ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MACERATA Costituzione in giudizio per l'Ufficio Tributi del Comune di Ripe San Ginesio, con sede in Ripe San Ginesio, (MC) Piazza Vittorio Emanuele II n. 8, in persona del Sindaco pro tempore Luciani Alessandro rappresentato dal Rag. Luca Bettucci per delega del Sindaco in calce al presente atto, e con domicilio eletto presso il Comune di Ripe San Ginesio - Ufficio Tributi – Piazza Vittorio Emanuele II n. 8 Resistente CONTRO SCARPONI CLAUDIO nato il 15.07.1958 a San Severino Marche ed ivi residente in Via Fiume Musone n. 8, Codice Fiscale SCRCLD58L15I156U e Partita Iva 01492920432 Ricorrente per il procedimento : Avviso di Accertamento per Imposta Comunale sulla Pubblicità annuale per l’anno 2008 FATTO Il Comune di Ripe San Ginesio ha notificato, in data 16.09.2008, amezzo raccomandata AR, al ricorrente avviso di Accertamento imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2008 reclamando l’imposta dovuta sulla superficie di mq. 18, e per il periodo minimo di un mese, per l’esposizione di un cartello pubblicitario della dimensione di ml 3 x 3 bifacciale installato su un veicolo targato MC 275979 in sosta ininterrotta, dal 26.08.2008 al 29.08.2008, su area privata in vista sulla S.P. 78 al Km 14+300 lato destro direzione Sarnano – Macerata al civico n. 5 di Via Val di Fiastra del Comune di Ripe San Ginesio. Tale sosta risulta essere stata accertata dal Comando di Polizia Municipale in data 30.08.2008 mediante Verbale di Accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada n. 01/2008 Alla imposta accertata seguono le sanzioni di legge. Contro tale avviso si oppone il ricorrente sostenendo in via principale l’illegittimità e l’infondatezza dell’atto di accertamento per carenza di motivazione. Contro il citato ricorso si costituisce il Comune di Ripe San Ginesio formulando le proprie CONTRODEDUZIONI 1- Preliminarmente – sul piano formale – si osserva la mancata allegazione al ricorso dell’atto (rectius atti) impugnato e degli altri cinque allegati indicati in calce al ricorso stesso. 2- Si evidenzia che l’uso di mezzi pubblicitari comunemente detti “vele pubblicitarie” danno luogo al pagamento di due imposte di pubblicità: la prima qualificata ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 507/1993 e dovuta al solo Comune individuato al comma 3 del predetto articolo; la seconda da corrispondersi, in base alle tariffe previste dall’art. 12 del citato D.Lgs 507/93, come normale mezzo pubblicitario in tutti i comuni ove il veicolo sosta. Del resto la Corte di Cassazione , Sez. II , con sentenza n. 13842 del 13.06.2007, chiarisce esplicitamente che, l’accertata collocazione di cartelli pubblicitari su autocarro in sosta per più giorni su area privata in vista di area pubblica, è riconducibile alla previsione del D.Lgs n. 285/1992 art. 23 C.d.S. comma 4. Pertanto, secondo la suprema Corte di Cassazione, la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, posti su un autoveicolo lasciato fermo, lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della Strada. 3- Inoltre il ricorrente invoca il parere espresso dal Garante del Contribuente delle Marche, che, come indicato al precedente punto 1), non è stato allegato al ricorso depositato presso questo Ente, ma allegato all’istanza di annullamento in autotutela, il quale non è competente in materia. Tant’è che la risposta del citato garante inizia dicendo: “Con riferimento all’istanza di cui all’oggetto Le comunico che il Garante del contribuente non svolge funzioni di consulenza giuridica e non è quindi autorizzato ad esprimere pareri su questioni poste dai contribuenti relative all’interpretazione ed applicazione delle leggi tributarie”. Inoltre preme evidenziare che la risposta rilasciata dallo stesso Garante non è neanche “sicura e certa” in quanto lo stesso scrive, come indicato nel ricorso del ricorrente, “….. il che sembra escludere in radice la possibilità che la medesima imposta possa essere richiesta da Comuni diversi…”; stessa imposta che poi non è in quanto sono due imposte differenti, come chiaramente indicato al precedente punto 2): una si riferisce all’articolo 13 del D.Lgs 507/1993 e l’altra all’art. 12 del D.Lgs 507/1993 come normale mezzo pubblicitario 4- Per quanto riguarda l’interpretazione data con la Risoluzione del Ministero delle Finanze – Direzione Centrale Fiscalità Locale – n. 221/E del 17.09.1996, si vuol far notare che tale interpretazione si riferisce espressamente a mezzi pubblicitari che effettuano un percorso ricadente in più comuni, ma non riguarda certamente questo caso in quanto il Comune di Ripe San Ginesio non ha richiesto l’imposta di pubblicità per il transito nel proprio territorio di un autoveicolo pubblicitario, ma un’imposta di pubblicità qualificata ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 507/93 