AFFIDAMENTO DEL MINORE L'affidamento di minore veniva discusso fino al 2009 in due ambiti giudiziari differenti: - presso il Tribunale per i Minorenni (TM), nei casi di minori nati fuori del matrimonio o comunque interessati da condizioni di disagio o possibile adottabilità, - e presso il Tribunale Ordinario (TO), per i minori l’affidamento viene conteso dai genitori, in toto o in riferimento alle loro modalità di vita e di frequentazione con il genitore non convivente. 1 AFFIDAMENTO DEL MINORE Nell'ambito del TO un affidamento poteva definirsi come tale o evolvere, in condizioni di inidoneità genitoriale e/o estrema conflittualità, in un affidamento al servizio sociale; lo stesso «affidamento al servizio» può prevedere la conferma della fisiologica collocazione prevalente del minore presso un genitore, oppure una collocazione eterofamiliare, in istituto o presso un'altra famiglia. Nell'ambito del TM c’erano due percorsi: - quello di «volontaria giurisdizione» interessava i minori nati al di fuori del matrimonio e seguiva un destino analogo a quello sopra riferito in merito al TO, - mentre quello di «adottabilità» interessava e continua ad interessare i minori segnalati al tribunale dal servizio pubblico o dei quali comunque sia stata evidenziata una condizione di potenziale o concreto «abbandono morale e materiale» e, passando per «affidamento al servizio sociale», si giunga alla dichiarazione di uno stato di adottabilità. 2 AFFIDAMENTO DEL MINORE In realtà il minore è affidato al Comune di residenza e gestito dal servizio sociale dello stesso Comune, comunque si impiega il termine di affidamento al servizio sociale. Sempre più spesso, infine, vi sono casi «disperanti» nei quali la conflittualità tra gli ex coniugi (o conviventi) è tale da determinate la concomitanza di più procedimenti giudiziari anche di carattere penale (per lesioni, ingiurie, omissione del mantenimento mensile o, sempre più spesso, asseriti abusi su minore, se non rapimento del figlio da parte di un genitore). Il termine affidamento, infine, interessa al TM anche i minor in attesa di adozione (affidamento preadottivo). 3 AFFIDAMENTO DEL MINORE La Legge 219/2012 ha disegnato un panorama diverso da quello prima esistente, in cui tutte le controversie riguardanti l’affidamento e il mantenimento dei minori passano al giudice ordinario, anche quelle relative a figli di genitori non coniugati. Il Tribunale minorile vede decisamente ridotte le proprie attribuzioni, ma rimane competente per l’emissione dei provvedimenti de potestate, ablativi o limitativi della potestà genitoriale, previsti dagli art. 330 e seguenti del codice civile. Questi provvedimenti possono diventare di competenza del Tribunale ordinario in presenza di alcuni presupposti, individuati dal testo riformato di cui all’art. 38 disp. att. c.c. 4 AFFIDAMENTO DEL MINORE La norma prevede che per i procedimenti di cui all'articolo 333 c.c., resta esclusa la competenza del Tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 c.c. In tale ipotesi, per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Nelle ipotesi di spostamento della competenza ex art. 333 c.c., per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, ossia anche per i provvedimenti ex artt. 330 c.c., spetta al giudice ordinario. 5 AFFIDAMENTO DEL MINORE Tribunale Ordinario Art. 30 della Costituzione, che pone in carico ai due genitori il dovere e diritto di mantenere la prole (anche se nata fuori dal matrimonio), nonché di istruire ed educare la stessa, per proseguire tale concetto con l'art. 147 c.c., che ribadisce lo stesso diritto/dovere, indicando che lo stesso deve «[...] tenere conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». Data l'evoluzione dell'istituzione familiare, la norma si è man mano modificata, giungendo, nel 2006, a una radicale riforma dell'art. 155 c.c., che in sintesi inserisce tra i fondamentali diritti del minore anche quello alla bigenitorialità, ovvero a mantenere ampi, stabili e non conflittuali rapporti con entrambi i genitori. La modalità standard prevista dalla nuova normativa è quindi quella dell'affidamento condiviso, ovvero del riconoscimento della piena pariteticità dei genitori, con la condivisione delle decisioni di maggiore importanza e della potestà, fermo restando i1 fatto che il minore deve comunque essere anagraficamente registrato come residente presso uno di loro, ovvero presso quello ove viva in modo prevalente (mentre incontra l'altro liberamente o secondo un calendario prestabilito, di solito basato su fine settimana alternati, pomeriggi o giorni infrasettimanali e suddivisione delle vacanze, oppure su un regime di permanenza a settimane alternate). 6 AFFIDAMENTO DEL MINORE Nei casi più gravi, ove ritenga che l'affidamento o il coaffidamento siano contrari all'interesse del minore, il giudice può disporre l'affidamento esclusivo dello stesso a uno solo dei genitori (art. 155 bis c.c.). Ognuna di tali previsioni può essere modificata su richiesta delle parti o di una di esse (art. 155 ter c.c.) e il giudice stabilisce l'attribuzione della casa familiare, dando prescrizioni sulla residenza del minore (155 quater c.c.), se occorre previo ascolto del minore di età superiore ai 12 anni o anche più piccolo, ove capace di discernimento, e ove necessario dando suggerimento per una mediazione consensuale tra le parti (art.155 sexies c.c.). In caso di controversie tra i genitori, tali da arrecare danno al minore o comunque da ostacolare il regime di affidamento previsto, il giudice può anche disporre ai fini del superamento dei contrasti, esercitando sanzioni nei confronti del genitore inadempiente e addirittura disponendo un risarcimento per il minore (art. 709 bis c.p.c.). Se si osserva infine che, anche per i figli nati fuori dal matrimonio, sono previste analoghe tutele, e che anche per gli stessi (L. 184 del 1983 modificata a 1. 149 del 2001) è previsto il diritto di essere educati nell'ambito della propria famiglia, il panorama dovrebbe essere del tutto positivo. 7 AFFIDAMENTO DEL MINORE Allo stesso modo, secondo una criteriologia condivisa, negli accertamenti sul minore il mandato fondamentale cui deve far riferimento il perito è quello del superiore interesse del minore, che viene considerato come sempre prioritario rispetto all'interesse dei genitori, essendo i genitori tenuti, sia sotto il profilo legale, sia sotto quello criteriologico psichiatrico- forense, ad adempiere per primi a tale superiore interesse della prole. Ciò, addirittura, viene considerato tanto prioritario da modificare lo stesso mandato del consulente di parte, che solo nei casi di affidamento del minore identifica la propria funzione non nella tutela dell'interesse di parte, ma nel contributo a identificare a migliore soluzione per il minore, anche se la stessa non coincide in tutto con ciò che è atteso dal genitore rappresentato. Inoltre, ormai da anni le famiglie in difficoltà possono usufruire, sia in ambito pubblico che in ambito libero professionale, di una capillare rete di centri e professionisti impegnati nella mediazione familiare, nella consulenza a favore della coppia e della famiglia e, ove occorra, nella terapia della famiglia, o nel sostegno di singoli membri della stessa. 8 AFFIDAMENTO DEL MINORE Infine la criteriologia valutativa, del tutto coerente con i principi normativi enunciati (che sono peraltro sanciti dalle convenzioni mondiali a tutela dell'infanzia), si ispira alle ricerche longitudinali di Wallerstein e Kelly e di decine di epigoni, che, dal 1975 a oggi, hanno tutte confermato come la gravità e la persistenza del trauma da separazione per i bambini siano direttamente proporzionali alla destabilizzazione e al conflitto di lealtà indotti dalla conflittualità familiare e dalla gravità e durata della stessa. I cardini valutativi delle perizie in tema di affidamento del minore sono: - stabilità di vita, - bigenitorialità, - promozione della condivisione genitoriale, - identificazione del conflitto come un gravissimo fattore di nocumento al sereno e armonico sviluppo psicoaffettivo della prole. Con norme tanto corrette e avanzate, e con criteri del tutto coerenti e cosi radicati da modificare addirittura lo stesso impianto deontologico dell'attività del consulente di parte, oltre che del CTU, il settore delle consulenze in tema di affidamento del minore dovrebbe essere una sorta di isola felice, nel quale il lavoro dei periti sia indirizzato solo alla taratura di situazioni di transitoria difficoltà, in un contesto nel quale tutto è definito e chiaro. Invece queste consulenze sono infernali e non vi è attività che comporti un pari livello di stress per il consulente d'ufficio. 