Norme giuridiche ed ordinamento giuridico Qualche precisazione concettuale preliminare La Costituzione (legge fondamentale) contiene un complesso di norme giuridiche • La Costituzione – che definisce i tratti essenziali dell’ordinamento giuridico italiano (del sistema del diritto pubblico italiano) - contiene “norme giuridiche” (non è un mero “manifesto” di principi, una proclamazione astratta e priva di efficacia : v. il caso della Carta di Nizza prima del Trattato di Lisbona) Le “norme giuridiche” Regole volte ad assicurare la pacifica convivenza all’interno della comunità nella quale vengono poste Regole “di condotta”: - Regole “sociali” - Regole “morali e/o religiose” - Regole “giuridiche” le regole sociali • al saluto si deve rispondere.. • ma anche .. • rispettare la coda al supermercato, le code in generale • non tenere la musica troppo alta ad orari impossibili • arrivare in orario ad appuntamenti, scuola, lavoro Le regole morali e/o religiose • santificare le feste… ma anche • non uccidere • non rendere falsa testimonianza • cedere il posto ad un anziano sul tram le regole giuridiche • non uccidere • non rendere falsa testimonianza I caratteri differenziali delle norme giuridiche • Esteriorità (solo per le norme giuridiche?) • Coercibilità e sanzione • (sulla previsione di una conseguenza sfavorevole) • Bilateralità o plurilateralità (e i doveri ? E i diritti assoluti ?) • Effettività • Può essere requisito di giuridicità la mancata media osservanza ? • Generalità ed astrattezza • la ripetibilità e l’impersonalità Dalla norma giuridica all’ordinamento giuridico • Le norme giuridiche sono soltanto quelle che lo stesso ordinamento giuridico riconosce come tali • L’ordinamento giuridico come “insieme di norme giuridiche” che organizzano una società o un corpo sociale in vista del perseguimento dei fini del medesimo corpo sociale La pluralità degli ordinamenti giuridici • La pluralità degli insiemi di norme in cui siamo immersi (es.: cittadini italiani, cittadini europei, fedeli di una religione, appartenenti ad una società sportiva etc.) • La questione dei rapporti fra gli ordinamenti giuridici Le possibili relazioni fra un ordinamento ed altro ordinamento separato • 1) l’ordinamento riconosce l’ordinamento separato come tale (altro da sé) v. artt. 7, 10 e 117 Cost.; • 2) l’ordinamento riconosce l’ordinamento diverso come soggetto di diritto v. artt. 18, 49 Cost.; • 3) l’ordinamento ignora il diverso ordinamento l’ordinamento(statale) riconosce l’ordinamento separato come tale (altro da sé) • Es.: - art.7 Cost. (Stato e Chiesa cattolica); - art.117 Cost. (Stato ed ordinamento comunitario); - Art. 10 Cost. (Stato ed ordinamento internazionale). l’ordinamento (statale) riconosce l’altro ordinamento come soggetto di diritto (titolare di una sfera di autonomia) • Es.: - il caso del partito politico, dotato di autonomia (art.49 Cost.) (lo statuto, i requisiti per le candidature; le cd “primarie”; il caso delle “espulsioni”) - Il caso di un’associazione sportiva (art. 18 Cost.) (il caso della federazione italiana gioco calcio) - Quali i limiti? l’ordinamento (statale) ignora il diverso ordinamento o confligge con esso Es.: • un ordinamento malavitoso (in margine,la questione della mafia : è un ordinamento giuridico?) Tipologie di rapporti fra ordinamenti A) Derivazione principio di prevalenza • (fra ordinamento “originario” ed ordinamento “derivato”: es. Stato e Regione) B) Coordinazione tecnica del “rinvio” • (fra ordinamenti “originari”: es. gli Stati; art.10 Cost.) C) Opposizione • (fra ordinamenti originari)