09.10.06-Slides DEFINITIVE

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Disegni e Modelli
Industriali
9 ottobre 2006
AVVOCATI ASSOCIATI
FELTRINELLI & BROGI
1
MODELLO
 Il
disegno o modello viene protetto in
quanto caratterizzante un prodotto o
una sua parte.
 Lo si registra per creare un valore
aggiunto, accrescere il proprio potere
concorrenziale, controllare i mercati
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2
MODELLI (DESIGN)
Può essere registrato come design l’aspetto
esteriore di un prodotto quale risulta dalle
sue linee, dai colori, dalla forma, dai
materiali utilizzati ovvero dal suo
ornamento
2. Per prodotto di intende qualsiasi prodotto
industriale (artigianale) compresi i
componenti di prodotti, gli imballaggi, le
presentazioni i simboli grafici
1.
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3
REQUISITI
Un disegno o modello per essere valido
deve:
 Essere NUOVO;
 Possedere CARATTERE INDIVIDUALE
 Non deve possedere caratteristiche estetiche
che sono determinate unicamente dalla
funzione tecnica del prodotto.

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4
NOVITA’
-
UN DESIGN E’ NUOVO SE NESSUN
DISEGNO O MODELLO IDENTICO E’
STATO DIVULGATO PRIMA DEL
DEPOSITO DELLA DOMANDA
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NOVITA’
Il titolare o il suo avente causa possono
tuttavia divulgare (usare) il design per 12
mesi prima del deposito
 Si reputano identici due modelli quando le
loro caratteristiche differiscono solo per
dettagli irrilevanti.
-
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CARATTERE INDIVIDUALE
Un disegno o modello ha carattere
individuale se l’impressione generale che
suscita nell’utilizzatore informato differisce
da quella suscitata da qualsiasi altro disegno
o modello divulgato prima.
 Nell’accertare il carattere individuale si
prende in considerazione il margine di
libertà di cui l’autore ha beneficiato.

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CARATTERE INDIVIDUALE

SOSTITUISCE LO “SPECIALE
ORNAMENTO” E SUSSISTE SE
“L’IMPRESSIONE GENERALE” CHE IL
DESIGN SUSCITA
“NELL’UTILIZZATORE INFORMATO”
E’ DIVERSA DA QUELLA CHE
SUSCITANO I MODELLI
PRECEDENTEMENTE DIVULGATI
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DIVULGAZIONE
 Il
disegno o modello si considera
divulgato se è reso accessibile al
pubblico nel corso della normale
attività commerciale, prima della data
di presentazione della domanda (o
della data di priorità).
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NON COSTITUISCONO
DIVULGAZIONE




La rivelazione ad un terzo in regime di
riservatezza,
L’accessibilità al pubblico da parte del suo autore
(o avente causa) nei 12 mesi precedenti la data di
presentazione della domanda (cd. anno di grazia);
L’accessibilità al pubblico nei 12 mesi precedenti
se risulti da un abuso commesso ai danni
dell’autore;
La divulgazione in esposizioni ufficiali
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LA MAGGIORE “STABILITA’”
DELLE REGISTRAZIONI





La sostituzione del requisito dello “speciale ornamento”
con quello del “carattere individuale” nei modelli
Riduzione del quoziente di originalità (o capacità
distintiva) richiesto per l’ottenimento internazionale di
modelli e design
Tendenza al mutamento della funzione tipica delle
registrazioni (in particolare di marchi e design)
Costante incremento delle registrazioni internazionali
Maggiore stabilità delle registrazioni
Rafforzamento internazionale della tutela dei diritti di
proprietà industriale
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Registrazione all’estero
Dove registrare: non solo nei paesi di
sbocco, ma anche nei paesi da cui può
originare la contraffazione.
 Come registrare: modello comunitario,
modello internazionale, modelli nazionali

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Registrazioni multiple



Modello italiano: art.39 CPI ha abolito il numero
massimo, purché i disegni o modelli siano inseriti
nella medesima classe della classificazione
internazionale
Modello comunitario: art 37 Reg. CE02/6
ammette domande multiple senza limiti numerici
alle stesse condizioni del CPI
Modello internazionale: max 100 disegni e
modelli
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Disegni e Modelli Industriali





