Diritto Tributario PARTE SPECIALE Anno accademico 2013/14 Programma 9 CFU Riassunto di “istituzioni di diritto tributario: parte speciale” di Francesco Tesauro Integrati con gli appunti presi a lezione A cura di Ilaria Tranquillo 1 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Le imposte sul reddito: caratteri generali Il sistema di tassazione dei redditi si compone di due imposte, l’irpef che colpisce le persone fisiche e l’ires che colpisce i soggetti diversi dalle persone fisiche (persone giuridiche e altri enti). In tal modo tutti i soggetti titolari di rapporti giuridici a contenuto patrimoniale possono essere debitori di imposta (salvo i soggetti che optrano per la trasparenza fiscale) I soggetti passivi, ovvero i debitori dell’obbligazione tributari(sostanziali) sono IRPEF: tutte le persone fisiche e i soggetti che rientrano nei casi di trasparenza fiscale (soci di società di persone, ecc) IRES: colpisce la società di capitali e i soggetti collettivi in genere. I soggetti passivi sono classificati in 5 gruppi dall’airticolo 73 dei tuir: 1) Società di capitali, cooperative, di mutua assicurazione Disciplina unitaria nella residenti fiscalmente in Italia determinazione 2) Altri enti collettivi aventi come oggetto principale lo dell’imponibile: tutti i ricavi svolgimento di attività commerciale fiscalmente residenti in sono considerati reddito di impresa attrazione al Italia: vi rientrano i trust. reddito di impresa 3) Enti non commerciali, residenti fiscalmente in Italia. La loro attività principale non è commerciale ma istituzionale: ad esempio l’università ha come attività principale la didattica e la ricerca. L’attività istituzionale è fiscalmente irrilevante e non da luogo a reddito tassabile. Per questo non vale la regola di attrazione al reddito di impresa e il reddito mantiene la sua natura. Solo quello proveniente da attività non fiscalmente irrilevanti verrà tassato Un soggetto è fiscalmente 4) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia: sono quei soggetti residente in Italia se per la che non hanno la residenza fiscale in Italia. In questa maggior parte del periodo categoria rientrano sia enti commerciali che non commerciali, di imposta ha sede legale, dell’amministrazione o sia società di persone che di capitali l’oggetto della sua attività principale nel territorio dello stato È inoltre soggetto passivo ires qualunque altra organizzazione non appartenente alla categorie precedentemente elencate, che realizzi in modo unitario ed autonomo il presupposto di imposta (supersoggetti passivi).Non rientrano in questa categoria ne la famiglia ne il gruppo di società: sono titolari di redditi il cui possesso non si manifesta in via uniforme. (p 19 appunti) LA RESIDENZA FISCALE Distinguiamo tra Soggetti residenti fiscalmente in Italia: Un ente è fiscalmente residente in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta ha sede legale, dell’amministrazione o l’oggetto della sua attività principale nel territorio dello stato. 2 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Un soggetto è residente in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta è iscritto all’anagrafe della popolazione residente o ha nello stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Per contrastare fittizi trasferimenti di residenza in paradisi fiscali si considerano residenti in Italia i soggetti cancellati dalle anagrafi e emigrati in stati a regime fiscale privilegiato: è onere del soggetto provare che a seguito del trasferimento non ha conservato in Italia né la dimora abituale, né il centro dei suoi affari e interessi. sono tassati in Italia tutti i redditi del soggetto, ovunque prodotti Soggetti non residenti fiscalmente in Italia sono tassati in Italia i redditi prodotti in Italia Si stabiliscono criteri di collegamento che fissano quale legame oggettivo debba essere considerato per determinare i redditi prodotti in Italia Tipo di reddito criterio Reddito di Stabile organizzazione: si considera prodotto in Italia il reddito mediante una impresa stabile organizzazione, ovvero una base fissa di affari tramite cui l’impresa esercita la sua attività. L’esercizio dell’attività di impresa di per sé non è sufficiente. La stabile organizzazione può essere - materiale: una succursale, un ufficio, un cantiere - personale: soggetto che agisce per conto dell’impresa non residente, concludendo contratti che impegnano quest’ultima. In questo ambito vanno tassati gli utili che la stabile organizzazione avrebbe prodotto se fosse un’entità indipendente, distinta e separata dalla casa madre. Sono deducibili le spese anche generali sostenute nello stato e altrove. Si suggerisce di imputare una quota di spese proporzionalmente corrispondente al rapporto tra fatturato della casa madre e fatturato della stabile organizzazione Reddito di lavoro Svolgimento dell’attività in Italia: il reddito prodotto in Italia è tassato perché autonomo frutto di un’attività svolta in Italia Reddito di Corrisposti da soggetti residenti in Italia o da una stabile organizzazione qui capitali residente Reddito di lavoro Svolgimento dell’attività in Italia: attività svolta nello stato italiano dipendente Reddito fondiario Localizzazione dell’immobile in Italia Redditi diversi Derivano da beni qui localizzati o da plusvalenze derivanti da partecipazioni in società residenti. Per evitare la doppia imposizione, dato che il soggetto non residente è tassata sia dal Fisco italiano che dal Fisco del paese di origine e viceversa l’Italiano all’estero è tassato sia in loco per il reddito prodotto fuori dai confini che in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti (anche all’estero), sono stati ideati due strumenti: 1) Convenzioni contro le doppie imposizioni: trattati bilaterali stipulati tra stati. Possono prevedere criteri di collegamento diversi che prevalgono sulla normativa nazionale. 2) Istituti interni: viene riconosciuto un credito di imposta per i redditi prodotti all’estero. Presunzione legale di residenza fiscale in italia: si presumono salvo prova contraria residenti in Italia le società che sono controllate da soggetti residenti nel territorio dello stato, sono amministrate da un organo di gestione composto per la maggior parte da consiglieri residenti nel territorio dello stato. estero vestizioni (sentenza D&G, fatta nella parte generale a lezione) LA TASSAZIONE PER TRASPARENZA Esistono soggetti fiscalmente trasparenti, ovvero il cui reddito non è tassato in capo loro ma imputato per la tassazione a altri soggetti. La trasparenza consiste infatti nell’imputare il reddito della società ai soci: la partecipata non è tassata perché il suo risultato fiscale è 3 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale imputato ai soci. Anche le perdite sono immediatamente utilizzabili a compensazione dei redditi del socio. Questo regime elimina la doppia tassazione dei redditi. Società di persone: i redditi prodotti dalla società sono imputati ai soci come redditi di partecipazione in base alla loro quota di partecipazione, a prescindere dalla loro distribuzione. Sono assoggettati a irpef o ires insieme agli altri redditi del soggetto passivo. La società è uno schermo trasparente, assoggettata solo agli obblighi formali di tenuta della contabilità e di dichiarazione (strumentali per la determinazione dell’imponibile e dell’imposta) ma non di liquidazione e versamento dell’imposta che ricadono in capo ai soci. Anche le perdite sono ripartite tra i soci alla stessa maniera: se l’ammontare della perdita supera i redditi dell’anno, la differenza può essere detratta gli anni successivi (non oltre il 5). Sono fiscalmente assimilate in questo ambito alle società di persone gli studi professionali associati (associazioni costituite da persone fisiche per lo svolgimento in forma associata della professione) , le società di armamento e le società semplici. Quest’ultime non producono redditi di impresa ma singoli redditi appartenenti a una delle categorie (fondiari, di lavoro autonomo, di capitale, diversi); inoltre sempre in questo caso alcuni costi sono deducibili dall’imponibile o detraibili dall’imposta dovuta dai soci. Anche le associazioni professionali presentano alcune peculiarità: il reddito dell’associazione è reddito di lavoro autonomo, determinato secondo il principio di cassa (quando viene incassato non quando viene distribuito). I compensi percepiti dall’associazione sono soggetti a ritenuta di acconto poi imputata agli associati nella stessa proporzione con cui si attribuiscono i compensi. Impresa famigliare: ai collaboratori viene attribuito una quota del reddito proporzionale al lavoro svolto non superiore al 49% del reddito complessivo prodotto. Il 51% è imputato all’imprenditore. Tale limite ha lo scopo di evitare manovre di splitting volte a eludere la progressività. Non vi è in questo caso reddito di impresa ma netta separazione tra i redditi imputati: solo la quota imputata all’imprenditore è qualificata come reddito di impresa. I collaboratori in ogni caso non partecipano alle perdite. Società di capitali: Dal 2004 anche le società di capitali possono optare per il regime di trasparenza. Distinguiamo due ipotesi: a) Regime ordinario: società di capitali delle quali sono socie altre società di capitali. È un opzione che deve essere esplicitamente espressa, ha effetto per 3 esercizi e non può essere revocata. La partecipazione dei soci deve essere compresa tra il 10 e il 50% (oltre abbiamo il consolidato). Inapplicabilità: redditi di un socio sottoposti ad aliquota ridotta, adesione al consolidato (p 152-153), assoggettamento della partecipata a procedura concorsuale. (altro p 153-154). Le perdite e gli utili sono imputati in proporzione alla quota di partecipazione ed entro il limine del patrimonio netto della partecipata. Le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione possono essere utilizzati a compensazione dei redditi della partecipata. L’imputazione di utili e perdite si riflette sul valore fiscale della partecipazione imponibile (p 155). La partecipante resta garante, in regime di solidarietà dipendente, per i soci per i redditi a essa riferiti in caso di omessa, infedele o incompleta dichiarazione. b) Regime speciale per le piccole srl: il regime può essere adottato se sussistono 3 condizioni: volume dei ricavi non superiore alla soglia per l’applicazione degli studi di settore, soci persone fisiche, al massimo 10, società non assoggettata a consolidato o procedure concorsuali. Se non si opta per la trasparenza il reddito è tassato prima in capo alla società e poi in capo al socio (altro p 157-158 4 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Applicazione ai fini antielusivi nella tassazione delle CFC (controller foreign companies): le controllate estere sono tassate in regime di trasparenza fiscale, ovvero imputando il reddito prodotto alla controllante Italiana quando esse sono localizzate in uno stato paradiso fiscale. Si può richiedere interpello disapplicativo dando prova della reale attività economica svolta nel paese estero (si dimostra che non è solo un aggiramento ai fini di sottrarre materia imponibile). Applicata la trasparenza, se il reddito viene rimpatriato si tiene conto della tassazione già applicata. 5 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale L’IRPEF PRESUPPOSTO E DEFINIZIONE DI “REDDITO” Presupposto di imposta dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (anche dei soggetti IRES) è il possesso dei redditi in denaro o in natura tuttavia nel testo unico non troviamo una definizione di reddito generale: vi è la definizione delle singole categorie reddituali. Consideriamo reddito la ricchezza novella e non mere reintegrazioni patrimoniali (esempio: pensioni di guerra). Non sono reddito le entrate patrimoniali: è reddito ciò che costituisce un incremento del patrimonio sia i proventi effettivi che l’utilità derivanti dall’uso del bene (reddito catastale imputato per la prima casa), non mere reintegrazioni. Sono tassabili però i proventi conseguiti in sostituzione di reddito imponibile: sono quindi tassabili le pensioni di vecchiaia e anzianità percepite al terminare del rapporto di lavoro,non lo sono le pensioni risarcitorie come le pensioni di guerra Le nozioni di reddito tassabile sono 3: 1. Reddito come prodotto: un’entrata ha natura di reddito se deriva da una fonte produttiva. Questo è il concetto largamente adottato dal nostro sistema impositivo, salvo qualche eccezione in cui si considera reddito entrata. Il reddito deve avere come causa un titolo giuridico di natura onerosa: sono esclusi i proventi ricevuti a titolo gratuito come donazioni e eredità ai fini dell’applicazione dell’IRPEF. 2. Reddito come entrata: qualsiasi entrata è considerata reddito. Questo principio si applica a. Reddito di impresa: qualunque entrata concorre a formare l’imponibile b. Reddito di lavoro dipendente: qualsiasi entrata riconducibile al rapporto di lavoro è tassabile c. Redditi diversi: le vincite e i premi sono entrate, non sono reddito prodotto ma son comunque tassate 3. Reddito come consumo: è reddito tassabile la quota destinata al consumo. Questa terza definizione più stretta non trova applicazione concreta. REDDITI IN NATURA: i redditi in natura possono essere costituiti da beni o servizi e sono tassabili in base al loro valore normale, ovvero al corrispettivo mediamente pagato per ottenere il bene/servizio in condizioni concorrenziali nel tempo e luogo in cui è stato acquistato/prestato. ad esempio fringe benefit destinati ai lavoratori dipendenti I redditi sono suddivisi in sei categorie: a ciascuna di essere corrispondono una diversa metodologia di determinazione dell’imponibile e regole formali diverse. Il concetto di possesso di reddito varia a seconda delle diverse categorie: bisogna specificare qual è l’accadimento che lo rende tassabile. Alcuni redditi sono tassati quando percepiti secondo il principio di cassa, altri sono tassabili nel momento in cui giungono a maturazione, sono tassati per competenza. Il possesso in questo secondo caso è riferito alla fonte reddituale, ad esempio l’immobile o l’impresa. Il reddito è tassato al netto dei costi sostenuti per produrlo: tuttavia non sempre i costi sono dedotti nel loro ammontare effettivo: possono esserci forfetizzazioni. 6 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale LE CATEGORIE REDDITUALI Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per cassa/ competenza Redditi fondiari Sono i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti al catasto dei terreni o al catasto edilizio. Gli immobili strumentali utilizzati per l’esercizio di attività commerciali o di arti e professioni non originano reddito fondiario dato che concorrono alla produzione di reddito di impresa o di lavoro autonomo. L’imposta colpisce il proprietario o in caso di usofrutto l’usofruttuario. In caso di comproprietà, a ciascun proprietario è imputata una quota del reddito dell’immobile. Il reddito è determinato in modo presuntivo dal catasto DA TERRENI Reddito Dominicale: è dovuto dal proprietario terriero in ragione del possesso della terra e del capitale stabilmente investito nel fondo. Reddito Agrario: reddito dell’impresa agraria, derivante dall’esercizio di attività agricole e attività connesse (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento, attività connesse). Le Non producono reddito fondiario gli immobili che non producono un reddito autonomo: quindi non son tassati i fabbricati rurali e gli immobili strumentali per l’attività di impresa o di lavoro autonomo. Sono reputati tali se utilizzati esclusivamente dal possessore per attività commerciali o di lavoro autonomo. Sono strumentali per natura gli immobili che non possono essere destinati a diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni:: si reputano tali anche se non utilizzati o dati in locazione/ comodato (42) Il catasto dei terreni descrive la proprietà terriera. I catasti forniscono la misura del reddito imponibile da utilizzare in sede di dichiarazione. Il reddito catastale è: Ordinario: ottenuto da una coltivazione a capacità normale Medio: calcolato sulla produttività media che tenga conto della rotazione delle colture. Non c’è reddito imponibile per perdita del raccolto per cause naturali. Per competenza: il reddito catastale è un reddito figurativo che non avrà mai manifestazione monetaria Nessuna: il reddito presunto dal catasto è già netto. C’è riconoscimento di alcune spese straordinarie sostenute DA FABBRICATI: è un reddito medio ordinario determinato secondo le tariffe di estimo. Il reddito degli immobili locati è determinato invece in base al canone se superiore al reddito catastale il reddito della prima casa non è tassato. Il reddito catastale delle seconde case è maggiorato di 1/3 se sono non locate ma tenute a disposizione Il catasto urbano divide gli immobili in 5 categorie: A (abitazioni) B (edifici ad uso collettivo) C (commerciali) D(industriali) E(speciali). Le categorie sono divise in classi. La determinazione del valore catastale ha subito numerose riforme nelle modalità di calcolo (p 39). I redditi delle locazioni sono tassati per competenza anche se non percepiti, salvo n procedimento di sfratto in corso. Il canone d’affitto per immobili locati è ridotto del 5% a titolo di deduzione forfettaria delle spese. imprese di allevamento vi rientrano quando l’attività è svolta ricavando almeno ¼ dei mangimi dal terreno. Se si superano i limiti il reddito eccedente è reddito di impresa commerciale determinato moltiplicando ciascun capo per un coefficiente dato dal Ministeri. 