Il prospetto informativo e la responsabilità per informazioni inesatte, di Alessandro Paralupi 1. Introduzione - 2. La giurisprudenza.- 3. La diffidenza della dottrina verso il fatto illecito. 4. La nuova responsabilità civile.- 5. Il prospetto e la nuova responsabilità civile.-- 6..Nesso causale e danno risarcibile.7. L'emittente. 8. Il collocatore.- 9. Gli amministratori. - 10. Il revisore. - 11 La Consob. - 12.Conclusioni. 1. Il recente riconoscimento della Cassazione della la responsabilità della CONSOB a seguito di mancato controllo sui prospetti informativi, ha confermato la possibilità di proporre domande risarcitorie per addebito del danno patrimoniale nei confronti di organismi di controllo. Del resto, come evidenziato dalla Suprema Corte una diversa e difforme soluzione avrebbe avuto l'effetto di sminuire l'autorità attribuita alla CONSOB, equiparandola ad un semplice "ufficio di deposito atti". Non è inoltre possibile ritenere che le informazioni diffuse dai mass media relative ai probabili rischi nei settori oggetto di controllo degli organi di vigilanza siano sufficienti a tutelare gli investitori e soprattutto possano sostituire gli obblighi della Authority di controllo. A maggior ragione queste ultime dovrebbero essere indotte ad operare accurati controlli proprio a seguito delle notizie diffuse dalla stampa. Non c'è dubbio che la pronuncia della Corte di Cassazione sarà di notevole impatto sia sul piano economico sia sul piano del diritto sostanziale. Il diritto riconosciuto ai risparmiatori di agire in via extracontrattuale per i danni subiti a seguito della mancata vigilanza da parte delle autorità a ciò preposte, porterebbe di certo ad un aumento delle azioni giudiziarie a tal fine. Le autorità di controllo in considerazione della loro generale solvibilità, costituirebbero infatti il bersaglio preferito delle domande risarcitorie. La Corte accogliendo la tesi da tempo prospettata in letteratura e anche in giurisprudenza che il danno ingiusto non è solo quello che si produce per violazione del diritto soggettivo; ha, in altre parole, ammesso la riconducibilità nella fattispecie della responsabilità aquilana di qualsiasi lesione della sfera attributiva dell'individuo. Ciò implica la proponibilità della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. qualora sia imputabile a qualsiasi soggetto una condotta positiva od omissiva che abbia causato un sacrificio dell'interesse alla conservazione o all'acquisizione di una situazione di vantaggio. Un ruolo centrale in questo senso va riservato all'ingiustizia del danno percepita come problema della determinazione dell'ambito dei beni ed interessi protetti dalla tutela aquilana. La disciplina della responsabilità per informazioni inesatte contenute nel prospetto informativo rappresenta una preziosa occasione per ripensare e verificare il nostro sistema di responsabilità civile nel suo complesso e nello stesso tempo per testare la tenuta del sistema rispetto a fenomeni normativi nuovi . Le pronunce giurisprudenziali di questi ultimi anni comportano, per la loro portata ideologica, un ripensamento del sistema della responsabilità civile in conformità a spunti ormai omogenei in giurisprudenza e dottrina. Illeicità e secondarietà della responsabilità aquiliana costituiscono il frutto di un pregiudizio che lega il danno allo schema egemonico e paradigmatico della proprietà. L'evoluzione economica, di questi ultimi anni ha tuttavia determinato l'evoluzione e l'espansione di nuove forme di ricchezza irriducibili allo schema proprietario ma comunque suscettibili di tutela. In questo contesto si collocano le spinte verso il superamento della secondarietà e quindi della complementarità della tutela aquilana: la più recente dottrina si è fatta promotrice di un nuovo ruolo della responsabilità aquiliana primario e costitutivo nella determinazione dell'estensione delle sfere individuali giuridicamente protette. La responsabilità civile da prospetto costituisce un ottimo banco di prova in per questa nuova concezione dell'illecito civile e consente di fare il punto sull'attuale rivisitazione sistematica dell'ingiustizia del danno e delle propagazioni della responsabilità . 