Limiti all`emissione degli strumenti finanziari di raccolta

Fondazione Emanuele Casale
Scuola di Notariato
dei Distretti Notarili della Campania
Diritto Commerciale
anno 2006/2007
Lezione XIII
Mario Campobasso
Azioni e Strumenti Finanziari
Partecipativi
Le azioni sono quote di partecipazione alla società, omogenee e
standardizzate, liberamente trasferibili e di regola rappresentate da
documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito
Rappresentatività del capitale
Caratteristiche
della
partecipazione
azionaria
Uguaglianza dei diritti
Libera trasferibilità
Circolazione secondo principi cartolari
I) PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA’
DEL CAPITALE
Art. 2348. Le azioni devono essere di uguale
valore e conferiscono ai loro possessori
uguali diritti.
Azioni senza valore nominale
Art. 2346, 2° e 3°comma.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione
corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione
deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le
disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al
loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.
Art. 2354.
I titoli azionari devono indicare:
3) Il loro valore nominale o, se si tratta di azioni senza valore
nominale, il numero complessivo delle azioni emesse, nonché
l’ammontare del capitale sociale
Omogeneità delle partecipazioni azionarie
Corollari
Indivisibilità delle azioni
Art. 2347. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di
un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un
rappresentante comune nominato secondo le modalità previste
dagli artt. 1105 e 1106.
Inscindibilità delle azioni
E’ il divieto (implicito) sia per la società, sia per il socio, di
attribuire a soggetti diversi la titolarità dei singoli diritti sociali,
salvo che non si tratti di diritti di credito già maturati verso la
società.
Frazionamento e Raggruppamento
Il problema della formazione dei resti
Categorie speciali di azioni
Limiti
1)
2)
3)
4)
5)
Vecchia disciplina
Divieto di patto leonino (art.
2256)
Divieto di azioni a voto plurimo
(art. 2351, 3° comma)
Solo le società quotate possono
emettere azioni senza voto (145
Tuf)
Le
limitazioni
dei
diritti
amministrativi devono essere
compensate
da
privilegi
patrimoniali (art. 2351)
Le azioni speciali con limitazione
del diritto di voto non possono
superare la metà del capitale (art.
2351)
Nuova disciplina
1) Confermato
2) Confermato (art. 2351, 4°
comma)
3) Soppresso (art. 2351, 2° comma)
4) Soppresso (art. 2351, 2° comma)
5) Confermato
comma)
(art.
2351,
2°
Nuove categorie speciali di azioni
Con diversa incidenza delle perdite (art.
2348, 2° comma)
DOTATE DI
SPECIALI
DIRITTI
PATRIMONIALI
Privilegiate o sfavorite nella
partecipazione agli utili e nella percezione
della quota di liquidazione
Correlate (art. 2350, 2° comma)
Nuove categorie speciali di azioni
Con voto limitato, condizionato, su
particolari materie, senza voto
DOTATE DI
SPECIALI DIRITTI
AMMINISTRATIVI
Azioni di risparmio (art. 145 Tuf)
Clausole di limitazione del controllo
A) Limiti statutari al possesso azionario (validi se
operano per tutti i soci);
B) Tetti di voto (art. 2351, 3° comma)
C) Voto scalare (art. 2351, 3° comma)
D) Clausole di riscatto. Emissione di azioni
riscattabili (art. 2437-sexies)
Azioni di godimento (art. 2353)
Salva diversa disposizione dello statuto, le azioni di
godimento attribuite ai possessori delle azioni
rimborsate non danno diritto di voto nell’assemblea.
Esse concorrono nella ripartizione degli utili che
residuano dopo il pagamento delle azioni non
rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale
e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del
patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle
altre azioni al loro valore nominale.
Assemblee speciali (art. 2376)
Se esistono diverse categorie di azioni o di strumenti finanziari che
conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea
che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate
anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria
interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle
assemblee straordinarie.
Art. 147-bis (Assemblee di categoria)
1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle assemblee speciali previste
dall'articolo 2376, comma 1, del codice civile, qualora le azioni siano
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione
europea
Art. 146, 3° comma, T.u.f.
In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice
civile l'assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere
b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione con
voto favorevole di tante azioni che rappresentino
rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle
azioni in circolazione; in terza convocazione l'assemblea
delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte
di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica
l'articolo 2416 del codice civile.
