il testo54 e
52
Art. 11, comma 1 lett. d: “I dati personali oggetto di trattamento sono (…) non eccedenti rispetto alle
finalità per i quali sono raccolti e successivamente trattati”.
53
Linee guida in tema di referti on-line, 19 novembre 2009, pubblicate in G.U. n. 288 dell’11 dicembre
2009.
54
Il testo è stato adottato con provvedimento a carattere generale del Garante in data 25giugno 2009
e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2009, la n. 162.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
del perseguimento di una determinata finalità. In caso contrario, l’informazione
va trattata in forma anonima52.
Con specifico riguardo ai sistemi informativi, l’art. 3 comma 1 del Codice
privacy prescrive inoltre: “I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei
singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi
od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso
di necessità”.
Ai fini pertanto della predisposizione di un quadro normativo e regolamentare corretto ed esaustivo che disciplini il Fascicolo sanitario elettronico, si ritiene
che non si possa prescindere dalla chiara ed inequivocabile indicazione delle
finalità per cui ciascun tipo di dato a contenuto sanitario sarà trattato (a tutela
della salute del paziente, di terzi, della collettività, per fini amministrativi, per fini
di ricerca, per fini statistici, per scopi commerciali), in quanto proprio la finalità in base al principio di necessità - sarà criterio determinante per stabilire se tale
trattamento è lecito o meno, se può essere eventualmente effettuato in termini
anonimi e comunque quale ne debba essere la disciplina normativa.
77
I quaderni di Eleonora I 14
78
lo ha sottoposto ad apposita consultazione pubblica, grazie alla quale ha potuto
raccogliere osservazioni e commenti di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati e di associazioni di pazienti interessati in tema di referti on line.
Innanzitutto il Garante precisa, nelle Linee Guida, che per “referto” deve intendersi “la relazione scritta rilasciata dal medico sullo stato clinico del paziente
dopo un esame clinico o strumentale”.
Anche nel caso del referto on line, come in quello del FSE manca ancora
una previsione e disciplina normativa e, parallelamente a quanto previsto in
relazione alla formazione del Fascicolo sanitario elettronico, anche con riguardo
ai referti digitali, a giudizio del Garante deve prevalere il diritto all’autodeterminazione del cittadino e di massima libertà decisionale dello stesso nella scelta
della modalità di ricezione.
All’interessato, quindi, deve essere consentito di scegliere - in piena libertà
- se accedere o meno al servizio di refertazione on-line.
In caso contrario e data l’assenza di qualsiasi previsione normativa in materia che vincoli il cittadino, gli dovrebbe essere garantita la possibilità di continuare a ritirare i referti cartacei presso la struttura erogatrice della prestazione.
La struttura sanitaria dovrà predisporre allo scopo una specifica informativa
e dovrà effettuare la raccolta del relativo consenso in ordine al trattamento dei
dati personali connessi a tale servizio, in modo da consentire al cittadino di
aderire – qualora lo voglia -consapevolmente e con adeguato livello di informazione a tali servizi di refertazione, senza alcun pregiudizio circa la possibilità di
usufruire comunque delle prestazioni mediche richieste.
Non solo, ma la libertà di scelta del cittadino, secondo il Garante, deve potersi esprimere fino al limite per cui, qualora l’interessato abbia scelto di aderire
ai suddetti servizi di refertazione, deve essergli altresì concesso - in relazione
ai singoli esami clinici a cui si sottoporrà di volta in volta - di manifestare una
volontà contraria, nel senso di poter ricevere il referto in modalità diversa da
quella originariamente opzionata.
Per intenderci: qualora il cittadino abbia scelto di ricevere i referti via mail,
deve poter anche, nel caso in cui lo voglia, andare a ritirare il referto di persona,
naturalmente previa debita comunicazione.
La messa a disposizione del cittadino dei referti in modalità digitale avviene
generalmente attraverso due modalità: la ricezione del referto presso la casella
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
di posta elettronica dell’interessato oppure il collegamento al sito Internet della
struttura sanitaria ove è stato eseguito l’esame clinico, al fine di effettuare il
download del referto stesso.
In applicazione del principio di libera determinazione del cittadino, nel caso
di comunicazione del referto presso l’indirizzo della casella di posta elettronica
fornito dall’interessato, a quest’ultimo deve essere concessa la possibilità di
confermare l’indirizzo di posta elettronica in cui ricevere tale comunicazione in
occasione dei successivi accertamenti clinici.
Il cittadino, cioè, deve poter decidere di utilizzare un diverso indirizzo e-mail
le volte successive e di volta in volta, qualora lo ritenga opportuno.
Il Garante, tuttavia, precisa in questa stessa sede che devono tenute ferme
le norme che disciplinano la Posta Elettronica Certificata e dunque che “resta
ferma l’operatività del sistema che verrà adottato ai sensi del d.P.C.M. 6 maggio
2009 in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata
assegnata ai cittadini”.
Interpretando la suddetta disposizione del Garante, si può quindi arrivare a
supporre una progressiva qualificazione del sistema di Posta Elettronica Certificata quale canale preferenziale per l’invio la cittadino della sua refertazione
digitale da parte delle strutture sanitarie.
Il cittadino, inoltre, deve poter scegliere, di volta in volta o anche una tantum
– se ricevere via mail i referti clinici, anziché dalla struttura sanitaria che ha
effettuato l’esame, dal proprio medico curante o dal proprio medico di medicina
generale.
All’opposto devono anche essergli garantiti il diritto e la possibilità tecnica
di non comunicare sistematicamente al medico curante tutti i risultati delle indagini cliniche effettuate, lasciandogli la possibilità di scegliere, di volta in volta,
quali referti mettergli a disposizione.
Tornando alle modalità tecniche ordinarie di messa a disposizione del referto digitale, nel caso di scelta del sistema di download, al fine di effettuare la
copia locale o la visualizzazione interattiva del referto, devono essere adottate
delle specifiche cautele, data la tipologia del dato trattato.
In particolare:
- protocolli di comunicazione sicuri, basati sull’utilizzo di standard crittografici, che prevedono la certificazione digitale dell’identità dei sistemi
79
I quaderni di Eleonora I 14
80
che erogano il servizio in rete (per esempio il sistema Secure Socket
Layer nell’ambito del protocollo https su web);
- tecniche idonee ad evitare la possibile acquisizione delle informazioni
contenute nel documento digitale nel caso di sua memorizzazione intermedia in sistemi di caching, locali o centralizzati, a seguito della sua
consultazione on-line;
- l’utilizzo di idonei sistemi di autenticazione dell’interessato attraverso
ordinarie credenziali o, preferibilmente, tramite procedure di strong authentication;
- disponibilità al download limitata nel tempo (massimo 45 giorni), per
ridurre i rischi di accesso abusivo;
- possibilità da parte dell’utente di sottrarre alla visibilità in modalità online o di cancellare dal sistema di consultazione, in modo complessivo o
selettivo, i referti che lo riguardano.
In caso di comunicazione per e-mail del referto, il Garante raccomanda:
- la spedizione del referto in forma di allegato a un messaggio e-mail e non
nel formato di un testo compreso nella body part del messaggio;
- che il file contenente il referto sia protetto con modalità idonee a impedire
l’illecita o accidentale acquisizione delle informazioni trasmesse da parte di soggetti diversi da quello cui sono destinati. Tali misure di sicurezza
potranno consistere in una password per l’apertura del file o nell’impiego di un sistema di cifratura, in cui la password o la chiave crittografica
siano rese note agli interessati tramite canali di comunicazione differenti
da quelli utilizzati per la spedizione dei referti.
A parere del Garante, a fini di semplificazione, password e chiave crittografica potranno non essere adottate qualora l’interessato ne faccia espressa e
consapevole richiesta, in quanto l’invio del referto alla casella di posta elettronica indicata dall’interessato “non configura un trasferimento di dati sanitari tra
diversi titolari del trattamento, bensì una comunicazione di dati tra la struttura
sanitaria e l’interessato effettuata su specifica richiesta di quest’ultimo”.
Infine, si raccomanda la convalida degli indirizzi e-mail tramite apposita procedura di verifica on-line, in modo da evitare la spedizione di documenti elettronici, pur protetti con tecniche di cifratura, verso soggetti diversi dall’utente
richiedente il servizio.
55
Si veda in merito Cass. Pen. Sez. V n. 46172 del 29.11.2004. Si veda anche per il referto di Pronto
Soccorso Tribunale civile di Cosenza, Sezione I, sentenza del 18 giugno 2007, n. 1048.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
È prevista, inoltre, nelle Linee guida l’utilizzazione del servizio di avviso via
telefono cellulare tramite short message service (sms).
Nel messaggio, però, dovrà essere data solo notizia della disponibilità del
referto e non ovviamente anche del dettaglio della tipologia di accertamenti
effettuati, del loro esito o delle credenziali di autenticazione assegnate all’interessato: l’invio di ogni altra informazione, infatti, potrebbe creare criticità con
riferimento sia alla tutela della privacy dell’assistito sia con riferimento alla
difficoltà di organizzare correttamente e con chiarezza l’informazione medica
all’interno di uno sms.
Circa gli obblighi di informativa e consenso, ai fini dell’invio del referto dovrà
essere fornita idonea informativa, distinta da quella resa per finalità di cura;
dopo aver fornito l’informativa, opportunamente il Garante prevede che la struttura sanitaria acquisisca un autonomo specifico consenso.
Inoltre, in applicazione del generale principio di oblio, dovrà essere garantita
al cittadino la possibilità di sottrarre alla visibilità in modalità on-line o di cancellare dal sistema di consultazione, in modo complessivo o selettivo, i referti
che lo riguardano.
Il descritto intervento del Garante a tutela dei dati sanitari del cittadino nel
caso di utilizzo di referti digitali è sicuramente opportuno e meritevole, ma –
come lo stesso Garante riconosce – essi non sono ancora stati regolamentati
dal legislatore nazionale.
Quando il legislatore se ne occuperà, dovrà farlo, a nostro giudizio, tenendo
conto del valore giuridico e dell’efficacia probatoria in giudizio del referto (fino a
poco tempo fa solo cartaceo, ma già latore di proprie prerogative giuridiche), e
quindi considerando non solo gli aspetti privacy, ma anche il fatto che il referto
costituisce estrinsecazione del potere certificativo della Pubblica Amministrazione55.
Inoltre la disciplina del referto digitale dovrà essere coordinata in modo opportuno e coerente con quella del Fascicolo Sanitario Elettronico di cui si è detto,
con il quale, inevitabilmente, interagirà.
81
I quaderni di Eleonora I 14
Per concludere, credo debba porsi attenzione al fatto che, in considerazione
della particolare natura giuridica dei referti - non “semplici” documenti, né documenti “semplicemente” amministrativi, bensì documenti “speciali”, in quanto
espressione del potere certificativo del medico o di altro operatore sanitario in
veste di pubblico ufficiale - essi non andranno considerati unicamente sotto
profilo del loro contenuto (dati sanitari), ma anche con riferimento alla loro disciplina come insieme strutturato e logico di informazioni (documento sanitario).
82
7. La scheda sanitaria del medico di medicina generale
Uno dei compiti normativamente previsti del nostro medico di famiglia è
quello della tenuta e dell’aggiornamento della nostra scheda sanitaria.
L’uso da parte del MMG della scheda sanitaria è stato previsto dal D.P.R.
28 luglio 2000, n. 270, il quale, all’art. 31, rubricato “Compiti del medico con
compensi a quota fissa”, prevede che tra i compiti del medico vi sia “la tenuta
e l’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad uso del medico e ad
utilità dell’assistito, quale strumento tecnico-professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al medico di collaborare ad eventuali
indagini epidemiologiche e a quanto previsto dagli accordi regionali”.
Analoga previsione è contenuta nell’Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sottoscritto ai sensi
dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992 del 200956, il cui art. 45, rubricato “Compiti del
medico”, precisa: “L’espletamento delle funzioni di cui al precedente comma
1 (cioè “funzioni e compiti individuali del medico di assistenza primaria”) si
realizza con:
(…) b) la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria individuale, su
supporto informatico (…) ad uso del medico e ad utilità dell’assistito e del SSN,
secondo standard nazionali e regionali e modalità definite nell’ambito degli Accordi regionali (…)”.
Da tale lettera b si desume la natura della scheda sanitaria quale documento
di lavoro, la cui compilazione deve porsi quale primo obiettivo quello della salute dell’assistito e il cui impiego avverrà altresì ad utilità del Servizio Sanitario
Nazionale.
56
Accordo Collettivo Nazionale 23 marzo 2005, integrato con l’A.C.N. 29 luglio 2009.
57
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, Accordo collettivo nazionale per
la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell’art. 48 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 luglio 1987, n. 168, S.O. n. 1.
58
Il più recente Accordo Collettivo Nazionale, quello dell’8 luglio 2010, non fa invece espressa
menzione della scheda sanitaria individuale, ma vi si menziona il “patient summary”.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
La scheda è dunque uno strumento di lavoro del medico e deve servire alla
tutela della salute del suo assistito.
Nel citato Accordo del 2009 è descritta come un documento “su supporto
informatico” (quindi digitalizzata) e per questo motivo soggetta a standard nazionali e regionali. Tuttavia va posta attenzione al fatto che la visione della scheda sanitaria quale emerge dall’Accordo del 2009 è piuttosto diversa rispetto alle
versioni precedenti.
In precedenza si trattava di un documento che veniva interpretato come ad
esclusivo uso del medico e non se ne ipotizzava neppure una pubblicizzazione
o una sottoposizione a standard.
