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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 12#LR-ER-2013-12#
DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI E DI RIORDINO DELLE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI
SOCIALI E SOCIO-SANITARI. MISURE DI SVILUPPO E NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI
AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Bollettino Ufficiale n. 211 del 26 luglio 2013
INDICE
Art. 1 - Riordino delle forme di gestione in ambito distrettuale
Art. 2 - Unificazione delle Aziende di servizi alla persona
Art. 3 - Disposizioni applicabili alle Aziende pubbliche di servizi alla persona
Art. 4 - Semplificazione degli organi di governo delle Aziende
Art. 5 - Patrimonio delle Aziende
Art. 6 - Ulteriori forme pubbliche di gestione
Art. 7 - Deroghe
Art. 8 - Programmi per il riordino delle forme di gestione
Art. 9 - Sistema di incentivazione, verifica e valutazione
Art. 10 - Disposizioni di coordinamento e di adeguamento della normativa vigente
Art. 1
Riordino delle forme di gestione in ambito distrettuale
1. Gli ambiti distrettuali, definiti secondo le modalità dell'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il
riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali
sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), e per le finalità di cui alla legge regionale 12 m arzo
2003 n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali), costituiscono le circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercit ano, nelle forme e
con gli strumenti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione regionale, le funzioni di regolazione,
programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.
2. Nel rispetto della normativa vigente e dei principi della razionalizzazione amministrativa e del contenimento della spesa
pubblica, al fine di superare il frazionamento nella gestione e nell'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari sulla base di
criteri di adeguatezza, in ogni ambito distrettuale, viene individuata, secondo le previsioni della presente legge, un'unica forma
pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari. La programmazione territoriale, sulla base delle peculiarità territoriali e
della complessità dei servizi, può attribuire a tale forma pubblica anche la gestione di servizi educativi.
3. All'individuazione dell'unica forma gestionale si perviene mediante accorpamento degli enti già costituiti in ambito distrettuale
e attraverso l'aggregazione di altre forme giuridiche e strumenti già competenti in materia di servizi alla persona, sulla base di
quanto previsto nell'ambito dei programmi di riorganizzazione di cui all'articolo 8. Gli enti interessati, nell'attuare il percorso di
razionalizzazione ed unificazione di cui al presente articolo, garantiscono adeguatezza gestionale, efficienza ed economicità
alle forme pubbliche di gestione e provvedono alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione dei fattori produttivi, al fine di
pervenire al contenimento dei costi amministrativi ed all'ottimizzazione degli strumenti di gestione.
4. La realizzazione della forma unica di gestione deve prevedere l'ingresso, laddove non già presenti, di tutti gli enti locali o di
loro forme associative ricompresi nell'ambito distrettuale. Alle forme pubbliche di gestione è garantita l'attribuzione di un ruolo
multisettoriale mediante l'assegnazione della unitarietà dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché delle ulteriori attività di cui al
comma 2.
5. Resta fermo l'impianto dell'offerta e degli interventi del sistema locale dei servizi sociali secondo quanto disposto dalla legge
regionale n. 2 del 2003 e dalla normativa di settore.
Art. 2
Unificazione delle Aziende di servizi alla persona
1. Al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 1 e di completare il processo di riordino istituzionale di cui al titolo IV della
legge regionale n. 2 del 2003, gli enti locali e le Unioni di Comuni interessati assicurano l'unificazione delle Aziende pubbliche di
servizi alla persona di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale n. 2 del 2003, di seguito indicate anche come
"ASP", già costituite ed operanti nel medesimo ambito distrettuale.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli enti interessati possono altresì prevedere di addivenire ad un'Azienda
unificata che operi su più ambiti distrettuali, mediante l'aggregazione di ASP costituite nel medesimo territorio provinciale.
3. Le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti
giuridici attivi e passivi, inclusi quelli relativi alla proprietà degli immobili, delle ASP che si unificano.
4. Le procedure di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ASP, non ancora perfezionate alla
data dell'entrata in vigore della presente legge, si effettuano in conformità alle disposizioni del presente articolo o secondo
quanto previsto dall'articolo 6.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale
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Art. 3
Disposizioni applicabili alle Aziende pubbliche di servizi alla persona
1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici non economici locali disciplinati dall'ordinamento regionale e
dei quali gli enti soci, gli enti locali, le Unioni di Comuni e le Aziende sanitarie si avvalgono per la gestione e l'erogazione dei
servizi di cui all'articolo 1, nonché per altre funzioni ed attività previste dallo Statuto dell'ASP.
