Diapositiva 1 - Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale

annuncio pubblicitario
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
lavoro che cambia
lavoro che manca
l’impegno dei cristiani in Sicilia per una
rinnovata cultura del lavoro e della solidarietà
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale
Consiglio Regionale della Sicilia
BELVEDERE DI SIRACUSA
25-27 aprile 2003
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
COME CAMBIA IL LAVORO
L’evoluzione
del quadro normativo
in Italia
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
COME CAMBIA IL
DIRITTO DEL LAVORO
1. Il diritto del lavoro costituisce un barometro sensibile delle
dinamiche sociali; presenta una tipica formazione stratificata ed
alluvionale
2. Il diritto del lavoro è caratterizzato da un sistema di produzione
particolarmente complesso derivante dall’intreccio tra fonti
autonome (contratto collettivo) e fonti eteronome (legge) e dalla
diversa rilevanza assegnata alla dimensione dell’interesse
individuale e di quello collettivo
3. Il diritto del lavoro esprime ed è il risultato dell’interferenza
coevolutiva tra fonti nazionali, fonti regionali e fonti comunitarie
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
COME CAMBIA IL
DIRITTO DEL LAVORO
FONTI
CHI STABILISCE LE
REGOLE DEL GIOCO
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
COME CAMBIA IL
DIRITTO DEL LAVORO
NORME
QUALI REGOLE DEL
GIOCO
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
COME CAMBIA IL
DIRITTO DEL LAVORO
INDIVIDUALE
UNIONE
AUTONOMIA
FONTI
ETERONOMIA
COLLETTIVA
STATO
REGIONE
DALL’ASSETTO FORMALE DEL SISTEMA
ALL’ASSETTO REALE DEGLI INTERESSI
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
COME CAMBIA IL
DIRITTO DEL LAVORO
FONTI
INDIVIDUALIZZAZIONE
DECENTRAMENTO
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
Rigidità legislativa come limite
alla innovazione competitiva
CONTRATTO INDIVIDUALE
CONTRATTO COLLETTIVO
La contrattazione collettiva non è
in grado di rispecchiare la
pluralità delle soggettività
professionali e la diversità
competitiva dei territori
L’individuo lavoratore è
considerato minorenne,
incapace di disporre
LEGGE
Il sistema assicura sicurezza ma
non flessibilità
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO
CODICE CIVILE ART. 2097
LEGGE 18 APRILE 1962 N. 230
LEGGE 3 FEBBRAIO 1978 N. 18
LEGGE 28 FEBBRAIO 1987 N. 56
D.LG. 6 SETTEMBRE 2001 N. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE
relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces )
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO
LEGGE
AMMINISTRAZIONE
CONTRATTO COLLETTIVO
AUTONOMIA INDIVIDUALE
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
CONTRATTO
A TEMPO DETERMINATO
Art. 1, comma 1, d.lg. 6 settembre 2001 n. 368
“E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata
del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo”
1. DISCONTINUITA’ NEL SISTEMA: la concretizzazione della
previsione legale è affidata alla valutazione discrezionale dei
contraenti individuali
2. INDIVIDUALISMO PROCEDURALE: esclusione di qualunque
ruolo sindacale nella individuazione delle cause legittimanti
l’apposizione del termine
3. GOVERNO TOGATO DELLA FLESSIBILITÀ: dal controllo ex
ante del sindacato al controllo ex post del giudice
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
LEGGE 14 FEBBRAIO 2003 N. 30
ART. 3
delega al Governo in materia di riforma della disciplina
del lavoro a tempo parziale
1. agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a
tempo parziale ... anche sulla base del consenso del lavoratore
interessato in carenza dei contratti collettivi … e comunque a
fronte di una maggiorazione retributiva
2. agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare …
nei casi e secondo modalità previste da contratti collettivi …
anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in
carenza dei predetti contratti collettivi
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO
DAL CONTRATTO COLLETTIVO
DI RIALLINEAMENTO
ALLA DICHIARAZIONE
DI EMERSIONE
AL PIANO INDIVIDUALE
DI EMERSIONE
DALL’EMERSIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
UNDECLARED
ALL’EMERSIONE DEL REDDITO DA LAVORO
NON DICHIARATO
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
REGOLE UNIFORMI
PER MERCATI DIFFORMI ?