per la sosta prolungata di un veicolo con cartello pubblicitario che si configura a tutti gli effetti come un normale impianto di pubblicità fisso. Del resto il Ministero dei Trasporti, con parere n. 62926 del 29.07.2008, sostiene espressamente che l’autocarro pubblicitario può sostare in maniera prolungata senza necessità di licenza se viene oscurato il messaggio pubblicitario; diversamente, in caso di sosta superiore a due giorni con pubblicità in vista scatta la sanzione prevista dal Codice della Strada per pubblicità abusiva. La citata nota prevede anche che in caso di sosta prolungata a margine delle strade dei “camion poster” è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità; diversamente l’impianto deve rispettare tutte le norme richieste dalla legge per gli impianti fissi ovvero essere regolarmente autorizzato. Prosegue la nota sostenendo che il veicolo pubblicitario, proprio perché mobile, se sosta nello stesso punto per più di 48 ore, è assimilato ad un impianto di pubblicità fisso, soggetto quindi a specifica autorizzazione, senza esser sufficiente aver assolto al pagamento della tassa locale sulla pubblicità. 5- Infine il ricorrente fa riferimento ad una sentenza del Giudice di Pace per un caso analogo contro il Comune di Corridonia. Tuttavia si evidenzia che il Giudice di Pace non è competente in materia di tributi locali e che quindi, presumibilmente, tale sentenza si riferisca ad un eventuale verbale di accertamento della Polizia Municipale per la violazione di norme relative al Codice della Strada. 6- L’art. 23 del Codice della Strada vieta la pubblicità in conto terzi, a titolo oneroso: quindi la pubblicità (non luminosa) per conto terzi rimane consentita solo sui mezzi adibiti al trasporto di linea e non di linea e sui taxi, nel rispetto comunque dei limiti imposti dal Regolamento. Quindi, nel caso specifico, il veicolo rappresenta un mezzo pubblicitario, posto lungo la strada, che come tale deve essere soggetto ad autorizzazione, al pari di qualsiasi altro impianto, non potendosi trattare di pubblicità effettuata in conto proprio a mezzo di veicoli, ex articolo 57 del Regolamento di Esecuzione. In particolare l’art. 23 comma 4 del Codice della Strada impone l’autorizzazione amministrativa per qualsiasi mezzo pubblicitario collocato lungo la strada od in vista di esso. Circostanza confermata anche dalla Cassazione con due sentenze: sentenza n. 24787 del 24.11.2005 e n. 5412 del 09.03.2007. 7- Si evidenzia in conclusione che il ricorrente confonde, assimilandole, l’imposta di cui all’articolo 13 del D.Lgs 507/1993 con quella dell’art. 12 del D.Lgs 507/1993. Infatti l’imposta temporanea di pubblicità non è una “arbitraria interpretazione del comune” come sostenuto dal ricorrente, ma è espressamente prevista e disciplinata dall’art. 12 del citato D.Lgs 507/1993, avvalorata anche Cassazione con dall’interpretazione la sentenza n. data 13842 dalla del Corte di 13.06.2007 (chiaramente esposta al precedente punto 2) e dal Ministero dei Trasporti con il parere n. 62926 del 29.07.2008. Inoltre si richiama anche la sentenza n. 56/I/06 C.T.R. Lazio Sezione I, del 24.03.2006 la quale chiarisce che la presenza di mezzi pubblicitari abusivi deve essere rilevata con verbale della Polizia Municipale e non con la sola prova fotografica in quanto a quest’ultima non può esser attribuita data certa. Inoltre l’art. 23 del Codice della Strada vieta la pubblicità in conto terzi, a titolo oneroso: quindi la pubblicità non luminosa per conto terzi rimane consentita solo sui mezzi adibiti al trasporto di linea e sui taxi, nel rispetto comunque dei limiti imposti dal Regolamento. Quindi il veicolo in questione rappresenta un mezzo pubblicitario, posto lungo la strada, che come tale deve essere soggetto ad autorizzazione, al pari di qualsiasi altro impianto, non potendosi trattare di pubblicità effettuata in conto proprio a mezzo di veicoli, ex articolo 57 del Regolamento. In conclusione ed in conseguenza di quanto esposto, si deve ritenere che la sosta prolungata ed ininterrotta del mezzo pubblicitario sottragga il mezzo alla circolazione si da divenire normale impianto di pubblicità, così che il comportamento dell'Ente deve essere ritenuto legittimo e si chiede a Codesta Commissione: - di respingere il ricorso proposto, confermando la piena validità dell’avviso di accertamento per l’imposta Comunale sulla pubblicità per l’anno 2008, il tutto con vittoria di spese. Ripe San Ginesio, li 12.01.2009 Rag. Luca Bettucci DELEGA Io sottoscritto, Lucani Alessandro, in qualità di Sindaco Pro Tempore del Comune di Ripe San Ginesio, delego a rappresentare e difendere il Comune in ogni stato e grado del presente procedimento il Rag. Luca BEttucci, Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Ripe San Ginesio Ripe San Ginesio, li 12.01.2009 Il Sindaco Avv. Lucani Alessandro