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
Art. 2346, 6° comma:
Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto
da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi, emetta
strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di
diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale
degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e
condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in
caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge
di circolazione.
Altre previsioni:
Art. 2349, 2° comma: S.F. a favore di prestatori di lavoro;
Art. 2447-ter, lett. e: S.F. di partecipazione ad uno specifico affare
Art. 2526, 2° comma: S.F. emessi da cooperative.
Diritti patrimoniali
Necessaria partecipazione al rischio d’impresa ?
Art. 2411, 3° comma. La disciplina della presente
sezione si applica inoltre agli strumenti finanziari
comunque denominati, che condizionano i tempi e
l’entità del rimborso del capitale all’andamento
economico della società.
Delibera CICR, 19 luglio 2005, n. 1058
Art. 3.
Strumenti finanziari di raccolta
1.
Costituiscono strumenti finanziari di
raccolta del risparmio le obbligazioni, i titoli
di debito e gli altri strumenti finanziari che,
comunque denominati e a prescindere
dall'eventuale
attribuzione
di
diritti
amministrativi, contengono un obbligo di
rimborso ai sensi dell'art. 1.
Delibera CICR, 19 luglio 2005, n. 1058
Art. 1.
Raccolta del risparmio
1. E' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di
rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. I tempi e l'entita' del rimborso possono essere condizionati da
clausole di postergazione o dipendere da parametri oggettivi,
compresi quelli rapportati all'andamento economico dell'impresa o
dell'affare in relazione ai quali i fondi sono stati acquisiti.
3. L'obbligo di rimborso, anche se escluso o non esplicitamente
previsto, si considera sussistente nei casi in cui esso sia
desumibile dalle caratteristiche dei flussi finanziari connessi con
l'operazione.
4. Non costituisce rimborso la partecipazione a una quota degli
utili netti o del patrimonio netto risultante dalla liquidazione dei beni
dell'impresa o relativi all'affare in relazione ai quali i fondi sono stati
acquisiti.
Delibera CICR, 19 luglio 2005, n. 1058
Art. 4.
Limiti all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta
1. L'importo complessivo delle emissioni di strumenti finanziari
di raccolta di cui all'art. 3, effettuate da societa' per azioni e in
accomandita per azioni e da societa' cooperative, comprese
quelle indicate al comma 2, non deve eccedere il limite
previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice civile; alle
suddette emissioni si applicano le deroghe previste dallo
stesso articolo del codice civile.
Art. 5.
Caratteristiche degli strumenti finanziari di raccolta
1. Gli strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3, diversi
dalle obbligazioni, con esclusione di quelli destinati alla
quotazione in mercati regolamentati emessi da societa' con
azioni quotate in mercati regolamentati, sono emessi con un
taglio minimo unitario non inferiore a euro 50.000.
Diritti amministrativi
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349,
secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti
specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata,
secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente
indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano
le norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano
Hanno diritto di impugnare le delibere a cui partecipano ?
Applicazione disciplina sull’assemblea speciale (art. 2376, 1° comma)
Procedimento di emissione
Art. 2346: viene fissato dall’atto costitutivo, sia per
l’individuazione dell’organo competente, sia per la determinazione
di modalità e condizioni di emissione.
Art. 2349, 2° comma: l’emissione di strumenti finanziari a favore
dei lavoratori è deliberata dall’assemblea.
Art. 2420-bis: Gli strumenti convertibili in azioni sono emessi con
deliberazione dell’assemblea straordinaria.
Ulteriori limiti per gli strumenti finanziari dotati di diritto di voto ?
Si applica analogicamente l’art. 2443 sulla delega agli
amministratori dell’aumento di capitale ?
Strumenti di partecipazione allo
specifico affare (art. 2447-ter)
Differiscono dagli strumenti finanziari partecipativi previsti dall’art.
2346, 6° comma, perché:
-Non richiedono una previsione statutaria, bensì dell’atto di
costituzione del patrimonio destinato;
-Salvo diversa disposizione dello statuto sono emessi dall’organo
amministrativo, competente a deliberare la costituzione del
patrimonio destinato;
-In base all’art. 2351, 5° comma, non possono essere dotati di
diritto di voto e del potere di nomina delle cariche sociali.