Disegni e Modelli COMUNITARI (Reg. CE 6/02 operativo dal
1.4.03). Durata massima 25 anni (di 5 in 5)
Vantaggi: gli stessi del marchio comunitario
Disegni e Modelli INTERNAZIONALI (Accordo dell’Aja del
1925 più volte revisionato fino all’ultima versione del 1960)
Durata iniziale 5 anni, rinnovabile di 5 anni in 5 anni (la durata
non può essere inferiore a 10 anni)
Vantaggi: gli stessi del marchio internazionale con un’aggiunta:
non è necessaria una registrazione nazionale di base
Svantaggi: SISTEMA CHIUSO (cioè la cessione è ammessa
solo nei confronti di soggetti che potrebbero esserne titolari)
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AMBITO TERRITORIALE DI
TUTELA DEL DESIGN
MODELLO ITALIANO = ITALIA
 MODELLO COMUNITARIO = UNIONE
EUROPEA
 MODELLO INTERNAZIONALE = PAESI
ADERENTI ALLA CONVENZIONE
DELL’AJA

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Modello comunitario DI FATTO


Disegno o modello nuovo e dotato di carattere
individuale non registrato è protetto per 3 anni
decorrenti dalla data in cui è stato divulgato al
pubblico per la prima volta nella Comunità.
E’ protetto solo nei confronti della copiatura: il
titolare deve dimostrare che non è stato oggetto di
creazione indipendente (art.19 Reg. CE 02/6),
quindi che è stato copiato dall’originale
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Creazioni del design


Art.2 n.10 LdA: Sono comprese nella protezione
del diritto d’autore le opere del disegno industriale
che presentino di per sé carattere creativo e valore
artistico
Art.44 CPI: I diritti di utilizzazione economica dei
disegni e modelli industriali protetti ai sensi
dell’art.2 n.10 LdA durano tutta la vita dell’autore
e sino al termine del 25° anno dopo la sua morte
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Cumulo delle tutele


Abbandono del principio della scindibilità, quindi l’arte
applicata all’industria ha la sua individualità artistica
mentre i modelli non hanno autonomo valore
rappresentativo e non possono concepirsi come opere
disgiunte dal prodotto.
Durata inferiore al diritto d’autore, incompatibile con la
normativa comunitaria: art.10 lett.c) Disegno di Legge
sull’innovazione prevede l’adeguamento della protezione
del diritto d’autore sui disegni e modelli industriali alla
disciplina comunitaria del diritto d’autore (70 dopo la
morte dell’autore).
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Protezione internazionale del
diritto d’autore


Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche.
Art.2.7 CUB riserva ai legislatori nazionali di determinare i criteri di
distinzione fra opere figurative applicate all’industria e disegni e
modelli ornamentali.


Stabilisce che per le creazioni di un paese unionista che beneficiano
della sola tutela brevettuale non può essere rivendicata negli altri paesi
la protezione per le opere dell’arte applicata.
Le creazioni sono però protette per mezzo del diritto d’autore se il
paese di protezione non prevede la tutela brevettuale per disegno o
modello
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Tutela del design come marchio




Divieto di registrare marchi costituiti esclusivamente da
parole o figure descrittive delle caratteristiche o qualità dei
prodotti contraddistinti
Divieto di registrare marchi costituiti esclusivamente da
forme necessarie o tecnico-utili o “che danno valore
sostanziale ai prodotti” (design)
Divieto di registrare come disegni o modelli quelle
caratteristiche dell’aspetto del prodotto che sono
determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto
stesso.
REGOLE NON RISPETTATE
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Modello COMUNITARIO
OGGETTO: CATENINE
TITOLARE: Ingo Telkmann (D)
DATA DEPOSITO: 09.01.2005
classe di Locarno: 11.1 (gioielleria)
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MODELLO COMUNITARIO
OGGETTO: DIAMANTI
TITOLARE: Mordechai Torgeman (ISRAELE)
DATA DEPOSITO: 21.06.2004
Classe di Locarno: 11.1 gioielleria
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OGGETTO: BUSTINE FILTRI
TITOLARE: Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.
DATA DEPOSITO: 16/10/2003
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23
OGGETTO: CONTATORE
TITOLARE: ABB Stotz-Kontakt GmbH
DATA DEPOSITO: 29/04/2002
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24
OGGETTO: GENERATORE DI CORRENTE
TITOLARE: Honda Motor Co., Ltd.
DATA DEPOSITO: 03/12/2003
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25
OGGETTO: MOTORE
TITOLARE: Honda Motor Co., Ltd.
DATA DEPOSITO: 17/09/2003
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26
OGGETTO: PRESA DI CORRENTE
TITOLARE: Neutrik Aktiengesellschaft
DATA DEPOSITO: 20/09/2001
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27
OGGETTO: GIUNTO
TITOLARE: National Coupling Company Inc
DATA DEPOSITO: 04/04/2002
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OGGETTO: CALANDRA VEICOLO
TITOLARE: DaimlerChrysler Corporation
DATA DEPOSITO: 29/04/1997
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MODELLI E DISEGNI COMUNITARI
NEGLI ANNI 2003-2004 SONO STATI
REGISTRATI 77.661 MODELLI
 NEL PERIODO 1.1./30.5.2005 SONO
STATI REGISTRATI 28.969 MODELLI

