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CAP. 1 L’ORDINAMENTO GIURIDICO E IL DIRITTO COSTITUZIONALE
Il termine diritto è usato negli stati moderni per indicare in genere un insieme di norme (contenute
in un testo ufficiale) applicate imparzialmente da giudici dello stato a singole controversie con lo
scopo di mantenere la pace sociale; il rispetto delle decisioni (sentenze) dei giudici è garantito dalla
minaccia dell'uso della forza da parte dello stato.
Non cieca e supina ubbidienza ma consapevole e convinta osservanza di regole ritenute atte ad
assicurare la pacifica convivenza del gruppo sociale e per questo obbligatorie.
La pluralità delle organizzazioni sociali:
La pluralità delle organizzazioni sociali corrisponde alla pluralità degli ordinamenti giuridici.
“qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico. Un’organizzazione per
essere tale e per sopravvivere ha bisogno di un complesso di regole che ne disciplinano la vita e
l’attività. Tali regole costituiscono il diritto di una determinata organizzazione; e considerate nei
loro insiemi, formano un ordinamento giuridico (insieme delle norme giuridiche di un gruppo
sociale)
La supremazia del diritto dello stato che si impone tramite l’uso legittimo della coercizione fisica.
Diritto e organizzazione sociale:
Teorie normativistiche (Kelsen: Dottrine pura del diritto):
sono le regole a costituire l’organizzazione sociale, prima massa amorfa (Hobbes): “una società ha
un ordinamento”.
La dottrina di Kelsen si basa sulla concezione del diritto come norma, ossia come "dover essere"
che va nettamente separato dai fondamenti teoretici della realtà. Ogni norma può essere ricondotta a
un'altra norma di ordine superiore che la convalida, fino a giungere alla "norma fondamentale",
criterio finale di validità dell'ordinamento. Una sentenza giudiziaria, ad esempio, è convalidata dalla
norma che conferisce al giudice il potere di produrre diritto, mentre la legislazione è convalidata
dalla costituzione.
Teorie istituzionaliste (Romano, Hauriou)
È l’organizzazione sociale a porre le regole ed a muoverle “come pedine in una scacchiera”
(Romano), nei paesi sia di common law (di origine anglosassone, in cui la base del diritto è formata
da regole e principi elaborati dai giudici attraverso le sentenze), che di civil law: “una società
organizzata è un ordinamento”.
Teorie marxiste-leniniste
Il diritto come sovrastruttura, espressione dell’egemonia della classe borghese: non regola sociale
ma ragione del più forte. Sovrastruttura: Secondo l'ideologia marxista, tutto ciò che, come la
politica, la religione, l'arte, la filosofia e sim., appare come espressione culturale e istituzionale di
un determinato modo di produzione.
La teoria del diritto naturale
La nascita nel XVIII sec. del diritto naturale come “diritto sopra la legge”.
Diritto naturale: dottrina che afferma l’esistenza di un insieme di norme universali, fondate sulla
natura stessa (da alcuni identificata con la natura delle cose, da altri con la natura umana) alle quali
devono conformarsi le leggi dello stato, ossia il diritto positivo.
Per i giusnauralisti il “diritto è quello che deve essere” in polemica con gli storicisti per cui” il
diritto deve essere quello che è.”
Giusnaturalismo: Dottrina che afferma l’esistenza di un diritto naturale dedotto dalla ragione
umana, su cui poggia ogni diritto positivo. Storicamente, il giusnaturalismo nacque nel Seicento con
Ugo Grozio, sebbene già la dottrina del diritto naturale elaborata nell’antichità dalla scuola stoica
avesse configurato la legge come espressione della razionalità. Tuttavia, a differenza degli stoici,
Grozio non fece più riferimento a un fondamento divino garante dell’ordine del cosmo, ma affermò
che le norme dettate dalla ragione sarebbero valide anche "se si ammettesse […] che Dio non c'è o
che non si cura degli affari umani". Tale approccio, sottraendo la sfera del diritto alla tutela della
teologia, preparò il terreno alla costruzione dello stato moderno.
Storicismo: Indirizzo filosofico, sorto in Germania nella seconda metà del XIX sec., che esamina le
possibilità di una scienza storica autonoma nei confronti di ogni altra disciplina. Per gli storici il
diritto nasce dagli usi e dai costumi dei popoli e non dalla volontà arbitraria del legislatore
Il diritto deve essere distinto dalla morale.
Definizione di ordinamento giuridico: il diritto come sistema
“L’insieme di più elementi- imperativi, consuetudini, fatti normativi- accomunati dal fatto di essere
tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo criteri
sistematici”.
Unità, coerenza sistematica e completezza dell’ordinamento
Unità: “tutte le norme dell’ordinamento possono farsi risalire, in ultimo, al potere costituente, cioè
al momento fondamentale dell’ordinamento stesso e all’atto che con esso viene posto, la
Costituzione”
Coerenza sistematica: “l’ordinamento non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono e
prevede criteri e meccanismi per risolvere i contrasti tra disposizioni normative stabilite in tempi
diversi o incidenti nella stessa materia, consentendone all’interprete di sciogliere le antinomie e di
individuare la norma che deve essere applicata in concreto.”
Completezza: “l’ordinamento predispone determinati rimedi per colmare lacune o vuoti normativi,
ossia casi concreti non previsti dal diritto positivo, e permette all’interprete di rinvenire la norma
giuridica applicabile al caso”.
L’interpretazione del diritto
Interpretazione letterale o testuale
Interpretazione teleologica ( secondo l’intenzione del legislatore)
Interpretazione sistematica, in modo da inserire la norma in modo coerente nell’ordinamento
giuridico
Disposizione e norma
Disposizione (o testo normativo)
Norma

La disposizione è una mera formulazione linguistica, suscettibile a diverse interpretazioni.

Le norme sono il risultato dell’interpretazione:
1.
giudici),
2.
operate da coloro che sono chiamati ad applicare le disposizioni(amministratori o
sulla base di diversi criteri (letterale, logico-sistematico, storico-comparativo)
L’interpretazione e l’integrazione del diritto
In base al risultato si distingue tra:
1.interpretazione restrittiva
2. interpretazione estensiva
In base al soggetto:
1.
giudici (interpretazione giurisprudenziale, soprattutto Corte di cassazione e Corte
costituzionale)
2.
giuristi (interpretazione dottrinale)
3.
semplici privati.
L’interpretazione e l’integrazione del diritto
Analogia legis (secondo le disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe)
Analogia iuris (secondo i “principi generali dell’ordinamento giuridico”)
Divieto d’analogia per le leggi penali e speciali.
Il movimento costituzionalista



rivoluzione inglese (1689)
Costituzione americana (1787)
Costituzione francese (1789)
Il costituzionalismo moderno risponde ad una domanda: come limitare il potere politico del
Sovrano?
Costituzionalismo: Dottrina politica secondo la quale è necessario limitare i poteri dello stato in
modo da garantire ai cittadini la salvaguardia dei diritti individuali e l'esercizio di alcune libertà
fondamentali. Storicamente, sono state individuate due principali modalità attraverso cui
raggiungere questo obiettivo:

la separazione dei poteri

principio di legalità

Diritti fondamentali dell’uomo
La separazione dei poteri:
all'interno di uno stato, il potere legislativo, quello esecutivo e quello giurisdizionale dovevano
essere detenuti da differenti persone o differenti ceti. Di conseguenza ogni singolo potere, ispirato
da interessi diversi e talvolta contrastanti con quelli degli altri, sarebbe stato sottoposto a un
reciproco controllo.
Diritti fondamentali dell’uomo :
Si affermò la necessità di una Costituzione, cioè un insieme di norme fisse che dettassero una serie
di limiti all'azione politica. In questo caso, i governanti sarebbero stati necessariamente tenuti a
rispettare i vincoli posti dalle leggi.
Teorie della costituzione
La costituzione come “norma fondamentale” (Grundnorm) posta al vertice dell’ordinamento
giuridico statale e che ne costituisce il principio costitutivo (costituzione a gradi dell’ordinamento di
Kelsen)
La costituzione come “decisione fondamentale” (Schmitt)
La costituzione materiale intesa non come costituzione di fatto ma come “fini e valori su cui
convergono le forze politiche prevalenti” (Mortati)
Costituzione: Legge fondamentale di uno stato sovrano. Posta a garanzia dei diritti dei cittadini,
fissa i limiti e i rapporti reciproci tra i poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo, definendo la
forma di governo, ed eventualmente individuando i valori che l'azione dello stato deve perseguire.
La maggior parte dei paesi ha una Costituzione scritta.
Tipologie della costituzione
Costituzione scritta/non scritta (es. Regno Unitodove la Costituzione, detta "non scritta", è invece
l'insieme di diversi documenti precedenti come la Magna Charta e consuetudini che regolano i
rapporti tra la Corona, il Parlamento, la magistratura e i cittadini.)
Costituzione ottriata/rappresentativa
Le costituzioni ottriate si ottengono quando il monarca concede, volontariamente, una costituzione
scritta ai suoi sudditi, questa concessione non è mai volontaria, ma è determinata da eventi storici
particolari o per evitare rivoluzioni e guerre, e si chiamano anche unilaterali, quando invece vi è un
dibattito tra le diverse parti sociali e da ciò si forma la costituzione , essa si chiama pattizia. Le
costituzioni votate si hanno quando vengono espresse dal basso e redatte e approvate dai
rappresentanti del popolo, riuniti in “Assemblee Costituenti”.
Costituzione lunghe/corte
Costituzione flessibile/rigida
Le Costituzioni sono dette rigide o flessibili a seconda della maggiore o minore resistenza alle
modificazioni e possono essere distinte in base al controllo di costituzionalità delle leggi ordinarie e
al carattere unitario o federale dell'ordinamento.
La Costituzione Italiana (1947) è una costituzione scritta, rigida, votata, convenzionale. È scritta
perché gli istituti e i principi fondamentali dell’organizzazione statale sono stati sanciti e consacrati
in un documento. È rigida perché gli articoli della costituzione hanno un’efficacia superiore rispetto
agli articoli con emanazione ordinaria, e per modificare o cambiare un articolo della costituzione
deve essere adottato un procedimento aggravato rispetto alle leggi ordinarie. È votata perché è stata
redatta e approvata dai rappresentanti del popolo eletti in un’Assemblea Costituente. È
convenzionale perché le forze politiche che la hanno redatta e approvata, essendo in forte contrasto,
hanno dovuto fare reciproche concessioni, per dare un nuovo assetto costituzionale allo stato.
Definizione di ordinamento costituzionale
“il complesso delle norme fondamentali, materialmente costituzionali, scritte e non scritte, che
danno forma a ciascun ordinamento e che rappresentano il codice genetico che determina l’identità
dell’ordinamento giuridico stesso”
(forma di Stato, doveri e diritti, forma di governo, fonti del diritto).
L’ordinamento costituzionale
Ogni ordinamento statale ha sempre avuto, se non una Costituzione, un proprio diritto
costituzionale.
Rapporto tra documento costituzionale ed ordinamento costituzionale.
Del diritto costituzionale fanno parte norme materialmente ma non formalmente costituzionali:
1.preleggi codice civile
2.consuetudini costituzionali
3.norme elettorali
4. regolamenti parlamentari.
L’ordinamento costituzionale
Della costituzione fanno parte norme solo formalmente ma non materialmente costituzionali:
1. numero parlamentari
2. C.n.e.l.
3. registrazione sindacati
Differenza tra :
1. revisione costituzionale
2. revisione totale della costituzione
3. mutamento dell’ordine costituzionale.
L’ordinamento costituzionale
Differenza tra:
1. potere costituente “libero nel fine”
2. potere costituito da esercitare nelle forme ed entro i limiti previsti in Costituzione
- forma repubblicana dello Stato esteso al suo carattere democratico
- “principi che apartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la
Costituzione”
(Corte cost. 1146/1988)
3. I condizionamenti politici interni ed internazionali del potere costituente: morte?
Organi e soggetti costituzionali nell’ordinamento italiano
Organi
 Parlamento
 Presidente della repubblica
 Governo
 Corte costituzionale
Soggetti:



Regioni
Province e Città metropolitane
Comuni
Diritto pubblico e diritto privato
Distinzione non assoluta ma relativa: confine mobile
Nell'ambito del diritto appare fondamentale la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato.
Il diritto pubblico si occupa della disciplina dello stato, dei suoi organi e delle sue istituzioni,
regola la loro attività interna e quella nei confronti dei soggetti privati. Questi ultimi sono tenuti a
seguire determinate norme di comportamento alle quali devono conformarsi per il rispetto della vita
associata e per il raggiungimento degli scopi economici e sociali che lo stato volta per volta si
prefigge.
Il diritto privato disciplina i rapporti privati tra i soggetti intesi in senso ampio cioè sia che si tratti
di persone sia che si tratti di enti privati. Oggi, la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato è
ormai di carattere meramente formale in quanto il confine tra i due diritti è piuttosto sfumato. Infatti
lo stato tende sempre più a disciplinare settori, quali ad esempio la scuola, un tempo lasciati
all'iniziativa privata e accade sempre più spesso che soggetti pubblici operino iure privatorum, cioè
ponendo in essere rapporti di diritto privato. Inoltre accade molto spesso che un determinato fatto
venga disciplinato da entrambi i tipi di norme venendo meno, in questo modo, la possibilità di
mantenere ferma la distinzione tra i due tipi di diritto. Una distinzione che permane è comunque
quella relativa alle caratteristiche delle norme relative ai due diritti. Le norme di diritto pubblico
sono per lo più di carattere cogente, cioè non derogabili, mentre quelle di diritto privato sono per la
maggior parte derogabili da parte dei soggetti interessati alla loro applicazione.
I “rami” del diritto pubblico





Diritto costituzionale
Diritto parlamentare
Diritto regionale e degli enti
locali
Diritto amministrativo
Diritto tributario





Diritto ecclesiastico
Diritto penale
Diritto processuale civile
e penale
Diritto internazionale
Diritto dell’Unione
Europea
Cap. 2 LO STATO
Definizione di stato
Stato: Organizzazione politica e giuridica di una collettività su un dato territorio.



Stato – apparato, quale insieme degli organi politici, amministrativi e giurisdizionali
Stato – comunità, intesa come collettività sociale
Stato – istituzione, come particolare forma storica di organizzazione sociale che dà vita
ad un ordinamento giuridico, il quale esercita il monopolio dell’uso legittimo della forza
(potere politico)su un dato territorio avvalendosi di un apparato amministrativo.
La costituzione e lo Stato sono fortemente correlate
Quali elementi definiscono lo Stato?
Lo Stato è caratterizzato da:
1. politicità
2. sovranità
3. monopolio della forza legittima
Caratteristica distintiva dello stato moderno è la sovranità, ossia il riconoscimento, sia all'interno sia
da parte degli altri stati, di un potere che non ha sopra di sé nessun altro potere. La forma di governo
e i rapporti tra i poteri dello stato sono fissati da una legge fondamentale detta Costituzione. Lo
stato moderno predispone inoltre le leggi alle quali la collettività deve conformarsi e ne sorveglia il
rispetto al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, dotandosi di assemblee legislative, tribunali e
polizia, nonché di forze armate per difendersi da minacce esterne. Uno stato si compone di tre
elementi: un territorio, una popolazione e un governo.
Per aversi uno Stato devono essere compresenti:
1. un popolo
2. un territorio
3. un governo sovrano
Non si ha uno stato:
1. quando c’è un popolo senza territorio (rom= zingari)
2. quando un popolo non è sovrano su un territorio (palestinesi)
Si ha quindi uno Stato quando una popolazione si sottopone ad un potere politico per dare vita
ad un ordinamento in grado di soddisfare i suoi interessi generali.
Nascita dello Stato moderno
Dal sistema feudale caratterizzato da: diritto di proprietà su cose e persone e dispersione del
potere.
Sistema feudale: sistema sociale affermatosi nell'Europa occidentale (e, con modalità molto simili,
in Giappone) e durato per oltre un millennio e mezzo, tra il declino dell'impero romano d'Occidente,
nel IV secolo, e la nascita dei primi stati moderni, nel XVIII secolo. Esso si fondava
sull'identificazione dei rapporti personali, sociali e politici con quelli patrimoniali, rendendoli di
natura contrattuale. In particolare, si intende per feudalesimo il sistema politico, economico e
sociale su cui si reggeva il Sacro romano impero, incardinato sul feudo, trasformazione del
beneficio – già previsto dal diritto romano (ad esempio, le terre concesse ai veterani) – da
temporaneo a permanente.
Non esisteva proprietà dello Stato; solo proprietà privata.
Gli Stati moderni si affermano allorché in varie parti dell’Europa alcuni ordinamenti conquistano
progressivamente autonomia ad identità. Tale processo si svolge in un una duplice direzione:
1. autonomia esterna rispetto agli ordinamenti universali del sacro Romano Impero e del
Papato,
2. supremazia interna nei confronti degli ordinamenti particolari, feudali corporativi e
municipali
Stato moderno : Il concetto di stato qual è modernamente inteso non esiste nel pensiero filosofico e
politico greco né in quello romano; in entrambi, piuttosto, sono presenti – con l'idea di polis e di res
publica – elementi sociali e amministrativi intesi, genericamente, in senso democratico, dove i
protagonisti sono ancora i cittadini. Lo stato come struttura rigidamente gerarchizzata, con un
sovrano a regnare sui sudditi, che gli devono incondizionata obbedienza, si definisce nelle sue
caratteristiche sul finire del Medioevo, quando il crollo del sistema feudale e l'ascesa della
borghesia creò le condizioni per avviare un accentramento del potere nelle mani del sovrano.
Furono istituiti in tal modo un apparato burocratico attraverso il quale organizzare il prelievo
fiscale, un esercito, una legislazione unica per la regolamentazione dei commerci.
Il processo di costruzione dello stato raggiunse la fase culminante nell'età dell'assolutismo, ossia
entro un sistema politico in cui il sovrano non era soggetto al controllo dei governati; a partire dal
XVIII secolo, tuttavia, con la diffusione di idee illuministe, la borghesia scatenò un'offensiva al fine
di condizionare alla volontà dei cittadini l'autorità politica. Dopo la Gloriosa Rivoluzione inglese, la
guerra d'indipendenza americana e la Rivoluzione francese, si affermò così il principio della
sovranità popolare, in base al quale può governare soltanto chi abbia ricevuto il consenso dei
governati, che esprimono la loro volontà attraverso il Parlamento.
Definizione di forma di Stato
Forma di Stato: modo in cui si atteggia il rapporto fra i cittadini e il potere politico, vale a dire
il rapporto fra governanti e governati, nonché i fini ultimi che si pone l’ordinamento.
L’evoluzione delle forme di Stato è in relazione al diverso contesto storico. Il nesso tra forma di
Stato e forma di governo (insieme delle istituzioni che partecipano all'attività di direzione
politica di uno stato).
L’evoluzione delle forme di Stato
Caratteri dello Stato assoluto (XV – XVIII sec.):
1. accentramento dei poteri in capo al Sovrano in relazione al pluralismo feudale,
2. giustificazione teocratica del potere tradizionale- carismatico
3. rigida divisione in classi sociali, con supremazia dell’aristocrazia.
SOVRANO
( potere dato da
Dio, teocratico)
Divisione in classi
o ceti sociali
Nobili: stretto contatto
con il sovrano e
rapporti economici
con il sovrano
 la trasformazione dello Stato assoluto in:
1. Assolutismo illuminato (Stato di Polizia – intesa come polis-): Prussia ed Austria (1740 – 1790)
Il potere del sovrano, pur autorizzato a gestire lo stato senza interventi da parte di alcun ente
esterno, trovava una serie di limitazione nella necessità di osservare le leggi di natura e le norme
religiose.
Il sovrano, per spirito filantropico agevola le esigenze della comunità
2. Stato mercantile (Luigi XIV),
Nello stato mercantile la libertà dei traffici prevale sulle esigenze finanziarie del Re.
Lo stato liberale
Origini Storiche: Rivoluzioni inglesi (1689), americana (1776), francese (1789), europee (1848)
Conseguenza: dell’economia di mercato borghese ( lo “stato minimo” o “guardino notturno”, nel
senso che è il mercato che si autoregolamenta, lo Stato deve solo assicurare la protezione del
popolo).
Giustificazione: dottrine contrattualistiche (Locke vs. Hobbes):
Loke: lo stato come strumento per la tutela dei diritti naturali intangibili del cittadino
(giusnaturalismo)
Hobbes: lo stato come “Leviatano”, colui che detiene la forza e quindi protegge il cittadino dai
disordini che esso stesso causa (Homo homini lupus), quindi detentore del monopolio della forza
legittima perché fondata sul consenso dei cittadini.
Lo stato liberale
 Caratteri strutturali:
1. Stato monoclesse borghese (suffraggio limitato). La borghesia voleva la libertà dallo stato e
la libertà personale. Libertà che venivano rivendicate dalla sovranità del Re.
2. tutela delle libertà negative e dei diritti (di proprietà, d’iniziativa economica) del singolo
individuo…
3. …tramite Stato di diritto, uno Stato che garantisca la libertà, quindi vi sono: divisione dei
poteri, codificazione costituzionale e civile, principio di legalità, giudici indipendenti,
supremazia delle leggi.
4. sovranità assoluta non del Re ma della:
- Nazione (1789)
- Stato (XIX- XX sec.) come persona giuridica
- Volontà generale del popolo (Rousseau)
Classificazione delle forme di stato
Stato totalitario ( Italia 1922-1943, Germania 1933-1945, Spagna 1936-1975)
Giustificazione: dottrine statolatrie ( Hegel, culto assoluto ed esclusivo dell'autorità dello Stato.
Stato al di sopra
di tutto)
1. lo Stato come totalità che assorbe l’individuo
2. lo Stato etico basato su valori assoluti (fascismo, nazismo, franchismo= Regime dittatoriale
instaurato in Spagna, dal 1939 al 1975, dal generale Francisco Franco.)
3. In un regime totalitario i membri del partito al potere diventano l'élite del paese; tutta la società
è assoggettata a un'organizzazione gerarchica nella quale ogni individuo deve rispondere a
qualcun altro sopra di lui, con l'unica eccezione del capo supremo, che non risponde a nessuno.
Tutti i gruppi non allineati al potere vengono annientati. La soggezione totale dei singoli
individui al partito è ottenuta mediante un'estesa burocrazia, il monopolio dei mezzi di
comunicazione, un'efficiente polizia segreta, il controllo politico delle forze armate e una forte
centralizzazione dell'economia. Il partito possiede tutti i mezzi di comunicazione attraverso i
quali i cittadini ricevono informazioni, orientamenti, direttive. Giornali, riviste, radio e
televisione, teatro e cinema sono controllati dal centro. Infine, le forme di manifestazione del
pensiero che non si conformano alla linea del partito – ossia alla sua interpretazione ideologica
della realtà – sono colpite dalla censura.
Stato confessionale (Stati islamici)
Diritto identificato con la religione
Stato Socialista (1917-1989 Urss, oggi Cina, Cuba)
Giustificazione: dottrine marxiste (Marx= abbattimento dello Stato liberale come sovrastruttura
istituzionale strumentale al dominio della classe egemone borghese)
a. lo Stato come strumento di dominio della classe egemone
b. carattere strutturale: statalizzazione dei mezzi di produzione per debellare borghesia tramite
lo Stato espressione della dittatura del proletariato.
c. Partito Unico, esso assume una funzione educativa.
d. Politica: associata sin dagli inizi alle istanze della classe operaia, il cui programma può
essere riassunto nel seguente modo: abolire le classi, giungendo così a una reale eguaglianza
sociale; porre le risorse economiche sotto il controllo diretto delle classi lavoratrici; limitare
il diritto di proprietà; incoraggiare una nuova morale basata sulla solidarietà e la
cooperazione. Benché nel corso dell'Ottocento e del Novecento il fine ultimo del socialismo
sia stato spesso descritto come il raggiungimento di una società senza classi, il movimento
socialista si è orientato sempre più verso una politica riformista, tesa alla realizzazione di
sostanziali modifiche del sistema capitalista piuttosto che alla sua abolizione.
Stato fascista (Italia, Germania, Portogallo)
Carattere strumentale: Partito unico con funzione educativa. Collaborazione classi (corporativismo).
Ideologia: fondata sul culto del capo (il “duce”); dal disprezzo per i valori della civiltà liberale, che
si concretizzò nella soppressione delle libertà politiche e civili (di pensiero, di stampa, di
associazione ecc.); dall'ideale della collaborazione tra le classi, opposto alla teoria socialista e
comunista della lotta di classe; dal dirigismo statale; da un apparato di propaganda che mirò a
mobilitare le masse e a inquadrarle in organizzazioni di socializzazione politica funzionali al
regime; dall'integrazione nel partito o nello stato dell'insieme dei rapporti economici, sociali e
culturali.
Finalità: Dio, Patria e famiglia.
Classificazione delle forme di stato
Stato liberaldemocratico (dopo la II guerra mondiale)
Giustificazione: potere legale-razionale leggittimitato dal libero consenso popolare e giuridicamente
limitato.
Caratteri:
1. Stato pluriclasse (suffragio universale)
2. Tutela dei diritti civili e dei diritti sociali
3. Intervento statale per correggere distorsioni del mercato (Stato sociale) e per offrire servizi
di pubblica assistenza
4. Stato costituzionale. Costituzione come fonte primaria a cui la legge deve rifarsi.
5. Sovranità (limitata) del popolo. Libere elezioni e suffragio aperto a tutti.
6. Sistema politico: basato sulla sovranità dei cittadini, ai quali è riconosciuto il diritto di
scegliere la forma di governo e di eleggere direttamente o indirettamente i membri del
supremo corpo legislativo dello stato, così come i funzionari addetti all'amministrazione
locale, nonché, in alcuni casi, anche il capo dello stato.
Nell'accezione moderna, il termine implica anche l'eguaglianza giuridica dei cittadini nell'esercizio
del voto, dal quale non deve essere escluso nessuno per motivi di razza, di religione, di censo e di
sesso; l'esistenza di alcune condizioni che garantiscano una condizione di libertà nell'esercizio del
voto (l'assenza di coercizione, la pluralità delle opzioni a disposizione, la possibilità di formarsi una
propria opinione); l'accettazione della validità del principio di maggioranza.
La crisi della sovranità dello stato?
Lo stato oggigiorno non esiste, perché i riflessi economici globali sono così tanti che lo Stato deve
far conto a tali.
Le valutazioni e le previsioni delle società di rating hanno un’influenza molto importante
sull’andamento del mercato delle azioni, delle obbligazioni, dei titoli di stato e delle monete, quindi
sull’andamento di una determinata nazione; anche se non sempre si rivelano corrette.
Cap. 3
LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
La comunità internazionale formata da Stati sovrani non per scelta ma per il sol fatto di essere tali e
posti in posizione di reciproca parità.
Differenza con la comunità sopranazionale che sono in grado condizionare gli Stati membri ed i
cittadini (U.E.)
Il diritto internazionale regola i rapporti tra gli Stati sovrani.
La concezione monista dei rapporti tra ordinamento internazionale e ordinamenti statali
Unità degli ordinamenti con primato dell’ordinamento statale e dell’ordinamento internazionale
(Kelsen) da cui deriverebbe l’applicazione diretta dei trattati internazionali nell’ordinamento interno
e la loro non modificabilità da parte delle leggi nazionali (Art. 117.1 Cost.).
La concezione dualista dei rapporti tra ordinamento internazionale e ordinamenti statali
Ordinamento Statale e ordinamento internazionale sono ordinamenti indipendenti e separati.
Espressione della pluralità degli ordinamenti giuridici e conferma del carattere limitato della
sovranità statale.
Come l’ordinamento italiano si adegua agli obblighi internazionali
Diritto internazionale particolare di natura patrizia. (Art. 80 Cost)
Contenuto in trattati stipulati dal Governo e recepiti nel nostro ordinamento tramite opera di
recipimento di un atto normativo:
a) atto normativo (legge, atto avente forza di legge, regolamento) che modifichi direttamentesopprimendo o innovando- l’ordinamento in conformità all’accordo
b) ordine di esecuzione tramite cui si recepisce nel nostro ordinamento un trattato cui si rinvia
integralmente (“piena e intera esecuzione è data al trattato…”). Tale ordine è contenuto nella
stassa legge di autorizzazione alla ratifica e nel D.P.R. di ratifica solo per norme secondarie.
Come l’ordinamento italiano si adegua agli obblighi internazionali
Diritto internazionale particolare di natura patrizia. (Art. 80 Cost.)
“le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o che prevedono
arbitri o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi ”
ordine di
esecuzione
la libertà di ratificare o meno i Trattati e gli Accori, salvo la responsabilità internazionale, senza
però alcuna possibilità di coazione.
Il problema degli Accordi in forma semplificata di natura politica, conclusi e sottoscritti da un
rappresentante del Governo, senza previa autorizzazione legislativa.
GOVERNO
PARLAMENTO
negozia e firma
autorizza con legge la ratifica
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RATIFICA
Entra in vigore tramite scambio delle ratifiche a loro deposito o scambio delle ratifiche che è
l’istituto di diritto internazionale mediante cui lo Stato fa propri gli effetti di un trattato negoziato e
concluso son un altro Stato.
Come l’ordinamento italiano si adegua agli obblighi internazionali
Diritto internazionale generale di natura consuetudinaria (Art. 10 Cost.)
L’ ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente
riconosciute.
Adattamento automatico
Esempi:
1. pacta sunt servanta (i patti si devono rispettare)
2. la libertà dei mari
3. la uguale sovranità degli stati
4. piattaforme continentali
5. l’extraterritorialità (ambasciata Usa in Iran)
6. immunità diplomatica
7. convenzioni internazionali sui diritti umani.
Il diritto internazionale generale di natura consuetudinaria (Art. 10 Cost.)

l’art. 10 come fonte sulla produzione, frutto della ispirazione internazionalistica del
costituente
 l’adattamento immediato, diretto, completo e continuo (rinvio mobile)
 Le norme di diritto internazionale consuetudinario come fonti fatto
 La natura giuridica delle norme consuetudinarie internazionali:
a) superiori alle norme costituzionali (contra Corte cost.
b) parificate alle norme costituzionali col solo limite dei principi cost. li.
c) Fonte intermedia tra cost. e legge, comunque prevalenti sulla legge ordinaria,
incostituzionale o disapplicata
Fonti atto: prodotti dal nostro ordinamento
Fonti fatto: nascono dall’esterno.
Dichiarazioni e carte internazionali dei diritti
Nazioni Unite







Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948)
Patti internazionali sui diritti sociali, economici, culturali e sui diritti civili e politici.
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (1989)
Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale
(1965)
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
(1979)
Regole per le pari opportunità delle persone disabili (1993)
Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti (1990)
Dichiarazione e carte internazionale dei diritti
Consiglio d’Europa (1948)
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
(1950)
Per assicurare il rispetto della CEDU è istituita la Corte europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo)
che si pronuncia sui ricorsi interstatali e ricorsi individuali “dopo l’esaurimento delle vie di ricorso
interne”.
Giudica sulla violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU su ricorso degli Stati membri e
(dal 1998) dei singoli cittadini “dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne”.
Unione europea: Carta fondamentale dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000)
La giurisdizione internazionale sui crimini di guerra e contro l’umanità
Tribunali di Norimberga e di Tokio (1945)
Tribunale internazionale penale per la ex- Iugoslavia (l’Aja – 1993)
Tribunale internazionale penale per il Ruanda (Arusha – 1998)
Corte penale internazionale (Statuto di Roma 1998; 2002)
Il tentativo della comunità internazionale e della dottrina di imporre con la forza l’osservanza di tali
trattati, considerati norme di diritto internazionale consuetudinario.
Organizzazioni internazionali
Nazioni Unite (ONU)> 191 Stati membri (nel 2002: Svizzera e Timor- est)
Carte delle nazioni Unite (1945) per centralizzare l’uso della forza , salvo temporanea legittima
difesa, senza però proprio esercito
Organi:
a) Assemblea generale
b)Consiglio di sicurezza
c) Corte internazionale di giustizia
d) Segretario generale
Organizzazioni collegate all’ONU: FAO, WTO, OIL, UNESCO, UNICEF
Organizzazioni Internazionali regionali
Trattato del Nord Atlantico :Alleanza Atlantica (NATO)> 19 Stati membri. Candidati: Estonia,
Lettonia, Lituania, Slovacchia, Bulgaria, Romania
Statuto del consiglio d’Europa (1949):Consiglio d’Europa> 44 stati membri. Candidati: repubblica
federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Principato di Monaco
La guerra (Art. 11 Cost.)
L’accettazione della guerra difensiva (artt. 27.4, 78, 87.9, 103.3, 111.7 Cost.) Individuale o
collettiva.
Il ripudio alla guerra offensiva in funzione dell’affidamento alle organizzazioni internazionali
dell’uso legittimo delle forza per assicurare pace e giustizia tra le nazioni.
L’uso della forza autorizzato dall’ONU: Kuwait 1991, Somalia 1992
Gli interventi umanitari di peacekeeping dell’ONU e gestiti:
- direttamente dall’ONU: ex Jugoslavia 1992-95, Ruanda 1993-96
- tramite Stati e organizzazioni internazionali regionali (NATO): Bosnia
1995
Gli interventi “umanitari” non autorizzati dall’ONU: Kosovo 1992: pro (consuetudini
internazionali) e contro
La guerra al terrorismo internazionale:
A) Afghanistan 2001 autorizzato dall’ONU
B) Iraq 2003 non autorizzato dall’ONU
Il problema dell’intervento parlamentare successivo:
A)
in sede di conversione di decreto legge
B)
tramite mozione
Cap. 4 L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA
Dalla Comunità europee all’Unione europea
Il manifesto del Movimento federalista europeo (1941)
Il Consiglio d’Europa (1948)
Trattato di Parigi (18 Aprile 1951)
Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA)
Trattato di Roma (25 marzo 1957) (TCE)
Comunità economica europea (CEE), Comunità europea dell’energia atomica CEEA o (Euroatom):
3 comunità con Parlamento, consiglio dei Ministri e Corte di giustizia distinti
Trattato di Bruxelles (1965)
Fusione degli organi istituzionali, con un esecutivo ed un bilancio unico.
Prevalenza della CEE quale comunità non settoriale
Progressi CEE:
1. estensione competenze anche per via giurisprudenziale
2. risorse proprie
3. Estensione decisioni a maggioranza qualificata e non unanimità
4. Consiglio europeo dal 1974; Parlamento elettivo dal 1979
5. Sistema monetario europeo (Sme) nel 1979 per arginare discussione monetario
I trattati europei
Atto unico europeo (1986)
Il termine previsto per l'entrata in vigore del mercato unico evidenziò l'esigenza di conferire alla
Comunità Europea poteri decisionali più ampi, indispensabili per affrontare e risolvere tutte le
questioni riguardanti l'eliminazione delle barriere doganali; fino a quel momento, infatti, le
decisioni del Consiglio dei ministri dovevano essere approvate all'unanimità dai suoi membri,
ciascuno dei quali poteva dunque rallentare il processo decisionale esercitando il proprio diritto di
veto. Con l'Atto unico europeo, entrato in vigore nel 1987, furono dunque definite alcune importanti
modifiche nella struttura della comunità, tra cui l'introduzione di un sistema di votazione a
maggioranza in grado di contribuire all'accelerazione del processo di realizzazione del mercato
unico, e furono apportati anche considerevoli cambiamenti: il Consiglio europeo entrò formalmente
a far parte delle istituzioni comunitarie, i poteri decisionali del Parlamento europeo furono ampliati
e venne istituito un Tribunale di primo grado, destinato a occuparsi dei ricorsi contro la normativa
comunitaria presentati da individui, organizzazioni o società. Gli stati membri concordarono inoltre
l'adozione di politiche comuni in diversi settori, dalla politica fiscale a quella occupazionale,
dall'assistenza sanitaria alla tutela ambientale e decisero di allineare il più possibile la propria
politica economica e monetaria a quella dei paesi confinanti.
Trattato di Maastricht (1992)
Accordo, il cui nome ufficiale è “Trattato sull’Unione Europea”, firmato il 7 febbraio 1992 dai
dodici capi di governo della Comunità Europea. L’atto costituì un’importante fase del processo di
integrazione politica ed economica avviato nel 1957 con il Trattato di Roma e la costituzione della
Comunità economica europea.
Il trattato di Maastricht stabilì infatti i criteri per la trasformazione della Comunità Europea in
Unione Europea e la creazione di un’Unione monetaria europea, basata su un’unica autorità
monetaria (Banca centrale europea) e sulla circolazione di un’unica moneta, alla quale il Consiglio
europeo di Madrid del 1995 attribuì il nome di “euro”.
Il trattato conferì inoltre all’Unione Europea prerogative che travalicavano l’ambito economico e
definivano le modalità per una comune politica estera e di sicurezza (PESC), per una cooperazione
nel campo della giustizia e degli affari interni, ma anche per una completa eliminazione delle
frontiere all’interno dell’Unione (vedi Accordo di Schengen) e per l’allargamento di questa agli
stati dell’Europa orientale e del bacino del Mediterraneo.
Trattato di Amsterdam (1997)
I problemi dell’occupazione, della sicurezza e libertà dei cittadini, e della giustizia furono posti alla
base del trattato di Amsterdam, firmato nell’ottobre 1997 ed entrato in vigore nel maggio 1999,
dopo la ratifica di tutti gli stati membri. Nel dicembre dello stesso anno il Consiglio Europeo avviò i
negoziati con alcuni dei paesi candidati all’ingresso nell’UE.
Trattato di Nizza (2001)
Con la riunione del Consiglio Europeo a Nizza nel dicembre 2000 e con il successivo Trattato di
Nizza del febbraio 2001, si ebbe un’importantissima svolta nella storia dell’Unione Europea. Il
Trattato era infatti rivolto ad emendare tutti i precedenti accordi per adattare la struttura e il
funzionamento delle istituzioni europee (risalenti alla fondazione della Comunità Europea)
all’ampliamento e, in particolare, per dotarle di maggiori poteri decisionali ed esecutivi. Il Trattato
di Nizza stabilì i criteri di trasformazione dei principali organi istituzionali dell’Unione: il
Parlamento, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato
economico e sociale e il Comitato delle regioni (tutti destinati a cambiare per numero di membri e
funzioni). Al Trattato venne allegata una “Dichiarazione sul futuro dell’Unione”, rivolta a
sollecitare i Parlamenti nazionali, il mondo politico, economico e accademico, la stessa società
civile a intervenire sulle delicate questioni politiche, economiche e sociali sollevate
dall’ampliamento e dalla trasformazione dell’Unione Europea. A Nizza fu infine proclamata la
“Carta dei diritti fondamentali dell’Unione”, che costituiva un primo passo verso una vera e propria
Costituzione europea.
Dalla comunità all’unione: gli Stati membri
Dal 1951: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi (6)
Dal 1973: Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda (9)
Dal 1981: Grecia (10)
Dal 1986: Portogallo, Spagna (12)
Dal 1995: Austria, Finlandia, Svezia (15)
Dal 1°Maggio 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Ungheria (25)
Candidati (4): Bulgaria e Romania (dal 2007), Croazia, Turchia.
I “Pilastri” dell’Unione Europea
Dotata di personalità giuridica unica (ex comunità europee, integrate dalle politiche e forme di
cooperazione)
Il Primo “Pilastro “: le politiche della comunità europea
Parte terza TCE
 Libera circolazione delle merci
 Politica sociale, istruzione, formazione professionale
e gioventù
 Libera circolazione delle persone (visti, asilo,
immigrazione), dei capitali e dei servizi finanziari
 Cultura
 Politica economica e monetaria
 Sanità pubblica
 Politica commerciale comune
 Tutela dei consumi
COOPERAZIONE
RAFFORZATA (Tit. VII TUE):Europa
a più velocità ad esempio Euro (tranne gran
 Agricoltura
Trasporti
Bretagna
,
Danimarca,
Svezia)
 Industria
 Reti transeuropee
 Cooperazione doganale
 Coesione
economica
DISPOSIZIONI FINALI
(Titolo VIII
TUE) e sociale (politica regionale
 Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e tramite fondi strut.li)
sul riavvicinamento delle legislazioni
 Ricerca e sviluppo tecnologico
 Occupazione (libera circolazione arti, professioni,  Ambiente ed energia (aria, suolo, acqua, rifiuti,
mestieri)
patrimonio biologico)
 Cooperazione allo sviluppo
Il futuro dell’Unione Europea
Non organizzazione internazionale ma Comunità sopranazionale caratterizzata da organi
rappresentativi che prendono decisioni anche a maggioranza vincolanti gli Stati e le persone facenti
parte della Unione. Le prospettive future sono:
a) ordinamento confederale (metodo intergovernativo): federazione di Stati nazione (ossimoro:
Procedimento retorico che consiste nel riunire due termini contraddittori)
b) ordinamento federale (metodo comunitario): Stati Uniti d’Europa in cui la sovranità passa
dagli Stati membri allo Stato centrale
Le istituzioni politiche dell’U.E.
Consiglio europeo (art. I- 21)
Creato nel 1974 ed entrato a far parte della struttura organizzativa comunitaria nel 1987 a seguito
dell’entrata in vigore dell’Atto unico europeo, il Consiglio europeo è formato dai capi di stato o di
governo dei paesi membri – assistiti dai ministri degli Esteri – e dal presidente della Commissione
europea. Si riunisce in pratica circa ogni mese, in composizione diversa a seconda dei temi che deve
affrontare: ministro dell’ambiente, dell’agricoltura…ecc. nei cosiddetti “vertici europei” e ha il
compito principale di stabilire l’orientamento politico dell’Unione.
Attua le politiche dell’Unione in materia di:
a) relazioni estere
b) sicurezza
c) economia e sviluppo
d) adotta decisioni amministrative
e) insieme al Parlamento europeo adotta il bilancio
f) conclude gli accordi internazionali (con l’assenso del Parlamento europeo)
g) nomina i membri della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del comitato delle
regioni
h) garantisce il coordinamento delle politiche economiche e ammette gli stati membri all’euro.
Consiglio dei ministri (art. I- 23)
Il Consiglio dell'Unione Europea, noto anche come Consiglio unico o Consiglio dei ministri, è il
principale organo legislativo. Composto dai rappresentanti degli stati membri, di solito ministri, è
affiancato dal comitato dei rappresentanti permanenti, che ha il compito di preparare i lavori del
Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. La presidenza del Consiglio è affidata
a turno a uno degli stati membri e ha la durata di sei mesi. L’attività del Consiglio si divide in tre
“pilastri”. Il primo comprende le politiche comunitarie in materia di agricoltura, trasporti, energia,
ambiente, ricerca e sviluppo, per le quali il Consiglio si attiva su proposta della Commissione. Il
secondo “pilastro” comprende la politica estera e la sicurezza; il terzo la giustizia e gli affari interni.
Su queste materie il Consiglio ha potere di decisione e di iniziativa.
La Commissione europea (art. I- 26)
La Commissione, composta di 25 membri (uno per Stato), è l'organo esecutivo dell'Unione, ma suo
è anche il compito di avanzare le proposte legislative. Essa vigila sulla corretta applicazione dei
trattati europei e delle decisioni adottate in base a essi. In ambito amministrativo la Commissione
gestisce i fondi comunitari e gli aiuti agli altri paesi. La Commissione europea ha un organico di
15.000 persone, di cui un terzo è addetto ai servizi di traduzione e di interpretazione.
I poteri della Commissione sono in particolare:
a) poteri elusivi di iniziativa
b) potere di vigilanza e controllo- anche segnalazione dei privati- sugli stati membri
sull’applicazione del diritto comunitario
c) gestione ed esecuzione dei finanziamenti comunitari (bilancio)
d) rafforzamento del ruolo del Presidente che nomina e revoca i commissari
e) poteri esecutivi (amministrazione e regolamento) del diritto comunitario
Parlamento europeo (art. I- 20)
Parlamento europeo Organo che rappresenta i popoli dei paesi dell'Unione Europea, eletto a
suffragio universale dal 1979 dai cittadini degli stati membri. Istituito nel 1952 come Assemblea
parlamentare per costituire un elemento di democrazia in seno alla Comunità europea del carbone e
dell'acciaio (CECA), fu poi ampliato per includere la Comunità economica europea (CEE) e
l’EURATOM (European Atomic Energy Community), istituite in base ai trattati di Roma del 1957
e oggi riunite nell'Unione Europea.
La denominazione “Parlamento europeo”, scelta dall'organo stesso, fu formalizzata nel 1987 con
l'Atto unico europeo. Il Parlamento ha sede a Strasburgo, mentre le commissioni e alcune sedute
plenarie si svolgono a Bruxelles; il Segretariato generale ha sede a Lussemburgo.
I seggi, attualmente 626 (nella prima Assemblea parlamentare erano 142), sono distribuiti tra i paesi
dell'UE in proporzione alla popolazione. I parlamentari europei, eletti ogni cinque anni,
confluiscono in gruppi politici transnazionali. Su singoli argomenti formano spesso coalizioni che
scavalcano sia le divisioni ideologiche sia quelle nazionali.
Il ruolo del Parlamento europeo è ridotto a causa del carattere limitato dei suoi poteri nei confronti
del Consiglio dell'UE e della Commissione europea, rispettivamente gli organi legislativo ed
esecutivo del sistema dell'Unione. Ha teoricamente la facoltà di sciogliere la Commissione, ma è
improbabile che se ne avvalga per la confusione istituzionale che l'atto provocherebbe e per la
mancanza di controllo del Parlamento sulla designazione dei nuovi commissari. Condivide, ma in
modo diseguale, i poteri in materia di bilancio con il Consiglio dei ministri, in quanto può
respingere il bilancio nel suo complesso ma ha la facoltà di determinare solo una piccola parte delle
spese non obbligatorie. Esercita funzioni di controllo: sul consiglio dei Ministri, sulla Commissione
(interrogazioni, commissioni di inchiesta), sugli organi di politica estera e sicurezza
Prima dell'Atto unico europeo (1986) e del trattato di Maastricht (1992), i poteri legislativi del
Parlamento erano solo di natura consultiva. L'Atto unico ha conferito al Parlamento europeo il
diritto di riesame delle deliberazioni adottate e lo rende partecipe delle decisioni relative ai trattati
di ingresso e agli accordi di associazione con paesi esterni all'UE. Il trattato di Maastricht ha esteso
l'ambito delle decisioni congiunte, ha istituito il diritto di veto del Parlamento su questioni interne
come il mercato unico, consente al Parlamento di stimolare la presentazione di proposte di legge da
parte della Commissione.
Benché il Parlamento europeo sia la sola istituzione sovranazionale europea democraticamente
eletta e aderisca rigorosamente al principio di sussidiarietà (in base al quale delega ove possibile
l'autorità alle istituzioni locali competenti), l'accrescimento dei suoi poteri è stato e continuerà a
essere molto lento perché potrebbe interferire con la sovranità degli stati membri e non può
avvenire se non con il consenso unanime di questi ultimi.
Rapporto parlamento europeo- commissione
Nomina dei membri della Commissione
Consiglio europeo
Parlamento europeo
Designazione a
maggioranza del
Presidente della
commissione
Approvazione a
maggioranza assoluta
del presidente
designato
Consiglio
europeo
(di comune
accordo con
il presiedente
designato)
Designato
degli altri
membri della
commissione
Parlamento
europeo
Approvazione
a maggioranza
assoluta della
Commissione
Consiglio
europeo
Nomina del
presidente e
degli altri
membri della
commissione
Revoca dei membri della Commissione
Mozione di censura a maggioranza dei 2/3 ei voti espressi purché rappresentino la maggioranza dei
componenti
Parlamento europeo
commissione
I procedimenti di formazione della legislazione europea
Procedura di codecisione (artt.I- 34 e III- 396) come “procedura legislativa ordinaria”, anche
tramite Comitato i conciliazione.
Procedura di cooperazione ( art. III- 183): obbligo d’umanità per discostarsi da quanto approvato
dal Parlamento europeo: materia economica e monetaria.
Procedura di consultazione (es. art. I- 54): parere obbligatorio ma non vincolante in materia
delicate: ad es. fisco, politica industriale, concorrenza, agricoltura.
Le istituzioni giudiziaria dell’U.E.: la Corte di giustizia (art. I- 29) (Lussemburgo)
La corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione della
Costituzione
Giudica le controversie tra: istituzioni comunitarie,Stati membri,Comunità e stati membri
(infrazioni sanzionate in denaro),Comunità e persone fisiche o giuridiche riguardanti: 1.
L’adempimento degli obblighi comunitari; 2. la legittimità delle leggi e delle leggi quadro europee e
degli atti delle istituzioni europee rispetto ai trattati (Corte Costituzionale). Si pronunzia in via
pregiudiziale, su richiesta dei tribunali nazionali sull’interpretazione del diritto comunitario per
garantire l’esatta osservanza e l’uniforme applicazione (come Cassazione) e sulla legittimità del
diritto comunitario derivato rispetto ai trattati su istanza dei tribunali nazionali (come Corte
costituzionale). È composta da 25 giudici e 8 avvocati generali nominati dai governi o dagli stati
membri.
Le istituzioni giudiziaria dell’U.E.: il Tribunale di primo grado
Tribunale di primo grado è composto da 25 giudici. Dal 1989 giudica su ricorsi di privati (non
Stati o istituzioni) contro atti comunitari, sulle controversie tra Comunità e propri funzionari e sulle
decisioni impugnate dinanzi alla Corte di giustizia solo per motivi di legittimità
Corte dei conti è un Organo di controllo contabile su entrate e spese dell’Unione.
Le fonti derivate (art. I- 33)
LA LEGE EUROPEA (ex Regolamento)
 Atto legislativo di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli stati membri.
LA LEGGE QUADRO EUROPEA (ex Direttiva)


Atto legislativo che “vincola gli stati membri destinati per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazioni in merito alla scelta della
forma e dei mezzi”.
Selft- executing, qualora dettagliate, in catodi inadempienza statele o se riguardanti persone
fisiche o giuridiche.
REGOLAMENTO EUROPEO
 Atto non legislativo di portata generale volto all’attuazione degli atti legislativi e di talune
disposizioni della Costituzione:
- obbligatorio e direttamente applicabile in tutte le sue parti
- vincolante solo nel risultato
Le fonti derivate (art. I- 33)
L’ordinamento dell’unione europea si fonda prima di tutto sui TRATTATI, i quali sono stati
conclusi “per una durata illimitata” (art. 51 TUE) e costituiscono le c.d. fonti originarie o
primarie del diritto comunitario; e poi sul complesso di norme adottate sulla base dei trattati,
seguendo il procedimento di produzione fissato nel TCE. Sono queste norme c.d. fonti derivate le
quali, ovviamente, devono essere compatibili coi trattati sia sotto il profilo formale sia sotto il
profilo sostanziale: hanno, dunque, rispetto ai trattati, carattere secondario.

REGOLAMENTO
Atto di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri
DIRETTIVA
 Atto che vincola lo stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva
restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi.

DECISIONI
Atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi per i suoi destinatari da esso indicati
(quote latte)

RACCOMANDAZIONI E PARERI
Atti non vincolanti, hanno valenza di indirizzo ma non fanno scorgere nel destinatario diritti
o obblighi (diverso dal parere conforme obbligatorio e vincolante)
Ordinamento italiano e ordinamento dell’U.E.
“Art. 11 Cost.
“L’Italia (…) consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni* ; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”
*la Corte costituzionale , a partire dalla sentenza n. 183 del 1973, ha ritenuto che questa
proposizione costituisce il fondamento della partecipazione dell’Italia al sistema delle comunità
europee, legittimando così tutte le conseguenti limitazioni di sovranità e le deroghe ed altre
norme costituzionali.


Quale fondamento costituzionale della partecipazione dell’Italia all’Unione europea e delle
conseguenti limitazioni di sovranità in materia legislativa (in ammissioni tramite semplice
art. 80 cost.), senza ricorso alla procedura di revisione costituzionale, seguita in altri paesi
(corte Cost. 14/1964).
Unica eccezione: principi costituzionali fondamentali e diritti inviolabili (guerra):
impugnazione dinanzi alla Corte non dell’atto comunitario (fonte fatto) ma dell’ordine
d’esecuzione del TUE.
I rapporti tra regolamenti comunitari/ direttive self- esecutive e norme interne



I fase: criterio cronologico: atti equiparati con prevalenza cronologica (Corte cost. 14/1964):
possibile abrogazione diritto comunitario
II fase: criterio cronologico: prevalenza del regolamento comunitario sulla fonte interna
dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione indiretta dell’art. 11Cost. (Corte
cost. 232/1975)
III fase: criterio della competenza: primato del regolamento comunitario sulla fonte interna
difforme, anche successiva, tramite la non- applicazione di questa ultima da parte del
giudice comune, senza bisogno di ricorrere alla Corte in via incidentale ma semplicemente
in via d’azione (Corte cost. 170/1984)
Ordinamento italiano e ordinamento dell’U.E.
La partecipazione degli organi costituzionali italiani al diritto comunitario si ha nella sua
formazione (c.d. fase ascendente) e nella sua attuazione (c.d. fase discendente).
1) la c.d. legge comunitaria (c.d. legge La Pergola)
2) regolamenti comunitari
3) fonti regionali (art. 117.5 Cost.), pena potere sostitutivo statale (art. 120.2 Cost.)
Cap 5
LE FONDI DEL DIRITTO
Fonti del diritto Insieme dei fatti (gli eventi naturali o sociali) e degli atti (le attività umane
consapevoli e volute) ritenuti idonei a produrre diritto nell'ordinamento giuridico di cui fanno parte.
L'ordinamento giuridico italiano dispone di una varietà di fonti ordinate in base alla diversa
efficacia normativa loro attribuita e disposte secondo un criterio gerarchico; la norma di grado
superiore può modificare o annullare quella di grado inferiore ma non può essere modificata o
annullata da questa. Le principali fonti del diritto italiano sono, secondo questo ordine: la
Costituzione, le leggi ordinarie dello stato, i decreti legge, i decreti legislativi, i regolamenti, le
consuetudini. A queste vanno aggiunte le fonti non statali: la normativa comunitaria, il referendum
abrogativo, i contratti di lavoro collettivi, gli statuti e le leggi delle regioni, i regolamenti regionali,
provinciali e comunali.
Le fonti del diritto: definizioni
Fonti del diritto:“gli atti o i fatti che l’ordinamento abilita a produrre norme giuridiche” .
Fonti di produzione (la produzione del diritto):“gli atti o i fatti ai quali l’ordinamento attribuisce la
capacità di produrre norme giuridiche che esso riconosce come proprie”.
Fonti sulla produzione (come si produce il diritto): “le norme che disciplinano i modi di
produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari di potere normativo, i procedimenti
di formazione, gli atti prodotti (es. artt. 10, 70, 75, 738 Cost; I. 400/1988).
Fonti atto o atti normativi: Manifestazioni di volontà espresse da un organo dello Stato o da altro
ente legittimato dalla Costituzione che trovano di regola la loro formulazione in un testo normativo
(sempre fonti scritte) cui l’ordinamento attribuisce l’idoneità di porre in essere norme giuridiche.
Es. legge, costituzione, regolamento.
Fonti fatto o fatti normativi: Comportamenti oggettivi (fonti non scritte) o atti di produzione
giuridica esterni al nostro ordinamento che sono considerati come fatti (fonti esterne) da cui
discendono norme vincolanti. Es. consuetudini, fonti comunitarie
La consuetudine
Fonte di diritto consistente nella ripetizione di dati comportamenti col convincimento che essi
rispondano a un obbligo giuridico.
 Situazione complessiva risultante dalla ripetizione dei comportamenti e dalla loro
valutazione sociale
(di stampo civilista)
 Requisiti:
a) comportamento socialmente uniforme diffuso nel tempo (usus o diuturnitas): elemento
materiale
b) comportamento collettivo dell’obbligatorietà di un determinato comportamento (opinio iurus
ac necessitatis= opinione che si stia seguendo la cosa giusta): elemento spirituale (es. il
cognome del padre viene messo ai figli in maniera consuetudinaria, anche se non vi è alcuna
legge)
 Norma senza disposizione
 Pubblicazione non necessaria in apposite raccolte generali tenute dal Ministero dell’industria
e dalle camere di commercio.
 Importanti negli ordinamenti di common law; residuali in quelli di civil law (materia
contrattuale, commerciale, bancaria)
 La consuetudine costituzionale come obbligo giuridico
 Le convenzioni costituzionali: accordo tra le forze politiche vincolante sotto il profilo
politico ma non giuridico.
CONSUETUDINI
In fondo alla scala gerarchica delle fonti di produzione del diritto si trovano la consuetudine e gli
usi. In quanto fonte non scritta né prodotta da organi atti a legiferare, ma derivante dalla reiterazione
costante nel tempo di determinati comportamenti che vengono comunemente considerati conformi
al diritto vigente, la consuetudine assume una posizione di totale subordinazione rispetto alle altre
fonti di produzione del diritto.
La rilevanza giuridica della qualificazione di un atto come fonte del diritto



a)
b)
c)
Inderogabilità
Esatta ed uniforme interpretazione (Cassazione)
Presunzione di conoscenza:
nel giudice (iura novit curia=conoscenza del diritto)
nel cittadino (ignorantia legis non excusat)
pubblicità, proprio perché devono essere note vengono pubblicate (gazzetta ufficiale, decreti
legge…)
La pubblicazione delle fonti
Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana
 serie generale (leggi ealtri atti normativi, atti degli organi costituzionali; decreti
preeesidenziali; decreti, delibere e ordinanze ministeriali; decreti e delibere di altre autorità)
 Corte costituzionale (sentenze e ordinanze della Corte)
 Comunità europee 8regolamenti e direttive)
 Regioni (leggi e regolamenti regionali)
Leggi e altri atti normativi (decreti- legge, decreti legislativi, regolamenti)
la presente legge (o il presente decreto), munita del sigillo dello stato, sarà inserità nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della repubblica Italiana. E’ un fatto obbligo a chiunque spetti di
osservare e di farla osservare come legge dello Stato.
COSTITUZIONE
La Costituzione italiana racchiude i principi e gli istituti fondamentali in base ai quali è organizzato
lo stato italiano. Entrata in vigore nel 1948, dopo la caduta del fascismo e la proclamazione della
repubblica, fu approvata da un'assemblea costituente eletta dal popolo italiano. Una delle
caratteristiche più importanti della nostra Costituzione è la sua rigidità: le sue disposizioni, infatti,
non possono essere modificate con le leggi ordinari.
Le fonti nell’ordinamento locale
Costituzione
Testo unico ordinamento degli enti locali (art. 117.2 Cost)
Statuti comunali e provinciali
Regolamenti comunali e provinciali (subordinati alle leggi statali e regionali relative alla materia
oggetto di disciplina regolamentare)
Come risolvere le antinomie normative
Il criterio gerarchico: la sovraordinazione o sott’ordinazione delle fonti

La norma gerarchicamente superiore prevale su quella inferiore (lex superior derogat legi
inferiori)
 Effetto: annullamento della norma invalida ex tunc -da ora- (sui c.d. rapporti pendenti)
>della legge illegittima rispetto alla Costituzione
>del regolamento rispetto alla legge
Specialità delle fonti
Criterio di competenza: invalidità e annullamento della norma incompetente
Come risolvere le antinomie normative
Il criterio cronologico: la successione delle fonti nel tempo
La legge successiva abroga quella precedente (lex posterior derogat priori)
Effetto: abrogazione ex nuc dell’efficacia della norma predente che permane per il passato
Il criterio cronologico:
a) Opera tra fonti di pari grado (legge/legge)
b) Non opera tra fonti distinte per competenza (legge/reg. parl.)
c) Tra fonti gerarchicamente distinte la norma superiore prevale sempre su quella
inferiore, tranne che questa ultima sia di dettaglio rispetto alla prima di principio (ad
es. riforma sanitaria non abroga reg. sanitari, eventualmente annullati dal giudice)
Il principio di retroattività, costituzionalizzato solo per le norme penali di sfavore (art. 25.2 Cost.) e
non favore.
LEGGI
Le leggi ordinarie dello stato vengono approvate dal Parlamento e promulgate dal presidente della
Repubblica secondo una procedura piuttosto complessa prevista dalla Costituzione. Una legge
ordinaria dello stato non può in nessun caso derogare una norma costituzionale, né tanto meno
contenere delle disposizioni che siano in qualche modo contrarie o comunque non in armonia con la
Costituzione. A garanzia di questo è stato istituito un organo, la Corte Costituzionale, finalizzato al
controllo della legittimità costituzionale delle leggi ordinarie dello stato e degli atti aventi forza di
legge. Qualora la Corte Costituzionale rilevi l'illegittimità costituzionale di una disposizione,
quest'ultima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. La
legge ordinaria ha la facoltà di modificare o eventualmente abrogare qualsiasi atto non avente forza
di legge, e può essere abrogata da una legge successiva che espressamente preveda la sua
abrogazione, oppure che disciplini compiutamente l'intera materia.
DECRETI
Stesso valore della legge dello stato hanno i decreti legge e i decreti legislativi: i primi sono
provvedimenti a carattere provvisorio aventi forza di legge emessi in casi straordinari di necessità e
d'urgenza dal governo, il quale deve presentarli alle camere il giorno stesso della loro emissione per
la loro conversione, pena la decadenza qualora entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale non vengano convertiti in legge dalle camere. I decreti legislativi sono
provvedimenti emessi dal governo in base a una delega concessagli dal Parlamento e hanno
efficacia e forza di legge (come se fossero emanati dal Parlamento) purché nel legiferare il governo
rispetti i limiti posti nella delega.
REGOLAMENTI
In posizione subordinata rispetto alle leggi e agli atti aventi forza di legge ci sono i regolamenti del
governo o di qualche altra autorità. Un regolamento può immettere nuove norme nell'ordinamento
nella misura in cui esse non siano in contrasto con le leggi ordinarie e con gli atti aventi forza di
legge. Il sistema gerarchico delle fonti di produzione del diritto non esclude però che, in casi
particolari, volti soprattutto a risolvere questioni pratiche, si possa derogare a tale principio.
Cap 6 I DIRITTI FONDAMENTALI
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789)
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino Manifesto rivoluzionario adottato il 26 agosto del
1789 dall'Assemblea nazionale francese e posto come preambolo alla nuova Costituzione del 1791.
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen elencava i diritti di cui "tutti gli uomini" erano
da considerare dotati in modo inalienabile, negando il diritto divino dei re che era alla base
dell'assolutismo.
I diritti inalienabili comprendevano la partecipazione, tramite rappresentanti, alla produzione delle
leggi, l'uguaglianza di fronte alla legge, un regime fiscale equo, la difesa della proprietà privata da
atti arbitrari dello stato, la libertà di religione, di parola e di stampa, la tutela da arresti e condanne
arbitrarie.
Alcuni storici scorgono nel documento l'influenza della Dichiarazione d'indipendenza degli Stati
Uniti d'America e delle carte di diritti inclusi nelle costituzioni di alcuni stati americani, altri lo
fanno risalire invece ai principi giuridici democratici inglesi. Altri ancora vedono nell'enfasi sui
diritti individuali l'influsso della dottrina calvinista sulla libertà di coscienza. Ampiamente diffusa è
poi la tesi che la dichiarazione sia anche un frutto delle idee dell'età dell'Illuminismo.
La Dichiarazione ebbe una grande influenza sul pensiero politico e sulle istituzioni. Fu definita
dallo storico Jules Michelet "il credo della nuova età" e divenne un modello per le dichiarazioni dei
diritti politici e civili degli stati europei del XIX secolo e per la carta dei diritti della Costituzione
della Repubblica di Weimar in Germania (1919-1933).
Le generazioni dei diritti
Diritto di prima generazione (diritti civili), libertà negative. Il cittadino rivendica libertà nei
confronti dello Stato. Diritti di seconda generazione (diritti politici).
Diritti di terza generazione (diritti sociali).
Diritti quarta generazione (diritti della persona).
I soggetti giuridici
 Capacità giuridica come idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri acquisita
autonomamente a momento della nascita.(art. 1c.c.)
 “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del
nome”.
 Reazione al fascismo che privò della cittadinanza gli ebrei e gli oppositori ed impose
l’italianizzazione dei cognomi.
 Tutela del diritto fondamentale di continuare ad appartenere alla comunità politica nonostante la si
contrasti.
 Capacità di agire come capacità di compiere atti giuridici (art. 2 c.c.) acquistata con il
compimento della maggiore età.
Le situazioni giuridiche soggettive
Situazione giuridiche soggettive intese come complesso dei diritti, poteri,obblighi di cui un
soggetto può essere titolare.
Situazioni giuridiche attive o favorevoli tutelate (Potere = possibilità)
a) in astratto: potere (di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizione
d’uguaglianza art. 51 Cost.; di adottare un potere
b) in concreto per via diretta e immediata: libertà e diritti soggettivo
-
assoluto: verso tutti (diritti reali, proprietà, o della persona, domicilio)
-
relativo: verso alcuni (obbligazioni contrattuali; diritti sociali)
c) in concreto per la via indiretta e mediata: interesse legittimo che l’autorità o il giudice
amministrativo deve riconoscere come pubblico.
Situazioni giuridiche passive o non favorevoli per soddisfare:
a) interessi generali: doveri cui si è tenuti indipendentemente da un corrispondente diritto altrui
(servizio militare)
b) interessi particolari: obblighi (vs. diritto)
c) interesse propri, soggezioni o oneri (es. prova, tassa universitaria)
La cittadinanza (Legge 5 febbraio 1992, n. 91)
Modalità di acquisto della cittadinanza:
 per nascita in base:
a) alla cittadinanza di uno dei genitori (ius sangiunis)
b) alo territorio se nato da genitori entrambi apolidi o ignoti (ius soli)
 per estensione (ius communicatio) : ad es. minore adottato, coniuge straniero di cittadino
libero
 per beneficio di legge (militari o impiegati stranieri)
 per naturalizzazione a seguito di prolungata residenza
Modalità di perdita:
 per espressa rinuncia (italiano residente in uno Stato estero di cui diveda cittadino)
 di diritto (militari o impiegati in Stato estero- ambasciatori…-)
La condizione straniera dello straniero
Regolata per legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali ( art. 10.2 Cost.) (riserva di
legge rinforzata) Art. 10.2 =La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali. Gode dei diritti inviolabili della persona umana
(art. 2 cost; d. Igs. 286/1998). In quanto lavoratore regolarmente soggiornante, ha gli stessi diritti
dei cittadini. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica,
secondo le condizioni stabilite dalla legge( art. 10.3 Cost.). Possiede diritto di asilo sulla base delle
condizioni oggettive del paese di provenienza e diritto di rifugio politico in base a persecuzioni
personali. Divieto di estradizione per motivi politici (art. 10.4 Cost. =Non è ammessa
l'estradizione dello straniero per reati politici.) o in caso di condanna a morte, tranne nei casi di
genocidio (es. gerarchi nazisti). Diritto di tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24
Cost).Superamento della clausola di reciprocità (art. 16 c.c.). Per il resto legittimo trattamento
differenziato. Lo straniero gode dei diritti umani. Se diventa cittadino dello stato gode dei diritti e
degli obblighi dello Stato.
D.Igs. 286/1998 T.U. su Immigrazione e stranieri come integrato dalla legge 189/2002 (c.d.
Bossi- Fini)


Ingresso e soggiorno nel territorio dello stato.
- Visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche del nostro stato.