7 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Deducibilità dei costi Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per cassa/ competenza Deducibilità dei costi Redditi di capitale Non sono definiti ma elencati: in generale sono tutti i redditi riferibili all’investimento di capitale. Sono: Proventi derivanti dalla partecipazione in società e enti Interessi e altri proventi derivanti da altre forme di investimento di capitale: mutui, obbligazioni, titoli similari. Sono componenti del reddito complessivo, hanno natura corrispettiva. In materia di interessi operano due presunzioni legali relative: gli interessi da mutui si presumono percepiti alla scadenza e nella misura pattuite (scadenze non definite: ci si riferisce al periodo di imposta; misura non determinata: si applica il saggio legale; p 51); le somme date da un socio alla società si presumono date a titolo di mutuo se dal bilancio della società non risulta diversamente; tuttavia ciò non impedisce la prova che il mutuo sia erogato a titolo gratuito senza contropartita di interessi i dividendi creano problemi di doppia imposizione dato che è già tassato il reddito in capo alla società che l’ha prodotto. Sono stati detassati solo i divedendi percepiti dai soggetti passivi ires. Per le persone fisiche, gli imprenditori individuali e le società di persone rimane la tassazione su una parte dell’ammontare. La doppia imposizione economica è eliminata solo in parte. (sistema Per cassa: Si tassa la somma percepita nel periodo di imposta, non rileva il credito maturato. Se riceve una somma maggiore ad esempio per lo scarto di emissione di titoli obbligazionari, tale differenza è tassata come reddito di capitale Tassazione al lordo: non sono deducibili né spese di produzione (ad esempio commissioni bancarie) né perdite. Non sono ammessi costi in deduzione perché di regola non vi sono costi. Rendite e prestazioni annue perpetue Compensi per la prestazione di fideiussioni Proventi dalla gestione di patrimoni per conto terzi Proventi da pronti contro termine Redditi corrisposti da assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione Non sono redditi di capitale Le plusvalenze capital gain redditi diversi Interessi non derivanti da crediti di capitale derivanti da credito di lavoro o di imposta. Gli interessi moratori o per 8 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale precedente – imputazione p 44-46: si imputava a chi percepiva il dividendo un credito di imposta in ragione della tassazione sugli utili già subita: i dividendi formavano il reddito complessivo, da cui veniva tolto quanto già pagato dalla società) consideriamo alcune ipotesi: 1. il trattamento fiscale varia in base alla percentuale di partecipazione detenuta: persona fisica che percepisce il dividendo non come imprenditore con Partecipazioni qualificate (p 46 def.), imprenditore, società di persone che detengono partecipazioni anche non qualificate: sul 49,72% dei dividendi percepiti si applica l’aliquota progressiva irpef persona fisica che percepisce il dividendo non come imprenditore con Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo di imposta del 20% Queste regole si applicano a tutti i titoli con remunerazione completamente costituita dalla partecipazione ai risultati economici. RIPRENDIAMO L’ARGOMENTO a Pag 23 Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Redditi di capitale dilazioni previste da contratto appartengono alla stessa categoria a cui appartengono i redditi su cui sono maturati tali interessi Ciò che i soci ricevono a titolo di ripartizione di riserve di capitale o altri fondi costituiti con sovrapprezzi, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, interessi di conguaglio (p 49). Sono operazioni reputate potenzialmente elusive. Ciò che il socio riceve per il recesso, riduzione di capitale esuberante, ecc per la parte che corrisponde al costo delle partecipazioni: il differenziale è reddito di capitale, per cui la perdita non è deducibile. Associazione in partecipazione Il reddito dell’associato (p 50) è considerato come dividendi, salvo che la partecipazione non sia esclusivamente apporto di solo lavoro rientra nei redditi di lavoro autonomo. Gli utili sono così tassati solo per partecipazioni superiori al 5% (continua) REGIMI SOSTITUTIVI IN MATERIA DI REDDITI DI CAPITALE Non sempre i redditi di capitale son tassati in via ordinaria, per ragioni di favor verso il risparmio in linea con l’art 47 della Costituzione. (p 53). Quindi vi sono Regimi sostitutivi di ritenuta alla fonte a titolo di imposta che esonerano il percettore da ogni adempimento, sono realizzati direttamente dall’intermediario. In alternativa il contribuente dichiara i redditi in dichiarazione e opera l’autotassazione col regime sostitutivo; Aliquota ridotta: finalizzata a incoraggiare il risparmio delle famiglie. Si applica ad esempio a plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate. Il reddito percepito è tassato al 20%, salvo alcuni casi in cui l’aliquota è del 12,5%. Regimi particolari: (p 54-55) risparmio amministrato: la tassazione è a carico dell’intermediario (banca o altro che ha in deposito i titoli). Il risparmiatore non ha obblighi fiscali in merito. Risparmio gestito: in caso di contratti di gestione del risparmio individuale. Si applica sul maturato (plus e minus non monetizzate fondi comuni: tassazione solo al momento del realizzo, percezione dall’investitore 9 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Tassazione per cassa/ competenza Deducibilità dei costi Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Redditi di lavoro Sono quei redditi che derivano dai rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Sono sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto se percepiti da residenti, di imposta se percepiti da non residenti. Vi rientrano: Redditi di lavoro dipendente pubblico e provato Somme che il datore di lavoro deve corrispondere a seguito di sentenza di condanna per crediti di lavoro, interessi, danni di svalutazione o corrisposte a titolo transativo. Redditi da lavoro a domicilio quando vi è subordinazione tecnica del lavoratore rispetto all’imprenditore. Le pensioni riconducibili a un precedente rapporto di lavoro (no risarcitorie) e gli assegni ad essere equiparate REDDITI IN NATURA E FRIGE BENEFIT I fringe benefit sono vantaggi concessi in aggiunta alla normale retribuzione attribuite ad alcune categorie di lavoratori: uso privato dell’auto aziendale, telefoni cellulari, assicurazioni mediche, dopolavoro, mense, contributi scolastici, ecc. Sono quantificati in base al valore normale . Non sono tassati se non superano il valore di 258,23€ per periodo di imposta. dipendente PRINCIPIO DI ONNICOMPRENSIVITA’: il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sottoforma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro. Sono tassabili tutti i compensi, anche le indennità di malattia e maternità, collegate al rapporto di lavoro ma non alla prestazione, sia monetari che in natura. 10 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale REDDITI ASSIMILATI: Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative Compensi corrisposti a terzi prestatori di lavoro dipendente Borse di studio Remunerazione dei sacerdoti Gettoni di presenza per l’esercizio di pubbliche funzioni, compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie Indennità parlamentari Rendite vitalizie e a tempo determinato costituite a titolo oneroso Prestazioni erogate da fondi pensione …..Ecc… L’assimilazione comporta l’applicazione di alcune regole diverse Per taluni redditi la base imponibile non è pari all’importo percepito Anche essi sono soggetti a ritenuta Ad alcuni non si applicano le detrazioni di imposta previste per i redditi di lavoro dipendente Tassazione per cassa/ competenza Tassati per cassa. Deducibilità dei costi Il legislatore prevede una detrazione forfetaria dell’imposta lorda. Quindi le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese sono comprese nella base imponibile e le spese realmente sostenute non sono deducibili. L’indennità di trasferta non è imponibile entro un certo limite. Reddito Redditi di lavoro dipendente (continua) Caratteristiche generali e esempi = salari e stipendi + indennità + scatti di anzianità + straordinari + diarie + interessi + rivalutazioni monetarie + tfr Non sono tassabili Gli assegni famigliari dovuti per legge I contributi che il datore di lavoro versa a inps e inail Mensa aziendale e ticket fino a 5,29€ al giorno Servizi di trasporto collettivo Somme per frequenza asilo nido Azioni attribuite a fini retributivi se minori a 2065,83€, purchè non siano cedute prima di 3 anni dalla ricezione (p61) Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per cassa/ competenza Deducibilità dei costi Ai redditi da collaborazione coordinata e continuativa, derivanti da un rapporto per cui non c’è vincolo di subordinazione ma svolti con retribuzione periodica prestabilita e senza l’impiego di mezzi propri come l’attività di amministratore, sindaco, revisore di società, collaborazione a giornali e riviste, partecipazioni a collegi e commissioni si applicano le regole dei redditi da lavoro dipendente Sono compresi: Compensi ricevuti sottoforma di partecipazione agli utili: restano compensi di lavoro Somme corrisposte da terzi ( INPS e INAIL) Redditi di Lavoro Autonomo 11 Sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni non occasionalmente. Se l’attività è occasionale i redditi rientrano tra i redditi diversi.. L’attività di lavoro autonomo è svolta in modo autonomo, è abituale e di natura non commerciale. Si reputano produttive di reddito di impresa le attività elencate al 2195cc anche se organizzate diversamente. http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Redditi assimilati: per essi non c’è obbligo contabile e vi sono regole diverse per la determinazione dell’imponibile e per la deducibilità dei costi. Le ipotesi particolari sono a) Diritti di autore: deduzione forfettaria del 25% delle spese (p68) b) Contratti di associazione/partecipazione con apporto esclusivo di lavoro Tassazione per cassa Per i redditi di lavoro autonomo da esercizio di arti e professioni c’è obbligo contabile: sono deducibili quindi tutte le spese sostenute risultanti in Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Redditi di Lavoro Lo svolgimento di attività non rientranti nel 2195 origina comunque reddito di impresa se svolta con organizzazione sottoforma di impresa. Sono quindi reddito di lavoro autonomo le attività non organizzate come impresa e non subordinate. c) utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società di capitali Negli altri casi escluso il diritto di autorenon sono ammesse altre deduzioni di costi. Autonomo (continua) Redditi di Impresa 12 Se il reddito di lavoro autonomo è di ammontare ridotto si applica il regime dei contribuenti minimi eccezioni alla deducibilità per i redditi di lavoro autonomo: a) Costi pluriennali deducibili secondo il principio di competenza: canoni di leasing, ammortamento, accostamento a tfr (p66) b) Costi non deducibili affatto: di acquisto degli immobili, compensi versati al coniuge o ai figli o agli ascendenti per evitare lo splitting c) Costi non deducibili per intero: spese di ammodernamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria d) Costi forfetarizzati: p 67 Ci riferiamo al reddito di impresa commerciale, ovvero esercitazioni al 2195 c.c. Le società costituite da imprenditori agricoli producono reddito agrario. Abbiamo reddito di impresa a fronte di un soggetto che svolge non occasionalmente una delle attività comprese nel 2195 c.c. (elenco p 70) anche se non organizzate in forma di impresa (se manca il requisito di organizzazione richiesto dalla definizione civilistica). La forma organizzativa rileva solo nell’inclusione di attività non elencate nel 2195 c.c. Le imprese minori sono sottoposte a una disciplina speciale sia nella determinazione del reddito sia dal punto di vista di obblighi contabili e criteri di accertamento. Le imprese minori sono quelle esercitate da persone fisiche e da società di persone ammesse al regime di contabilità semplificata. Le regole considerano quindi che non viene redatto il bilancio d’esercizio Imputazione in base al principio di competenza, reddito come differenza tra componenti + e - La base imponibile Il principale componente della base imponibile sono i compensi ricevuti a titolo di remunerazione dell’attività e cessioni di altri elementi immateriali (contratto di leasing, ecc): sono componenti positivi anche le plusvalenze di beni strumentali (inclusi gli immobili). (plusvalenza = corrispettivo/valore normale – costo non ammortizzato) p 65. http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Tassazione per cassa/ competenza Deducibilità dei costi Contabilità e le minusvalenze. L’obbligo contabile quindi non è solo un onere ma consente la deducibilità e maggiori difese dal fisco Di regola le spese inerenti sono integralmente deducibili per cassa: ci sono tuttavia alcune eccezioni Il reddito è tassato per competenza, non è necessaria la ripartizione degli utili perché il reddito sia imputato al socio/imprenditore Non tutti i costi sono deducibili per l’intero ai fini anti elusivi. Reddito Caratteristiche generali e esempi Fattispecie particolari, specificazioni Redditi di Impresa La prestazioni di servizi non compresi nell’articolo 2195 sono qui incluse se organizzata in forma di impresa. Se non lo è si reputa reddito di lavoro autonomo. Non c’è tuttavia una definizione oggettiva di organizzazione che permetta una distinzione chiara. gli unici accantonamenti consentiti sono quelli di quiescenza e previdenza gli ammortamenti sono consentiti solo se è tenuto il registro dei cespiti ammortizzabili Il reddito di imprenditori individuali e società di persone commerciali e srl che optano per la piccola trasparenza (p 4 appunti) è imputato all’imprenditore/socio ed è determinato con le regole di quantificazione del reddito fiscale ai fini IRES. Il reddito fiscale è determinato partendo dal bilancio apportando alcune modifiche, date le diverse finalità del reddito civilistico (finalità informative) e fiscale (tassare la reale capacità contributiva contrastando l’elusione). Tuttavia ci sono alcune regole, valide solo per il reddito di impresa tassato con IRPEF: I contribuenti minimi sono coloro che conseguono ricavi non superiori a 30.000€, che hanno iniziato l’attività dopo il 31/12/2007, che non hanno effettuato cessioni all’esportazione, che non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti, che non abbiano acquistato più di 15.000€ di beni commerciali. Sul reddito così determinato si applica un imposta sostitutiva del 5%. I contribuenti minimi sono esenti dall’iva. Sono esonerati dall’obbligo contabile ma devono comunque presentare dichiarazione nei termini e secondo modalità ordinarie. (continua) 13 Tra i ricavi si comprende il valore normale dei beni destinati all’autoconsumo e le plusvalenze da beni. È un componente positivo ogni volta che un bene cessa di appartenere all’impresa Le plusvalenze che fruiscono del regime di partecipation exemption non sono esenti per intero ma solo per il 50,28% Le plusvalenze realizzate con la cessione di azienda possono essere tassate separatamente non sono ammessi in deduzione i compensi per il lavoro prestato dall’imprenditore o dai suoi familiari gli interessi passivi non sono deducibili per intero (p73-74) le spese per acquisto e locazione di immobili sono deducibili al 50% se il risultato è negativo la perdita può essere portata a diminuizione del reddito complessivo al netto dei proventi esenti da imposta (p 74) http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale (p 75-76) Le società di comodo: le società commerciali che non rispettano determinati indici di redditività sono considerate non operative e considerate di comodo. Sono assoggettate ad imposta su un imponibile minimo presunto in rapporto al loro patrimonio. Sono reputate non operative le società che presentano dichiarazione in perdita fiscale per 3 anni successivi (p 77). Tassazione per cassa/ competenza Deducibilità dei costi Reddito Caratteristiche generali e esempi Redditi diversi Plusvalenze immobiliari: derivanti dalla cessione di immobili non nel contesto di attività di impresa (altrimenti è reddito di impresa). Non sono tassabili plusvalenze realizzate dalla cessione dell’abitazione principale plusvalenze realizzate da immobili acquistati per investimento, se sono passati più di 5 anni dall’acquisto (per escludere intenzioni speculative) plusvalenze da cessione di immobili acquisiti per successione o donazioni Sono tassabili le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni o esecuzione di opere intese a renderle edificabili per la successiva vendita. Plusvalenze dei titoli azionari e obbligazionari: realizzate da cessione di azioni e obbligazioni, il cosiddetto capital gain. Le plusvalenze da cessione di plusvalenze non qualificate sono soggette ad imposta sostitutiva del 20%. (p 8081) Rendite finanziari che non sono redditi di capitale Plusvalenze da cessione di contratti di associazione in partecipazione: p 81 Redditi dallo svolgimento occasionale di attività di impresa o di lavoro autonomo Premi e vincite Da immobili situati all’estero Reddito da affitto di azienda, usofrutto o sublocazione di immobili Vincite a lotterie, giochi a premio Premi ricevuti per meriti artistici, scientifici… P 81-83 14 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Fattispecie particolari, specificazioni Tassazione per cassa/ competenza Data l’eterogeneità dei redditi ricompresi le modalità di determinazione non sono uniformi Sono tassati al momento del realizzo secondo il principio di cassa Non c’è obbligo contabile per essi Reddito entrata = non sono prodotti Deducibilità dei costi Riconoscimento delle spese di produzione sostenute ANCORA SUI REDDITI Redditi e deprezzamento monetario Il reddito sottoposto ad imposta è una grandezza monetaria. Il deprezzamento della moneta pone problemi riguarda all’effettiva tassazione della capacità contributiva. In generale il nostro sistema non da rilievo a situazioni del genere. Sono necessarie norme ad hoc che diano rilievo alle conseguenze dell’inflazione. A causa della progressività di imposta assistiamo al fenomeno di fiscal drag: l’aumento puramente nominale dei redditi causa un aumento del peso dell’imposta. Alcuni parametri di liquidazione dell’imposta sono soggetti a revisione quando la variazione dell’indice Istat supera il 2% Redditi dei de cuius percepiti dagli eredi Gli eredi possono essere soggetti passivi a doppio titolo: subentrano al de cuius come soggetti passivi per l’imposta dovuta in ragione dei presupposti realizzati da quest’ultimo. Inoltre per i redditi prodotti dal de cuius tassati per cassa, la tassazione avviene a carico degli eredi quando li percepiscono. Questi ultimi, proventi di natura patrimoniale derivanti dalla realizzazione dei crediti facenti parte dell’asse ereditario, sono comunque tassati come reddito perché se così non fosse si avrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento dato che il frutto dell’attività del de cuius che realizza il presupposto non sarebbe tassato. I redditi illeciti e i costi illeciti Per molto tempo si è discusso sulla tassabilità dei redditi provenienti da attività illecite. Nel 1993 la questione è stata chiarita, indicando che tali redditi debbano essere ricompresi nelle sei categorie di reddito,se derivanti da attività illecite e non già sottoposti a sequestro o confisca penale. Sono tassabili quando rimasti nella disponibilità del contribuente, non sottoposti a sequestro nel periodo di imposta nel periodo in cui sono stati conseguiti. In caso non siano classificabili tra quelli tipici, rientrano tra i redditi diversi. I costi illeciti non sono ammessi in deduzione: in particolare non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi. Per applicare la norma occorre sia esercitata azione penale. La maggiore imposta dovuta in forza dell’indeducibilità è restituita in caso di sentenze di assoluzione (p 17-18). IMPONIBILE E IMPOSTA Reddito complessivo e perdite deducibili BASE IMPONIBILE LORDA soggetti residenti: tutti i redditi ovunque prodotti non residenti: redditi prodotti in Italia. Per quantificare la base imponibile lorda occorre qualificare i singoli redditi aggregandoli secondo le categorie di appartenenza. Poiché vi sono categorie reddituali il cui risultato può essere una perdita il reddito complessivo è una somma algebrica di elementi positivi e negativi. In particolare sono deducibili si deducono per intero le perdite dell’imprenditore individuale o esercenti arti e professioni le perdite delle snc e in accomandita semplice e delle società professionali sono imputati pro quota 15 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale La perdita può essere portata a nuovo se derivanti dall’esercizio di impresa commerciale. (p27) Dal reddito imponibile lordo si deducono gli oneri deducibili Oneri deducibili L’IRPEF è un imposta personale perché la sua disciplina tiene conto di una serie di circostanze di natura personale: per questo si consentono deduzioni dal reddito complessivo e detrazioni di imposta. Il secondo strumento è privilegiato per evitare che il vantaggio tratto dal contribuente sia crescente in base al reddito per effetto della progressività di aliquota. Per ciò gli oneri deducibili sono meno degli oneri detraibili. Si detassa la parte di reddito impiegata per finalità ritenute meritevoli di particolare considerazione. Sono deducibili spese mediche in caso di invalidità permanente assegni periodici corrisposti all’ex coniuge contributi previdenziali versati in ottemperanza di legge contributi versati per forme pensionistiche complementari importo pari alla rendita catastale dell’abitazione principale (in modo da non colpire il reddito della prima casa contato tra i fondiari) spese di produzioni di reddito: di solito sono deducibili in sede di calcolo dei redditi netti. Quando non sono deducibili come spese di produzione rientrano qui o oneri fondiari non contemplati nelle stime catastali o somme corrisposte a dipendenti chiamati a ricoprire incarichi elettorali Calcolo dell’imposta Dopo aver dedotto dal reddito complessivo gli oneri si applicano alla base imponibile netta le aliquote per scaglioni. Da questo calcolo si ottiene l’imposta lorda.