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MODELLI E DISEGNI COMUNITARI
PAESE
2003/2004
31.05.2005
%
GERMANIA
ITALIA
USA
REGNO
UNITO
FRANCIA
SPAGNA
23.260
14.026
8.461
7.788
4.644
2.607
1.296
1.362
24,67
14,71
8,63
8,09
7.386
6.104
1.640
1.407
7,98
6,64
GIAPPONE
OLANDA
3.863
3.781
565
551
3,92
3,83
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REPUBBLICA POPOLARE
CINESE





Non è ammesso un deposito MULTIPLO.
Durata massima 10 anni senza possibilità di alcun
prolungamento
Il preuso all’estero non intacca la novità.
Manca ogni effetto provvisorio prima della
concessione.
Non aderisce alla Convenzione dell’Aja sul
Modello Internazionale
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INDIA




Durata 10 anni rinnovabile per altri 5
Non aderisce alla Convenzione sul Modello
Internazionale.
Non sono considerate distruttive della novità le
divulgazioni fatte dall’avente diritto nei 6 mesi che
precedono il deposito
Per poter chiedere i danni da contraffazione è
necessario apporre indicazione “modello
registrato”
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33
USA
 Durata 14 anni non rinnovabili
Non aderisce alla Convenzione sul Modello
Internazionale (ha sottoscritto l’atto di
Ginevra non ancora entrato in vigore).
 Esame preventivo di novità del modello
 E’ richiesta l’indicazione “modello
registrato”

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TURCHIA

Durata iniziale 5 anni rinnovabili fino a 25

Non aderisce alla Convenzione sul Modello
Internazionale.
Non vi è alcun esame preventivo di novità del
modello
Non sono considerate distruttive della novità le
divulgazioni fatte dall’avente diritto nei 12 mesi
che precedono il deposito


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35
GIAPPONE

Durata 15 anni non rinnovabili

Non aderisce alla Convenzione sul Modello Internazionale.
Esame preventivo di novità del modello
Non sono considerate distruttive della novità le
divulgazioni fatte dall’avente diritto nei 6 mesi che
precedono il deposito
Esiste una classificazione diversa rispetto a quella di
Locarno
L’indicazione “modello registrato” in lingua giapponese è
obbligatoria




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COREA del SUD






E’ ammesso deposito multiplo fino a 20 modelli
Durata: dal 1998 15 anni, per i modelli depositati prima del
1998 10 anni
Aderisce alla Convenzione sul Modello Internazionale.
Dal 1998 due diverse procedure d’esame: sostanziale o
formale
Non sono considerate distruttive della novità le
divulgazioni fatte dall’avente diritto nei 6 mesi che
precedono il deposito
Esiste una classificazione diversa rispetto a quella di
Locarno
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TAIWAN




Durata massima 12 anni senza possibilità di rinnovo
Non aderisce alla Convenzione sul Modello
Internazionale.
Non aderisce alla Convenzione sulla classificazione di
Locarno, però la applica ugualmente
E’ possibile depositare un “design associato” da parte
del titolare del modello precedente simile, avrà la
stessa durata del modello principale e subirà la stessa
sorte.
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Rafforzamento legislativo (nazionale
ed internazionale) della tutela del
design




Efficacia non assoluta dei motivi di nullità
Protezione triennale del modello comunitario non
registrato
Possibilità di registrazione multipla
Cumulabilità della tutela del design con quella del
diritto d’autore (opere del disegno industriale
dotate di carattere creativo e valore artistico)
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Cessioni e licenze di modelli e
design
Trasferimento della proprietà o del diritto
d’uso di disegni/modelli dietro pagamento
di un determinato prezzo o di un canone
(royalty)
 Ambito territoriale
 Ambito temporale

