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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione
Assessorato del Turismo, Commercio e Artigianato
TESTO UNICO DI COORDINAMENTO DELLE LEGGI
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
IN MATERIA DI TURISMO
aggiornato all’11 ottobre 2004
Regione Autonoma della Sardegna
Servizio Riforma della Regione
e revisione legislativa
Direttore del Servizio
Dott.ssa Maria Bonaria Aroni
Il Testo unico di coordinamento in materia di Turismo è stato redatto nell'ambito del Progetto TESEO, realizzato in collaborazione col FORMEZ, da un gruppo di ricerca così
costituito
Prof. Gianmario Demuro
Coordinatore
Dott. Gonario Ziccheddu
Assessorato del Turismo,
commercio e artigianato
Dott.ssa Maddalena Sotgiu
Assessorato degli Affari generali,
personale e riforma della Regione
Dott. Giovanni Coinu
Consulente FORMEZ
per l'analisi della compatibilità comunitaria
L'inserimento dei testi unici su internet e il successivo monitoraggio sono curati dal Servizio Riforma della Regione e revisione legislativa dell'Assessorato degli Affari generali,
personale e riforma della Regione
Dott.ssa Patrizia Moi
Responsabile del Settore revisione
e riordino legislativo
Tel. 070/6066172
Dott.ssa Maria Laura Burrai
Funzionario
Tel. 070/6067869
Sig.ra Maria Giovanna Cappai
Operatore informatico
Tel. 070/6066195
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
TESTO UNICO DI COORDINAMENTO
IN MATERIA DI TURISMO
a cura del Servizio Riforma della Regione e revisione legislativa
dell’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione
PRESENTAZIONE
Dopo cinquant’anni di autonomia speciale la Regione Sarda ha ormai al suo attivo una
produzione legislativa che, per le sue dimensioni e per la sua complessità, costituisce un pesante e intricato reticolo normativo. Dal 27 giugno 1949 a tutto il 2000 sono state emanate 1959
leggi: una legislazione caratterizzata in larga parte da confusione tra ambiti legislativi e regolamentari, frammentazione e scarso coordinamento delle disposizioni, permanenza di leggi
ormai obsolete, mai abrogate anche se non più applicate.
Ciò non agevola né gli operatori nell’azione amministrativa né, soprattutto, il cittadino
utente il quale trova difficoltà a districarsi in un siffatto contesto normativo, spesso a discapito del soddisfacimento dei propri bisogni e dell’esercizio dei propri diritti, tra i quali uno dei
fondamentali è sicuramente quello all’informazione per la tutela delle pari opportunità culturali, sociali ed economiche. Non si tratta di una situazione specificamente “sarda” ma di un
problema emerso anche a livello di legislazione nazionale: non solo l’Italia risulta avere, tra i
paesi europei, il più alto numero di leggi, ma la produzione normativa medesima presenta gli
stessi problemi di eccessiva complessità e ridondanza sopra accennati.
In risposta a tale stato di cose, è emersa una forte e ormai ineludibile esigenza di snellimento e semplificazione normativa recepita dai più recenti orientamenti cui è ispirata l’attuale elaborazione legislativa in materia di riforma della Pubblica Amministrazione e di
semplificazione. Lo strumento più efficace per realizzare tale obiettivo di riordino e di semplificazione legislativa è indubbiamente, come è stato confermato dalla normativa nazionale,
la produzione di testi unici per materie e settori omogenei, con l’introduzione di ampie delegificazioni. Il Governo è stato infatti delegato ad emanare testi unici in diversi e importanti
ambiti materiali e ha recentemente emanato il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali, di fondamentale utilità.
Il presente testo unico si pone, dunque, all’interno di un processo generale di riordino legislativo e in piena armonia con gli orientamenti più innovativi, peraltro ampiamente rispondenti agli obiettivi di riforma e di semplificazione contenuti nei programmi politici dell’attuale maggioranza.
Con il progetto Te.Se.O., approvato dalla Giunta regionale nel 1997 e conclusosi ora con
l’elaborazione di testi unici in materia di agricoltura, ambiente, artigianato, industria, lavori pubblici e turismo, si è voluto, per l’appunto, dare avvio ad un processo di snellimento e
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
4
razionalizzazione della legislazione regionale che, con l’auspicata positiva risposta da parte
dei più diretti fruitori, potrà proseguire fino al completamento di tutte le materie di competenza legislativa regionale. Si tratta di un risultato altamente significativo non solo per i suoi
contenuti e per le ricadute pratiche che ne possono risultare, ma anche perché rappresenta la
prima esperienza per l’Amministrazione regionale sarda e, per ampiezza e complessità dell’intervento, anche una delle pochissime esperienze regionali in ambito nazionale.
Il testo unico è, naturalmente, suscettibile di ulteriori miglioramenti e dovrà essere periodicamente sottoposto a verifiche finalizzate al suo costante aggiornamento. Con questa pubblicazione ci si propone, infatti, non solo di offrire un agevole strumento di consultazione sulla normativa attualmente in vigore nella materia, ma anche di raccogliere osservazioni e suggerimenti da parte di quanti, operatori del settore, amministratori e funzionari degli enti
locali, di pubbliche amministrazioni e della Regione stessa, avranno l’opportunità di consultarlo.
PREMESSA
Il presente testo unico è uno dei prodotti di un articolato progetto, denominato TESEO
(TEsti unici, SEmplificazione, Organizzazione) voluto dalla Regione Autonoma della
Sardegna e realizzato, in base ad un’apposita convenzione, dalla Sede di Cagliari del Formez, secondo gli orientamenti dell’Assessorato Affari generali, personale e riforma della
Regione. Il progetto ha partecipato ad un apposito bando di gara per il finanziamento da
parte del Fondo Sociale Europeo ed è stato giudicato terzo tra gli oltre 600 presentati al
Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ambito del programma PASS (Pubbliche
Amministrazioni per lo Sviluppo del Sud).
Una delle caratteristiche principali del progetto TESEO è il pieno e attivo coinvolgimento di funzionari e dirigenti regionali nella realizzazione delle attività. A tale scopo è stata
realizzata un’articolata organizzazione di ricerca. Un Gruppo di coordinamento, presieduto dall’Assessore degli Affari generali, aveva il compito di favorire il raccordo tra i diversi Assessorati più direttamente coinvolti (Agricoltura, Difesa ambiente, Industria, Lavori
pubblici, Turismo, artigianato e commercio) oltre a fornire i necessari indirizzi e a realizzare fasi di monitoraggio. All’interno dell’Assessorato Affari generali era presente un
Gruppo di lavoro che ha operato attivamente in tutte le fasi del progetto.
Il Formez, per ognuno dei testi unici, ha costituito e coordinato un apposito gruppo di
ricerca, guidato da un esperto giuridico e composto da un analista, funzionario regionale
appositamente assunto a contratto, da un tutor e da uno o più funzionari dell’Assessorato competente per materia, cosa che ha consentito un riscontro continuo degli elaborati
da parte delle strutture interessate. La Regione ha inoltre messo a disposizione alcuni operatori informatici, anch’essi assunti a contratto.
Il progetto prevedeva azioni formative e di ricerca, articolate in una linea di riordino legislativo e in una di semplificazione procedurale. Nella prima, anche tramite opportuni
confronti con alcune esperienze realizzate presso altre amministrazioni, si è predisposta la
metodologia di ricerca che è stata perfezionata e sperimentata attraverso un’apposita azione formativa. Si è quindi dato avvio al lavoro di coordinamento normativo, che ha prodotto la prima stesura del testo unico in forma compilativa, comprensiva di tutte le norme vigenti. Gli elaborati sono stati sottoposti ad analisi in merito alla loro compatibilità
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
6
con la normativa comunitaria e ad una ulteriore verifica del coordinamento normativo; si
è quindi giunti, sotto un continuo controllo da parte degli Assessorati, alla stesura definitiva. In parallelo sono stati predisposti i testi unici nella forma innovativa, con motivate
proposte di semplificazione, nonché di adeguamento alla normativa dell’Unione Europea.
Con la decisione di pubblicare i testi unici nella forma compilativa si vuole raggiungere lo
scopo di rendere più facile il reperimento delle norme e più trasparente il loro quadro
complessivo, con particolare rilievo alla problematica della compatibilità comunitaria, e
di agevolare l’innovazione della materia in vista di una complessiva revisione legislativa.
I testi unici di coordinamento sono stati inseriti su internet a cura del Servizio riforma
della Regione e revisione legislativa dell'Assessorato degli Affari generali, personale e
riforma della Regione. Un gruppo di lavoro, appositamente costituito al suo interno, si
occupa dell'aggiornamento periodico dei testi.
INDICE SISTEMATICO
Presentazione
pag. 3
Premessa
5
Relazione
10
PARTE I
Organizzazione e strutture turistiche regionali
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO
Capo I
Competenze dell’Assessorato regionale del turismo
23
Capo II
Ente sardo industrie turistiche (ESIT)
Sezione I
Norme generali
Sezione II
Organizzazione
Sezione III
Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela
Sezione IV
Bilancio, gestione e patrimonio
24
25
36
39
Enti provinciali per il turismo (EPT),
Aziende autonome di soggiorno e turismo e Associazioni pro loco
40
Capo III
TITOLO II
DISCIPLINA DELLE AZIENDE RICETTIVE
Capo I
Oggetto
42
Capo II
Definizioni e caratteristiche
Sezione I
Aziende ricettive alberghiere e all’aria aperta
Sezione II
Aziende ricettive extra alberghiere
Sezione III
Turismo rurale
44
47
52
Classificazione
Sezione I
Classificazione delle aziende ricettive alberghiere
e all’aria aperta
53
Capo III
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
Sezione II
Sezione III
Capo IV
Classificazione delle aziende ricettive extra alberghiere
Norme transitorie e allegati
8
56
58
Esercizio dell’attività ricettiva
Sezione I
Esercizio dell’attività ricettiva alberghiera
e all’aria aperta
Sezione II
Esercizio dell’attività ricettiva extra alberghiera
60
63
Capo V
Vigilanza e sanzioni
67
Capo VI
Norme per l’esercizio dell’agriturismo
Sezione I
Aziende agrituristiche
Sezione II
Aziende agri-turistico-venatorie
70
78
TITOLO III
AGENZIE DI VIAGGIO E ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI INTERESSE TURISTICO
Capo I
Capo II
Disciplina delle agenzie di viaggio in Sardegna
Sezione I
Agenzie di viaggio
Sezione II
Direttore tecnico
Sezione III
Disposizioni varie
Disciplina delle attività professionali di interesse turistico
Sezione I
Professioni turistiche
Sezione II
Turismo subacqueo
80
90
95
98
108
PARTE II
Sviluppo turistico
TITOLO I
INCENTIVI ALL’INDUSTRIA TURISTICO-ALBERGHIERA
Capo I
Capo II
Interventi creditizi a favore dell’industria alberghiera
Sezione I
Destinatari e iniziative agevolabili
Sezione II
Requisiti e modalità di erogazione
119
124
Interventi creditizi per la riqualificazione delle strutture alberghiere
129
Indice sistematico
9
Capo III
Disposizioni varie in materia creditizia
132
Capo IV
Interventi creditizi in favore dell’imprenditoria
giovanile nel settore del turismo
136
Interventi creditizi a favore dell’agriturismo e del turismo rurale
141
Capo V
TITOLO II
INTERVENTI E CONTRIBUTI A FAVORE DELLO SVILUPPO TURISTICO
Capo I
Interventi e contributi per manifestazioni e propaganda turistica
145
Capo II
Interventi e contributi per opere e infrastrutture di interesse turistico
Sezione I
Opere turistiche
Sezione II
Porti turistici
148
151
Programmazione turistica
153
Capo III
Allegati
155
Appendice
211
Indice analitico
220
RELAZIONE
INTRODUZIONE
Il presente Testo unico di coordinamento in materia di turismo è frutto dell’attività
svolta nell’ambito del Progetto Teseo, finanziato dalla Regione autonoma della Sardegna
e dal Fondo Sociale Europeo, volto al riordino della legislazione regionale vigente e alla
semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Tale Testo unico non vuole essere innovativo, ma raccoglie e coordina tutta la normativa regionale vigente in materia di turismo adottata dalla Regione Sardegna nell’esercizio
della potestà legislativa esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto di autonomia. Non
sono pertanto riportati atti di Giunta o assessoriali, né tanto meno la normativa nazionale o comunitaria.
AMBITO MATERIALE
Ai fini della redazione del testo unico, si è accolta una nozione sostanziale di turismo,
facente riferimento alla sfera di interessi coinvolti in tale settore. In questo modo si ritiene di fornire un prodotto utile ad un’utenza diversificata, comprendente sia gli operatori
giuridici che quelli di settore. Sulla base della nozione materiale prescelta è stato infatti
possibile inserire la normativa in tema di aziende agrituristiche e agrituristico-venatorie,
di competenza degli Assessorati dell’agricoltura e della difesa dell’ambiente, nonché la
normativa in tema di porti di IV classe, di competenza degli Assessorati dei trasporti e dei
lavori pubblici.
PROCEDIMENTO DI REDAZIONE
Il procedimento di redazione del testo unico si è articolato in due fasi, consistenti nella raccolta e nell’inventario del materiale normativo e poi nel suo consolidamento e coordinamento.
FASE 1. In relazione alla prima fase, al fine di rinvenire le disposizioni in materia di turismo, si è resa necessaria la lettura integrale di tutte le 1930 leggi promulgate
dalla Regione autonoma della Sardegna dal 27 giugno 1949 al 10 giugno 1999,
reperite nelle raccolte annuali pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
Dopo avere individuato in tal modo tutte le disposizioni riguardanti a qualsiasi titolo il turismo, si è proceduto alla loro catalogazione mediante una scheda
di rilevazione (Allegato 1) contenente l’indicazione della materia, gli estremi
della legge, gli estremi di pubblicazione sul Bollettino ufficiale, le singole
disposizioni di interesse ed eventuali abrogazioni espresse. Le leggi catalogate
Relazione
11
sono state 86 (Allegato 2), incluse le disposizioni intruse, trasversali e finanziarie e sono state inizialmente sistemate secondo un ordine rigorosamente cronologico.
In sede di aggiornamento sono state catalogate e inserite nel testo unico ulteriori otto leggi, alcune integralmente (L.R. 1/2002 in materia di incentivi
all'imprenditoria giovanile), mentre di altre, in particolare delle leggi finanziarie, sono state incluse solo alcune disposizioni. Pertanto, attualmente, l'elenco
delle norme inserite si conclude con la L.R. 6/2004.
FASE 2. Terminata la fase di raccolta e catalogazione del materiale legislativo si è passati alla sua suddivisione. Si sono inizialmente individuate delle macro aree di
interesse, all’interno delle quali è stato distribuito il materiale legislativo raccolto. Nel corso di questo primo accorpamento è stato possibile eliminare quelle disposizioni che, ad un’analisi ulteriore, sono risultate non interessare immediatamente il Testo unico (es. le leggi generali in materia di programmazione o
di personale), nonché quelle abrogate espressamente (Allegato 3). Si è inoltre
proceduto ad una ripulitura della normativa finanziaria, includendo nell’accorpamento solo le disposizioni contenenti elementi procedurali o indirizzi in
qualche modo rilevanti per il legislatore futuro, omettendo invece quelle di
mera copertura.
Il lavoro è proseguito con la scomposizione delle macro aree in settori più ristretti e meglio definiti, procedendo alla composizione del testo coordinato ed evidenziando, in seguito ad una lettura comparata delle disposizioni di ciascun settore, le disposizioni tra loro incompatibili e le conseguenti abrogazioni implicite
(Allegato 4). Al termine di questa ulteriore ripulitura, il totale delle leggi in tutto
o in parte inserite nel testo unico è risultato essere pari a 50 (Allegato 5).
STRUTTURA
La strutturazione del Testo unico rispetta i seguenti criteri:
1) il testo risulta diviso in parti, titoli e capi, alcuni dei quali ulteriormente divisi in sezioni. La struttura di riferimento è quella prevista dal d.p.r. 28 dicembre 1985, n. 1092,
Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana;
2) la stesura del testo è stata effettuata con l’osservanza di regole formali, convenzionalmente stabilite nell’ambito del progetto per realizzare l’uniformità e l’omogeneità del
prodotto sia da un punto di vista grafico che dello stile;
3) le interpolazioni testuali sono evidenziate utilizzando il carattere grassetto corsivo. Tali
interpolazioni si sono rese necessarie per rendere grammaticalmente corretto il coordinamento interno delle disposizioni, o per migliorare il coordinamento stesso, oppure
per recepire talune norme di carattere generale [si vedano i successivi punti 9) e 10)];
4) accanto a ciascun articolo del Testo unico è riportata l’indicazione della disposizione
originaria, le cui eventuali modifiche successive sono riferite in nota;
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
12
5) i rinvii interni a disposizioni o leggi contenute nel Testo unico sono stati fatti rimandando, laddove possibile, al titolo, al capo e alla sezione corrispondente;
6) nella redazione dell’indice analitico sono individuate le parole e le espressioni che sono
utilizzate nel linguaggio comune, giuridico e tecnico per designare le nozioni basilari
proprie della materia;
7) ove necessario sono state inserite delle note a piè di pagina che rinviano alle norme regionali considerate di una qualche utilità, pur non rientrando nella materia del turismo;
8) nei casi in cui la legge regionale prevedeva termini o scadenze decorrenti dalla sua
entrata in vigore per la produzione di determinati effetti, per tali termini o scadenze
sono state calcolate le date e indicate col carattere grassetto corsivo.
Il Testo unico, inoltre, è stato redatto tenendo conto:
9) del generale riassetto operato dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e, quindi, la
denominazione delle competenze degli Assessorati, citati in leggi antecedenti all’emanazione di tale legge, è stata verificata e aggiornata in modo corrispondente;
10)della disciplina prevista dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; pertanto le
disposizioni contengono l’attribuzione della competenza all’emanazione degli atti
amministrativi direttamente ai Dirigenti competenti.
COMPATIBILITÀ DEL TESTO UNICO
CON LA NORMATIVA COMUNITARIA
L’area del T.U. riguardante la normativa di incentivazione e agevolazione a favore delle
imprese turistiche può risultare in contrasto con la disciplina comunitaria degli aiuti di stato, vietati esplicitamente dalle disposizioni di cui agli artt. 92 e seguenti del Trattato CEE.
In particolare l’art. 92, paragrafo 1, stabilisce il divieto degli “aiuti concessi dagli Stati,
ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune
produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza” e incidano sugli scambi tra gli Stati membri.
Il successivo art. 93 prevede che le leggi che introducono tali aiuti debbano essere notificate alla Commissione europea, la quale, caso per caso, ne valuterà la compatibilità con le
previsioni di cui all’art. 92 e con quanto stabilito, in genere, dalla normativa comunitaria.
Questo principio generale, però, va incontro a diverse deroghe, alcune generali previste dallo stesso art. 92, paragrafo 2 (nelle quali però non pare che possano essere ricompresi gli aiuti previsti nel T.U.), altre più specifiche che trovano la loro fonte in diverse
decisioni, risoluzioni, raccomandazioni e comunicazioni della Commissione e del Consiglio europei.
La più importante tra queste deroghe è sicuramente quella rappresentata dagli aiuti
cd. “de minimis” introdotti nel 1992 e modificati dalla Comunicazione della Commissione del 6 marzo 1996.
Si è stabilito, infatti, che tutte le leggi che prevedono aiuti per un importo massimo di
100.000 Euro su un periodo di tre anni, indipendentemente dalla forma e dall’obiettivo degli aiuti stessi, ad eccezione degli aiuti all’esportazione(1), sono esenti dall’obbli-
Relazione
13
go della preventiva notifica alla Commissione europea e dall’attesa del relativo giudizio di
compatibilità con la disciplina comunitaria.
Questi dati ci permettono di fare due importanti considerazioni:
• Tutti gli aiuti, in qualsiasi forma e per qualsiasi obiettivo, previsti nel Testo Unico la cui consistenza non superi, direttamente o dopo la conversione, l’importo
di 100.000 Euro in tre anni possono essere considerati immediatamente compatibili con la normativa comunitaria.
• Le leggi che, invece, prevedono aiuti che superano, o potrebbero superare in
astratto, l’importo previsto per gli aiuti de minimis, saranno illegittime di per se stesse perché incompatibili con quanto disposto dall’art. 93 n. 3 del Trattato, se non sono
state, caso per caso, sottoposte al vaglio della Commissione secondo i modi e le procedure elencati dallo stesso art. 93, paragrafo 3 e sottoposte, pertanto, al rischio della
sospensione delle misure in esse previste.
Alla luce di quanto premesso sono da ritenere non applicabili le disposizioni del T.U.
evidenziate secondo le tabelle che seguono.
La distinzione è stata fatta in relazione a disposizioni assolutamente incompatibili, in
quanto contemplano aiuti di Stato che eccedono la soglia de minimis, e a disposizioni relativamente incompatibili, in quanto prevedono aiuti di Stato graduabili nell’erogazione
dell’importo dall’Amministrazione regionale. Si è inoltre segnalata l’incompatibilità
assoluta per quelle norme che individuano nella sede legale dell’impresa in Sardegna il
requisito obbligatorio per la concessione dei contributi. Ad ogni modo, tali disposizioni,
essendo formalmente in vigore, non potevano essere omesse in un testo meramente compilativo, per cui si è ritenuto di includerle evidenziandole all’interno di una cornice, tratteggiata per le disposizioni relativamente incompatibili.
Per aiuto all’esportazione deve intendersi qualsiasi aiuto direttamente legato alle quantità esportate, alla
costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all’attività di esportazione.
(1)
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
14
NORME ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILI
ARTICOLO
LEGGE REGIONALE
ARTICOLO T.U.
MOTIVO
3
51
53
3
9/1998
26/1984
26/1984
8/1998
185 c. 1
188
189
210
sede legale
sede legale e ammontare
sede legale e ammontare
ammontare
NORME RELATIVAMENTE INCOMPATIBILI
ARTICOLO
LEGGE REGIONALE
ARTICOLO T.U.
MOTIVO
5
41
3
5
23
34
40/1993
6/1992
9/1998
7/1993
1/1999
37/1996
168*
169
185 c. 2**
199
223 c. 4
226
ammontare
ammontare
ammontare
ammontare
ammontare
ammontare
* La disposizione è stata adeguata alla normativa comunitaria in via amministrativa con la direttiva d’attuazione approvata con d.g.r. 34/73 dell’8.8.2000, pubblicata sul BURAS n. 39/2000 e riportata in Appendice,
n. 1.
** La disposizione è stata adeguata alla normativa comunitaria in via amministrativa con la direttiva d’attuazione approvata con d.g.r. 33/4 del 27.7.2000, pubblicata sul BURAS n. 37/2000 e riportata in Appendice,
n. 2.
TRASVERSALITÀ
DISPOSIZIONI
ESPRESSAMENTE ABROGATE
DISPOSIZIONI
DATA BURAS
TRASVERSALITÀ
ORGANIZZAZIONE
NUMERO BURAS
TRASVERSALITÀ
PROGRAMMAZIONE
NUMERO DELLA LEGGE
DATA COMPLETA
TITOLO
ANNO
MATERIA
1. SCHEDA DI RILEVAZIONE
Relazione
15
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
2. LEGGI SCHEDATE
LEGGE
ARTICOLI
L.R. 62/1950
L.R. 63/1950
L.R. 8/1952
L.R. 13/1952
L.R. 20/1952
L.R. 11/1953
L.R. 12/1953
L.R. 14/1954
L.R. 7/1955
L.R. 11/1955
L.R. 21/1955
L.R. 7/1957
L.R. 27/1962
L.R. 8/1964
L.R. 5/1966
L.R. 11/1967
L.R. 16/1968
L.R. 10/1974
L.R. 10/1976
L.R. 1/1977
L.R. 32/1978
L.R. 50/1978
L.R. 59/1978
L.R. 62/1978
L.R. 51/1979
L.R. 4/1981
L.R. 14/1981
L.R. 35/1981
L.R. 38/1982
L.R. 12/1983
L.R. 22/1984
L.R. 26/1984
L.R. 28/1984
L.R. 31/1984
L.R. 32/1986
L.R. 35/1986
L.R. 44/1986
L.R. 6/1987
L.R. 21/1987
L.R. 37/1987
L.R. 11/1988
L.R. 13/1988
tutti
tutti
tutti
tutti
art. 2
tutti
tutti
tutti
tutti
tutti
art. 9
tutti
art. 2
tutti
art. 1 c. 1
tutti
tutti
tutti
art. 14 c. 1 lett. d)
artt. 7, 16
artt. 38, 71
art. 20
tutti
artt. 1, 41-43
tutti
art. 4 c. 2
artt. 18, 47
tutti
art. 22
art. 50
tutti
artt. 51, 53, 64, 103
artt. 9, 9 bis, 18 bis, 31
art. 13 c. 2
art. 10 cc. 2, 3
tutti
artt. 84-88, 91, 120, 121
artt. 52, 57
tutti
art. 44
artt. 63, 67, 79, 80-82
tutti
16
Relazione
17
LEGGE
ARTICOLI
L.R. 26/1988
L.R. 5/1989
L.R. 18/1989
L.R. 1/1990
L.R. 31/1990
L.R. 13/1991
L.R. 35/1991
L.R. 39/1991
L.R. 6/1992
L.R. 20/1992
L.R. 23/1992
L.R. 7/1993
L.R. 13/1993
L.R. 17/1993
L.R. 40/1993
L.R. 50/1993
L.R. 56/1993
L.R. 2/1994
L.R. 22/1994
L.R. 29/1994
L.R. 6/1995
L.R. 7/1995
L.R. 9/1995
L.R. 11/1995
L.R. 14/1995
L.R. 20/1995
L.R. 28/1995
L.R. 9/1996
L.R. 14/1996
L.R. 25/1996
L.R. 37/1996
L.R. 3/1997
L.R. 8/1997
L.R. 5/1998
L.R. 8/1998
L.R. 9/1998
L.R. 11/1998
L.R. 18/1998
L.R. 23/1998
L.R. 27/1998
L.R. 31/1998
tutti
artt. 8, 16, 26
artt. 12, 55 c. 7 lett. b)
art. 35
tutti
artt. 32, 43, 49, 59, 84
art. 39 cc. 3 bis, 3 ter, 3 quater
art. 11
artt. 40, 41, 54
artt. 10, 14
art. 2
tutti
tutti
artt. 32, 36, 57
tutti
artt. 2, 14, 23
tutti
artt. 12, 27
tutti
art. 3 c. 1 lett. b)
artt. 12, 26-28, 73, 85
art. 1 c. 1 lett. c)
tutti
artt. 3, 7 cc. 3, 4
artt. 4, 6
tutti
artt. 10-12
artt. 20, 41, 81, 82
tutti
tutti
artt. 5, 17, 18, 20, 25, 36, 39, 54, 56
tutti
art. 44
art. 12
art. 3
tutti
art. 66
tutti
artt. 31, 34, 96 c. 3 bis
tutti
artt. 8 cc. 1, 2; 24, 28 cc. 2, 7; 29,
30 cc. 1, 2; 33 cc. 2, 3, 4
artt. 10, 22, 27, 33
artt. 2, 21-23, 37
tutti
L.R. 37/1998
L.R. 1/1999
L.R. 9/1999
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
LEGGE
18
ARTICOLI
L.R. 6/2000
L.R. 17/2000
L.R. 6/2001
artt. 1, 2
art. 13
artt. 1, cc. 30, 36 lettere f) e q), 37, 38, 42, 48;
6 c. 26
tutti
artt. 1 c. 16, 6 c. 1 lettera a); 30 c. 19
artt. 5 cc. 1, 2; 19 cc. 1-3
art. 6 c. 20
art. 18 c. 17
L.R. 1/2002
L.R. 7/2002
L.R. 3/2003
L.R. 13/2003
L.R. 6/2004
3. LEGGI E DISPOSIZIONI ESPRESSAMENTE ABROGATE
DISPOSIZIONI/LEGGI ABROGATE
LEGGE ABROGATRICE
L.R. 63/1950
L.R. 13/1952
L.R. 11/1953
L.R. 12/1953
L.R. 11/1955
L.R. 8/1964
L.R. 10/1976
L.R. 22/1984, art. 7 c. 12
L.R. 26/1984, art. 64
L.R. 28/1984
L.R. 32/1986,
artt. 1-9, 10 cc. 1, 4; 11-17
L.R. 21/1987
L.R. 11/1988, art. 82
L.R. 13/1988, art. 5 cc. 5, 6
L.R. 26/1988, art. 5 c. 2 alinea 4
L.R. 18/1989, art. 55 c. 1
L.R. 7/1993
L.R. 6/1995, art. 70
L.R. 18/1998, art. 13 c. 5
L.R. 8/1964
L.R. 8/1964
L.R. 22/1998
L.R. 8/1964
L.R. 35/1981
L.R. 40/1993
L.R. 17/1981
L.R. 35/1986
L.R. 31/1990
L.R. 1/2002
L.R. 18/1998
L.R. 27/1998
L.R. 5/1989
L.R. 11/1998
L.R. 9/1996
L.R. 22/1998
L.R. 1/2002
L.R. 7/1995
L.R. 6/2001
4. DISPOSIZIONI ABROGATE IMPLICITAMENTE
DISPOSIZIONI
LEGGE ABROGATRICE
L.R. 62/1950, art. 6 c. 4; art. 7 c. 1; art. 8 c. 3;
art. 9 c. 1 lett. c), e), f), g); art. 13 c. 1 statuto ESIT
L.R. 62/1950, art. 12 statuto ESIT
L.R. 7/1955, art. 4 c. 2
L.R. 22/1984, art. 8
L.R. 26/1988, art. 133 c. 4 terzo alinea
L.R. 20/1995
L.R. 14/1995
L.R. 1/1977
L.R. 27/1998
L.R. 9/1999
Relazione
19
5. LEGGI E DISPOSIZIONI INSERITE NEL TESTO UNICO
L.R. 22/11/1950, n. 62
Costituzione dell’Ente Sardo Industrie Turistiche.
L.R. 22/11/1950, n. 62
Statuto annesso.
L.R. 01/02/1952, n. 8
Autorizzazione alla costruzione di porti di IV classe.
artt. 1, 3
artt. 1-11, 13-17
artt. 1, 2, 4 c. 1; 5
L.R. 17/07/1952, n. 20
Norme integrative e modificative della legge regionale 1° febbraio 1952, n. 8, sulla autorizzazione alla costruzione di porti di IV classe.
artt. 2, 4, 5
L.R. 21/04/1955, n. 7
Provvedimenti, propaganda e opere turistiche.
artt. 1-3, 4 c. 1; 5
L.R. 21/03/1957, n. 7
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 e concessione di contributi alle stazioni ed
aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
artt. 1, 2
L.R. 01/08/1966, n. 5
Controllo degli enti regionali.
art. 1
L.R. 03/06/1974, n. 10
Concessione di contributi annuali in favore degli enti provinciali per il turismo, aziende autonome di cura,
soggiorno e turismo e associazioni pro loco.
art. 1
L.R. 07/01/1977, n. 1
Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali.
art. 16
L.R. 29/04/1978, n. 32
Sulla protezione della fauna e sull’esercizio della caccia in Sardegna.
L.R. 12/11/1982, n. 38
Finanziamenti a favore di diversi settori di intervento e disposizioni varie.
L.R. 14/05/1984, n. 22
Norme per la classificazione delle aziende ricettive.
L.R. 31/05/1984, n. 26
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione
(legge finanziaria 1984).
L.R. 25/06/1984, n. 31
Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate.
L.R. 20/06/1986, n. 32
Disciplina e incentivazione dell’agriturismo.
artt. 38, 71
art. 22
artt. 1-20
artt. 51, 53, 103 c. 5
art. 13 c. 2
art. 10 cc. 2, 3
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
20
L.R. 20/06/1986, n. 35
Norme in materia di vigilanza regionale sull’attività turistica in Sardegna a modifica e integrazione della legge
regionale 14 maggio 1984, n. 22.
artt. 1, 2 c. 1; 3
L.R. 27/06/1986, n. 44
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione.
artt. 85, 88, 91, 120
L.R. 24/02/1987, n. 6
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione
(legge finanziaria 1987).
art. 57
L.R. 04/06/1988, n. 11
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione
(legge finanziaria 1988).
artt. 63, 67, 87
L.R. 13/07/1988, n. 13
Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo.
artt. 1-24
L.R. 15/07/1988, n. 26
Disciplina delle attività di interesse turistico, albi regionali e disposizioni tariffarie.
artt. 1-18
L.R. 26/01/1989, n. 5
Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1988 n. 11 e disposizioni varie.
art. 8
L.R. 30/04/1991, n. 13
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 1991).
L.R. 31/10/1991, n. 35
Disciplina del settore commerciale.
art. 59
artt. 39 cc. 3 bis, 3 ter, 3 quater
L.R. 28/04/1992, n. 6
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 1992).
art. 41
L.R. 20/04/1993, n. 17
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 1993).
art. 36 c. 3
L.R. 14/09/1993, n. 40
Interventi creditizi a favore dell’industria alberghiera.
artt. 1-14
L.R. 01/10/1993, n. 50
Disposizioni integrative e modificative della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17- legge finanziaria 1993.
art. 2 c. 1
L.R. 06/04/1995, n. 6
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione
(legge finanziaria 1995).
L.R. 15/05/1995, n. 14
Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali.
art. 83
artt. 4, 6
Relazione
21
L.R. 23/08/1995, n. 20
Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale.
artt. 3, 4 cc. 1-9, 11; 5-7, 9 c. 2; 10, 11, 20, 31
L.R. 15/02/1996, n. 9
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 1996).
artt. 20 cc. 1, 2; 41, 82
L.R. 21/12/1996, n. 37
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1996), integrata dalla legge regionale 15 febbraio
1996, n. 11 e abrogazione della legge regionale 29 aprile 1994, n. 20 (interventi in favore del consorzio di
ricerca CORISA di Alghero).
artt. 17 c. 1; 18 c. 1; 25, 34, 39
L.R. 08/03/1997, n. 8
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 1997).
art. 50
L.R. 11/03/1998, n. 8
Norme per l’accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA – orientamento e incentivi urgenti per l’agricoltura.
art. 3
L.R. 11/03/1998, n. 9
Incentivi per la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture alberghiere e norme modificative e integrative della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera).
artt. 1-9, 11
L.R. 23/06/1998, n. 18
Nuove norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale - abrogazione della legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60.
artt. 1-17, 20 c. 2; 21
L.R. 29/07/1998, n. 23
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna.
artt. 31 cc. 1, 3, 4, 6; 34, 96 c. 3 bis
L.R. 12/08/1998, n. 27
Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni, modifiche alla legge regionale 14 maggio
1984, n. 22, concernente “Norme per la classificazione delle aziende ricettive” e abrogazione della legge
regionale 22 aprile 1987, n. 21.
artt. 1-28
L.R. 13/11/1998, n. 31
Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione.
artt. 8 cc. 1, 2; 24, 28 cc. 2, 7; 29, 30 cc. 1, 2; 33 cc. 2, 3, 4
L.R. 24/12/1998, n. 37
Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale, di
assestamento e rimodulazione del bilancio.
artt. 10, 22, 27, 33
L.R. 18/01/1999, n. 1
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 1999).
artt. 6 c. 5; 17 c. 2; 21 cc. 1, 3; 22, 23, 37
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
L.R. 26/02/1999, n. 9
Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo.
22
tutti
L.R. 14/06/2000, n. 6
Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione.
artt. 1 c. 1; 2 c. 4
L.R. 05/09/2000, n. 17
Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000/2002 e disposizioni varie.
art. 13
L.R. 24/04/2001, n. 6
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2001).
L.R. 24/01/2002, n. 1
Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione.
art. 1 c. 42
tutti
L.R. 22/04/2002, n. 7
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 2002).
artt. 6 c. 1 lett.a); 30 c. 19
L.R 29/04/2003, n. 3
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003).
art. 5 cc. 1, 2
L.R. 22/12/2003, n. 13
Modifiche alla legge finanziaria 29 aprile 2003, n. 3
(legge finanziaria 2003), variazioni di bilancio e disposizioni varie.
L.R. 11/05/2004, n. 6
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione.
art. 6 c. 20
art. 18 c. 17
23
PARTE I
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE TURISTICHE REGIONALI
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE PUBBLICA DEL TURISMO
Capo I
COMPETENZE DELL’ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO
Art. 1
Competenze
1. L’Assessorato del turismo, artigianato e commercio è competente in
materia di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
L.R. 1/1977
Art. 16
attività di promozione e propaganda per lo sviluppo turistico;
industria alberghiera;
programmazione delle infrastrutture di interesse turistico;
artigianato;
commercio;
disciplina annonaria;
fiere e mercati;
incentivazioni creditizie nelle materie di competenza dell’Assessorato.
2. (…) L’Assessorato regionale del turismo può disporre ispezioni e controlli (…) sull’attività turistica in generale a mezzo sia di propri funzionari che
avvalendosi della restante organizzazione pubblica del turismo.
L.R. 35/1986
Art. 3
Art. 2
Studi, progetti, ricerche e collaborazioni
1. A decorrere dall’anno 1997, la competenza relativa a studi, progetti,
ricerche e collaborazioni di qualsiasi natura e settore d’intervento è attribuita
alla Presidenza della Giunta ed agli Assessorati, ciascuno per rispettiva materia.
2. A tal fine è istituito in ciascuno stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per gli anni 1997-1999 un capitolo denominato: “Spese per stu-
L.R. 8/1997
Art. 50
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
24
di, progetti, ricerche, collaborazioni e simili nelle materie di propria competenza”.
3. La dotazione finanziaria dei predetti capitoli è determinata nello stanziamento iscritto nei medesimi capitoli del bilancio regionale.
Art. 3
Competenze in materia di divieto di caccia
1. L’Assessore regionale competente, di concerto con l’Assessore regionale
del turismo, su conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico, può
vietare la caccia nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o
turistico, a tutela dell’integrità e della quiete della zona.
L.R. 32/1978
Art. 38
2. In caso di divieto permanente tali zone sono costituite oasi permanenti di
protezione faunistica e di cattura.
Capo II
ENTE SARDO INDUSTRIE TURISTICHE (ESIT)
Sezione I
Norme generali
Art. 4
Costituzione
1. È costituito l’Ente sardo industrie turistiche avente personalità giuridica
e gestione autonoma sotto la vigilanza della Regione, regolato dallo statuto
dell’Ente (…).
L.R. 62/1950
Art. 1
2. L’Ente sardo industrie turistiche ha sede legale ed amministrativa
in Cagliari.
L.R. 62/1950
Art. 1
Statuto annesso
3. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l’istituzione di sedi, agenzie, rappresentanze e la nomina di corrispondenti, fissandone la competenza ed
i relativi regolamenti. L’istituzione di sedi e agenzie è sempre considerata atto
eccedente l’ordinaria amministrazione.
L.R. 62/1950
Art. 10
Statuto annesso
Parte I - Titolo I
25
Art. 5
Compiti
1. L’Ente sardo industrie turistiche ha il compito di promuovere ed attuare
iniziative dirette allo sviluppo delle attività turistiche in Sardegna; diffondere la
conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche dell’Isola; incoraggiare le iniziative private, favorendone il consorzio e la mutualità; istituire premi per stimolare iniziative di carattere igienico-sanitario, artistico e di altra specie; promuovere l’istituzione di corsi o scuole e la costituzione e lo sviluppo di organizzazioni professionali nell’interesse del turismo; raccogliere notizie ed informazioni relative al turismo regionale, nazionale ed internazionale; studiare e proporre al Governo regionale provvedimenti diretti ad incrementare le attività turistiche nell’Isola con particolare riguardo al movimento dei forestieri.
L.R. 62/1950
Art. 2
Statuto annesso
2. Ove manchi o sia deficiente l’iniziativa privata, e non sia possibile provvedere con imprese autonome promosse dall’Ente, questo potrà in via eccezionale assumere la gestione di stabilimenti ricettivi o termali in Sardegna,
mediante sub concessioni a terzi di provata capacità tecnica finanziaria che forniscono adeguata garanzia.
Sezione II
Organizzazione
Art. 6
Organi dell’Ente
1. Sono organi dell’Ente:
L.R. 62/1950
Art. 5
Statuto annesso
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei sindaci.
Art. 7
Presidente
1. Il Presidente dell’Ente è nominato dalla Giunta regionale mediante
decreto del suo Presidente.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ente. Convoca e presiede il
Consiglio di amministrazione.
L.R. 62/1950
Art. 6
Statuto annesso
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
26
3. Nei casi di urgenza ha facoltà di adottare i provvedimenti di competenza
del Consiglio, al quale ne darà comunicazione, per la ratifica, nella prima seduta successiva.
4. Il Presidente può delegare un componente del Consiglio di amministrazione per la firma della corrispondenza e degli atti di ordinaria amministrazione.
5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente (…) ne
esercita le funzioni uno dei componenti dell’organo, all’uopo designato dal
Presidente stesso, o in mancanza il più anziano di età (1).
L.R. 20/1995
Art. 9, c. 2
Art. 8
Requisiti del Presidente
1. Il Presidente dell’ESIT deve essere prescelto fra cittadini che siano in
possesso di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da
svolgere ed attestanti qualificata esperienza professionale o attività di amministrazione o direzione tecnica o amministrativa in enti e strutture pubbliche o
private di media o grande dimensione.
L.R. 20/1995
Art. 4, c. 1
Art. 9
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione ESIT è composto da un Presidente e
due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
conforme deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all’articolo 12 (2).
L.R. 20/1995
Art. 20
2. Il Direttore generale assume le funzioni di Segretario del Consiglio, salvo
diversa disposizione del Consiglio medesimo.
L.R. 62/1950
Art. 7
Statuto annesso
3. Il Consiglio di amministrazione (…) dura in carica tre anni e può essere
riconfermato.
L.R. 62/1950
Art. 14
Statuto annesso
È da ritenersi che l’art. 9 comma 2 della L.R. 20/1995 abbia così modificato il comma 4 dell’art. 6 dello statuto dell’ESIT che recitava:
“In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da un Consigliere designato a tale scopo dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino della Regione”.
(2) È da ritenersi che l’articolo 20 della L.R. 20/1995 abbia così modificato il comma 1 dell’art. 7
dello statuto dell’ESIT che recitava:
“Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri, nominati con
decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della medesima, previa designazione fatta per tre membri rispettivamente dall’Assessore del turismo, dall’Assessore alle finanze e dall’Assessore all’industria e commercio, e per tre membri dalle Camere di commercio dell’Isola”.
(1)
Parte I - Titolo I
27
Art. 10
Compiti del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione:
a) stabilisce le iniziative da promuovere e i provvedimenti da adottare per
attuare le finalità dell’Ente;
b) approva i bilanci preventivi e i bilanci consuntivi annuali;
c) delibera la partecipazione a Società per azioni o a responsabilità limitata che
svolgono attività turistiche di interesse regionale;
d) approva gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, anche se non previsti nel presente articolo.
L.R. 62/1950
Art. 9
Statuto annesso
Art. 11
Funzioni di indirizzo politico amministrativo esercitate
dal Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente (…) esercitano le fun- L.R. 31/1998
Art. 8,
zioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli obiettivi da consegui- cc. 1 lett. b)-g);
2
re e i programmi da attuare da parte dell’Amministrazione e adottando gli altri
atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei
risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad
essi spettano in particolare:
a) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per
l’azione amministrativa e per la gestione;
b) la quantificazione(3) delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale;
c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
d) le nomine, designazioni e atti analoghi a essi attribuiti da specifiche disposizioni;
e) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti e al Consiglio
di Stato;
f ) gli altri compiti ed atti indicati dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
2. (…) Tali funzioni sono esercitate dai predetti organi, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo spettanti agli Assessori e alla Giunta regionale.
(3)
Termine così sostituito dall'art. 1, comma 1 L.R. 6/2000.
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
28
Art. 12
Procedure di nomina degli amministratori
1. Gli amministratori (…) sono nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima (…); la
deliberazione è adottata su proposta del Presidente della Giunta, sentito l’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e l’Assessore del
turismo, artigianato e commercio.
L.R. 20/1995
Art. 3
2. Le designazioni e gli elenchi di nomi sono richiesti a cura del Presidente
della Giunta regionale ai titolari del potere di designazione o di proposta entro
il novantesimo giorno antecedente la scadenza degli organi o entro il quindicesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza.
3. Si applicano le norme sui poteri sostitutivi recate dalla legge regionale 3
maggio 1995, n. 11, ivi compreso quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 3
della medesima legge per quanto riguarda le designazioni e le proposte da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione..
Art. 13
Requisiti degli amministratori
1. I componenti del Consiglio di amministrazione dell’ESIT (…) devono
essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere.
2. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono
d’ufficio dalla carica, coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di pubblico amministratore previste dalla
legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Non possono essere nominati amministratori di un ente i dipendenti del
medesimo ente.
4. L’incarico di amministratore è incompatibile:
a) con la carica di Sindaco e Assessore comunale di Comune con oltre 5.000
abitanti, Presidente e Assessore di Comunità montana, Presidente e Assessore provinciale, Consigliere regionale, Parlamentare nazionale ed europeo;
b) con la qualità di componente di un organo o ufficio tenuto ad esprimere
pareri o ad esercitare controlli su atti dell’ente per il quale si procede alla
nomina;
c) con l’ufficio di magistrato ordinario o delle giurisdizioni contabili, amministrative e speciali, di avvocato o procuratore presso l’Avvocatura di Stato;
L.R. 20/1995
Art. 4,
cc. 2-9, 11
Parte I - Titolo I
d) con l’appartenenza alle forze armate in servizio permanente effettivo;
e) con la posizione di dipendente, anche a tempo determinato, dell’Amministrazione regionale o degli enti soggetti alla normativa sullo stato giuridico
ed il trattamento economico del personale regionale;
f ) con l’appartenenza all’ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta o di
un Assessore;
g) con l’incarico di amministratore in altro ente tra quelli elencati all’articolo
1 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20;
h) con la posizione di dipendente dello Stato in qualifica dirigenziale.
5. Coloro che successivamente alla nomina vengano a trovarsi in una delle
condizioni di cui ai commi 3 e 4 devono provvedere alla rimozione della
sopravvenuta causa di incompatibilità entro i termini di cui al comma 7, a pena
di decadenza dalla carica.
6. Le cause di incompatibilità previste dal comma 4 non hanno effetto se
l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, revoca dell’incarico o collocamento in aspettativa.
7. La sopravvenuta causa di incompatibilità è immediatamente contestata
dal Presidente della Giunta regionale all’interessato, che ha sette giorni di tempo dalla notifica per rimuoverla. Decorso tale termine senza che sia venuta
meno la causa di incompatibilità, il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all’interessato, la decadenza dalla carica,
a decorrere dalla data in cui si è verificata la causa di incompatibilità e fatta salva la validità degli atti compiuti.
8. La nomina ad amministratore di un ente determina, per i dipendenti dell’Amministrazione regionale e degli enti soggetti alla normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, il collocamento in
aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio. Le amministrazioni di provenienza provvedono a versare i relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale
spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del relativo onere all’ente
interessato, il quale procede al recupero delle quote a carico dell’amministratore. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo
determinato.
9. Decadono dalla carica di amministratore coloro che non intervengano,
senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell’organo collegiale di cui
fanno parte.
29
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
30
Art. 14
Pubblicità delle situazioni patrimoniali
1. A coloro che siano stati nominati amministratori dell’ESIT si applicano
le norme recate dagli articoli 12, 13 e 14 della legge 5 luglio 1982, n. 441
(Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), con le modificazioni di cui ai
seguenti commi.
L.R. 20/1995
Art. 5
2. Le dichiarazioni e gli atti devono essere trasmessi al Presidente della
Giunta regionale.
3. Spetta al Presidente della Giunta regionale effettuare la diffida di cui
all’articolo 7 della legge n. 441 del 1982.
4. In caso di inottemperanza alla diffida il Presidente della Giunta regionale pronuncia con proprio decreto, da notificarsi all’interessato, la decadenza
dalla carica.
Art. 15
Convocazione del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta ogni trimestre e alla fine dell’esercizio, ed in seduta straordinaria ogni volta che
il Presidente ne ravvisi la necessità, o quando non meno di tre Consiglieri o il Collegio sindacale ne facciano richiesta. La convocazione ha luogo mediante avviso a
domicilio dei Consiglieri da inviare non oltre il settimo giorno precedente quello della adunanza, contenente l’elenco degli argomenti da trattare.
L.R. 62/1950
Art. 8
Statuto annesso
2. Il termine di convocazione, in caso di urgenza, è ridotto a tre giorni.
3. Di ciascuna adunanza del Consiglio di amministrazione è redatto un verbale che, dopo la sua approvazione, è trascritto in apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a cura del quale sarà trasmesso, in copia,
all’Assessorato del turismo, artigianato e commercio.
