corso integrato di
diritto e politiche del personale
LEZIONI DI
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Burchietti
indice argomenti trattati
1. Definizione di diritto amministrativo
a. Nozioni
b. Le fonti
2. La Pubblica Amministrazione:
a. Definizione
b. L’attività amministrativa e i suoi strumenti
c. I cambiamenti e le principali normative intervenute negli
ultimi anni:
 Il cambiamento in atto:
• Rapporti tra attività di diritto amministrativo e
attività di diritto privato
• I contenuti del cambiamento
 Le principali normative caratterizzanti i cambiamento
indice argomenti trattati
3. Gli strumenti di accesso alle banche dati giuridiche
4. Il sistema dei controlli
5. Competenze e responsabilità degli organi istituzionali e
aziendali
6. Competenze e responsabilità dei dirigenti e relativi strumenti
di valutazione e verifica
Il diritto amministrativo - nozione
Disciplina giuridica della P.A. nella sua organizzazione, nei
suoi beni e nelle attività ad essa peculiari e nei rapporti che si
instaurano tra la stessa P.A. e gli altri soggetti
dell’ordinamento
•Zanobini: è quella parte del diritto pubblico che ha per
oggetto l’organizzazione, i mezzi, le forme di
attività della P.A. ed i conseguenti rapporti
giuridici fra la medesima e gli altri soggetti
Il diritto amministrativo - nozione
Sandulli:
il diritto che regola (in modo rilevante per i
terzi) l’organizzazione della P.A. e l’attività
amministrativa
Diritto amm.vo sostanziale
Studia le fonti, i soggetti, i beni,
gli atti e i rapporti
Diritto amm.vo processuale
Studia i mezzi per la difesa dei
Diritti e degli interessi dei singoli
(persone fisiche o giuridiche) nei
Confronti della P.A.
gli atti amministrativi - nozione
• Zanobini: “atto amministrativo è qualunque dichiarazione
di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio
compiuto da un soggetto di P.A. nell’esercizio di una
potestà amministrativa
gli atti amministrativi - nozione
Non sono atti amministrativi:
 gli atti amministrativi di diritto privato, anche se
compiuti da soggetti di P.A.
 gli atti che, pur avendo il contenuto dell’atto amm.vo,
sono posti in essere da organi del potere legislativo e del
potere giudiziario (es. atti inerenti i rapporti di impiego
adottati dai Presidenti delle Camere)
 gli atti di diritto pubblico emanati da soggetti della P.A.,
ma non nell’esercizio della potestà amministrativa (es.
legislativa del Geverno e delle Regioni, gli atti di
giurisdizione amm.va: sentenze C.di S., TAR, C. dei C.)
Gli atti politici emanati nell’esercizio di una potestà di
governo
Il provvedimento amministrativo - nozione
Quegli atti tipici e nominati posti essere dalla P.A. e
consistenti in manifestazioni di volontà destinate ad
influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei soggetti
cui sono destinati
È l’atto amministrativo con cui si conclude il
procedimento amministrativo
Non sono provvedimenti gli atti amministrativi con
valenza giuridica interna alla sfera dell’Amministrazione
(regolamenti, indirizzi, pareri, proposte, valutazioni
tecniche, certificazioni,ecc.)
Il procedimento amministrativo - nozione
Insieme di atti, fatti ed attività, tutti tra loro connessi
e concorrenti complessivamente all’emanazione del
provvedimento amministrativo
Forma della “funzione”
Le fonti del diritto amministrativo
Definizione: fatti e atti produttivi di norme giuridiche
(materia del diritto cost.)
• fonti primarie: disciplinano l’esercizio del potere amministrativo
ed i soggetti pubblici
• fonti secondarie: sono atti soggettivamente amm.vi (prodotte da
autorità amministrative)
Le fonti del diritto amministrativo
Rapporti tra le fonti
(sono regolati secondo due principi)
La gerarchia
graduazione in
scala gerarchica
La parità
equivalenza
delle fonti (eccezionale)
Le fonti del diritto amministrativo
Gerarchia delle fonti
1. Costituzione e leggi cost.
2. Legislazione ordinaria
primaria
1° grado: leggi e atti aventi forza
di legge (Stato, Governo, Regioni)
2° grado: D. Lgs e leggi reg.li
delegate dallo Stato
3. Atti di normazione
secondaria
4. consuetudine
• regolamenti (art.87 C. - l. 400/88)
•Ordinanze
•Statuti enti minori
Le fonti del diritto amministrativo
Fonti normative e Diritto amministrativo
1. FONTI LEGISLATIVE
2. FONTI COMUNITARIE
3. FONTI SOGGETTIVAMENTE AMMINISTRATIVE
Le fonti del diritto amministrativo
Le norme comunitarie
I regolamenti
Le direttive
Atti di portata generale,
obbligatori e direttamente
applicabili
Devono essere applicati dal
giudice interno anche
disapplicando la legge
nazionale (sentenza Corte
Cost. 170/84)
Sono vincolanti rispetto al
risultato, ma non sulla
forma e sulle modalità
scelte da ciascuno Stato
(vi sono anche alcune
direttive direttamente
applicabili:self executing)
Le fonti del diritto amministrativo
I regolamenti
•Fanno parte delle fonti soggettivamente amministrative (sono
emanati da organi amm.vi titolari di potere normativo)
•Tipologia:
Regolamenti governativi (esecutivi, attuativi/integ.,
indipendenti, di organizzazione, di deligificazione): DPR
Regolamenti ministeriali/interminist.: DPCM, DM
Statuti e regolamenti regionali
Statuti e regolamenti EE.LL.