2. Il dibattito sulla responsabilità da prospetto ha origini piuttosto risalenti la dottrina tedesca se ne occupò addirittura nel 1853 nel caso conosciuto come Lucca- Pistoia-Actienstreit dal quale originarono una serie di sentenze commentate dai più autorevoli giuristi dell'epoca Anche in Inghilterra le prime esperienze di prospectus liability risalgono a un famoso caso della seconda metà dell'800, Derry v. Peek deciso dalla House of Lords nel 1889. In entrambi i casi il dibattito sulla natura della responsabilità fu di notevole portata, ma, mentre nei paesi di common law non si è mai dubitato che la responsabilità in esame dovesse essere ricondotta all'area dei torts, nel diritto tedesco, particolarmente legato alle finzioni contrattuali, si è privilegiata la prospettiva della culpa in contraendo pacificamente ricondotta alla responsabilità contrattuale . Bisogna comunque notare che anche in seno alla stessa dottrina tedesca si è ultimamente assistito a una riscoperta della perdurante validità del principio aquiliano del neminem laedere ricostruendo i rapporti tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale in termini non più antagonistici . Nel nostro sistema la riflessione giuridica sulla responsabilità da prospetto si è manifestata in dottrina in epoca piuttosto recente dando luogo a due diverse correnti di pensiero: da un lato, vi sono coloro che preferiscono ricondurre tale responsabilità alla culpa in contraendo, qualificando la stessa come responsabilità contrattuale ; dall'altro vi sono coloro che invece riconducono la responsabilità sul piano dell'illecito aquiliano assegnando, di conseguenza un più ridotto spazio alla responsabilità prenegoziale . Le due diverse correnti di pensiero trovano radice in divergenze dogmatiche di fondo più generali sui profili sistematici dell'illecito civile. La giurisprudenza italiana in precedenza si era pronunciata solo in un'occasione sulla responsabilità da prospetto ; questo caso, bisogna premettere, si riferisce a fatti avvenuti nel 1978 (anno di collocamento dei titoli e di pubblicazione del prospetto) e quindi si riferisce più che a un prospetto in senso tecnico a un documento informativo volontariamente predisposto dall'emittente (forse con l'ausilio della banca). In questo i giudici qualificarono la responsabilità da prospetto come in contrahendo e quest'ultima come responsabilità contrattuale . La prima giurisprudenza italiana in tema di responsabilità da prospetto si pone pertanto in contrasto con l'orientamento prevalente, che considera la culpa in contrahendo come una fattispecie di responsabilità extracontrattuale. Tuttavia la Suprema Corte si è pronunciata in questo senso solo nei casi nei quali il contratto non si era perfezionato rivelando così un orientamento solo apparentemente consolidato perché applicabile prevalentemente solo laddove non sia avvenuta la stipula di un contratto valido e ci sia stato recesso ingiustificato dalle trattative, del resto in assenza di un contratto era sembrato naturale attribuire natura extracontrattuale alla responsabilità ex art. 1337 c.c.. Per contro è stato osservato, in dottrina, che l'art.1337 costituisce un'espansione dei profili della responsabilità del contratto alla fase delle trattative sia che la responsabilità si ricolleghi a un rapporto negoziale sia che si ricolleghi a una fase prenegoziale, assoggettando entrambi i casi al principio di cui all'art.1218 c.c. Il prospetto infatti solo nella fase che precede la stipulazione del contratto svolge una propria funzione autonoma e determinata dalla norme sulla sollecitazione all'investimento; nel momento in cui interviene l'accordo tra le parti in relazione all'investimento descritto nel prospetto il ruolo del documento cambia e anche il regime responsabilistico muta alcune sue caratteristiche: da documento informativo diventa regolamento contrattuale a cui le parti devono fare riferimento nell'adempimento delle relative obbligazioni; in altre parole il prospetto innestandosi in un regolamento contrattuale da mero documento informativo, quale è la sua precipua natura, diventa documento normativo in cui rileva oltre