4. Per la validità delle deliberazioni (…) è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente (4).
È da ritenersi che l’art. 10 L.R. 20/1995 abbia così modificato il comma 3 dell’art. 8 dello statuto dell’ESIT che recitava:
“Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di
almeno quattro dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in
caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci”.
(4)
L.R. 20/1995
Art. 10
Parte I - Titolo I
31
5. Nel caso di deliberazioni adottate con la presenza di due soli componenti è necessaria l’unanimità dei presenti (5).
Art. 16
Scioglimento del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto motivato
del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le deduzioni del Consiglio medesimo.
L.R. 62/1950
Art. 15
Statuto annesso
2. In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale può nominare un commissario reggente che non può rimanere in carica più di sei mesi.
Art. 17
Collegio dei sindaci
1. (…) Il Collegio (…) dei sindaci (…) è composto da tre membri, prescelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88.
L.R. 20/1995
Art. 11
2. Nei confronti (…) dei Sindaci dell’ESIT si applicano le disposizioni di
cui ai commi 2, 3, 4 lettere a), b), c), d), f ), 5, 6, 7 e 10 dell’articolo 13 (6).
3. Il Presidente del Collegio dei sindaci è nominato dai Sindaci stessi.
L.R. 62/1950
Art. 13
Statuto annesso
4. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni del codice civile sui Sindaci.
5. (…) Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
È da ritenersi che l’art. 10 L.R. 20/1995 abbia così modificato il comma 3 dell’art. 8 dello statuto dell’ESIT che recitava:
“Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza di
almeno quattro dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in
caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci”.
(6) È da ritenersi che l’art. 11 L.R. 20/1995 abbia così modificato l’art. 13 dello statuto ESIT che
recitava:
“Il Collegio dei sindaci è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati con decreto
del Presidente della Giunta su proposta dell’Assessore alle finanze”.
(5)
L.R. 62/1950
Art. 14
Statuto annesso
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
32
Art. 18
Compiti del Collegio dei sindaci
1. Il Collegio (…) dei sindaci vigila sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell’ESIT e, a tal fine, oltre agli altri compiti ad esso eventualmente attribuiti:
L.R. 14/1995
Art. 6, cc. 1, 4
a) verifica, almeno ogni quadrimestre, la situazione di cassa nonché l’andamento finanziario e patrimoniale dell’ente;
b) redige la relazione al conto consuntivo, che contiene un giudizio complessivo sulla gestione, nonché eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa;
c) vigila, anche attraverso l’esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell’amministrazione.
2. I (…) Sindaci hanno diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e
ai documenti dell’ente e possono procedere, anche individualmente, ad attività
di ispezione.
Art. 19
Scadenza, proroga e decadenza degli organi. Rinvio
1. In tema di scadenza, proroga e decadenza degli organi dell’ESIT si
rinvia alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11.
Art. 20
Compensi
1. Al Presidente (…) è attribuita una indennità di carica mensile pari all’ottanta per cento della retribuzione complessiva spettante ad un dipendente
dell’Amministrazione regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale
con venti anni di anzianità, maggiorata dell’indennità di carica prevista
per il direttore generale.
2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione (…) è attribuita una
indennità di carica pari al cinquanta per cento della indennità spettante al Presidente dell’ente.
3. Al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione (…),
collocati in aspettativa senza assegni dalle rispettive amministrazioni di provenienza, è attribuita una eventuale integrazione alla indennità di carica, al fine
di equiparare tale indennità al trattamento economico in godimento.
L.R. 20/1995
Art. 6
Parte I - Titolo I
33
4. Ai componenti del Collegio (…) dei sindaci (…) è attribuita una indennità di carica annua pari a euro 2.582,28, maggiorata del venti per cento per i
Presidenti.
5. Agli amministratori (…), con esclusione del Presidente, è attribuito un
gettone di presenza giornaliero di euro 103,29 per la partecipazione alla seduta dell’organo, con un massimo di cinquanta sedute annue.
6. Agli amministratori, ai componenti del Collegio (…) dei sindaci (…),
che per ragioni del loro ufficio si rechino fuori dal Comune in cui ha sede l’ente, compete il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di
viaggio previsto per i Dirigenti dell’Amministrazione regionale (7).
7. Agli amministratori, ai componenti del Collegio dei sindaci (…) che non
risiedono nel Comune in cui ha sede l’ente, compete il rimborso delle spese di
trasporto e di vitto, secondo le modalità e le misure previste per i Dirigenti dell’Amministrazione regionale, per la partecipazione alle sedute degli organi (8).
8. Gli amministratori e i componenti del Collegio dei sindaci (…) che risiedono ad oltre 50 km dal Comune in cui ha sede l’ente possono optare
per il trattamento economico di missione previsto per i Dirigenti dell’Amministrazione regionale (9).
9. Tutte le provvidenze contributive e retributive previste dal comma 8 dell’articolo 13 e dal comma 3 del presente articolo si applicano, con analoghe
procedure, anche nel caso in cui i Presidenti o gli amministratori (…) siano
lavoratori dipendenti, pubblici o privati, purché distaccati senza assegni dal
posto di lavoro per lo svolgimento del mandato (10).
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte
mediante le disponibilità esistenti nel bilancio dell’ESIT.
Art. 21
Divieto di assunzione di incarichi
1. (…) È fatto divieto agli amministratori e ai componenti il Collegio (…)
dei sindaci dell’ESIT di assumere incarichi in organi di amministrazione o di
controllo di società controllate o partecipate, o di consorzi, qualora non disposto diversamente dai relativi statuti consortili, a cui appartiene l’ente.
I commi 6, 7, 8 e 9 così sostituiscono l’originario ottavo comma per effetto dell’art. 54 della
L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.
(8) Vedi nota n. 7.
(9) Vedi nota n. 7.
(10) Vedi nota n. 7.
(7)
L.R. 20/1995
Art. 7
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
34
2. L’inosservanza della disposizione contenuta nel comma 1 comporta la
decadenza dall’incarico di amministratore o di componente il Collegio (…) dei
sindaci dell’ente.
Art. 22
Direttore generale
1. (…) Le funzioni di direzione generale sono conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta
medesima, ad iniziativa dell’Assessore competente in materia di personale e su
proposta dei competenti organi istituzionali dell’ente, nel rispetto dei criteri
previsti dall’articolo 23 (…).
L.R. 31/1998
Art. 33,
cc. 2, 3, 4
2. (…) Non si applica il comma 9 dell’articolo 28 della legge regionale
13 novembre 1998, n. 31.
3. (…) Trovano applicazione il comma 2 dell’articolo 23 e l’articolo 24 (…).
Art. 23
Criteri di attribuzione delle funzioni di Direttore generale
1. Le funzioni di Direttore generale (…) sono conferite a Dirigenti dell’Amministrazione o degli enti con capacità adeguate alle funzioni da svolgere.
L.R. 31/1998
Art. 28, c. 2
2. L’attribuzione delle funzioni ha durata quinquennale (11) e deve tassativamente essere rideliberata entro la scadenza. Decorsi quindici giorni da tale termine, o sessanta giorni dalla sopravvenuta vacanza, senza che gli organi competenti abbiano provveduto, ad essi si sostituisce il Presidente della Giunta, che
procede immediatamente, anche in mancanza delle deliberazioni, delle proposte e dei pareri previsti dall’ordinaria procedura di conferimento.
L.R. 31/1998
Art. 28, c. 7
Art. 24
Dirigenti esterni
1. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite anche a persone estranee all’Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma di laurea,
che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per
almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o
(11)
V. però l’articolo 73 L.R. 31/1998 circa la prima attribuzione delle funzioni di direzione.
L.R. 31/1998
Art. 29
Parte I - Titolo I
35
privati o aziende pubbliche o private. Tali funzioni possono essere conferite per
non più di un quinquennio, rinnovabile per una sola volta (…).
2. Il trattamento economico dei Dirigenti esterni è stabilito nel contratto di
assunzione. La Giunta regionale approva preliminarmente i criteri per la definizione di tale trattamento che non può essere inferiore a quello dei Direttori
generali interni e deve tener conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali possedute
dal nominando.
3. Agli esterni si applicano, per tutta la durata dell’incarico, le disposizioni
in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i Dirigenti regionali, ivi compreso il licenziamento in caso di inosservanza delle direttive generali o di risultato negativo della gestione, con le procedure e le garanzie di cui
all’articolo 22 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
4. Agli esterni si applica altresì il comma 9 dell’articolo 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, garantendo al revocato, a titolo di indennità,
la metà della retribuzione contrattualmente spettantegli per il periodo intercorrente tra la revoca e l’ordinaria scadenza del contratto.
Art. 25
Sostituzione del Direttore generale
1. In ogni caso di assenza temporanea o di vacanza del titolare, le funzioni
di Direttore generale sono esercitate dal Direttore di servizio con maggiore
anzianità nella qualifica dirigenziale presente nella direzione generale o, in
mancanza di Direttori di servizi titolari, dal Dirigente con maggiore anzianità
nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale.
L.R. 31/1998
Art. 30, cc. 1, 2
2. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più
anziano di età.
Art. 26
Compiti del Direttore generale
1. (…) Il Direttore generale, oltre a quanto previsto dall’articolo 23 della
legge regionale 13 novembre 1998, n. 31:
a) collabora con gli organi di direzione politica, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione;
b) cura l’attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi definiti
dagli organi di direzione politica, affidandone di norma la gestione ai Diret-
L.R. 31/1998
Art. 24
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
c)
d)
e)
f)
g)
h)
36
tori dei servizi, in conformità alle rispettive competenze, e ripartendo fra
essi le risorse strumentali assegnate alla direzione generale;
dirige, controlla e coordina l’attività dei Direttori dei servizi e degli altri
Dirigenti facenti capo alla direzione generale cui è preposto, anche con
potere sostitutivo in caso di inerzia;
propone la rimozione e la resistenza alle liti e le relative conciliazioni, rinunce e transazioni(12);
richiede il parere degli organi consultivi dell'Amministrazione e risponde ai
rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza(13);
decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi
non definitivi dei Dirigenti;
tenuto conto delle risultanze emergenti dalla periodica rilevazione dei carichi di lavoro e sentiti i Direttori dei servizi, assegna e trasferisce ai medesimi
servizi o direttamente alla direzione generale il personale a questa attribuito;
adotta gli atti di competenza inerenti l’organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede all’attribuzione dei
trattamenti economici accessori per quanto riguarda la competenza.
Art. 27
Personale dell’ESIT
1. L’organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale
sono disciplinati dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (14).
L.R. 62/1950
Art. 11
Statuto annesso
Sezione III
Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela
Art. 28
Procedura del controllo (15)
1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati, entro dieci giorni dalla loro adozione e a pena di decadenza, all’Assessore regionale del turismo ovvero, per gli
atti di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 15
Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 4 LR. 6/2000.
Vedi nota n. 12.
(14) È da ritenersi che la seconda parte dell’articolo 11 dello statuto ESIT (“…sono predisposti
con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale”) sia stata abrogata dalla L.R. 14/1995 e successive modificazioni.
(15) È da ritenersi che l’art. 4 L.R. 14/1995 abbia così sostituito l’art. 12 dello statuto ESIT
che recitava:
(12)
(13)
L.R. 14/1995
Art. 4
Parte I - Titolo I
maggio 1995, n. 14 (16), all’Assessore regionale competente in materia di personale. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (17) sono inviati sempre a pena di decadenza (18)
anche all’Assessore competente in materia di bilancio e, per conoscenza, al
Consiglio regionale.
2. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora l’Assessore competente, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbia sottoposto alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale
notizia all’ente proponente. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide
nel termine perentorio di venti giorni. Decorso tale termine senza che la Giunta ne abbia pronunciato l’annullamento, la deliberazione diviene esecutiva.
3. Prima della scadenza del termine per l’esercizio del controllo l’Assessore
competente può, per una sola volta, chiedere motivatamente all’ente elementi
giustificativi, ovvero il riesame della deliberazione. In questo caso il termine di
venti giorni entro cui deve essere sottoposta alla Giunta la proposta di annullamento decorre dalla data di ricevimento degli atti integrativi, ovvero della nuova deliberazione (19).
4. Le deliberazioni diventano esecutive anche prima della scadenza del termine per l’esercizio del controllo, qualora l’Assessore competente abbia comunicato all’ente che nulla osta alla loro immediata esecuzione.
5. Per gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge
regionale 15 maggio 1995, n. 14, le deliberazioni concernenti la richiesta di
riesame e i nulla osta di cui ai commi 3 e 4 sono sempre devolute alla Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia.
6. Per gli atti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 i termini per l’esercizio del controllo sono
“Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di dieci giorni, all’Assessorato del turismo per l’approvazione.
Le deliberazioni diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell’approvazione, o dopo trascorsi 15 giorni da quello della sua ricezione senza che l’Assessorato abbia comunque interloquito.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti ad approvazioni della
Giunta regionale”.
(16) Si tratta dei “regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l’ordinamento degli
uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale”.
(17) Si tratta dei “bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi”.
(18) Si ritiene che il comma 1 dell’articolo 4 della L.R. 14/1995 sia stato così modificato dall’articolo 1 comma 2 della L.R. 28/1995 che recita:
“Al comma 1 dello stesso articolo 4 della legge regionale n. 14 del 1995, dopo le parole “sono
inviati” sono aggiunte le parole “sempre a pena di decadenza”.”
(19) Comma così sostituito dall’art. 6 comma 5 L.R. 1/1999.
37
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
38
raddoppiati e, per i bilanci di previsione degli enti e le relative variazioni quando le entrate derivano anche in parte da trasferimenti della Regione, decorrono dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta
di bilancio regionale(20).
7. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, gli
enti di cui al comma 6 devono adeguare l'entità dei contributi previsti nei propri bilanci a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio(21).
8. Sino alla data di pubblicazione del bilancio regionale, la gestione dei
bilanci contenenti contributi regionali è consentita con le modalità previste
dall'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11(22).
9. La decorrenza dei termini di cui al presente articolo è sospesa dal 10 al
24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.
Art. 29
Revisione economico-finanziaria
1. Il Presidente del Collegio dei sindaci comunica i risultati delle verifiche
di cassa e dell’attività di vigilanza, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 18, agli organi di gestione dell’ente e all’Assessore regionale cui compete il controllo.
2. Il Collegio dei sindaci, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne
riferisce tempestivamente all’Assessore regionale cui compete il controllo.
Art. 30
Rinvio
1. Per la disciplina relativa all’indirizzo, al controllo, alla vigilanza e
alla tutela esercitate dalla Regione sugli enti strumentali si rinvia alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modificazioni.
(20) Comma già modificato dall'art. 1 comma 1 della L.R. 10 novembre 1995, n. 28 e così successivamente sostituito dall'art. 5, comma 1 L.R. 3/2003.
(21) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2 L.R. 3/2003.
(22) Vedi nota n. 21.
L.R. 14/1995
Art. 6, cc. 2, 3
Parte I - Titolo I
39
Sezione IV
Bilancio, gestione e patrimonio
Art. 31
Finanziamento
1. È autorizzata la concessione di un contributo annuale a favore dell’Ente,
da stabilirsi in rapporto alle disponibilità del bilancio regionale ed alle iniziative che l’Ente svolgerà.
L.R. 62/1950
Art. 3
Art. 32
Bilancio e patrimonio
1. L’Ente ha un patrimonio (23) e un bilancio (24) proprio.
2. Alle spese per il funzionamento dell’Ente si provvede:
-
L.R. 62/1950
Art. 3
Statuto annesso
con le rendite patrimoniali;
con gli utili dei servizi;
con gli eventuali contributi disposti dalla Regione e dallo Stato;
con le oblazioni volontarie o donazioni;
con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini dello statuto
dell’Ente.
3. Le operazioni di cui all’ultimo alinea del comma precedente dovranno
essere preventivamente autorizzate dal Consiglio regionale con l’osservanza
delle leggi vigenti in materia.
L.R. 62/1950
Art. 4
Statuto annesso
Art. 33
Gestione
1. La gestione amministrativa e contabile dell’Ente ha inizio il 1° gennaio ed
ha termine il 31 dicembre.
(23) Circa la disciplina dei beni patrimoniali degli enti strumentali si veda la legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, “Alienazione dei beni patrimoniali” e successive modifiche ed integrazioni.
(24) Circa la disciplina in tema di bilancio si veda la legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 “Norme
in materia di bilancio e di contabilità della Regione”.
L.R. 62/1950
Art. 16
Statuto annesso
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
40
2. Degli utili netti della gestione almeno il venti per cento sarà destinato ai
fondi di riserva, ed il rimanente ad incrementare le attività dell’Ente.
3. L’ESIT è tenuto a presentare entro il 30 settembre di ogni anno all’Amministrazione regionale il bilancio preventivo con la relazione illustrativa dei
programmi di attività per l’anno successivo e (…) il bilancio consuntivo entro
il 31 marzo (...).
L.R. 5/1966
Art. 1
Art. 34
Destinazione del patrimonio
1. In caso di scioglimento, il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente sarà totalmente devoluto alla Regione.
L.R. 62/1950
Art. 17
Statuto annesso
Capo III
ENTI PROVINCIALI PER IL TURISMO (EPT),
AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO E TURISMO E ASSOCIAZIONI PRO LOCO
Art. 35
Commissariamento degli Enti provinciali del turismo (EPT)
e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo
1. Nelle more dell’approvazione di una legge regionale che ridefinisca la
ripartizione delle competenze amministrative in materia turistica e disponga lo
scioglimento degli Enti provinciali per il turismo (EPT) e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo, tali enti sono amministrati, fino al 31 marzo
1997 (25), da commissari straordinari nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale medesima,
secondo le procedure e le forme di cui all’articolo 12.
2. Ai commissari straordinari si applicano le norme sugli amministratori
degli enti recate dall’articolo 13 e le norme di cui al comma 1 dell’articolo 28
della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.
(25) Termine così prorogato dall’art. 1 della L.R. 8 luglio 1996, n. 25 che ha stabilito:
“Il termine di cessazione dalla carica dei Presidenti, degli altri componenti dei Consigli di amministrazione, dei revisori dei conti e dei Sindaci degli Enti regionali, nonché dei commissari degli
Enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo, di cui al comma
1 dell’articolo 28 e al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, previsto per il 30 giugno 1996, è prorogato al 31 marzo 1997, intendendosi corrispondentemente
sostituita la data di scadenza riportata nei singoli provvedimenti di nomina”.
L.R. 20/1995
Art. 31
Parte I - Titolo I
41
3. I commissari straordinari, entro il 31 gennaio 1996, predispongono tutti gli adempimenti preliminari necessari per lo scioglimento degli enti, compreso il prospetto del personale dipendente e la certificazione dello stato patrimoniale.
Art. 36
Concessione di contributi annuali in favore
degli Enti provinciali per il turismo,
Aziende autonome di soggiorno e turismo e Associazioni pro loco
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività di istituto degli
organismi sardi che operano nel settore del turismo, l’Amministrazione regionale, fino a quando non verrà emanata una apposita legge che dia un organico
assetto al turismo in Sardegna ed una conseguente ristrutturazione dell’organizzazione pubblica relativa, è autorizzata a concedere contributi finanziari,
anche a titolo d’integrazione e sostituzione dei soppressi finanziamenti statali,
a favore degli Enti provinciali per il turismo, delle Aziende autonome di soggiorno e turismo e delle Associazioni pro loco.
L.R. 10/1974
Art. 1
Art. 37
Organismi associativi delle pro loco
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad estendere agli organismi
associativi di secondo grado delle Associazioni pro loco della Sardegna, sulla
base di vincolanti programmi di consulenza e di assistenza tecnico-amministrativa da parte degli stessi organismi in favore delle aderenti pro loco, la concessione del contributo previsto dall’articolo precedente, in misura non superiore, per ciascun competente esercizio, al cinque per cento del complessivo
ammontare dei contributi concessi nel corso dell’esercizio medesimo alle consociate pro loco (cap. 07012).
Art. 38
Controllo sugli atti degli Enti provinciali per il turismo
e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo
1. Il controllo sugli atti degli Enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo è disciplinato dalle seguenti leggi: legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62; legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38
e successive modificazioni.
L.R. 44/1986
Art. 120
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
42
TITOLO II
DISCIPLINA DELLE AZIENDE RICETTIVE
Capo I
OGGETTO
Art. 39
Attività ricettiva
1. Si definisce attività ricettiva quella diretta alla produzione ed all’offerta al
pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi.
L.R. 22/1984
Art. 1
2. Le aziende organizzate per l’esercizio dell’attività ricettiva si distinguono
in aziende ricettive alberghiere e in aziende ricettive all’aria aperta e si classificano, nell’interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, secondo
quanto previsto dagli articoli 40-41, 43-51, 62, 63 comma 2; 64-66, 70, 71,
74, 75, 77-79, 87, 89 comma 1 e dalle allegate tabelle A, B, C, D ed E (…).
Art. 40
Aziende ricettive alberghiere
1. Sono aziende ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria
che (…) offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili.
2. La gestione unitaria dell’azienda può, fra l’altro, comprendere servizi di
ristorante e bar.
3. Ai fini della classifica le aziende ricettive alberghiere devono possedere i
seguenti requisiti minimi:
-
capacità ricettiva non inferiore a sette camere;
almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;
un lavabo con acqua calda e fredda in ogni camera;
un locale ad uso comune;
impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento delle strutture.
L.R. 22/1984
Art. 2
Parte I - Titolo II
43
Art. 41
Aziende ricettive all’aria aperta
1. Sono aziende ricettive all’aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che (…) offrono ospitalità al pubblico in aree recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in propri allestimenti minimi sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.
L.R. 22/1984
Art. 4
2. La gestione unitaria dell’azienda può, fra l’altro, comprendere servizi di
ristorante, spaccio, bar e svago.
3. Le aziende ricettive all’aria aperta devono essere allestite in locali salubri,
a conveniente distanza da stabilimenti industriali, ospedali, case di cura e di
riposo, chiese, caserme e cimiteri; le recinzioni devono essere completate con
idonee schermature (siepi o altro) in corrispondenza di strade, piazze e spazi
abitati in genere.
Art. 42
Aziende ricettive extra alberghiere
1. (…) In attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983,
n. 217, sono disciplinate le seguenti strutture ricettive (…):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
case per ferie;
ostelli per la gioventù;
esercizi di affittacamere;
case e appartamenti per vacanze;
alloggi turistico-rurali;
residence;
alberghi diffusi nei centri storici di cui all’articolo 47 (…).
L.R. 27/1998
Art. 1
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
44
Capo II
DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE
Sezione I
Aziende ricettive alberghiere e all’aria aperta
Art. 43
Alberghi (26)
1. Sono alberghi le aziende che forniscono alloggi ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con
esclusione di cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e B dell’allegato.
L.R. 22/1984
Art. 3, c. 1
Art. 44
Alberghi residenziali (27)
1. Sono alberghi residenziali le aziende che forniscono alloggio ai clienti in
unità abitative costituite da uno o più locali con cucina e posto-cottura, purché
posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e C (…).
2. Qualora l’unità abitativa dell’albergo residenziale sia dotata di angolocottura, in luogo di apposita cucina in locale separato, la superficie utile per la
determinazione della ricettività autorizzabile di cui al d.p.r. 30 dicembre 1970,
n. 1437, dovrà essere incrementata di mq. 2.
3. Si deroga al disposto del comma 2 nel caso di immobili realizzati antecedentemente al 5 settembre 1998 in forza di licenza edilizia o di concessione ad
edificare.
4. Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità per periodi
inferiori a sette giorni.
5. Con proprio decreto, da comunicarsi tempestivamente ai comuni interessati, il Presidente della Giunta regionale potrà autorizzare deroghe particolari al limite di cui al comma 4, in occasione di avvenimenti o manifestazioni
L’articolo 3 della L.R. 22/1984 è stato così sostituito dall’articolo 25, comma 2,
L.R. 27/1998.
(27) Vedi nota n. 26.
(26)
L.R. 22/1984
Art. 3, cc. 5-9
Parte I - Titolo II
45
tali da poter determinare la contingente insufficienza delle altre strutture ricettive locali.
Art. 45
Casi consentiti di promiscuità
1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina
o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quindici
per cento di quella complessiva dell’esercizio.
L.R. 22/1984
Art. 6, cc. 1, 2
2. Negli alberghi residenziali è consentita la presenza di unità abitative non
dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al quindici per cento di quella complessiva dell’esercizio.
Art. 46
Villaggi albergo (28)
1. Possono assumere la denominazione di “villaggio albergo” gli alberghi
caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità
abitative dislocate in più stabili e dall’inserimento dell’insieme ricettivo in
un’unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
L.R. 22/1984
Art. 3, c. 2
Art. 47
Albergo diffuso (29)
1. Possono assumere la denominazione di “albergo diffuso” gli alberghi
caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento,
delle sale di uso comune e dell’eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla
dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati
nel centro storico (zona A) del Comune e distanti non oltre 200 metri dall’edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. L’obbligatorietà dei requisiti ai
fini della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell’esercizio.
L’articolo 3 della L.R. 22/1984 è stato così sostituito dall’articolo 25, comma 2,
L.R. 27/1998.
(29) Vedi nota n. 28.
(28)
L.R. 22/1984
Art. 3, c. 3
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
46
Art. 48
Motel (30)
1. Possono assumere la denominazione di “motel” gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture e delle imbarcazioni
e che assicurino uno standard minimo di servizi di assistenza meccanica, di
rifornimento carburanti e di parcheggio per un numero di automobili ed
imbarcazioni superiore del dieci per cento a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar, ristorante o tavola calda e fredda.
L.R. 22/1984
Art. 3, c. 4
Art. 49
Dipendenze (31)
1. Ad esclusione del villaggio albergo, come definito all’articolo 46, gli
esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o “casa madre”, ove sono di regola allogati i servizi di ricevimento, di
portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenza.
L.R. 22/1984
Art. 3, cc. 10-12
2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è
posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile
quando ad essa si accede da un diverso ingresso.
3. Rispetto alla “casa madre” le dipendenze devono essere ubicate a non più
di 100 metri di distanza.
4. Il limite di distanza stabilito dal comma precedente non si applica alle
dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data del 30 maggio 1984.
L.R. 22/1984
Art. 20, c. 1
Art. 50
Villaggi turistici e campeggi
1. Le aziende ricettive all’aria aperta si distinguono in due tipi: villaggi turistici e campeggi.
2. Sono villaggi turistici le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno,
in tende o caravan od altri manufatti realizzati in materiale leggero o in muratura tradizionale vincolati o non vincolati permanentemente al suolo, di turisti
L’articolo 3 della L.R. 22/1984 è stato così sostituito dall’articolo 25, comma 2,
L.R. 27/1998.
(31) Vedi nota n. 30.
(30)
L.R. 22/1984
Art. 5
Parte I - Titolo II
47
che non utilizzano propri mezzi di pernottamento, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A e D (…).
3. Sono campeggi le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale,
purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle tabelle A ed E (…).
Art. 51
Casi consentiti di promiscuità
1. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzuole utilizzabili da
turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nel limite
di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell’esercizio.
L.R. 22/1984
Art. 6, cc. 3, 4
2. Nei campeggi è consentita la presenza di tende o caravan o altri manufatti in muratura e non, installate a cura della gestione quali mezzi sussidiari di
pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al venticinque per cento di quella complessiva dell’esercizio.
Sezione II
Aziende ricettive extra alberghiere
Art. 52
Case per ferie
1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro
per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro
familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e relativi familiari
di altre aziende e assistiti degli enti di cui al comma 1; tale attività può essere
svolta solo sulla base di apposita convenzione tra le aziende che consenta di perseguire le finalità di cui al comma 1.
3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali,
L.R. 27/1998
Art. 2
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
48
sono assicurati i servizi e l’uso di attrezzature che consentano il perseguimento
delle finalità di cui al comma 1.
4. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi che
assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case
religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanze per anziani.
Art. 53
Requisiti tecnici, edilizi ed igienico-sanitari delle case per ferie
1. La superficie minima delle camere ad uno o più letti, l’altezza minima dei
locali, la dotazione dei servizi igienici e l’accessibilità per i portatori di handicap delle case per ferie devono essere previste dai regolamenti comunali edilizi
e di igiene.
L.R. 27/1998
Art. 3
2. In caso di mancata previsione in detti regolamenti si applicano le norme
previste per gli esercizi alberghieri di cui al r.d. 24 maggio 1920, n. 1102 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Nelle case per ferie devono essere garantiti anche il servizio telefonico ed
adeguati spazi “comuni”.
4. L’esercizio dell’attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune. L’autorizzazione deve indicare:
a)
b)
c)
d)
il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
i soggetti che possono utilizzare le strutture;
il regolamento interno per l’uso della struttura;
il periodo di apertura e di chiusura.
5. L’autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande, limitatamente alle persone alloggiate.
Art. 54
Ostelli per la gioventù
1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni, operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile
per il conseguimento di finalità sociali e culturali.
2. Gli ostelli possono essere gestiti anche da operatori privati, previa convenzione con l’ente proprietario.
L.R. 27/1998
Art. 4
Parte I - Titolo II
49
3. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione
dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano
di perseguire le finalità di cui al comma 1.
4. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa riferimento al precedente articolo 53.
5. Per quanto riguarda gli obblighi amministrativi si fa riferimento al comma 4 dell’articolo 53.
Art. 55
Esercizi di affittacamere
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei
camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati
in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari.
2. L’attività di affittacamere può essere altresì esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio di ristorazione, qualora sia svolta da uno stesso
titolare, in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l’esercizio può assumere la denominazione di “locanda”.
3. Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità
compresi nel prezzo della camera:
a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
b) sostituzione di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la
settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) recapito postale e telefonico.
4. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone
alloggiate, alimenti e bevande e, su richiesta del cliente, provvedere al rigoverno aggiuntivo delle camere.
5. Per i requisiti tecnici, edilizi ed igienico sanitari si fa riferimento all’articolo 53.
6. Per gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività si fa riferimento al comma 4 dell’articolo 53.
L.R. 27/1998
Art. 5
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
50
Art. 56
Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione
1. Coloro i quali, nella casa in cui abitano, offrono un servizio di alloggio e
prima colazione, per non più di tre camere con un massimo di sei posti letto,
con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, sono tenuti a comunicare al Comune la data di inizio e fine dell’attività.
L.R. 27/1998
Art. 6
2. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione.
3. Le strutture di cui al presente articolo sono inserite in specifico elenco del
quale l’Ente provinciale per il turismo o l’Ente che ne assumerà le funzioni cura
la diffusione.
Art. 57
Case e appartamenti per vacanze
1. Sono case e appartamenti per le vacanze (CAV) le unità abitative ubicate
nello stesso Comune e delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi
titolo, la disponibilità anche temporanea. Tali unità abitative, in numero non
inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, devono essere arredate e
dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma
imprenditoriale per l’affitto a turisti, senza offerta di servizi imprenditoriali per
l’affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.
2. Nelle CAV devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:
a)
b)
c)
d)
fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento nei mesi invernali;
manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici;
pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente;
accoglienza e recapito del cliente.
3. Nelle CAV possono ulteriormente essere forniti servizi e prestazioni, quali, tra l’altro:
a) pulizia dei locali durante il soggiorno dei clienti;
b) fornitura e cambio di biancheria;
c) utilizzo di attrezzature di svago e sport.
4. La gestione di case ed appartamenti per vacanze non può comprendere la
somministrazione di cibi e bevande.
L.R. 27/1998
Art. 7
Parte I - Titolo II
51
5. Le strutture in cui si esercita l’attività ricettiva individuate nel comma 1
devono possedere i requisiti igienico-sanitari e edilizi previsti dalle normative
vigenti per i locali di civile abitazione.
6. L’esercizio di CAV, secondo le modalità previste dal presente capo, non
comporta modifica di destinazione d’uso ai fini urbanistici delle strutture
immobiliari impiegate.
7. Nelle case ed appartamenti per vacanze non può essere fornita ospitalità
per un periodo inferiore a sette giorni consecutivi o superiore a tre mesi consecutivi.
8. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse
locale, il Sindaco può, con provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite di cui al precedente comma 7.
Art. 58
Residence
1. I residence sono strutture ricettive gestite unitariamente in forma
imprenditoriale che offrono alloggio e servizi in unità composte da uno o più
locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina.
L.R. 27/1998
Art. 11
2. Le unità abitative, in un numero non inferiore a sette, sono ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabili ovvero in dipendenze
che devono essere ubicate a non più di cento metri di distanza dalla sede principale in modo da conservare l’unitarietà della gestione e dell’utilizzo dei servizi.
3. I residence articolati su più corpi o unità abitative insistenti su un’unica
area, a tale scopo riservata ed attrezzata, e caratterizzati dalla centralizzazione
dei servizi, possono assumere la denominazione di “Villaggio Residence”.
4. Nei residence non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni consecutivi.
5. Per particolari periodi dell’anno o per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse locale il Sindaco può, con provvedimenti
motivati, consentire deroghe al limite di cui al comma 4.
Art. 59
Apertura stagionale dei residence
1. I residence possono essere autorizzati ad avere apertura stagionale.
L.R. 27/1998
Art. 12
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
52
2. L’apertura stagionale non può essere inferiore a quattro mesi continuativi, salvo diverse norme comunali.
3. È fatto obbligo al titolare o al gestore dell’esercizio di indicare annualmente l’arco temporale di apertura del residence.
Sezione III
Turismo rurale
Art. 60
Definizione
1. Per turismo rurale si intende quel complesso di attività di ricezione, di
ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro
servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e
culturali del territorio rurale extraurbano.
L.R. 27/1998
Art. 8
2. L’attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a) offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti
ovvero nei punti di ristoro di cui all’articolo 10 delle direttive per le zone
agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane
agricole come individuate nel Piano urbanistico comunale;
b) ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in
prevalenza con l’impiego di materie prime di produzione locale;
c) allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed
in particolare della cultura rurale della zona.
3. Il termine “turismo rurale” è riservato esclusivamente alle attività di turismo rurale svolte ai sensi della presente sezione.
Art. 61
Soggetti legittimati all’esercizio del turismo rurale
1. Possono svolgere attività di turismo rurale alle condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 60 i seguenti operatori:
L.R. 27/1998
Art. 9
Parte I - Titolo II
53
a) gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all’esercizio dell’attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e
regionali e iscritti negli appositi registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) gestori di servizi di organizzazione e di supporto alle attività sportive all’aria
aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Capo III
CLASSIFICAZIONE
Sezione I
Classificazione delle aziende ricettive alberghiere e all’aria aperta
Art. 62
Requisiti per la classificazione
1. Le aziende ricettive sono classificate dai comuni territorialmente competenti in diversi livelli, contrassegnati con un numero di stelle variabile da uno a
cinque, in relazione al tipo di appartenenza e ai requisiti posseduti valutati
secondo quanto previsto nelle tabelle allegate.
2. I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in “requisiti obbligati”, predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, e in “requisiti fungibili”, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.
3. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli
alberghi (da 1 a 5 stelle), tre per gli alberghi residenziali (da 2 a 4 stelle), tre per
i villaggi turistici (da 2 a 4 stelle) e quattro per i campeggi (da 1 a 4 stelle).
4. Gli alberghi classificati a cinque stelle, se in possesso di adeguati standards - ricompresi fra quelli indicati nell’allegata tabella F - tipici degli esercizi
di classe internazionale, possono assumere la denominazione “lusso”.
5. Il Comune autorizza l’assunzione della denominazione “lusso” previo
nulla-osta della Giunta regionale la quale vi provvede, sentito il parere di apposita Commissione tecnica presieduta dall’Assessore del turismo o suo delegato
L.R. 22/1984
Art. 7
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
54
e composta da 6 esperti di cui 4 designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore del turismo e dura in carica cinque anni.
6. La tabella A indica il punteggio minimo complessivo, riferito sia ai requisiti obbligati sia a quelli fungibili, necessario per conseguire le diverse classificazioni.
7. Le tabelle B, C, D ed E indicano, rispettivamente, per alberghi, alberghi
residenziali, villaggi turistici e campeggi i requisiti presi in considerazione ai
fini della classificazione, con i relativi punteggi (32).
8. Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un
minimo di dieci e un massimo di trenta piazzuole e svolgono la propria attività
integrata anche con altre attività extraturistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico.
9. I campeggi e i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva
“A” (annuale) quando sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l’intero arco dell’anno. La chiusura temporanea dei complessi di cui al presente
comma può essere consentita per un periodo di tre mesi all’anno a scelta dell’operatore e deve essere indicata nelle insegne del complesso.
10. Per gli esercizi alberghieri con dipendenza, la classificazione della “casamadre” e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali. Alle dipendenze non può essere attribuita
una classifica superiore a quella della “casa-madre”.
11. L’attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria ai fini del
rilascio della licenza d’esercizio.
Art. 63
Provvedimenti di classifica, revisione, declassificazione
e denominazione degli esercizi ricettivi
1. I provvedimenti di classifica, revisione e declassificazione degli esercizi
ricettivi sono adottati dal Sindaco del Comune interessato sentito il parere dell’Ente provinciale per il turismo competente per territorio.
L.R. 35/1986
Art. 2, c. 1
2. Le denominazioni dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle
denominazioni degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approva-
L.R. 22/1984
Art. 8
(32)
Comma così sostituito dall’art. 25, comma 3, L.R. 27/1998.
Parte I - Titolo II
55
te dal Sindaco del Comune competente al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire l’inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli
esercizi.
Art. 64
Validità e revisione della classificazione
1. La classificazione degli esercizi ricettivi ha validità per un quinquennio a
partire dal 1º gennaio 1985 e viene rinnovata per i quinquenni successivi.
L.R. 22/1984
Art. 9
2. Le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente
ciascun quinquennio.
3. Qualora nel corso del quinquennio si verifichino variazioni nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un esercizio, o qualora venga
accertato che l’esercizio non possiede tutti i requisiti corrispondenti al livello di
classificazione attribuito, si procede a domanda o d’ufficio, ad una nuova classificazione dell’esercizio.
4. Le classificazioni attribuite nel corso del quinquennio, sia in sede di revisione che per nuovi esercizi, hanno effetto fino al compimento del quinquennio stesso.
5. Non si procede a revisioni di classifica nel secondo semestre dell’ultimo
anno del quinquennio (33).
Art. 65
Determinazione e pubblicità della classifica
1. Il provvedimento concernente la classificazione, la revisione e la declassificazione degli esercizi ricettivi è atto definitivo e deve essere notificato al titolare del singolo esercizio, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e comunicato alla Regione - Assessorato del turismo - agli
Enti provinciali per il turismo, nonché, ove esista, all’Azienda autonoma di
soggiorno e turismo. Avverso il provvedimento di classificazione, entro 30
giorni dalla notifica, o dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione autonoma della Sardegna, potranno ricorrere all’Assessorato del turismo della Regione autonoma della Sardegna il titolare dell’esercizio classifica-
(33)
Comma così sostituito dall’art. 25, comma 4, L.R. 27/1998.
L.R. 22/1984
Art. 12
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
56
to, il proprietario dell’immobile e/o dell’azienda e i titolari degli altri esercizi
ricettivi della Regione.
2. Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale il Dirigente competente (34) approva con propria determinazione
l’elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e livello di classificazione, copia del quale viene trasmessa all’ENIT e all’ISTAT. Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l’ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni, revisioni di classifica e declassificazioni.
3. I provvedimenti di cui al comma precedente sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 66
Vincoli di destinazione
1. Per gli esercizi ricettivi alberghieri e all’aria aperta gravati da vincoli di
destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del turismo, qualora ne riconosca l’opportunità ai fini turistici, può autorizzare, sentito il
Comune competente, la conversione da un tipo all’altro di quelli previsti dal
capo II, sezione I del presente titolo, fermi rimanendo i vincoli suddetti.
L.R. 22/1984
Art. 16
Sezione II
Classificazione delle aziende ricettive extra alberghiere
Art. 67
Requisiti e caratteristiche tecniche
1. I requisiti e le caratteristiche tecniche delle case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, alloggi turistico-rurali e residence sono riportati, per ciascuna tipologia, nell’allegato H.
(34)
Comma da ritenersi così modificato dall’art. 8 L.R. 31/1998.
L.R. 27/1998
Art. 13
Parte I - Titolo II
57
Art. 68
Classificazione
1. Gli esercizi di affittacamere e le case e gli appartamenti per vacanze sono
classificati dal Comune nelle categorie I, II e III in relazione ai requisiti posseduti secondo la tabella di cui all’allegato I.
L.R. 27/1998
Art. 14
2. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù sono classificati di III categoria secondo la predetta tabella.
3. L’attribuzione di un livello di classificazione è obbligatoria e precede il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
4. I residence sono classificati in tre diverse categorie contrassegnate in ordine decrescente I, II e III in relazione ai requisiti posseduti, valutati secondo
quanto previsto nella tabella di cui all’allegato L.
5. L’attribuzione della categoria di classificazione avviene mediante l’accertamento della rispondenza sia della struttura ricettiva alle caratteristiche strutturali prescritte sia della tipologia di servizi che il richiedente si impegna a fornire alla clientela.
6. Il segno distintivo corrispondente alla tipologia e alla classificazione assegnata, nella forma riportata nell’allegato M, deve essere ben visibile sia all’esterno che all’interno della struttura ricettiva.
Art. 69
Vincoli di destinazione
1. Per gli esercizi ricettivi extra alberghieri gravati da vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale del turismo, può autorizzare, sentito il Comune competente,
la conversione da una tipologia all’altra fra quelle previste dal capo II, sezione
II del presente titolo, fermi rimanendo i vincoli suddetti.
L.R. 27/1998
Art. 23
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
58
Sezione III
Norme transitorie e allegati
Art. 70
Esercizi alberghieri e all’aria aperta esistenti
1. Gli esercizi ricettivi assoggettati a vincoli di destinazione alberghiera ai
sensi di leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, che non raggiungano il minimo di requisiti previsto dall’articolo 40 comma 3, vengono
classificati nel livello più basso per tutta la durata del vincolo, salvo che nel frattempo non abbiano provveduto a dotarsi dei requisiti necessari per una classificazione superiore.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al capo II, sezione I e al capo III, sezione I del presente titolo le aziende alberghiere che difettano di alcuno dei requisiti obbligati per ottenere la classifica al livello secondo
le comparazioni sottoindicate, possono, a richiesta, ottenere la classifica in base
a dette comparazioni, a condizione che i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell’allegato quadro di classificazione e che si dotino dei requisiti obbligati mancanti entro il 31 dicembre 1984:
- Albergo di lusso
Albergo a 5 stelle
- Albergo di I categoria
Albergo a 4 stelle
- Albergo di II categoria
e pensione di I categoria
Albergo a 3 stelle
- Albergo di III categoria
e pensione di II categoria
Albergo a 2 stelle
- Albergo di IV categoria
e pensione di III categoria e locande
Albergo a 1 stella
3. Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi delle leggi vigenti alla data del
30 maggio 1984 che abbiano meno di 7 camere sono classificati provvisoriamente nel livello corrispondente ai requisiti posseduti, a condizione che presentino un progetto di adeguamento da realizzarsi entro il 31 dicembre 1986.
4. Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi delle leggi vigenti alla data del 30
maggio 1984 che non abbiano un lavabo con acqua calda e fredda in ogni camera sono classificati provvisoriamente nel livello più basso, a condizione che presentino un progetto di adeguamento da realizzarsi entro il 31 dicembre 1985.
5. Per gli esercizi classificati ai sensi del comma precedente non sono con-
L.R. 22/1984
Art. 20,
cc. 2-10
Parte I - Titolo II
59
cessi contributi regionali se non per iniziative comprendenti gli interventi
necessari per ottenere una classificazione.
6. Trascorsi inutilmente i termini di cui sopra, il Comune provvede alla revisione della classifica per le aziende alberghiere classificate da 5 a 2 stelle e alla
revoca della classifica, con conseguente revoca della licenza, per le aziende classificate a una stella.
7. I vincoli di cui al primo comma eventualmente gravanti su esercizi ricettivi permangono su tali esercizi anche se in sede di prima classificazione (…) ne
venga riconosciuta l’appartenenza ad una tipologia diversa da quella originaria.
8. I villaggi turistici autorizzati prima del 30 maggio 1984 possono mantenere tale qualificazione anche se dotati di strutture non conformi alla prescrizione di cui all’articolo 50, comma secondo, salvo che risultino in possesso di
tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera.
9. La deroga di cui al comma precedente opera esclusivamente per le costruzioni già esistenti alla data ivi indicata e non per eventuali successivi rifacimenti o ampliamenti.
Art. 71
Classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri e all’aria aperta
1. La classificazione degli esercizi ricettivi (…) è operante a partire dal 1º
gennaio 1985.
L.R. 22/1984
Art. 19
2. A tal fine le necessarie operazioni di classificazione sono compiute nel
semestre che precede la data suddetta, sulla scorta delle denunce dei requisiti
che i titolari delle aziende ricettive esistenti devono presentare entro il 30 giugno 1984.
Art. 72
Norme transitorie
1. Entro tre anni dalla data del 5 settembre 1998 le strutture ricettive di cui
all’articolo 42, comma 1, organizzate in forma imprenditoriale, già operanti,
dovranno essere adeguate alle caratteristiche indicate negli articoli precedenti.
2. Sino a tale data la prosecuzione dell’attività delle strutture ricettive di cui
all’articolo 42 è consentita dietro rilascio, da parte del Sindaco, di un’autorizzazione temporanea in deroga, da emanarsi unicamente a seguito di presentazione da parte del richiedente di un progetto di adeguamento delle strutture e
L.R. 27/1998
Art. 27
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
60
dei servizi alle norme di cui al capo II, sezione II e al capo III, sezione II del
presente titolo entro il termine massimo fissato al comma 1.
3. Per le strutture di cui al comma 2, e limitatamente al periodo transitorio,
all’atto del rilascio dell’autorizzazione in deroga, il Sindaco classifica in via
provvisoria la struttura ricettiva sulla base dei criteri contenuti nella sezione II
del presente capo.
Art. 73
Allegati
1. Fanno parte integrante della normativa sulle strutture ricettive extra
alberghiere i seguenti allegati:
L.R. 27/1998
Art. 28
H - Requisiti e caratteristiche tecniche delle case per ferie, degli ostelli per la
gioventù, degli esercizi di affittacamere, delle case ed appartamenti per vacanze, degli alloggi turistico-rurali e dei residence.
I - Requisiti ai fini della classificazione degli esercizi di affittacamere e di
case ed appartamenti per le vacanze.
L - Requisiti per la classificazione dei residence.
M - Segni distintivi corrispondenti alla tipologia e alla classificazione delle
strutture ricettive extra alberghiere di cui all’articolo 42.
N - Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture
ricettive di cui all’articolo 42.
Capo IV
ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ RICETTIVA
Sezione I
Esercizio dell’attività ricettiva alberghiera e all’aria aperta
Art. 74
Attrezzature, impianti ed arredi
1. Le attrezzature e gli impianti degli esercizi ricettivi devono risultare in
buone condizioni di funzionamento e di manutenzione; la qualità degli arredi
deve essere adeguata al livello di classificazione del singolo esercizio.
L.R. 22/1984
Art. 10
Parte I - Titolo II
61
2. Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto
dal comma precedente, il Sindaco dispone, previa diffida ad effettuare i necessari adeguamenti entro un congruo termine, la declassificazione dell’azienda al
livello immediatamente inferiore a quello spettantele in base alle altre disposizioni della sezione I del capo III del presente titolo o, in caso di deficienze gravi o di aziende già classificate al livello più basso, la sospensione della licenza di
esercizio per un periodo non superiore a tre mesi.
Art. 75
Denuncia dei requisiti
1. I titolari delle aziende ricettive o i loro rappresentanti devono, entro il 30
giugno dell’anno nel quale scade il quinquennio di classificazione, far pervenire al Comune, unitamente alla richiesta di assegnazione di un determinato
livello di classificazione, una denuncia dei requisiti nella quale sono indicati
tutti gli elementi necessari per la classificazione (…).
2. Analoga denuncia deve essere inoltrata nel termine di 30 giorni ogni
qualvolta siano sopravvenute modifiche alle strutture, alle attrezzature o ad
ogni altro requisito precedentemente denunciato.
3. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei
requisiti il Sindaco può richiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione nonché accertare, mediante sopralluoghi da effettuarsi in contraddittorio con gli interessati, i dati indispensabili per l’attribuzione della classifica.