La pubblica amministrazione - nozione
AMMINISTRAZIONE
1. In senso oggettivo indica condotta, gestione, governo di
qualcosa:
• Attività che un qualunque soggetto, persona fisica o
giuridica, svolge in modo continuativo per curare i
propri interessi e perseguire i propri scopi
• Organizzazione di persone e mezzi messi in atto da
un determinato soggetto per perseguire i propri fini
La pubblica amministrazione - nozione
AMMINISTRAZIONE
2. In senso soggettivo indica le amministrazioni regolate da
norme giuridiche per la soddisfazione di interessi
pubblici:
• Attività posta in essere dalle persone giuridiche
pubbliche e dagli organi che hanno competenza
alla cura degli interessi dei soggetti pubblici
• Organizzazione amministrativa pubblica
tipicizzata dal nostro ordinamento giuridico
La pubblica amministrazione - nozione
concetto di pubblica amministrazione
Amministrazione pubblica = complesso degli Enti pubblici
dotati di capacità giuridica
autoritatività) e quindi
centri di potere
Caratteristiche dell’Ente pubblico:
• è tipicizzato dalla legge (non ha autonomia istitutiva o soppressiva)
• è finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico (vedasi anche
artt. 11 e 14 L. 59/97 in materia di trasformazione di alcuni enti)
• gode di supremazia rispetto ad altri soggetti
• è soggetto al controllo pubblico
La pubblica amministrazione - nozione
concetto di pubblica amministrazione
D.Lgs. 29/93, art. 1, c. 2:
“ per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le
aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le
Comunità montane e loro consorzi, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
CCIAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale”
L’attività amministrativa della P.A. – concetti
generali
Tipi di attività amministrativa:
•Attiva: quando la P.A. agisce operativamente per
realizzare i propri fini
•Consultiva: espressione di pareri e orientamenti ad
altre autorità
•Di controllo: attività di giudizio sulla legittimità e/o
il merito dell’operato di coloro cui sono demandati i
compiti di amministrazione attiva
L’attività amministrativa della P.A. – concetti
generali
Principi costituzionali dell’attività amministrativa
(art. 97 C. “ I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge in modo che sia assicurato il buon
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”):
•Di legalità
•Di imparzialità
•Di buona amministrazione
•Di responsabilità
•Di azionabilità
•Di sussidiarietà
L’attività amministrativa della P.A. – concetti
generali
Principio di legalità
Corrispondenza dell’attività amministrativa alle
prescrizioni di legge (principio generale dell’ordinamento
italiano: vedi anche artt. 24 e 113 della C.)
L’attività amministrativa della P.A. – concetti
generali
Principio di impazialità
accesso garantito a tutti e trasparenza, divieto di usare
favoritismi e parzialità, atteggiamento di neutralità
La P.A. è tenuta ad usare regole e comportamenti non
discriminanti e quindi deve tutelare il diritto di ciascuno
ad avere rapporti con essa, senza disparità di trattamento
L’attività amministrativa della P.A. – concetti
generali
Principio di buona amministrazione
“l’attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di
efficacia e di pubblicità…..” (art.1 c.1 L. 241/90)
L’attività amministrativa della P.A. – concetti
generali
Principio di responsabilità
“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di
diritti”
L’attività amministrativa della P.A. – concetti
generali
Principio di azionabilità
“contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi” (art.
113 C.)
L’attività amministrativa della P.A. – concetti
generali
Principio di sussidarietà
In caso di inerzia della P.A. competente, l’amministrazione
di livello superiore ha il potere sostitutivo
Integrazione fra le funzioni della P.A. in relazione ad altri
due principi: eguaglianza e solidarietà
Molto rilevante soprattutto nel quadro dei rapporti StatoRegioni-EE.LL. (vedasi art. 3 c.5 del T.U. Enti Locali, artt.
118 e 120 C., art. 4 l. 59/97, l.c. 3/2001)
sussidarietà verticale (centro – periferia)
sussidarietà orizzontale (tra enti diversi)
Il processo di cambiamento nella P.A.
• Espansione dell’attività di diritto privato della P.A.
• Sviluppo di meccanismi gestionali improntati
all’efficienza, all’efficacia e all’economicità
• Sviluppo di una gestione per obiettivi e processi
• Qualificazione del concetto di separazione delle
competenze e delle rispettive responsabilità
• Ridefinizione e sviluppo delle funzioni di controllo,
verifica e valutazione
• Crescita del ruolo del cittadino-utente, degli
strumenti di informazione (anche delle tecnologie
informatiche) e di tutela
Il processo di cambiamento nella P.A.
Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività
di diritto privato della P.A.
Art.1, c.1 bis L. 241/90: “la pubblica amministrazione, nell’adozione
di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto
privato salvo che la legge non disponga diversamente”
•Quando la P.A. non agisce in veste autoritativa, lo fa su un piano di
parità con i privati, osservando le norme di diritto comune.
•In virtù della capacità giuridica generale riconosciuta alla P.A., si
stabilisce il principio innovativo e democratico che lo strumento
negoziale vada preferito a quello autoritativo (supremazia della P.A.
Il processo di cambiamento nella P.A.
Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività
di diritto privato della P.A.
Art.1, c.1 bis L. 241/90: “la pubblica amministrazione,
nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo
le norme di diritto privato
salvo che la legge non disponga diversamente”
Prevalenza del diritto pubblico o del diritto privato?
Tesi prevalente: l’attività dei privati è comunque soggetta ai principi
del procedimento amm.vo e a quelli della trasparenza e della
pubblicità; mentre trova sviluppo il ricorso a “strumenti privatitici”
Il processo di cambiamento nella P.A.
Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività
di diritto privato della P.A.
•L’azione amministrativa è retta anche da norme di diritto privato
(vedasi art. 3, c. 1-ter D.Lgs. 502/92 e ss.mm.; normativa sul
rapporto di lavoro ex D.Lgs. 165/01)
•La linea di demarcazione è costituita da carattere di autoritatività
dell’azione
•Il diritto privato è la regola per gli atti non autoritativi (salvo
legge) e viceversa
Il processo di cambiamento nella P.A.
Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività
di diritto privato della P.A.
D.Lgs. 502/92 e ss.mm.:
• art. 3, c. 1: le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con
personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale e sono
disciplinate con atto aziendale di diritto privato
• art. 3, c. 1-ter: le aziende agiscono mediante atti di diritto
privato…….le forniture di beni e servizi sotto la “soglia
comunitaria” sono contrattate secondo le norme del diritto privato
Il processo di cambiamento nella P.A.
Rapporto tra attività di diritto amministrativo e attività
di diritto privato della P.A.
D.Lgs. 165/2001:
•art. 2, c. 2: i rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del
codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa
• art. 63, c. 1: sono devolute al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di
lavoro, ad eccezione dei procedimenti concorsuali
Il processo di cambiamento nella P.A.
Processo di riforma della P.A. avviato dai primi anni ‘90
UN DUPLICE OBIETTIVO
contenere la
spesa pubblica
migliorare l’efficacia
degli interventi e la
soddisfazione del
cittadino - utente
Il processo di cambiamento nella P.A.
