La riforma del diritto societario: l`impatto sul bilancio

Redazione del bilancio di esercizio:
le novità legislative e l’impatto della
riforma fiscale
Verona, giovedì 13 gennaio 2005
Cristofori & Partners s.s.t.p. –Milano e Verona
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
(Art.223-undecies, disposizioni di attuazione)
Società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V
I bilanci relativi a esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004
sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti
I bilanci relativi a esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30
settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi
anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni
I bilanci relativi a esercizi chiusi dopo la data del 30
settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni
Il procedimento di formazione del bilancio di esercizio
Art. 2423 c.c. Redazione del bilancio
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il procedimento di formazione del bilancio di esercizio
Art. 2409-ter Funzioni di controllo contabile
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:
(…)
b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato
corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul
bilancio consolidato, ove redatto.
Il procedimento di formazione del bilancio di esercizio
Art. 2364 Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1)approva il bilancio;
(…)
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il
termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggiore termine,
comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla
redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze
relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli
amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni
della dilazione.
La riforma del diritto societario:
l’eliminazione delle interferenze fiscali
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Viene data attuazione all’articolo 6, primo comma, della Legge
delega, il quale prevede l’eliminazione di qualsiasi riferimento
alle norme tributarie, disponendo che i rendiconti economici e
patrimoniali siano redatti in ottemperanza delle sole
disposizioni del Codice civile (par.8, Rel. Gov.)
Abrogazione dell’attuale articolo 2426, secondo comma: “E’
consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti in
applicazione di norme tributarie”
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Resta fermo il principio fondamentale secondo il quale
“l’imponibile fiscale è determinato prendendo a base il
risultato d’esercizio risultante dal bilancio civilistico e
apportando al medesimo le variazioni in aumento e in
diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri
stabiliti nelle disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi” (par.8, Rel. Gov.).
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
La riconciliazione tra risultato civilistico e imponibile fiscale va
effettuata mediante la predisposizione e la presentazione, con la
dichiarazione dei redditi, di un apposito prospetto dal quale risultino:
• le variazioni in aumento e in diminuzione apportate al risultato
economico determinato secondo le disposizioni civilistiche, per
giungere alla determinazione dell’imponibile fiscale;
• i valori delle voci patrimoniali riconosciute ai fini fiscali, se diversi da
quelli indicati nel bilancio.
In questo modo, ogni variazione apportata al risultato economico
civilistico per giungere all’imponibile fiscale non incide sul bilancio
e, di conseguenza, non ne influenza il risultato.
Il “nuovo” meccanismo di
deduzione extra-contabile
Articolo 109 del TUIR
Dal principio della “dipendenza rovesciata”
al “quasi doppio binario”
Il “doppio binario”
L’abrogazione dell’articolo 2426, comma 2, del Codice
civile, che consentiva l’interferenza fiscale sul bilancio
attraverso l’iscrizione di rettifiche di valore o
accantonamenti stanziati esclusivamente in applicazione
di norme tributarie, ha reso necessaria una disposizione
che consentisse deduzioni extra-contabili, sia per fruire di
norme sovvenzionali, sia per utilizzare limiti forfetari.
Articolo 109, comma 4, lett. b), TUIR (ex art.75)
Norme generali sui componenti del reddito d’impresa
Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto
economico relativo all’esercizio di competenza. Sono tuttavia
deducibili:
b) quelli, che pur non essendo imputabili al conto economico, sono
deducibili per disposizione di legge (utili spettanti ai dipendenti, agli
amministratori, a taluni associati in partecipazione, quota di TFR
destinata ai fondi pensione, erogazioni liberali, retribuzioni dei
dipendenti impegnati ai seggi, Techno-Tremonti, ecc.).
Articolo 109, comma 4, lett. b), nuovo TUIR (ex art.75)
Norme generali sui componenti del reddito d’impresa
Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto
economico relativo all’esercizio di competenza. Sono tuttavia
deducibili:
… Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre
rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in
apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro
importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei
fondi.
Articolo 109, comma 4, lett. b), nuovo TUIR (ex art.75)
Norme generali sui componenti del reddito d’impresa
Doppio binario consentito per:
- ammortamenti ordinari “eccedenti” dei beni materiali
- ammortamenti anticipati e integrali (< € 516) dei beni materiali
- ammortamenti “eccedenti” dei beni immateriali (avviamento incluso)
- svalutazione “eccedente” dei crediti
- svalutazione “eccedente” per rischi contrattuali sui lavori di durata ultrannuale
- accantonamenti “eccedenti” per manutenzioni cicliche su navi e aerei
- accantonamenti “eccedenti” per manutenzioni sui beni gratuitamente devolvibili
- accantonamenti “eccedenti” per operazioni e concorsi “a premio”
- ammortamenti delle spese di ricerca, sviluppo e pubblicità ?
In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli
utili d’esercizio, anche se conseguiti successivamente al
periodo d’imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a
formare il reddito se e nella misura in cui l’ammontare delle
restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale,
e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all’eccedenza
degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli
accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto
economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli
importi dedotti.
L’ammontare dell’eccedenza è ridotta degli ammortamenti,
delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore
relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle
riserve di patrimonio netto e degli utili d’esercizio distribuiti,
che hanno concorso alla formazione del reddito.
