AFFIDAMENTO DEL MINORE
L'affidamento di minore veniva discusso fino al 2009 in
due ambiti giudiziari differenti:
- presso il Tribunale per i Minorenni (TM), nei casi di
minori nati fuori del matrimonio o comunque
interessati da condizioni di disagio o possibile
adottabilità,
- e presso il Tribunale Ordinario (TO), per i minori
l’affidamento viene conteso dai genitori, in toto o in
riferimento alle loro modalità di vita e di
frequentazione con il genitore non convivente.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Nell'ambito del TO un affidamento poteva definirsi come tale o evolvere,
in condizioni di inidoneità genitoriale e/o estrema conflittualità, in un
affidamento al servizio sociale; lo stesso «affidamento al servizio»
può prevedere la conferma della fisiologica collocazione prevalente del
minore presso un genitore, oppure una collocazione eterofamiliare, in
istituto o presso un'altra famiglia.
Nell'ambito del TM c’erano due percorsi:
- quello di «volontaria giurisdizione» interessava i minori nati al di fuori del
matrimonio e seguiva un destino analogo a quello sopra riferito in merito
al TO,
- mentre quello di «adottabilità» interessava e continua ad interessare i
minori segnalati al tribunale dal servizio pubblico o dei quali comunque sia
stata evidenziata una condizione di potenziale o concreto «abbandono
morale e materiale» e, passando per «affidamento al servizio sociale», si
giunga alla dichiarazione di uno stato di adottabilità.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
In realtà il minore è affidato al Comune di residenza e
gestito dal servizio sociale dello stesso Comune,
comunque si impiega il termine di affidamento al
servizio sociale.
Sempre più spesso, infine, vi sono casi «disperanti» nei
quali la conflittualità tra gli ex coniugi (o conviventi) è
tale da determinate la concomitanza di più
procedimenti giudiziari anche di carattere penale (per
lesioni, ingiurie, omissione del mantenimento mensile o,
sempre più spesso, asseriti abusi su minore, se non
rapimento del figlio da parte di un genitore).
Il termine affidamento, infine, interessa al TM anche i
minor in attesa di adozione (affidamento preadottivo).
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
La Legge 219/2012 ha disegnato un panorama diverso
da quello prima esistente, in cui tutte le controversie
riguardanti l’affidamento e il mantenimento dei minori
passano al giudice ordinario, anche quelle relative a figli
di genitori non coniugati. Il Tribunale minorile vede
decisamente ridotte le proprie attribuzioni, ma rimane
competente per l’emissione dei provvedimenti de
potestate, ablativi o limitativi della potestà genitoriale,
previsti dagli art. 330 e seguenti del codice civile.
Questi
provvedimenti
possono
diventare
di
competenza del Tribunale ordinario in presenza di
alcuni presupposti, individuati dal testo riformato di cui
all’art. 38 disp. att. c.c.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
La norma prevede che per i procedimenti di cui
all'articolo 333 c.c., resta esclusa la competenza del
Tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso,
tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o
giudizio ai sensi dell'articolo 316 c.c. In tale ipotesi, per
tutta la durata del processo, la competenza, anche per i
provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate
nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Nelle
ipotesi di spostamento della competenza ex art. 333
c.c., per tutta la durata del processo, la competenza,
anche per i provvedimenti contemplati dalle
disposizioni richiamate nel primo periodo, ossia anche
per i provvedimenti ex artt. 330 c.c., spetta al giudice
ordinario.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Tribunale Ordinario
Art. 30 della Costituzione, che pone in carico ai due genitori il dovere e diritto
di mantenere la prole (anche se nata fuori dal matrimonio), nonché di istruire ed
educare la stessa, per proseguire tale concetto con l'art. 147 c.c., che ribadisce lo
stesso diritto/dovere, indicando che lo stesso deve «[...] tenere conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».
Data l'evoluzione dell'istituzione familiare, la norma si è man mano modificata,
giungendo, nel 2006, a una radicale riforma dell'art. 155 c.c., che in sintesi inserisce
tra i fondamentali diritti del minore anche quello alla bigenitorialità, ovvero a
mantenere ampi, stabili e non conflittuali rapporti con entrambi i genitori.
La modalità standard prevista dalla nuova normativa è quindi quella
dell'affidamento condiviso, ovvero del riconoscimento della piena pariteticità
dei genitori, con la condivisione delle decisioni di maggiore importanza e della
potestà, fermo restando i1 fatto che il minore deve comunque essere
anagraficamente registrato come residente presso uno di loro, ovvero presso
quello ove viva in modo prevalente (mentre incontra l'altro liberamente o secondo
un calendario prestabilito, di solito basato su fine settimana alternati, pomeriggi o
giorni infrasettimanali e suddivisione delle vacanze, oppure su un regime di
permanenza a settimane alternate).
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Nei casi più gravi, ove ritenga che l'affidamento o il coaffidamento siano contrari
all'interesse del minore, il giudice può disporre l'affidamento esclusivo dello stesso
a uno solo dei genitori (art. 155 bis c.c.).
Ognuna di tali previsioni può essere modificata su richiesta delle parti o di una di
esse (art. 155 ter c.c.) e il giudice stabilisce l'attribuzione della casa familiare, dando
prescrizioni sulla residenza del minore (155 quater c.c.), se occorre previo ascolto
del minore di età superiore ai 12 anni o anche più piccolo, ove capace di
discernimento, e ove necessario dando suggerimento per una mediazione
consensuale tra le parti (art.155 sexies c.c.).
In caso di controversie tra i genitori, tali da arrecare danno al minore o comunque
da ostacolare il regime di affidamento previsto, il giudice può anche disporre ai fini
del superamento dei contrasti, esercitando sanzioni nei confronti del genitore
inadempiente e addirittura disponendo un risarcimento per il minore (art. 709 bis
c.p.c.).
Se si osserva infine che, anche per i figli nati fuori dal matrimonio, sono previste
analoghe tutele, e che anche per gli stessi (L. 184 del 1983 modificata a 1. 149 del
2001) è previsto il diritto di essere educati nell'ambito della propria famiglia, il
panorama dovrebbe essere del tutto positivo.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Allo stesso modo, secondo una criteriologia condivisa, negli accertamenti
sul minore il mandato fondamentale cui deve far riferimento il perito è
quello del superiore interesse del minore, che viene considerato
come sempre prioritario rispetto all'interesse dei genitori,
essendo i genitori tenuti, sia sotto il profilo legale, sia sotto quello
criteriologico psichiatrico- forense, ad adempiere per primi a tale
superiore interesse della prole. Ciò, addirittura, viene considerato tanto
prioritario da modificare lo stesso mandato del consulente di parte, che
solo nei casi di affidamento del minore identifica la propria funzione non
nella tutela dell'interesse di parte, ma nel contributo a identificare a
migliore soluzione per il minore, anche se la stessa non coincide in tutto
con ciò che è atteso dal genitore rappresentato.
Inoltre, ormai da anni le famiglie in difficoltà possono usufruire, sia in
ambito pubblico che in ambito libero professionale, di una capillare rete di
centri e professionisti impegnati nella mediazione familiare, nella
consulenza a favore della coppia e della famiglia e, ove occorra, nella
terapia della famiglia, o nel sostegno di singoli membri della stessa.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Infine la criteriologia valutativa, del tutto coerente con i principi normativi enunciati (che sono
peraltro sanciti dalle convenzioni mondiali a tutela dell'infanzia), si ispira alle ricerche
longitudinali di Wallerstein e Kelly e di decine di epigoni, che, dal 1975 a oggi, hanno tutte
confermato come la gravità e la persistenza del trauma da separazione per i bambini siano
direttamente proporzionali alla destabilizzazione e al conflitto di lealtà indotti dalla
conflittualità familiare e dalla gravità e durata della stessa.
