Rischio elettrico

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ISPESL
DIPARTIMENTO DI ROMA
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RISCHIO ELETTRICO
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PANORAMA LEGISLATIVO
NEL SETTORE ELETTRICO
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IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 - CAPO III °
 art. 80 – Obblighi del datore di lavoro1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinchè i lavoratori siano salvaguardati da tutti i
rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei
materiali, delle apparecchiature e degli impianti
elettrici messi a loro disposizione ed in particolare
da quelli derivanti da :
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IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 - CAPO III °







Contatti elettrici diretti
Contatti elettrici indiretti
Innesco e propagazione di incendi e di ustioni
dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici
e radiazioni
Innesco di esplosioni
Fulminazione diretta ed indiretta
Sovratensioni
Altre condizioni di guasto prevedibili
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IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 - CAPO III °
2. a tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione
dei rischi considerando:
 Le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro ivi comprese eventuali interferenze
 Rischi presenti nell’ambiente di lavoro
 Tutte le condizioni di esercizio prevedibili
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IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 - CAPO III °
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico
 il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al
minimo i rischi presenti
 Individua i dispositivi di protezione collettivi ed
individuali necessari
 Predispone le procedure di uso e manutenzione atte
a garantire nel tempo la permanenza del livello di
sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di
protezione
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IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 - CAPO III °
3. bis – Il datore di lavoro prende, altresì,le misure
necessarie affinchè le procedure di uso e
manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte
ed attuate tenendo conto delle disposizioni
legislative vigenti,delle indicazioni contenute nei
manuali
d’uso
e
manutenzione
delle
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche
di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti
norme tecniche
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IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 - CAPO III °
art. 81 – Requisiti di sicurezza“1.Tutti
i
materiali,
i
macchinari
e
le
apparecchiature, nonché le installazioni e gli
impianti elettrici ed elettronici devono essere
progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte
2. Fermo restando le disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le
apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui
al comma precedente, si considerano costruiti a
regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti
norme tecniche
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IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III°


Art. 82 – Lavori sotto tensione
1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione
sono tuttavia consentiti :
Nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di
sicurezza
Quando i lavori siano eseguiti nel rispetto delle
seguenti condizioni:
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IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III°
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate
sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche
b) Per sistemi di categoria 0 e 1 (Vn < a 1000 V in
c.a. e 1500 V in c.c.):
1. l’esecuzione dei lavori su parti in tensione deve
essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di
lavoro come idonei per tale attività
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IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III°
c) Per sistemi di II categ.(Vn > 1000 V in c.a. e 1500
V in c.c) e III categ. (Vn > 30 kV) :
1. I lavori su parti in tensione sono effettuati da
aziende autorizzate con specifico provvedimento del
Ministero del lavoro della salute e delle politiche
sociali ad operare sotto tensione
2. l’esecuzione di detti lavori è affidata a lavoratori
abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente
normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività
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IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III°
art. 83 – Lavori in prossimità di parti attive
1.
Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in
vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici
con parti attive non protette o che per circostanze
particolari
si
debbano
ritenere
non
sufficientemente protette e comunque a distanze
inferiori ai limiti di cui alla tab 1 dell’allegato IX
salvo che vengano adottate disposizioni
organizzative e procedurali idonee a proteggere i
lavoratori dai conseguenti rischi
2.
Si considerano idonee le disposizioni contenute
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nelle pertinenti ISPESL
norme
tecniche
DISTANZE DI SICUREZZA DA PARTI ATTIVE DI
LINEE E DI IMPIANTI ELETTRICI NON
PROTETTI
D. lgs 106/09
Tab.1 allegato IX
Un (kV)
D ( m)
≤1
3
1< Un ≤ 30
3,5
30< Un ≤ 132
5
>132
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ELETTRICHE
D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III°
Inoltre la tab IX divide i sistemi elettrici in:
Sistemi di categoria 0 (bassissima tensione)
Un ≤ 50 V se in c.a. o a 120 V se in c.c.
Sistemi di categoria I (bassa tensione)
Un > 50 V fino a 1000 V se in c.a.
Un > 120 V fino a 1500 V se in c.c.
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ELETTRICHE
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Sistemi di categoria II (media tensione)
Un > 1000 V se in c.a. o > 1500 V se in c.c.
fino a 30.000 V
Sistemi di categoria III (alta tensione)
Un > 30.000 V
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ELETTRICHE
D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III°
art. 84 – Protezione dai fulmini:
Il datore di lavoro provvede affinchè