Si trattava, quindi, di una sorta di diario medico cartaceo. Si legga infatti
l’art. 19 dell’ACN del 1987: la tenuta e l’aggiornamento di una scheda sanitaria
individuale vengono definiti “ad esclusivo uso del medico, quale momento tecnico professionale”57.
Come si può notare, nell’Accordo del 1987 la scheda sanitaria veniva piuttosto vista come uno strumento di esclusivo utilizzo del medico e per sua propria
necessità. Non venivano prescritte regole o formalità per la sua redazione.
Nell’accordo del 200958 invece, non solo si prevede che l’impiego sia “ad
uso del medico” ma a “utilità dell’assistito”: si prevede anche che essa debba
essere in formato digitale e redatta secondo standard nazionali e regionali.
Progressivamente, quindi, la scheda sanitaria si è trasformata da “taccuino
personale” del medico a documento formale e formalizzato di rilevanza esterna
rispetto allo studio medico.
Tale processo si è svolto parallelamente a quello della organizzazione della
medicina di gruppo che prevede soluzioni di informatizzazione e telematizzazione dello studio medico in modo da poter condividere agevolmente via rete
i dati dei pazienti con i propri colleghi, qualora siano stati scelti come sostituti
dall’assistito.
Il descritto processo evolutivo conduce dalla concezione della scheda sanitaria quale mero supporto alla memoria del professionista (e dunque destinato
83
I quaderni di Eleonora I 14
al suo esclusivo o prevalente impiego) alla sua considerazione come documento
che va assumendo i caratteri della ufficialità e della finalità alla consultazione da
parte di terzi, nonché della condivisione delle informazioni nell’ottica del bene
del paziente e della continuità e coerenza delle cure.
La progressiva informatizzazione e ufficializzazione del scheda sanitaria
comporta che essa debba essere considerata anche in ottica privacy, a tutela
della riservatezza dei dati sanitari del paziente.
Una problematica che non si poneva (o non si poneva con questa gravità)
quando la scheda sanitaria era documento riservato ad uso esclusivo del medico, medico tenuto al segreto professionale.
La necessità di una speciale cura e attenzione alla privacy in relazione alla
scheda sanitaria sorge in particolare nel caso della medicina di gruppo, specie
qualora i medici del gruppo realizzino tra loro una rete telematica e vi immettano le schede dei propri assistiti, affinché siano a disposizione del collega che
li sostituisce59.
In questo caso si pone il problema di configurare in modo corretto accessi
e autorizzazioni al sistema informatico, in modo che esso consenta ai medici
di vedere i dati sanitari dei pazienti dei colleghi solo se sono autorizzati a farlo,
e cioè solo se ne sono sostituti autorizzati.
84
59
Per un approfondimento sulle modalità e sulla regolamentazione dell’associazionismo medico
si legga il mio articolo: C. Rabbito, La privacy nell’associazionismo medico, reperibile nella rivista
telematica Telemeditalia, al link: http://www.telemeditalia.it/it/edizioni/edizioni/detail/0/177/1411/laprivacy-nellassociazionismo-medico-parte-second.html.
In sintesi, ai sensi del comma 6 dell’art. 54 dell’Accordo del 2009 le forma associative si distinguono in:
medicina in associazione, medicina in rete, medicina di gruppo. Nel caso della medicina in associazione
gli studi di assistenza primaria non sono vincolati ad una sede unica, ma sono distribuiti sul territorio. Non
si fa cenno ad un eventuale collegamento di carattere informatico-telematico tra gli studi territorialmente
distribuiti. Qualora mancasse ciò ne limiterebbe fortemente la funzione di continuità assistenziale non
essendovi condivisione dei dati sanitari degli assistiti.
Nel caso, invece, della medicina in rete, non solo gli studi non vincolati ad una sede unica sono
distribuiti nel territorio, ma si prevede il collegamento informatico-telematico tra essi, in modo tale che sia
tecnicamente consentito l’accesso delle informazioni relative agli assistiti da parte di tutti i componenti
dell’associazione (si sottolinea: tecnicamente, altro è la legittimità ai fini privacy). È, quindi, prevista la
gestione da parte degli associati di schede sanitarie mediante software gestionali tra loro interoperabili.
La forma associativa della medicina in rete è, dunque, tra tutte quella che presenta una maggior
vocazione tecnologica e che implica un sistema informatico-telematico più complesso e di più delicato
inquadramento giuridico a fini privacy.
Nel caso della medicina di gruppo, a differenza che nella medicina in associazione e nella medicina
in rete, la sede è unica e articolata in più studi medici. Si prevede un certo tasso di informatizzazione della
sede, in quanto la scheda sanitaria deve essere informatizzata, gestita da software fra loro interoperabili
e pertanto resa accessibile da parte dei medici, in quanto fruitori della rete locale installata nella sede.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Insomma: medicina di gruppo o in rete non significa che tutti i medici che
sono in rete devono poter vedere (meno che mai effettuare modifiche) tutte le
schede sanitarie dei pazienti dei colleghi.
Sotto il profilo giuridico, ciascuno medico di medicina generale è titolare
del trattamento dei dati sanitari relativi ai suoi pazienti e, dunque, anche di
quelli contenuti nella loro scheda.
Non è tuttavia conforme ai principi della privacy che tutti i medici possano accedere a tutti i dati di tutti i pazienti per il solo fatto di essere membri
dell’associazione, né a maggior ragione è legittimo che tutti i medici siano
abilitati alla modifica dei dati di tutti gli altri.
Un paziente, infatti, potrebbe accettare di essere curato, in sostituzione del
proprio, solo da alcuni dei membri dell’associazione, in quanto non è obbligato ad accettare di essere curato da tutti i medici dell’associazione semplicemente in quanto membri dell’associazione. La scelta spetta al paziente, che
potrebbe accettarne in sostituzione solo alcuni. E questo potrebbe verificarsi
per un certo numero di pazienti di ciascuno degli associati.
Il medico sostituto, autorizzato a trattare – in sostituzione – i dati sanitari dei pazienti del collega, dovrà essere nominato responsabile dei dati dal
collega, che ne è titolare e le la rete telematica dovrà essere strutturata con
particolare attenzione in sede di configurazione degli accessi e delle autorizzazioni, al fine di rispettare la volontà dei pazienti che i loro dati siano visti e
modificati solo dal medico scelto come sostituto.
Dovrebbero cioè essere configurati gli accessi in modo tale che solo se un
medico è stato chiamato a fare la sostituzione e, quindi, è divenuto responsabile del trattamento dei dati sanitari di un determinato paziente possa vedere
ed eventualmente modificare i dati del paziente “in condivisione”.
Per concludere questa complessiva panoramica relativa alla documentazione sanitaria, credo sia importante sottolineare non solo la molteplicità dei
documenti sanitari attualmente utilizzati, di cui molti sono in via di digitalizzazione, ma anche il fatto che essi siano caratterizzati da una loro storia e da
una loro disciplina giuridica.
La loro collocazione e il loro ruolo all’interno del sistema sanitario (sempre
di più anche “sistema informatico-telematico”), la loro storia e la loro natura
85
I quaderni di Eleonora I 14
giuridiche vanno tenute bene in considerazione quando si procede alla loro
informatizzazione.
Non solo, ma tutti gli aspetti sopra elencati sono fondamentali per capire quali problemi potrebbero nascere sotto il profilo della privacy e come
risolverli. Oppure, dall’altro lato, per individuare i “falsi” problemi, che con la
privacy non hanno nulla a che fare e che hanno già una semplice e lineare
soluzione per mezzo di norme non recenti, ma ancora in vigore e che magari
non sono direttamente attinenti alla privacy.
La realizzazione di un sistema di telemedicina che si voglia “calato” nel
concreto, nella realtà della Sanità italiana attuale, non può prescindere dalla
considerazione di tutto questo.
Un sistema di telemedicina è qualcosa di nuovo e di estremamente sperimentale che, mediante tecnologie recenti – ma non poi così nuove – si
prefigge di interagire e di rapportarsi con un’organizzazione “vecchia”, al fine
di risolvere vecchi problemi con nuove soluzioni.
Per questi motivi non si può non tenere in considerazione l’esistente e
come l’esistente sia stato finora disciplinato, con in aggiunta alcuni problemi
“nuovi” o maggiormente acuiti a seguito dell’impiego delle nuove tecnologie,
quale quello della privacy.
Si tratta indubbiamente di una sfida e di un’avventura, ma di una sfida
non impossibile. Di una sfida che richiede solo la pazienza e la costanza di
procurarsi e di utilizzare le “armi” corrette per affrontarla.
86
CAPITOLO QUARTO
1. Il progetto di telemedicina e il diritto
Come si diceva la telemedicina e la sanità elettronica sono applicazioni piuttosto recenti, frutto delle nuove tecnologie informatiche e telematiche.
La novità non consiste ormai più nel “trovato” tecnologico, che non è poi
così nuovo - anzi, in alcuni casi, esso ha parecchi decenni -, ma nel tentativo di
un utilizzo sistematico e stabile di tali innovazioni all’interno dei sistemi sanitari
nazionali, con l’obiettivo di far fronte in tempi rapidi e con continuità alle esigenze di cura dei pazienti, contenendo al tempo stesso le spese ed eliminando
viaggi e passaggi burocratici inutili.
Ciò che è nuovo, quindi, non sono le applicazioni sperimentali della telemedicina e della sanità elettronica – quelle erano note da tempo - ma il tentativo
di “calarle” in modo continuativo e sistematico, per i benefici che esse possono
apportare, all’interno di un apparato burocratico quale il servizio sanitario di uno
Stato, apparato che sappiamo essere complesso, articolato e regolamentato per
certi aspetti da norme molto datate.
Innovare sotto il profilo scientifico e tecnologico, lo sappiamo, a volte è più
agevole che innovare sotto il profilo amministrativo e più latamente giuridico.
Il diritto reagisce in maniera lenta alle innovazioni tecnologiche, e in modo
indubbiamente lento il diritto italiano è risultato in grado di recepire tali innovazioni all’interno di un ordinamento che, non dobbiamo dimenticarlo, trova i
suoi fondamenti nel diritto romano e che conserva ancora come vigenti alcune
norme dei tempi in cui l’Italia era ancora una monarchia.
Tuttavia il processo di adeguamento, con accelerazioni e arresti improvvisi,
è in corso, stimolato anche, certamente, dal contributo del legislatore europeo, il
cui sguardo, concentrato sulla necessità di far funzionare sotto il profilo economico un organismo gigantesco come l’Unione, interpreta in modo molto positivo
la diffusione del web e delle reti, sempre che il cittadino sia adeguatamente
tutelato. Il legislatore europeo va avanti e non ammette stasi, va quindi seguito.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
BUONE PRATICHE PRIVACY
PER UN PROGETTO DI TELEMEDICA
87
I quaderni di Eleonora I 14
88
D’altro canto, sarebbe un errore aspettarsi una norma nuova e specifica per
ognuna delle nuove creazioni tecnologiche, anche se destinate ad un campo
delicato e importante come la Sanità.
In questi casi spesso si lamenta un vuoto legislativo e ci si sente orfani di un
legislatore sollecito più spesso di quanto ciò non sia effettivamente necessario.
Si pensi, innanzitutto, che il processo di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza coinvolge diritti fondamentali dell’individuo, quali la vita, l’integrità fisica,
la salute, oltre al diritto che abbiamo ampiamente trattato, quello alla riservatezza.
Non possiamo quindi pensare che diritti così importanti non beneficino già
di un’ampia e ben articolata tutela normativa e giurisprudenziale, e in caso di
lacune (o apparenti lacune) normative è primariamente a questa tutela che dobbiamo fare riferimento.
Vi è poi una caratteristica fondamentale dell’ordinamento giuridico che va
tenuta in considerazione: ciascun ordinamento giuridico, per la sua stessa sopravvivenza, si prefigge l’obiettivo della completezza e della coerenza interna.
Affinché cioè un ordinamento possa esistere nel tempo e sia in grado di regolamentare la vita di uno Stato esso deve presentare il minor numero possibile
di situazioni non regolamentate e non ci devono essere contraddizioni interne
tra le norme.
Per far fronte a questo alto livello di completezza, in caso di situazioni non
espressamente previste si fa ricorso all’applicazione dei principi generali (cosiddetta analogia juris) e delle norme che disciplinano casi analoghi (cosiddetta
analogia legis).
Nel caso italiano il ricorso all’analogia è disciplinato dall’art. 12 secondo
comma delle disposizioni sulla legge in generale (o preleggi), poste in capo al
Codice Civile, secondo cui in caso di mancanza di norme regolatrici “si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe e se il caso
rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento
giuridico dello Stato”.
Per comprensibili motivi, questa tecnica non può essere utilizzata in ambito
penale e nel caso delle leggi eccezionali. Per il resto rimane affidato alla capacità dell’interprete e della corte giudicante fare ricorso a questa possibilità che
il legislatore ci offre.
60
Information Communications Technologies.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
In molti casi quindi non ci serve una norma “nuova” e “à la page”, ma basta
cercare con cura ciò che fa al caso nostro e che è in vigore da tempo.
Dicevamo del lavoro dell’interprete: già perché per un compito di questo
genere serve un giurista. Non possiamo pretendere che il tecnico, che ha già
complicate questioni di progettazione e verifiche di funzionamento, o l’operatore sanitario, che deve sperimentare il sistema e lo deve tarare, si mettano
anche alla ricerca delle norme giuridiche, che inquadrino correttamente il nuovo
apparato nel mondo del diritto.
La telemedicina e la sanità elettronica richiedono una mente aperta, un approccio necessariamente interdisciplinare e la stretta collaborazione tra professionalità diverse, non ultimo il giurista, se possibile un giurista non digiuno dai
fondamenti delle ICT60 e della medicina.