Sviluppo di meccanismi gestionali improntati
all’efficienza, all’efficacia e all’economicità
• Sviluppo in senso aziendalistico della macchina pubblica
(utilizzo di strumenti gestionali tipicamente aziendali)
• impegno per la piena soddisfazione degli obiettivi prefissati
(mission e programmazione)
• creare valore per i cittadini-utenti
Il processo di cambiamento nella P.A.
Sviluppo di una gestione per obiettivi e processi
 Sistemi complessi di programmazione
 Adozione di tecniche e sistemi di pianificazione e valutazione
strategica
 Adozione di strumenti di controllo di gestione (es. budget)
 Sviluppo dei sistemi di verifica dei risultati e della produttività
 Sviluppo di organizzazioni coerenti con tecniche di gestione
per progetti e per processi
Il processo di cambiamento nella P.A.
Principali contenuti del cambiamento
•Interventi sull’organizzazione - autonomia statutaria
(da burocratica a adhocratica: limiti posti dai vincoli
normativi, di controllo, di tutela della legalità e certezze
per la collettività ): leggi sulla semplificazione
amministrativa e sul procedimento (leggi Bassanini e l.
241 ess.mm.)
•meccanismi gestionali (programmazione e controllo,
sistema per obiettivi e verifica risultati – aut sourcing –
partecipazione aziende): varie normative
Il processo di cambiamento nella P.A.
Principali contenuti del cambiamento
•Interventi sul sistema delle responsabilità
(separazione delle funzioni, incarichi a termine):
D.Lgs. 165/2001, vedi anche nuova funzione del
D.G. negli EE.LL.
•Interventi sulla valutazione dirigenziale (sul
comportamento e suoi risultati): 165/01, normative
settoriali e CC.NN.LL.
Il processo di cambiamento nella P.A.
Principali contenuti del cambiamento
•Interventi sul rapporto con il cittadino-utente
(informazione, partecipazione, diritto di accesso,
trasparenza, responsabilità, semplificazione,
privacy)
•Interventi in materia di controllo (pochi esterni,
molti interni: D.Lgs. 286/99 – l.142/90)
Il processo di cambiamento nella P.A.
Le principali normative caratterizzanti il cambiamento
•“leggi Bassanini”: riforma P.A. e semplificazione
amministrativa
•Decr. Lgs. 165/2001
•L. 241/90 e sua riforma con l. 15/2005
•L. 675/96 come ridefinita nel codice 1/1/2004
•Decr.Lgs. 286/99 sui controlli interni
Il processo di cambiamento nella P.A.
Le principali normative caratterizzanti il cambiamento
“leggi Bassanini”:
•L. 59/97 Delega al governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
•L. 127/97 Misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
•Decr. Lgs. 112/98 Conferimento funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in
attuazione capo I l. 15/3/97 n. 59
Il processo di cambiamento nella P.A.
“leggi Bassanini” (segue):
•L. 191/98 Modifiche ed integrazioni alle leggi 59/97 e 127/97,
nonché norme in materia di formazione………
•L. 50/99 Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi – legge semplificazione 1998
•L. 340/2000 Disposizioni per la delegificazione e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi (sportello unico
imprese – modifiche l. 241 in materia di conferenze servizi)
•L. 229/03 Interventi in materia di qualità della regolazione,
riassetto normativo e codificazione – legge semplificazione 2001
Il processo di cambiamento nella P.A.
Le principali normative caratterizzanti il cambiamento
Decr. Lgs. 165/2001:
•Art. 2, c. 1: principi organizzativi amm.ni pubbliche:
Perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità, con verifiche periodiche ed eventuali
adeguamenti
Flessibilità organizzativa
Integrazione tra gli uffici e dovere di comunicazione interna
ed esterna
Garanzia di trasparenza e di imparzialità dell’azione amm.va
Armonizzazione degli orari di servizio alle esigenze
dell’utenza
•Art. 2, cc. 2 e 3: privatizzazione del rapporto di lavoro
Il processo di cambiamento nella P.A.
Le principali normative caratterizzanti il cambiamento
Decr. Lgs. 165/2001:
•Art. 4: separazione tra funzioni di indirizzo politico-amm.vo e di
gestione (adozione atti e provvedimenti amm.vi, gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, organizzazione risorse
umane)
•Capo II del Tit. II: Norme sulla dirigenza
•Art. 11: istituzione URP
•Art. 63: controversie relative ai rapporti di lavoro: giudice
ordinario (giudice del lavoro), ad eccezione di quelle inerenti le
procedure concorsuali
Il processo di cambiamento nella P.A.
Il procedimento amministrativo
e
il diritto di accesso
Il processo di cambiamento nella P.A.
Legge 241/90: “nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”
riformata con
Legge 15/2005
“Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241,
Concernenti norme generali sull’azione amministrativa”
Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della Legge 241/90:
•Principi (econ., efficacia e pubblicità – conclusione certa – motivazione – autorità
per ricorsi)
•Responsabile procedimento (obbligo di determinazione)
•Partecipazione al procedimento (comun. avvio e diritto presentazione docum.)
•Semplificazione amministrativa (conferenza di servizi: casi di obbligatorietà)
•Accesso ai documenti (chi ne ha interesse, regolamentazione documenti esclusi)
Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):
1. Principi generali dell’azione amministrativa e
rapporti tra diritto pubblico e diritto privato
2. Procedimento amministrativo
3. Efficacia, esecuzione e invalidità provvedimento
4. Accesso ai documenti
Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):
1. Principi generali dell’azione amministrativa
La trasparenza
I principi comunitari
Quando la P.A. non agisce in veste di Autorità
è su un piano di parità con i privati e osserva le
norme del diritto comune (preferenza dello strumento
negoziale, quando possibile, al provvedimento)
Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):
2. Procedimento amministrativo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
scadenza: entro 90 gg. (invece di 30)
uso della telematica
maggiore importanza del resp. proced.
avvio del procedimento (comunicazione termini,
rimedi contro l’inerzia della P.A., data presentazione
istanza per proced. a iniziativa di parte)
preavviso di diniego
accordi procedimentali
conferenza servizi (raddoppio termini per indizione)
Autocertificazione (acquisizione d’ufficio)
D.I.A. e silenzio-assenso
Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):
3. Efficacia, esecuzione e invalidità provvedimento:
•La legge sul procedimento diventa anche legge sul provved.