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VERIFICHE PRELIMINARI
Esistenza ed estensione territoriale del
disegno/modello ceduto o concesso in
licenza
 Effettiva validità ed ambito protettivo del
disegno/modello (ricerche di anteriorità)

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PATOLOGIE CONTRATTUALI
Rifiuto di concessione o annullamento del
disegno/modello
 Azioni di terzi per contraffazione di
disegni/modelli
 Contraffazione del disegno/modello oggetto
della licenza

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Il cedente o licenziante è responsabile
verso il cessionario / licenziatario (in
mancanza di espressa esclusione) per:




Rifiuto di concessione o annullamento del
disegno/modello
Contraffazione di disegni/modelli altrui attraverso
l’uso del modello ceduto o concesso in licenza
Pretese di terzi sul disegno/modello (rivendica)
Mantenimento in vigore amministrativo del
disegno/modello
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Il cedente o licenziante non è
responsabile verso il cessionario o
licenziatario:

Per contraffazioni del disegno/modello
ceduto o licenziato da parte di terzi
(il cedente o licenziante non è obbligato – in
mancanza di specifico impegno – ad agire
contro i contraffattori
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Il licenziatario è responsabile nei
confronti del licenziante
 Per
le conseguenze derivanti da un uso
illecito del disegno/modello
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CLAUSOLE RESTRITTIVE
DELLA CONCORRENZA
Restrizioni territoriali
 Restrizioni di prezzo
 Restrizioni merceologiche o distributive
(distribuzione selettiva)

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Clausole restrittive della
concorrenza (regole comunitarie)
Sono vietate (e determinano la nullità del
contratto) le clausole che comportano:
 Restrizioni sulla determinazione dei prezzi;
 Obblighi di rifiutare richieste di fornitura
dei prodotti coperti da design all’interno del
territorio in licenza destinati al commercio
all’esterno (importazioni parallele)

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47
Clausole restrittive della concorrenza
(regole comunitarie)
Sono vietate (e determinano la nullità del
contratto) le clausole che comportano
 Restrizioni di clientela
 Restrizioni sui quantitativi da produrre o
vendere
9 ottobre 2006
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CLAUSOLE RESTRITTIVE DELLA
CONCORRENZA (REGOLE
INTERNAZIONALI – GLI ACCORDI “TRIPs”)
Sono generalmente vietate le clausole



Che obbligano il licenziatario a non contestare la
validità dei diritti di proprietà intellettuale ricevuti
in licenza
Che impongono restrizioni sulle vendite, sui
prezzi e sugli sbocchi commerciali
Che impongono al licenziatario l’acquisizione di
licenze globali (che il licenziatario non
richiederebbe)
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LA LEGGE REGOLATRICE DEL
CONTRATTO – E LA RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE
Norme nazionali inderogabili e libera scelta
delle parti (nullità del titolo)
 La scelta dell’autorità giudiziaria nazionale:
criteri orientativi (legge applicabile - foro
competente)
 L’arbitrato internazionale: vantaggi e
svantaggi (Arbitrato Amministrato)

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50
IL TRATTAMENTO FISCALE
INTERNAZIONALE DELLE ROYALTIES
La tassazione alla fonte (withholding tax)
 I trattati internazionali contro le doppie
imposizioni fiscali (controllare che esistano
per evitare doppia imposizione)

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IL CONTROLLO DI MERITO SUI
CONTRATTI DA PARTE DELLE
AMMINISTRAZIONI NAZIONALI
 Approvazione delle clausole restrittive della
concorrenza
 Approvazione del trasferimento di royalties
all’estero
 Se manca l’approvazione il contratto è
inefficace il che comporta l’intrasferibilità
delle royalties
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52
TRASCRIZIONE del
CONTRATTO



Di regola la mancata trascrizione del contratto non
incide sulla validità dello stesso né fra le parti né
nei confronti dei terzi.
In alcuni paesi la mancata trascrizione incide sulla
validità anche inter partes del contratto.
Modello comunitario: la mancata trascrizione
presso l’UAMI del contratto lo rende inopponibile
ai terzi.
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CONTRAFFAZIONE

E’ la violazione del disegno/modello altrui
che si verifica con la realizzazione di un
disegno/modello uguale o simile (che
suscita nell’utilizzatore informato la stessa
impressione generale)
9 ottobre 2006
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Azione di CONTRAFFAZIONE