4. Per i nuovi esercizi la classificazione viene provvisoriamente valutata sulla base
del progetto tecnico e degli elementi presentati ai fini dell’ottenimento della concessione ad edificare, integrati da una dichiarazione dell’imprenditore sulla qualità
e quantità delle prestazioni per il funzionamento dell’esercizio. Il provvedimento
formale di classificazione viene adottato, previ gli opportuni accertamenti, sulla
base della denuncia dei requisiti che l’imprenditore presenterà nel termine di 30
giorni dall’ultimazione dei lavori, corredandola con piante e sezioni dell’unità
immobiliare in scala uno a cento, quotate e con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle camere o delle piazzole e dei locali di servizio.
5. Per le singole dipendenze degli esercizi alberghieri devono essere presentate denunce separate.
6. Le denunce devono essere compilate su moduli appositi predisposti dalla Regione.
7. Il provvedimento formale di classificazione o di non classificazione è
adottato dal Sindaco entro 60 giorni dalla richiesta.
L.R. 22/1984
Art. 11
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
62
8. In caso di inerzia del Sindaco, i poteri sostitutivi sono esercitati dall’Assessore regionale del turismo previo invito ad adempiere entro un congruo termine.
9. Scaduto il termine fissato, l’Assessore regionale del turismo, sentito il
Sindaco, adotta il provvedimento entro 60 giorni dalla scadenza del predetto
termine.
10. Avverso il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Giunta regionale.
Art. 76
Poteri sostitutivi
1. I poteri sostitutivi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo precedente sono
esercitati dall’Assessore regionale del turismo anche nei casi di inerzia dei
comuni rispetto alla diffida dello stesso Assessore a procedere alla revisione di
precedenti erronee classificazioni delle aziende ricettive.
L.R. 35/1986
Art. 1
Art. 77
Insegna ed altre indicazioni per il pubblico
1. Fermo restando quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di
pubblicità dei prezzi, negli esercizi ricettivi devono essere esposti in modo ben
visibile:
all’esterno:
- segno distintivo comprendente l’indicazione del tipo, della classificazione e
la denominazione dell’esercizio;
all’interno, nella zona di ricevimento degli ospiti:
- licenza di esercizio;
- copia della denuncia dei requisiti, vistata dal Sindaco del Comune competente;
- prospetto della capacità ricettiva dell’esercizio, vistato dal Sindaco del
Comune competente e corredato da planimetria in caso di villaggi albergo,
villaggi turistici e campeggi, con specificazione della capacità ricettiva delle
singole unità abitative numerate progressivamente, ad eccezione dei campeggi, per i quali è sufficiente l’indicazione nella planimetria della numerazione delle singole piazzole;
- cartina geografica della zona, recapito di un medico, di una farmacia, dell’ufficio postale ed altre eventuali indicazioni di servizi ottenibili nella zona,
limitatamente agli esercizi ubicati in frazioni o in località isolate.
L.R. 22/1984
Art. 13
Parte I - Titolo II
63
2. Il segno distintivo di cui al comma precedente è approvato, per le rispettive tipologie, secondo l’allegata tabella G.
Art. 78
Aziende ubicate nel territorio di più comuni
1. Per le aziende ricettive alberghiere e all’aria aperta che eventualmente
insistano sul territorio di più comuni, le relative competenze (…) sono esercitate dal Sindaco del Comune nel quale è ubicato l’ingresso principale dell’esercizio.
L.R. 22/1984
Art. 17
Art. 79
Disciplina delle aziende ricettive alberghiere e all’aria aperta
1. Per quanto non previsto dagli articoli 39-41, 43-51, 62, 63 comma 2;
64-66, 70, 71, 74, 75, 77-79, 87, 89 comma 1,, le aziende ricettive alberghiere e, ai sensi dell’articolo 1, ultimo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 326,
le aziende ricettive all’aria aperta sono assoggettate alla preesistente disciplina
delle aziende alberghiere, in quanto applicabile.
L.R. 22/1984
Art. 18
Sezione II
Esercizio dell’attività ricettiva extra alberghiera
Art. 80
Autorizzazione all’esercizio
1. L’apertura e la gestione delle strutture ricettive di cui al capo II, sezione II
e al capo III, sezione II del presente titolo, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del Sindaco del Comune nel quale è ubicata la struttura ricettiva nel rispetto delle norme contenute nella legge 7 agosto 1991, n. 241, e secondo le procedure riportate per ciascuna tipologia ricettiva nell’allegato N (…).
2. Il Sindaco provvede al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività ricettive extra alberghiere dopo aver accertato che:
a) sussistano, per ciascun tipo di struttura, le caratteristiche ed i requisiti
richiesti dalle disposizioni di cui al capo II, sezione II e al capo III, sezione II del presente titolo;
L.R. 27/1998
Art. 15
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
64
b) sussistano, per il titolare o gestore, i requisiti soggettivi di cui al testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 e l’iscrizione nella sezione speciale del registro di cui alla legge
11 giugno 1971, n. 426 sulla disciplina del commercio, istituita dalla legge
17 maggio 1983, n. 217.
3. L’accertamento dei predetti requisiti è effettuato sulla base della prescritta documentazione prodotta e anche mediante appositi sopralluoghi.
4. La denominazione dei nuovi esercizi ricettivi e le eventuali variazioni alle
denominazioni degli esercizi esistenti devono essere preventivamente approvate dal Sindaco del Comune competente al fine di evitare omonimie fra i diversi esercizi e di non consentire l’inserimento nelle denominazioni stesse di indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sul livello di classificazione degli
esercizi.
Art. 81
Validità e rinnovo dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione, anche per gli esercizi di attività stagionale, è rinnovata
annualmente mediante pagamento della tassa di concessione regionale e delle
altre eventuali tasse a qualunque titolo dovute.
L.R. 27/1998
Art. 16
Art. 82
Diffida, sospensione, revoca e cessazione
1. L’autorizzazione all’esercizio delle strutture ricettive di cui al capo II,
sezione II del presente titolo è sospesa o revocata dal Comune quando venga
meno anche uno dei requisiti strutturali o soggettivi o gestionali in base ai quali è stata rilasciata.
2. Nei casi di violazioni per le quali è prevista l’applicazione di sanzioni
amministrative il Comune può, previa diffida, contemporaneamente sospendere l’autorizzazione da cinque a trenta giorni.
3. Il titolare dell’autorizzazione può, entro il termine perentorio di sette
giorni dal ricevimento della diffida, formulare per iscritto proprie osservazioni.
4. Nei casi di recidiva l’autorizzazione è revocata.
5. Il titolare di una delle autorizzazioni previste per l’esercizio dell’attività
ricettiva extra alberghiera che intenda sospendere temporaneamente l’attività deve darne preventivo avviso al Comune e indicarne il motivo e la durata.
L.R. 27/1998
Art. 17
Parte I - Titolo II
65
6. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi prorogabili dal Comune di altri sei mesi, per fondati e accertati motivi; trascorso tale termine l’attività si intende definitivamente cessata e l’autorizzazione è revocata.
7. L’obbligo di avviso sussiste anche nei casi di cessazione.
8. L’autorizzazione resta ugualmente sospesa per tutto il tempo necessario
all’ultimazione di eventuali lavori disposti ai sensi dell’articolo 31, lettere b), c)
e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dal proprietario dell’immobile.
Art. 83
Comunicazioni
1. Il Comune è tenuto a dare immediata comunicazione del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 80 nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni all’Assessorato regionale del turismo, nonché, nelle more dell’approvazione di una legge regionale che ridefinisca la ripartizione delle competenze amministrative in materia turistica a norma dell’articolo 35, all’Ente
provinciale per il turismo competente per territorio.
L.R. 27/1998
Art. 18
2. I comuni sono tenuti a trasmettere all’Assessorato regionale del turismo
ed all’Ente provinciale per il turismo competente per territorio, così come previsto dal precedente comma 1, l’elenco delle strutture ricettive autorizzate,
distinte per tipologia, con l’indicazione della rispettiva capacità ricettiva e della classifica assegnata. Gli stessi comuni sono altresì tenuti a trasmettere all’Assessorato regionale del turismo ed all’Ente provinciale per il turismo competente per territorio, così come previsto dal comma 1, ogni sei mesi, un prospetto riepilogativo dal quale risultino le imprese CAV con l’indicazione numerica
e tipologica delle strutture immobiliari impiegate.
3. L’Assessorato regionale del turismo provvede alla compilazione e alla
pubblicazione annuale, nel Bollettino ufficiale della Regione, dell’elenco degli
esercizi ricettivi extra alberghieri in attività (…).
Art. 84
Denuncia e pubblicità dei prezzi
1. I prezzi delle case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere, residence, case ed appartamenti per vacanze, sono comunicati dai titolari o
dai gestori degli esercizi all’Assessorato regionale del turismo e al Comune
secondo le disposizioni di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284, al decreto del
Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e al decreto dell’Asses-
L.R. 27/1998
Art. 19
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
66
sore regionale del turismo, artigianato e commercio 9 settembre 1992, entro il
1° marzo ed il 1° ottobre di ogni anno.
2. La mancata denuncia dei prezzi entro la data prescritta comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.
3. Ferma restando l’applicazione della normativa statale e regionale vigente
in materia, le tabelle ed i cartellini con l’indicazione dei prezzi praticati nonché
le classificazioni attribuite devono essere esposti in modo ben visibile in ciascuna camera o unità abitativa e nel locale di ricevimento degli ospiti.
Art. 85
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. L’uso occasionale di immobili a fini ricettivi da parte di soggetti privati
deve essere comunicato, ai fini statistici, entro cinque giorni successivi al
Comune competente per territorio.
L.R. 27/1998
Art. 20
2. L’uso occasionale, e per periodi non superiori ai sessanta giorni, da parte
dei soggetti pubblici o delle associazioni del tempo libero senza finalità di lucro,
di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, è consentito in
deroga agli articoli 39-41, 43-51, 62, 63 comma 2; 64-66, 70, 71, 74, 75,
77-79, 87, 89 comma 1, previo nulla-osta del Comune.
3. Il Comune concede il nulla-osta limitatamente al periodo di utilizzo
dopo aver accertato le finalità sociali dell’iniziativa e la presenza dei requisiti
igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di
attività.
Art. 86
Aziende ubicate nel territorio di più comuni
1. Per le aziende ricettive extra alberghiere che insistano sul territorio di
più comuni, le relative competenze (…) sono esercitate dal Sindaco del
Comune nel quale è ubicato l’ingresso principale dell’esercizio.
L.R. 27/1998
Art. 24
Parte I - Titolo II
67
Capo V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 87
Sanzioni per i titolari di aziende ricettive alberghiere e all’aria aperta
1. È soggetto all’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa,
da euro 516,46 a euro 2.582,28 (35) il titolare di un esercizio ricettivo che:
a) non espone il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte
dall’articolo 77;
b) nel segno distintivo esposto fa risultare indicazioni non corrispondenti a
quelle riconosciute dal Comune;
c) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lettere a) e b), attribuisce al
proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi
altro modo, un tipo, una classificazione o requisiti diversi da quelli propri
dell’esercizio;
d) non fa pervenire nei termini prescritti la denuncia di cui all’articolo 75, o vi
espone elementi non veritieri;
e) non fornisce al Comune le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;
f ) dota le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato, come indicato nel prospetto della capacità ricettiva di cui all’articolo 77, o comunque eccede i limiti della capacità ricettiva complessiva, quale risulta dal prospetto di cui all’articolo 77.
2. Nel caso di violazioni di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente comma,
può essere disposta dal Comune, previa diffida, la sospensione della licenza di
esercizio per un periodo non superiore ai tre mesi.
3. È soggetto all’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da
euro 258,23 a euro 1.032,91 (36) il titolare di esercizio ricettivo che:
1) adotta la denominazione del proprio esercizio senza l’approvazione di cui
all’articolo 63 comma 2;
2) omette di indicare nel materiale pubblicitario eventualmente realizzato per
suo conto il tipo e la classificazione riconosciuti all’esercizio.
4. Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva, in violazione agli
(35)
(36)
Comma così modificato dall’art. 25, comma 5, L.R. 27/1998.
Vedi nota n. 35.
L.R. 22/1984
Art. 14
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
68
articoli 39-41, 43-51, 62, 63 comma 2; 64-66, 70, 71, 74, 75, 77-79, 87, 89
comma 1, è soggetto alle sanzioni di cui al primo comma.
5. In caso di recidiva specifica nelle infrazioni di cui al presente articolo e a
quelle del precedente articolo 74, il Sindaco può disporre la revoca della licenza di esercizio.
6. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono interamente
devoluti ai comuni.
L.R. 22/1984
Art. 15, c. 2
Art. 88
Sanzioni per i titolari di aziende ricettive extra alberghiere
1. È soggetto all’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa,
da euro 258,23 a euro 1.549,37 il titolare di un esercizio ricettivo che:
a) svolga una delle attività ricettive extra alberghiere senza l’autorizzazione
richiesta ovvero senza essere in possesso dei requisiti o avere effettuato le
previste comunicazioni;
b) non esponga il segno distintivo o una o più delle altre indicazioni prescritte
per l’esercizio dell’attività ricettiva extra alberghiera;
c) nel segno distintivo esposto faccia risultare indicazioni non corrispondenti
a quelle riconosciute dal Comune;
d) al di fuori delle ipotesi previste alle precedenti lettere b) e c), attribuisca al
proprio esercizio, con scritti o stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi
altro modo, una tipologia, una classificazione o requisiti diversi da quelli
propri dell’esercizio;
e) non faccia pervenire la denuncia di cui all’articolo 84 o vi esponga elementi non veritieri;
f ) non fornisca al Comune le informazioni richieste o non consenta gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;
g) doti le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o comunque ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva dell’esercizio;
h) modifichi, peggiorandole, le caratteristiche strutturali, o la tipologia, o i
livelli qualitativi e quantitativi dei servizi autorizzati, nonché delle prestazioni dovute;
i) applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
l) interrompa l’attività senza averne dato preventiva comunicazione al Comune;
m) non esponga le tabelle e i cartellini dei prezzi.
2. È soggetto all’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da
euro 30,99 a euro 154,94 il titolare di un esercizio ricettivo che:
L.R. 27/1998
Art. 22
Parte I - Titolo II
69
a) adotti la denominazione del proprio esercizio senza l’approvazione di cui
all’articolo 80;
b) ometta di indicare nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto la
tipologia e la classificazione riconosciute all’esercizio.
3. Per la violazione della disposizione contenuta nel comma 3 dell’articolo
60 si applica una sanzione amministrativa da euro 774,69 a euro 2.065,83.
4. Chiunque attribuisce ad un proprio complesso immobiliare e ne pubblicizza in qualsiasi forma la qualificazione di azienda ricettiva in violazione agli
articoli 42, 52-61, 67-69, 72, 73, 80-86, 88, 89 comma 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 1.
5. In caso di recidiva specifica nelle infrazioni di cui al presente articolo, il
Sindaco può disporre la revoca della licenza d’esercizio.
6. Resta ferma l’applicazione del codice penale ove le violazioni costituiscano reato.
Art. 89
Vigilanza e controllo in generale
1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, i comuni esercitano la vigilanza sull’applicazione delle disposizioni relative all’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera e all’aria
aperta nell’ambito dei rispettivi territori.
2. Ferme restando le competenze delle autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni relative all’esercizio dell’attività ricettiva extra alberghiera, sono esercitate dal Comune.
L.R. 22/1984
Art. 15, c. 1
L.R. 27/1998
Art. 21
3. La Regione può esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio personale o tramite gli Enti provinciali per il turismo competenti per territorio, così
come previsto dal comma 1 dell’articolo 83.
Art. 90
Vigilanza e controllo dell’Assessorato del turismo
1. Ferme restando le attribuzioni di vigilanza previste dal comma 1 dell’articolo precedente è in facoltà dell’Assessorato regionale del turismo di
disporre ispezioni e controlli sull’applicazione delle disposizioni relative
all’attività ricettiva alberghiera e all’aria aperta, a mezzo sia di propri funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del turismo.
L.R. 35/1986
Art. 3
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
70
Capo VI
NORME PER L’ESERCIZIO DELL’AGRITURISMO
Sezione I
Aziende agrituristiche
Art. 91
Finalità
1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione della legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina e promuove l’agriturismo, integrandolo con l’offerta turistica regionale, al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio
socio-economico, culturale e ambientale del proprio territorio e di promuovere lo sviluppo rurale.
L.R. 18/1998
Art. 1
Art. 92
Attività di studio, di ricerca e formazione professionale
1. La Regione:
L.R. 18/1998
Art. 15
a) promuove attività di studio e di ricerca sull’agriturismo;
b) cura la formazione professionale degli operatori agrituristici, dei tecnici e
del personale delle organizzazioni e delle associazioni interessate alla promozione e allo sviluppo dell’agriturismo;
c) incentiva e coordina, anche mediante la promozione di idonee forme di
pubblicità e propaganda, la formazione e lo sviluppo dell’offerta agrituristica regionale;
d) sostiene la realizzazione di “progetti pilota” per iniziative, aziendali e interaziendali, a carattere sperimentale, con particolare attenzione per le zone
interne e per le aree prive d’insediamenti industriali.
Art. 93
Definizione di attività agrituristiche
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 94,
attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e
complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
L.R. 18/1998
Art. 2
Parte I - Titolo II
71
2. Rientrano tra tali attività:
a) ospitare in locali situati nell’ambito dei fondi facenti parte dell’azienda agricola, e nei locali di abitazione dell’imprenditore anche se ubicati in un centro abitato, nonché l’ospitalità in azienda, in spazi aperti attrezzati per l’agricampeggio;
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico. Il requisito di cui
sopra si intende soddisfatto anche attraverso l’integrazione parziale di prodotti provenienti da altre aziende agricole sarde collegate per l’esercizio delle attività agrituristiche. Sono considerati di propria produzione le bevande
e i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati da
materie prime dell’azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne;
c) vendere direttamente i prodotti di cui alla precedente lettera b);
d) organizzare attività ricreative e culturali nell’ambito dell’azienda.
3. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui
alla sezione I del presente capo, non costituisce distrazione della destinazione
agricola dei fondi e degli edifici interessati.
4. I termini “agriturismo” e “agrituristico” sono riservati esclusivamente alle
attività agrituristiche svolte ai sensi della sezione I del presente capo.
L.R. 18/1998
Art. 4
Art. 94
Soggetti legittimati all’esercizio dell’agriturismo
1. L’esercizio dell’agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli o
associati di cui all’articolo 2135 del codice civile e ai familiari di cui all’articolo
230 bis del codice civile, regolarmente iscritti nei relativi ruoli previdenziali ai
sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233.
L.R. 18/1998
Art. 3
Art. 95
Connessione e complementarità tra l’attività agricola e quella agrituristica
1. Il rapporto di connessione e complementarità tra l’attività agricola e
quella agrituristica si realizza allorché l’azienda agricola, in relazione alle sue
dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi abitativi disponibili e al numero degli addetti impiegati nelle diverse attività agricole, sia idonea a svolgere l’attività agrituristica nel
rispetto delle disposizioni della sezione I del presente capo.
2. Il requisito di principalità delle attività di coltivazione, allevamento e sil-
L.R. 18/1998
Art. 5
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
72
vicoltura rispetto all’attività agrituristica si intende garantito quando il tempolavoro impiegato nell’attività agricola sia superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica.
3. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 va dimostrata dall’interessato mediante una specifica relazione sull’attività agrituristica prevista
per il triennio successivo in rapporto all’attività agricola principale e con la presentazione annuale di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’esistenza delle condizioni stesse.
Art. 96
Limiti per l’esercizio dell’agriturismo
1. Per le aziende aventi superficie minore o uguale a 10 ettari il limite massimo per l’ospitalità presso l’abitazione dell’imprenditore agricolo e in altri fabbricati situati nell’azienda agricola è di 6 camere e 10 posti letto. Per lo stesso
tipo di azienda il limite massimo per l’ospitalità è di 5 piazzole e 15 campeggiatori.
L.R. 18/1998
Art. 6
2. Per le aziende di dimensioni superiori è stabilito un incremento di un
posto letto e di un campeggiatore per ogni ettaro oltre i 10, con il limite massimo di 12 camere e 20 posti letto e di 10 piazzole e 30 campeggiatori.
3. In aggiunta agli ospiti di cui ai commi 1 e 2, possono essere ospitate persone singole, comitive o gruppi organizzati per il solo consumo dei pasti, e
comunque in numero non superiore a 80 coperti per pasto.
Art. 97
Norme igienico-sanitarie
1. I locali adibiti ad uso agrituristico devono avere i requisiti strutturali ed
igienico-sanitari previsti dal Regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione. Nella valutazione di tali requisiti per gli edifici già esistenti, compresi quelli da ristrutturare o adeguare, sono ammesse deroghe ai limiti di altezza e agli indici di illuminazione e di aerazione previsti dalle normative vigenti.
Le deroghe devono essere motivate e concesse dai comuni nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti e delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.
2. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di idonei servizi igienicosanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone o frazioni di quattro,
comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.
L.R. 18/1998
Art. 7
Parte I - Titolo II
73
3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti, in assenza di servizi
igienici adeguati nelle piazzole di sosta, l’autorizzazione per il campeggio è concessa a condizione che il campeggiatore possa usufruire dei servizi dell’abitazione. In tal caso deve essere comunque garantito che il rapporto tra persone e
servizi igienico-sanitari sia quello indicato nel comma 2. All’interno della struttura edilizia aziendale, inoltre, deve essere previsto un ambiente attrezzato di
lavello per stoviglie e lavatoio per panni.
4. Negli spazi aperti la superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non inferiore a 40 mq. La sistemazione di tale
superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno.
5. I locali per l’agriturismo devono essere dotati di acqua corrente potabile.
6. Per le norme igieniche riguardanti la preparazione e la somministrazione
di spuntini, pasti e bevande, la normativa di riferimento è quella contenuta nella legge 30 aprile 1962, n. 283 e nel d.p.r. n. 327 del 1980. In ogni caso è stabilito il principio che le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 93,
non sono parificabili alla ristorazione o alla manipolazione, preparazione e
somministrazione di alimenti a scopo commerciale.
7. La macellazione ad uso familiare e per la somministrazione dei pasti agrituristici è consentita, in deroga alle vigenti norme, previa autorizzazione e controllo delle autorità competenti, in locali aziendali polifunzionali, entro i limiti mensili indicati in una direttiva emanata dall’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale e comunque nel rispetto dei seguenti limiti
massimi mensili:
a) volatili: 150 capi;
b) conigli: 75 capi;
c) UGB - capi bovini equivalenti: 3 capi.
8. La produzione e la vendita delle sostanze alimentari e delle bevande sono
soggette alle disposizioni di cui alla legge n. 283 del 1962, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 98
Autorizzazione per l’esercizio dell’agriturismo
1. I soggetti di cui all’articolo 94 che intendono esercitare attività agrituristiche devono presentare, al Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicata l’azienda, domanda di autorizzazione corredata:
L.R. 18/1998
Art. 8
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
74
a) da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa al possesso dei
requisiti di cui all’articolo 94;
b) dalla relazione prevista dal comma 3 dell’articolo 95, nella quale devono
essere altresì indicate le tariffe che saranno praticate;
c) dalla copia del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dalla azienda USL al
personale addetto alla preparazione ed alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande;
d) dal parere della azienda USL relativo ai locali da adibire all’attività agrituristica;
e) dalla copia della concessione o autorizzazione edilizia, ove richiesta.
2. Il Sindaco, in applicazione dell’articolo 688 del codice di procedura penale e dell’articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, accerta il possesso da parte
del richiedente dei requisiti di cui all’articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59,
e agli articoli 11 e 92 del T.U. approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
3. Il Sindaco accerta il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 94, 95, 96
avvalendosi degli uffici periferici dell’Ente regionale di sviluppo e assistenza
tecnica in agricoltura (ERSAT).
4. Il Sindaco decide sulla domanda di autorizzazione entro sessanta giorni
dalla data della sua presentazione; scaduto tale termine l’autorizzazione si
intende concessa.
5. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato
all’interessato entro dieci giorni dall’adozione.
6. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla data d’accoglimento della domanda,
rilascia - in duplice copia autentica - il certificato di “operatore agrituristico”,
nel quale devono essere indicati l’oggetto delle attività praticabili e le modalità
e i limiti del loro esercizio.
7. L’operatore agrituristico interessato, una volta in possesso dei due certificati rilasciati dal Sindaco, ne invierà uno all’Assessorato regionale della agricoltura e riforma agro-pastorale unitamente alla domanda di iscrizione all’elenco
regionale degli operatori agrituristici della Sardegna, di cui all’articolo 100.
8. L’autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
Art. 99
Classificazione delle aziende agrituristiche
1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale provvede a classificare le aziende agrituristiche sulla base di direttive approvate dalla
L.R. 18/1998
Art. 16
Parte I - Titolo II
75
Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in
materia di agricoltura e delle associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative.
Art. 100
Elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna
1. È istituito l’elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna,
al quale devono obbligatoriamente essere iscritti, prima dell’inizio delle attività, i soggetti già in possesso dell’autorizzazione comunale.
L.R. 18/1998
Art. 9
2. L’iscrizione all’elenco è richiesta dall’interessato secondo le modalità previste dal comma 7 dell’articolo 98.
3. La tenuta dell’elenco è demandata all’Assessorato regionale dell’agricoltura
e riforma agro-pastorale che cura l’istruttoria delle domande pervenute e provvede all’iscrizione nell’elenco ed al rilascio del relativo attestato di iscrizione.
4. L’elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna è pubblico
ed è lo strumento attraverso il quale l’Assessorato dell’agricoltura e riforma
agro-pastorale esercita le funzioni di gestione e controllo dell’agriturismo
regionale. Copia dell’elenco è trasmessa all’Assessorato regionale del turismo,
artigianato e commercio.
Art. 101
Obblighi dell’operatore agrituristico
1. Il soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività agrituristica ha l’obbligo di:
a) iniziare l’attività entro il termine massimo di un anno dalla data stabilita
nell’autorizzazione comunale;
b) esporre al pubblico il certificato di cui al comma 6 dell’articolo 98, rilasciato dal Sindaco, l’attestato di iscrizione all’elenco regionale, di cui al comma
3 dell’articolo 100 e le tariffe praticate;
c) esercitare le attività consentite, nei limiti e nei modi indicati nell’autorizzazione comunale;
d) tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate e comunicare
l’arrivo e la partenza degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza;
e) comunicare - entro il 15 gennaio di ogni anno - al Comune e all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale quali tariffe saranno
applicate nell’anno in corso;
f ) rispettare le tariffe comunicate al Comune e alla Regione;
L.R. 18/1998
Art. 10
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
76
g) esporre al pubblico l’elenco dei prodotti utilizzati con l’indicazione della
provenienza.
Art. 102
Sospensione e revoca dell’autorizzazione
1. Il Sindaco, qualora accerti che l’operatore agrituristico sia venuto meno
ad uno o più obblighi di cui all’articolo precedente, può sospendere, con provvedimento motivato, l’autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche
per un periodo variabile tra due e trenta giorni.
L.R. 18/1998
Art. 11
2. L’autorizzazione è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato,
quando sia stato accertato dal Comune stesso che l’operatore:
a) non abbia intrapreso l’attività entro un anno dalla data di notifica dell’autorizzazione, ovvero abbia sospeso l’attività da almeno un anno, sempre che
l’interessato non abbia comunicato al Comune, entro i primi quindici giorni, il ritardo o la sospensione, indicando motivi obiettivamente verificabili;
b) abbia perso i requisiti soggettivi di cui all’articolo 94 o non rispetti il criterio di principalità delle attività di coltivazione, allevamento e silvicoltura
rispetto all’attività agrituristica di cui all’articolo 95;
c) abbia subìto nel corso dell’anno tre provvedimenti di sospensione.
3. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata per iscritto
all’interessato, il quale ha trenta giorni di tempo per rispondere e controdedurre.
Il Comune delibera in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta giorni.
4. Del provvedimento di revoca va data dal Sindaco immediata comunicazione all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale il quale
dispone la cancellazione dell’interessato dall’elenco regionale degli operatori
agrituristici.
Art. 103
Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative pecuniarie
1. La vigilanza e il controllo sull’applicazione delle disposizioni relative alle
aziende e all’esercizio dell’attività agrituristica sono esercitati dagli organi
di polizia municipale e dai Servizi di igiene delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme
vigenti.
2. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all’articolo 93 comma 4, utilizzando impropriamente i termini “agriturismo” o “agrituristico” a fini di
L.R. 18/1998
Art. 12
Parte I - Titolo II
77
lucro, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
variante da euro 774,69 a euro 2.065,83.
3. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale le
attività agrituristiche essendo sprovvisto dell’autorizzazione di cui all’articolo
98 senza essere iscritto all’elenco regionale di cui all’articolo 100, è soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro
1.291,14 a euro 5.164,57. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone la chiusura dell’esercizio illegalmente aperto, e l’autorizzazione non può essere rilasciata per il periodo di un anno dal provvedimento di chiusura.
4. Il titolare di impresa agrituristica, che utilizza i locali e gli spazi destinati
all’alloggio o alla ristorazione degli ospiti per un numero superiore a quello
autorizzato, è soggetto - oltre che ai provvedimenti di sospensione previsti dal
comma 1 dell’articolo 102 - anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria variante da euro 154,94 a euro 1.549,37.
5. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria variante da euro 103,29 a euro 1.032,91, nei seguenti casi:
a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione
con qualsiasi altro mezzo, di attrezzature qualitativamente o quantitativamente superiori a quelle esistenti;
b) mancata esposizione al pubblico dell’autorizzazione comunale, dell’attestato di iscrizione all’elenco regionale e delle tariffe praticate.
Art. 104
Regime transitorio dell’elenco regionale degli operatori agrituristici
1. Gli operatori agrituristici autorizzati ai sensi della legge regionale n. 32
del 1986 possono continuare a esercitare, in via provvisoria, l’attività agrituristica per un periodo di 24 mesi dalla data del 18 luglio 1998. Entro tale termine i comuni, anche avvalendosi degli uffici periferici dell’Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), accertano il possesso dei
requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 94, 95 e 96. Se viene accertato il possesso di tali requisiti il Sindaco rilascia una nuova autorizzazione ai sensi dell’articolo 98 e ne dà comunicazione all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale.
2. Gli operatori agrituristici già iscritti nell’elenco regionale degli operatori
agrituristici di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 32 del 1986, transitano
nell’elenco regionale degli operatori agrituristici della Sardegna istituito con
l’articolo 100, mantenendo il numero progressivo d’iscrizione a ciascuno a suo
tempo attribuito. Trascorsi 24 mesi dalla data del 18 luglio 1998 gli operatori
L.R. 18/1998
Art. 21
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
78
agrituristici iscritti provvisoriamente nell’elenco e ai quali non è stata rilasciata
l’autorizzazione prevista dal comma 1 del presente articolo sono cancellati dall’elenco stesso.
3. Gli imprenditori agrituristici autorizzati ai sensi della legge regionale 32
del 1986 possono continuare a utilizzare, per un periodo massimo di 24 mesi
dalla data del 18 luglio 1998, gli edifici e gli spazi destinati ad agricampeggio
indicati nelle autorizzazioni, anche in assenza dei requisiti igienico-sanitari
indicati dall’articolo 97, commi 2 e 3.
4. I comuni, entro sessanta giorni dal 18 luglio 1998, trasmettono all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, l’elenco nominativo di tutti gli operatori agrituristici da essi autorizzati e in attività, con indicazione del domicilio legale delle aziende.
5. Le domande di finanziamento presentate dagli imprenditori agrituristici
a valere sulla legge regionale 32 del 1986 mantengono la loro validità nel caso
in cui siano rispettati i requisiti previsti dagli articoli 94, 95 e 96 e sono liquidate con le risorse previste per l’attuazione della sezione I del presente capo e
degli articoli 205, 206, 208.
Sezione II
Aziende agri-turistico-venatorie
Art. 105
Aziende agri-turistico-venatorie
1. L’Amministrazione regionale autorizza l’istituzione (…) di aziende agrituristico-venatorie, ai fini di impresa agricola, a norma dell’articolo 16 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157,, secondo le modalità indicate nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di
cui al comma 4.
2. L’autorizzazione all’istituzione (…) delle aziende agri-turistico-venatorie è
subordinata all’assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. La
domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. La domanda deve essere corredata dal consenso dei consorzi dei proprietari o
conduttori costituiti o dei singoli proprietari subentrati a precedenti proprietari
aderenti o che avevano limitato il consenso alla durata della concessione.
3. La Regione, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l’estensione massima complessiva delle aziende (…) agri-turisticovenatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo (…).
L.R. 23/1998
Art. 31,
cc. 1, 3, 4, 6
Parte I - Titolo II
79
4. L’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l’Assessore regionale della difesa dell’ambiente, sentito il parere della
Commissione consiliare competente, con apposita direttiva individua i criteri
di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turisticovenatorie.
Art. 106
Istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie
1. Le autorizzazioni per l’istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ferme restando eventualmente quelle previste dalla legislazione statale o regionale per l’esercizio delle singole attività, sono rilasciate dall’Assessorato regionale
dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l’Assessorato regionale della difesa dell’ambiente. Le aziende agri-turistico-venatorie possono essere
istituite anche quando, nei terreni che di esse fanno parte, si svolgano altre attività economiche compatibili.
L.R. 23/1998
Art. 34
2. Per favorire la diffusione e la corretta gestione delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita l’istituzione di aziende con finalità dimostrativa su
terreni, preferibilmente di scarso valore ambientale e faunistico, dell’Azienda
delle foreste demaniali della Regione sarda e su altre terre pubbliche o private
in cui sarà possibile acquisire dati tecnico-economici, organizzativi, nonché
espletare corsi di formazione professionale.
3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie possono essere intraprese oltre alle
già previste attività di carattere agri-turistico, attività di carattere venatorio,
sportivo, ricreativo e culturale.
Art. 107
Norma transitoria(37)
1. L’Amministrazione regionale, anche prima dell’entrata in vigore del piano regionale faunistico-venatorio, può autorizzare con le modalità previste
dagli articoli 105 e 106 l’istituzione di aziende agri-turistico-venatorie. La
superficie delle aziende agri-turistico-venatorie istituite prima dell’entrata in
vigore del piano regionale faunistico-venatorio non può essere superiore al cinque per cento del territorio agro-silvo-pastorale.
L'originario riferimento normativo di tale disposizione era il comma 4 dell'articolo 96 L.R.
23/1998, prima abrogato dall'articolo 55 L.R. 4/2000 e infine ripristinato, nell'identico testo,
come comma 3 bis del medesimo articolo 96 L.R. 23/1998 ad opera dell'articolo 13 L.R.
17/2000.
(37)
L.R. 23/1998
Art. 96, c. 3 bis
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
80
TITOLO III
AGENZIE DI VIAGGIO
E ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI INTERESSE TURISTICO
Capo I
DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO IN SARDEGNA
Sezione I
Agenzie di viaggio
Art. 108
Finalità
1. Nei limiti stabiliti dall’articolo 3 dello (…) Statuto speciale, e tenuti presenti gli indirizzi di carattere generale dettati dall’articolo 9 della legge 17 maggio
1983, n. 217, il presente capo disciplina le condizioni e modalità di costituzione delle agenzie di viaggio e turismo nonché l’esercizio delle relative attività.
L.R. 13/1988
Art. 1
Art. 109
Definizione delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza ed accoglienza
ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al
contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
L.R. 13/1988
Art. 2
Art. 110
Attività delle agenzie di viaggio e turismo
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono preposte allo svolgimento delle
seguenti attività:
a) la produzione e l’organizzazione di soggiorni, crociere, viaggi per via - anche
promiscua - terrestre, aerea, fluviale e marittima per persone singole o per
gruppi, con o senza vendita diretta;
L.R. 13/1988
Art. 3
Parte I - Titolo III
b) l’intermediazione, mediante vendita diretta al pubblico, di titoli di trasporto, di soggiorni, crociere e viaggi organizzati da altre agenzie.
2. Le agenzie possono altresì svolgere le seguenti attività:
1) l’organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni
mezzo di trasporto;
2) la prenotazione e/o vendita al pubblico, di biglietti per conto delle imprese
nazionali ed estere, che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici,
marittimi ed aerei o altri tipi di trasporto;
3) l’accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di
mezzi collettivi di trasporto;
4) la prenotazione di servizi di soggiorno nelle varie aziende ricettive ovvero di
ristorazione, nonché la vendita di buoni di credito per detti servizi, emessi
anche da altri operatori nazionali ed esteri;
5) il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;
6) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
7) l’inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell’interesse dei propri clienti;
8) l’assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti consolari;
9) l’attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche, ivi compresa la raccolta di adesioni a crociere e viaggi per l’interno e l’estero, nonché la
distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, carte geografiche e topografiche, opere illustrative, ecc.;
10)le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia di infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
11)l’organizzazione dei servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività
svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;
12)ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.
3. Quando le attività previste nel presente articolo e nell’articolo 109
interferiscano con le attività professionali di cui all’articolo 11 della legge
17 maggio 1983, n. 217, e della relativa legislazione regionale, le agenzie di
viaggio e turismo hanno l’obbligo di avvalersi degli operatori professionali a ciò
specificatamente abilitati ai sensi di legge.
4. L’esercizio delle singole attività d’impresa previste dal presente articolo
deve svolgersi, in quanto applicabile e compatibile con il presente capo, nell’ambito delle restanti norme che specificamente lo regolano.
81
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
82
Art. 111
Piano pluriennale di razionalizzazione
1. Al fine di favorire un più razionale assetto delle agenzie di viaggio e turismo della Sardegna, l’Assessorato regionale competente in materia di turismo
provvede alla formazione di un piano di adeguamento della rete delle agenzie
medesime rispetto alle esigenze della domanda turistica, in coerenza con gli
obiettivi della programmazione regionale di sviluppo.
2. In particolare, il piano sarà finalizzato ad assicurare il miglioramento della qualità, funzionalità, produttività e professionalizzazione dei servizi di agenzia e ad instaurare il massimo opportuno equilibrio fra la consistenza della rete
ed il volume di domanda derivante dai seguenti fattori:
a) movimento turistico;
b) ricettività turistica;
c) popolazione residente.
3. Alla formazione ed agli aggiornamenti pluriennali del piano concorre, in
sede consultiva, il Comitato di cui al successivo articolo 112, integrato dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali e delle Camere di commercio della
Sardegna, nonché dai Sindaci dei quattro Comuni isolani capoluogo di provincia.
4. Il piano, adottato con decreto dell’Assessore regionale del turismo entro
180 giorni dal 6 agosto 1988, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
5. Contro il piano adottato possono essere presentate osservazioni al competente Assessorato dalle province, dai comuni e dalle aziende interessate,
entro il perentorio termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.
6. Definite tali osservazioni, il piano è quindi approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta
medesima ed iniziativa di proposta dell’Assessorato regionale del turismo.
7. Il piano approvato è parimenti pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.
8. Per gli adempimenti relativi alla formazione ed all’aggiornamento pluriennale del piano, l’Assessorato regionale del turismo può avvalersi, mediante
convenzione, delle prestazioni tecnico-professionali di singoli esperti, di gruppi professionali ovvero di altre eventuali organizzazioni specializzate.
9. All’aggiornamento pluriennale del piano viene provveduto, di norma,
con cadenza quinquennale.
L.R. 13/1988
Art. 4
Parte I - Titolo III
83
Art. 112
Comitato tecnico per le agenzie di viaggio e turismo
1. Quale organo di consulenza tecnico generale in materia di agenzie di
viaggio e turismo, è istituito presso l’Assessorato regionale del turismo un
Comitato tecnico presieduto dall’Assessore regionale del turismo o da un suo
delegato e così composto:
L.R. 13/1988
Art. 21
- dal direttore generale dell’Assessorato regionale del turismo;
- da un rappresentante per ciascun Ente provinciale per il turismo della Sardegna, con voto limitato al solo ente di volta in volta territorialmente interessato;
- da due rappresentanti delle imprese di viaggio e turismo designati dall’associazione regionale di categoria più rappresentativa a livello regionale;
- da un rappresentante degli albergatori della Sardegna designato dall’associazione di categoria più rappresentativa a livello regionale.
2. Le mansioni di Segretario sono esercitate da un funzionario dell’Assessorato regionale del turismo.
3. Congiuntamente ai titolari, per ciascun componente e per il Segretario è
nominato anche il supplente.
4. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Ai componenti ed al Segretario del Comitato - che è costituito con decreto
dell’Assessore regionale del turismo e dura in carica un quinquennio - competono i compensi previsti per analoghi consessi dell’Amministrazione regionale.
Art. 113
Autorizzazione regionale all’apertura ed all’esercizio
delle agenzie di viaggio e turismo (38)
1. L’apertura e l’esercizio delle agenzie di viaggio e turismo è soggetta ad
autorizzazione regionale, personale e non trasferibile.
2. L’autorizzazione è rilasciata con determinazione del Dirigente competente (39) in materia di turismo - sentito il Comitato tecnico consultivo di cui
all’articolo precedente - previo formale nulla-osta della competente autorità
di pubblica sicurezza per quanto attiene all’accertamento dei requisiti di cui
(38) Articolo così modificato dall’art. 66 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11. Tale articolo ha infatti
provveduto ad abrogare la tassa sulla concessione regionale per l’apertura e l’esercizio delle agenzie di viaggio e turismo prevista dai commi 5, 6, 7 dell’articolo 5 L.R. 13/1988.
(39) Comma da ritenersi così modificato dall’art. 8 L.R. 31/1998.
L.R. 13/1988
Art. 5
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
84
agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 e successive modificazioni.
3. Per le società, i requisiti di cui ai richiamati articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza debbono essere posseduti dal legale rappresentante e dai componenti il Consiglio di amministrazione.
4. Non potrà essere in alcun caso ammesso che le agenzie adottino la denominazione di comuni o regioni italiane, o che la denominazione medesima sia
uguale o simile a quella di altre agenzie già operanti nel territorio nazionale.
5. L’autorizzazione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
6. In caso di cessione dell’agenzia, la prosecuzione della sua attività è subordinata alla voltura dell’autorizzazione regionale - da attuarsi con le procedure
dei precedenti secondo e terzo comma - in favore del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società subentranti nella proprietà dell’agenzia ceduta, previo accertamento dei prescritti requisiti.
Art. 114
Succursali e filiali. Succursali stagionali
1. (…) (40)
2. Le filiali e succursali devono avere la stessa denominazione dell’agenzia
da cui derivano, essere sempre ufficialmente contrassegnate con il competente
termine “filiale” o “succursale” ed essere individuabili - in caso di pluralità di
derivazione da una medesima agenzia - con numerazione progressiva.
3. Quando motivato da particolari esigenze stagionali della domanda turistica, a richiesta delle interessate agenzie operanti in Sardegna, può essere eccezionalmente autorizzata - su parere favorevole del Comitato tecnico consultivo di
cui all’articolo 112 e sempreché in comuni dove non operino altre agenzie, filiali o succursali di viaggio e turismo - l’apertura di succursali stagionali per periodi
comunque non eccedenti la durata di cinque mesi. All’operatività di tali succursali stagionali sono solidalmente estese le garanzie cauzionali ed assicurative costiComma abrogato in seguito alla sentenza 5-13 marzo 2001 n. 54 della Corte Costituzionale che
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 6 L.R. 13/1988, che prevedeva che l’apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio fosse subordinata ad un’autorizzazione dell’Assessore regionale del Turismo. Nella stessa sentenza è stata invece dichiarata l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 4 della medesima legge (art. 111
del testo unico) che pertanto rimane in vigore. In seguito alla suddetta sentenza, con deliberazione
della Giunta del 16 giugno 2004, n. 28/18, si è provveduto ad impartire specifiche direttive relativamente all'apertura di filiali e/o succursali di agenzie di viaggio e turismo.
(40)
L.R. 13/1988
Art. 6
Parte I - Titolo III
85
tuite ai sensi degli articoli 117 e 118 per l’operatività delle agenzie di appartenenza e delle altre eventuali succursali e filiali da queste dipendenti.
Art. 115
Chiusura temporanea
1. Alle agenzie di viaggio e turismo nonché alle loro filiali e succursali è consentito, nell’arco di ogni anno solare, un periodo di chiusura non superiore a
trenta giorni, previa comunicazione all’ufficio periferico dell’Assessorato regionale del turismo competente per territorio.
L.R. 13/1988
Art. 18
2. La chiusura per periodi superiori a trenta giorni è invece soggetta a preventivo nulla osta di detto Assessorato, che non può essere comunque concesso per periodi superiori a sei mesi, eventualmente rinnovabili una sola volta su
parere del Comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 112.
Art. 116
Domanda per il rilascio della autorizzazione regionale per l’apertura e l’esercizio
di agenzie di viaggio e turismo o loro filiali e succursali
1. La domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione di cui al precedente articolo 113 deve essere indirizzata all’Assessorato regionale competente in materia di turismo.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione probante il possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità tecnico-funzionale e di ubicazione dei locali prescelti a sede sia dell’agenzia che delle sue eventuali filiali e succursali, con riguardo anche alla
disponibilità nelle immediate vicinanze di adeguate zone di parcheggio. I
locali debbono essere comunque indipendenti rispetto all’esercizio di attività estranee a quelle istituzionali di agenzia;
b) adeguato decoro dell’arredamento dei locali;
c) moderna efficienza delle attrezzature e degli strumenti operativi;
d) capacità finanziaria;
e) idoneità tecnico-professionale del Direttore tecnico designato.
3. L’idoneità tecnico-professionale è accertata col superamento di specifico
esame regionale di abilitazione all’esercizio delle attività gestionali delle agenzie di viaggio e turismo, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 124.
4. I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo sono a loro volta accertati con sopralluogo e documentati con la produzione di utili elaborati
L.R. 13/1988
Art. 9
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
86
cartografici, planimetrici e fotografici.
5. La capacità finanziaria di cui alla lettera d) deve essere rapportata anche
per le ditte individuali al capitale minimo previsto dalle leggi vigenti per le
società a responsabilità limitata.
Art. 117
Cauzione
1. Entro venti giorni dalla data di notifica del rilascio dell’autorizzazione
regionale per l’apertura e l’esercizio dell’agenzia di viaggio e turismo o di ciascuna sua filiale o succursale, l’imprenditore dovrà versare alla Tesoreria della
Regione autonoma della Sardegna un deposito cauzionale in titoli di rendita
pubblica ovvero in titoli al portatore, esenti da qualsiasi vincolo, o fidejussione
bancaria o assicurativa in misura pari a euro 15.493,71, rivalutata ogni quinquennio a far data dal 1° gennaio 1990, in rapporto all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
2. Il materiale avvio dell’attività d’impresa dell’agenzia o della sua eventuale filiale o succursale è in ogni caso subordinato al preventivo adempimento
dell’obbligo di cauzione.
3. La mancata presentazione in termini del deposito cauzionale comporta la
sospensione dell’autorizzazione regionale, o la sua decadenza, qualora la prestazione della cauzione stessa non avvenga entro ulteriori venti giorni dal termine scaduto.
4. Il deposito cauzionale ha la finalità di garantire il corretto svolgimento delle attività dell’agenzia o della sua eventuale filiale e succursale nonché l’esatto
adempimento dei vari obblighi ad essa derivanti dal presente capo.
5. Con provvedimento dell’Assessore regionale del turismo, da adottarsi
sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 112, il deposito cauzionale può essere anche utilizzato sia a ristoro di sanzioni amministrative
pecuniarie non corrisposte a fronte di inoppugnabili ordinanze-ingiunzioni di
pagamento, sia - a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la
responsabilità dell’agenzia - ad integrazione dei massimali di copertura delle
polizze assicurative di cui al successivo articolo 118, per risarcimento di danni
conseguenti al mancato od inesatto adempimento da parte dell’impresa degli
obblighi assunti verso i clienti.
6. Nei casi in cui il deposito cauzionale sia ridotto rispetto alla sua originaria consistenza per effetto dell’applicazione del precedente comma, esso deve
essere reintegrato nel suo importo originario entro venti giorni dal ricevimen-
L.R. 13/1988
Art. 10
Parte I - Titolo III
87
to della diffida regionale ad adempiervi, pena la comminazione delle sanzioni
del terzo comma del presente articolo.
Art. 118
Garanzia assicurativa
1. A garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio, tenuto conto del costo complessivo dei
servizi offerti e delle disposizioni previste in materia dalla vigente Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), le agenzie di viaggio e
turismo sono obbligate a stipulare adeguate polizze assicurative dandone notizia all’Assessorato regionale del turismo.
L.R. 13/1988
Art. 11
Art. 119
Registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo
1. Presso l’Assessorato regionale del turismo è istituito apposito registro delle
agenzie, delle filiali e delle succursali di viaggio e turismo operanti in Sardegna.