I cardini valutativi delle perizie in tema di affidamento del minore sono:
- stabilità di vita,
- bigenitorialità,
- promozione della condivisione genitoriale,
- identificazione del conflitto come un gravissimo fattore di nocumento al sereno e armonico
sviluppo psicoaffettivo della prole.
Con norme tanto corrette e avanzate, e con criteri del tutto coerenti e cosi radicati da
modificare addirittura lo stesso impianto deontologico dell'attività del consulente di parte,
oltre che del CTU, il settore delle consulenze in tema di affidamento del minore dovrebbe
essere una sorta di isola felice, nel quale il lavoro dei periti sia indirizzato solo alla taratura di
situazioni di transitoria difficoltà, in un contesto nel quale tutto è definito e chiaro. Invece
queste consulenze sono infernali e non vi è attività che comporti un pari livello di stress
per il consulente d'ufficio.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
La richiesta di queste valutazioni non è infatti in
alcun modo diminuita, poiché il feroce conflitto
genitoriale, basato su profonde esigenze
narcisistiche dei genitori, spesso interessa non
più l'affidamento in quanto tale, ma la
prioritaria competenza sulle specifiche aree di
responsabilità previste all'interno dello stesso
(quella sanitaria, scolastica ecc.), oltre che la
collocazione prevalente del minore e il regime
di frequentazione dello stesso con l'altro
genitore.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
I casi che giungono a perizia, d'altronde, si identificano spesso in
quelli che hanno fatto fallire i molteplici sistemi di carattere
mediatorio oggi disponibili e che, quindi, fanno giungere dinanzi al
perito parti inesorabilmente conflittuali, delle quali per assurdo
deve essere valutata l'idoneità genitoriale, in un contesto nel quale
il loro stesso comportamento esclude tale competenza ma non si
può pensare a un automatico affidamento al Comune e al servizio
sociale dei figli delle migliaia di genitori di tal fatta.
I profili di altrettanto feroce conflittualità espressi dai genitori non
coniugati, che litigano con la scusa dell'affidamento della prole in
modo del tutto analogo a quello dei soggetti coniugati che prima
erano di pertinenza del TM ora sono di pertinenza del TO.
Del pari, i casi che giungono a perizia presso il TM uniscono alle
classiche situazioni di maltrattamento, incuria e inadeguatezza,
proprie della tipologia specifica di utenza.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
In estrema sintesi, si può quindi dire che le consulenze in tema di affidamento del
minore sono per il perito le più estenuanti, difficili e pericolose, perché in esse si
incontra una quota di narcisisti patologici e di psicopatici di sicuro superiore
perfino a quella propria delle indagini in ambito penale, in un contesto nel quale
spesso coesistono numerosi procedimenti civili e penali tra le parti, e nel quale
qualsiasi reale iniziativa diretta a sottrarre alle parti la loro narcisistica contesa
viene subito svalutata e aggredita da entrambe le stesse, con azioni anche
pesantissime verso i consulenti colpevoli di aver tutelato quel minore che, per tali
genitori, è solo la posta in gioco del loro perverso conflitto.
In nessun altro ambito peritale, quindi, si deve porre altrettanta attenzione ai rischi
di coinvolgimento dei valutatori nelle dinamiche perverse che si esaminano, di
invalidazione della perizia e di sottovalutazione della gravità del caso, a fronte di
parti il cui obiettivo non è quello che affermano, ma su un piano più profondo e, si
ripete, gravemente perverso, è la continuazione della relazione con l'altro genitore,
con la trasformazione della sede giudiziaria e peritale in una sorta di club privè nel
quale sempre più soggetti (giudici civili e penali, periti, avvocati, operatori pubblici,
terapeuti, se occorre stampa e media) sono chiamati a osservare le loro miserie e,
se non fanno la massima attenzione, divengono essi stessi oggetto di possibile
strumentalizzazione, se non di persecuzione.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Ogni volta che si inizia una CTU in tema di
affidamento di minore, dal punto di vista
mentale il perito dovrebbe quindi assumere,
mutatis mutandis, un livello di attenzione e
precauzione non differente da chi dovesse
esaminare un paziente a elevatissimo rischio
infettivo, il quale, oltretutto, potenzialmente
potrebbe essere motivato a minacciare o in
modo diretto contagiare lo stesso medico o
psicologo.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
In non pochi casi, addirittura accade che gli stessi genitori che si
contrastano ferocemente in molteplici procedimenti e perizie, si
incontrino in segreto, abbiano rapporti intimi, parlino e sparlino di
chi li assiste, cerchino informazioni personali su giudici e periti e le
citino alla controparte, per poi di nuovo, al mattino, assillare
avvocati e CTP raccontando le nuove sconcezze del nemico,
chiedendo denunce dell' altro genitore per ritardi di minuti nella
riconsegna del minore, e minacciando ricusazioni, sanzioni ed
esposti verso i professionisti che non eseguano all'istante quanto
da loro preteso.
Ed è sconcertante che proprio questo tipo di accertamenti sia
quello attraverso il quale, con assoluta incoscienza, vengano
immessi nel mercato giovani professionisti, in qualità di CTU o
CTP, con un tasso di decessi alla prima azione non differente da
quello della guerra in Vietnam.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Svolgimento e problemi della CTU innanzi al Tribunale Ordinario
Per chiarezza espositiva appare opportuno differenziare la CTU esperita innanzi al TO da
quella realizzata innanzi al TM per la diversa fattispecie dell'affidamento del minore
appartenente a nuclei disgregati, se non a rischio di adottabilità.
Il quesito peritale oggi è spesso molto diverso da quelli in uso una volta, che chiedevano solo di
indicare il genitore più idoneo all'affidamento, e testimonia il grado di competenza psicologica e
di attenzione al minore espresso dai giudici delle sezioni specializzate per la famiglia, operanti
nei principali Tribunali.
Un quesito in uso, positivo nella sua completezza, è per esempio il seguente:
"Letti gli atti, sentite le parti, effettuato l'ascolto dei minori, effettuata ogni più opportuna indagine circa
l'attuale contesto famigliare, e sulla famiglia allargata, nonché su eventuali persone significative nella
vita dei coniugi e/o dei minori, assunte informazioni da terzi ove necessario (ivi compresa la scuola
frequentata dai minori), acquisita anche per il tramite delle parti, dei legali delle stesse o di eventuali
CTP tutta la documentazione rilevante inerente al caso in esame, dicano i CTU quali siano le attuali
condizioni psicologiche dei minori, quali le loro attuali esigenze affettive e non, e quale sia la natura
delle relazioni che hanno instaurato con i genitori, esprimendosi altresì sull'idoneità genitoriale di questi
ultimi. Si esprimano, in definitiva, sentiti ove nominati i consulenti di parte, su quale sia, sotto il profilo
psicologico, il miglior regime di affidamento dei minori, e su quale sia la loro migliore collocazione, e con
quale genitore maggiormente vicino a essi.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Specifichino quale sia il migliore regime di frequentazione
tra i figli e genitore non prevalentemente convivente, sempre
che non sia pia opportuno prevedere che i minori restino
collocati nella casa di famiglia,e che i genitori si alternino
nella cura dei minori con i ritmi e le modalità che i
consulenti vorranno eventualmente indicare. Dicano, infine,
se vi sia spazio per interventi di mediazione e/o di sostegno
a favore delle parti e ne illustrino le ragioni. Precisino se,
comunque, sussista la disponibilità dei coniugi a svolgere un
qualche lavoro di approfondimento personale finalizzato
anche, ove necessario, a incrementare le capacità genitoriali
di entrambi, valutando la possibilità di favorire
concretamente tali interventi nell'interesse dei genitori stessi
e dei figli.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Un quesito di questo tipo senza dubbio consente al CTU un margine ampio di manovra e apre
la possibilità per molteplici iniziative mediatorie se non terapeutiche, da espletarsi al di fuori
dalla CTU, ma sotto l'egida o la protezione della stessa. Si tratta quindi di un quesito stimolante
e costruttivo. Dal punto di vista applicativo, si ribadisce innanzitutto l'utilità che ogni esame
delle indagini peritali sia documentata con precisione, anche con la registrazione dei colloqui
con i periziandi, al fine di prevenire — prima di tutto nell'interesse dei minori a favore dei quali
il perito ha prestato giuramento — ogni possibile invalidazione dell'attività del consulente
tecnico".