Permesso di soggiorno limitato rilascito a seguito della stipula del contratto di soggiorno per
motivi di lavoro e dopo la sottoposizione “a rilievi fotodattiloscopici”( rilascio DNA,
impronte digitali, per sicurezza internazionali)
Espulsione (divieto dal respingimento alla confine) impugnabile dinanzi al giudice
ordinario
- amministrativa, previa convalida del giudice di pace (ingresso irregolare)
- a titolo di misura di sicurezza o sanzione sostitutiva da parte del giudice.
- Per motivi di ordine pubblico o sicurezza disposta dal Ministro
dell’interno.
L’art. 2 della Costituzione
Il collegamento tra l’art. 2 Cost. egli altri articoli
a) 1 cost.: eplicitazione del principio democratico
b) 3 cost.: finalizza il principio di uguaglianza
c) 4 Cost.: il lavoro come strumento di realizzazione della personalità
Il principio personalista
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo(in quanto inviolabili tali diritti
sono: Assoluti, inalienabili, imprescrittibili,irrinunciabili e indispensabili. Non più l’uomo in
funzione dello Stato ma lo Stato in funzione dell’uomo.
Concezione GIUSNATURALISTA; i diritti inviolabili preesistono all’ordinamento, il quale
semplicemente li riconosce (catalogo aperto).
Concezione POSITIVISTA; i diritti inviolabili in quanto garantiti dall’ordinamento (catalogo
chiuso).
Interpretazione restrittiva: inviolabili sono solo i diritti espressamente qualificati tali dalla
Costituzione (artt. 13,14,15 e 24 Cost).
Interpretazione letterale: inviolabili sono tutti i diritti fondamentali previsti in Costituzione (civili,
politici, socili, della personalità) .
Interpretazione estensiva: il “riconoscimento permette di considerare diritti costituzionali inviolabili
tutti i diritti connessi alla dignità umana ricavabili:
– dall’interpretazione dinamica ed estensiva (e non statica e restrinsiva) dei diritti costituzionali (es.
abitazione)
– dalle disposizioni contenute nelle dichiarazioni internazionali che, sebbene recepite con mera
legge ordinaria, non sono abrogabili (Corte cost. 388/1999).
Il nucleo essenziale dei diritti inviolabili funge da limite al potere costitutivo di revisione
costituzionale.
Il principio personalista

Dottrina etico-politica che asserisce il primato dei valori spirituali della persona.
“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo…”
 limiti dei diritti inviolabili:
a) generale: il divieto di utilizzare i diritti a fini discriminatori Art. 3 Cost. = Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
b)specifici: posti in costituzione o con rinvio alla legge
I diritti della personalità ex art. 2 Cost.
a)
diritto alla vita:
- prima della nascita: tutela del concepito (aborto, fecondazione assistita)
- dopo la nascita (divieto pena di morte, art. 27 Cost.= La responsabilità
penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa
la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
b)
Diritto all’integrità fisica (divieto atti lesivi del proprio corpo art 5 c.c. ) e
morale (ingiuria, diffamazione)
Diritto all’onore.
Diritto all’identità personale ed al libero orientamento sessuale (diritto alla
rettifica; diritto al mutamento sessuale)
Diritto alla riservatezza (diritto alla privacy) all’accesso e
all’autodeterminazione informat.
Diritto all’obiezione di coscienza (artt. 16 e 21 Cost.)
Diritto del minore ed essere inserito in una famiglia
Diritto all’abitazione
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Il principio pluralista
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.




Dottrina politica che riconosce la pluralità delle varie componenti sociali, politiche,
culturali e sim. e sostiene il loro diritto ad esprimersi ed organizzarsi autonomamente
Il pluralismo sociale condizione del pluralismo istituzionale, il soggetto non è solo un
semplice individuo, ma può anche aggregarsi (partiti politici, sindacati, etc.)
La tutela dei diritti nelle e dalle formazioni sociali
I diritti inviolabili delle formazioni sociali.


I limiti esterni posti alle formazioni sociali.
Clausola aperta e non limitata alle sole formazioni sociali previste in Costituzione
(famiglia, scuola, sindacati, partiti)
Il principio solidarista
Art. 2.
La Repubblica […] richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.



La simmetria tra diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà
Numero chiuso o clausola aperta?
I singoli doveri:
A) di fedeltà alla Repubblica (non funzionalizzato) art 54 Cost. = Tutti i cittadini hanno il dovere di
essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla
legge.
B) di difesa della patria Art 52 Cos t= La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
C) di svolgere un lavoro socialmente utile, art. 4 Cost.= La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
D) di voto Art 48= Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore
età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle
Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
E) di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, art. 30Cost.= È
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i
diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
F) di prestazioni(Contenuto dell'obbligazione costituito dal contegno del debitore.) matrimoniali in
base alla legge (art. 23 Cost.= Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se
non in base alla legge.): la capacità contributiva ed il criterio di progressività (art. 53.2 Cost.= Il
sistema tributario è informato a criteri di progressività.)
Capacità contributiva: capacità del soggetto di poter contribuire alle spese dello stato, nel
momento in cui abbia soddisfatto i mie bisogni personali.
Progressività: aumento delle aliquote. Percentuale da applicarsi alla base imponibile per
determinare l'imposta o la tassa dovuta.
I diritti di libertà dallo Stato (c.d. libertà negative o diritti civili dell’individuo )
1. libertà personale (art. 13 Cost.): la libertà personale è inviolabile; è punita ogni violenza
fisica e morale sulle persone comunque sottoposta a restrizione di libertà. Soggetto: Tutti
(cittadini, stranieri, apolidi).
Oggetto: ogni restrizione della libertà personale. Non è ammessa forma alcuna di detenzione,
di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non
per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Garanzie :
a) illegittimità degli atti non statali lesivi della libertà personale
b) riserva assoluta di legge: nei soli casi (reati – presupposti misure di sicurezza) e modi
(codice di procedura penale) da essa previsti: i limiti sostanziali alla penalizzazione (riserva
rinforzata)
c) riserva di giurisdizione(Funzione di amministrare la giustizia assicurando l'attuazione della
legge nei casi concreti.)
d) motivazione dell’atto limitativo (art. 111.6 Cost. = Tutti i provvedimenti giurisdizionali
devono essere motivati.
Ricorso al tribunale della libertà per riesame ovvero in Cassazione per violazione di legge( art.
111.6 ). In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto
ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
Intervento eccezionale dell’autorità di pubblica sicurezza ulteriormente limitato
a) tassatività casi di eccezionale necessità ed urgenza (arresto in flagranza da parte della polizia
giudiziaria da parte del pubblico ministero)
b) comunicazione entro 48 ore all’autorità giudiziaria e convalida di quest’ultima entro le
successive 48 ore.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
La carcerazione preventiva o cautelare (custodia cautelare)
a) non più conseguenza di un mandato obbligatorio di cautela
b) ma misura disposta dal giudice per evitare
1. inquinamento delle prove
2. fuga dell’imputato
3. pericolo commissione “gravi delitti”
c)limiti massimi per la legge in relazione alla gravità del reato, in base alla presunzione di non
colpevolezza
2. Libertà di domicilio (art. 14 Cost.): il domicilio è inviolabile (diritto della personalità)
Soggetto: persona fisica (stranieri e apolidi compresi) o giuridica
Oggetto: libertà di stabilire il proprio domicilio; libertà di compiere nel proprio domicilio qualunque
attività lecita; diritto di impedire l’accesso altrui al proprio domicilio.
Domicilio: come proiezione spaziale della libertà personale
a) no nozione civile (sede principale affari e interessi)
b) oltre nozione penale (dimora, abitazione, ufficio, albergo)
c) ma nozione costituzionale come ogni luogo da cui, in base ad un titolo giuridico, si abbia il
diritto di eludere altri (tenda, auto, roulotte, bagaglio)
interpretazione estensiva:
a) diritto alla riservatezza
b) diritto ala casa (art. 47.2 cost.).
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti
dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Garanzie:
a) riserva assoluta i legge
b) riserva di giurisdizione
c) atto motivato ex art. 111.6 Cost.
d) intervento eccezionale della pubblica sicurezza (flagranza di reato, evasione)
3. Libertà di segretezza della corrispondenza(art. 15 Cost.): la libertà e la segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili ;la loro limitazione
può avvenire soltanto per atto motivato della autorità giudiziaria con le garanzie stabilite
dalla legge.
Oggetto: libertà – segretezza d’ogni comunicazione riservata tra soggetti determinanti (lettera,
telefonata, telegramma, e-mail)
Limiti: (ad. Es. sequestro, intercettazione , interruzione, solo su mandato del giudice):
a) per atto motivato dell’autorità giudiziaria
b) nei casi previsti dalla legge, al quale li prevede:
1. solo per talune categorie di reati
2. in presenza di gravi indizi di reato
3. assolutamente indispensabili
4. inutilizzabilità delle intercettazioni illecite
4. Libertà di circolazione e di soggiorno (art. 16 Cost.):
a) ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità
o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
b) Ogni cittadino libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge.
Soggetto: tutela costituzionale per i soli cittadini
Oggetto:
1. libertà di circolare e risiedere sul territorio nazionale
2. libertà di espatrio temporaneo o definitivo (diritto al passaporto)
3. divieto di restrizione per motivi politici
Limiti: riserva di legge rinforzata per:
a) motivi di sanità (cordone sanitario);
b) motivi si sicurezza (coprifuoco)
Differenza tra libertà di circolazione e libertà personale: quali provvedimenti limitativi devono
essere adottati dal giudice e quali dal prefetto?
Le misure di prevenzione (ante o praeter delictum) adottate nei confronti di persone presuntamene
considerate pericolose per la sicurezza pubblica (costituzionali?)
1. abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivono dei loro proventi
2. sovvertitori dell’ordinamento statale
3. neofascisti o ricostruttori del partito fascista
4. stranieri che non dimostrino fonti di sostentamento
provvedimenti di natura:
1. personale (obbligo o divieto di soggiorno, foglio dio via, sorveglianza speciale, obbligo di
rimpatrio, divieto stadio)
2. patrimoniale 8sequestro, confisca, cauzione)
 per la dottrina il prefetto può adottare solo le misure “in via generale” e non ad
personam, di competenza del giudice ex. Art. 13 Cost.

per la corte così, invece, il perfetto può adottare misure personali nei casi
tassativamente previsti “in via generale” dalla legge, salvo ricorso all’autorità
giudiziaria.
I diritti di libertà nello Stato (c.d. libertà positive o diritti politici)
Libertà di riunione (art. 17 Cost): 1. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
2. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
3. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Soggetto: solo i cittadini
Oggetto: volontaria compresenza di più persone in uno stesso luogo in un tempo predeterminato e
per uno scopo comune prestabilito- RIUNIONE-. (es. cortei, convegni, precessioni, trattenimenti,
spettacoli)
Diverso da:
a) associazione perché manca stabilità e organizzazione
b) assembramento perché non occasionale
protezione particolare in determinati luoghi (lavoro, scuola) o circostanze (comizi elettorali senza
preavviso)
interesse a : mantenersi riuniti più che a riunirsi in un dato luogo per poter esercitare altre libertà
(/di pensiero, di insegnamento, di culto). Le riunioni in luogo aperto al pubblico (cioè di accesso
volontario o limitato) e in luogo privato senza obbligo di preavviso. Le riunioni in luogo pubblico
(cioè di libero accesso): non occorre autorizzazione ma obbligo di preavviso tre giorni prima al
questore (chiusura strade, servizio d’ordine);
possibile divieto o limiti solo per comprovati motivi di sicurezza o d’incolumità pubblica (disordini,
si al gay- pride). La riunione è un luogo aperto in pubblico e un luogo in cui si deve accedere
volontariamente. Si preavviso no autorizzazione. Ci si può accedere anche senza interesse, es.
comizio in piazza).
Limiti: lo scioglimento della riunione
a) in qualunque luogo, se non si svolge in modo pacifico e senz’armi (tranne allontanamento o
fermo soggetti isolati)
b) Per le riunioni in pubblico in caso di mancato preavviso.
 Libertà di associazione (art. 18 Cost):
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati
ai singoli dalla legge penale.” Associazione come insieme di soggetti legati da un vincolo
permanente che danno vita ad un organizzazione stabile per il perseguimento di un fine comune di
vaia natura. Il diritto di associazione in relazione ai principi personalista (luogo di svolgimento della
personalità) e pluralista ex. Art. 2 cost. (libertà di più associazioni perseguenti uno stesso scopo).
Oggetto:
a) diritto positivo di costituire un’associazione o di associarsi
b) Diritto negativo di non associarsi o di recedere dall’associazione talora subordinato
all’interesse pubblico (ordini professionali, federazioni sportive, consorzi obbligatori)
Le associazioni non devono seguire sempre la costituzione, fin tanto che perseguono i propri scopi
Garanzie:
a) non occorre più autorizzazione
b) corrispondenza tra ciò che non è vietato al singolo e ciò che può perseguirsi in forma
associata (associazione a delinquere)
c) diritto individuale e non funzionale i cui limiti, pertanto, non riguardano i fini ed i valori
costituzionalmente protetti (c.d. democrazia protetta)ma il modo con cui esso è esercitato
- liceità della propaganda antinazionale
- liceità delle associazioni politiche che svolgono attività contraria agli
ordinamenti politici costituiti nello stato (monarchia).
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare.
Le associazioni segrete
a) elementi di segretezza: finalità, soci, attività 8noti invece nei casi delle logge massoniche)
b) interferenza sull’esercizio delle funzioni degli organi costituzionali (P2)
c) scioglimento tramite
- dapprima sentenza passata in giudicato
- poi decreto P.d.C. previa delibera (P2)
le associazioni politiche di carattere militare
a) non che fanno uso delle armi ma organizzate in modo paramilitare( organizzazione del
comando in maniera militare, uso di divise…)
b) che perseguono scopi politici, anche indiretti, con l’uso della violenza o della minaccia (no
boy scaut, si squadre fasciste)
c) divieto di ricostituzione del partito fascista.
I diritti ad esprimere,a ricercare, a insegnare




libertà di manifestazione del pensiero, diritto all’informazione e libertà della stampa, art. 21
Cost
libertà di religione e di coscienza art. 19 Cost.
libertà dell’arte e della ricerca scientifica art. 33 Cost.
Libertà della scuola e nella scuola art. 33 Cost., diritto all’istruzione e diritto allo studio art.
34
Libertà di manifestazione del pensiero
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
Libertà fondamentale. Condizione essenziale per formare: associazioni, organizzazioni, etc.
 La libertà di manifestazione del pensiero come pietra angolare della democrazia
pluralista
 Libertà non solo di esprimere ma soprattutto di divulgare il proprio pensiero a una
pluralità indeterminata di destinatari.
 Soggetti: non solo i cittadini ma anche stranieri, formazioni sociali, enti
a) tutela particolare: insindacabilità parlamentare, giudici costituzionali
b) limiti particolari: Capo dello stato, funzionai pubblici, militari, magistrati,
appartenenti ai sevizi segreti tenuti al segreto (giudiziario, militare, di stato)
Libertà di manifestazione del pensiero
Oggetto: tutela amplissima
a) libertà positiva (diritto di autore)
b) libertà negativa (diritto al silenzio, diritto al segreto)
c) diritto non di disporre ma di accedere e costituire mezzi di informazione (art. 41 Cost)
d) Diritto di informare (cronaca)
e) Diritto ad essere informati (pluralismo delle fonti informative, pluralismo dell’assetto
informativo)
Libertà di manifestazione del pensiero
Art. 21.6: Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le
violazioni.
Il limite esplicito del buon costume
a) non morale corrente ma comune senso del pudore e pubblica decenza
b) limite storico e non assoluto (anticoncezionali, nudo)
c) sanzione penale (reati); misure preventive (nulla osta, censura, divieto minori) e successive
(sequestro stampa, film)
I limiti (comparazioni fra diversi interessi)
- diritto della persona (onore, riservatezza, dignità personale)
- il divieto di discriminazione (art. 3 cost)
- il diritto d’autore
- la sicurezza pubblica
La libertà di stampa
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni preventive o censure precedenti la
pubblicazione (art. 21.2 Cost.) (piuttosto deposito copie in prefettura)
 Si può procedere a sequestro per atto motivato dall’autorità giudiziaria art. 21.3 Cost. =Si
può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di
delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
a) per determinati reati previsti dalla legge; pubblicazioni oscene, apologia fascismo,
violazione diritti autore
b) in caso di omissione dell’indicazione del direttore responsabile, dell’editore e dello
stampante (registrazione per evitare stampa anonima)
 In caso di assoluta urgenza sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria che devono darne
comunicazione al giudice entro 24 ore, il quale deve convalidarlo entro le 24 ore
successive, pena la revoca (art. 21.4)
Art. 21.5= La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica.
La disciplina particolare sui giornalisti: ordine professionale (non costituzionale: diritto di non
associarsi);diritto di cronaca nel rispetto della verità dei fatti, dell’interesse generalizzato alla loro
conoscenza, della corretta forma espositiva; segreto professionale, il giornalista può appellarsi ad
esso;diritto di rettificaIl sistema radiotelevisivo
 1960: monopolio concessionaria pubblica (RAI) in base alla limitazione delle frequenze e al
preminente interesse generale
 1974 apertura emittenti esterne e quelle locali via cavo ed etere
 1980: creazione network nazionale tramite “cassettazione”(uso di VHS in tutte le deter.
emittenti private)
 1990: legge 223/1990 (c.d. Mammi) fotografa duopolio televisivo (tetto 25% delle 12
concessioni, quindi per ogni privato 2,2 concessioni)
 1994: sentenza corte costituzionale sul pluralismo interno al servizio pubblico e esterno con
più emiettenti private
a)
b)

a)
b)


incostituzionalità del tetto del 25%
divieto concentrazione imprese Tv ed editoriali
1997: legge 249/1997 (c.d. Maccanico):
istituzione Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
divieto positivo dominanti nel sistema delle comunicazioni (tra cui 20% delle 11 reti
terrestri) senza prevedere termine
2002: con sentenza n. 466 la Corte dichiara incostituzionale l’assenza del termine “rete4”
via satellite e RAI3 senza pubblicità (31 dic. 2003)
2004: legge 112/ 2004 (c.d. Gasparini): istituzione S.I.C. (sistema integrato
comunicazioni)limite 20% calcolato su tv terrestri e digitali, divieto concentrazioni tvstampa. 20% non solo per le tv, ma anche per le radio, giornali ecc.
Il rapporto tra Stato e fenomeno religioso
I due livelli del fenomeno religioso
1. individuale – collettivo (Articoli 19 e 20 cost)
2. istituzionale (Articoli 7 e 8 cost).
La libertà religiosa
Art19= Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
La libertà religiosa come prima libertà: fondamento costituzionale e internazionale
Collegamento tra art. 19 e artt. 3(uguaglianza), 18 associazione e 21 (pensiero) Cost.
Oggetto:
a) libertà di professare una fede (obiezione di coscienza- tutela della religione- )
b) libertà di propaganda
c) libertà di culto
d) libertà di non credere (giuramento a Dio davanti una corte)
la libertà di religiosa è stata sempre uno dei motivi di contrasto fra le Nazioni. Si ritiene che la
libertà di religione significa dare modo a ciascuno di credere senza imposizione.
Se si pensa durante il fascismo non vi era libertà di religione, ma vi era la religione di stato.

a)
b)
c)
Il limite del buon costume per le confessioni acattoliche:
ne ordine pubblico,
né ordinamento giuridico,
ma morale sessuale corrente (la morale ha evoluzione storica: si veda la concezione del nudo
ieri e oggi)
I Principi religiosi si sono sempre più uniti hai principi dello Stato
 Libertà di religione vs. diritti fondamentali:
a) Testimoni di Geova (non tollerano le trasfusioni di sangue)
b) Musulmani (diversi usi e costumi)
Art. 8.1 Cost.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Il rapporto tra Stato e chiesa cattolica
Art. 7.1 Cost.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
1) fase confessionale: la cattolica come religione di stato, mentre gli altri culti erano
“tollerati”(art. 1 statuto albertino)
2) fase laicista: libera Chiesa in libero stato (Cavour 1861)
3) la presa di Roma (20 settembre 1870) e la legge delle guarentigie (1871) non accettata
dalla chiesa.
Legge delle guarentigie Legge emanata dal Parlamento del Regno d'Italia il 13 maggio 1871,
che concedeva una serie di garanzie (guarentigie, secondo il lessico dell'epoca) alla Chiesa di
Roma, riconoscendo la piena libertà di esercizio dei poteri spirituali, il possesso papale dei
palazzi del Vaticano, del Laterano e della villa di Castelgandolfo e l'inviolabilità della persona
del pontefice. Inoltre assicurava alla Santa Sede una dotazione di 3.225.000 lire, pari a quella di
cui fruiva in precedenza. Nonostante il papa non l'avesse riconosciuta, la legge rimase in vigore
fino al 1929, quando i rapporti tra Stato italiano e Vaticano furono ridefiniti con i Patti
lateranensi.
4) Patto Gentiloni(1913) supera il no expedit di Pio IX
5) I patti Lateranensi (1929):
- Trattato istituito dallo Stato Città del vaticano
- Convenzione finanziaria
- Concordato
6) la costituzione (1948): reciproca indipendenza e sovranità; riconoscimento dei patti
Lateranensi.
Art. 7.2
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

La necessità di regolare i rapporti tra stato e Chiesa nelle materie di comune interesse
(matrimonio, assistenza religiosa nei luoghi pubblici)
 Natura costituzionale del contenuto dei Patti o del metodo pattizio?
- non del contenuto altrimenti avremmo norme costituzionali modificabili senza seguire
l’iter di revisione costituzionale
- ma del metodo per cui solo le modifiche unilaterali necessitano del procedimento di
revisione costituzionale
In Italia non vi è tanta separazione tra Stato e religione cattolica. Si può manifestare la propria
religione anche al pubblico. Noi intendiamo il fenomeno religioso come un fenomeno sociale.
Differenza della Francia, dove vi è la massima separazione. Religione fenomeno personale.
Art. 7.2
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due
parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
 Legge rinforzata sindacabile in riferimento ai principi supremi dell’ordinamento
costituzionale (Corte Cost. 175/1973)
 Le modifiche del Concordato del 18 Febbraio 1984:
a) abolizione della religione di Stato cattolica
b) non indissolubilità del matrimonio
c) non necessità annullamento matrimonio da parte del Tribunale ecclesiastico
d) facoltatività insegnamento religione
Art. 8.1 e 8.2 e 8.3
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non
possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
La libertà dell’arte e della ricerca scientifica
Art. 33.1
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

La libertà della scienza come specificazione della libertà di manifestazione del pensiero (art.
21 Cost.) ed attuazione del principio personalista (art. 2 Cost.) da cui viene a sua volta
limitata.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
La libertà dell’arte e della ricerca scientifica
Vi sono però limiti alla ricerca scientifica: clonazione riproduttiva vietata, organismi geneticamente
modificati, il problema delle biotecnologie.
La scuola
Art. 33: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La libertà di insegnamento nella scuola limitata:
a) non solo dal buon costume
b) ma anche finalità educative (tranne scuole private)
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e
gradi.
Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
La famiglia
Art. 29 Cost. Art. 30 Art. 31
Il principio di eguaglianza
Art. 3.1 e 3.2
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.

I due principi di:
-
eguaglianza formale (art. 3.1) dinanzi alla legge: Stato liberale
eguaglianza sostanziale (art. 3.2) come promozione dell’uguaglianza:
Stato sociale.
Il principio di eguaglianza formale
Art. 3.1 Cost.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
 L’eguaglianza non solo dei cittadini ma di tutte le persone fisiche e giuridiche.
 L’eguaglianza davanti alla legge nello Stato liberale:
1) la pari efficacia della legge applicata imparzialmente sull’intero territorio a tutti i cittadini:
- dalla pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), non vi possono essere
punteggi per chi viene da una determinata regione(vedi conc. pubbl
Lombardia), ceto sociale, etc.
- dal giudice (art. 101 Cost.), posti in posizione di imparzialità.
2) il contenuto generale ed astratto della legge (norme di diritto privato)

l’eguaglianza dinanzi alla legge dello Stato sociale:
- non come divieto assoluto di distinzioni…ma come eguale
trattamento di situazioni eguali e diverso trattamento di situazioni
diverse
 Divieto di discriminazioni e parificazioni irragionevoli nell’attività normativa:
a) privata (gabbie salariali)
b) pubblica: il contenuto della legge che può essere determinato e particolare in favore di
categorie sociali, gruppi, zone…
Il principio di uguaglianza: trattare in modo eguale chi si trova in una situazioni di parità, e in modo
diverso chi si trova in condizioni di diversità.
Ma chi stabilisce se le condizioni sono diverse o uguali? La corte Costituzionale controlla la
ragionevolezza del trattamento.
Il pericolo di arbitri che svuotino il principio di eguaglianza:
a) la presunzione di irragionevolezza per le discriminazioni fondate
sulle categorie esemplificative, salvo deroghe costituzionali
1) sesso (pari opportunità salvo ragioni fisiologiche, c.d. azioni positive)
2) razza (reazione fascismo)
3) lingua, salvo tutela minoranze linguistiche
4) religione
5) opinioni politiche
6) condizioni personali
7) condizioni sociali (non riconoscimento titoli nobiliari)
b) il principio di uguaglianza come doverosa ragionevolezza della legge: la legge deve trattare in
modo uguale situazioni ragionevolmente uguali
Il controllo di ragionevolezza della Corte costituzionale tramite il tertium comparationis, la quale:
1) parifica situazioni che il legislatore aveva irragionevolmente distinto. Ad esempio:
infortuni sul lavoro uomo/donna, l’uomo prendeva di più; T.F.R.. ai figli e non ai
genitori; diversa prescrizione tra pensioni e stipendi
2) distingue situazioni che il legislatore aveva irragionevolmente parificato (sove et
repete= paga e fai ricorso)
3) censura le eventuali omissioni irragionevoli del legislatore, l’eccesso di potere
legislativo e dil costo delle sentenze della Corte Cost.
Il principio di uguaglianza sostanziale
Art. 3.2 È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e
sociale del Paese.





1)
2)
3)
4)
5)
Il principio di uguaglianza sostanzia: dello Stato di diritto allo Stato sociale che, rimuovendo
gli ostacoli economico- sociali, si pone come fine il pieno sviluppo della persona umana e
l’effettiva partecipazione dei cittadini
Valore programmatico (Relativo a un programma) o valore precettivo (insieme di regole)?
Non uniformità di trattamento ma parità di condizioni: l’uguaglianza come pari opportunità
di mezzi e non di risultato
Il diverso riferimento dapprima ai cittadini e poi ai lavoratori non implica una scelta
classicistica perché lavoratori sono tutti i cittadini che concorrono al progresso materiale e
spirituale della società.
Traduzione del principio di uguaglianza: il trattamento di favore per:
lavoratori subordinati
donne e minori, condizioni di lavoro tali da assicurare svolgimento funzione familiare e
madre
minore
meno abbienti: diritto alla difesa; progressività sistema tributario
diritto dei capaci e meritevoli di andare avanti negli studi.
 Il difficile equilibrio tra uguaglianza e libertà: l’uguaglianza non è il fine della libertà
ma il suo presupposto.
I diritti sociali (c.d. diritti medianti lo stato)
I diritti sociali consistono nell'obbligo dello stato di intervenire per assicurare alla persona e al
cittadino il godimento di alcuni beni e servizi fondamentali.
Sono diritti della persona alcuni diritti sociali come: il diritto alla salute, all'istruzione, il diritto a
un'equa retribuzione del lavoro.
Rientrano invece tra i diritti del cittadino i diritti sociali come: il diritto al lavoro, il diritto alla
sussistenza e all'assistenza sociale.
Il diritto alla salute
Assistenza sanitaria Insieme di servizi prestati a livello sociale, soprattutto da istituzioni
governative, allo scopo di salvaguardare e migliorare la salute della popolazione. Essi comprendono
quattro aree principali di intervento: la tutela della salute fisica e mentale, la prevenzione delle
malattie, l'assistenza sanitaria e la riabilitazione dei malati e degli invalidi. L'inclusione di queste
quattro aree d'intervento tra le priorità da osservare da parte delle istituzioni sanitarie pubbliche è
stata ratificata su scala mondiale nel 1948, quando l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
ha sancito che per salute si debba intendere non solamente l'assenza di una malattia o di
un'infermità, bensì uno stato globale di benessere fisico, mentale e sociale.
Art. 32.1
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
La duplice dimensione del diritto alla salute:
diritto soggettivo
-
assoluto e perfetto di ogni persona, inclusi gli stranieri irregolari (Corte
Cost. 252/2001)
- all’integrità fisica (c.d. danno biologico indipendente dal reddito)
- ad un ambiente salubre (luogo di lavoro)
- tutelabile ricorrendo al giudice civile contro atti della p.a. (pubblica
amministrazione)
diritto sociale della collettività all’assistenza sanitaria in attuazione del principio di uguaglianza
- il diritto a riceverei trattamenti sanitari necessari (protesi), gratuiti nel caso degli indigenti (poveri
assoluti)
- il servizio sanitario nazionale per tutti, e non solo per gli indigenti
- articolato in aziende regionali autonome (AUSL)
-eroganti prestazioni gratuiti o semigratuite (ticket in base al reddito)
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
 La libertà di sottoporsi alle cure (“consenso informativo”)
 L’obbligazione per legge di sottoporsi a trattamenti sanitari (vaccinazione, cinture, casco)
che in quanto collettivi non godono della riserva di giurisdizione ex art. 13 Cost.
Il diritto all’assistenza sociale
Art. 38.1 e 38.5 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. L'assistenza privata è libera.
Diritto soggettivo perfetto nei confronti dello stato per fruire di prestazioni di sicurezza sociale.
Assistenza sociale: come obbligo di solidarietà dello Stato verso i singoli bisognosi:
a) pensionati sociali (65° anno con reddito minimo)
b) assistenza inabili e minorati
c) servizi sociali comunali
Competenze regionale eslusiva, salvo livelli essenziali minimi garantiti dallo Stato sull’intero
territorio (art 117).
Assistenza sociale: garantisce ai cittadini di uno stato il diritto al mantenimento di un minimo
tenore di vita o la soddisfazione di altri bisogni (salute, educazione ecc.). Sebbene non sia chiaro il
confine che separa l’assistenza dalla previdenza sociale (anche per la ristrutturazione che entrambi i
settori stanno vivendo), la previdenza è tradizionalmente legata allo status professionale, mentre
l’assistenza riguarda più genericamente tutti gli individui in condizioni di bisogno, a prescindere
dalla loro capacità contributiva.
Questi programmi sono stati però criticati per varie ragioni, soprattutto per il divario crescente tra i
costi dell’assistenza e le entrate fiscali.
Numerosi paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, hanno proceduto alla privatizzazione degli enti che
forniscono assistenza e a una drastica diminuzione degli individui che ne hanno diritto. In Europa
continentale si è scelta una strada diversa, affidando un numero sempre maggiore di compiti a
organizzazioni private senza fine di lucro (no profit) e ad associazioni di volontariato.
In Italia l’assistenza sociale è gestita in prevalenza dagli assessorati comunali, che operano
attraverso fondi a loro destinati dallo stato o utilizzando le imposte locali. Sempre più spesso accade
peraltro che i Comuni, per diminuire le spese, affidino a cooperative sociali la fornitura di
determinati servizi assistenziali. Alcuni osservano che questi cambiamenti, sebbene consentano una
diminuzione della spesa pubblica, non sempre aumentano la qualità dei servizi prestati.
Il diritto alla previdenza sociale
Art. 38.2 e 38.4
2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato.