9 AFFIDAMENTO DEL MINORE La richiesta di queste valutazioni non è infatti in alcun modo diminuita, poiché il feroce conflitto genitoriale, basato su profonde esigenze narcisistiche dei genitori, spesso interessa non più l'affidamento in quanto tale, ma la prioritaria competenza sulle specifiche aree di responsabilità previste all'interno dello stesso (quella sanitaria, scolastica ecc.), oltre che la collocazione prevalente del minore e il regime di frequentazione dello stesso con l'altro genitore. 10 AFFIDAMENTO DEL MINORE I casi che giungono a perizia, d'altronde, si identificano spesso in quelli che hanno fatto fallire i molteplici sistemi di carattere mediatorio oggi disponibili e che, quindi, fanno giungere dinanzi al perito parti inesorabilmente conflittuali, delle quali per assurdo deve essere valutata l'idoneità genitoriale, in un contesto nel quale il loro stesso comportamento esclude tale competenza ma non si può pensare a un automatico affidamento al Comune e al servizio sociale dei figli delle migliaia di genitori di tal fatta. I profili di altrettanto feroce conflittualità espressi dai genitori non coniugati, che litigano con la scusa dell'affidamento della prole in modo del tutto analogo a quello dei soggetti coniugati che prima erano di pertinenza del TM ora sono di pertinenza del TO. Del pari, i casi che giungono a perizia presso il TM uniscono alle classiche situazioni di maltrattamento, incuria e inadeguatezza, proprie della tipologia specifica di utenza. 11 AFFIDAMENTO DEL MINORE In estrema sintesi, si può quindi dire che le consulenze in tema di affidamento del minore sono per il perito le più estenuanti, difficili e pericolose, perché in esse si incontra una quota di narcisisti patologici e di psicopatici di sicuro superiore perfino a quella propria delle indagini in ambito penale, in un contesto nel quale spesso coesistono numerosi procedimenti civili e penali tra le parti, e nel quale qualsiasi reale iniziativa diretta a sottrarre alle parti la loro narcisistica contesa viene subito svalutata e aggredita da entrambe le stesse, con azioni anche pesantissime verso i consulenti colpevoli di aver tutelato quel minore che, per tali genitori, è solo la posta in gioco del loro perverso conflitto. In nessun altro ambito peritale, quindi, si deve porre altrettanta attenzione ai rischi di coinvolgimento dei valutatori nelle dinamiche perverse che si esaminano, di invalidazione della perizia e di sottovalutazione della gravità del caso, a fronte di parti il cui obiettivo non è quello che affermano, ma su un piano più profondo e, si ripete, gravemente perverso, è la continuazione della relazione con l'altro genitore, con la trasformazione della sede giudiziaria e peritale in una sorta di club privè nel quale sempre più soggetti (giudici civili e penali, periti, avvocati, operatori pubblici, terapeuti, se occorre stampa e media) sono chiamati a osservare le loro miserie e, se non fanno la massima attenzione, divengono essi stessi oggetto di possibile strumentalizzazione, se non di persecuzione. 12 AFFIDAMENTO DEL MINORE Ogni volta che si inizia una CTU in tema di affidamento di minore, dal punto di vista mentale il perito dovrebbe quindi assumere, mutatis mutandis, un livello di attenzione e precauzione non differente da chi dovesse esaminare un paziente a elevatissimo rischio infettivo, il quale, oltretutto, potenzialmente potrebbe essere motivato a minacciare o in modo diretto contagiare lo stesso medico o psicologo. 13 AFFIDAMENTO DEL MINORE In non pochi casi, addirittura accade che gli stessi genitori che si contrastano ferocemente in molteplici procedimenti e perizie, si incontrino in segreto, abbiano rapporti intimi, parlino e sparlino di chi li assiste, cerchino informazioni personali su giudici e periti e le citino alla controparte, per poi di nuovo, al mattino, assillare avvocati e CTP raccontando le nuove sconcezze del nemico, chiedendo denunce dell' altro genitore per ritardi di minuti nella riconsegna del minore, e minacciando ricusazioni, sanzioni ed esposti verso i professionisti che non eseguano all'istante quanto da loro preteso. Ed è sconcertante che proprio questo tipo di accertamenti sia quello attraverso il quale, con assoluta incoscienza, vengano immessi nel mercato giovani professionisti, in qualità di CTU o CTP, con un tasso di decessi alla prima azione non differente da quello della guerra in Vietnam. 14 AFFIDAMENTO DEL MINORE Svolgimento e problemi della CTU innanzi al Tribunale Ordinario Per chiarezza espositiva appare opportuno differenziare la CTU esperita innanzi al TO da quella realizzata innanzi al TM per la diversa fattispecie dell'affidamento del minore appartenente a nuclei disgregati, se non a rischio di adottabilità. Il quesito peritale oggi è spesso molto diverso da quelli in uso una volta, che chiedevano solo di indicare il genitore più idoneo all'affidamento, e testimonia il grado di competenza psicologica e di attenzione al minore espresso dai giudici delle sezioni specializzate per la famiglia, operanti nei principali Tribunali. Un quesito in uso, positivo nella sua completezza, è per esempio il seguente: "Letti gli atti, sentite le parti, effettuato l'ascolto dei minori, effettuata ogni più opportuna indagine circa l'attuale contesto famigliare, e sulla famiglia allargata, nonché su eventuali persone significative nella vita dei coniugi e/o dei minori, assunte informazioni da terzi ove necessario (ivi compresa la scuola frequentata dai minori), acquisita anche per il tramite delle parti, dei legali delle stesse o di eventuali CTP tutta la documentazione rilevante inerente al caso in esame, dicano i CTU quali siano le attuali condizioni psicologiche dei minori, quali le loro attuali esigenze affettive e non, e quale sia la natura delle relazioni che hanno instaurato con i genitori, esprimendosi altresì sull'idoneità genitoriale di questi ultimi. Si esprimano, in definitiva, sentiti ove nominati i consulenti di parte, su quale sia, sotto il profilo psicologico, il miglior regime di affidamento dei minori, e su quale sia la loro migliore collocazione, e con quale genitore maggiormente vicino a essi. 15 AFFIDAMENTO DEL MINORE Specifichino quale sia il migliore regime di frequentazione tra i figli e genitore non prevalentemente convivente, sempre che non sia pia opportuno prevedere che i minori restino collocati nella casa di famiglia,e che i genitori si alternino nella cura dei minori con i ritmi e le modalità che i consulenti vorranno eventualmente indicare. Dicano, infine, se vi sia spazio per interventi di mediazione e/o di sostegno a favore delle parti e ne illustrino le ragioni. Precisino se, comunque, sussista la disponibilità dei coniugi a svolgere un qualche lavoro di approfondimento personale finalizzato anche, ove necessario, a incrementare le capacità genitoriali di entrambi, valutando la possibilità di favorire concretamente tali interventi nell'interesse dei genitori stessi e dei figli. 