ù Detrazioni di imposta Dall’imposta lorda si sottraggono tre tipologie di detrazioni 1) per carichi di famiglia: a chi ha famigliari a carico. Il loro importo decresce al crescere del reddito complessivo 2) per lavoratori dipendenti e pensionati, redditi di lavoro autonomo e di impresa minimi: sono attribuiti a titolo di riconoscimento delle spese di produzione. Attua in via forfettaria la detrazione dei costi. Si applica se il reddito non supera un certo ammontare. Questa detrazione attiva una sorta di discriminazione qualitativa dei redditi dato che non spetta ai possessori di altri redditi. 3) Per oneri: sono ammesse nella misura del 19% le detrazioni per diverse spese sostenute a. b. c. d. e. f. Interessi passivi su mutui Spese sanitarie Spese funebri Spese di istruzioni Premi per assicurazioni sulla vita Spese per manutenzioni e restauro immobili di interesse storico e artistico, recupero e riqualificazione energetica degli edifici g. Erogazioni liberali per finalità meritevoli h. Spese veterinarie i. Spese per badanti j. Affitti pagati per la prima casa 16 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Imposta netta e imposta da versare Dallo scomputo delle detrazioni si ottiene l’imposta netta astrattamente dovuta nel periodo: ad essa vanno sottratti, per ottenere l’imposta realmente da versare Crediti di imposta Versamenti di acconto Ritenute subite a titolo di acconto Se il saldo è a debito la differenza va versata prima di presentare dichiarazione. Se l’importo è a credito può essere portato in detrazione al periodo successivo oppure chiederne il rimborso in dichiarazione dei redditi. Somma di tutti i redditi ---------------------------------------------BASE IMPONIBILE LORDA - oneri deducibili ------------------------------------------------BASE IMPONIBILE NETTA * Aliquote ---------------------------------------------------IMPOSTA LORDA - detrazioni di imposta ---------------------------------------------------IMPOSTA NETTA - crediti di imposta - versamenti di acconto - ritenute subite a titolo d’acconto ----------------------------------------------------IMPOSTA DA VERSARE I redditi soggetti a tassazione separata Sono soggetti a tassazione separata i redditi che percepiti una tantum derivano da un possesso pluriennale. Essi non concorrono a formare il reddito complessivo ma sono tassati a parte con distinta aliquota e determinati con specifiche regole tenendo conto della loro origine. Sono sottoposti a tassazione separata Tfr ricevuto dai dipendenti e altre categorie: vanno dedotte le rivalutazioni già sottoposte a imposta. Plusvalenze da cessione di azienda posseduta per più di 5 anni Indennità per perdita dell’avviamento in caso di cessazione della locazione Risarcimento a titolo di perdita di redditi pluriennali Redditi di formazione pluriennali attribuiti ai soci in caso di recesso dalla società. Modalità di calcolo p 32 17 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale IRES e norme sul reddito di impresa Art. 55 - Redditi d'impresa. 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.; b) i redditi derivanti dall'attivita' di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa. N.B. Tutti i redditi prodotti dalle società commerciali sono reddito di impresa per il principio di attrazione. Le norme sulla determinazione del reddito di impresa di seguito esaminate si applicano, con le eccezioni del caso opportunamente specificate, alle imprese che adottano fiscalmente la contabilità ordinaria. Valgono sia per i soggetti passivi IRPEF (imprenditori individuali e società di persone, srl tassate per trasparenza), sia i soggetti passivi IRES (società di capitali, enti commerciali enti non commerciali, altri enti p 86-88 libro, pag 2 appunti). Nel determinare il reddito fiscale il nostro sistema opta per una dipendenza parziale dal reddito emergente dalla contabilità di bilancio. Ad esso vengono apportate variazioni in aumento e in diminuzione. L’articolo 83 infatti dispone il principio di dipendenza: il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante in conto economico le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti ai fini della determinazione del reddito fiscale. (p 96) Questa regola si applica anche ai soggetti IAS adopter? Il criterio di valutazione al fair value infatti diverge dai criteri civilistici. L’applicazione degli IAS solleva rilevanti problemi di coordinamento con la disciplina italiana riguardo a spese pluriennali, immobilizzazioni immateriali, avviamento, strumenti finanziarie e minusvalenze I bilanci redatti secondo questi principi presentano numerose differenze, alcuni componenti di reddito come le plusvalenze e le minusvalenze non transitano da conto economico. La questione è stata più volte affrontata: attualmente, dopo la norma del 2008 che prevedeva l’applicazione dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione ias per i soggetti ias, sono state apportate alcune modifiche nel 2010 volte a correggere la disparità di trattamento. I soggetti IAS adopter non sono vincolati dal principio di previa imputazione a C.E. (p. 27): alcuni componenti positivi e negativi infatti non transitano da conto economico ma sono imputabili direttamente a patrimonio. Tali costi restano comunque deducibili. Per i soggetti IAS cambia anche la definizione di immobilizzazione finanziarie, qualificate come “strumenti diversi da quelli detenuti per la negoziazione”. I dividendi non beneficiano della PEX se detenuti a scopo di negoziazione. (altro p 144-147) 18 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale I SOGGETTI IRES E LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO (riprende concetti di pag 2) SOGGETTO Società e enti commerciali Enti non commerciali DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO Il reddito, da qualunque fonte provenga, per il principio dell’attrazione è REDDITO DI IMPRESA: se la società possiede un immobile, il reddito che ne deriva non è fondiario ma di impresa. Il reddito complessivo è determinato sulla base del bilancio d’esercizio Enti che svolgono in via principale un’attività non commerciale. L’oggetto dell’attività è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto. Per oggetto essenziale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto: un ente non è commerciale se non è commerciale l’attività svolta per realizzare direttamente gli scopi primari. Il reddito complessivo imponibile è la somma dei redditi di capitale, fondiari, di capitale, di impresa e diversi. Non vale la regola dell’attrazione. Ciascun reddito è determinato con le regole previste per la sua categoria di appartenenza. I redditi di impresa sono determinati considerando le componenti positive e negative. Le spese inerenti all’attività commerciale sono deducibili per intero, le spese inerenti ad attività non imponibili non sono deducibili e le spese a utilizzazione promiscua son deducibili solo in parte. Gli enti ammessi alla contabilità semplificata possono optare per la determinazione forfettaria del reddito. Le perdite sono deducibili nei periodi successivi. Particolari disposizioni son dettate per gli enti di tipo associativo (p 93) L’ente è tenuto a tenere una contabilità separata dell’attività di impresa eventualmente svolta, distinguendo ciò che inserisce nell’attività di impresa da ciò che inserisce nell’attività istituzionale: distinzione tra beni di impresa e beni estranei. I BENI DI IMPRESA Un bene è definito “di impresa”quando è assoggettato al regime fiscale del reddito di impresa. Impresa commerciale Tutti i beni sono beni di impresa ente non commerciale beni istituzionali beni di impresa imprenditore individuale beni personali beni di impresa: crediti nell’esercizio di impresa, beni inveriantati, immobili inclusi in inventario La distinzione tra beni di impresa e beni non di impresa è molto rilevante ai fini della determinazione del reddito di impresa perché i costi relativi a tali beni sono deducibili. 19 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale L’uscita del bene dall’insieme dei beni di impresa determina componenti positivi o negativi di reddito (minus-plusvalenze). L’uscita del bene dall’insieme dei beni non ti impresa è fiscalmente rilevante salvo casi eccezionali (tassabilità delle plusvalenze tra i redditi diversi). È necessario poi determinare il valore fiscalmente riconosciuto: non esiste una definizione esplicita di tale valore. Di certo il valore contabile può non coincidere col valore fiscalmente riconosciuto: inizialmente è il costo d’acquisto e le spese di installazione (oneri accessori); aumenta per manutenzioni straordinarie e spese incrementative, l’ammortamento riduce il valore fiscalmente riconosciuto del bene. Le rivalutazioni e le svalutazioni non sono sempre riconosciute fiscalmente: le rivalutazioni solitamente sono fiscalmente irrilevanti salvo disposizioni di legge espresse. La differenza tra il costo di vendita/cessione, e il valore fiscalmente riconosciuto restituisce la plusvalenza/minusvalenza fiscalmente rilevante. I beni di impresa sono classificati come beni merce: dalla cui cessione generano ricavi. Sono collocati nell’attivo circolante. Equiparati ai beni merci sono le partecipazioni in attivo circolante, costituenti un impiego temporaneo di attività. A fine esercizio sono rilevati come plusvalenze (108-109). Le variazioni delle giacenze in magazzino concorrono a formare il reddito Beni patrimoniali: inseriti tra le immobilizzazioni. Le minusvalenze/plusvalenze generate dalla cessione assumono valore quando realizzate o Beni strumentali: inseriti nel processo produttivo dell’impresa in modo durevole, destinati a contribuire alla produzione per più esercizi. Dalla loro cessione si generano plusvalenze/minusvalenze o Beni patrimoniali puri: le partecipazioni facenti parte dell’attivo immobilizzato. IL RISULTATO D’ESERCIZIO, VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE Il bilancio d’esercizio, da cui si trae il risultato di conto economico, è disciplinato dal codice civile. (p 97-100 descrive il bilancio, riprendendo i concetti di ragioneria). Al reddito di conto economico vengono apportate variazioni in aumento e in diminuzione: nel quadro RF del modello dichiarativo al risultato economico di bilancio si apportano variazioni in aumento e variazioni in diminuzione. + VARIAZIONI IN AUMENTO Aumentano il reddito emerso dal bilancio. Sono Costi indeducibili o deducibili solo parzialmente: tutte le norme attinenti ai costi o quasi attengono a questa fattispecie Ricavi da assumere con valori maggiori: impongono di includere nel calcolo del reddito imponibile componenti positivi non inclusi o inclusi in modo minore nel conto economico. Ad esempio sono considerati ricavi i beni merce assegnati ai soci o destinati all’autoconsumo Motivazioni alla base di queste norme: Finalità antielusive: indeducibilità dei costi telefonici ad esempio Eliminare l’incertezza legata a valori frutto di stima: è il caso degli ammortamenti (% deducibili definite per decreto), delle svalutazioni dei crediti. Non inerenza 20 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale + VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE Riducono il reddito emerso dal bilancio. Sono Elementi positivi non tassabili: ad esempio per i dividendi è previsto un regime fiscale particolare. Una parte è esente e sono tassabili per cassa anziché per competenza (vedi redditi di capitale p 8 – 9). Alcuni ricavi sono esenti. Tassazione che avviene in seguito: plusvalenze rateizzabili, sopravvenienze attive tassabili nei 5 esercizi successivi all’incasso. Motivazioni Regimi particolari Finalità agevolative: le plusvalenze da cessione sono rateizzabili in sede di tassazione per agevolare gli investimenti. La rateizzazione della plusvalenza segue questo schema: variazione in diminuzione per la parte rateizzata non di competenza il 1 anno variazione in aumento i restanti 4 anni per la parte di competenza di ciascun anno (plusvalenza/5 = va fatta a quote costanti). Principio generale di competenza e implicazioni sul reddito di impresa Molte norme in materia di reddito fiscale disciplinano l’imputazione di componenti positivi e negativi, specificando quando ritenere di competenza un costo/ricavo con riferimento a un momento preciso; il costo/ricavo è di competenza del periodo di imposta in cui avviene il fatto indicato: Cessioni di beni mobili: i corrispettivi sono di competenza quando avviene la consegna Corrispettivi da cessioni di immobili o aziende: alla data di stipula dell’atto Prestazioni di servizi: il ricavo è di competenza del periodo in cui la prestazione è ultimata Per i costi si fa riferimento agli stessi eventi indicati per i ricavi Queste regole fissano la competenza temporale: è opportuno ricordare che non tutti i costi sono deducibili nel periodo in cui si ritengono sostenuti per il principio di correlazione coi ricavi. I costi pluriennali sono dedotti ad esempio nei diversi esercizi in cui concorrono a produrre ricavi. Non sempre le norme fiscali imputano i redditi secondo il principio civilistico di competenza economica: le problematiche di competenza determinano invece la deducibilità del costo in periodo di imposta diverso determinando variazioni temporanee (in diminuzione nel periodo non tassabile e in aumento quando sono tassabili: i dividendi tassati per cassa ma imputati a conto economico con il criterio di competenza generano queste variazioni). inoltre i costi sono di competenza solo se certi nell’esistenza e nella quantificazione. Se non sono certi o oggettivamente qualificati non sono deducibili nell’esercizio di competenza ma nel periodo di imposta in cui divengono certi e quantificabili. Questa dissimmetria è dovuta che ai fini fiscali non rileva il principio di prudenza nell’imputazione dei costi a conto economico in deroga al principio di competenza, certi costi sono imputati con il principio di cassa o compensi dovuti agli amministratori o oneri fiscali e contributivi o erogazioni liberali gli utili da partecipazione in soggetti ires concorrono a formare il reddito nel periodo in cui sono percepiti 21 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Violare le disposizioni di competenza fiscale può avere conseguenze pesanti: il soggetto, oltre a essere sottoposto a sanzioni, può rendere alcuni costi indeducibili. LE COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO I RICAVI Sono qualificati come ricavi i corrispettivi da cessioni di beni e delle prestazioni di servizi prodotti o commercializzati dall’impresa. Corrispettivi da cessione di materie prime, azioni e quote di partecipazioni inclusi nell’attivo circolante Indennità conseguite a titolo di risarcimento: esse sostituiscono i mancati ricavi I contributi in conto esercizio spettanti per norma di legge: spesso tali contributi sono erogati per integrare mancati ricavi di imprese che operano a prezzo politico. I contributi spettanti in base a contratto Il valore normale (di mercato) dei beni fuoriusciti dall’impresa senza corrispettivo (ad esempio per autoconsumo o più in generale destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa come la cessione gratuita). Quantificazione: tutto il ricavo concorre per intero alla tassazione, non frazionabile. Imputazione temporale: vale il principio di competenza senza alcuna eccezione. Per i beni merce ci riferiamo in particolare al momento della consegna, prescindendo dalla manifestazione finanziaria e dalla fatturazione LE PLUSVALENZE PATRIMONIALI E I DIVIDENDI Sono qualificate come plusvalenze Realizzate con la cessione a titolo oneroso di beni strumentali, azienda o ramo di azienda. In caso di cessione di azienda e ramo aziendale si considera il blocco: anche i beni merci inclusi nell’insieme concorrono alla formazione della plusvalenza Risarcimento a seguito di perdita o danneggiamento del bene strumentale Quando i beni fuoriescono dall’insieme dei beni di impresa per assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa Trasferimento all’estero, nel