L.R. 20 giugno 1980, n. 63 (1). Interventi provvisori per il proseguimento dei corsi di orientamento musicale. Art. 1 Fino all’emanazione di una organica disciplina in materia, la Regione assicura il proseguimento delle attività pluriennali, da portare a compimento, relative a corsi di orientamento musicale, in atto nell’anno scolastico 1977/78 ed autorizzate dalle competenti autorità scolastiche. Art. 2 Il finanziamento regionale, di cui al successivo articolo 5, viene determinato nella misura fissa di lire 2.700.000 per ciascun corso, la cui durata resta fissata in sei mesi per dodici ore e mezza settimanali distribuite in almeno tre giorni. Art. 3 Al fine di ottenere il finanziamento previsto dal precedente articolo, i comuni devono presentare alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, i programmi che intendono realizzare nell’anno successivo. Tali programmi devono contenere l’indicazione della durata e dei contenuti delle attività corsuali che si intende proseguire ed esaurire. I programmi devono, altresì, indicare la durata ed i contenuti dei corsi proposti al Comune da enti o organismi pubblici o privati che intendono proseguire e completare le attività corsuali pluriennali da essi gestite nello anno scolastico 1977/78. Art. 4 La Giunta regionale esaminati i programmi presentati dai comuni ai sensi dell’articolo precedente provvede entro il 30 novembre di ogni anno, ad assegnare ai comuni i relativi finanziamenti previsti dall’articolo 2 della presente legge. Art. 5 Nella prima applicazione della presente legge i comuni presentano i programmi, di cui al precedente art. 3, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge. La Giunta regionale provvede ad assegnare i finanziamenti di cui all’art. 4 entro i successivi 60 giorni. Art. 6 All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato, per l’anno 1980, in lire 150.000.000, si provvede con i fondi stanziati sul cap. 527 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1980. Per gli anni successivi al 1980, al relativo onere si provvede con i fondi stanziati sui corrispondenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci. Art. 7 La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (1) Pubblicata nel BURA 21 luglio 1980, n. 36.