Inoltre, poiché spesso gli stessi CTP si trovano esposti alla ferocissima reazione delle parti più
conflittuali, e devono scegliere tra la conferma di decisioni assunte con il CTU e un esposto o
denuncia per infedele patrocinio, in alcuni casi è opportuno registrare, o quantomeno
verbalizzare con normale sottoscrizione, anche le scelte metodologiche e le decisioni assunte
con i CTP. L'accertamento diagnostico richiede più colloqui anamnestici e diagnostici con i
genitori, l'eventuale somministrazione di reattivi mentali, l'audizione dei terzi significativi (nonni,
eventuali nuovi conviventi, tate ecc.), l'acquisizione di informazioni presso le agenzie
istituzionali interessate (scuola, pediatra, ove presenti servizio sociale, ecc.), e la valutazione del
o dei minori interessati.
L'ambito di osservazione impiegato in questo tipo di perizie può differire molto da quello
abitualmente utilizzato: di solito l'osservazione del minore ridotta al minimo, e si cerca di
effettuarla in condizioni ecologiche nel tentativo di ridurre l'esposizione dei minori il più
possibile.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Considerazioni legate all'età cronologica e al livello cognitivo ed emotivo del
minore consentiranno di effettuare scelte diverse e comunque, se possibile, è
opportuno acquisire il punto di vista del minore, facendo tuttavia attenzione al
grado di strumentalizzazione dello stesso che, quasi sempre, condiziona la sua
dichiarazione. In linea di massima si può affermare che la competenza del genitore
è valutabile in base alla sua capacità di non anteporre i propri sentimenti e interessi
(di solito molto negativi, ostili e risentiti a causa della separazione) ai diritti e
bisogni del minore, e in base alla sua effettiva disponibilità a superare le difficoltà
presenti al fine di riorganizzare, dopo la separazione, un ambiente il più possibile
sereno e rassicurante per la prole.
II problema, tuttavia, è che il nucleo centrale dello stato mentale dei genitori che
giungono a perizia — che hanno quindi un grado di conflittualità che non è stato
gestito dai precedenti livelli del filtro istituzionale (avvocati, mediatori familiari,
giudice nelle precedenti udienze ecc.) — si esterna proprio nella totale
identificazione tra la propria percezione negativa dell'ex coniuge e la sua figura
genitoriale, facendo si che la guerra portata avanti a ogni livello verso lo stesso
venga contrabbandata come impegno ai fini della tutela della prole dal contatto con
un genitore descritto come iniquo, crudele, diseducativo e immondo.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
1)
2)
3)
In linea di massima la diagnosi sui genitori e
innanzitutto centrata sulla personalità, dove
sono valutati:
la presenza di psicopatologia in uno o
entrambi i genitori;
se presente, il livello di gravità della stessa;
indipendentemente dalla gravità, se, come e
quanto la patologia può compromettere
l'idoneità genitoriale.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
In seguito si valuta il livello di conflittualità genitoriale,
tenendo conto the vi sono difficoltà nella diagnosi di
personalità dei genitori, perché l'interesse di entrambi è
mentire, e in sede peritale vi e scarso addestramento
alla rilevazione della dissimulazione, soprattutto in un
contesto dove si tratta una materia cosi ardua da
definire come la gestione dei minori.
In tal senso, è utile ribadire che il presupposto clinico
per il quale vi è una sincera collaborazione da parte del
paziente è errato nelle valutazioni in ambito peritale,
nel quale le persone non sono pazienti ma periziandi,
interessati a ottenere dalla perizia un beneficio, quindi
spesso mentono, e mentono molto.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Sono fortemente motivate in tale senso le persone ricadenti nei
sottogruppi dei disturbi di personalità: gli psicopatici (antisociali) sono un
gruppo molto problematico in questo senso, risultando seduttivi e spesso
anche simpatici, capaci di mantenere un atteggiamento corretto e
rispettoso davanti a un'autorità, e non sempre presentano precedenti
penali. In questi casi il loro obiettivo è far fallire qualsiasi tentativo di
accordo e, se non sono identificati e valutati, gli stessi possono scardinare
qualunque parere peritale, attraverso agiti di carattere comportamentale
o, più spesso, attraverso un uso perverso della procedura giudiziaria ai fini
della vanificazione di un parere peritale non condiviso.
La diagnosi sui genitori può essere integrata da una valutazione posta in
base a una prospettiva relazionale. In questi casi è opportuno valutare il
grado di conflitto tra genitori: il conflitto è minimo quando i genitori sono
capaci di cooperare, sanno discriminare i propri bisogni da quelli del
bambino, validano l'importanza dell'altro genitore, risolvono verbalmente
le proprie difficoltà e controllano le proprie emozioni negative.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Un livello di conflitto lieve comporta liti occasionali davanti ai bambini,
sporadici screditamenti dell'altro genitore, il porre domande intrusive
sulla vita dell'altro genitore al bambino e tentativi occasionali di formare
un'alleanza con il bambino contro l'altro genitore.
II conflitto è moderato quando vi sono abusi verbali senza violenza fisica, si
litiga urlando, si denigra l'altro genitore, si cerca di limitare l'accesso del
minore allo stesso minacciando sanzioni, e si ha un tentativo costante di
sviluppare una coalizione con il figlio contro di lui, determinando un grave
stress per il bambino.
Un conflitto moderatamente severo è identificabile quando i genitori si
minacciano l'uno con l'altro, anche se il bambino non è in pericolo, si
hanno minacce di violenza, con porte che sbattono e oggetti che volano, si
teme un rapimento, si litiga sempre, si aliena il bambino all'altro genitore, e
il bambino è in stress continuo.
Un conflitto severo è invece presente quando il rischio di abuso fisico o
sessuale è concreto, i genitori abusano di alcool o stupefacenti e si è in
presenza di una psicopatologia.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Il livello di conflitto è una misura dello stress a cui è sottoposto il bambino e va
valutato in relazione a quelle che sono le risorse del minore.
Come per gli psicopatici, sono da valutare attentamente anche altri sottogruppi di
personalità.
Per esempio il genitore che agisce in base a una ferita narcisistica, e che sposta
tutta la negatività sull'altro coniuge (attraverso difese come l'identificazione
proiettiva, lo splitting ecc.), che cerca di dimostrare che il coniuge cattivo e che
considera il bambino come una forma di estensione narcisistica di se stesso, è
molto problematico.
Un livello successivo di lesione narcisistica, definibile come «trauma narcisistico»,
comporta l'uso di difese proiettive molto marcate, con acting out e l'idea di salvare
il figlio dall'altro percepito come demoniaco, sempre con un diretto coinvolgimento
del bambino. In questi casi è probabile instaurazione di un'alienazione genitoriale,
con impedimento dell'accesso del minore all'altro genitore, uso perverso a tal fine
della stessa istituzione giudiziaria (come avviene nelle false denunce di abuso sul
minore, con strumentalizzazione o induzione di falso ricordo nel piccolo), o diretto
rapimento del figlio e trasferimento ad altra località (Lagazzi1983 e 1994; Summers
e Summers 2006).
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Spesso l'accertamento peritale e il ripristino della bigenitorialità del bambino sono
ostacolati dal fatto che queste personalità patologiche si sono sposate con
personalità dipendenti, passive, con bassa autostima, o, peggio, dal fatto che
entrambi i genitori sono narcisisti e psicopatici, aumentando in modo esponenziale
le azioni e reazioni in danno del minore.