momento in cui la plusvalenza è realizzata (p 111): è un uscita dal nostro regime fiscale di beni di impresa Quantificazione: la plusvalenza è la differenza tra due valori dello stesso bene in momenti diversi, in particolare Incasso, corrispettivo, prezzo – valore fiscalmente riconosciuto Se non c’è corrispettivo valore normale (costo d’acquisto – ammortamento fiscale) La plusvalenza fiscale quindi può non coincidere con la plusvalenza contabile Imputazione temporale: è possibile frazionare l’imputazione della plusvalenza in 5 esercizi a partire da quello di realizzo, a quote costanti, a patto che il bene sia stato detenuto almeno 3 anni. La ragione di questo regime è duplice: prima di tutto le plusvalenze sono componenti pluriennali di reddito; in secondo luogo si desidera incentivare l’autofinanziamento realizzato mediante il reinvestimento della plusvalenza. Anno di realizzo Variazione in diminuzione di (Plusvalenza/5)*4 22 Anno 2 Variazione in aumento pari a Plusvalenza/5 Anno 3 Variazione in aumento pari a Plusvalenza/5 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Anno 4 Variazione in aumento pari a Plusvalenza/5 Anno 5 Variazione in aumento pari a Plusvalenza/5 Passaggi di azienda generazionali: il passaggio è fiscalmente irrilevante, non da luogo a plusvalenze fiscali. C’è neutralità fiscale per quella operazione. PEX – REGIME DI ESENZIONE FISCALE SULLE PLUSVALENZE E SUI DIVIDENDI DA PARTECIPAZIONI Il reddito delle società di capitali è destinato ai soci: si pone il problema di evitare o quanto meno attenuare la doppia tassazione economica coordinando la tassazione in capo alla società con la tassazione in capo ai soci. Questo problema si pone sia sui dividendi sia con riferimento alle plusvalenze: esse possono essere intese come utili del passato non distribuiti e come utili futuri ipotizzati in ragione della capacità reddituale dell’impresa che porta il mercato a riconoscerle un plusvalore. A questo pro nel nostro sistema vi sono: a) Il sistema della trasparenza: la società non è tassata, il reddito è tassato in capo ai soci (pagina 3 degli appunti). Si applica alle società di persone e alle srl che optano per la piccola trasparenza. b) Il sistema del credito di imposta (o dell’imputazione), con cui si accredita al socio l’imposta che colpisce i redditi della società: questo era il sistema in vigore fino al 31/12/2003 per le società di capitali. I redditi tassati a carico della società erano tassati anche per la parte distribuita come redditi dei soci; la doppia tassazione era eliminata riconoscendo al socio un credito di imposta pari all’imposta pagata dalla società sugli utili distribuiti. In tal modo il prelievo subito dalla società operava come acconto dell’imposta dovuta dal socio. L’imposta sugli utili veniva imputata all’imposta dovuta dal socio, a cui era riconosciuto il credito di imposta. (p 46 per dettagli) SOCIETA’ Utile 100, ipotizziamo interamente distribuito sottoforma di dividendi all’unico socio STATO Versa il 36% degli utili allo stato (irpeg) Riconoscimento credito di imposta SOCIO Agli altri suoi redditi si somma il dividendo percepito, che concorre a definire il reddito complessivo a cui si applica l’aliquota All’imposta da versare va sottratto il credito di imposta di 36 riconosciuto dallo stato (aliquota irpeg 36%), come imposta versata dalla società, per evitare la doppia tassazione sul dividendo Questa metodologia presenta problematiche quando socio e società appartengono a due distinti regimi fiscali: è infatti necessario istituire un apposito trattato per il riconoscimento transnazionale del credito di imposta al socio. 23 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale c) Partecipation exemption (PEX): dal primo gennaio 2004 questo regime sostituisce il meccanismo del credito di imposta per i dividendi. La società versa l’ires dovuta sull’utile prodotto. Esso, qualora venga distribuito ai soci sottoforma di dividendi prevede diversi regimi di tassazione a seconda che il socio sia una persona fisica o una società e che la partecipazione sia o no qualificata. Analizziamo lo schema di tassazione dei dividendi: SOCIO: chi è? PERSONA FISICA: soggetto passivo irpef, che percepisce il dividendo non in qualità di imprenditore SOCIETA’ DI PERSONE, IMPRENDITORE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE: meno PARTECIPAZIONI QUALIFICATE: piùdel del 5% in società quotate, meno del 25% del capitale in società non quotate (p 46). 5% in società quotate, più del 25% del capitale in società non quotate (p 46). REGIME SOSTITUTIVO: imposta sostitutiva applicata con ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui dividendi con aliquota del 20% Base imponibile: 49,72% dei dividendi Alla quale si applicano le aliquote progressive IRPEF. Il 50, 28 è esente SOGGETTI PASSIVI IRES Esclusione dalla tassazione del 95% dei dividendi. Sono tassati il 5% dei dividendi percepiti. I costi inerenti, dato che si tratta di esclusione e non di esenzione sono deducibili: sono quantificati nella misura forfettaria del 5% dei dividendi. Per applicare l’esenzione è necessario che i redditi non provengano da un paradiso fiscale, salvo interpello (p 119) Il regime PEX per le plusvalenze: le plusvalenze realizzate da società di capitali sono esenti nella misura del 95%. Di riflesso per l’acquirente non è deducibile il costo sostenuto, né tanto meno le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni. I costi inerenti a plusvalenze esenti non sono quindi deducibili Questo regime si applica se sono rispettate 4 condizioni: L’esenzione è accordata solo per le partecipazioni durevoli: In questo modo ci si assicura devono essere state possedute per almeno 12 mesi che la plusvalenza rifletta utili della partecipata e non Le partecipazioni devono essere iscritte tra le immobilizzazioni fluttuazioni di mercato finanziarie nel bilancio chiuso nel primo periodo di possesso La partecipata non deve aver sede in uno stato a regime fiscale privilegiato si può chiedere interpello disapplicativo (p 115-116). La partecipata deve essere un’impresa commerciale. L’esenzione è negata per le società senza impresa tipo le società immobiliari di mero godimento. Queste ultime sono 24 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale individuate mediante presunzione legale assoluta: si esclude svolgano attività di impresa le società che hanno prevalentemente nel loro patrimonio immobili patrimoniali Sono in sintesi quindi tassabili le plusvalenze da Partecipazioni immobilizzate possedute da meno di 12 mesi Partecipazioni inizialmente classificate nell’attivo circolante Partecipazioni in società residenti in paesi a regime fiscale privilegiato Partecipazioni in società senza impresa PLUSVALENZA PEX: se verifica le condizioni 1. partecipazioni durevoli: devono essere state possedute per almeno 12 mesi 2. devono essere iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel bilancio chiuso nel primo periodo di possesso 3. La partecipata non deve aver sede in uno stato a regime fiscale privilegiato 4. La partecipata deve essere un’impresa commerciale TASSAZIONE ORDINARIA La plusvalenza che non rispetta i requisiti pex è tassata come una plusvalenza da cessione di beni patrimoniali. Può essere frazionata in 5 anni se rispettato il requisito di anzianità. La partecipazione deve figurare in bilancio da almeno 3 esercizi LE SOPRAVVENIENZE ATTIVE Sono qualificate come sopravvenienze attive ai fini fiscali Sopravvenienze attive in senso proprio dovute a eventi che modificano componenti attivi o passivi contabilizzati ai fini fiscali. In particolare possono essere o Conseguimento di ricavi o altri proventi a seguito di costi dedotti o passività iscritte in bilancio negli esercizi precedenti o Conseguimento di maggiori ricavi rispetto a quelli computati nell’esercizio di competenza o Sopravvenuta insussistenza di componenti negative dedotte in precedenti esercizi (riscossione di crediti reputati inesigibili per cui si era già imputato il costo della perdita). Sopravvenienze attive in senso lato derivanti da eventi estranei alla normale gestione dell’impresa che non modificano voci precedentemente computate come o Indennità a titolo di risarcimento non legate a beni merci o beni strumentali o patrimoniali (indennizzo per perdita di avviamento commerciale) o Proventi ottenuti a titolo di liberalità, contributi di fonte legale in conto capitale (non contrattuali, non in conto esercizio). Non vi rientrano i versamenti dei soci e la riduzione dei debiti in caso di concordati preventivi o fallimentari. 25 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale INTERESSI ATTIVI Formano l’imponibile per l’ammontare maturato nel periodo di imposta, salvo gli interessi di mora, imponibili quando percepiti. PROVENTI IMMOBILIARI Gli immobili concorrono alla formazione del reddito di impresa. È importante distinguere tra Beni merce Imprese di costruzione. L’attività di produzione dell’impresa riguarda beni immobili Generano ricavi Beni strumentali per natura immobili Beni patrimoniali strumentali Immobile strumentale dato in affitto (capannone, magazzino). Non può avere altra destinazione d’uso, non sono suscettibili di altro utilizzo se non con radicali trasformazioni. Sono strumentali anche se non utilizzati dal possessore per esercitare la sua attività Beni strumentali per destinazione Immobile destinato all’esercizio dell’attività di impresa, indipendentemente dalle sue caratteristiche è reputato tale se utilizzato dal possessore nell’esercizio dell’attività di impresa Beni patrimoniali puri Fabbricati ad uso civile. Generano ricavi e proventi (affitto bene strumentale per natura) I costi sono deducibili (ammortamento) Il loro reddito, anche se facente parte del reddito di impresa, è computato in base all’estimo catastale seguendo le regole previste per i redditi fondiari LE RIMANENZE DI MAGAZZINO Sono una componente positiva derivante da costi che a fine esercizio non hanno generato ricavi e sono quindi sospesi e rinviati all’esercizio successivo. Riguardano i beni merce. Per espressa disposizione le rimanenze di beni fungibili sono quantificati col metodo LIFO. È comunque consentita l’applicazione dei metodi FIFO e costo medio ponderato o varianti del LIFO. Se il valore determinato al costo è superiore al valore di presunto realizzo, le rimanenze sono valutate adottando il valore normale. LE RIMANENZE DI TITOLI E PARTECIPAZIONI Derivano da titoli iscritti nell’attivo circolante, sono titoli assimilati alle merci (p 123). La svalutazione ai fini fiscali è consentita solo per le obbligazioni ma non per le partecipazioni che restano valutate al costo d’acquisto. I LAVORI IN CORSO E LE OPERE DI DURATA ULTRANNUALE Sono rilevate tra le rimanenze i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione. Le opere di durata ultrannuale vengono valutate in base ai corrispettivi pattuiti. P 124-125 26 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale PROVENTI NON REDDITUALI IRRILEVANTI AI FINI REDDITUALI I sovrapprezzi azionari e gli interessi di conguaglio sono entrate patrimoniali, non concorrono a formare il reddito La distribuzione ai soci di riserve sovrapprezzo non costituisce reddito perché figura come restituzione di conferimenti. I soggetti che li ricevono devono ridurre il valore delle partecipazioni Annullamento azioni proprie: la riduzione di capitale sociale è un operazione patrimoniale irrilevante ai fini fiscali LE COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO Possono essere dedotti ai fini fiscali, costi non esplicitamente previsti a condizione siano soddisfatte alcune prescrizioni generali sulla deducibilità di seguito illustrate Perché un costo sia deducibile occorre che rispetti 3 principi: 1.COMPETENZA appunti p.21 2.L’IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO Possono essere dedotte le componenti negative imputate a conto economico dell’esercizio di competenza. I costi, imputati secondo il principio di competenza, devono essere iscritti nel conto economico: un costo non iscritto a conto economico non può essere dedotto. Questa regola vale anche per i costi stimati: se essi sono più elevati di quanto effettivamente deducibili la parte eccedente genera una variazione in aumento. Vi sono 3 deroghe a questo principio 1. Componenti negativi iscritti a conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità di norme di legge che consentono o predispongono il rinvio. Se i costi non sono deducibili nell’esercizio di competenza, ne è ammessa la deduzione in un esercizio successivo in cui diventano deducibili anche se non imputati a conto economico. 2. Spese e componenti negativi deducibili anche se non imputabili a conto economico, se la legge lo prevede. Ad esempio è il caso dei compensi versati ai soci promotori e fondatori. 3. I costi neri: le spese e gli oneri specificamente riferiti a ricavi e proventi neri (non risultanti in contabilità) sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. Restano indeducibili i costi neri generali, non ad imputazione specifica 27 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale 3.L’INERENZA Le spese e gli oneri sono deducibili se inerenti, ovvero nella misura in cui si riferiscono all’attività da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Non sono quindi deducibili i costi che si riferiscono ad attività o beni esenti. Tuttavia nell’impresa vi sono costi generali che non sono direttamente riferibili a una determinata attività: essi sono deducibili per la percentuale corrispondente ai ricavi imponibili o esclusi sul totale dei ricavi. L’inerenza è un nesso funzionale che lega il costo alla vita dell’impresa. Un costo non è deducibile se non è sostenuto in funzione dei ricavi. Un costo è inerente anche se si tratta di una elargizione a titolo gratuito. Non sono deducibili perché non inerenti le somme dovute a titolo di sanzione perché non sono funzionali alla produzione del reddito. Gli uffici possono disconoscere la deducibilità di una spesa se non fatta in funzione dell’impresa ma per scopi estranei. Un costo è inerente nella misura in cui è congruo non antieconomico: un costo eccessivo è indeducibile per l’eccedenza. Non sono deducibili componenti negativi che risultano di entità sproporzionata rispetto ai ricavi. L’inerenza è la ratio di norme specifiche come: Norma che limita all’80%la deducibilità di ammortamento, costi di acquiasto e locazione di apparecchiature elettroniche Limite alla deducibilità delle spese per taluni mezzi di trasporto Limite deducibilità beni a uso promiscuo, sia per l’attività di impresa sia ad uso personale Esistono alcune eccezioni al principio come la deducibilità degli oneri di utilità sociali, anche se sono spese non inerenti (v pagina seguente). LE SINGOLE COMPONENENTI PASSIVE: REGOLE SPECIFICHE REMUNERAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ASSIMILATI ALLE AZIONI I titoli e gli strumenti finanziari che comportano la partecipazione ai risultati economici sono assimilati alle azioni, per cui i proventi che ne derivano sono tassati come dividendi e di conseguenza non è deducibile la remunerazione di questi strumenti finanziari. È indeducibile anche la remunerazione dei contratti di associazione in partecipazione. (p 131) COSTO DEL LAVORO Sono integralmente deducibili, anche se si trattano di erogazioni liberali. Solo taluni fringe benefit incontrano dei limiti: Alcuni sono deducibili nella misura in cui sono tassabili in capo dei dipendenti Altri sono deducibili entro determinati parametri come le spese di vitto e alloggio in trasferta Alcuni non sono deducibili (spese per foresteria). I compensi degli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti per cassa, per evitare deduzioni ad hoc a fini elusivi. 28 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale I compensi sottoforma di partecipazione agli utili sono deducibili indipendentemente dall’imputazione a conto economico deroga al principio della previa imputazione a conto economico INTERESSI PASSIVI Sono previsti limiti alla deducibilità degli interessi passivi per contrastare la sottocapitalizzazione e stimolare le imprese al raggiungimento di un giusto equilibrio tra capitale proprio e capitale di debito. Deducibilità: gli interessi negativi sono deducibili per l’importo degli interessi attivi. L’eccedenza di interessi passivi rispetto agli interessi attivi entro il limite del 30% del ROL (risultato operativo lordo della gestione caratteristica). La quota di interessi passivi che supera tale misura è deducibile nei periodi successivi senza limiti di tempo, purché la quota resti sempre al di sotto del 30% del ROL dell’anno. Int. Passivi – int. Attivi = 35.000€ ROL = 100.000€ 30%del ROL = 30.000€ Sono deducibili nell’anno 30.000€. i 5000€ non deducibili vengono rinviati ai periodi di imposta futuri. T+1: int passivi – int attivi = 10.000€ ROL= 120.000€ 30% del ROL = 36000 Deduco i 10.000€ T+1 e i 5000€ residui dell’anno prima dato che rientro nei limiti Eccezioni al regime: Alcuni soggetti ires come le banche e le assicurazioni non sono soggetti ai limiti di deducibilità perché la loro attività tipica non giustifica l’applicazione di norme sulla sottocapitalizzazione. Per le imprese minori la deducibilità non è limitata (P 134) ONERI FISCALI, CONTRIBUTIVI E DI UTILITA’ SOCIALE ONERI FISCALI: le imposte sul reddito non sono deducibili perché non sono una spesa di produzione del reddito. Le altre imposte invece, sono deducibili secondo il principio di cassa se assumono rilievo di costi per la sua produzione. L’irap non è deducibile. Sono ammessi accantonamenti per il pagamento dei tributi sulla base di dichiarazioni, accertamenti e sentenze. L’iva non è deducibile perché, dato il meccanismo di rivalsa: nei casi in cui l’iva sugli acquisti non è detraibile e l’iva sulle vendite non viene recuperata dai clienti si profila un costo deducibile dal reddito. ONERI CONTRIBUTIVI DI UTILITA’ SOCIALE: Sono deducibili anche se non inerenti gli oneri contributivi di utilità sociale. Sono classificati come tali le spese a favore dei dipendenti a finalità assistenziali, di ricerca scientifica e simili, restauro beni di interesse storico e artistico MINUSVALENZE Le minusvalenze deducibili assumono rilievo come componenti negativi di reddito solo quando realizzate ossia a seguito di cessione a titolo oneroso, o di risarcimento, per un controvalore inferiore al valore fiscalmente riconosciuto del bene. Non sono frazionabili. 