Gli edifici
Gli impianti
Le strutture
Le attrezzature
siano protette dagli effetti
dei fulmini con sistemi di
protezione realizzati
secondo le norme tecniche
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IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III°
art. 85 – protezione di edifici, impianti ed attrezzature
1. Il datore di lavoro provvede affinchè
 Gli edifici
 Gli impianti
 Le strutture
 Le attrezzature
siano protette da pericoli determinati dall’innesco
elettrico di atmosfere esplosive per la presenza o
sviluppo di gas, vapori nebbie infiammabili o polveri
infiammabili,
o
in
caso
di
fabbricazione
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ROMA 18
manipolazione o deposito
di DImateriali
esplosivi
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ELETTRICHE
D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III°
2. Le protezioni si realizzano utilizzando le specifiche
disposizioni di cui al presente Dlgs e le pertinenti
norme tecniche
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IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III°
art. 86 – Verifiche e controlli
1.
Ferme restando le disposizioni del DM 462 del
22.10.2001, in materia di verifiche periodiche,il
datore di lavoro provvede affinchè gli impianti
elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini
siano periodicamente sottoposti a controllo
secondo le indicazioni delle norme di buona
tecnica e la normativa vigente per verificarne lo
stato di conservazione e di efficienza ai fini della
sicurezza
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IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE
D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III°
2.
Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero del
Lavoro, della salute e delle politiche sociali,
adottato sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le
modalità ed i criteri per l’effettuazione delle
verifiche e dei controlli di cui al comma 1
3. l’esito dei controlli di cui al comma 1 è
verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità
di vigilanza
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COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
C.E.I.
Il CEI è una associazione senza fine di lucro che ha tra
l’altro lo scopo
di stabilire i requisiti che devono avere i materiali, le
macchine, le apparecchiature e gli impianti elettrici
perché essi rispondano alla regola della buona
elettrotecnica e i criteri con i quali detti requisiti
debbono essere controllati
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DALLA 46/90 AL DM 37
del 22.01.2008
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DECRETO n.37 DEL 22.01.2008
ambito di applicabilità
art.1



In vigore dal 27.03.2008 e si applica agli impianti
posti negli edifici indipendentemente dalla
destinazione d’uso.
Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si
applica dal punto di consegna della fornitura
Gli impianti sono classificati come segue:
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DECRETO n.37 DEL 22.01.2008
classificazione degli impianti
(art.1)



Impianti di produzione,
trasformazione,trasporto,distribuzione dell’energia
elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche,impianti per automazione di porte,
cancelli e barriere
Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere
Impianti di riscaldamento,di climatizzazione e di
refrigerazione
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DECRETO n.37 DEL 22.01.2008
classificazione degli impianti
(art.1)




Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura
Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione del
gas
Impianti di sollevamento persone o cose
(ascensori,montacarichi,scale mobili e simili)
Impianti di protezione antincendio
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D.M. 37 DEL 22.01.2008
il progetto
Tipo di intervento
obbligo di progetto
Professionista o
applicabile
Responsabile tecnico
DM 37/08
Installazione
Si
Si
Trasformazione
Si
Si
Ampliamento
Si
Si
Manutenzione straordinaria
Si
No
Manutenzione ordinaria
No
No
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DECRETO n.37 DEL 22.01.2008
dichiarazione di conformità
DICO


La regola dell’arte:
Le imprese installatrici devono realizzare gli
impianti secondo la regola dell’arte, in conformità
alla vigente normativa e sono responsabili della
corretta esecuzione degli stessi.
Gli impianti realizzati in conformità alla vigente
normativa e alle norme UNI o del CEI o di altri
Enti di normazione appartenenti agli Stati membri
dell’Unione Europea si considerano eseguiti
secondo la regola dell’arte art.6 comma 1
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DICO modello per imprese installatici
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DECRETO n.37 DEL 22.01.2008
dichiarazione di conformità
modello per gli uffici tecnici interni



Anche gli uffici tecnici interni delle imprese non
installatrici possono emettere la dichiarazione di
conformità (mod. II)
Il modulo deve essere firmato dal responsabile
dell’ufficio tecnico interno dell’impresa non
installatrice
(dichiarante)
e
dal
legale
rappresentante dell’impresa
Tra gli allegati non è richiesto il certificato dei
requisiti tecnico professionali poiché gli uffici
tecnici interni non necessitano di alcuna
abilitazione da parte della CCIAA
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DICO per gli uffici tecnici interni
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DECRETO n.37 DEL 22.01.2008
a chi l’impresa installatrice deve consegnare la
dichiarazione di conformità