Le deduzioni extra-contabili possono essere fruite anche
dagli imprenditori che non hanno utili contabili o riserve da
vincolare in sospensione d’imposta.
Viene altresì meno l’interferenza fiscale sulle poste del
patrimonio netto: il vincolo della sospensione d’imposta
opera infatti solo “per masse” e produce effetti solo in caso di
distribuzione ai soci.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Eliminazione delle interferenze fiscali
Secondo l’O.I.C. (documento n.1):
 le rettifiche di valore e gli accantonamenti stanziati solo in applicazione di
norme tributarie NON possono essere mantenuti in bilancio, salvo che non
siano già stati civilisticamente “riassorbiti”: il disinquinamento è quindi
OBBLIGATORIO
!
 il disinquinamento riguarda soltanto quegli accantonamenti e quelle
rettifiche di valore che nei bilanci dei precedenti esercizi erano stati considerati
privi di giustificazione civilistica, attraverso l'esplicita indicazione in Nota
Integrativa della loro esclusiva valenza fiscale
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Eliminazione delle interferenze fiscali
Sempre secondo l’OIC (documento n.1):
 l’applicazione dello IAS 8, che prevede l’accredito dei saldi all’inizio
dell’esercizio a una riserva del patrimonio netto, senza transitare per il conto
economico, violerebbe il principio di continuità dei bilanci sancito nell’art.31,
lett.f), della IV Direttiva: il disinquinamento deve pertanto avvenire
attraverso la rilevazione degli effetti pregressi a conto economico, mediante
la loro imputazione a una specifica voce dell’area della gestione straordinaria
 l'informativa da fornire in bilancio deve essere chiara e puntuale, tanto più
quando le appostazioni interessate dal disinquinamento siano numerose e di
rilevante ammontare
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Eliminazione delle interferenze fiscali
La correzione degli errori commessi in precedenti esercizi e il
cambiamento dei principi contabili trova accoglimento a conto
economico (proventi e oneri straordinari) anche secondo:
- Principio contabile nazionale n.29
- Consob – Comunicazione Dac n.99016997 dell’11 marzo 1999
- Banca D’Italia – Comunicazione 3 agosto 1999
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Eliminazione delle interferenze fiscali
Tuttavia, secondo la Consob – Comunicazione n.99059009 del 30
luglio 1999 – deve essere fornita in nota integrativa un’apposita
situazione economico-patrimoniale dell’esercizio e di quello
precedente (a fini comparativi), entrambe redatte utilizzando i
medesimi nuovi principi.
Scritture contabili per l’eliminazione delle interferenze fiscali
dal bilancio:
Fondo amm.ti anticipati a
E20) Proventi straordinari
di cui: per eliminazione
interferenze fiscali
E21) Oneri straordinari a
di cui: per imposte relative
a esercizi precedenti
B2) Fondi per imposte
Scritture contabili per l’eliminazione delle interferenze fiscali
dal bilancio:
AVII) Riserve amm.ti anticipati a
AVIII) Utili a nuovo
AVII) Riserve art.70 c.2-bis Tuir a
AVIII) Utili a nuovo
L’eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio 2004 è
fiscalmente neutrale, a condizione che venga compilato
l’apposito “prospetto”: articolo 4, comma 1, lett.h), del
D.Lgs. n.344/2003.
Le sopravvenienze attive non concorrono a formare il reddito.
Le sopravvenienze passive non sono fiscalmente deducibili.
Applicazione “anticipata” per i soggetti con esercizio non
coincidente con l’anno solare.
Articolo 4, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n.344/2003
“le disposizioni dell’articolo 109, comma 4, del citato testo unico
delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente
decreto legislativo, si applicano anche agli ammortamenti, alle
altre rettifiche e agli accantonamenti operati:
1. in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n.6 per effetto dell’abrogato articolo
2426, secondo comma, del codice civile ed eliminati dal bilancio
in applicazione delle disposizioni di tale decreto;
2. nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina
successivamente a tale data; […]”
La riforma del diritto societario:
l’impatto sul bilancio della fiscalità differita
L’art.6 della Legge delega n.366/2001, al punto a), prevedeva di “[…]
stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio della
competenza, occorre tener conto degli effetti della fiscalità differita”.
Introduzione nell’Attivo dello schema di Stato Patrimoniale delle voci
“C.II.4-bis) Crediti tributari” e “C.II.4-ter) Imposte anticipate”;
integrazione nel Passivo della voce “B.2 Fondo imposte, anche differite”
e nello schema di Conto economico della voce “22) imposte sul reddito,
correnti, differite e anticipate”.