29 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Non sono rilevanti come minusvalenza le svalutazioni, salvo quelle delle obbligazioni e titoli similari iscritti nell’attivo immobilizzato. (P 136) Le minusvalenze sono irrilevanti se realizzate nel regime pex: non sono deducibili dato l’esenzione delle plusvalenze. Sono deducibili le minusvalenze da cessione di partecipazioni non pex per l’importo che eccede il limite di non imponibilità dei dividendi percepiti nel 36 mesi. (P 136) SOPRAVVENIENZE PASSIVE Le sopravvenienze passive deducibili sono Mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito nei precedenti esercizi Sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito nei precedenti esercizi. Sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi Sconti e abbuoni concessi alla clientela in un periodo di imposta successivo a quello di contabilizzazione dei ricavi di vendita da beni merce. LE PERDITE DI BENI e SU CREDITI Le perdite sono componenti negativi che riguardano i beni strumentali e patrimoniali e i crediti: sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi. PERDITA DI BENI: è da intendere in senso fisico e comporta una perdita fiscale se avviene nello stesso esercizio in cui i beni sono stati immessi nel patrimonio aziendale: se si verifica negli esercizi successivi darà luogo a una sopravvenienza passiva PERDITE SU CREDITI: deriva dall’insolvenza del debitore, dall’inesigibilità del credito. Per ottenere la deducibilità fiscale occorre dimostrarne l’inesigibilità. Fino alla recentissima modifica di marzo 2013, la perdita era deducibile se il debitore veniva assoggettato a procedura concorsuali o se, a seguito di procedura di esecuzione forzata, essa si rivelava infruttuosa. Ciò danneggiava i piccoli creditori, che non intraprendevano l’azione per importi modesti: è possibile integrare il requisito di certezza per importi modesti senza azione esecutiva. In caso di assoggettamento a procedura concorsuale non è chiaro se la perdita è deducibile nel periodo di imposta in cui è dichiarato il fallimento o anche in periodi successivi. n.b. la perdita fiscale può non coincidere con la perdita imputata a conto economico per la diversa disciplina prevista per il fondo svalutazione crediti. GLI ACCANTONAMENTI Sono deducibili solo gli accantonamenti espressamente indicati dalla legge. Questo è un riflesso della regola che sancisce la deducibilità solo per i costi certi nel loro an e quantum: ecco perché non sono deducibili in generale. Sono ammessi in deduzione Gli accantonamenti a fondo tfr nei limiti delle quote maturate nell’esercizio: non sono veri e propri fondi rischi ma accantonamenti che riflettono un debito certo ma futuro. Altre casistiche particolari e marginali che trovate a pagina 143 Fondo svalutazione crediti: ci sono notevoli limiti alla deducibilità di questi accantonamenti. L’accantonamento è deducibile per lo 0,50% del valore nominale dei crediti commerciali, fino a un massimo del 5% del totale crediti commerciali. 30 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Crediti commerciali = 100.000€ Deducibilità ai fini fiscali = 500€ accantonamento effettuato = 30.000€ variazione in aumento per 29.500€ Non sono deducibili Fondo garanzia prodotti Fondo collaudo impianti Fondo rischi contenzioso GLI AMMORTAMENTI Riflesso del principio di competenza economica è il fatto che i costi la cui utilità si estende a più esercizi debbano essere ripartiti nei diversi esercizi in cui solo utilizzati. AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI: solo per i beni strumentali all’esercizio dell’impresa. Fiscalmente i beni patrimoniali puri non sono ammortizzabili. le quote di ammortamento ai fini fiscali sono calcolate in base ai coefficienti definiti da regolamenti ministeriali per ciascun settore economico e tipologia di bene. Esprimono il consumo fisico e l’obsolescenza tecnologica normale. Se la quota di ammortamento imputata in bilancio è superiore a quella fiscalmente ammessa ai fini fiscali si genera una variazione in aumento per la differenza. Tale eccedenza può essere dedotta dal primo esercizio in cui termina l’ammortamento civilistico (data la % superiore terminerà prima l’ammortamento). Le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene: nel primo esercizio, indipendentemente dall’entrata in vigore, la quota di ammortamento deve essere ridotta a metà. AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: le immobilizzazioni immateriali sono divise in categorie 1) Diritti di utilizzazione, brevetti: deducibile il 50% del costo in due anni 2) Marchi di impresa: deducibile la quota di 1/18 del costo d’acquisto in 18 anni 3) Avviamento: deducibile in 18 anni per 1/18 all’anno se acquisito come costo 4) Concessioni: dedotte in base al contratto o alla legge (p 140) AMMORTAMENTO FINANZIARIO (p 140): imprese che al termine della concessione devono devolvere gratis i beni costruiti e gestiti in concessione allo stato. LE SPESE INCREMENTATIVE Le spese di manutenzione, riparazione e trasformazione possono Essere patrimonializzate, incrementando il valore su cui viene calcolato l’ammortamento Non essere patrimonializzate: la quota deducibile nell’esercizio in cui sono state sostenute è pari al massimo al 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti a inizio anno. L’eccedenza è ammortizzabile a quote costanti per i 5 anni successivi Spese sostenute 60.000€ Totale cespiti: 1.000.000 Anno in cui sono state sostenute: deduzione ammessa per 50.000 variazione in aumento per 10.000 non deducibili quest’anno. Anni successivi: variazione in diminuzione per dedurre i restanti 10.000€ per quote di 2000€ annui 31 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale LE SPESE RELATIVE A PIU’ ESERCIZI Sono deducibili in base alla quota imputabile a ciascun esercizio. Per alcune spese è consentita la deducibilità integrale nell’esercizio in cui sono sostenute: sono studi e ricerche,pubblicità (deducibili a scelta nell’esercizio in cui son sostenute o in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi). (p 142). COSTI BLACKLIST La deducibilità dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni concluse tra un’impresa italiana con un’impresa domiciliata in uno stato o territorio a regime fiscale privilegiato è soggetta è subordinata alla prova che le imprese svolgano un’attività commerciale effettiva o che le operazioni rispondono a un interesse economico effettivo, e in entrambi i casi dimostrare che hanno avuto concreta esecuzione. LA TASSAZIONE DEI GRUPPI (da qui in poi svolto solo con il libro!) Il diritto tributario prende in considerazione i gruppi di società per molteplici fini adottando ogni volta una diversa definizione di controllo. Il legislatore adotta definizioni più o meno rigide di gruppo a seconda del fine della norma. Il codice civile definisce il gruppo dando una definizione di società controllata come 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Con la riforma del 2004 i gruppi possono optare per il consolidato: se non sussistono i requisiti i gruppi sono tassati per trasparenza come illustrato a pagina 4 degli appunti. I prezzi di trasferimento intercompany tra impresa italiana e estera facenti parte dello stesso gruppo Questa norma opera qualora un impresa italiana ceda beni a un impresa estera controllata e applichi prezzi inferiori al valore normale, comprimendo così gli utili a favore della consociata o quando l’impresa italiana acquisti da una consociata estera a un prezzo maggiore di quello normale. Ai fini fiscali si tiene conto, in luogo dei prezzi pattuiti, del valore normale. Il valore normale è il prezzo di libera concorrenza: si considera il prezzo pattuito da imprese per operazioni analoghe. L’impresa italiana deve apportare delle variazioni in aumento al suo reddito: se non opera l’amministrazione finanziaria può rettificare in aumento. Si applica questa norma: a) Tra imprese italiane e società non residenti che controllano/sono controllate dall’italiana b) Tra imprese italiane e estere controllate dalla medesima società c) Tra società non residenti e imprese italiane quando le estere svolgono attività di prima commercializzazione per le italiane 32 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale IL CONSOLIDATO NAZIONALE La tassazione consolidata colpisce il risultato del gruppo visto come un unità economica. Le diverse società che lo compongono conservano la loro soggettività, sia ai fini della determinazione del reddito, sia ai fini della responsabilità. Il consolidato fiscale non è basato sul consolidato civilistico, e non rilevano i rapporti tra società del gruppo. Il reddito di ciascuna società, compresa la capogruppo, calcolato secondo le norme ordinarie, confluisce nel risultato del gruppo, pari alla somma algebrica dei risultati reddituali delle consolidate. Si ottiene il reddito complessivo globale su cui la controllante è debitrice di imposta. I risultati delle partecipate sono imputate alla controllante, all’opposto della trasparenza in cui i redditi sono imputate alle partecipanti i risultati della partecipata. L’opzione per il consolidato è alternativa all’opzione per la trasparenza. Essa dipende dalla volontà delle società del gruppo. L’opzione richiede, per essere esercitata a) Esercizio coincidente per tutte le società b) L’opzione per il consolidato va esercitata congiuntamente dalla capogruppo e da almeno una controllata c) Ciascuna controllata deve eleggere a domicilio ai fini della notifica degli atti e provvedimenti presso la controllante d) Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate entro i termini(p 159) L’opzione è irrevocabile e valida per tre esercizi sociali Non possono esercitare l’opzione Società che fruiscono dell’aliquota ires ridotta Società sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o fallimento Società che esercitano l’opzione della trasparenza Società che optano per il consolidato mondiale Esercitabile se Controllo di diritto diretto o indiretto (tramite società interposte) ai sensi dell’art 2359: partecipazione diretta o indiretta al capitale e agli utili in misura superiore al 50% (p 160-161) IL REDDITO CONSOLIDATO è calcolato apportando una rettifica di consolidamento per gli interessi passivi. Dal reddito consolidato opportunamente rettificato si riducono le eventuali perdite, ottenendo il reddito imponibile. (P 162 per dettagli). La perdita fiscale del gruppo è imputata alla controllante che può riportarla a nuovo. Le perdite precedenti all’esercizio dell’opzione possono essere usate in detrazione solo dalla società che le ha prodotte. Ciascuna società deve redigere la propria dichiarazione dei redditi da presentare al fisco e alla capogruppo, che la utilizzerà per redigere la dichiarazione di gruppo. L’imposta è liquidata nella dichiarazione della capogruppo. Non hanno rilievo reddituale le somme ricevute o versate tra società del gruppo in contropartita a vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti nell’ambito del gruppo (esempio p 163). RESPONSABILITA’ La consolidante è debitrice in base al reddito complessivo del gruppo. Essa è tenuta a versare gli acconti e a liquidare l’imposta dovuta in base alla dichiarazione. Ad essa compete il riporto a nuovo delle perdite. Le consolidate rispondono solo per la parte di debito fiscale di loro competenza da ricollegare al reddito complessivo. Ciascuna 33 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale controllata deve corrispondere alla capogruppo i mezzi finanziari per assolvere il tributo in ragione della quota parte del debito unitario a lei imputabile. Se non vengono forniti la controllante ha diritto di rivalsa. La tassazione comporta la compensazione tra risultati positivi e negativi: il vantaggio fiscale procurato dalle imprese in perdita alle imprese in utile deve essere remunerato per non danneggiare le minoranze: tale remunerazione però non deve incidere. (p 165) L’onere economico delle sanzioni deve essere sopportato dalla società cui è imputabile la violazione. La controllante risponde per le violazioni commesse in sede di dichiarazione dell’imponibile consolidato. CESSAZIONE DEL CONSOLIDATO Il consolidato cessa, se nel corso del triennio, viene meno il rapporto di controllo o se non è rinnovata l’opzione. Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di controllo, la controllante e ciascuna controllante devono integrare i versamenti se inferiori a quelli dovuti con il consolidato. Le perdite non utilizzate restano nella disponibilità della consolidante o essere attribuite alle società che le hanno prodotte. (p 165) L’AVVISO DI RETTIFICA DEL CONSOLIDATO Dal controllo dell’Amministrazione Finanziaria potrà scaturire la rettifica del risultato dichiarato delle singole società consolidate o la rettifica del risultato globale. (altro, tralasciato qui a pagina 166) 34 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Le operazioni straordinarie Consideriamo ora i profili fiscali delle operazioni straordinarie. Esse possono aver per oggetto beni (aziende) o soggetti (fusioni, scissioni, liquidazione, ecc). occorre aver presente che Le Operazioni fiscalmente neutrali non danno luogo al realizzo di componenti positive fiscali. Inizialmente dovremmo fare alcune distinzioni: Operazioni che comportano cambiamenti dell’assetto organizzativo per cui non è da ritenersi sussistano ragioni per la neutralità fiscale dell’operazione nel periodo di imposta in cui avviene cessione d’azienda Liquidazione e fallimento: fasi transitorie che si considerano come un autonomo periodo di imposta. o Liquidazione: si interrompe il periodo di imposta. P 210-211 o Fallimento: 3 periodi di imposta prefallimentari (precedenti), mini prefallimentare (1/1 a data di fallimento) e fallimentare. I crediti di imposta dei periodi prefallimentari seguono le regole del fallimento, sono crediti concorsuali. (P 211-212). Il reddito fallimentare è quantificato come differenza tra residuo attivo e patrimonio netto, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Se c’è un’eccedenza positiva essa è tassata. fusione, scissione, trasformazione (v dopo). Sono reputate mere riorganizzazioni Quando l’operazione straordinaria produce i suoi effetti il periodo di imposta si spezza in due: 1. Dal 1/1 alla data di realizzo dell’operazione 2. Periodo di imposta in cui avviene l’operazione LE CESSIONI D’AZIENDA L’azienda ha un valore fiscalmente riconosciuto, pari al costo. Se il cedente vende a un prezzo superiore realizza una plusvalenza, tassata integralmente nel periodo di realizzo. Chi ha posseduto l’azienda per più di 3 anni ha però alcune agevolazioni: può frazionar la plusvalenza, e addirittura optare per la tassazione separata se ha posseduto l’azienda per più di 5 anni. L’azienda ceduta per causa di morte o a titolo gratuito non genera plusvalenze tassabili La tassazione non si applica se l’azienda è conferita in società in regime di neutralità fiscale. Il conferimento è equiparato a altre operazioni straordinarie come fusione e scissioni e reputato una mera riorganizzazione. Per la continuità, il valore dell’impresa conferita diventa il valore della partecipazione (altro p 191-192193) Chi acquista un’azienda è responsabile in solido con il cedente per l’imposta e le sanzioni riferite all’anno in cui è avvenuta la cessione e nei 2 precedenti entro il valore dell’azienda ceduta. Operazioni di riorganizzazione societaria: la trasformazione Trasformazioni omogenee (da un tipo all’altro di soc. commerciali): Sono operazioni sempre neutrali. La trasformazione interrompe il periodo di imposta in corso e inizia un nuovo periodo.( altro p 196-197) Trasformazioni eterogenee: nulla cambia se il regime fiscale dell’ente di prima e quello dell’ente trasformato coincidono. Se muta il regime le plusvalenze assumono rilievo (p 198-199) 35 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Operazioni di riorganizzazione societaria: la fusione La fusione è un’operazione fiscalmente neutrale, non da luogo né a componenti positivi né a componenti negativi di reddito. La società incorporata entra a far parte in tutte le situazioni giuridiche riguardanti la società fusa. La fusione non costituisce realizzo di plusvalenze e minusvalenze latenti. È un operazione fiscalmente neutra anche per i soci (p 200- 201- avanzi e disavanzi p 201-204, altro ancora fino a 208 non considerato). Operazioni di riorganizzazione societaria: la scissione La scissione invece può essere Totale: tutto il patrimonio trasferito al beneficiario/i (altre società). La società originale si estingue. Le posizioni in capo a questa società passano ai beneficiari Parziale: solo una parte del patrimonio trasferita al beneficiario/i (altre società), resta comunque la società decurtata. Le posizioni in capo a questa società passano ai beneficiari solo in parte. In ogni caso genera degli spostamenti di masse reddituali: non da comunque luogo al pagamento di imposte. I beni trasferiti mantengono il loro valore fiscalmente riconosciuto per continuità di tali valori. È un’operazione fiscalmente neutraper i soci 36 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale L’Imposta sul Valore Aggiunto L’imposta sul valore aggiunto è stata ideata in sede europea ed è stata introdotta in tutti gli stati membri dell’unione in base a un modello tracciato nel 1967 da due direttive comunitarie. L’imposta sul valore aggiunto è un’imposta sui consumi plurifase sul valore aggiunto. Colpiscono solo il maggior valore che ciascuna fase aggiunge al bene. L’iva grava sul consumatore in proporzione al prezzo finale del bene ed è neutrale rispetto al numero di passaggi, per cui non interferisce con l’organizzazione delle imprese (a differenza dell’imposta a cascata in cui il tributo dovuto in ciascuna fase si somma agli altri). P 217 Per la Corte di Giustizia Europea l’iva ha quattro caratteristiche 1) Si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni e servizi 2) Proporzionale al corrispettivo di beni e servizi 3) Riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione 4) Gli importi sono detratti dall’imposta dovuta cosicché il tributo si applica solo al valore aggiunto, il peso dell’imposta grava solo sul consumatore finale Sul piano costituzionale l’iva trova giustificazione nell’identificazione del consumo come fatto espressivo di capacità contributiva: il consumatore finale è portatore della capacità colpita dal tributo. Ciò spiega la tassazione delle importazioni, beni destinati al consumo interno. La neutralità Il sistema iva è fondato sulla neutralità: l’imposta, calcolata sul corrispettivo del bene ceduto o del servizio reso, è dovuta allo Stato da ciascun soggetto passivo, che detrae l’iva che ha gravato i suoi acquisti. A ogni passaggio lo Stato deve incassare la differenza tra Iva sulle vendite e Iva sugli acquisti. L’iva è quindi neutrale per il soggetto passivo (imprenditori e lavoratori autonomi) e incide solo sul