In questi casi è necessario effettuare valutazioni psicologiche con reattivi mentali
(Ferracuti, 2008) ed è preferibile che la CTU sia affidata a un collegio di esperti,
anche al fine di prevenire e meglio documentare gli attacchi distruttivi che le parti
possono realizzare nei confronti del singolo CTU.
La diagnosi sul bambino, come accennato, è da esperirsi preferibilmente pensando
alla tutela del minore piuttosto che alla serrata richiesta di sempre nuovi esami a
opera delle parti, finalizzata solo a cercare nella vivisezione del figlio la
dimostrazione dell'iniquità dell'altro genitore. e quindi meglio effettuare solo gli
esami indispensabili, cercando di responsabilizzare il meno possibile lo stesso
minore in merito al peso che le sue asserzioni, spesso strumentalizzate, avranno in
danno dell'uno o dell'altro genitore.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
In tal senso è sempre auspicabile che il minore non sia esposto a accertamenti
esperiti in presenza di più adulti (CTU e CTP) e che, quindi, i consulenti di parte
ricevano copia delle registrazioni video delle sedute, o osservino le stesse
attraverso vetri unidirezionali. L'esame del bambino, infine, deve essere effettuato in
sedute in cui il piccolo sia alternativamente accompagnato dalla madre o dal padre,
in modo che sia osservata anche la sua interazione con l'uno e l'altro di essi, e che
nessuna delle parti possa dolersi del fatto di essere stata svantaggiata perché l'altro
genitore ha portato il bambino una volta in più, ottenendo così dichiarazioni del
figlio più favorevoli alla propria tesi.
Del tutto ingenuo, comunque, è pensare che bambini ed adolescenti, esposti dalla
nascita a un clima educativo e relazionale tanto malsano, se non a pressioni,
strumentalizzazioni e ricatti affettivi, non presentino a loro volta sintomi di forte
disagio, se non disturbi di anche grave rilevanza psicologica e psicopatologica,
espressi anche attraverso la piena adesione alle istanze del genitore più patologico
e l'espressione di un totale rifiuto, se non di gravissime accuse, verso l'altro
genitore.
Spesso questo crea ulteriori difficoltà, in contesti nei quali neppure la
prospettazione dei gravi problemi attuali, e dei gravissimi problemi futuri della
prole, smuove i genitori dalla propria feroce conflittualità.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
In questo tipo di consulenze, comunque, dal punto di vista valutativo il livello di
consenso tra esperti rispetto ai criteri di giudizio è scarso. Il concetto di «idoneità
genitoriale» non è infatti un concetto medico o psicologico, ma morale, e vi
dovrebbe essere consapevolezza al riguardo.
Il cardine psicologico sul quale si centrano tutte le consulenze è quello, si ripete, per il
quale il grado di disagio del minore nella separazione è direttamente proporzionale
all'esposizione alla conflittualità genitoriale e alla durata nel tempo della stessa. Tale
cardine, quindi, prevede che sia considerato, come genitore idoneo e meritevole
della collocazione prevalente del minore, quello meno conflittuale e dotato di
maggiore capacità di valorizzare l'altro genitore agli occhi del bambino.
Tuttavia, in modo quasi abitudinario, nessun periziando risponde a tali caratteristiche e
il perito deve comunque valutare in modo non teorico ma pragmatico, tenendo
conto per esempio dell'età del minore e dell'esigenza di rapporto con la madre o il
padre coerente con l'età stessa, oppure delle condizioni abitative, logistiche e di
orario lavorativo dei genitori, della distanza intercorrente tra le abitazioni degli
stessi, della presenza o meno di terzi (nuovi compagni, nonni, altri congiunti) che
possano facilitare o ostacolare la stabilità di vita del bambino e il suo rapporto con
l'altro genitore, e cosi via.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Inoltre, cosi come la personalità di uno o di entrambi i genitori è spesso il contrario di
quella che appare idonea per allevare non tanto uno o più bambini, ma anche un
animale domestico più complesso di un acaro, altrettanta problematicità si incontra
nei nuclei familiari d'origine, ma anche nei nuovi frequentatori, compagni e
conviventi, che introducono ulteriore motivo di contrasto e di complessità.
In tutto questo, per esempio, nelle consulenze disposte in sede di udienza
presidenziale, a fronte di un fortissimo e immediato contrasto tra le parti, il CTU
non deve valutare solo l'idoneità genitoriale ma anche, spesso, il fatto che il reale
motivo della feroce contesa per l'affidamento è rappresentato dall'attribuzione
della casa familiare al genitore con il quale il figlio viva in modo prevalente.
In altri casi, invece, ci si trova di fronte a madri che accoratamente lamentano di essere
state costrette da un marito perverso ad atti sessuali di gruppo, o di essere state
picchiate quotidianamente, e per questo chiedono l'affidamento esclusivo, poi basta
guardare la data di matrimonio per scoprire che le asserite vittime sono state
magari sposate con il mostro per 15 anni, generando con lui tre figli e quindi con
questo attestando che tale menage le vedeva in qualche modo consenzienti, se non
parti attive.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Altrettanto spesso, si incontrano padri cinquantenni che hanno ottenuto l'alleanza di
figli adolescenti coinvolgendo gli stessi nel tourbillon erotico- libertario della loro
vita successiva alla separazione, sovvertendo ogni contributo educativo della madre
e finanziando ogni svago del figlio, purché lo stesso esprima rifiuto e disprezzo per
la madre che lo ha sempre allevato e accudito.
Un atteggiamento umile e il più possibile tecnico è in questi casi il più idoneo. II CTU
ha una funzione diagnostica e valutativa, ha giurato di bene e fedelmente adempiere
al quesito ricevuto, e ha il dovere di riferire al giudice ciò che, in scienza e
coscienza, ritiene risponda al superiore interesse della prole, ma in contesti tanto
patologici non può pensare che, al di la dell'enunciazione delle proprie conclusioni,
il suo lavoro possa cambiare qualcosa.
In contesti tanto conflittuali qualsiasi perizia può infatti essere contestata, qualsiasi
provvedimento può essere oggetto di ricorso e revisione e, soprattutto, chi ha
risorse economiche sufficienti per una battaglia poliennale, ed è sufficientemente
psicopatico, sa che qualsiasi diritto dell'altro genitore e del figlio può essere
bloccato per anni attraverso una successiva segnalazione per asseriti abusi sessuali
sul minore.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Il CTU, quindi, nei casi a maggiore negatività sa che deve fare al
meglio il suo lavoro, ma non deve aspettarsi dallo stesso alcuna
reale possibilità di salvare il bambino, se non attraverso la radicale
proposta di un affidamento al servizio sociale con collocazione
eterofamiliare, non proponibile di fronte a genitori comunque
borghesi, se occorre altolocati, formalmente del tutto eccepibili, e
dotati di risorse e competenze tali da controbattere e vanificare
buona parte dei possibili provvedimenti giudiziari assunti a tutela
dei loro stessi figli (fermo restando che non sarebbe possibile
affidare a terzi migliaia e migliaia di minori).
Non a caso, d'altronde, spesso le vicende più conflittuali registrano
l'effettuazione di molteplici successive CTU, per l'invalidazione e la
contestazione avanzata dall'una o dall'altra parte, o spesso da
entrambe, verso i risultati peritali diversi dalle loro pretese.
29
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Ciò premesso, ogni CTU deve essere il più possibile blindata sotto il profilo
metodologico I dati tecnici devono essere argomentati ed è meglio evitare
speculazioni a carattere dinamico o teorico, che non trovano corrispondenza nel
giudizio forense, mentre è prioritario fornire una rappresentazione più possibile
chiara e adeguata di quella che è la condizione del minore in relazione al mondo
che i genitori, nella situazione di riorganizzazione (o spesso di cronico caos
conflittuale) data dalla separazione, hanno costituito intorno a lui.
