Norme giuridiche ed ordinamento giuridico

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Norme giuridiche ed
ordinamento giuridico
Qualche precisazione
concettuale preliminare
La Costituzione (legge fondamentale) contiene un
complesso di norme giuridiche
• La Costituzione – che definisce i tratti
essenziali dell’ordinamento giuridico
italiano (del sistema del diritto
pubblico italiano) - contiene “norme
giuridiche” (non è un mero “manifesto”
di principi, una proclamazione astratta
e priva di efficacia : v. il caso della
Carta di Nizza prima del Trattato di
Lisbona)
Le “norme giuridiche”
Regole volte ad assicurare la pacifica
convivenza all’interno della comunità
nella quale vengono poste
Regole “di condotta”:
- Regole “sociali”
- Regole “morali e/o religiose”
- Regole “giuridiche”
le regole sociali
• al saluto si deve rispondere..
• ma anche ..
• rispettare la coda al supermercato, le code in
generale
• non tenere la musica troppo alta ad orari
impossibili
• arrivare in orario ad appuntamenti, scuola,
lavoro
Le regole morali e/o religiose
• santificare le feste…
ma anche
• non uccidere
• non rendere falsa testimonianza
• cedere il posto ad un anziano sul tram
le regole giuridiche
• non uccidere
• non rendere falsa testimonianza
I caratteri differenziali delle norme
giuridiche
•
Esteriorità (solo per le norme giuridiche?)
• Coercibilità e sanzione
• (sulla previsione di una conseguenza sfavorevole)
• Bilateralità o plurilateralità (e i doveri ? E i diritti assoluti ?)
•
Effettività
• Può essere requisito di giuridicità la mancata media
osservanza ?
• Generalità ed astrattezza
• la ripetibilità e l’impersonalità
Dalla norma giuridica
all’ordinamento giuridico
• Le norme giuridiche sono soltanto quelle che
lo stesso ordinamento giuridico riconosce
come tali
• L’ordinamento giuridico come “insieme di
norme giuridiche” che organizzano una
società o un corpo sociale in vista del
perseguimento dei fini del medesimo corpo
sociale
La pluralità degli ordinamenti
giuridici
• La pluralità degli insiemi di norme in cui
siamo immersi (es.: cittadini italiani, cittadini
europei, fedeli di una religione, appartenenti
ad una società sportiva etc.)
• La questione dei rapporti fra gli ordinamenti
giuridici
Le possibili relazioni fra un ordinamento
ed altro ordinamento separato
• 1) l’ordinamento riconosce
l’ordinamento separato come tale (altro
da sé) v. artt. 7, 10 e 117 Cost.;
• 2) l’ordinamento riconosce
l’ordinamento diverso come soggetto
di diritto v. artt. 18, 49 Cost.;
• 3) l’ordinamento ignora il diverso
ordinamento
l’ordinamento(statale) riconosce
l’ordinamento separato come tale (altro
da sé)
• Es.:
- art.7 Cost. (Stato e Chiesa cattolica);
- art.117 Cost. (Stato ed
ordinamento comunitario);
- Art. 10 Cost. (Stato ed
ordinamento internazionale).
l’ordinamento (statale) riconosce l’altro
ordinamento come soggetto di diritto (titolare
di una sfera di autonomia)
• Es.:
- il caso del partito politico, dotato di
autonomia (art.49 Cost.) (lo statuto, i
requisiti per le candidature; le cd
“primarie”; il caso delle “espulsioni”)
- Il caso di un’associazione sportiva (art.
18 Cost.) (il caso della federazione
italiana gioco calcio)
- Quali i limiti?
l’ordinamento (statale) ignora il diverso
ordinamento o confligge con esso
Es.:
• un ordinamento malavitoso (in
margine,la questione della mafia : è un
ordinamento giuridico?)
Tipologie di rapporti fra ordinamenti
A) Derivazione
principio di prevalenza
•
(fra ordinamento “originario” ed ordinamento
“derivato”: es. Stato e Regione)
B) Coordinazione
tecnica del “rinvio”
•
(fra ordinamenti “originari”: es. gli Stati; art.10
Cost.)
C) Opposizione
•
(fra ordinamenti originari)
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