La provvidenza sociale: come onere assicurativo posto a carico del datore di lavoro o del
lavoratore autonomo e dello Stato (talvolta al posto dei privati; fiscalizzazione oneri sociali)
per far fronte alle necessità future; ex. Art. 38.2
Il diritto alla previdenza sociale
Previdenza e sicurezza sociale Insieme degli enti pubblici e delle norme che presiedono alle
attività svolte dallo stato per tutelare i lavoratori da malattie, infortuni, disoccupazione ecc. e di
assicurare loro il diritto a un tenore di vita decoroso alla cessazione dell’attività lavorativa. La
previdenza sociale, garantita in Italia dall’articolo 38 della Costituzione, è attuata attraverso
assicurazioni sociali e di sistemi pensionistici pubblici gestiti da varie istituzioni, tra cui l’Istituto
nazionale della previdenza sociale. Finanziata con le contribuzioni dei lavoratori, la previdenza
sociale veniva inizialmente applicata in relazione allo status professionale; in seguito, con lo
sviluppo dello stato sociale, la previdenza si è estesa a campi precedentemente attribuiti
all’assistenza sociale e sanitaria ed è rivolta indifferentemente a tutti i cittadini dello stato.
Il principio Laburista
Art. 1.1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Il lavoro come fondamento della democrazia (Art. 1 Cost.)
a) né espressione di retorica costituzione e come tale irrilevante
b) né scelta di classe “fondata sul lavoro” e non “di lavoratori”
c) piuttosto lavoro come ogni attività o funzione che concorre al progresso materiale
o spirituale della società (art. 4.2 Cost.)
Il principio Laburista


Il rifiuto di altri valori: nobiltà, ereditarietà, proprietà privata, impresa propria dello Statuto
Albertino il quale non a caso del lavoro faceva cenno
Il collegamento dell’art. 4 Cost. con:
A) art. 2 Cost., in quanto il lavoro è un diritto inviolabile dell’uomo attraverso cui egli realizza
la propria personalità
B) l’art. 3 Cost., in quanto misura della dignità sociale dei cittadini

l’importanza del lavoro ai fini della partecipazione sociale: il collegamento tra democrazia
economica e democrazia politica sindacati, scioperi, collaborazioni dei lavoratori alla
gestione aziendale)
Il principio Laburista
 il diritto al lavoro:
a) non come diritto soggettivo perfetto nei confronti dello Stato per ottenere e conservare un
posto di lavoro ciò contrastante con la libertà di impresa (art. 41 Cost.)
b) bensì come obbligo (norma precettiva) a che lo Stato intervenga nel mercato per ottenere
(norma promozionale) la piena occupazione.
-tramite l’adozione di piani e programmi (art. 41.3 Cost.)
- corrispondenza un’indennità (ovvero Cassa integrazione) ai disoccupati involontari quale
risarcimento per Stato inadempiente (art. 38.2 Cost)
Art. 41.
1. L'iniziativa economica privata è libera.
2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.
3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Il principio Laburista

il diritto al lavoro come libertà di scegliere il lavoro subordinato o autonomo (non quello
imprenditoriale tutelato dall’art. 41.Cost.)
a) diritto di accedere al lavoro senza subire limiti irrazionali o lesivi della propria dignità, salvo
verifica requisiti professionali
b) diritto-dovere di svolgere il lavoro corrispondente alle proprie capacità.
 La particolare tutela del lavoro subordinato da parte della Repubblica che :
a) cura la formazione e la crescita professionale dei lavoratori (art. 35.2 Cost.)
b) promuove e favorisce accordi ed organizzazioni internazionali (OIL) per affermare e
regolare i diritti del lavoro (art. 35.3 Cost)
c) tutela il lavoro italiano all’estero (art. 35.4 Cost)
d) la tutela dei diritti del lavoratore nel posto di lavoro (Statuto dei lavoratori; divieto di
discriminazione nel luogo di lavoro)
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i
diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e
tutela il lavoro italiano all'estero.
La tutela dei lavoratori particolarmente deboli
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro,
il diritto alla parità di retribuzione.
 La tutela del diritto al lavoro nella fase estintiva il diritto alla stabilità del lavoro attraverso :
a) il preavviso di licenziamento
b) il diritto ad essere licenziato per giusta causa o per giustificato motivo pena dapprima
risarcimento o riassunzione.
c) La decorrenza della prescrizione dei diritti dalla fine del rapporto
d) Il diritto a ricorrere ad un giudice imparziale
e) Il diritto a percepire l’indennità di anzianità (c.d. liquidazione) anche se la cassazione del
rapporto di lavoro è dovuta a colpa o dimissioni del lavoratore

La tutela del lavoro e non degli occupati stabilmente
- i contratti flessibili per consentire l’accesso al mondo del lavoro dei
disoccupati (part time, interinale, affitto, a termine, lavoratori a progetto,
contratti d’inserimento o contratto d’apprendistato)
Il diritto di associarsi in sindacati
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a
base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti
gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
- non associazioni registrate dotate di personalità giuridica di diritto pubblico ma associazioni non
riconosciute
- che stipulino contratti collettivi di diritto comune estesi erga omnes
- pluralità di sindacati per categoria, salvo taluni divieti (magistrati, forze armate)
Sindacati dei lavoratori: Associazioni di lavoratori costituite per tutelare gli interessi dei propri
iscritti e, come parte sociale, per partecipare con il governo e con i rappresentanti degli imprenditori
alla definizione delle scelte su questioni di interesse pubblico relative al mondo del lavoro.
Il diritto allo sciopero
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Sciopero: Astensione dal lavoro di un gruppo di lavoratori a sostegno di una rivendicazione. È
attuato prevalentemente da lavoratori organizzati in sindacati e rappresenta una delle forme più
importanti e incisive di lotta sindacale. In Italia lo sciopero è un diritto dei lavoratori riconosciuto
dalla Costituzione.
Le forme della lotta sindacale
I lavoratori possono impegnarsi in uno sciopero o in altre forme di agitazione sindacale per ottenere
miglioramenti delle condizioni di impiego, per impedirne un peggioramento o, ancora, per evitare
che il datore di lavoro conduca delle azioni lesive dei diritti dei lavoratori. Uno sciopero può essere
proclamato anche per indurre un datore di lavoro a riconoscere un sindacato come legittimo
rappresentante dei dipendenti nel processo di contrattazione collettiva e a siglare con questa stessa
organizzazione un contratto di lavoro. In genere si ricorre allo sciopero dopo avere esperito tutti gli
altri mezzi disponibili: ad esempio quando il datore ha rifiutato la composizione di una vertenza con
i metodi previsti nel contratto di lavoro.
Lo sciopero politico, invece, può essere un mezzo per costringere un governo ad aderire a
determinate richieste dei lavoratori e può costituire un’arma per provocarne la caduta. Uno sciopero
di solidarietà ha luogo quando un sindacato arresta le attività lavorative di un settore per sostenere
la protesta di un altro sindacato o di altre categorie sociali. Lo sciopero “generale”, in cui tutti i
lavoratori di una città, di una regione o di un paese scioperano contemporaneamente, può perseguire
finalità di tipo economico o politico. Con lo sciopero generale si ottiene la completa paralisi
dell’attività economica dell’area interessata.
La costituzione economica

Frutto del compromesso costituente tra le diverse ideologie: lo Stato interventista ed
economia mista.
 La costituzione economica come traduzione dei principi:
A) personalità (art. 2 Cost): il rispetto della dignità umana
B) d’uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.): la rimozione degli ostacoli socio-economici che
impediscono lo sviluppo della persona.
C) Laburista (art. 4): l’effettività del diritto al lavoro
 Le condizioni da assicurare: l’utilità sociale dell’iniziativa economica, funzione sociale della
proprietà, sfruttamento razionale e sociale equo della terra.
La libertà di iniziativa e d’attività economica
Art. 41.1 e 41.2
1. L'iniziativa economica privata è libera.
2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana.


La libertà d’intraprendere qualsiasi attività economica.
I limiti allo svolgimento della libertà d’impresa:
a) esterni: lo Stato imprenditoriale (enti pubblici economici, monopolio servizi pubblici,
imprese nucleari…)
b) interni negativi:
1. non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale: progresso economico come mezzo e non
come fine
2. non può recare danno a sicurezza, libertà civili e dignità umana (inquinamento, sicurezza sul
lavoro…)
Art 41.3
3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione
e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a
situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
c) limiti interni positivi: per indirizzare e coordinare l’attività economica pubblica e privata ai
fini sociali:
1. la tutela della piccola e media proprietà (art. 44 Cost.*) della cooperazione e dell’artigianato (art.
45 Cost.*)
2. incentivi statali (crediti, agevolazioni, sgravi fiscali, contributi)
3. la programmazione tramite legge per indirizzare e controllare l’iniziativa individuale, senza
sopprimerla: questa legge andò in fallimento. Venne attuata solo nel 1967 (pieno periodo centro
sinistra)
4. l’espropriazione per legge salvo indennizzo (Somma pagata a titolo di risarcimento di danni.):
collettivizzazioni e nazionalizzazioni (ENEL). (l’energia elettrica non può andare ai privati perché
essi anno come obbiettivo la finalità economica; quindi non mandano energia in paesi dove il
ritorno di capitale non vi è).
*Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge
impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le
regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del
latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
*Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini
di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
La proprietà
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per
motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle eredità.
Il diritto reale più importante è il diritto di proprietà; esso si caratterizza per la sua assolutezza,
che attribuisce al titolare il diritto di utilizzare e di godere il bene nonché il diritto di far proprio il
suo valore di scambio.
(Diritti reali : Diritti soggettivi facenti parte della più ampia categoria dei diritti assoluti che
attribuiscono al titolare il potere di farli valere nei confronti di chiunque e goderne a proprio
piacimento senza essere disturbato nell'esercizio di tale diritto.)
Proprietà e possesso : Il termine "proprietà" indica il diritto di godere e di disporre di una cosa, ad
esempio un abito, un gioiello, un libro, in modo pieno ed esclusivo, cioè con la possibilità di usarla
quando si vuole, di prestarla, di venderla, o addirittura di distruggerla o di buttarla via se lo si ritiene
opportuno. La proprietà coincide di solito, ma non sempre, con il "possesso", che consiste nel
disporre di una cosa e nell’utilizzarla, senza però possederne la titolarità del diritto di proprietà.
Proprietà e possesso possono riguardare sia beni immobili (case, terreni), sia beni mobili registrati
(autovetture), sia infine beni mobili (una bicicletta, un libro, un oggetto qualsiasi). Anche i beni
materiali o immateriali, come le cosiddette opere dell'ingegno (ad esempio un brevetto o i diritti
d'autore su uno scritto o su un dipinto o su una scoperta scientifica), possono essere oggetto di
proprietà. Alcuni beni, detti demaniali, come le acque dei fiumi, sono invece di esclusiva proprietà
dello stato.
La proprietà può essere di un singolo individuo, di più persone collettivamente (come nel caso del
condominio), di un'azienda, di un ente privato o pubblico. Può essere trasferita da un soggetto a un
altro sia con un atto tra vivi (compravendita, permuta, donazione) sia a seguito della scomparsa del
proprietario, per eredità o per legato (vedi Successione); per un bene immobile o mobile registrato è
necessario l'atto pubblico, cioè redatto alla presenza di un notaio e con trascrizione sui pubblici
registri. I minori, e in taluni casi anche i nascituri, possono essere proprietari a tutti gli effetti anche
di beni immobili come case e terreni, ma non possono amministrare direttamente le loro proprietà
né venderle se non attraverso i loro legali rappresentanti (di solito i genitori) e con l'assenso di un
giudice tutelare.
L’evoluzione della costituzione economica
Dallo Stato imprenditoriale allo Stato regolatore esterno del mercato:
a) cause interne: il fallimento economico e fiscale dello Stato imprenditoriale
b) cause esterne: i principi comunitari a favore di un’economia di mercato
aperta e in libera concorrenza
- tramite l’euro politica monetaria unica finalizzata alla stabilità dei prezzi
(no tasso di cambio e tasso di interesse nazionale) lo Stato con propria
moneta poteva favorire le aziende con tasso di cambio o svalutazione
della propria moneta (la lira) o tasso di interessi. Con l’euro è
impossibile, perché vi deve essere un'unica stabilità= tasso di interesse
unico e fissato dalla Banca Centrale Europea.
- Parametri di Mastric: deficit 3% (le uscite non possono superare le
entrate, max del 3%)
- PIN 60% (per il defic pubblico complessivo)
Cap. 7 L’ORGANIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DEL POTERE POLITICO
Il principio della divisione dei poteri ieri…
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La separazione dei poteri (Locke e Montesquie) come teoria garantista in relazione alla
Centralizzazione dei poteri nello Stato Assoluto
Distribuzioni delle funzioni tra legislativo, esecutivo e giudiziario
Posti in posizione di parità e di reciproco controllo di modo che “il potere limiti il potere”
(checks – freni- and balances- contrappesi)
Per far si che il potere non scada in arbitrio è necessaria la divisione dei poteri, che si
bilancino tra di loro
Separazione dei poteri: Principio basilare dei moderni stati di diritto, in base al quale i loro poteri
fondamentali – il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giurisdizionale – non possono e
non devono essere cumulati nella stessa persona né nello stesso organo. Nelle moderne democrazie,
quindi, di norma il potere legislativo è di competenza di un’assemblea elettiva (in Italia del
Parlamento, suddiviso in Camera dei deputati e in Senato della repubblica) che agisce in nome del
popolo sovrano; quello esecutivo è esercitato da un governo che risponde a tale assemblea; e quello
giurisdizionale è amministrato dalla magistratura, indipendente dagli altri due e autogovernantesi
(in Italia tramite il Consiglio superiore della magistratura).
Nel XVIII secolo Charles-Louis de Montesquieu individuò nella separazione dei poteri il
fondamento che rendeva la monarchia costituzionale inglese un esempio di ordinamento da imitare,
formulando così per la prima volta in modo limpido un'idea che già era latente nel dibattito politicofilosofico-giuridico fin dal Medioevo.
La separazione del potere politico dai poteri di garanzia negli stati liberal-democratici

Il rapporto do fiducia tra (la maggioranza del…) Parlamento ed il governo, accomunati da
omogeneità politica e basati sulla comune funzione di Indirizzo Politico, che consiste nella:
a) individuazione del complesso dei fini generali
b) predisposizione dei mezzi giuridici e amministrativi per perseguire tali fini.
IERI: Il parlamento era
distaccato dal Governo
Parlamento e Governo
OGGI: sono legati, devono marciare insieme,
dove a comandare è la maggioranza.
Sono accomunati dai loro fini politici
Governo: Organismo statale complesso che determina l'indirizzo politico dello Stato
Parlamento: Assemblea politica rappresentativa dello Stato moderno, mediante la quale il popolo,
attraverso i suoi rappresentanti eletti, partecipa all'esercizio del potere per la formazione delle leggi
e il controllo politico del governo | I due rami del –P, in Italia, il Senato e la Camera dei deputati
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il popolo sovrano oggi non solo elegge i propri rappresentanti , ma vuole scegliere il
programma politico, la maggioranza di governo ed il suo leader
ieri: l’elettore votava il partito, che decideva come entrare in Governo
oggi: l’elettore quando vota, sceglie la maggioranza che andrà a governare, il programma ed
il suo leader.
Come dice Duverger, Maurice (Angoulême 1917), giurista e politologo francese, il popolo non si
limita a scegliere le carte, ma vuole giocare.
La separazione del potere politico dai poteri di garanzia negli stati liberal-democratici
I moderni “Contrappesi”:
a) il controllo politico svolto non più dal Parlamento ma dall’Opposizione
b) l’indipendenza del potere giudiziario e delle istituzioni di garanzia, (Corte costituzione,
Capo dello Stato, Autorità indipendenti) organismi di controllo e garanzia.
c) Pluralismo dell’informazione (anche mezzi di controllo). Pluralismo dell’informazione
come Pilastro dello Stato Democratico.
Definizione delle Forme di Governo
Forma di Governo: Forma di organizzazione politica di uno Stato
1. la disciplina giurista della modalità di esercizio del potere politico (forma di governo dal
punto di vista strutturale- formale) la teoria della forma di governo si occupa del modo come
fra gi organi di una comunità politica organizzata, si distribuisca il potere di indirizzo
politico e dei rapporti tra tali organi.
2. il sistema politico e ciò che lo influenza (forma di governo dal punto di vista funzionale).
La teoria delle forma di governo si occupa anche di ciò che ne influenza il funzionamento, e
cioè del sistema dei partiti e dei servizi elettorali.
FORMA DI GOVERNO
(Forma di organizzazione
politica di uno Stato)
STRETTAMENTE CONNESSE
FORMA DI STATO
(il rapporto fra
governanti e governati,
nonché i fini ultimi che
si pone l’ordinamento)
Le forme di governo basate sulla separazione dei poteri: la Monarchia Costituzionale
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Dalla Monarchia Assoluta, alla Monarchia Costituzionale. (Inghilterra XVII sec. Europa
continentale XVIII-XIX sec.)
Monarchia Costituzionale:
nascono le assemblee amministrative (votano il 3%della popolazione)
camera dei rappresentanti: 1. garantisce le libertà civili (riserva di legge come limite
all’arbitrio regio);
2. potere dinastico (di chi deve governare)
Separazione tra la rappresentanza del Re (aristocrazia), detentore del potere esecutivo, e
quello del Parlamento (borghesia), titolare del potere legislativo (Montesquie).
Separazione dei poteri non netta perché il Re:
1. promulgava le leggi
2. scioglie le camere
3. nomina i giudici
La separazione dei poteri fa si che tra i due organi vi sia accordo.
Evoluzione storica della monarchia Costituzionale
Dalla monarchia costituzionale al…
 governo presidenziale (Cost. Stati Uniti , 1787)
 governo direttoriale (Svizzera)
 governo parlamentare
 governo semi-presidenziale
La forma di governo Presidenziale.
analisi strutturale
Capo dello Stato elettivo che è titolare del Potere esecutivo in regime di rigida separazione rispetto
a un legislativo che non lo può sfiduciare né può da lui essere sciolto.
Il corpo elettorale elegge il parlamento e il Presidente (Indirettamente negli USA: caso Busch –
Gore elezioni 2002)
I cittadini formalmente eleggono i delegati che quindi eleggono il presidente. Viene eletto
presidente non quello che prende più voti, ma quello che prende più delegati, quindi è possibile che
un Presidente prende più delegati anche se prende meno voti. (Es. Cansas: delegati 2, voti 5.000Florida delegati 25, voti 3.200. Vince chi ha più delegati, anche se meno voti.)
Perché gli USA hanno questa forma di governo?
Stati uniti > provengono dagli inglesi (Forma di governo: Monarchia Costituzionale)
Quindi volevano ricreare una sorta di Monarchia Cost.
Sistema Presidenziale: caratteristica= divisione dei poteri o separazione
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il presidente non può sciogliere ilo parlamento, ma può opporre il veto sospensivo
(superabile) sulle leggi da esso approvate.
Il parlamento non può sfiduciare il Presidente ma può solo mettere in stato d’accusa(c.d.
impeachment) in caso di tradimento, concussione o altri gravi reati.
I poteri del Presidente sono equilibrati dai poteri di freno e di controllo del parlamento
(bilancio, ecc.)
analisi funzionale
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Due partiti politici non ideologgizzati, privi di disciplina e fortemente radicati nel territorio
locale.
La contrapposizione tra Presidente e Parlamento farebbe decadere lo stato, (incapace di
decidere)
Come funziona il sistema? Non vi è una divisione politica come quella europea. I partiti
sono “macchine elettorali”, che appoggiano una persona. Non vi sono partiti politici, ma
deputati influenzabili dal Presidente. Vi è anche uno scarso livello di partecipazione
elettorale.
La forma di governo Direttoriale
analisi strutturale
Forma di Governo> relazione che intercorre tra: 1.Capo di stato; 2. Parlamento; 3. Governo
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Il corpo elettorale elegge il parlamento
Il Parlamento legge l’esecutivo che è organo collegiale (Capo dello stato e governo:
consiglio federale o direttoriale)
Il Parlamento non può sfiduciare il direttorio (Collegio direttivo, ossia chi dirige) . Il
direttorio non può sfiduciare (sciogliere) il Parlamento.
La carica del capo dello stato è ricoperta ogni anno a turno da uno dei membri del Direttorio.
Analisi funzionale
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Partiti non tanto ideologizzati (di stampo americano)
Non rapporto tra maggioranza ed opposizione ma rappresentanza di tutti i partiti. Nel
direttorio vi sono tutti i componenti dei diversi partiti.
Nel Direttorio troviamo: 2 di destra, 2 socialisti, 2 liberal-democratici, 1 democristiano
Nel governo si cerca di trovare situazioni di compromessi. Se vi sono delle situazioni dove
non vi è accordo tra i partiti, si ricorre al Referendum.
La forma di governo Parlamentare Dualista.
(Inghilterra XVIII sec., Monarchia orleanista 1830)

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Lo sdoppiamento dell’esecutivo con la nascita del Governo come terzo organo, distinto dal
Sovrano e in esso della figura del Primo Ministro, c.d. disfacimento dell’esecutivo
La doppia investitura del Governo da parte del re (nomina) e del Parlamento (prima
impeachment, poi sfiducia).

Il governo nasce come organo autonomo sotto la spinta del Parlamento, che non potendo
prendersela con il Sovrano, se la prendeva con i collaboratori del Sovrano, tramite l’accusa
di sfiducia e inadempienza , quindi chiedeva al Sovrano di sfiduciarli.
 Ma da suo canto il re può sciogliere il Parlamento.
 Il Governo in questa prima fase si trova tra due centri di potere:
1. Sovrano = potere,
2. Parlamento =
borghesia
La forma di governo Parlamentare Monista o Assembleare
(Inghilterra XVIII-XIX; Europa XX sec.)
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Prevalenza del Parlamento (borghesia), eletto su basi sempre più ampie, La corona (nobiltà),
confinata ad un ruolo di garanzia: Capo dello stato elettivo
Il ruolo non più politico, ma di garanzia svolto dal capo dello stato.
La controfirma da assunzione da parte del governo della responsabilità –prima penale poi
politica- degli atti del sovrano a proposta (quasi sempre) vincolanti degli atti del governo al
capo dello stato.
Lo svuotamento politico del potere di sciogliere (casi Lord Melbourne- Mac mahon, dove il
Re sciolse il Parlamento, ma il popolo lo rielesse quasi identico al precedente, il re non potè
che chinare il capo.)
Il governo anziché mediare tra Re e Parlamento, ne diventa esecutore.
La forma di governo Parlamentare Partitica
(II dopoguerra)