•Il provvedimento sfavorevole acquista efficacia solo con la
comunicazione al destinatario (provv. recettizio)
•La P.A. può dare esecuzione ai propri provv. in modo diretto e
coattivo (esecutorietà)
•Di norma un provvedimento efficace è immediatamente
esecutivo
•Alla P.A. è riconosciuto un diritto potestativo di recesso
unilaterale dal contratto nei seguenti casi:
•Non esecuzione prestazione
•Per le prestazioni ancora da eseguire
•Annullabilità d’ufficio di un provvedimento illegittimo (ex tunc)
Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):
4. Accesso ai documenti:
•
•
Diventa principio generale dell’attività amministrativa
Deve essere ricollegato con le disposizioni ex art. 117 C.:
•
•
•
Spetta alla potestà esclusiva dello Stato in relazione ai “livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”
Le regioni e gli enti locali potranno dare garanzie ulteriori,
secondo i propri regolamenti
Il diritto di accesso viene esteso anche ai soggetti portatori
di interessi pubblici o diffusi
Il processo di cambiamento nella P.A.
Contenuti principali della riforma (l. 15/2005):
4. Accesso ai documenti:
•
•
•
•
Non è esercitabile per informazioni che non hanno assunto
la veste di documento
È negato per gli atti normativi e generali, di pianificazione,
di programmazione, coperti da segreto di stato e per alcuni
dati dei documenti concorsuali (psico-attitudinali e
tributari)
È negato come strumento di controllo generalizzato
dell’operato della P.A.
Deve essere garantito per curare e difendere i propri
interessi giuridici (salvo i limiti posti dal codice sulla
privacy)
Il processo di cambiamento nella P.A.
La privacy
Il processo di cambiamento nella P.A.
La legge sulla privacy
Legge 31/12/96 n. 675
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali
Modificata e integrata con ulteriori nove D. Lgs.
Abrogata con
Decr. Lgs. N. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
(CODICE SULLA PRIVACY)
Il codice sulla privacy
Il Decr. Lgs 196 è diviso in tre parti
1^ parte: disposizioni generali – adempimenti e regole del
trattamento sia per il settore
pubblico che privato
2^ parte: dedicata a settori specifici (completamento disciplina
per il settore sanitario)
3^ parte: tutele amm.ve e giurisdizionali (anche rafforzamento
sanzioni amministrative e penali)
Il codice sulla privacy
PROBLEMATICHE PIU’ RILEVANTI TRATTATE
• sanità
• lavoro
• trattamento dati personali
in ambito giudiziario
• Pubblica amministrazione
• Liste elettorali
• Telecomunicazioni
• Spamming
•Internet, vidiosorveglianza,
direct marketing, ecc.
•Sanzioni
•Misure di sicurezza
•Notificazione
•Consenso
•informativa
Il codice sulla privacy
Concetti generali
L’impianto normativo intende garantire che il
trattamento – automatizzato o meno – dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale, integrando i generici riferimenti già
presenti nella Costituzione
PRINCIPI GENERALI
CHIUNQUE HA DIRITTO ALLA “PROTEZIONE”
DEI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO
PRINCIPI GENERALI
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEVE ESSERE EFFETTUATO NEL RISPETTO
DEI DIRITTI
DELLE LIBERTA’
FONDAMENTALI
DELLA DIGNITA’
DELL’INTERESSATO
PRINCIPI GENERALI
LA TUTELA DELLA PRIVACY VIENE GARANTITA
ANCHE DAI PRINCIPI DI
SEMPLIFICAZIONE
RIDUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
E DELLE PROCEDURE
ARMONIZZAZIONE
TUTELE ED INCOMBENZE
PIU’ OMOGENEE RISPETTO
AL RANGO DEI DIRITTI DA TUTELARE
EFFICACIA
CAPACITA’ DEL SISTEMA
DI GARANTIRE UN PIU’ ELEVATO
LIVELLO DI OSSERVANZA
DEI PRINCIPI DELLA MATERIA
PRINCIPI GENERALI
IL PRINCIPIO DI NECESSITA’
NEL TRATTAMENTO DEI DATI
MINIMIZZARE IL RICORSO A DATI PERSONALI
E IDENTIFICATIVI
I SISTEMI INFORMATIVI
E I SOFTWARE
DEVONO ESSERE
CONFIGURATI IN MODO DA
EFFETTUARE IL TRATTAMENTO,
QUANDO E’ POSSIBILE, MEDIANTE DATI ANONIMI
O ALTRE MODALITA’
IN MODO DA CONSENTIRE
L’IDENTIFICAZIONE DELL’INTERESSATO
SOLO IN CASO DI NECESSITA’
PRINCIPI GENERALI: Destinatari
TUTTI I SOGGETTI
CHE TRATTANO
DATI PERSONALI
ENTI PUBBLICI
SOGGETTI PUBBLICI
SOGGETTI PRIVATI
ECONOMICI
PRINCIPI GENERALI: Destinatari
AMBITO GIUDIZIARIO
FORZE DI POLIZIA
AMBITO PUBBLICO
SPECIFICI SETTORI
SCOPI STORICI
STATISTICI O
SCIENTIFICI
AMBITO SANITARIO
LAVORO E
PREVIDENZA SOCIALE
PRINCIPI GENERALI: Destinatari
SISTEMA BANCARIO,
FINANZIARIO E
ASSICURATIVO
COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE
LIBERE PROFESSIONI E
INVESTIGAZIONE
PRIVATA
SPECIFICI SETTORI
GIORNALISMO
MARKETING DIRETTO
PRINCIPI GENERALI: Oggetto
TRATTAMENTO DEI DATI
SENSIBILI
GIUDIZIARI
PRINCIPI GENERALI: Definizioni
DATO PERSONALE
QUALUNQUE INFORMAZIONE RELATIVA A:
PERSONA FISICA
PERSONA GIURIDICA
ENTE O ASSOCIAZIONE
IDENTIFICATI
O
IDENTIFICABILI
PRINCIPI GENERALI: Definizioni
DATO SENSIBILE
DATO PERSONALE IDONEO A RIVELARE
OPINIONI POLITICHE
ORIGINE RAZZIALE ED ETNICA
CONVINZIONI RELIGIOSE, FILOSOFICHE
O DI ALTRO GENERE
STATO DI SALUTE E
VITA SESSUALE
ADESIONE A PARTITI, SINDACATI, ASSOCIAZIONI
OD ORGANIZZAZIONI A CARATTERE RELIGIOSO,
FILOSOFICO, POLITICO O SINDACALE
PRINCIPI GENERALI: Definizioni
Attenzione specifica ai cosiddetti “dati sensibili”
Possono essere trattati solo in presenza di
autorizzazione preventiva del Garante per
la protezione dei dati personali
PRINCIPI GENERALI: Definizioni
TRATTAMENTO DEI DATI
QUALUNQUE OPERAZIONE
O INSIEME DI OPERAZIONI
RIGUARDANTI RACCOLTA, REGISTRAZIONE,
ORGANIZZAZIONE, CONSERVAZIONE,
ELABORAZIONE, MODIFICAZIONE,
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI.
