13. Le azioni (1a parte) - diritto.commerciale.unina2.it

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SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI DIRITTO COMMERCIALE AVANZATO
anno accademico 2015/2016
Le azioni
a)
Azioni e capitale
b) Categorie speciali di azioni
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1
2
Le azioni sono quote di partecipazione alla società, omogenee e
standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da
documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito
Rappresentatività del capitale
Caratteristiche
della
partecipazione
azionaria
Uguaglianza dei diritti
Libera trasferibilità
Circolazione secondo principi cartolari
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3
I) PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA’
DEL CAPITALE
Art. 2348. Le azioni devono essere di uguale
valore e conferiscono ai loro possessori
uguali diritti.
NOMINALE
VALORE
DELLE
AZIONI
DI BILANCIO
DI MERCATO
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4
DIVIETO DI EMISSIONE
GLOBALMENTE SOTTO LA PARI
Art. 2346, 4° e 5° comma.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni
proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e
per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle
azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti può essere
complessivamente inferiore all’ammontare globale del
capitale sociale.
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5
Azioni senza valore nominale
Art. 2346, 2° e 3°comma.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna
azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale
determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse
dalla società.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni,
le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al
loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.
Art. 2354.
I titoli azionari devono indicare:
3) Il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza
valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse,
nonché l’ammontare del capitale sociale.
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Omogeneità delle partecipazioni azionarie. Corollari
Indivisibilità delle azioni
Art. 2347. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di
un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un
rappresentante comune nominato secondo le modalità previste
dagli artt. 1105 e 1106.
Inscindibilità delle azioni
E’ il divieto (implicito) sia per la società, sia per il socio, di
attribuire a soggetti diversi la titolarità dei singoli diritti sociali,
salvo che non si tratti di diritti di credito già maturati verso la
società.
Frazionamento e Raggruppamento
Il problema della formazione dei resti
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Frazionamento e Raggruppamento
Il problema della formazione dei resti
Società α
Rapporto di Cambio
2 azioni vecchie = 1 azione nuova
Socio A
6 azioni
Socio A
3 azioni
Socio B
3 azioni
Socio B
1 azioni + conguaglio
Socio C
1 azione
Socio C
0 azioni; solo conguaglio
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I diritti sociali
L’uguaglianza dei diritti conferiti dal possesso dalla
partecipazione azionaria va intesa in senso oggettivo…
Indipendenti dal numero di azioni possedute:
Diritto di intervento in assemblea (art. 2270)
DIRITTI
SOCIALI
Proporzionali al numero di azioni possedute:
Voto in assemblea (art. 2351, 1° comma)
Dipendenti dal possesso di determinate
percentuali di capitale:
Impugnazione deliberazioni assembleari (art.
2377, 3° comma)
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9
I diritti sociali
… e relativo
Art. 2348, 2° e 3° comma.
Si possono […] creare, con lo statuto o con
successive modificazioni di questo, categorie di
azioni fornite di diritti diversi […].
Tutte le azioni appartenenti ad una
medesima categoria conferiscono uguali diritti.
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Categorie speciali di azioni: Limiti
1)
2)
3)
4)
5)
Vecchia disciplina
Divieto di patto leonino (art.
2256)
Divieto di azioni a voto plurimo
(art. 2351, 3° comma)
Solo le società quotate possono
emettere azioni senza voto (145
Tuf)
Le
limitazioni
dei
diritti
amministrativi devono essere
compensate
da
privilegi
patrimoniali (art. 2351)
Le azioni speciali con limitazione
del diritto di voto non possono
superare la metà del capitale (art.
2351)
Nuova disciplina
1) Confermato
2) Soppresso (art. 2351, 3° comma,
introdotto con d.l. 24-6-2014, n.
91 conv. con legge 116/2014)
3) Soppresso (art. 2351, 2° comma)
4)
5) Confermato
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Soppresso (art. 2351, 2°
comma)
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Nuove categorie speciali di azioni
Con diversa incidenza delle perdite (art.
2348, 2° comma)
DOTATE DI
SPECIALI
DIRITTI
PATRIMONIALI
Privilegiate
o
sfavorite
nella
partecipazione agli utili e nella percezione
della quota di liquidazione
Correlate (art. 2350, 2° comma)
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Nuove categorie speciali di azioni
Con voto limitato, condizionato, su
particolari materie, senza voto
DOTATE DI
SPECIALI DIRITTI
AMMINISTRATIVI
Azioni a voto plurimo
Azioni di risparmio (art. 145 Tuf)
Le azioni a voto limitato non possono superare la metà del
capitale sociale (art. 2351, 2° comma).