L.R. 13/1988
Art. 12
2. L’iscrizione al registro costituisce condizione indispensabile, congiuntamente al possesso delle autorizzazioni prescritte, per il legittimo esercizio delle
attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché delle loro filiali e succursali.
3. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, l’elenco delle agenzie di viaggio
e turismo autorizzate è pubblicato in testo aggiornato nel Bollettino ufficiale
della Regione e trasmesso per conoscenza al Ministero del turismo.
Art. 120
Funzioni di vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo, ferme restando le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza, sono esercitate
dall’Assessorato competente in materia di turismo, con facoltà di disporre ispezioni e controlli sulla corretta applicazione del presente capo a mezzo sia di
propri funzionari che avvalendosi della restante organizzazione pubblica del
turismo.
L.R. 13/1988
Art. 22
Art. 121
Sanzioni amministrative
1. Salve le ipotesi di reato contemplate dal codice penale, e le conseguenze
sanzionatorie stabilite dagli articoli 117 e 131 per i casi di ritardata ed omessa
prestazione dei prescritti depositi cauzionali, la violazione della normativa di
L.R. 13/1988
Art. 23
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
cui al presente capo comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative
appresso indicate:
A) SANZIONI PECUNIARIE:
A1 - sanzione da euro 1.032,91 a euro 10.329,14 per l’esercizio occasionale o continuativo, senza la prescritta autorizzazione regionale, delle attività
d’impresa di cui al precedente articolo 110;
A2 - sanzione da euro 516,46 a euro 2.582,28 per violazione dell’obbligo
delle agenzie di avvalersi degli operatori professionali specificamente abilitati ai
sensi di legge, nei casi in cui le attività dell’agenzia interferiscano con le attività
professionali di cui all’articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e della
correlativa legislazione regionale;
A3 - sanzione da euro 258,23 a euro 2.582,28 per l’esercizio delle attività
d’impresa dell’agenzia o di una sua filiale o succursale in perdurante assenza, oltre
i massimi termini consentiti dal successivo articolo 122, del direttore tecnico;
A4 - sanzione da euro 516,46 a euro 5.164,57 a carico dei titolari di agenzia di viaggio e turismo che si avvalgono di un unico direttore tecnico sia per l’agenzia che per una sua filiale o succursale, sia per più filiali o succursali dell’agenzia medesima;
A5 - sanzione da euro 103,29 a euro 1.032,91 per il mancato o ritardato
invio all’Assessorato regionale del turismo dei programmi dei viaggi e relative
pubblicazioni promozionali ed illustrative di cui all’articolo 130; per la loro
difformità rispetto alle copie di essi trasmesse all’Assessorato; per la loro non
conformità alle disposizioni di cui al presente capo, con particolare riferimento all’incompletezza dei dati e delle indicazioni prescritti; per l’inottemperanza
alle richieste di loro modifica da parte dell’Assessorato regionale del turismo;
A6 - sanzione da euro 103,29 a euro 1.032,91 per il mancato adempimento, da parte delle associazioni senza scopo di lucro, degli obblighi di cui al successivo articolo 127 rispettivamente concernenti:
- trasmissione all’Assessorato regionale del turismo dell’atto costitutivo dell’associazione e sue eventuali modificazioni, completo dei relativi corredi
documentali;
- presentazione in termini, allo stesso Assessorato, dei programmi generali
delle ammissibili attività annuali;
- presentazione in termini all’Assessorato medesimo dei singoli programmi
di viaggio, completi dei prescritti dati, indicazioni e richiesta “dichiarazione aggiuntiva”;
- assunzione di congrua garanzia assicurativa a copertura di eventuali rischi
dei soci partecipanti ai programmi di viaggio;
88
Parte I - Titolo III
A7 - sanzione da euro 1.032,91 a euro 10.329,14 per l’abusivo esercizio, da
parte delle imprese nazionali o regionali di trasporto di cui ai successivi articoli 128 e 129, di attività, prestazioni e servizi per i quali la stessa normativa prescrive l’autorizzazione regionale;
A8 - sanzione da euro 103,29 a euro 516,46 per i casi di omessa comunicazione preventiva all’Assessorato regionale del turismo delle chiusure per ferie
annuali delle agenzie o loro filiali e succursali;
A9 - sanzione da euro 258,23 a euro 2.582,28 per i casi di chiusura delle
agenzie, filiali o succursali per periodi superiori a trenta giorni senza il prescritto nulla osta regionale di cui al secondo comma del precedente articolo 115.
B) SANZIONI NON PECUNIARIE:
B1 - sospensione dell’autorizzazione regionale da uno a sei mesi per i casi di
inadempienza dell’agenzia rispetto alla diffida dell’Assessorato del turismo a
provvedere entro tempi predeterminati all’attribuzione dell’incarico della prescritta direzione tecnica;
B2 - decadenza dell’autorizzazione regionale, sentito il Comitato consultivo di cui al precedente articolo 112, dopo due infruttuose diffide regionali ad
adempiere alla dovuta attribuzione dell’incarico di direttore tecnico;
B3 - sospensione dell’autorizzazione regionale per i casi di mancata accensione della garanzia assicurativa di cui al precedente articolo 118, e decadenza
della stessa dopo infruttuosa diffida regionale ad adempiervi entro il perentorio termine di giorni quindici dal ricevimento della diffida medesima;
B4 - sospensione dell’autorizzazione regionale da uno a sei mesi, sentito il
Comitato tecnico consultivo regionale, per i casi di recidiva nella violazione
delle disposizioni previste dal successivo articolo 130 in rapporto alla redazione, pubblicazione e diffusione di programmi di viaggio, nonché decadenza dell’autorizzazione medesima, sentito lo stesso Comitato tecnico consultivo, per
le ipotesi di grave recidiva abituale nella medesima infrazione;
B5 - declaratoria di decadenza dell’autorizzazione regionale per i casi di
ingiustificata e non autorizzata chiusura dell’agenzia di viaggio, filiale o succursale per un periodo superiore a sei mesi.
2. Sempreché nell’ambito del massimale previsto dall’articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modifiche ed integrazioni, nei
casi di recidiva e salva l’applicabilità delle stabilite sanzioni amministrative non
pecuniarie, gli importi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo
sono raddoppiati.
3. Con l’applicazione delle stesse procedure di contraddittorio previste dal
89
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
90
successivo comma, l’Assessorato regionale del turismo, sentito il Comitato tecnico consultivo, può sospendere e successivamente revocare l’autorizzazione di
apertura ed esercizio dell’agenzia, quando l’attività dell’agenzia medesima o dei
suoi responsabili, ivi compresa quella delle eventuali filiali o succursali, risulti
incompatibile o pregiudizievole per l’immagine dell’offerta turistica regionale
e le programmate esigenze settoriali di sviluppo.
4. Sulla base delle risultanze d’ufficio o di segnalazioni di parte, nei casi di
gravi comportamenti incompatibili con le funzioni dei direttori tecnici delle
agenzie di viaggio e turismo, l’Assessorato regionale del turismo può parimenti disporre - previa contestazione di addebito e valutazione delle deduzioni fornite dall’interessato entro il perentorio termine di trenta giorni dalla ricezione
della contestazione medesima - la sospensione del censurato direttore tecnico
dall’apposito albo regionale per la durata da uno a sei mesi; ovvero la definitiva
cancellazione dall’albo stesso nei casi di ulteriore persistenza dei comportamenti censurati, o di condanna penale passata in giudicato incompatibile con
l’esercizio della funzione ovvero di perdita dei requisiti di carattere generale
richiesti per la partecipazione agli esami di idoneità di cui al successivo articolo 124 e la conseguente iscrizione all’albo.
5. Alle sanzioni amministrative, pecuniarie e non pecuniarie, previste dal
presente articolo si provvede nel rispetto delle norme di forma, sostanza e procedura stabilite dalla già citata legge 24 novembre 1981, n. 689 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Sezione II
Direttore tecnico
Art. 122
Direzione tecnica delle agenzie di viaggio e delle loro filiali e succursali
1. L’organizzazione tecnica delle agenzie di viaggio e turismo nonché di
ogni loro singola filiale e succursale è affidata ad un Direttore iscritto nell’apposito albo professionale di cui al successivo articolo 123.
2. L’esercizio dell’attività d’impresa di dette agenzie, filiali e succursali senza il supporto professionale del Direttore tecnico è vietato, e comporta la comminazione di sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, la decadenza dell’autorizzazione regionale.
3. Per ottenere l’iscrizione all’albo regionale, gli interessati debbono aver
conseguito l’abilitazione alle funzioni di direttore tecnico di agenzia di viaggio
L.R. 13/1988
Art. 7
Parte I - Titolo III
91
e turismo, previo superamento dell’esame di idoneità tecnico-professionale
disciplinato dai successivi articoli 124 e 125.
4. Il direttore tecnico è tenuto a prestare la propria opera in una sola agenzia, filiale o succursale, con carattere di continuità ed esclusività e con l’obbligo
di residenza in Sardegna.
5. La direzione tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo o di una sua eventuale filiale o succursale può essere assunta dallo stesso titolare dell’agenzia,
quando abbia anch’egli superato i prescritti esami di idoneità previsti dagli articoli 124 e 125 ed abbia ottenuto la conseguente iscrizione all’albo regionale
richiamato nel precedente primo comma.
6. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo provvedono alla nomina o alla
sostituzione del direttore tecnico - dandone immediata comunicazione scritta
all’Assessorato regionale del turismo - rispettivamente all’atto stesso dell’avvio
dell’esercizio di impresa dell’agenzia ed entro il termine di trenta giorni dalla
cessazione dal servizio del preesistente direttore tecnico. A motivata richiesta
del titolare dell’agenzia, l’Assessorato del turismo, valutate le prodotte motivazioni, può consentire proroghe ai predetti termini per periodi, cumulativamente considerati, comunque non superiori a mesi sei.
Art. 123
Albo regionale dei direttori tecnici
1. È istituito l’albo regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e
turismo. Esso è tenuto ed aggiornato presso l’Assessorato regionale competente in materia di turismo e vi sono iscritti:
a) i direttori tecnici abilitati ai sensi della presente sezione a prestare la loro
attività professionale nelle agenzie, filiali e succursali di viaggio e turismo,
mediante superamento degli esami di idoneità di cui ai successivi articoli
124 e 125;
b) coloro che siano stati riconosciuti idonei alle funzioni di direzione tecnica a
norma del regio decreto 23 novembre 1936, n. 2523, con servizio di direttore tecnico presso un’agenzia, filiale o succursale di viaggio e turismo operante in Sardegna;
c) coloro che fuori dei casi delle precedenti lettere a) e b) – abilitati all’esercizio delle funzioni di direttore tecnico ai sensi del citato regio decreto 23
novembre 1936, n. 2523 o, in possesso di titolo di abilitazione equipollente ai sensi della normativa vigente - dimostrino adeguata conoscenza della
realtà turistica locale, con superamento dell’apposito esame integrativo previsto dall’ultimo comma del successivo articolo 125 in materia di “legisla-
L.R. 13/1988
Art. 8
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
92
zione, geografia e strutture turistiche della Sardegna”.
d) i titolari di agenzie di viaggio e di turismo operanti in Sardegna, che di fatto abbiano esercitato per almeno cinque anni, in forma continuativa, mansioni di direttore tecnico e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9
della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni ed integrazioni, che presentino domanda al competente Assessorato del turismo.(41)
2. L’iscrizione all’albo regionale - che integra il requisito giuridico dell’accertata idoneità per l’esercizio in Sardegna dell’attività professionale di direttore tecnico di agenzia, filiale o succursale di viaggio e turismo - è disposta:
- d’ufficio, per i casi di cui alle lettere a) e c) del precedente comma;
- a domanda degli interessati per il caso della lettera b), da presentare all’Assessorato regionale del turismo, a mezzo di raccomandata postale, entro il
perentorio termine di 180 giorni dalla data del 6 agosto 1988.
3. Nell’albo sono evidenziati i direttori tecnici che risultino contemporaneamente titolari di autorizzazione regionale per l’apertura e l’esercizio in Sardegna di agenzie di viaggio e turismo.
Art. 124
Esami di idoneità tecnico-professionali dei direttori tecnici
di agenzie di viaggio e turismo
1. All’accertamento dell’idoneità tecnico-professionale per l’esercizio dell’attività di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo si provvede
mediante apposito esame riguardante:
a) conoscenza della legislazione, amministrazione ed organizzazione delle
agenzie di viaggio e turismo;
b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica, con particolare riferimento all’ordinamento ed alla geografia della Sardegna;
c) conoscenza di almeno due lingue straniere fra cui l’inglese.
2. In sede di prima applicazione, gli esami sono disposti con decreto dell’Assessore regionale del turismo, da pubblicare per esteso nel Bollettino ufficiale della Regione sarda, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
piano pluriennale di razionalizzazione della rete delle agenzie di viaggio e turismo previsto dal precedente articolo 111.
Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 20 L.R. 22 dicembre 2003, n. 13; tale disposizione stabilisce inoltre che la domanda di cui alla presente lettera deve essere presentata entro un anno
dalla data di entrata in vigore della L.R. 13/2003.
(41)
L.R. 13/1988
Art. 13
Parte I - Titolo III
93
3. Sulla scorta delle accertate esigenze settoriali, sentito il Comitato di cui al
precedente articolo 112, gli esami di idoneità sono disposti con periodicità
normalmente triennale.
4. Per la partecipazione agli esami gli interessati dovranno presentare
domanda all’Assessorato regionale del turismo, nei termini e col corredo documentale stabiliti nel citato decreto. La domanda dovrà in particolare precisare
quali lingue straniere il candidato conosca e quale specificamente stabilisca di
presentare, oltre l’inglese, ai fini delle prescritte prove d’esame. Nella domanda
dovrà essere inoltre dichiarato e documentato il possesso dei seguenti requisiti:
-
cittadinanza italiana o di altro stato membro della Comunità europea;
età non inferiore ad anni 18;
godimento dei diritti civili e politici;
idoneità fisica all’esercizio della professione, certificata in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;
- assenza di impedienti precedenti penali, attestata da certificato generale del
casellario giudiziario, di data parimenti non anteriore a tre mesi rispetto a
quella della domanda;
- diploma di scuola media superiore.
Art. 125
Prove d’esame
1. L’esame di idoneità di cui al precedente articolo consiste in due prove
scritte ed in una prova orale.
2. Le prove scritte vertono:
- la prima su questioni di tecnica e di legislazione turistica, con approfonditi
richiami a problemi di amministrazione e di organizzazione delle agenzie di
viaggio e turismo;
- la seconda nella traduzione di un brano di lingua italiana nelle due lingue
prescelte.
3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato, in ciascuna prova scritta, il punteggio di almeno sette decimi. L’esame di idoneità è
superato se nella prova orale il candidato consegua una votazione media parimenti non inferiore a sette decimi, con minimo punteggio di sei decimi nelle
singole materie di esame.
4. L’esame integrativo richiesto alla lettera c) del precedente articolo 123
per l’iscrizione all’albo regionale dei direttori tecnici di agenzia, consiste nello
svolgimento, davanti alla stessa Commissione d’esame di cui all’articolo suc-
L.R. 13/1988
Art. 14
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
94
cessivo, di un colloquio in materia di “legislazione, geografia e strutture turistiche della Sardegna”.
Art. 126
Commissione giudicatrice degli esami di idoneità
1. La Commissione giudicatrice degli esami di idoneità di cui al precedente articolo 124 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale,
su conforme deliberazione della Giunta medesima ed iniziativa di proposta
dell’Assessore regionale del turismo.
2. Detta Commissione è composta:
dall’Assessore regionale del turismo o da un suo delegato che la presiede (42);
dal direttore generale dell’Assessorato regionale del turismo;
da un funzionario degli Enti provinciali del turismo;
da un docente universitario o di scuola media superiore o da un lettore universitario di lingua madre per ciascuna lingua straniera oggetto di esame (43);
- da due docenti in materia di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- da un rappresentante designato dall’associazione regionale più rappresentativa a livello regionale delle agenzie di viaggio e turismo;
- da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei direttori
tecnici o, in mancanza di un’organizzazione specifica di categoria, da un
rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del
settore.
-
3. Funge da segretario un funzionario dell’Assessorato regionale del turismo.
4. Ai componenti della commissione sono riconosciuti i compensi previsti
dalla vigente legislazione regionale per analoghi consessi.
(42) In applicazione analogica del principio costituzionale ribadito dall’art. 55 L.R. 31/1998 è da
ritenersi inammissibile la partecipazione dell’organo politico nelle commissioni giudicatrici.
(43) Alinea così sostituito dall’art. 23 della L.R. 1 ottobre 1993, n. 50.
L.R. 13/1988
Art. 15
Parte I - Titolo III
95
Sezione III
Disposizioni varie
Art. 127
Attività senza scopo di lucro
1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuità,
a livello regionale o nazionale, per finalità culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, sono autorizzate, sempreché negli esclusivi confronti dei
rispettivi associati, al diretto esercizio delle attività di cui al precedente articolo
110, fatta eccezione per gli interventi di intermediazione mediante vendita
diretta al pubblico di cui alla lettera b) dello stesso articolo 110.
L.R. 13/1988
Art. 16
2. L’esercizio delle ammissibili attività di cui al precedente comma resta in
ogni caso subordinato - senza pregiudizio per ogni altro onere o condizione
eventualmente posti dalla restante legislazione in vigore - ai seguenti obblighi:
1) preventiva trasmissione all’Assessorato regionale del turismo, una tantum,
dell’atto costitutivo e dello statuto sociale, corredato di formale documentazione attestativa dei seguenti requisiti:
a) assenza di qualunque forma od interesse di lucro nell’esercizio delle attività di sviluppo sociale, morale e culturale della personalità degli associati, documentabile anche attraverso la produzione dei bilanci sociali;
b) assenza di qualsiasi ingerenza e controllo circa l’operatività gestionale
dell’associazione da parte di soggetti ed organismi esercenti attività
imprenditoriali;
c) organizzazione e funzionamento associativi secondo criteri di democraticità;
d) fruizione dei servizi sociali solamente da parte degli associati;
2) presentazione all’Assessorato regionale del turismo, entro il 31 marzo di ciascun anno, del programma delle attività riconducibili al primo comma del
presente articolo, da svolgere nel corso dell’esercizio.
Art. 128
Attività turistiche esercitate da imprese di pubblici trasporti
1. Non sono soggette alla disciplina del presente capo le imprese nazionali
e regionali che esercitano l’attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo o di
altro tipo, salvo che le stesse assumano direttamente anche l’organizzazione di
viaggi, soggiorni e/o crociere ed escursioni, comprendenti prestazioni o servizi
L.R. 13/1988
Art. 19
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
96
resi oltre il servizio di trasporto, per i quali debbono essere munite dell’autorizzazione regionale di cui al precedente articolo 113.
Art. 129
Biglietterie delle Ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione
1. Sono parimenti sollevati dalla disciplina del presente capo gli uffici che si
occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato e
delle linee di navigazione marittima, operanti all’interno del territorio regionale.
L.R. 13/1988
Art. 20
2. Tali uffici non possono in alcun modo prestare ai clienti altri servizi
turistici.
Art. 130
Redazione, pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio
1. I programmi nonché i manifesti ed ogni altro materiale illustrativo concernente l’organizzazione di viaggi da effettuarsi in Italia ed all’estero, diffusi da
imprese di viaggio e turismo operanti nel territorio della Regione Sardegna,
devono essere redatti in modo da fornire al pubblico una informazione corretta e completa e devono contenere, ai fini della loro pubblicazione o diffusione
in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:
a) denominazione dell’agenzia organizzatrice ed estremi della relativa autorizzazione;
b) data di svolgimento del viaggio o della crociera;
c) itinerario;
d) durata;
e) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti e condizioni di pagamento;
f ) elencazione e descrizione dei servizi preventivati, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle caratteristiche degli alberghi, al numero dei
pasti ed a tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo;
g) termini per le iscrizioni;
h) termini e condizioni per le rinunce ed ammontare della eventuale penalità;
i) modalità di rimborso delle quote pagate nei casi di:
- annullamento del viaggio da parte dell’impresa;
- rinuncia al viaggio da parte del cliente;
- annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per altro motivo
prestabilito;
l) periodo di validità e data di diffusione del programma;
m) richiamo delle condizioni generali della Convenzione internazionale di
L.R. 13/1988
Art. 17
Parte I - Titolo III
97
Bruxelles sui contratti di viaggio (CCV), ratificata con legge del 27 dicembre 1977, n. 1084.
2. Il programma di viaggio costituisce l’elemento di riferimento della promessa di servizio al fine di accertare l’esatto adempimento di quanto in esso
previsto. Di esso deve essere fatto esplicito richiamo nei documenti di viaggio,
quando previsti.
3. Gli annunci ed inserti pubblicitari diffusi attraverso i giornali, trasmissioni
radiotelevisive ed ogni altro mezzo di comunicazione di massa non possono contenere informazioni difformi o contrastanti rispetto ai programmi di viaggio, ai
cui contenuti possono tuttavia fare espresso rinvio in formula sintetica.
4. In calce al programma dovrà essere apposta la dichiarazione che la pubblicazione è stata redatta conformemente alle disposizioni del presente titolo.
5. Almeno trenta giorni prima della data di inizio della diffusione, le agenzie di viaggio e turismo devono trasmettere all’Assessorato regionale competente in materia di turismo copia dei programmi, annunci, manifesti e simili di
cui ai precedenti primo e terzo comma.
6. Eventuali improprietà, inesattezze ovvero difformità dei programmi
rispetto alle disposizioni del presente capo, potranno formare oggetto di
richiamo da parte dell’Assessorato regionale del turismo, cui compete di impartire direttive alle agenzie di viaggio e turismo, con obbligo delle stesse di conformarsi alle richieste di modifica da esso proposte.
Art. 131
Adempimenti della struttura periferica pubblica del turismo
1. Gli Enti provinciali del turismo, o gli uffici periferici dell’Assessorato
regionale del turismo dei primi eventualmente sostitutivi, sono tenuti, entro
trenta giorni dalla data del loro ricevimento, a curare l’istruzione delle pratiche
ad essi pervenute in attuazione del presente capo, provvedendo quindi a trasmetterle a detto Assessorato, per il competente corso, complete di relazione
istruttoria.
2. Rimane ferma la facoltà dell’Assessore regionale del turismo di delegare
ai propri uffici periferici l’istruttoria degli affari di propria competenza ai sensi
del presente capo nonché la firma dei relativi atti.
L.R. 13/1988
Art. 24
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
98
Capo II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI INTERESSE TURISTICO
Sezione I
Professioni turistiche
Art. 132
Profili professionali
1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce, tutela e disciplina le attività professionali di interesse turistico, di cui individua i seguenti profili:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
L.R. 26/1988
Art. 1
guida turistica;
interprete turistico;
animatore turistico;
organizzatore congressuale;
istruttore nautico;
assistente di turismo equestre;
corriere o accompagnatore turistico.
2. Per ciascuno di detti profili sono istituiti specifici albi regionali e stabilite le relative tariffe professionali.
Art. 133
Declaratoria di funzioni delle figure professionali
1. (…) Le funzioni riconnesse ai profili professionali, indicati nel precedente articolo 132 sono così definite:
1) è “guida turistica” chi per professione accompagna singoli o comitive nelle
visite a luoghi, ambienti o complessi d’interesse culturale, etnografico, paesaggistico-ambientale, speleologico o produttivo, illustrandone peculiarità
e valori;
2) è “interprete turistico” chi per professione presta la propria opera di traduzione, orale o scritta, in assistenza di turisti stranieri;
3) è “animatore turistico” chi per professione, in appoggio delle strutture ricettive isolane od in collaborazione con gli enti ed aziende operanti nel comparto del turismo, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività
di carattere ricreativo, sportivo, culturale;
4) è “organizzatore congressuale” chi per professione svolge la propria opera
L.R. 26/1988
Art. 2
Parte I - Titolo III
nell’organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali con
particolare riguardo agli aspetti tecnico-logistici del loro svolgimento;
5) è “istruttore nautico” chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche, limitatamente alle
specializzazioni consentite dalla conseguita abilitazione regionale;
6) è “assistente di turismo equestre” chi per professione accompagna ed assiste
singoli o comitive in gite od escursioni di turismo equestre, secondo itinerari predeterminati;
7) è “corriere od accompagnatore turistico” chi, per professione od in collaborazione con le agenzie di viaggio od altre imprese turistiche, accompagna
persone singole o comitive nei viaggi dalla Sardegna al restante territorio
nazionale od all’estero, fornendo agli accompagnati - al di fuori dell’ambito di competenza delle guide - assistenza logistica e significative informazioni sulle zone di transito e le mete dei viaggi, con relative essenziali indicazioni di carattere legislativo e geografico-ambientale, turistico-ricettivo e
di trasporto.
2. Il carattere professionale delle suelencate attività ha riscontro anche
quando abbia svolgimento soltanto stagionale ovvero risulti prevalente, per
l’intera durata dell’anno o della stagione, rispetto ad altra attività lavorativa.
3. La professione di “guida turistica” - nel cui ambito di competenza è preclusa, in attuazione del principio affermato all’articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l’operatività dell’accompagnatore turistico o corriere ammette la specializzazione:
a) in archeologia, con particolare riferimento all’archeologia nuragica e prenuragica;
b) in ambientistica naturale e paesaggistica;
c) in speleologia.
4. La professione di “istruttore nautico” è articolata nelle distinte specializzazioni tra loro cumulabili:
- del nuoto;
- dello sci nautico;
- [della pratica subacquea](44);
- della tavola a vela (windsurf );
- della navigazione velica da diporto;
- delle altre discipline nautiche riconosciute dal CONI.
È da ritenere che la professione di istruttore nautico con specializzazione in pratica subacquea
sia venuta meno a partire dall’entrata in vigore della L.R. 9/1999, riportata interamente nella
sezione II del presente capo, fatta salva la disciplina transitoria di cui all’articolo 161.
(44)
99
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
100
5. Le anzidette specializzazioni vengono fatte constare agli albi regionali
delle competenti figure professionali.
6. Per poter far fronte alla crescente domanda del mercato turistico ed al fine
di favorire la piena valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, in deroga alle disposizioni
previste dagli articoli 136, 137, 138 e 139, entro il 12 agosto 2004, provvede
con proprio decreto alla definizione delle procedure semplificate atte ad integrare gli albi professionali di cui al comma 3, attraverso un bando pubblico per
soli titoli. Il bando deve prevedere la possibilità di accesso agli albi ai richiedenti che, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 136, posseggano i requisiti professionali che abilitano all'esercizio della professione di guida turistica; il medesimo Assessorato, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con proprio atto da pubblicarsi nel BURAS, gli elenchi degli abilitati all'esercizio delle
predette professioni.
L.R. 6/2004
Art. 18, c. 17
Art. 134
Albi regionali e tariffe professionali.
Segreteria degli albi
1. Alla tenuta ed all’aggiornamento degli albi regionali per le singole figure
professionali di cui ai precedenti articoli provvede la segreteria degli albi medesimi, istituita presso l’Assessorato regionale competente in materia di turismo.
2. Per ciascuna figura, le tariffe professionali sono stabilite ed aggiornate
con decreti dell’Assessore regionale del turismo, su conforme deliberazione
della Giunta regionale, previamente sentiti l’Ente sardo industria turistica, gli
Enti provinciali per il turismo, le Aziende autonome di soggiorno e turismo, le
rappresentanze regionali delle aziende ricettive, delle aziende di viaggio e delle
interessate figure professionali, nonché delle segreterie regionali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale.
3. I decreti previsti dal precedente comma sono pubblicati per esteso nel
Bollettino ufficiale della Regione ed hanno efficacia dal quindicesimo giorno
successivo alla data della loro pubblicazione.
4. Le tariffe professionali, che costituiscono massimali non derogabili di
compenso onnicomprensivo, sono suscettibili di revisione annuale e debbono
essere sempre esibite - a semplice richiesta verbale di chi vi abbia interesse - unitamente all’apposito tesserino regionale di iscrizione all’albo professionale.
L.R. 26/1988
Art. 3
Parte I - Titolo III
101
Art. 135
Licenza comunale per l’esercizio dell’attività professionale
1. In applicazione dell’articolo 13, punto 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, per le attività professionali da esso contemplate, per l’iscrizione all’albo regionale è indispensabile - salvo quanto
disposto dal successivo articolo 148 - aver previamente conseguito, dal Comune di residenza dell’interessato, formale licenza amministrativa di esercizio dell’attività professionale cui l’albo si riferisce.
L.R. 26/1988
Art. 4
2. Il conseguimento di detta licenza comunale è obbligatoriamente subordinato al possesso da parte dell’interessato dell’attestato di abilitazione all’esercizio della professione, rilasciato dall’Assessorato regionale del turismo previo
superamento degli appositi esami.
Art. 136
Bandi regionali per gli esami di abilitazione
all’esercizio dell’attività professionale
1. L’Assessore regionale del turismo, con proprio decreto, bandisce su scala
regionale - con periodicità almeno triennale - gli esami per l’abilitazione all’esercizio delle varie attività professionali individuate nel precedente articolo 132.
2. Per la partecipazione agli esami l’interessato dovrà presentare domanda
all’Assessore regionale del turismo - Segreteria degli albi degli operatori professionali del turismo - specificando l’attività professionale ed eventuale connessa
specializzazione cui intende concorrere, nonché il possesso dei requisiti di
carattere generale:
-
cittadinanza italiana o di Paese comunitario;
età non inferiore ad anni 18;
godimento dei diritti civili e politici;
idoneità fisica all’esercizio della professione, certificata dall’ufficiale sanitario del Comune di residenza in data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda;
- possesso del diploma di scuola media superiore o titolo equipollente per gli
esami di abilitazione alle professioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 7) dei precedenti articoli 132 e 133, ovvero di licenza media inferiore per le attività
professionali dei punti 5), 6) degli stessi citati articoli 132 e 133.
L.R. 26/1988
Art. 5
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
102
Art. 137
Prove d’esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in prove orali, prevalentemente finalizzate all’accertamento della qualificazione professionale degli interessati.
L.R. 26/1988
Art. 6
2. Le prove scritte concernono rispettivamente:
- la prima, temi di cultura generale, con specifici richiami alle materie di specializzazione professionale di cui alla successiva allegata tabella O, per la
parte cui i bandi di concorso si riferiscono;
- la seconda, la traduzione di un testo di lingua italiana in ciascuna delle lingue straniere obbligatoriamente richieste o facoltativamente presentate.
3. Le prove orali d’esame vertono, per ciascuna distinta figura professionale, nelle materie e discipline precisate nell’allegata tabella O.
4. Per l’ammissione agli orali occorre aver conseguito, in ciascuna prova
scritta, il punteggio di almeno sette decimi e gli esami non si riterranno superati se agli orali il candidato non consegua una votazione media parimenti non
inferiore a sette decimi, con minimo punteggio di sei decimi nelle singole
materie d’esame.
5. I professionisti già in possesso dell’abilitazione all’esercizio delle attività
di “guida turistica”, di “animatore turistico” o di “istruttore nautico” possono
concorrere per il conseguimento delle competenti specializzazioni previste per
tali attività dal terzo e quarto comma del precedente articolo 133, assoggettandosi alle sole prove integrative stabilite per le specializzazioni medesime, ai sensi del precedente punto 3) della allegata tabella O.
Art. 138
Commissioni giudicatrici d’esame
1. Le Commissioni giudicatrici d’esame per l’abilitazione all’esercizio delle
singole attività professionali previste dal presente capo sono nominate - secondo la composizione di cui all’allegata tabella P - con decreto dell’Assessore
regionale competente in materia di turismo, previa conforme deliberazione
della Giunta regionale.
2. Ai componenti ed ai Segretari delle Commissioni competono i compensi previsti per le Commissioni giudicatrici di esame dei concorsi di assunzione
del personale dell’Amministrazione regionale.
L.R. 26/1988
Art. 7
Parte I - Titolo III
103
Art. 139
Attestato di abilitazione
1. Sono abilitati all’esercizio delle rispettive professioni i candidati che
abbiano conseguito l’idoneità ai sensi del precedente articolo 137.
L.R. 26/1988
Art. 8
2. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed
accertato l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all’atto di presentazione della domanda, approva, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, gli elenchi degli abilitati all’esercizio delle predette professioni.
Art. 140
Esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico
1. Salve le ipotesi di reato contemplate dal codice penale, l’esercizio delle
attività professionali di interesse turistico disciplinate dal presente capo da
parte di chi non possegga i prescritti requisiti dell’attestato regionale di abilitazione, della licenza comunale e della iscrizione al competente albo regionale,
costituisce esercizio abusivo di professione, punito con la sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 516,46 elevabile da euro 516,46 a euro 2.582,28
in caso di recidiva.
L.R. 26/1988
Art. 9
Art. 141
Esenzione dall’obbligo della licenza
1. Non sono soggetti all’obbligo di munirsi della licenza di cui all’articolo 135:
a) gli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro attività sia direttamente resa in favore della amministrazione da cui dipendono;
b) chi svolge senza compenso e senza carattere di professionalità ed abitualità,
previa comunicazione all’Assessorato regionale del turismo e nell’osservanza di norme regionali in materia di agenzia di viaggio, le attività di cui al
presente capo esclusivamente in favore dei soci ed assistiti degli enti ed
organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell’articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
c) chi svolge in qualità di dipendente di agenzia di viaggio attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di
arrivo di mezzi collettivi di trasporto.
2. Per l’esercizio delle professioni disciplinate dal presente capo, i cittadini
L.R. 26/1988
Art. 10
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
104
appartenenti ai paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, e sono
soggetti alla osservanza di tutte le norme di cui al presente capo.
3. Per gli accompagnatori turistici, appartenenti a paesi esteri dai quali provengono in accompagnamento di stranieri, valgono le vigenti disposizioni normative in materia di pubblica sicurezza.
Art. 142
Sanzioni per il mancato rispetto delle tariffe professionali
ovvero per l’esercizio di attività estranee od incompatibili rispetto
all’esercizio dell’attività professionale dell’albo Perdita di requisiti essenziali di iscrizione agli albi regionali
1. Agli iscritti agli albi regionali è fatto divieto di richiedere, per proprie prestazioni professionali, tariffe superiori ai massimali di compenso onnicomprensivo stabiliti a norma del precedente articolo 134, ovvero di svolgere nei
confronti dei turisti cui le prestazioni medesime si riferiscono attività estranee
o collaterali rispetto a quelle cui gli iscritti stessi risultano specificamente abilitati (…).
L.R. 26/1988
Art. 11
2. Il mancato rispetto di tale divieto comporta la applicazione, nei confronti dei trasgressori, di una sanzione amministrativa da euro 103,29 a euro
516,46, elevabile da euro 516,46 a euro 1.032,91 per i casi di recidiva.
3. Nei casi più gravi ed in quelli di recidiva abituale, l’Assessore del turismo,
d’ufficio o su segnalazione di parte, dispone con motivato decreto da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione - previa contestazione di addebito e
valutazione delle deduzioni fornite dall’interessato entro il perentorio termine
di trenta giorni dalla ricezione della contestazione medesima - la sospensione
del trasgressore dall’albo regionale e dal conseguente esercizio dell’attività professionale per la durata da uno a sei mesi; ovvero la cancellazione dall’albo del
professionista nei casi di ulteriore persistenza dei comportamenti censurati, o
di condanna penale passata in giudicato incompatibile con l’esercizio della professione ovvero di perdita dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione ai bandi di concorso per l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale.
Art. 143
Vigilanza sul corretto esercizio delle attività di interesse turistico
1. Alla vigilanza amministrativa regionale circa il corretto esercizio delle
attività professionali disciplinate dal presente capo, nonché di quelle gratuite
L.R. 26/1988
Art. 12
Parte I - Titolo III
105
e non professionali contemplate dall’articolo 141 punto b), collaborano gli
enti locali e gli enti del turismo territorialmente competenti, che ne riferiscono
all’Assessorato regionale del turismo per quanto di sua competenza ai sensi dei
precedenti articoli 141 e 142.
Art. 144
Ambito territoriale di operatività degli iscritti
agli albi professionali di interesse turistico
1. L’ambito territoriale di operatività degli iscritti agli albi professionali di
interesse turistico è esteso all’intera area regionale.
L.R. 26/1988
Art. 13
2. È tuttavia ammessa la facoltà dei professionisti di richiedere di far constare in albo la loro preferenziale utilizzabilità entro più limitati e circoscritti
ambiti di estensione sub-regionale, sempreché riconducibili alla circoscrizione
territoriale di una sola provincia e quando motivato da una più particolareggiata conoscenza delle specifiche realtà di scala provinciale o sub-provinciale.
3. Le disposizioni dei precedenti commi non trovano applicazione nei confronti della figura professionale del “corriere od accompagnatore turistico”.
Art. 145
Cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi professionali.
Incentivi regionali
1. Nell’interesse e quale strumento di più agevole fruibilità da parte dell’utenza turistica delle varie prestazioni professionali previste dal presente capo,
l’Amministrazione regionale incentiva la costituzione ed il funzionamento di
cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi, alle quali assicura:
- particolare evidenziazione negli albi stessi e conseguente diffusa pubblicizzazione presso le interessate strutture ricettive, gli enti, le agenzie e gli operatori turistici in generale;
- contributi nelle spese legali di costituzione;
- contributi annuali di esercizio, per la durata massima di un triennio, commisurati all’offerto grado di integrazione interdisciplinare.
2. Con regolamento di esecuzione saranno stabilite, agli effetti del presente
articolo, soglie minime di integrazione interdisciplinare delle cooperative
comunque non inferiori al cinquanta per cento delle distinte competenze professionali previste dai precedenti articoli 132 e 133; massimali di contributo,
condizioni e modalità di concessione dei contributi da parte dell’Assessorato
L.R. 26/1988
Art. 14
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
106
regionale del turismo.
Art. 146
Formazione ed aggiornamento professionali
1. In rapporto alle esigenze della domanda turistica, l’Amministrazione
regionale organizza periodicamente - con interventi diretti del competente
Assessorato regionale per la formazione professionale o mediante convenzionato utilizzo da parte del medesimo di istituzioni specializzate - corsi giovanili
di formazione nelle materie d’esame di cui al precedente articolo 137, nonché
seminari di aggiornamento e di perfezionamento riservati agli iscritti agli albi
regionali previsti dal presente capo nell’ambito di programmi di formazione
professionale di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n. 47.
L.R. 26/1988
Art. 15
2. I programmi didattici di detti corsi di formazione ed i programmi d’esame per l’abilitazione all’esercizio delle attività professionali disciplinate dal
presente capo saranno resi fra loro omogenei con atti di concerto fra gli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale e di turismo.
Art. 147
Agevolazioni all’esercizio delle attività professionali turistiche
1. L’esercizio delle attività professionali riconosciute e tutelate dal presente
capo è agevolato in via amministrativa:
a) con gratuità di accesso dei professionisti iscritti agli albi regionali - nel
rispetto degli altri eventuali vincoli di fruizione ed orari di apertura al pubblico - a gallerie, musei e biblioteche, complessi monumentali ed archeologici, parchi naturalistici, riserve di caccia e di pesca nonché in ogni altro luogo od ambiente pubblico od aperto al pubblico comunque direttamente
collegato all’esercizio dell’attività professionale in svolgimento;
b) con la comminazione - senza pregiudizio per le eventuali responsabilità
d’ordine penale conseguenti all’inosservanza dei divieti posti dall’articolo
241 del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza - di sanzioni amministrative da euro 103,29 a euro 1.032,91 a
carico di gestori di aziende turistico-ricettive, di agenzie di viaggio o altri
eventuali soggetti ed operatori del settore turistico, che per le prestazioni
riconosciute, disciplinate e tutelate dalla normativa regionale determinino l’impiego di persone a ciò non espressamente legittimate ai sensi dei precedenti articoli e del successivo articolo 148.
L.R. 26/1988
Art. 16
Parte I - Titolo III
107
Art. 148
Norma transitoria. Iscrizione d’ufficio
agli albi regionali dei professionisti del turismo
1. Coloro che, sulla base di formale licenza conseguita ed ancora validamente operante ai sensi del preesistente ordinamento, siano legittimati a svolgere una delle attività professionali previste dai precedenti articoli, anche se
non in possesso dei prescritti requisiti di studio e di conoscenza delle lingue
straniere, sono iscritti ai competenti albi regionali.
L.R. 26/1988
Art. 17
2. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda all’Assessorato
regionale del turismo - Segreteria degli albi professionali - entro il perentorio
termine di 120 giorni dalla data del 13 agosto 1988, col corredo di copia
autenticata della licenza in essere.
3. La Regione trasmette ai comuni di competenza gli elenchi degli iscritti ai
sensi del primo comma, ai fini del rinnovo della licenza per l’esercizio delle attività professionali.
4. Agli effetti della norma transitoria del presente articolo, alle licenze conseguite sulla base del preesistente ordinamento sono equiparati per gli “istruttori
nautici” i diplomi di “istruttore federale” rilasciati, per le medesime specializzazioni previste dal presente capo (nuoto, sci acquatici, pesca subacquea, windsurf,
navigazione velica da diporto), dalle competenti federazioni affiliate al CONI.
Art. 149
Norma transitoria per l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico
1. Coloro che, in possesso di licenza di scuola media inferiore, dimostrino a
mezzo di specifica documentazione di aver prestato attività corrispondente a
quella di accompagnatore turistico ai sensi del punto 7) dell’articolo 132 nei
tre anni precedenti la data del 13 agosto 1988, per almeno 60 giorni di ciascun anno, a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggio,
sono iscritti in un albo temporaneo dei “corrieri o accompagnatori turistici”.
2. A tal fine gli interessati presentano, entro 60 giorni dalla data di cui al
comma 1, domanda all’Assessorato regionale del turismo, il quale provvede,
previo esame della documentazione, al rilascio di un’abilitazione provvisoria ed
alla comunicazione della stessa al Comune competente per territorio al rilascio
della licenza.
3. L’abilitazione ha durata biennale a decorrere dal rilascio. Decorso tale ter-
L.R. 26/1988
Art. 18
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
108
mine l’albo temporaneo è soppresso.
4. I titolari di abilitazione provvisoria, purché muniti di licenza, sono, per il
periodo di durata della stessa, sottoposti alla disciplina del presente capo per
l’esercizio della professione di accompagnatore e sono ammessi a sostenere il
relativo esame di abilitazione ai sensi del presente capo anche in mancanza del
titolo di studio richiesto dall’articolo 136.
Sezione II
Turismo subacqueo
Art. 150
Finalità
l. La presente sezione disciplina l’attività degli operatori del turismo subacqueo e stabilisce le norme per l’accertamento dei requisiti per l’esercizio, in
ambito turistico e ricreativo, delle professioni di “istruttore subacqueo” e di
“guida subacquea”.
L.R. 9/1999
Art. 1
2. La presente sezione stabilisce altresì le norme in materia di ordinamento
dell’attività dei “Centri di immersione subacquea”.
3. Dalle attività esercitate ai sensi della presente sezione è esclusa l’attività
sportivo - agonistica e quella svolta dalle associazioni senza scopo di lucro. È
altresì esclusa la pesca subacquea, comunque condotta.
Art. 151
Definizioni
l. Per “immersione subacquea” a scopo turistico e ricreativo si intende l’insieme delle attività ecosostenibili volte all’osservazione e alla salvaguardia dell’ambiente marino sommerso, nelle varie forme diurne o notturne. Tali attività,
se effettuate con autorespiratore, possono essere esercitate, entro i limiti della
curva di sicurezza senza soste obbligatorie di decompressione e a profondità
non eccedenti i 40 metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo.
2. Per “brevetto subacqueo” (…) si intende un attestato di addestramento
rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso
teorico pratico, ed emesso da una organizzazione didattica iscritta nell’elenco
di cui all’articolo 154.
L.R. 9/1999
Art. 2
Parte I - Titolo III
109
3. Per “organizzazione didattica per le attività subacquee”, in campo turistico e ricreativo, ai fini del riconoscimento ai sensi della presente sezione, si
intende l’impresa o, l’associazione a diffusione nazionale o internazionale, sia
italiana che straniera, nel cui percorso formativo sia previsto dal livello di
ingresso a quello di istruttore subacqueo, oltre alle tecniche e alla teoria di base,
un addestramento teorico e pratico comprendente:
a) tecniche e teoria di salvamento e di pronto soccorso specifiche per l’immersione subacquea;
b) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e gruppi e di supporto ad
istruttori;
c) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.
4. Per “istruttore subacqueo” si intende chi, in possesso di corrispondente
brevetto, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e insegna professionalmente a persone singole ed a gruppi le
tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i
relativi brevetti.
5. Per “guida subacquea” si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, a scopo turistico e ricreativo, assiste professionalmente l’istruttore subacqueo nell’addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersioni
subacquee singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto.
6. Per “centro di immersione subacquea”, di seguito definito “centro” si intende una impresa che opera in prossimità del litorale marino o di uno specchio di
acque interne e che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo, e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo attraverso il supporto alla pratica ed all’apprendimento dell’attività turistico - ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori
nonché il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela ambientale.
Art. 152
Esercizio della professione
di istruttore subacqueo e di guida subacquea
l. L’esercizio della professione di “istruttore subacqueo” e di “guida subacquea” nel territorio della Sardegna, in ambito turistico e ricreativo, è subordinato all’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo,
di cui all’articolo 154.
2. Per l’esercizio delle professioni indicate al comma 1 nei parchi e nelle aree
protette istituiti nel territorio della Sardegna, gli organismi di gestione accertano, sulla base dei propri piani e regolamenti, che gli istruttori e le guide siano
L.R. 9/1999
Art. 3
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
110
in possesso nel loro curriculum di un brevetto che attesti la conoscenza di base
dell’ambiente marino e delle norme di tutela unitamente ad una approfondita
conoscenza specifica dei fondali della Sardegna e dei loro aspetti ecologici, paesaggistici e turistici, anche in relazione alle corrispondenti zone emerse.
Art. 153
Esercizio dell’attività dei centri di immersione subacquea
l. I centri di immersione subacquea, in ambito turistico e ricreativo, possono esercitare l’attività nel territorio della Sardegna subordinatamente all’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, di cui all’articolo successivo.
L.R. 9/1999
Art. 4
2. L’attività dei centri di immersione subacquea, salvo quanto eventualmente disposto da altre norme, può essere esercitata in tutte le acque comprese
nel territorio della Sardegna, inclusi i parchi e le aree protette.
Art. 154
Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo
1. È istituito, presso l’Assessorato regionale competente in materia di turismo, l’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, suddiviso nelle
seguenti sezioni:
a)
b)
c)
d)
sezione guide subacquee;
sezione istruttori subacquei;
sezione centri di immersione subacquea;
sezione organizzazioni didattiche per le attività subacquee.
2. Possono iscriversi all’elenco tutti gli operatori che siano in possesso dei
requisiti previsti dall’articolo 155.
3. Ogni modificazione ai dati di cui all’articolo 155 deve essere comunicata entro trenta giorni dall’avvenuto cambiamento all’Assessorato regionale del
turismo che provvede all’annotazione delle variazioni nell’apposito elenco.
4. La mancata comunicazione entro i termini stabiliti comporta la cancellazione dall’elenco.
L.R. 9/1999
Art. 5
Parte I - Titolo III
111
Art. 155
Requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale
degli operatori del turismo subacqueo
l. Le guide subacquee e gli istruttori subacquei, per esercitare la professione
a scopo turistico e ricreativo, ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale degli
operatori del turismo subacqueo, debbono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea. Sono
equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modifiche e
integrazioni o che hanno regolare permesso di soggiorno ai sensi della legge
6 marzo 1998, n. 40;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di scuola dell’obbligo; per i titoli conseguiti all’estero un titolo
equipollente;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, previo esame teorico e pratico, da un’organizzazione didattica per le attività subacquee a scopi turistici e ricreativi, sia italiana che straniera, iscritta all’elenco
regionale di cui all’articolo 154, nel cui percorso formativo sia previsto,
dal livello di ingresso, oltre alle tecniche ed alla teoria di base un addestramento teorico pratico comprendente:
1) tecniche e teoria di immersioni speciali;
2) tecniche e teoria di salvamento e pronto soccorso specifiche per l’immersione subacquea;
3) tecniche e teoria di accompagnamento di singoli e di gruppi e di supporto ad istruttori;
4) tecniche e teoria di gestione delle immersioni.
2. Per gli istruttori subacquei è inoltre richiesta la conoscenza di tecniche e
teoria di insegnamento a singoli e a gruppi.
3. I centri di immersione subacquea, ditte singole e società legalmente costituite nell’ambito dell’Unione Europea, ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale
degli operatori del turismo subacqueo, debbono possedere i seguenti requisiti:
a) possesso di partita IVA;
b) iscrizione alla CCIAA;
c) disponibilità di una sede appropriata dotata di idonei locali per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni e per le attività
autorizzate, conformi alle prescrizioni in materia antinfortunistica e in
L.R. 9/1999
Art. 6
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
112
perfetto stato di funzionamento;
e) possesso di idonee dotazioni di pronto soccorso;
f ) copertura assicurativa mediante polizza R.C. per i rischi derivanti alle
persone dalla partecipazione alle attività svolte.