ESEGUITE:
CON L’AUSILIO DI
STRUMENTI ELETTRONICI
SENZA L’AUSILIO DI
STRUMENTI ELETTRONICI
PRINCIPI GENERALI: Definizioni
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
PERSONAFISICA
PERSONAGIURIDICA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
QUALSIASI ALTRO ENTE,
ASSOCIAZIONE
OD ORGANISMO
CON COMPETENZA A DECIDERE IN ORDINE
ALLE FINALITA’, ALLE MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ED ALLA LORO SICUREZZA
PRINCIPI GENERALI: Definizioni
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
PERSONA FISICA
PERSONA GIURIDICA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
QUALSIASI ALTRO ENTE,
ASSOCIAZIONE
OD ORGANISMO
PREPOSTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.
I COMPITI AD ESSO AFFIDATI DEVONO ESSERE ANALITICAMENTE
SPECIFICATI PER ISCRITTO.
TITOLARE E RESPONSABILE POSSONO COINCIDERE
PRINCIPI GENERALI: Definizioni
INCARICATO
CHI TRATTA I DATI PERSONALI
SULLA BASE DELLE AUTORIZZAZIONI SCRITTE DAL TITOLARE
O DAL RESPONSABILE
DIRITTI DELL’INTERESSATO
(Art. 7 Cod. Privacy)
L’INTERESSATO E’ TITOLARE DI UN AMPIO NUMERO DI
SITUAZIONI SOGGETTIVE GIURIDICHE ATTIVE:
CONOSCERE SE I PROPRI DATI SONO CONSERVATI
O COMUNQUE RACCOLTI PRESSO QUALCHE STRUTTURA
CHIEDERE ED OTTENERE IL LORO AGGIORNAMENTO,
LA LORO RETTIFICA E/O INTEGRAZIONE
CHIEDERE ED OTTENERE LA CANCELLAZIONE,
LA TRASFORMAZIONE E/O IL BLOCCO DEI DATI
TRATTATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Diritto di accesso ai dati personali
(art. 7 Cod. Privacy)
LA CONFERMA DELL’ESISTENZA O MENO
DI DATI PERSONALI CHE LO RIGUARDANO,
ANCHE SE NON ANCORA REGISTRATI
L’INTERESSATO HA DIRITTO
DI OTTENERE
LA COMUNICAZIONE DEI DATI
IN FORMA INTELLIGIBILE
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Altri diritti (art. 7 Cod. Privacy)
DELL’ORIGINE
DEI DATI PERSONALI
DELLE FINALITA’
E MODALITA’
DEL TRATTAMENTO
DELLA LOGICA APPLICATA
IN CASO DI TRATTAMENTO EFFETTUATO
TRAMITE STRUMENTI ELETTRONICI
L’INTERESSATO HA DIRITTO
DI OTTENERE L’INDICAZIONE
DEGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI
DEL TITOLARE, DEI RESPONSABILI.
DEI SOGGETTI O DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI
AI QUALI I DATI PERSONALI
POSSONO ESSERE COMUNICATI.
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Esercizio dei diritti
I DIRITTI DELL’INTERESSATO SONO ESERCITATI CON RICHIESTA
RIVOLTA SENZA FORMALITA’ E ANCHE TRAMITE UN INCARICATO
AL TITOLARE
DEL TRATTAMENTO
AL RESPONSABILE
DEL TRATTAMENTO
ALLA RICHIESTA DELL’INTERESSATO VIENE FORNITO IDONEO RISCONTRO
SENZA RITARDO
DIRITTI DELL’INTERESSATO:
Modalità di esercizio
LA RICHIESTA AL TITOLARE O RESPONSABILE
PUO’ ESSERE TRASMESSA ANCHE MEDIANTE
LETTERA
RACCOMANDATA
POSTA
ELETTRONICA
TELEFAX
IL GARANTE PUO’ INDIVIDUARE ALTRI SISTEMI DI TRAMISSIONE
IN CONSIDERAZIONE DI NUOVE SOLUZIONI TECNOLOGICHE
DOVERI DEI SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI:
la notificazione al Garante
E’ UNA DICHIARAZIONE CON LA QUALE IL SOGGETTO PREPOSTO AL
TRATTAMENTO RENDE NOTA AL GARANTE L’ESISTENZA DI UNA
ATTIVITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
SCADENZA:
• 30/4/04
•PRIMA DI INIZIO TRAT.
DOVERI DEI SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI:
obbligo di protezione dei dati personali
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEVE ADOTTARE OPPORTUNI
ACCORGIMENTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
MISURE MINIME
EX ALL. B) DEL CODICE
Misure di Sicurezza
Entro il
31 DICEMBRE 2005
•
•
•
•
•
•
•
•
Documento Programmatico
sulla Sicurezza
Il documento deve indicare:
i criteri tecnici per la protezione dei locali interessati;
i criteri per la sicurezza delle trasmissioni dei dati;
un piano di formazione degli incaricati sui rischi e sui modi
di prevenzione;
le misure da adottare per garantire l’integrita' dei dati;
i rischi che incombono sui dati;
le misure per garantire l’integrita' dei dati;
i criteri per il ripristino dei dati;
i criteri da adottare per la cifratura dei dati sensibili.