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Meccanismi di rafforzamento del controllo (control enhancing machanism)
60
50
Quota di controllo
di diritto
47.51
45.01 45.01
42.51
40
40.01
40.01
37.51
35.01
35.01
32.01
30
30.01
25.01
con azioni a voto
plurimo
con azioni senza
voto
26.7
28.4
30.01
31.7
33.4
35.01
36.7
38.4
40.01
41.7
43.4
45.01
46.7
48.4
27.51
25.01
20
10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
% di capitale rappresentato da azioni a 3 voti
% di capitale rappresentato da azioni senza voto
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90
95
100
50.01
Azioni a voto plurimo e maggiorazione del voto
(d.l. 24-6-2014, n. 91, conv. in legge 144/2014)
Possono emettere azioni a voto
NON QUOTATE plurimo ai sensi dell’art. 2351, 4°
comma, c.c.
Conservano azioni a voto plurimo
anteriori, oppure
QUOTATE
Introducono maggiorazione del
diritto di voto ex art. 127 quinquies
tuf
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Azioni a voto plurimo
(d.l. 24-6-2014, n. 91, conv. in legge 144/2014)
Art. 2351, 4° comma, c.c.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può
prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche
per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari
condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto
plurimo può avere fino a un massimo di tre voti.
Art. 212 disp. att. cod. civ.
Le deliberazioni di modifica dello statuto di società iscritte
nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con cui è
prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi dell'articolo
2351 del codice sono prese, anche in prima convocazione, con il
voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato
in assemblea.
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Art. 127 quinquies Tuf
maggiorazione del voto
(d.l. 24-6-2014, n. 91, conv. in legge 144/2014)
1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato,
fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al
medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a
ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal
comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al
quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o
in parte, al voto maggiorato.
2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto
maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in
ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento
le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la
trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del
titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione
previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
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Art. 127 quinquies Tuf
maggiorazione del voto
(d.l. 24-6-2014, n. 91, conv. in legge 144/2014)
5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non
costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del
codice civile.
La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione
diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che
detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista
dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del
voto.
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Art. 127 quinquies Tuf
maggiorazione del voto
(d.l. 24-6-2014, n. 91, conv. in legge 144/2014)
Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonchè in caso
di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai
sensi dell'articolo 2442 del codice civile.
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Art. 127 quinquies Tuf
maggiorazione del voto
(d.l. 24-6-2014, n. 91, conv. in legge 144/2014)
6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la
maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 2437 del codice civile.
8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di
voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e
deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La
maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza
del possesso di determinate aliquote di capitale.
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Azioni a voto scalare, tetti al diritto di voto: art. 2351, 2°
comma
Socio 3
25%
Socio 1
51%
Socio 3
25 voti
29%
Socio 1
38 voti
43%
Socio 2
24%
Emesse 100 azioni
Socio 2
24 voti
28%
Peso in assemblea: Tot. 87 voti
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Ciascun socio ha un
voto per azione fino al
25% del capitale, ed un
voto ogni due azioni
per l’eccedenza…
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Assemblee speciali (art. 2376)
Se esistono diverse categorie di azioni o di strumenti finanziari che
conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea
che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate
anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria
interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle
assemblee straordinarie.
Art. 147-bis Tuf (Assemblee di categoria)
1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste
dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione
europea
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Azioni di risparmio
Art. 145 Tuf
(Emissioni delle azioni)
1. Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati
regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea
possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di
particolari privilegi di natura patrimoniale.
L'atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le
condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio;
stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in
caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o
di risparmio.
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Organizzazione degli azionisti di risparmio
Rappresentante degli
azionisti di risparmio
Assemblea speciale
1. Esegue deliberazioni ass.
speciale
2. Tutela interesse azionisti di
risparmio nei rapporti con
la società
3. Può assistere all’assemblea
generale e impugnarne le
deliberazioni.
1. Nomina rappresentante
2. Approva delibere
pregiudizievoli e le
transazioni con la società
3. Costituisce fondo spese
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STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
Art. 2346, 6° comma:
Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto
da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi, emetta
strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di
diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale
degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e
condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in
caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge
di circolazione.
Altre previsioni:
Art. 2349, 2° comma: S.F. a favore di prestatori di lavoro;
Art. 2447-ter, lett. e: S.F. di partecipazione ad uno specifico affare
Art. 2526, 2° comma: S.F. emessi da cooperative.
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Diritti patrimoniali
Necessaria partecipazione al rischio d’impresa ?
Art. 2411, 3° comma. La disciplina della presente
sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari
comunque denominati, che condizionano i tempi e
l’entità del rimborso del capitale all’andamento
economico della società.
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Diritti amministrativi
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349,
secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti
specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata,
secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente
indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano
le norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano
Applicazione disciplina sull’assemblea speciale (art. 2376, 1° comma)
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Procedimento di emissione
Art. 2346: viene fissato dall’atto costitutivo, sia per
l’individuazione dell’organo competente, sia per la determinazione
di modalità e condizioni di emissione.
Art. 2349, 2° comma: l’emissione di strumenti finanziari a favore
dei lavoratori è deliberata dall’assemblea.
Art. 2420-bis: Gli strumenti convertibili in azioni sono emessi con
deliberazione dell’assemblea straordinaria.
Ulteriori limiti per gli strumenti finanziari dotati di diritto di voto ?
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