4. Per le succursali o filiali di centri di immersione subacquea aventi sede
principale in altra regione italiana o stato dell’Unione Europea si applicano le
stesse disposizioni previste nel comma 3.
5. I centri che svolgono attività stagionale, possono essere iscritti all’elenco
regionale degli operatori del turismo subacqueo purché il periodo di apertura
non sia inferiore a centoventi giorni continuativi. Il mancato rispetto di tale
condizione comporta la cancellazione dall’elenco.
Art. 156
Domanda di iscrizione nell’elenco regionale
degli operatori del turismo subacqueo
1. Gli operatori del turismo subacqueo che, a scopo turistico e ricreativo,
intendono esercitare l’attività nel territorio della Sardegna e siano in possesso
dei requisiti previsti dalla presente sezione, devono presentare domanda all’Assessorato regionale competente in materia di turismo per l’iscrizione alla specifica sezione dell’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo.
2. Le guide subacquee e gli istruttori subacquei che richiedono l’iscrizione
all’elenco regionale devono allegare alla domanda i seguenti documenti:
a) copia autenticata dei brevetti attestanti il percorso formativo e il possesso
dei requisiti richiesti;
b) certificato medico attestante l’idoneità psicofisica all’esercizio della professione.
3. I richiedenti, guide e istruttori, nella domanda di iscrizione devono inoltre dichiarare, anche mediante sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva di
certificazioni per quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
nome e cognome;
luogo e data di nascita;
cittadinanza;
residenza;
godimento dei diritti civili e politici;
titolo di studio;
codice fiscale.
4. I centri di immersione subacquea che richiedono l’iscrizione all’elenco
L.R. 9/1999
Art. 7
Parte I - Titolo III
regionale devono specificare:
a) la denominazione prescelta;
b) le complete generalità e la cittadinanza del titolare ovvero, per le società, la
denominazione e la ragione sociale, la sede della società nonché le generalità e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa;
c) elenco dettagliato delle attività che si intendono esercitare;
d) ubicazione dei locali in cui si intende condurre l’impresa;
e) relazione tecnica sulle strutture da utilizzare per lo svolgimento dell’attività
che attesti l’esistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 155;
f ) se si tratta di centro di immersioni subacquee principale ovvero di succursale o di filiale;
g) se si intende esercitare l’attività per l’intero anno oppure per periodi stagionali non inferiori a centoventi giorni.
5. I centri devono allegare alla domanda di iscrizione:
a) un certificato di iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla CCIAA dal
quale risulti l’attività dichiarata;
b) copia della polizza assicurativa R.C. a copertura dei rischi derivanti dai servizi erogati;
c) l’attestazione di versamento della quota di iscrizione regionale, nell’ammontare previsto dal comma 10 del presente articolo.
6. Le organizzazioni didattiche per le attività subacquee che intendono essere iscritte nell’elenco regionale devono indicare:
a) nome, sede e rappresentante legale dell’organizzazione;
b) nominativo del rappresentante in seno all’elenco regionale;
c) eventuali sedi e responsabili regionali;
d) tipo di attività svolta;
e) documentazione attestante l’attività consolidata;
f ) dettagliata descrizione dei vari livelli del percorso formativo;
g) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione (manuali, audiovisivi, e altri eventuali supporti).
7. L’iscrizione all’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo
(…) viene disposta dall’Assessore regionale del turismo entro sessanta giorni
dalla ricezione della domanda corredata di tutta la documentazione.
8. La domanda di iscrizione si intende accolta qualora non venga rigettata
entro il termine indicato.
9. L’Assessorato regionale del turismo provvede a rilasciare agli interessati
l’attestazione comprovante l’avvenuta iscrizione nell’elenco regionale.
113
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
114
10. L’iscrizione degli operatori del turismo subacqueo all’elenco regionale
di cui al precedente articolo 154 è subordinata al versamento di una quota di
iscrizione di euro 51,65 per le categorie delle guide e degli istruttori subacquei
e di euro 154,94 per i centri di immersione subacquea e per le organizzazioni
didattiche delle attività subacquee. La quota annua di rinnovo dell’iscrizione è
stabilita in euro 25,82 per le guide e gli istruttori e euro 77,47 per i centri e le
organizzazioni. La richiesta di rinnovo dell’iscrizione deve essere accompagnata da una dichiarazione di permanenza dei requisiti per l’iscrizione all’elenco.
Le quote di iscrizione e le quote annuali di rinnovo sono aggiornate dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore del turismo.
Art. 157
Uso della denominazione
1. La denominazione di “centro di immersioni subacquee”, anche nelle corrispondenti traduzioni nelle lingue straniere, è riservata alle imprese iscritte
all’elenco regionale.
L.R. 9/1999
Art. 8
2. Ogni centro ha diritto all’uso esclusivo del proprio nome.
3. Nei centri di immersioni subacquee deve essere esposta in modo ben visibile copia dell’attestazione di iscrizione al corrispondente elenco regionale, con
l’indicazione della denominazione e delle attività autorizzate.
Art. 158
Commissione regionale per le attività subacquee
a scopo turistico e ricreativo
l. È istituita presso l’Assessorato regionale competente in materia di turismo la Commissione regionale per le attività subacquee a scopo turistico
e ricreativo.
2. La Commissione è composta da:
a)
b)
c)
d)
e)
due istruttori subacquei;
una guida subacquea;
due rappresentanti dei centri di immersioni subacquee;
due rappresentanti delle organizzazioni didattiche di cui all’articolo 151;
due funzionari dell’Assessorato regionale del turismo, nominati dall’Assessore del turismo, artigianato e commercio, di cui uno anche con funzioni di
Segretario.
L.R. 9/1999
Art. 9
Parte I - Titolo III
115
I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) sono eletti dagli iscritti all’elenco regionale, con voto limitato, fra gli iscritti all’elenco regionale medesimo
di cui all’articolo 154.
3. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente individuato fra
gli appartenenti alle categorie degli istruttori e delle guide subacquei o dei centri di immersione subacquea.
4. In caso di accertata impossibilità di funzionamento della Commissione,
l’Assessore regionale del turismo provvede, con proprio decreto, al suo scioglimento ed alla ricostituzione di una nuova Commissione.
5. In fase di prima applicazione, l’Assessore del turismo, entro novanta giorni dal 23 marzo 1999, con proprio decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione autonoma della Sardegna, indice le elezioni per la prima costituzione della Commissione.
Art. 159
Compiti della Commissione regionale
l. La Commissione esprime parere:
a) sulle domande di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 154, verificando la
regolarità della documentazione fornita in base a quanto prescritto dalla
presente sezione;
b) sulla cancellazione dall’elenco degli iscritti che non rinnovino l’adesione
annuale o che non comunichino le variazioni di cui agli articoli 154 e 155
o che comunichino la cessazione dell’attività professionale;
c) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per la violazione delle norme previste dalla presente sezione.
2. La Commissione compie accertamenti per verificare la sussistenza dei
requisiti di iscrizione all’elenco degli operatori del turismo subacqueo.
3. La Commissione accerta che la denominazione prescelta dai “centri di
immersione subacquea” che chiedono l’iscrizione all’elenco regionale non sia
uguale o simile a quelle già adottate da altri centri operanti sul territorio regionale, ferma restando la possibilità dei centri medesimi di utilizzare denominazioni con espliciti riferimenti a nomi di località, di comuni, di isole o altre parti del territorio che ne facilitino la identificazione.
4. La Commissione formula altresì proposte:
a) in merito alla tutela dell’ambiente marino sommerso e alla regolazione del flusso turistico subacqueo in aree protette o di particolare pregio naturalistico;
L.R. 9/1999
Art. 10
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
116
b) sulle necessità di interventi formativi nel settore del turismo subacqueo.
5. La Commissione collabora con gli organi di gestione dei parchi e delle
aree protette per lo sviluppo di iniziative di carattere educativo, formativo e
divulgativo sull’ambiente marino e sulle tecniche e sulle politiche di gestione e
conservazione.
6. Ai componenti la Commissione spettano i compensi previsti dalla legge
regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 160
Sanzioni disciplinari e ricorsi
l. Gli iscritti nell’elenco regionale che violino le norme di comportamento
previste dalla presente sezione sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione scritta nei confronti di chi, pur esercitando la professione o
l’attività, non rinnovi l’iscrizione annuale;
b) censura nei confronti di chi, dopo ammonizione scritta, persegua nel non
rinnovare l’iscrizione;
c) sospensione dall’elenco per un periodo da un mese ad un anno nei confronti di chi, dopo la sanzione di cui alla lettera b), non rinnovi l’iscrizione
ovvero violi, nell’esercizio della professione, i limiti previsti dall’articolo
151, comma 1;
d) radiazione, nel caso di ripetuta violazione, nell’esercizio della professione e
dell’attività, dei limiti previsti dall’articolo 151, comma 1. La radiazione
comporta il divieto di iscrizione per un periodo non inferiore ai tre anni.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dall’Assessore regionale competente in materia di turismo, previo parere della Commissione di cui all’articolo 158.
3. Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso entro trenta giorni
dalla notifica.
4. La proposizione del ricorso, limitatamente ai casi previsti dalle lettere a),
b) e c) del comma 1 del presente articolo, sospende, fino alla decisione definitiva, l’esecutività del provvedimento.
L.R. 9/1999
Art. 11
Parte I - Titolo III
117
Art. 161
Norma transitoria Iscrizione d’ufficio all’elenco regionale delle attività subacquee
l. Coloro che, alla data del 23 marzo 1999, risultino iscritti all’Albo regionale per gli istruttori nautici di cui alla sezione I del presente capo, purché in
possesso dei relativi brevetti previsti alla lettera e), comma 1, dell’articolo 155
sono iscritti nel competente elenco regionale.
2. Sono altresì iscritti nel suddetto elenco coloro che, entro novanta giorni
dal 23 marzo 1999, ne facciano richiesta e siano in possesso dei brevetti rilasciati dalle seguenti organizzazioni nazionali e internazionali, indipendentemente dalla loro iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 154:
- CMAS (Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee) e Federazioni
affiliate (FIPSAS, FFESSM, ACUC, FEAS);
- PADI (Professional Association of Diving Instructors);
- NAUI (National Association of Underwater Instructors);
- SSI (Scuba Schools International);
- IDEA (International Diving Educators Association);
- NASDS (National Association of Scuba Diving School);
- FIAS (Federazione Italiana Attività Subacquee);
- ANIS (Associazione Nazionale Istruttori Subacquei);
- UISP (Lega Nazionale Attività Subacquee);
- BSAC (British Sub Aqua Club);
- SNMP (Societé Nationale Moniteurs Plongée);
- VDTL (Verband Deutscher Tagchlehrer);
- VDST (Verband Deutscher Sporttaucher);
- BARAKUDA;
- VIT (Verband International Tauchshulen);
- HSA (Associazione Nazionale Attività Subacquee e Natatorie per Disabili);
- ASPH (Associazione Subacquea Portatori di Handicap).
L.R. 9/1999
Art. 12
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
118
Art. 162
Norma finanziaria
l. Le spese previste per l’attuazione della presente sezione sono valutate in
euro 10.329,14 annue.
L.R. 9/1999
Art. 13
Parte II - Titolo I
119
PARTE II
SVILUPPO TURISTICO
TITOLO I
INCENTIVI ALL’INDUSTRIA TURISTICO-ALBERGHIERA
Capo I
INTERVENTI CREDITIZI
A FAVORE DELL’INDUSTRIA ALBERGHIERA
Sezione I
Destinatari e iniziative agevolabili
Art. 163
Finalità
1. L’Amministrazione regionale promuove lo sviluppo dell’economia turistica favorendo:
L.R. 40/1993
Art. 1
a) l’adeguamento delle strutture ricettive esistenti al fine di elevarne la qualità
dell’offerta e l’economicità della gestione;
b) l’equilibrato sviluppo degli investimenti e degli insediamenti tra le zone a
vocazione turistica, individuate con gli strumenti di programmazione del
territorio;
c) la qualificazione e la crescita delle piccole medie imprese esercenti attività
turistiche;
d) la promozione e la qualificazione delle strutture ricettive nelle zone interne
di particolare interesse turistico;
e) la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica.
Art. 164
Destinatari
1. I destinatari degli interventi sono le imprese turistiche private, singole o
consorziate, come definite dall’articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
L.R. 40/1993
Art. 2
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
120
Art. 165
Provvidenze
1. Per gli scopi indicati nell’articolo 163 l’Amministrazione regionale è
autorizzata a costituire presso gli istituti di credito all’uopo convenzionati
appositi fondi al fine di:
a) abbattere gli interessi sui mutui concessi dai predetti enti, anche in valuta
estera, nei limiti del settantacinque per cento della spesa ammissibile, nella
misura del novanta (45) per cento del tasso di riferimento vigente nei limiti
dello stanziamento di bilancio alla data di stipula del contratto di finanziamento;
b) concedere relativamente all’acquisizione di locali, degli arredi e delle dotazioni di cui al successivo articolo 166, mediante società di locazione finanziaria, un abbattimento in conto canoni pari a quello concedibile per un
investimento di pari importo ai sensi della precedente lettera a). Per l’importo e la durata del finanziamento sono rispettivamente considerati il valore iniziale del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria e la sua
durata complessiva.
L.R. 40/1993
Art. 3
2. L’ammontare delle agevolazioni non può comunque essere superiore al
massimale CEE di aiuto calcolato in “equivalente sovvenzione netto”.
3. Le convenzioni per la gestione dei fondi di cui al primo comma sono stipulate a termini dell’articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13,
modificato dall’articolo 24 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39.
Art. 166
Opere agevolabili
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 163,
l’Amministrazione regionale agevola la realizzazione, la ricostruzione, la
ristrutturazione, l’adattamento, l’ampliamento, il completamento, l’ammodernamento e la dotazione di arredi ed attrezzature specifici, anche sostenuti
con operazioni di locazioni finanziarie, escluse le opere di ordinaria manutenzione, di:
a) strutture ricettive classificabili ai sensi della parte I, titolo II, capo III,
sezione I, con esclusione delle strutture a carattere di “multiproprietà” ove
le singole quote siano riferite a specifiche porzioni della struttura;
(45) Comma così modificato dall’art. unico, comma 1, della L.R. 18 maggio 1994, n. 22 e dall’art.
7 della L.R. 11 marzo 1998, n. 9, e da ultimo rimodificato dall'art. 6, comma 31, della L.R. 22
dicembre 2003, n. 13.
L.R. 40/1993
Art. 4
Parte II - Titolo I
121
b) strutture ed infrastrutture complementari e di pertinenza di quelle di cui
alla precedente lettera a), quali impianti ed attrezzature sportive e ricreative, incluse quelle marittime, congressuali e di ristoro, stabilimenti balneari
ed idrotermali.
2. L’Amministrazione regionale agevola, inoltre, l’acquisto di immobili
destinati all’ampliamento di strutture ricettive ad essi contigue.
Art. 167
Acquisto di immobili e impianti
1. Alle agevolazioni previste dalle leggi regionali di incentivazione e di sostegno al settore produttivo (…) del turismo (…) è ammesso l’acquisto di immobili e/o di impianti già oggetto di benefici regionali, purché provenienti da
aziende, società ed enti sottoposti a procedure concorsuali o che abbiano cessato l’attività da almeno tre anni, che siano trascorsi almeno otto anni dalla concessione dei precedenti benefici e che tra il cedente e il cessionario non sussistano vincoli di parentela entro il quarto grado.
L.R. 37/1998
Art. 10
Art. 168
Commercializzazione dell’offerta turistica (46)
1. L’Amministrazione regionale agevola la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica da parte dei Consorzi tra operatori turistici che
rappresentino un numero di posti letto non inferiore a 2.000 o un numero di
soci non inferiore a 5 (47).
L.R. 40/1993
Art. 5
2. Il limite del settantacinque per cento, di cui al primo comma, lettera a)
del precedente articolo 165 è elevato al novanta per cento sui mutui concessi
per la promozione e la commercializzazione dell’offerta turistica.
Art. 169
Riassestamento finanziario
delle piccole e medie imprese alberghiere (48)
1. Al fine di favorire il riassetto economico finanziario delle piccole e medie
imprese alberghiere che, in conseguenza di difficoltà incontrate sul mercato, o
(46) Norma resa compatibile con la normativa comunitaria a seguito dell’emanazione della direttiva riportata in appendice.
(47) Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 11 marzo 1998, n. 9.
(48) Norma incompatibile con la normativa comunitaria. Si veda in proposito la relazione introduttiva.
L.R. 6/1992
Art. 41
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
122
della loro inadeguatezza strutturale, ovvero di negative situazioni congiunturali, abbiano maturato situazioni di morosità per mancato pagamento di almeno
tre ratei del rimborso dei finanziamenti concessi a valere sul fondo regionale di
cui alla legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, possono essere concessi, per una
sola volta, piani di assestamento dell’ammontare del debito scaduto gravato dai
relativi interessi a tasso agevolato, o, alternativamente, la riprogrammazione
dell’intero debito residuo (49).
2. L’ammortamento delle situazioni debitorie di cui al precedente primo
comma è autorizzato dall’Assessorato regionale competente in materia di credito e recupero crediti, mediante piani di rimborso di durata non superiore a
sette anni aventi inizio di esecuzione, anche differita, entro il termine di scadenza del mutuo, e gravati del relativo tasso di interesse agevolato vigente al
momento dell’accoglimento della motivata richiesta.
3. Nei casi di autorizzata riprogrammazione dell’intero debito residuo,
l’ammortamento del prestito non può eccedere i sette anni dalla scadenza dell’originario mutuo ed il rimborso è gravato dal tasso agevolato vigente al
momento della concessione.
4. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente adotta, ai
sensi dell’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, gli indirizzi e le
modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 170
Vincolo di destinazione
1. Le opere agevolabili, di cui al precedente articolo 166, sono vincolate alla
specifica destinazione turistico-alberghiera per un periodo di tempo pari a venti anni, decorrenti dalla data di inizio dell’attività.
2. Il vincolo, per quanto riguarda gli immobili, è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri
immobiliari competente per territorio.
3. I beneficiari che non risultano proprietari degli immobili sottoscrivono
apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera per il periodo indicato al primo comma del presente articolo.
4. Il proprietario dell’immobile incentivato sottoscrive opportuna obbligazione del mantenimento della destinazione turistico alberghiera in forma di
(49)
Comma così modificato dall’art. 21, comma 3 L.R. 1/1999.
L.R. 40/1993
Art. 12
Parte II - Titolo I
123
atto pubblico, per un periodo di tempo pari a venti anni dalla data di inizio dell’attività.
5. Il beneficiario deve altresì impegnarsi a non cedere, né a mutarne la tipologia per la durata del vincolo, gli immobili o le attrezzature realizzate senza
aver data comunicazione all’Amministrazione regionale.
6. La cessione di quote od azioni da parte di una società beneficiaria delle
agevolazioni di cui all’articolo 166 deve essere preventivamente comunicata
all’Assessore regionale del turismo.
7. L’Assessore del turismo, per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa, autorizza con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo.
8. Tale autorizzazione è concessa previo rimborso totale delle agevolazioni
percepite, maggiorate degli interessi pari al tasso di riferimento vigente alla data
del recupero della somma.
9. In caso di mutamento di destinazione senza la prevista autorizzazione di
cui sopra, le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate
maggiorate degli interessi previsti nel precedente comma, ulteriormente incrementati del cinquanta per cento.
Art. 171
Vigilanza degli organi regionali
1. Ai fini della verifica sugli obblighi di cui all’articolo precedente, i beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 170 devono consentire accertamenti ed ispezioni eventualmente disposti dall’Amministrazione regionale.
Chiunque rifiuti di fornire dati o documenti richiesti o li fornisca non veritieri
può essere dichiarato decaduto dal contributo con provvedimento motivato
dell’Assessore regionale del turismo, previa conforme deliberazione della
Giunta regionale ed è tenuto alla restituzione dei benefici già concessi, maggiorati degli interessi di cui al secondo comma del successivo articolo 179.
L.R. 40/1993
Art. 13
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
124
Sezione II
Requisiti e modalità di erogazione
Art. 172
Criteri di priorità
1. Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta regionale, sentita la
Commissione consiliare competente in materia di industria turistica che si pronuncia entro 15 giorni dalla richiesta di parere, determina i criteri e le priorità
da seguire ai fini della concessione delle agevolazioni nell’anno seguente, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1992, n. 6.
L.R. 40/1993
Art. 6
Art. 173
Abbattimento degli interessi (50)
1. L’abbattimento degli interessi di cui all’articolo 165 può essere concesso
per i seguenti periodi massimi:
L.R. 40/1993
Art. 7
a) anni otto, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non
superiore ad anni due, per investimenti relativi esclusivamente all’acquisto
di arredi ed attrezzature;
b) anni venti, comprensivi di un periodo di utilizzo e preammortamento non
superiore ad anni quattro, per gli altri investimenti immobiliari e mobiliari
ad essi connessi ed accessori;
c) anni tre per il finanziamento delle spese di promozione e commercializzazione dell’offerta turistica.
2. Gli interessi dovuti per gli investimenti ammessi ai benefici di cui alle lettere a) e b) del comma 1, relativamente ai rispettivi periodi di utilizzo e preammortamento, calcolati col metodo dell’interesse composto, al netto dell’abbattimento regionale dovuto ai termini dell’articolo 165 e liquidato alle rispettive
scadenze, sono posti in ammortamento unitamente al capitale finanziato.
Art. 174
Corresponsione del concorso sugli interessi in forma attualizzata
1. L’agevolazione del concorso sugli interessi spettante alle imprese alberghiere, a’ termini degli articoli 165, 173, 176 e 177 (…) è concedibile a cari(50)
Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 11 marzo 1998, n. 9.
L.R. 37/1996
Art. 18, c. 1
Parte II - Titolo I
125
co del relativo fondo, in alternativa alla vigente modalità posticipata, in forma
attualizzata, assumendo quale tasso di attualizzazione quello corrisposto alla
Regione dai suoi tesorieri per le giacenze di tesoreria al momento della concessione del beneficio; apposita direttiva, adottata a’ termini dell’articolo 6 della
legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, stabilisce la tipologia dei finanziamenti
ammissibili a tale forma di erogazione del beneficio e le necessarie modalità
applicative.
2. Il presente articolo si applica anche alla corresponsione dei benefici previsti dall’articolo 189.
L.R. 1/1999
Art. 22
Art. 175
Domande
1. Le domande per ottenere la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 165 devono essere presentate, corredate della documentazione occorrente, agli enti creditizi o alle società di locazione finanziaria convenzionati,
prima dell'inizio dei lavori. Copia della domanda, corredata del progetto e del
modulo di classifica provvisoria, deve essere presentata, a cura degli interessati,
all'Assessorato regionale del turismo.(51)
L.R. 40/1993
Art. 8
Art. 176
Erogazione dell’abbattimento degli interessi
1. Le agevolazioni concesse alle imprese vengono erogate agli enti creditizi
convenzionati mediante determinazione del Dirigente competente (52) dell’Assessorato regionale del Turismo, nell’ambito delle disponibilità presenti
nei predetti fondi.
2. Le agevolazioni previste nel precedente comma devono essere richieste
dagli enti creditizi mediante un prospetto con l’indicazione dei beneficiari e
dell’importo relativo all’abbattimento degli interessi, corredato per ciascun
beneficiario, da una scheda contenente tutti i dati utilizzati per la valutazione
dell’investimento da agevolare.
3. Gli interessi maturati sui fondi costituiti presso gli enti creditizi sono
riversati al bilancio regionale.
(51)
(52)
Articolo così sostituito dall'art. 30, comma 19 L.R. 7/2002.
Comma da ritenersi così modificato dall’art. 8 L.R. 31/1998.
L.R. 40/1993
Art. 9
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
126
4. Le spese per l’amministrazione e gestione dei fondi, nella misura stabilita con le convenzioni di cui al precedente articolo 165, sono a carico del bilancio regionale.
Art. 177
Finanziamenti concessi ai tassi correnti
1. Gli enti creditizi convenzionati, che deliberino finanziamenti agevolabili ai sensi degli articoli 163-166, 168, 170-173, 175-177, 179, possono stipulare contratti di finanziamento secondo le tipologie in uso presso gli stessi ai
tassi correnti e procedere alla relativa erogazione, senza attendere il provvedimento di concessione dell’ammontare relativo all’abbattimento degli interessi.
L.R. 40/1993
Art. 10
2. La misura massima del tasso applicabile al finanziamento può essere
determinata in sede di convenzione tra l’Amministrazione regionale e gli enti
creditizi ed aggiornata sulla base del reale andamento dei mercati finanziari.
3. Nel caso che gli stessi finanziamenti siano successivamente ammessi all’agevolazione prevista dall’articolo 165 questa decorre dalla data della prima erogazione.
4. Con la stessa valuta di prelievo dall’apposito fondo, gli enti creditizi convenzionati accreditano alle imprese finanziate l’ammontare dell’agevolazione
eventualmente maturata.
5. Gli eventuali importi indebitamente erogati a causa di inadempienza delle imprese beneficiarie devono essere rimborsati dalle stesse all’Amministrazione regionale, maggiorati degli interessi computati ad un tasso annuo pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero delle somme dovute, maggiorato di quattro punti.
6. In caso di estinzione anticipata del prestito, deve esser rimborsata all’Amministrazione regionale la relativa quota dell’agevolazione concessa non utilizzata.
Art. 178
Fondo speciale (…)
1. Ai fini della concessione degli incentivi previsti ai sensi degli articoli
163-166, 168, 170-173, 175-177, 179, è autorizzata la costituzione, presso la
SFIRS S.p.A., di un apposito Fondo speciale che opererà a favore degli imprenditori del settore del turismo che intendono fare investimenti per la realizzazione di nuove strutture ricettive mediante operazioni di mutuo e locazioni
L.R. 9/1998
Art. 11
Parte II - Titolo I
127
finanziarie con enti creditizi e società di locazione finanziaria non convenzionate con la Regione sarda.
2. La SFIRS S.p.A., (…) in forza di apposita convenzione da stipularsi ai
sensi dell’articolo 99 della L.R. 30 aprile 1991 n. 13 modificato dall’articolo 24
della L.R. 24 dicembre 1991 n. 39, è abilitata a ricevere le relative domande, ad
effettuare l’istruttoria delle pratiche e la erogazione dei contributi in conto
interessi a favore delle imprese ammesse a godere delle provvidenze di legge.
Art. 179
Cumulabilità dei benefici
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 163-166, 168, 170-173, 175-177,
179 non sono cumulabili, per le medesime iniziative, con analoghi benefici
previsti da leggi regionali; sono invece cumulabili con agevolazioni statali e
comunitarie aventi analoghe finalità, purché l’ammontare complessivo della
contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto calcolato in “equivalente sovvenzione netto”.
L.R. 40/1993
Art. 11
2. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta
l’obbligo di rifondere le somme percepite (…) maggiorate di un tasso di interesse pari a quello di cui al comma 5 del precedente articolo 177.
Art. 180
Sospensione degli incentivi
1. Gli incentivi a favore dell’industria alberghiera in corso di istruttoria
sono sospesi fino all’approvazione dei piani territoriali paesistici per gli alberghi che ricadono negli ambiti costieri sottoposti ai vincoli di cui agli articoli 12
e 13 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 45 e successive modifiche.
L.R. 17/1993
Art. 36, c. 3
Art. 181
Revoca delle agevolazioni creditizie per variazioni di tipologia
di classificazione degli esercizi esistenti
1. Le agevolazioni creditizie erogate agli esercizi classificati ai sensi della
parte I, titolo II, capo III, sezione I, sono revocate, oltre che nei casi previsti
dalle singole leggi di finanziamento, anche nel caso di cambiamento della originaria classificazione con attribuzione di nuova classificazione in una delle
tipologie previste dall’articolo 42.
L.R. 27/1998
Art. 26
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
128
2. Le somme erogate saranno recuperate maggiorate degli interessi pari al
tasso ufficiale di sconto vigente alla data di recupero delle somme incrementato del cinquanta per cento.
Art. 182
Norma transitoria
1. Le domande già presentate ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n.
8, e successive modificazioni, ed ancora pendenti all’8 ottobre 1993, quando si
riferiscano ad iniziative che rientrino nelle finalità di cui al precedente articolo
163, qualora confermate dai soggetti interessati secondo le nuove modalità e
procedure previste, sono considerate prioritarie e validamente prodotte (…)
utilizzando la documentazione esistente, da integrare ove necessario.
2. Le iniziative ritenute valide dalla Commissione regionale per il credito
alberghiero e ammesse a finanziamento, anche parziale, con apposito decreto
adottato antecedentemente al 14 settembre 1993 e quelle per le quali, pur in
mancanza di decreto, sia stato ultimato il programma di spesa alla predetta
data, sono definite ai sensi della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 e successive modificazioni (53).
3. Per la parte di investimento già realizzata ma non ammissibile alle agevolazioni previste a’ termini del comma 2 del presente articolo, le imprese aventi
titolo possono chiedere ed ottenere, con istanza da presentare ai fini dell’articolo 175 entro 90 giorni dal 5 aprile 1998, le provvidenze previste dall’articolo 165. In tal caso l’ammontare degli incentivi (…) è decurtato di un importo
pari a quello già erogato dalla Regione quale contributo in conto interessi ai
sensi della legge regionale n. 8 del 1964 e degli articoli 163-166, 168, 170173, 175-177, 179, e la nuova agevolazione sostituisce integralmente quella
precedentemente riconosciuta (54).
4. In sede di prima applicazione degli articoli 163-166, 168, 170-173,
175-177, 179, i criteri e le proposte di cui al precedente articolo 172 sono
determinati dalla Giunta regionale senza l’osservanza dei termini previsti dallo
stesso articolo.
5. Al fine di far fronte alle difficoltà causate dallo sfavorevole andamento
della stagione turistica, le imprese beneficiarie di finanziamenti concessi entro
il 31 dicembre 1994 (55), a valere sul fondo di cui alla legge regionale n. 8 del
Comma così sostituito dall’art. 20, comma 1, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.
Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 11 marzo 1998, n. 9.
(55) Comma così modificato dall’art. 17, comma 1, della L.R. 21 dicembre 1996, n. 37.
(53)
(54)
L.R. 40/1993
Art. 14
Parte II - Titolo I
129
1964, possono chiedere, nel termine perentorio di 120 giorni dall’8 ottobre
1993, il differimento, fino a due anni successivi alla scadenza dei predetti
finanziamenti, del pagamento di un numero di rate semestrali non superiori a
quattro, relative agli anni 1993-1994-1995-1996 e 1997 (56).
6. Gli importi differiti saranno gravati del tasso di interesse agevolato in
vigore alla data di presentazione della domanda.
Capo II
INTERVENTI CREDITIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE
Art. 183
Finalità
1. La Regione, considerata la rilevanza sociale ed economica del turismo,
favorisce e incentiva la riqualificazione delle strutture alberghiere, al fine di
promuoverne il miglioramento, la crescita equilibrata ed il costante adeguamento dell’evoluzione della domanda turistica.
L.R. 9/1998
Art. 1
Art. 184
Provvidenze regionali
1. Per le finalità di cui all’articolo 183, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese turistico-alberghiere, per la realizzazione
delle iniziative previste nei successivi articoli, gli incentivi finanziari e contributivi di cui alle leggi regionali 15 aprile 1994, n. 15 e 28 aprile 1993, n. 2, così come
modificate dall’articolo 28 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9.
2. L’ammontare degli incentivi alle singole imprese non può in ogni caso
superare l’intensità dell’aiuto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale
per l’area in cui l’iniziativa è localizzata, calcolato in termini di equivalente sovvenzione netto.
Comma già modificato dall’art. 27 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e così nuovamente modificato dall’art. 20, comma 2, della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9. In particolare tale articolo prevede, inoltre, quanto segue: “I termini di presentazione della domanda sono prorogati di ulteriori
30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente modifica”.
(56)
L.R. 9/1998
Art. 2
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
130
3. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 2, è autorizzata
la costituzione di appositi fondi speciali presso uno o più enti creditizi operanti in Sardegna o presso la SFIRS S.p.A..
4. L’istruttoria delle richieste di incentivazione, nonché l’amministrazione
e gestione del fondo speciale di cui al comma 3 è disciplinata da apposita convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 13 e successive integrazioni.
5. Per l’attuazione del presente capo la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di turismo, emana apposite direttive ai sensi
dell’articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse all’imprenditore
che in atto pubblico assuma l’impegno di tenere aperto al pubblico l’esercizio
per almeno sette mesi all’anno, con priorità per l’apertura più prolungata,
anche non continuativa. La violazione di detto impegno comporta l’obbligo di
rimborso delle provvidenze regionali percepite a decorrere dal momento dell’accertata violazione.
7. L’agevolazione del concorso sugli interessi accordati ai sensi del presente
articolo è concessa con le modalità stabilite dagli articoli 163-166, 168, 170173, 175-177, 179 ed è a carico del fondo istituito dall’articolo 165 (cap.
07021).
L.R. 1/1999
Art. 21, c. 1
Art. 185
Destinatari e iniziative ammissibili
1. Sono destinatari degli incentivi regionali di cui al presente capo le
imprese turistiche private, singole o associate, aventi sede legale ed impianti in
Sardegna nonché limitatamente alle iniziative di cui al comma 2, lettere d) ed
e), società miste pubblico-private a cui partecipino imprese turistiche (57).
2. Gli incentivi possono essere concessi per:
a) adeguamento delle strutture ed impianti alle vigenti normative in materia
di sicurezza;
b) adeguamento, completamento, ristrutturazione, trasformazione, ampliaNorma incompatibile con la normativa comunitaria relativamente al 1° comma. Si veda in
proposito la relazione introduttiva. Si segnala tuttavia che la Regione Sarda si è impegnata con
l’UE a non discriminare eventuali società non aventi sede legale in Sardegna. Per quanto riguarda la restante parte dell’articolo, la norma è stata resa compatibile con la normativa comunitaria
a seguito dell’emanazione della direttiva riportata in appendice n. 2.
(57)
L.R. 9/1998
Art. 3
Parte II - Titolo I
131
mento e ammodernamento di strutture ricettive classificabili ai sensi della
parte I, titolo II, capo III, sezione I, con esclusione delle strutture a carattere di multiproprietà e compresa la riconversione di strutture edilizie esistenti in forma di albergo diffuso. Per tale struttura ricettiva si intende quella ubicata nei centri storici dei comuni, caratterizzata da unicità del servizio
di ricevimento e di servizi comuni, per unità abitative in locali separati
distanti non oltre 200 metri dall’edificio centrale;
c) dotazione e rinnovo delle attrezzature e degli arredi delle strutture di cui alla
lettera b) finalizzate alla riqualificazione, all’aggiornamento tecnologico
delle strutture e all’adeguamento dello standard qualitativo, con esclusione
degli interventi di ordinaria manutenzione;
d) realizzazione di strutture e infrastrutture complementari in stretta connessione alle opere di cui al punto b) e delle attività turistico-ricettive quali:
impianti sportivi, impianti golfistici, centri congressi, impianti e attrezzature culturali, ricreativi e per il tempo libero, realizzati al servizio di un’area
di interesse turistico o per almeno tre strutture ricettive alberghiere;
e) acquisto di terreni per la realizzazione delle suddette iniziative; l’importo dell’incentivazione per detto acquisto non può comunque essere superiore al
venti per cento dell’investimento complessivo per l’iniziativa da realizzarsi.
Art. 186
Criteri di priorità
1. Con apposita direttiva della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
competente in materia di turismo, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia, sono stabiliti i criteri di concessione delle provvidenze di cui all’articolo 168 comma 1.
L.R. 9/1998
Art. 5
2. Le agevolazioni medesime sono concesse mediante apposito programma
di spesa approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, lettera i) della
legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
Art. 187
Vincoli di destinazione
1. Le opere agevolate ai sensi del presente capo sono vincolate alla specifica
destinazione turistico-alberghiera per la durata di venti anni in caso di costruzione e impianti fissi e di dieci anni in caso di arredamento, decorrenti dalla
data di inizio dell’attività.
2. Il vincolo sugli immobili è reso pubblico a cura e spese del beneficiario
L.R. 9/1998
Art. 6
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
132
mediante trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.
3. Il proprietario degli immobili sottoscrive apposita obbligazione di mantenimento della destinazione turistico-alberghiera in forma di atto pubblico e
deve, altresì, impegnarsi a non cedere gli immobili e le attrezzature realizzati,
senza averne data preventiva comunicazione all’Amministrazione regionale, né
a mutarne la tipologia per la durata del vincolo.
4. L’Assessore regionale competente in materia di turismo, per la dimostrata sopravvenuta impossibilità del mantenimento della prevista destinazione,
autorizza con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, la cancellazione parziale o totale del vincolo. Detta autorizzazione è concessa previo rimborso totale delle agevolazioni percepite, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.
5. In caso di mutamento di destinazione senza la prevista autorizzazione
regionale le agevolazioni sono revocate con recupero delle somme erogate,
maggiorate del doppio degli interessi semplici calcolati al tasso legale.
Capo III
DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA CREDITIZIA
Art. 188
Consorzi di garanzia fidi (…) (58)
1. L’Amministrazione regionale fornisce assistenza finanziaria ai consorzi di
garanzia collettiva fidi costituiti tra imprese individuali, societarie o cooperative, operanti prevalentemente nel settore (…) del turismo (…) aventi sede nel
territorio regionale, mediante la concessione di contributi per l’integrazione
dei relativi fondi (59).
2. Per l’ammissione all’incentivo i consorzi, operanti al 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce il contributo ed aventi alla stessa data
Articolo così sostituito dall’art. 63 della L.R. 11/1988. Tale norma risulta comunque incompatibile con la normativa comunitaria. Inoltre le agevolazioni e i contributi previsti dal presente
articolo sono stati interrotti da parte della Giunta regionale con d.g.r. 34/74 dell’8.8.2000, a causa della loro mancata notificazione ex art. 88 del Trattato. Pertanto la presente disposizione non
può trovare applicazione. Si veda anche in proposito la relazione introduttiva.
(59) Comma così modificato dall’art. 11 L.R. 28/1995.
(58)
L.R. 26/1984
Art. 51
Parte II - Titolo I
133
fondi di garanzia depositati presso le aziende o gli istituti di credito convenzionati di ammontare complessivo non inferiore a euro 25.822,84, devono presentare apposita richiesta all’Assessorato del turismo, artigianato e commercio,
entro il 30 giugno di ciascun anno.
3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dianzi indicato, approva
il piano di assegnazione dei contributi, ripartendo i relativi stanziamenti previsti nel bilancio di ciascun anno, per il venti per cento fra tutti i consorzi ammessi ai sensi del comma precedente e, per l’ottanta per cento, ai consorzi medesimi, in proporzione all’ammontare degli affidamenti accordati alle imprese
associate ed in essere al termine dell’anno precedente a quello cui si riferisce il
contributo.
Art. 189
Concorso per l’abbattimento dei tassi di interesse (60)
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nella misura di
cinque punti, il concorso per l’abbattimento dei tassi di interesse applicati sui
prestiti concessi da istituti o aziende di credito alle imprese individuali, societarie o cooperative o consortili, operanti nei settori del commercio, dei servizi,
del turismo, dell’artigianato quando tali prestiti siano garantiti da un Consorzio di garanzia fidi avente sede in Sardegna e costituito tra imprese operanti nei
predetti settori.
L.R. 26/1984
Art. 53
2. Il concorso di cui al precedente comma fa carico agli stati di previsione
della spesa dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio (cap. 07064)
e viene erogato tramite gli istituti e le aziende di credito concedenti, con i quali l’Amministrazione regionale stipula apposita convenzione.
3. Per le agevolazioni previste dal presente articolo, delibera un apposito
Comitato operante presso ciascun Istituto di credito composto ai sensi dell’articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11.
Articolo così sostituito dall’articolo 67 della L.R. 11/1988. Tale norma risulta comunque
incompatibile con la normativa comunitaria. Le agevolazioni e i contributi previsti dall’art. 67
della L.R. 11/1988 sono stati interrotti dalla Giunta regionale con d.g.r. 34/74 dell’8.8.2000, a
causa della loro mancata notificazione ex art. 88 del Trattato. Pertanto la presente disposizione
non può trovare applicazione. Si veda anche in proposito la relazione introduttiva.
(60)
L.R. 50/1993
Art. 2, c. 1
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
134
Art. 190
Corresponsione del concorso sugli interessi
1. Entro il limite massimo stabilito dall’articolo precedente, il concorso
sugli interessi ivi previsto viene effettivamente corrisposto in misura non superiore alla differenza tra il tasso di interesse dovuto dalle imprese aventi titolo ed
il trentasei per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 64 del testo unico delle leggi sull’intervento nel Mezzogiorno
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
e successive modificazioni ed integrazioni.
L.R. 5/1989
Art. 8
Art. 191
Unificazione dei fondi di rotazione e assimilati
e snellimento delle procedure di gestione
1. È istituito un fondo unico nell’ambito di ciascuno stato di previsione (61)
della spesa interessato per l’attuazione delle leggi regionali di incentivazione di
rispettiva competenza. Ciascun fondo unico è alimentato con le risorse destinate all’attuazione delle leggi di cui alla tabella Q allegata.
2. L’Amministrazione regionale, per la gestione dei fondi unici e per lo svolgimento delle relative attività istruttorie e di erogazione degli aiuti, è autorizzata a stipulare convenzioni con la finanziaria regionale SFIRS S.p.A. nonché con
istituti di credito in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà
necessari per lo svolgimento delle predette attività.
3. Alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2 provvede l’Assessore
competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, di concerto con l’Assessore competente per lo stato di previsione della
spesa interessato, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
4. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 2 sono posti a carico dei fondi unici cui le convenzioni si riferiscono. In ogni caso è disposto il
pagamento di penali nel caso di mancato rispetto dei termini convenuti per l’espletamento delle attività istruttorie o di erogazione. I costi relativi ai compensi di cui al comma 5 da corrispondere ai soggetti che effettuano l’istruttoria e
che svolgono l’attività prevista dalle leggi di settore, nonché l’eventuale compenso al gestore del fondo unico, gravano sulla dotazione del medesimo fondo.
Con riferimento al presente testo unico leggasi “stato di previsione della spesa dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio”.
(61)
L.R. 37/1998
Art. 33
Parte II - Titolo I
5. Le istruttorie e ogni altra attività successiva, connesse alle modalità di
erogazione e di verifica di finalizzazione delle forme di aiuto previste dalle leggi regionali di settore, continuano ad essere esercitate dagli istituti, società, enti
creditizi e finanziari preposti ai sensi delle disposizioni legislative che regolano
i rispettivi benefici alle imprese, fino all’attuazione delle convenzioni di cui al
comma 2.
6. L’informazione aggiornata sui livelli delle disponibilità utilizzabili allo
scopo, per ciascuna specifica forma di intervento, è resa disponibile a favore dei
soggetti istruttori attraverso collegamento telematico con l’istituto gestore del
fondo unico ovvero con la Ragioneria generale della Regione. I predetti soggetti istruttori possono effettuare la prenotazione delle somme da impegnare,
sempre per via telematica, secondo le procedure e con l’osservanza delle direttive di cui al comma 7.
7. L’istituto convenzionato ovvero la Ragioneria assicura che in caso di
istruttoria favorevole venga effettuato, nei limiti delle somme disponibili per
ciascuna tipologia di intervento, l’immediato accreditamento delle somme
richieste e necessarie per le agevolazioni da erogare; l’erogazione delle somme a
favore dell’utente avverrà a cura dell’istituto designato entro i successivi trenta
giorni dalla data di perfezionamento dell’operazione e/o di scadenza dei crediti via via maturati dalle imprese.
8. Alla entrata in vigore delle convenzioni per la gestione dei fondi unici di
cui al comma 2 sono soppressi i preesistenti fondi di rotazione e assimilati costituiti per l’attuazione degli interventi previsti dalle leggi regionali di cui alla succitata tabella Q. L’Assessore competente in materia di programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con propri decreti, al recupero delle risorse relative ai sopprimendi fondi di rotazione nonché alla conseguente
variazione degli stati di previsione dell’entrata e della spesa.
9. I rapporti con i soggetti istruttori nonché i compensi loro spettanti, le
modalità di funzionamento dei fondi unici, la regolamentazione della gestione
dei fondi di rotazione già esistenti fino al momento dell’entrata in vigore dei
fondi unici sono regolamentati con direttive emanate dalla Giunta regionale su
proposta dell’Assessore competente in materia di programmazione, bilancio,
credito e assetto del territorio.
10. Le istanze per le quali, alla stessa data di cui al comma 7, sono già avviate le procedure istruttorie o di erogazione, sono automaticamente trasferite ai
soggetti convenzionati per le attività istruttorie o di erogazione relative ai fondi unici di cui al presente articolo. A decorrere dalla stessa data di cui al comma
7 sono abrogate tutte le disposizioni, recate dalle leggi regionali di cui alla succitata tabella Q, in contrasto con il presente articolo.
135
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
136
Capo IV
INTERVENTI CREDITIZI IN FAVORE DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE
NEL SETTORE DEL TURISMO
Art. 192
Finalità
1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile nei seguenti settori:
a) della produzione di beni e servizi, ivi compresi i servizi socio assistenziali;
b) del turismo, delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici.
L.R. 1/2002
Art. 1
2. A tale scopo la Regione concede alle società e cooperative di cui all'articolo 193, i seguenti benefici:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) contributi per le spese di gestione.
Art. 193
Soggetti ammissibili
1. Beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 192 sono le piccole e
medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato alle piccole e medie imprese medesime, aventi i seguenti requisiti:
a) società cooperative o società piccole cooperative costituite, in misura non
inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non
compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1ª;
b) società di capitali, le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute
da un minimo di tre soggetti di cui per almeno il 60 per cento giovani di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1ª;
c) società di persone costituite da un minimo di tre soggetti di cui almeno il 60
per cento giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti iscritti
alle liste ordinarie di collocamento, classe 1ª;
I limiti di età sopra indicati sono elevati a 40 anni non compiuti in caso di iscrizione per almeno cinque anni alle liste di mobilità previste dalla lettera a-bis),
comma 1, articolo 10, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. La sede operativa della società o cooperativa deve essere ubicata nel territorio della Regione Sardegna, e deve essere mantenuta, a pena di decadenza, per
L.R. 1/2002
Art. 2
Parte II - Titolo I
137
un periodo non inferiore ad anni quindici dalla concessione del beneficio ottenuto in base al presente capo. Gli investimenti agevolati devono restare vincolati alla loro destinazione, nel territorio della Sardegna, per un periodo non
inferiore a cinque anni.
3. La cessione entro dieci anni dalla concessione del beneficio delle quote o
azioni di società beneficiarie dei contributi di cui al presente capo, da parte dei
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, a soggetti non aventi i medesimi requisiti, determina la decadenza dei benefìci concessi, con obbligo di restituzione di quanto erogato.
Art. 194
Benefici
1. I benefici di cui al presente capo sono concessi nei limiti dei massimali
di intensità fissati dagli organismi competenti dell'Unione Europea per la
Regione Sardegna.
L.R. 1/2002
Art. 3
2. In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non può essere
inferiore al 25 per cento.
3. I contributi previsti dal presente capo sono incompatibili con analoghe
agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
4. Qualora i competenti organismi dell'Unione Europea provvedano alla
modifica dei massimali di intensità relativi alla tipologia di regimi di aiuto previsti dal presente capo, è effettuato un adeguamento automatico con la modifica dei massimali di cui all'articolo 195.
5. Nell'ipotesi prevista dal comma 4 le eventuali variazioni sono adottate
con delibera della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 195
Massimali di intervento
1. I termini di presentazione delle istanze e le misure di aiuto, avuto riguardo ai settori di intervento di cui all'articolo 192 e fatti salvi i vincoli comunitari di cui all'articolo 194 sono definiti dalle direttive di attuazione previste dall'articolo 201.
L.R. 1/2002
Art. 4
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
138
Art. 196
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese di investimento in capitale fisso sostenute in
data successiva a quella di prenotazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, per la creazione di nuovi stabilimenti o l'avviamento di nuove attività.
L.R. 1/2002
Art. 5
Art. 197
Contributo in conto interessi ed operazioni di credito a tasso agevolato
1. Il concorso degli interessi è erogato nella misura massima del sessantaquattro per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
L.R. 1/2002
Art. 6
Art. 198
Spese di gestione
1. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso
un contributo a copertura delle spese di gestione effettivamente sostenute e
documentate, nei primi due anni di attività, riguardanti i costi per:
a) trasportatori e magazzinieri esterni alla Sardegna;
b) trasporti interni alla Sardegna;
c) acquisto o produzione di energia, per approvvigionamento idrico e depurazione acque reflue, per smaltimento rifiuti industriali;
d) acquisto di materie prime;
e) costi bancari ed oneri finanziari esclusi quelli relativi a finanziamento agevolato.