Il giurista ha un compito importante: supportare i tecnici e gli operatori del
mondo sanitario nella difficile opera di comprensione e di completamento del
quadro normativo di riferimento.
Egli non deve avere un atteggiamento di censura o di ammonimento, non
deve semplicemente snocciolare le norme in modo apatico e distaccato, deve
spiegarne la ratio agli altri professionisti e insieme si deve cercare il modo di
conformarsi il meglio possibile a quanto il legislatore richiede.
In quest’opera il giurista non potrà prescindere dal costante consapevole
riferimento alla Carta costituzionale e dalla considerazione delle diverse fonti
del diritto (leggi, decreti, regolamenti, linee guida, pareri di Autorità), avendo ben
chiaro il loro differente “peso” in ragione della loro posizione nella gerarchia
delle fonti.
Per poter capire bene i problemi e per poterne studiare insieme le soluzioni
è però necessario che l’operatore del diritto sia messo a conoscenza dei dettagli
del sistema telemedico, non nel senso di una conoscenza dei mezzi tecnologici
impiegati comparabile a quella di un esperto del settore, ma nel senso di una
adeguata comprensione sistemi implementati e delle prestazioni fornite che gli
consenta di individuare le criticità giuridiche e di consigliare di conseguenza.
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I quaderni di Eleonora I 14
Ma la sua funzione non potrà limitarsi ad una identificazione degli aspetti
“sensibili” e vulnerabili in relazione all’applicazione del quadro giuridico in vigore, il che già richiede da parte sua intuito, sensibilità e una conoscenza non
superficiale del settore, ma dovrà arrivare fino alla proposta di soluzioni concrete, le quali, calando le norme astratte nella effettiva realizzazione del sistema
informatico-sanitario, ne rendano possibile l’attuazione.
L’operatore del diritto, infatti, è consapevole del fatto che non tutto ciò che
è tecnicamente possibile è anche giuridicamente lecito e sa che dovrà cercare
insieme all’ingegnere, all’informatico, al medico e all’imprenditore che investe,
soluzioni che siamo lecite e tecnologicamente ed economicamente accettabili.
La sua funzione avrà, prima di tutto e soprattutto un carattere “logico”, nel
senso strettamente etimologico del termine61.
90
2. Il Businness Process Reengineering
Ciò che si chiede oggi ad un progetto di telemedicina è che esso sia in grado di superare la soglia della sperimentalità e di diventare a tutti gli effetti un
prodotto, un sistema adottabile in modo stabile e duraturo in un servizio sociosanitario nazionale reale e con concrete caratteristiche, regole e limiti.
Una applicazione telemedica sarà quindi tanto più apprezzabile e spendibile
quanto più è in grado di inserirsi nell’esistente e di “colloquiare” con i sistemi
presenti.
Per questo motivo molto spesso - e specie con riguardo a quelle applicazioni
che si prefiggono anche o prevalentemente l’informatizzazione della parte amministrativa dell’attività sanitaria -, è opportuno conoscere approfonditamente i
processi che si intendono informatizzare e telematizzare.
Le applicazioni ICT non devono, infatti, ricostruire non in cartaceo una mera
copia dell’esistente, piuttosto, per sfruttare al meglio le loro potenzialità, è con-
61
Il termine deriva dalla parola greca “logos”, ragione. L’idea del logos in Grecia risale ad Eraclito
(540-480 a.C.). Per essa si intende: “arte del ben ragionare”, nonché “quella parte della filosofia che
insegna a dirigere la ragione verso la verità”. Il logos è il principio universale attraverso il quale tutte le cose
sono collegate e tutti gli eventi naturali accadono.
62
M. Hammer, The reengineering Revolution, Harper Collins, New York, 1995.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
sigliabile prima “ripensare” il processo cui si intendono applicare e migliorarlo,
fin dove possibile, grazie a quelle stesse potenzialità.
A questo fine può essere utile una tecnica detta di business process reengineering, le cui basi sono state gettate negli anni Novanta e che è stata poi
successivamente aggiornata 62. Ritengo che essa sia particolarmente efficace
nella informatizzazione di eventi sanitari che hanno anche o prevalentemente
una componente amministrativa.
Il cosiddetto BPR prevede uno studio del processo che si intende innovare
che si articola in tre fasi: una prima in cui si definisce il campo di applicazione
dell’intervento; una seconda di rilevazione dei processi e di diagnosi delle modalità con cui vengono realizzate le attività, tenendo conto dello stato attuale
(cd. as-is); una terza di riprogettazione.
La fase di esame dello stato attuale è indispensabile al fine di individuare le
eventuali aree di miglioramento; infine si deve procedere alla (ri)progettazione
destinata alla definizione dei processi sulla base delle problematiche emerse
nelle fasi di diagnosi (cd. to be).
Lo scopo dell’analisi è, quindi, quello prendere in considerazione e di individuare le esigenze di cambiamento e di informatizzazione, ripensando e razionalizzando i processi organizzativi contestualmente all’ideazione dei sistemi
informatici a supporto dei processi stessi. Si dovrà pertanto procedere ad applicare l’informatica solo laddove essa sia realmente necessaria e si interverrà
sull’organizzazione qualora invece le lacune siano di tipo organizzativo e l’applicazione forzosa dell’informatica non potrebbe apportare particolari benefici.
Il principale obiettivo del BPR è quello di comprendere nei dettagli come
un’attività venga effettivamente realizzata in un dato momento, chi la fa, quali
siano le relazioni interne tra gli agenti, qual sia l’organizzazione che supporta
tale attività.
Un altro aspetto molto importante e molto utile, anche sotto il profilo delle
applicazione delle norme sulla privacy, è quello relativo allo studio del flusso
informativo: come è strutturato il flusso delle informazioni? Quali informazioni
“viaggiano”, verso quali destinazioni e a quale scopo?
91
I quaderni di Eleonora I 14
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Vi è poi un aspetto dello studio del flusso informativo che interessa moltissimo il giurista e che va contemplato sicuramente nel nostro BPR: lo studio della
documentazione.
Quali tipi di documenti vengono utilizzati? Quale ne è la semantica più comune? Nell’ambito del documento in quale posizione si trovano le informazioni
rilevanti? Ma soprattutto: qual è il valore giuridico di quel determinato documento (es. atto pubblico, documento amministrativo, documento con mera rilevanza interna etc…)? Come la norma richiede che esso sia redatto, firmato,
inviato, consegnato?
Dunque, l’analisi dei processi deve necessariamente articolarsi in una molteplicità di dimensioni, quali:
- analisi dell’organizzazione, intesa come l’insieme delle risorse che erogano e amministrano il servizio;
- analisi funzionale, e quindi dei flussi informativi, che circolano all’interno
dell’attuale sistema;
- analisi degli aspetti normativi che vincolano e regolano l’attuale operatività.
Qualora, per esempio, il sistema oggetto di studio si prefigga l’erogazione di
un servizio a favore del cittadino da parte del nostro Servizio Sanitario Nazionale
(si pensi all’invio del referto in formato digitale, alla comunicazione telematica
all’INPS dei certificati di malattia, al Fascicolo Sanitario Elettronico), la reingegnerizzazione comporterà opportunamente non solo la riorganizzazione delle
sequenze di azioni e se necessario del flusso documentale, ma avrà ricadute
sulla stessa ristrutturazione dei procedimenti amministrativi sottesi ai processi che si informatizzano, al fine di correggere eventuali difformità rispetto alla
regolamentazione normativa e di evitare al tempo stesso ridondanze e duplicazioni nei passaggi interni.
L’informatica e la telematica che aiutano ad applicare la norma al meglio,
con meno perdite di tempo e più velocemente: questo sarebbe il più ambizioso
obiettivo perseguibile.
Naturalmente nel settore pubblico (o comunque in ambiti fortemente regolamentati) potrebbe non essere possibile procedere ad un ripensamento di
servizi, attività e strutture così ampio e profondo come è invece possibile talora
nel settore privato (ovvero in settori poco regolamentati).
3. La privacy: quando entra in scena?
Il rispetto delle norme italiane ed europee sulla privacy nella fase di progettazione e realizzazione di un sistema di telemedicina non è questione da poco.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
La peculiare missione rivolta al bene pubblico e l’attività distintiva di un’organizzazione dello Stato comportano la necessità di conformarsi ad una dettagliata disciplina normativa. Ne discende che ogni ipotesi di reingegnerizzazione e successivamente di informatizzazione e telematizzazione di un settore
fortemente regolamentato (quale in Italia quello della Sanità) deve assumere
necessariamente la normativa vigente come uno dei vincoli di progettazione dei
nuovi sistemi.
D’altro canto – sotto opposta prospettiva - le ipotesi di reingegnerizzazione
e le iniziative di automazione possono suggerire utili proposte di modifica normativa, che trovano nelle iniziative di semplificazione legislativa un naturale
canale di attuazione.
La realizzazione di un sistema di sanità elettronica rende a mio giudizio
fortemente consigliabile una preventiva analisi con il metodo BPR, in considerazione della molteplicità e diversità delle variabili coinvolte: la specificità dei servizi forniti, la centralità del cittadino-paziente contrapposta alla molteplicità dei
soggetti pubblici e privati coinvolti nell’erogazione, la necessaria partecipazione
della pubblica amministrazione e degli organismi sanitari, l’intervento dell’imprenditoria privata, la diversità delle piattaforme tecnologiche di partenza.
Come si potrà facilmente capire in situazioni come queste il supporto
dell’operatore del diritto risulta indispensabile: tra le differenti possibili ipotesi di
riorganizzazione che i tecnici sono in grado di suggerire, solo il giurista, infatti,
potrà individuare quella o quelle che, senza sacrificare la componente tecnologica, siano anche rispettose del quadro normativo, specie in considerazione del
fatto che quest’ultimo è in continua evoluzione, è potenzialmente incompleto o
può richiedere l’applicazione di norme analogiche o di principi generali dell’ordinamento.
Risulta assolutamente indispensabile nella fase progettuale di un sistema
telemedico e nelle seguenti fasi realizzative una stretta collaborazione tra i professionisti del diritto, i tecnici e i funzionari amministrativi.
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Si tratta di un aspetto che non va assolutamente sottovalutato, ma che va tenuto
in considerazione fin dall’inizio: fin dalla fase di ideazione del progetto.
Progettare un sistema di telemedicina, sotto tutti i profili (medici, tecnologici,
deontologici, economici), realizzarlo nella sua componente hardware, in quella
software, verificarne i risultati sotto il profilo medico, testarlo e - quando si è
giunti ad un livello di funzionamento che si ritiene adeguato -, porsi il problema
se esso sia “anche” a “norma privacy” è un grave errore. Un errore da evitare
assolutamente.
Considerato che il diritto alla privacy è costituzionalmente tutelato, sarebbe
come mettere in piedi un’attività d’impresa complessa, costosa, potenzialmente
molto remunerativa, ma che poi si scopre non possa essere attuata in quanto
viola un diritto costituzionalmente tutelato in più Stati. Un buco nell’acqua.
La carenza in questo caso è di tipo logico e riguarda il modo di rapportarsi
ad un sistema di e-health: lo si pensa solo come una fantastica applicazione di
tecnologia, un’eccezionale espressione della scienza.
Ci si concentra nell’opera di realizzare questo straordinario prodotto della
competenza umana e poi ci si ferma a contemplarlo. Ma si sa che ci sono – in
ogni Stato – balzelli e lacciuoli burocratici. Uno di questi viene considerato essere la privacy. Allora, in un secondo tempo, si interviene con qualche “limatina”,
affinché anche la privacy sia “a posto”.
Procedere così è un rischio. Un rischio prima di tutto economico, in quanto si
potrebbe dover ricominciare da capo. Una perdita di tempo, e quindi di denaro.
La privacy e, più in generale, gli aspetti giuridici di un sistema di telemedicina non vanno considerati un frame, una cornice esterna, come a volte purtroppo
si sente dire.
Se la si pensa come una cornice, come qualcosa di “esterno” che contorna
e “colloca” un oggetto in un determinato spazio - quello spazio che il legislatore
ci ha concesso - non si capisce il vero ruolo della privacy.
Essa va pensata come una delle regole fondanti, come lo sono, nel caso
della telemedicina, le regole della fisica, della medicina o dell’informatica.
Così come, quando si concepisce un sistema di telemedicina, lo si pensa
tenendo conto delle imprescindibili leggi della fisica, delle regole della informatica, delle conoscenze della medicina, allo stesso modo lo si deve pensare, poi
organizzare, infine realizzare “insieme” alle regole della privacy.
4. Le buone pratiche privacy in un progetto di telemedicina
Ma veniamo all’atto pratico: volendo realizzare un sistema di telemedicina
rispettoso della privacy oggi in Italia, quali sono gli aspetti di cui principalmente
tener conto?
Innanzitutto non va dimenticato che l’attuale quadro normativo in materia,
già di per sé articolato e in evoluzione, sarà significativamente innovato dall’entrata in vigore del regolamento comunitario di cui si è detto63.
Nella progettazione di un sistema di telemedicina che operi (anche) in Italia
non si potrà, quindi, non preoccuparsi di verificare cosa prescriva il regolamento, poiché ben presto esso sarà vincolante anche nel nostro Paese e, per di più,
lo sarà senza norme “di intermediazione” - come è successo finora con le direttive -, ma mediante la diretta applicazione all’interno del nostro ordinamento
dei suoi articoli. Le nostre norme interne che si pongano in contrasto con esso
dovranno essere disapplicate.
63
Si veda il paragrafo terzo del primo capitolo.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Il sistema deve essere “pensato” e deve crescere con le regole della privacy: essa ne deve essere uno degli ingredienti essenziali, non una decorazione
finale.