Sul piano professionale, infine, il livello di esposizione dello stesso consulente tecnico
ai miasmi mentali che emanano dalla perversa situazione in esame deve essere
tenuto sempre presente dal professionista.
E' quindi indispensabile assumere sempre il massimo distacco emotivo nei confronti
delle vicende in esame, tenendo sempre presente che la messa in scena che viene
proposta interessa in ugual misura entrambi i contendenti e che, in questa palude, il
solo soggetto da tutelare è il bambino, mentre non rientra nei compiti del perito
dare ragione, o restituire una giustizia asseritamente violata, alla parte che riesce a
presentarsi come più sofferente e debole e che, spesso, e in realtà psicopatica e
perversa.
30
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Molta attenzione, infine, deve essere riservata al rapporto professionale tra
consulente d'ufficio e consulenti di parte, in un contesto nel quale spesso i
CTP sono esposti alla richiesta di un totale grado di collusione rispetto
alle pretese del genitore rappresentato e la perizia diviene di conseguenza
un estenuante terreno di conflitto procedurale e metodologico, ma nel
quale, ancor più spesso, ci si trova di fronte a CTU di esclusiva formazione
clinica, che non solo non hanno il minimo interesse verso le esigenze
procedurali proprie dell'accertamento peritale, ma addirittura
confondono la consulenza con una sorta di progetto paraterapeutico e
paramediatorio, cercando di imporre a ogni costo soluzioni concordate o
basate sull'invio in poliennali psicoterapie di tutti i membri della famiglia
esaminata.
Tutto questo contribuisce a qualificare questo tipo di accertamenti come
molto difficile ed estenuante, poiché in nessun altro tipo di perizia si
riscontra un cosi grande iato tra la relatività dei parametri valutativi e la
ferocia del contesto nel quale lo psichiatra e lo psicologo forensi sono
chiamati a intervenire.
31
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Svolgimento e problemi della CTP innanzi al Tribunale Ordinario
In contesti tanto difficili e conflittuali, la consulenza di parte è funestata quanto la CTU
dal contesto caotico e dalla pesantezza del lavoro da svolgere, tentando di
conciliare il dovere all'assistenza della parte (ovvero del fedele patrocinio») con il
mandato deontologico che impone di anteporre il superiore interesse del minore
all'interesse della parte stessa. Vi sono comportamenti che, indipendentemente
dalla richiesta della parte, debbono essere evitati.
II primo e principale di essi si identifica nell'esame del minore su richiesta di un solo
genitore e senza che il professionista, come suo dovere, avverta altro genitore. Tale
comportamento è in modo esplicito proibito dall'art. 31 del Codice Deontologico
degli Psicologi e, anche se in modo meno esplicito, censurato anche dal Codice
Deontologico Medico. Tuttavia, ancor oggi si incontrano casi nei quali la parte più
conflittuale produce certificati e relazioni di consulenti di parte, se non di
psicoterapeuti di parte, spesso oltretutto identificati nella stessa persona, che non
solo intervengono in sede peritale, ma addirittura vengono sentiti e validati come
testimoni esperti nei casi di asserito abuso sul minore. Tali figure, oltretutto, in sede
peritale violano il senso proprio del contraddittorio, essendo evidente che, se le
stesse incontrano in CTU un bambino che hanno già visto al di fuori della prassi,
alterano la pariteticità tra i consulenti delle parti e lo stesso CTU rispetto
all'acquisizione dei dati, oltre a rinforzare nel minore i vissuti evocati dalla visita di
parte effettuata e ai messaggi ricevuti in riferimento alla stessa dal genitore che lo
ha portato dal professionista con intenti strumentali.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
In purtroppo non pochi casi, poi, si assiste a una sorta di frode processuale da
parte di consulenti di parte che non solo incontrano i bambini, ma addirittura
fanno svolgere agli stessi una serie di disegni della batteria grafodiagnostica,
favorendo in modo diretto o indiretto l'effettuazione, in sede di CTU, di prove più
vicine nei risultati a quanto atteso dalla parte committente.
In altri casi, invece, la consegna sull'esecuzione seriata e selettiva delle prove viene
data al genitore strumentalizzante, come non raramente emerge attraverso le
altrettanto strumentali registrazioni di spontanee dichiarazioni del minore, da cui
emergono anche questi aspetti di pressione tecnica nei suoi confronti. Molto phi
diffusa, comunque, è la figura del consulente di parte che, di fronte a clienti di
eccezionale ferocia e ad avvocati simbiotici con gli stessi, rinuncia a imporre ciò che
ritiene giusto e si limita ad adempiere passivamente alle istanze della parte, e ancor
più diffusa è quella del CTP che si configura a priori come una sorta di iperavvocato della parte, presentandosi al cliente come il salvatore suo e della prole e
assumendo in CTU un atteggiamento aggressivo verso la controparte, i colleghi, e
chiunque esprima idee diverse da quelle attese dalla parte rappresentata.
33
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Alcuni CTP, infine, strumentalizzano lo stesso cliente, in toto alla sua soggettività e quindi
gratificandolo in pieno, per poi rivendicare il totale merito di un successo in realtà ottenuto
perché il CTU, in modo indipendente dall'attività del CTP, ha espresso una valutazione positiva
per la parte, e bofonchiando accuse di incompetenza, se non di trame e connivenze con la
controparte, e comunque di denegata giustizia, se lo stesso CTU si esprime in modo contrario.
Sul piano concreto, invece, la funzione del CTP è quella di rappresentare l'interesse della parte
rappresentando l'interesse del minore, e ciò comporta due attività, entrambe stancanti e
spesso inutili, ma doverose.
La prima è quella di far capire alla parte che il bambino è un soggetto dotato di diritti autonomi
rispetto a quelli dei genitori e che la colpa della situazione lamentata è tanto sua quanto della
controparte, anche perché è stata proprio la parte rappresentata a scegliere di avere uno o più
figli con quella stessa persona che indica come mostruosa e iniqua.
Solo dall'acquisizione di una consapevolezza autocritica, che giusto il CTP può promuovere, può
infatti prendere le mosse il superamento della conflittualità del quale il bambino necessita.
Tale impegno può sortire risultati solo se il CTP ha sufficiente autorevolezza, se la parte è
disponibile a mettersi in discussione, e se l'avvocato è disponibile a essere sinergico con il CTP
rispetto al cliente. Se manca uno di questi requisiti, tale pur doverosa promozione del
cambiamento naufraga miseramente.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Per tale motivo, è indispensabile che il CTP ponga molta attenzione prima di assumere la difesa
tecnica di un cliente, perche, come accennato, la dismissione del mandato in corso di perizia
può esporre lo stesso professionista a ritorsioni da parte dell'assistito.
La seconda attività del CTP si identifica nel cercare di promuovere, insieme al collega di
controparte, il superamento della conflittualità, proponendo anche in via stragiudiziale, e se del
caso prima della CTU, iniziative di incontro tra le parti con i rispettivi CTP, di comune
riflessione sulla condizione del bambino, e se possibile di vera e propria mediazione, poiché per
il figlio sarebbe certo preferibile ricevere il messaggio che i genitori sono stati capaci di
decidere loro di lui e del suo futuro, anziché ammettere di essere incapaci di farlo, tanto da
rendere necessario che siano un giudice e un dottore, il CTU, a decidere al posto loro.
Anche questa attività spesso fallisce, perche la controparte, o lo stesso assistito del CTP, non
l'accettano.
A questo punto, se sussistono contrasti tra quanto il CTP ritiene risponda all'interesse del minore,
e la posizione della parte, lo stesso CTP dovrebbe dismettere il mandato.
Ciò, tuttavia, come si ribadisce, non è semplice.