• Nell’esercizio in cui si producono le differenze temporanee
“deducibili” si effettuerà la seguente rilevazione:
• CII4-ter) Imposte pre-pagate a
22b) Imposte differite
• Nell’esercizio in cui le predette differenze si riverseranno:
• 22b) Imposte differite
a
CII4-ter) Imposte pre-pagate
Le eventuali rettifiche di stima aventi per oggetto le imposte
differite attive precedentemente stanziate dovrebbero essere così
contabilizzate:
22b) Imposte differite
a
CII4-ter) Imposte prepagate
La rilevazione delle eventuali imposte differite attive in
precedenza non contabilizzate per carenza dei citati presupposti,
nell’esercizio in cui tali presupposti vengano a verificarsi:
CII4-ter) Imposte prepagate
a
22b) Imposte differite
Novità nello schema di Nota Integrativa
• un apposito prospetto contenente (art.2427, n.14):
a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato
la rilevazione di imposte differite e anticipate, l’aliquota
applicata, nonché le variazioni rispetto all’esercizio precedente,
gli importi accreditati o addebitati a conto economico o nel
patrimonio netto, le voci escluse e le relative motivazioni;
b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio
attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti,
l’ammontare e le motivazioni della eventuale mancata iscrizione;
IMPOSTE DIFFERITE – IRAP
ESERCIZI
2005
2006
2007
2008
B6) Omaggi 2004 >25,82 Euro
-106
-106
-106
-106
B6) Omaggi 2003 >25,82 Euro
-186
-186
-186
-516
-516
-516
-116
B10a) Quota deducibile ammortamento
avviamento
B14) Spese di rappresentanza 2004
-116
-116
-116
B14) Spese di rappresentanza 2003
-177
-177
-177
B14) Spese di rappresentanza 2002
-152
-152
B14) Spese di rappresentanza 2001
-655
OLTRE
TOTALE
-424
-558
-516
-2.064
-464
-531
-304
-655
Ammortamenti anticipati ex-art.102 Tuir
24.850
34.760
21.715
18.320
57.830
157.475
TOTALE IMPONIBILE
23.458
33.507
20.614
17.582
57.314
152.475
imposte differite passive
997
1.424
876
747
2.436
6.480
imposte differite attive
0
0
0
0
0
0
IMPOSTE DIFFERITE – IReS
ESERCIZI
2005
2006
2007
2008
B6) Omaggi 2004 >25,82 Euro
-106
-106
-106
-106
B6) Omaggi 2003 >25,82 Euro
-186
-186
-186
-516
-516
-516
-116
B10a) Quota deducibile ammortamento
avviamento
B14) Spese di rappresentanza 2004
-116
-116
-116
B14) Spese di rappresentanza 2003
-177
-177
-177
B14) Spese di rappresentanza 2002
-152
-152
B14) Spese di rappresentanza 2001
-655
2009
TOTALE
-424
-558
-516
-2.064
-464
-531
-304
-655
Ammortamenti anticipati ex art.102 c.3
Tuir
24.850
34.760
21.715
18.320
57.830
157.475
TOTALE IMPONIBILE
23.458
33.507
20.614
17.582
57.314
152.475
7.741
11.057
6.803
5.802
18.914
50.317
0
0
0
0
0
0
imposte differite passive
imposte differite attive
Esercizio corrente
Esercizio precedente
Saldo
IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE
56.797
46.794
10.003
IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE
0
0
0
TOTALE
10.003
Aliquote applicabili
ESERCIZI
2005
2006
2007
2008
OLTRE
IRAP
4,25%
4,25%
4,25%
4,25%
4,25%
IRES
33,00%
33,00%
33,00%
33,00%
33,00%
L’informativa di bilancio deve essere completata con i
prospetti richiesti dall’articolo 2427 n.14 del Codice civile.
Servono infine numerosi altri dati per la gestione del libro
dei cespiti ammortizzabili e la conseguente compilazione
dei quadri RF ed EC di UNICO 2005
Le altre modifiche del “correttivo”:
 Plafond delle spese di manutenzione per i beni ceduti o
acquisiti “in corso di esercizio”;
 Ammortamento dei beni condotti in affitto d’azienda;
 Tassazione sulle riserve - al lordo delle imposte differite - in
caso di distribuzione “esuberante”.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
L’opzione per il regime
della trasparenza fiscale
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Le conseguenze sulla fiscalità differita
• deve procedere allo stralcio delle
imposte differite attive;
Società partecipata
Società partecipanti
• deve stanziare le imposte differite
passive, ad eccezione di quelle che si
riverseranno nel corso del periodo di
opzione.
• procedono al “cumulo” delle imposte
differite proprie e di quelle relative ai
componenti reddituali trasferiti dalla
società partecipata.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Le conseguenze sulla fiscalità differita
EFFETTI
• impatto sul risultato economico;
• impatto sull’analisi di bilancio;
• impatto sull’attribuzione del rating in relazione alla
patrimonializzazione dell’impresa (accordo di Basilea 2);
• impatto su piani di stock options.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Le conseguenze sulla fiscalità differita
Regime
della trasparenza fiscale
Le opportunità offerte dalla valutazione delle
partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, cd.
“equity method”.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
L’opzione per il regime
del consolidato fiscale nazionale
 rapporti economici infragruppo;
 rapporti finanziari infragruppo.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Le novità nello schema:
- di Stato Patrimoniale
- di Conto Economico
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Novità nello schema di Stato Patrimoniale
ATTIVO
voce B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in
locazione finanziaria
voce C II) Crediti – 4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate
PASSIVO
voce B) Fondi per rischi e oneri – 2) per imposte, anche differite
voce D) Debiti – 3) debiti verso soci per finanziamenti
E’ previsto, inoltre, che i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati a uno
specifico affare vengano distintamente indicati nello stato patrimoniale della
società e per essi venga anche redatto un separato rendiconto da allegare al
bilancio (art. 2447-septies)
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Art.2423-ter, co.3: “Devono essere aggiunte altre voci qualora
il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste
dagli articoli 2424 e 2425”.