La anticipazione in fase progettuale della considerazione della privacy e delle sue declinazioni è del resto pienamente conforme con quanto ci raccomanda
il legislatore europeo. Come abbiamo visto il regolamento europeo privacy introduce il nuovo concetto di privacy by design, che comporta che chi realizza
un prodotto o un software debba necessariamente progettarlo contestualmente
alle misure di sicurezza che gli dovranno essere applicate, e quindi con piena
conoscenza degli eventuali pericoli e delle situazioni di rischio, che devono essere preventivamente “tamponate” o meglio “evitate”.
Quanto detto fin qui significa, in pratica, anche un coinvolgimento, fin
dall’inizio dei lavori, di figure professionali (i giuristi, gli esperti di misure di
sicurezza, i medici legali) che fino ad ora venivano consultate solo alla fine - a
sistema avviato – o addirittura solo al sorgere di qualche difficoltà.
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I quaderni di Eleonora I 14
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Una bella rivoluzione. E una rivoluzione complicata se si pensa a quante
questioni interpretative, discussioni, dibattiti, interpretazioni dottrinarie e giurisprudenziali si origineranno dalla necessità di individuare le norme incompatibili
che andranno disapplicate.
I temi del regolamento che potrebbero maggiormente incidere nella realizzazione di un sistema di telemedicina sono sicuramente quello della menzionata privacy by design e quello del cosiddetto privacy impact assessment64.
Inoltre va considerata la rilevanza che il legislatore europeo pone alla raccolta del consenso dell’interessato, che deve essere sempre esplicito, mai supposto e il rilievo riconosciuto al diritto all’oblio, cioè il diritto dell’interessato (e
quindi del paziente) ad essere “dimenticato”, ad essere cioè cancellato dal web
o dalla banca dati quando il trattamento non sia più giustificato.
Un altro passo fondamentale per la correttezza di un sistema di telemedicina
sotto il profilo della privacy è l’analisi del profilo soggettivo, cioè l’individuazione dei “protagonisti”65: dato per appurato che l’interessato i cui dati vengono
trattati è necessariamente il paziente, si tratta di verificare chi sono il titolare o i
contitolari e chi i responsabili, ricordando che in ambito sanitario molto spesso
sia titolari che responsabili sono persone giuridiche, non persone fisiche.
L’individuazione giuridica del titolare è fondamentale sotto il profilo della disciplina da applicare. Si deve ricordare infatti che il dato personale a contenuto
sanitario è dato sanitario solo se è trattato da titolari che sono organismi sanitari
o esercenti professioni sanitarie, e inoltre che per essere tale deve essere utilizzato a tutela della salute dell’interessato, di terzi o della collettività.
Se il titolare non è un organismo sanitario o non è un esercente una professione sanitaria, ma, per esempio, è un’impresa o un’associazione, siamo in
presenza sì di un dato personale arricchito da una informazione a contenuto
sanitario, ma a rigori non di un “dato sanitario”.
Si deve quindi porre attenzione al fatto che l’insieme delle norme del Codice
che si devono applicare cambia a seconda delle natura giuridica del titolare e a
seconda della finalità del trattamento (e spesso le due cose fanno di pari passo).
64
Si veda in merito pagina 11.
65
Si veda il secondo paragrafo del capitolo secondo.
66
Per la quale si riporta alle pagine 34 e segg.
Autorizzazione n. 2/2011 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
- 24 giugno 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2011.
67
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Se i requisiti del titolare (organismo sanitario o esercente professione sanitaria) e della finalità (tutela della salute) ci sono tutti, allora ci si deve rifare alla
specifica regolamentazione contenuta nel Titolo V, altrimenti siamo in presenza
di un dato sensibile e quindi si deve applicare la relativa disciplina contenuta
anch’essa nel Codice66.
Vi sono tuttavia delle situazioni particolari, rispetto a quanto detto, che sono
menzionate nella Autorizzazione del Garante al trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute67. In questa Autorizzazione, il Garante preso atto del
fatto che un elevato numero di trattamenti idonei a rivelare lo stato di salute è
effettuato per finalità di prevenzione o di cura, per la gestione di servizi sociosanitari, per ricerche scientifiche o per la fornitura all’interessato di prestazioni,
beni o servizi e che i relativi dati sensibili (tali sono i dati idonei a rivelare lo stato
di salute se trattati non da organismi sanitari o da esercenti professioni sanitarie) possono essere trattati dai soggetti privati e dagli enti pubblici economici
solo previa sua autorizzazione e, ove necessario, con il consenso scritto degli
interessati, autorizza appunto tale trattamento. E lo autorizza nei seguenti casi:
a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri
organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, finalizzata alla tutela
della salute dell’interessato, di terzi o della collettività in campo medico,
biomedico o epidemiologico, allorché si debba intraprendere uno studio
delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana anche con riguardo
a studi nell’ambito della sperimentazione clinica di farmaci, o indagini
su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull’utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilità di dati
solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di
raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso, e il
trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare
gli interessati.
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I quaderni di Eleonora I 14
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b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e
alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi
previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;
c) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle
associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per adempiere agli obblighi derivanti da un rapporto di
fornitura all’interessato di beni, di prestazioni o di servizi.
Supponiamo quindi che i dati idonei a rivelare lo stato di salute siano trattati,
in un contesto di telemedicina, non da un organismo sanitario o da un operatore
sanitario, ma da un’associazione o altro organismo privato (o da una persona
fisica) per finalità di ricerca, oppure da un’organizzazione di volontariato per gli
scopi che si è prefissata in base allo statuto, oppure da un’impresa, per fornire
all’interessato beni, prestazioni o servizi, tutti questi soggetti non dovranno, pur
trattando dati indubbiamente sensibili, preoccuparsi di ottenere l’autorizzazione
del Garante, in quando hanno già la “copertura” di questa Autorizzazione generale.
D’altro canto, occorre fare attenzione: il Garante in questa autorizzazione ci
dice espressamente che la finalità di ricerca scientifica o indagini su interventi
sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull’utilizzazione
di strutture socio-sanitarie, non esimono chi tratta i dati necessari all’attività
di ricerca dalla necessità di conformarsi agli adempimenti previsti dal Codice.
Il Garante in questa occasione ci ricorda che la “sperimentalità” di un progetto in cui si trattano dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone non
esime chi li tratta dalla necessità di preoccuparsi della tutela della privacy e dei
conseguenti obblighi previsti dal nostro ordinamento. In due parole: la sperimentalità non scusa l’approssimazione o la negligenza.
Questo vale anche per le soluzioni tecnologiche telemediche che, per molta
parte della loro vita, specie in Italia, rimangono purtroppo nel limbo della sperimentalità e della progettualità, senza approdare, a volte mai, a sistema e/o a
prodotto.
In questi casi, nonostante l’impiego della telemedicina possa essere ricondotto ad una dimensione sperimentale, temporanea, precaria o non sia stato
consacrato da un idoneo atto amministrativo, i dati trattati sono dati veri di
5. La squadra in campo: responsabili e incaricati
Al fine di una gestione degli aspetti privacy efficace e stabile, il titolare deve
conoscere la “squadra” che lo aiuterà in quest’opera delicata e affidare ai suoi
membri i compiti necessari, con adeguate istruzioni.
Il titolare, quindi – che come si diceva poc’anzi in ambito sanitario è molto
spesso una persona giuridica – deve procedere alla nomina dei suoi “luogotenenti”, cioè delle persone, siano esse fisiche o giuridiche che concretamente si
occuperanno della gestione dei dati in base alle sue indicazioni68.
È opportuno che il titolare scelga consapevolmente e accuratamente i suoi
responsabili, in quanto essi rappresenteranno la sua longa manus nella gestione
dei dati. Ciò vale tanto più nel caso cui il titolare (ad esempio un’ASL o un’azienda ospedaliera) intendano affidare in esterno, in out-sourcing, la gestione di una
serie di servizi informatico-telematici, ad esempio l’invio dei referti telematici,
la archiviazione e conservazione della documentazione sanitaria digitalizzata,
la gestione del sito internet, ivi comprese le aree riservate che consentono il
“colloquio diretto” con i pazienti, lo storage dei dati del sistema, la stessa manutenzione e l’aggiornamento dei server aziendali.
In questo caso, chi si occupa di questi servizi dovrà essere nominato responsabile esterno e gli dovranno essere date istruzioni molto rigorose e precise, a massima tutela dei dati sanitari dei pazienti.
A loro volta i responsabili (siano essi persone fisiche o enti) dovranno provvedere alla nomina degli incaricati69, cioè di coloro che materialmente opereranno sui dati. Anche quella dell’incaricato è figura da non trascurare in quanto,
in ambito sanitario, l’incaricato tratta dati di estrema delicatezza e deve essere
adeguatamente preparato per farlo.
68
È possibile trovare due modelli di nomina di responsabili nell’Appendice di questa trattazione, uno
relativo alla nomina di responsabile interno e uno alla nomina di responsabile esterno.
69
Un modello di nomina è reperibile nell’appendice.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
pazienti veri: risulta quindi indispensabile un adeguamento agli obblighi, anche
di carattere più burocratico, richiesti dalle norme privacy.
99
I quaderni di Eleonora I 14
A questo scopo è sicuramente d’uopo nella lettera d’incarico inserire clausole di avvertimento e sensibilizzazione per l’incaricato, il quale molto spesso
è un operatore sanitario e quindi è già vincolato dal segreto che gli impone
la sua professione, ma potrebbe anche non esserlo: si potrebbe trattare di un
funzionario amministrativo, di un operatore del data center o del call center70, di
un tecnico che si occupa della manutenzione e dell’aggiornamento del sistema.
Nel caso di incaricati al trattamento che non siamo vincolati al segreto per
ragioni di deontologia professionale, il legislatore ha previsto di estendere a
questi i medesimi vincoli del personale sanitario che essi supportano e coadiuvano71.
Anche il responsabile esterno, specie se tratta dati idonei a rivelare informazioni sanitarie, dovrà provvedere alla nomina dei suoi incaricati, nella quale
dovrà chiarire al suo personale la rilevanza dei dati trattati e impegnarlo a gestire i dati con particolare cura e nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite.
Mentre nel caso dei responsabili interni ed esterni si presume che il rapporto titolare – responsabile sia piuttosto duraturo, nel caso degli incaricati può
succedere che l’attività di trattamento dei dati da parte dell’incaricato sia di
breve durata. Questo può verificarsi per i più vari motivi: potrebbe trattarsi di
un rapporto di lavoro a sua volta breve (es. una prestazione occasionale), di un
rapporto afferente all’apprendimento (es. stage, borsa di studio), di una collaborazione per motivi di ricerca scientifica72.
In questi casi il legislatore ritiene che sia sufficiente, in luogo della lettera
di incarico, la firma da parte dello stagista, del ricercatore, del borsista, del
professionista che effettua una prestazione occasionale, di una semplice lettera di impegno alla riservatezza, il cui contenuto, tuttavia, non si discosterà di
molto da quello dell’incarico formale, salvo per la temporaneità del vincolo di
collaborazione.
100
70
Si pensi, ad esempio, agli operatori dei Centri Unificati di Prenotazioni (CUP) dell’ASL che esistono
in molte città italiane.
71
Articolo 83 comma 2 lettera i.
Come si può facilmente immaginare in un progetto di telemedicina e/o di sanità elettronica questo
tipo di situazioni sono molto frequenti.
72
73
A proposito della profilazione delle autorizzazioni si veda quanto già detto in merito alla medicina di
gruppo a pagina 65 e seguenti.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
La strutturazione della équipe da parte del titolare - anche sotto il profilo
formale mediante le lettere di nomina e di incarico -, è un adempimento molto
importante che questi deve porre in essere, in modo da sapere con un discreto
grado di certezza qual è la sua “squadra” e seguendo quali regole – che in
molta parte lo stesso titolare stabilisce – tale squadra giocherà la difficile partita
della tutela dei dati personali dei pazienti.
Naturalmente la preparazione della squadra non si otterrà semplicemente
con l’atto formale della presentazione della lettera di nomina o di incarico, per
quanto il loro contenuto sia completo e aggiornato: il momento formativo del
personale è fondamentale e deve essere effettuato il prima possibile, con l’ulteriore previsione di occasioni di aggiornamento periodico.
La formazione dovrà riguardare sia i fondamenti e i concetti-chiave della
privacy, quanto la spiegazione delle misure di sicurezza da applicare, non solo
nel senso di un mero elenco di quelle da adottare ma anche mediante un approfondimento di tipo tecnico sulla loro natura: una formazione quindi il meno
possibile didascalica ma piuttosto operativa e ragionata.
Un aspetto fondamentale di una efficace organizzazione del personale in
ottica privacy nel caso di impiego delle tecnologie informatiche e telematiche
consisterà nella assegnazione delle modalità di autenticazione degli utenti al
sistema informatico e, ancora più importante, della profilazione delle autorizzazioni. Il titolare, oppure il responsabile delegato, dovranno stabilire per ciascun
utente e tenendo conto del ruolo, della funzione, dell’attività che tale utente è
chiamato a svolgere all’interno del sistema, se egli può accedere e soprattutto,
una volta che sia entrato, quale tipo di attività è autorizzato a svolgere: che dati
può semplicemente vedere? Quali dati può integrare o addirittura correggere?
Può scaricare dei dati e memorizzarli altrove?
La profilazione delle autorizzazioni, specie in un sistema di informatica sanitaria, è importantissima, perché il personale che potrebbe avere necessità di
accedere è numeroso, con le più svariate funzioni (si va da chi si occupa dell’acquisto dei farmaci per l’ospedale al primario di un reparto) e i dati contenuti
sono quasi interamente informazioni sulla salute dei pazienti73.