Il cliente, infatti, viene inviato da un avvocato, il quale a sua volta ha messo in discussione la propria
credibilità con il cliente, suggerendogli quel CTP e non un altro; non è quindi gradevole per
l'avvocato ricevere rimostranze dal cliente circa l'intransigenza del CTP indicato, e ciò può
influire sui successivi rapporti tra i due professionisti.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
In secondo luogo, se la CTU è gia iniziata la dismissione del mandato verrebbe recepita dal CTU e dalla
controparte come dimostrazione di contrasti nella difesa della parte, e ciò indebolirebbe la posizione tecnica e
processuale della parte, potenzialmente arrecando danno alla stessa.
In ultimo, vi sono i clienti che giungono all'avvocato e al CTP sulla base di un invio amichevole e fiduciario da parte
di terzi, per il quale lasciare soli gli stessi comporterebbe una scortesia verso l'inviante, come accade, per
esempio, nei casi in cui il cliente giunge su invio di un collega, che non lo può assistere direttamente ma ha
fatto il nome del CTP come persona competente e risolutiva.
L'adamantina scelta di dismissione del mandato può pertanto interessare solo i casi estremi, nei quali è impossibile
e inaccettabile continuare ad assistere un cliente ingestibile. Tale dismissione deve pertanto essere fatta con la
massima accortezza, per iscritto e in modo formale, e con la diretta supervisione di un proprio legale, in modo
da ridurre il rischio che il cliente possa strumentalizzare tale atto per una ritorsione ordinistica o giudiziaria
verso il professionista. Non si deve infatti mai, e nemmeno per un istante, dimenticare che in questi casi ci si
trova assai spesso di fronte a soggetti gravemente psicopatici, narcisisti e persecutori, che vivono da anni nel
conflitto e per il conflitto, che traggono perversa gratificazione dall'allargamento dello stesso ai professionisti e
a chiunque possa essere coinvolto, e che, se non si peritano di sacrificare a tale bisogno perverso la stessa
sanità mentale dei propri stessi figli, di certo non avranno alcuna remora verso CTU o CTP in concreto o
potenzialmente attaccabili. Ciò da un'ulteriore dimostrazione di come, nel mercato professionale, gli aurei e
palesi dettati teorici e dottrinali si stemperino – con buona pace di quei CTU e CTP di formazione clinica che
al contrario continuano a pensare che la funzione del consulente di parte si identifichi nella collaborazione
finalizzata alla tutela del bambino – quando in realtà la sua prioritaria funzione è quella di verificare e nel caso
contestare la correttezza e scientificità del lavoro dello stesso CTU e, comunque, di integrare gli aurei principi
con i limiti e le miserie tipici della realtà professionale.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
La funzione del CTP, poi, prevede, ove necessario, la contestazione critica, documentata
e motivata della relazione di CTU.
In corso di perizia la contestazione deve essere posta durante le operazioni peritali,
anche per iscritto e in modo formale, poiché non si può contestare tardivamente
qualcosa che prima si è condiviso.
Tali argomenti critici possono essere poi ripresi nella replica all'elaborato scritto di
CTU, che può mirare a una diversa interpretazione dei dati peritali, alla chiamata a
chiarimenti del CTU da parte del giudice, o al riconoscimento della globale carenza
della relazione peritale, tale da richiedere addirittura il rinnovo della perizia, con
attribuzione ad altro professionista.
Molto più agevole, invece, è l'attività del CTP, mai intervenuto sul caso, cui si trasmette
una copia dell'elaborato peritale e degli atti, con richiesta di redigere un parere pro
veritate circa la correttezza metodologica e la coerenza scientifica della relazione
tecnica in esame.
Sia la replica alla CTU cui si e partecipato, sia il parere pro veritate, debbono essere
molto chiari e recisi in merito alle critiche che vengono poste, al fine di indurre nel
giudice il dubbio, o addirittura il convincimento, in merito alla non fruibilità
dell'attività del consulente da lui stesso nominato.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
AFFIDAMENTO DEL MINORE
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
La normativa di riferimento, oltre a quanto previsto nella Costituzione, si identifica soprattutto
nella legge n. 184 del 1983, innovata dalla legge n. 149 del 28.3.2001.
La norma prevede innanzitutto il diritto del minore a crescere nella propria famiglia e il dovere
dello Stato di intervenire quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e
all'educazione dello stesso.
Di norma, pertanto, di fronte a una situazione di disagio minorile e familiare, per esempio
evidenziata ai servizi sociali dalla parte, dalla Scuola, o da altre agenzie, la prima fase della
risposta statale è rappresentata dall'intervento del servizio sociale e/o dal consultorio familiare
di zona, con l'erogazione di un range di interventi che può variare dall'assistenza economica a
quella psicologica e pediatrica, al sostegno scolastico, al sostegno alla genitorialità, all'aiuto nel
reperimento di attività lavorative e nello svolgimento di pratiche, alla messa in atto di misure di
sostegno e socializzazione per la prole, come l'affido educativo a tempo parziale (con un
educatore che allevia la famiglia da determinati impegni), la frequenza ai Centri Diurni, SocioEducativi e Estivi (dall'assistenza per i compiti alle vacanze e alle attività sportive), e cosi via. La
permanenza della situazione di disagio può indurre una segnalazione per la quale viene aperto
un fascicolo di Volontaria Giurisdizione, nel contesto del quale il TM può sentire i genitori,
impartire prescrizioni agli stessi, e in caso di loro mancata collaborazione ai fini della tutela
della prole assumere decisioni più penalizzanti.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
In caso di permanenza del disagio il TM convoca più volte i genitori, reitera prescrizioni sempre più
decise e cogenti ed ammonisce formalmente i genitori sul rischio di affidamento della prole.
Secondo l'art. 2 della legge 184 del 1983, il minore temporaneamente privo di un ambiente
familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno ed aiuto disposti, può essere affidato
temporaneamente a una famiglia idonea, ad una singola persona o, in subordine, a una comunità
di tipo familiare o a un istituto assistenziale.
L'affido, come indicato, è previsto come temporaneo, tanto da poter essere revocato, valutato
l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà che lo aveva provocato
(art. 4 della legge).
Tale misura può essere decisa con il consenso dei genitori esercenti la podestà o del tutore e, ove
lo stesso manchi, decide il Tribunale per i Minorenni, con affidamento del minore al Comune di
residenza, con diretta gestione della potestà decisionale sullo stesso da parte del servizio
sociale. La giusta nozione «temporaneità dell'affido» fa si che in alcuni casi, quando lo stesso
non può essere. prolungato, si decida per il passaggio da una procedura di affidamento a una di
adottabilità, con apertura di un diverso fascicolo innanzi al TM. Nello stesso tempo, tuttavia, ove
inevitabile, si possono praticare anche affidamenti sine die, necessari per garantire la tutela dei
minori in contesti nei quali l'adottabiilità non sia possibile nè indicata.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
La procedura di adottabilità, prevista dal Titolo II della stessa
legge,interessa una serie di soggetti adulti o minori e, in
particolare, prevede la possibilità di dichiarare lo stato di
adottabilità di minori dei quali sia accertata la situazione di
abbandono perché privi di assistenza morale o materiale da parte
dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza
di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere
transitorio [...]».
Una volta valutata la sussistenza di una condizione di abbandono
morale o materiale, non transitoria e non dovuta a forza maggiore,
il TM può disporre – se occorre previa CTU medico- psicologica –
lo stato di adottabilità, cui far seguire, dopo l'affidamento
preadottivo del minore presso la potenziale famiglia adottiva, la
dichiarazione di adozione.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
In alcuni casi di conosciuta e conclamata inidoneità genitoriale, l'affidamento al Comune e
l'attivazione di un procedimento per adottabilità possono iniziare ancor prima della nascita del
minore, o essere intrapresi immediatamente dopo la sua nascita, su segnalazione dell'ospedale,
nel caso di neonati positivi per l'uso di sostanze da parte della madre, nel periodo precedente
al parto Infine, come gia detto,
Nelle vicende di affidamento per crisi temporanea della famiglia, il bilanciamento criteriologico è
quello, del tutto empirico e spesso soggettivo, tra diritto del minore di crescere nella sua
famiglia e quello, altrettanto importante, di essere pulito, accudito e gratificato da quel minimo
di educazione, affetto, cura e rispetto che gli consentano di crescere senza diventare al più
presto psicotico, tossicodipendente, criminale o suicida.