La privacy in
ambito sanitario
PRIVACY SANITA’
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO E’ OGGETTO
DI UNA SPECIFICA DISCIPLINA,
VOLTA AD ASSICURARE ADEGUATI STANDARD DI:
RISERVATEZZA
SICUREZZA
PRIVACY SANITA’:
Notificazione
GLI ESERCENTI
LE PROFESSIONI
SANITARIE
GLI ORGANISMI
SANITARI PUBBLICI
SONO TENUTI A NOTIFICARE AL GARANTE
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CUI INTENDONO PROCEDERE
SOLO NEI CASI PREVISTI
DALL’ART. 37 COD. PRIVACY
PRIVACY SANITA’:
Notificazione
OBBLIGO DI
NOTIFICAZIONE
GENETICI
RACCOLTA
DI DATI
BIOMETRICI
INDICANTI LA POSIZIONE GEOGRAFICA
DI PERSONE OD OGGETTI
MEDIANTE UNA RETE
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
PRIVACY SANITA’:
Notificazione
OBBLIGO DI
NOTIFICAZIONE
PROCREAZIONE ASSISTITA
DATI IDONEI A RIVELARE
LO STATO DI SALUTE
E LA VITA SESSUALE,
TRATTATI A FINI DI
PRESTAZIONE DI SERVIZI SANITARI
PER VIA TELEMATICA
RELATIVI A BANCHE DATI
O ALLA FORNITURA DI BENI
INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE
PRIVACY SANITA’:
Notificazione
OBBLIGO DI
NOTIFICAZIONE
RILEVAZIONE DI MALATTIE MENTALI,
INFETTIVE E DIFFUSIVE
DATI IDONEI A RIVELARE
LO STATO DI SALUTE
E LA VITA SESSUALE,
TRATTATI A FINI DI
SIEROPOSITIVITA’
TRAPIANTO DI ORGANI E TESSUTI
MONITORAGGIO DELLA
SPESA SANITARIA
PRIVACY SANITA’:
Notificazione
IL GARANTE PUO’ INDIVIDUARE,
CON PROPRIO PROVVEDIMENTO
ALTRI TRATTAMENTI
SUSCETTIBILI DI RECARE PREGIUDIZIO
AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’
DELL’INTERESSATO
EVENTUALI TRATTAMENTI
NON SUSCETTIBILI DI RECARE PREGIUDIZIO
AI DIRITTI E ALLE LIBERTA’
DELL’INTERESSATO
SOGGETTI ALL’OBBLIGO
DI NOTIFICAZIONE
SOTTRATTI ALL’OBBLIGO
DI NOTIFICAZIONE
PRIVACY SANITA’:
Notificazione
PROVVEDIMENTO DEL
GARANTE DEL 26 APRILE
2004
“Dati genetici e biometrici”
I PROFESSIONISTI CHE TRATTANO
DATI GENETICI E BIOMETRICI
INDIVIDUALMENTE
SONO ESONERATI
DAL TRATTAMENTO
I MEDICI CHE IN FORMA ASSOCIATA
CONDIVIDONO I TRATTAMENTI
CON ALTRI PROFESSIONISTI
PRIVACY SANITA’:
Notificazione
PROVVEDIMENTO DEL
GARANTE DEL 26 APRILE
2004
“Dati genetici e biometrici”
IL TRATTAMENTO DI DATI GENETICI NON VA NOTIFICATO
QUANDO IL PROFESSIONISTA, NELL’AMBITO DI ORDINARI
RAPPORTI CON IL PAZIENTE, VIENE OCCASIONALMENTE
A CONOSCENZA DI INFORMAZIONI DI TIPO GENETICO
(ESAME DI SCREENING; INDAGINI PRENATALI;
DIAGNOSI E CURA DI DETERMINATE
PATOLOGIE GENETICHE)
PRIVACY SANITA’:
Notificazione
PROVVEDIMENTO DEL
GARANTE DEL 26 APRILE
2004
“Dati genetici e biometrici”
L’ESONERO NON OPERA INVECE PER I TRATTAMENTI
DI DATI GENETICI E BIOMETRICI EFFETTUATI
DA STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE
(AZIENDE OSPEDALIERE; CASE DI CURA;
AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI; LABORATORI DI ANALISI)
PRIVACY SANITA’:
Notificazione
PROVVEDIMENTO DEL
GARANTE DEL 26 APRILE
2004
LE CONSIDERAZIONI
SULL’ESONERO ESPRESSE
IN TEMA DI DATI GENETICI E
BIOMETRICI PER I
PROFESSIONISTI CHE
EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
INDIVIDUALMENTE O IN FORMA
ASSOCIATA VALGONO ANCHE
PER I TRATTAMENTI
RELATIVI A:
PROCREAZIONE ASSISTITA
INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE
SIEROPOSITIVITA’
PRIVACY SANITA’:
Notificazione
PROVVEDIMENTO DEL
GARANTE DEL 26 APRILE
2004
LE CONSIDERAZIONI
SULL’ESONERO ESPRESSE
IN TEMA DI DATI GENETICI E
BIOMETRICI PER I
PROFESSIONISTI CHE
EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
INDIVIDUALMENTE O IN FORMA
ASSOCIATA VALGONO ANCHE
PER I TRATTAMENTI
RELATIVI A:
RILEVAZIONE DI MALATTIE MENTALI
TRAPIANTI
RILEVAZIONE DI MALATTIE INFETTIVE E
DIFFUSIVE
PRIVACY SANITA’:
Notificazione
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE
DEL 26 APRILE 2004
“Prestazione di servizi sanitari online”
RELATIVI AD UNA BANCA DATI
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
SANITARI ON-LINE
VANNO NOTIFICATE
SOLO SE I SERVIZI SONO:
PRESTATI PER VIA TELEMATICA
PRIVACY SANITA’:
Notificazione
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE
DEL 26 APRILE 2004
“Prestazione di servizi sanitari online”
USANO LA POSTA ELETTRONICA
PER DIALOGARE CON I PAZIENTI
NON DEVONO NOTIFICARE
I MEDICI CHE:
EFFETTUANO PRENOTAZIONI
PER GLI ASSISTITI
PRIVACY
SANITA’:Comunicazione
ATTO TRAMITE IL QUALE
VIENE DATA CONOSCENZA DEI DATI PERSONALI A UNO O PIU’ SOGGETTI DETERMINATI
DIVERSI DALL’INTERESSATO, IN QUALUNQUE FORMA,
ANCHE MEDIANTE LA LORO MESSA A DISPOSIZIONE O CONSULTAZIONE
PRIVACY SANITA’
CONSENSO “INFORMATO” E CONSENSO PRIVACY
PARERE DEL
23 LUGLIO 2004
IL GARANTE HA INVITATO
AD ACQUISIRE IL CONSENSO
“INFORMATO”
CONTESTUALMENTE
AL CONSENSO AL
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
PRIVACY SANITA’
CONSENSO “INFORMATO”
E’ ESPRESSIONE DELLA AUTODETERMINAZIONE DEL PAZIENTE CHE DA
SOGGETTO PASSIVO/DESTINATARIO DI DECISIONI PRESE DA ALTRI
ASSUME IL RUOLO DI PROTAGONISTA DELLE DECISIONI SULLA
PROPRIA SALUTE.
