La gestione del rischio clinico e l`incident reporting Prof. Carlo

Grado
17 settembre 2005
La gestione del rischio clinico
e l’incident reporting
(gli obblighi di legge)
Prof. Carlo Scorretti
U.C.O.
Medicina Legale
Università di Trieste
U.C.O. Medicina Legale Trieste
Grado
17 settembre 2005
Perchè la “gestione” del rischio clinico?


per ridurre il contenzioso tra operatori e clienti delle strutture sanitarie
per ridurre il costo dei risarcimenti da responsabilità professionale
Evoluzione attuale
riduzione degli errori
miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie
Evoluzione futura
 accreditamento delle strutture sanitarie
 accreditamento degli operatori sanitari
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Che cosa significa “gestire”
il rischio clinico?
Intraprendere in ambito clinico e amministrativo una serie
coordinata di azioni al fine di
 Identificare
 Valutare
 Ridurre
I rischi di lesioni a pazienti, personale ed anche a visitatori e il
rischio di danno alla stessa struttura sanitaria
United States Department of Health and Human Services.
Agency for Health Care Policy and Research
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Che cos’è l’incident reporting?
una raccolta strutturata con apposita scheda di
informazioni, volontaria o obbligatoria (vincolante)
al fine di segnalare eventi definiti come avversi,
eventi sentinella, reazioni avverse, errori, eventi
dannosi, o genericamente incidenti
effettuata prevalentemente da parte degli operatori
sanitari e da chiunque abbia a che fare con una
struttura sanitaria
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Partecipazione all’
incident reporting
volontaria come viene riportato in molti paesi
anglosassoni e del Nord Europa
vincolante (obbligatoria) – ad esempio come avviene
negli USA – la partecipazione relativa alla
segnalazione di “eventi sentinella” per ottenere
l’accreditamento da parte della Joint Commission on
Accreditation of Healthcare Organizations (Jcaho)
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Finalità e modalità
dell’incident reporting
 identificare i difetti di sistema di ogni tipo, frequenza
e gravità, prima che questi si manifestino con
conseguenze dannose.
Per dare concreti risultati deve essere volontario e
 tale da consentire una gestione delle informazioni
non accessibile ad altri soggetti - se non a chi ha il
compito di analizzare il fenomeno - e senza dar
luogo a sanzioni e punizioni, se non nei casi previsti
per la loro gravità da norme specifiche
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Cosa ci si può attendere
dall’incident reporting
 individuazione di eventi che succedono poco frequentemente e perciò
difficilmente possono essere accertati da una singola struttura;
 correlazione di eventi in modo da individuare problematiche che
attraversano tutta l’organizzazione;
 lettura del singolo evento all’interno di una scala più ampia dove sono
interpretabili i trend;
 Individuazione di eventi non usuali o emergenti, che vengono riferiti
proprio perché percepiti come insoliti;
 risposta rapida alle situazioni di pericolo, perché normalmente la
segnalazione avviene contemporaneamente all’evento.
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Incident reporting ed obblighi di legge
Le leggi – in part. si veda il Codice Penale, Il Testo Unico delle
Leggi Sanitarie, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza, le norme sull’ordinamento dello Stato Civile – già
prevedono per gli operatori sanitari il rilievo di fatti e
circostanze di carattere sanitario che devono essere portate a
conoscenza delle Autorità Competenti al fine di perseguire un
interesse comune [DENUNCE OBBLIGATORIE]
 L’omissione o anche il ritardo di una denuncia
obbligatoria è un illecito che comporta specifiche
sanzioni a seconda della norma in questione.
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Incident reporting ed obblighi di legge
Due esempi di situazioni diverse
In caso di morte del paziente, qualora vi siano ipotesi di colpa
professionale, vi è sempre la perseguibilità d’ufficio ex art. 589 C.P.

(omicidio colposo)
se vi è ipotesi o anche vago sospetto di colpa
professionale oltre all’incident reporting vi è sempre l’obbligo, della

denuncia all’Autorità giudiziaria
“fare referto” oppure di “fare rapporto”,
se l’0p. sanitario è un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio
 le lesioni personali colpose sono invece tutte perseguibili a
querela di parte, con esclusione di quelle gravi e gravissime da infortunio
sul lavoro o malattia professionale (ex art. 590 C.P.): in caso di condotta
colposa dell’operatore sanitario/degli operatori sanitari, che abbia causato
solo lesioni personali colpose di qualunque tipo,
La compilazione della scheda per incident reporting
non implica alcun obbligo di denuncia all’A. giudiziaria.
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Incident reporting ed obblighi di legge
proposte
L’attività di incident reporting, ormai in fase di attuazione
anche attraverso specifiche direttive europee, nazionali e regionali
(si veda in tale senso la proposta della regione FVG) va calata con la
dovuta attenzione nel contesto in cui viviamo mediante opportuni
interventi in ambito di:
Competenza Normativa: va rafforzata la competenza medico legale
e dentologica degli operatori sanitari su come operare nel
comunicare eventi avversi
Competenza Professionale: vanno attivamente coinvolte le
strutture deputate alla formazione - Università ed Ospedali - e gli
Ordini professionali al fine di sviluppare una cultura non solo
sanzionatoria, ma sopratutto preventiva, dell’”incidente”
Competenza Sociale: tutti i possibili fruitori della sanità
pubblica e privata possono e devono partecipare all’attività
di segnalazione di eventi avversi
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