16 AFFIDAMENTO DEL MINORE Un quesito di questo tipo senza dubbio consente al CTU un margine ampio di manovra e apre la possibilità per molteplici iniziative mediatorie se non terapeutiche, da espletarsi al di fuori dalla CTU, ma sotto l'egida o la protezione della stessa. Si tratta quindi di un quesito stimolante e costruttivo. Dal punto di vista applicativo, si ribadisce innanzitutto l'utilità che ogni esame delle indagini peritali sia documentata con precisione, anche con la registrazione dei colloqui con i periziandi, al fine di prevenire — prima di tutto nell'interesse dei minori a favore dei quali il perito ha prestato giuramento — ogni possibile invalidazione dell'attività del consulente tecnico". Inoltre, poiché spesso gli stessi CTP si trovano esposti alla ferocissima reazione delle parti più conflittuali, e devono scegliere tra la conferma di decisioni assunte con il CTU e un esposto o denuncia per infedele patrocinio, in alcuni casi è opportuno registrare, o quantomeno verbalizzare con normale sottoscrizione, anche le scelte metodologiche e le decisioni assunte con i CTP. L'accertamento diagnostico richiede più colloqui anamnestici e diagnostici con i genitori, l'eventuale somministrazione di reattivi mentali, l'audizione dei terzi significativi (nonni, eventuali nuovi conviventi, tate ecc.), l'acquisizione di informazioni presso le agenzie istituzionali interessate (scuola, pediatra, ove presenti servizio sociale, ecc.), e la valutazione del o dei minori interessati. L'ambito di osservazione impiegato in questo tipo di perizie può differire molto da quello abitualmente utilizzato: di solito l'osservazione del minore ridotta al minimo, e si cerca di effettuarla in condizioni ecologiche nel tentativo di ridurre l'esposizione dei minori il più possibile. 17 AFFIDAMENTO DEL MINORE Considerazioni legate all'età cronologica e al livello cognitivo ed emotivo del minore consentiranno di effettuare scelte diverse e comunque, se possibile, è opportuno acquisire il punto di vista del minore, facendo tuttavia attenzione al grado di strumentalizzazione dello stesso che, quasi sempre, condiziona la sua dichiarazione. In linea di massima si può affermare che la competenza del genitore è valutabile in base alla sua capacità di non anteporre i propri sentimenti e interessi (di solito molto negativi, ostili e risentiti a causa della separazione) ai diritti e bisogni del minore, e in base alla sua effettiva disponibilità a superare le difficoltà presenti al fine di riorganizzare, dopo la separazione, un ambiente il più possibile sereno e rassicurante per la prole. II problema, tuttavia, è che il nucleo centrale dello stato mentale dei genitori che giungono a perizia — che hanno quindi un grado di conflittualità che non è stato gestito dai precedenti livelli del filtro istituzionale (avvocati, mediatori familiari, giudice nelle precedenti udienze ecc.) — si esterna proprio nella totale identificazione tra la propria percezione negativa dell'ex coniuge e la sua figura genitoriale, facendo si che la guerra portata avanti a ogni livello verso lo stesso venga contrabbandata come impegno ai fini della tutela della prole dal contatto con un genitore descritto come iniquo, crudele, diseducativo e immondo. 18 AFFIDAMENTO DEL MINORE 1) 2) 3) In linea di massima la diagnosi sui genitori e innanzitutto centrata sulla personalità, dove sono valutati: la presenza di psicopatologia in uno o entrambi i genitori; se presente, il livello di gravità della stessa; indipendentemente dalla gravità, se, come e quanto la patologia può compromettere l'idoneità genitoriale. 19 AFFIDAMENTO DEL MINORE In seguito si valuta il livello di conflittualità genitoriale, tenendo conto the vi sono difficoltà nella diagnosi di personalità dei genitori, perché l'interesse di entrambi è mentire, e in sede peritale vi e scarso addestramento alla rilevazione della dissimulazione, soprattutto in un contesto dove si tratta una materia cosi ardua da definire come la gestione dei minori. In tal senso, è utile ribadire che il presupposto clinico per il quale vi è una sincera collaborazione da parte del paziente è errato nelle valutazioni in ambito peritale, nel quale le persone non sono pazienti ma periziandi, interessati a ottenere dalla perizia un beneficio, quindi spesso mentono, e mentono molto. 20 AFFIDAMENTO DEL MINORE Sono fortemente motivate in tale senso le persone ricadenti nei sottogruppi dei disturbi di personalità: gli psicopatici (antisociali) sono un gruppo molto problematico in questo senso, risultando seduttivi e spesso anche simpatici, capaci di mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso davanti a un'autorità, e non sempre presentano precedenti penali. In questi casi il loro obiettivo è far fallire qualsiasi tentativo di accordo e, se non sono identificati e valutati, gli stessi possono scardinare qualunque parere peritale, attraverso agiti di carattere comportamentale o, più spesso, attraverso un uso perverso della procedura giudiziaria ai fini della vanificazione di un parere peritale non condiviso. La diagnosi sui genitori può essere integrata da una valutazione posta in base a una prospettiva relazionale. In questi casi è opportuno valutare il grado di conflitto tra genitori: il conflitto è minimo quando i genitori sono capaci di cooperare, sanno discriminare i propri bisogni da quelli del bambino, validano l'importanza dell'altro genitore, risolvono verbalmente le proprie difficoltà e controllano le proprie emozioni negative. 21 AFFIDAMENTO DEL MINORE Un livello di conflitto lieve comporta liti occasionali davanti ai bambini, sporadici screditamenti dell'altro genitore, il porre domande intrusive sulla vita dell'altro genitore al bambino e tentativi occasionali di formare un'alleanza con il bambino contro l'altro genitore. II conflitto è moderato quando vi sono abusi verbali senza violenza fisica, si litiga urlando, si denigra l'altro genitore, si cerca di limitare l'accesso del minore allo stesso minacciando sanzioni, e si ha un tentativo costante di sviluppare una coalizione con il figlio contro di lui, determinando un grave stress per il bambino. Un conflitto moderatamente severo è identificabile quando i genitori si minacciano l'uno con l'altro, anche se il bambino non è in pericolo, si hanno minacce di violenza, con porte che sbattono e oggetti che volano, si teme un rapimento, si litiga sempre, si aliena il bambino all'altro genitore, e il bambino è in stress continuo. Un conflitto severo è invece presente quando il rischio di abuso fisico o sessuale è concreto, i genitori abusano di alcool o stupefacenti e si è in presenza di una psicopatologia. 22 AFFIDAMENTO DEL MINORE Il livello di conflitto è una misura dello stress a cui è sottoposto il bambino e va valutato in relazione a quelle che sono le risorse del minore. Come per gli psicopatici, sono da valutare attentamente anche altri sottogruppi di personalità. Per esempio il genitore che agisce in base a una ferita narcisistica, e che sposta tutta la negatività sull'altro coniuge (attraverso difese come l'identificazione proiettiva, lo splitting ecc.), che cerca di dimostrare che il coniuge cattivo e che considera il bambino come una forma di estensione narcisistica di se stesso, è molto problematico. Un livello successivo di lesione narcisistica, definibile come «trauma narcisistico», comporta l'uso di difese proiettive molto marcate, con acting out e l'idea di salvare il figlio dall'altro percepito come demoniaco, sempre con un diretto coinvolgimento del bambino. In questi casi è probabile instaurazione di un'alienazione genitoriale, con impedimento dell'accesso del minore all'altro genitore, uso perverso a tal fine della stessa istituzione giudiziaria (come avviene nelle false denunce di abuso sul minore, con strumentalizzazione o induzione di falso ricordo nel piccolo), o diretto rapimento del figlio e trasferimento ad altra località (Lagazzi1983 e 1994; Summers e Summers 2006). 