2. Tra le spese di gestione ammesse a contributo sono escluse quelle inerenti
al personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci.
3. I contributi per le spese di gestione sono rapportati alla tipologia dell'attività. Essi sono determinati, in sede di approvazione dello studio di fattibilità,
per le domande presentate nel biennio 2002-2003 nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, per il primo anno di attività, e del 45 per cento delle spese ammissibili, per il secondo anno di attività.
4. Per le domande presentate nei successivi bienni 2003-2004 e 2005-2006,
la misura massima del contributo erogabile è fissata, in decremento, rispettivamente, nel 40 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attività, e
nel 35 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività (2° biennio) e nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di
L.R. 1/2002
Art. 7
Parte II - Titolo I
139
attività e del 25 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività
(3° biennio).
5. In ogni caso, in tutto il periodo di vigenza del regime di aiuto, il contributo non può eccedere, nel biennio di attività, la misura massima del 50 per
cento degli investimenti fissi e non può eccedere, altresì, la misura massima di
euro 309.874,00 per il primo anno di attività e di euro 206.583,00 per il secondo anno di attività.
6. A seguito di dichiarazione di inizio di attività può essere concessa una
anticipazione delle spese di gestione pari al 50 per cento del contributo concesso per il primo anno di attività.
7. L'aiuto di cui al presente articolo è incompatibile con altri analoghi aiuti già percepiti per la medesima iniziativa, è concesso una sola volta ed è incompatibile con analoghi aiuti, aventi qualsiasi finalità, previsti in base ad altre
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
8. Lo stanziamento inerente al regime di aiuto di cui al presente articolo è
decrementato, rispetto a quello iniziale, statuito in sede di prima applicazione
del presente capo, nella misura del 5 per cento ogni anno sino alla data di scadenza di cui all'articolo 202.
Art. 199
Modalità di erogazione e revoca dei contributi
1. L'erogazione del contributo è così regolamentata:
a) 50 per cento come anticipazione al momento dell'emanazione del decreto
di concessione;
b) 30 per cento a seguito di verifica della realizzazione della metà del programma di investimento ammesso.
L.R. 1/2002
Art. 8
2. La convenzione definisce i servizi in cui si articola l'assistenza tecnica e
stabilisce l'ammontare della spesa ammissibile e del contributo regionale che
non può superare il settanta per cento della spesa ammissibile.
3. Alle cooperative e società giovanili è lasciata la facoltà di scelta fra i soggetti convenzionati di cui al primo comma.
Art. 200
Modalità istruttorie
1. I benefici erogati dal presente capo sono adottati con procedura valutativa a bando ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. L'istruttoria è demandata ad istituti di credito e a finanziarie sulla base di
L.R. 1/2002
Art. 9
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
140
apposita gara ad evidenza pubblica. L'istruttoria deve essere conclusa entro
novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. L'erogazione delle provvidenze deve avvenire con atto del competente
Assessorato entro sessanta giorni dal ricevimento delle conclusioni istruttorie.
4. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per
almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attività e comunque sino alla estinzione del mutuo.
Art. 201
Direttive di attuazione
1. Le modalità di applicazione del presente capo sono disciplinate
unitariamente con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale
entro sessanta giorni dalla data del 24 gennaio 2002, previo parere della
competente Commissione consiliare.
L.R. 1/2002
Art. 10
Art. 202
Norme finali
1. Il regime degli aiuti previsto dal presente capo cessa a far data dal 31
dicembre 2006.
L.R. 1/2002
Art. 11
Art. 203
Norma transitoria
1. Le domande pervenute, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1984, n.
28 entro il 31 dicembre 1999, nei settori di cui all'articolo 192, ed istruite sono
liquidate secondo le modalità previste dalla legge stessa.
L.R. 1/2002
Art. 12, c. 2
Art. 204
Fondo intervento e copertura finanziaria
1. Per l'attuazione del presente capo è istituito presso lo stato di previsione della Presidenza della Giunta un fondo da ripartire denominato: "Imprenditoria giovanile".
2. Il programma annuale o pluriennale degli interventi è approvato dalla
Giunta regionale, a' termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1
del 1977, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Con la procedura di cui all'articolo 33 della legge regionale 20 aprile
2000, n. 5, si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
L.R. 1/2002
Art. 13
Parte II - Titolo I
141
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente capo sono valutati in
euro 87.797.673 per l'anno 2002 e in euro 103.290.000 per ciascuno degli
anni dal 2003 al 2006 e fanno carico alla UPB S01.020 (Nuova Istituzione)
Direz. Gen. 01-Serv. 03 (02.17)-(Interventi orientati alla creazione di imprenditoria giovanile) del bilancio 2002-2004 e a quelle corrispondenti dei bilanci
successivi; alla relativa spesa si fa fronte:
- quanto all'anno 2002 con il prelevamento, ai sensi dell'articolo 30, comma
6, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, dalla voce 6 della tabella B
allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6;
- quanto agli anni dal 2003 al 2006 con le risorse del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2002-2004 e quelle dei bilanci per gli anni successivi.
L.R. 1/2002
Art. 14
5. Le disponibilità relative agli stanziamenti disposti per gli anni 20032004 possono essere anticipate all'anno 2002, in tal caso gli stessi stanziamenti sono ridotti dell'importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori
delle anticipazioni.
Capo V
INTERVENTI CREDITIZI A FAVORE
DELL’AGRITURISMO E DEL TURISMO RURALE
Art. 205
Incentivi per l’attività di turismo rurale e vincolo di destinazione
1. I soggetti che intendono praticare l’attività di turismo rurale possono
accedere agli interventi creditizi previsti dagli articoli 163-166, 168, 170173, 175-177, 179. Alle opere agevolate in base al presente articolo si applica
in particolare l’articolo 170 e le disposizioni del capo II del presente titolo.
L.R. 27/1998
Art. 10
Art. 206
Incentivi per l’attività agrituristica
1. A favore degli imprenditori agricoli - singoli o associati - che intendono
praticare l’attività agrituristica e sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo
94, può essere concesso un contributo per i seguenti scopi:
a) restauro, adeguamento, ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione
dei locali da destinare all’attività agrituristica;
b) realizzazione delle opere relative:
1) alle strade poderali di accesso, all’approvvigionamento idrico e all’even-
L.R. 18/1998
Art. 13
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
tuale impianto di potabilizzazione delle acque;
2) all’adduzione e distribuzione dell’energia elettrica per usi domestici;
3) al trattamento e allo smaltimento delle acque luride;
4) ai locali polifunzionali per la macellazione e lavorazione delle carni;
5) ai collegamenti telefonici;
allestimento di piazzole attrezzate per l’agricampeggio e relativi servizi;
realizzazione di strutture per le attività ricreative, ivi compresi i recinti e le
scuderie per le attività di turismo equestre;
arredamento delle stanze da letto, delle cucine e dei posti di ristoro;
restauro e ristrutturazione di strutture tipiche del paesaggio agricolo tradizionale sardo, tra le quali: muretti a secco di recinzione, chiudende con siepi di essenze autoctone, piantagioni domestiche, filari alberati;
sistemazione di cartelli e indicazioni stradali;
locali e attrezzature per la lavorazione, manipolazione e conservazione dei
prodotti aziendali;
realizzazione e allestimento di locali adibiti a esposizioni etnografiche permanenti;
laboratori e attrezzature destinate a lavorazioni tradizionali riguardanti la
cultura della famiglia rurale.
2. Il contributo indicato nel comma 1 è concesso nella misura prevista dall'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 recante "Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura" (62).
Comma da intendersi così modificato dall'art. 1 c. 42 L.R. 6/2001 come sostituito dall'art. 6
c. 1 lett. a) L.R. 7/2002. L'articolo 4 L.R. 21/2000, come modificato dall'articolo 11 comma 2
L.R. 15/2003 recita: "1. L'intensità massima dell'aiuto rispetto alle spese ammesse, in generale è
così determinata:
a) cinquanta per cento nelle zone svantaggiate (sessanta per cento per i giovani agricoltori insediati da meno di 5 anni);
b) quaranta per cento nelle altre zone (cinquanta per cento per i giovani agricoltori insediati da
meno di 5 anni);
2. Nei casi particolari sottoelencati, purché non si determini un aumento della capacità di produzione dell'azienda, l'intensità dell'aiuto può essere così modificata:
a) per investimenti finalizzati a conseguire o a superare i requisiti comunitari minimi in materia di tutela e miglioramento dell'ambiente o delle condizioni di igiene e benessere degli animali:
1) settantacinque per cento nelle zone svantaggiate;
2) sessanta per cento nelle altre zone;
b) per investimenti finalizzati alla conservazione di elementi di interesse storico o archeologico situati in aziende agricole:
1) sino al cento per cento delle spese sostenute se si tratta di fattori non produttivi;
(62)
142
Parte II - Titolo I
143
3. Il contributo può essere concesso:
a) sotto forma di contributo in conto capitale;
b) sotto forma di mutui a tasso agevolato;
c) sotto forma di una combinazione delle tipologie previste dalle lettere a) e b).
4. I mutui sono concessi per una durata massima di dodici anni, al tasso
applicato ai mutui di miglioramento fondiario, disciplinati dalla legislazione
vigente in materia di credito agrario.
5. Gli incentivi previsti per l’attività agrituristica sono concessi ai sensi
della normativa in materia di opere di miglioramento fondiario e non sono
cumulabili con altri contributi regionali, statali e comunitari afferenti le stesse
opere.
Art. 207
Vincolo di destinazione e restituzione dei contributi
1. I locali, gli impianti e le attrezzature realizzati con il concorso finanziario
regionale ai sensi dell’articolo precedente non possono essere distolti dall’utilizzazione agrituristica prima di dodici anni dalla erogazione dell’ultima rata di
contributo.
L.R. 18/1998
Art. 14
2. La violazione della norma di cui al comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione dei contributi regionali e la conseguente restituzione delle somme percepite.
3. L’eventuale provvedimento di revoca dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività agrituristica comporta ugualmente l’obbligo della restituzione delle provvidenze percepite (…), qualora sia disposto prima che siano
trascorsi dodici anni dalla loro erogazione.
Art. 208
Fondo di rotazione dei mutui agrituristici
1. È costituito, ai sensi dell’articolo 105 della legge regionale 31 maggio
1984, n. 26, il “fondo di rotazione per mutui agrituristici” con la dotazione di
2) sino al settantacinque per cento per le zone svantaggiate e al sessanta per cento per le altre
zone, se si tratta di fattori produttivi dell'azienda.
3. Per la ricomposizione fondiaria attraverso permuta di particelle agricole può essere concesso
fino al cento per cento della spesa sostenuta per costi legali e amministrativi, per tasse e costi di
registrazione".
L.R. 32/1986
Art. 10, cc. 2, 3
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
144
euro 232.405,60.
2. A tal fine l’Amministrazione regionale regolerà con apposita convenzione da stipularsi con gli istituti di credito, i rapporti derivanti dalla gestione del
fondo.
Art. 209
Attuazione degli aiuti
1. Gli aiuti alle imprese previsti dagli articoli 206 e 92 non
possono comunque eccedere l’importo consentito dalle norme comunitarie
sugli aiuti de minimis di cui alla decisione 96/C 68/CE della Commissione del
6 marzo 1996.
L.R. 18/1998
Art. 20, c. 2
Art. 210
Finanziamento dell’attività agrituristica e agri-turistica-venatoria (63)
1. Nell’ambito della misura 7.5 (Interventi di sviluppo rurale) la Giunta
regionale emana le direttive di attuazione per il finanziamento dell’attività agrituristica e agri-turistica-venatoria.
2. A favore degli imprenditori agricoli che intendono praticare l’attività
agri-turistica è concesso un aiuto pari al settantacinque per cento della spesa
ritenuta ammissibile entro un massimale di spesa di euro 103.291,38 per
azienda (64).
3. La costituzione delle aziende agri-turistiche-venatorie è incentivata con
un contributo pari al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile
entro un massimale di euro 1.807.599,15 per azienda.
(63) Norma incompatibile con la normativa comunitaria. Si veda in proposito la relazione introduttiva.
(64) Comma così modificato dall’art. 17 L.R. 18/1998.
L.R. 8/1998
Art. 3
Parte II - Titolo II
145
TITOLO II
INTERVENTI E CONTRIBUTI A FAVORE
DELLO SVILUPPO TURISTICO
Capo I
INTERVENTI E CONTRIBUTI
PER MANIFESTAZIONI E PROPAGANDA TURISTICA
Art. 211
Attività istituzionale di pubblicità, promozione e tutela
1. Al fine di consentire la migliore e più efficace programmazione degli
interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e sociali nonché della stessa immagine della Regione, la relativa competenza è attribuita, a partire dalla data del 7 aprile 1995, alla Presidenza della
Giunta regionale.
L.R. 6/1995
Art. 83
2. Detti interventi, in attesa dell’emanazione di una nuova e coordinata
normativa, sono attuati a termini delle disposizioni del presente articolo e delle leggi vigenti cui fanno capo le attività previste nei capitoli e titoli di spesa
elencati nella tabella R allegata.
3. Al fine dell’individuazione delle attività da inserire nei programmi di cui
ai precedenti commi, gli Assessorati regionali formulano alla Presidenza della
Giunta le proposte relative ai rispettivi settori di intervento.
4. Il programma generale degli interventi nonché quelli settoriali e intersettoriali e le relative dotazioni finanziarie sono approvati dalla Giunta regionale
ai sensi dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e
successive integrazioni e modificazioni; in caso di particolare urgenza è consentito il finanziamento di stralci di detti programmi.
5. I programmi di cui al precedente comma considerano anche la spesa per
l’individuazione e la pubblicizzazione di un unico marchio riguardante le
caratteristiche ambientali e culturali, nonché la produzione di beni e servizi
della Sardegna.
Art. 212
Iniziative agevolabili
1. Allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi e sussidi per:
L.R. 7/1955
Art. 1
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
146
a) turismo scolastico, anche con l’assegnazione di viaggi premio agli alunni
meritevoli e facilitazioni a carovane provenienti da altre regioni d’Italia o
dall’estero;
b) turismo sociale per l’istituzione di gite turistiche di gruppi di lavoratori, con
facilitazioni anche a carovane provenienti da altre regioni d’Italia o dall’estero;
c) manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico che determinano particolare afflusso di turisti nelle località ove la manifestazione ha luogo (65).
2. L’ammontare della concessione può estendersi all’intera spesa.
3. La competenza in materia di turismo scolastico di cui al comma 1, lettera a), è attribuita all’Assessorato regionale della pubblica istruzione, informazione, spettacolo e sport.
L.R. 31/1984
Art. 13, c. 2
4. Le domande per ottenere i contributi o sussidi di cui al presente articolo, corredate dei relativi programmi e del preventivo delle spese devono essere
presentate all’Assessorato regionale competente.
L.R. 7/1955
Art. 4, c. 1
Art. 213
Manifestazioni di grande interesse turistico
1. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07001/03 l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai soggetti beneficiari delle
provvidenze di cui all’articolo 212 anticipazioni finanziarie nella misura dell’ottanta per cento del contributo concesso.
L.R. 1/1999
Art. 37
2. Per le anticipazioni di cui al comma 1 si applica la normativa prevista dall’articolo 16 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5.
Art. 214
Propaganda turistica
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare le spese necessarie per promuovere con pubblicazioni, documentari cinematografici e
radiofonici, riproduzioni fotografiche, manifesti, indicatori stradali, o con
altri mezzi di propaganda, la conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche
della Sardegna.
A seguito della d.g.r. 22/10 del 25.5.2000 e della d.g.r. 34/74 dell’8.8.2000 la possibilità di
concedere i contributi previsti dalla presente lettera è stata limitata ad enti pubblici e ad enti privati che non rivestano la qualifica giuridica di impresa.
(65)
L.R. 7/1955
Art. 2
Parte II - Titolo II
147
Art. 215
Controlli regionali
1. L’Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio controlla
l’impiego dei contributi e sussidi di cui all’articolo 212 a mezzo dei propri
organi tecnici.
L.R. 7/1955
Art. 5
2. I beneficiari dei contributi o sussidi sono in ogni caso tenuti a presentare
il rendiconto relativo all’impiego delle somme concesse.
Art. 216
Contributi alle associazioni venatorie
1. L’Assessore regionale competente in materia di caccia, sentito il parere del
Comitato regionale faunistico e il parere della Commissione consiliare competente può concedere contributi alle associazioni venatorie, regionali e provinciali, per le attività di vigilanza, organizzative, educative, turistiche e sportive
praticate in Sardegna.
L.R. 32/1978
Art. 71
Art. 217
Contributi ai comuni inclusi nei parchi per turismo scolastico
1. È autorizzata la spesa di euro 154.937,07 per la concessione di contributi ai comuni il cui territorio sia incluso nell’area di parchi istituiti o da istituire
sulla base delle leggi vigenti, al fine di favorire iniziative legate al turismo scolastico verso le aree parco del territorio nazionale (66).
L.R. 9/1996
Art. 82
2. I contributi sono erogati a favore dei comuni sulla base di un programma
predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, lettera i), della legge
regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.
3. La competenza in materia di turismo scolastico di cui al comma 1 è attribuita all’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport (cap. 11024/01).
Si è eliminata l’indicazione del capitolo di spesa (cap. 07001/01) che è quello indicato nel
comma 3 al seguito del trasferimento di competenza.
(66)
L.R. 37/1996
Art. 39
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
148
Capo II
INTERVENTI E CONTRIBUTI PER OPERE E INFRASTRUTTURE
DI INTERESSE TURISTICO
Sezione I
Opere turistiche
Art. 218
Valorizzazione delle località di particolare interesse turistico
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire opere anche non
permanenti atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico della
Sardegna, promuovendo, incrementando ed attuando tutte le iniziative che a
tale scopo possano concorrere, come strade di accesso e panoramiche, scavi,
sistemazioni speleologiche, alberature e rimboschimenti, servizi igienici,
impianti elettrici di trasporto e di distribuzione, autostazioni, impianti sportivi e per pubblici spettacoli, piazzali belvedere, posti ristoro, rifugi, ostelli per la
gioventù, campeggi, villaggi turistici ed altri stabilimenti ricettivi, compresi
quelli occorrenti per il razionale sfruttamento delle risorse idrotermali e idrominerali esistenti nell’Isola.
L.R. 7/1955
Art. 3
2. Tali opere sono dichiarate urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
3. Per gli atti conseguenti, sino a che non sarà provveduto con legge regionale, valgono le norme stabilite dalle leggi dello Stato in materia.
Art. 219
Contributi
1. Le provvidenze previste dall’articolo 212 possono estendersi anche alla
concessione di contributi alle province, ai comuni, agli enti provinciali per il
turismo ed alle stazioni ed aziende autonome di soggiorno e turismo per l’esecuzione di opere di natura e finalità analoghe a quelle previste dall’articolo precedente.
L.R. 7/1957
Art. 1
Parte II - Titolo II
149
Art. 220
Opere pubbliche di interesse turistico
1. L’esecuzione delle opere pubbliche di interesse turistico previste dall’articolo 218 (cap. 08215), può avvenire anche mediante affidamento in concessione ai comuni, alle province e loro consorzi.
L.R. 38/1982
Art. 22
Art. 221
Contributi per l’acquisto di macchinari e attrezzature
1. I contributi previsti dall’articolo 219 possono concedersi anche per l’acquisto di macchinari ed attrezzature destinati al perseguimento delle finalità
previste dall’articolo 218 e possono essere concessi anche ai consorzi costituiti
tra i comuni, province o comuni e province.
L.R. 26/1984
Art. 103, c. 5
Art. 222
Località di interesse idrotermale
1. Allo scopo di incoraggiare e sostenere le iniziative che si propongono lo
sviluppo del movimento turistico ed il miglioramento dell’attrezzatura relativa, con particolare riferimento a località d’interesse idrotermale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle stazioni e aziende autonome di soggiorno e turismo, ed agli altri enti cui all’articolo 219, operanti nel
territorio della Regione.
L.R. 7/1957
Art. 2
2. Quando si tratti di contributi riguardanti stazioni idrotermali o di cura,
le iniziative devono essere approvate anche dall’Assessore all’igiene e sanità.
Art. 223
Consorzi tra piccole e medie imprese (67)
1. Ai consorzi costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese (…) del
comparto del turismo sono concessi, al fine di rivitalizzare i centri urbani, contributi a fondo perduto pari al settanta per cento delle spese sostenute per la rea-
(67) Articolo incompatibile con la normativa comunitaria. Si veda in proposito la relazione introduttiva. Le agevolazioni e i contributi previsti dal presente articolo sono stati interrotti da parte
della Giunta regionale con d.g.r. 34/74 dell’8.8.2000 nella quale si propone inoltre l’abrogazione del comma 4.
L.R. 35/1991
Art. 39,
cc. 3 bis,
3 ter, 3 quater
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
150
lizzazione di infrastrutture urbanistiche quali parcheggi, illuminazione, gallerie, zone attrezzate e verde (68).
2. Agli stessi consorzi sono estesi i benefici di cui al comma 2 dell’articolo
39 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 anche per i servizi di vigilanza e assistenza baby-parking, ricovero e sosta di animali domestici, azioni promozionali, pubblicitarie, comunque atte alla predisposizione di una migliore
accoglienza per l’utenza (69).
3. Per le infrastrutture di utilità comune l’erogazione avverrà per il cinquanta per cento all’approvazione del progetto da parte del Comune e per il
residuo cinquanta per cento ad opere ultimate (70).
4. Ai suddetti consorzi sono concessi contributi a fondo perduto fino ad un
massimo di euro 258.228,45 e di euro 103.291,38 rispettivamente per l’attuazione dei commi 1 e 2.
L.R. 1/1999
Art. 23
Art. 224
Valorizzazione delle località turistiche
1. È autorizzata la spesa complessiva di euro 15.493.706,97, in ragione di
euro 7.746.853,49 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, per la realizzazione di
un programma di completamento di opere atte a valorizzare le località d’interesse turistico, già finanziate ai sensi dell’articolo 219 (cap. 07003/06).
L.R. 37/1998
Art. 27
2. Il relativo programma d’intervento è approvato dalla Giunta regionale su
proposta dell’Assessore competente in materia di turismo, a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 225
Contributi per la redazione degli studi di disciplina delle zone F turistiche,
per i piani degli accessi pubblici al mare (...)
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino
alla concorrenza del novanta per cento delle spese effettivamente sostenute dai
comuni per la redazione degli studi di disciplina delle zone F turistiche, il cui
iter procedurale di formazione non si è completato alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e per la predisposizione del
Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 5.
Vedi nota n. 68.
(70) Vedi nota n. 68.
(68)
(69)
L.R. 13/1991
Art. 59
Parte II - Titolo II
151
piano degli accessi pubblici al mare previsti dall’articolo 29 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23.
Art. 226
Interventi nelle aree dismesse
di Montevecchio e Ingurtosu (71)
1. È autorizzata la costituzione, presso la SFIRS S.p.A., di un fondo speciale di euro 1.807.599,15 finalizzato alla attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, per favorire, nelle aree minerarie
dismesse di Montevecchio e Ingurtosu, investimenti in campo turistico, dell’agro-industria e della piccola e media impresa ed in genere lo sviluppo delle attività produttive di cui all’articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17
(cap. 09009).
L.R. 37/1996
Art. 34
2. Per la gestione del predetto fondo l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la SFIRS S.p.A. apposita convenzione a’ termini dell’articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche e
integrazioni.
Sezione II
Porti turistici
Art. 227
Autorizzazione alla costruzione di porti di IV classe
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostituirsi alle Amministrazioni provinciali e comunali negli adempimenti e nelle facoltà di loro competenza, previsti dalle leggi 2 aprile 1885, n. 3095 e 14 luglio 1907, n. 542, per la
costruzione dei porti di IV classe da eseguirsi in Sardegna secondo il piano di
cui all’articolo 228.
2. Le costruzioni saranno eseguite a pagamento differito sino a 15 annualità
dal tasso massimo di cui all’articolo 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.
Norma incompatibile con la normativa comunitaria. Si veda in proposito la relazione introduttiva.
(71)
L.R. 8/1952
Art. 1
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
152
Art. 228
Piano triennale (72)
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, predisporrà
un piano triennale per l’esecuzione di porti di IV classe, da approvarsi dal Consiglio regionale.
L.R. 8/1952
Art. 4, c. 1
Art. 229
Comuni interessati alla costruzione di porti di IV classe
1. I comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dei porti di IV classe
secondo il piano di cui all’articolo precedente, dovranno presentare domanda
all’Assessorato competente, corredata dalla seguente documentazione:
L.R. 8/1952
Art. 2
a) dichiarazione dell’autorità competente, dalla quale risulti che il Comune
interessato non può a proprio carico sostenere la quota parte della spesa
occorrente alla esecuzione delle opere;
b) regolare delibera con la quale i comuni stessi si obbligano a versare all’Amministrazione regionale tutti gli eventuali contributi ad essi spettanti a norma di legge per la costruzione dei porti di IV classe.
Art. 230
Approvazione dei progetti
1. L’approvazione dei progetti, per la cui compilazione valgono le disposizioni della L.R. 8 maggio 1951, n. 5 (73), è di competenza della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle
opere pubbliche e del Comitato regionale dei lavori pubblici (74)(75).
2. I progetti esecutivi saranno sottoposti all’approvazione dell’Assessorato
dei lavori pubblici (76).
(72) Articolo così sostituito dall’art. 4 della L.R. 17 luglio 1952, n. 20. Si fa presente che in relazione alle strutture portuali la L.R. 1/1999 prevede all’articolo 10 comma 8:
“Le autorizzazioni di opere per la prosecuzione degli interventi a favore delle strutture portuali
previste dall’articolo 12 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e successive modificazioni
ed integrazioni sono rideterminate per l’anno 1999 in euro 3.098.741,39 ed incrementate per
l’anno 2000 di euro 1.549.370,70 e per l’anno 2001 di euro 2.582.284,50 (cap. 08180)”.
(73) Tale legge è stata abrogata dall’articolo 26 della L.R. 4/1958, alla quale – e alle sue successive
modificazioni – pertanto si rinvia.
(74) Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 20/1952.
(75) Vedi però, in relazione a tale Comitato, la L.R. 24/1987, artt. 13-21 e l’art. 31.
(76) Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 20/1952.
L.R. 8/1952
Art. 5
Parte II - Titolo II
153
3. La gestione amministrativa dei lavori spetta all’Assessorato dei lavori
pubblici secondo le norme delle leggi dello Stato e della Regione vigenti in
materia.
Art. 231
Concessione dei lavori
1. I lavori di cui all’articolo 228 possono essere concessi in esecuzione ai
sensi e con le modalità previste nella legge 24 giugno 1929, n. 1137.
L.R. 20/1952
Art. 2
2. L’importo di essi non potrà però in nessun caso essere stabilito in modo
invariabile a corpo sibbene a misura secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unità di misura.
Capo III
PROGRAMMAZIONE TURISTICA
Art. 232
Programmi integrati d’area di rilevanza regionale
1. I programmi integrati d’area di rilevanza regionale predisposti ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1996 che prevedano interventi destinati anche a promuovere, integrare e migliorare le attività di servizio nelle aree caratterizzate da specifica potenzialità e significativo sviluppo nel settore del turismo e
dalla presenza di beni culturali, storici, archeologici e naturalistici, anche ai fini
del prolungamento della stagione turistica, fruiscono in via prioritaria delle agevolazioni previste dalla vigente legislazione specifica di settore (77).
L.R. 37/1998
Art. 22
Art. 233
Servizi alle imprese turistiche
1. Per l’attuazione a favore delle imprese (…) turistiche di un programma di
servizi, di ricerca, di innovazione e trasferimento tecnologico è autorizzato, ai
Quanto all’attuazione di tale disposizione v. l’articolo 22 comma 2 L.R. 37/1998 che stabilisce lo stanziamento di euro 516.456,90 per il 1998 e di euro 7.746.853,49 per ciascuno degli
anni 1999 e 2000.
(77)
L.R. 1/1999
Art. 17, c. 2
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 agosto 1985,
n. 21, un finanziamento di euro 3.615.198,29 a favore del Consorzio Ventuno, previa presentazione di un apposito programma; tale programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore della programmazione,
a’ termini dell’articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e
successive modificazioni ed integrazioni.
154
155
ALLEGATI
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
156
STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHIERE
TABELLA A
PUNTEGGIO MINIMO COMPLESSIVO NECESSARIO
PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIVERSI LIVELLI DI CLASSIFICAZIONE
LIVELLO
DI CLASSIFICAZIONE
*
1 stella
** 2 stelle
*** 3 stelle
**** 4 stelle
***** 5 stelle
PUNTEGGIO MINIMO DA CONSEGUIRE PER
ALBERGHI
ALBERGHI
VILLAGGI
CAMPEGGI
RESIDENZIALI
TURISTICI
30
80
128
187
240
---45
65
130
----
---52
80
120
----
40
50
75
107
----
AVVERTENZE
- Quando le “voci” relative ai requisiti obbligati sono distinte in sottovoci, la sottovoce
obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra
corrispondente sottovoce di grado superiore.
- I risultati dei calcoli previsti dalle Tabelle B - C - D ed E sono, ove occorra, arrotondati all’unità superiore.
- Per i villaggi albergo e, in genere, per le strutture alberghiere a prevalente sviluppo
orizzontale, gli obblighi di cui alle voci 2.04, 2.09 e 2.10 (1) delle relative Tabelle sussistono in quanto e per quanto utili e compatibili, salva comunque l’attribuzione del
relativo punteggio.
- Nei casi di promiscuità consentiti ai sensi degli articoli 45 e 51, la valutazione dei requisiti viene fatta con riferimento alle Tabelle corrispondenti alle tipologie ammesse.
Si tratta di un refuso. Sono riportati i codici presenti nell’originario progetto di legge, poi modificato. Il
riferimento corretto per tali obblighi è da intendersi alle voci 2.03, 2.07 e 2.08. I codici 2.04 e 2.10, tra l’altro, non si riferiscono a requisiti obbligati.
(1)
Allegati
157
TABELLA B
REQUISITI (OBBLIGATI E FUNGIBILI)
DEGLI ALBERGHI, CON I RELATIVI PUNTEGGI.
1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01 Servizio di ricevimento e di portineria-informazioni
1.011 assicurato 24/24 ore (5)
1.012 assicurato 16/24 ore (4)
1.013 assicurato 12/24 ore (1) (2) (3)
1.02 Servizio custodia valori
1.021 in cassaforte dell’albergo (4)
1.022 in cassaforte dell’albergo e con disponibilità di cassette di sicurezza
singole in numero pari ad almeno il 30% delle camere (5)
1.03 Servizio di notte
1.031 portiere di notte (4) (5)
1.032 addetto disponibile, a chiamata (1) (2) (3)
12
6
1
1
5
10
1
1.04 Trasporto interno dei bagagli
1.041 a cura del personale (3) (4) (5)
1.042 a mezzo carrello a disposizione della clientela
6
3
1.05 Autoservizio per trasporto clienti e bagagli
1.051 gratuito
1.052 a pagamento
5
3
1.06 Servizio di 1a colazione
1.061
1.062
1.063
in sala apposita (5)
in sala comune destinata anche ad altri usi (2) (3) (4)
per servizio reso anche nelle camere (4) (5) aggiungere punti
3
2
5
1.07 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l’impianto
1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4) (5)
1.072 assicurato 12/24 ore (2) (3)
3
2
1.08 Servizio di bar nei locali comuni
1.081 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (5)
1.082 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto
1.083 assicurato per periodi inferiori alle 12/24 ore
3
2
1
1.09 Servizio di bar nelle camere
1.091 100 per cento delle camere con minibar o con servizio
assicurato 24/24 ore a cura del personale addetto (5)
10
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
1.092
1.093
1.094
assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto (4)
assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto
distributori automatici ai piani (almeno uno per piano)
1.10 Divise per il personale (4) (5)
1.11 Lingue estere correntemente parlate
1.111 dal gestore o direttore:
3 lingue (5)
2 lingue (4)
1 lingua (3)
1.112 dai capi servizio (12)
3 lingue (5)
2 lingue (4)
1 lingua
158
7
5
2
6
5
2
1
5
2
1
1.12 Servizio di centralino telefonico
1.121 assicurato 24/24 ore (4) (5)
1.122 assicurato 16/24 ore
1.123 assicurato 12/24 ore (3)
1.124 per conoscenza di almeno tre lingue estere da parte dell’addetto (5)
1.125 per conoscenza di almeno due lingue estere da parte dell’addetto
1.126 per conoscenza di almeno una lingua estera da parte dell’addetto
8
6
4
5
2
1
1.13 Cambio biancheria nelle camere o nei locali bagno annessi
1.131 lenzuola e federe tutti i giorni (4) (5)
almeno 3 volte alla settimana (3)
almeno 2 volte alla settimana (2)
almeno 1 volta alla settimana (1)
1.132 asciugamani e asciugatoi da bagno tutti i giorni (3) (4) (5)
3 volte alla settimana (2)
2 volte alla settimana (1)
8
4
2
1
6
3
1
1.14 Accessori nei locali bagno (1) (2) (3) (4) (5)
saponetta, asciugatoio da bagno, asciugamano, riserva di carta igienica,
sacchetti igienici, sgabello, cestino rifiuti
3
1.15 Accessori nelle camere
necessario per cucito
documentazione sull’albergo e sulla località
necessario per scrivere
per ogni accessorio
1
1.16 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti
1.161 resa entro 12 ore, per biancheria consegnata prima delle ore 9
1.162 resa entro 24 ore (4) (5)
8
4
Allegati
159
1.17 Pulizia calzature (4) (5)
1.171 a cura del personale
1.172 con macchine automatiche ad uso gratuito
4
2
1.18 Pulizia nelle camere
1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (4) (5)
1.182 una volta al giorno (1) (2) (3)
2
1
2 - DOTAZIONE, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01 Numero di locali bagno privati (completi), espresso in percentuale
delle camere dell’albergo (6)
2.011 il 100 per cento (4) (5) (11)
2.012 almeno il 90 per cento
2.013 almeno il 70 per cento (3)
2.014 almeno il 40 per cento (2)
2.015 almeno il 25 per cento
2.016 almeno il 5 per cento
2.02 Dotazione ulteriore dei locali bagno privati
2.021 2º lavabo in almeno il 75 per cento delle camere
2.022 2º lavabo in almeno il 50 per cento delle camere
2.03 Numero dei locali bagno comuni (completi) (6)
2.031 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato
con il minimo di uno per piano (3) (4)
2.032 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato,
con il minimo di uno per piano (2)
2.033 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato,
con il minimo di un locale bagno completo (1)
15
12
10
5
2
1
10
6
3
2
1
2.04 Servizi igienici comuni aggiuntivi
2.041 per ogni bagno
2.042 per ogni gabinetto, con lavabo
2
1
2.05 Riscaldamento (7)
2.051 in tutto l’esercizio (3) (4) (5)
2.052 nei locali comuni e in almeno il 50 per cento delle camere
2.053 nei locali comuni (1) (2)
5
3
1
2.06 Aria condizionata
2.061 in tutto l’esercizio e regolabile dal cliente nelle camere (4) (5)
2.062 nei locali comuni e, regolabile dal cliente, in almeno il 50
per cento delle camere
2.063 nei locali comuni
5
3
1
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
2.07 Ascensore di servizio o montacarichi (8)
2.08 Ascensore per i clienti (8)
2.081 qualunque sia il numero dei piani (4) (5)
2.082 per gli alberghi con locali oltre i primi due piani
(escluso il pianterreno) (2) (3)
2.09 Dotazione delle camere
2.091 letto, comodino, una sedia per letto, tavolino, armadio,
illuminazione normale, cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)
2.092 lampade o appliques da comodino, sgabello per bagagli (2) (3) (4) (5)
2.093 ulteriore punto luce per leggere o scrivere (3) (4) (5)
2.094 specchio con presa di corrente (1) (2) (3) (4) (9)
160
3
3
2
3
2.10 Dotazione ulteriore delle camere
2.101 due poltrone per camera
2.102 una poltrona per camera (5)
2.103 scrittoio
5
3
1
2.11 Vano soggiorno annesso alle camere in più del tre per cento delle camere
3
2.12 Televisione
2.121 a colori in tutte le camere (5)
2.122 in bianco e nero in tutte le camere
2.123 in bianco e nero del 50 per cento delle camere
2.124 ad uso comune (2) (3) (4)
5
4
2
1
2.13 Radio e filodiffusione nelle camere, con regolazione autonoma
2.131 nel 100 per cento delle camere (5)
2.132 in almeno il 50 per cento delle camere
4
1
2.14 Chiamata del personale (1) (2) (3) (4) (5)
2.141 chiamata telefonica diretta (5)
2.142 chiamata attraverso centralino
2.143 chiamata con campanello
4
2
1
2.15 Telefono nelle camere, non abilitato alla chiamata esterna diretta
(i requisiti obbligati di cui alle sottovoci 2.151 e 2.152 possono essere
sostituiti con quelli di cui alle corrispondenti sottovoci 2.161 e 2.162)
2.151 nel 100 per cento delle camere (4)
2.152 almeno nel 70 per cento delle camere (3)
2.153 almeno nel 50 per cento delle camere
2.154 almeno nel 25 per cento delle camere
4
3
2
1
2.16 Telefono nelle camere, abilitato alla chiamata esterna diretta
2.161 nel 100 per cento delle camere (5)
2.162 almeno nel 70 per cento delle camere
8
6
Allegati
161
2.163 almeno nel 50 per cento delle camere
2.164 almeno nel 25 per cento delle camere
2.17 Linee telefoniche esterne
2.171 una linea telefonica con apparecchio per uso comune (1) (2) (3)
2.172 per ogni ulteriore linea telefonica (entro un massimo di 10 linee)
aggiungere punti
2.173 linee telefoniche con apparecchi per uso comune,
in cabine in numero adeguato al numero delle camere (4) (5)
2.174 una linea telefonica ogni 25 camere (5)
2.175 una linea telefonica ogni 30 camere (4)
2.18 Telescrivente (5)
2.19 Sale comuni
2.191 una sala per uso comune, che può coincidere con la sala ristorante (1)
2.192 di superficie complessiva, esclusa l’eventuale sala ristorante,
non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime dieci camere,
mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima,
mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima (2)
2.193 come 2.192, maggiorata del 10 per cento (3)
2.194 come 2.192, maggiorata del 20 per cento
2.195 come 2.192, maggiorata del 30 per cento
2.196 come 2.192, maggiorata del 40 per cento
2.197 come 2.192, maggiorata del 50 per cento
2.198 come 2.192, maggiorata dell’80 per cento
2.199 come 2.192, maggiorata del 100 per cento o più (5)
4
2
2
3
4
5
6
8
11
15
2.20 Ristorante
2.201 in locale apposito (5)
2.202 in locale comune
2.203 se con cucina tipica, aggiungere punti
15
2
3
1
1
1
1
1
8
1
2.21 Tavernetta o tavola calda
2.211 in locale apposito
2.212 in locale comune, o annessa al ristorante o al bar
5
2
2.22 Bar
2.221
2.222
2.223
2.224
5
3
2
1
banco bar posto in locale separato (4) (5)
banco bar posto in locale comune
mobile bar posto in locale comune (2) (3)
esterno, ma con accesso diretto dall’albergo
2.23 Sale separate per letture, congressi, giochi, ecc., per ognuna
2.231 almeno due (5)
2.232 almeno una (4)
3
6
3
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
162
2.24 Sala TV separata (4) (5)
3
2.25 Sala giochi per bambini, separata
2.251 di superficie superiore a mq. 30
2.252 di superficie da 25 a 30 mq.
2.253 se con assistente, aggiungere punti
3
2
3
2.26 Locali di servizio (offices ai piani) (5)
3
2.27 Sauna
2
2.28 Accessibilità per handicappati (accesso a livello stradale o facilitato,
ascensore di cm. 75x130 con porte automatiche, camere e locali bagno
con porte di ingresso di almeno 75 cm. di larghezza)
5
2.29 Montavivande
3
2.30 Cassetta di sicurezza a muro nel 30 per cento delle camere
2
2.31 Impianti sportivo-ricreativi
2.311 piscina coperta
2.312 piscina scoperta
2.313 campo da golf
2.314 campo da tennis, ognuno
2.315 per altri impianti (attrezzature per gioco bambini, minigolf,
bocce, ecc.) ognuno
2.32 Ingresso protetto da portico o pensilina
2.33
Ingresso separato per i bagagli (5)
3 - UBICAZIONE E ASPETTO
3.01 Accessi e comunicazioni
3.011 ottimi
3.012 normali
3.013 se assicurati con mezzi di linea pubblici, aggiungere punti
10
5
6
3
2
3
3
3
2
2
3.02 Collocazione nella località (vista, centralità, parco, ecc.)
3.021 eccezionale
3.022 ottima
3.023 buona
6
4
2
3.03 Silenziosità
3.031 100 per cento delle camere senza rumori, o insonorizzate (5)
3.032 60 per cento delle camere senza rumori, o insonorizzate
3.033 40 per cento delle camere senza rumori o insonorizzate
8
4
2
3.04 Aspetto esterno
Allegati
163
3.041
3.042
3.043
impeccabile
ottimo
buono
3.05 Area di pertinenza dell’esercizio alberghiero, a disposizione della clientela
3.051 almeno 100 mq. per camera
3.052 almeno 50 mq. per camera
3.053 almeno 25 mq. per camera
3.054 almeno 5 mq. per camera
5
3
1
12
8
5
2
3.06 Posti di parcheggio, nell’esercizio o nelle adiacenze,
senza limitazioni di tempo e in percentuale del numero delle camere (10)
3.061 almeno il 100 per cento
3.062 almeno l’80 per cento
3.063 almeno il 60 per cento
3.064 almeno il 30 per cento
8
6
4
2
3.07 Posti di parcheggio assicurati nell’esercizio o nelle adiacenze senza
limitazioni di tempo a richiesta della clientela (5)
2
NOTE ALLA TABELLA B
(1)
Obbligatorio per alberghi *
(2)
Obbligatorio per alberghi **
(3)
Obbligatorio per alberghi ***
(4)
Obbligatorio per alberghi ****
(5
Obbligatorio per alberghi *****
Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all’inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda.
Tale dotazione (voci 2.01 e 2.03) non è tassativa per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti al 31 dicembre 1983, in relazione agli eventuali oggettivi impedimenti connessi
con le caratteristiche strutturali e di superficie degli immobili.
(6)
L’obbligo del riscaldamento (voce 2.05) non sussiste per gli esercizi ad apertura limitata a periodi stagionali compresi fra il 1° maggio e il 30 settembre, per i quali, ai soli fini del
punteggio, l’obbligo si dà per assolto.
(7)
Per gli immobili esistenti al 31 dicembre 1983, l’obbligo degli ascensori e del montacarichi (voci 2.07 e 2.08) non sussiste qualora vi ostino accertati impedimenti di natura
giuridica o tecnica; in tale caso l’obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.
(8)
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
164
L’obbligo dello specchio con presa corrente (sottovoce 2.094) non sussiste per le camere dotate di locale bagno privato.
(9)
Per le località prive di accesso stradale, il punteggio di cui alla voce 3.06 viene attribuito, a titolo compensativo, nella misura di 2 punti.
(10)
L’obbligo dei bagni privati completi nel 100 per cento delle camere (voce 2.011) non
è tassativo per gli esercizi a 4 stelle ubicati in immobili esistenti al 31 dicembre 1983, qualora vi ostino accertati impedimenti di natura giuridica e tecnica; in tale caso l’obbligo dei
bagni privati completi è ridotto al 90 per cento delle camere (voce 2.012).
(11)
L’obbligo non sussiste per i capi servizio non a diretto contatto con la clientela e per la
governante.
(12)
Allegati
165
TABELLA C
REQUISITI (OBBLIGATI E FUNGIBILI)
DEGLI ALBERGHI RESIDENZIALI CON I RELATIVI PUNTEGGI.
1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni
1.011 assicurati 16/24 ore (4)
1.012 assicurati 14/24 ore (3)
1.013 assicurati 12/24 ore (2)
1.02 Servizio custodia valori
1.021 in cassaforte dell’albergo residenziale
1.022 in cassaforte dell’albergo residenziale e con disponibilità di cassette
di sicurezza singole in numero pari ad almeno il 30 per cento
delle unità abitative
1.03 Servizio di notte
1.031 portiere di notte (4)
1.032 addetto disponibile, a chiamata (2) (3)
6
3
1
1
2
10
1
1.04 Trasporto interno dei bagagli
1.041 a cura del personale
1.042 a mezzo carrello a disposizione della clientela
6
3
1.05 Autoservizio per trasporto clienti e bagagli
1.051 gratuito
1.052 a pagamento
5
3
1.06 Servizio di 1.a colazione
1.061 in sala apposita
1.062 in sale comuni destinate anche ad altri usi
1.063 per servizio reso anche nelle unità abitative, aggiungere punti
3
2
5
1.07 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l’impianto
1.071 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto
1.072 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto
3
2
1.08 Servizio di bar nei locali comuni
1.081 assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto
1.082 assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto
1.083 assicurato almeno 2/24 ore
3
2
1
1.09
Servizio di bar nelle unità abitative
1.091 100 per cento delle unità abitative con minibar
o con servizio assicurato 24/24 ore a cura del personale addetto
10
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
1.092
1.093
1.094
assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto
assicurato 12/24 ore a cura del personale addetto
distributori automatici ai piani (almeno 1 per piano)
166
7
5
2
1.10 Divise per il personale (4)
5
1.11 Lingue estere correntemente parlate
1.111 dal gestore o direttore: 3 lingue
2 lingue (4)
1 lingua (2) (3)
1.112 dai capi servizio: 4 o più lingue
3 lingue
2 lingue
1 lingua
3
2
1
4
3
2
1
1.12 Servizio di centralino telefonico
1.121 assicurato da addetto 24/24 ore
1.122 assicurato da addetto 16/24
1.123 assicurato da addetto 12/24 ore (2) (3) (4)
1.124 per conoscenza di almeno due lingue estere da parte dell’addetto,
aggiungere punti
1.125 id. una lingua, aggiungere punti
1.13 Cambio biancheria nelle unità abitative
1.131 lenzuola e federe:
tutti i giorni (4)
almeno 3 volte alla settimana (3)
almeno 2 volte alla settimana (2)
1.132 asciugamani e asciugatoi da bagno:
tutti i giorni (4)
almeno 3 volte alla settimana (2) (3)
1.14 Accessori nei locali-bagno
asciugamani, riserva di carta igienica, sgabello e cestino rifiuti in tutti
i locali, oltre a saponetta, asciugatoio da bagno e sacchetti igienici
in quelli annessi alle unità abitative (2) (3) (4)
1.15 Accessori nelle unità abitative
necessario per cucito
documentazione sull’albergo residenziale e sulla località
necessario per scrivere
per ogni accessorio
1.16 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti
1.161 resa entro 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9
1.162 resa entro 24 ore (4)
5
3
1
2
1
8
4
1
3
1
1
1
8
4
Allegati
167
1.17 Pulizia calzature
1.171 a cura del personale
1.172 con macchine automatiche ad uso gratuito
4
2
1.18 Pulizia nelle unità abitative
1.181 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano
1.182 una volta al giorno, (2) (3) (4)
1.183 se comprende anche le stoviglie, aggiungere punti
2
1
1
2 - DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE
2.01 Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative (2) (3) (4)
1
2.02 Locali-bagno privati completi (1)
2.021 in tutte le unità abitative (2) (3) (4)
2.022 come sopra, con antibagno
2.03 Dotazione ulteriore dei locali-bagno privati
2.031 2° lavabo in almeno il 75 per cento delle unità abitative
2.032 come sopra in almeno il 50 per cento delle unità abitative
1
5
10
6
2.04 Locali-bagno comuni completi (1)
uno per piano (2) (3) (4)
1
2.05 Servizi igienici comuni aggiuntivi
2.051 per ogni bagno
2.052 per ogni gabinetto, con lavabo
2
1
2.06 Riscaldamento in tutto l’esercizio (2) (3) (4) (5)
1
2.07 Aria condizionata
2.071 in tutto l’esercizio, e regolabile dal cliente, nelle unità abitative
5
2.072 nei locali comuni e, regolabile dal cliente, in almeno il 50 per cento
delle unità abitative
3
2.073 nei locali comuni
1
2.08 Ascensore di servizio o montacarichi
3
2.09 Ascensore per i clienti (2) (3) (4) (6)
1
2.10 Composizione delle unità abitative, oltre al locale-bagno di cui alla voce 2.02
2.101 vani distinti per cucina-soggiorno e per pernottamento: in tutte
6
le unità abitative (4)
2.102 vani distinti per cucina-soggiorno e per pernottamento:
in almeno il 50 per cento delle unità abitative
4
2.103 monolocale attrezzato per cucina, soggiorno e pernottamento:
2
in tutte le unità abitative (3)
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
monolocale attrezzato per cucina e per pernottamento:
in tutte le unità abitative (2)
2.11 Dotazioni delle unità abitative
2.111 attrezzatura idonea alla preparazione ed alla consumazione
dei pasti (2) (3) (4)
2.112 dotazione prevista per le camere ed i bagni degli alberghi
di pari livello (2) (3) (4)
2.113 dotazione per il soggiorno degli ospiti (3) (4)
168
2.104
1
1
1
2
2.12 Salotto permanente in vano separato in più del 30 per cento
delle unità abitative
3
2.13 Televisione
2.131 a colori in tutte le unità abitative
2.132 in bianco e nero in tutte le unità abitative (3) (4)
2.133 in bianco e nero nel 50 per cento delle unità abitative
2.134 ad uso comune
5
4
2
1
2.14 Radio o filodiffusione nelle unità abitative, con regolazione autonoma
2.141 nel 100 per cento delle unità abitative (4)
2.142 almeno nel 50 per cento delle unità abitative
4
1
2.15 Chiamata del personale (2) (3) (4)
2.151 chiamata telefonica diretta
2.152 chiamata attraverso centralino e con campanello
2.153 chiamata attraverso centralino
2.154 chiamata con campanello
4
3
2
1
2.16 Telefono nelle unità abitative, non abilitato alla chiamata esterna diretta
(i requisiti obbligati di cui alle sottovoci 2.171, 2.172 e 2.173 possono
essere sostituiti con quelli di cui alle corrispondenti sottovoci
2.181, 2.182 e 2.183) (8)
2.161 nel 100 per cento delle unità abitative (4)
2.162 almeno nel 70 per cento delle unità abitative (3)
2.163 almeno nel 50 per cento delle unità abitative (2)
4
2
1
2.17 Telefono nelle unità abitative, abilitato alla chiamata esterna diretta
2.171 nel 100 per cento delle unità abitative
2.172 almeno nel 70 per cento delle unità abitative
2.173 almeno nel 50 per cento delle unità abitative
8
4
2
2.18 Linee telefoniche esterne
2.181 una linea telefonica con apparecchio per uso comune (2) (3) (4)
2.182 per ogni ulteriore linea telefonica (entro un massimo di 10 linee)
1
1
Allegati
169
2.19 Telescrivente
2.20 Sale comuni
2.201 una sala per uso comune esclusa l’eventuale sala ristorante
2.202 di superficie complessiva (esclusa l’eventuale sala ristorante)
pari a mq. 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative,
mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima,
mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima (3)
2.203 come 2.202, maggiorata del 10 per cento (4)
2.204 come 2.202, maggiorata del 20 per cento
2.205 come 2.202, maggiorata del 30 per cento
2.206 come 2.202, maggiorata del 40 per cento
2.207 come 2.202, maggiorata del 50 per cento
2.208 come 2.202, maggiorata dell’80 per cento
2.209 come 2.202, maggiorata del 100 per cento o più
2.21 Ristorante
2.22 Bar
2.221
2.222
2.223
banco bar posto in locale separato
banco bar posto in locale comune
esterno, ma con accesso diretto dall’albergo residenziale
8
3
2
3
4
5
6
8
11
15
5
10
5
2
2.23 Sale separate per lettura, TV, congressi, giochi per adulti, ecc. per ognuna
3
2.24 Sala giochi per bambini, separata
2.241 di superficie superiore a mq. 30
2.242 di superficie da 25 a 30 mq.
