ISPESL DIPARTIMENTO DI ROMA ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 1 RISCHIO ELETTRICO ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 2 PANORAMA LEGISLATIVO NEL SETTORE ELETTRICO ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 3 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 - CAPO III ° art. 80 – Obblighi del datore di lavoro1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed in particolare da quelli derivanti da : ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 4 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 - CAPO III ° Contatti elettrici diretti Contatti elettrici indiretti Innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni Innesco di esplosioni Fulminazione diretta ed indiretta Sovratensioni Altre condizioni di guasto prevedibili ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 5 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 - CAPO III ° 2. a tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi considerando: Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro ivi comprese eventuali interferenze Rischi presenti nell’ambiente di lavoro Tutte le condizioni di esercizio prevedibili ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 6 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 - CAPO III ° 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti Individua i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari Predispone le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di protezione ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 7 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 - CAPO III ° 3. bis – Il datore di lavoro prende, altresì,le misure necessarie affinchè le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti,delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 8 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 - CAPO III ° art. 81 – Requisiti di sicurezza“1.Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte 2. Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 9 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III° Art. 82 – Lavori sotto tensione 1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione sono tuttavia consentiti : Nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza Quando i lavori siano eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 10 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III° a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche b) Per sistemi di categoria 0 e 1 (Vn < a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.): 1. l’esecuzione dei lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 11 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III° c) Per sistemi di II categ.(Vn > 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c) e III categ. (Vn > 30 kV) : 1. I lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali ad operare sotto tensione 2. l’esecuzione di detti lavori è affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 12 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III° art. 83 – Lavori in prossimità di parti attive 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tab 1 dell’allegato IX salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2. Si considerano idonee le disposizioni contenute - DIPARTIMENTO DI ROMA 13 nelle pertinenti ISPESL norme tecniche DISTANZE DI SICUREZZA DA PARTI ATTIVE DI LINEE E DI IMPIANTI ELETTRICI NON PROTETTI D. lgs 106/09 Tab.1 allegato IX Un (kV) D ( m) ≤1 3 1< Un ≤ 30 3,5 30< Un ≤ 132 5 >132 7 ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 14 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III° Inoltre la tab IX divide i sistemi elettrici in: Sistemi di categoria 0 (bassissima tensione) Un ≤ 50 V se in c.a. o a 120 V se in c.c. Sistemi di categoria I (bassa tensione) Un > 50 V fino a 1000 V se in c.a. Un > 120 V fino a 1500 V se in c.c. ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 15 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III° Sistemi di categoria II (media tensione) Un > 1000 V se in c.a. o > 1500 V se in c.c. fino a 30.000 V Sistemi di categoria III (alta tensione) Un > 30.000 V ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 16 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III° art. 84 – Protezione dai fulmini: Il datore di lavoro provvede affinchè Gli edifici Gli impianti Le strutture Le attrezzature siano protette dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme tecniche ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 17 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III° art. 85 – protezione di edifici, impianti ed attrezzature 1. Il datore di lavoro provvede affinchè Gli edifici Gli impianti Le strutture Le attrezzature siano protette da pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori nebbie infiammabili o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione ISPESL - DIPARTIMENTO ROMA 18 manipolazione o deposito di DImateriali esplosivi IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III° 2. Le protezioni si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente Dlgs e le pertinenti norme tecniche ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 19 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III° art. 86 – Verifiche e controlli 1. Ferme restando le disposizioni del DM 462 del 22.10.2001, in materia di verifiche periodiche,il datore di lavoro provvede affinchè gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 20 IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE D. lgs 81/08 e D. lgs 106/09 – CAPO III° 2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1 3. l’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 21 COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO C.E.I. Il CEI è una associazione senza fine di lucro che ha tra l’altro lo scopo di stabilire i requisiti che devono avere i materiali, le macchine, le apparecchiature e gli impianti elettrici perché essi rispondano alla regola della buona elettrotecnica e i criteri con i quali detti requisiti debbono essere controllati ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 22 DALLA 46/90 AL DM 37 del 22.01.2008 ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 23 DECRETO n.37 DEL 22.01.2008 ambito di applicabilità art.1 In vigore dal 27.03.2008 e si applica agli impianti posti negli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica dal punto di consegna