Legittimato a proporla è il titolare del
disegno/modello e il licenziatario esclusivo.
Il licenziatario non esclusivo (a meno che il
contratto non preveda diversamente) può solo
intervenire in giudizio (come il rivenditore o il
distributore) per i danni subiti.
L’azione si propone contro gli autori del
comportamenti che costituiscono contraffazione
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55
NORME PENALI
Art.473 c.p. Chiunque contraffà disegni o
modelli oppure senza concorso nella
contraffazione fa uso di un disegno o
modello contraffatto o alterato è punito con
la reclusione fino a 3 anni e con la multa
fino ad € 2.065. Procedibile d’ufficio.
 Art.475 c.p.c: pena accessoria della
pubblicazione della sentenza.

9 ottobre 2006
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SANZIONI PENALI e
AMMINISTRATIVE


Art.127 CPI
Salva l’applicazione delle norme penali chiunque
fabbrica, vende, espone utilizza industrialmente,
introduce nello Stato oggetti in violazione di un
titolo di P.I. è punito a querela di parte con la
multa fino ad € 1.032. Chiunque appone
indicazione mendace “modello brevettato”
“modello depositato” è punito sanzione
amministrativa da € 51,65 a 516,46.
9 ottobre 2006
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I procedimenti giudiziari per
contraffazione
Cambiamenti processuali in tema di diritto
industriale
- Le Sezioni Specializzate (12.7.2003)
- Il Codice della Proprietà Industriale (4.3.2005)
- Il rito societario (19.9.2005) Disegno di legge
del 22.9.06 prevede ritorno al rito ordinario
- l’attuazione della direttiva “enforcement”
(22.4.2006)





9 ottobre 2006
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58
Le Sezioni Specializzate
-
12 Tribunali (anzichè 166, più
le sezioni staccate e le preture),
quindi:
 - specializzazione dei giudici
 - uniformità degli orientamenti
9 ottobre 2006
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59
Codice della Proprietà Industriale
Allargamento della categoria dei titoli di
proprietà industriale (marchi di fatto,
informazioni segrete, indicazioni
geografiche, domain names)
 Uniformità di tutela per tutti i titoli
 Tutela più incisiva

9 ottobre 2006
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60
Il processo industrialistico




Rito societario:
-fase predibattimentale (scambio memorie fra difensori)
assenza del giudice - pretrial
-fase dibattimentale (fase istruttoria - sentenza) presenza
del giudice - trial
Art.10 Disegno di legge sull’innovazione industriale del
22.9.06 stabilisce che il governo è delegato entro 12 mesi
dall’entrata in vigore della legge a modificare il CPI
determinando il ritorno al rito ordinario, fatti salvi i
procedimenti iniziati con il rito societario.
9 ottobre 2006
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Decreto sull’enforcement
Ha introdotto ulteriori misure provvisorie (oltre a
sequestro e inibitoria):
- accesso alla documentazione bancaria, finanziaria e
commerciale del presunto contraffattore (per contraffazione
commessa con atti di pirateria)
- sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del
presunto contraffattore
- interrogatorio non solo dell’autore delle violazione ma
anche di rivenditori e intermediari
- blocco dei c/c bancari e di altri averi del presunto
contraffattore
- risarcimento del danno morale






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62
La responsabilità per contraffazione di
brevetto dei rivenditori e degli
intermediari
Il rivenditore può essere citato in giudizio
per contraffazione. Chiamerà in causa il
produttore per essere manlevato.
 Con il recepimento della direttiva
sull’enforcement sono state inasprite le
misure nei confronti dei rivenditori e degli
intermediari

9 ottobre 2006
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63
Responsabilità dei rivenditori e
degli intermediari




Il giudice, in via cautelare, può ordinare su richiesta del
titolare del diritto leso, l’acquisizione di tutte le
informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione delle
merci non solo presso il contraffattore ma anche presso
ogni altra persona che:
a) sia stata trovata in possesso su scala commerciale delle
merci contraffatte;
b) sia stata sorpresa ad utilizzare o fornire servizi che
consentono la violazione del diritto leso;
c) sia stata indicata dai soggetti sub a) e b) come
implicata nella contraffazione
9 ottobre 2006
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INFORMAZIONI