2.243 se con assistente, aggiungere punti
3
2
3
2.25 Locali di servizio (offices) ai piani
3
2.26 Sauna
2
2.27 Cassetta di sicurezza a muro nel 30 per cento delle unità abitative
2
2.28 Accessibilità per handicappati (accesso a livello stradale o facilitato,
ascensore di cm. 75x130 con porte automatiche, locali con porte
di almeno 75 cm. di larghezza)
5
2.29 Impianti sportivo-ricreativi
2.291 piscina coperta
2.292 piscina scoperta
2.293 campo da golf
2.294 campo da tennis, ognuno
2.295 per altri impianti (attrezzature per gioco bambini, minigolf,
bocce, ecc.), ognuno
10
5
6
3
2
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
2.30 Ingresso protetto da portico o pensilina
2.31 Ingresso separato per i bagagli
3 - UBICAZIONE E ASPETTO
3.01 Accessi e comunicazioni
3.011 ottimi
3.012 normali
3.013 se assicurati con mezzi di linea pubblici, aggiungere punti
170
3
3
3
2
2
3.02 Collocazione nella località (vista, centralità, parco, ecc.)
3.021 eccezionale
3.022 ottima
3.023 buona
6
4
2
3.03 Silenziosità
3.031 100 per cento delle unità abitative senza rumori, o insonorizzate
3.032 60 per cento delle unità abitative senza rumori, o insonorizzate
3.033 40 per cento delle unità abitative senza rumori, o insonorizzate
8
4
2
3.04 Aspetto esterno
3.041 impeccabile
3.042 ottimo
3.043 buono
5
3
1
3.05 Area di pertinenza dell’esercizio alberghiero, a disposizione della clientela
3.051 almeno 100 mq. per unità abitativa
3.052 almeno 50 mq. per unità abitativa
3.053 almeno 25 mq. per unità abitativa
3.054 almeno 5 mq. per unità abitativa
12
8
5
2
3.06 Posti di parcheggio gratuiti, nell’esercizio o nelle adiacenze, senza
limitazioni di tempo e in percentuale del numero delle unità abitative (7)
3.061 almeno il 100 per cento
3.062 almeno l’80 per cento
3.063 almeno il 60 per cento
3.064 almeno il 30 per cento
8
6
4
2
NOTE ALLA TABELLA C
Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all’inglese, con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda.
(1)
Allegati
171
Tale dotazione (voci 2.02 e 2.04) non è tassativa per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti al 31 dicembre 1983, in relazione agli eventuali oggettivi impedimenti connessi
con le caratteristiche strutturali e di superficie degli immobili.
(2)
Obbligatorio per gli alberghi residenziali **
(3)
Obbligatorio per gli alberghi residenziali ***
(4)
Obbligatorio per gli alberghi residenziali ****
L’obbligo del riscaldamento (voce 2.06) non sussiste per gli esercizi ad apertura limitata a periodi stagionali compresi fra il 1º maggio ed il 30 settembre, per i quali, ai soli fini
del punteggio, l’obbligo si dà per assolto.
(5)
Per gli immobili esistenti al 31 dicembre 1983, l’obbligo dell’ascensore (voce 2.09) non
sussiste qualora vi ostino accertati impedimenti di natura giuridica o tecnica; in tale caso
l’obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.
(6)
Nelle località prive di accesso stradale, il punteggio di cui alla voce 3.06 viene attribuito, a titolo compensativo, nella misura di punti 2.
(7)
Si tratta di un refuso. Si dovrebbe leggere, più correttamente: “i requisiti obbligati di cui
alle sottovoci 2.161, 2.162 e 2.163 possono essere sostituiti con quelli di cui alle sottovoci
2.171, 2.172 e 2.173.” Sono infatti queste le sottovoci corrispondenti all’esistenza di telefono
nelle unità abitative. Inoltre i requisiti 2.171, 2.172 e 2.173 non sono affatto obbligati e la
sottovoce 2.183 non esiste.
(8)
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
172
TABELLA D
REQUISITI (OBBLIGATI E FUNGIBILI)
DEI VILLAGGI TURISTICI, CON I RELATIVI PUNTEGGI.
1 - SISTEMAZIONE DELL’AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE
1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)
1.011 con fondo naturale
1.012 con spargimento di pietrisco e ghiaia
1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto
1.02 Viabilità pedonale
1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole
(o alla distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro) (1)
1.022 passaggi pedonali ogni piazzola (2) (3)
1
2
3
1
2
1.03 Parcheggio auto (4)
1.031 area di sosta in prossimità del locale di ricevimento,
con un numero di posti-auto pari ad almeno il 5 per cento
del numero delle piazzole
3
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della
configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti-auto
1
non inferiore al 70 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (5)
2
1.033 come 1.032, con posti-auto coperti (3) (5)
1.04 Aree libere per uso comune
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento
dell’intera superficie del villaggio (1) (2)
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell’intera
superficie del villaggio (3)
1.043 di superficie complessiva superiore al 20 per cento dell’intera
superficie del villaggio
1.05 Altre aree, sistemate a giardino
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell’area
di cui alla voce 1.04
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell’area
di cui alla voce 1.04
1.053 di superficie complessiva superiore al 20 per cento dell’area
di cui alla voce 1.04
1.06 Aree ombreggiate
1.061 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento
dell’intera superficie del villaggio (1)
1
4
8
2
3
5
1
Allegati
173
1.062
1.063
1.064
1.065
di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento
dell’intera superficie del villaggio (2)
di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento
dell’intera superficie del villaggio (3)
di superficie complessiva superiore al 40 per cento
dell’intera superficie del villaggio
per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione
(alberi o piante rampicanti) aggiungere punti
1.07 Superficie delle piazzole (5) (6)
1.071 non inferiore a mq. 70 (1)
1.072 non inferiore a mq. 80 (2)
1.073 non inferiore a mq. 90 (3)
1.08 Individuazione delle piazzole
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3)
1.082 confine delle piazzole evidenziati con segnali sul terreno
o con picchetti
1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali o con vegetazione
(alberi, siepi o aiole coltivate)
2
3
4
1
3
5
7
1
1
2
1.09 Sistemazione delle piazzole
1.091 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3)
1.092 come 1.091, prevalentemente a prato
1
3
1.10 Impianto elettrico
da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni
interrate e con prese di corrente all’interno degli allestimenti o,
se esterne, poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica (1) (2) (3)
1
1.11 Impianto di illuminazione
da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti
alla distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro e comunque in modo
da garantire l’agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale
nonché dei servizi comuni (1) (2) (3)
1
1.12 Impianto idrico (7)
da realizzarsi con tubazioni idonee ed alimentato in modo da consentire
l’erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore
a litri 80, di cui almeno litri 20 potabili.
Misure diverse sono consentite qualora lo prevedano regolamenti
locali (1) (2) (3)
1
1.13 Impianto di rete fognaria
da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione
e smaltimento delle acque (1) (2) (3)
1.14 Impianto prevenzione incendi
da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti (1) (2) (3)
174
1
1
1.15 Impianto telefonico per uso comune
1.151 con una linea esterna
1.152 con una linea esterna e cabina (1) (2) (3)
1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee),
aggiungere punti
1
1.16 Impianto per la raccolta dei rifiuti solidi da realizzarsi con l’installazione
di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità
complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole, e da queste
non distanti più di metri 100 (1) (2) (3)
1
2 - SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI
2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito
all’ingresso del villaggio e assicurato
2.011 ore 14/24 (1)
2.012 ore 18/24 (2) (3)
2.013 ore 24/24
1
3
1
2
3
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni
2.021 1 volta al giorno (1)
2.022 2 volte al giorno (2) (3)
1
2
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie
2.031 2 volte al giorno (1) (2)
2.032 con addetto diurno permanente (3)
1
4
2.04 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e pulizia degli appositi recipienti (8)
2.041 1 volta al giorno (1) (2) (3)
2.042 2 volte al giorno
1
4
2.05 Pronto soccorso (1) (2) (3)
2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti,
cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata,
con medico reperibile a chiamata
1
2.052 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata da 501 a 1000 ospiti,
servizio espletato 8/24 ore, in vano attrezzato, da un infermiere
diplomato, con medico reperibile a chiamata
1
2.053 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore
a 1000 ospiti, servizio espletato 16/24 ore, in vano attrezzato,
da infermiere diplomato, con medico reperibile a chiamata
1
Allegati
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune con suddivisione
per sesso nei w c., docce e lavabi (9)
2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti (1) (10)
2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti (2) (3) (10)
2.063 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti (1) (10)
2.064 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti (2) (10)
2.065 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti (3) (10)
2.066 almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti
2.067 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti
2.068 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti
2.069 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti
2.0610 1 lavabo ogni 20 ospiti (1) (10)
2.0611 1 lavabo ogni 20 ospiti dotato di pannello divisorio (10)
2.0612 1 lavabo ogni 15 ospiti (2) (10)
2.0613 1 lavabo ogni 15 ospiti dotato di pannello divisorio (3) (10)
2.0614 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 5 lavabi normali,
messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo (1) (2) (3) (10)
2.0615 1 lavapiedi ogni 50 ospiti (1) (2) (10)
2.0616 1 lavapiedi ogni 40 ospiti (3) (10)
2.0617 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti (10)
2.0618 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti (1) (2) (10)
2.0619 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti (3) (10)
2.0620 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti (1)
2.0621 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio (2)
2.0622 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio (3)
2.0623 1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 10 piazzole non fornite di allaccio
alla rete fognaria (1) (2) (3)
2.07 Erogazione acqua potabile
da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso
fontanelle (10) in ragione di almeno una ogni 40 ospiti (1) (2) (3)
2.08 Erogazione acqua calda (11)
2.081 in tutti i bidet e in almeno il 30 per cento delle docce chiuse (1)
2.082 in tutti i bidet ed in almeno il 30 per cento delle altre
installazioni igienico-sanitarie escluse quelle di cui alle sottovoci
2.061, 2.062 e 2.0623 (2)
2.083 in tutti i bidet ed in almeno il 50 per cento delle altre installazioni
igienico-sanitarie escluse quelle di cui alle sottovoci 2.061, 2.062
e 2.0623 (3)
2.09 Installazioni igienico-sanitarie nelle unità abitative (12),
con allacciamento agli impianti idrico e fognario
175
1
4
3
5
7
2
3
4
5
1
2
3
4
1
1
2
1
3
6
1
3
5
1
1
1
3
5
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
2.091
2.092
2.093
2.094
2.095
2.096
installazioni igienico-sanitarie (lavabo e w.c.)
in almeno il 10 per cento delle U.A.
come 2.091 in almeno il 20 per cento delle U.A.
installazioni igienico-sanitarie (lavabo, doccia, w.c. e bidet)
in almeno il 30 per cento delle U.A.
come 2.093 in almeno il 50 per cento delle U.A. (3)
come 2.093 in almeno il 75 per cento delle U.A.
come 2.093 in tutte le U.A.
2.10 Dotazione delle U.A.
2.101 attrezzature per il soggiorno di un numero di ospiti
non superiore a 8, comprese quelle per la preparazione
e la consumazione dei pasti (1) (2) (3)
2.102 attrezzatura per soggiorno all’aperto composta da 2 sedie a sdraio,
2 sedie, 1 tavolo, 1 ombrellone (3)
2.103 presa di corrente (1) (2) (3)
2.104 riscaldamento in almeno il 30 per cento delle U.A.
2.105 riscaldamento in almeno il 60 per cento delle U.A.
2.106 riscaldamento in almeno il 100 per cento delle U.A.
2.11 Attrezzature di ristoro
2.111 bar (1) (2) (3)
2.112 bar in locale apposito, con tavolino e sedie (3)
2.113 tavola calda o ristorante self-service (2) (3)
2.114 ristorante con numero di coperti non inferiore al 20 per cento
della ricettività autorizzata
2.115 spaccio (1) (2) (3) (13)
176
1
2
4
6
8
10
1
3
1
2
4
7
1
3
2
4
1
2.12 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro,
minigolf, pista pattinaggio, ecc.) (15)
2.121 almeno un’attrezzatura (2)
2.122 almeno 2 attrezzature (3)
2.123 per ogni attrezzatura in più
3
5
2
2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo,
televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni,
noleggio articoli sportivi ecc.)
2.131 almeno una attrezzatura (o servizio) (1)
2.132 almeno 2 attrezzature (o servizi) (2)
2.133 almeno 3 attrezzature (o servizi) (3)
2.134 per ogni attrezzatura o servizio in più
1
3
5
2
Allegati
3 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI
3.01 Accesso
3.011 con oltre 1 Km. di strada non asfaltata
3.012 con non più di 1 Km. di strada non asfaltata
3.013 con strada asfaltata sino all’ingresso
177
1
2
3
3.02 Collocazione nella località (vista, prossimità ad elementi
di richiamo turistico, ecc.)
3.021 buona
3.022 ottima
3.023 eccezionale
1
2
4
3.03 Silenziosità
3.031 buona
3.032 ottima
3.033 eccezionale
1
2
4
4 - SERVIZI INTEGRATIVI (OPTIONALS) (14)
4.01 servizio interpreti
1
4.02 servizio deposito valori
1
4.03 servizio cambio
1
4.04 servizio postale
1
NOTE ALLA TABELLA D
(1)
Obbligatorio per villaggi turistici **
(2)
Obbligatorio per villaggi turistici ***
(3)
Obbligatorio per villaggi turistici ****
Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.03 non sussistono per i villaggi non raggiunti da
strada carrozzabile; l’obbligo di cui alla voce 1.01 non sussiste per i villaggi con solo accesso pedonale. In tali casi, ai fini della classificazione vengono attribuiti, a titolo compensativo, rispettivamente 4 e 2 punti.
(4)
Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l’area di parcheggio di cui alle sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50 per cento.
(5)
La piazzola è attrezzabile con una unità abitativa avente capacità ricettiva massima di 8
persone e media di 4 persone. È consentita la suddivisione della piazzola in due settori
limitatamente al caso di tende con non più di tre posti ognuna.
(6)
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
178
Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari ad almeno il
consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l’approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere
chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.
(7)
Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito dal pubblico servizio, dovrà
essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.
(8)
Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate,
l’obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane
secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili
nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte
le piazzole risultino dotate di installazioni igienico-sanitarie private, l’obbligo di cui sopra
permane nella misura di una installazione ogni 100 persone ospitabili.
(9)
(10)
Da dislocarsi a non più di 150 m. dalle piazzole cui sono destinate.
L’obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente alle
installazioni di uso comune e, qualora esistano, a quelle riservate. Negli insediamenti
situati oltre i m. 700 s.l.m. l’erogazione dell’acqua calda deve essere assicurata in almeno
il 50 per cento delle installazioni igienico-sanitarie, escluse quelle di cui alle sottovoci
2.061, 2.062 e 2.0623.
(11)
Per unità abitativa (U.A.) si intende l’insieme dato dalla piazzola e dai manufatti ivi
installati. Nelle U.A. la superficie coperta non può essere inferiore a mq. 3 per persona e
non può superare:
(12)
mq. 35 nei villaggi a 2 stelle;
mq. 40 nei villaggi a 3 stelle;
mq. 45 nei villaggi a 4 stelle.
Tali parametri non si applicano per tende o roulottes. La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla somma della capacità ricettiva delle singole U.A., e non può comunque
superare quella media di 4 persone per U.A.
L’obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso l’obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.
(13)
(14)
Servizi facoltativi.
Nel BURAS alla voce 2.12 vengono attribuiti punti 3. Si tratta di un refuso. I punteggi
vanno attribuiti in tal caso solo alle sotovoci 2.121 (3 punti), 2.122 (5) e 2.123 (2).
(15)
Allegati
179
TABELLA E
REQUISITI (OBBLIGATI E FUNGIBILI)
DEI CAMPEGGI, CON I RELATIVI PUNTEGGI.
1 - SISTEMAZIONE DELL’AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE
1.01 Viabilità veicolare interna a prova d’acqua e di polvere (1) (2) (3) (4) (5)
1.011 con fondo naturale
1.012 con spargimento di pietrisco e ghiaia
1.013 con cassonetto di materiale arido o con rifinitura di asfalto
1
2
3
1.02 Viabilità pedonale
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole, e comunque alla distanza
massima di 50 mt. l’uno dall’altro (1) (2)
1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole (3) (4)
1.023 passaggi pedonali ogni piazzola
1
2
3
1.03 Parcheggio auto (5)
1.031 area di sosta in prossimità del locale di ricevimento,
con un numero di posti-auto pari ad almeno il 5 per cento
del numero delle piazzole
1.032 una o più aree di parcheggio, a seconda delle dimensioni o della
configurazione del terreno, con un numero complessivo di posti
auto non inferiore al 70 per cento del numero delle piazzole (1) (2) (3) (6)
1.033 come 1.032, con posti-auto coperti (4) (6)
1.04 Aree libere per uso comune
1.041 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell’intera
superficie del campeggio (1) (2) (3)
1.042 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell’intera
superficie del campeggio (4)
1.043 di superficie complessiva superiore al 20 per cento dell’intera
superficie del campeggio
1.05 Altre aree, sistemate a giardino
1.051 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell’area
di cui alla voce 1.04
1.052 di superficie complessiva non inferiore al 15 per cento dell’area
di cui alla voce 1.04
1.053 di superficie complessiva superiore al 20 per cento dell’area
di cui alla voce 1.04
1.06 Aree ombreggiate
3
1
2
1
4
8
2
3
5
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
1.061
1.062
1.063
1.064
1.065
di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento
dell’intera superficie del campeggio (1) (2)
di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento
dell’intera superficie del campeggio (3)
di superficie complessiva non inferiore al 30 per cento
dell’intera superficie del campeggio (4)
di superficie complessiva superiore al 40 per cento
dell’intera superficie del campeggio
per ombreggiatura prevalentemente ottenuta da vegetazione
(alberi o piante rampicanti) aggiungere punti
1.07 Superficie delle piazzole
1.071 non inferiore a mq. 60 (1)
1.072 non inferiore a mq. 70 (2)
1.073 non inferiore a mq. 80 (3)
1.074 non inferiore a mq. 90 (4)
1.08 Individuazione delle piazzole
1.081 contrassegno numerico progressivo, in ogni piazzola (1) (2) (3) (4)
1.082 confini della piazzola evidenziati con segnali sul terreno
o con picchetti
1.083 come 1.082, con altri divisori artificiali o con vegetazione
(alberi, siepi o aiole coltivate)
1.09 Sistemazione delle piazzole
1.091 a prova di acqua e di polvere (1) (2) (3) (4)
1.092 come 1.091, prevalentemente a prato
1.10 Impianto elettrico
da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con canalizzazioni interrate e con
prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica (1) (2) (3) (4)
1.11 Impianto di illuminazione
da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I., con punti luce posti
alla distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro e comunque in modo
da garantire l’agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché
dei servizi comuni (1) (2) (3) (4)
1.12 Impianto idrico (8)
da realizzarsi con tubazioni idonee ed alimentate in modo da consentire
l’erogazione minima giornaliera per ospite autorizzato non inferiore
a litri 80, di cui almeno litri 20 potabili. Misure diverse sono consentite
qualora lo prevedano regolamenti locali (1) (2) (3) (4)
1.13 Impianto di rete fognaria
180
1
2
3
4
1
1
3
5
7
1
1
2
1
3
1
1
1
Allegati
181
da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con allacciamento
alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione
e smaltimento delle acque (1) (2) (3) (4)
1
1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme
vigenti (1) (2) (3) (4)
1
1.15 Impianto telefonico per uso comune
1.151 con una linea esterna (1) (9)
1.152 con una linea esterna e cabina (2) (3) (4)
1.153 per ogni ulteriore linea (entro un massimo di 10 linee),
aggiungere punti
1
1.16 Impianto per la raccolta dei rifiuti solidi da realizzarsi con l’installazione
di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta,
di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole,
e da queste non distanti più di metri 100 (1) (2) (3) (4)
1
2 - SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI
2.01 Servizio ricevimento - accettazione posto in locale apposito all’ingresso
del campeggio (1) (2) (3) (4)
1
3
1
2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni
2.021 almeno 1 volta al giorno (1) (2)
2.022 almeno 2 volte al giorno (3) (4)
1
2
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie
2.031 2 volte al giorno (1) (2) (3)
2.032 con addetto diurno permanente (4)
1
4
2.04 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e pulizia degli appositi recipienti (10)
2.041 almeno 1 volta al giorno (1) (2) (3) (4)
1
2.042 almeno 2 volte al giorno
4
2.05 Pronto soccorso (1) (2) (3) (4)
2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti,
cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata,
con medico reperibile a chiamata
1
2.052 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore
a 1000 ospiti, servizio espletato 8 su 24 ore, in vano attrezzato,
da un infermiere diplomato, con medico disponibile a chiamata (15) (17)
2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso comune con suddivisione per sesso
nei w.c., docce e lavabi (11)
2.061 1 w.c. ogni 25 ospiti (1) (2)
2.062 1 w.c. ogni 20 ospiti (2) (3)
1
4
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
2.063
2.064
2.065
2.066
2.067
2.068
2.069
2.0610
2.0611
2.0612
2.0613
2.0614
2.0615
2.0616
2.0617
2.0618
2.0619
2.0620
2.0621
2.0622
2.0623
2.0624
2.0625
1 w.c. ogni 15 ospiti (4)
1 doccia chiusa ogni 50 ospiti (1)
1 doccia chiusa ogni 40 ospiti (2)
1 doccia chiusa ogni 30 ospiti (3)
1 doccia chiusa ogni 20 ospiti (4)
almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti
almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti
almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti
almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti
1 lavabo ogni 20 ospiti (1) (2) (12)
1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di pannello divisorio (12)
1 lavabo ogni 15 ospiti (3) (12)
1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello divisorio (4) (12)
1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte ogni 15 lavabi normali,
messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo (1) (2) (3) (4)
1 lavapiedi ogni 50 ospiti (1) (2) (3)
1 lavapiedi ogni 40 ospiti (4)
1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50 ospiti (1) (12)
1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti (2) (3) (12)
1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti (4) (12)
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti (1) (2)
1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio (3)
1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio (4)
1 vuotatoio per w.c. chimici ogni 30 piazzole non fornite di allaccio
alla rete fognaria (1) (2) (3) (4)
2.07 Erogazione acqua potabile
da assicurarsi per lavabi, nonché attraverso fontanelle (1) (2) (3) (4)
2.08 Erogazione acqua calda (13)
2.081 in almeno il 30 per cento delle docce (3)
2.082 in almeno il 50 per cento delle docce e nel 30 per cento dei lavabi
e dei lavelli (4)
2.09 Dotazione delle piazzole
2.091 presa di corrente (2) (3) (4)
2.092 allaccio alla rete fognaria in almeno il 10 per cento delle piazzole
2.093 allaccio alla rete fognaria in almeno il 20 per cento delle piazzole
2.094 allaccio alla rete fognaria in tutte le piazzole
2.095 allaccio alla rete idrica in almeno il 10 per cento delle piazzole
2.096 allaccio alla rete idrica in almeno il 50 per cento delle piazzole
2.097 allaccio alla rete idrica in tutte le piazzole
182
1
1
3
5
7
2
3
4
5
1
2
3
4
1
1
2
1
3
6
1
3
5
1
1
3
5
1
1
2
5
1
4
8
Allegati
2.10 Attrezzature di ristoro
2.101 bar (1) (2) (3) (14)
2.102 bar in locale apposito, con tavolini e sedia (4)
2.103 tavola calda o ristorante self-service (3) (4)
2.104 ristorante con numero di coperti non inferiore al 20 per cento
della ricettività autorizzata
2.105 spaccio (1) (2) (3) (4) (14)
2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro,
minigolf, pista pattinaggio, ecc.)
2.111 almeno 1 attrezzatura (3)
2.112 almeno due attrezzature (4)
2.113 per ogni attrezzatura in più
2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo,
televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni,
noleggio articoli sportivi, ecc.)
2.121 almeno 1 attrezzatura (o servizio) (2)
2.122 almeno 2 attrezzature (o servizi) (3)
2.123 almeno 3 attrezzature (o servizi) (4)
2.124 per ogni attrezzatura o servizio in più
183
1
3
2
4
1
3
5
2
1
3
5
2
3 - SERVIZI INTEGRATIVI (OPTIONALS) (16)
3.01 servizio interpreti
3.02 servizio deposito valori
3.03 servizio cambio
3.04 servizio postale
1
1
1
1
4 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE AMBIENTALI
4.01 Accesso
4.011 con oltre 1 Km. di strada non asfaltata
4.012 con non più di 1 Km. di strada non asfaltata
4.013 con strada asfaltata sino all’ingresso
1
2
3
4.02 Collocazione nella località (vista, prossimità ad elementi
di richiamo turistico, ecc.)
4.021 buona
4.022 ottima
4.023 eccezionale
1
2
4
4.03 Silenziosità
4.031 buona
4.032 ottima
4.033 eccezionale
1
2
4
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
184
NOTE ALLA TABELLA E
(1)
Obbligatorio per campeggi *
(2)
Obbligatorio per campeggi **
(3)
Obbligatorio per campeggi ***
(4)
Obbligatorio per campeggi ****
Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.03 non sussistono per i campeggi non raggiunti da
strada carrozzabile; l’obbligo di cui alla voce 1.01 non sussiste per i campeggi con solo
accesso pedonale. In tali casi, ai fini della classificazione vengono attribuiti, a titolo compensativo, rispettivamente 4 e 2 punti.
(5)
Qualora sia consentita la sosta delle auto nelle piazzole, l’area di parcheggio di cui alle
sottovoci 1.032 e 1.033 potrà essere corrispondentemente ridotta. In tal caso la superficie delle piazzole (voce 1.07) con parcheggio annesso dovrà essere aumentata del 50 per
cento (gli autoveicoli attrezzati per l’alloggio sono equiparati alle “caravan”).
(6)
La piazzola si intende per un equipaggio con lo standard medio di 4 persone. È consentita la suddivisione della piazzola in due settori limitatamente al caso di tende con non più di
3 posti ognuna, rimanendo in ogni caso invariata la capacità ricettiva totale del complesso.
(7)
Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari ad almeno il
consumo di una giornata calcolato sulla capacità ricettiva autorizzata. Quando l’approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi impianti devono essere del tutto distinti; le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere
chiaramente evidenziate con scritte in più lingue o con appositi simboli.
(8)
L’obbligo non sussiste se esiste un posto telefonico nel raggio di Km. 2. In questo caso
l’obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.
(9)
Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non garantito da pubblico servizio, dovrà
essere effettuato secondo le disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.
(10)
Qualora una parte delle piazzole sia servita da installazioni igienico-sanitarie riservate,
l’obbligo di allestire nel complesso corrispondenti installazioni di uso comune permane
secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato al numero di persone ospitabili
nelle piazzole non dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate. Nel caso in cui tutte
le piazzole risultino dotate di installazioni igienico-sanitarie private, l’obbligo di cui sopra
permane nella misura di una installazione ogni 100 persone ospitabili.
(11)
(12)
Da dislocarsi a non più di 150 metri dalle piazzole cui sono destinate.
L’obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione acqua calda) va riferito distintamente alle
installazioni di uso comune e, qualora esistano, a quelle riservate. Negli insediamenti
(13)
Allegati
185
situati oltre i 700 metri sul livello del mare, l’erogazione dell’acqua calda deve essere assicurata in almeno il 50 per cento delle installazioni igienico-sanitarie, escluse quelle di cui
alle sottovoci 2.061, 2.062 e alle sottovoci 2.061, 2.062, 2.063 e 2.0625. (Si segnala che
andrebbe considerata in queste esclusioni anche la sottovoce 2.063, in quanto non necessita di
acqua calda, al pari delle sottovoci 2.061 e 2.062. La sottovoce 2.0625 è indicata nel BURAS
come sottovoce 2.0626. Si tratta di un refuso).
L’obbligo non sussiste se esistono punti di vendita nel raggio di un chilometro. In questo caso, l’obbligo, ai soli fini del punteggio, si dà per assolto.
(14)
(15)
Obbligatorio solo quando il numero degli ospiti superi le 1.000 unità.
(16)
Servizi facoltativi.
(17)
Si segnala che nel BURAS non è previsto alcun punteggio alla sottovoce 2.052.
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
186
TABELLA F
STANDARDS QUALITATIVI PER L’ATTRIBUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE “LUSSO”.
1) Eccezionali elementi qualitativi dell’immobile derivanti da:
- Vista panoramica;
- Rilevanti pregi architettonici, artistici e decorativi della costruzione;
- Particolare interesse storico e di tradizione dell’albergo in relazione anche alla abituale clientela che lo ha frequentato;
- Costruzione armonicamente inserita in contesto ambientale di particolare interesse
storico, artistico, monumentale o naturale;
- Tipo di costruzione che per gusto estetico, ubicazione, protezione da rumori, parco,
o altri ampi spazi riservati, si distingue particolarmente dagli edifici circostanti e da
quelli della località adibiti ad albergo;
- Rilevante ampiezza e fasto dell’entrata e della hall (per esempio: statue, fontane, scalone monumentale, sculture, tappeti, arazzi, quadri di autore, camino, poltrone e
mobili antichi, ecc.);
- Particolare favorevole rapporto, sia in termini di superficie che di numero, tra spazi
e locali di uso comune e camere;
- Particolare ampiezza delle sale di uso comune, dimensionate in misura superiore
all’indispensabile in funzione del numero degli ospiti;
- Particolare ampiezza delle camere;
- Esistenza di appartamenti;
- Ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese;
- Montacarichi e montavivande;
- Eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione
dello stabile, degli impianti, dotazione ed arredi;
- Per zone di vacanza, impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata;
- Grande ristorante;
- Terrazza e solarium;
- Eleganza e funzionalità dei bagni.
Allegati
187
2) Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali:
- Tappeti o moquette in tutti gli ambienti;
- Mobili di pregio estetico o antichi;
- Arredi e tendaggi di particolare tono;
- Televisione in tutte le camere, filodiffusione o diffusore di musica a circuito chiuso o
radio in tutte le camere;
- Lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti;
- Attrezzature, posaterie, stoviglie di particolare tono.
3) Particolarità e qualità del servizio:
- Direzione particolarmente qualificata;
- Servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale
qualificato e numericamente sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad
ogni cliente;
- Rapporto particolarmente favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti;
- Qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla
conoscenza di lingue estere;
- Dotazione di uniformi che identifichino gli addetti ai vari servizi;
- Ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante à la carte;
- Servizio di bar efficiente e possibilmente assicurato in più locali.
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
TABELLA G
188
Allegati
189
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE
ALLEGATO H/1
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CASE PER FERIE.
1. Le case per ferie, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere:
a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 9 per le camere ad un letto e mq 14 per le camere a due letti con un incremento di superficie di mq
4 per ogni letto in più e con un massimo di quattro posti letto per camera; altezza dei
locali analoga a quella prescritta per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi di ogni singolo Comune;
b) almeno un wc e un lavabo ogni sei posti letto, un bagno o doccia e un bidè ogni dieci
posti letto non serviti da dotazioni private;
c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da: letto, sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per persona, nonché da tavolino, specchio e cestino rifiuti
per camera;
d) locali comuni di soggiorno distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non
inferiore a mq 0,50 per ogni posto letto autorizzato;
e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti;
f ) cassetta di pronto soccorso;
g) servizio di telefono ad uso comune.
2. Nelle case per ferie esistenti alla data del 5 settembre 1998 e non dotate della superficie di cui alla lettera a), è sufficiente che sia garantita nelle camere, la cui superficie minima non dovrà mai essere inferiore agli 8 mq, una cubatura minima di mc 12 per persona.
ALLEGATO H/2
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTÙ.
1. Gli ostelli per la gioventù, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche avere:
a) superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 9 per le camere ad un letto e mq 14 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq
4 per ogni letto in più e con un massimo di sei posti letto per camera;
b) almeno un wc e una doccia ogni dieci posti letto e un lavabo ogni sei posti letto non
serviti da dotazioni private;
c) arredamento minimo delle camere da letto costituito da: letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, nonché da un tavolino e un cestino rifiuti per camera;
d) locali di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq 0,50 per ogni posto letto autorizzato;
e) idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le norme vigenti;
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
190
f ) cassetta di pronto soccorso;
g) servizio di telefono ad uso comune.
2. Negli ostelli per la gioventù esistenti o in costruzione alla data del 5 settembre
1998, non dotati della superficie di cui alla lettera a), è sufficiente che sia garantita nelle
camere, la cui superficie minima non dovrà mai essere inferiore ai 9 mq, una cubatura
minima di mc 14 per persona.
3. È consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc 14 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto autorizzati.
4. Le camere da letto ed i locali igienici devono essere predisposti separatamente per
uomini e donne.
5. I complessi di cui al presente articolo possono essere dotati di particolari attrezzature che consentono il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, come la disponibilità di cucina o di punti autonomi di cottura, sotto la responsabilità del gestore.
ALLEGATO H/3
REQUISITI E CARATTERISTICHE DEGLI AFFITTACAMERE.
1. I locali destinati all’esercizio di affittacamere, oltre a possedere i requisiti previsti per
le case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche essere
dotati di:
a) almeno un locale bagno, composto di wc, bidè, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente, ogni otto persone, o frazione, ivi comprese le persone
appartenenti al nucleo familiare e conviventi;
b) arredamento minimo delle camere da letto costituito da letto, sedia e comodino per
persona nonché da tavolo, armadio, specchio e cestino rifiuti per camera;
c) accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno di uso comune.
ALLEGATO H/4
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE.
1. Le strutture in cui si esercita l’attività ricettiva individuate nell’articolo 57 devono
possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle normative vigenti per i locali di civile abitazione.
2. L’esercizio di C.A.V. secondo le modalità del titolo II, parte I, non comporta modifica di destinazione d’uso ai fini urbanistici delle strutture immobiliari impiegate.
Allegati
191
ALLEGATO H/5
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ALLOGGI TURISTICO-RURALI.
1. Le attività di turismo rurale possono essere svolte alle condizioni di cui al comma 2
dell’articolo 60, con le seguenti tipologie di esercizi:
a) esercizi alberghieri, di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, e successive
modifiche e integrazioni;
b) esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, di cui alla lettera a),
comma 1, dell’articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, e successive modifiche e
integrazioni;
c) esercizi per la gestione di servizi di organizzazione e supporto alle attività didattiche
all’aria aperta e per il tempo libero.
2. La sistemazione dei fabbricati rurali già esistenti e destinati al turismo rurale può
avvenire, laddove necessario, attraverso interventi di restauro, adeguamento o ristrutturazione edilizia. Gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere effettuati nel
rispetto delle caratteristiche degli edifici, conservandone l’aspetto complessivo e i singoli
elementi architettonici, sulla base delle indicazioni esecutive del Piano urbanistico comunale di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. La realizzazione dei punti di ristoro di cui al comma 2 dell’articolo 60 deve avvenire in armonia con il contesto paesistico-territoriale e nel rispetto delle tipologie edificatorie rurali tipiche del luogo.
ALLEGATO H/6
REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI RESIDENCE.
1. Ferma restando l’applicazione delle leggi vigenti in materia, la gestione di residence può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
2. Le unità abitative di cui si compongono i residence devono possedere i requisiti
igienico-sanitari ed edilizi previsti dalle norme di legge e regolamentari per i locali di civile abitazione. L’utilizzo di residence secondo le modalità previste nel titolo II, parte I,
non comporta modifiche di destinazione d’uso dei medesimi a fini urbanistici.
3. In deroga alle norme vigenti nei residence la ricettività può essere incrementata purché sia garantito un minimo di mq 6 di superficie per ogni posto letto aggiunto al netto
di ogni vano accessorio.
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
192
ALLEGATO I
Tabella per la classificazione degli alloggi utilizzati per l’esercizio di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze (i parametri cui si fa riferimento sono quelli fissati dalla Legge 27 luglio 1978, n. 392 sull’equo canone):
1 - CONSERVAZIONE
normale, coeff.
mediocre, coeff.
1,00
0,60
2 - UBICAZIONE
centro storico o centrale, coeff.
semiperiferia, coeff.
zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica
o nella zona turistica o agricola:
turistica, coeff.
periferica, coeff.
agricola, coeff.
1,30
1,00
0,85
3 - LIVELLO
piano attico, coeff.
piani intermedi, coeff.
piano terreno, coeff.
piano seminterrato, coeff.
1,20
1,00
0,90
0,80
4 - TIPOLOGIA DEL FABBRICATO
A/1 coeff.
A/2 coeff.
A/3 coeff.
A/4 coeff.
A/5 coeff.
A/6 coeff.
A/7 coeff.
2,00
1,25
1,05
0,80
0,50
0,70
1,40
1,30
1,20
Dal prodotto dei coefficienti di cui sopra risultano i seguenti coefficienti minimi per le
singole categorie:
Cat. 1° superiore o uguale a 1,82
Cat. 2° superiore o uguale a 1,00
Cat. 3° superiore o uguale a 0,384
Allegati
193
ALLEGATO L
TABELLA DEI REQUISITI PER I RESIDENCE.
A) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI
1 Componenti della struttura
1.1 Locale per il ricevimento dei clienti.
1.2 Ascensore per i clienti (per immobili a più di un piano fuori terra). Gli immobili
realizzati antecedentemente al 5 settembre 1998 sono dispensati dall’obbligo
dell’ascensore nel caso di oggettivi impedimenti strutturali e qualora la realizzazione comporti la riduzione del numero di unità abitative al di sotto del limite
minimo di impresa.
1.3 Riscaldamento in tutto l’esercizio nei mesi invernali. L’obbligo del riscaldamento
non vige per i residence ad apertura stagionale estiva.
1.4 Apparecchio telefonico comune a disposizione della clientela, in assenza di
impianto in ogni unità abitativa.
1.5 Accessibilità per handicappati, nel rispetto della Legge 9 gennaio 1989, n. 13.
1.6 Posti auto, in parcheggio scoperto, pari al numero delle unità abitative. Gli
immobili realizzati antecedentemente al 5 settembre 1998 sono dispensati da
tale obbligo nel caso di oggettivi impedimenti.
2 Componenti di ogni unità abitativa
2.1 Locale-bagno
2.1.1 Attrezzature: lavabo, bidè, vasca da bagno o doccia, wc, specchio con presa
di corrente, acqua calda e fredda.
2.1.2 Dotazioni: sgabello, cestino rifiuti, scopinetto, stendibiancheria e necessario per la pulizia dell’unità abitativa. Lo stendibiancheria può essere sostituito da apposito locale comune per gli ospiti.
2.1.3 Corredi: saponetta all’arrivo del cliente, carta igienica con riserva, sacchetti igienici e, per ogni posto letto utilizzato, asciugamani, salvietta per bidè,
asciugatoio da bagno.
Spazi destinati alle funzioni di:
2.2 Cucina o angolo cottura.
2.2.1 Attrezzature: lavello e scolapiatti, fornelli con aspirazione forzata, mobilio,
frigorifero e portarifiuti.
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
194
2.2.2 Dotazioni: stoviglie per la preparazione e la consumazione dei pasti in rapporto ai posti-letto permanenti.
2.3 Pranzo
Dotazioni: tavolo o piano d’appoggio, seggiole e panche in numero pari ai postiletto permanenti.
2.4 Soggiorno
Dotazioni: divano o divano-letto o poltrona.
2.5 Pernottamento
2.5.1 Dotazioni: letto fisso, comodino o tavolino di servizio, lampade o applique, armadio dotato di almeno quattro appendiabiti per ogni posto-letto
utilizzato e di adeguata cassettiera o ripiani. Solo in caso di unità monolocali è consentita la dotazione di letto a scomparsa o divano-letto.
2.5.2 Corredi: lenzuola e federa per ogni posto-letto utilizzato.
3
Servizi
3.1 Segreteria (ricevimento, informazioni, centralino, portierato) 16/24 ore, per sette giorni la settimana. Deve comunque essere sempre garantita la reperibilità del
gestore o addetto anche fuori dal normale orario di segreteria-ricevimento.
3.2 Pulizia delle unità abitative (escluso il riassetto della cucina) una volta alla settimana.
3.3 Cambio biancheria da letto e da bagno una volta alla settimana.
3.4 Lingue estere correntemente parlate dal gestore: almeno una.
B) REQUISITI FUNGIBILI
4 Dotazioni della struttura
4.1 Aria condizionata in tutto l’esercizio
3
4.2 Ristorante
5
4.3 Bar
3
4.4 Sale convegni (almeno 50 posti)
2
4.4.1 Per ogni cinquanta posti in più aggiungere punti
4.5 Altre sale per uso comune: lettura, TV, ecc. (ognuna)
1
1
Allegati
195
4.6 Sala giochi o spazi esterni attrezzati per bambini
2
4.7 Impianti sportivo-ricreativi (1)
4.7.1 Piscina coperta
4.7.2 Piscina scoperta
4.7.3 Campo da tennis (ognuno)
4.7.4 Altri impianti: minigolf, bocce, ecc. (ognuno)
4.8 Posti auto all’interno del complesso, in numero superiore al 50%
delle unità abitative
4.8.1
4.8.2
in garage o box
in parcheggio coperto
5
3
2
1
5
3
1
5 Dotazioni delle unità abitative
5.1 Aria condizionata regolabile dal cliente
2
5.2 Almeno il 50% delle unità con cucina in locale separato
e distinto da ogni altro locale
3
5.3 Televisione
5.3.1
5.3.2
a colori
in bianco e nero
3
2
5.4 Radio e/o filodiffusione
1
5.5 Telefono abilitato alla chiamata esterna diretta
3
5.5.1
Telefono nella camera con chiamata per centralino
1
5.6 Elettrodomestici ed accessori
5.6.1
5.6.2
Lavastoviglie, lavatrice (ognuno)
Ferro da stiro, altri elettrodomestici (ognuno)
2
1
6 Servizi
6.1 Segreteria e sorveglianza per ogni quattro ore oltre al minimo aggiungere punti
2
6.2 Servizio custodia valori
2
6.3 Pulizia delle unità abitative: per ogni intervento oltre al minimo aggiungere
punti
3
6.4 Biancheria: per ogni cambio oltre al minimo
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
6.4.1
6.4.2
da letto, aggiungere punti
da bagno, aggiungere punti
196
3
2
6.5 Lingue estere:
per ogni lingua correntemente parlata dal gestore o direttore
o dal personale di segreteria, oltre al minimo, aggiungere punti
6.6 Organizzazione di servizi ricreativi per la clientela
(animazione, corsi sportivi ecc.) aggiungere punti
1
5
Classificazione dei Residence
Cat. 3°: requisiti minimi obbligatori
Cat. 2°: requisiti minimi più 25 punti di requisiti fungibili
Cat. 1°: requisiti minimi più 40 punti di requisiti fungibili
NOTE ALL’ALLEGATO L
Nel BURAS alla voce 4.7 vengono attribuiti punti 5. Si tratta di un refuso. I punteggi vanno attribuiti in tal caso solo alle sottovoci 4.7.1 (punti 5), 4.7.2 (3), 4.7.3 (2), e 4.7.4 (1).
(1)
Allegati
197
ALLEGATO M
SEGNI DISTINTIVI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
198
ALLEGATO N
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE DI CUI ALL’ART. 42.
N/1
CASE PER FERIE
1. L’esercizio dell’attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione
comunale.
2. L’autorizzazione deve indicare:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è
destinata la struttura;
d) il numero delle camere e dei posti letto;
e) l’eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
f ) il regolamento interno per l’uso della struttura;
g) il periodo o i periodi di apertura.
3. L’autorizzazione può comprendere la somministrazione dei cibi e delle bevande
limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in
relazione alle finalità dello stesso.
N/2
OSTELLI PER LA GIOVENTÙ
1. L’esercizio dell’attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione comunale, riportante il numero delle camere, dei posti letto ed il periodo di apertura.
2. L’autorizzazione deve indicare:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è
destinata la struttura;
d) il numero delle camere e dei posti letto;
e) l’eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
f ) il regolamento interno, per l’uso della struttura;
g) il periodo o i periodi di apertura;
Allegati
199
h) le modalità ed i limiti di utilizzazione per scopi ricettivi diversi nei periodi in cui gli
ostelli non sono occupati dall’utenza giovanile.
3. L’autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione
alle finalità dello stesso.
N/3
AFFITTACAMERE
1. Chi intende esercitare l’attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.
2. L’autorizzazione deve inoltre indicare:
a) generalità del titolare;
b) ubicazione dei vani destinati all’attività ricettiva e numero dei posti letto, distinti per
vano;
c) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
d) servizi complementari offerti;
e) periodi di esercizio dell’attività.
N/4
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (C.A.V.)
1. Il Sindaco concede l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di C.A.V. dietro presentazione, da parte dell’imprenditore, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante l’ubicazione, le caratteristiche e i posti-letto di ciascuna delle case o appartamenti di
cui ha la disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dal titolo II, parte I, nonché di planimetria catastale delle unità destinate all’alloggio.
