Grado 17 settembre 2005 La gestione del rischio clinico e l’incident reporting (gli obblighi di legge) Prof. Carlo Scorretti U.C.O. Medicina Legale Università di Trieste U.C.O. Medicina Legale Trieste Grado 17 settembre 2005 Perchè la “gestione” del rischio clinico? per ridurre il contenzioso tra operatori e clienti delle strutture sanitarie per ridurre il costo dei risarcimenti da responsabilità professionale Evoluzione attuale riduzione degli errori miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie Evoluzione futura accreditamento delle strutture sanitarie accreditamento degli operatori sanitari U.C.O. Medicina Legale Trieste Grado 17 settembre 2005 Che cosa significa “gestire” il rischio clinico? Intraprendere in ambito clinico e amministrativo una serie coordinata di azioni al fine di Identificare Valutare Ridurre I rischi di lesioni a pazienti, personale ed anche a visitatori e il rischio di danno alla stessa struttura sanitaria United States Department of Health and Human Services. Agency for Health Care Policy and Research U.C.O. Medicina Legale Trieste Grado 17 settembre 2005 Che cos’è l’incident reporting? una raccolta strutturata con apposita scheda di informazioni, volontaria o obbligatoria (vincolante) al fine di segnalare eventi definiti come avversi, eventi sentinella, reazioni avverse, errori, eventi dannosi, o genericamente incidenti effettuata prevalentemente da parte degli operatori sanitari e da chiunque abbia a che fare con una struttura sanitaria U.C.O. Medicina Legale Trieste Grado 17 settembre 2005 Partecipazione all’ incident reporting volontaria come viene riportato in molti paesi anglosassoni e del Nord Europa vincolante (obbligatoria) – ad esempio come avviene negli USA – la partecipazione relativa alla segnalazione di “eventi sentinella” per ottenere l’accreditamento da parte della Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (Jcaho) U.C.O. Medicina Legale Trieste Grado 17 settembre 2005 Finalità e modalità dell’incident reporting identificare i difetti di sistema di ogni tipo, frequenza e gravità, prima che questi si manifestino con conseguenze dannose. Per dare concreti risultati deve essere volontario e tale da consentire una gestione delle informazioni non accessibile ad altri soggetti - se non a chi ha il compito di analizzare il fenomeno - e senza dar luogo a sanzioni e punizioni, se non nei casi previsti per la loro gravità da norme specifiche U.C.O. Medicina Legale Trieste Grado 17 settembre 2005 Cosa ci si può attendere dall’incident reporting individuazione di eventi che succedono poco frequentemente e perciò difficilmente possono essere accertati da una singola struttura; correlazione di eventi in modo da individuare problematiche che attraversano tutta l’organizzazione; lettura del singolo evento all’interno di una scala più ampia dove sono interpretabili i trend; Individuazione di eventi non usuali o emergenti, che vengono riferiti proprio perché percepiti come insoliti; risposta rapida alle situazioni di pericolo, perché normalmente la segnalazione avviene contemporaneamente all’evento. U.C.O. Medicina Legale Trieste Grado 17 settembre 2005 Incident reporting ed obblighi di legge Le leggi – in part. si veda il Codice Penale, Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le norme sull’ordinamento dello Stato Civile – già prevedono per gli operatori sanitari il rilievo di fatti e circostanze di carattere sanitario che devono essere portate a conoscenza delle Autorità Competenti al fine di perseguire un interesse comune [DENUNCE OBBLIGATORIE] L’omissione o anche il ritardo di una denuncia obbligatoria è un illecito che comporta specifiche sanzioni a seconda della norma in questione. U.C.O. Medicina Legale Trieste Grado 17 settembre 2005 Incident reporting ed obblighi di legge Due esempi di situazioni diverse In caso di morte del paziente, qualora vi siano ipotesi di colpa professionale, vi è sempre la perseguibilità d’ufficio ex art. 589 C.P. (omicidio colposo) se vi è ipotesi o anche vago sospetto di colpa professionale oltre all’incident reporting vi è sempre l’obbligo, della denuncia all’Autorità giudiziaria “fare referto” oppure di “fare rapporto”, se l’0p. sanitario è un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio le lesioni personali colpose sono invece tutte perseguibili a querela di parte, con esclusione di quelle gravi e gravissime da infortunio sul lavoro o malattia professionale (ex art. 590 C.P.): in caso di condotta colposa dell’operatore sanitario/degli operatori sanitari, che abbia causato solo lesioni personali colpose di qualunque tipo, La compilazione della scheda per incident reporting non implica alcun obbligo di denuncia all’A. giudiziaria. U.C.O. Medicina Legale Trieste Grado 17 settembre 2005 Incident reporting ed obblighi di legge proposte L’attività di incident reporting, ormai in fase di attuazione anche attraverso specifiche direttive europee, nazionali e regionali (si veda in tale senso la proposta della regione FVG) va calata con la dovuta attenzione nel contesto in cui viviamo mediante opportuni interventi in ambito di: Competenza Normativa: va rafforzata la competenza medico legale e dentologica degli operatori sanitari su come operare nel comunicare eventi avversi Competenza Professionale: vanno attivamente coinvolte le strutture deputate alla formazione - Università ed Ospedali - e gli Ordini professionali al fine di sviluppare una cultura non solo sanzionatoria, ma sopratutto preventiva, dell’”incidente” Competenza Sociale: tutti i possibili fruitori della sanità pubblica e privata possono e devono partecipare all’attività di segnalazione di eventi avversi U.C.O. Medicina Legale Trieste