ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI MACERATA
Costituzione in giudizio per l'Ufficio Tributi del Comune di Ripe San
Ginesio, con sede in Ripe San Ginesio, (MC)
Piazza Vittorio
Emanuele II n. 8, in persona del Sindaco pro tempore Luciani
Alessandro rappresentato dal Rag. Luca Bettucci per delega del
Sindaco in calce al presente atto, e con domicilio eletto presso il
Comune di Ripe San Ginesio
- Ufficio Tributi – Piazza Vittorio
Emanuele II n. 8
Resistente
CONTRO
SCARPONI CLAUDIO nato il 15.07.1958 a San Severino Marche ed ivi
residente
in
Via
Fiume
Musone
n.
8,
Codice
Fiscale
SCRCLD58L15I156U e Partita Iva 01492920432
Ricorrente
per il procedimento :
Avviso di Accertamento per Imposta Comunale sulla
Pubblicità annuale per l’anno 2008
FATTO
Il Comune di Ripe San Ginesio ha notificato, in data 16.09.2008,
amezzo raccomandata AR, al ricorrente avviso di Accertamento
imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2008
reclamando
l’imposta dovuta sulla superficie di mq. 18, e per il periodo minimo di
un mese, per l’esposizione di un cartello pubblicitario della
dimensione di ml 3 x 3 bifacciale installato su un veicolo targato MC
275979 in sosta ininterrotta, dal 26.08.2008 al 29.08.2008, su area
privata in vista sulla S.P. 78 al Km 14+300 lato destro direzione
Sarnano – Macerata al civico n. 5 di Via Val di Fiastra del Comune di
Ripe San Ginesio.
Tale sosta risulta essere stata accertata dal Comando di Polizia
Municipale in data 30.08.2008 mediante Verbale di Accertamento di
violazione alle norme del Codice della Strada n. 01/2008
Alla imposta accertata seguono le sanzioni di legge.
Contro tale avviso si oppone il ricorrente sostenendo in via principale
l’illegittimità e l’infondatezza dell’atto di accertamento per carenza di
motivazione.
Contro il citato ricorso si costituisce il Comune di Ripe San Ginesio
formulando le proprie
CONTRODEDUZIONI
1- Preliminarmente – sul piano formale – si osserva la mancata
allegazione al ricorso dell’atto (rectius atti) impugnato e degli altri
cinque allegati indicati in calce al ricorso stesso.
2- Si evidenzia che l’uso di mezzi pubblicitari comunemente detti
“vele pubblicitarie” danno luogo al pagamento di due imposte di
pubblicità: la prima qualificata ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs
507/1993 e dovuta al solo Comune individuato al comma 3 del
predetto articolo; la seconda da corrispondersi, in base alle tariffe
previste dall’art. 12 del citato D.Lgs 507/93, come normale mezzo
pubblicitario in tutti i comuni ove il veicolo sosta. Del resto la
Corte di Cassazione , Sez. II , con sentenza n. 13842 del
13.06.2007, chiarisce esplicitamente che, l’accertata collocazione
di cartelli pubblicitari su autocarro in sosta per più giorni su area
privata in vista di area pubblica, è riconducibile alla previsione del
D.Lgs n. 285/1992 art. 23 C.d.S. comma 4. Pertanto, secondo la
suprema Corte di Cassazione, la collocazione di cartelli o altri
mezzi pubblicitari, posti su un autoveicolo lasciato fermo, lungo le
strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione
da parte dell’Ente proprietario della Strada.
3- Inoltre il ricorrente invoca il parere espresso dal Garante del
Contribuente delle Marche, che, come indicato al precedente
punto 1), non è stato allegato al ricorso depositato presso questo
Ente, ma allegato all’istanza di annullamento in autotutela, il
quale non è competente in materia. Tant’è che la risposta del
citato garante inizia dicendo: “Con riferimento all’istanza di cui
all’oggetto Le comunico che il Garante del contribuente non
svolge funzioni di consulenza giuridica e non è quindi
autorizzato ad esprimere pareri su questioni poste dai
contribuenti relative all’interpretazione ed applicazione
delle leggi tributarie”.
Inoltre preme evidenziare che la
risposta rilasciata dallo stesso Garante non è neanche “sicura e
certa” in quanto lo stesso scrive, come indicato nel ricorso del
ricorrente, “….. il che sembra escludere in radice la possibilità
che la medesima imposta possa essere richiesta da Comuni
diversi…”; stessa imposta che poi non è in quanto sono due
imposte differenti, come chiaramente indicato al precedente
punto 2):
una si riferisce all’articolo 13 del D.Lgs 507/1993 e
l’altra all’art. 12 del D.Lgs 507/1993 come normale mezzo
pubblicitario
4- Per quanto riguarda l’interpretazione data con la Risoluzione del
Ministero delle Finanze – Direzione Centrale Fiscalità Locale – n.
221/E del 17.09.1996, si vuol far notare che tale interpretazione
si riferisce espressamente a mezzi pubblicitari che effettuano un
percorso
ricadente
in
più
comuni,
ma
non
riguarda
certamente questo caso in quanto il Comune di Ripe San
Ginesio non ha richiesto l’imposta di pubblicità per il
transito
nel
proprio
territorio
di
un
autoveicolo
pubblicitario, ma un’imposta di pubblicità qualificata ai
sensi dell’art. 12 del D.lgs 507/93 per la sosta prolungata
di un veicolo con cartello pubblicitario che si configura a
tutti gli effetti come un normale impianto di pubblicità
fisso.