consumatore finale che non ha il diritto di detrarre l’iva: solo su di lui grava l’onere di pagare l’importo dell’iva proporzionale al prezzo del bene acquistato. Quindi l’imposta ha come soggetti passivi formali imprenditori e lavoratori autonomi, ma il soggetto passivo economico è il consumatore finale. Imprenditore Paga l’iva sugli acquisti di materie prime (a credito) e incassa l’iva sulle vendite (a debito). Versa il saldo tra i due all’erario. Distributore Paga l’iva sugli acquisti di prodotti(a credito) e incassa l’iva sulle vendite al consumatore (a debito). Versa il saldo tra i due all’erario. Consumatore finale Paga l’iva sugli acquisti, non può detrarla. L’onere economico grava su di lui 37 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale I Soggetti passivi e il presupposto L’iva ha come soggetti passivi gli imprenditori e i lavoratori autonomi. Si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi nell’esercizio di una professione abituale (attività agricola o commerciale, anche non organizzata in forma di impresa o attività non di impresa organizzata in forma di impresa, esercizio per professione abituale di attività di lavoro autonomo) e alle importazioni da chiunque effettuate. Per gli enti non commerciali sono imponibili solo le cessioni di beni e servizi nell’ambito di attività di impresa (2195) o agricole (2135). (altro p. 221) Operazioni imponibili, non imponibili e esenti Operazioni imponibili Operazioni non imponibili Operazioni esenti Operazioni escluse Rientrano nel campo di applicazione, realizzano il presupposto. Comportano il sorgere del debito di imposta e non limitano il diritto di detrazione . Non determinano il sorgere del debito di imposta ma obbligano comunque il contribuente a obblighi formali Non determinano il sorgere del debito di imposta ma obbligano comunque il contribuente a obblighi formali. Limitano il diritto di detrazione Non integrano il presupposto, sono fuori campo iva. Non comportano ne il sorgere del debito di imposta né obblighi formali. Non incidono sul diritto di detrazione e non rilevano ai fini del calcolo del volume di affari ESPORTAZIONI OPERAZIONI IMPONIBILI 1) CESSIONI DI BENI all'interno del territorio nazionale: atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà su beni di ogni genere. Sono assimilate alle cessioni anche vendite con riserva di proprietà, cessione gratuite di beni oggetto di attività tipica dell’impresa, destinazione di beni al consumo personale dell’imprenditore, ecc (223) Operazioni che pur presentando caratteristiche di cessione sono escluse dal campo di applicazione Iva: cessioni gratuite di campioni di modico valore, cessioni di denaro e valori bollati… 2) PRESTAZIONI DI SERVIZI all’interno del territorio nazionale: anche qui è richiesta l’onerosità Sono assimilate: concessione di beni in locazione, affitto, noleggio, cessioni di diritti su beni immateriali, somministrazioni alimenti e bevande, ecc (224) Operazioni campo di applicazione Iva: cessioni di diritto d’autore, prestiti obbligazionari, ecc (224) 3) ACQUISTI INTRA UE 4) IMPORTAZIONI da paesi fuori UE OPERAZIONI ESENTI (altre 225) 1) Alcune operazioni di carattere finanziario 38 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale 2) Prestazioni sanitarie, educative, di tipo culturale 3) Operazioni relative alla Riscossione di tributi 4) Esercizio giochi e scommesse 5) Operazioni in oro Le ragioni che giustificano l’esenzione sono molteplici: ragioni sociali (prestazioni sanitarie), altre per ragioni di tecnica tributaria (op finanziarie soggette ad altri tributi). Il soggetto che effettua operazioni esenti non può detrarre l’iva sugli acquisti: il tributo diventa un costo. (altro p 225) Momento impositivo Il momento impositivo è quanto scatta l’esigibilità di imposta in quanto l’operazione oggetto del presupposto si reputa effettuata (bla bla p 225 226). operazione si considera effettuata quando: cessione immobili Beni mobili Momento della stipula dell’atto Consegna/spedizione. L’emissione della fattura e il pagamento del corrispettivo prima della consegna realizzano l’effettuazione dell’operazione (p 227) Pagamento del corrispettivo Prestaz. di servizi Base imponibile È costituita, di regola, dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Non ha rilievo il valore venale dell’oggetto della cessione. Sono compresi nell’imponibile anche oneri e spese inerenti all’esecuzione. Non formano l’imponibile gli interessi moratori e le penalità in genere, gli imballaggi a rendere, gli sconti, i premi, gli abbuoni, le anticipazioni in nome e per conto altri. Aliquota 3 aliquote 22%, 10%, 4% Diritto/obbligo di rivalsa Il soggetto passivo, come accennato, ha il diritto di rivalersi sul cessionario/committente: il debito verso all’erario è neutralizzato dalla rivalsa. Il credito iva sorge addebitando l’iva in fattura relativa a un’operazione imponibile. La rivalsa oltre che a un diritto è un obbligo: è obbligatoria emettere la fattura con addebito della rivalsa. Ciò realizza un interesse fiscale, per cui la mancata emissione della fattura e addebito della rivalsa è sanzionata. (p 229-230) Diritto alla detrazione Il diritto alla detrazione ha per oggetto l’imposta assolta addebitata al soggetto passivo a titolo di rivalsa. L’iva detraibile è un credito, che viene portata in detrazione all’iva da versare sulle fatture emesse in sede di liquidazione periodica. Il diritto di detrazione spetta solo per gli acquisti inerenti all’attività del soggetto passivo. Il diritto alla detrazione, insieme al diritto di rivalsa, realizzano la neutralità dell’imposta. (p 231) Esclusioni alla detrazione Non è detraibile l’imposta relativa a beni esenti/non soggetti a imposta e ad acquisti destinati direttamente al compimento di operazioni esenti, non soggette, escluse 39 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Quando il legislatore suppone la non inerenza o l’inerenza parziale limita la deducibilità: acquisto auto, spese trasporto persone (esempi p 233) Gli enti non commerciali possono detrarre solo l’iva inerenti all’es di attività agricole o commerciali Il pro-rata Quando non c’è un legame preciso tra acquisti legati a operazioni che danno diritto alla detrazione e attività che non danno diritto alla detrazione, la quota di iva detraibile è calcolata in modo forfettario: il criterio del pro-rata si usa quando non si può usare l’indetraibilità specifica. La detrazione è proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione sul totale delle operazioni, con l’esclusione di alcune di esse (p 233-234) Rettifica della detrazione Se il bene viene utilizzato in modo difforme da quanto ipotizzato all’acquisto e ciò incide sulla deducibilità, la detrazione deve essere rettificata in aumento o in diminuizione considerando l’effettivo utilizzo (p 234-235) L’applicazione Identificazione, fatturazione, registrazioni Il primo adempimento imposto al soggetto passivo è la presentazione della dichiarazione di inizio attività, per l’attribuzione di un numero di Partita Iva. (p 235-236). I soggetti passivi sono tenuti a emettere fattura per le operazioni che effettuano e a registrarle nell’apposito registro delle fatture emesse. Questo obbligo riguarda operazioni imponibili, non imponibili e esenti. La fattura non è obbligatoria per il commercio al minuto. (contenuto fattura p 236-237) Ogni soggetto passivo ai fini iva deve tenere due registri: uno per le operazioni attive e uno per gli acquisti (per aver diritto alla detrazione di quest’ultime) Dai due registri risultano l’iva a credito (registro acquisti) e l’iva a debito (registro vendite): la differenza algebrica deve essere liquidata ogni mese/trimestre. Ricordiamo l’obbligo di comunicazione al fisco le cessioni di importo superiore a 3000€. (p 237-238 – comunicazione) Autofatturazione Ci sono casi in cui l’obbligo di applicare l’imposta e emettere fattura è a carico del cessionario/committente (colui che compra): c’è un inversione contabile. L’autofattura si registra sia nel registro fatture emesse, sia nel registro fatture ricevute. Casi in cui si verifica a) Se non si riceve fattura entro 4 mesi dall’operazione: deve regolarizzare l’operazione in caso di inerzia del cedente (p 238-239) b) Operazione effettuata da un residente senza stabile organizzazione, che non può emettere fattura c) Altri casi marginali p 239 Note di variazione Dopo che la fattura è stata emesse è possibile sia necessario apportare rettifiche all’imponibile (resi, abbuoni, inesattezze ecc) p 240-241. La nota di variazione può essere emessa anche in caso di insolvenza del debitore per evitare di dover pagare un iva a debito mai incassata. Altro p 241 40 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale VOLUME DI AFFARI, CONTRIBUENTI MINORI E MINIMI, REGIMI SPECIALI Il regime di adempimenti varia in ragione del VOLUME DI AFFARI , pari a tutte le operazioni con obbligo di registrazione effettuate nell’anno solare. In base a questo parametro individuiamo Contribuenti minori: volume di affari < di 309.000 per le imprese di servizi e professionisti, <516.000 per le altre imprese. Possono effettuare liquidazioni periodiche trimestrali. Contribuenti minimi: volume di affari < 30.000€. non addebitano l’iva sulle operazioni attive e non hanno diritto alle detrazioni a monte Regimi speciali: per produttori agricoli, editoria, agenzie di viaggi. Versamenti, eccedenze, rimborsi, dichiarazione annuale Ogni mese i contribuenti soggetti a regime normale devono calcolare la differenza tra iva a debito e iva a credito, da versare entro il 26 del mese successivo. Se la differenza è a credito è riportata in avanti. A fine anno, entro il 27 dicembre deve essere fatto il versamento d’acconto, pari a una % dell’iva di dicembre dell’anno precedente. Con la presentazione della dichiarazione annuale è effettuato il versamento della liquidazione finale che quantifica eventuali somme da versare in base a essa entro il 16 marzo dell’anno solare successivo. (p 243) In caso di saldo a credito le eccedenze sono compensate con altre imposte o portate a nuovo: solo in casi eccezionali si può chiedere il rimborso (cessazione attività, attività che comporta vendite a aliquote inferiore degli acquisti, esportazioni per almeno il 25% volume d’affari, ecc p 243, dichiarazione a credito per 3 anni di fila) Altro sui rimborsi p 244. La dichiarazione annuale deve essere presentata tra il 1 febbraio e il 30 settembre di ogni anno, con trasmissione telematica. Sono esentati i soggetti che abbiano registrato solo operazioni esenti. Occorre indicare l’ammontare delle operazioni attive e passive, l’imposta dovuta e le detrazioni, i versamenti, l’imposta dovuta a conguaglio o la differenza a credito. Essa può contenere delle opzioni (riportare il credito a nuovo o chiederne il rimborso? Regime normale o speciale?) Altro p 244-245. Presunzioni di acquisto e vendita Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi ove il contribuente svolge la sua attività, salvo dimostrare che sono stati utilizzati, perduti, distrutti, consegnati a terzi in lavorazione. Specularmente i beni che si trovano nei locali del soggetto si presumono acquistati salvo provare la ricezione per titolo gratuito traslativo di proprietà. Fatture relative a operazioni inesistenti In campo iva sono frequenti le frodi realizzate con false fatturazioni. Nelle frodi a “carosello” ci sono società cartiere incaricate solo di emettere fatture false che le altre imprese usano per detrarre l’iva. Il cessionario che partecipa alla frode non ha diritto di detrazione, salvo provarne che ne era completamente estraneo. P 246-247 Rimborso Iva non dovuta Il cedente che abbia indebitamente versato l’imposta può chiederne il rimborso entro 2 anni. Il cessionario che abbia indebitamente pagato l’iva non può recuperarla in detrazione: può agire nei confronti del cedente davanti al giudice ordinario entro 10 anni. P 248-249 (cose non considerate) 41 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Profili internazionali PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ campo di applicazione dell’IVA = Stato Italiano. Cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevano in quanto effettuate nel territorio dello stato. Per la localizzazione delle operazioni sono fissate alcune regole Per le cessioni di beni vale il luogo in cui si trovano al momento della cessione Per le prestazioni di servizi dipende da chi riceve il servizio o Business to business: luogo del committente. Se un impresa cinese presta servizio all’impresa italiana, l’impresa italiana deve applicarsi l’imposta con l’autofatturazione o Privati: residenza di chi presta il servizio Operazioni intra UE Il trasferimento di beni all’interno della Comunità non è soggetto a controlli fiscali e tassazione doganale. Gli scambi intracomunitari sono regolati dal principio di tassazione nel paese di destinazione. Sono quindi tassati a carico del compratore nel paese di arrivo, salvo che uno dei due non sia il consumatore finale: in questo ultimo caso l’operazione è imponibile in capo al venditore. Il viaggiatore può fare acquisti in un paese comunitario e portare liberamente il bene in Italia senza iva sulle importazioni. Nel primo caso invece il venditore emette fattura per l’operazione non imponibile, l’acquirente emette autofattura. Altro p 251-253 Importazioni extra -UE L’Ue adotta il principio di tassazione nel paese di destinazione: le esportazioni fuori UE sono esenti, le importazioni sono tassate. Le importazioni sono operazioni imponibili. L’iva sulle importazioni è un tributo doganale (diritto di confine) applicato secondo le leggi doganali. L’iva è accertata, liquidata e riscossa secondo le norme doganali. La base imponibile è il valore della merce determinato secondo le disposizioni doganali. P 253-254 Il deposito Iva è un luogo fisico: l’immissione di un bene nel deposito Iva consente la sospensione temporanea dell’imposta dovuta. Consento il differimento del pagamento dell’imposta all’estrazione dal deposito. Quando il cessionario estrae il bene deve emettere autofattura. Anche i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa e i depositi doganali sono depositi iva. (p 255) Esportazioni fuori UE Sono operazioni non imponibili. Alcune cessioni interne non sono imponibili in caso di operazioni triangolari (p 256). L’acquisto senza imposta è permesso anche agli esportatori abituali, ovvero soggetti che in un periodo esportano per almeno il 10% del volume di affari. Ad essi viene consentito di acquistare la stessa % di beni senza iva l’anno dopo (p 257). Operazioni dei non residenti: la stabile organizzazione (257-260, non ci ho capito niente) I non residenti possono agire in italia per adempiere obblighi e esercitare i diritti in 3 modi: 1) Identificazione diretta: attribuzione di partita iva al soggetto. 42 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale 2) Rappresentante fiscale incaricato di adempiere obblighi ed esercitare diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta 3) Stabile organizzazione: in questo caso non si applica la doppia fatturazione a carico del cessionario. Tutte le operazioni infatti confluiscono nella posizione iva della stabile organizzazione, che è obbligata a fatturare. (Altro p 259-260) Il commercio elettronico diretto La tassazione del commercio elettronico diretto riguarda la cessione di prodotti digitalizzati. La direttiva qualifica tali transazioni come transazioni di servizi per cui la tassazione avviene nel luogo di residenza del cliente. Se il cliente risiede fuori UE la prestazione non è tassata. Allo stesso modo le prestazioni da soggetti passivi extraUE a cittadini italiani si considerano rese in italia. Secondo la direttiva gli operatori extracomunitari se superano un dato volume annuo devono registrarsi ai fini Iva in uno stato membro e le prestazioni sono tassate in quello stato. Le frodi carosello 1. Effettua una cessione intracomunitaria non imponibile CONDUIT COMPANY = Alfa 3. Beta incassa l’iva da Gamma e non la versa allo stato ma scompare nel nulla 6. Delta vende ad Alfa N.B. i passaggi 5 e 6 sono tipici della frode a carosello chiusa BUFFER: società frapponibili tra Beta e Gamma. Acquistano da beta e vendono a Gamma Delta: Acquista da Gamma e rivende ad Alfa 5. Gamma vende a delta 43 CARTIERA = Beta Residente in un altro stato membro. Acquista senza pagare l’Iva e rivende con Iva. 2. vende il bene a Gamma BROKER = Gamma paga l’iva di rivalsa a Beta e rivende il bene. Detrae l’iva versata a Beta. http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Altro p 263 RIEPILOGO SULL’IVA 44 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale 45 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale L’imposta di registro L’imposta di registro rientra tra le imposte sugli affari, categoria che comprende le imposte su atti e negozi giuridici, le imposte sugli scambi, sui trasferimenti e sulla circolazione della ricchezza. L’imposta di registro viene solitamente definita come appartenente come a quest’ultima categoria, anche se il suo campo di applicazione è più ampio, si applica anche a atti non traslativi, purché abbiano contenuto economico. Il tributo di registro può porsi COME TASSA È dovuta in misura fissa. Ha come presupposto la prestazione di un servizio, ovvero la registrazione e conservazione dell’atto. Applicazione alternativa di una delle due forme. COME IMPOSTA È dovuta in misura proporzionale al valore dell’atto registrato. Il presupposto in questo caso è tassare un atto a contenuto economico indicatore di capacità contributiva Alternatività tra imposta di registro e IVA: in caso di scambio soggetto ad iva si applica la tassa fissa. Tutte le operazioni rientranti nel campo iva, anche le non imponibili e le esenti integrano questa casistica. Una sentenza di condanna è soggetta a imposta fissa se ha per oggetto un corrispettivo che rientra nel campo di applicazione iva. Problema della cessione di azienda/singoli beni: dato che l’iva è neutrale per le aziende, può succedere che si camuffi una cessione d’azienda soggetta a imposta di registro e non a iva come una cessione di beni aziendali soggetta a iva. LA REGISTRAZIONE Tipo di atto caratteristiche Determinati soggetti sono obbligati a richiedere la registrazione entro un termine fisso. A registrazione (20 giorni dalla redazione). Sono atti scritti indicati nella tariffa (scritture private autenticate, atti pubblici), a termine contratti verbali (locazione, affitto beni immobili, trasferimento o affitto di aziende), fisso A registrazione in caso d’uso operazioni societarie (atti organizzativi come costituzione di società o aumento di capitale,istituzione sede legale di enti