101
I quaderni di Eleonora I 14
102
Le scelte che sottendono alla profilazione delle autorizzazioni devono essere fatte dal titolare o dal responsabile in modo competente (essi devono
conoscere le caratteristiche delle attività che vengono svolte attraverso il sistema informatico) e coscienzioso, con la consapevolezza della natura delicata dei dati trattati.
Nel caso di un progetto di telemedicina sarà opportuno procedere fin
dall’inizio alla strutturazione di questa “squadra” che opera sui dati, al fine
di sensibilizzare i protagonisti e di vincolarli fin dall’avvio alla correttezza nel
trattamento del dato: la sperimentalità del progetto non deve essere considerata una ragionevole motivazione per essere approssimativi o frettolosi con
riguardo al trattamento dei dati dei pazienti.
Anzi, proprio per il fatto che si sta creando qualcosa di nuovo, ma dalla
configurazione ancora variabile, che tuttavia già “maneggia” dati di grandissima rilevanza, tutte le varie e diversificate professionalità che sono coinvolte
nella realizzazione della innovazione creativa (chi progetta l’hardware, chi il
software, chi immette i dati, chi li valuta, coloro stessi che ne esporranno i
risultati in sede convegnistica) devono essere consapevoli che ciò che si sta
facendo è – per quanto progettuale e precario - estremamente reale per il
paziente, i cui dati veri ed effettivi si stanno trattando.
Lo stesso dicasi circa la necessità di procedere in modo responsabile e
preparato anche in un progetto telemedico alla profilazione delle autorizzazioni all’interno del sistema informatico, (autorizzazioni poi possono anche essere variate a mano a mano che il progetto procede, ma è meglio cominciare
fin da subito a realizzarle): il personale che accede ai dati è vario, ha compiti
diversi e molti non di natura strettamente sanitaria: meglio sforzarsi di stabilire fin dall’inizio chi può vedere i dati, quali dati può vedere e per compiere
quali operazioni.
Naturalmente quanto detto per un progetto di telemedicina, in termini di
necessità di strutturazione anche formale, di profilazione delle autorizzazioni
e di preparazione consapevole del personale operante, varrà tanto più per un
prodotto di telemedicina o di sanità elettronica che sia operante con continuità e stabilmente all’interno o tra organismi sanitari.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
6. Il beneficiario della “macchina – privacy”: il paziente
Un aspetto che va sempre tenuto presente con riguardo a tutto l’impianto
di carattere burocratico e tecnico della tutela dei dati e che può aiutare a comprendere e “metabolizzare” tutte le energie che la tutela della privacy, specie in
ambito sanitario, richiede è il fatto che l’obiettivo è la salvaguardia del paziente.
Il paziente è il nostro fine e il nostro metro, è al paziente che dobbiamo
ricordare i suoi diritti mediante l’informativa, è il paziente che dobbiamo, grazie
all’informativa, rendere edotto del fatto che l’attività di cura prevede l’apporto di
tecnologie telematiche (quindi suscettibili di arrecare una serie di benefici ma
anche seri pericolo) e di cui, a seguito del rilascio dell’informativa, dobbiamo
raccogliere il consenso.
Nel caso in cui a trattare il dato a contenuto sanitario sia un titolare/organismo sanitario o, in proprio, un esercente la professione sanitaria, si tratterà
di dati sanitari, i quali quindi ricadono nella disciplina di cui all’articolo 76 e
seguenti del Codice: sarà sufficiente il consenso dell’interessato.
Qualora invece il titolare non sia un organismo sanitario o un professionista
sanitario i dati idonei a rivelare lo stato di salute saranno da considerarsi dati
sensibili e quindi andrà applicato l’articolo 20 del Codice nel caso di trattamento
da parte di soggetti pubblici e dagli articoli 23 e 26 congiuntamente nel caso del
trattamento da parte di privati.
L’articolo 20 prevede che il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella
quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
Il legislatore però aggiunge che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di
operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati
e di operazioni identificati dall’ente con suo regolamento. Se nessuna di queste
condizioni è verificata, è necessaria un’autorizzazione apposita del Garante.
Quindi per il trattamento di dati sensibili (quindi anche dei dati a contenuto
sanitario) da parte di un soggetto pubblico è necessario: 1) una disposizione di
legge, oppure 2) la legge + il regolamento, oppure 3) l’autorizzazione del Garante. Non si richiede invece il consenso dell’interessato.
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I quaderni di Eleonora I 14
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Nel caso invece in cui a trattare dati a contenuto sanitario sia un privato (es. un’impresa) si applica l’articolo 23 che prevede che: “Il trattamento di
dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo
con il consenso espresso dell’interessato”. In particolare, ai sensi dell’art. 26
“i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante”. Risulterebbe quindi
necessario il consenso + un’autorizzazione apposita del Garante.
Tuttavia, come si è detto al paragrafo quarto di questo capitolo, il Garante
provvede periodicamente a rilasciare un’autorizzazione di carattere generale
relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nella quale autorizza il trattamento da parte di soggetti privati, senza
escludere l’obbligo, naturalmente, della raccolta del consenso dell’interessato.
Nei casi in cui sia necessario raccogliere il consenso, la predisposizione di
un’informativa quanto più possibile chiara e circostanziata risulta essenziale,
con specifica indicazione – se del caso - del fatto che vengono impiegate tecnologie informatico-telematiche ed eventualmente che l’interessato sta partecipando ad un progetto di telemedicina, di teleassistenza e/o di sanità elettronica.
Non sempre il consenso dovrà o potrà essere firmato dall’interessato74.
Qualora il dato debba essere necessariamente trattato per salvare la vita o
l’incolumità fisica dell’interessato e l’interessato stesso non possa dare il proprio consenso in quanto si trovi fisicamente impossibilitato, sia stato interdetto o
si trovi in uno stato di incapacità di intendere e di volere, il consenso può essere
dato, al suo posto, ex art. 24 comma primo lettera e del Codice, da chi esercita
la potestà genitoriale (se minore) o dal tutore (in caso di incapacità d’agire),
oppure da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato75.
È molto importante tenere conto di questa particolarità nel caso di un progetto di telemedicina, in quanto potrebbe capitare, come nel caso del progetto
Telecoma, di trattare dati di pazienti in situazioni di incapacità - sia pure differentemente graduate - e dunque risulterà necessaria la raccolta del consenso
presso i soggetti che possono esprimere la volontà al trattamento dei dati in
74
Si veda anche quanto già accennato al paragrafo 6 del capitolo secondo.
75
Si veda un esempio di questo tipo di consenso nell’allegato 6.
76
Articolo 82 comma 2 lettera b.
77
Articolo 82 comma 3.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
luogo del paziente, appunto: esercenti la potestà, prossimi congiunti, familiari,
conviventi.
A completamento di quanto previsto dall’articolo 24, l’articolo 82 prevede il
caso in cui il paziente si trovi in stato di impossibilità fisica, di incapacità di agire
o incapacità di intendere o di volere dell’interessato e non sia possibile acquisire
il consenso da chi esercita legalmente la potestà, o da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente e neppure dal responsabile della struttura
presso cui dimora l’interessato.
In questo caso, la presentazione dell’informativa e la raccolta del consenso
possono essere posticipati a dopo la prestazione sanitaria.
La posticipazione degli aspetti – diciamo così – più “burocratici” di rilascio
dell’informativa e di raccolta del consenso è anche assolutamente giustificata in
due casi che il legislatore prende – correttamente – in considerazione:
1) l’eventualità in cui la situazione sia molto grave: c’è il rischio di un danno
imminente e irreparabile alla salute o all’incolumità fisica dell’interessato. La gravità del rischio fa propendere il legislatore nel senso di posticipare la raccolta del consenso affinché sia effettuato prima l’intervento
sanitario, che in questo caso ha importanza primaria76;
2) il caso in cui il fattore tempo sia essenziale: l’intervento sanitario deve
essere fatto subito, altrimenti perde di efficacia. La situazione non è così
grave evidentemente come nel caso precedente, ma bisogna fare in fretta. Anche qui le problematiche relative alla privacy cedono il passo ad
altri diritti di livello costituzionale: la salute, l’integrità fisica. Effettuato
quanto necessario dal punto di vista sanitario, si procederà a rendere
l’informativa e a raccogliere il consenso77.
Come si diceva, in luogo dell’interessato sono abilitati a rilasciare il consenso, in casi particolari, le seguenti persone: chi esercita legalmente la potestà, un
prossimo congiunto, un familiare, un convivente o, in loro assenza, il responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato.
105
I quaderni di Eleonora I 14
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Un’altra figura di rilievo, la cui individuazione risulta utile agli operatori sanitari e assistenziali, è il cosiddetto “caregiver” detto anche, a volte, “familiare
di riferimento”.
L’identificazione e la segnalazione nel fascicolo del paziente/assistito del
cosiddetto “familiare di riferimento” è sicuramente molto utile a chi si occupa, vuoi sotto il profilo sanitario, vuoi sotto il profilo assistenziale, del malato,
dell’anziano, di chi sia bisognoso di assistenza.
Alcuni software di telemedicina o di teleassistenza consentono all’utente
l’indicazione, a beneficio del medico, dell’infermiere, dell’assistente sociale o
dell’operatore socio-sanitario, del familiare di riferimento.
Tuttavia è bene tenere sempre presente che il caregiver o il “familiare di
riferimento” non sono figure inquadrate normativamente, non hanno deleghe,
autorizzazioni o poteri specifici solo per il fatto di essere stati individuati come
tali dagli operatori.
Si tratterà di vedere di volta in volta, in base al tipo di legame che collega il
caregiver (che potrebbe anche non essere un familiare78) al paziente, a seconda
dello stato di salute e psichico del paziente e a seconda della scelta o dell’atto
giuridico da compiere, se il caregiver sia abilitato a fare quella scelta o a compiere quell’atto in luogo del paziente.
Nel caso specifico del consenso privacy, potrebbe capitare che il caregiver
e/o il familiare di riferimento rientrino tra coloro che sono abilitati dal Codice
a firmare il consenso al trattamento dei dati ma potrebbero anche non essere
compresi nell’elenco del legislatore.
Inoltre va precisato che secondo un’accreditata interpretazione della norma,
la sequenza dei soggetti che si possono sostituire all’interessato per la firma del
consenso va intesa nell’ordine di importanza in cui il legislatore l’ha posta: prima gli esercenti la potestà, poi i congiunti, poi i familiari, poi i conviventi e solo,
in loro assenza, il responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato.
78
In situazioni particolari, in assenza di altri familiari, ho potuto riscontrare l’assegnazione della
funzione di caregiver alla badante. In questi casi l’operatore deve tenere conto del fatto che le badanti
spesso provengono da altri paesi e che quindi ci potranno essere delle difficoltà di tipo linguistico e di
comprensione degli istituti del diritto italiano.
79
Capitolo secondo paragrafo 8.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Prendendo quindi in considerazione l’ipotesi in cui ci sia un caregiver, va
prima appurato se tale caregiver rientri nell’elenco fatto dal legislatore e poi
se non vi sia qualcuno disponibile alla firma che il legislatore non abbia considerato più “importante”: se, per esemplificare, il caregiver identificato sia una
badante convivente, ma nell’occasione specifica sia presente un figlio, va data
la precedenza al figlio.
Con riguardo alla comunicazione dei dati sanitari, come sappiamo, ai sensi
dell’articolo 84, le comunicazioni che riguardano il suo stato di salute possono
essere date all’interessato solo tramite il medico che sia stato scelto dall’interessato o, in subordine, dal titolare (ad esempio l’azienda ospedaliera). Qualora
l’interessato non sia in grado di riceverle, possono essere date ai soggetti di cui
all’art. 82 che abbiamo più volte menzionato.
Va, quindi, tenuto in considerazione il fatto che, per una corretta applicazione della norma, i soggetti in gioco che si “sostituiscono” al paziente incapace
in differenti e diversamente rilevanti occasioni potrebbero essere tre: il caregiver, il familiare che ha espresso il consenso al trattamento dei dati sanitari
dell’assistito e il familiare che ha ricevuto le informazioni sullo stato di salute
dell’assistito.
In ambito telemedico, quando si procede alla configurazione del fascicolo
dell’assistito, va tenuto conto di questi tre differenti ruoli e, al fine di supportare
in ogni caso possibile l’operatore sanitario, vanno indicate e distinte le persone
di riferimento per ciascuno di questi tre aspetti.
Come si è già detto79, il Codice della privacy, a tutela della riservatezza dei
dati sanitari prevede anche particolari misure di sicurezza a tutela della dignità
del paziente: in particolare l’art. 83 ribadisce l’obbligo per i titolari dei trattamenti in ambito sanitario di adottare anche soluzioni di tipo organizzativo, nella
strutturazione delle prestazioni e dei servizi che coadiuvino la tutela della privacy e il rispetto del segreto professionale.
Ci chiede, infatti, il legislatore di prestare attenzione ad adottare tutte quelle
soluzioni che siano utili alla massima tutela della dignità dell’interessato, soprattutto in quelle particolari situazioni in cui il suo contatto con la struttura sanitaria
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I quaderni di Eleonora I 14
avviene contestualmente alle altre persone, al fine di evitare una accidentale
conoscenza da parte di terzi delle informazioni sanitarie che lo riguardano.