Del resto il Ministero dei Trasporti, con parere n. 62926 del
29.07.2008, sostiene espressamente che l’autocarro pubblicitario
può sostare in maniera prolungata senza necessità di licenza se
viene oscurato il messaggio pubblicitario; diversamente, in caso di
sosta superiore a due giorni con pubblicità in vista scatta la
sanzione prevista dal Codice della Strada per pubblicità abusiva.
La citata nota prevede anche che in caso di sosta prolungata a
margine delle strade dei “camion poster” è necessario occultare la
superficie interessata dalla pubblicità; diversamente l’impianto
deve rispettare tutte le norme richieste dalla legge per gli impianti
fissi ovvero essere regolarmente autorizzato. Prosegue la nota
sostenendo che il veicolo pubblicitario, proprio perché
mobile, se sosta nello stesso punto per più di 48 ore, è
assimilato ad un impianto di pubblicità fisso, soggetto
quindi a specifica autorizzazione, senza esser sufficiente aver
assolto al pagamento della tassa locale sulla pubblicità.
5- Infine il ricorrente fa riferimento ad una sentenza del Giudice di
Pace per un caso analogo contro il Comune di Corridonia. Tuttavia
si evidenzia che il Giudice di Pace non è competente in materia di
tributi locali e che quindi, presumibilmente, tale sentenza si
riferisca ad un eventuale verbale di accertamento della Polizia
Municipale per la violazione di norme relative al Codice della
Strada.
6- L’art. 23 del Codice della Strada vieta la pubblicità in conto terzi, a
titolo oneroso: quindi la pubblicità (non luminosa) per conto terzi
rimane consentita solo sui mezzi adibiti al trasporto di linea e non
di linea e sui taxi, nel rispetto comunque dei limiti imposti dal
Regolamento. Quindi, nel caso specifico, il veicolo rappresenta un
mezzo pubblicitario, posto lungo la strada, che come tale deve
essere soggetto ad autorizzazione, al pari di qualsiasi altro
impianto, non potendosi trattare di pubblicità effettuata in conto
proprio a mezzo di veicoli, ex articolo 57 del Regolamento di
Esecuzione.
In particolare l’art. 23 comma 4 del Codice della Strada impone
l’autorizzazione amministrativa per qualsiasi mezzo pubblicitario
collocato lungo la strada od in vista di esso. Circostanza
confermata anche dalla Cassazione con due sentenze: sentenza
n. 24787 del 24.11.2005 e n. 5412 del 09.03.2007.
7- Si
evidenzia
in
conclusione
che
il
ricorrente
confonde,
assimilandole, l’imposta di cui all’articolo 13 del D.Lgs 507/1993
con quella dell’art. 12 del D.Lgs 507/1993. Infatti l’imposta
temporanea di pubblicità non è una “arbitraria interpretazione del
comune” come sostenuto dal ricorrente, ma è espressamente
prevista e disciplinata dall’art. 12 del citato D.Lgs 507/1993,
avvalorata
anche
Cassazione
con
dall’interpretazione
la
sentenza
n.
data
13842
dalla
del
Corte
di
13.06.2007
(chiaramente esposta al precedente punto 2) e dal Ministero dei
Trasporti con il parere n. 62926 del 29.07.2008.
Inoltre si richiama anche la sentenza n. 56/I/06 C.T.R. Lazio
Sezione I, del 24.03.2006 la quale chiarisce che la presenza di
mezzi pubblicitari abusivi deve essere rilevata con verbale della
Polizia Municipale e non con la sola prova fotografica in quanto a
quest’ultima non può esser attribuita data certa.
Inoltre l’art. 23 del Codice della Strada vieta la pubblicità in conto
terzi, a titolo oneroso: quindi la pubblicità non luminosa per conto
terzi rimane consentita solo sui mezzi adibiti al trasporto di linea e
sui taxi, nel rispetto comunque dei limiti imposti dal Regolamento.
Quindi il veicolo in questione rappresenta un mezzo pubblicitario,
posto lungo la strada, che come tale deve essere soggetto ad
autorizzazione, al pari di qualsiasi altro impianto, non potendosi
trattare di pubblicità effettuata in conto proprio a mezzo di veicoli,
ex articolo 57 del Regolamento.
In conclusione ed in conseguenza di quanto esposto, si deve ritenere
che la sosta prolungata ed ininterrotta del mezzo pubblicitario
sottragga il mezzo alla circolazione si da divenire normale impianto di
pubblicità, così che il comportamento dell'Ente deve essere ritenuto
legittimo e si chiede a Codesta Commissione:
-
di respingere il ricorso proposto, confermando la piena validità
dell’avviso
di
accertamento
per
l’imposta
Comunale
sulla
pubblicità per l’anno 2008, il tutto con vittoria di spese.
Ripe San Ginesio, li 12.01.2009
Rag. Luca Bettucci
DELEGA
Io sottoscritto, Lucani Alessandro, in qualità di Sindaco Pro Tempore
del Comune di Ripe San Ginesio, delego a rappresentare e difendere
il Comune in ogni stato e grado del presente procedimento il Rag.
Luca BEttucci, Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi del
Comune di Ripe San Ginesio
Ripe San Ginesio, li 12.01.2009
Il Sindaco
Avv. Lucani Alessandro