23 AFFIDAMENTO DEL MINORE Spesso l'accertamento peritale e il ripristino della bigenitorialità del bambino sono ostacolati dal fatto che queste personalità patologiche si sono sposate con personalità dipendenti, passive, con bassa autostima, o, peggio, dal fatto che entrambi i genitori sono narcisisti e psicopatici, aumentando in modo esponenziale le azioni e reazioni in danno del minore. In questi casi è necessario effettuare valutazioni psicologiche con reattivi mentali (Ferracuti, 2008) ed è preferibile che la CTU sia affidata a un collegio di esperti, anche al fine di prevenire e meglio documentare gli attacchi distruttivi che le parti possono realizzare nei confronti del singolo CTU. La diagnosi sul bambino, come accennato, è da esperirsi preferibilmente pensando alla tutela del minore piuttosto che alla serrata richiesta di sempre nuovi esami a opera delle parti, finalizzata solo a cercare nella vivisezione del figlio la dimostrazione dell'iniquità dell'altro genitore. e quindi meglio effettuare solo gli esami indispensabili, cercando di responsabilizzare il meno possibile lo stesso minore in merito al peso che le sue asserzioni, spesso strumentalizzate, avranno in danno dell'uno o dell'altro genitore. 24 AFFIDAMENTO DEL MINORE In tal senso è sempre auspicabile che il minore non sia esposto a accertamenti esperiti in presenza di più adulti (CTU e CTP) e che, quindi, i consulenti di parte ricevano copia delle registrazioni video delle sedute, o osservino le stesse attraverso vetri unidirezionali. L'esame del bambino, infine, deve essere effettuato in sedute in cui il piccolo sia alternativamente accompagnato dalla madre o dal padre, in modo che sia osservata anche la sua interazione con l'uno e l'altro di essi, e che nessuna delle parti possa dolersi del fatto di essere stata svantaggiata perché l'altro genitore ha portato il bambino una volta in più, ottenendo così dichiarazioni del figlio più favorevoli alla propria tesi. Del tutto ingenuo, comunque, è pensare che bambini ed adolescenti, esposti dalla nascita a un clima educativo e relazionale tanto malsano, se non a pressioni, strumentalizzazioni e ricatti affettivi, non presentino a loro volta sintomi di forte disagio, se non disturbi di anche grave rilevanza psicologica e psicopatologica, espressi anche attraverso la piena adesione alle istanze del genitore più patologico e l'espressione di un totale rifiuto, se non di gravissime accuse, verso l'altro genitore. Spesso questo crea ulteriori difficoltà, in contesti nei quali neppure la prospettazione dei gravi problemi attuali, e dei gravissimi problemi futuri della prole, smuove i genitori dalla propria feroce conflittualità. 25 AFFIDAMENTO DEL MINORE In questo tipo di consulenze, comunque, dal punto di vista valutativo il livello di consenso tra esperti rispetto ai criteri di giudizio è scarso. Il concetto di «idoneità genitoriale» non è infatti un concetto medico o psicologico, ma morale, e vi dovrebbe essere consapevolezza al riguardo. Il cardine psicologico sul quale si centrano tutte le consulenze è quello, si ripete, per il quale il grado di disagio del minore nella separazione è direttamente proporzionale all'esposizione alla conflittualità genitoriale e alla durata nel tempo della stessa. Tale cardine, quindi, prevede che sia considerato, come genitore idoneo e meritevole della collocazione prevalente del minore, quello meno conflittuale e dotato di maggiore capacità di valorizzare l'altro genitore agli occhi del bambino. Tuttavia, in modo quasi abitudinario, nessun periziando risponde a tali caratteristiche e il perito deve comunque valutare in modo non teorico ma pragmatico, tenendo conto per esempio dell'età del minore e dell'esigenza di rapporto con la madre o il padre coerente con l'età stessa, oppure delle condizioni abitative, logistiche e di orario lavorativo dei genitori, della distanza intercorrente tra le abitazioni degli stessi, della presenza o meno di terzi (nuovi compagni, nonni, altri congiunti) che possano facilitare o ostacolare la stabilità di vita del bambino e il suo rapporto con l'altro genitore, e cosi via. 26 AFFIDAMENTO DEL MINORE Inoltre, cosi come la personalità di uno o di entrambi i genitori è spesso il contrario di quella che appare idonea per allevare non tanto uno o più bambini, ma anche un animale domestico più complesso di un acaro, altrettanta problematicità si incontra nei nuclei familiari d'origine, ma anche nei nuovi frequentatori, compagni e conviventi, che introducono ulteriore motivo di contrasto e di complessità. In tutto questo, per esempio, nelle consulenze disposte in sede di udienza presidenziale, a fronte di un fortissimo e immediato contrasto tra le parti, il CTU non deve valutare solo l'idoneità genitoriale ma anche, spesso, il fatto che il reale motivo della feroce contesa per l'affidamento è rappresentato dall'attribuzione della casa familiare al genitore con il quale il figlio viva in modo prevalente. In altri casi, invece, ci si trova di fronte a madri che accoratamente lamentano di essere state costrette da un marito perverso ad atti sessuali di gruppo, o di essere state picchiate quotidianamente, e per questo chiedono l'affidamento esclusivo, poi basta guardare la data di matrimonio per scoprire che le asserite vittime sono state magari sposate con il mostro per 15 anni, generando con lui tre figli e quindi con questo attestando che tale menage le vedeva in qualche modo consenzienti, se non parti attive. 27 AFFIDAMENTO DEL MINORE Altrettanto spesso, si incontrano padri cinquantenni che hanno ottenuto l'alleanza di figli adolescenti coinvolgendo gli stessi nel tourbillon erotico- libertario della loro vita successiva alla separazione, sovvertendo ogni contributo educativo della madre e finanziando ogni svago del figlio, purché lo stesso esprima rifiuto e disprezzo per la madre che lo ha sempre allevato e accudito. Un atteggiamento umile e il più possibile tecnico è in questi casi il più idoneo. II CTU ha una funzione diagnostica e valutativa, ha giurato di bene e fedelmente adempiere al quesito ricevuto, e ha il dovere di riferire al giudice ciò che, in scienza e coscienza, ritiene risponda al superiore interesse della prole, ma in contesti tanto patologici non può pensare che, al di la dell'enunciazione delle proprie conclusioni, il suo lavoro possa cambiare qualcosa. In contesti tanto conflittuali qualsiasi perizia può infatti essere contestata, qualsiasi provvedimento può essere oggetto di ricorso e revisione e, soprattutto, chi ha risorse economiche sufficienti per una battaglia poliennale, ed è sufficientemente psicopatico, sa che qualsiasi diritto dell'altro genitore e del figlio può essere bloccato per anni attraverso una successiva segnalazione per asseriti abusi sessuali sul minore. 28 AFFIDAMENTO DEL MINORE Il CTU, quindi, nei casi a maggiore negatività sa che deve fare al meglio il suo lavoro, ma non deve aspettarsi dallo stesso alcuna reale possibilità di salvare il bambino, se non attraverso la radicale proposta di un affidamento al servizio sociale con collocazione eterofamiliare, non proponibile di fronte a genitori comunque borghesi, se occorre altolocati, formalmente del tutto eccepibili, e dotati di risorse e competenze tali da controbattere e vanificare buona parte dei possibili provvedimenti giudiziari assunti a tutela dei loro stessi figli (fermo restando che non sarebbe possibile affidare a terzi migliaia e migliaia di minori). Non a caso, d'altronde, spesso le vicende più conflittuali registrano l'effettuazione di molteplici successive CTU, per l'invalidazione e la contestazione avanzata dall'una o dall'altra parte, o spesso da entrambe, verso i risultati peritali diversi dalle loro pretese. 