Come è facile intuire, nel caso della telemedicina e della teleassistenza le
situazioni di promiscuità tra pazienti o che potrebbero in ogni caso mettere a
repentaglio la debita tutela della riservatezza del paziente sono minori, specie
nel caso in cui le soluzioni tecnologiche siano finalizzate a portare soccorso e
assistenza al paziente fino al suo domicilio. Ma non è comunque escluso che
si possano verificare, sia in quanto le prestazioni telemediche potrebbero non
essere erogate al domicilio, ma per esempio in un centro sanitario di servizio,
per quanto vicino al domicilio del paziente, sia in quanto a casa del paziente
possono comunque crearsi delle situazioni di promiscuità, sia pure di tipo diverso (es. i parenti non direttamente coinvolti ma in visita, i vicini di casa, etc…).
Nel caso poi in cui alla telemedicina si faccia ricorso in quelle situazioni di
soccorso particolari per cui essa è nata (soccorso in mare, zone isolate perché montagnose o insulari), l’idea che la particolarità del frangente e l’urgenza
dell’intervento facciano un po’ “abbassare” la guardia sulla tutela della privacy
non è affatto peregrina.
Bisogna invece sforzarsi di preoccuparsene sempre: per esempio anche in
mezzo all’oceano, solo quella parte dell’equipaggio che è deputato a farlo dovrà
conoscere i dati del paziente, non l’intera nave.
108
7. Il percorso delle informazioni e i documenti in cui sono contenute
La tutela dei dati nei sistemi di telemedicina e di sanità elettronica si realizza
attraverso un altro aspetto fondamentale: quello della gestione delle informazioni.
È importantissimo, al fine della realizzazione di un sistema informatico-telematico rispettoso della riservatezza del paziente e dei suoi familiari, che fin
dalla fase progettuale si analizzi il tipo di informazioni che il sistema tratta, quale
ne sia il percorso all’interno del sistema e come tali informazioni vengano poi
archiviate e conservate. Solo in questo modo sarà possibile comprendere quali
regole devono essere osservate e quali misure di sicurezza vadano applicate.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
L’informazione va studiata dal suo formarsi e fino alla sua destinazione finale, per poter comprendere quali pericoli si annidino durante per percorso per la
privacy dell’interessato.
Collegato a questo aspetto si deve tenere anche conto di un altro essenziale
profilo: molto spesso in ambito sanitario non si ha a che fare con una informazione singola o con molte informazioni dello stesso tipo, ma con informazioni
che sono organizzate secondo un ordine logico ormai stabilito dalla tradizione e
dalla prassi, oltre che dal diritto: i documenti.
Molti di tali documenti, come si è ampiamente mostrato, sono portatori di
una loro propria disciplina giuridica, formata da norme, da decisioni della giurisprudenza, da elaborazioni dottrinarie. È assolutamente necessario che si tenga
conto della disciplina giuridica di ciascun documento sanitario.
Trascurare la natura giuridica di un documento, sia pure digitalizzato, significherebbe vanificare lo sforzo di conformità alla privacy, finendo per rendere il
sistema illegittimo per altri versi (oltre che spesso anche sotto l’aspetto privacy).
Sarà quindi opportuna un’approfondita conoscenza della natura giuridica
dei documenti sanitari che si intendono digitalizzare e delle responsabilità civili,
penali e amministrative connesse al regime giuridico particolare di ciascun documento impiegato.
Qualora poi, come spesso accade, si proceda alla realizzazione di una banca
dati contenente informazioni di tipo sanitario, sarà opportuno conformarsi alle
indicazioni del Codice relative alla creazione di un data base sanitario, distinguendo e scindendo i dati a contenuto nominativo dalle informazioni sanitarie,
come illustrato nel paragrafo 11 del secondo capitolo.
Data la delicatezza di dati trattati, in nessun caso si dovranno trascurare le
misure minime di sicurezza prescritte e, con riguardo alle misure preventive,
data la novità e la sperimentalità dei sistemi tele medici, il livello di cura nella
loro predisposizione dovrà essere mantenuto alto, più di quanto non avvenga
normalmente nei sistemi sanitari.
In un sistema di telemedicina concretamente utilizzato all’interno del nostro
SSN, i soggetti coinvolti che alimentano con le loro informazioni e con documenti la banca dati potrebbero essere molti (ospedale, medico di famiglia, servizi
sociali). La “cartella clinica digitale” (in senso non tecnico in questo caso) di ciascun paziente potrebbe essere ampia e formata da molti elementi informativi.
109
I quaderni di Eleonora I 14
Vale la pena in questi casi non trascurare le indicazioni del Garante a proposito del FSE, in quanto per certi versi ciò che si creerebbe è una sorta di piccolo
fascicolo sanitario del paziente. In particolare dovranno essere tenuti in considerazione due principi che il Garante afferma: il principio di autodeterminazione
e il diritto all’oblio.
Ne discende che anche nel caso della telemedicina e della sanità elettronica, il paziente dovrà sempre essere tenuto informato circa l’esistenza di una
sorta di cartella clinica digitale che lo riguarda e il suo mantenimento e aggiornamento non dovranno mai essere effettuati all’insaputa o contro la volontà del
paziente.
Nel caso della cessazione del sistema, a tutela del paziente i suoi dati dovranno essere cancellati, non potranno essere utilizzati per fini che non siano
attinenti alla sua salute e qualora si volessero conservare per il loro particolare
valore scientifico, dovranno essere anonimizzati.
110
8. L’abolizione del DPS: che fare?
Il Decreto Legge n. 5 del 9.2.201280 recante “Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo”, poi convertito con la legge di conversione del
4 aprile 2012, n. 35, all’art. 45 “Semplificazioni in materia di dati personali”
prevede l’abolizione del Documento Programmatico di Sicurezza.
In particolare, tale articolo recita: “Al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis...) all’articolo 34 è
soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis; d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B
sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26”.
È stata quindi soppressa la lettera g) del comma 1 ed è stato abrogato il
comma 1-bis dell’art. 34 del Codice privacy, cioè non vi è più obbligo di “tenuta
di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza” (art. 34, comma
1, lett. g).
Per quanto riguarda invece il disciplinare tecnico, sono soppressi i paragrafi
da 19 a 19.8, cioè è revocato l’obbligo di presentare “entro il 31 marzo di ogni
80
Pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012.
81
Per questo aspetto si rimanda a quanto detto nel paragrafo 11 del secondo capitolo.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
anno”, da parte del “titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari”, “un documento programmatico sulla sicurezza”.
Come si ricorderà, la redazione del Documento Programmatico di sicurezza
era obbligatoria in base a quanto previsto nel Codice privacy e nel collegato
disciplinare tecnico: entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di
dati sensibili o di dati giudiziari doveva redigere anche attraverso il responsabile,
tale documento contenente importanti informazioni con particolare riguardo a:
19.1. l’elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle
strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l’analisi dei rischi che incombevano sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei
dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della
loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento,
per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure
disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina
sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per
aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare.
Il DPS doveva inoltre contenere, in base a quanto stabilito al punto 19.7., la
descrizione dei criteri per garantire l’adozione delle misure minime di sicurezza
in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al Codice, all’esterno della struttura del titolare.
Per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale il
punto 19.8 richiedeva l’individuazione dei “criteri da adottare per la cifratura o
per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell’interessato”81.
Ai fini della compilazione del DPS, il Garante privacy aveva messo a punto
una “Guida operativa per redigere il documento programmatico di sicurezza”
disponibile al link: www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1007740.
111
I quaderni di Eleonora I 14
112
Nella premessa alla Guida, il Garante precisava che essa si prefiggeva di
facilitare l’adempimento dell’obbligo di redazione del DPS nelle organizzazioni
di piccole e medie dimensioni o, comunque, non dotate al proprio interno di
competenze specifiche. Essa pertanto poteva essere d’ausilio nella predisposizione del DPS, ma non era obbligatorio utilizzarla.
Uno degli aspetti più complessi e discussi in relazione alla redazione di un
corretto e completo DPS era quello relativo all’analisi dei rischi che incombono
sui dati (19.3): si richiedeva infatti la descrizione dei principali eventi potenzialmente dannosi per la sicurezza dei dati e ne dovevano essere valutate le
possibili conseguenze e la gravità in relazione al contesto fisico–ambientale di
riferimento e agli strumenti elettronici utilizzati.
La redazione del DPS veniva sentita spesso come un adempimento puramente formale, che nulla aggiungeva alla consapevolezza (o meno) circa la necessità di proteggere i dati con adeguate misure di sicurezza, né incrementava
la sensibilità del personale sulle problematiche della riservatezza, specie dei
dati sensibili e sanitari.
Insomma, era da molti considerato un orpello inutile e dispendioso in termini
di tempo e di denaro. Il legislatore ha quindi ritenuto opportuno abolire questo
obbligo, in quanto, e su questo possiamo condividere pienamente la ratio del
provvedimento, quello che è veramente importante non né che delle misure di
sicurezza venga redatta una chiara e brillante rassegna scritta, quanto che le
misure di sicurezza vengano consapevolmente, coscienziosamente, adeguatamente adottate.
Per quanto non sia più obbligatoria la tenuta di un aggiornato DPS, chi scrive non può che caldeggiare, per una efficace tutela dei dati, che venga tenuta
traccia, in modo organico e coordinato in un apposito documento delle misure
di sicurezza effettivamente adottate.
La creazione e la tenuta di un tale dossier faciliterà la raccolta delle informazioni in caso di eventuali verifiche da parte delle autorità preposte e ridurrà
pertanto la probabilità di incorrere in sanzioni.
Ne discende che anche se la tenuta di un aggiornato DPS non è più un
obbligo, mi sento di consigliare vivamente specie nel caso di applicazioni di
telemedicina e di sanità elettronica, la redazione di un documento – periodica-
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
mente aggiornato - contenente una sorta di resoconto del tipo di dati trattati e
delle misure di sicurezza adottate.
Il DPS, così come normativamente previsto e la sua Guida operativa, potranno poi costituire una sorta di modello dello strumento analitico e di sintesi ad
uso del titolare e del privacy manager per poter applicare e gestire al meglio le
misure di sicurezza e, quindi, per mantenere la qualità, la correttezza, la disponibilità e l’obbligatoria riservatezza del dato clinico.
113
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I quaderni di Eleonora I 14
APPENDICE
Allegato 1
LA NOMINA DEL RESPONSABILE
Atto di nomina di responsabile del trattamento ex art. 29 del d.lgs.
196/2003 ai fini della realizzazione di……………………………………
(indicare l’attività che richiede il trattamento dei dati)
PREMESSO CHE
il d.lgs.196/2003 (cd Codice della Privacy) ha espressamente previsto la possibilità che il titolare preponga al trattamento dei dati personali uno o più responsabili, scelti tra soggetti che, per la loro capacità, esperienza e affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
tutela dei dati personali, ivi compresa la sicurezza degli stessi;
che il responsabile deve procedere al trattamento con la dovuta diligenza, nonché attenendosi alle istruzioni ricevute dal titolare, il quale deve vigilare sulla
puntuale osservanza delle disposizioni vigenti;
(NOME DEL TITOLARE)
intende procedere alla nomina di …………………………………. (inserire
qui gli estremi del RESPONSABILE) responsabile del trattamento, per ciò che
attiene ai dati personali (sensibili, sanitari) di cui è titolare in relazione al (descrizione dell’attività del titolare) e il cui trattamento è necessario per lo svolgimento della suddetta attività.
Il titolare dichiara che i dati affidati al responsabile sono:
1. esatti e aggiornati;
2. pertinenti, completi e non eccedenti la finalità della raccolta;
3. raccolti e trasmessi al responsabile in modo lecito.
Il titolare autorizza il responsabile ad affidare, sotto la responsabilità di quest’ultimo, l’esecuzione di operazioni di trattamento a incaricati che per esperienza,
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
(Nome del titolare ente o persona fisica), nella Sua qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 28 del d.lgs.196/2003,
115
capacità ed affidabilità, forniscano anche idonea garanzia del pieno rispetto della legge, con particolare riguardo alla sicurezza.
Il responsabile nominerà quali incaricati le persone fisiche cui è affidato il servizio.
Ove necessario, il titolare potrà nominare soggetti terzi quali ulteriori responsabili o incaricati del trattamento dei suoi dati.
Il responsabile impartirà le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti ai propri incaricati.
TANTO PREMESSO, NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
……………………………………………………………, affidandogli i
compiti e le responsabilità previste dall’art. … del D.Lgs.196/2003.
I quaderni di Eleonora I 14
Con la sottoscrizione del presente atto, (INSERIRE IL NOME DEL RESPONSABILE) accetta la nomina e s’impegna a procedere al trattamento dei dati di cui
(NOME ENTE O PERSONA FISICA) è titolare, attenendosi alle istruzioni impartite.
116
A questi fini, il titolare impartisce al responsabile le seguenti istruzioni:
1. Il responsabile deve:
a) operare nel rispetto dei principi generali fissati dall’art. 11 del d.lgs.196/2003;
b) impartire ai propri incaricati le istruzioni fornite dal titolare del trattamento,
nonché imporre le precauzioni generali dettate dal d .lgs.196/2003;
c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dal titolare,
d) vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti incaricati,
e) tenere la lista degli incaricati con l’indicazione dell’ambito di trattamento
consentito mediante strumenti elettronici e quella del trattamento mediante
strumenti non elettronici,
f) effettuare esclusivamente i trattamenti indicati dal titolare.
2. I dati trasmessi dal titolare al responsabile (descrizione dati e natura degli
stessi) sono stati raccolti e trattati nel pieno rispetto della legge; in particolare, sono state già fornite le informative e raccolti i consensi previsti dalla
legge. Il responsabile provvederà a tali adempimenti solo previe esplicite
istruzioni impartite per iscritto dal titolare.
3. Il titolare ha, altresì, provveduto ad adempiere ogni obbligo di legge relativo
alla sicurezza dei dati personali, ai sensi del d.lgs.196/2003.