Le informazioni che vengono fornite tramite
interrogatorio comprendono il nome e indirizzo
dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori e di
altri precedenti detentori dei prodotti o servizi
contraffatti nonché le relative quantità e prezzo
L’interrogatorio è sanzionato dall’art.372 c.p. (chi
afferma il falso o nega il vero è punito con la
reclusione da 1 a 3 anni)
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INIBITORIA E ORDINE DI
RITIRO
In via cautelare possono essere chieste
anche nei confronti degli intermediari e dei
rivenditori che non siano parte del giudizio
 In via definitiva solo nei confronti degli
intermediari parte del giudizio, mentre nei
confronti dei rivenditori anche se non siano
parte del giudizio

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ATTI DI PIRATERIA
 Costituiscono
atti di pirateria (art.144
CPI):
 “le contraffazioni e le usurpazioni di
altrui diritti di proprietà industriali
realizzate dolosamente in modo
sistematico
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Procedimenti cautelari
Il procedimento ante causam:
stabilizzazione della decisione (art.23
D.Lgs.5/2003) solo per l’inibitoria
 Il procedimento in corso di causa: giudizio
abbreviato (art.24 D.Lgs.5/2003)

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La difesa ATTIVA nella cause di
contraffazione
Rimedi esperibili con una causa ordinaria:
inibitoria alla produzione e al commercio
ritiro definitivo dal commercio e distruzione dei
prodotti
ritiro provvisorio dal commercio se i prodotti
sono suscettibili di uso legittimo se modificati
assegnazione in proprietà
condanna al risarcimento del danno
pubblicazione della sentenza
condanna in futuro








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Rimedi esperibili in via cautelare
d’urgenza

Descrizione (precostituisce prova della
contraffazione, poco usata in materia di design)
Sequestro (evita la circolazione del prodotto)
 Inibitoria (sia con riferimento alle
violazioni in atto sia con riferimento a
qualsiasi violazione imminente)
 Pubblicazione sulla stampa
 Penale per inadempimento

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ORDINE DI ESIBIZIONE


La parte che fornisca seri indizi della fondatezza
delle proprie domande ed abbia individuato
documenti detenuti dalla controparte a conferma
di tali indizi può chiedere che il Giudice ne ordini
l’esibizione o che richieda informazioni alla
controparte (discovery)
Dal rifiuto di ottemperare il Giudice può trarre
argomenti di prova
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PUBBLICAZIONE
dell’ORDINANZA CAUTELARE
 Anche
al termine della fase
cautelare d’urgenza è possibile
ottenere la pubblicazione
dell’ordinanza su quotidiani e
riviste
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Tutela del segreto e della
riservatezza
 Possibilità di ottenere in corso
di causa misure a tutela dei
propri segreti
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Possibilità di produrre documenti nel
corso della consulenza tecnica
 Questa
previsione normativa
(art.121, 5° comma CPI) consente
di superare le strette preclusioni del
processo industrialistico
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La condotta processuale della
parte

“Il giudice desume argomenti di prova dalle
risposte che le parti danno e dal rifiuto
ingiustificato di ottemperare agli ordini”
(art.124, 4° comma CPI)
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Efficacia erga omnes delle
decisioni
 L’efficacia
nei confronti di tutti delle
sentenze definitive che dichiarano la
nullità di un titolo di proprietà
industriale consente al contraffattore di
trarre beneficio dall’esito di cause di
cui è estraneo
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Risarcimento del danno






1. Il pregiudizio subito dal titolare è valutato tenendo
conto:
a) del mancato guadagno del soggetto leso
b) degli utili realizzati dal contraffattore
c) del danno morale arrecato al soggetto leso
2. In caso di liquidazione non analitica del danno dovrà
essere effettuata in un importo non inferiore ai compensi
che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per una licenza
3. In ogni caso il titolare può chiedere la restituzione degli
utili, in alternativa al mancato guadagno o nella misura in
cui eccedono tale risarcimento
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SEQUESTRO CONSERVATIVO

Il soggetto leso che faccia valere circostanze
idonee a pregiudicare il soddisfacimento del
risarcimento del danno, può ottenere il sequestro
di beni mobili e immobili del preteso autore della
violazione sino alla concorrenza del presumibile
ammontare del danno. A tal fine il giudice può
autorizzare la comunicazione della
documentazione bancaria, finanziaria o
commerciale oppure autorizzare l’accesso alle
pertinenti informazioni
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