Redazione del bilancio di esercizio: le novità legislative e l’impatto della riforma fiscale Verona, giovedì 13 gennaio 2005 Cristofori & Partners s.s.t.p. –Milano e Verona La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio (Art.223-undecies, disposizioni di attuazione) Società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V I bilanci relativi a esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti I bilanci relativi a esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni I bilanci relativi a esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni Il procedimento di formazione del bilancio di esercizio Art. 2423 c.c. Redazione del bilancio Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il procedimento di formazione del bilancio di esercizio Art. 2409-ter Funzioni di controllo contabile Il revisore o la società incaricata del controllo contabile: (…) b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. Il procedimento di formazione del bilancio di esercizio Art. 2364 Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: 1)approva il bilancio; (…) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggiore termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. La riforma del diritto societario: l’eliminazione delle interferenze fiscali La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Viene data attuazione all’articolo 6, primo comma, della Legge delega, il quale prevede l’eliminazione di qualsiasi riferimento alle norme tributarie, disponendo che i rendiconti economici e patrimoniali siano redatti in ottemperanza delle sole disposizioni del Codice civile (par.8, Rel. Gov.) Abrogazione dell’attuale articolo 2426, secondo comma: “E’ consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti in applicazione di norme tributarie” La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Resta fermo il principio fondamentale secondo il quale “l’imponibile fiscale è determinato prendendo a base il risultato d’esercizio risultante dal bilancio civilistico e apportando al medesimo le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi” (par.8, Rel. Gov.). La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio La riconciliazione tra risultato civilistico e imponibile fiscale va effettuata mediante la predisposizione e la presentazione, con la dichiarazione dei redditi, di un apposito prospetto dal quale risultino: • le variazioni in aumento e in diminuzione apportate al risultato economico determinato secondo le disposizioni civilistiche, per giungere alla determinazione dell’imponibile fiscale; • i valori delle voci patrimoniali riconosciute ai fini fiscali, se diversi da quelli indicati nel bilancio. In questo modo, ogni variazione apportata al risultato economico civilistico per giungere all’imponibile fiscale non incide sul bilancio e, di conseguenza, non ne influenza il risultato. Il “nuovo” meccanismo di deduzione extra-contabile Articolo 109 del TUIR Dal principio della “dipendenza rovesciata” al “quasi doppio binario” Il “doppio binario” L’abrogazione dell’articolo 2426, comma 2, del Codice civile, che consentiva l’interferenza fiscale sul bilancio attraverso l’iscrizione di rettifiche di valore o accantonamenti stanziati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, ha reso necessaria una disposizione che consentisse deduzioni extra-contabili, sia per fruire di norme sovvenzionali, sia per utilizzare limiti forfetari. Articolo 109, comma 4, lett. b), TUIR (ex art.75) Norme generali sui componenti del reddito d’impresa Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili: b) quelli, che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge (utili spettanti ai dipendenti, agli amministratori, a taluni associati in partecipazione, quota di TFR destinata ai fondi pensione, erogazioni liberali, retribuzioni dei dipendenti impegnati ai seggi, Techno-Tremonti, ecc.). Articolo 109, comma 4, lett. b), nuovo TUIR (ex art.75) Norme generali sui componenti del reddito d’impresa Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili: … Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi. Articolo 109, comma 4, lett. b), nuovo TUIR (ex art.75) Norme generali sui componenti del reddito d’impresa Doppio binario consentito per: - ammortamenti ordinari “eccedenti” dei beni materiali - ammortamenti anticipati e integrali (< € 516) dei beni materiali - ammortamenti “eccedenti” dei beni immateriali (avviamento incluso) - svalutazione “eccedente” dei crediti - svalutazione “eccedente” per rischi contrattuali sui lavori di durata ultrannuale - accantonamenti “eccedenti” per manutenzioni cicliche su navi e aerei - accantonamenti “eccedenti” per manutenzioni sui beni gratuitamente devolvibili - accantonamenti “eccedenti” per operazioni e concorsi “a premio” - ammortamenti delle spese di ricerca, sviluppo e pubblicità ? In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d’esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d’imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l’ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all’eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. L’ammontare dell’eccedenza è ridotta degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonché delle riserve di patrimonio netto e degli utili d’esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito. Le deduzioni extra-contabili possono essere fruite anche dagli imprenditori che non hanno utili contabili o riserve da vincolare in sospensione d’imposta. Viene altresì meno l’interferenza fiscale sulle poste del patrimonio netto: il vincolo della sospensione d’imposta opera infatti solo “per masse” e produce effetti solo in caso di distribuzione ai soci. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Eliminazione delle interferenze fiscali Secondo l’O.I.C. (documento n.1): le rettifiche di valore e gli accantonamenti stanziati solo in applicazione di norme tributarie NON possono essere mantenuti in bilancio, salvo che non siano già stati civilisticamente “riassorbiti”: il disinquinamento è quindi OBBLIGATORIO ! il disinquinamento riguarda soltanto quegli accantonamenti e quelle rettifiche di valore che nei bilanci dei precedenti esercizi erano stati considerati privi di giustificazione civilistica, attraverso l'esplicita indicazione in Nota Integrativa della loro esclusiva valenza fiscale La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Eliminazione delle interferenze fiscali Sempre secondo l’OIC (documento n.1): l’applicazione dello IAS 8, che prevede l’accredito dei saldi all’inizio dell’esercizio a una riserva del patrimonio netto, senza transitare per il conto economico, violerebbe il principio di continuità dei bilanci sancito nell’art.31, lett.f), della IV Direttiva: il disinquinamento deve pertanto avvenire attraverso la rilevazione degli effetti pregressi a conto economico, mediante la loro imputazione a una specifica voce dell’area della gestione straordinaria l'informativa da fornire in bilancio deve essere chiara e puntuale, tanto più quando le appostazioni interessate dal disinquinamento siano numerose e di rilevante ammontare La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Eliminazione delle interferenze fiscali La correzione degli errori commessi in precedenti esercizi e il cambiamento dei principi contabili trova accoglimento a conto economico (proventi e oneri straordinari) anche secondo: - Principio contabile nazionale n.29 - Consob – Comunicazione Dac n.99016997 dell’11 marzo 1999 - Banca D’Italia – Comunicazione 3 agosto 1999 La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Eliminazione delle interferenze fiscali Tuttavia, secondo la Consob – Comunicazione n.99059009 del 30 luglio 1999 – deve essere fornita in nota integrativa un’apposita situazione economico-patrimoniale dell’esercizio e di quello precedente (a fini comparativi), entrambe redatte utilizzando i medesimi nuovi principi. Scritture contabili per l’eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio: Fondo amm.ti anticipati a E20) Proventi straordinari di cui: per eliminazione interferenze fiscali E21) Oneri straordinari a di cui: per imposte relative a esercizi precedenti B2) Fondi per imposte Scritture contabili per l’eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio: AVII) Riserve amm.ti anticipati a AVIII) Utili a nuovo AVII) Riserve art.70 c.2-bis Tuir a AVIII) Utili a nuovo L’eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio 2004 è fiscalmente neutrale, a condizione che venga compilato l’apposito “prospetto”: articolo 4, comma 1, lett.h), del D.Lgs. n.344/2003. Le sopravvenienze attive non concorrono a formare il reddito. Le sopravvenienze passive non sono fiscalmente deducibili. Applicazione “anticipata” per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare. Articolo 4, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n.344/2003 “le disposizioni dell’articolo 109, comma 4, del citato testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dal presente decreto legislativo, si applicano anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche e agli accantonamenti operati: 1. in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6 per effetto dell’abrogato articolo 2426, secondo comma, del codice civile ed eliminati dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale decreto; 2. nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente a tale data; […]” La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio della fiscalità differita L’art.6 della Legge delega n.366/2001, al punto a), prevedeva di “[…] stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio della competenza, occorre tener conto degli effetti della fiscalità differita”. Introduzione nell’Attivo dello schema di Stato Patrimoniale delle voci “C.II.4-bis) Crediti tributari” e “C.II.4-ter) Imposte anticipate”; integrazione nel Passivo della voce “B.2 Fondo imposte, anche differite” e nello schema di Conto economico della voce “22) imposte sul reddito, correnti, differite e anticipate”. • Nell’esercizio in cui si producono le differenze temporanee “deducibili” si effettuerà la seguente rilevazione: • CII4-ter) Imposte pre-pagate a 22b) Imposte differite • Nell’esercizio in cui le predette differenze si riverseranno: • 22b) Imposte differite a CII4-ter) Imposte pre-pagate Le eventuali rettifiche di stima aventi per oggetto le imposte differite attive precedentemente stanziate dovrebbero essere così contabilizzate: 22b) Imposte differite a CII4-ter) Imposte prepagate La rilevazione delle eventuali imposte differite attive in precedenza non contabilizzate per carenza dei citati presupposti, nell’esercizio in cui tali presupposti vengano a verificarsi: CII4-ter) Imposte prepagate a 22b) Imposte