Il mutamento della forma di governo di stato: dallo stato liberale monoclasse, allo stato
democratico e sociale pluriclasse.
 Stato non più borghese, ma formato dal popolo
 I partiti come strumento di esercizio da parte dei cittadini della sovranità popolare perché
sintetizzano gli interessi politici degli elettori e li rappresentano nelle istituzioni sociali.
 Gli lettori votano il partito> il rappresentante eletto risponde solo di se stesso nello
svolgimento del potere.
 I partiti diventano lo strumento con il quale i cittadini esercitano il potere nazionale, ma
anche il mezzo dove i cittadini penetrano dentro le istituzioni e li controllano.
 Governo e parlamento come subordinati alle direttive politiche dei partiti in essi operano:
a) il parlamento composto dai gruppi parlamentari “proiezione dei partiti, si divide in
maggioranza ed opposizione;
b) il governo diviene espressione dei partiti che formano la maggioranza parlamentare “il
parlamento non controlla il governo”, ma è l’opposizione del parlamento che controlla il
governo. Perché la maggioranza parlamentare e il governo sono la stessa cosa.
 Vi sono però forme di governo parlamentare partitiche uguali, ma che funzionano in
maniera diversa, perché diversi sono i partiti.
La forma di governo Parlamentare
( Europa I e II dopoguerra)
analisi strutturale
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Il corpo elettorale elegge il parlamento
Il Parlamento(legislativo) (o la sola camera “politica”) può non solo sfiduciare ma anche
conferire sin dall’inizio la fiducia all’esecutivo (Governo).
Analisi funzionale
 L’analisi funzionale dimostra che il funzionamento della forma di governo parlamentare
dipende dal sistema dei partiti.
 Democrazia maggioritaria o stabilizzate, basate su un sistema di partiti bipolare e una
cultura omogenea (Gran Bretagna, Germania, Spagna)
 Gli elettori votando scelgono la maggioranza di governo e designano come Premier il leader
del partito o della coalizione vincente.
 Governi di legislatura in cui prevale la figura del Premier.
 Governo come comitato direttivo della maggioranza parlamentare.
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Democrazie compromissorie o non stabilizzate basate su un sistema di partiti multipolare e
caratterizzante da profonde fratture sociali o ideologiche (Belgio, Paesi Bassi, Finlandia)
Gli lettori non scelgono il governo ma votano per i partiti.
Governi di coalizioni fondate su maggioranze parlamentari fragili e brevi.
Ruolo del Primo ministro come mediatore tra le forze politiche (Andreotti: “Meglio tirare a
campare che tirare le cuoia”)
Le forme di governo Neoparlamentari
(Israele 1996 – 2001, regioni ordinarie, art. 51 cost.)
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Il corpo elettorale contemporaneamente il Parlamento ed il Primo Ministro.
Il primo ministro nomina e revoca i ministri.
Tra parlamento e governo vige un rapporto di fiducia, anche quando essa non viene
inizialmente conferita.
 Vige il “Governo di legislatura” in base alla regola aut simel stabunt aut simil cadent, per
cui si va a nuove elezioni senza sostituzione del presidente:
a) in caso di approvazione da parte del Parlamento di una mozione di sfiducia;
b) in caso di morte, dimissioni, incapacità permanente del Presidente.
Parlamento e Governo
Sfiducia il Governo
Il Parlamento Non va a sostituirlo (come nelle forme parlamentari)
Si va a nuove elezioni (anche il Parlamento cade
Cap. 8 LA SOVRANITA’ POPOLARE
La Sovranità
Fondamentale caratteristica politica e giuridica dello stato moderno, che consiste nell'esercizio
legittimo dell'autorità suprema all'interno di una comunità politica. Da essa deriva la pretesa dello
stato al controllo del territorio e della popolazione, attuato attraverso il monopolio della forza e il
potere di emanare le leggi. La sovranità interna di uno stato si estende, solitamente, oltre che al
territorio e a tutto ciò che su di esso si trova, allo spazio aereo, al sottosuolo e alle acque territoriali.
EFFETTI DELLA SOVRANITÀ
Al concetto di sovranità è legato quello di indipendenza e autonomia: nessun ente esterno ha il
diritto di ordinare o imporre allo stato sovrano una linea di condotta sulle questioni che lo
riguardano. Ciò nonostante, l'indipendenza non implica necessariamente il riconoscimento della
sovranità da parte degli altri stati sovrani: per esempio la repubblica turca che occupa la parte
settentrionale di Cipro è indipendente e autonoma, ma non è sovrana perché non è mai stata
riconosciuta da altri stati.
Il titolare o i titolari della sovranità sono chiamati a intervenire direttamente, oppure tramite i propri
rappresentanti, in importanti aree di decisione, quali le dichiarazioni di guerra contro i nemici
esterni e la sospensione delle garanzie costituzionali in caso di minaccia per la pace e la sicurezza
del paese.
INDIVISIBILITÀ DELLA SOVRANITÀ
Principale caratteristica della sovranità è di essere una e indivisibile. Con questa espressione
s'intende puntualizzare che, per quanto attiene a questioni riguardanti l'esistenza dello stato, non
esistono altri poteri decisionali se non la sovranità stessa. Lo stato può delegare alcuni suoi poteri a
enti locali o regionali, oppure a organismi di natura sovranazionale, senza tuttavia perdere la propria
caratteristica sovrana. Lo stato federale, di cui gli Stati Uniti d'America rappresentano uno degli
esempi più noti, riconosce il massimo di autonomia ai singoli stati della federazione in materie che
non riguardano, per esempio, la politica estera e l'economia nazionale.
LA SOVRANITÀ POPOLARE
Con l'espressione "sovranità popolare" s'intende che il popolo è il titolare del potere politico
supremo. Tale potere può essere esercitato, a seconda della decisione del popolo medesimo, in
forme diverse. Ad esempio, all'art. 1 co. II, la Costituzione italiana afferma che "la sovranità
appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". In altri termini, il
popolo esercita in Italia la sovranità attraverso un sistema di democrazia indiretta.
LA DOTTRINA DELLA SOVRANITÀ
La concezione moderna di sovranità si è formata fra il XVI e il XVII secolo. Il primo autore a
trattare con ampiezza il tema, facendone la caratteristica precipua dello stato, fu il giurista francese
Jean Bodin, secondo il quale essa consisteva "nel potere di fare e abrogare le leggi". Thomas
Hobbes sviluppò a sua volta il concetto in maniera sistematica; entrambi i pensatori puntavano al
rafforzamento dell'unità dello stato contro i pericoli delle guerre civili e dei contrasti religiosi e
contro le pretese di indebolire il potere sovrano avanzate dall'aristocrazia locale e dal Parlamento.
Essi imposero l'idea di una sovranità una e indivisibile. La dottrina della "sovranità del popolo"
aveva invece origine medievale; riportata in auge dai pensatori protestanti tra il XVI e il XVII
secolo, trovò la sua teorizzazione più compiuta nelle opere di Jean-Jacques Rousseau, divenendo in
seguito il più importante fondamento della Dichiarazione d'indipendenza americana (1776) e della
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789).
Il principio democratico in costituzione
Art. 1. Cost.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 39.3 Cost.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a
base democratica.
Art. 49. Cost.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
I diritti politici
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Diritto di votare Art 48 Cost.
Diritto di essere votato art. 51 Cost.
Diritto di associarsi in partiti art. 49 Cost.
Diritto di petizione (Richiesta avanzata ai massimi organi dello Stato da un congruo
numero di cittadini elettori) art. 50 Cost.
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle
Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo
criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica
promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro
adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o
esporre comuni necessità.
Elezioni
Procedura mediante la quale i membri di un'organizzazione o di una comunità scelgono la persona o
le persone alle quali conferire cariche ufficiali. L'insieme dei cittadini aventi diritto di voto
costituisce l'elettorato.
L'elezione è a suffragio diretto quando il candidato a una carica viene votato dall'elettore senza
intermediari (in Italia, l'elezione dei rappresentanti alla Camera e al Senato, dei sindaci ecc.); è a
suffragio indiretto quando l'elettore designa un proprio rappresentante, che poi voterà il candidato
alla carica in questione.
Negli stati democratici attraverso le elezioni si attribuiscono incarichi politici (amministrativi,
parlamentari, esecutivi) e alcuni ruoli nella magistratura; i due principali sistemi per distribuire i
voti dell'elettorato sui candidati e sui loro partiti d'appartenenza sono il maggioritario e il
proporzionale
Sistema elettorale
Sistema elettorale Complesso di norme e di meccanismi che regolano le elezioni e danno forma alla
rappresentanza politica. Ogni sistema elettorale si compone di due elementi fondamentali: la
ripartizione del corpo elettorale in suddivisioni territoriali, i collegi, e un meccanismo di
trasformazione dei voti in seggi.
I COLLEGI ELETTORALI
I collegi elettorali possono essere uninominali se nel loro ambito si può eleggere un solo
rappresentante; plurinominali se in essi è possibile eleggere più di un rappresentante. I collegi sono
quasi sempre plurinominali.
SISTEMA PROPORZIONALE E SISTEMA MAGGIORITARIO
La formula elettorale che trasforma i voti in seggi può essere maggioritaria o proporzionale.
Sistema proporzionale
Nei sistemi elettorali proporzionali i seggi sono ripartiti fra tutti i partiti che partecipano alle
elezioni in proporzione ai voti conseguiti al di sopra di una determinata quota minima (clausola di
sbarramento).
I sistemi proporzionali consentono anche alle forze politiche minori di eleggere propri
rappresentanti. Il loro principale pregio consiste nel riflettere in modo sostanzialmente esatto in
Parlamento il seguito di cui ciascun partito gode nel paese. Il loro punto debole sta nel favorire la
frammentazione del quadro politico in una moltitudine di partiti e quindi nell'imporre la formazione
di coalizioni spesso instabili, tendenti a esprimere solo governi deboli e di breve durata.
Sistema maggioritario
I sistemi elettorali maggioritari possono essere uninominali o plurinominali.
Nei sistemi maggioritari uninominali, il seggio viene attribuito solitamente al canditato che ha
ottenuto la maggioranza relativa (inferiore al 50%) dei voti. I voti riportati dai candidati degli altri
contrassegni elettorali restano del tutto inutilizzati. È il sistema prevalente in Inghilterra. Una
variante importante è data dal sistema maggioritario uninominale a "doppio turno" alla francese. In
questo caso, al primo turno vengono eletti i candidati che hanno riportato una certa percentuale di
voti (ad esempio il 51%); al secondo turno (ballottaggio), il candidato che ottiene più voti. La sfida,
al secondo turno, è sempre bipolare. I partiti sono obbligati a concordare tra loro i ritiri che
massimizzano le possibilità di vittoria dei candidati rimasti in lizza. I ritiri sono anche congegnati in
modo da introdurre un correttivo al meccanismo maggioritario, riflettendo la forza politica dei
rispettivi partiti.
Nei sistemi maggioritari plurinominali, la lista che ha riportato la maggioranza relativa dei voti
ottiene la maggioranza assoluta dei seggi, oppure si aggiudica un "premio" (il "premio di
maggioranza"), cioè un numero di seggi superiore a quello proporzionale al risultato conseguito. In
generale, i sistemi maggioritari incoraggiano il raggruppamento delle forze politiche in due grandi
partiti o coalizioni di partiti e favoriscono la formazione di maggioranze di governo più compatte e
stabili. Il sistema proporzionale e il sistema maggioritario possono essere variamente combinati in
sistemi misti.
La situazione italiana
Fino al 1993, in Italia il sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati era proporzionale
in quanto tendeva a ripartire i seggi tra le liste concorrenti in base ai voti conseguiti nelle 32
circoscrizioni in cui era ripartito il territorio dello stato. Il sistema elettorale del Senato della
repubblica, che è a base regionale, si fondava su collegi uninominali: il seggio era attribuito al
candidato che avesse superato il 65% dei voti. Ma se nessun canditato raggiungeva questa
percentuale, come avveniva nella maggior parte dei casi, il collegamento tra i candidati che si
presentavano per lo stesso partito nell'ambito di una stessa regione attenuava fortemente il carattere
proporzionale dell'elezione.
Nel 1993 è entrato quindi in vigore un sistema elettorale misto a turno unico. Tre quarti dei seggi
della Camera dei deputati (475) sono attribuiti con il meccanismo maggioritario in altrettanti collegi
uninominali mentre il quarto restante (155 seggi) è assegnato con il meccanismo proprozionale tra
liste circoscrizionali concorrenti. È prevista per queste liste una clausola di sbarramento del 4%.
Anche nell'elezione del Senato della repubblica (315 seggi) tre quarti dei seggi (232) sono assegnati
con il metodo maggioritario uninominale e un quarto (83) con il riparto proporzionale; non vi sono
liste circoscrizionali e il meccanismo di determinazione della quota proporzionale viene applicato
su base regionale e non esiste alcuna clausola di sbarramento.
Nell'elezione dei governi locali una legge del 1993 ha introdotto, oltre all'elezione diretta del
sindaco e del presidente della Provincia, il doppio turno e un premio di maggioranza che garantisce
al vincitore almeno il 60% dei seggi. Nel 1995 analoghi correttivi di tipo maggioritario sono stati
introdotti anche per le elezioni regionali.
Rappresentanza politica
Concetto fondamentale della storia della politica moderna, legato all'idea che anche in grandi
comunità politiche il potere debba essere gestito e controllato da chi lo detiene tramite la
designazione di rappresentanti. L'idea, che si concreta nell'istituzione di un sistema rappresentativo,
si è affermata nella maggior parte dei paesi del mondo. La rappresentanza è quindi un principio di
organizzazione del potere in virtù del quale i cittadini scelgono mediante elezioni una serie di
rappresentanti a cui viene concessa la facoltà di deliberare sulle questioni d'interesse comune in
nome della volontà politica dei cittadini stessi. Su questa teoria si sono fondati tutti i regimi
democratici moderni, che nel corso del loro sviluppo hanno progressivamente aumentato la sfera dei
poteri appartenenti (per delega) ai rappresentanti a scapito di quelli detenuti dal potere esecutivo.
LO SVILUPPO DELLA RAPPRESENTANZA
Due ragioni hanno guidato lo sviluppo dei moderni sistemi politici in questa direzione: da un lato
l'ampliamento delle comunità politiche sino alle dimensioni degli attuali stati – composti da decine
di milioni di cittadini – ha implicato la necessità del ricorso a rappresentanti, rendendo pressoché
impossibile ogni sistema di democrazia diretta; dall'altro la forte specializzazione delle attività
politiche ha determinato la costituzione di una classe di persone adibite a svolgere unicamente
questo compito. Quasi universalmente il principio della rappresentanza politica si è concretamente
realizzato attraverso la creazione di un organo istituzionale elettivo – il Parlamento – all'interno del
quale i rappresentanti vengono chiamati a svolgere la propria funzione, che, di volta in volta, può
essere legislativa, di rappresentanza, d'indirizzo politico e infine di controllo.
MODELLI DI RAPPRESENTANZA
Storicamente si sono instaurati tre differenti tipi di relazione fra i cittadini (rappresentati) e i politici
(rappresentanti), che corrispondono ad altrettanti esempi di rappresentanza politica. Nel primo caso,
il rappresentante possiede un mandato imperativo e non può legittimamente scostarsi dalla delega
ricevuta. Nel secondo caso, i rappresentanti debbono rispecchiare fedelmente gli elementi
caratterizzanti la realtà sociale dei rappresentati che possono essere economici, religiosi, ideologici
o professionali. Infine, nel terzo caso esiste un rapporto fiduciario fra rappresentati e rappresentanti,
dove questi ultimi possono prendere decisioni autonome, non vincolate alla volontà dei
rappresentati.
Molti degli attuali regimi presidenziali e parlamentari si fondano su quest'ultimo tipo di
rappresentanza politica, che prevede appunto l'affidamento di un mandato fiduciario ai
rappresentanti eletti nel corso di elezioni parlamentari.
La nuova legge elettorale
Nel nostro ordinamento il corpo elettorale elegge:
 I 630 deputati che compongono la Camera dei deputati
 I 315 senatori elettivi che, insieme ai senatoria a vita, compongono il Senato della
Repubblica
 I presidenti delle regioni e i consiglieri regionali
 I sindaci e i consiglieri comunali
 I presidenti delle province e i consiglieri provinciali, ed eventualmente gli organi delle
città metropolitane, se istituite
 I consiglieri circoscrizionali (in tutti i comuni oltre centomila ab., nei comuni fra trentamila
e centomila ab. Il cui statuto lo preveda) e i consiglieri municipali (laddove vi sia stata
fusione di più comuni e sia deliberato di istituire il municipio sub- comunale)
 Elegge altresì i 78 componenti italiani del Parlamento Europeo
Proporzionale e referenziale
Candidati: scompare la scelta
La nuova legge elettorale introduce un sistema proporzionale puro. L’attribuzione dei seggi si
effettua in base alle percentuali ottenute dai partiti su scala nazionale alla Camera e su scala
regionale al Senato. Scompare la preferenza: l’elettore vota il partito i cui candidati sono disposti in
lista secondo l’ordine stabilito dalle forze politiche stesse.
Indicazione del premier
Le coalizioni scelgono il leader
Prima del voto le liste indicano il “capo della forza politica” (sempre fatte salve le prerogative del
presidente della Repubblica”). Inoltre, i partiti della coalizione presentano un unico programma
elettorale nel quale viene dichiarato nome e cognome della persona “da loro indicata come capo
della coalizione”.
Gli sbarramenti
Tre soglie per entrare alle camere
Sono previste tre soglie di sbarramento nazionali per la Camera: una del 10% per le coalizioni, una
del 4% per le liste non coalizzate e una del 2% per quelle coalizzate. Inoltre, è previsto che partecipi
al riparo dei seggi anche la lista collegata alla coalizione che ha ottenuto il miglior risultato pur non
superando il 2%
Il premio di maggioranza
340 seggi tutelano chi governa
se la coalizione vincente non li ha già ottenuti, la nuova legge le attribuisce automaticamente 340
seggi. In questo caso la coalizione di minoranza ottiene 278 seggi (i restanti 12 sono attribuiti dalla
circoscrizione Estero).
Al Senato il premio di maggioranza garantisce alla coalizione vincente il 55% dei seggi assegnati
alla regione.
La scheda
Basta con i simboli “patacca”
Ogni elettore riceve un’unica scheda su cui esprimere un voto che riguarda il partito. Sotto i simboli
dei partiti compaiono liste predefinite di candidati. I simboli saranno più grandi (diametro di 3 cm.).
non saranno ammessi simboli “patacca”, ovvero con elementi , grafica o dicitura confondibile con
quella usata in precedenza da altri partiti.
Minoranza linguistiche
Nelle regioni a statuto speciale
Nel caso che abbiamo avuto almeno un seggio alla Camera o al Senato, le minoranze linguistiche
non devono raccogliere le firme per la presentazione delle liste elettorali. Nelle regioni a statuto
speciali la lista della minoranza linguistica, coalizione o no, accede al riparto dei seggi superando la
soglia del 20%
Il Senato
Il voto regione per regione
E’ eletto con sistema proporzionale ma su base regionale e quindi non attraverso le circoscrizioni
elettorali valide per la Camera
Le soglie di sbarramento sono del 20% per le coalizioni, del 8% per i partiti non coalizzati e del 3%
per quelli coalizzati (per Palazzo Madama non sono previsti ripescaggi come alla Camera)
Quote rosa
Nessuna garanzia per le donne
Non ci sarà nessuna norma per garantire una maggiore rappresentanza della componente femminile.
E’ stato infatti bocciato l’emendamento della Commissione Affari costituzionali che prevedeva
l’obbligo di candidare una donna ogni tre uomini. Ora, come in precedenza, la presenza femminile è
a discrezione di ogni singolo partito.
In Italia, la differenziazione fra le due camere (la Camera dei deputati e il Senato della repubblica)
riguarda solo la composizione numerica e la configurazione dell'elettorato attivo e passivo, per il
resto le Camere svolgono funzioni identiche.
I due rami del Parlamento italiano, la Camera dei deputati (ospitata nel palazzo secentesco di
Montecitorio) e il Senato della Repubblica, rappresentano il luogo principe del dibattito politico.
Per lo svolgimento della sua specifica funzione legislativa, alla discussione in aula si affianca
l’importante lavoro preparatorio delle commissioni, i cui componenti (deputati e senatori) hanno il
compito di elaborare le proposte che successivamente seguiranno un preciso iter parlamentare per
essere convertite in legge dello stato.
Referendum Voto mediante il quale un popolo si pronuncia direttamente su questioni specifiche di
grande rilievo. È il più importante strumento di democrazia diretta negli stati contemporanei.
Precedenti dei referendum si trovano nelle istituzioni democratiche dell'antica Grecia, nelle tribù
germaniche e nella Svizzera moderna. Negli Stati Uniti d'America la Costituzione fu ratificata con
una forma di referendum. Attraverso un voto diretto, nel 1946, gli italiani scelsero tra monarchia e
repubblica. Referendum come questi, di tipo istituzionale, per la loro eccezionalità, sono da
considerarsi più un plebiscito che un referendum vero e proprio.
In Italia sono previsti diversi tipi di referendum. Quello più noto è il referendum abrogativo, che
consente di abrogare norme esistenti. Può essere indetto quando lo richiedano 500.000 elettori o
cinque consigli regionali. Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto,
di autorizzazione a ratifica dei trattati internazionali. La Corte costituzionale, che controlla
l'ammissibilità dei referendum, ha introdotto altre limitazioni. La Costituzione italiana prevede
inoltre il referendum per impedire la promulgazione di una legge costituzionale e il referendum su
proposte di modificazioni territoriali di Regioni, Province e Comuni.
Viva la Repubblica: 2 giugno 1946
Con il referendum sulla forma istituzionale dello stato, indetto a suffragio universale (per la prima
volta votarono anche le donne), il popolo italiano scelse la repubblica.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un
atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei
deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza
degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Cap. IX Il Parlamento
Storia
Il nostro Parlamento è il diretto erede del Parlamento dell’Italia monarchica previsto dallo Statuto
Albertino nel marzo 1848.
Quello statutario era un parlamento bicamerale costituito di una camera sede della rappresentanza
nazionale e di una camera alta tutta di nomina regia.
Quello statutario era stato pensato come bicameralismo differenziato (camere aventi funzioni in
parte differenti e formate differentemente), ma anche tendenzialmente paritario (nessuno dei due
rami prevale sull’altro.
Entrambi condividevano la funzione legislativa; la Camera aveva il potere di mettere in stato
d’accusa i ministri e il Senato di giudicarli.
Fu sempre alla Camera dei deputati che i governi si rivolsero per ottenere sostegno politico; si
applicò la regola secondo la quale “il Senato non fa crisi” cioè non determinava la cessazione dalle
funzioni dell’esecutivo.
Furono quasi sempre i governi a suggerire al re le personalità da nominare senatori; e se ne
avvalsero a piene mani per le c.d. “infornate”, cioè periodiche iniezioni di uomini di stretta fiducia
governativa, volte a garantire l’esecutivo.
Durante il fascismo il Parlamento italiano aveva conosciuto prima l’asservimento al “capo del
governo” e al partito nazionale fascista, poi la trasformazione in organo non più espressione del
corpo elettorale, ma divenuto Camera dei fasci e delle corporazioni, organo di nomina
governativa e partitica, volto a rappresentare i ceti produttori in una logica organicistica: si rifiutava
l’idea stessa che le istituzioni, e perfino la Camera, rispecchiassero il pluralismo politico.
Quando alla Costituente si pose la questione di come organizzare il futuro Parlamento
repubblicano, una parte delle forze politiche di cui i gruppi parlamentari alla Costituente erano
espressione aveva maturato la convinzione che fosse opportuno rifondare lo Stato sulla base di una
redistribuzione territoriale del potere politico.
Altri, invece, erano dell’idea che sede della rappresentanza e della sovranità del popolo potesse
essere una sola camera: se il sovrano è uno (il popolo), non era immaginabile che esso poi si
dividesse in più organi in grado di rappresentarlo.
Il Senato del Regno era scomparso per sempre dopo il referendum del 2/6/46 (abolizione della
monarchia).
Il compromesso fu raggiunto dando ragione a coloro che volevano in ogni caso due camere, ma
tacitando nel contempo i timori dei monocameralisti con la scelta di renderle entrambe espressione
della sovranità popolare e si venne incontro ai fautori della rappresentanza su base regionale.
Il Senato si differenzia dalla Camera non già per le funzioni espletate (sono identiche per scelta del
costituente), ma per la minore rappresentatività rispetto alla Camera (concorrono all’elezione del
Senato tutti i cittadini che abbiano compiuto 25 anni di età) e per il differente metodo di
conversione dei voti in seggi, cosa che può comportare equilibri politici diversi nelle due Camere,
con effetti sulla funzionalità della forma di governo, nel caso di elezioni nelle quali si fronteggino
partiti o coalizioni di consistenza analoga.
Composizione
Il Parlamento italiano è un organo costituzionale complesso formato da due Camere che durano in
carica ciascuna 5 anni: la Camera dei deputati che consta di 630 componenti, tutti eletti dai cittadini
maggiorenni e il Senato della Repubblica che consta di 315 componenti eletti dai cittadini che
abbiano compiuto 25 anni, più un ristretto numero di senatori a vita (5 nominati dal presidente della
Repubblica per “altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario” – art. 59 Cost. e tutti coloro che sono stati presidenti della Repubblica).
L’elezione avviene a suffragio universale e diretto: universale perché il diritto di voto è riconosciuto
a tutti i cittadini; diretto perché sono ritenute escluse forme di elezione di secondo grado.
Possono essere eletti (elettorato passivo) tutti i cittadini che abbiano compiuto nel giorno delle
elezioni rispettivamente 25 anni di età per la Camera dei deputati e 40 per il Senato della
Repubblica e che siano elettori.
La legge (ex art. 65 Cost.) prevede casi di ineleggibilità e una serie di incompatibilità. In sostanza,
sussiste incompatibilità quando la legge vieta di detenere contemporaneamente due cariche; si parla
di ineleggibilità quando il cittadino, in ragione della carica o dell’ufficio che ricopre al momento
della candidatura o che aveva ricoperto entro termini stabiliti dalla legge, non può essere eletto.
I senatori a vita hanno inciso poco, dato il loro numero così limitato. La durata della carica
presidenziale (7 anni) e il fatto che possano essere eletti alla presidenza solo cittadini che abbiano
compiuto 50 anni (art. 84-85 Cost.) fa sì che i senatori ex presidenti siano pochi. Quanto a quelli di
nomina presidenziale, l’art. 59 Cost. è stato interpretato nel senso che essi devono essere in tutto
cinque, e non che ciascun presidente durante il proprio mandato ne possa nominare cinque.
12 deputati e 6 senatori, eletti da due speciali “circoscrizioni estero”, rappresentano i cittadini che
non risiedono in Italia (art. 56-57 Cost.); può essere eletto nelle circoscrizioni estero solo chi risiede
e vota all’estero.
Durata
Le Camere durano in carica 5 anni e non possono essere prorogate se non per legge nel solo caso in
cui il paese sia in stato di guerra (art. 60 Cost.); il potere di deliberare lo stato di guerra è dato alle
Camere dall’art. 78 Cost.
I poteri delle Camere sono prorogati fino al momento in cui non si riuniscono le nuove Camere
(entro 20gg dal voto, il quale deve avvenire non oltre 70gg dalla cessazione delle precedenti ma non
prima di 45gg – art. 61 Cost.).
Questa disposizione ha lo scopo di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
Si pensi al caso in cui il Governo, per necessità od urgenza, adotti un decreto legge; siccome lo
stesso perde di valore se non convertito in legge entro 60gg, il Governo deve, ex art. 77 Cost.,
presentare alle Camere il disegno di legge per la conversione. Nel caso in cui le Camere siano
sciolte, queste si riuniranno in via straordinaria entro 5gg per la discussione del disegno di legge e
potranno decidere se procedere subito o lasciare che se ne occupino le nuove Camere con il rischio
che il provvedimento decada.
L’istituto descritto si chiama prorogatio; è un istituto che viene dal diritto romano e serve a coprire
il “vuoto” che potrebbe altrimenti verificarsi nell’esercizio di funzioni affidate a organi per i quali
l’ordinamento prevede la periodica sostituzione delle persone fisiche che vi sono preposte.
Una o entrambe le Camere possono essere sciolte in anticipo (art. 88 Cost. – Presidente della
Repubblica).
In seduta comune
Il Parlamento in seduta comune si riunisce sempre nell’aula della Camera dei deputati (ragioni
logistiche) con funzioni quasi esclusivamente elettive (art. 55 Cost).
In seduta comune:
 elegge, con il concorso dei delegati regionali, il presidente della Repubblica (art. 83 Cost.),
assiste al suo giuramento (art. 91 Cost) e lo può mettere in stato d’accusa (art. 90 Cost);
 elegge un terzo dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (art. 104 Cost);
 elegge un terzo dei componenti della Corte Costituzionale (art. 135 Cost).
Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal presidente della Camera (art. 63 Cost); anche il
regolamento è quello della Camera.
E’ sempre il presidente della Camera a indire l’elezione del nuovo presidente della Repubblica (art.
85-86 Cost). Queste disposizioni non comportano preminenza di un ramo sull’altro del Parlamento,
visto anche che supplente del presidente della Repubblica è, invece, il presidente del Senato della
Repubblica.
L’organo vota sempre e solo a maggioranza qualificata (2/3 dei componenti).
Disciplina costituzionale
L’organizzazione ed il funzionamento delle due Camere sono disciplinati da fonti costituzionali,,
regolamentari e, in piccola misura, legislative: il complesso di tali disposizioni va sotto il nome di
diritto parlamentare.
Le norme fondamentali sono le seguenti:

ciascuna camera elegge fra i suoi componenti presidente ed ufficio di presidenza (art. 63
Cost.);

ciascuna camera adotta il proprio regolamento e lo fa a maggioranza assoluta dei propri
componenti (art. 64 Cost.). Organizzazione e funzionamento di ciascuna camera sono oggetto di
una vera e propria riserva regolamentare;

le sedute sono sempre pubbliche (art. 64 Cost.); per ogni seduta vengono redatti un processo
verbale e i resoconti sia in forma integrale (stenografici) sia in forma sintetica (sommari), che sono
immediatamente disponibili anche sui siti internet delle Camere;

le decisioni sono di norma assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
(quorum funzionale) purché sia presente la maggioranza dei componenti di ciascuna assemblea
(quorum strutturale o numero legale).
Il quorum funzionale è quello della maggioranza semplice (metà più uno di coloro che votano, salvo
che la Costituzione preveda una maggioranza qualificata.
La più piccola delle maggioranze qualificate è quella assoluta, costituita dalla metà più uno non di
coloro che votano, ma di coloro che compongono il collegio.
Alla Camera coloro che, presenti, dichiarano di astenersi non vengono considerati al fine di stabilire
se la maggioranza per le deliberazioni è stata raggiunta, al Senato vale il contrario (vengono
considerati), quindi coloro che si vogliono astenere ma non vogliono influire sulla votazione,
devono necessariamente assentarsi dall’aula;

i membri del governo hanno il diritto di assistere alle sedute e di essere ascoltati ogni volta
che lo richiedano; hanno altresì l’obbligo di farlo se richiesti.
La Costituzione disciplina lo status giuridico del parlamentare stabilendo che:
a)
non si può appartenere ad entrambe le Camere (art. 65 Cost.);
b)
i titoli in base ai quali una persona diventa parlamentare e il sopraggiungere nel corso del
mandato di cause di ineleggibilità o incompatibilità sono giudicati dalle stesse Camere, ciascuna per
i propri membri (verifica dei poteri - art. 66 Cost.).

i parlamentari rappresentano l’intera nazione ed esercitano le loro funzioni senza che di ciò
debbano rispondere ad altri che alla propria coscienza;

ogni parlamentare riceve un’indennità stabilita per legge;

i membri del parlamento godono di una serie di immunità, volte a garantire il libero
esercizio delle funzioni (art. 68 Cost.).
Le immunità si distinguono in:
a)
insindacabilità: per come votano e per ciò che dicono “nell’esercizio delle loro funzioni” i
parlamentari non possono in alcun modo essere chiamati a rispondere;
b)
inviolabilità: i parlamentari non possono subire alcuna forma di limitazione della libertà
personale, a meno che la camera di appartenenza non la autorizzi.
Organizzazione delle camere
Organi interni delle Camere sono i seguenti.

Il presidente dell’assemblea ha il compito di rappresentare all’esterno la camera e di
assicurare il buon andamento dei suoi lavori sia l’amministrazione interna; fa osservare il
regolamento e dirige le sedute; è coadiuvato da alcuni vicepresidenti e, per le funzioni
amministrative, dai questori; per il processo verbale è assistito dai segretari; il presidente è eletto a
maggioranza qualificata.

L’ufficio di presidenza (al Senato consiglio di presidenza), composto in modo da
rappresentare tutti i gruppi parlamentari, ha compiti amministrativi, compiti attinenti alla disciplina
interna e compiti di natura politico-organizzativa.

La conferenza dei presidenti dei gruppi (dei “capogruppo”) assiste il presidente in ordine a
tutto ciò che riguarda lo svolgimento dei lavori dell’aula e delle commissioni. In particolare decide
in ordine al programma dei lavori, al calendario e all’ordine del giorno delle singole sedute. La
conferenza delibera all’unanimità al Senato e a maggioranza qualificata dei tre quarti alla Camera.
Nel caso in cui non sia in grado di decidere, provvede da solo il presidente, il quale però deve tenere
conto di ciò che propongono il governo e la maggioranza, riservando una quota di tempo a ciò che
chiedono i gruppi di opposizione.

Alcuni organi collegiali svolgono funzioni specifiche: la giunta per il regolamento dà pareri
al presidente quando si tratta di interpretare il regolamento; la giunta delle elezioni svolge il lavoro
istruttorio nei confronti dell’aula in relazione alle eventuali contestazioni contro la regolarità delle
elezioni; la giunta delle autorizzazioni a procedere riferisce quando l’autorità giudiziaria richieda
provvedimenti nei confronti di parlamentari.

Le commissioni permanenti, svolgono funzioni costituzionalmente necessarie ai fini del
procedimento di formazione delle leggi, alle procedure di indirizzo, di controllo e informazione.
La composizione delle commissioni permanenti rispecchia la proporzione dei gruppi.

Ciascuna camera può istituire commissioni speciali con compiti specifici; può altresì istituire
commissioni d’inchiesta.

Esistono, inoltre, numerose commissioni bicamerali, costituite da un numero uguale di
senatori e deputati, al fine di coinvolgere entrambi i rami del Parlamento evitando duplicazioni e
dualismi.

I gruppi parlamentari che costituiscono lo strumento tipico di organizzazione della presenza
dei partiti politici all’interno delle Camere. Il tempo d’aula viene ripartito tra i gruppi; inoltre, in
alcune fasi del procedimento, interviene di norma, un solo parlamentare per ogni gruppo, da questo
designato.
Funzioni e procedimenti: cosa fa il Parlamento Italiano
In Costituzione non esiste un catalogo delle funzioni del Parlamento; il termine “funzione” può
essere impiegato:

in senso strettamente tecnico-giuridico, cioè ci si riferisce a quei poteri che un soggetto
ha il dovere di esercitare in vista del soddisfacimento di interessi non suoi propri, ma di terzi o
dell’intera collettività: con questa accezione la Costituzione affida alle Camere l’esercizio della
funzione legislativa;