Come assicurare
la differenziazione
impedendo
la frantumazione?
Federalismo
Sussidiarietà
Solidarietà
Eguaglianza
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
SISTEMA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Funzione di tutela minimale affidata al contratto di
primo livello o nazionale
Funzione integrativa sul versante normativo (e
redistributiva su quello economico) del contratto di
secondo livello o aziendale
FUGA DAL SISTEMA CONTRATTUALE
ed in particolare dal livello nazionale
troppo oneroso sul piano economico
o troppo rigido su quello normativo
SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE
DI ESPERIENZE TERRITORIALI
DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE
(DIALOGO SOCIALE LOCALE)
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE
DI ESPERIENZE TERRITORIALI
DI CONTRATTAZIONE, CONCERTAZIONE E DIALOGO SOCIALE
SEO - STRATEGIA EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO
EUROPEO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E AL COMITATO DELLE REGIONI
IL FUTURO DELLA STRATEGIA EUROPEA PER L’OCCUPAZIONE (SEO)
“UNA STRATEGIA PER IL PIENO IMPIEGO
E POSTI DI LAVORO MIGLIORI PER TUTTI”
COM(2003)6DEF
2.3.2. Nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali, sarebbe opportuno
invitare gli Stati membri a edificare le proprie politiche dell’occupazione sulla
base di una forte cooperazione con le parti sociali a tutti i livelli, dalla fase
della concezione delle politiche a quelle di attuazione, rendicontazione e
valutazione;
2.3.3. Gli Stati dovrebbero far partecipare attivamente tutti i soggetti (compresa
la società civile), e gli appropriati livelli politici e amministrativi dovrebbero
essere
incoraggiati e sostenuti nell’elaborazione e attuazione di strategie
nazionali. Vanno altresì incoraggiate strategie per l’occupazione basate sulla
cooperazione a livello locale e regionale.
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
“The Added Value of an 'Open Method of Co-ordination'
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_strategy/index_en.htm
The EES initiated a new working method at EU level, which was to become known as the 'open method of coordination'. It is based on five key principles: subsidiarity, convergence, management by objectives, country
surveillance and an integrated approach.
- Subsidiarity:
The method establishes an equilibrium between European Union level co-ordination in the definition of common
objectives and outcomes, and Member States' responsibilities in deciding the detailed content of action. The definition of the means and
conditions under which programmes and policies are implemented is left to a large extent to individual Member States, who are responsible for
their employment policy under the EU Treaty.
- Convergence:
The strategy strives to achieve commonly agreed employment outcomes through concerted action, where each Member
State contributes towards raising the European average performance. This principle has been made more concrete by the Lisbon European
Council and following Councils where full employment was confirmed as an overarching goal of the Union and tangible targets were set for
the Union as a whole.
- Management by objectives:
The success of the strategy relies on the use of quantified measurements, targets and benchmarks, to
allow for a proper monitoring and evaluation of progress. These objectives are based on shared values among the Member States and cover
issues which are felt to be of common concern. Progress towards these objectives are defined either in terms of quantitative or qualitative
indicators. Through the use of targets and indicators, the results of policies are made transparent and therefore open to public scrutiny.
- Country surveillance:
The annual reporting leads to the evaluation and comparison of progress made and to the identification of
possible best practice among Member States. This creates peer pressure to improve the quality and effectiveness of policy. Exchange of
experiences and peer pressure are meant to steer policy debate and enhance the effectiveness of policies.