E’ FINALIZZATO AD OTTENERE IL CONSENSO DEL PAZIENTE AD UNA
PRESTAZIONE PROFESSIONALE E A “SPIEGARE” I RISCHI
DELL’INTERVENTO SANITARIO.
GLI ELEMENTI DEL CONSENSO INFORMATO SONO:
PROGNOSI; DIAGNOSI; MODALITA’ DELL’INTERVENTO;
RISCHI E BENEFICI; DURATA DEL PERCORSO POST-OPERATORIO
PRIVACY SANITA’
MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE
DEVONO ESSERE ADOTTATE MISURE IDONEE A GARANTIRE
IL RISPETTO
DEI DIRITTI
DELLE LIBERTA’
FONDAMENTALI
DELLA DIGNITA’
DEL PAZIENTE
PRIVACY SANITA’
MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE
ORDINI DI PRECEDENZA E DI CHIAMATA CHE PRESCINDANO
DALL’INDIVIDUAZIONE NOMINATIVA DEI SOGGETTI
INTRODUZIONE DI BARRIERE DI CORTESIA
GARANZIA CHE POSSA ESSERE DATA, AI SOLI TERZI LEGITTIMATI,
NOTIZIA O CONFERMA DI UNA PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO
PROCEDURE DIRETTE A PREVENIRE NEI CONFRONTI DI ESTRANEI
UN’ESPLICITA CORRELAZIONE TRA L’INTERESSATO E REPARTI STRUTTURE, INDICATIVA DELL’ESISTENZA DI UN PARTICOLARE
STATO DI SALUTE
PRIVACY SANITA’
MISURE A TUTELA DELLA DIGNITA’ DEL PAZIENTE
ACCORGIMENTI VOLTI AD ASSICURARE CHE SIA DATA, ANCHE PER
VIA TELEFONICA, NOTIZIA DI UNA PRESTAZIONE DI PRONTO
SOCCORSO AI SOLI TERZI LEGITTIMATI A RICEVERLA
DOVERE DI RISPETTARE LA VOLONTA’ DEI RICOVERATI DI NON
RICEVERE VISITE
PROCEDURE, ANCHE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, VOLTE A
PREVENIRE LA CONOSCENZA, DA PARTE DI ESTRANEI, DI UN
PARTICOLARE STATO DI SALUTE DEL PAZIENTE
SOTTOPOSIZIONE DEGLI INCARICATI NON TENUTI PER LEGGE AL
SEGRETO PROFESSIONALE A REGOLE DI CONDOTTA ANALOGHE AL
SEGRETO PROFESSIONALE
PRIVACY SANITA’
COMUNICAZIONI DI DATI AL PAZIENTE
TRAMITE UN MEDICO DESIGNATO:
• DALL’INTERESSATO
ovvero
• DAL TITOLARE
MODALITA’
TRAMITE ESERCENTI LE PROFESSIONI
SANITARIE DIVERSI DAI MEDICI:
• CHE ABBIANO RAPPORTI DIRETTI CON
I PAZIENTI
• SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE
PER ISCRITTO DA PARTE:
- DEL TITOLARE
ovvero
- DEL RESPONSABILE
PRIVACY SANITA’
COMUNICAZIONI DI DATI AL PAZIENTE
ALL’INTERESSATO
I DATI PERSONALI IDONEI
A RIVELARE
LO STATO DI SALUTE
POSSONO ESSERE RESI NOTI:
A CHI ESERCITA LEGALMENTE LA POTESTA’
AD UN PROSSIMO CONGIUNTO
AD UN FAMILIARE, NEI CASI DI:
• IMPOSSIBILITA’ FISICA
• INCAPACITA’ DI AGIRE
• INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE
PRIVACY SANITA’
PRESCRIZIONI / RICETTE MEDICHE
MEDICINALI
A CARICO DEL S.S.N.
MODELLO RICETTA:
GENERALITA’ DELL’INTERESSATO
SEPARATE
DALLA PRESCRIZIONE
AL FINE DI RISALIRE ALLA
SUA IDENTITA’
SOLO IN CASO DI NECESSITA’
PRIVACY SANITA’
PRESCRIZIONI / RICETTE MEDICHE
LEGGE 138/2004
MODIFICA AL CODICE
L’OBBLIGO DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E
DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
DI APPOSIZIONE SULLA RICETTA DI UN TAGLIANDO
SOPRA LE GENERALITA’ E L’INDIRIZZO DELL’ASSISTITO
E’ ORA SUBORDINATO AD UN ESPLICITA
RICHIESTA DI QUEST’ULTIMO
PRIVACY SANITA’
PRESCRIZIONI / RICETTE MEDICHE
MEDICINALI
NON A CARICO DEL
S.S.N.
MODELLO RICETTA:
GENERALITA’ DELL’INTERESSATO
NON APPOSTE
UNICA ECCEZIONE:
CASO IN CUI IL MEDICO RITENGA
INDISPENSABILE RISALIRE ALLA SUA
IDENTITA’
PRIVACY SANITA’
CARTELLE CLINICHE : PRINCIPI
COMPRENSIBILITA’
DEI DATI
SEPARAZIONE
DEI DATI DEL PAZIENTE
DA QUELLI DI ALTRI
INTERESSATI
PRIVACY SANITA’
CARTELLE CLINICHE
LA CANCELLAZIONE DEI DATI IN UNA CARTELLA CLINICA
PUO’ AVVENIRE SOLO IN CASO DI TRATTAMENTO
DEI DATI IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE.