29 AFFIDAMENTO DEL MINORE Ciò premesso, ogni CTU deve essere il più possibile blindata sotto il profilo metodologico I dati tecnici devono essere argomentati ed è meglio evitare speculazioni a carattere dinamico o teorico, che non trovano corrispondenza nel giudizio forense, mentre è prioritario fornire una rappresentazione più possibile chiara e adeguata di quella che è la condizione del minore in relazione al mondo che i genitori, nella situazione di riorganizzazione (o spesso di cronico caos conflittuale) data dalla separazione, hanno costituito intorno a lui. Sul piano professionale, infine, il livello di esposizione dello stesso consulente tecnico ai miasmi mentali che emanano dalla perversa situazione in esame deve essere tenuto sempre presente dal professionista. E' quindi indispensabile assumere sempre il massimo distacco emotivo nei confronti delle vicende in esame, tenendo sempre presente che la messa in scena che viene proposta interessa in ugual misura entrambi i contendenti e che, in questa palude, il solo soggetto da tutelare è il bambino, mentre non rientra nei compiti del perito dare ragione, o restituire una giustizia asseritamente violata, alla parte che riesce a presentarsi come più sofferente e debole e che, spesso, e in realtà psicopatica e perversa. 30 AFFIDAMENTO DEL MINORE Molta attenzione, infine, deve essere riservata al rapporto professionale tra consulente d'ufficio e consulenti di parte, in un contesto nel quale spesso i CTP sono esposti alla richiesta di un totale grado di collusione rispetto alle pretese del genitore rappresentato e la perizia diviene di conseguenza un estenuante terreno di conflitto procedurale e metodologico, ma nel quale, ancor più spesso, ci si trova di fronte a CTU di esclusiva formazione clinica, che non solo non hanno il minimo interesse verso le esigenze procedurali proprie dell'accertamento peritale, ma addirittura confondono la consulenza con una sorta di progetto paraterapeutico e paramediatorio, cercando di imporre a ogni costo soluzioni concordate o basate sull'invio in poliennali psicoterapie di tutti i membri della famiglia esaminata. Tutto questo contribuisce a qualificare questo tipo di accertamenti come molto difficile ed estenuante, poiché in nessun altro tipo di perizia si riscontra un cosi grande iato tra la relatività dei parametri valutativi e la ferocia del contesto nel quale lo psichiatra e lo psicologo forensi sono chiamati a intervenire. 31 AFFIDAMENTO DEL MINORE Svolgimento e problemi della CTP innanzi al Tribunale Ordinario In contesti tanto difficili e conflittuali, la consulenza di parte è funestata quanto la CTU dal contesto caotico e dalla pesantezza del lavoro da svolgere, tentando di conciliare il dovere all'assistenza della parte (ovvero del fedele patrocinio») con il mandato deontologico che impone di anteporre il superiore interesse del minore all'interesse della parte stessa. Vi sono comportamenti che, indipendentemente dalla richiesta della parte, debbono essere evitati. II primo e principale di essi si identifica nell'esame del minore su richiesta di un solo genitore e senza che il professionista, come suo dovere, avverta altro genitore. Tale comportamento è in modo esplicito proibito dall'art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi e, anche se in modo meno esplicito, censurato anche dal Codice Deontologico Medico. Tuttavia, ancor oggi si incontrano casi nei quali la parte più conflittuale produce certificati e relazioni di consulenti di parte, se non di psicoterapeuti di parte, spesso oltretutto identificati nella stessa persona, che non solo intervengono in sede peritale, ma addirittura vengono sentiti e validati come testimoni esperti nei casi di asserito abuso sul minore. Tali figure, oltretutto, in sede peritale violano il senso proprio del contraddittorio, essendo evidente che, se le stesse incontrano in CTU un bambino che hanno già visto al di fuori della prassi, alterano la pariteticità tra i consulenti delle parti e lo stesso CTU rispetto all'acquisizione dei dati, oltre a rinforzare nel minore i vissuti evocati dalla visita di parte effettuata e ai messaggi ricevuti in riferimento alla stessa dal genitore che lo ha portato dal professionista con intenti strumentali. 32 AFFIDAMENTO DEL MINORE In purtroppo non pochi casi, poi, si assiste a una sorta di frode processuale da parte di consulenti di parte che non solo incontrano i bambini, ma addirittura fanno svolgere agli stessi una serie di disegni della batteria grafodiagnostica, favorendo in modo diretto o indiretto l'effettuazione, in sede di CTU, di prove più vicine nei risultati a quanto atteso dalla parte committente. In altri casi, invece, la consegna sull'esecuzione seriata e selettiva delle prove viene data al genitore strumentalizzante, come non raramente emerge attraverso le altrettanto strumentali registrazioni di spontanee dichiarazioni del minore, da cui emergono anche questi aspetti di pressione tecnica nei suoi confronti. Molto phi diffusa, comunque, è la figura del consulente di parte che, di fronte a clienti di eccezionale ferocia e ad avvocati simbiotici con gli stessi, rinuncia a imporre ciò che ritiene giusto e si limita ad adempiere passivamente alle istanze della parte, e ancor più diffusa è quella del CTP che si configura a priori come una sorta di iperavvocato della parte, presentandosi al cliente come il salvatore suo e della prole e assumendo in CTU un atteggiamento aggressivo verso la controparte, i colleghi, e chiunque esprima idee diverse da quelle attese dalla parte rappresentata. 33 AFFIDAMENTO DEL MINORE Alcuni CTP, infine, strumentalizzano lo stesso cliente, in toto alla sua soggettività e quindi gratificandolo in pieno, per poi rivendicare il totale merito di un successo in realtà ottenuto perché il CTU, in modo indipendente dall'attività del CTP, ha espresso una valutazione positiva per la parte, e bofonchiando accuse di incompetenza, se non di trame e connivenze con la controparte, e comunque di denegata giustizia, se lo stesso CTU si esprime in modo contrario. Sul piano concreto, invece, la funzione del CTP è quella di rappresentare l'interesse della parte rappresentando l'interesse del minore, e ciò comporta due attività, entrambe stancanti e spesso inutili, ma doverose. La prima è quella di far capire alla parte che il bambino è un soggetto dotato di diritti autonomi rispetto a quelli dei genitori e che la colpa della situazione lamentata è tanto sua quanto della controparte, anche perché è stata proprio la parte rappresentata a scegliere di avere uno o più figli con quella stessa persona che indica come mostruosa e iniqua. Solo dall'acquisizione di una consapevolezza autocritica, che giusto il CTP può promuovere, può infatti prendere le mosse il superamento della conflittualità del quale il bambino necessita. Tale impegno può sortire risultati solo se il CTP ha sufficiente autorevolezza, se la parte è disponibile a mettersi in discussione, e se l'avvocato è disponibile a essere sinergico con il CTP rispetto al cliente. Se manca uno di questi requisiti, tale pur doverosa promozione del cambiamento naufraga miseramente. 34 AFFIDAMENTO DEL MINORE Per tale motivo, è indispensabile che il CTP ponga molta attenzione prima di assumere la difesa tecnica di un cliente, perche, come accennato, la dismissione del mandato in corso di perizia può esporre lo stesso professionista a ritorsioni da parte dell'assistito. La seconda attività del CTP si identifica nel cercare di promuovere, insieme al collega di controparte, il superamento della conflittualità, proponendo anche in via stragiudiziale, e se del caso prima della CTU, iniziative di incontro tra le parti con i rispettivi CTP, di comune riflessione sulla condizione del bambino, e se possibile di vera e propria mediazione, poiché per il figlio sarebbe certo preferibile ricevere il messaggio che i genitori sono stati capaci di decidere loro di lui e del suo futuro, anziché ammettere di essere incapaci di farlo, tanto da rendere necessario che siano un giudice e un dottore, il CTU, a decidere al posto loro. Anche questa attività spesso fallisce, perche la controparte, o lo stesso assistito del CTP, non l'accettano. A questo punto, se sussistono contrasti tra quanto il CTP ritiene risponda all'interesse del minore, e la posizione della parte, lo stesso CTP dovrebbe dismettere il mandato. Ciò, tuttavia, come si ribadisce, non è semplice. Il cliente, infatti, viene inviato da un avvocato, il quale a sua volta ha messo in discussione la propria credibilità con il cliente, suggerendogli quel CTP e non un altro; non è quindi gradevole per l'avvocato ricevere rimostranze dal cliente circa l'intransigenza del CTP indicato, e ciò può influire sui successivi rapporti tra i due professionisti. 