corso integrato di diritto e politiche del personale LEZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO Dott. Franco Burchietti indice argomenti trattati 1. Definizione di diritto amministrativo a. Nozioni b. Le fonti 2. La Pubblica Amministrazione: a. Definizione b. L’attività amministrativa e i suoi strumenti c. I cambiamenti e le principali normative intervenute negli ultimi anni: Il cambiamento in atto: • Rapporti tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato • I contenuti del cambiamento Le principali normative caratterizzanti i cambiamento indice argomenti trattati 3. Gli strumenti di accesso alle banche dati giuridiche 4. Il sistema dei controlli 5. Competenze e responsabilità degli organi istituzionali e aziendali 6. Competenze e responsabilità dei dirigenti e relativi strumenti di valutazione e verifica Il diritto amministrativo - nozione Disciplina giuridica della P.A. nella sua organizzazione, nei suoi beni e nelle attività ad essa peculiari e nei rapporti che si instaurano tra la stessa P.A. e gli altri soggetti dell’ordinamento •Zanobini: è quella parte del diritto pubblico che ha per oggetto l’organizzazione, i mezzi, le forme di attività della P.A. ed i conseguenti rapporti giuridici fra la medesima e gli altri soggetti Il diritto amministrativo - nozione Sandulli: il diritto che regola (in modo rilevante per i terzi) l’organizzazione della P.A. e l’attività amministrativa Diritto amm.vo sostanziale Studia le fonti, i soggetti, i beni, gli atti e i rapporti Diritto amm.vo processuale Studia i mezzi per la difesa dei Diritti e degli interessi dei singoli (persone fisiche o giuridiche) nei Confronti della P.A. gli atti amministrativi - nozione • Zanobini: “atto amministrativo è qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio compiuto da un soggetto di P.A. nell’esercizio di una potestà amministrativa gli atti amministrativi - nozione Non sono atti amministrativi: gli atti amministrativi di diritto privato, anche se compiuti da soggetti di P.A. gli atti che, pur avendo il contenuto dell’atto amm.vo, sono posti in essere da organi del potere legislativo e del potere giudiziario (es. atti inerenti i rapporti di impiego adottati dai Presidenti delle Camere) gli atti di diritto pubblico emanati da soggetti della P.A., ma non nell’esercizio della potestà amministrativa (es. legislativa del Geverno e delle Regioni, gli atti di giurisdizione amm.va: sentenze C.di S., TAR, C. dei C.) Gli atti politici emanati nell’esercizio di una potestà di governo Il provvedimento amministrativo - nozione Quegli atti tipici e nominati posti essere dalla P.A. e consistenti in manifestazioni di volontà destinate ad influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti cui sono destinati È l’atto amministrativo con cui si conclude il procedimento amministrativo Non sono provvedimenti gli atti amministrativi con valenza giuridica interna alla sfera dell’Amministrazione (regolamenti, indirizzi, pareri, proposte, valutazioni tecniche, certificazioni,ecc.) Il procedimento amministrativo - nozione Insieme di atti, fatti ed attività, tutti tra loro connessi e concorrenti complessivamente all’emanazione del provvedimento amministrativo Forma della “funzione” Le fonti del diritto amministrativo Definizione: fatti e atti produttivi di norme giuridiche (materia del diritto cost.) • fonti primarie: disciplinano l’esercizio del potere amministrativo ed i soggetti pubblici • fonti secondarie: sono atti soggettivamente amm.vi (prodotte da autorità amministrative) Le fonti del diritto amministrativo Rapporti tra le fonti (sono regolati secondo due principi) La gerarchia graduazione in scala gerarchica La parità equivalenza delle fonti (eccezionale) Le fonti del diritto amministrativo Gerarchia delle fonti 1. Costituzione e leggi cost. 2. Legislazione ordinaria primaria 1° grado: leggi e atti aventi forza di legge (Stato, Governo, Regioni) 2° grado: D. Lgs e leggi reg.li delegate dallo Stato 3. Atti di normazione secondaria 4. consuetudine • regolamenti (art.87 C. - l. 400/88) •Ordinanze •Statuti enti minori Le fonti del diritto amministrativo Fonti normative e Diritto amministrativo 1. FONTI LEGISLATIVE 2. FONTI COMUNITARIE 3. FONTI SOGGETTIVAMENTE AMMINISTRATIVE Le fonti del diritto amministrativo Le norme comunitarie I regolamenti Le direttive Atti di portata generale, obbligatori e direttamente applicabili Devono essere applicati dal giudice interno anche disapplicando la legge nazionale (sentenza Corte Cost. 170/84) Sono vincolanti rispetto al risultato, ma non sulla forma e sulle modalità scelte da ciascuno Stato (vi sono anche alcune direttive direttamente applicabili:self executing) Le fonti del diritto amministrativo I regolamenti •Fanno parte delle fonti soggettivamente amministrative (sono emanati da organi amm.vi titolari di potere normativo) •Tipologia: Regolamenti governativi (esecutivi, attuativi/integ., indipendenti, di organizzazione, di deligificazione): DPR Regolamenti ministeriali/interminist.: DPCM, DM Statuti e regolamenti regionali Statuti e regolamenti EE.LL. La pubblica amministrazione - nozione AMMINISTRAZIONE 1. In senso oggettivo indica condotta, gestione, governo di qualcosa: • Attività che un qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, svolge in modo continuativo per curare i propri interessi e perseguire i propri scopi • Organizzazione di persone e mezzi messi in atto da un determinato soggetto per perseguire i propri fini La pubblica amministrazione - nozione AMMINISTRAZIONE 2. In senso soggettivo indica le amministrazioni regolate da norme giuridiche per la soddisfazione di interessi pubblici: • Attività posta in essere dalle persone giuridiche pubbliche e dagli organi che hanno competenza alla cura degli interessi dei soggetti pubblici • Organizzazione amministrativa pubblica tipicizzata dal nostro ordinamento giuridico La pubblica amministrazione - nozione concetto di pubblica amministrazione Amministrazione pubblica = complesso degli Enti pubblici dotati di capacità giuridica autoritatività) e quindi centri di potere Caratteristiche dell’Ente pubblico: • è tipicizzato dalla legge (non ha autonomia istitutiva o soppressiva) • è finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico (vedasi anche artt. 11 e 14 L. 59/97 in materia di trasformazione di alcuni enti) • gode di supremazia rispetto ad altri soggetti • è soggetto al controllo pubblico La pubblica amministrazione - nozione concetto di pubblica amministrazione D.Lgs. 29/93, art. 1, c. 2: “ per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale” L’attività amministrativa della P.A. – concetti generali Tipi di attività amministrativa: •Attiva: quando la P.A. agisce operativamente per realizzare i propri fini •Consultiva: espressione di pareri e orientamenti ad altre autorità •Di controllo: attività di giudizio sulla legittimità e/o il merito dell’operato di coloro cui sono demandati i compiti di amministrazione attiva L’attività amministrativa della P.A. – concetti generali Principi costituzionali dell’attività amministrativa (art. 97 C. “ I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che sia assicurato il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”): •Di legalità •Di imparzialità •Di buona amministrazione •Di responsabilità •Di azionabilità •Di sussidiarietà L’attività amministrativa della P.A. – concetti generali Principio di legalità Corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni di legge (principio generale dell’ordinamento italiano: vedi anche artt. 24 e 113 della C.) L’attività amministrativa della P.A. – concetti generali Principio di impazialità accesso garantito a tutti e trasparenza, divieto di usare favoritismi e parzialità, atteggiamento di neutralità La P.A. è tenuta ad usare regole e comportamenti non discriminanti e quindi deve tutelare il diritto di ciascuno ad avere rapporti con essa, senza disparità di trattamento L’attività amministrativa della P.A. – concetti generali Principio di buona amministrazione “l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità…..” (art.1 c.1 L. 241/90) L’attività amministrativa della P.A. – concetti generali Principio di responsabilità “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti” L’attività amministrativa della P.A. – concetti generali Principio di azionabilità “contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi” (art. 113 C.) L’attività amministrativa della P.A. – concetti generali Principio di sussidarietà In caso di inerzia della P.A. competente, l’amministrazione di livello superiore ha il potere sostitutivo Integrazione fra le funzioni della P.A. in relazione ad altri due principi: eguaglianza e solidarietà Molto rilevante soprattutto nel quadro dei rapporti StatoRegioni-EE.LL. (vedasi art. 3 c.5 del T.U. Enti Locali, artt. 118 e 120 C., art. 4 l. 59/97, l.c. 3/2001) sussidarietà verticale (centro – periferia) sussidarietà orizzontale (tra enti diversi) Il processo di cambiamento nella P.A. • Espansione dell’attività di diritto privato della P.A. • Sviluppo di meccanismi gestionali improntati all’efficienza, all’efficacia e all’economicità • Sviluppo di una gestione per obiettivi e processi • Qualificazione del concetto di separazione delle competenze e delle rispettive responsabilità • Ridefinizione e sviluppo delle funzioni di controllo, verifica e valutazione • Crescita del ruolo del cittadino-utente, degli strumenti di informazione (anche delle tecnologie informatiche) e di tutela Il processo di cambiamento nella P.A. Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato della P.A. Art.1, c.1 bis L. 241/90: “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge non disponga diversamente” •Quando la P.A. non agisce in veste autoritativa, lo fa su un piano di parità con i privati, osservando le norme di diritto comune. •In virtù della capacità giuridica generale riconosciuta alla P.A., si stabilisce il principio innovativo e democratico che lo strumento negoziale vada preferito a quello autoritativo (supremazia della P.A. Il processo di cambiamento nella P.A. Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato della P.A. Art.1, c.1 bis L. 241/90: “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge non disponga diversamente” Prevalenza del diritto pubblico o del diritto privato? Tesi prevalente: l’attività dei privati è comunque soggetta ai principi del procedimento amm.vo e a quelli della trasparenza e della pubblicità; mentre trova sviluppo il ricorso a “strumenti privatitici” Il processo di cambiamento nella P.A. Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato della P.A. •L’azione amministrativa è retta anche da norme di diritto privato (vedasi art. 3, c. 1-ter D.Lgs. 502/92 e ss.mm.; normativa sul rapporto di lavoro ex D.Lgs. 165/01) •La linea di demarcazione è costituita da carattere di autoritatività dell’azione •Il diritto privato è la regola per gli atti non autoritativi (salvo legge) e viceversa Il processo di cambiamento nella P.A. Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato della P.A. D.Lgs. 502/92 e ss.mm.: • art. 3, c. 1: le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale e sono disciplinate con atto aziendale di diritto privato • art. 3, c. 1-ter: le aziende agiscono mediante atti di diritto privato…….le forniture di beni e servizi sotto la “soglia comunitaria” sono contrattate secondo le norme del diritto privato Il processo di cambiamento nella P.A. Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività di diritto privato della P.A. D.Lgs. 165/2001: •art. 2, c. 2: i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa • art. 63, c. 1: sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro, ad eccezione dei procedimenti concorsuali Il processo di cambiamento nella P.A. Processo di riforma della P.A. avviato dai primi anni ‘90 UN DUPLICE OBIETTIVO contenere la spesa pubblica migliorare l’efficacia degli interventi e la soddisfazione del cittadino - utente Il processo di cambiamento nella P.A. Sviluppo di meccanismi gestionali improntati all’efficienza, all’efficacia e all’economicità • Sviluppo in senso aziendalistico della macchina pubblica (utilizzo di strumenti gestionali tipicamente aziendali) • impegno per la piena soddisfazione degli obiettivi prefissati (mission e programmazione) • creare valore per i cittadini-utenti Il processo di cambiamento nella P.A. Sviluppo di una gestione per obiettivi e processi Sistemi complessi di programmazione Adozione di tecniche e sistemi di pianificazione e valutazione strategica Adozione di strumenti di controllo di gestione (es. budget) Sviluppo dei sistemi di verifica dei risultati e della produttività Sviluppo di organizzazioni coerenti con tecniche di gestione per progetti e per processi Il processo di cambiamento nella P.A. Principali contenuti del cambiamento •Interventi sull’organizzazione - autonomia statutaria (da burocratica a adhocratica: limiti posti dai vincoli normativi, di controllo, di tutela della legalità e certezze per la collettività ): leggi sulla semplificazione amministrativa e sul procedimento (leggi Bassanini e l. 241 ess.mm.) •meccanismi gestionali (programmazione e controllo, sistema per obiettivi e verifica risultati – aut sourcing – partecipazione aziende): varie normative Il processo di cambiamento nella P.A. Principali contenuti del cambiamento •Interventi sul sistema delle responsabilità (separazione delle funzioni, incarichi a termine): D.Lgs. 165/2001, vedi anche nuova funzione del D.G. negli EE.LL. •Interventi sulla valutazione dirigenziale (sul comportamento e suoi risultati): 165/01, normative settoriali e CC.NN.LL. Il processo di cambiamento nella P.A. Principali contenuti del cambiamento •Interventi sul rapporto con il cittadino-utente (informazione, partecipazione, diritto di accesso, trasparenza, responsabilità, semplificazione, privacy) •Interventi in materia di controllo (pochi esterni, molti interni: D.Lgs. 286/99 – l.142/90) Il processo di cambiamento nella P.A. Le principali normative caratterizzanti il cambiamento •“leggi Bassanini”: riforma P.A. e semplificazione amministrativa •Decr. Lgs. 165/2001 •L. 241/90 e sua riforma con l. 15/2005 •L. 675/96 come ridefinita nel codice 1/1/2004 •Decr.Lgs. 286/99 sui controlli interni Il processo di cambiamento nella P.A. Le principali normative caratterizzanti il cambiamento “leggi Bassanini”: •L. 59/97 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa •L. 127/97 Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo •Decr. Lgs. 112/98 Conferimento funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione capo I l. 15/3/97 n. 59 Il processo di cambiamento nella P.A. “leggi Bassanini” (segue): •L. 191/98 Modifiche ed integrazioni alle leggi 59/97 e 127/97, nonché norme in materia di formazione……… •L. 50/99 Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – legge semplificazione 1998 •L. 340/2000 Disposizioni per la delegificazione e per la semplificazione di procedimenti amministrativi (sportello unico imprese – modifiche l. 241 in materia di conferenze servizi) •L. 229/03 Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – legge semplificazione 2001 Il processo di cambiamento nella P.A. Le principali normative caratterizzanti il cambiamento Decr. Lgs. 165/2001: •Art. 2, c. 1: principi organizzativi amm.ni pubbliche: Perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, con verifiche periodiche ed eventuali adeguamenti Flessibilità organizzativa Integrazione tra gli uffici e dovere di comunicazione interna ed esterna Garanzia di trasparenza e di imparzialità dell’azione amm.va Armonizzazione degli orari di servizio alle esigenze dell’utenza •Art. 2, cc. 