differite Novità nello schema di Nota Integrativa • un apposito prospetto contenente (art.2427, n.14): a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, l’aliquota applicata, nonché le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico o nel patrimonio netto, le voci escluse e le relative motivazioni; b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti, l’ammontare e le motivazioni della eventuale mancata iscrizione; IMPOSTE DIFFERITE – IRAP ESERCIZI 2005 2006 2007 2008 B6) Omaggi 2004 >25,82 Euro -106 -106 -106 -106 B6) Omaggi 2003 >25,82 Euro -186 -186 -186 -516 -516 -516 -116 B10a) Quota deducibile ammortamento avviamento B14) Spese di rappresentanza 2004 -116 -116 -116 B14) Spese di rappresentanza 2003 -177 -177 -177 B14) Spese di rappresentanza 2002 -152 -152 B14) Spese di rappresentanza 2001 -655 OLTRE TOTALE -424 -558 -516 -2.064 -464 -531 -304 -655 Ammortamenti anticipati ex-art.102 Tuir 24.850 34.760 21.715 18.320 57.830 157.475 TOTALE IMPONIBILE 23.458 33.507 20.614 17.582 57.314 152.475 imposte differite passive 997 1.424 876 747 2.436 6.480 imposte differite attive 0 0 0 0 0 0 IMPOSTE DIFFERITE – IReS ESERCIZI 2005 2006 2007 2008 B6) Omaggi 2004 >25,82 Euro -106 -106 -106 -106 B6) Omaggi 2003 >25,82 Euro -186 -186 -186 -516 -516 -516 -116 B10a) Quota deducibile ammortamento avviamento B14) Spese di rappresentanza 2004 -116 -116 -116 B14) Spese di rappresentanza 2003 -177 -177 -177 B14) Spese di rappresentanza 2002 -152 -152 B14) Spese di rappresentanza 2001 -655 2009 TOTALE -424 -558 -516 -2.064 -464 -531 -304 -655 Ammortamenti anticipati ex art.102 c.3 Tuir 24.850 34.760 21.715 18.320 57.830 157.475 TOTALE IMPONIBILE 23.458 33.507 20.614 17.582 57.314 152.475 7.741 11.057 6.803 5.802 18.914 50.317 0 0 0 0 0 0 imposte differite passive imposte differite attive Esercizio corrente Esercizio precedente Saldo IMPOSTE DIFFERITE PASSIVE 56.797 46.794 10.003 IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE 0 0 0 TOTALE 10.003 Aliquote applicabili ESERCIZI 2005 2006 2007 2008 OLTRE IRAP 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% IRES 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% L’informativa di bilancio deve essere completata con i prospetti richiesti dall’articolo 2427 n.14 del Codice civile. Servono infine numerosi altri dati per la gestione del libro dei cespiti ammortizzabili e la conseguente compilazione dei quadri RF ed EC di UNICO 2005 Le altre modifiche del “correttivo”: Plafond delle spese di manutenzione per i beni ceduti o acquisiti “in corso di esercizio”; Ammortamento dei beni condotti in affitto d’azienda; Tassazione sulle riserve - al lordo delle imposte differite - in caso di distribuzione “esuberante”. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio L’opzione per il regime della trasparenza fiscale La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Le conseguenze sulla fiscalità differita • deve procedere allo stralcio delle imposte differite attive; Società partecipata Società partecipanti • deve stanziare le imposte differite passive, ad eccezione di quelle che si riverseranno nel corso del periodo di opzione. • procedono al “cumulo” delle imposte differite proprie e di quelle relative ai componenti reddituali trasferiti dalla società partecipata. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Le conseguenze sulla fiscalità differita EFFETTI • impatto sul risultato economico; • impatto sull’analisi di bilancio; • impatto sull’attribuzione del rating in relazione alla patrimonializzazione dell’impresa (accordo di Basilea 2); • impatto su piani di stock options. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Le conseguenze sulla fiscalità differita Regime della trasparenza fiscale Le opportunità offerte dalla valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, cd. “equity method”. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio L’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale rapporti economici infragruppo; rapporti finanziari infragruppo. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Le novità nello schema: - di Stato Patrimoniale - di Conto Economico La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Novità nello schema di Stato Patrimoniale ATTIVO voce B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria voce C II) Crediti – 4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate PASSIVO voce B) Fondi per rischi e oneri – 2) per imposte, anche differite voce D) Debiti – 3) debiti verso soci per finanziamenti E’ previsto, inoltre, che i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati a uno specifico affare vengano distintamente indicati nello stato patrimoniale della società e per essi venga anche redatto un separato rendiconto da allegare al bilancio (art. 2447-septies) La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Art.2423-ter, co.3: “Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425”. Art.2423-ter, co.4: “Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata”. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Novità nello schema di Conto Economico introduzione delle seguenti voci: • voce 17-bis) utili e perdite su cambi • voce 22) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Novità nello schema di Nota Integrativa La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Novità nello schema di Nota Integrativa • la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione (art.2427, n.3-bis); La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Novità nello schema di Nota Integrativa • le variazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto, con particolare attenzione alla loro formazione e utilizzazione (art.2427, n.4); • le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, possibilità di utilizzo e distribuzione, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art.2427, n.7-bis); • distinta indicazione dei crediti e dei debiti con specifica ripartizione secondo le aree geografiche (art.2427, n.6); La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Novità nello schema di Nota Integrativa • eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio (art.2427, n.6-bis); • distintamente, per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e debiti relativi a operazioni di “pronti contro termine” (art.2427, n.6-ter); • un apposito prospetto contenente tutti i dati richiesti con riferimento ai patrimoni destinati a uno specifico affare (artt.2427, n.20, 21; 2447-septies, co.3, 2447-decies, co.8); La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Novità nello schema di Nota Integrativa • il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative (art.2427, n.19); • i finanziamenti effettuati dal socio alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori (art. 2427, n.19-bis e art.2467); Art. 2467 c.c.– Finanziamento dei soci 1. il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito; 2. s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulti un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure, in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Disciplina dei gruppi societari Disciplina dei “gruppi” societari (art.5 D.Lgs. n.6/2003, modificato dal D.Lgs. n.37/2004) Pubblicità (art.2497-bis) Obblighi per la società soggetta all’attività di direzione e coordinamento: • indicazione negli atti e nella corrispondenza della società o dell’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta; • iscrizione, a cura degli amministratori, in apposita sezione del Registro delle Imprese (sezione in cui sono indicati i soggetti che esercitano l’attività di direzione e coordinamento e quelli che vi sono soggetti); • esposizione, in apposita sezione della Nota integrativa, di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che su di essa esercita l’attività di direzione e coordinamento (Cfr. OIC 1, par. 10). Disciplina dei “gruppi” societari (art.5 D.Lgs. n.6/2003, modificato dal D.Lgs. n.37/2004) Pubblicità (art.2497-bis, co.5) Obblighi per gli amministratori della società soggetta all’attività di direzione e coordinamento: • indicazione nella Relazione sulla gestione dei rapporti con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché dell’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati. Disciplina dei “gruppi” societari (art.5 D.Lgs. n.6/2003, modificato dal D.Lgs. n.37/2004) Motivazione delle decisioni (art.2497-ter) Le decisioni delle società soggette all’attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di queste deve essere dato adeguato conto nella Relazione sulla Gestione. Disciplina dei “gruppi” societari (art.5 D.Lgs. n.6/2003, modificato dal D.Lgs. n.37/2004) Schema sugli adempimenti pubblicitari A carico della “controllata” La società controllata deve indicare la propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento: • negli atti e nella corrispondenza; • a cura degli amministratori, mediante l’iscrizione nel Registro imprese. Registro Imprese Presso il Registro delle Imprese è istituita un’apposita sezione nella quale sono indicati le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e le società che vi sono soggette Disciplina dei “gruppi” societari (art.5 D.Lgs. n.6/2003 modificato dal D.Lgs. n.37/2004) Schema sugli adempimenti pubblicitari Responsabilità degli amministratori Bilancio Gli amministratori che omettono la pubblicità dell’appartenenza al gruppo o la mantengono quando la soggezione è cessata sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi Gli amministratori delle controllate devono esporre: • in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della controllante; • nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con la controllante e con le altre società del gruppo, nonché l’effetto che l’attività di direzione e coordinamento ha avuto sull’impresa e sui suoi risultati. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio La Relazione governativa al D.Lgs. n.6/2003 prevede che la rappresentazione in bilancio di alcune operazioni (e, in generale, di tutti gli accadimenti economici) sia effettuata secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. “Si è pertanto previsto di introdurre nel Codice civile una disposizione di carattere generale, già presente nel D.Lgs. n.87/1992, secondo cui il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma”. Art. 2423-bis, co.1, n.1), “Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1. la valutazione deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato”. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Revisione della disciplina del bilancio per alcune importanti operazioni quali: • locazione finanziaria; • pronti contro termine; • strumenti finanziari derivati (legge delega). L’attuale disciplina prevede la contabilizzatone di queste operazioni secondo gli aspetti formali dei contratti sottostanti Si prevede che la rappresentazione in bilancio di queste operazioni sia effettuata secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali (art.2423-bis, co.1, n.1) La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria Leasing finanziario: contratto di locazione di beni materiali (mobili e immobili) e immateriali (per es., software), acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che se ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito (riscatto). [Cfr. Circolari della Banca d’Italia n.49/1989 e n.217/1986] In sostanza tale operazione realizza una forma di finanziamento per l’uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte del locatario. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria L’articolo 2424 del Codice civile dispone che, nella macroclasse B dell’attivo del bilancio dei soggetti locatori, le immobilizzazioni siano rappresentate “con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria”. Tale disposizione si applica esclusivamente alle società iscritte nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’articolo 113 del T.U.B. (soggetti non operanti nei confronti del pubblico). La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria La relazione governativa alla legge delega chiarisce che “per […] le locazioni finanziarie andrebbe codificato il trattamento contabile in grado di meglio rispecchiarne l’essenza economica” e che “[…] parrebbe corretto prevederne la contabilizzazione secondo il c.d. metodo finanziario in luogo di quello patrimoniale”. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria Metodo patrimoniale I contratti di locazione finanziaria sono contabilizzati in base alla forma giuridica negoziale e pertanto, i beni oggetto di locazione sono rilevati come attività patrimoniali da parte del concedente e dallo stesso ammortizzati, mentre sono contabilizzati a conto economico i canoni corrisposti da parte dell’utilizzatore; quest’ultimo contabilizza periodicamente, in funzione della loro competenza economica, come costi d’esercizio, i canoni contrattualmente dovuti. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria Metodo finanziario Nel bilancio dell’utilizzatore il bene locato è iscritto fra le proprie immobilizzazioni e assoggettato ad ammortamento in funzione della sua vita utile economica, rilevando il debito per la parte relativa al capitale e registrando per competenza la componente finanziaria del canone e gli oneri accessori. Il concedente iscrive in bilancio un credito per la parte relativa al capitale, registrando per competenza la parte finanziaria del canone e gli oneri accessori. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria La contabilizzazione delle operazioni di leasing continuerà a essere effettuata con l’utilizzo del c.d. metodo patrimoniale. La riforma introduce però l’obbligo (art.2427, co.1, n.22), per l’utilizzatore (locatario), di inserire in nota integrativa un apposito prospetto dal quale risultino: • il valore attuale delle rate (canoni) non scadute, determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo previsto dal contratto; La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio • l’onere finanziario effettivo attribuibile all’esercizio in base al principio di competenza economica (non necessariamente coincidente con il tasso di interesse indicato nel contratto; da calcolarsi in funzione dei complessivi oneri finanziari e della durata del contratto in base ai diversi periodi di tempo intercorrenti tra la data di entrata in vigore del contratto sino a ciascuna scadenza periodica. Gli oneri finanziari complessivi sono pari alla differenza fra il valore corrente di mercato del bene oggetto di leasing alla data di stipula del relativo contratto (compresi eventuali “costi diretti iniziali del locatore” Cfr. IAS 17) e l’ammontare complessivo delle somme [canoni anticipati e periodici] da corrispondersi). La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria • l’ammontare complessivo residuo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati stanziati nell’esercizio; La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria Raccomandazione OIC 1 Qualora di importo apprezzabile, nella nota integrativa del locatario devono essere fornite informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico qualora tali operazioni fossero state rilevate con il metodo finanziario. Pertanto, è opportuno integrare la Nota Integrativa con l’indicazione degli ulteriori effetti indiretti (per es., imposte sul reddito anticipate e differite). La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria Andranno rilevati nella Nota Integrativa del locatario, se di importo apprezzabile: • il valore attuale del bene locato, al netto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati e di eventuali rettifiche e riprese di valore; • il debito implicito verso il locatore, originariamente pari al valore del bene e progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattuali; La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria • l’onere finanziario di competenza dell’esercizio (ottenuto attraverso la scomposizione dei canoni di locazione tra interessi passivi e quota capitale in base al tasso di interesse implicito nei contratti); • le quote