o società estere), atti formati all’estero (trasferimento di proprietà di beni immobili, affitto, ecc). Di regola rientrano in questa casistica tutti gli atti a contenuto patrimoniale non rientranti nelle successive due casistiche. L’atto, prima di essere depositato deve essere registrato. La registrazione è un onere. L’atto non è utilizzabile se non registrato. Vi rientrano gli atti della vita commerciale come le scritture private riferite a operazioni soggette a iva e contratti stipulati per corrispondenza. Quando un atto si deposita presso le cancellerie per esplicare attività amministrative in procedimenti volontari (non c’è obbligo) deve essere registrato a caso d’uso. Non soggetti a registrazione 46 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale La registrazione è effettuata presentando una richiesta nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalla legge. La richiesta di registrazione comporta la materiale presentazione dell’atto all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che liquida l’imposta e ne chiede il pagamento. La registrazione di atti riguardanti immobili deve essere richiesta in via telematica, dopo aver auto liquidato il tributo. Gli uffici verificano la correttezza del versamento e notificano entro 30 giorni un avviso di liquidazione per l’integrazione qualora risulti una maggiore imposta. Dovuta. Esistono alcuni casi in cui la registrazione viene effettuata d’ufficio: atti dei notai e pubblici ufficiali se si rinvengono estremi non registrati scritture private non autenticate per cui non è stato osservato l’obbligo della richiesta di registrazione entro un termine fisso se sono depositate presso pubblici uffici o l’amministrazione finanziaria ne sia legittimamente in possesso per sequestro o ne abbia avuto visione durante accessi, ispezioni e verifiche. Per le operazioni societarie e i contratti verbali la registrazione può avvenire mediante prove presuntive. La registrazione avviene annotando in apposito registro dell’atto. Ha un doppio effetto di natura probatoria dato che prova l’esistenza degli atti e attribuisce ad essi data certa. Vi è un generale divieto di rilascio di atti non registrati per cui il pagamento dell’imposta di registro condiziona l’utilizzo di atti giuridici, salvo eccezioni (p 271). SOGGETTI PASSIVI Distinguiamo tra tre tipologie di soggetto in base alle obbligazioni di cui sono titolari Soggetto caso Parti dell’atto Scritture private non autenticate, atti formati all’estero, contratti verbali Atti pubblici e scritture private autenticate Notai e pubblici ufficiali cancellieri di organi giurisdizionali con riferimento alle sentenze fisco e gdf obbligati a richiedere la registrazione d’ufficio di atti per cui è prevista Obblig alla registrazione si Obbligato al pagamento SOGGETTI PASSIVI si si Si, obbligati in solidarietà dipendente per l’imposta principale No:pagano le parti del giudizio No: pagano i soggetti che hanno dato vita all’atto si si ATTI COMPLESSI Se in unico documento sono contenute più disposizioni, ciascuna con una propria autonomia sotto il profilo causale, ogni disposizione è tassata distintamente. La registrazione è unica ma si tassa ciascuna disposizione in modo autonomo (p 275). Se la pluralità di disposizioni è riconducibile a un'unica causa, si tasserà questa causa. (altro P 276) RIQUALIFICAZIONE DEI NEGOZI E MISURE ANTIABUSO/ANTIELUSIVE A finalità antielusiva, la sostanza dell’atto prevale sulla forma ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro: occorre riferirsi alla sostanza giuridica. È possibile in questo ambito considerare una serie di atti successivi di cessione di beni strumentali verso lo stesso soggetto come una cessione d’azienda dissimulata.: è possibile dare quindi rilievo al collegamento tra più atti. 47 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale norme specifiche volte a evitare condotte elusive Presunzione di onerosità dei trasferimenti tra parenti/di liberalità: i trasferimenti immobiliari e di partecipazioni tra parenti o coniugi si presumono donazioni se l’ammontare complessivo dell’imposta di registro e di ogni altra imposta risulta minore a l’ammontare delle imposte applicabili in caso di trasferimento a titolo gratuito. Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze: nei trasferimenti immobiliari supponiamo inclusi nel trasferimento pertinenze, accessioni e frutti pendenti a meno che non si provi che appartengono a un terzo o sono stati ceduti dall’acquirente a un terzo (p 277) Contratto per persona da nominare e mandato irrevocabile: la dichiarazione di nomina se fatta entro 3 giorni è tassata in misura fissa, altrimenti è tassata con la stessa imposta dovuta per l’atto stipulato per persona da nominare (p 278). Il mandato irrevocabile con dispensa dall’obbligo di rendiconto è soggetto alla stessa imposta stabilita per l’atto per il quale è conferito. Nullità dei patti contrari alla legge di registro: i patti contrari alle disposizioni del testo unico sono nulli anche fra le parti. Si unisce alla nullità dei contratti contrari a norme imperative. ATTI INVALIDI Se l’atto è invalido l’imposta è comunque dovuta, rileva l’atto a prescindere di validità e efficacia. Le restituzione dell’imposta in caso di nullità o annullamento è accordata solo quando sancita da una sentenza passata in giudicato e l’atto non sia rettificabile.. mai accordata quando la nullità/ annullabilità è imputabile alle parti. P 279-280 LA DIRETTIVA SULLA RACCOLTA DI CAPITALI E LA TASSAZIONE DEI CONFERIMENTI Secondo la direttiva c’è un'unica imposta sui conferimenti da applicare nello stato in cui ha sede la direzione effettiva o statutaria della società. Sono presupposti di applicazione di tale imposta: a) costituzione di una società di capitali b) trasformazione in società di capitali di un ente o persona giuridica c) aumento di capitale sociale d) aumento del patrimonio sociale remunerato attribuendo non quote di capitale ma diritti della stessa natura di quella dei soci come voto, partecipazione agli utili, ecc. e) trasferimenti di stato della sede di direzione effettiva o statutaria di una società f) fusioni coerentemente con quanto disposto, nel nostro ordinamento fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimento di azienda da un’altra azienda son tassate con imposta fissa conferimenti di denaro, aziende beni mobili tassati con imposta fissa conferimenti di immobili tassati con imposta proporzionale TASSAZIONE DELLE SENTENZE Quando si conclude un procedimento giudiziario l’atto viene trasmesso dalla cancelleria all’agenzia delle entrate che liquida il tributo dovuto. P 282-283. BASE IMPONIBILE E GIUDIZIO DI CONGRUITA’ La base imponibile è data dal valore dell’atto registrato. Per i contratti traslativi si fa riferimento al valore del bene dichiarato dalle parti nell’atto. Tuttavia il valore dichiarato può essere non ritenuto congruo dall’Agenzia delle entrate: in tal caso si rende necessario 48 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale un giudizio di congruità. Esso non è ammesso per cessioni di immobili ad uso abitativo tra persone fisiche se l’acquirente chiede l’applicazione dell’imposta sul valore catastale e lo scambio avviene non nell’esercizio di attività professionali. Vi sono anche atti per i quali non è ammesso come cessioni di contratto, atti di garanzia, ecc. p 285 Altro p 284-285 IMPOSTA PRINCIPALE Ciò che emerge dalla dichiarazione/atto da registrare. È quella liquidata in base all’atto da registrare e riscossa in sede di registrazione IMPOSTA SUPPLETIVA Diretta a correggere errori e omissioni dell’ufficio, è richiesta dopo la registrazione. IMPOSTA COMPLEMENTARE Ogni imposta richiesta dopo la registrazione non avente carattere suppletivo. Esempio: Rettifica in aumento della base imponibile AVVISO DI ISTRUTTORIA E ACCERTAMENTO Anche per l’imposta di registro gli uffici possono fare accessi, ispezioni e verifiche. Agli effetti dell’imposta di registro l’ufficio può emettere avviso di liquidazione: la base imponibile è già determinata (dichiarazione o avviso di accertamento), si quantifica solo l’imposta. È un atto della riscossione: in caso di mancato pagamento si procede con l’iscrizione a ruolo avviso di accertamento: rettifica del valore dell’imponibile. Può essere definita la questione con accertamento con adesione. P 287 RISCOSSIONE imposta IMPOSTA PRINCIPALE Ciò che emerge dalla dichiarazione/atto da registrare. È quella liquidata in base all’atto da registrare e riscossa in sede di registrazione IMPOSTA SUPPLETIVA Diretta a correggere errori e omissioni dell’ufficio, è richiesta dopo la registrazione. IMPOSTA COMPLEMENTARE Ogni imposta richiesta dopo la registrazione non avente carattere suppletivo. Esempio: Rettifica in aumento della base imponibile riscossione Dovuta in sede di registrazione: se non è pagata è riscuotibile per intero anche se c’è un giudizio pendente Riscossa per intero dopo la decisione di secondo grado Il ricorso sospende in parte la riscossione. In pendenza di giudizio di primo grado l’impresa può riscuotere un terzo della maggiore imposta. La registrazione a debito è effettuata senza contemporaneo pagamento: la riscossione è rinviata. Realizza una sospensione della riscossione finché dura la pendenza della situazione. Questa procedura è ammessa in tre casi 1) soggetto in pendenza di giudizio ammesso a gratuito patrocinio, o amministrazioni statali: sarà chiesta alla parte soccombente. 2) atti relativi alla procedura fallimentare 3) sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da un reato p 288 49 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale L’imposta su successioni e donazioni L'imposta si applica sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costruzione di vincoli di destinazione. Il presupposto quindi comprende Trasferimento di beni e servizi mortis causa Donazioni e liberalità tra vivi eccetto spese di mantenimento, di donazione, di modico importo, abbigliamento, nozze Liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione Trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito: non prevedono controprestazione e non integrano lo spirito di liberalità del punto b. Costituzione di vincoli di destinazione (trust, intestazione fiduciaria) Costituzione di diritti reali di godimento o loro rinuncia, costituzione di rendite o pensioni Non sono soggetti ad imposta il trasferimento di aziende o rami di aziende o quote a favore del coniuge e dei discendenti (p291) Soggetti passivi L'imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari, dai soggetti immessi nel possesso temporaneo in caso di assenza. Sono tenuti a presentare dichiarazione, oltre ai soggetti elencati in precedenza, gli amministratori e i curatori dell'eredità e gli esecutori testamentari. Sono tenuti al versamento dell'imposta gli eredi in modo pieno. I legatari sono tenuti al versamento dell'imposta relativa al legato mentre i chiamati all'eredità sono obbligati nel limite dei beni ereditari posseduti. Imposta sulle successioni Base imponibile, quantificazione dell'attivo ereditario, valutazione dei beni La base imponibile è pari al valore complessivo netto dei beni devoluti a ciascun beneficiario, ottenuto sottraendo all'attivo passività e oneri deducibili. Le passività deducibili sono i debiti del defunto alla data di apertura della successione, spese mediche sostenute dagli eredi nei 6 mesi precedenti, spese funerarie. (P 294) La differenza fra l’attivo e il passivo costituisce l’asse ereditario, cioè il valore sul quale, fatte salve le franchigie ed esenzioni previste dalla legge, si applica l’imposta sulle successioni. Se alla data della morte il de cuius era residente all'estero l'imposta è dovuta soltanto sui beni in Italia, se il soggetto era residente in italia l'imposta è dovuta su tutti i beni, anche se all'estero. 50 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Si presumono compresi nell'attivo ereditario Gioielli e mobilia per il 10% del valore netto globale dell'asse, salvo presentazione di inventario analitico Partecipazioni di qualunque specie risultanti dall'ultima dichiarazione Sono esenti, non compresi nell'attivo ereditario Trasferimenti a favore di stato, enti locali, onlus, associazioni fondazioni (p293) Titoli del debito pubblico e veicoli iscritti al pra Beni culturali La legge detta regole minuziose per la valutazione di alcuni beni. Per gli immobili la valutazione è data dal valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione, aziende è dato dal valore complessivo di beni e diritti che compongono l'azienda al netto della passività, senza considerare l'avviamento. Franchigie e aliquote La franchigia (cioè soglie entro le quali non è dovuta l’imposta) riguarda le singole quote: Un milione di euro per coniuge e parenti in linea retta 100.000 € per fratelli e sorelle Aliquota 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta 6% altri parenti entro il 4 grado e affini in linea retta senza franchigie 8% nei confronti degli altri senza franchigie Imposta proporzionale Procedimento applicativo Entro 12 mesi dall’apertura della successione i soggetti sono obbligati a presentare la dichiarazione. La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla morte all’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione era residente il defunto. Sono obbligati alla presentazione: a) gli eredi; b) i legatari (sono tali quei soggetti che subentrano nei diritti su un singolo bene, ad esempio un immobile, e non partecipano all’intera eredità); c) i curatori, in caso di eredità giacenti; d) altri esecutori testamentari, talvolta nominati nel testamento; e) i trust (il trust è il rapporto che sorge per effetto di un contratto o di un testamento, con cui un soggetto (settlor o disponente) trasferisce ad un altro soggetto (trustee) beni o diritti con l’obbligo di amministrarli nell’interesse del disponente o di altro soggetto (beneficiario) oppure per il perseguimento di uno scopo determinato, sotto l’eventuale vigilanza di un terzo (protector o guardiano). Sono esentati dalla presentazione della dichiarazione il coniuge, i figli, i genitori e gli altri parenti in linea retta quando l’asse ereditario non supera € 25.823,00 e non comprende beni immobili. Può essere presentata una sola dichiarazione, anche in presenza di più eredi. Essa contiene l’indicazione dei beni compresi nell’eredità, quelli alienati e donati negli ultimi 6 mesi di vita, passività, ecc. Vi è indicato tutto ciò che rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta. Ad essa vanno allegati una serie di documenti come il certificato di morte, lo stato di famiglia, testamento, ecc). Sulla base di quanto dichiarato l’ufficio liquida 51 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale l’imposta principale e notifica l’apposito avviso di liquidazione entro il termine decadenziale di tre anni dalla presentazione della dichiarazione. In sede di liquidazione l’ufficio corregge gli errori di calcolo, esclude passività e oneri deducibili non provati. In caso di accertamento di beni non dichiarati o da rettificare si emette un avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. In caso di omessa dichiarazione si ha accertamento di ufficio. La riscossione dell’imposta avviene previa emissione, da parte dell’ufficio,dell’avviso di liquidazione: il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla notifica di tali atti. Se non è pagata si procede con l’iscrizione a ruolo. (p 296 per pendenze di giudizio) Imposta sulle Donazioni L’imposta si applica alle donazioni e, in generale, ai trasferimenti a titolo gratuito, oltre che alla costituzione di vincoli di destinazione. Il presupposto è costituito dagli atti gratuiti in generale che determinano il trasferimento di diritti e vincoli di destinazione. Franchigie e aliquote sono identiche a quelle previste per l’imposta sulle successioni. Sono trattati in modo analogo i due fenomeni per impedire il sorgere di una convenienza di uno strumento traslativo piuttosto che un altro. In tema di donazione viene ricavato un principio di alternatività tra imposta di registro ed imposta di donazione per effetto del quale non risulta più dovuto il primo tributo neppure in misura fissa. I vincoli di destinazione e la disciplina dei trust Sono soggetti passivi di imposta gli atti costitutivi di vincoli di destinazione, ovvero negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela. Ad esempio il vincolo sorge con la costituzione di un trust. I vincoli di destinazione possono: a) avere effetti traslativi: trasferiscono il bene a un soggetto diverso soggetta a imposta su successioni o donazioni b) non hanno effetti traslativi, il disponente conserva la titolarità del bene vincolato soggetti a imposta di registro in misura fissa (p 298) L’atto con cui il disponente vincola i beni in trust è soggetto a imposta su successioni e donazioni. Per determinare l’aliquota si guarda al rapporto tra disponente e beneficiario (p 298-299) 52 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Altre imposte indirette IMPOSTA PRESUPPOSTO L’imposta di Redazione o uso di atti, documenti e registri (p 302). bollo Alcuni atti sono soggetti ad imposta solo in caso d’uso . Sono esenti gli atti processuali, i titoli del debito pubblico ecc. Bollo e Iva sono imposte alternative: le fatture e gli altri documenti soggetti a iva sono esenti da bollo. Sono soggette a bollo i documenti relativi a operazioni non soggette a iva (fattura prestazioni mediche). SOGGETTI PASSIVI LIQUIDAZIONE ALTRI DETTAGLI Sono obbligati in solido tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti tutti coloro che fanno uso di un atto Tramite l’apposizione del valore bollato sul documento si assolve l’imposta di bollo. Sono marche da bollo anche etichette, fascette, contrassegni di esenzione. Oggi è assolta pagando l’imposta a un intermediario autorizzato che rilascia apposito contrassegno telematico. È possibile anche l’assolvimento telematico per atti da presentare telematicamente. L’imposta è dovuta in misura fissa per un dato importo a foglio o proporzionale al valore dell’atto (bollo su cambiali) Le marche da bollo sono uno strumento con cui lo stato si assicura un’entrata tributaria o non tributaria (anche per altri tributi) L’imposta sulle trascrizioni è proporzionale e commisurata all’imponibile determinato per l’applicazione dell’imposta di registro o di successione/donazione. La base imponibile per l’imposta ipotecaria è proporzionale al credito garantito Il contributo è dovuto in misura variabile in relazione al valore della lite. Se non è assolto è È fissa l’imposta per trascrizione di contratti preliminari chi riceve un atto non in regola con il