Dal canto suo, il Responsabile provvederà a tutelare la sicurezza dei dati
nella propria sfera di operatività.
4. Il responsabile deve adoperarsi per garantire l’esercizio, da parte dell’interessato, dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs.196/2003, nell’ambito della propria
sfera di operatività.
5. Il responsabile dichiara di impegnarsi a relazionare a richiesta del titolare
sulle misure di sicurezza adottate .
La nomina a responsabile cesserà (indicare il termine dell’attività), salvo espresso rinnovo.
…………………………………(Luogo), lì ..................(data)
IL TITOLARE (firma)____________________________________________
Il responsabile espressamente dichiara di essere consapevole che i dati che
tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali (eventualmente: sensibili e sanitari) e, come tali, sono soggetti all’applicazione del Codice
per la protezione dei dati personali e si obbliga ad ottemperare agli obblighi
previsti dal suddetto Codice.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
IL RESPONSABILE ____________________________________________
117
Allegato 2
LA NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO
Atto di nomina di responsabile esterno del trattamento ex art. 29 del
d.lgs. 196/2003 ai fini della realizzazione di…………………………
(indicare l’attività che richiede il trattamento dei dati)
(NOME DEL TITOLARE, ENTE O PERSONA FISICA), nella Sua qualità di titolare del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del d.lgs.196/2003,
PREMESSO CHE
il d.lgs.196/2003 (cd Codice della Privacy) ha espressamente previsto la possibilità che il titolare preponga al trattamento dei dati personali uno o più responsabili esterni, scelti tra soggetti che, per la loro capacità, esperienza e affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di tutela dei dati personali, ivi compresa la sicurezza degli stessi;
CHE il responsabile esterno deve procedere al trattamento con la dovuta diligenza, nonché attenendosi alle istruzioni ricevute dal titolare, il quale deve
vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni vigenti;
I quaderni di Eleonora I 14
(NOME TITOLARE)
intende procedere alla nomina di ………………………………….(inserire
qui gli estremi del RESPONSABILE ESTERNO) in qualità di responsabile del trattamento, per ciò che attiene ai dati personali (sensibili e sanitari) di cui è titolare
in relazione a (indicare l’attività nell’ambito della quale si intendono trattare i
dati) e il cui trattamento è necessario per lo svolgimento della suddetta attività.
118
Il titolare dichiara che i dati trasmessi al responsabile esterno sono:
1. esatti e aggiornati;
2. pertinenti, completi e non eccedenti la finalità della raccolta;
3. raccolti e trasmessi al responsabile in modo lecito.
Il titolare autorizza il responsabile esterno ad affidare, sotto la responsabilità
di quest’ultimo, l’esecuzione di operazioni di trattamento a incaricati che per
esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano anche idonea garanzia del pieno
rispetto della legge, con particolare riguardo alla sicurezza.
Il responsabile nominerà quali incaricati le persone fisiche cui è affidato il servizio.
Ove necessario, il titolare potrà nominare soggetti terzi quali ulteriori responsabili o incaricati del trattamento dei suoi dati.
Il responsabile impartirà le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti ai propri incaricati.
TANTO PREMESSO, NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
Con la sottoscrizione del presente atto, (INSERIRE IL NOME DEL RESPONSABILE) accetta la nomina e s’impegna a procedere al trattamento dei dati di cui
(NOME DEL TITOLARE) è titolare, attenendosi alle istruzioni impartite.
A questi fini, il titolare impartisce al responsabile le seguenti istruzioni:
1. Il responsabile deve:
a) operare nel rispetto dei principi generali fissati dall’art. 11 del d.lgs.196/2003;
b) impartire ai propri incaricati le istruzioni fornite dal titolare del trattamento,
nonché imporre le precauzioni generali dettate dal d.lgs.196/2003;
c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dal titolare,
d) vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti incaricati,
e) tenere la lista degli incaricati con l’indicazione dell’ambito di trattamento
consentito mediante strumenti elettronici e quella del trattamento mediante
strumenti non elettronici,
f) effettuare esclusivamente i trattamenti indicati dal titolare.
2. I dati trasmessi dal titolare al responsabile (inserire la descrizione dati
e natura degli stessi) sono stati raccolti e trattati nel pieno rispetto della
legge; in particolare, sono state già fornite le informative e raccolti i consensi
previsti dalla legge. Il responsabile provvederà a tali adempimenti solo previe esplicite istruzioni impartite per iscritto dal titolare.
3. Il titolare ha, altresì, provveduto ad adempiere ogni obbligo di legge relativo
alla sicurezza dei dati personali, ai sensi del d.lgs.196/2003.
Dal canto suo, il Responsabile provvederà a tutelare la sicurezza dei dati
nella propria sfera di operatività.
4. Il responsabile deve adoperarsi per garantire l’esercizio, da parte dell’interessato, dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs.196/2003, nell’ambito della propria
sfera di operatività.
5). Il responsabile dichiara di impegnarsi a relazionare a richiesta del titolare
sulle misure di sicurezza adottate .
La nomina a responsabile cesserà (indicare scadenza della nomina), salvo
espresso rinnovo.
…………………………………………(Luogo), lì…………………(data)
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
(NOME DEL RESPONSABILE, ENTE O PERSONA FISICA), affidandogli i compiti e
le responsabilità previste dall’art. 29 del D.Lgs.196/2003.
119
IL TITOLARE (firma)____________________________________________
Il responsabile espressamente dichiara di essere consapevole che i dati che
tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali (eventualmente: sensibili, sanitari) e, come tali, sono soggetti all’applicazione del Codice
per la protezione dei dati personali e si obbliga ad ottemperare agli obblighi
previsti dal suddetto Codice.
I quaderni di Eleonora I 14
IL RESPONSABILE ____________________________________________
120
Allegato 3
LA NOMINA DI INCARICATO
Atto di nomina di incaricato del trattamento di dati personali e sensibili
al fine…………………………………………………………………
(indicare sinteticamente l’attività per cui è necessario il trattamento del dato)
(NOME DEL TITOLARE, ENTE O PERSONA FISICA), nella Sua qualità di titolare
(oppure NOME DEL RESPONSABILE, nella Sua qualità di responsabile) del trattamento dei dati in relazione alla realizzazione della seguente attività (sintetica
descrizione dell’attività per cui è necessario il trattamento del dato), ai sensi
dell’art. 30 del d. lgs. n. 196/2003,
Tale nomina riguarda il trattamento di dati personali e sensibili ai quali il soggetto sopracitato abbia accesso in relazione alla realizzazione di … (descrizione
dell’attività che richiede il trattamenti dei dati) nell’espletamento della funzione
che gli è propria, nelle mansioni e/o per gli incarichi che gli/le sono stati affidati.
Il Sig./la Sig.ra ………………………………………… potrà quindi trattare i dati necessari allo svolgimento delle sue mansioni.
In particolare, in ottemperanza al d.lgs. 196/2003, ai sensi del quale costituisce trattamento “qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con
o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la
distribuzione dei dati”, e in relazione al presente atto di nomina, il Sig./la Sig.
ra …………………………… dovrà trattare i dati personali e sensibili attenendosi alle seguenti modalità:
1) in modo lecito e secondo correttezza;
2) raccogliendoli e registrandoli per gli scopi inerenti l’attività svolta;
3) verificando, ove possibile, che siano esatti e, se necessario, aggiornarli;
4) verificando che siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le
quali sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni
ricevute dal responsabile/titolare;
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
designa quale incaricato al trattamento dei dati personali e sensibili
il Sig./la Sig.ra (nome e cognome), nato/a a…………………………………,
il ………………………….., in servizio presso …………………………..
(inserire indicazione di: ufficio/area/funzione).
121
Più generalmente, il trattamento dovrà essere realizzato in osservanza delle
norme di cui al d.lgs. 196/2003 e delle prescrizioni che verranno impartite dal
titolare/responsabile del trattamento.
In quanto incaricato del trattamento, il Sig./la Sig.ra …………………………
avrà accesso alle seguenti banche dati e/o archivi:
…………………………………………………………………………
I quaderni di Eleonora I 14
Il Sig./la Sig.ra ……………………… si impegna a rispettare altresì le misure attinenti alla sicurezza che gli/le verranno impartite dal titolare/responsabile.
In particolare, in relazione ai trattamenti effettuati con strumenti elettronici, ai
sensi dell’Allegato B del d.lgs. 196/2003, si ricorda che il trattamento di dati
personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione
dell’incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente
dal medesimo (oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso
esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a
una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave) [inserire la
modalità di identificazione prescelta dal titolare].
122
Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l’autenticazione.
Gli incaricati dovranno adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei
dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato.
La parola chiave è composta da almeno otto caratteri (oppure, nel caso in cui lo
strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito); essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all’incaricato ed è modificata da quest’ultimo al primo utilizzo e, successivamente,
almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili la parola chiave e’
modificata almeno ogni tre mesi.
Le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente
all’incaricato l’accesso ai dati personali. Sono impartite istruzioni agli incaricati
per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una
sessione di trattamento.
Sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati
o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell’incari-
[Il titolare può, in questa sede, specificare le modalità di autenticazione dell’incaricato e le sue autorizzazioni (chi è – quali dati può vedere
– cosa può fare in relazione a tali dati: consultazione, correzione, modifica, integrazione, memorizzazione – quali dati può inserire/modificare/
cancellare) o demandare tali informazioni a piani operativi o regolamenti
interni. Nonché indicare le modalità per la sostituzione in caso di assenza
o impedimento dell’incaricato e le istruzioni di custodia degli strumenti.
Si consiglia di provvedere in questa stessa sede ad illustrare tutti questi
aspetti per semplicità].
Luogo e data……………………
Firma del titolare/responsabile del trattamento dei dati o dei rispettivi rappresentati legali se si tratta di enti
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
cato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità
di operatività e di sicurezza del sistema.
In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la
relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l’incaricato
dell’intervento effettuato.
Inoltre, potrà essere utilizzato un sistema di autorizzazione che comporterà l’individuazione di profili di ambito diverso per i differenti incaricati.
I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, verranno individuati e configurati anteriormente all’inizio del trattamento,
in modo da limitare l’accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni
di trattamento.
123
Allegato 4
LA NOMINA DI INCARICATO MEDIANTE LETTERA DI RISERVATEZZA
Lettera di riservatezza ai fini del trattamento di dati personali e sensibili
in relazione alla mansione/funzione/incarico di …………………………
I quaderni di Eleonora I 14
Il/La Sig./Sig.ra …………………………………………… (inserire nome
e cognome), nato/a ………………………, il …………………………, in
servizio presso ……………………………………… (inserire ufficio/area/
funzione), nel periodo (inserire date di permanenza all’interno dell’ente o dell’incarico) …………………………… , nella Sua qualità di …………………
(inserire mansione/funzione/incarico),
124
SI IMPEGNA
con la presente lettera di riservatezza al trattamento dei dati personali, sensibili
e sanitari di cui verrà a conoscenza per causa e nello svolgimento delle sue
mansioni, come sopra indicate, con modalità conformi al d. lgs. n. 196/2003
(Codice della Privacy) e in ogni caso in modo lecito e secondo correttezza.
In particolare, in ottemperanza al d.lgs. 196/2003, ai sensi del quale costituisce
trattamento “qualunque operazione o complesso di operazioni svolte con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei
dati”, e in relazione al presente atto, il Sig./la Sig.ra …………………………
si impegna a trattare i dati personali, sensibili e sanitari attenendosi alle seguenti modalità:
1) in modo lecito e secondo correttezza;
2) raccogliendoli e registrandoli per gli scopi inerenti l’attività svolta;
3) verificando, ove possibile, che siano esatti e, se necessario, aggiornarli;
4) verificando che siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le
quali sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni
ricevute dal responsabile/titolare;
5) altro (…………………).
Più generalmente, il trattamento dovrà essere realizzato in osservanza delle
norme di cui al d.lgs. 196/2003 e delle prescrizioni che verranno impartite dal
titolare/responsabile del trattamento.
Il Sig./la Sig.ra ………………………… avrà accesso alle seguenti banche
dati e/o archivi: ……………………………………………………………
Il Sig./la Sig.ra ………………………… si impegna a rispettare altresì le
misure attinenti alla sicurezza che gli/le verranno impartite dal titolare/responsabile del trattamento.
In particolare, in relazione ai trattamenti effettuati con strumenti elettronici, ai
sensi dell’Allegato B del d.lgs. 196/2003, si ricorda che il trattamento di dati
personali con strumenti elettronici è consentito solo a coloro che sono dotati di
credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura
di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
A questi fini il Sig./la Sig.ra ………………………si impegna ad adottare le
necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo
dell’incaricato.
[Il titolare può, in questa sede, specificare le modalità di autenticazione
dell’incaricato e la sua sfera di autorizzazione (chi è – quali dati può vedere – cosa può fare in relazione a tali dati: consultazione, correzione, modifica, integrazione, memorizzazione – quali dati può inserire/modificare/
cancellare) o demandare tali informazioni a piani operativi o regolamenti
interni. Nonché indicare le modalità per la sostituzione in caso di assenza
o impedimento dell’incaricato, le istruzioni per l’accesso del sostituto e
per la custodia degli strumenti. Si consiglia di provvedere in questa stessa
sede ad illustrare tutti questi aspetti per semplicità].
Luogo e data …………………………
Firma ……………………………………………
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l’identificazione
dell’utente associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal
medesimo (oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell’incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una
parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell’incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave).