Art.2423-ter, co.4: “Le voci precedute da numeri arabi devono
essere adattate quando lo esige la natura dell’attività
esercitata”.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Novità nello schema di Conto Economico
introduzione delle seguenti voci:
• voce 17-bis) utili e perdite su cambi
• voce 22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Novità nello schema di
Nota Integrativa
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Novità nello schema di Nota Integrativa
• la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle
immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal
fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di
risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le
differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed
evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e
sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione
(art.2427, n.3-bis);
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Novità nello schema di Nota Integrativa
• le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto, con
particolare attenzione alla loro formazione e utilizzazione (art.2427,
n.4);
• le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate,
con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine,
possibilità di utilizzo e distribuzione, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi (art.2427, n.7-bis);
• distinta indicazione dei crediti e dei debiti con specifica
ripartizione secondo le aree geografiche (art.2427, n.6);
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Novità nello schema di Nota Integrativa
• eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi
valutari verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio (art.2427,
n.6-bis);
• distintamente, per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e
debiti relativi a operazioni di “pronti contro termine” (art.2427,
n.6-ter);
• un apposito prospetto contenente tutti i dati richiesti con
riferimento ai patrimoni destinati a uno specifico affare
(artt.2427, n.20, 21; 2447-septies, co.3, 2447-decies, co.8);
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Novità nello schema di Nota Integrativa
• il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari
emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e
partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche
delle operazioni relative (art.2427, n.19);
• i finanziamenti effettuati dal socio alla società, ripartiti per
scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di
postergazione rispetto agli altri creditori (art. 2427, n.19-bis e
art.2467);
Art. 2467 c.c.– Finanziamento dei soci
1. il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è
postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se
avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della
società, deve essere restituito;
2. s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in
qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in
cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla
società, risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al
patrimonio netto oppure, in una situazione finanziaria della società
nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Disciplina dei gruppi societari
Disciplina dei “gruppi” societari (art.5 D.Lgs. n.6/2003, modificato
dal D.Lgs. n.37/2004)
Pubblicità (art.2497-bis)
Obblighi per la società soggetta all’attività di direzione e coordinamento:
• indicazione negli atti e nella corrispondenza della società o dell’ente alla
cui attività di direzione e coordinamento è soggetta;
• iscrizione, a cura degli amministratori, in apposita sezione del Registro
delle Imprese (sezione in cui sono indicati i soggetti che esercitano l’attività
di direzione e coordinamento e quelli che vi sono soggetti);
• esposizione, in apposita sezione della Nota integrativa, di un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente
che su di essa esercita l’attività di direzione e coordinamento (Cfr. OIC 1,
par. 10).
Disciplina dei “gruppi” societari (art.5 D.Lgs. n.6/2003,
modificato dal D.Lgs. n.37/2004)
Pubblicità (art.2497-bis, co.5)
Obblighi per gli amministratori della società soggetta all’attività di
direzione e coordinamento:
• indicazione nella Relazione sulla gestione dei rapporti con chi
esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società
che vi sono soggette, nonché dell’effetto che tale attività ha avuto
sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.
Disciplina dei “gruppi” societari (art.5 D.Lgs. n.6/2003,
modificato dal D.Lgs. n.37/2004)
Motivazione delle decisioni (art.2497-ter)
Le decisioni delle società soggette all’attività di direzione
e coordinamento, quando da questa influenzate, devono
essere analiticamente motivate e recare puntuale
indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione
ha inciso sulla decisione.
Di queste deve essere dato adeguato conto nella Relazione
sulla Gestione.
Disciplina dei “gruppi” societari (art.5 D.Lgs. n.6/2003, modificato dal
D.Lgs. n.37/2004)
Schema sugli adempimenti pubblicitari
A carico della
“controllata”
La società controllata deve indicare la propria soggezione
all’altrui attività di direzione e coordinamento:
• negli atti e nella corrispondenza;
• a cura degli amministratori, mediante l’iscrizione nel
Registro imprese.
Registro Imprese
Presso il Registro delle Imprese è istituita un’apposita
sezione nella quale sono indicati le società che esercitano
attività di direzione e coordinamento e le società che vi sono
soggette
Disciplina dei “gruppi” societari (art.5 D.Lgs. n.6/2003 modificato
dal D.Lgs. n.37/2004)
Schema sugli adempimenti pubblicitari
Responsabilità degli
amministratori
Bilancio
Gli
amministratori
che
omettono
la
pubblicità
dell’appartenenza al gruppo o la mantengono quando la
soggezione è cessata sono responsabili dei danni che la
mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi
Gli amministratori delle controllate devono esporre:
• in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della
controllante;
• nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con la
controllante e con le altre società del gruppo, nonché
l’effetto che l’attività di direzione e coordinamento ha avuto
sull’impresa e sui suoi risultati.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Il principio di
prevalenza della sostanza sulla forma
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
La Relazione governativa al D.Lgs. n.6/2003 prevede che la rappresentazione in
bilancio di alcune operazioni (e, in generale, di tutti gli accadimenti economici)
sia effettuata secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
“Si è pertanto previsto di introdurre nel Codice civile una disposizione di
carattere generale, già presente nel D.Lgs. n.87/1992, secondo cui il bilancio è
redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla
forma”.