2 e 3: privatizzazione del rapporto di lavoro Il processo di cambiamento nella P.A. Le principali normative caratterizzanti il cambiamento Decr. Lgs. 165/2001: •Art. 4: separazione tra funzioni di indirizzo politico-amm.vo e di gestione (adozione atti e provvedimenti amm.vi, gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, organizzazione risorse umane) •Capo II del Tit. II: Norme sulla dirigenza •Art. 11: istituzione URP •Art. 63: controversie relative ai rapporti di lavoro: giudice ordinario (giudice del lavoro), ad eccezione di quelle inerenti le procedure concorsuali Il processo di cambiamento nella P.A. Il procedimento amministrativo e il diritto di accesso Il processo di cambiamento nella P.A. Legge 241/90: “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” riformata con Legge 15/2005 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, Concernenti norme generali sull’azione amministrativa” Il processo di cambiamento nella P.A. Contenuti principali della Legge 241/90: •Principi (econ., efficacia e pubblicità – conclusione certa – motivazione – autorità per ricorsi) •Responsabile procedimento (obbligo di determinazione) •Partecipazione al procedimento (comun. avvio e diritto presentazione docum.) •Semplificazione amministrativa (conferenza di servizi: casi di obbligatorietà) •Accesso ai documenti (chi ne ha interesse, regolamentazione documenti esclusi) Il processo di cambiamento nella P.A. Contenuti principali della riforma (l. 15/2005): 1. Principi generali dell’azione amministrativa e rapporti tra diritto pubblico e diritto privato 2. Procedimento amministrativo 3. Efficacia, esecuzione e invalidità provvedimento 4. Accesso ai documenti Il processo di cambiamento nella P.A. Contenuti principali della riforma (l. 15/2005): 1. Principi generali dell’azione amministrativa La trasparenza I principi comunitari Quando la P.A. non agisce in veste di Autorità è su un piano di parità con i privati e osserva le norme del diritto comune (preferenza dello strumento negoziale, quando possibile, al provvedimento) Il processo di cambiamento nella P.A. Contenuti principali della riforma (l. 15/2005): 2. Procedimento amministrativo: • • • • • • • • • scadenza: entro 90 gg. (invece di 30) uso della telematica maggiore importanza del resp. proced. avvio del procedimento (comunicazione termini, rimedi contro l’inerzia della P.A., data presentazione istanza per proced. a iniziativa di parte) preavviso di diniego accordi procedimentali conferenza servizi (raddoppio termini per indizione) Autocertificazione (acquisizione d’ufficio) D.I.A. e silenzio-assenso Il processo di cambiamento nella P.A. Contenuti principali della riforma (l. 15/2005): 3. Efficacia, esecuzione e invalidità provvedimento: •La legge sul procedimento diventa anche legge sul provved. •Il provvedimento sfavorevole acquista efficacia solo con la comunicazione al destinatario (provv. recettizio) •La P.A. può dare esecuzione ai propri provv. in modo diretto e coattivo (esecutorietà) •Di norma un provvedimento efficace è immediatamente esecutivo •Alla P.A. è riconosciuto un diritto potestativo di recesso unilaterale dal contratto nei seguenti casi: •Non esecuzione prestazione •Per le prestazioni ancora da eseguire •Annullabilità d’ufficio di un provvedimento illegittimo (ex tunc) Il processo di cambiamento nella P.A. Contenuti principali della riforma (l. 15/2005): 4. Accesso ai documenti: • • Diventa principio generale dell’attività amministrativa Deve essere ricollegato con le disposizioni ex art. 117 C.: • • • Spetta alla potestà esclusiva dello Stato in relazione ai “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” Le regioni e gli enti locali potranno dare garanzie ulteriori, secondo i propri regolamenti Il diritto di accesso viene esteso anche ai soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi Il processo di cambiamento nella P.A. Contenuti principali della riforma (l. 15/2005): 4. Accesso ai documenti: • • • • Non è esercitabile per informazioni che non hanno assunto la veste di documento È negato per gli atti normativi e generali, di pianificazione, di programmazione, coperti da segreto di stato e per alcuni dati dei documenti concorsuali (psico-attitudinali e tributari) È negato come strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. Deve essere garantito per curare e difendere i propri interessi giuridici (salvo i limiti posti dal codice sulla privacy) Il processo di cambiamento nella P.A. La privacy Il processo di cambiamento nella P.A. La legge sulla privacy Legge 31/12/96 n. 675 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Modificata e integrata con ulteriori nove D. Lgs. Abrogata con Decr. Lgs. N. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali (CODICE SULLA PRIVACY) Il codice sulla privacy Il Decr. Lgs 196 è diviso in tre parti 1^ parte: disposizioni generali – adempimenti e regole del trattamento sia per il settore pubblico che privato 2^ parte: dedicata a settori specifici (completamento disciplina per il settore sanitario) 3^ parte: tutele amm.ve e giurisdizionali (anche rafforzamento sanzioni amministrative e penali) Il codice sulla privacy PROBLEMATICHE PIU’ RILEVANTI TRATTATE • sanità • lavoro • trattamento dati personali in ambito giudiziario • Pubblica amministrazione • Liste elettorali • Telecomunicazioni • Spamming •Internet, vidiosorveglianza, direct marketing, ecc. •Sanzioni •Misure di sicurezza •Notificazione •Consenso •informativa Il codice sulla privacy Concetti generali L’impianto normativo intende garantire che il trattamento – automatizzato o meno – dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, integrando i generici riferimenti già presenti nella Costituzione PRINCIPI GENERALI CHIUNQUE HA DIRITTO ALLA “PROTEZIONE” DEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO PRINCIPI GENERALI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEVE ESSERE EFFETTUATO NEL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI DELLA DIGNITA’ DELL’INTERESSATO PRINCIPI GENERALI LA TUTELA DELLA PRIVACY VIENE GARANTITA ANCHE DAI PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE PROCEDURE ARMONIZZAZIONE TUTELE ED INCOMBENZE PIU’ OMOGENEE RISPETTO AL RANGO DEI DIRITTI DA TUTELARE EFFICACIA CAPACITA’ DEL SISTEMA DI GARANTIRE UN PIU’ ELEVATO LIVELLO DI OSSERVANZA DEI PRINCIPI DELLA MATERIA PRINCIPI GENERALI IL PRINCIPIO DI NECESSITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATI MINIMIZZARE IL RICORSO A DATI PERSONALI E IDENTIFICATIVI I SISTEMI INFORMATIVI E I SOFTWARE DEVONO ESSERE CONFIGURATI IN MODO DA EFFETTUARE IL TRATTAMENTO, QUANDO E’ POSSIBILE, MEDIANTE DATI ANONIMI O ALTRE MODALITA’ IN MODO DA CONSENTIRE L’IDENTIFICAZIONE DELL’INTERESSATO SOLO IN CASO DI NECESSITA’ PRINCIPI GENERALI: Destinatari TUTTI I SOGGETTI CHE TRATTANO DATI PERSONALI ENTI PUBBLICI SOGGETTI PUBBLICI SOGGETTI PRIVATI ECONOMICI PRINCIPI GENERALI: Destinatari AMBITO GIUDIZIARIO FORZE DI POLIZIA AMBITO PUBBLICO SPECIFICI SETTORI SCOPI STORICI STATISTICI O SCIENTIFICI AMBITO SANITARIO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE PRINCIPI GENERALI: Destinatari SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO E ASSICURATIVO COMUNICAZIONI ELETTRONICHE LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA SPECIFICI SETTORI GIORNALISMO MARKETING DIRETTO PRINCIPI GENERALI: Oggetto TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI GIUDIZIARI PRINCIPI GENERALI: Definizioni DATO PERSONALE QUALUNQUE INFORMAZIONE RELATIVA A: PERSONA FISICA PERSONA GIURIDICA ENTE O ASSOCIAZIONE IDENTIFICATI O IDENTIFICABILI PRINCIPI GENERALI: Definizioni DATO SENSIBILE DATO PERSONALE IDONEO A RIVELARE OPINIONI POLITICHE ORIGINE RAZZIALE ED ETNICA CONVINZIONI RELIGIOSE, FILOSOFICHE O DI ALTRO GENERE STATO DI SALUTE E VITA SESSUALE ADESIONE A PARTITI, SINDACATI, ASSOCIAZIONI OD ORGANIZZAZIONI A CARATTERE RELIGIOSO, FILOSOFICO, POLITICO O SINDACALE PRINCIPI GENERALI: Definizioni Attenzione specifica ai cosiddetti “dati sensibili” Possono essere trattati solo in presenza di autorizzazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali PRINCIPI GENERALI: Definizioni TRATTAMENTO DEI DATI QUALUNQUE OPERAZIONE O INSIEME DI OPERAZIONI RIGUARDANTI RACCOLTA, REGISTRAZIONE, ORGANIZZAZIONE, CONSERVAZIONE, ELABORAZIONE, MODIFICAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI. ESEGUITE: CON L’AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI SENZA L’AUSILIO DI STRUMENTI ELETTRONICI PRINCIPI GENERALI: Definizioni TITOLARE DEL TRATTAMENTO PERSONAFISICA PERSONAGIURIDICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE QUALSIASI ALTRO ENTE, ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO CON COMPETENZA A DECIDERE IN ORDINE ALLE FINALITA’, ALLE MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ED ALLA LORO SICUREZZA PRINCIPI GENERALI: Definizioni RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PERSONA FISICA PERSONA GIURIDICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE QUALSIASI ALTRO ENTE, ASSOCIAZIONE OD ORGANISMO PREPOSTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI. I COMPITI AD ESSO AFFIDATI DEVONO ESSERE ANALITICAMENTE SPECIFICATI PER ISCRITTO. TITOLARE E RESPONSABILE POSSONO COINCIDERE PRINCIPI GENERALI: Definizioni INCARICATO CHI TRATTA I DATI PERSONALI SULLA BASE DELLE AUTORIZZAZIONI SCRITTE DAL TITOLARE O DAL RESPONSABILE DIRITTI DELL’INTERESSATO (Art. 7 Cod. Privacy) L’INTERESSATO E’ TITOLARE DI UN AMPIO NUMERO DI SITUAZIONI SOGGETTIVE GIURIDICHE ATTIVE: CONOSCERE SE I PROPRI DATI SONO CONSERVATI O COMUNQUE RACCOLTI PRESSO QUALCHE STRUTTURA CHIEDERE ED OTTENERE IL LORO AGGIORNAMENTO, LA LORO RETTIFICA E/O INTEGRAZIONE CHIEDERE ED OTTENERE LA CANCELLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E/O IL BLOCCO DEI DATI TRATTATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE DIRITTI DELL’INTERESSATO: Diritto di accesso ai dati personali (art. 7 Cod. Privacy) LA CONFERMA DELL’ESISTENZA O MENO DI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO, ANCHE SE NON ANCORA REGISTRATI L’INTERESSATO HA DIRITTO DI OTTENERE LA COMUNICAZIONE DEI DATI IN FORMA INTELLIGIBILE DIRITTI DELL’INTERESSATO: Altri diritti (art. 7 Cod. Privacy) DELL’ORIGINE DEI DATI PERSONALI DELLE FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DELLA LOGICA APPLICATA IN CASO DI TRATTAMENTO EFFETTUATO TRAMITE STRUMENTI ELETTRONICI L’INTERESSATO HA DIRITTO DI OTTENERE L’INDICAZIONE DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE, DEI