2. Alle ASP si applicano le norme valevoli per l'organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché le disposizioni statali e regionali in materia di finanza pubblica ed i principi
di contenimento della spesa, tenuto conto della natura giuridica e del ruolo delle ASP come definiti dal presente articolo. Al fine
di assicurare coerenza tra le misure dell'ordinamento statale e le competenze regionali sulla regolamentazione delle forme di
gestione dei servizi sociali, socio-sanitari e educativi, la normativa vigente stabilita in materia di esclusioni dai divieti e dalle
limitazioni nell'assunzione di personale per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali,
educativi, culturali e farmacie e volta a garantirne la continuità dei servizi nello svolgimento del ruolo, si applica anche alle ASP.
Le conseguenti facoltà assunzionali si esercitano prioritariamente in favore delle posizioni addette ai servizi di cui al comma 1,
nonché al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del percorso di accreditamento dei servizi socio-sanitari e il
mantenimento dei requisiti previsti dalle normative di settore, statale e regionale.
3. Le ASP operano nel rispetto delle funzioni di indirizzo, programmazione, committenza e verifica spettanti agli enti locali,
nell'ambito territoriale di riferimento.
4. Nell'ambito delle funzioni di indirizzo e vigilanza loro spettanti, gli enti soci garantiscono, secondo quanto previsto negli atti
statutari e convenzionali, la sostenibilità economico-finanziaria delle ASP e ne assumono la responsabilità esclusiva in caso di
perdite. A tal fine, l'Assemblea dei soci vigila sull'attività della propria ASP garantendo il raggiungimento del pareggio di bilancio
ed il pieno equilibrio tra i costi ed i ricavi derivanti dai corrispettivi dei servizi, dalle rette degli utenti e dalla valo rizzazione degli
strumenti patrimoniali.
5. Al fine di supportare le funzioni spettanti agli enti locali, la Regione esercita in via permanente funzioni di osservatorio e di
monitoraggio, come disciplinate con provvedimento della Giunta adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, sui risultati di
gestione delle ASP, anche in relazione alle finalità statutarie, nonché ai principi e agli obiettivi di cui alla presente legge.
Art. 4
Semplificazione degli organi di governo delle Aziende
1. A decorrere dall'approvazione, da parte della Regione, dei nuovi statuti delle ASP unificate ai sensi dell'articolo 2, cessano i
Consigli di amministrazione in carica nelle Aziende. I nuovi statuti delle ASP prevedono quali organi di governo:
a) l'Assemblea dei soci, composta dai rappresentanti degli enti locali soci o, in luogo di essi, dai rappresentanti delle Unioni di
Comuni laddove operanti nell'ambito di riferimento, nonché dai Sindaci dei Comuni soci non rappresentati nelle forme
associative e dai rappresentanti legali degli altri enti soci, o da loro delegati. L'Assemblea si dota di un Presidente, individuato
tra i suoi componenti. Per la partecipazione all'Assemblea dei soci e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente non sono
previsti compensi o indennità né forme di rimborso, comunque denominate;
b) l'Amministratore unico, che operando nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell'Assemblea, svolge le funzioni
strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell'Azienda già assegnate dalla legislazione vigente al Consiglio di
amministrazione. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea al di fuori del proprio seno ed è scelto tra persone in
possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona;
c) l'organo di revisione contabile composto da soggetti scelti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
2. Le misure di semplificazione dell'assetto di governo delle ASP di cui al comma 1 si applicano altresì alle Aziende non
assoggettate al processo di unificazione, a decorrere dalla prima scadenza del Consiglio di amministrazione o dalla sua
cessazione per altri motivi. A tal fine, le ASP sono tenute a presentare, almeno centoventi giorni prima della scadenza del
Consiglio di amministrazione, la proposta di modifica statutaria coerente con quanto indicato al comma 1. La Regione approva i
nuovi statuti che ridisciplinano l'assetto di governo delle ASP.
3. Le ASP possono prevedere nei loro statuti, in luogo dell'Amministratore unico di cui al presente articolo, la presenza di un
Consiglio di amministrazione, composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci al di fuori del proprio seno ed in
possesso dei requisiti di esperienza, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) articolazione del territorio di competenza dell'ASP su più ambiti distrettuali, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2;
b) necessità di garantire le esigenze di adeguata rappresentanza, in considerazione delle dimensioni territoriali e demografiche
dell'ambito di riferimento dell'ASP, di una pluralità di enti soci.