L’INTERESSATO PUO’ SEMPRE ESERCITARE LA FACOLTA’ DI
OTTENERE AGGIORNAMENTO,
RETTIFICAZIONE O INTEGRAZIONE DEI SUOI DATI
PRIVACY SANITA’
CARTELLE CLINICHE : ACCESSO/VISIONE
L’ACCESSO DA PARTE DI
SOGGETTO
“PAZIENTE” INTERESSATO
E’ POSSIBILE SOLO PER:
FAR VALERE O DIFENDERE
UN DIRITTO DI RANGO PARI
A QUELLO DELL’INTERESSATO,
OVVERO CONSISTENTE
IN UN DIRITTO DELLA PERSONALITA’
O IN ALTRO DIRITTO INVIOLABILE
TUTELARE,
IN CONFORMITÀ CON
LA LEGGE,
UNA SITUAZIONE DI RANGO PARI
A QUELLO DELL’ INTERESSATO,
OVVERO CONSISTENTE IN
UN DIRITTO DELLA PERSONALITÀ
O IN ALTRO DIRITTO INVIOLABILE
PRIVACY SANITA’
CARTELLE CLINICHE
SPETTA ALLE STRUTTURE SANITARIE
ACCERTARE CASO PER CASO, LA SUSSISTENZA
DEI PRESUPPOSTI PER IL DIRITTO DI ACCESSO
(NOTA DEL 15 OTTOBRE 2004)
PRIVACY SANITA’
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
COMUNICATO
STAMPA
9 MARZO 1999
LE RIVISTE MEDICHE
E LE PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE NON
DEVONO CONTENERE
DATI CHE POSSONO
IDENTIFICARE GLI
INTERESSATI
PRIVACY SANITA’
SCREENING DELLA POPOLAZIONE
COMUNICATO
STAMPA
8 GENNAIO 1999
UNA A.U.S.L. PUO’ OTTENERE
DAI COMUNI GLI ELENCHI
AGGIORNATI DELLA
POPOLAZIONE SE DEVE
EFFETTUARE SCREENING
ED INDAGINI FINALIZZATE
ALLA PREVENZIONE
ED ALLA LOTTA AI TUMORI
PRIVACY SANITA’
VIDEOSORVEGLIANZA
COMUNICATO
STAMPA
20 GENNAIO 1999
LE A.U.S.L. E LE A.O. CHE
INTENDANO ISTALLARE
APPARECCHIATURE DI
VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO
IL PRONTO SOCCORSO O IL
REPARTO DI RIANIMAZIONE,
PER EFFETTUARE CONTROLLI
SULLA SICUREZZA DEVONO
SISTEMARE GLI APPARECCHI
IN MODO TALE DA
RACCOGLIERE SOLO I DATI
STRETTAMENTE NECESSARI.
PRIVACY SANITA’
NOTIZIE SULLA PRESENZA DEI DEGENTI
BOLLETTINO
N. 5 DEL 1998
LA CARTA NAZIONALE
DEI SERVIZI PREVEDE SOLO
COME ECCEZIONE CHE UN
DEGENTE POSSA CHIEDERE
CHE LA SUA PRESENZA
NON VENGA RESA NOTA.
SONO VIETATE LE
DIRETTIVE CHE PREVEDONO
CHE SIA NEGATA OGNI
INFORMAZIONE SULLA
PRESENZA DEI DEGENTI
NEI REPARTI OSPEDALIERI
PRIVACY SANITA’
NUOVO PROVVEDIMENTO GENRALE DEL GARANTE
9/11/05
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Dignità dell’interessato, in particolare per le fasce deboli
Riservatezza nei colloqui e nelle prestazioni
Notizie su prestazioni di pronto soccorso
Dislocazione dei pazienti nei reparti
Distanza di cortesia
Ordine di precedenza e di chiamata
Correlazione tra paziente reparto o struttura
Regole di condotte per gli incaricati
Comunicazione di dati all’interessato
Altro
Sanzioni
Sanzioni Amministrative
ILLECITO
AMMINISTRATIVO
Art. 161 T.U.
Omessa o inidonea
informativa
all’interessato
- per tutti i dati
- per dati sensibili o
per rischi specifici
SANZIONE
–
Art.162 T.U.
Cessione di dati in violazione
di norme
–
Comunicazione di dati sanitari
direttamente
all’interessato


Da 3.000 a 18.000 euro
Da 5.000 a 30.000 euro
La sanzione puo’ essere
triplicata, se inefficace

Da 5.000 a 30.000 euro

Da 5.000 a 30.000 euro
Sanzioni Amministrative
ILLECITO
AMMINISTRATIVO
 Art. 163 T.U.
Omessa o incompleta notificazione
al Garante
 Art.164 T.U.
Omissione di informazioni o
documenti richiesti dal Garante
•
SANZIONE

Da 10.000 a 60.000 euro

Da 4.000 a 24.000 euro
Sanzione accessoria: pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione
sui giornali
Sanzioni Penali
ILLECIT0 PENALE
–
SANZIONE
Art. 167 T.U.
Trattamento di dati personali
in violazione delle seguenti
norme :
- Principi applicabili a tutti i
trattamenti effettuati dai
soggetti pubblici
- Principi applicabili al
trattamento di dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari
- Norme sul consenso
destinate ai soggetti privati
- Norme sulle comunicazioni
elettroniche
Se il fatto consiste nella
comunicazione o
diffusione

Reclusione da 6 a 18 mesi

Reclusione da 6 a 24
mesi
Sanzioni Penali
ILLECIT0 PENALE
–
SANZIONE
Art. 167 T.U.
Trattamento di dati personali
in violazione delle seguenti
- norme
Principi :applicabili al trattamento
di dati sensibili e giudiziari
- Norme sul trattamento che
presenta rischi specifici
- Divieti di comunicazione e
diffusione per i soggetti privati
- Norme sui trasferimenti vietati

Reclusione da 1 a 3 anni
Sanzioni Penali
SANZIONE
ILLECIT0 PENALE
Art.168 T.U.
Falsita' nelle dichiarazioni
e notificazioni al
Garante

Reclusione da 6 mesi a 3
anni
Art.169 T.U.
Omessa adozione delle
misure di sicurezza

Arresto fino a 2 anni o
ammenda da 10.000 a 50.000
euro.
Successivamente,si ha un
termine,
prorogabile fino a 6 mesi,
per
l’adozione delle misure di
sicurezza
–
–
Sanzioni Penali
ILLECIT0 PENALE
Art. 170 T.U.
Inosservanza dei
provvedimenti del
Garante
SANZIONE
–
Art. 113 T.U.
Violazione del divieto di
indagini sulle opinioni
del lavoratore
–
Art. 114 T.U.
Violazione del divieto di
controllo
a distanza del lavoratore
–
•

Arresto da 3 mesi a 2
anni

Arresto da 15 giorni ad
un anno e ammenda da
154 a 1.549 euro

Arresto da 15 giorni ad
un anno e ammenda da
154 a 1.549 euro
Pena accessoria: pubblicazione della sentenza
Risarcimento Danni
Trattamento dati
Conseguenze:
ATTIVITA' PERICOLOSA
(art.2050 c.c.).
“Inversione dell’onere della prova” :
ai fini dell’esclusione della responsabilita’,
il soggetto deve dare la
PROVA POSITIVA
di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste dall
legge ed idonee ad evitare i rischi