bollo è tenuto a regolarizzarlo entro 15 giorni p.304 C’è una lista che qualifica i vari atti definendo anche le fattispecie esenti Imposta Trasferimenti immobiliari (oltre ipotecaria e che imposta di registro o di catastale successione). L’imposta ipotecaria non riguarda solo le ipoteche ma tutte le formalità eseguite nei registri della proprietà immobiliare. È previsto un contributo unificato di iscrizione a ruolo per ogni grado di giudizio Contributo unificato x spese processuali 53 Deve essere pagato dalla parte che da inizio al processo. Può rivalersi sulla parte soccombente http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale No nei processi penali riscosso previo invito a pagamento con successiva iscrizione a ruolo IMPOSTA Tasse di concessione governativa Imposta sugli intrattenimenti PRESUPPOSTO SOGGETTI PASSIVI Colpiscono i provvedimenti amministrativi emessi da amministrazioni statali. Vi rientrano tutti gli atti produttivi di qualche vantaggio per l’amministrato Intrattenimenti in cui l’aspetto ludico prevale su quello culturale. Il presupposto è l’attività spettacolaristica. Elemento essenziale è l’organizzazione dell’evento. Colpisce proventi da sala giochi, discoteche, ecc LIQUIDAZIONE A volte può essere assolto col sistema del bollo. In alternativa sono riscosse in modo ordinario tramite versamento. Gli atti non sono efficaci sino a quando il tributo non è stato assolto. ALTRI DETTAGLI Distinguiamo tra a) tasse di domanda: Devono essere corrisposte prima della presentazione della domanda b) tasse di rilascio: prima del rilascio di licenze c) tasse periodiche: annualmente per atti con efficacia che dura nel tempo d) tasse cui è estranea ogni forma di attività amministrativa Gli spettacoli non tassati da questa imposta sono soggetti a iva Accise e tributi ambientali (305-311) I consumi possono essere tassati assumendo come presupposto d’imposta la produzione o la vendita di beni o servizi, o il passaggio dalla linea doganali, o direttamente il consumo. Le imposte di fabbricazione sono adottate per colpire beni di grande diffusione con produzione accentrata. Sono dette accise le imposte sulla fabbricazione di determinati prodotti: in particolare ricordiamo l’imposta su ogni minerali, sull’alcool e le bevande alcoliche, consumo di energia elettrica, tabacchi, fiammiferi. L’obbligazione è generata dalla fabbricazione ma resa esigibile dall’immissione in consumo. È dovuta nel paese in cui avviene l’immissione. Il deposito fiscale (o deposito delle accise) è l’impianto dove vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti, spediti prodotti sottoposti ad accisa. Data l’importanza del gettito delle accise ed il periodo di evasione, il meccanismo applicativo di queste 54 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale imposte comporta un vasto numero di obblighi formali e di poteri per gli uffici finanziari. Il pagamento deve avvenire da parte del fabbricante deve avvenire entro il 16 del mese successivo l’immissione al consumo (diritto di rivalsa sul consumatore). DOGANA: diritti doganali, diritti di confine, dazi doganali, procedure doganali (p 311-316) Il testo unico delle leggi doganali denomina diritti doganali tutti i crediti sorti a favore della dogana a seguito di operazioni doganali. Tra i diritti doganali vi rientrano i diritti di confine: essi includono a) dazi doganali esistono solo dazi sui commerci extra UE, sono versati all’UE. Distinguiamo tra dazi di esportazione dazi di transito dazi di importazione: più importanti, di solito si applica il principio di tassazione nel paese di destinazione. I paesi detassano i prodotti nel paese d’origine che vengono poi tassati in quello di destinazione. Le tariffe doganali sono stabilite dall’UE Alcuni dazi possono avere finalità antidumping (o compensativi) p 313 b) prelievi agricoli e altri prelievi previsti c) prelievi corrispondenti ai tributi interni iva all’importazione, diritti di monopolio, ecc Le procedure doganali 1) dichiarazione doganale, indica i dati relativi alla merce e la destinazione doganale 2) accettazione della dichiarazione: è la ricezione della dichiarazione al seguito della quale sorge l’obbligazione doganale. L’obbligazione è commisurata a quanto dichiarato salvo non si accerti un valore superiore 3) si qualifica la merce, la si classifica individuando la voce tariffaria e si liquidano i diritti doganali 4) emissione della bolletta doganale: si pagano i diritti e si svincola la merce 5) procedura conclusa (altro p 315 - 316) 55 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Fiscalità locale e regionale A seguito del federalismo fiscale (già affrontato in parte generale), gli enti locali hanno autonomia impositiva. Imposte comunali IMPOSTA PRESUPPOSTO SOGGETTI PASSIVI LIQUIDAZIONE ALTRI DETTAGLI Imposta municipale propria (attualmente IMU) Tassazione immobiliare, attualmente realizzata dall’imu. Provvedimenti legislativi in corso a dicembre 2013 non rendono chiara l’applicabilità e i presupposti. Il libro definisce l’imu come un’imposta patrimoniale speciale che ha come presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli La base imponibile è data dal valore dell’immobile, determinato partendo dalle rendite catastali (p 324). L’aliquota è dello 0,76%, a cui si sommano o sottraggono le variazioni sino a 0,3% apportate dai singoli comuni Tributo comunale su rifiuti e servizi (Res, Tares? Tari? Tarsu? Trise? Tuc?) Anche in questo caso non c’è chiarezza: in questi giorni si stanno discutendo provvedimenti normativi importanti e non c’è molta chiarezza al riguardo. Sono soggetti passivi di imposta il proprietario dell’immobile o il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Il locatario non può rivalersi sul conduttore in affitto nel suo immobile. Il tributo è dovuto da chiunque possieda occupi o detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. È a carico degli occupanti, anche locatari L’ici è stata sostituita dall’IMU. Non è chiaro, allo stato delle cose, se l’abitazione principale sia soggetta o no a imu. I comuni possono determinare regole in materia di presupposto, imponibile, accertamento e riscossione. Per l’accertamento i comuni si avvalgono dei dati catastali gestiti dall’agenzia del territorio. 326-328 (ho tagliato molto, tanto… due minuti e cambia tutto!) Imposta municipale secondaria Il presupposto è l’occupazione di qualsiasi natura, dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, suolo pubblico, strade, corsi, piazze, beni demaniali. Anche se l’occupazione è 56 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale La tariffa è stabilita dai comuni ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti. Alla tariffa rifiuti si somma una maggiorazione per metro quadro destinata a coprire i servizi comunali indivisibili L’imposta è quantificata in base a durata dell’occupazione, entità, tipologie e finalità. Modalità di pagamento, modelli di dichiarazione, accertamento, ecc seguono la disciplina dell’imposta Introdotta a partire dal 2014 per sostituire la tassa e il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, imposta sulle affissioni, ecc (p 328). abusiva l’imposta è dovuta IMPOSTA PRESUPPOSTO Imposta di scopo I comuni possono deliberare imposte di scopo destinate alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche Imposta di soggiorno I comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o città d’arte possono istituire un’imposta di soggiorno municipale propria SOGGETTI PASSIVI LIQUIDAZIONE È dovuta per al massimo 5 anni. Si applica alla base imponibile all’imposta municipale propria si applica un’aliquota dello 0,5 per mille A carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio Massimo 5€ per notte di soggiorno. Altro 329-330 ALTRI DETTAGLI Il regolamento che istituisce l’imposta determina l’opera da finanziare, l’ammontare, l’aliquota di imposta, le esenzioni, riduzioni, detrazioni e le modalità di versamento Il gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali, ecc (p 331) Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali con regolamenti comunali e hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. L’accertamento e la riscossione Anche i tributi locali devono essere dichiarati dai contribuenti. Gli enti locali possono rettificare le dichiarazioni e emettere avvisi di accertamento analogamente a come l’amministrazione finanziaria (termine di 5 anziché 4 anni). Gli avvisi di accertamento devono essere motivati. Alla riscossione spontanea provvedono gli stessi comuni. Per la riscossione coattiva i comuni o i soggetti a cui è affidata si avvalgono dell’ingiunzione fiscale. L’imposta è riscuotibile per intero anche se è stato promosso ricorso. Altro p 333 Imposte provinciali imposta sulle RC auto imposta di trascrizione, iscrizione e annotazione veicoli al PRA. Questa si paga all’Aci. 57 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale Imposte regionali (bla bla da pagina 334 a 337) IRAP L’imposta regionale sulle attività produttive è stata istituita per dotare le regioni di una fonte di finanziamento della sanità. Resta allo stato il potere di accertarla e riscuoterla secondo la disciplina statale, salvo emanazione di regolamenti regionali. L’Irap ha come presupposto lo svolgimento di un attività autonomamente organizzata al fine di produrre beni e servizi. Vi sono quindi tre categorie di soggetti passivi: imprenditori, lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni. Sono colpiti tutti coloro che producono reddito di impresa commerciale o agricola, di lavoro autonomo. Sono esclusi coloro che producono redditi occasionali, fondi investimento, fondi pensione, ecc(p 338) L’aliquota è del 3,9% La base imponibile per società di capitali e enti commerciali valore della produzione netta (A-B) a cui sommare i costi indeducibili (del personale, perdite su crediti, accantonamenti, svalutazione crediti e immobilizzazioni, ecc a pagina 339) per società di persone e per gli imprenditori individuali dai ricavi e dalle rimanenze si sottraggono i costi delle materie prime, ammortamento, canoni di locazione, beni strumentali. Per i lavoratori autonomi differenza tra compensi percepiti nel periodo di imposta e i costi inerenti all’attività e gli ammortamenti. Non sono deducibili gli interessi e le spese per il personale dipendente. Enti non commerciali e pubbliche amministrazioni spese per stipendi La giustificazione costituzionale dell’irap è stata molto discussa, perché nella tassazione delle attività produttive è stato assunto una grandezza economica che non coincide coi tradizionali indici di attitudine contributiva. La corte ha salvato l’imposta ritenendo il parametro un indicatore idoneo trattandosi comunque di ricchezza novella. Dubbi sono sorti anche per il fatto che i lavoratori autonomi siano equiparate alle imprese. (P 340-341 altro sul tema TRIBUTI REGIONALI MINORI IMPOSTA PRESUPPOSTO Imposta regionale sulle concessioni statali Si applica alle concessioni per l’occupazione l’uso dei beni demaniali siti nel territorio della regione. 58 SOGGETTI PASSIVI http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale LIQUIDAZIONE L’imposta è dovuta al concessionario ed è riscossa dallo stato insieme al canone ALTRI DETTAGLI P 341-342 IMPOSTA PRESUPPOSTO Tassa automobilistica Colpisce il possesso di autoveicoli, ciclomotori, autoscafi immatricolati nella regione Tassa regionale per occupazione di spazi e aree pubbliche Tassa regionale per il diritto allo studio Tributi ambientali Ha oggetto spazi e aree appartenenti alle regioni SOGGETTI PASSIVI Tributo di scopo dovuto per l’iscrizione ai corsi universitari ed il suo gettito è destinato all’erogazione di borse di studio + Addizionale IRPEF, Sovraimposta sulla benzina + compartecipazioni al gettito: dell’iva e delle accise sui carburanti 59 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale LIQUIDAZIONE ALTRI DETTAGLI Le regioni ne disciplinano riscossione, accertamento, recupero, rimborsi, applicazione sanzioni La fiscalità internazionale Dell’Unione Europea Per l’UE il problema è quello della compatibilità delle norme fiscali nazionali col mercato comune europeo. Il trattato TFUE, già analizzato in parte generale, attribuisce al consiglio UE il potere di armonizzare le imposte indirette; in materia di imposte dirette opera all’interno della generale potestà di ravvicinamento delle legislazioni Riprendendo molto in breve le norme del TFUE (p 349-355) Applicazione tariffa doganale comune nei confronti dei paesi terzi Vietate imposizioni interne discriminatorie Trattamento nazionale per non residenti che producono la maggior parte del reddito nel paese in cui non son residenti Diritto di stabilimento p 351-353 Servizi e capitali 353-354 Dividendi trattati nello stesso modo Misure antifrode e antiabuso – rule of reason p 355-356 Sono giustificati trattamenti discriminatori (detti rule of reason) per contrastare frodi e elusione fiscale, preservare l’efficacia dei controlli, protezione della salute pubblica, difesa dei consumatori. Il CFC è ammesso per questo motivo (caso Schweppes p 356) Principio di coerenza p 356 Deroghe per preservare la coerenza dei sistemi fiscali nazionali solo se c’è collegamento diretto. Principio di proporzionalità p 357 La misura discriminatoria o restrittiva deve essere effettivamente necessaria al fine di raggiungere un obiettivo d’interesse generale e se non siano adottabili misure meno restrittive Divieto di aiuti di stato p 357-358-359 fatto in parte generale ARMONIZZAZIONE (p 359-360) L’UE può adottare disposizioni rivolte ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia di imposte indirette, con delibere che vanno adottate all’unanimità. Essa riguarda solo le imposte sulla cifra di affari, sui consumi: ci sono direttive per imposta col valore aggiunto, accise e raccolta di capitali. IVA: non sono ammesse imposte che sono doppioni dell’Iva. Sono vietate le imposte con la stessa base imponibile (p 360-361). Tra paesi comunitari l’iva è applicata nel paese d’origine. È applicato all’interno di ciascun paese. Il venditore applica l’iva e il compratore potrà detrarla in via di rivalsa (p 361) ACCISE E RACCOLTA DI CAPITALI: armonizzazione delle altre imposte indirette, nulla specificato di più (361-362) 60 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale DIRETTIVE SUI GRUPPI IN AMBITO TRANSFRONTALIERO Direttiva fusioni (p 362-366) Eliminare le disparità di trattamento fiscale tra stati, dando vita a un regime fiscale comune. La direttiva prevede la neutralità, non c’è imposizione delle plusvalenze ne vanno applicate le altre norme impositive. Direttiva madre-figlia (p 366-368) Per incentivare la formazione di gruppi societari operanti in più Stati membri, la direttiva sopprime la doppia tassazione dei dividendi infrasocietari Direttiva su interessi e royalities (p 368-369) Non c’è imposizione alla fonte su interessi e canoni, sono tassati una sola volta nello stato di residenza del percettore Direttiva sul risparmio (369-370) Per consentire che i redditi da risparmio, sotto forma di interessi siano soggetti di imposizione unicamente nello Stato di Residenza del beneficiario. La direttiva prevede che venga comunicato allo stato di residenza l’erogazione degli interessi. La fiscalità internazionale Le fonti del diritto internazionale tributario sono costituite principalmente da convenzioni. In particolare sono volte a evitare i fenomeni di doppia imposizione che ostacolano la vita economica internazionale: da tempo se ne occupano le organizzazioni internazionali. Le misure unilaterali contro la doppia imposizione non sono un rimedio adeguato; per questo si stipulano trattati. Le convezioni sono spesso predisposte sulla base di modelli elaborati dalle organizzazioni internazionali Modello OCSE: è adottato dall’Italia, anche coi paesi terzi non membri dell’ocse. Attribuisce il rilievo preminente allo Stato di residenza fiscale del contribuente Modello ONU: tutela i paesi in via di sviluppo Modello USA: attribuisce rilievo alla cittadinanza Le convenzioni internazionali, per effetto delle leggi che ne autorizzano la ratifica e ne ordinano l’esecuzione, acquistano valore di legge di carattere speciale. Prevalgono sulle norme interne ordinarie, salvo norme interne più favorevoli per il contribuente. Se vi sono contrasti tra convenzioni e norme UE, prevalgono quest’ultime: lo stato membro applica le norme UE, lo stato non membro applica la convenzione NORME RELATIVE ALLA DOPPIA IMPOSIZIONE Si ripartisce il potere normativo tra gli stati contraenti. La doppia imposizione può essere in senso giuridico (stesso presupposto, stesso soggetto) o economico (p 377-378 tralasciamo i tipi di doppia imposizione). Possiamo quindi distinguere i redditi in 3 categorie: 1. Redditi tassabili esclusivamente nello Stato di residenza: il modello OCSE prevede che lo Stato esenti il reddito prodotto all’estero o conceda una deduzione o credito di imposta pari all’imposta pagata all’estero. Questo metodo assicura la parità di trattamento tra residenti che producono redditi a casa o all’estero e tra residenti e non residenti che producono reddito in un certo stato (p 381). Il credito di imposta concesso può essere limitato o illimitato. 61 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale 2. Redditi tassabili da entrambi gli stati contraenti, il potere dello stato della fonte è limitata 3. Redditi tassabili da entrambi gli stati contraenti senza limitazioni per lo stato fonte Per risolvere eventuali controversie si ricorre a specifiche procedure amichevoli. L’Ue prevede una successiva procedura arbitrale. P 382-383 SCAMBIO DI INFORMAZIONI E ASSISTENZA PER LA RISCOSSIONE Il modello OCSE prevede lo scambio di informazioni rilevanti per applicare la convenzione e le leggi interne. I contraenti si prestano reciproca assistenza per la riscossione dei propri crediti tributari. p 383-384 I PARADISI FISCALI I paradisi fiscali o paesi offshore sono stati definiti dall’OCSE in base a tre caratteristiche a) Assenza di tassazione o livello di tassazione solo nominale b) Assenza di un adeguato scambio di informazioni con altri Stati c) Mancanza di trasparenza d) Assenza di disposizioni interne che attribuiscano rilevanza all’attività effettivamente svolta In Italia Paradisi fiscali: black list emesse ai fini dell’applicazione del regime delle imprese estere partecipate (CFC) e presunzione di permanenza in Italia dei cittadini che trasferiscono la residenza in paradisi fiscali Una terza lista indica gli stati o territori a regime fiscale privilegiato a cui si applica la regola dell’indeducibilità dei costi black list. 62 http://www.sharenotes.it Diritto tributario 2013/14 Parte speciale