Nelle condizioni di adottabilità, il valore giuridicamente tutelato dell'appartenenza alla famiglia
d'origine viene confrontato con la possibilità che il bambino, appunto, abbia una seconda
chanche, andando a vivere in una famiglia diversa, assumendo una nuova identità e quindi, di
fatto, divenendo un'altra persona.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
L'indagine effettuata presso il Tribunale per i Minorenni assume
connotazioni differenti a quelle del TO perché spesso si tratta di situazioni
drammatiche quando è chiamata a valutare la competenza genitoriale, e
quindi l'affidamento o la messa in adozione della prole, nei casi di
maggiore multi-problematicità familiare, con minori spesso esposti da anni
a maltrattamenti, tossicodipendenza o disturbo mentale , o abusi da parte
dei genitori.
Spesso, addirittura, accade che il perito sia chiamato a valutare la seconda
o terza generazione di nuclei cronicamente seguiti dai servizi sociali, in un
contesto nel quale la progettazione di interventi a favore dei minori è in
pratica impossibile, essendo la perizia disposta quando sono ormai fallite
tutte le misure assistenziali gia predisposte dal servizio sociale. La
disposizione della CTU può quindi avvenire nell'una o nell'altra fase del
procedimento, a seconda delle esigenze del caso.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Più spesso, comunque, nel contesto dell'affidamento del minore in
difficoltà la stessa è disposta quando i servizi sociali, che di solito
ricevono in prima istanza un mandato assistenziale, diagnostico e
valutativo dal TM, attestano la propria impotenza di fronte alla
situazione, o sono gli stessi genitori ad avanzare richiesta di una
valutazione peritale, essendo contrari a quella espressa da parte
del servizio.
La CTU in tema di adottabilità, invece, viene disposta con urgenza
quando il bambino nasce da genitori tossicodipendenti ed è
comunque probabile una sua immediata declaratoria di adottabilità,
mentre, nei casi di affidamento temporaneo divenuto cronico, può
essere disposta addirittura dopo anni di questo tipo di
collocazione precaria.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Il quesito della CTU è quindi differenziato a seconda della fattispecie. Nel caso dell'affidamento
nella famiglia in crisi, infatti, il quesito riguarda la condizione del minore e può essere cosi
strutturato:
«Dica il CTU, letti gli atti, esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, effettuati tutti gli esami
e le osservazioni ritenute necessarie, e gli eventuali accessi domiciliari e agli eventuali istituti,
acquisita la documentazione utile, quale sia la situazione del minore e le risorse affettive e
familiari esistenti e quale soluzione corrisponda ai suoi interessi, garantendogli una crescita
armonica e serena e uno sviluppo psico- affettivo equilibrato».
Oppure, in modo più dettagliato: Valutate le caratteristiche psicologiche del minore, la personalità e la
capacità affettiva dei genitori a svolgere funzioni genitoriali coerenti con le esigenze psico-affettive,
pedagogiche e di accudimento del minore, nonché le concrete risorse di altri familiari significativi, e
valutate anche altre figure non parentali egualmente significative, dica il CTU quale sia la collocazione
più opportuna per garantire una crescita serena ed equilibrata del bimbo e come debbano essere
regolamentati i suoi rapporti con il genitore o i genitori non affidatari, nell'eventualità che non sia a loro
affidato, nonché con le eventuali altre figure di riferimento. Indichi eventuali e necessarie misure di
supporto socio-assistenziali, pedagogiche e psicoterapiche delle quali il minore possa necessitare». Nel
contesto dell'adozione, invece, il quesito e in genere più secco: Dica il CTU, letti gli atti, effettuato
ogni opportuno accertamento, acquisita ogni idonea documentazione, sentiti i genitori e i congiunti del
minore, quale sia la situazione complessiva del minore, quale sia l'adeguatezza genitoriale dei genitori,
quali le risorse della famiglia allargata, e quale sia la sua migliore collocazione. Si esprima inoltre in
merito alla sussistenza di una condizione di abbandono morale materiale del minore e,
conseguentemente, circa la sussistenza dei requisiti di inemendabilià e gravità della carenza
genitoriale, necessari per la declaratoria dello stato di adottabilità dello stesso.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Si evidenzia da se la pesante delega decisionale insita nel quesito peritale, che
solitamente prevede la risposta su argomenti che costituiscono argomenti
centrali del procedimento, come la decisione sull'affidamento e il regime
di collocazione e visita, o quella – spesso paradossale – sulla migliore
soluzione per garantire la crescita equilibrata del minore e il suo corretto
sviluppo psicoaffettivo, in casi del Tribunale per i Minorenni magari
perduranti da anni e nei quali si sono gia registrati pesantissimi danni ai
bambini e, se occorre, ritardi di intervento per i quali ci si trova di fronte
a minori il cui sviluppo è gia irreparabilmente compromesso.
In questi casi, al perito pertanto viene delegata una sorta di missione
impossibile, in modo non molto dissimile da quando avverrebbe se, per
esempio, il giudice penale gli chiedesse di rispondere non sull'imputabilità,
ma sulla stessa sussistenza del reato, oltretutto risolvendo, nel poco
tempo concesso per le operazioni peritali, vicende giudiziarie spesso
perduranti da anni.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Rispondere al quesito peritale sulla competenza genitoriale e sulle
misure più idonee a garantire la corretta crescita del minore
diviene quindi talvolta paradossale, a fronte di casi nei quali il
comportamento genitoriale è non solo connotato da
maltrattamento e carente accudimento verso la prole, ma
addirittura da immediata mobilitazione legale e giudiziaria (non di
rado con azioni anche verso operatori sociali e periti) nei
confronti di chiunque intervenga ai fini di una reale tutela dei
bambini.
Tali, tuttavia, sono i contesti del nostro lavoro, in un sistema caotico
ma fortemente strutturato, nel quale non è certamente la nostra
critica a modificare competenze, celerità e funzionalità dei servizi
pubblici e del tribunale, cosi come, sicuramente, non modifica il
modo di essere di genitori multiproblematici, se occorre
appartenenti a nuclei con un'inadeguatezza e una problematicità
perduranti da generazioni.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Dal punto di vista applicativo, le possibilità che si aprono per il valutatore sono condizionate dalle
prassi e fattispecie vigenti in tema di tutela dei minori, che vanno dalla collocazione presso i
genitori con una serie di prescrizioni, all'affidamento al Comune e al servizio sociale con
collocazione familiare, all'affidamento con collocazione eterofamiliare (struttura o famiglia
affidataria), alla valutazione di adottabilità.
Il livello di difficoltà è pertanto elevato ed e appesantito da un dato di realtà: da un lato i criteri di
giudizio in questi casi possono essere molto variabili, dall'altro non esiste una specifica
codificazione su come procedere, e il tipo di valutazione che è richiesto appare in continua
evoluzione nei suoi parametri psicologici, sociali e antropologici, con evidenti difficoltà di
sistematizzazione. Nelle consulenze per il TM, infatti, emerge in modo spesso drastico il
pesante iato che separa i modelli teorici della psicologia clinica e della stessa psichiatria forense
dalle esigenze dei casi concreti, per le quali spesso il perito finisce non a ricercare il bene, ma il
meno peggio possibile per il minore, in un contesto nel quale le limitazioni di scelta imposte
dalla storia del caso si accompagnano spesso alla babelica espressione di differenti punti di vista
e obiettivi dei diversi osservatori interessati (servizi sociali, psichiatrici o per le dipendenze;
operatori comunitari o degli Istituti per minori; psicoterapeuti dei minori o dei genitori;
associazioni e operatori di volontariato; stampa invocata dai genitori insoddisfatti delle
valutazioni; consulenti di parte; precedenti CTU dei frequenti casi in cui vengono disposte più
perizie, ecc.).