35 AFFIDAMENTO DEL MINORE In secondo luogo, se la CTU è gia iniziata la dismissione del mandato verrebbe recepita dal CTU e dalla controparte come dimostrazione di contrasti nella difesa della parte, e ciò indebolirebbe la posizione tecnica e processuale della parte, potenzialmente arrecando danno alla stessa. In ultimo, vi sono i clienti che giungono all'avvocato e al CTP sulla base di un invio amichevole e fiduciario da parte di terzi, per il quale lasciare soli gli stessi comporterebbe una scortesia verso l'inviante, come accade, per esempio, nei casi in cui il cliente giunge su invio di un collega, che non lo può assistere direttamente ma ha fatto il nome del CTP come persona competente e risolutiva. L'adamantina scelta di dismissione del mandato può pertanto interessare solo i casi estremi, nei quali è impossibile e inaccettabile continuare ad assistere un cliente ingestibile. Tale dismissione deve pertanto essere fatta con la massima accortezza, per iscritto e in modo formale, e con la diretta supervisione di un proprio legale, in modo da ridurre il rischio che il cliente possa strumentalizzare tale atto per una ritorsione ordinistica o giudiziaria verso il professionista. Non si deve infatti mai, e nemmeno per un istante, dimenticare che in questi casi ci si trova assai spesso di fronte a soggetti gravemente psicopatici, narcisisti e persecutori, che vivono da anni nel conflitto e per il conflitto, che traggono perversa gratificazione dall'allargamento dello stesso ai professionisti e a chiunque possa essere coinvolto, e che, se non si peritano di sacrificare a tale bisogno perverso la stessa sanità mentale dei propri stessi figli, di certo non avranno alcuna remora verso CTU o CTP in concreto o potenzialmente attaccabili. Ciò da un'ulteriore dimostrazione di come, nel mercato professionale, gli aurei e palesi dettati teorici e dottrinali si stemperino – con buona pace di quei CTU e CTP di formazione clinica che al contrario continuano a pensare che la funzione del consulente di parte si identifichi nella collaborazione finalizzata alla tutela del bambino – quando in realtà la sua prioritaria funzione è quella di verificare e nel caso contestare la correttezza e scientificità del lavoro dello stesso CTU e, comunque, di integrare gli aurei principi con i limiti e le miserie tipici della realtà professionale. 36 AFFIDAMENTO DEL MINORE La funzione del CTP, poi, prevede, ove necessario, la contestazione critica, documentata e motivata della relazione di CTU. In corso di perizia la contestazione deve essere posta durante le operazioni peritali, anche per iscritto e in modo formale, poiché non si può contestare tardivamente qualcosa che prima si è condiviso. Tali argomenti critici possono essere poi ripresi nella replica all'elaborato scritto di CTU, che può mirare a una diversa interpretazione dei dati peritali, alla chiamata a chiarimenti del CTU da parte del giudice, o al riconoscimento della globale carenza della relazione peritale, tale da richiedere addirittura il rinnovo della perizia, con attribuzione ad altro professionista. Molto più agevole, invece, è l'attività del CTP, mai intervenuto sul caso, cui si trasmette una copia dell'elaborato peritale e degli atti, con richiesta di redigere un parere pro veritate circa la correttezza metodologica e la coerenza scientifica della relazione tecnica in esame. Sia la replica alla CTU cui si e partecipato, sia il parere pro veritate, debbono essere molto chiari e recisi in merito alle critiche che vengono poste, al fine di indurre nel giudice il dubbio, o addirittura il convincimento, in merito alla non fruibilità dell'attività del consulente da lui stesso nominato. 37 AFFIDAMENTO DEL MINORE AFFIDAMENTO DEL MINORE PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI La normativa di riferimento, oltre a quanto previsto nella Costituzione, si identifica soprattutto nella legge n. 184 del 1983, innovata dalla legge n. 149 del 28.3.2001. La norma prevede innanzitutto il diritto del minore a crescere nella propria famiglia e il dovere dello Stato di intervenire quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione dello stesso. Di norma, pertanto, di fronte a una situazione di disagio minorile e familiare, per esempio evidenziata ai servizi sociali dalla parte, dalla Scuola, o da altre agenzie, la prima fase della risposta statale è rappresentata dall'intervento del servizio sociale e/o dal consultorio familiare di zona, con l'erogazione di un range di interventi che può variare dall'assistenza economica a quella psicologica e pediatrica, al sostegno scolastico, al sostegno alla genitorialità, all'aiuto nel reperimento di attività lavorative e nello svolgimento di pratiche, alla messa in atto di misure di sostegno e socializzazione per la prole, come l'affido educativo a tempo parziale (con un educatore che allevia la famiglia da determinati impegni), la frequenza ai Centri Diurni, SocioEducativi e Estivi (dall'assistenza per i compiti alle vacanze e alle attività sportive), e cosi via. La permanenza della situazione di disagio può indurre una segnalazione per la quale viene aperto un fascicolo di Volontaria Giurisdizione, nel contesto del quale il TM può sentire i genitori, impartire prescrizioni agli stessi, e in caso di loro mancata collaborazione ai fini della tutela della prole assumere decisioni più penalizzanti. 38 AFFIDAMENTO DEL MINORE In caso di permanenza del disagio il TM convoca più volte i genitori, reitera prescrizioni sempre più decise e cogenti ed ammonisce formalmente i genitori sul rischio di affidamento della prole. Secondo l'art. 2 della legge 184 del 1983, il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno ed aiuto disposti, può essere affidato temporaneamente a una famiglia idonea, ad una singola persona o, in subordine, a una comunità di tipo familiare o a un istituto assistenziale. L'affido, come indicato, è previsto come temporaneo, tanto da poter essere revocato, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà che lo aveva provocato (art. 4 della legge). Tale misura può essere decisa con il consenso dei genitori esercenti la podestà o del tutore e, ove lo stesso manchi, decide il Tribunale per i Minorenni, con affidamento del minore al Comune di residenza, con diretta gestione della potestà decisionale sullo stesso da parte del servizio sociale. La giusta nozione «temporaneità dell'affido» fa si che in alcuni casi, quando lo stesso non può essere. prolungato, si decida per il passaggio da una procedura di affidamento a una di adottabilità, con apertura di un diverso fascicolo innanzi al TM. Nello stesso tempo, tuttavia, ove inevitabile, si possono praticare anche affidamenti sine die, necessari per garantire la tutela dei minori in contesti nei quali l'adottabiilità non sia possibile nè indicata. 39 AFFIDAMENTO DEL MINORE La procedura di adottabilità, prevista dal Titolo II della stessa legge,interessa una serie di soggetti adulti o minori e, in particolare, prevede la possibilità di dichiarare lo stato di adottabilità di minori dei quali sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio [...]». Una volta valutata la sussistenza di una condizione di abbandono morale o materiale, non transitoria e non dovuta a forza maggiore, il TM può disporre – se occorre previa CTU medico- psicologica – lo stato di adottabilità, cui far seguire, dopo l'affidamento preadottivo del minore presso la potenziale famiglia adottiva, la dichiarazione di adozione. 