LA GIUNTA COMUNALE Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento; Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata; Visto l’art. 48 del D. Lgs 267/00; Con voto unanime espresso nelle forme e nei modi di legge; DELIBERA 1) di resistere al ricorso proposto dinanzi al TAR Abruzzo sez. Pescara da Ruscitti Marcella contro il Comune di Pescara e nei confronti del Condominio “Il Quadrifoglio” di Via Paolucci n. 2 in persona del suo amministratore, per A) l’annullamento dell’ordinanza n. 592 del 7.7.2009 (prot. n. 95988) del Sindaco p.t. del Comune di Pescara, notificata il 15.7.2009, con la quale è stata dichiarata l’inagibilità del locale commerciale sito a Pescara in Via Paolucci n. 3/5, meglio contraddistinto in Catasto fabbricati al foglio 22, part. 205 sub 14), di proprietà della ricorrente Ruscitti Marcella, sino a quando non saranno eseguite le opere per la messa in sicurezza, ordinando altresì:1) la nomina di un tecnico abilitato; 2) di eseguire i lavori per la messa in sicurezza; 3) di inviare una perizia giurata che attesti l’eliminazione di ogni fonte di pericolo; B) l’annullamento altresì di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale ed in particolare l’ordinanza n. 418 del 19.6.2009, notificata il 8.7.2009, con la quale il Dirigente del Settore Servizi Diretti alla Persona del Comune di Pescara,ordinava all’odierna ricorrente di adottare, entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza, “tutti i provvedimenti tecnici necessari ad impedire qualsiasi infiltrazione di acqua all’interno dei propri locali, al fine di eliminare ogni possibile causa di antigienicità ed insalubrità, dandone immediata comunicazione al Sindaco di Pescara, alla Polizia Municipale ed alla locale ASL”, ed ivi compreso anche il fonogramma 212/09 del 21.4.2009 dei VVFF di Pescara e la relazione della Azienda ASL di Pescara, Dipartimento di Prevenzione, Ufficio Epidemiologia e Sanità Pubblica del 27.5.2009; 2) di affidare la rappresentanza e la difesa dell’Ente all’avv. Paola Di Marco dell’Avvocatura Comunale; 3) di rinviare a successivo provvedimento e cioè a definizione del procedimento giudiziario l’impegno dell’eventuale spesa al momento non quantificabile; Indi LA GIUNTA COMUNALE Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso dichiara la presente immediatamente eseguibile. RELAZIONE Allegato alla deliberazione n. del La sig.ra Ruscitti Marcella, con atto notificato in data 29.10.2009 ha proposto ricorso dinanzi al TAR Abruzzo sez. Pescara, contro il Comune di Pescara e nei confronti del Condominio “Il Quadrifoglio” di Via Paolucci n. 3, in persona del suo amministratore p.t. per A) l’annullamento dell’ordinanza n. 592 del 7.7.2009 (prot. n. 95988) del Sindaco p.t. del Comune di Pescara, notificata il 15.7.2009, con la quale è stata dichiarata l’inagibilità del locale commerciale sito a Pescara in Via Paolucci n. 3/5, meglio contraddistinto in Catasto fabbricati al foglio 22, part. 205 sub 14), di proprietà della ricorrente Ruscitti Marcella, sino a quando non saranno eseguite le opere per la messa in sicurezza, ordinando altresì:1) la nomina di un tecnico abilitato; 2) di eseguire i lavori per la messa in sicurezza; 3) di inviare una perizia giurata che attesti l’eliminazione di ogni fonte di pericolo; B) l’annullamento altresì di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale ed in particolare l’ordinanza n. 418 del 19.6.2009, notificata il 8.7.2009, con la quale il Dirigente del Settore Servizi Diretti alla Persona del Comune di Pescara,ordinava all’odierna ricorrente di adottare, entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza, “tutti i provvedimenti tecnici necessari ad impedire qualsiasi infiltrazione di acqua all’interno dei propri locali, al fine di eliminare ogni possibile causa di antigienicità ed insalubrità, dandone immediata comunicazione al Sindaco di Pescara, alla Polizia Municipale ed alla locale ASL”, ed ivi compreso anche il fonogramma 212/09 del 21.4.2009 dei VVFF di Pescara e la relazione della Azienda ASL di Pescara, Dipartimento di Prevenzione, Ufficio Epidemiologia e Sanità Pubblica del 27.5.2009. Parte ricorrente riferisce di essere proprietaria di un locale commerciale sito in Via Paolucci n. 3/5 suddiviso in più destinazioni d’uso in A) reception-attesa; B) palestra di riabilitazione; C) due bagni suddivisi per sesso; D) locale riservato al personale; E) n. 4 stanze adibite a trattamenti fisioterapici. La sig.ra Ruscitti, deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati relativamente alla dichiarata inagibilità del locale commerciale di proprietà dell’odierna ricorrente per i seguenti motivi: 1) Violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 241/90 e dei principi fondamentali del giusto procedimento. Mancata comunicazione della conclusione del procedimento, Carenza di motivazione. 2) Eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto assoluto di motivazione e travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta. Per quanto sopra, la ricorrente chiede all’Ecc.mo TAR adito di sospendere ed annullare l’ordinanza n. 592/09 del 7.7.2009 (prot. n. 95988) del Sindaco p.t. del Comune di Pescara; annullare, altresì ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale ed in particolare l’ordinanza n. 418 del 19.06.2009 notificata il 8.7.2009; condannare, inoltre, il Comune di Pescara al risarcimento del danno patito dalla ricorrente Ruscitti, a causa dell’emanato provvedimento di inagibilità e della consequenziale impossibilità materiale di utilizzo del locale commerciale dichiarato inagibile, da rimettersi, per la sua quantificazione, all’equo apprezzamento dell’Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito, tenendo conto delle caratteristiche dell’immobile, della sua ubicazione e del suo valore commerciale, a far data dalla dichiarazione d’inagibilità di cui all’ordinanza sindacale n. 592 del 7.7.2009 e sino a quando quest’ultimo non sarà revocato; con ogni pronuncia consequenziale anche in ordine alle spese di lite. Si richiede altresì, se del caso e se ritenuto necessario ai fini del decidere, di disporre C.T.U. al fine di verificare lo stato dei luoghi. Il ricorso appare privo di fondamento per cui si rende opportuno opporre resistenza ed affidare la rappresentanza e la difesa dell’Ente all’avv. Paola Di Marco dell’Avvocatura Comunale. Pescara 10.11.2009