47
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Si deve perciò ammettere con umiltà che in questo tipo di indagine non esistono
criteri stabili e definiti in concordia, tanto che, per esempio, un CTU che crede
nell'adozione può tendere a indicare questa prospettiva in modo massivo, mentre
un CTU convinto che la stessa possa esporre i minori a gravi crisi in fase
adolescenziale e adulta potrà indicare per quegli stessi casi un affidamento sine die,
che comunque lasci aperta la porta per un contatto tra il ragazzo e la sua pur
negativa storia familiare.
Nel contempo, il CTU è impastoiato dal fatto che il peggiore e più deteriorato
tossicodipendente, la madre più abbandonica e narcisista che abbia deciso di dare
in adozione il figlio, si fa poi viva all'undicesimo mese di affidamento preadottivo per
rivendicarlo e sparire dopo aver rovinato ogni sua prospettiva di stabilizzazione, o
la nonna che ha concepito e cresciuto quattro figli drogati e uno suicida, quando
rivendicano il possesso dei bambini, che hanno avuto la disgrazia di essere generati
nelle loro famiglie, talvolta trovano in alcuni operatori dei servizi sociali, in quelli
dei SERT, in associazioni di volontariato o religiose, e in volenterosi professionisti,
corifei pronti a ratificarli associandosi alla loro rivendicazione, perché ciò è
politicamente corretto, anche se fa trascorrere in anni di contenzioso con il TM
l'età nella quale il bambino potrebbe essere affidato o adottato.
48
AFFIDAMENTO DEL MINORE
In tal modo, il bambino non più adottabile sarà esposto a sempre nuove
destabilizzazioni, venendo sperimentalmente collocato presso l'uno o
l'altro genitore, poi ritirato dopo si riscontra che gli stessi continuano a
essere patologici e per lui dannosi, allora lo si metterà rnagari presso la
nonna o una zia, ancor peggiori, e alla fine la sola prospettiva di vita per lui
possibile, visto che nel frattempo è divenuto troppo grande anche per
essere affidato con criterio, sarà quella della comunità familiare o
dell'Istituto per minori. Nel contempo, la pur sacrosanta normativa sul
gratuito patrocinio fa si che questo tipo di utenti possa sfogare la propria
patologia inventando sempre nuove occasioni giudiziarie di contenzioso,
rivendicazione e denuncia nei confronti del TM e egli operatori che la
collettività paga perché cerchino di aiutare i figli da loro generati, mentre
una famiglia operaia, realmente in difficoltà e bisognosa di tutto, superando
anche di poco il limite del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio,
non sarà in grado, a fronte di un errore dei servizi sociali o del CTU, di
affrontare le spese giudiziarie e peritali richieste dalla protratta causa
dinanzi al TM e , se occorre, in sede di Appello.
49
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Allo stesso modo, gli stessi soggetti da generazioni multiproblematici sono
quelli che calamitano la maggioranza delle attività e risorse delle agenzie
socio-assistenziali, considerando come diritto acquisito che altri si
occupino dei loro molti figli e nipoti, e reagendo con ira, contestazione e
rivendicazione ogni volta che un ingenuo CTU chieda loro una anche
minima attivazione a favore dei minori stessi, quale, per esempio,
l'accompagnarli a scuola in orario, anziché protestare se l'educatore e il
pulmino della scuola — attivati perche loro non adempivano con
regolarità all'accompagnamento dei loro figli — non sono funzionali
rispetto alle loro soggettive esigenze. In questo caotico e amarissimo
contesto, il solo possibile criterio e quello, classico, del garantire al minore
un genitore sufficientemente buono. Ma anche questa definizione è
soggettiva. E' buono chi assume quotidianamente pesanti dosaggi di
metadone o chi assume oppiacei a giorni alterni, magari in presenza dei
figli, per poi picchiarli attribuendosi catoniane e severe funzioni
pedagogiche?
50
AFFIDAMENTO DEL MINORE
E’ buona la madre che regolarmente resta incinta e si ubriaca e fuma in
gravidanza, determinando cosi la possibilità di seri danni fetali ai figli, o lo è
quella che, magari connotata da debolezza intellettiva o psicopatologia,
cerca con il poco che ha di far felice il figlio, ma crolla dinanzi a operatori
sociali censori e svalutativi, casomai proprio gli stessi che invece
coccolano uno dei negativi soggetti fin qui citati?
E quanto è adeguata la mamma di buona famiglia (quindi con ottimi legali e
consulenti esercitanti una difesa attiva) che stacca con studiata lentezza la
testa alla bambola della figlia di 4 anni dicendo alla figlia che è cattiva se
non dice certe cose sul padre, ma è poi perfettamente a modo nel suo
relazionarsi con i consulenti, dipingendosi come vittima se non come
madre coraggiosa? Si deve riconoscere che la valutazione di questo tipo di
casi non ha alcun criterio, se non l'obiettivo della minimizzazione, quando
e possibile, dei danni già causati al minore dalla famiglia e dall'intervento
realizzato, nella consapevolezza che, comunque, nei casi più negativi è
probabile vi siano ricorsi in Appello, nuovi accertamenti peritali, e mesi e
anni di precarietà ancora regalati a un minore il cui primo diritto sarebbe
la stabilità.
51
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Svolgimento e problemi della CTP innanzi al Tribunale per i Minorenni
E in conclusione necessario precisare che non tutte le CTU disposte innanzi al TO, o al
TM, sono negative come alcune tra quelle descritte. In molti casi la collaborazione
tra CTU e CTP porta a soluzioni ottimali per la tutela dei minori e le situazioni si
risolvono. In altri casi, invece, la soluzione fornita dal CTU viene fatta accettare alle
parti e, pur non essendo ottimale, consente comunque una pacificazione del
contesto, oppure, più semplicemente, i genitori meno perversi decidono di
smettere di sperperare soldi in cause e perizie, e smettono di litigare o forse
litigano senza più fare ricorso tribunale.
Vi e poi un'amplissima serie di interventi para-peritali, come l'ascolto del minore
attribuito dal giudice a uno psicologo senza i crismi e il contraddittorio propri della
CTU, o l'assunzione di un ruolo propositivo se non decisionale da parte di
terapeuti della coppia, mediatori e operatori sociali, che consente di solito la
soluzione dei casi meno complessi, fruendo anche della collaborazione degli
avvocati delle parti, a loro volta sempre più attenti e qualificati in senso mediatorio
e transattivo, grazie alla crescente cultura della non conflittualità che si è diffusa tra
gli avvocati esperti nel diretto di famiglia.
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AFFIDAMENTO DEL MINORE
Questa positiva realtà appartiene più all'esperienza degli psicologi
clinici, e di alcuni forensi, piuttosto che a quella degli psichiatri e
psicologi forensi di maggiore esperienza, che sono in genere
chiamati dai giudici a dipanare i casi più pesanti e che finiscono per
svolgere quasi esclusivamente attività di artificieri nel quotidiano
tentativo di sminamento di quelle situazioni estreme che la
maggioranza dei professionisti incontra solo occasionalmente.
Da questa consapevolezza è derivata la nostra scelta di discutere
solo la tipologia casistica pesante, sia perché ci rivolgiamo a
professionisti dell'area forense, sia perché ottime indicazioni sulla
gestione dei casi a minore rischio patogeno si trovano in numerosi
e approfonditi contributi di prioritaria competenza clinica.
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