Art. 2423-bis, co.1, n.1), “Nella redazione del bilancio devono essere osservati i
seguenti principi:
1. la valutazione deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”.
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Revisione della disciplina del bilancio per alcune importanti
operazioni quali:
• locazione finanziaria;
• pronti contro termine;
• strumenti finanziari derivati (legge delega).
L’attuale disciplina prevede la
contabilizzatone
di
queste
operazioni secondo gli aspetti
formali dei contratti sottostanti
Si
prevede
che
la
rappresentazione in bilancio di
queste operazioni sia effettuata
secondo la realtà economica
sottostante gli aspetti formali
(art.2423-bis, co.1, n.1)
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Operazioni di locazione finanziaria
Leasing finanziario: contratto di locazione di beni materiali (mobili e
immobili) e immateriali (per es., software), acquistati o fatti costruire dal
locatore su scelta e indicazione del conduttore che se ne assume tutti i rischi
e con facoltà di quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al
termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito
(riscatto). [Cfr. Circolari della Banca d’Italia n.49/1989 e n.217/1986]
In sostanza tale operazione realizza una forma di finanziamento per l’uso di
un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà
del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del
locatario.
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Operazioni di locazione finanziaria
L’articolo 2424 del Codice civile dispone che, nella macroclasse B
dell’attivo del bilancio dei soggetti locatori, le immobilizzazioni siano
rappresentate “con separata indicazione di quelle concesse in locazione
finanziaria”.
Tale disposizione si applica esclusivamente alle società iscritte
nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’articolo 113 del T.U.B.
(soggetti non operanti nei confronti del pubblico).
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Operazioni di locazione finanziaria
La relazione governativa alla legge delega chiarisce che “per
[…] le locazioni finanziarie andrebbe codificato il
trattamento contabile in grado di meglio rispecchiarne
l’essenza economica” e che “[…] parrebbe corretto
prevederne la contabilizzazione secondo il c.d. metodo
finanziario in luogo di quello patrimoniale”.
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Operazioni di locazione finanziaria
Metodo patrimoniale
I contratti di locazione finanziaria sono contabilizzati in base alla
forma giuridica negoziale e pertanto, i beni oggetto di locazione
sono rilevati come attività patrimoniali da parte del concedente e
dallo stesso ammortizzati, mentre sono contabilizzati a conto
economico i canoni corrisposti da parte dell’utilizzatore;
quest’ultimo contabilizza periodicamente, in funzione della loro
competenza economica, come costi d’esercizio, i canoni
contrattualmente dovuti.
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Operazioni di locazione finanziaria
Metodo finanziario
Nel bilancio dell’utilizzatore il bene locato è iscritto fra le proprie
immobilizzazioni e assoggettato ad ammortamento in funzione della
sua vita utile economica, rilevando il debito per la parte relativa al
capitale e registrando per competenza la componente finanziaria del
canone e gli oneri accessori. Il concedente iscrive in bilancio un
credito per la parte relativa al capitale, registrando per competenza la
parte finanziaria del canone e gli oneri accessori.
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Operazioni di locazione finanziaria
La contabilizzazione delle operazioni di leasing continuerà a
essere effettuata con l’utilizzo del c.d. metodo patrimoniale.
La riforma introduce però l’obbligo (art.2427, co.1, n.22), per
l’utilizzatore (locatario), di inserire in nota integrativa un apposito
prospetto dal quale risultino:
• il valore attuale delle rate (canoni) non scadute, determinato
utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo previsto
dal contratto;
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• l’onere finanziario effettivo attribuibile all’esercizio in base al
principio di competenza economica (non necessariamente
coincidente con il tasso di interesse indicato nel contratto; da calcolarsi
in funzione dei complessivi oneri finanziari e della durata del contratto
in base ai diversi periodi di tempo intercorrenti tra la data di entrata in
vigore del contratto sino a ciascuna scadenza periodica. Gli oneri
finanziari complessivi sono pari alla differenza fra il valore corrente di
mercato del bene oggetto di leasing alla data di stipula del relativo
contratto (compresi eventuali “costi diretti iniziali del locatore” Cfr.
IAS 17) e l’ammontare complessivo delle somme [canoni anticipati e
periodici] da corrispondersi).
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Operazioni di locazione finanziaria
• l’ammontare complessivo residuo al quale i beni oggetto di
locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell’esercizio
qualora
fossero
stati
considerati
immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati stanziati
nell’esercizio;
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Operazioni di locazione finanziaria
Raccomandazione OIC 1
Qualora di importo apprezzabile, nella nota integrativa del
locatario devono essere fornite informazioni circa gli effetti che
si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico
qualora tali operazioni fossero state rilevate con il metodo
finanziario. Pertanto, è opportuno integrare la Nota Integrativa
con l’indicazione degli ulteriori effetti indiretti (per es., imposte
sul reddito anticipate e differite).