in senso lato istituzionale, cioè ci si riferisce al ruolo che l’organo considerato assume
nell’ordinamento costituzionale, derivante dal complesso di poteri che gli sono attribuiti.
Compiti del Parlamento ed altre non meno rilevanti funzioni derivano dal rapporto fiduciario con
il Governo (art. 94 Cost.); si parla così di funzione di indirizzo, di funzione di controllo, di
funzione di informazione.
Inoltre le Camere si trovano, in limitati casi, ad assolvere funzioni giurisdizionali e funzioni
amministrative.
Il procedimento legislativo
Il procedimento legislativo consta di 5 diverse fasi:
a)
fase dell’iniziativa;
b)
fase istruttoria (o preparatoria), affidata alle commissioni;
c)
fase deliberativa (o costitutiva);
d)
fase della promulgazione, affidata al presidente della Repubblica;
e)
fase della pubblicazione.
Iniziativa.
Titolari del potere sono il governo (art. 71), ciascun consiglio regionale (art. 121), il Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (art. 99), il popolo mediante proposta firmata da almeno
50000 elettori (art. 71) e, naturalmente, ciascun membro del Parlamento (art. 71).
Mentre i parlamentari possono presentare proposte alla sola camera cui appartengono, gli altri
titolari dell’iniziativa hanno facoltà di scelta senza limitazione alcuna.
Istruttoria
L’istruttoria in commissione non è fase che possa essere evitata; ogni progetto, redatto in articoli
secondo la forma tipica della legge, viene assegnato dal presidente a una delle commissioni a
seconda delle rispettive competenze per materia (mentre altre commissioni possono essere chiamate
ad esprimere un parere).
Deliberativa
Esistono tre diversi procedimenti
a)
il procedimento ordinario o in sede referente che attribuisce alla commissione un compito
esclusivamente istruttorio. Il presidente della commissione riferisce alla stessa sul progetto e questa,
acquisiti i necessari elementi informativi sulla base di una griglia prestabilita e della relazione
tecnica che può chiedere al governo, prima lo discute in via generale, poi lo esamina articolo per
articolo, per pervenire a un testo che invia all’assemblea.
b)
alla commissione può essere conferito il compito di formulare un testo semidefinitivo: cioè
un testo che, approvato dalla commissione, l’aula voterà come tale senza possibilità di proporre,
discutere e votare modifiche. Si tratta del c.d. procedimento misto o in sede redigente.
c)
Se non vi si oppongono il governo oppure 1/10 dei componenti della camera o 1/5 di quelli
della competente commissione, progetti di legge che non riguardino questioni di speciale rilevanza
generale possono essere esaminati ed approvati in commissione, seguendo le stesse modalità
dell’esame in assemblea, senza passare da questa. È il procedimento in sede legislativa o
deliberante.
La discussione in aula
Se il procedimento seguito è quello ordinario, l’esame in assemblea del progetto di legge
predisposto dalla commissione in sede referente, accompagnato da una o più relazioni, si sviluppa
attraverso tre momenti. Innanzitutto la discussione generale, nel corso della quale si dibatte
sull’opportunità stessa di legiferare sull’oggetto della proposta (approvazione delle c.d.
pregiudiziali). Si passa poi all’esame articolo per articolo, nel corso del quale di discute e si vota
su ciascun singolo articolo in cui il testo è ripartito; è nel corso di essa che è possibile presentare,
discutere e votare gli emendamenti, cioè le proposte di modifica dei singoli articoli. Seguono,
infine, le dichiarazioni di voto e la votazione finale che decide le sorti del progetto che, per essere
approvato, deve ottenere la metà più uno dei voti che vengono espressi, purché sia presente la metà
più uno dei componenti l’assemblea. Si noti che le votazioni avvengono per lo più a scrutinio
palese. Il voto palese è obbligatorio in caso di norma con conseguenze finanziarie. Il voto segreto è
possibile su richiesta nel caso in cui le norme in esame abbiano ad oggetto principi e diritti di libertà
costituzionalmente garantiti.
Il messaggio all’altra camera e l’eventuale navette
Il testo, quale emerge dall’esame descritto, viene trasmesso con apposito “messaggio” al presidente
dell’altro ramo del Parlamento, che dovrà approvare il testo nella stessa identica formulazione:
qualsiasi modificazione comporta il ritorno all’altra camera. Questo “su e giù” si usa chiamare con
il termine francese navette (la spola del telaio che va e viene in continuazione).
I regolamenti prevedono procedimenti abbreviati in seconda lettura: nel senso che la camera alla
quale è stato rinviato il progetto riesamina soltanto ciò che è cambiato, senza rimettere in
discussione il resto.
Nel caso in cui il testo approvato sia già stato votato nello stesso testo dall’altra camera, allora il
messaggio attestante la conformità del procedimento di approvazione va al presidente della
Repubblica per la promulgazione.
Le procedure di indirizzo
La c.d. funzione di indirizzo consiste nell’indicare, innanzitutto alla pubblica amministrazione, cosa
si deve fare e, soprattutto, a quale fine, nel rispetto di quali valori, privilegiando quali interessi.
Accanto agli indirizzi in forma di legge, le Camere concorrono alla determinazione dell’indirizzo
generale del paese, facendo ricorso a vari strumenti, innanzitutto quelli che riguardano il rapporto
fiduciario (mozione di fiducia al nuovo governo; i dibatti e le votazioni sulle eventuali questioni
di fiducia poste dal governo nel corso del suo mandato; i dibattiti e le votazioni sulle eventuali
mozioni di sfiducia presentate dall’opposizione ai sensi dell’art. 94 Cost.).
Le Camere utilizzano altri strumenti allo scopo di specificare l’indirizzo politico generale: le
mozioni, le risoluzioni, gli ordini del giorno di istruzione al governo.
Le mozioni sono lo strumento che serve a provocare una deliberazione su un qualsiasi argomento.
Sono esaminate e votate con procedure in tutto simili a quelle dei progetti di legge. Va da sè che
quando entrambe le Camere approvano due mozioni uguali o dal contenuto analogo, queste
assumono una forza politica particolarmente forte. Dal punto di vista giuridico, l’inottemperanza del
governo nei confronti di una mozione/risoluzione, si traduce nell’occasione politica per attivare altri
e più stringenti strumenti parlamentari (ad es. mozione di sfiducia).
La risoluzione ha le stesse finalità della mozione, ma ciò che cambia sono le circostanze in cui può
essere presentata: come atto di indirizzo che conclude un dibattito; come atto tipico di indirizzo che
può essere votato in commissione.
Gli ordini del giorno di istruzione al governo sono in genere presentati nel corso dell’esame di un
progetto di legge o anche di una mozione e costituiscono certamente l’atto di indirizzo più blando
che spesso traduce, con l’assenso del governo, emendamenti che non siano stati da questo accettati,
una sorta di promessa a futura memoria.
A tutto ciò va aggiunto l’esame e la discussione del bilancio: approvato in forma di legge, ma
storicamente considerato strumento di indirizzo per eccellenza, perché altro non è che la decisione
fondamentale in ordine alla destinazione e allocazione, per l’anno successivo, delle risorse
pubbliche in relazione ai diversi fini da perseguire.
La legge di bilancio, che non può prevedere nuove spese o nuove entrate, è considerata solo legge
formale. Di qui il ricorso alla legge finanziaria che ha un contenuto sostanziale, nel rispetto degli
obiettivi fissati nel DPEF (documento di programmazione economico-finanziaria): questo è
presentato dal governo come primo atto del ciclo annuale di bilancio (entro il 30/6) e le Camere lo
approvano con risoluzioni.
Le procedure di controllo
Sono gli strumenti di cui i parlamentari dispongono per ottenere informazioni e per accrescere la
conoscenza di qualsiasi materia di pubblico interesse.
Le interrogazioni consistono in una domanda rivolta al governo per chiedere informazioni o
conferma di informazioni già note. Possono essere svolte anche in forma orale, una volta la
settimana e con la trasmissione in diretta televisiva, col governo che risponde subito
(interrogazioni a risposta immediata). L’interrogante deve limitarsi a dire se è soddisfatto della
risposta o no, e perché, in pochi minuti. Non si apre alcun dibattito.
Le interpellanze sono domande per sapere dal governo perché si è comportato in un certo modo e
cosa intende fare in ordine a questo o quell’aspetto della sua politica. L’interpellante può replicare
più a lungo che nel caso dell’interrogazione, può presentare una mozione per innescare un dibattito
vero e proprio, al termine del quale la camera detta suoi indirizzi.
Le commissioni:
a)
possono chiedere ai ministri competenti informazioni e documenti;
b)
possono chiedere che i ministri vengano in commissione allo scopo di chiedere loro
chiarimenti su questioni politiche e amministrative (c.d. audizioni);
c)
possono chiedere che i ministri facciano intervenire in commissione i dirigenti pubblici
che da loro dipendono;
d)
possono chiedere al governo di riferire sull’esecuzione delle leggi e su come hanno dato
attuazione agli strumenti di indirizzo approvati;
e)
possono disporre indagini conoscitive, cioè serie coordinate di audizioni, che si
concludono con un documento.
La Costituzione prevede direttamente la possibilità per ciascuna camera di istituire, con propria
deliberazione, vere e proprie commissioni d’inchiesta. L’art. 82 Cost. stabilisce che queste:
a)
abbiano per oggetto materie di pubblico interesse;
b)
siano composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi;
c)
dispongano degli stessi poteri dell’autorità giudiziaria.
Le commissioni d’inchiesta rappresentano lo strumento più incisivo per approfondire la conoscenza
di grandi fenomeni sociali o per controllare l’operato delle pubbliche amministrazioni.
La programmazione e la votazione
I lavori parlamentari sono improntati al metodo della programmazione, nel senso che si cerca di
cadenzarli secondo criteri concordati dalla conferenza dei capigruppo, su proposta del governo,
della maggioranza e delle opposizioni.
Il principale strumento tecnico che permette la concreta applicazione del metodo della
programmazione è il c.d. contingentamento dei tempi, in base al quale, di norma, tutti i
procedimenti in assemblea devono concludersi entro una data prefissata, sicché, decisa questa e
decise le sedute che i presidenti dei gruppi si dichiarano disposti a tenere, il tempo disponibile è
ripartito in quote fra governo, relatori, rappresentanti dei gruppi, eventuali parlamentari che
intervengono a titolo personale, in modo da far sì che effettivamente, in tal giorno alla tale ora, la
decisione finale venga assunta.
Oggi la stragrande maggioranza delle votazioni avvengono in forme diverse ma sempre a scrutinio
palese: ciò rende impossibili attacchi improvvisi al governo da parte di componenti della stessa
maggioranza, come accadeva frequentemente in passato.
Chi è all’opposizione tende con frequenza a far ricorso all’ostruzionismo; cioè all’utilizzo
esasperato di tutte le facoltà previste dal regolamento allo scopo di ritardare o impedire che
l’assemblea deliberi.
Il governo in parlamento
L’art. 64 Cost. dà ai membri del governo il diritto di partecipare a qualsiasi riunione e di far udire la
propria voce; l’art. 72 Cost. permette al governo di ottenere in qualunque fase del procedimento
legislativo che sia seguito quello ordinario, evitando la sede legislativa; l’art. 77 Cost.,
attribuendogli il potere di legislazione d’urgenza, conferisce al governo la possibilità di incidere
sull’ordine del giorno delle Camere; l’art. 94 Cost. pone alcune
condizioni volte ad evitare “imboscate” parlamentari contro il governo; infine sempre l’art. 94 Cost.
chiarisce che il governo non ha l’obbligo giuridico di dimettersi se viene battuto da un semplice
voto contrario.
Un istituto tipico dei governi parlamentari è la questione di fiducia che consiste nell’annuncio
formale fatto dal governo, nell’imminenza di una qualsiasi votazione parlamentare, che esso la
considera tanto rilevante ai fini del proprio indirizzo che si dimetterà nel caso in cui l’assemblea si
pronunci in modo difforme rispetto alle proprie indicazioni.
Cap. 10 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Storia
Ogni ordinamento statale conosce una figura istituzionale che lo rappresenta nella sua interezza e
nella sua unità: sia nei confronti con gli altri stati, cioè nell’ordinamento internazionale, sia, al
tempo stesso, anche al suo interno.
Questa figura si usa chiamare capo dello stato, espressione che richiama l’idea di colui che sta in
posizione più alta di tutti: e in effetti, fin a tempi relativamente recenti, le funzioni di capo dello
stato si sono identificate con quelle proprie dei sovrani.
Oggi non è più così anche se le monarchie restano numerose: circa un terzo sul totale degli stati
censiti.
In qualche raro caso capo dello stato è un organo collegiale (in Svizzera è il consiglio federale al
vertice dell’ordinamento); quasi sempre si tratta di un organo monocratico.
Il capo dello stato può essere (A) un presidente della repubblica di estrazione direttamente o
indirettamente rappresentativa; (B) un monarca di estrazione ereditaria, ovvero, in qualche caso, è
titolare di altra carica nobiliare (ad es. Granduca del Lussemburgo) o altro titolo ancora (ad es.
l’imperatore del Giappone).
Elezione e durata in carica
Il presidente della Repubblica viene eletto dal Parlamento in seduta comune integrato da 58
delegati regionali (tre per ciascuna regione; la Valle d’Aosta ne ha uno solo).
L’art. 83 Cost. richiede una maggioranza qualificata (2/3 del collegio composto da 1003 membri più
i senatori a vita) nelle prime tre votazioni; la maggioranza assoluta dalla quarta in poi.
Unico requisito è che si tratti di un cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e che goda dei
diritti politici e civili (art. 84 Cost.).
Va da sé che la carica non è compatibile con nessuna altra. Il presidente gode di un assegno e di una
dotazione finanziaria entrambi fissati per legge.
La durata della carica è di sette anni (art. 85 Cost.).
Quale che sia la ragione per la quale il presidente non sia in grado di adempiere temporaneamente
alle sue funzioni, l’esercizio si esse passa al presidente del Senato della Repubblica (art. 86 Cost.):
l’istituto viene chiamato supplenza.
Nell’ipotesi di una semplice visita all’estero, ancorché prolungata, il supplente farà bene a limitarsi
ad atti di “ordinaria amministrazione”.
Ma nel caso in cui, ad esempio, a causa di una seria malattia o di un grave intervento che lasci però
sperare in una ripresa dell’esercizio delle funzioni (senza che si configuri perciò l’ipotesi di cui
all’art. 86 Cost., che prevede l’indizione delle elezioni per sostituire il presidente in caso di
inadempimento permanente oltre che di morte o di dimissioni), si può anche pensare a un pieno
esercizio della supplenza.
Nessuna disposizione, nell’ordinamento, dice chi e come può constatare l’impedimento quando non
possa essere il presidente stesso a dichiararlo e a firmare un proprio decreto col quale affida le
funzioni al presidente del Senato. Nel caso del presidente Segni colto da ictus nell’agosto 1964,
l’impedimento fu constatato d’intesa dai presidenti delle due Camere e dal presidente del Consiglio:
il che avviò la supplenza. La stessa procedura, sulla base di un ordine del giorno della Camera
condiviso dall’opposizione, stava per essere seguita, previ accertamenti medici, per dichiarare
l’impedimento permanente quando, dopo 4 mesi, giunse una lettera di dimissioni alla cui firma il
segretario generale della presidenza dichiarò di aver assistito.
Il presidente che cessa per qualsiasi ragione dalla sua carica, rimozione da parte della Corte
Costituzionale esclusa, diventa senatore di diritto e a vita, a meno che vi rinunci (art. 59 Cost.).
Le attribuzioni del presidente della repubblica
Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale (art. 87 Cost.): si
tratta di una figura che non ha funzioni di indirizzo politico, bensì di garanzia.
Il testo costituzionale assegna poteri rilevantissimi e largamente incidenti sull’esercizio sia delle
funzioni esecutive sia delle funzioni legislative sia perfino delle funzioni giudiziarie: ma con il
corollario, per nulla marginale, dell’art. 89 Cost., in base al quale gli atti del presidente non sono
riconosciuti come validi se non sono controfirmati da un componente del governo (controfirma).
L’art. 89 Cost. fa riferimento alla necessaria controfirma dei ministri proponenti, “che ne assumono
la responsabilità” (per gli atti aventi valore legislativo è necessaria anche la controfirma del
presidente del Consiglio dei ministri).
Questo riferimento ai ministri proponenti sembra quasi indicare che non si tratti di atti propri del
presidente: nel testo del progetto di costituzione c’era scritto, invece, ministri competenti (e di solito
viene interpretato così).
La questione non è marginale: perché la stessa controfirma da parte di un componente del governo o
da parte del presidente del Consiglio può assumere in un caso, significato implicito di proposta;
nell’altro, di mera assunzione di corresponsabilità e, in qualche modo, di controllo, alla stregua di
una garanzia giuridico-costituzionale.
Sta di fatto che la previsione dell’obbligo di controfirma per tutti gli atti del presidente ha confuso
le cose, e spiega perché da oltre cinquant’anni si disputa intorno al carattere, sostanziale o
meramente formale, di molti dei suoi poteri.
I poteri che la Costituzione attribuisce al presidente della Repubblica sono:
 In ordine alla rappresentanza esterna. Il presidente accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici; ratifica i trattati (art. 87 Cost.); dichiara lo stato di guerra (art.
87 Cost.); effettua le visite ufficiali all’estero, sempre accompagnato da un componente
del governo, per lo più il ministro degli affari esteri.
 In ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari. Il presidente della Repubblica
nomina fino a 5 senatori a vita (art. 59 Cost.); può convocare le Camere in via
straordinaria (art. 62 Cost.); indice le elezioni e fissa la prima riunione delle nuove
Camere (art. 87 Cost.); può inviare messaggi alle Camere (art. 87 Cost.); può sciogliere
le Camere o una di esse, non potendolo fare negli ultimi sei mesi del mandato (art. 88
Cost.).
 In ordine alla funzione legislativa. Il presidente promulga le leggi approvate dal
Parlamento (art. 73 e 85 Cost.) e può con messaggio motivato (che accompagna l’atto di
rinvio) chiedere una nuova deliberazione (art. 74 Cost.); autorizza la presentazione alle
Camere dei disegni di legge del governo (art. 87 Cost.).
 In ordine alla funzione esecutiva e di governo-indirizzo. Il presidente nomina il
presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri (art. 92 Cost.); accoglie il
giuramento del governo (art. 93 Cost.) e ne accetta le dimissioni; emana i decreti aventi
forza e valore di legge, nonché i regolamenti del governo (art. 87 Cost.); nomina i
funzionari dello Stato di grado più elevato (art. 87 Cost.); ha il comando delle forze
armate; presiede il Consiglio supremo della difesa (art. 87 Cost.); dispone con decreto
motivato lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione.
 In ordine all’esercizio della sovranità popolare. Indice i referendum previsti dalla
Costituzione (art. 87 Cost.); inoltre dichiara l’avvenuta abrogazione della legge
sottoposta a referendum in caso di esito favorevole.
 In ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale, ordinaria ed
amministrativa. Nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale (art. 135 Cost.);
presiede il Consiglio superiore della magistratura (art. 87 e 104 Cost.); può concedere
la grazia e commutare le pene (art. 87 Cost.).
L’iniziativa della grazia spetta in effetti sia al ministro sia per prassi consolidata allo stesso
presidente. E tuttavia ai fini della validità del decreto di concessione della grazia a un detenuto
resta, ovviamente, l’obbligo di controfirma da parte del ministro, il che permette a questi di bloccare
il provvedimento nel caso in cui non lo condivida.
Vi sono poi alcuni atti che si ritiene il presidente possa compiere senza controfirma: può dimettersi;
può fare dichiarazioni informali in pubbliche occasioni, a mero titolo di manifestazione di personali
opinioni (c.d. esternazioni); esercita le funzioni di presidente degli organi collegiali su indicati
(CSD – Consiglio supremo di difesa e CSM – Consiglio superiore della magistratura).
Ai fini dell’esercizio delle sue attribuzioni, la legge ha istituito un apparato organizzativo autonomo
che risponde direttamente al presidente e che consiste in un’unica struttura, il segretariato generale
della presidenza della Repubblica.
Tale apparato consta di un segretario generale, che è posto a capo di una struttura relativamente
snella (900 persone con un bilancio di 145 milioni di euro l’anno), il cui personale di ruolo è
ridottissimo, mentre più consistente è il personale in posizione “di comando” o di “fuori ruolo”.
La responsabilità del presidente della Repubblica
L’art. 90 Cost. prevede una forma di irresponsabilità del presidente per tutti gli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, a meno che non si sia macchiato di due reati: alto tradimento e
attentato alla Costituzione.
La prima ipotesi vuole identificare la fattispecie di una vera e propria collusione con potenze
straniere; la seconda vuole identificare non già qualsiasi violazione della carta costituzionale, ma
solo quelle che siano tali da mettere a repentaglio caratteri essenziali dell’ordinamento.
È invece pacifico che il presidente risponda come ogni altro cittadino per tutte le azioni compiute
fuori dell’esercizio delle sue funzioni.
La dottrina si è allora domandata cosa fare in tali circostanze, dal momento che manca qualsiasi
disciplina e che immaginare un presidente sotto processo, tanto più per qualche infrazione minore,
non appare ragionevole. Alla Costituente il presidente della Commissione dei settantacinque Ruini
disse che se si fosse trattato di piccolezze, la magistratura non vi avrebbe dato corso o avrebbe
atteso la fine del mandato; se si fosse trattato di reato serio, si sarebbe potuto configurare un
impedimento e, magari, l’opportunità di dimissioni.
Il procedimento per far valere la responsabilità del capo dello Stato per alto tradimento e attentato
alla Costituzione si articola in due fasi:
 La prima è la messa in stato d’accusa da parte del Parlamento in seduta comune con
voto a maggioranza assoluta;
 La seconda è il giudizio della Corte costituzionale: in questo caso integrata da 16
componenti estratti dall’elenco di 45 compilato dallo stesso Parlamento ogni 9 anni.
Il procedimento di accusa parlamentare si articola a sua volta in due fasi: l’istruttoria e la decisione.
L’istruttoria è condotta dal comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa cui spetta il
compimento di una prima serie di indagini in relazione alle denunce trasmesse dal presidente della
Camera.
Tale attività preliminare può concludersi o con un provvedimento di archiviazione per manifesta
infondatezza delle accuse, o con una relazione da presentare al Parlamento in seduta comune
contenente le conclusioni cui è giunto il comitato, favorevoli o contrarie all’accusa. Dopo l’atto
d’accusa, con decisione della Corte costituzionale, il capo dello Stato può essere sospeso dalla
carica in via cautelare.
Il giudizio della Corte in composizione integrata si divide in istruttoria, dibattimento e decisione.
Attraverso l’iniziale fase istruttoria si acquisiscono tutti gli elementi di prova ritenuti utili per la
decisione. Successivamente si apre il dibattimento, durante il quale le parti discutono sulle
risultanze dell’istruttoria e fanno le loro richieste. Infine la Corte si riunisce in camera di consiglio
per la decisione finale, che potrà essere di assoluzione o di condanna.
In caso di condanna potranno essere applicate le pene previste dalla legislazione vigente. Inoltre
potranno essere applicate le sanzioni civili, amministrative e costituzionali adeguate al caso. La
sentenza così emessa è definitiva e non può essere impugnata in alcun modo, ad eccezione delle
ipotesi di revisione.
La Costituzione non prevede limiti alla rielezione del presidente uscente.
Sul potere di scioglimento è necessario dire alcune parole in più.
Il costituente ne discusse molto e lo circondò di una cautela significativa che si aggiunge al
consueto obbligo di controfirma: l’obbligo di consultare previamente i presidenti delle due Camere,
il cui parere non è vincolante (art. 88 Cost.); inoltre vietò lo scioglimento negli ultimi sei mesi di
mandato del presidente (il c.d. semestre bianco, art. 88 Cost.).
Cap.11 IL GOVERNO
Composizione e organizzazione
Il governo è il potere esecutivo; è un organo complesso. Secondo l’art. 92 Cost. il governo della
Repubblica è composto da un organo collegiale e da una pluralità di organi individuali:
 presidente del Consiglio dei ministri
 ministri
 Consiglio dei ministri.
La Costituzione italiana dedica al governo solo cinque articoli che delineano una delle parti meno
felici della nostra carta fondamentale. Ciò si deve sia alla stringatezza del testo sia alla mancata
identificazione chiara delle rispettive responsabilità all’interno si un organo che fu concepito come
complesso; i costituenti non ritennero né di individuare una nitida gerarchia all’interno del governo,
né di riconoscere all’esecutivo nel suo complesso quelle attribuzioni di cui avrebbe avuto bisogno
per assolvere adeguatamente alle sue funzioni, né infine ritennero di rafforzarlo nella sua stabilità.
L’art. 95 Cost. cerca di risolvere la questione dei rapporti interni al governo fra gli organi che lo
compongono.
 Il presidente del Consiglio ha un compito di direzione della politica generale del
governo, della quale porta personale responsabilità politica. In particolare:

ha il compito di mantenere l’unità dell’indirizzo politico ed amministrativo;

può promuovere e coordinare l’attività dei ministri;

il suo potere giuridico chiave è la proposta al presidente della Repubblica dei
nomi dei ministri;

è l’unico a poter proporre la questione di fiducia al consiglio; rappresenta il
governo nei rapporti con gli altri organi costituzionali;

controfirma qualsiasi atto deliberato dal Consiglio e presenta alle Camere i
disegni di legge d’iniziativa governativa;

ha il potere di porre il segreto di stato; ha l’alta direzione e la responsabilità
politica dei servizi di sicurezza;

promuove e coordina l’azione del governo in materia di rapporti con il
sistema delle autonomie;

promuove e coordina l’azione del governo relativa alla partecipazione
dell’Italia all’UE ed è responsabile dell’attuazione degli impegni assunti in quella
sede.
Il presidente del Consiglio ha sede in Palazzo Chigi. È dotato di una struttura composta
di numerosi dipartimenti, uffici e servizi e diverse migliaia di dipendenti e collaboratori.
Questa struttura ha il nome di presidenza del Consiglio (art. 95 Cost.).
 Il Consiglio dei ministri assume tutte le deliberazioni relative alla funzione di
indirizzo politico: determina la politica generale del governo e dirime eventuali conflitti
di competenza fra ministri. In sintesi:

decide sulla proposta del presidente del Consiglio di porre la questione di
fiducia;

decide le linee di indirizzo sulla politica internazionale e comunitaria;

delibera sulla presentazione dei disegni di legge e su tutti gli atti normativi;

decide sulle nomine al vertice di enti, istituti o aziende di carattere nazionale
di competenza dell’amministrazione dello Stato;

delibera su inviare alla Corte costituzionale una legge regionale o se sollevare
conflitto di attribuzione contro un altro potere dello Stato o contro una regione;

decide in ordine all’uso del potere di annullamento di atti amministrativi
illegittimi a tutela dell’unità dell’ordinamento.
 I singoli ministri costituiscono il vertice delle amministrazioni cui sono preposti, e
degli atti di queste sono responsabili. I ministeri sono 14. Tuttavia, all’atto della
formazione del governo possono essere nominati in numero non limitato ministri i quali
non siano a capo di alcun dicastero, ma esercitino funzioni a loro delegate dal presidente
del Consiglio che ne resta il titolare: sono questi i ministri senza portafoglio, i quali
siedono a pieno titolo in consiglio dei ministri al pari di quelli che di portafoglio sono
dotati. Tutti i ministri rispondono insieme degli atti del Consiglio dei ministri.
 La legislazione vigente prevede una serie di altri organi costituzionalmente non
necessari che integrano la composizione dell’organo complesso governo. Si tratta di:

comitati di ministri che è facoltà del presidente del Consiglio istituire con
compiti sostanzialmente istruttori, fra questi il consiglio di gabinetto, organo di
supporto politico del presidente, composto da ministri di particolare importanza per
il dicastero che guidano e, soprattutto, per il partito che rappresentano;

uno o più vicepresidenti del Consiglio dei ministri;

una serie di sottosegretari di stato, i quali hanno il compito di coadiuvare il
ministro e, su sua delega, esercitare determinate funzioni che a lui appartengono. Fra
i sottosegretari alla presidenza del Consiglio, uno viene nominato segretario del
Consiglio dei ministri ed è responsabile del verbale. Fra gli altri sottosegretari, su
proposta del presidente del Consiglio, il Consiglio dei ministri può individuarne non
più di dieci che assumano il titolo di

viceministro. I viceministri possono, senza diritto di voto, partecipare al
Consiglio dei ministri per riferire su questioni di loro competenza. Su proposta
sempre del presidente del Consiglio, infine, il Consiglio dei ministri può deliberare
la nomina di