40 AFFIDAMENTO DEL MINORE In alcuni casi di conosciuta e conclamata inidoneità genitoriale, l'affidamento al Comune e l'attivazione di un procedimento per adottabilità possono iniziare ancor prima della nascita del minore, o essere intrapresi immediatamente dopo la sua nascita, su segnalazione dell'ospedale, nel caso di neonati positivi per l'uso di sostanze da parte della madre, nel periodo precedente al parto Infine, come gia detto, Nelle vicende di affidamento per crisi temporanea della famiglia, il bilanciamento criteriologico è quello, del tutto empirico e spesso soggettivo, tra diritto del minore di crescere nella sua famiglia e quello, altrettanto importante, di essere pulito, accudito e gratificato da quel minimo di educazione, affetto, cura e rispetto che gli consentano di crescere senza diventare al più presto psicotico, tossicodipendente, criminale o suicida. Nelle condizioni di adottabilità, il valore giuridicamente tutelato dell'appartenenza alla famiglia d'origine viene confrontato con la possibilità che il bambino, appunto, abbia una seconda chanche, andando a vivere in una famiglia diversa, assumendo una nuova identità e quindi, di fatto, divenendo un'altra persona. 41 AFFIDAMENTO DEL MINORE L'indagine effettuata presso il Tribunale per i Minorenni assume connotazioni differenti a quelle del TO perché spesso si tratta di situazioni drammatiche quando è chiamata a valutare la competenza genitoriale, e quindi l'affidamento o la messa in adozione della prole, nei casi di maggiore multi-problematicità familiare, con minori spesso esposti da anni a maltrattamenti, tossicodipendenza o disturbo mentale , o abusi da parte dei genitori. Spesso, addirittura, accade che il perito sia chiamato a valutare la seconda o terza generazione di nuclei cronicamente seguiti dai servizi sociali, in un contesto nel quale la progettazione di interventi a favore dei minori è in pratica impossibile, essendo la perizia disposta quando sono ormai fallite tutte le misure assistenziali gia predisposte dal servizio sociale. La disposizione della CTU può quindi avvenire nell'una o nell'altra fase del procedimento, a seconda delle esigenze del caso. 42 AFFIDAMENTO DEL MINORE Più spesso, comunque, nel contesto dell'affidamento del minore in difficoltà la stessa è disposta quando i servizi sociali, che di solito ricevono in prima istanza un mandato assistenziale, diagnostico e valutativo dal TM, attestano la propria impotenza di fronte alla situazione, o sono gli stessi genitori ad avanzare richiesta di una valutazione peritale, essendo contrari a quella espressa da parte del servizio. La CTU in tema di adottabilità, invece, viene disposta con urgenza quando il bambino nasce da genitori tossicodipendenti ed è comunque probabile una sua immediata declaratoria di adottabilità, mentre, nei casi di affidamento temporaneo divenuto cronico, può essere disposta addirittura dopo anni di questo tipo di collocazione precaria. 43 AFFIDAMENTO DEL MINORE Il quesito della CTU è quindi differenziato a seconda della fattispecie. Nel caso dell'affidamento nella famiglia in crisi, infatti, il quesito riguarda la condizione del minore e può essere cosi strutturato: «Dica il CTU, letti gli atti, esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, effettuati tutti gli esami e le osservazioni ritenute necessarie, e gli eventuali accessi domiciliari e agli eventuali istituti, acquisita la documentazione utile, quale sia la situazione del minore e le risorse affettive e familiari esistenti e quale soluzione corrisponda ai suoi interessi, garantendogli una crescita armonica e serena e uno sviluppo psico- affettivo equilibrato». Oppure, in modo più dettagliato: Valutate le caratteristiche psicologiche del minore, la personalità e la capacità affettiva dei genitori a svolgere funzioni genitoriali coerenti con le esigenze psico-affettive, pedagogiche e di accudimento del minore, nonché le concrete risorse di altri familiari significativi, e valutate anche altre figure non parentali egualmente significative, dica il CTU quale sia la collocazione più opportuna per garantire una crescita serena ed equilibrata del bimbo e come debbano essere regolamentati i suoi rapporti con il genitore o i genitori non affidatari, nell'eventualità che non sia a loro affidato, nonché con le eventuali altre figure di riferimento. Indichi eventuali e necessarie misure di supporto socio-assistenziali, pedagogiche e psicoterapiche delle quali il minore possa necessitare». Nel contesto dell'adozione, invece, il quesito e in genere più secco: Dica il CTU, letti gli atti, effettuato ogni opportuno accertamento, acquisita ogni idonea documentazione, sentiti i genitori e i congiunti del minore, quale sia la situazione complessiva del minore, quale sia l'adeguatezza genitoriale dei genitori, quali le risorse della famiglia allargata, e quale sia la sua migliore collocazione. Si esprima inoltre in merito alla sussistenza di una condizione di abbandono morale materiale del minore e, conseguentemente, circa la sussistenza dei requisiti di inemendabilià e gravità della carenza genitoriale, necessari per la declaratoria dello stato di adottabilità dello stesso. 44 AFFIDAMENTO DEL MINORE Si evidenzia da se la pesante delega decisionale insita nel quesito peritale, che solitamente prevede la risposta su argomenti che costituiscono argomenti centrali del procedimento, come la decisione sull'affidamento e il regime di collocazione e visita, o quella – spesso paradossale – sulla migliore soluzione per garantire la crescita equilibrata del minore e il suo corretto sviluppo psicoaffettivo, in casi del Tribunale per i Minorenni magari perduranti da anni e nei quali si sono gia registrati pesantissimi danni ai bambini e, se occorre, ritardi di intervento per i quali ci si trova di fronte a minori il cui sviluppo è gia irreparabilmente compromesso. In questi casi, al perito pertanto viene delegata una sorta di missione impossibile, in modo non molto dissimile da quando avverrebbe se, per esempio, il giudice penale gli chiedesse di rispondere non sull'imputabilità, ma sulla stessa sussistenza del reato, oltretutto risolvendo, nel poco tempo concesso per le operazioni peritali, vicende giudiziarie spesso perduranti da anni. 45 AFFIDAMENTO DEL MINORE Rispondere al quesito peritale sulla competenza genitoriale e sulle misure più idonee a garantire la corretta crescita del minore diviene quindi talvolta paradossale, a fronte di casi nei quali il comportamento genitoriale è non solo connotato da maltrattamento e carente accudimento verso la prole, ma addirittura da immediata mobilitazione legale e giudiziaria (non di rado con azioni anche verso operatori sociali e periti) nei confronti di chiunque intervenga ai fini di una reale tutela dei bambini. Tali, tuttavia, sono i contesti del nostro lavoro, in un sistema caotico ma fortemente strutturato, nel quale non è certamente la nostra critica a modificare competenze, celerità e funzionalità dei servizi pubblici e del tribunale, cosi come, sicuramente, non modifica il modo di essere di genitori multiproblematici, se occorre appartenenti a nuclei con un'inadeguatezza e una problematicità perduranti da generazioni. 46 AFFIDAMENTO DEL MINORE Dal punto di vista applicativo, le possibilità che si aprono per il valutatore sono condizionate dalle prassi e fattispecie vigenti in tema di tutela dei minori, che vanno dalla collocazione presso i genitori con una serie di prescrizioni, all'affidamento al Comune e al servizio sociale con collocazione familiare, all'affidamento con collocazione eterofamiliare (struttura o famiglia affidataria), alla valutazione di adottabilità. Il livello di difficoltà è pertanto elevato ed e appesantito da un dato di realtà: da un lato i criteri di giudizio in questi casi possono essere molto variabili, dall'altro non esiste una specifica codificazione su come procedere, e il tipo di valutazione che è richiesto appare in continua evoluzione nei suoi parametri psicologici, sociali e antropologici, con evidenti difficoltà di sistematizzazione. Nelle consulenze per il TM, infatti, emerge in modo spesso drastico il pesante iato che separa i modelli teorici della psicologia clinica e della stessa psichiatria forense dalle esigenze dei casi concreti, per le quali spesso il perito finisce non a ricercare il bene, ma il meno peggio possibile per il minore, in un contesto nel quale le limitazioni di scelta imposte dalla storia del caso si accompagnano spesso alla babelica espressione di differenti punti di vista e obiettivi dei diversi osservatori interessati (servizi sociali, psichiatrici o per le dipendenze; operatori comunitari o degli Istituti per minori; psicoterapeuti dei minori o dei genitori; associazioni e operatori di volontariato; stampa invocata dai genitori insoddisfatti delle valutazioni; consulenti di parte; precedenti CTU dei frequenti casi in cui vengono disposte più perizie, ecc.). 