2. L’imprenditore è altresì obbligato a comunicare, all’atto della presentazione della
domanda di autorizzazione, le prestazioni di servizi che intende erogare.
3. Ogni variazione nel numero delle case o appartamenti utilizzati dall’imprenditore
nell’esercizio della attività autorizzata deve essere comunicata e autorizzata secondo le
modalità individuate al comma 2.
4. Il segno distintivo corrispondente alla classificazione assegnata, nella forma riportata nell’allegato M, deve essere ben visibile sia all’esterno che all’interno della struttura
ricettiva.
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
200
N/5
RESIDENCE
1. L’apertura e la gestione di residence è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da
parte del Sindaco del Comune in cui è situata la struttura ricettiva nel rispetto delle norme contenute nella Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Nel provvedimento autorizzatorio sono individuate le strutture ricettive nell’ambito delle quali l’attività è consentita.
Allegati
201
TABELLA O
MATERIE E DISCIPLINE DELLE PROVE D’ESAME PER LE DISTINTE FIGURE PROFESSIONALI.
Punto 1) - Per le “Guide turistiche”:
a) elementi di ordinamento regionale e legislazione turistica;
b) cultura storica, archeologica, letteraria, linguistica, artistica, economica, geografica ed
etnografica della Sardegna;
c) folklore e gastronomia;
d) conoscenza dell’ambiente naturale paesaggistico e residenziale e principali strutture
isolane di servizio;
e) conoscenza di almeno due lingue straniere;
f ) normativa di esercizio, contenuti e deontologia della attività professionale.
Per le guide turistiche a specializzazione “archeologica”, le prove d’esame sono integrate dall’accertamento di una più approfondita e puntuale preparazione dei candidati in
materia di archeologia isolana nuragica e prenuragica.
All’integrazione delle prove d’esame per le guide turistiche a specializzazione in
“ambientistica naturale e paesaggistica” viene invece provveduto con un più diffuso e
rigoroso approfondimento dei temi relativi all’ambiente naturalistico isolano.
Per le guide turistiche a specializzazione “speleologica” si richiede una conoscenza di
elementi di speleologia generale, delle grotte e cavità naturali dell’isola, delle attrezzature
e delle tecniche per il turismo speleologico.
Punto 2) - Per gli “Interpreti turistici ”:
a) elementi di ordinamento regionale e legislazione turistica;
b) due o più lingue straniere, di cui almeno una fra quelle di maggiore diffusione;
c) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell’attività professionale.
Punto 3) - Per gli “Animatori turistici”:
a) elementi di ordinamento regionale e legislazione turistica;
b) conoscenza delle varie risorse e attrattive turistiche del territorio, quali ambiente naturale, beni ambientali, artistici e monumentali, archeologia, speleologia, usanze folklore e tradizioni, spettacolo in generale, gastronomia, sport, turismo equestre e turismo
venatorio, termalismo, pesca sportiva e dilettantistica, ecc.;
c) conoscenza di almeno una lingua straniera;
d) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell’attività professionale.
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
202
Punto 4) - Per gli “Organizzatori congressuali”:
a) elementi di ordinamento regionale e legislazione turistica;
b) strutture ricettive isolane, strutture di trasporto e di servizio;
c) organizzazione e svolgimento di iniziative, simposi e manifestazioni congressuali;
d) pubbliche relazioni;
e) normativa per la sicurezza dei locali di pubbliche riunioni e per la prevenzione di incidenti;
f ) conoscenza di almeno due lingue straniere, fra cui l’inglese o il francese;
g) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell’attività professionale.
Punto 5) - Per gli “Istruttori nautici”:
a) elementi di ordinamento regionale e legislazione turistica;
b) il mare nei suoi fondamentali aspetti fisico-fenomenologici, giuridico-istituzionali e
di fruizione turistico-ricreativa;
c) nozioni fondamentali sul nuoto, sulle pratiche subacquee in apnea e con respiratori
artificiali, sullo sci acquatico, sulla tavola a vela (windsurf ), sulla navigazione da diporto
a vela e/o a motore, regolamentazione giuridica, strutture istituzionali e titoli professionali di settore;
d) nozioni di pronto soccorso; di respirazione artificiale; di rianimazione di persone recuperate in mare; di cautele e misure antinfortunistiche e di interventi da adottare nei confronti di persone colpite da embolia;
e) conoscenza tecnico-operativa della particolare specializzazione cui si concorre;
f ) conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle di maggiore diffusione;
g) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell’attività professionale.
Per ciascuna delle specializzazioni di istruttore nautico di “nuoto”, di “sci acquatico”,
(di “pratica subacquea”)(1), di “tavola a vela (windsurf )” e di “navigazione velica da diporto”, all’accertamento della necessaria competenza tecnico-operativa di cui alla lettera e)
del precedente comma sarà provveduto dalla commissione giudicatrice d’esame sulla base
degli stessi programmi e criteri didattici elaborati in campo nazionale dagli enti ed associazioni giuridicamente abilitati al rilascio dei relativi brevetti ed abilitazioni.
In particolare, tale accertamento dovrà intendersi come favorevolmente acquisito
quando il candidato attesti in domanda il possesso dei sottoindicati titoli, da produrre in
originale o copia autentica:
È da ritenersi che la professione di istruttore nautico con specializzazione in pratica subacquea sia venuta
meno a partire dall’entrata in vigore della L.R. 9/1999 riportata interamente nella parte I, titolo III, capo II,
Sezione II del testo unico, fatta salva la disciplina transitoria di cui all’art. 161.
(1)
Allegati
203
5.1. - Per gli “Istruttori nautici di nuoto”:
1) brevetto di bagnino di salvataggio rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto
(CONI-FIN) o dalla Società nazionale di salvamento;
5.2. - Per gli “Istruttori nautici di sci acquatico”:
1) brevetto di bagnino di salvataggio come richiesto per gli istruttori di nuoto;
2) attestazione della Federazione Italiana Nuoto (CONI-FIN) che il candidato ha partecipato, con competente perizia, a più gare di sci acquatico a carattere almeno regionale;
(5.3.- Per gli “Istruttori di pratica subacquea”:
1) brevetto di bagnino di salvataggio come richiesto per gli istruttori di nuoto e sci
nautico;
2) certificato di sub conseguito presso le scuole o istituzioni giuridicamente abilitate;
3) attestazione della Federazione Italiana Pesca Sportiva (CONI-FIPS) che il candidato ha partecipato, con competente perizia, a gare di pesca subacquea a carattere almeno regionale.) (2)
5.4. - Per gli “Istruttori di tavola a vela” (windsurf ):
1) abilitazione alla condotta di imbarcazioni da diporto, a vela e/o motore, entro 6
miglia dalla costa o titolo professionale marittimo superiore di padrone marittimo o aspirante capitano di lungo corso o capitano di lungo corso;
2) attestazione della Federazione Italiana Vela che il candidato ha partecipato, con
competente perizia, a più regate di windsurf a carattere almeno regionale;
5.5. - Per gli “Istruttori nautici di navigazione velica da diporto”:
1) abilitazione alla condotta di imbarcazioni da diporto a vela, oltre le 6 miglia dalla
costa o titolo professionale marittimo superiore di padrone marittimo o aspirante capitano di lungo corso o capitano di lungo corso;
2) attestazione della Federazione Italiana Vela (CONI-FIV) che il candidato ha partecipato, con competente perizia, a più regate veliche a carattere almeno regionale.
Punto 6) Per gli “Assistenti di turismo equestre”:
a) nozioni elementari di ordinamento regionale e legislazione turistica;
Il punto 5.3 era stato modificato dall’art. 70, comma 2, della L.R. 7 aprile 1995, n.6, che recitava “Nella
tabella A della legge regionale n. 26 del 1988 il punto 5.3. è sostituito dal seguente:
“Brevetto di istruttore subacqueo, riconosciuto a livello internazionale, rilasciato da organizzazioni didattiche sia italiane che straniere e con attività consolidate e documentate nell’ambito dell’Unione Europea.” L’art.
70 della L.R. 6/95 è stato però successivamente abrogato dall’art. 1, lett. c) della L.R. 7 aprile 1995, n. 7. Il
testo riportato nella presente nota è dunque il testo della norma pubblicato sul BURAS n. 12 del 1995, supplemento ordinario n. 1. In ogni caso il punto 5.3. è da considerarsi superato a seguito dell’entrata in vigore
della L.R. 9/1999 al cui proposito v. la nota n. 1.
(2)
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
204
nozioni di fisiologia, anatomia e psicologia comportamentale del cavallo;
nozioni elementari di patologia equina;
pratica di equitazione;
conoscenza di almeno una lingua straniera;
nozioni e tecniche di pronto soccorso;
rispetto della natura e del paesaggio;
normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell’attività professionale.
Punto 7) - Per i “Corrieri od accompagnatori turistici”:
a) elementi di ordinamento regionale, statuale e comunitario, con riferimenti particolari alla legislazione turistica e doganale;
b) geografia italiana europea ed extraeuropea;
c) sistemi nazionale, europeo ed extraeuropeo dei trasporti e comunicazioni;
d) due lingue straniere, fra cui l’inglese;
e) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell’attività professionale.
Allegati
205
TABELLA P
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI D’ESAME DI ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DISCIPLINATE DAL TITOLO III DELLA PARTE I.
Tutte le commissioni giudicatrici d’esame elencate nella presente tabella sono presiedute dall’Assessore regionale competente in materia di turismo o da un suo delegato; vi fa
sempre parte il direttore del servizio turismo dello stesso Assessorato regionale od un
coordinatore di settore del servizio medesimo; le funzioni di segreteria sono svolte per ciascuna commissione da un funzionario di VI o di V fascia funzionale dell’Assessorato.
L’ulteriore composizione delle commissioni è stabilita come segue:
Punto 1) - Per le “Guide turistiche” e gli “Animatori turistici:
- un esperto in materia di beni ambientali, architettonici, artistici e storici, nonché in
musei, gallerie e biblioteche;
- un esperto in materia di storia ed etnografia della Sardegna;
- un esperto in materia di gastronomia isolana, folklore e spettacolo in generale;
- un esperto in materia di assetto territoriale e di strutture isolane ricettive e di servizio;
- un esperto in archeologia;
- un docente per ciascuna delle lingue obbligatoriamente richieste o facoltativamente
presentate;
- un esperto in materia di pronto soccorso.
Punto 2) - Per gli “Interpreti turistici ”:
- un docente per ciascuna delle lingue presentate.
Punto 3) - Per gli “Organizzatori congressuali”:
-
un esperto in materia di organizzazione congressuale;
un esperto in materia di strutture ricettive, di trasporto e di servizi;
un esperto in materia di sicurezza dei locali di pubbliche riunioni;
un docente per ciascuna delle lingue straniere presentate.
Punto 4) - Per gli “Istruttori nautici”:
- un esperto in materia di navigazione e di patenti nautiche;
- un esperto in materia di nuoto, di sci nautico e di immersione in apnea o con respiratori artificiali;
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
-
206
un esperto in materia di “tavola a vela”;
un esperto in materia di navigazione velica da diporto;
un docente della lingua straniera presentata;
un esperto in materia di pronto soccorso ed in tecniche di rianimazione.
Punto 5) Per gli “Assistenti di turismo equestre”:
-
un esperto o maestro di equitazione;
un esperto in veterinaria equina;
un docente della lingua straniera presentata;
un esperto in materia di pronto soccorso.
Punto 6) - Per i “Corrieri od accompagnatori turistici”:
- un esperto in materia di diritto internazionale;
- un esperto in materia turistica e doganale, con particolare riferimento ai Paesi comunitari;
- un esperto in geografia nazionale ed internazionale;
- un esperto in materia di trasporti nazionali, europei e intercontinentali;
- un docente per ciascuna lingua straniera presentata;
- un esperto in materia di pronto soccorso.
Allegati
207
TABELLA Q
L.R. 28.11.1950, n. 65
Fondo per la concessione di finanziamenti alla piccola industria cantieristica e alla pesca.
L.R. 07.04.1964, n. 8
Fondo per la concessione di mutui all’industria alberghiera.
L.R. 21.07.1976, n. 40, art. 5
Fondo per la concessione di prestiti agevolati, contributi abbinati a prestiti, garanzie sussidiarie a favore dell’artigianato.
L.R. 07.06.1984, n. 28, artt. 17 e 18
Fondo per la concessione di contributi in conto occupazione a imprese che assumono giovani tra i 18 e 35
anni di età, nel settore artigiano.
L.R. 07.06.1984, n. 28, art. 18 bis
Fondo per la concessione di contributi in conto occupazione a imprese che assumono giovani tra i 18 e i 35
anni di età, nei settori commercio e turismo.
L.R. 07.06.1984, n. 28
Anticipazioni finanziarie alle cooperative giovanili in conto delle agevolazioni di cui alla legge n. 517 del 1975
alle imprese commerciali.
L.R. 22.04.1987, n. 19
Fondo per la tutela dei livelli occupativi nel settore artigiano – Finanziamenti.
L.R. 09.06.1989, n. 37
Anticipazione di contributi all’industria sugheriera.
L.R. 11.08.1983, n. 16, art. 2
Prestiti agevolati a cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.
L.R. 21.07.1976, n. 40, art. 40
Contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse su prestiti al settore artigiano.
L.R. 31.05.1984, n. 26, art. 53
Contributi in conto interessi su prestiti concessi alle imprese operanti nel settore del commercio, del turismo,
dei servizi e della ricerca tecnologica con la garanzia dei consorzi di garanzia fidi.
L.R. 31.05.1984, n. 26, art. 53 bis
Concessione di contributi per l’abbattimento dei tassi di interesse su prestiti concessi alle imprese individuali o cooperative operanti nel settore dell’artigianato con la garanzia di un consorzio di garanzia fidi.
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
L.R. 07.06.1984, n. 28, art. 9, comma 5
Concorso pagamento interessi su prestiti concessi alle cooperative e società giovanili.
L.R. 04.06.1988, n. 11, art. 70
Contributi in conto interessi ad agenti e rappresentanti di commercio.
L.R. 14.09.1993, n. 40
Abbattimento degli interessi sui mutui concessi all’industria alberghiera.
L.R. 14.09.1993, n. 42
Abbattimento degli interessi sui prestiti concessi alle imprese commerciali.
L.R. 19.10.1993, n. 51
Abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti concessi all’artigianato sardo.
L.R. 30.04.1991, n. 13, art. 38
Abbattimento dei tassi di interesse sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali.
L.R. 07.06.1984, n. 28, art. 10, commi 3 e 20 bis
Concorso pagamento interessi sui prestiti alle cooperative e società giovanili.
208
Allegati
209
TABELLA R
TABELLA DI CUI ALL’ARTICOLO 211 RELATIVA AD ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E TUTELA.
(Capitoli ad esaurimento)
01 - PRESIDENZA
Cap. 01022
Spese per promuovere le iniziative intese a divulgare la conoscenza
dei problemi e dell’attività della Regione ed a documentare fatti ed
avvenimenti di interesse regionale (L.R. 7 maggio 1953, n. 11).
05 - DIFESA AMBIENTE
Cap. 05013/02
Spese per la campagna di sensibilizzazione ambientale connessa alla
raccolta ed al recupero dei rifiuti solidi urbani (art. 4, L.R. 14 settembre 1987, n. 41).
Cap. 05030/P
Spese per studi e ricerche sulle formazioni forestali naturali e artificiali, sulle risorse ambientali e sulle aree di notevole pregio naturalistico,
nonché sulla flora e i prodotti secondari delle foreste, finalizzate alla
pianificazione e gestione ambientale, al recupero naturale, sociale ed
allo sviluppo di un’economia integrata; spese per l’assistenza e la propaganda forestale e naturalistica (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267,
L.R. 7 luglio 1971, n. 18 e d.l.g.s. 12 marzo 1948, n. 804).
Cap. 05043/P
Spese per la difesa dagli incendi boschivi (r.d. 30 dicembre 1923, n.
3267, art. 7, L.R. 18 giugno 1959, n. 13, l. 1° marzo 1975, n. 47,
L.R. 18 maggio 1982, n. 11, art. 79, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art.
1, L.R. 5 agosto 1985, n. 17).
Cap. 05064/P
Spese per l’attività fitosanitaria e per il coordinamento e per la verifica dei risultati conseguiti nella lotta agli insetti nocivi ed ai parassiti
dell’uomo, degli animali e delle piante, nonché per attività di sensibilizzazione, ricerca, analisi e sperimentazione (art. 5, L.R. 21 gennaio 1986, n. 13).
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06285
Somme da versarsi al fondo per l’attuazione del piano di intervento
nelle zone interne a prevalente economia pastorale (L.R. 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, e art. 55,
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
210
L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 22, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art.
11 sesto comma, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 18, L.R. 15 gennaio 1991, n. 4, art. 27, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 1, L.R. 24
dicembre 1991, n. 39 e artt. 18 e 55, 4° comma, L.R. 28 aprile 1992,
n. 6 e art. 11, quinto comma, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 33,
1° comma, L.R. 20 aprile 1993, n. 17).
07 - TURISMO
Cap. 07001
Spese per promuovere la conoscenza delle bellezze naturali e artistiche della Sardegna (art. 2, L.R. 21 aprile 1955, n. 7 e art. 59, L.R. 31
maggio 1984, n. 26).
Cap. 07045/P
Spese per la promozione e l’organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni nazionali o regionali e per agevolare la partecipazione di enti
e privati a tali manifestazioni, nazionali ed estere - spese dirette a
favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni interessanti il commercio, l’artigianato ed il turismo (artt. 1, 2 e 4, L.R. 6 aprite 1954,
n. 5 e art. 70, L.R. 27 giugno 1986, n. 44); spese per partecipare a
manifestazioni nazionali ed internazionali, per lo svolgimento di
campagne pubblicitarie ed iniziative similari (art. 60, terzo comma,
L.R. 31 ottobre 1991, n. 35).
Cap. 07046/P
Contributi agli enti promotori ed organizzatori di fiere, mostre, ed
esposizioni nazionali e regionali e per agevolare la partecipazione di
enti e privati a tali manifestazioni nazionali ed estere (L.R. 21 giugno
1950, n. 16); contributi per la partecipazione delle imprese commerciali, industriali e artigianali ad iniziative di promozione commerciali (art. 60, primo comma, L.R. 31 ottobre 1991, n. 35).
12 – SANITÀ
Cap. 12060/P
Spese per la propaganda sanitaria e l’educazione igienica e per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre
manifestazioni (art. 20, d.p.r. 22 maggio 1975, n. 480, art. 74, L.R.
30 aprile 1991, n. 13 e art. 97, 3° comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6).
Cap. 12061/P
Contributi per la propaganda sanitaria e l’educazione igienica e per
la organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre
ed altre manifestazioni (art. 20, d.p.r. 22 maggio 1975, n. 480 e art.
97, 3° comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6).
211
APPENDICE
1.
L.R. 14.9.1993, n. 40 (1)
Direttive d’attuazione
approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 34/73 dell’8.8.2000
pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 39 del 23.12.2000
(in adeguamento del regime d’aiuto ai Nuovi Orientamenti in materia
di aiuti di Stato a finalità regionale – G.U.C.E. del 10. 3.1998, 98/c 74/06)
Art. 1
In adeguamento alle prescrizioni dei Nuovi Orientamenti della Commissione dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee del 10.3.1998, con effetto dal 1.1.2000, al regime di
aiuto di Stato a finalità regionale della Regione Sardegna previsto dalla L.R. 14.9.1993,
n. 40, e dalle relative Direttive d’attuazione, si applicano le seguenti disposizioni attuative integrative di quelle vigenti:
- L’intensità dell’aiuto non può eccedere il 35% calcolato in Equivalente Sovvenzione
Netto, più il 15% calcolato in Equivalente Sovvenzione Lordo per le piccole e medie
imprese. Il finanziamento agevolabile ai sensi della L.R. 14.9.1993, n. 40, avviene nel
rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia, e sarà
applicato, nella sua vigenza, con adeguamento automatico alle previsioni della nuova
Carta degli Aiuti Regionali.
- Il beneficiario deve partecipare al finanziamento dell’investimento ammissibile con
un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, al 25% almeno dell’ammontare dell’investimento stesso.
- Il regime è applicabile sino al termine fissato del 31.12.2006.
- I mutui per la promozione, la commercializzazione dell’offerta turistica, per l’adeguamento delle strutture ed impianti alle vigenti normative in materia d’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono concessi nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria de
minimis di cui alla comunicazione della Commissione Europea n. 96/C pubblicata
sulla G.U.C.E. C68/9 del 6.3.1996.
(1) Le disposizioni della L.R. 40/1993 sono contenute nel capo I, titolo I, parte II del testo unico (artt. 163 e
seguenti).
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
212
Art. 2
La presente direttiva è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, parte I, ed è
comunicata alla Commissione dell’Unione Europea.
2.
L.R. 11 MARZO 1998, N. 9 (2)
Direttive d’attuazione
approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 33/4 del 27.7.2000
pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 5.12.2000
Incentivi per la riqualificazione e l’adeguamento delle strutture alberghiere
e norme modificative e integrative della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40
(Interventi creditizi a favore dell’industria alberghiera).
Art. 1
Disposizioni generali
Ai fini dell’applicazione delle presenti direttive, si intendono equipollenti le espressioni di seguito utilizzate:
- “legge”: Legge regionale 11 marzo 1998, n. 9;
- “Fondi”: Fondi speciali costituiti per l’erogazione delle incentivazioni contributive,
previste dalla L.R. 11 marzo 1998, n. 9;
- “Assessore”: Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio;
- “Assessorato”: Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;
- “Ente istruttore”: Ente creditizio o finanziario delegato all’istruttoria delle pratiche e
gestione del fondo istituito dalla L.R. 11 marzo 1998, n. 9;
- “Impresa”: Impresa legittimata ai sensi dell’art. 3 della L.R. 11 marzo 1998, n. 9 a
richiedere ed ottenere le incentivazioni previste dalla stessa;
- “Contributo”: Agevolazione finanziaria della Regione, a fondo perduto, rapportata
all’importo degli investimenti;
- “Concorso interessi”: Contributo della Regione sull’importo degli interessi dovuti alle
imprese beneficiarie a fronte dei finanziamenti concessi dagli enti creditizi o finanziari convenzionati per la realizzazione delle iniziative.
Le disposizioni della L.R. 9/1998 sono contenute nel capo II, titolo I, parte II del testo unico (artt. 183 e
seguenti).
(2)
Appendice
213
Art. 2
Vincoli comunitari
L’aiuto previsto dalla legge è contenuto entro i limiti ed i vincoli imposti dalle disposizioni comunitarie in materia. L’intensità dell’aiuto non può eccedere il 35% calcolato in
equivalente sovvenzione netto, oltre il 15% calcolato in equivalente sovvenzione lordo
per le piccole e medie imprese (così come individuate nella disciplina comunitaria sugli
aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.C.E. n° C 213 del 23
luglio 1996) e, nella sua vigenza, sarà applicato con adeguamento automatico alle previsioni della nuova Carta degli Aiuti regionali.
Sarà a totale carico del beneficiario una quota non inferiore al 25% dell’investimento
ammissibile, al netto di qualsiasi aiuto.
Il presente regime di aiuto non è cumulabile con altri.
Gli incentivi per l’adeguamento delle strutture ed impianti alle vigenti normative in
materia di sicurezza sono concessi nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste
dalla disciplina comunitaria “de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione
Europea n. 96/C, pubblicata sulla G.U.C.E. C68/9 del 6.3.1996.
La misura di cui all’art. 9 della legge è attuata nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dalla disciplina comunitaria “de minimis” di cui alla comunicazione della
Commissione Europea n. 96/C, pubblicata sulla G.U.C.E. C68/9 del 6.3.1996.
Il presente regime d’aiuto è applicabile sino al termine del 31.12.2006.
Art. 3
Benefici della legge
Per le finalità stabilite dall’art. 1 della legge e per gli interventi previsti dall’art. 3 della
stessa, sono concedibili le seguenti agevolazioni:
a) contributi in conto capitale sui programmi di investimento;
b) contributi in conto interessi sui finanziamenti bancari.
In fase di prima applicazione della legge, tutti gli Enti creditizi convenzionati con
l’Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40,
potranno convenzionarsi per la gestione degli appositi Fondi finalizzati alla concessione
dei contributi in conto capitale di cui alla precedente lettera a).
L’elenco degli Enti creditizi convenzionati sarà pubblicato sul BURAS in concomitanza con la pubblicazione dei bandi annuali.
Le convenzioni potranno estendersi anche agli altri Enti creditizi che dovessero presentare formale richiesta.
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
214
Per la parte d’investimento non coperta da contributo è concessa l’agevolazione finanziaria del concorso sugli interessi dei finanziamenti concessi dagli Enti creditizi e finanziari appositamente convenzionati, in conformità ai massimali, criteri e forme d’intervento stabiliti dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, e successive modifiche ed
integrazioni.
La procedura, modalità delle richieste e concessione, anche se contestuali alla pratica
di contributo, resta disciplinata dalla relativa direttiva istruttoria approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del 30.12.1993, n. 50/132, e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 4
Beneficiari
Le provvidenze contributive e finanziarie previste sono concedibili alle imprese di cui al
1° comma dell’art. 3 della legge, nonché – ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale
12 agosto 1998, n. 27 – ai soggetti che intendono praticare l’attività di turismo rurale, per
la realizzazione degli investimenti ammissibili nell’ambito del territorio della Sardegna.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 43 ex art. 52 del trattato CEE, saranno
ammesse alle iniziative anche le imprese aventi sede legale fuori del territorio della Sardegna.
Art. 5
Interventi ed opere agevolabili
Le iniziative ammissibili ai benefici sono quelle indicate nell’art. 3 della legge nonché
nell’art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 27.
Art. 6
Spese ammissibili
Le voci di spesa ammissibili, al netto dell’I.V.A., comprendono:
-
progettazione, studi e assimilabili;
oneri per la concessione edilizia;
spese per l’acquisto dell’area, nei limiti previsti dall’art. 3, comma 2 lett. e), della legge;
spese per opere murarie ed assimilate;
acquisto di attrezzature ed arredi.
Sono ammissibili le spese suindicate purché effettuate successivamente alla richiesta
dei previsti benefici.
Appendice
215
Art. 7
Misura del contributo
Il contributo in conto capitale è concedibile nella misura del 40% dell’investimento.
Art. 8
Bando e presentazione delle domande
Le agevolazioni di cui alla legge sono concesse col metodo del bando annuale aperto
alle domande inoltrate entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul BURAS.
Le domande dovranno essere redatte su appositi moduli resi disponibili presso gli Istituti di credito convenzionati.
Art. 9
Istruttoria delle richieste
Le domande dovranno essere trasmesse con lettera raccomandata all’Ente istruttore
prescelto dal richiedente, tra quelli di cui al precedente art. 3. All’Assessorato dovrà essere inviata una copia, in originale, del solo modulo di domanda.
Le istruttorie delle domande regolarmente presentate dovranno essere portate a compimento da parte dell’Ente istruttore entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza
del bando.
Le domande prive degli elaborati progettuali e del piano finanziario, non saranno
ammesse all’istruttoria; qualora le stesse risultassero incomplete di altri elementi, l’Ente
istruttore provvederà a richiedere all’Impresa, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di dette domande, l’integrazione della documentazione mancante.
La medesima impresa è tenuta ad adempiere alla richiesta entro i successivi 15 giorni
lavorativi, decorsi inutilmente i quali, le domande si intenderanno a tutti gli effetti decadute e l’Ente istruttore ne darà tempestiva e motivata comunicazione all’impresa interessata e, per conoscenza, all’Assessorato.
L’istruttoria dovrà completarsi entro gli ulteriori 30 giorni.
Per ciascuna domanda l’Ente istruttore competente renderà all’Assessorato, unitamente alla copia del corredo progettuale, apposita relazione istruttoria con l’indicazione
del punteggio conseguito in applicazione dei criteri di priorità indicati nella Tavola
Matriciale.
L’Assessorato, sulla base delle risultanze delle istruttorie, predisporrà la graduatoria
delle domande ammissibili a contributo.
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
216
Art. 10
Graduatoria delle iniziative ammesse
Ai sensi dell’art. 5 della legge, su proposta dell’Assessore, la Giunta Regionale approva la graduatoria delle iniziative ammesse.
Con la medesima deliberazione sarà altresì autorizzata la concessione delle spettanti
agevolazioni alle imprese ammesse, entro i limiti complessivi di importo stabiliti per il
relativo bando.
Le richieste di partecipazione al bando, positivamente istruite ma non utilmente
ricomprese nella graduatoria per la concessione dei benefici di legge, qualora riconfermate dai soggetti interessati, potranno essere riproposte nei successivi due bandi.
Art. 11
Concessione dei benefici
In attuazione dei singoli programmi di cui al precedente articolo, saranno concessi alle
imprese, utilmente inserite nei medesimi, i benefici contributivi spettanti. I relativi provvedimenti assessoriali di concessione saranno comunicati all’Ente istruttore per la conseguente esecuzione di competenza, nonché all’impresa beneficiaria.
I provvedimenti di concessione stabiliscono, per l’impresa beneficiaria, l’assunzione
degli obblighi di seguito riportati:
1. impegno e vincolo di destinazione turistico-alberghiera dei beni ed opere agevolate
nei modi e termini previsti dall’art. 6 della legge;
2. impegno a tenere aperta al pubblico la struttura agevolata in conformità all’art. 2 comma 6, della legge;
3. impegno ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed
i contratti collettivi di lavoro;
4. impegno ad ultimare l’iniziativa agevolata entro 48 mesi dalla data di comunicazione
del provvedimento (salvo proroga di sei mesi concedibile da parte dell’Assessorato una
sola volta per comprovati motivi).
Art. 12
Procedura di erogazione dei contributi
L’erogazione dei contributi avverrà sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in
misura non superiore a cinque, a richiesta dell’impresa proponente; ciascun avanzamento
dovrà riguardare categorie o lotti d’opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché gli impianti ed attrezzature acquistati e presenti nella struttura interessata.
Appendice
217
In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati dall’ente istruttore specifici controlli delle opere eseguite, impianti ed attrezzature presenti nella struttura, sulla base della documentazione tecnica fornita e della
dichiarazione, sostitutiva dell’atto notorio, dell’imprenditore, o del legale rappresentante
della società, attestante sia l’importo delle opere o dei macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti nella struttura incentivata.
L’impresa sarà tenuta inoltre ad attestare come le ditte fornitrici non vantino, né vanteranno sugli impianti ed attrezzature da esse forniti, alcun diritto di prelazione o patto di
riservato dominio.
Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall’imprenditore si potrà procedere
all’erogazione dei contributi a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari,
impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.
L’Ente istruttore erogherà per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento. A saldo, eseguiti i controlli finali, verrà liquidato il restante 10%.
La documentazione finale di spesa per l’erogazione a saldo del contributo in conto
capitale dovrà consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale
quietanzato o in copia autenticata.
Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, dovrà prodursi apposita dichiarazione,
rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante come gli stessi macchinari, impianti ed attrezzature siano nuovi di fabbrica. Dichiarazione che non si renderà necessaria qualora tale circostanza risulti chiaramente desumibile dal contesto documentale e contabile prodotto.
Art. 13
Erogazione d’acconto dei contributi
La prima erogazione, pari a non più del 30% del totale, potrà essere svincolata, a
richiesta dell’impresa, dall’avanzamento del programma di spesa e potrà essere disposta a
titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell’Assessorato.
L’anticipazione verrà recuperata con la successiva tranche di contributo. Contestualmente alla liquidazione della quota di contributo maturato, l’impresa otterrà l’autorizzazione allo svincolo della garanzia fidejussoria resa.
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
218
Art. 14
Investimenti mediante leasing
Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato in quote semestrali
previo accertamento dell’avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo.
Le modalità di erogazione del contributo saranno le seguenti:
- Una prima quota verrà corrisposta previa attestazione del pagamento del macrocanone relativo al contratto di leasing ammesso a beneficiare delle agevolazioni. L’entità
della prima quota non potrà superare quella del macrocanone e comunque, dovrà
essere inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante.
- La restante quota verrà ripartita linearmente in un numero di semestralità pari a quelle
previste per il pagamento dei canoni di leasing ed erogate alla maturazione degli stessi.
Le quote semestrali di contributo accantonate per la successiva erogazione saranno
incrementate degli interessi, calcolati al tasso di tesoreria regionale rata per rata.
L’anticipazione prevista dal precedente art. 13 opererà anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purché risulti stipulato il relativo contratto.
Art. 15
Erogazione a saldo dei contributi
Per l’erogazione a saldo del contributo, l’impresa beneficiaria dovrà altresì produrre, a
pena di decadenza ed entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, salvo proroga per eccezionali provati motivi, apposita relazione tecnica resa da soggetto titolato a rilasciarla che attesti la funzionalità dell’impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità ricettiva o di servizio dell’impianto,
l’osservanza delle norme antinquinamento, di quelle relative all’uso del territorio, nonché
di rispetto delle norme in materia di sicurezza e igienicità delle strutture per il personale e
gli utenti.
Se prescritto per lo specifico intervento deve essere pure prodotto certificato di collaudo e/o agibilità della struttura oltre ad una dichiarazione dell’impresa attestante la
ripresa dell’attività dell’esercizio ricettivo, se la stessa fosse stata precedentemente interrotta.
Art. 16
Inosservanza degli obblighi assunti dai beneficiari
L’accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, diverse da quelle previste dall’art. 11, commi 1 e 2, determina la
Appendice
219
revoca da parte dell’Assessorato delle agevolazioni e l’avvio della eventuale procedura di
recupero delle stesse, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale vigente al
momento dell’accertamento della violazione.
Art. 17
Norma transitoria
In sede di prima applicazione delle presenti direttive, le istanze presentate antecedentemente alla data di pubblicazione del bando dovranno essere riformulate ai sensi dei precedenti artt. 8 e 9.
Nell’attuazione del primo bando i termini per la presentazione delle domande e per la
conclusione delle istruttorie saranno di 30 giorni ciascuno. Le domande dovranno essere
presentate complete del previsto corredo documentale sin dall’origine, pena l’inammissibilità delle stesse.
220
INDICE ANALITICO
A
Accompagnatore
- v. Corriere turistico
Affittacamere
- classificazione, art. 68, v. anche Aziende
ricettive extra alberghiere
- definizione, art. 55
Agenzie di viaggio e turismo
- attività, art. 110
- autorizzazione, artt. 113, 116
- comitato tecnico, art. 112
- definizione, art. 109
- garanzia assicurativa e cauzionale, artt. 117, 118
- piano pluriennale di razionalizzazione, art. 111
- programmi di viaggio, art. 130
- registro regionale, art. 119
- succursali stagionali e filiali, art. 114
- vigilanza, controllo e sanzioni, artt. 120, 121
Agriturismo
- aziende agrituristiche
autorizzazione, art. 98
classificazione, art. 99
elenco regionale degli operatori agrituristici, art. 100
incentivi, artt. 206-210
limiti per l’esercizio dell’agriturismo, art. 96
norme igienico-sanitarie, art. 97
requisiti e obblighi, artt. 93-95, 101
sospensione e revoca dell’autorizzazione,
art. 102
vigilanza, controllo e sanzioni, art. 103
vincolo di destinazione, art. 207
- aziende agri-turistico-venatorie
definizione, art. 105
istituzione, art. 106
- turismo rurale v. Turismo
Alberghi
- classificazione, art. 62, v. anche Aziende
ricettive alberghiere e all’aria aperta
- definizione di
albergo, art. 43
albergo diffuso, art. 47
albergo residenziale, art. 44
dipendenze dell’albergo, art. 49
motel, art. 48
villaggi albergo, art. 46
Albi, elenchi e registri regionali
- albi regionali delle professioni turistiche,
art. 134
- albo regionale dei direttori tecnici v. Direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo
- elenco regionale degli operatori agrituristici
v. Agriturismo
- elenco regionale degli operatori del turismo
subacqueo, art. 154
- registro regionale delle agenzie di viaggio v.
Agenzie di viaggio
Animatore turistico
- definizione, art. 133
- disciplina, v. Professioni turistiche
Assessorati
- Assessorato pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
competenza in materia di turismo scolastico, artt. 212, 217
- Assessorato regionale dei lavori pubblici
competenza in materia di opere turistiche,
art. 230
Indice Analitico
221
- Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agropastorale
competenze in materia di agriturismo,
artt. 97-102, 104
competenze in materia di aziende agrituristico-venatorie, artt. 105, 106
- Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio
competenze generali, art. 1
- vigilanza e sanzioni, artt. 88-90
- vincoli di destinazione, art. 69
Assistente di turismo equestre
- definizione, art. 133
- disciplina v. Professioni turistiche
Brevetto subacqueo, art. 151
Associazioni senza scopo di lucro
- esercizio di attività di agenzia di viaggio,
art. 127
- esercizio di attività ricettiva, artt. 52, 54
Attività ricettiva
- definizione, art. 39
Aziende autonome soggiorno e turismo
(AA. AA. S.T.)
- commissariamento, art. 35
- contributi, artt. 36, 219, 222
- controllo, art. 38
- pareri sulle tariffe professionali, art. 134
Aziende ricettive alberghiere e all’aria aperta
- definizione, artt. 40, 41
- pubblicità della classifica, art. 65
- requisiti per la classificazione, artt. 62, 75
- validità e revisione della classificazione, art. 64
- vigilanza e sanzioni, artt. 87, 89
- vincoli di destinazione, art. 66
Aziende ricettive extra alberghiere
- autorizzazione, artt. 80-82
- classificazione, art. 68
- definizione, art. 42
- denuncia e pubblicità dei prezzi, art. 84
- esercizio saltuario del servizio ricettivo, art. 56
- requisiti, art. 67
- uso occasionale di immobili a fini ricettivi,
art. 85
B
Biglietterie delle Ferrovie dello Stato e delle linee di navigazione
- disciplina, art. 129
C
Caccia
- divieto di, art. 3
Campeggi
- classificazione, art. 62, v. anche Aziende
ricettive alberghiere e all’aria aperta
- definizione, art. 50
Case e appartamenti per vacanze
- classificazione, art. 68, v. anche Aziende
ricettive extra alberghiere
- definizione, art. 57
Case per ferie
- classificazione, art. 68, v. anche Aziende
ricettive extra alberghiere
- definizione, art. 52
- requisiti tecnici, edilizi e igienico-sanitari
art. 53
Centri di immersione subacquea
- definizione, art. 151
- disciplina, art. 153
Comitati
- comitato regionale faunistico, artt. 3, 216
- comitato tecnico per le agenzie di viaggio e
turismo, v. Agenzie di viaggio
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
Commissioni
- commissione d’esame per direttore tecnico
di agenzie di viaggio e turismo, art. 126
- commissione d’esame per le professioni
turistiche, art. 138
- commissione per l’autorizzazione alla denominazione di albergo di lusso, art. 62
- commissione regionale per le attività subacquee a scopo turistico e ricreativo, art. 158
Comuni
- competenze in materia di
classificazione delle strutture ricettive,
artt. 63, 68
rilascio della licenza di esercizio di attività
professionali turistiche, v. Professioni turistiche
vigilanza sull’attività ricettiva, art. 89
Consorzi
- consorzi di garanzia fidi, art. 188
- consorzi tra piccole e medie imprese del
comparto turistico, art. 223
Contributi
- a favore degli EE.PP.T. v. Enti provinciali
per il turismo
- a favore degli organismi associativi delle pro
loco, art. 37
- a favore dei consorzi tra piccole e medie
imprese del comparto turistico, v. Consorzi
- a favore delle AA.AA.S.T. v. Aziende autonome di soggiorno e turismo
- a favore delle associazioni pro loco, art. 36
- a favore delle associazioni venatorie, art. 216
- a favore dell'imprenditoria giovanile per le
spese di gestione v. Incentivi
- a favore dello sviluppo turistico, artt. 212,
219, 221, v. anche Promozione turistica
- a favore del turismo scolastico, v. Turismo
- per la redazione degli studi di disciplina delle zone F turistiche, art. 225
Corriere o accompagnatore turistico
- definizione, art. 133
222
- disciplina v. Professioni turistiche
Credito
- concorso per l’abbattimento dei tassi di
interesse, artt. 189, 190
D
Direttive
- direttive della Giunta per il finanziamento
dell’attività agrituristica e agri-turisticovenatoria, art. 210
- direttive della Giunta per la regolamentazione dei fondi unici, art. 191
- direttive della Giunta per la classificazione
delle aziende agrituristiche, art. 99
- direttive della Giunta in materia di interventi creditizi per la riqualificazione delle
strutture ricettive, art. 184
- direttive per le aziende agri-turistico-venatorie, art. 105
- direttive per le zone agricole, art. 60
Direttore tecnico delle agenzie di viaggio e
turismo
- albo, art. 123
- esami di idoneità, artt. 124-126
- requisiti professionali, art. 122
Disciplina transitoria
- aziende agrituristiche, art. 104
- aziende agri-turistico-venatorie, art. 107
- classificazione degli esercizi alberghieri e
all’aria aperta, artt. 70, 71
- direttore tecnico, art. 123
- esercizio dell’attività di accompagnatore
turistico, art. 149
- interventi creditizi a favore dell’industria
alberghiera, art. 182
- operatori del turismo subacqueo, art. 161
- professioni turistiche, art. 148
- strutture ricettive extra alberghiere, art. 72
Indice Analitico
223
E
Ente sardo industrie turistiche (ESIT)
- bilancio e patrimonio, artt. 32, 34
- collegio dei sindaci
compiti, art. 18
composizione, art. 17
- competenze, art. 5
- consiglio di amministrazione
compensi, art. 20
compiti, artt. 10, 11
composizione, art. 9
convocazione, art. 15
nomina e requisiti degli amministratori,
artt. 12, 13
scioglimento, art. 16
- direttore generale dell’ESIT
attribuzione delle funzioni, artt. 22, 23
compiti, art. 26
dirigenti esterni, art. 24
sostituzione, art. 25
- disciplina del personale, art. 27
- finanziamento, art. 31
- gestione, art. 33
- organi, art. 6
- presidente
compenso, art. 20
nomina e compiti, art. 7
requisiti, art. 8
- vigilanza e controllo
procedura, artt. 28, 29
Enti provinciali per il turismo (EE.PP.T.)
- commissariamento, art. 35
- contributi, art. 36
- controllo sugli atti, art. 38
F
Fondi di finanziamento
- fondi di rotazione
unificazione dei, art. 191
- fondo di rotazione dei mutui agrituristici,
art. 208
- fondo per la "imprenditoria giovanile", art.
204
- fondo per le aree dismesse di Montevecchio
e Ingurtosu, art. 226
- fondo speciale per gli incentivi all’industria
alberghiera, art. 178
- fondo speciale per la riqualificazione delle
strutture alberghiere, art. 184
G
Guida subacquea
- definizione, art. 151
- disciplina, v. Operatori del turismo subacqueo
Guida turistica
- definizione, art. 133
- disciplina, v. Professioni turistiche
I
Immersione subacquea, art. 151
Imprese di pubblici trasporti
- attività turistiche, art. 128
Incentivi
- attività agrituristica v. Agriturismo
- attività agrituristico-venatoria, art. 210
- industria alberghiera
abbattimento degli interessi, art. 173
acquisto di immobili e impianti, art. 167
commercializzazione dell’offerta turistica, art. 168
criteri di priorità, art. 172
cumulabilità dei benefici, art. 179
destinatari, art. 164
modalità di erogazione, artt. 175, 176
opere agevolabili, art. 166
provvidenze, art. 165
riassestamento finanziario piccole e
medie imprese alberghiere, art. 169
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
sospensione e revoca degli incentivi, artt.
180, 181
vigilanza degli organi regionali, art. 171
vincolo di destinazione, art. 170
- interventi creditizi in favore dell'imprenditoria giovanile
benefici, art. 194
contributo in conto interessi ed operazioni di credito a tasso agevolato, art. 197
direttive di attuazione, art. 201
finalità, art. 192
fondo intervento e copertura finanziaria,
art. 204
massimali di intervento, art. 195
modalità di erogazione e revoca dei contributi, art. 199
modalità istruttorie, art. 200
norme finali, art. 202
norma transitoria, art. 203
soggetti ammissibili, art. 193
spese ammissibili, art. 196
spese di gestione, art. 198
- opere e infrastrutture di interesse turistico,
art. 219
- riqualificazione delle strutture alberghiere
criteri di priorità, art. 186
destinatari e iniziative ammissibili, art. 185
provvidenze, art. 184
vincoli di destinazione, art. 187
- turismo rurale, art. 205
Industria alberghiera
- v. Incentivi
Interprete turistico
- definizione, art. 133
- disciplina v. Professioni turistiche
Istruttore nautico
- definizione, art. 133
- disciplina v. Professioni turistiche
Istruttore subacqueo
- definizione, art. 151
- disciplina v. Operatori del turismo subacqueo
224
L
Località
- località di interesse idrotermale, art. 222
- località di interesse turistico, artt. 218, 224
Locande, artt. 55, 70
M
Motel
- v. Alberghi
O
Operatori del turismo subacqueo
- esercizio dell’attività, art. 152
- norma transitoria, art. 161
- requisiti, art. 155
- sanzioni disciplinari e ricorsi, art. 160
Opere di interesse turistico
- contributi per l’acquisto di macchinari e
attrezzature, art. 221
- esecuzione, art. 220
- incentivi v. Incentivi
Organizzatore congressuale
- definizione, art. 133
- disciplina v. Professioni turistiche
Organizzazione didattica per le attività
subacquee, art. 151
Organizzazione pubblica del turismo
- v. Assessorati (Assessorato regionale del turismo, commercio e artigianato), ESIT,
EE.PP.T., AA.AA.S.T.
Ostelli per la gioventù
- classificazione v. Aziende ricettive extra
alberghiere
- definizione, art. 54
Indice Analitico
225
P
R
Piani e programmi
- programma generale di interventi di pubblicità istituzionale, art. 211
- programmi di attività dell’ESIT, art. 33
- programmi integrati d’area, art. 232
Regolamenti
- regolamenti comunali di edilizia, artt. 53, 97
- regolamento per le cooperative interdisciplinari di professioni turistiche, art. 145
- regolamento per le sedi e le agenzie di rappresentanza dell’ESIT, art. 4
Porti turistici
- approvazione dei progetti, art. 230
- concessione dei lavori, art. 231
- piano triennale dei porti di IV classe, art. 228
Prezzi e tariffe
- agriturismo [tariffe], artt. 98, 101, 103
- aziende ricettive extra alberghiere [prezzi],
art. 84
- aziende ricettive alberghiere e all’aria aperta
[prezzi], art. 77
- professioni turistiche [tariffe], art. 134
Professioni turistiche
- agevolazioni all’esercizio delle attività professionali turistiche, art. 147
- albi regionali, v. Albi, elenchi e registri regionali
- ambito territoriale di operatività, art. 144
- elenco dei profili professionali, art. 132
- esami di abilitazione, artt. 136-139
- esercizio abusivo delle professioni turistiche, art. 140
- formazione professionale, art. 146
- licenza comunale, art. 135
esenzione dalla, art. 141
- vigilanza e sanzioni, artt. 142, 143
Promozione turistica
- iniziative agevolabili, art. 212
- propaganda turistica, art. 214
- pubblicità, art. 211
Residence
- apertura stagionale, art. 59
- classificazione v. Aziende ricettive extra
alberghiere
- definizione, art. 58
S
Sanzioni
- v. Agenzie di viaggio e turismo
- v. Agriturismo
- v. Aziende ricettive
- v. Operatori del turismo subacqueo
- v. Professioni turistiche
Servizi
- servizi alle imprese turistiche, art. 233
Società miste pubblico-private
- v. Incentivi (per la riqualificazione delle
strutture alberghiere)
Strutture ricettive
- v. Aziende ricettive
Studi e ricerche
- agriturismo [attività di studio e ricerca], art. 92
- competenza per, art. 2
T
Tasse
- tassa di concessione regionale per aziende
ricettive extra alberghiere, art. 81
Testo unico di coordinamento delle leggi in materia di turismo
Turismo
- agriturismo v. Agriturismo
- agriturismo venatorio v. Agriturismo,
(aziende agri-turistico-venatorie)
- turismo equestre
incentivi, art. 206; v. anche Assistente di
turismo equestre
- turismo rurale
definizione, art. 60
soggetti legittimati, art. 61
- turismo scolastico
contributi, artt. 212, 217
- turismo sociale, art. 212
- turismo subacqueo, artt. 150-162
U
Uffici
- uffici periferici dell’Assessorato regionale
del turismo, artt. 115, 131
- uffici periferici dell’E.R.S.A.T., artt. 98, 104
226
V
Villaggi turistici
- classificazione v. Aziende ricettive alberghiere e all’aria aperta
- definizione art. 50
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