uno o più commissari straordinari del governo, ai quali siano affidati
specifici progetti o particolari funzioni di coordinamento fra diverse amministrazioni
statali.
Formazione del governo
Il governo non è un organo a durata fissa. La sua formazione deve considerarsi consequenziale
rispetto alle elezioni parlamentari.
Il governo si costituisce per nomina del presidente della Repubblica (art. 92 Cost.). Il presidente
della Repubblica nomina il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questi, i singoli
ministri.
Il governo deve godere della fiducia di entrambe le Camere; questa fiducia non è presunta, ma deve
essere ottenuta dal governo nominato che si deve presentare alle Camere entro 10 giorni dal
giuramento.
Il presidente della Repubblica consulta a tale scopo le forze politiche al fine di trarne i necessari
orientamenti. Le consultazioni presidenziali precedenti la formazione del governo devono
considerarsi una prassi consolidata, pur non previste in alcuna norma scritta.
La prassi è che il presidente della Repubblica, anche una volta esperite le sue consultazioni, non
nomini subito il presidente del Consiglio, ma affidi l’incarico a formare il governo alla personalità
prescelta. La persona incaricata, a sua volta, è in genere nella necessità di compiere proprie
consultazioni finalizzate alla conclusione del patto di maggioranza fra le forze cui appartiene o che
comunque trattano con lui il sostegno parlamentare.
Il presidente della Repubblica procede alla nomina formale solo nel momento in cui, sciolta la
riserva con la quale il presidente incaricato aveva accettato, appunto, l’incarico di formare il
governo, questi gli presenta la lista dei ministri.
Il presidente del Consiglio è nominato prima della fiducia parlamentare e, su sua proposta, il
presidente nomina gli altri ministri. Questo vuol dire che il Parlamento è chiamato a giudicare
insieme i vari elementi della formazione del governo: presidente del Consiglio, compagine
ministeriale, programma.
È il presidente nominato a controfirmare il proprio decreto presidenziale di nomina; subito dopo
vengono firmati i decreti di nomina dei ministri (sempre controfirmati dal nuovo presidente del
Consiglio); contestualmente, presidente del Consiglio e ministri giurano davanti al presidente della
Repubblica (art. 93 Cost.). Col giuramento il governo entra in carica e i singoli suoi componenti
prendono letteralmente possesso dei loro uffici, assumendo tutte le responsabilità che la
Costituzione e le leggi ad essi attribuiscono.
La correttezza costituzionale impone che un governo in attesa di fiducia limiti la propria attività alla
c.d. ordinaria amministrazione rinunciando cioè alle iniziative di rilievo politico.
Le fasi successive alla formazione del governo prevedono: il completamento della formazione del
governo mediante la nomina dei sottosegretari e dei viceministri; la stesura del programma che
verrà presentato entro 10 giorni alle Camere dal presidente del Consiglio, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri; infine la presentazione alle Camere che avviene alternativamente una volta
in un ramo e una volta nell’altro, senza che il presidente debba ripetere il suo discorso due volte. Il
dibattito, invece, si svolge parimenti in entrambe le Camere e si conclude con l’approvazione di una
mozione di fiducia, per prassi presentata dai capigruppo della maggioranza, che non è motivata, ma
si limita a far riferimento alle dichiarazioni programmatiche del presidente. Va da sé che il governo
deve ottenere la maggioranza semplice dei voti, fermo il quorum strutturale della metà più uno dei
componenti; la votazione avviene mediante scrutinio palese e appello nominale per diretta
previsione costituzionale.
Cosa fa il governo
Il governo, come vertice del potere esecutivo, costituisce l’organo pubblico che realizza le c.d.
politiche pubbliche; i programmi di azione che un’autorità pubblica progetta e cerca di realizzare
per perseguire i fini che essa stessa o altra autorità ha selezionato.
In particolare, il governo in senso stretto, è anche l’organo che detiene, in ultima analisi, la facoltà
di far ricorso alla forza coercitiva legale. Sua è la responsabilità di mantenere l’ordine interno e
della difesa della comunità verso l’esterno.
Il prodotto dell’azione dei pubblici poteri sono servizi per i cittadini, opere pubbliche ed altre utilità
della più variegata natura.
La predisposizione, prima, e la gestione, una volta votato dal Parlamento, del bilancio dello Stato è
uno dei compiti principali del governo.
In diversi ambiti il governo non ha solo compiti di progettazione, di promozione, di assistenza, di
controllo, di eventuale intervento sostitutivo, ma assume il compito di realizzare direttamente le
proprie politiche. Si tratta di compiti che vanno via via restringendosi. Dopo le riforme degli anni
90 essi riguardano prevalentemente ambiti quali la pubblica sicurezza, la giustizia, la difesa, la
tutela dell’ambiente, i beni e le attività culturali di rilevanza nazionale, le grandi infrastrutture, il
riequilibrio dello sviluppo economico sul territorio, alcune limitate politiche sociali, la promozione
del commercio estero.
Le responsabilità del governo
Il governo risponde del proprio operato a vario titolo. Prima di tutto, esso è legato ovviamente da un
rapporto di responsabilità politica in senso tecnico-giuridico con il Parlamento: ciascuna delle due
Camere può sfiduciarlo, votando una mozione ad hoc, oppure anche negando la fiducia quando è il
governo che la sollecita ponendo la questione di fiducia.
Ciascun ministro risponde dal punto di vista politico anche individualmente.
Sotto il profilo della responsabilità civile e amministrativa i membri del governo rispondono alla
stregua di coloro che sono preposti a pubblici uffici.
Per quel che riguarda la responsabilità penale occorre distinguere fra reati commessi dai membri
del governo nell’esercizio delle funzioni e tutti gli altri reati: per i primi è prevista una disciplina
diversa da quella ordinaria, per i secondi il ministro è giudicato come ogni altro cittadino.
Questa disciplina speciale prevede:
 Le indagini preliminari sono affidate a un collegio composto di tre magistrati; questi
sono estratti a sorte ogni due anni fra tutti quelli del distretto competente che hanno
anzianità almeno quinquennale di magistrato di tribunale; ove il collegio non disponga
l’archiviazione, gli atti sono trasmessi alla camera competente;
 L’autorizzazione è deliberata dal Senato;
 Il tribunale del capoluogo del distretto territorialmente competente è giudice naturale
in primo grado;
 L’autorizzazione può essere negata solo ove la camera competente reputi a
maggioranza dei componenti che l’inquisito “abbia agito per la tutela di un interesse
dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente
interesse pubblico”. Tale valutazione è comunque insindacabile.
Cessazione dalle funzioni
Il governo cessa dalle sue funzioni nel momento in cui un nuovo governo giura nelle mani del
presidente della Repubblica. Tuttavia, dal momento in cui esso entra in crisi, elementari norme di
correttezza costituzionale impongono che si attenga alla c.d. ordinaria amministrazione, ovvero ai
c.d. affari correnti.
È prassi che il presidente del Consiglio dimissionario indirizzi ai propri ministri una lettera circolare
che specifica ciò che essi possono e debbono fare in pendenza della crisi.
La crisi di governo è conseguenza delle dimissioni di questo e, in particolare, del presidente del
Consiglio dei ministri. È prassi che questi convochi il consiglio per annunciare il suo intendimento,
ma non è richiesta alcuna deliberazione, le dimissioni essendo un atto individuale ed anzi, nella
sostanza, la minaccia di farvi ricorso costituisce uno degli strumenti principali di influenza politica
del presidente del Consiglio.
Si usa invece chiamare rimpasto la semplice sostituzione di più ministri senza mutamento del
programma e dell’indirizzo di governo né crisi.
Solo in caso di approvazione da parte di una delle Camere di una mozione di sfiducia, il governo è
obbligato a dimettersi.
In base ai regolamenti parlamentari, potendo il governo porre la questione di fiducia in occasione
di una qualsiasi deliberazione parlamentare, il voto contrario equivale in questo caso ad
approvazione di una mozione di sfiducia: e dunque determina l’obbligo di dimissioni.
In tutti questi casi il voto avviene con voto palese e appello nominale.
In parte diverso, il caso dei governi che cessano dalle loro funzioni non per dimissioni di natura
politica, ma per dimissioni conseguenti all’avvio di una nuova legislatura. I governi in carica hanno
sempre presentato le loro dimissioni all’indomani del voto.
Naturalmente, una volta date le dimissioni, anche questi governi sono tenuti ad attenersi
all’ordinaria amministrazione.
Quanto ai singoli ministri, la nostra Costituzione non ne prevede la revoca. Il regolamento della
Camera e la prassi anche del Senato ammettono la mozione di sfiducia individuale contro un
singolo ministro.
CAP. 12 GLI ORDINAMENTI REGIONALI E LOCALI
PARLAMENTO
(Artt. 55 – 82)
PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
(Artt. 83 – 91)
GOVERNO
(Artt. 92 – 100)
ORDINAMENTO DELLO STATO ITALIANO
SECONDO LA COSTITUZIONE
MAGISTRATURA
(Artt. 101 – 113)
REGIONI,
PROVINCIE, COMUNI
(Artt. 114 – 133)
CORTE
COSTITUZIONALE
(Artt. 134 – 137)
Art. 114. Cost.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Ordinamento amministrativo e decentramento dei poteri
L'Italia è, dal punto di vista amministrativo, ripartita in venti regioni, di cui quindici (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto) sono dette a “statuto ordinario”, mentre cinque (FriuliVenezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta) sono dette a “statuto
straordinario”, poiché dotate di ampia autonomia, sia per motivi geografici in quanto aree di
frontiera (e di frontiera in certo senso sono anche, per la loro insularità, la Sardegna e la Sicilia), sia
per motivi etnici, culturali e linguistici.
Tutte le regioni, anche quelle a statuto straordinario, trovano limiti alla loro attività nei principi
giuridici generali dello stato. L'Italia è rimasta a lungo uno stato fortemente centralizzato. Le stesse
regioni a statuto ordinario (quelle a statuto straordinario furono istituite poco dopo la nascita della
Repubblica) divennero operative solo nel 1970, quindi con molto ritardo rispetto al dettato della
Costituzione. Le regioni hanno conseguito più funzioni e maggiore autonomia in seguito
all’approvazioni di alcune leggi, tra cui in particolare la modifica del Titolo V della Costituzione
(2001).
A loro volta le regioni sono ripartite in province, attualmente in numero di 105 (comprese le tre
nuove province di Monza-Brianza, Fermo e Andria-Barletta-Trani); le province sono suddivise in
comuni, in numero di 8.101. Solo alle regioni spetta un potere legislativo, di base costituzionale
nelle regioni a statuto straordinario, in parte soggetto al potere centrale in quelle a statuto normale;
ai comuni e alle province competono solo atti di natura amministrativa. Lo stato è rappresentato in
ogni capoluogo di regione da un commissario del governo, incaricato di funzioni di controllo, e in
ogni capoluogo di provincia da un prefetto.
Comuni, province e regioni hanno propri istituti: un presidente (il sindaco per i comuni), un
consiglio e una giunta esecutiva. In particolare, in base all'importante legge sulle autonomie locali
entrata in vigore nel 1990, comuni e province rappresentano le comunità locali e ne amministrano le
risorse.
Dal 1993 vengono eletti direttamente dalla popolazione i sindaci di tutti i comuni (in precedenza
solo quelli con meno di 15.000 abitanti); oggi, pertanto, i sindaci delle grandi città, Roma, Milano,
Napoli, Torino, Palermo e così via, sono divenuti importanti protagonisti della vita politica
nazionale.
La spinta a ottenere maggiori poteri autonomi corrisponde d'altronde a richieste di decentramento
amministrativo avanzate sin dal XIX secolo, cioè da quando si posero le basi per l'unità d'Italia, da
parte di molti storici o uomini politici; essi sollecitarono la formazione di uno stato non
centralizzato ma federale, sull'esempio degli Stati Uniti o della Svizzera.
Per oltre centocinquant'anni le proposte federaliste non sono state prese in considerazione; solo nel
2000, nell’ultimo scorcio della XIII legislatura, il Parlamento italiano ha approvato una legge sul
federalismo.
Autonomie locali
Autonomie locali Espressione con la quale la Costituzione italiana designa l'insieme dei comuni e
delle province. In altri paesi, le autonomie locali sono rappresentate da varie forme di
amministrazione (o governo), dette "locali" perché di unità minori entro gli stati, in genere a livello
di contea, città, regione, provincia o distretto, create dal governo centrale con delega di poteri
determinati. Il personale delle amministrazioni locali è generalmente eletto direttamente e ha
competenza amministrativa, fiscale, anagrafica, sanitaria e di leva locale.
In Italia, l'importanza di questi enti è richiamata sin dai principi fondamentali della Costituzione,
dove si afferma che "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i
principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.” (art.
5). Alla luce di questo solenne riconoscimento comuni e province appaiono non solo strutture
amministrative decentrate a composizione elettiva, ma enti dotati di una propria rappresentatività
democratica e, per il cittadino, nuove dimensioni di appartenenza.
L'impegno a promuovere le autonomie locali e a perseguirne il rafforzamento costituisce un
criterio-guida per lo sviluppo dell'ordinamento statale. In questa direzione si è mossa la riforma
degli enti locali attuata con la legge 142 del 1990, poi modificata nel 1993, che ha riconosciuto sia
ai comuni sia alle province l'autonomia statutaria, ossia la potestà di adottare con deliberazione dei
rispettivi consigli un proprio statuto che determini le attribuzioni degli organi, il funzionamento
degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di decentramento, l'accesso dei cittadini alle
informazioni. La legge del 1990 ha definito inoltre gli organi di governo, identificati in
un'assemblea elettiva (consiglio), in un collegio esecutivo (giunta) e in un organo monocratico
(sindaco o presidente della provincia); quella del 1993 ha invece accentuato i poteri del sindaco e
del presidente della provincia, dei quali prevede l'elezione a suffragio universale diretto.
Nelle aree metropolitane, in luogo della provincia, la legge del 1990 ha introdotto una nuova forma
di governo locale, la città metropolitana. La stessa legge contiene una nuova disciplina delle
Comunità montane, un particolare tipo di ente locale con popolazione non inferiore ai 5000 abitanti.
In tema di finanza locale, la riforma ha riconosciuto agli enti locali autonomia finanziaria e
impositiva. Il rilievo che la costituzione attribuisce alle autonomie locali esclude che un eventuale
ampliamento dei poteri delle regioni (ad esempio, nel quadro di una riforma in senso federalista)
possa andare a scapito delle autonomie locali.
Regione
Regione Ente pubblico posto in posizione intermedia fra lo Stato italiano e gli altri enti locali
(Provincia e Comune); secondo i principi stabiliti dalla Costituzione essa gode di poteri propri.
Le regioni italiane, ciascuna delle quali ha un proprio statuto trasformato in legge dal Parlamento,
sono venti. Una particolare autonomia è tuttavia attribuita a cinque di esse (Sardegna, Sicilia, Valle
d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia) che sono disciplinate da leggi speciali (statuti
speciali).
Organi delle regioni sono: il Consiglio regionale, che emana le leggi regionali; il presidente della
Giunta, che rappresenta la Regione, promulga le leggi regionali e dirige le funzioni amministrative;
la Giunta, che è l'organo esecutivo delle regioni.
A differenza degli altri enti autonomi, le regioni non hanno soltanto funzioni amministrative, ma
hanno il potere di emanare leggi, valide nel proprio ambito territoriale, in una serie di materie che
sono elencate dalla Costituzione. In queste materie le leggi regionali hanno la stessa efficacia delle
leggi del Parlamento.
Provincia
Provincia Ente amministrativo territoriale intermedio tra il comune e la regione, destinato a curare
gli interessi della comunità provinciale. Fra i suoi compiti principali, si ricordano: difesa del suolo;
valorizzazione delle risorse energetiche; prevenzione delle calamità naturali; risoluzione dei
problemi relativi all'igiene e alle strade che riguardino più comuni; organizzazione dell'istruzione
secondaria e determinazione del calendario della stagione di caccia.
Organi della provincia sono: il Consiglio provinciale, con funzioni di indirizzo, eletto direttamente
dai cittadini della provincia; la Giunta provinciale, organo esecutivo, eletta dal Consiglio
provinciale; e il Presidente della provincia, che rappresenta l'ente, eletto dal Consiglio provinciale.
Le province italiane sono attualmente 106. Le province di Trento e Bolzano hanno un ampio potere
legislativo e amministrativo previsto dallo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige; la
provincia di Aosta, istituita nel 1927, venne abolita nel 1945, anno in cui la città divenne capoluogo
della circoscrizione autonoma, eretta poi in regione a statuto speciale. Nel luglio del 2001 la regione
a statuto speciale della Sardegna ha istituito quattro nuove province (Sulcis-Iglesiente, Medio
Campidano, Ogliastra e Gallura) che dovrebbero diventare effettive, assieme ad alcuni cambiamenti
alle province già esistenti, dope le elezioni amministrative del 2005.
Comune
Comune Ente pubblico territoriale che rappresenta la comunità locale curandone gli interessi e
promuovendone lo sviluppo. Il Comune gode di autonomia statutaria e finanziaria e ha facoltà di
amministrarsi, attraverso organi propri, nei settori dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzo del
territorio, dello sviluppo economico. Per conto dello Stato l'ente comunale gestisce i servizi di
anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare ed elettorali.
Organi del Comune sono: il consiglio comunale (organo collegiale eletto ogni cinque anni a
suffragio universale) con funzione deliberante, la giunta (organo collegiale esecutivo) e il sindaco
(organo individuale), che presiede la giunta. Il sindaco, che oltre a essere il capo
dell'amministrazione comunale è ufficiale di governo, viene eletto direttamente dai cittadini
residenti nel Comune.
CAP. 13 LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Pubblica amministrazione: Nel diritto italiano, l'insieme degli organi e delle attività preordinati al
perseguimento di obiettivi e compiti ritenuti di pubblico interesse. In Italia la pubblica
amministrazione ha registrato, nel ventennio fascista e poi nel dopoguerra, una continua crescita e
differenziazione, che riflette l'ampliamento degli obiettivi perseguiti dai pubblici poteri.
Accanto alle funzioni della difesa, del mantenimento dell'ordine pubblico e del fisco, lo stato ha
sviluppato in misura crescente interventi nei settori dei servizi sociali e dell'economia. Nell'Italia
repubblicana, inoltre, l'attuazione delle autonomie locali e delle regioni ha favorito uno sviluppo
decentrato e diffuso della pubblica amministrazione. Fanno dunque parte della pubblica
amministrazione il governo e i singoli ministeri (amministrazioni centrali), con i loro apparati, gli
enti locali (Comune e Provincia) e le Regioni, gli enti pubblici che operano nel campo dei servizi
sociali (Azienda sanitaria locale; enti previdenziali), la scuola.
I dipendenti della pubblica amministrazione sono circa un quarto dei lavoratori dipendenti e circa il
16% degli occupati, una percentuale elevata, ma inferiore a quella francese o inglese. Alla pubblica
amministrazione italiana si sono spesso rimproverate un'organizzazione inefficiente, procedure
lunghe e complicate, scarsa trasparenza; una legge quadro del 1994 ha tuttavia avviato una riforma
che ha come principale obiettivo la semplificazione amministrativa.
Il rapporto di lavoro che si instaura fra la pubblica amministrazione e il proprio dipendente è detto
pubblico impiego; in Italia riguarda tutte le categorie di dipendenti della pubblica amministrazione a
eccezione dei magistrati, degli avvocati dello stato, del personale delle forze armate, della carriera
diplomatica e prefettizia.
Il pubblico impiego, inteso come attività retribuita in cariche non elettive e non militari dello stato,
nasce nel XIX secolo a partire dalla legislazione britannica sui concorsi pubblici, con cui s'affermò
l'idea che il pubblico impiego fosse un ramo apolitico dello stato che necessita di personale
tecnicamente esperto e che in esso si realizzasse un servizio democratico per i cittadini.
Il reclutamento del personale per la pubblica amministrazione avviene oggi per concorso.
Pubblica amministrazione
In Italia lo stato è un datore di lavoro molto importante, con più di 3,5 milioni di dipendenti,
impiegati nei ministeri e nelle altre amministrazioni locali, nelle scuole (per quasi un terzo), nella
sanità, nelle poste, nelle ferrovie, nei corpi di polizia e dei carabinieri, nell'esercito, nella
magistratura ecc. Secondo gli economisti, in certi settori il numero di addetti è superiore alle
necessità del paese e in vari casi il costo complessivo non corrisponde alla qualità dei servizi
prestati.
Tra gli obiettivi prioritari che si sono posti governo e Parlamento, vi è da anni la risoluzione del
problema delle riforme da attuare nella pubblica amministrazione, per aumentarne la produttività e
ridurne i costi, introducendo nuovi caratteri di imprenditorialità e di efficienza nella gestione
pubblica; vi è poi la questione del trasferimento parziale o totale di numerosi servizi pubblici alle
aziende private e il rafforzamento dei principi di autonomia degli enti locali, mediante il passaggio
di molteplici competenze dallo stato centrale alle amministrazioni locali (regionali, provinciali e
comunali).
L'ampliamento di alcuni servizi pubblici, come l'istruzione e la sanità, secondo i principi del
Welfare State, fu molto marcato nel corso degli anni Sessanta-Settanta, quando si ebbe l'estensione
della durata della scuola dell'obbligo, l'assistenza sanitaria gratuita o semigratuita alla quasi totalità
della popolazione ecc.; fu un ampliamento necessario per portare l'Italia ai livelli raggiunti dagli
altri paesi della Comunità Europea. Tuttavia accanto a questi interventi, che determinarono
ovviamente un forte aumento del numero degli addetti, si introdussero nell'ambito della pubblica
amministrazione fattori fortemente negativi.
In molte regioni, soprattutto nel Sud, l'assunzione di personale nel pubblico impiego fu
assolutamente superiore alle reali necessità; divenne una forma di assistenza, costosissima per lo
stato, proponendosi come un “ammortizzatore sociale” per controbilanciare la mancanza di reali
interventi nei settori produttivi e, là dove si erano avuti, il fallimento dei grandi programmi di
industrializzazione. Ebbero dunque la sola funzione di assorbire una parte della popolazione
disoccupata, alleviando la piaga dell'emigrazione.
Il Lazio è la regione che registra in assoluto la più elevata percentuale di addetti, sia nel complesso
delle attività terziarie (circa il 73%), sia specificamente nella pubblica amministrazione (21,5%);
questo enorme sviluppo del terziario trova una certa motivazione nella presenza della capitale, nella
quale si concentrano la maggior parte dei ministeri e le direzioni dei principali enti pubblici. Roma
è altresì una città di quasi 3 milioni di abitanti, la massima metropoli del paese. Per contro, le
regioni del Nord più altamente industrializzate sono quelle con minore percentuale di pubblici
dipendenti: la Lombardia e il Piemonte si attestano su una media del 12% circa di dipendenti della
pubblica amministrazione.
Cap.14 LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
Giurisdizione
Giurisdizione L'applicazione della norma giuridica al caso concreto; per estensione, il termine
giurisdizione, che deriva dal latino jus dicere ("dire il diritto"), indica anche l'insieme degli organi
dello stato cui spetta tale applicazione. In senso ristretto, invece, viene usato per indicare la sfera di
competenza attribuita a un organo investito della funzione giudicante.
Nel diritto moderno il compito di applicare la legge al caso concreto spetta a un'autorità giudiziaria
dello stato, la magistratura, che amministra la giustizia nel nome del popolo. I giudici, nominati per
pubblico concorso, decidono in base alle leggi chi abbia ragione tra due parti che sono in lite,
oppure stabiliscono se un imputato sia colpevole o innocente, infliggendogli nel caso di
colpevolezza una pena proporzionata al reato commesso.
Tale impostazione risponde a un principio, che è andato affermandosi con il progredire della civiltà,
secondo cui la persona che ha subito un torto non può farsi giustizia da sé né può vendicare
privatamente l'offesa ricevuta così come avveniva nell'antichità. Oggi, chi ha subito un torto ha il
diritto di chiedere giustizia, ma lo deve fare nelle giuste sedi; se esistono infatti elementi validi per
sostenere tale richiesta, un magistrato, investito del caso, celebra in tribunale un regolare processo,
davanti al quale la persona offesa ha il dovere di presentarsi per dimostrare di avere ragione (anche
servendosi di un avvocato e impiegando i mezzi di prova che la legge gli consente di utilizzare). Il
magistrato, dopo aver esaminato i fatti e le prove, decide pubblicamente con una sentenza. Nel caso
in cui la sentenza sia sfavorevole alla persona offesa, questa può fare appello contro di essa, cioè
richiedere a un giudice di grado superiore (normalmente la Corte d'Appello) di riesaminare il caso e
modificare la sentenza di primo grado. Se anche la sentenza di secondo grado della Corte d'Appello
è a lui contraria, il cittadino può ricorrere alla Corte di Cassazione per chiedere di verificare che sia
stata correttamente applicata la legge.
In alcuni casi, il diritto civile ammette che due persone, se lo vogliono, possano risolvere le proprie
controversie incaricando un privato di dichiarare chi dei due abbia torto e chi ragione. Questa
procedura, chiamata arbitrato, è molto diffusa nelle controversie in materia contrattuale ma è invece
vietata nel diritto penale.
Magistratura
L'insieme degli organi civili, penali e amministrativi dello stato che svolgono la funzione
giurisdizionale. La Costituzione, nell'art. 104, definisce la magistratura come "organo autonomo e
indipendente da ogni altro potere". L'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello stato –
quello esecutivo e quello legislativo – è fondamentale in quanto ha come finalità prima quella di
tutelare i giudici da pressioni che possono derivare sia da parte degli altri organi dello stato sia
eventualmente da parte di privati. Per garantire l'indipendenza dell'autorità giudiziaria è stato
istituito un organo, il Consiglio superiore della magistratura, il quale, occupandosi dell'autogoverno
della stessa, ne garantisce anche l'indipendenza. I magistrati possono essere nominati solo attraverso
concorso, sono soggetti soltanto alla legge e non possono essere sollevati dal servizio senza il loro
consenso e neppure trasferiti in altra sede.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Uno dei principi fondamentali che riguardano la magistratura è quello dell'indipendenza dei giudici,
senza il quale verrebbe meno la garanzia di imparzialità degli stessi. Il giudice infatti è libero da
qualsiasi vincolo gerarchico o potere superiore. Un altro principio di grande importanza è quello
della garanzia del giudice naturale, secondo il quale nessuno può essere giudicato da un organo
giudiziario diverso da quello competente per legge; in altre parole, le competenze del giudice sono
fissate a priori e non in ragione del sorgere delle singole controversie. Altro principio fondamentale
che riguarda la magistratura, ma è posto dalla Costituzione a tutela di tutti i cittadini, è quello
secondo cui "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi";
questo significa che il diritto di agire in giudizio è riconosciuto a tutti in modo indistinto dalla
Costituzione. Un altro principio molto importante, che influisce sulla struttura stessa del processo, è
quello secondo cui il giudice non può decidere un giudizio senza prima avere ascoltato le ragioni di
tutte le parti. Questa è sicuramente da considerarsi una garanzia a un giudizio imparziale e fondato.
Il giudizio si deve svolgere in modo equo, cioè garantendo a tutte le parti la possibilità di difendersi
e far valere le proprie ragioni in modo adeguato. I processi, inoltre, devono essere resi pubblici; tale
requisito è fondamentale in uno stato democratico fondato sulla sovranità popolare.
UFFICI COLLEGATI
Il giudice, nell'esercizio della funzione giurisdizionale, si avvale della collaborazione di alcuni
uffici che assolvono determinate funzioni. Il cancelliere svolge come attività principale quella di
occuparsi della documentazione dell'attività giurisdizionale, per cui redige i verbali dei
procedimenti, aiuta il giudice a stendere i provvedimenti e le decisioni, provvede all'iscrizione delle
cause a ruolo, invia le comunicazioni di cancelleria ecc. L'ufficiale giudiziario svolge funzioni di
grande importanza soprattutto nel processo esecutivo. Infine c'è il consulente tecnico, che è uno
specialista di cui si avvale il giudice quando è chiamato a decidere su questioni per le quali è
richiesta una competenza particolare e specifica extragiuridica.
La magistratura è l’insieme degli organi civili, penali e amministrativi che nel loro complesso
costituiscono il potere giudiziario. In nome del popolo italiano, tali organi applicano la legge al caso
concreto, esercitando così la funzione giurisdizionale. Si divide in ordinaria e speciale
Magistratura ordinaria
La Magistratura ordinaria si distingue in civile, quando giudica rapporti privati, e in penale, quando
accerta la responsabilità di reati contro la persona o il patrimonio e definisce la pena.
Organi della magistratura civile sono:




Il Giudice di pace (organo monocratico che decide in primo grado
Il Tribunale (organo che giudica in primo grado in composizione monocraticao in
composizione collegiale a seconda del tipo di causa; in secondo nei confronti delle decisioni
del giudice di pace)
La Corte di appello (organo collegiale con competenze nel processo di secondo grado)
La Corte di cassazione ( organo collegiale con competenze nel processo di riesame,
cosiddetto terzo grado)
Organi della magistratura penale sono:





Il Pubblico ministero (promuove l’azione penale e rappresenta la pubblica accusa)
Il Giudice per le indagini preliminari ( decide sul rinvio a giudizio o sull’archiviazione e
autorizza le misure limitative della libertà personale)
Il Giudice di pace (dal 1 gennaio 2002 decide nel processo in primo grado)
Il Tribunale (organo collegiale con competenze nel processo di primo grado)
La Corte d’Assise (organo collegiale con competenze nei reati di particolare gravità nel
processo di primo grado)


La corte di appello e di Assise d’appello (organi collegiali con competenze nel processo di
secondo grado)
La corte di cassazione (organo collegiale con competenze di riesame o di cosiddetto terzo
grado)
Il Tribunale per i minorenni è un organo collegiale, con competenze sia civili sia penali, nel
processo di primo grado a carico di minori dei 18 anni. E’ composto da un giudice di tribunale e da
due consulenti, un uomo e una donna, in genere psicologi, psichiatrici e assistenti sociali.
Magistratura speciale
La Magistratura speciale è destinata a risolvere specifiche controversie indicate tassativamente dalla
legge; si distingue in amministrativa, che accerta e giudica i rapporti in cui è parte la Pubblica
Amministrazione, e non amministrativa, che accerta e giudica i rapporti in particolari ambiti.
Organi della Magistratura speciale amministrativa sono:



Il Tribunale amministrativo regionale (organi collegiali competenti nel processo di primo
grado)
Il Consiglio di Stato (organo collegiale competente nel processo di secondo grado)
La Corte dei Conti (organo collegiale cui spettano diverse funzioni consultive, di controllo
e giurisdizionali)
Organi della Magistratura speciale non amministrativa sono:


Il Tribunale Militare (competente in tempo di pace per i reati minori commesse dagli
appartenenti alle forze armate)
Il tribunale delle acque pubbliche ( organo competente per le controversie relative al
patrimonio idrico dello Stato)
CSM o Consiglio superiore della magistratura
Organo che, secondo quanto disposto dalla Costituzione italiana (artt. 104-107), ha il compito di
tutelare l'indipendenza e l'autonomia dei giudici nei confronti dei superiori per gerarchia e degli altri
poteri dello stato (il potere esecutivo e il potere legislativo). Il CSM è presieduto dal presidente
della Repubblica ed è composto da magistrati ed esperti di diritto eletti dal Parlamento tra i
professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di servizio.
Tra le funzioni principali del CSM vi è quella di decidere sulle assunzioni, le promozioni, i
trasferimenti e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Cap. 15 LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
L’idea di una giustizia costituzionale nasce essenzialmente in collegamento con quella di estendere
le garanzie del principio di legalità alla legge medesima.
Infatti, rendere sindacabile la conformità della legge alla Costituzione, e tanto più conferire ad
apposito organo, la Corte costituzionale, il potere di eliminarle dal sistema nel caso di loro
riconosciuta incostituzionalità, vuol dire estendere il principio di legalità agli organi parlamentari
nell’esercizio della funzione legislativa e quindi alla legge formale, rafforzando al tempo stesso le
garanzie dei diritti individuali, in quanto riconosciuti dalla Costituzione, ma ulteriormente
disciplinati dalla legge.
Naturalmente una tale premessa può essere accolta in un sistema come quello italiano, dove vige il
principio della rigidità del testo costituzionale che permette di garantirne il contenuto da
abrogazioni e modifiche che si volessero disporre con semplice legge del Parlamento. Ma una
siffatta “garanzia” sarebbe rimasta astratta, se non fosse stato creato un congegno diretto a renderla
operante, e tale congegno consiste, da noi, nella Corte costituzionale, come appare chiaro dal
disposto dell’art. 134 Cost. che ad essa attribuisce, in primo luogo, e quale competenza primaria,
quella di giudicare “sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni”.
Con la previsione di questo organo creato ad hoc s’intendeva operare una netta innovazione rispetto
all’ordinamento precedente, fondato su una carta fondamentale, lo Statuto Albertino del 1948,
sprovvista di un chiaro regime di prevalenza rispetto alla legislazione ordinaria e pertanto
liberamente derogabile da questa. Il carattere flessibile dello Statuto era, del resto, testimoniato dal
fatto di essersi prestato a fare da sfondo, senza modificazioni formali, ai diversi regimi politici
succedutesi dal 1848 (Monarchia costituzionale sabauda, il sistema parlamentare liberale, il regime
fascista).
Dalla lettura dell’art. 134 Cost., emerge, implicitamente, la scelta operata dal costituente di offrire
all’ordinamento italiano un sistema di giudicato di costituzionalità accentrato: dove un organo
soltanto è competente a giudicare della conformità o meno delle leggi alla Costituzione. A tale
sindacato si contrappone l’altro tipo di controllo possibile in uno Stato a costituzione rigida, il
sindacato diffuso: che si ha quando è riconosciuto a qualsiasi giudice, chiamato a fare applicazione
di una determinata legge in un caso concreto, il potere di accertarne preliminarmente la conformità
a Costituzione, disapplicandola nel caso la ritenga incostituzionale. Il tipo di controllo svolto dalla
Corte costituzionale, oltre a configurarsi come un sindacato accentrato, si atteggia come un
controllo a posteriori; poiché si è considerata la legge non in modo astratto (la legge per quel che
potenzialmente dispone), ma in modo concreto (la legge per quel che effettivamente dispone,
attraverso l’attività degli organi giudiziari). Il controllo di costituzionalità è così agganciato
all’applicazione del diritto, è, quindi, un controllo concreto, attivabile in qualunque momento, dopo
l’entrata in vigore della legge, ed anche ripetutamente. In questo modo, il controllo di
costituzionalità si lega strettamente all’evoluzione dell’ordinamento giuridico di cui spesso è uno
dei più potenti fattori di trasformazione. La possibilità di chiedere e richiedere in ogni momento
l’intervento della Corte consente di provocare continui aggiustamenti della legge alla Costituzione,
sottoposta anch’essa a letture che progrediscono nel tempo.
Nella nostra Costituzione, ad eccezione dell’art.127 Cost. che, esplicitamente, prevede
l’impugnazione diretta delle leggi regionali da parte dello Stato, non è possibile rintracciare altra
disposizione che disciplina, direttamente, il processo costituzionale; unica norma di rinvio è l’art.
137 Cost. che demanda ad una legge costituzionale, la competenza a regolare “le condizioni, le
forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e le garanzie d’indipendenza
dei giudici della Corte”.
Fu la stessa Assemblea Costituente, in regime di prorogatio, a adottare, in applicazione dell’art. 137
Cost., la legge cost. n° 1 del 9 febbraio 1948 che introdusse due nuove forme di impugnazione
diretta della legge, che si aggiungevano a quella disposta dall’art. 127 Cost., sicchè, fu prevista la
possibilità per le Regioni di promuovere il giudizio della Corte sulle leggi statali o su leggi di altre
Regioni ritenute invasive delle proprie competenze: in questo caso il ricorso fu previsto in via
successiva (entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge) e non in via preventiva come nell’art.
127 Cost.
Questa stessa legge ha disposto, per tutte le altre ipotesi, ed in pratica, come sistema di generale
applicazione, l’accesso alla Corte “in via incidentale”, vale a dire nel corso di un normale giudizio
(civile, penale o amministrativo), quando la questione di costituzionalità, rilevata d’ufficio o
sollevata dalle parti, fosse ritenuta dalla stessa autorità giudiziaria rimettente, rilevante e non
manifestatamene infondata.
Un siffatto sistema, può ben dirsi, come è stato rilevato dalla dottrina, “eclettico”: poiché si
manifesta come un sindacato accentrato, con la conseguente previsione di una competenza unica
della Corte costituzionale, ma nello stesso tempo ad iniziativa diffusa, vale a dire riconosciuta ad
ogni giudice il quale, nell’ambito del suo giudizio, nutra anche un semplice dubbio in ordine alla
conformità ai principi costituzionali della legge che è chiamato ad applicare nel suo processo.
Tutto ciò significa che, nel nostro ordinamento, il soggetto privato, che ritenga di aver avuto lesa da
un altro privato o da un pubblico potere una sua situazione giuridica soggettiva costituzionalmente
rilevante, dovrà pur sempre, per ottenere giustizia, rivolgersi ad un giudice, ordinario o speciale,
secondo i casi, e sarà tale giudice che deciderà di rimettere o meno la questione alla Corte, se ritiene
che tale lesione sia riconducibile ad una disciplina posta con legge o con atto ad essa equiparato.
Questo perché, nel prevedere le forme di investitura della Corte di una questione di legittimità
costituzionale furono scartate, in sede costituente, le ipotesi di un ricorso diretto da parte del
cittadino, come tale o come portatore di un interesse qualificato, delle minoranze parlamentari o di
un procuratore della Costituzione.
Con ciò, si venne, quindi, a valorizzare il ruolo del giudice comune e la sua iniziativa, giungendo a
fare una scommessa sulla sensibilità del giudice ai nuovi valori costituzionali, in quanto, una sua
insensibilità avrebbe causato il mancato esercizio dell’iniziativa e quindi lo svuotamento del
giudizio di costituzionalità sulla legge, da parte della Corte per mancanza di materia prima.
L’esperienza degli anni successivi ed il formarsi di un’efficace sinergia tra Corte e giudici
rimettenti, ha mostrato come la differenza tra sindacato accentrato e sindacato diffuso si siano, nella
nostra esperienza, assai attenuate fino ad andare per molti aspetti a confondersi e quasi a
scomparire; da qui l’esigenza, sentita dai costituzionalisti in anni recenti, di rivalutare e revisionare
il tema dell’accesso alla Corte, dapprima in una prospettiva solo teorico-dottrinale e di
comparazione con le altre esperienze europee ma oggi, da un punto di vista pratico e sempre più
inquadrato in un vero e proprio progetto di riforma.
La riflessione politica e scientifica, sulle prospettive di riforma della Corte costituzionale ha dato
luogo alle prime ipotesi di modifica dell’attuale disciplina già a partire degli anni’80. In questo
periodo si sviluppò in Italia, un articolato dibattito concernente una “grande riforma” delle
istituzioni disegnate nel 1946-48. Il primo Governo, che pose al centro del proprio programma la
“questione istituzionale”, fu il secondo Governo Spadolini, insediatosi nell’agosto 1982. Durante il
suo governo, infatti, furono istituiti, alla fine del mese di settembre, due “Comitati per l’esame dei
problemi istituzionali” con il compito, forse un po’ troppo generico, di analizzare ed eventualmente
prospettare delle revisioni in materia istituzionale. Nonostante la ristrettezza dei tempi, i comitati
riuscirono a presentare due relazioni ai presidenti di assemblea, ma le dimissioni del governo
Spadolini, nel novembre del 1982, non consentirono che l’iniziativa avesse un seguito immediato a
livello politico. Caduto il governo Spadolini, l’impegno per le riforme istituzionali, non venne
meno: il successivo governo Fanfani, insediatosi nel dicembre del 1982; confermò, nella sostanza,
l’impegno programmatico concernente “la questione istituzionale”. Si istituì, così, una
Commissione Bicamerale, creata ad hoc, composta da venti deputati e venti senatori, con il compito
esclusivo di formulare, entro dieci mesi dalla sua prima seduta, “proposte di riforme costituzionali e
legislative nel rispetto delle competenze istituzionali delle due Camere e tenendo conto delle
iniziative legislative in corso”. Ma, il lavoro della Commissione fu bloccato sul nascere dalle
sopraggiunte dimissioni del governo Fanfani, (29 aprile), e dal conseguente scioglimento delle
Camere. Aperta la nuova legislatura, le riforme si riconfermarono come uno degli argomenti
centrali del dibattito politico, specie una volta che alla Presidenza del Consiglio fu nominato (4
agosto 1983) l’on. Craxi, segretario del partito socialista, da anni il partito più attivo sulla questione
istituzionale. E così, si potè, finalmente, dar luogo alla “Commissione Bicamerale per le riforme
istituzionali”, che venne nominata “Commissione Bozzi” dal nome del suo presidente l’on. Aldo
Bozzi, noto anche per le sue elevate competenze giuridiche. Nelle materie riguardanti la giustizia
costituzionale, la Commissione Bozzi, non ritenne opportuno proporre modifiche alle disposizioni
della Costituzione direttamente concernenti le garanzie costituzionali, ma si limitò a prospettare
un’innovazione di rilievo per quanto concerne le modalità d’accesso alla Corte: ovverosia,
l’attribuzione alla Corte dei conti, in sede di esame del rendiconto dello Stato, della facoltà di
investire la Corte costituzionale in caso vi fosse incostituzionalità per contrasto con l’art.81 u.c.
cost. La proposta introduceva una forma di accesso diretto ai giudizi della Corte che era già stata
prospettata dalla Consulta in una sua famosa sentenza (n° 226 del 1976). Con quest’innovazione si
intendeva porre rimedio alla insufficienza del sistema incentrato sul sindacato costituzionale in via
incidentale, in relazione alla non completa tutela di determinati valori costituzionali. Le esigenze di
rafforzare la funzione della Corte di tutela obiettiva dell’ordinamento su impulso di un organo
neutrale, quale la Corte dei conti ritornarono nella X legislatura, con l’approvazione, da parte del
Senato e quindi della Commissione affari costituzionali della Camera, della proposta di introdurre
l’articolo 95-bis della Costituzione, nel quale si ipotizzava di attribuire alla Corte dei conti la facoltà
di sottoporre al giudizio della Corte costituzionale gli schemi di regolamento inviati dal Governo
per il visto, in caso di riscontro di una violazione da parte di questi della riserva di legge. Le ipotesi
di riforma della giustizia costituzionale furono espressamente affrontate nell’ambito del Comitato
“garanzie”, costituito in seno alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali istituita nella
XI legislatura. Infatti, facendo seguito ad un espresso invito proveniente dal neo Presidente della
Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, alla Camera e al Senato furono approvati, sul finire del mese di
luglio 1992, due atti monocamerali d’indirizzo con cui si deliberava l’istituzione di una
“Commissione bicamerale con il compito di una globale ed organica revisione della Costituzione
nell’articolazione delle diverse istituzioni”. Questa Commissione, che in seguito fu denominata De
Mita-Iotti (dal nome dei due parlamentari che si succedettero nella Presidenza), avrebbe esaminato,
come si affermava nel testo approvato dalla Camera, “le proposte di revisione costituzionale
concernente la parte seconda della Costituzione ed i disegni di legge elettorale presentati alle
Camere”; restringendosi, così, il campo d’esame rispetto a quello che era stato l’oggetto della
Commissione Bozzi. Nonostante l’iter formativo, alquanto frammentario e difficoltoso, la
Commissione, presieduta dall’on. Iotti, approvò, in data 21 dicembre 1993, il documento
conclusivo, che venne inviato, ormai in un clima di smobilitazione generale, ai presidenti delle
assemblee, ma lo scioglimento delle Camere fu decretato quattro giorni dopo, bloccando, così, l’iter
delle riforme istituzionali. Le elezioni del marzo 1994 diedero la vittoria allo schieramento di
centro-destra, di cui Silvio Berlusconi era il leader. Il nuovo governo intraprese un’azione
riformatrice improntata a logiche diverse rispetto a quelle seguite nelle legislature precedenti. Con
un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 1994, emesso ai sensi dell’art 29
della legge n° 400 del 1988, venne istituito un “Comitato di studio sulle riforme istituzionali,
elettorali, costituzionali”, detto “Comitato Speroni” dal nome del ministro che lo presiedeva. Nel
testo di revisione si ipotizzava di rafforzare le funzioni di garanzia della Corte principalmente
attraverso l’introduzione di forme di accesso diretto alla Corte da parte dei singoli per la tutela dei
diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione, avverso gli atti lesivi posti in essere dai pubblici
poteri. I ricorsi in questione venivano ammessi solo dopo i vari gradi di giudizio previsti per la
tutela giurisdizionale ordinaria ed amministrativa, salva la possibilità per la Corte di intervenire
anche immediatamente nel caso di ricorsi ritenuti di rilevante interesse generale o nell’ipotesi di
presenza di rischio di danni gravi ed irreparabili per il ricorrente. Ma anche questo tentativo di
riforma, non ebbe miglior sorte di quelli che lo avevano preceduto. Il progetto del comitato fu, sì,
elaborato e trasmesso, il 21 dicembre 1994, al Presidente del Consiglio, ma l’intervenuta crisi del
governo Berlusconi ne impedì finanche la discussione in Consiglio dei Ministri. Per tutto l’anno
successivo, il dibattito sulle riforme istituzionali fu quasi completamente confinato agli ambienti
accademici. Soltanto nell’ottobre 1995 il nuovo Presidente del Consiglio, Lamberto Dini, espresse
la disponibilità a portare a termine alcune proposte di riforma ritenute di maggiore urgenza.
L’opposizione dello schieramento di centro-destra, ed i dubbi manifestati dagli esponenti degli altri
partiti, però, spensero sul nascere questa iniziativa. Assai maggior rilievo, invece, assume la
prospettiva di una revisione costituzionale apertasi nel corso di quello che fu giornalisticamente
definito come il “tentativo Maccanico”. In seguito alle dimissioni del governo Dini, i partiti
maggiori, ritenendo ancora prematuro lo scioglimento delle Camere, cercarono di costituire una
sorta di “governo di unità nazionale”, che avesse il compito di affrontare le questioni
particolarmente delicate, da anni irrisolte. Nel carnet del governo, della cui formazione fu incaricato
Antonio Maccanico, figuravano anche le riforme istituzionali, per le quali era stato formato uno
schema nella c.d. “bozza Fisichella” (25 gennaio 1996).Questo progetto, però, non ebbe modo di
essere concretizzato, dal momento che Antonio Maccanico, constatata l’impossibilità di trovare tra i
partiti politici un consenso sufficiente a formare un nuovo governo, rinunciò all’incarico. Si andò,
in tal modo, alle elezioni politiche anticipate (21 aprile 1996). Le elezioni della primavera del 1996,
diedero la vittoria allo schieramento di centro-sinistra; ed anche in questo caso la coalizione
governativa non si dimostrava particolarmente omogenea. Il clima di generale insoddisfazione che
caratterizzò questi anni fece tornare in auge la necessità di una sostanziale riforma costituzionale.
Restava, però, da chiarire quale sarebbe stato lo strumento giuridico attraverso cui attuarla. La
recente storia costituzionale offriva alcune possibilità, le quali, per non aver mai avuto un esito
soddisfacente, erano da molti ritenute, ex se, inefficienti. Per questo, alcune forze politiche, come
Alleanza Nazionale ed il movimento referendario di Mario Segni, riproposero la convocazione di
un’Assemblea costituente. I partiti politici del centro-sinistra si opponevano risolutamente a
quest’ipotesi sostenendo l’opportunità di operare, in senso riformatore, nell’alveo dell’art. 138 Cost.
Il confronto tra i due opposti schieramenti finì per dirigersi verso la soluzione mediana: quella,
appunto, della costituzione di una terza Commissione bicamerale. Un problema che si poneva
irrisolto, ormai da parecchi anni, era quello della posizione da attribuire all’art.138 Cost.:
disposizione da derogare per alcuni, da modificare per altri, da rispettare, in quanto immodificabile,
per altri ancora. Si decise, comunque, di procedere, sull’esempio della legge costituzionale n°
1/1993, ad una nuova deroga, una tantum, al procedimento di revisione, lasciando, però,
impregiudicata, questa volta, la questione della sua modificabilità. Nasceva, in questo modo, la
legge costituzionale n° 1 del 1997 con la quale si istituiva una “Commissione parlamentare per le
riforme costituzionali composta da 35 deputati e 35 senatori (e quindi bicamerale), nominati
rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato su designazione dei Gruppi
parlamentari, rispettando la proporzione esistente tra i Gruppi medesimi.” (art 1, 1° c.). Emergeva,
dunque, una novità rispetto alle Commissioni Bicamerali precedenti: non si parlava più di “riforme
istituzionali”, ma di “riforme costituzionali”. Infatti, alla luce del disposto dell’art. 1 quarto comma
la Commissione doveva elaborare “i progetti di revisione della parte II della Costituzione, in
particolare in materia di forma di Stato, forma di governo e bicameralismo, sistema delle garanzie”;
non formavano, quindi, oggetto d’esame della Commissione, le leggi elettorali; ma, per converso,
non veniva esclusa la sezione II del titolo VI della parte II della Costituzione (a differenza di quanto
disposto dalla l. cost. n° 1/93), dove si disciplina il procedimento di revisione (art. 138) e si sancisce
l’immutabilità della forma repubblicane (art 139). Altra novità era l’alto numero dei componenti la
Commissione (settanta), notevolmente maggiore rispetto a quello delle esperienze precedenti. Per
quanto riguarda il procedimento seguito dalla Commissione possiamo sinteticamente dire che il
primo passo fu quello dell’istituzione della stessa Commissione Bicamerale con la l. cost. n° 1/97
entrata in vigore il 29 gennaio 1997; cinque giorni dopo, il 4 febbraio, i presidenti delle due Camere
nominavano, su designazione dei gruppi parlamentari, i settanta membri della Commissione ed il
giorno successivo, procedevano all’assegnazione dei progetti di legge costituzionale e, nello stesso
giorno, si teneva la prima seduta plenaria della Commissione nella quale si dava luogo all’elezione,
con voto segreto, del Presidente e, successivamente, dell’Ufficio di presidenza. Le maggiori forze
politiche designavano alla presidenza il segretario del PDS Massimo D’Alema. A partire dall’11
febbraio 1997 la Commissione iniziava concretamente i propri lavori ed il 26 febbraio si approvava
la proposta del presidente di istituire quattro comitati relativi, rispettivamente, alla forma di Stato,
alla forma di governo, al sistema di garanzie e, infine, al Parlamento e alle fonti normative nonché
alla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea. Le proposte di riforma della giustizia
costituzionale furono studiate dal “Comitato Sistema delle garanzie” che, nella persona dell’on
Marco Boato, e dopo un dibattito che aveva occupato due sedute, il 7 maggio 1997 illustrava il
progetto definitivo che avrebbe sottoposto al plenum della Commissione. Questo fu, insieme ai
progetti degli altri comitati, incluso nel progetto di revisione della II parte della Costituzione,
discusso e votato dalla Commissione in seduta plenaria e trasmesso, il 30 giugno 1997, alle Camere.
Le più importanti novità introdotte da questo progetto, oltre a quelle attinenti all’organizzazione
della Corte (art.135) e agli effetti delle decisioni della Corte (art.136), riguardano l’accesso alla
Corte costituzionale, e coinvolgono sia l’art.134 Cost., sia l’art.137 Cost. A seguito del progetto del
30 giugno, infatti, l’art 134 Cost, disponeva che: “la Corte costituzionale giudica: a) sulle
controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello
Stato e delle Regioni; b) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti,
nei casi stabiliti dalla Costituzione; c) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli
in cui siano parti Stato, Regioni, Province, e Comuni; d) sulle accuse promosse contro il Presidente
della Repubblica a norma della Costituzione; e) sui ricorsi in materia di elezione del Presidente
della Repubblica; f) sull’ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di
legge e dei referendum sulle proposte di legge di iniziativa popolare; g) sui ricorsi per la tutela, nei
confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo
condizioni, forme e termini di proponibilità stabiliti con legge costituzionale. Per quanto concerne
l’art. 137 Cost, la novità, introdotta dal progetto bicamerale del 30 giugno, riguarda il II comma, lì
dove si affermava che: la legge costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti e modalità di
proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi, per violazione dei diritti
fondamentali garantiti dalla Costituzione, da parte di un quinto dei componenti di una Camera. Con
la trasmissione alle Camere del progetto di legge, si apriva così un nuovo segmento dell’iter
previsto dalla l. cost. n° 1 del 1997, quello disciplinato dall’art. 2, 5° c., in virtù del quale, “entro
trenta giorni dalla trasmissione”, ogni parlamentare, “anche se componente del Governo”, avrebbe
avuto la facoltà di presentare emendamenti al presidente della Camera di appartenenza. Su tali
emendamenti, la Commissione si sarebbe pronunciata “nei successivi trenta giorni”. Dopo varie
sedute di discussione degli emendamenti presentati, il 4 novembre 1997, si giunse al testo definitivo
che sarebbe stato presentato alle assemblee parlamentari; in chiusura della stessa seduta, il
Presidente D’Alema dava, anche, lettura di una lettera inviata dal Presidente della Repubblica nella
quale si esprimeva “viva […] gratitudine e […] plauso” per il lavoro svolto. Con ciò, potevano
ritenersi terminati i lavori della Commissione bicamerale. Analizzando il progetto del 4 novembre,
e comparandolo con quello del 30 giugno, possiamo notare che, mentre numerosi emendamenti
erano stati apportati all’art.134 Cost, mentre nulla venne modificato dell’art.137 Cost. Per quanto
attiene all’art. 134 Cost., è rimasta invariata la previsione di un giudizio di legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti con forza di legge, dello Stato e delle Regioni; mentre la possibilità, per la
Corte, di giudicare sulla legittimità dei regolamenti è stata prevista solo per quelli che disciplinano
l’organizzazione dell’amministrazione statale. Per quanto riguarda i conflitti di attribuzione, è
prevista la competenza della Corte anche quando siano parti in giudizio Province e Comuni (ma
occorrerà stabilire con apposita legge costituzionale i casi e le modalità dei conflitti). Al giudizio sui
ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica, invece, viene aggiunto quello sulle
cause di ineleggibilità ed incompatibilità; ed inoltre, è previsto il giudizio della Corte, anche sui
ricorsi in materia di elezione dei componenti delle due Camere, nei casi stabiliti dalla Costituzione.
Il testo, invece, è rimasto invariato sia, lì dove prevede il giudizio sulle accuse mosse al Presidente
della Repubblica, sia per la previsione della competenza della Corte a giudicare sui ricorsi
individuali per la tutela dei diritti fondamentali e sia sull’ammissibilità dei referendum abrogativi.
La riflessione di giuristi, operatori e politici sulle prospettive dell’accesso in via incidentale, che si
sono recentemente concretizzate nel progetto presentato dalla Bicamerale, e le corrispondenti
prospettive di riforma, si sono incentrate soprattutto su alcuni aspetti di dettaglio: come quello della
legittimazione dell’autorità che rimette la questione di legittimità costituzionale alla Corte,
dell’oggetto del sindacato della Corte, l’altro ancora dei soggetti, diversi dal giudice a quo che in
qualche misura possono influire sull’esame della Corte, quello, infine, delle condizioni specifiche,
rilevanza e non manifesta infondatezza, per la presentazione della questione d’incostituzionalità.
Lo studio di questi aspetti di dettaglio del processo costituzionale, alla luce di una prospettiva di
riforma, finisce per riflettere l’ambiguità che caratterizza il giudizio incidentale in perpetua
oscillazione tra “polo della concretezza” (ovvero giustizia del caso singolo e tutela dei dirittiinteressi legittimi dei consociati), e “polo dell’astrattezza” (ovvero tutela dei valori obiettivi e
generali dell’ordinamento).
Infatti, parlare di accesso significa evocare prospettive per molti aspetti contrapposte tra loro. Si può
affermare che l’idea di Cappelletti del giudizio costituzionale, come azione del giudice a tutela dei
diritti fondamentali, si contrappone a quella, risultata prevalente, di Calamandrei, secondo il quale:
“il giudice è chiamato a fare, si potrebbe dire da portiere della Corte costituzionale: anzi, si potrebbe
dire ancora meglio che la Corte è sprovvista di una sua porta grande e non ha altra entrata che
l’usciolino modesto del giudice. La Corte costituzionale e l’amministrazione ordinaria vivono, per
così dire, in simbiosi, senza poter fare a meno l’una dell’altra: se il giudice ordinario non apre la
porta, la Corte non può entrare in funzione,ma quando è entrata in funzione, il giudice ordinario non
può richiuderla, e per poter continuare il suo lavoro, bisogna che quella abbia finito il suo”.
Dietro la distinzione tra azione del giudice e mera denuncia sta la dicotomia, ben più pregnante, tra
una concezione della giustizia costituzionale come forma di tutela dell’integrità dell’ordinamento,
opposta ad una che vede, nel processo costituzionale, la tecnica privilegiata di garanzia dei diritti
fondamentali. Quest’ambiguità che caratterizza il giudizio incidentale, porta ed escludere la
trasposizione di concetti da un settore all’altro dell’ordinamento. Così, se la dogmatica
processualcivilistica postula che l’accesso al giudizio si eserciti attraverso una domanda proposta da
un attore ad un giudice che è tenuto a decidere, quanto meno sulla legittimità dell’attore, lo studio
del giudizio incidentale ha condotto la dottrina ad escludere che si possa parlare di vera e propria
“azione”, ma piuttosto di denuncia, sollevata dal giudice anche d’ufficio, che dà luogo ad un
giudizio non contenzioso nel quale le parti hanno un ruolo meramente eventuale.
Nella prospettiva che si è consolidata, è dunque arduo intravedere un collegamento, tra le forme
processuali ordinarie e quelle del giudizio costituzionale, tale da consentire similitudini tra le
situazioni dedotte, i soggetti in causa, o le domande proposte nei rispettivi ambiti. Il giudizio
incidentale viene instaurato da un soggetto che non è parte ma giudice del giudizio principale, che
non propone una domanda ma solleva un dubbio, non rivendica un diritto ma esercita una funzione
pubblica.
Corte Costituzionale
Organo statale, composto da quindici giudici, a cui è attribuito il compito di controllare la
conformità alla Costituzione delle leggi promulgate dal Parlamento e dei decreti legge e decreti
legislativi emanati dal governo. Dieci membri della Corte sono eletti dal Parlamento e dalle più alte
magistrature dello stato, dai professori universitari e dagli avvocati con almeno vent'anni di
esercizio della professione; cinque membri sono nominati dal presidente della Repubblica. I membri
della Corte rimangono in carica per nove anni.
La Corte è inoltre l'autorità giudicante nel caso in cui sorga un conflitto tra i poteri dello stato
(potere legislativo, potere esecutivo, potere giurisdizionale) o un conflitto fra lo stato e le regioni o
tra le regioni.
È inoltre l'autorità che decide sulla ammissibilità dei referendum popolari e sui reati commessi dal
presidente della Repubblica e dai ministri.
Titolo VI. Garanzie costituzionali
Sezione I. La Corte Costituzionale
134. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle
leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro
il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente
della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della
Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del
giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi
componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un
triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di
giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio
regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla
legge Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse
modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunciata alle Camere ed ai Consigli regionali
interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi
di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte. Con legge
ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Cap. 16 : L’ordinamento italiano e la sua evoluzione
L’Italia e il suo ordinamento fino ad oggi si è trasformato molto, guardando anche alla storia delle
istituzioni. Ogni ordinamento di ogni nazione è in continuo mutamento, anche perché se muta la
società di conseguenza muta anche l’ordinamento che ad essa si deve adattare. Quindi cambia anche
l‟ordinamento costituzionale. Quando la capacità della costituzione scritta si esaurisce, cioè non è
più in grado di mantenere la sua funzione in rapporto con la società , c’è da fare una modificazione
costituzionale. Tale modificazione può riguardare aspetti non essenziali e quindi si fa una revisione
costituzionale, in caso contrato si fa un vero e proprio mutamento della costituzione con un progetto
costituzionale. Si può però procedere con i cambiamenti via via senza stravolgere il testo, in modo
da adattare la costituzione al mutamento sociale.

Lo Statuto Albertino
Dal regno Sardo si passò all’Unità d’Italia ma era un ordinamento nuovo o solo un ampliamento di
quello sardo? Il consolidamento del regno d‟Italia nacque dal rapporto tra borghesia e corona e
quindi la monarchia non si poteva neanche discutere. Le leggi dello statuto di Sardegna che divenne
quello italiano venne esteso piano piano a tutti i territori annessi. L‟estensione di questo statuto
rappresentò la faccia politica e sociale dell’Italia all’epoca che era vicina alla monarchia. Nel 1848
nasce così lo statuto Albertino voluto da Re Carlo Alberto il 4 Marzo. Venne creato da un consiglio
di conferenza di cui quasi tutti i membri, 17, erano riluttanti insieme al re di andare verso una
monarchia rappresentativa e fu concessa anche la costituzione solo per paura del peggio.
Ovviamente l‟influenza francese si sentiva. Venne introdotta la carta su modello francese, voto
uninominale su modello francese. LA monarchia costituzionale prevedeva che il potere esecutivo
fosse saldamente in mano al re , art 5, e nomina i ministri, art. 65. Il potere legislativo fosse
condiviso dal re, art. 7 , e da due camere , art. 3 di cui una rappresentativa e una regia vitalizia. La
giustizia veniva emanata dal re e in suo nome , art. 68, i ministre del re erano responsabili, art. 67,
senza specificare davanti a chi. Nell’articolo 4 si scriveva che il re era inviolabile. Dal 24 al 32 si
parlava di diritti e doveri dei cittadini di fronte alla legge, come uguali diritti e doveri, tassazione
equa, inviolabilità di domicilio, libertà di stampa ma senza abusi, inviolabilità della proprietà e
libertà di riunione. Nell’articolo 1 si proclamava il cattolicesimo religione di stato e tolleranza verso
le altre confessioni. Era considerato uno statuto flessibile perché non si prevedevano procedure
aggravate per la sua modifica. Molti ritengono però seguendo l‟articolo 81 che abrogava leggi ad
esso contrario che fosse uno statuto rigido diventato poi flessibile per prassi. Tanto infatti che gli
stessi tribunali lo ritennero più volte no statuto rigido.
Evoluzione dell’ordinamento statutario
Dividiamo la storia della fase statutaria in due fasi, fino al fascismo e durante il fascismo. Con lo
statuto Albertino si passò comunque quasi subito da una Monarchia Costituzionale a una Monarchia
Parlamentare, proprio per il formarsi sempre più del rapporto tra Re e parlamento. A votare nel
1910 circa erano pochissimi, nemmeno il 10%, e solo nel 1912 si introdusse il suffragio universale
maschile. C‟erano latenti situazioni dualiste nello statuto che emergevano sempre in situazioni di
crisi e il Re aveva sempre il potere di eleggere nomine militari. Il senato del regno non assunse mai
un ruolo autonomo, tanto che il governo inseriva sempre più parlamentare controllati al suo interno
e quindi non divenne una camera imparziale, anzi. Non essendoci partiti il governo non aveva molte
forze in parlamento e doveva sempre scendere a compromessi con i parlamentari. La magistratura
non era proprio indipendente perché i magistrati dipendevano dal governo, avevano l’inamovibilità
ma solo da un ufficio all’alto. Le libertà dei cittadini erano tutelate ma con dei limiti. Dopo che salì
al trono Vittorio Emanuele III , e al governo c‟era Giolitti, fu un periodo di blando trasformismo nel
quale si andò sempre più a curare le esigenze dei ceti più poveri e bisognosi. Anche perché le masse
popolari avevano iniziato a concentrarsi in partiti politici ed erano un effetto massa sempre più
grande.
Poi andiamo ad analizzare la parte post regime fascista. Le democrazie europee entrarono sempre
più in crisi anche visto il poco controllo sulla povertà pervenuto dalla crisi economica e tutte
volevano realizzare obiettivi e migliorare il proprio paese. In Italia il disegno autoritario iniziò
molto prima con Mussolini presidente del consiglio nel 1922. In Italia il sistema parlamentare entrò
in crisi prima che in altri paesi e Mussolini prese sempre più potere istituendo la milizia volontaria
per la sicurezza nazionale, limitò la libertà di stampa e nel 1924 ci fu l‟uccisione di Matteotti e la
fuga sull’Aventino dei parlamentari dell’opposizione. Nel 1925 Mussolini fece il discorso con il
quale alla camera si assunse tutta la responsabilità politica di cosa stava succedendo, come a dire “
non tornerò indietro”. Con la legge elettorale del 1923 la legge Acerbo riuscì ad ottenere alle
elezioni il 70% dei seggi. Il presidente del consiglio prendeva sempre più poteri diventando capo di
governo, introdusse il tribunale speciale per la difesa dello stato, sciolse i partiti politici, fece i patti
lateranensi con il Vaticano, introdusse nuovi codici di sicurezza come il codice rocco che puniva chi
andava contro lo stato e introdusse le leggi razziali, che andarono oltretutto contro l‟articolo 24
dello statuto Albertino e sostituì la camera dei deputati con la camera dei fasci.
Come si vede lo statuto Albertino venne del tutto svuotato della sua anima e valore, senza che il re
facesse un minimo gesto che lo statuto gli permetteva di esercitare.
Dalla caduta del fascismo al referendum del 2 Giugno 1946
Il 23 Luglio 1943 il gran consiglio del fascismo sfiduciò Mussolini che venne arrestato e il re poté
iniziare a riprendere il potere come l‟articolo 5 gli permetteva. Alla presidenza del consiglio venne
inserito un militare, Badoglio., venne firmato l‟armistizio e tutti gli enti fascisti vennero eliminati.
Mussolini venne liberato dai tedeschi e da questi sostenuto e formò la Repubblica Sociale Italiana a
Nord ( Rsi) , ma alla fine venne anche soppresso il partito fascista stesso. C‟era il contrasto fra
corona e i partiti di opposizione che volevano trovare una soluzione per cancellare qualsiasi legame
con il passato e ovviamente vi era la responsabilità del re Vittorio Emanuele III che fece nulla
contro il fascismo. Affidare quindi la riformulazione dello stato a una costituente o ad organi
statutari? Vittorio Emanuele III rinunciò alla carica e vi inserì Umberto e si decide di convocare un
assemblea costituente. Nel 1945 venne fatta la consulta nazionale con il compito di dare al governo
informazioni e suggerimenti, composta da 304 membri. Nello stesso anno anche le donne ottennero
il voto e si poté parlare finalmente di suffragio universale vero. Nel 1946 si decise che a scegliere
tra monarchia e repubblica fosse il corpo elettorale e si fece il referendum il 2 giugno 1946 con la
vittoria della Repubblica, anche se con alcune polemiche sul conteggio dei voti e la formulazione
del secondo quesito. Il referendum istituzionale venne indetto con una legge proporzionale che
assomigliava alla legge del 1919. Il 14 Giugno il re partì da Ciampino e non fece più ritorno in
Italia. Il 25 Giugno si insediò l‟assemblea costituente che elesse capo provvisorio di stato Enrico De
Nicola.
Costituente e Costituzione del 1948
La costituente affidò a 75 membri che composero la commissione per la costituzione la redazione di
un testo base della costituzione. Elessero Meuccio Ruini presidente e si fecero tre commissioni una
sui diritti e doveri dei cittadini, una per l‟ordinamento costituzionale della repubblica e uno sui
diritti e doveri economico sociali. Fu introdotto anche un comitato di redazione fatto da 18 membri
il quale servì per superare momenti di crisi in alcuni temi non convergenti. Il testo base venne
presentato il 1 gennaio 1947 con 1600 emendamenti dei quali ne vennero accettati 242.
L‟approvazione avvenne il 22 dicembre 1947. Si evitò di fare l‟epurazione di chi partecipò al
partito fascista, non si ricompose lo stato prefascista ma on si arrivò nemmeno alla totale
modernizzazione voluta. Era una carta innovativa ma non fu molto chiara ne sulla forma di governo
ne sulla figura del presidente della Repubblica che tutt’oggi rimane una figura ambigua. Prevedeva
la possibilità ai cittadini di fare Referendum, il controllo della costituzione con la corte
costituzionale, il consiglio superiore della magistratura e l‟autonomia ai magistrati. Però anche le
camere formarono un bicameralismo pressoché identico, con le stesse funzioni.
La storia costituzionale della Repubblica
Ci sono quattro grandi fasi.
La Prima fu caratterizzata dall’attuazione della costituzione. Durò un ventennio, dal 1948 al 1968,
caratterizzato dal centrismo degasperiano della Dc. Ci fu una grande lentezza nell’attuazione della
costituzione tanto che solo dalla seconda legislatura si riuscì a creare la corte costituzionale, che se
creata prima avrebbe proibito che si formassero interpretazioni della costituzione conservatrici.
Questo centrismo crollò con la legge elettorale a premio di maggioranza del 1953 che non fece
vincere la Dc che alla fine si alleò con il Pci. Giovanni Gronchi divenne presidente della Repubblica
anche perché almeno si poté avere un dialogo tra le forze politiche. Fino agli anni 70 venne istituito
il Csm, disciplinati i referendum e istituite le regioni.
Una seconda fase fu caratterizzata da una crisi politico istituzionale che durò dal 1968 al 1979. I
governi di centro sinistra erano molto deboli, anche perché erano periodo di manifestazioni
giovanili molto dure ma anche di attentati terroristici, chiamata strategia della tensione. Si fecero
infatti governi di unità nazionale per reagire e Aldo Moro venne rapito e ucciso nel 1978. Fu un
periodi di centralità del parlamento.
Una terza fase durò un decennio o poco più dal 1979 al 1991. Il potere politico era sempre nelle
mani della Dc ma la presidenza del consiglio non venne data ad un democristiano e venne rivisto il
concordato con la chiesa, cancellato quasi del tutto il voto segreto, procedure di bilancio,
legislazione antitrust, rivisto il codice di procedura penale e riformato il sistema radiotelevisivo con
la legge Mammì che divise il duo polio Rai – Mediaset.
Una quarta fase si inaugura con un referendum sulla legislazione elettorale con l’esigenza di fare
muro contro il comunismo e Mario Segni volle aggirar e il sistema partitico cavalcando la sfiducia
nei partiti. Ma il 18 Aprile 1993 si tenne il referendum e ci furono inoltre tante indagini della
magistratura che portarono a far sparire tanti partiti a causa della corruzione. Si introdussero nuove
formule di legge elettorale a prevalenza maggioritaria, nuovo regolamento sul finanziamento dei
partiti e si risanò il bilancio del debito pubblico dovendo entrare nella comunità europea.
Ordinamento Italiano a 70 anni dalla costituzione
In tutti questi anni la situazione è mutata e sotto molti aspetti migliorata. Si è portato a compimento
tutta l‟attuazione della costituzione e dei 139 articoli ne sono stati modificati solo 32. Infatti non
c‟è mai stata una riforma costituzionale ma revisioni. I valori e principi sono rimasti e si sono
inseriti sempre più nella società italiana. Nel 1999 si è conclusa con l’attuazione dell’articolo 95
tutto il processo costituzionale, con l’organizzazione del governo. Ci sono aspetti essenziali :
- Corte costituzionale ha sempre più assunto prestigio ed ha anche accorciato tempi di decisioni ;
- Il presidente del consiglio ha assunto sempre più potere;
- Il potere normativo si è sempre più spostato dal parlamento all’esecutivo ;
- Il presidente della repubblica ha svolto il ruolo che la costituzione gli da ma essendoci un sistema
politico inadeguato si è esposto anche troppo in alcuni casi;
- La magistratura ha ottenuto la sua indipendenza anche se è sempre sotto critica per la lentezza
delle cause e oltretutto si vorrebbe dividere le carriere dei magistrati giudicanti e dell’accuso,
riforma contrastata dalla magistratura;
- Le regioni hanno sempre preso più piede in un ottica di decentramento dei poteri, anche con enti
come comuni e regioni;
- Le pubbliche amministrazioni sono in continua mutazione e sempre più al servizio del cittadino.
Da molti però sono stati trovati elementi di debolezza nella costituzione ad esempio i cittadini
hanno carenza nelle loro aspettative di servizi , come dicevamo nella lentezza della magistratura e
inoltre anche se negli ultimi anni arriva il tardivo consolidarsi di un sistema bipolare.
La costituzione e i tentativi di riformarla
Fino alla fine degli anni 70 ovviamente ai partiti, che avevano fatto anche parte della costituente,
non conveniva modificare in alcun modo la costituzione. Ma nella seconda metà degli anni 70 la
crisi istituzionale si faceva sentire e per questo motivo il partito socialista si fece portare di riforme
costituzionali. Dal 1979 il tema non è più uscito dal parlamento e dal dibattito. Però ci sono
difficoltà nel procedere ad una revisione organica della costituzione. Mai ci sono stati molti
consensi ad un ipotesi del genere, ci siamo limitati alla revisione della parte II. È sempre stata forte
l'idea che ogni revisione dovesse essere accompagnata da una larga maggioranza ma in realtà
l’articolo 138 della costituzione ci parla della più piccola maggioranza qualificata, ovvero la metà
più uno dei componenti del parlamento. Questo ha portato ad attribuire ad ogni partito politico
anche piccolo un vero potere di veto e mettendo in crisi qualsiasi riforma, ponendo tutti le loro
esigenze. Nel 2001 alla vigilia delle elezioni venne approvata la riforma del titolo V dal centro
sinistra e poi venne chiesto il referendum costituzionale che bocciò la riforma. Poi vinse il centro
destra che portò avanti una più grossa riforma che toccava 80 articoli della costituzione. Andò a
modificare la forma di governo, rafforzò il ruolo del presidente del consiglio e il senato avrebbe
partecipato alla forma legislativa in modo più limitato. Inoltre si ridusse la figura del presidente
della repubblica a garante della costituzione. Il senato venne nominalmente definito federale
sarebbe stato a suffragio universale ma accentuando la base regionale e sarebbero state ridate allo
stato alcune riforme concorrenti ( articolo 117 ). La campagna referendaria confermò il no e questa
riforma venne abrogata. Come critica diciamo :
- è urgente differenziare le due camere magari dando al Senato una rappresentanza più locale con
regioni etc. Quindi è necessario cancellare il rapporto di fiducia che c’è tra senato e governo;
- è importante dare più poteri al presidente del consiglio per riuscire a far tenere meglio la
compagine governativa ed è importante dare anche un riconoscimento costituzionale
all’opposizione ;
- Fare una modifica all’articolo 117 in modo equilibrato e non stravolgendo il tutto, basandosi
sull’esperienza giuridica di questi anni.
Nelle commissioni si lavorava anche a norme che disciplinino meglio i rapporti fra ordinamento
italiano e UE, norme del titolo sulla magistratura e piuttosto impossibile fare cambiamenti sulla
parte I che riguarda i diritti e che in realtà servirebbe per concedere diritti, i nuovi diritti. Nella
legislatura Prodi qualche passo in avanti si era fatto, ma poi è caduto il governo. Con il nuovo
governo sembrerebbe abbandonata l’idea di riusare l’articolo 138 ma di fare una riforma sulla parte
II più allargata ai voti possibili. Il dibattito sulla riforma elettorale è sempre acceso e c’è chi non
vuole modificarlo per far avanzare il bipolarismo e c’è chi invece vuole modificarlo e inserire il
sistema tedesco.
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