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Operazioni di locazione finanziaria
Andranno rilevati nella Nota Integrativa del locatario, se di importo
apprezzabile:
• il valore attuale del bene locato, al netto degli ammortamenti che
sarebbero stati stanziati e di eventuali rettifiche e riprese di valore;
• il debito implicito verso il locatore, originariamente pari al valore del
bene e progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle
quote di capitale incluse nei canoni contrattuali;
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Operazioni di locazione finanziaria
• l’onere
finanziario di competenza dell’esercizio (ottenuto
attraverso la scomposizione dei canoni di locazione tra interessi
passivi e quota capitale in base al tasso di interesse implicito nei
contratti);
• le quote di ammortamento relative ai beni in locazione di
competenza dell’esercizio;
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Operazioni di locazione finanziaria
• il relativo effetto fiscale;
• l’effetto sul risultato dell’esercizio e quello complessivo sul
patrimonio netto che si otterrebbe applicando il metodo finanziario;
lo scopo è quello di far emergere l’eventuale riserva latente
intrinseca nel diritto di opzione finale (pari alla differenza fra il
prezzo di riscatto contrattualmente previsto per l’acquisto finale del
bene e il presumibile valore di mercato del bene al momento del
riscatto).
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Sale e lease back
A
1. Cede il bene
B
2. Concede il bene in locazione
È un’operazione di vendita e concomitante operazione di leasing
finanziario per il “riacquisto” – attraverso un contratto di leasing – del
bene originariamente di proprietà.
Nel caso in cui l’operazione di retrolocazione possiede i requisiti per
essere considerata finanziaria, è necessario rilevare la vendita in quanto
non si può trascurare il sottostante negozio giuridico.
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Sale e lease back
L’eventuale plusvalenza (differenza positiva tra il prezzo della vendita
originaria e il valore netto contabile dello stesso alla data
dell’operazione) va rilevata nel conto economico applicando il
principio della competenza. Sarà, pertanto, necessario iscrivere tra i
risconti passivi la plusvalenza di competenza degli esercizi successivi e
l’imputazione graduale della stessa tra i proventi del conto economico,
in base alla durata del contratto di leasing.
In Nota Integrativa va illustrata la metodologia adottata per il risconto
della plusvalenza e l’effetto determinato dal complesso di tali
appostazioni sul risultato netto dell’esercizio e sul patrimonio netto.
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Sale e lease back
Schema di Decreto legislativo
recante disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi numeri 5 e 6
del 2003 e successive modificazioni, recanti la riforma del diritto societario,
nonché del decreto legislativo n. 37 del 2004 […].
(Approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 ottobre 2004)
Art. 16 (Modifiche all’art. 2425-bis del codice civile)
1. All’art. 2425-bis del codice civile dopo il terzo comma è aggiunto il
seguente:
“Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione
finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto
di locazione”.
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Operazioni di Pronti Contro Termine
Art.2424-bis, co.5: “Le attività oggetto di compravendita con
obbligazione di retrocessione a termine devono essere iscritte
nello stato patrimoniale del venditore”.
Sotto il profilo giuridico, il contratto assume la veste di una
vendita di titoli “a pronti”, con patto di retrovendita dei medesimi
“a termine”, e ha una funzione di investimento-finanziamento con
durata prefissata (Rel. Gov.).
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Operazioni di Pronti Contro Termine
Si ha un’operazione di vendita con obbligo di retrocessione a
termine quando il contratto o la pattuizione stipulati tra le parti
rendano obbligatorio il riacquisto: è necessario che non vi siano
clausole che condizionino o rendano incerta l’operazione di
riacquisto (OIC 1).
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Operazioni di Pronti Contro Termine
La Relazione governativa alla legge delega precisa che l’essenza
economica dell’operazione è quella di una forma di raccolta e di
investimento temporaneo di liquidità e non di transazioni in titoli.
Si prevede la seguente contabilizzazione:
• tali attività restano iscritte nel bilancio del cedente a “pronti”;
• nel bilancio del cessionario a pronti viene iscritto un credito per
l’importo corrispondente.
La ratio della norma sta nel fatto che la prestazione caratteristica
del contratto risiede nell’obbligazione del cessionario “a pronti” a
rivendere “a termine”.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Operazioni di Pronti Contro Termine (indicazione in bilancio)
• art.2424-bis, co.5: viene disposto che le attività oggetto di
contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a
termine devono permanere nello stato patrimoniale del
cedente;
• art.2425-bis, co.3: viene disposta l’iscrizione pro–rata
temporis dei proventi e oneri connessi a tali operazioni,
integrati in aumento o in diminuzione, dai differenziali tra il
prezzo di cessione a pronti e quello di riacquisto a termine.
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Art.2427, co.1, n.6-ter): la nota integrativa deve indicare distintamente
per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi a
operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a
termine.
Secondo l’OIC la nota integrativa deve indicare altresì:
- il trattamento contabile adottato, specificando che l'operazione
comporta l'obbligo di retrocedere il bene;
- la natura del bene oggetto della vendita con retrocessione;
- i principali termini contrattuali;
- gli ammontari iscritti per la rilevazione dell'operazione nello Stato
Patrimoniale e nel Conto Economico, distintamente per ciascuna voce di
tali prospetti.