della fornitura Gli impianti sono classificati come segue: ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 24 DECRETO n.37 DEL 22.01.2008 classificazione degli impianti (art.1) Impianti di produzione, trasformazione,trasporto,distribuzione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,impianti per automazione di porte, cancelli e barriere Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere Impianti di riscaldamento,di climatizzazione e di refrigerazione ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 25 DECRETO n.37 DEL 22.01.2008 classificazione degli impianti (art.1) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione del gas Impianti di sollevamento persone o cose (ascensori,montacarichi,scale mobili e simili) Impianti di protezione antincendio ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 26 D.M. 37 DEL 22.01.2008 il progetto Tipo di intervento obbligo di progetto Professionista o applicabile Responsabile tecnico DM 37/08 Installazione Si Si Trasformazione Si Si Ampliamento Si Si Manutenzione straordinaria Si No Manutenzione ordinaria No No ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 27 DECRETO n.37 DEL 22.01.2008 dichiarazione di conformità DICO La regola dell’arte: Le imprese installatrici devono realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme UNI o del CEI o di altri Enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte art.6 comma 1 ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 28 DICO modello per imprese installatici ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 29 DECRETO n.37 DEL 22.01.2008 dichiarazione di conformità modello per gli uffici tecnici interni Anche gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici possono emettere la dichiarazione di conformità (mod. II) Il modulo deve essere firmato dal responsabile dell’ufficio tecnico interno dell’impresa non installatrice (dichiarante) e dal legale rappresentante dell’impresa Tra gli allegati non è richiesto il certificato dei requisiti tecnico professionali poiché gli uffici tecnici interni non necessitano di alcuna abilitazione da parte della CCIAA ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 30 DICO per gli uffici tecnici interni ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 31 DECRETO n.37 DEL 22.01.2008 a chi l’impresa installatrice deve consegnare la dichiarazione di conformità Al termine dei lavori, l’impresa installatrice deve consegnare la DICO al committente L’impresa installatrice non ha più l’obbligo di inviare copia della dichiarazione di conformità alla CCIAA Quando l’impresa installatrice installa un nuovo impianto, o esegue il rifacimento di un vecchio impianto, in locali che hanno già l’abitabilità, deve depositare una copia della dichiarazione di conformità anche allo sportello unico per l’edilizia del Comune in cui si trova l’impianto entro 30 ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA 32 giorni dalla conclusione dei lavori. DECRETO n.37 DEL 22.01.2008 a chi l’impresa installatrice deve consegnare la dichiarazione di conformità Lo sportello unico inoltra copia di tale dichiarazione alla CCIAA nella cui circoscrizione ha sede l’impresa installatrice, per i controlli di competenza ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 33 DECRETO n.37 DEL 22.01.2008 dichiarazione di rispondenza DIRI Impianti post 13.3.90 Gli impianti eseguiti dopo il 13.3.90 dovrebbero avere la dichiarazione di conformità, ma spesso ne sono sprovvisti. Per sanare queste situazioni, la dichiarazione di conformità va sostituita dalla dichiarazione di rispondenza (DIRI) ma solo per impianti ………… ….realizzati fino al 27.3.08 - DIPARTIMENTO DI ROMA data di entrata ISPESL in vigore del DM 37/08 34 DECRETO n.37 DEL 22.01.2008 la DIRI può essere rilasciata solo per impianti eseguiti prima del 27.3.08 DATA DI INSTALLAZIONE DELL’ IMPIANTO Per quali impianti può essere rilasciata la DIRI A cosa serve la DIRI 13.3.90 DIRI SI 27.3.08 DIRI SI DIRI NO t E’ richiesta per > potenza contrattuale E’ richiesta per gli impianti che dovrebbero avere la DICO, ma non ce l’hanno ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 35 DECRETO n.37 DEL 22.01.2008 chi può firmare la dichiarazione di rispondenza DIRI La DIRI può essere firmata: Da un professionista con i requisiti sotto indicati dal responsabile tecnico di una impresa abilitata (con i requisiti sotto indicati),,solo per gli impianti non soggetti a progetto da parte di un professionista Il professionista deve essere iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e avere esercitato per almeno cinque anni nel settore impiantistico ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 36 DECRETO n.37 DEL 22.01.2008 chi può firmare la dichiarazione di rispondenza DIRI Il responsabile tecnico deve ricoprire tale ruolo da almeno cinque anni in una impresa abilitata nel settore impiantistico cui si riferisce la DIRI Il periodo di cinque anni può essere stato maturato in più imprese installatrici Nel momento in cui sottoscrive la DIRI, il soggetto deve essere in carica come responsabile tecnico Da notare che la firma è del soggetto nella sua veste di responsabile tecnico di una impresa abilitata e non della impresa stessa ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 37 D.P.R. 22/10/2001 N. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,di dispositivi di messa a terra, di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 38 D.P.R. 22/10/2001 N. 462 AMBITO DI APPLICAZIONE IL NUOVO REGOLAMENTO DISCIPLINA: i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche agli impianti elettrici di messa a terra agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione ……. ……… collocati nei luoghi di lavoro ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 39 OMOLOGAZIONE DELL’IMPIANTO LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ equivale a tutti gli effetti alla omologazione dell’impianto Entro 30 gg. dalla messa in esercizio dell’impianto il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità All’ ISPESL e All’ ASL o all’ARPA territorialmente competenti ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 40 VERIFICHE PERIODICHE Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto e a far sottoporre lo stesso a VERIFICA PERIODICA Quinquennale Biennale nel caso di cantieri,locali ad uso medico negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio ISPESL - DIPARTIMENTO DI ROMA - 41