-Integrated approach:
The Employment Guidelines are by no means restricted to active labour market policies but extend to social,
educational, tax, enterprise and regional policies. Structural reforms cannot be obtained through isolated and dispersed actions or
measures, but require consistent and concerted action over a wide range of policies and measures. These measures need to be tailor made to
address diverse needs and conditions. This means that the 'Luxembourg process' is not 'owned' by the Ministries of Labour and
Employment, but calls for comprehensive employment policies committing Governments as a whole, as well as a wide range of
stakeholders
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
QUALE RELAZIONE CON IL
SISTEMA CONTRATTUALE GIA’ ESISTENTE?
SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE
DI ESPERIENZE TERRITORIALI
DI CONTRATTAZIONE, CONCERTAZIONE E DIALOGO SOCIALE
CHI RAPPRESENTA CHI
E PER COSA?
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
RIFORMA COSTITUZIONALE
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
Art. 117
COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA
COMPETENZA CONCORRENTE
COMPETENZA REGIONALE GENERALE
CHI E’ COMPETENTE
A DETTARE REGOLE IN MATERIA
DI DIRITTO DEL LAVORO ?
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
RIFORMA COSTITUZIONALE
Art. 117
COMMA 2: COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA
lett. e) tutela della concorrenza
lett. l) ordinamento civile e penale
lett. m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale
lett. o) previdenza sociale
COMMA 3: COMPETENZA CONCORRENTE
tutela e sicurezza del lavoro
previdenza complementare ed integrativa
COMMA 4: COMPETENZA REGIONALE
“spetta alle regioni la potesta’ legislativa in riferimento ad ogni materia
non espressamente riservata alla legislazione dello stato”
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
11 APRILE 2003
ART. 117, COMMA 2: COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA
lett. g) ordinamento civile e penale
lett. m) norme generali sulla tutela della salute; tutela del lavoro e
previdenza sociale
lett. n) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
lett. r) tutela della concorrenza
ART. 117, COMMA 3: COMPETENZA REGIONALE ESCLUSIVA
Nel rispetto dell’interesse nazionale e dei vincoli derivanti dagli obblighi
internazionali e comunitari, le Regioni esercitano la potestà legislativa
esclusiva nelle seguenti materie:
e) istruzione e formazione professionali
r) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
COME CAMBIANO LE
FONTI DI DISCIPLINA
DEL DIRITTO DEL LAVORO
1. Tendenziale orientamento del legislatore nazionale verso
una più accentuata valorizzazione della volontà individuale
delle parti contraenti e verso una riconduzione del
contratto di lavoro al diritto comune dei contratti
2. Tendenziale orientamento delle parti sociali verso una più
diffusa sperimentazione nei mercati locali del lavoro di
prassi negoziali di dialogo sociale locale (ancora prive di
una solida efficacia giuridica)
3. Tendenziale orientamento del legislatore comunitario
verso la definizione partecipata di una strategia locale per
l’occupazione
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
DIRITTO DEL LAVORO
DIRITTO MIMETICO
orientato agli effetti
DIRITTO ANTAGONISTA
orientato ai principi
DIRITTO MITE
assicurare condizioni adeguate per un leale
confronto tra i valori e gli interessi in gioco
nell’ambito delle garanzie offerte da un
principio di sussidiarietà
pertinentemente inteso
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
COME CAMBIA IL
DIRITTO DEL LAVORO
DALLE FONTI ALLE NORME
DA CHI PONE LE REGOLE
A QUALI REGOLE
1. TIPOLOGIE CONTRATTUALI
2. SERVIZI PER L’IMPIEGO
3. RAPPORTO DI LAVORO
4. GARANZIA DEI DIRITTI
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
Frantumanzione del modello
contrattuale consolidato di
lavoro subordinato
a tempo indeterminato
LEGGE 14 FEBBRAIO 2003 N. 30
Art. 1 Delega al governo in materia di
intermediazione e interposizione
privata nella somministrazione di
lavoro
Art. 2 Delega al governo in materia di
riordino
dei
contratti
di
formazione e di tirocinio
Art. 3 Delega al governo in materia di
riforma della disciplina del lavoro
a tempo parziale
Art. 4 Delega al governo in materia di
disciplina delle tipologie di lavoro
a
chiamata,
temporaneo,
coordinato
e
continuativo,
occasionale, accessorio e a
prestazioni ripartite
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
ART. 4 LEGGE 14 FEBBRAIO 2003 N. 30
1. Contratto di lavoro per prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente: indennità di disponibilità; eventuale non obbligatorietà
della risposta (senza indennità, ma con “diritto di godere di una
retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto”); soggetti
con meno di 25 anni o lavoratori con più di 45 anni
2. Lavoro temporaneo tramite agenzia esteso al settore agricolo
3. Collaborazioni coordinate e continuative: previsione di atto scritto,
con durata della collaborazione, riconducibilità ad uno o più progetti o
programmi di lavoro o fasi di esso, lavoro prevalentemente proprio
senza vincolo di subordinazione, indicazione di un corrispettivo
proporzionale; previsione di tutele fondamentali apresidio della
dignità e della sicurezza dei collaboratori (maternità, malattia,
infortunio, sicurezza sui luoghi di lavoro)
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
ART. 4 LEGGE 14 FEBBRAIO 2003 N. 30
4. Rapporti di lavoro meramente occasionali: durata complessiva non
superiore a 30 giorni, salvo che il compenso complessivo sia superiore
a € 5.000
5. Contratto per prestazioni di lavoro occasionale e accessorio erogate da
disoccupati o fasce deboli “regolarizzabili attraverso la tecnica dei
buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa”
6. Contratto di lavoro con prestazioni ripartite fra due o più lavoratori
7. Prestazioni rese a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale
senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di
esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle attività agricole
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
Decentramento e
privatizzazione dei
servizi per l’impiego
LEGGE 14 FEBBRAIO 2003 N. 30
Art. 1 Delega al governo per la
revisione della disciplina dei
servizi pubblici e privati per
l’impiego
Art. 8 Delega al governo per la
razionalizzazione delle funzioni
ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
Flessibilità delle regole di
disciplina del
rapporto di lavoro
Mansioni: accorpamento ed arricchimento
riduzione della scala gerarchica …
delle
mansioni;
Retribuzione: schemi di retribuzione variabile; partecipazione
azionaria …
Orario: multiperiodale, flexitime, part-time, job sharing, week
end…
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
Legge 1 marzo 2002 n. 39 - Art. 22
(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/104/CE in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del
personale di volo nell'aviazione civile).
1. Il Governo e' delegato ad emanare … norme per l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio, del 21
giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE
del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di
lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.
2. L'attuazione delle direttive sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recezione dei criteri di
attuazione di cui all'avviso comune sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997; b) riconoscimento
degli effetti dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della
direttiva.
3. Il Governo … potra' apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in
materia di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 novembre 1998, n. 409, in materia di lavoro straordinario, nonche' alle singole discipline vigenti per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, con particolare riferimento al commercio, turismo,
pubblici esercizi ed agricoltura.
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
Art. 36 Costituzione
“La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge”
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, DA ADOTTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA
LEGGE N. 39 DEL 2002, PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 93/104/CE IN MATERIA DI
ORARIO DI LAVORO, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA N. 2000/34/CE
Art. 4 Durata massima dell'orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le
quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata
con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. l contratti collettivi nazionali di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei
mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del
lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
Quale garanzia per i diritti ?
Processo del lavoro e forme alternative di
composizione dei conflitti: crisi della giustizia o crisi
del rito ?
Tutela reintegratoria e tutela ripristinatoria: art. 18 Stat.
Lav. ed oltre; effettività dei diritti o monetizzazione
della tutela?
Antonio Viscomi
Facoltà di Giurisprudenza
Università di Catanzaro «Magna Græcia»
SPUNTI PER UNA CONCLUSIONE
La destrutturazione del lavoro non comporta una necessaria
destrutturazione del diritto del lavoro
Non meno regole ma regole migliori
Un diritto del lavoro “mite” per integrare Sussidiarietà,
Solidarietà ed Efficienza
Equilibrio tra flessibilità e sicurezza: more jobs, better jobs
Scarica