di ammortamento relative ai beni in locazione di competenza dell’esercizio; La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di locazione finanziaria • il relativo effetto fiscale; • l’effetto sul risultato dell’esercizio e quello complessivo sul patrimonio netto che si otterrebbe applicando il metodo finanziario; lo scopo è quello di far emergere l’eventuale riserva latente intrinseca nel diritto di opzione finale (pari alla differenza fra il prezzo di riscatto contrattualmente previsto per l’acquisto finale del bene e il presumibile valore di mercato del bene al momento del riscatto). La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Sale e lease back A 1. Cede il bene B 2. Concede il bene in locazione È un’operazione di vendita e concomitante operazione di leasing finanziario per il “riacquisto” – attraverso un contratto di leasing – del bene originariamente di proprietà. Nel caso in cui l’operazione di retrolocazione possiede i requisiti per essere considerata finanziaria, è necessario rilevare la vendita in quanto non si può trascurare il sottostante negozio giuridico. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Sale e lease back L’eventuale plusvalenza (differenza positiva tra il prezzo della vendita originaria e il valore netto contabile dello stesso alla data dell’operazione) va rilevata nel conto economico applicando il principio della competenza. Sarà, pertanto, necessario iscrivere tra i risconti passivi la plusvalenza di competenza degli esercizi successivi e l’imputazione graduale della stessa tra i proventi del conto economico, in base alla durata del contratto di leasing. In Nota Integrativa va illustrata la metodologia adottata per il risconto della plusvalenza e l’effetto determinato dal complesso di tali appostazioni sul risultato netto dell’esercizio e sul patrimonio netto. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Sale e lease back Schema di Decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi numeri 5 e 6 del 2003 e successive modificazioni, recanti la riforma del diritto societario, nonché del decreto legislativo n. 37 del 2004 […]. (Approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28 ottobre 2004) Art. 16 (Modifiche all’art. 2425-bis del codice civile) 1. All’art. 2425-bis del codice civile dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: “Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione”. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di Pronti Contro Termine Art.2424-bis, co.5: “Le attività oggetto di compravendita con obbligazione di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore”. Sotto il profilo giuridico, il contratto assume la veste di una vendita di titoli “a pronti”, con patto di retrovendita dei medesimi “a termine”, e ha una funzione di investimento-finanziamento con durata prefissata (Rel. Gov.). La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di Pronti Contro Termine Si ha un’operazione di vendita con obbligo di retrocessione a termine quando il contratto o la pattuizione stipulati tra le parti rendano obbligatorio il riacquisto: è necessario che non vi siano clausole che condizionino o rendano incerta l’operazione di riacquisto (OIC 1). La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di Pronti Contro Termine La Relazione governativa alla legge delega precisa che l’essenza economica dell’operazione è quella di una forma di raccolta e di investimento temporaneo di liquidità e non di transazioni in titoli. Si prevede la seguente contabilizzazione: • tali attività restano iscritte nel bilancio del cedente a “pronti”; • nel bilancio del cessionario a pronti viene iscritto un credito per l’importo corrispondente. La ratio della norma sta nel fatto che la prestazione caratteristica del contratto risiede nell’obbligazione del cessionario “a pronti” a rivendere “a termine”. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di Pronti Contro Termine (indicazione in bilancio) • art.2424-bis, co.5: viene disposto che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono permanere nello stato patrimoniale del cedente; • art.2425-bis, co.3: viene disposta l’iscrizione pro–rata temporis dei proventi e oneri connessi a tali operazioni, integrati in aumento o in diminuzione, dai differenziali tra il prezzo di cessione a pronti e quello di riacquisto a termine. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Art.2427, co.1, n.6-ter): la nota integrativa deve indicare distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine. Secondo l’OIC la nota integrativa deve indicare altresì: - il trattamento contabile adottato, specificando che l'operazione comporta l'obbligo di retrocedere il bene; - la natura del bene oggetto della vendita con retrocessione; - i principali termini contrattuali; - gli ammontari iscritti per la rilevazione dell'operazione nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, distintamente per ciascuna voce di tali prospetti. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di Pronti Contro Termine (indicazione in bilancio) Il contratto tra cedente e cessionario può essere interpretato in due modi: Operazione di finanziamento con la cessione temporanea di un bene La società cessionaria riceve quale corrispettivo della somma erogata sia i diritti patrimoniali derivanti dalla temporanea titolarità del bene (per es. gli interessi nel frattempo erogati) sia la differenza fra prezzo a termine e prezzo a pronti “prestito” di un bene dietro un deposito a titolo cauzionale di una somma di denaro La società cedente riceve quale corrispettivo dell’“affitto” del bene la differenza positiva tra prezzo a pronti e prezzo a termine La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di Pronti Contro Termine (indicazione in bilancio) Se l’operazione di vendita con retrocessione ha per oggetto un bene ammortizzabile nel bilancio del cedente si deve continuare a stanziare gli ammortamenti. Se l’operazione costituisce, nella sostanza, il prestito di un bene, il corrispettivo percepito in sede di vendita deve essere ripartito in due componenti: • una parte, corrispondente al prezzo per il futuro riacquisto, va iscritta al passivo (D.5 – Debiti verso altri finanziatori); • una parte, corrispondente al corrispettivo riconosciuto per il godimento temporaneo del bene, è iscritta tra i risconti passivi e ripartita secondo il principio di competenza. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni di Pronti Contro Termine (indicazione in bilancio) Se l’operazione costituisce, nella sostanza, un finanziamento, si deve iscrivere l’intera somma ricevuta tra i debiti del passivo. Alla fine dell’esercizio deve essere rilevato il rateo passivo per la quota di competenza dell’esercizio sulla differenza tra prezzo a termine (maggiore) e prezzo a pronti (minore). In questo modo, la remunerazione del finanziamento ricevuto concorre alla formazione del risultato d’esercizio lungo la durata del contratto. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Le operazioni in valuta È stata prevista una differente disciplina a seconda che le operazioni in valuta riguardino le immobilizzazioni o l’attivo circolante. Le novità sono contenute nei seguenti articoli: • art.2425, n.17-bis): introduzione di una voce che riporti l’effetto netto (utile o perdita) delle variazioni dei cambi rispetto a quelli vigenti alle date di effettuazione dell’operazione; La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni in valuta • art.2425-bis, co.2: “I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni in valuta • art.2426, n.8-bis): “le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al c.e. e l’eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole”. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni in valuta L’art.2426, n.8-bis) dispone che “le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni […]”. Secondo l’OIC il termine immobilizzazioni deve essere limitato alle immobilizzazioni non monetarie. Infatti, dato che per le poste in valuta del passivo non è operata alcuna distinzione, pertanto tutte devono essere convertite al tasso di cambio in vigore alla data di riferimento del bilancio, anche i crediti finanziari immobilizzati vanno iscritti al tasso di cambio a pronti alla data di riferimento del bilancio. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Operazioni in valuta • art.2427, n.6-bis): considerata l’incidenza sul conto economico che deriva dalla valutazione delle poste in valuta, viene richiesta una specifica indicazione circa gli effetti che possono derivare da variazioni dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell’esercizio. Inoltre, tenuto conto che nella valutazione dei crediti la capacità di rimborso da parte del debitore può anche essere condizionata dal “rischio Paese” e non dalla sola valuta di regolamento, si è prevista la seguente modifica: • art.2427, n.6): tenuto conto che la valutazione dei crediti (c.d. rischio Paese) è condizionata, non solo dalle valute di regolamento, bensì anche dal Paese della controparte, è stata introdotta una specifica indicazione di tali poste suddivise per aree geografiche (Rel. Gov.) La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Riserva Utili su cambi Tale riserva ha la funzione di impedire la distribuzione ai soci di utili non ancora materialmente realizzati, però può essere utilizzata fin dall’esercizio della sua iscrizione a copertura di perdite di esercizi precedenti. L’importo dell’utile netto su cambi che deve essere iscritto nella riserva non distribuibile è pari alla quota dello stesso utile netto su cambi non assorbita da un’eventuale perdita conseguita dalla società. Utile netto su cambi 1000 Risultato dell’esercizio Importo da iscrivere a riserva non distribuibile 2000 1000 600 600 -300 0 D.Lgs. N.310 del 28 dicembre 2004 Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario e al testo unico in materia bancaria e creditizia. (Pubblicato nella G.U. n.305 del 30 dicembre 2004) Immobilizzazioni immateriali (e materiali) Art. 18 – Modifiche all’art.2427 del Codice civile 1. All’art.2427, primo comma, numero 3-bis del Codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la parola: “immobilizzazioni” sono aggiunte le parole: “materiali e”; b) le parole: “di durata indeterminata” sono soppresse; c) la parola: “determinabile” è sostituita dalla parola: “rilevante”; d) le parole: “e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione” sono soppresse. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Le immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata L’articolo 2427, comma 1, n.3-bis), del codice civile dispone che “la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni [materiali e] immateriali di durata indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile [rilevante], al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell’esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione”. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Le immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata Il Principio contabile nazionale 24 opera una distinzione: costi pluriennali beni immateriali La loro iscrizione nell’attivo è discrezionale; il periodo di ammortamento deve essere il più breve possibile e in ogni caso non eccedere i limiti imposti dalla norma L’iscrizione nell’attivo non è discrezionale ma richiesta dalla norma; il periodo di ammortamento è determinato dalla residua possibilità di utilizzazione del bene La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Le immobilizzazioni materiali e immateriali: OIC 1 In Nota Integrativa devono essere fornite le seguenti informazioni: • le considerazioni fatte, al fine della determinazione della riduzione di valore, con riferimento al concorso della immobilizzazione alla produzione di risultati economici, alla sua prevedibile durata utile e al valore di mercato; • l’indicazione delle differenze precedentemente effettuate; rispetto a eventuali svalutazioni • l’indicazione degli effetti della svalutazione effettuata sul risultato economico dell’esercizio prima e dopo le imposte. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Le movimentazioni del patrimonio netto: OIC 1 . L’articolo 2427, comma 1, n.4), del c.c. dispone che “le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del Patrimonio Netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”, mentre il successivo numero 7-bis stabilisce che “le voci di Patrimonio Netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Le movimentazioni del patrimonio netto: OIC 1 L’articolo 2427, comma 1, n.4), del c.c., prevede l’indicazione in particolare, per le voci del Patrimonio Netto, […], la formazione e le utilizzazioni. La norma non indica il numero degli esercizi precedenti per i quali fornire l’informazione dell’avvenuta utilizzazione di tali voci. “E’ ragionevole assumere che un’informazione riferita agli utilizzi delle poste di patrimonio netto avvenuto negli ultimi tre esercizi possa di per sé essere sufficiente” [OIC 1]. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio I crediti e i debiti: l’informativa per area geografica L’articolo 2427, comma 1, n.6), del c.c., dispone che nella Nota Integrativa deve essere indicato “distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche”. Nonostante il non chiaro riferimento normativo, deve ritenersi che la richiesta in argomento riguardi tutti i crediti e i debiti della società; respingendo così una interpretazione volta a limitare tale informativa ai crediti e debiti di durata superiore a cinque anni o, in termini ancora più circoscritti, ai soli debiti assistiti da garanzie reali [OIC 1]. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Altre novità contenute nell’art.2426 – Criteri di valutazione – n.5) “i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennali possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale […]”; n.6) “l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, […]”. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis) Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1. totale attivo Stato Patrimoniale: 3.125.000 €uro (3.650.000 €uro)*; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 €uro (7.300.000 €uro)*; 3. dipendenti occupati in media nell’esercizio: 50 unità. * La Direttiva 2003/38/CE ha elevato gli importi richiesti per la redazione del bilancio in forma abbreviata. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis) Nel bilancio in forma abbreviata: • lo stato patrimoniale: comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell’attivo possono essere comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis) Nel bilancio in forma abbreviata: • nel conto economico: le seguenti voci dell’art.2425 possono essere tra loro raggruppate: voci A2 e A3; voci B9c), B9d), B9e); voci B10a), B10b), B10c); voci C16b) e C16c); voci D18a), D18b), D18c); voci D19a), D19b), D19c). nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze; nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a precedenti esercizi. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio Bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis) Tutte le novità precedentemente illustrate in ordine allo schema di Nota integrativa valgono anche con riferimento al bilancio in forma abbreviata, con esclusione dell’art.2427, n.14 (prospetto della fiscalità differita). Partecipazione delle società di capitali in società di persone Art.111-duodecies, R.D. 30 marzo 1942, n.318. “Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all’art.2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall’art.26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti”. La riforma del diritto societario: l’impatto sul bilancio L’impatto sui bilanci dei “nuovi” conferimenti conferimenti NON proporzionali; conferimenti di opere e servizi; conferimenti sottoscritti e “soddisfatti” a mezzo apporto di fideiussioni bancarie e polizze fideiussorie; conferimenti di altri elementi patrimoniali suscettibili di autonoma valutazione economica; emissione di strumenti finanziari partecipativi.