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Operazioni di Pronti Contro Termine (indicazione in bilancio)
Il contratto tra cedente e cessionario può essere interpretato in due modi:
Operazione di finanziamento
con la cessione
temporanea di un bene
La società cessionaria riceve quale
corrispettivo della somma erogata sia
i diritti patrimoniali derivanti dalla
temporanea titolarità del bene (per
es. gli interessi nel frattempo erogati)
sia la differenza fra prezzo a termine
e prezzo a pronti
“prestito” di un bene dietro
un deposito a titolo
cauzionale di una somma
di denaro
La società cedente riceve quale
corrispettivo dell’“affitto” del bene la
differenza positiva tra prezzo a pronti
e prezzo a termine
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Operazioni di Pronti Contro Termine (indicazione in bilancio)
Se l’operazione di vendita con retrocessione ha per oggetto un bene
ammortizzabile nel bilancio del cedente si deve continuare a stanziare
gli ammortamenti.
Se l’operazione costituisce, nella sostanza, il prestito di un bene, il
corrispettivo percepito in sede di vendita deve essere ripartito in due
componenti:
• una parte, corrispondente al prezzo per il futuro riacquisto, va iscritta
al passivo (D.5 – Debiti verso altri finanziatori);
• una parte, corrispondente al corrispettivo riconosciuto per il
godimento temporaneo del bene, è iscritta tra i risconti passivi e ripartita
secondo il principio di competenza.
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Operazioni di Pronti Contro Termine (indicazione in bilancio)
Se l’operazione costituisce, nella sostanza, un finanziamento, si
deve iscrivere l’intera somma ricevuta tra i debiti del passivo. Alla
fine dell’esercizio deve essere rilevato il rateo passivo per la quota
di competenza dell’esercizio sulla differenza tra prezzo a termine
(maggiore) e prezzo a pronti (minore). In questo modo, la
remunerazione del finanziamento ricevuto concorre alla
formazione del risultato d’esercizio lungo la durata del contratto.
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Le operazioni in valuta
È stata prevista una differente disciplina a seconda che le
operazioni in valuta riguardino le immobilizzazioni o l’attivo
circolante.
Le novità sono contenute nei seguenti articoli:
• art.2425, n.17-bis): introduzione di una voce che riporti
l’effetto netto (utile o perdita) delle variazioni dei cambi
rispetto a quelli vigenti alle date di effettuazione
dell’operazione;
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Operazioni in valuta
• art.2425-bis, co.2: “I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri
relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al
cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è
compiuta”.
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Operazioni in valuta
• art.2426, n.8-bis): “le attività e passività in valuta, ad eccezione
delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a
pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite
su cambi devono essere imputati al c.e. e l’eventuale utile netto
deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al
realizzo. Le immobilizzazioni devono essere iscritte al tasso di
cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data
di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi
durevole”.
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Operazioni in valuta
L’art.2426, n.8-bis) dispone che “le attività e passività in valuta, ad
eccezione delle immobilizzazioni […]”.
Secondo l’OIC il termine immobilizzazioni deve essere limitato alle
immobilizzazioni non monetarie.
Infatti, dato che per le poste in valuta del passivo non è operata
alcuna distinzione, pertanto tutte devono essere convertite al tasso di
cambio in vigore alla data di riferimento del bilancio, anche i crediti
finanziari immobilizzati vanno iscritti al tasso di cambio a pronti
alla data di riferimento del bilancio.
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Operazioni in valuta
• art.2427, n.6-bis): considerata l’incidenza sul conto economico che deriva
dalla valutazione delle poste in valuta, viene richiesta una specifica
indicazione circa gli effetti che possono derivare da variazioni dei cambi
rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell’esercizio. Inoltre, tenuto
conto che nella valutazione dei crediti la capacità di rimborso da parte del
debitore può anche essere condizionata dal “rischio Paese” e non dalla sola
valuta di regolamento, si è prevista la seguente modifica:
• art.2427, n.6): tenuto conto che la valutazione dei crediti (c.d. rischio
Paese) è condizionata, non solo dalle valute di regolamento, bensì anche dal
Paese della controparte, è stata introdotta una specifica indicazione di tali
poste suddivise per aree geografiche (Rel. Gov.)
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Riserva Utili su cambi
Tale riserva ha la funzione di impedire la distribuzione ai soci di utili non
ancora materialmente realizzati, però può essere utilizzata fin dall’esercizio
della sua iscrizione a copertura di perdite di esercizi precedenti.
L’importo dell’utile netto su cambi che deve essere iscritto nella riserva non
distribuibile è pari alla quota dello stesso utile netto su cambi non assorbita da
un’eventuale perdita conseguita dalla società.
Utile netto
su cambi
1000
Risultato
dell’esercizio
Importo da iscrivere
a riserva non distribuibile
2000
1000
600
600
-300
0
D.Lgs. N.310 del 28 dicembre 2004
Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario e al testo unico
in materia bancaria e creditizia.