Al termine dei lavori, l’impresa installatrice deve
consegnare la DICO al committente
L’impresa installatrice non ha più l’obbligo di
inviare copia della dichiarazione di conformità alla
CCIAA
Quando l’impresa installatrice installa un nuovo
impianto, o esegue il rifacimento di un vecchio
impianto, in locali che hanno già l’abitabilità, deve
depositare una copia della dichiarazione di
conformità anche allo sportello unico per l’edilizia
del Comune in cui si trova l’impianto entro 30
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giorni dalla conclusione
dei lavori.
DECRETO n.37 DEL 22.01.2008
a chi l’impresa installatrice deve consegnare la
dichiarazione di conformità

Lo sportello unico inoltra copia di tale
dichiarazione alla CCIAA nella cui circoscrizione ha
sede l’impresa installatrice, per i controlli di
competenza
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DECRETO n.37 DEL 22.01.2008
dichiarazione di rispondenza
DIRI

Impianti post 13.3.90
Gli impianti eseguiti dopo il 13.3.90 dovrebbero
avere la dichiarazione di conformità, ma spesso
ne sono sprovvisti.
Per sanare queste situazioni, la dichiarazione di
conformità va sostituita dalla dichiarazione di
rispondenza (DIRI) ma solo per impianti …………
….realizzati fino al 27.3.08
- DIPARTIMENTO
DI ROMA
data di entrata ISPESL
in vigore
del
DM
37/08
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DECRETO n.37 DEL 22.01.2008
la DIRI può essere rilasciata solo per impianti
eseguiti prima del 27.3.08
DATA DI INSTALLAZIONE DELL’ IMPIANTO
Per quali impianti
può essere
rilasciata la DIRI
A cosa serve
la DIRI
13.3.90
DIRI
 SI
27.3.08
DIRI  SI
DIRI  NO
t
E’ richiesta per >
potenza contrattuale
E’ richiesta per gli
impianti
che
dovrebbero avere
la DICO, ma non ce
l’hanno
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DECRETO n.37 DEL 22.01.2008
chi può firmare la dichiarazione di rispondenza
DIRI



La DIRI può essere firmata:
Da un professionista con i requisiti sotto indicati
dal responsabile tecnico di una impresa abilitata
(con i requisiti sotto indicati),,solo per gli impianti
non soggetti a progetto da parte di un
professionista
Il professionista deve essere iscritto all’albo
professionale per le specifiche competenze
tecniche richieste e avere esercitato per almeno
cinque anni nel settore impiantistico
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DECRETO n.37 DEL 22.01.2008
chi può firmare la dichiarazione di rispondenza
DIRI




Il responsabile tecnico deve ricoprire tale ruolo da
almeno cinque anni in una impresa abilitata nel
settore impiantistico cui si riferisce la DIRI
Il periodo di cinque anni può essere stato
maturato in più imprese installatrici
Nel momento in cui sottoscrive la DIRI, il
soggetto deve essere in carica come responsabile
tecnico
Da notare che la firma è del soggetto nella sua
veste di responsabile tecnico di una impresa
abilitata e non della impresa stessa
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D.P.R. 22/10/2001 N. 462
“Regolamento di semplificazione del procedimento
per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche,di
dispositivi di messa a terra, di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi”
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D.P.R. 22/10/2001 N. 462
AMBITO DI APPLICAZIONE



IL NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINA:
i procedimenti relativi alle installazioni e ai
dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche
agli impianti elettrici di messa a terra
agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di
esplosione …….
……… collocati nei luoghi di lavoro
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OMOLOGAZIONE DELL’IMPIANTO
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
equivale a tutti gli effetti alla omologazione
dell’impianto
Entro 30 gg. dalla messa in esercizio dell’impianto il
datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità


All’ ISPESL e
All’ ASL o all’ARPA territorialmente competenti
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VERIFICHE PERIODICHE

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare
regolari manutenzioni dell’impianto e a
far sottoporre lo stesso a
VERIFICA PERIODICA


Quinquennale
Biennale
nel caso di cantieri,locali ad uso
medico negli ambienti a maggior
rischio in caso di incendio
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