RESPONSABILI. DEI SOGGETTI O DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI. DIRITTI DELL’INTERESSATO: Esercizio dei diritti I DIRITTI DELL’INTERESSATO SONO ESERCITATI CON RICHIESTA RIVOLTA SENZA FORMALITA’ E ANCHE TRAMITE UN INCARICATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ALLA RICHIESTA DELL’INTERESSATO VIENE FORNITO IDONEO RISCONTRO SENZA RITARDO DIRITTI DELL’INTERESSATO: Modalità di esercizio LA RICHIESTA AL TITOLARE O RESPONSABILE PUO’ ESSERE TRASMESSA ANCHE MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA POSTA ELETTRONICA TELEFAX IL GARANTE PUO’ INDIVIDUARE ALTRI SISTEMI DI TRAMISSIONE IN CONSIDERAZIONE DI NUOVE SOLUZIONI TECNOLOGICHE DOVERI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI: la notificazione al Garante E’ UNA DICHIARAZIONE CON LA QUALE IL SOGGETTO PREPOSTO AL TRATTAMENTO RENDE NOTA AL GARANTE L’ESISTENZA DI UNA ATTIVITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI SCADENZA: • 30/4/04 •PRIMA DI INIZIO TRAT. DOVERI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI: obbligo di protezione dei dati personali IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEVE ADOTTARE OPPORTUNI ACCORGIMENTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI MISURE MINIME EX ALL. B) DEL CODICE Misure di Sicurezza Entro il 31 DICEMBRE 2005 • • • • • • • • Documento Programmatico sulla Sicurezza Il documento deve indicare: i criteri tecnici per la protezione dei locali interessati; i criteri per la sicurezza delle trasmissioni dei dati; un piano di formazione degli incaricati sui rischi e sui modi di prevenzione; le misure da adottare per garantire l’integrita' dei dati; i rischi che incombono sui dati; le misure per garantire l’integrita' dei dati; i criteri per il ripristino dei dati; i criteri da adottare per la cifratura dei dati sensibili. La privacy in ambito sanitario PRIVACY SANITA’ IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO E’ OGGETTO DI UNA SPECIFICA DISCIPLINA, VOLTA AD ASSICURARE ADEGUATI STANDARD DI: RISERVATEZZA SICUREZZA PRIVACY SANITA’: Notificazione GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE GLI ORGANISMI SANITARI PUBBLICI SONO TENUTI A NOTIFICARE AL GARANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CUI INTENDONO PROCEDERE SOLO NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 37 COD. PRIVACY PRIVACY SANITA’: Notificazione OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE GENETICI RACCOLTA DI DATI BIOMETRICI INDICANTI LA POSIZIONE GEOGRAFICA DI PERSONE OD OGGETTI MEDIANTE UNA RETE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PRIVACY SANITA’: Notificazione OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE PROCREAZIONE ASSISTITA DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE E LA VITA SESSUALE, TRATTATI A FINI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI SANITARI PER VIA TELEMATICA RELATIVI A BANCHE DATI O ALLA FORNITURA DI BENI INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE PRIVACY SANITA’: Notificazione OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE RILEVAZIONE DI MALATTIE MENTALI, INFETTIVE E DIFFUSIVE DATI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE E LA VITA SESSUALE, TRATTATI A FINI DI SIEROPOSITIVITA’ TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA PRIVACY SANITA’: Notificazione IL GARANTE PUO’ INDIVIDUARE, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO ALTRI TRATTAMENTI SUSCETTIBILI DI RECARE PREGIUDIZIO AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’ DELL’INTERESSATO EVENTUALI TRATTAMENTI NON SUSCETTIBILI DI RECARE PREGIUDIZIO AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’ DELL’INTERESSATO SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE SOTTRATTI ALL’OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE PRIVACY SANITA’: Notificazione PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004 “Dati genetici e biometrici” I PROFESSIONISTI CHE TRATTANO DATI GENETICI E BIOMETRICI INDIVIDUALMENTE SONO ESONERATI DAL TRATTAMENTO I MEDICI CHE IN FORMA ASSOCIATA CONDIVIDONO I TRATTAMENTI CON ALTRI PROFESSIONISTI PRIVACY SANITA’: Notificazione PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004 “Dati genetici e biometrici” IL TRATTAMENTO DI DATI GENETICI NON VA NOTIFICATO QUANDO IL PROFESSIONISTA, NELL’AMBITO DI ORDINARI RAPPORTI CON IL PAZIENTE, VIENE OCCASIONALMENTE A CONOSCENZA DI INFORMAZIONI DI TIPO GENETICO (ESAME DI SCREENING; INDAGINI PRENATALI; DIAGNOSI E CURA DI DETERMINATE PATOLOGIE GENETICHE) PRIVACY SANITA’: Notificazione PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004 “Dati genetici e biometrici” L’ESONERO NON OPERA INVECE PER I TRATTAMENTI DI DATI GENETICI E BIOMETRICI EFFETTUATI DA STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE (AZIENDE OSPEDALIERE; CASE DI CURA; AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI; LABORATORI DI ANALISI) PRIVACY SANITA’: Notificazione PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004 LE CONSIDERAZIONI SULL’ESONERO ESPRESSE IN TEMA DI DATI GENETICI E BIOMETRICI PER I PROFESSIONISTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO INDIVIDUALMENTE O IN FORMA ASSOCIATA VALGONO ANCHE PER I TRATTAMENTI RELATIVI A: PROCREAZIONE ASSISTITA INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE SIEROPOSITIVITA’ PRIVACY SANITA’: Notificazione PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004 LE CONSIDERAZIONI SULL’ESONERO ESPRESSE IN TEMA DI DATI GENETICI E BIOMETRICI PER I PROFESSIONISTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO INDIVIDUALMENTE O IN FORMA ASSOCIATA VALGONO ANCHE PER I TRATTAMENTI RELATIVI A: RILEVAZIONE DI MALATTIE MENTALI TRAPIANTI RILEVAZIONE DI MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE PRIVACY SANITA’: Notificazione PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004 “Prestazione di servizi sanitari online” RELATIVI AD UNA BANCA DATI LE PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI ON-LINE VANNO NOTIFICATE SOLO SE I SERVIZI SONO: PRESTATI PER VIA TELEMATICA PRIVACY SANITA’: Notificazione PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DEL 26 APRILE 2004 “Prestazione di servizi sanitari online” USANO LA POSTA ELETTRONICA PER DIALOGARE CON I PAZIENTI NON DEVONO NOTIFICARE I MEDICI CHE: EFFETTUANO PRENOTAZIONI PER GLI ASSISTITI PRIVACY SANITA’:Comunicazione ATTO TRAMITE IL QUALE VIENE DATA CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI A UNO O PIU’ SOGGETTI DETERMINATI DIVERSI DALL’INTERESSATO, IN QUALUNQUE FORMA, ANCHE MEDIANTE LA LORO MESSA A DISPOSIZIONE O CONSULTAZIONE PRIVACY SANITA’ CONSENSO “INFORMATO” E CONSENSO PRIVACY PARERE DEL 23 LUGLIO 2004 IL GARANTE HA INVITATO AD ACQUISIRE IL CONSENSO “INFORMATO” CONTESTUALMENTE AL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PRIVACY SANITA’ CONSENSO “INFORMATO” E’ ESPRESSIONE DELLA AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE CHE DA SOGGETTO PASSIVO/DESTINATARIO DI DECISIONI PRESE DA ALTRI ASSUME IL RUOLO DI PROTAGONISTA DELLE DECISIONI SULLA PROPRIA SALUTE. E’ FINALIZZATO AD OTTENERE IL CONSENSO DEL PAZIENTE AD UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE E A “SPIEGARE” I RISCHI DELL’INTERVENTO SANITARIO. GLI ELEMENTI DEL CONSENSO INFORMATO SONO: PROGNOSI; DIAGNOSI; MODALITA’ DELL’INTERVENTO; RISCHI E BENEFICI; DURATA DEL PERCORSO POST-OPERATORIO PRIVACY SANITA’ MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE DEVONO ESSERE ADOTTATE MISURE IDONEE A GARANTIRE IL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE PRIVACY SANITA’ MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE ORDINI DI PRECEDENZA E DI CHIAMATA CHE PRESCINDANO DALL’INDIVIDUAZIONE NOMINATIVA DEI SOGGETTI INTRODUZIONE DI BARRIERE DI CORTESIA GARANZIA CHE POSSA ESSERE DATA, AI SOLI TERZI LEGITTIMATI, NOTIZIA O CONFERMA DI UNA PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO PROCEDURE DIRETTE A PREVENIRE NEI CONFRONTI DI ESTRANEI UN’ESPLICITA CORRELAZIONE TRA L’INTERESSATO E REPARTI STRUTTURE, INDICATIVA DELL’ESISTENZA DI UN PARTICOLARE STATO DI SALUTE PRIVACY SANITA’ MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE ACCORGIMENTI VOLTI AD ASSICURARE CHE SIA DATA, ANCHE PER VIA TELEFONICA, NOTIZIA DI UNA PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO AI SOLI TERZI LEGITTIMATI A RICEVERLA DOVERE DI RISPETTARE LA VOLONTA’ DEI RICOVERATI DI NON RICEVERE VISITE PROCEDURE, ANCHE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, VOLTE A PREVENIRE LA CONOSCENZA, DA PARTE DI ESTRANEI, DI UN PARTICOLARE STATO DI SALUTE DEL PAZIENTE SOTTOPOSIZIONE DEGLI INCARICATI NON TENUTI PER LEGGE AL SEGRETO PROFESSIONALE A REGOLE DI CONDOTTA ANALOGHE AL SEGRETO PROFESSIONALE PRIVACY SANITA’ COMUNICAZIONI DI DATI AL PAZIENTE TRAMITE UN MEDICO DESIGNATO: • DALL’INTERESSATO ovvero • DAL TITOLARE MODALITA’ TRAMITE ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE DIVERSI DAI MEDICI: • CHE ABBIANO RAPPORTI DIRETTI CON I PAZIENTI • SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE PER ISCRITTO DA PARTE: - DEL TITOLARE ovvero - DEL RESPONSABILE PRIVACY SANITA’ COMUNICAZIONI DI DATI AL PAZIENTE ALL’INTERESSATO I DATI PERSONALI IDONEI A RIVELARE LO STATO DI SALUTE POSSONO ESSERE RESI NOTI: A CHI ESERCITA LEGALMENTE LA POTESTA’ AD UN PROSSIMO CONGIUNTO AD UN FAMILIARE, NEI CASI DI: • IMPOSSIBILITA’ FISICA • INCAPACITA’ DI AGIRE • INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE PRIVACY SANITA’ PRESCRIZIONI / RICETTE MEDICHE MEDICINALI A CARICO DEL S.S.N. MODELLO RICETTA: GENERALITA’ DELL’INTERESSATO SEPARATE DALLA PRESCRIZIONE AL FINE DI RISALIRE ALLA SUA IDENTITA’ SOLO IN CASO DI NECESSITA’ PRIVACY SANITA’ PRESCRIZIONI / RICETTE MEDICHE LEGGE 138/2004 MODIFICA AL CODICE L’OBBLIGO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA DI APPOSIZIONE SULLA RICETTA DI UN TAGLIANDO SOPRA LE GENERALITA’ E L’INDIRIZZO DELL’ASSISTITO E’ ORA SUBORDINATO AD UN ESPLICITA RICHIESTA DI QUEST’ULTIMO PRIVACY SANITA’ PRESCRIZIONI / RICETTE MEDICHE MEDICINALI NON A CARICO DEL S.S.N. MODELLO RICETTA: GENERALITA’ DELL’INTERESSATO NON APPOSTE UNICA ECCEZIONE: CASO IN CUI IL MEDICO RITENGA INDISPENSABILE RISALIRE ALLA SUA IDENTITA’ PRIVACY SANITA’ CARTELLE CLINICHE : PRINCIPI COMPRENSIBILITA’ DEI DATI SEPARAZIONE DEI DATI DEL PAZIENTE DA QUELLI DI ALTRI INTERESSATI PRIVACY SANITA’ CARTELLE CLINICHE LA CANCELLAZIONE DEI DATI IN UNA CARTELLA CLINICA PUO’ AVVENIRE SOLO IN CASO DI TRATTAMENTO DEI DATI IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE. L’INTERESSATO PUO’ SEMPRE ESERCITARE LA FACOLTA’ DI OTTENERE AGGIORNAMENTO, RETTIFICAZIONE O INTEGRAZIONE DEI SUOI DATI PRIVACY SANITA’ CARTELLE CLINICHE : ACCESSO/VISIONE L’ACCESSO DA PARTE DI SOGGETTO “PAZIENTE” INTERESSATO E’ POSSIBILE SOLO PER: FAR VALERE O DIFENDERE UN DIRITTO DI RANGO PARI A QUELLO DELL’INTERESSATO, OVVERO CONSISTENTE IN UN DIRITTO DELLA PERSONALITA’ O IN ALTRO DIRITTO INVIOLABILE TUTELARE, IN CONFORMITÀ CON LA LEGGE, UNA SITUAZIONE DI RANGO PARI A QUELLO DELL’ INTERESSATO, OVVERO CONSISTENTE IN UN DIRITTO DELLA PERSONALITÀ O IN ALTRO DIRITTO INVIOLABILE PRIVACY SANITA’ CARTELLE CLINICHE SPETTA ALLE STRUTTURE SANITARIE ACCERTARE CASO PER CASO, LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER IL DIRITTO DI ACCESSO (NOTA DEL 15 OTTOBRE 2004) PRIVACY SANITA’ PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE COMUNICATO STAMPA 9 MARZO 1999 LE RIVISTE MEDICHE E LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE NON DEVONO CONTENERE DATI CHE POSSONO IDENTIFICARE GLI INTERESSATI PRIVACY SANITA’ SCREENING DELLA POPOLAZIONE COMUNICATO STAMPA 8 GENNAIO 1999 UNA A.U.S.L. PUO’ OTTENERE DAI COMUNI GLI ELENCHI AGGIORNATI DELLA POPOLAZIONE SE DEVE EFFETTUARE SCREENING ED INDAGINI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED ALLA LOTTA AI TUMORI PRIVACY SANITA’ VIDEOSORVEGLIANZA COMUNICATO STAMPA 20 GENNAIO 1999 LE A.U.S.L. E LE A.O. CHE INTENDANO ISTALLARE APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO O IL REPARTO DI RIANIMAZIONE, PER EFFETTUARE CONTROLLI SULLA SICUREZZA DEVONO SISTEMARE GLI APPARECCHI IN MODO TALE DA RACCOGLIERE SOLO I DATI STRETTAMENTE NECESSARI. PRIVACY SANITA’ NOTIZIE SULLA PRESENZA DEI DEGENTI BOLLETTINO N. 5 DEL 1998 LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI PREVEDE SOLO COME ECCEZIONE CHE UN DEGENTE POSSA CHIEDERE CHE LA SUA PRESENZA NON VENGA RESA NOTA. SONO VIETATE LE DIRETTIVE CHE PREVEDONO CHE SIA NEGATA OGNI INFORMAZIONE SULLA PRESENZA DEI DEGENTI NEI REPARTI OSPEDALIERI PRIVACY SANITA’ NUOVO PROVVEDIMENTO GENRALE DEL GARANTE 9/11/05 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Dignità dell’interessato, in particolare per le fasce deboli Riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni Notizie su prestazioni di pronto soccorso Dislocazione dei pazienti nei reparti Distanza di cortesia Ordine di precedenza e di chiamata Correlazione tra paziente reparto o struttura Regole di condotte per gli incaricati Comunicazione di dati all’interessato Altro Sanzioni Sanzioni Amministrative ILLECITO AMMINISTRATIVO Art. 161 T.U. Omessa o inidonea informativa all’interessato - per tutti i dati - per dati sensibili o per rischi specifici SANZIONE – Art.162 T.U. Cessione di dati in violazione di norme – Comunicazione di dati sanitari direttamente all’interessato Da 3.000 a 18.000 euro Da 5.000 a 30.000 euro La sanzione puo’ essere triplicata, se inefficace Da 5.000 a 30.000 euro Da 5.000 a 30.000 euro Sanzioni Amministrative ILLECITO AMMINISTRATIVO Art. 163 T.U. Omessa o incompleta notificazione al Garante Art.164 T.U. Omissione di informazioni o documenti richiesti dal Garante • SANZIONE Da 10.000 a 60.000 euro Da 4.000 a 24.000 euro Sanzione accessoria: pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sui giornali Sanzioni Penali ILLECIT0 PENALE – SANZIONE Art. 167 T.U. Trattamento di dati personali in violazione delle seguenti norme : - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari - Norme sul consenso destinate ai soggetti privati - Norme sulle comunicazioni elettroniche Se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione Reclusione da 6 a 18 mesi Reclusione da 6 a 24 mesi Sanzioni Penali ILLECIT0 PENALE – SANZIONE Art. 167 T.U. Trattamento di dati personali in violazione delle seguenti - norme Principi :applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari - Norme sul trattamento che presenta rischi specifici - Divieti di comunicazione e diffusione per i soggetti privati - Norme sui trasferimenti vietati Reclusione da 1 a 3 anni Sanzioni Penali SANZIONE ILLECIT0 PENALE Art.168 T.U. Falsita' nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante Reclusione da 6 mesi a 3 anni Art.169 T.U. Omessa adozione delle misure di sicurezza Arresto fino a 2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 euro. Successivamente,si ha un termine, prorogabile fino a 6 mesi, per l’adozione delle misure di sicurezza – – Sanzioni Penali ILLECIT0 PENALE Art. 170 T.U. Inosservanza dei provvedimenti del Garante SANZIONE – Art. 113 T.U. Violazione del divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore – Art. 114 T.U. Violazione del divieto di controllo a distanza del lavoratore – • Arresto da 3 mesi a 2 anni Arresto da 15 giorni ad un anno e ammenda da 154 a 1.549 euro Arresto da 15 giorni ad un anno e ammenda da 154 a 1.549 euro Pena accessoria: pubblicazione della sentenza Risarcimento Danni Trattamento dati Conseguenze: ATTIVITA' PERICOLOSA (art.2050 c.c.). “Inversione dell’onere della prova” : ai fini dell’esclusione della responsabilita’, il soggetto deve dare la PROVA POSITIVA di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste dall legge ed idonee ad evitare i rischi