47 AFFIDAMENTO DEL MINORE Si deve perciò ammettere con umiltà che in questo tipo di indagine non esistono criteri stabili e definiti in concordia, tanto che, per esempio, un CTU che crede nell'adozione può tendere a indicare questa prospettiva in modo massivo, mentre un CTU convinto che la stessa possa esporre i minori a gravi crisi in fase adolescenziale e adulta potrà indicare per quegli stessi casi un affidamento sine die, che comunque lasci aperta la porta per un contatto tra il ragazzo e la sua pur negativa storia familiare. Nel contempo, il CTU è impastoiato dal fatto che il peggiore e più deteriorato tossicodipendente, la madre più abbandonica e narcisista che abbia deciso di dare in adozione il figlio, si fa poi viva all'undicesimo mese di affidamento preadottivo per rivendicarlo e sparire dopo aver rovinato ogni sua prospettiva di stabilizzazione, o la nonna che ha concepito e cresciuto quattro figli drogati e uno suicida, quando rivendicano il possesso dei bambini, che hanno avuto la disgrazia di essere generati nelle loro famiglie, talvolta trovano in alcuni operatori dei servizi sociali, in quelli dei SERT, in associazioni di volontariato o religiose, e in volenterosi professionisti, corifei pronti a ratificarli associandosi alla loro rivendicazione, perché ciò è politicamente corretto, anche se fa trascorrere in anni di contenzioso con il TM l'età nella quale il bambino potrebbe essere affidato o adottato. 48 AFFIDAMENTO DEL MINORE In tal modo, il bambino non più adottabile sarà esposto a sempre nuove destabilizzazioni, venendo sperimentalmente collocato presso l'uno o l'altro genitore, poi ritirato dopo si riscontra che gli stessi continuano a essere patologici e per lui dannosi, allora lo si metterà rnagari presso la nonna o una zia, ancor peggiori, e alla fine la sola prospettiva di vita per lui possibile, visto che nel frattempo è divenuto troppo grande anche per essere affidato con criterio, sarà quella della comunità familiare o dell'Istituto per minori. Nel contempo, la pur sacrosanta normativa sul gratuito patrocinio fa si che questo tipo di utenti possa sfogare la propria patologia inventando sempre nuove occasioni giudiziarie di contenzioso, rivendicazione e denuncia nei confronti del TM e egli operatori che la collettività paga perché cerchino di aiutare i figli da loro generati, mentre una famiglia operaia, realmente in difficoltà e bisognosa di tutto, superando anche di poco il limite del reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio, non sarà in grado, a fronte di un errore dei servizi sociali o del CTU, di affrontare le spese giudiziarie e peritali richieste dalla protratta causa dinanzi al TM e , se occorre, in sede di Appello. 49 AFFIDAMENTO DEL MINORE Allo stesso modo, gli stessi soggetti da generazioni multiproblematici sono quelli che calamitano la maggioranza delle attività e risorse delle agenzie socio-assistenziali, considerando come diritto acquisito che altri si occupino dei loro molti figli e nipoti, e reagendo con ira, contestazione e rivendicazione ogni volta che un ingenuo CTU chieda loro una anche minima attivazione a favore dei minori stessi, quale, per esempio, l'accompagnarli a scuola in orario, anziché protestare se l'educatore e il pulmino della scuola — attivati perche loro non adempivano con regolarità all'accompagnamento dei loro figli — non sono funzionali rispetto alle loro soggettive esigenze. In questo caotico e amarissimo contesto, il solo possibile criterio e quello, classico, del garantire al minore un genitore sufficientemente buono. Ma anche questa definizione è soggettiva. E' buono chi assume quotidianamente pesanti dosaggi di metadone o chi assume oppiacei a giorni alterni, magari in presenza dei figli, per poi picchiarli attribuendosi catoniane e severe funzioni pedagogiche? 50 AFFIDAMENTO DEL MINORE E’ buona la madre che regolarmente resta incinta e si ubriaca e fuma in gravidanza, determinando cosi la possibilità di seri danni fetali ai figli, o lo è quella che, magari connotata da debolezza intellettiva o psicopatologia, cerca con il poco che ha di far felice il figlio, ma crolla dinanzi a operatori sociali censori e svalutativi, casomai proprio gli stessi che invece coccolano uno dei negativi soggetti fin qui citati? E quanto è adeguata la mamma di buona famiglia (quindi con ottimi legali e consulenti esercitanti una difesa attiva) che stacca con studiata lentezza la testa alla bambola della figlia di 4 anni dicendo alla figlia che è cattiva se non dice certe cose sul padre, ma è poi perfettamente a modo nel suo relazionarsi con i consulenti, dipingendosi come vittima se non come madre coraggiosa? Si deve riconoscere che la valutazione di questo tipo di casi non ha alcun criterio, se non l'obiettivo della minimizzazione, quando e possibile, dei danni già causati al minore dalla famiglia e dall'intervento realizzato, nella consapevolezza che, comunque, nei casi più negativi è probabile vi siano ricorsi in Appello, nuovi accertamenti peritali, e mesi e anni di precarietà ancora regalati a un minore il cui primo diritto sarebbe la stabilità. 51 AFFIDAMENTO DEL MINORE Svolgimento e problemi della CTP innanzi al Tribunale per i Minorenni E in conclusione necessario precisare che non tutte le CTU disposte innanzi al TO, o al TM, sono negative come alcune tra quelle descritte. In molti casi la collaborazione tra CTU e CTP porta a soluzioni ottimali per la tutela dei minori e le situazioni si risolvono. In altri casi, invece, la soluzione fornita dal CTU viene fatta accettare alle parti e, pur non essendo ottimale, consente comunque una pacificazione del contesto, oppure, più semplicemente, i genitori meno perversi decidono di smettere di sperperare soldi in cause e perizie, e smettono di litigare o forse litigano senza più fare ricorso tribunale. Vi e poi un'amplissima serie di interventi para-peritali, come l'ascolto del minore attribuito dal giudice a uno psicologo senza i crismi e il contraddittorio propri della CTU, o l'assunzione di un ruolo propositivo se non decisionale da parte di terapeuti della coppia, mediatori e operatori sociali, che consente di solito la soluzione dei casi meno complessi, fruendo anche della collaborazione degli avvocati delle parti, a loro volta sempre più attenti e qualificati in senso mediatorio e transattivo, grazie alla crescente cultura della non conflittualità che si è diffusa tra gli avvocati esperti nel diretto di famiglia. 52 AFFIDAMENTO DEL MINORE Questa positiva realtà appartiene più all'esperienza degli psicologi clinici, e di alcuni forensi, piuttosto che a quella degli psichiatri e psicologi forensi di maggiore esperienza, che sono in genere chiamati dai giudici a dipanare i casi più pesanti e che finiscono per svolgere quasi esclusivamente attività di artificieri nel quotidiano tentativo di sminamento di quelle situazioni estreme che la maggioranza dei professionisti incontra solo occasionalmente. Da questa consapevolezza è derivata la nostra scelta di discutere solo la tipologia casistica pesante, sia perché ci rivolgiamo a professionisti dell'area forense, sia perché ottime indicazioni sulla gestione dei casi a minore rischio patogeno si trovano in numerosi e approfonditi contributi di prioritaria competenza clinica. 53