4. Il direttore è la figura responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi strategici e ad esso competono, nel
rispetto del principio della separazione tra il ruolo di indirizzo politico e le attività di gestione ed amministrazione, tut ti i poteri non
riconducibili alle funzioni di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati che sono riservati all'Assemblea dei soci ed agli altri
organi di governo. Il direttore è nominato, sulla base di quanto definito nello statuto, con atto motivato in relazione alle
caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto, con particolare riguardo a un'adeguata competenza ed
esperienza in materia di servizi alla persona. Più ASP possono avvalersi di un unico direttore in base ad apposita convenzione.
5. La Giunta regionale disciplina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le competenze, la durata del
mandato ed i casi di revoca degli organi delle ASP, e ne definisce, tenuto conto della natura giuridica delle Aziende di cui
all'articolo 3, i limiti concernenti il trattamento economico.
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Art. 5
Patrimonio delle Aziende
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2003, le ASP individuano le modalità di
utilizzazione del proprio patrimonio, in base a principi di conservazione, valorizzazione, uso sociale, trasparenza e redditività
strumentalmente all'esercizio delle finalità perseguite. A tal fine, le ASP, tenendo conto della reale consistenza del patrimonio,
approvano, rendono pubblico e aggiornano annualmente un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del
patrimonio nel quale sono individuati:
a) i beni utilizzati per la realizzazione dei fini statutari ed assistenziali, che comprenda le sedi amministrative ed operative, le
strutture per l'utenza e per la realizzazione di progetti;
b) i beni che, in considerazione delle loro caratteristiche di pregio, di tipo commerciale o in quanto suscettibili di utilizzazione
imprenditoriale o agricola, vengono destinati a reddito in modo da garantire sostegno economico-finanziario alla gestione dei
servizi o al sostegno economico di altre iniziative sociali;
c) i beni immobili che, tenendo conto delle problematiche dell'ambito territoriale di riferimento, sono destinati a bisogni abitativi,
ad attività sociali coerenti con i settori di attività svolti dalle ASP, ad attività svolte da soggetti senza fini di lucro, prevedendone
e distinguendone le tipologie e i relativi canoni di utilizzo;
d) i beni di tipo agricolo, che possano essere destinati a favorire il ricambio generazionale nel settore e ad agevolare
l'imprenditorialità giovanile, o che vengano messi a disposizione di soggetti senza scopo di lucro che svolgano finalità di
recupero sociale ed assistenza di soggetti deboli;
e) il patrimonio storico-artistico e le relative modalità di utilizzazione e conservazione.
2. Nell'ambito del Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo, le ASP programmano gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui alla presente
legge e garantirne l'effettiva utilizzazione secondo le modalità di cui al comma 1.
Art. 6
Ulteriori forme pubbliche di gestione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, gli enti locali possono individuare, in ambito distrettuale, una forma pubblica di
gestione dei servizi sociali e socio-sanitari alternativa a quella dell'ASP, sulla base di motivate ragioni di opportunità e di
economicità, comprovata da specifiche valutazioni economiche. A questo fine, gli enti locali possono anche prevedere che la
gestione sia assunta in via diretta dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21
(Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza).
2. Nei casi previsti al comma 1, gli enti interessati provvedono all'estinzione delle ASP, con particolare riguardo alle situazi oni
nelle quali queste versino in condizioni di dissesto finanziario che non ne consentano la prosecuzione delle attività, o risultino
prive di idonee dimensioni e di attribuzione di adeguate funzioni e compiti gestionali.
Art. 7
Deroghe
1. Al fine di assicurare coerenza tra il riordino istituzionale attuato ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012 e la
razionalizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi di cui alla presente legge, negli ambiti territoriali non coincidenti
con i distretti socio sanitari, gli enti locali possono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, costituire un'unica for ma pubblica
di gestione dell'ambito ottimale. Tale scelta deve essere adeguatamente motivata da ragioni di opportunità e convenienza e
deve consentire di definire i compiti attribuiti all'Unione di Comuni, differenziandoli da quelli eventualmente assegnati all a forma
pubblica di gestione. Restano ferme, in capo al Comitato di distretto, le funzioni di programmazione, regolazione e committenza
definite dalla normativa e dalla programmazione regionale vigente.
