Fondazione Emanuele Casale Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania Diritto Commerciale anno 2006/2007 Lezione XIII Mario Campobasso Azioni e Strumenti Finanziari Partecipativi Le azioni sono quote di partecipazione alla società, omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito Rappresentatività del capitale Caratteristiche della partecipazione azionaria Uguaglianza dei diritti Libera trasferibilità Circolazione secondo principi cartolari I) PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA’ DEL CAPITALE Art. 2348. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Azioni senza valore nominale Art. 2346, 2° e 3°comma. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società. In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. Art. 2354. I titoli azionari devono indicare: 3) Il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché l’ammontare del capitale sociale Omogeneità delle partecipazioni azionarie Corollari Indivisibilità delle azioni Art. 2347. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106. Inscindibilità delle azioni E’ il divieto (implicito) sia per la società, sia per il socio, di attribuire a soggetti diversi la titolarità dei singoli diritti sociali, salvo che non si tratti di diritti di credito già maturati verso la società. Frazionamento e Raggruppamento Il problema della formazione dei resti Categorie speciali di azioni Limiti 1) 2) 3) 4) 5) Vecchia disciplina Divieto di patto leonino (art. 2256) Divieto di azioni a voto plurimo (art. 2351, 3° comma) Solo le società quotate possono emettere azioni senza voto (145 Tuf) Le limitazioni dei diritti amministrativi devono essere compensate da privilegi patrimoniali (art. 2351) Le azioni speciali con limitazione del diritto di voto non possono superare la metà del capitale (art. 2351) Nuova disciplina 1) Confermato 2) Confermato (art. 2351, 4° comma) 3) Soppresso (art. 2351, 2° comma) 4) Soppresso (art. 2351, 2° comma) 5) Confermato comma) (art. 2351, 2° Nuove categorie speciali di azioni Con diversa incidenza delle perdite (art. 2348, 2° comma) DOTATE DI SPECIALI DIRITTI PATRIMONIALI Privilegiate o sfavorite nella partecipazione agli utili e nella percezione della quota di liquidazione Correlate (art. 2350, 2° comma) Nuove categorie speciali di azioni Con voto limitato, condizionato, su particolari materie, senza voto DOTATE DI SPECIALI DIRITTI AMMINISTRATIVI Azioni di risparmio (art. 145 Tuf) Clausole di limitazione del controllo A) Limiti statutari al possesso azionario (validi se operano per tutti i soci); B) Tetti di voto (art. 2351, 3° comma) C) Voto scalare (art. 2351, 3° comma) D) Clausole di riscatto. Emissione di azioni riscattabili (art. 2437-sexies) Azioni di godimento (art. 2353) Salva diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell’assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale. Assemblee speciali (art. 2376) Se esistono diverse categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie. Art. 147-bis (Assemblee di categoria) 1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea Art. 146, 3° comma, T.u.f. In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile. STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI Art. 2346, 6° comma: Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. Altre previsioni: Art. 2349, 2° comma: S.F. a favore di prestatori di lavoro; Art. 2447-ter, lett. e: S.F. di partecipazione ad uno specifico affare Art. 2526, 2° comma: S.F. emessi da cooperative. Diritti patrimoniali Necessaria partecipazione al rischio d’impresa ? Art. 2411, 3° comma. La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari comunque denominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società. Delibera CICR, 19 luglio 2005, n. 1058 Art. 3. Strumenti finanziari di raccolta 1. Costituiscono strumenti finanziari di raccolta del risparmio le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari che, comunque denominati e a prescindere dall'eventuale attribuzione di diritti amministrativi, contengono un obbligo di rimborso ai sensi dell'art. 1. Delibera CICR, 19 luglio 2005, n. 1058 Art. 1. Raccolta del risparmio 1. E' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma. 2. I tempi e l'entita' del rimborso possono essere condizionati da clausole di postergazione o dipendere da parametri oggettivi, compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti. 3. L'obbligo di rimborso, anche se escluso o non esplicitamente previsto, si considera sussistente nei casi in cui esso sia desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con l'operazione. 4. Non costituisce rimborso la partecipazione a una quota degli utili netti o del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni dell'impresa o relativi all'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti. Delibera CICR, 19 luglio 2005, n. 1058 Art. 4. Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta 1. L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, effettuate da societa' per azioni e in accomandita per azioni e da societa' cooperative, comprese quelle indicate al comma 2, non deve eccedere il limite previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile; alle suddette emissioni si applicano le deroghe previste dallo stesso articolo del codice civile. Art. 5. Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta 1. Gli strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, diversi dalle obbligazioni, con esclusione di quelli destinati alla quotazione in mercati regolamentati emessi da societa' con azioni quotate in mercati regolamentati, sono emessi con un taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000. Diritti amministrativi Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano Hanno diritto di impugnare le delibere a cui partecipano ? Applicazione disciplina sull’assemblea speciale (art. 2376, 1° comma) Procedimento di emissione Art. 2346: viene fissato dall’atto costitutivo, sia per l’individuazione dell’organo competente, sia per la determinazione di modalità e condizioni di emissione. Art. 2349, 2° comma: l’emissione di strumenti finanziari a favore dei lavoratori è deliberata dall’assemblea. Art. 2420-bis: Gli strumenti convertibili in azioni sono emessi con deliberazione dell’assemblea straordinaria. Ulteriori limiti per gli strumenti finanziari dotati di diritto di voto ? Si applica analogicamente l’art. 2443 sulla delega agli amministratori dell’aumento di capitale ? Strumenti di partecipazione allo specifico affare (art. 2447-ter) Differiscono dagli strumenti finanziari partecipativi previsti dall’art. 2346, 6° comma, perché: -Non richiedono una previsione statutaria, bensì dell’atto di costituzione del patrimonio destinato; -Salvo diversa disposizione dello statuto sono emessi dall’organo amministrativo, competente a deliberare la costituzione del patrimonio destinato; -In base all’art. 2351, 5° comma, non possono essere dotati di diritto di voto e del potere di nomina delle cariche sociali.