125
Allegato 5
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
CONSENSO DELL’ASSISTITO AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI
Gentile Assistito/Assistita,
la presente comunicazione ha lo scopo di informarLa che il decreto legislativo
196/2003 (cd. Codice della Privacy) prevede la tutela dei dati personali, nel
pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, oltre che delle norme sul
segreto professionale.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
I Suoi dati personali, i Suoi dati sensibili e i Suoi dati sanitari, ove Lei acconsenta firmando l’apposito modulo che Le verrà consegnato dagli operatori di
………………………………… (indicare riferimenti del titolare o del responsabile), verranno raccolti per ………………………………… (indicare
l’attività per cui è necessario il trattamento dei dati), come più dettagliatamente
spiegato in ………………………… (indicare eventuali allegati che illustrino
l’attività), che Le è stata consegnato insieme alla presente informativa.
Ai fini del Codice della Privacy, La si informa di quanto segue:
I quaderni di Eleonora I 14
1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali, con particolare riferimento a quelli riferiti al Suo stato
di salute, saranno trattati per … (indicare l’attività per cui è necessario il
trattamento dei dati).
Si tratta di …………… (illustrare, volendo, l’attività con maggior dettaglio).
126
2. Modalità del trattamento
a) Titolare del trattamento è (nome e cognome, indirizzo e recapito del titolare se persona fisica, riferimenti, indirizzo della sede e recapiti del
titolare se ente).
b) Il trattamento dei dati è effettuato direttamente dal titolare, tramite il personale sanitario e amministrativo, nonché tramite personale consulente
o convenzionato.
c) Il trattamento è eseguito sia con strumenti manuali che informatico-telematici, comunque con l’osservanza di misure di sicurezza in grado di
garantire che solo personale autorizzato possa conoscere le informazio-
ni che riguardano la persona assistita e i suoi familiari e di ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai suoi dati.
d) In relazione al trattamento eseguito con strumenti informatico-telematici
si specifica che tale trattamento potrà essere effettuato con modalità di
telemedicina e teleassistenza.
e) Il trattamento dei Suoi dati è necessario per poter effettuare le prestazioni richieste e/o necessarie per la tutela della Sua salute. Il Suo mancato consenso al trattamento dei dati, con l’eccezione dei trattamenti
urgenti ai sensi dell’articolo 82 del Codice e di quelli disposti da Autorità
Pubblica, potrà comportare l’impossibilità dello svolgimento dell’attività
di cura.
f) Il Responsabile del trattamento è (nome e cognome del responsabile se
persona fisica, riferimenti del responsabile se ente).
4. Diritti dell’interessato
Sono riprodotte di seguito le norme dell’art. 7 della citata legge, che stabiliscono i diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Codice della
Privacy;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
3. Ambito di comunicazione dei dati
I Suoi dati anagrafici, anamnestici e clinici saranno resi disponibili al personale sanitario, tecnico e amministrativo afferente a (indicare ente, amministrazione, organismo, struttura, dipartimento, area etc che si occuperà del
trattamento dei dati) - nei limiti delle competenze di ciascun operatore - per
le attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, nonché per le attività di carattere amministrativo, di controllo di gestione e di rendicontazione.
127
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
CONFERIMENTO DEL CONSENSO
Si precisa che:
il trattamento sarà avviato con il consenso scritto dell’interessato e previa lettura della presente informativa.
Il sottoscritto/a ______________________________________________
nato/a a ______________________________ il ___________________
e residente in _______________________________________________
I quaderni di Eleonora I 14
dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nel documento “INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” allegato ed
esprime altresì il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali e sanitari.
128
Firma di presa visione ed accettazione.
________________________________________________________
Data _____________ Luogo_________________________________
Allegato 6
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Gentile Familiare,
la presente comunicazione ha lo scopo di informarLa che il decreto legislativo
196/2003 (cd. Codice della Privacy) prevede la tutela dei dati personali, nel
pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, oltre che delle norme sul
segreto professionale.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento dovrà essere improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti della persona assistita.
I dati personali, i dati sensibili e i dati sanitari della persona assistita, ove Lei
acconsenta firmando l’apposito modulo che Le verrà consegnato dagli operatori
di … (indicare riferimenti del titolare o del responsabile), verranno raccolti per
la realizzazione di … (indicare l’attività per cui è necessario il trattamento dei
dati), come più dettagliatamente spiegato in … (indicare eventuali allegati che
illustrino l’attività), che Le è stata consegnato insieme alla presente informativa.
Viene richiesto il Suo consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e sanitari della persona assistita in quanto ai sensi del Codice della Privacy (art. 82,
comma 2, lett. a) il consenso è validamente manifestato, in luogo di chi si trova
in situazioni di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere
o di volere, da chi esercita la potestà genitoriale, la tutela o l’amministrazione
di sostegno ovvero da un familiare, da un prossimo congiunto, dal convivente.
Ai fini del Codice della Privacy, La si informa di quanto segue:
1. Finalità del trattamento
I dati personali dell’assistito, con particolare riferimento a quelli attinenti allo
stato di salute, saranno trattati per … (indicare l’attività per cui è necessario
il trattamento dei dati).
Si tratta di …………… (illustrare, volendo, l’attività con maggior dettaglio).
Per “trattamento del dato”, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice della
Privacy, si deve intendere: qualunque operazione o insieme di operazioni, ef-
82
Questo modulo può essere firmato da genitori, tutori, familiari, prossimi congiunti o dal convivente
al posto della persona assistita, se questa si trova in stato di impossibilità fisica, incapacità di agire,
incapacità di intendere e di volere. Qualora eventualmente cessata la situazione di impedimento si dovrà
procedere per il seguito dell’attività di cura a raccogliere il consenso del diretto interessato.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
CONSENSO DEL FAMILIARE AL TRATTAMENTO DEI DATI DELL’ASSISTITO82
129
I quaderni di Eleonora I 14
fettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, riguardanti la raccolta,
la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
130
2. Modalità del trattamento
a) Titolare del trattamento è (nome e cognome, indirizzo e recapito del titolare se persona fisica, riferimenti, indirizzo della sede e recapiti del
titolare se ente).
b) Il trattamento dei dati è effettuato dal titolare (e/o dal responsabile), tramite il personale sanitario e amministrativo, nonché tramite personale
consulente o convenzionato.
c) Il trattamento è eseguito sia con strumenti manuali che informatico-telematici, comunque con l’osservanza di misure di sicurezza in grado di
garantire che solo personale autorizzato possa conoscere le informazioni che riguardano la persona assistita e i suoi familiari e di ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai suoi dati.
d) In relazione al trattamento eseguito con strumenti informatico-telematici
si specifica che tale trattamento potrà essere effettuato con modalità di
telemedicina e teleassistenza.
e) Il trattamento dei dati dell’assistito è necessario per poter effettuare le
prestazioni richieste e/o necessarie per la tutela della salute della persona assistita. Il mancato consenso al trattamento dei dati, con l’eccezione dei trattamenti urgenti e di quelli disposti da Autorità Pubblica, potrà
comportare l’impossibilità di prestare l’assistenza sanitaria.
f) Il Responsabile del trattamento è (nome e cognome del responsabile se
persona fisica, riferimenti del responsabile se ente).
3. Ambito di comunicazione dei dati
I dati anagrafici, anamnestici e clinici dell’assistito saranno resi disponibili al
personale sanitario, tecnico e amministrativo afferente a (indicare ente, amministrazione, organismo, struttura, dipartimento, area etc che si occuperà
del trattamento dei dati) - nei limiti delle competenze di ciascun operatore
- per le attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, nonché per le
attività di carattere amministrativo, di controllo di gestione e di rendicontazione.
4. Diritti dell’interessato
Sono riprodotte di seguito le norme dell’art. 7 della citata legge, che stabiliscono i diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali:
CONFERIMENTO DEL CONSENSO
Si precisa che:
il trattamento sarà avviato con il consenso scritto del familiare e previa lettura
della presente informativa.
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Codice della
Privacy;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
131
Poiché ai sensi dell’art. art. 82, comma 2, lett.a del Codice della Privacy il consenso al trattamento dei dati è validamente manifestato, in luogo di chi si trova
in situazioni di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere
o di volere, da chi esercita la potestà genitoriale, la tutela ovvero da un familiare,
da un prossimo congiunto, da un convivente
il sottoscritto/a ______________________________________________
nato/a a _______________________________il ___________________
e residente in________________________________________________
in qualità di: ________________________________________________
(scrivere QUI SOPRA se si è genitore, tutore, congiunto, familiare o convivente
dell’assistito)
dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nel documento “INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” allegato ed
esprime altresì il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati
personali e sanitari dell’assistito.
Firma di presa visione ed accettazione.
_________________________________________________________
I quaderni di Eleonora I 14
Data ________________ Luogo_________________________________
132
Allegato 7
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Gentile Familiare,
la presente comunicazione ha lo scopo di informarLa che il decreto legislativo
196/2003 (cd. Codice della Privacy) prevede la tutela dei dati personali, nel
pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, oltre che delle norme sul
segreto professionale.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
I Suoi dati personali, i Suoi dati sensibili e i Suoi sanitari, ove Lei acconsenta firmando l’apposito modulo che Le verrà consegnato dagli operatori di …
(indicare riferimenti del titolare o del responsabile), verranno raccolti per la realizzazione di per …………… (indicare l’attività per cui è necessario il trattamento dei dati), come più dettagliatamente spiegato in …………… (indicare
eventuali allegati che illustrino l’attività), che Le è stata consegnato insieme alla
presente informativa.
Ai fini del Codice della Privacy, La si informa di quanto segue:
1. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali, con particolare riferimento a quelli riferiti allo stato di
salute, saranno trattati per … (indicare l’attività per cui è necessario il trattamento dei dati).
2. Modalità del trattamento
Titolare del trattamento è (nome e cognome, indirizzo e recapito del titolare se persona fisica, riferimenti, indirizzo della sede e recapiti del titolare
se ente).
a) Il trattamento dei dati è effettuato direttamente dal titolare (e/o dal responsabile), tramite il personale sanitario e amministrativo, nonché tramite personale consulente o convenzionato.
Un progetto di telemedicina può richiedere, oltre al trattamento dei dati relativi allo stato di salute
dell’assistito, anche la raccolta di informazioni sullo stato di salute dei familiari del paziente. A questo fine
è stato qui inserito anche un modulo per la raccolta del loro consenso.
83
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
CONSENSO DEL FAMILIARE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI83
133
b) Il trattamento è eseguito sia con strumenti manuali che informatico-telematici, comunque con l’osservanza di misure di sicurezza in grado di
garantire che solo personale autorizzato possa conoscere le informazioni che riguardano la persona assistita e i suoi familiari e di ridurre al minimo i rischi di perdita, distruzione o accesso non autorizzato ai suoi dati.
c) In relazione al trattamento eseguito con strumenti informatico-telematici
si specifica che tale trattamento potrà essere effettuato con modalità di
telemedicina e teleassistenza.
d) Il trattamento dei Suoi dati è necessario per poter effettuare le prestazioni richieste e/o necessarie per la tutela della sua salute (e/o della
persona assistita). Il mancato consenso al trattamento dei dati, con l’eccezione dei trattamenti urgenti e di quelli disposti da Autorità Pubblica,
potrà comportare l’impossibilità dello svolgimento della descritta attività.
e) Il Responsabile del trattamento è (nome e cognome del responsabile se
persona fisica, riferimenti del responsabile se ente).
I quaderni di Eleonora I 14
3. Ambito di comunicazione dei dati
I Suoi dati anagrafici, anamnestici e clinici saranno resi disponibili al personale sanitario, tecnico e amministrativo afferente a (indicare ente, amministrazione, organismo, struttura, dipartimento, area etc che si occuperà del
trattamento dei dati) - nei limiti delle competenze di ciascun operatore - per
le attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, nonché per le attività di carattere amministrativo, di controllo di gestione e di rendicontazione..
134
4. Diritti dell’interessato
Sono riprodotte di seguito le norme dell’art. 7 della citata legge, che stabiliscono i diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Codice della
Privacy;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Si precisa che:
il trattamento sarà avviato con il consenso scritto dell’interessato e previa lettura della presente informativa.
Il sottoscritto/a ______________________________________________
nato/a a _______________________________ il ___________________
e residente in _______________________________________________
dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate nel documento “INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” allegato ed
esprime altresì il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali e sanitari.
Firma di presa visione ed accettazione.
_________________________________________________________
Data _____________ Luogo___________________________________
Le buone pratiche per una corretta gestione della privacy in telemedicina
CONFERIMENTO DEL CONSENSO
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I quaderni di Eleonora I 14
L’avvocato Chiara Rabbito, dottore di ricerca in Informatica
giuridica presso l’Università di Bologna e autrice dei volumi
“L’informatica al servizio della pubblica amministrazione e
del cittadino” e “Sanità elettronica e diritto: problemi e prospetti”, è uno dei principali esperti italiani di diritto dell’informatica e di sanità elettronica.
Svolge attività didattica nell’ambito del Corso di alta formazione in e-Health organizzato dall’Università di Camerino e insegna diritto pubblico dell’informatica
presso l’Accademia degli Ufficiali di Stato civile di Bologna.
Oltre ad esercitare la libera professione, è responsabile del settore privacy della Società Italiana di
Telemedicina e Sanità Elettronica.
È autrice di numerose pubblicazioni e contributi scientifici in materia di diritto delle nuove tecnologie,
privacy, e-government. Vive e lavora a Bologna.
Con quest’opera l’autrice, preso atto delle complessità giuridiche della applicazione delle nuove tecnologie alla Sanità, intende offrire una breve “guida alla privacy” per chi progetta e realizza sistemi di
telemedicina e di sanità elettronica.
Via Cervantes, 64 · 80133 NAPOLI
Tel. 081 5513233 · Fax 081 5518092
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