Art. 8
Programmi per il riordino delle forme di gestione
1. I processi di riorganizzazione dei servizi sociali, socio-sanitari e delle altre competenze in materia educativa e l'individuazione
dell'unica forma di gestione in ambito distrettuale, da svolgersi secondo la presente legge, sono disciplinati in apposit i
programmi approvati dagli enti interessati con le modalità di cui all'articolo 29, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003. I
programmi possono prevedere che per la realizzazione dell'unica forma pubblica di gestione siano individuati tempi, fasi e
modalità progressive, tenuto conto della complessità delle forme di gestione già presenti e degli obiettivi da raggiungere per
l'accreditamento dei servizi socio-sanitari. I programmi sono trasmessi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
alla Regione, al fine di garantire il supporto ai processi di competenza degli enti locali. Analogamente, gli enti interessati
trasmettono alla Regione i programmi e le valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 7, corredate dalle apposite motivazioni
economiche, gestionali e di altra natura che supportino evidenza nel non addivenire alla concentrazione, in ambito distrettuale,
dei compiti di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari.
2. Nei casi di cui all'articolo 2, nell'ambito dei programmi di riorganizzazione, gli enti interessati trasmettono gli atti necessari per
l'unificazione delle ASP alla Regione, che provvede all'approvazione dei nuovi statuti. La Giunta regionale può definire ulteriori
indicazioni procedurali sullo svolgimento del percorso di unificazione delle Aziende.
3. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, nell'ambito dei programmi di riorganizzazione, gli enti interessati inoltrano altres ì alla
Regione apposita motivata istanza di estinzione delle ASP, corredata da una proposta in merito alla devoluzione del complesso
dei rapporti giuridici attivi e passivi. La Regione valuta la sussistenza dei presupposti e la proposta di estinzione e dispo ne in
merito alla devoluzione dei rapporti giuridici attivi e passivi e del patrimonio in capo agli enti soci od alle forme pubbliche di
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gestione costituite in ambito distrettuale. Il patrimonio è trasferito con vincolo di destinazione al raggiungimento delle finalità e
degli scopi statutari delle ASP estinte. Si applica quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale
2012-2014).
4. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione a tutto il personale assunto a tempo indeterminato in forza all'entrata in vigor e
della presente legge viene garantita la continuità occupazionale ed il mantenimento del trattamento giuridico ed economico del
proprio rapporto di lavoro. Analogamente al personale dipendente assunto a tempo determinato viene garantita la continuità
occupazionale fino alla naturale scadenza del contratto. Situazioni particolari ed eccezionali debbono trovare soluzione
attraverso la contrattazione sindacale decentrata nel rispetto della garanzia occupazionale. Gli eventuali processi di mobili tà e
l'allocazione del personale sono trattati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali in ottemperanza delle norme
contrattuali.
Art. 9
Sistema di incentivazione, verifica e valutazione
1. La Regione, anche nell'ambito dei programmi di riordino di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, prevede meccanismi di
incentivazione economica, in applicazione del Capo IV della legge regionale n. 21 del 2012, nei trasferimenti finanziari in favore
degli ambiti distrettuali ove sia costituita un'unica forma pubblica di gestione. Sono esclusi dal sistema incentivante i casi previsti
dall'articolo 7.
2. La Giunta regionale garantisce funzioni di impulso nei confronti degli enti locali ed esercita attività di monitoraggio sul
raggiungimento degli obiettivi della presente legge, riferendo al Consiglio delle Autonomie locali e all'Assemblea legislativa in
merito alla costituzione delle forme pubbliche di gestione negli ambiti distrettuali e alla realizzazione dei processi di
riorganizzazione di cui alla presente legge.
Art. 10
Disposizioni di coordinamento e di adeguamento della normativa vigente
1. Con uno o più provvedimenti, adottati in attuazione della presente legge, la Giunta regionale fornisce indicazioni di raccordo e
coordinamento tra le nuove disposizioni e la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonché
sulle forme pubbliche di gestione di cui all'articolo 1.
2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 1, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e la Commissione
assembleare competente.
3. In considerazione della necessità di supportare le funzioni spettanti agli enti locali e di promuovere condizioni di equità d i
accesso ai servizi e la loro sostenibilità economica, la Regione, anche avvalendosi delle funzioni permanenti di osservatorio e
monitoraggio sui risultati di gestione delle ASP di cui all'articolo 3, comma 5, provvede al progressivo adeguamento della
normativa e della programmazione regionale in materia di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, in accordo con il sistema
delle autonomie locali.
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