(Pubblicato nella G.U. n.305 del 30 dicembre 2004)
Immobilizzazioni immateriali (e materiali)
Art. 18 – Modifiche all’art.2427 del Codice civile
1. All’art.2427, primo comma, numero 3-bis del Codice civile, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: “immobilizzazioni” sono aggiunte le parole: “materiali e”;
b) le parole: “di durata indeterminata” sono soppresse;
c) la parola: “determinabile” è sostituita dalla parola: “rilevante”;
d) le parole: “e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data
comunicazione” sono soppresse.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Le immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata
L’articolo 2427, comma 1, n.3-bis), del codice civile dispone che “la
misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle
immobilizzazioni [materiali e] immateriali di durata indeterminata,
facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura
produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e,
per quanto determinabile [rilevante], al loro valore di mercato,
segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi
precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici
dell’esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data
comunicazione”.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Le immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata
Il Principio contabile nazionale 24 opera una distinzione:
costi pluriennali
beni immateriali
La loro iscrizione nell’attivo è
discrezionale; il periodo di
ammortamento deve essere il
più breve possibile e in ogni
caso non eccedere i limiti
imposti dalla norma
L’iscrizione nell’attivo non è
discrezionale ma richiesta dalla
norma;
il
periodo
di
ammortamento è determinato
dalla residua possibilità di
utilizzazione del bene
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Le immobilizzazioni materiali e immateriali: OIC 1
In Nota Integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni:
• le considerazioni fatte, al fine della determinazione della riduzione di valore,
con riferimento al concorso della immobilizzazione alla produzione di risultati
economici, alla sua prevedibile durata utile e al valore di mercato;
• l’indicazione delle differenze
precedentemente effettuate;
rispetto
a
eventuali
svalutazioni
• l’indicazione degli effetti della svalutazione effettuata sul risultato
economico dell’esercizio prima e dopo le imposte.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Le movimentazioni del patrimonio netto: OIC 1
.
L’articolo 2427, comma 1, n.4), del c.c. dispone che “le variazioni
intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del
passivo; in particolare, per le voci del Patrimonio Netto, per i fondi
e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”,
mentre il successivo numero 7-bis stabilisce che “le voci di
Patrimonio Netto devono essere analiticamente indicate, con
specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di
utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi”.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Le movimentazioni del patrimonio netto: OIC 1
L’articolo 2427, comma 1, n.4), del c.c., prevede l’indicazione in
particolare, per le voci del Patrimonio Netto, […], la formazione e le
utilizzazioni.
La norma non indica il numero degli esercizi precedenti per i quali
fornire l’informazione dell’avvenuta utilizzazione di tali voci.
“E’ ragionevole assumere che un’informazione riferita agli utilizzi
delle poste di patrimonio netto avvenuto negli ultimi tre esercizi
possa di per sé essere sufficiente” [OIC 1].
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
I crediti e i debiti: l’informativa per area geografica
L’articolo 2427, comma 1, n.6), del c.c., dispone che nella Nota
Integrativa deve essere indicato “distintamente per ciascuna voce,
l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica
indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione
secondo le aree geografiche”.
Nonostante il non chiaro riferimento normativo, deve ritenersi che la
richiesta in argomento riguardi tutti i crediti e i debiti della società;
respingendo così una interpretazione volta a limitare tale informativa ai
crediti e debiti di durata superiore a cinque anni o, in termini ancora più
circoscritti, ai soli debiti assistiti da garanzie reali [OIC 1].
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Altre novità contenute nell’art.2426 – Criteri di valutazione –
n.5) “i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di
sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennali possono essere
iscritti
nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio
sindacale […]”;
n.6) “l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso,
ove esistente, del collegio sindacale, […]”.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis)
Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati
regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata
quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi
consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
1. totale attivo Stato Patrimoniale: 3.125.000 €uro (3.650.000 €uro)*;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 €uro (7.300.000
€uro)*;
3. dipendenti occupati in media nell’esercizio: 50 unità.
* La Direttiva 2003/38/CE ha elevato gli importi richiesti per la redazione
del bilancio in forma abbreviata.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis)
Nel bilancio in forma abbreviata:
• lo stato patrimoniale:
 comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con
lettere maiuscole e con numeri romani;
 le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII;
 dalle voci BI e BII dell’attivo devono essere detratti in forma
esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni;
 la voce E del passivo può essere compresa nella voce D;
 nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere
separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio
successivo.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis)
Nel bilancio in forma abbreviata:
• nel conto economico:
le seguenti voci dell’art.2425 possono essere tra loro raggruppate:
 voci A2 e A3;
 voci B9c), B9d), B9e);
 voci B10a), B10b), B10c);
 voci C16b) e C16c);
 voci D18a), D18b), D18c);
 voci D19a), D19b), D19c).
nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze;
nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze
e delle imposte relative a precedenti esercizi.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
Bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis)
Tutte le novità precedentemente illustrate in ordine allo
schema di Nota integrativa valgono anche con riferimento al
bilancio in forma abbreviata, con esclusione dell’art.2427,
n.14
(prospetto della fiscalità differita).
Partecipazione delle società di capitali in società di persone
Art.111-duodecies, R.D. 30 marzo 1942, n.318.
“Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui
all’art.2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in
accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società
in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il
bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse
devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come
disciplinato dall’art.26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, ed
in presenza dei presupposti ivi previsti”.
La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio
L’impatto sui bilanci dei “nuovi” conferimenti
 conferimenti NON proporzionali;
 conferimenti di opere e servizi;
 conferimenti sottoscritti e “soddisfatti” a mezzo apporto di
fideiussioni bancarie e polizze fideiussorie;
 conferimenti di altri elementi patrimoniali suscettibili di autonoma
valutazione economica;
 emissione di strumenti finanziari partecipativi.