all'informazione statica relativa alla situazione patrimoniale dell'emittente soprattutto l'informazione dinamica volta a definire le prestazioni delle parti in relazione al prodotto finanziario. In altri termini il rapporto obbligatorio dedotto nel prospetto sarà un rapporto di prestazione in senso tecnico dove oltre a rilevare il danno ingiusto e il fatto illecito rileva anche come un inadempimento della prestazione , nell'ambito di un rapporto che si può già definire contrattuale. Ciò nonostante non si potrà far valer l'inadempimento come responsabilità contrattuale nei confronti di tutti i soggetti che hanno interagito e collaborato nella formazione del documento: il fatto che sia intervenuto un accordo tra due o più parti limita il mutamento del regime della responsabilità solo rispetto alle parti stesse e alla prestazione che si può dedurre dal prospetto; questo diverso ruolo che svolge il prospetto in relazione alle fasi negoziali e prenegoziali induce a credere, come si vedrà meglio in seguito, che la responsabilità da prospetto per così dire normale e residuale sia quella extracontrattuale; solo in occasioni particolari e soprattutto eventuali il rulo di questo documento può rilevare ai fini dell'individuazione della prestazione del debitore e quindi sul piano contrattuale; ciò non vale comunque a modificare la responsabilità di fondo del documento che rimane regolata secondo la lex aquilia. In effetti la fase negoziale in esame è sicuramente precedente alla formazione del contratto ed caratterizzata da una manifestazione di volontà delle parti tesa al raggiungimento di un dato assetto di interessi ma non ancora materializzato in una proposta ed accettazione che integrerebbero gli estremi della fattispecie contrattuale . Finchè non è riscontrabile, nei termini di cui sopra, una proposta e la relativa accettazione l'accordo contrattuale non è concluso, la fase negoziale sarà ancora quella delle trattative e la relativa responsabilità sarà di tipo extracontrattuale; quando viceversa l'accordo si conclude in termini di proposta - accettazione, la funzione del documento cambia e di conseguenza muta il regime della responsabilità che ne deriva. La funzione del stesso prospetto questa fase sarà quindi di tipo contrattuale e il documento costituirà il parametro di riferimento per la valutazione della prestazione relativamente alla quale troveranno applicazione tutti i rimedi di tipo contrattuale (nullità, annullabilità, risoluzione, etc.) . 3. La dottrina più recente ha compiuto un'analisi approfondita delle problematiche legate al prospetto "falso o infedele", in relazione agli interessi lesi ed ai soggetti che devono essere considerati responsabili della lesione. In particolare la dottrina si è soffermata sulla natura della responsabilità per informazioni inesatte enucleando la fattispecie autonoma della c.d. responsabilità da prospetto. L'inquadramento, in questi termini, è avvenuto in prevalenza isolando la responsabilità per informazioni non corrette contenute nel prospetto dalla responsabilità per informazioni non corrette contenute negli altri documenti sociali, quasi che la natura della responsabilità differisse a seconda della fonte dell'informazione. La responsabilità civile da prospetto è stata così ricondotta dalla dottrina tradizionale o nell'ambito della responsabilità contrattuale o nell'ambito di un tertium genus di responsabilità che si colloca tra il contratto e il fatto illecito . Del resto la crescita di interesse degli studiosi verso la fattispecie in esame trova la ragione nella sua capacità di rappresentare attraverso la scomponibilità e l'interazione dei suoi elementi caratteristici e la conseguente varietà delle visuali sistematiche proposte, quasi un simbolo del processo di redifinizione delle regole generali di responsabilità. Ci si riferisce in particolare alla complessa definizione dei confini con la responsabilità contrattuale, alle rielaborazioni riguardanti la teoria della colpa e dell'ingiustizia del danno, all'interazione con i diversi modelli di responsabilità civile circolanti nel processo europeo di armonizzazione: problematiche sulle quali si confrontano oggi i giuristi da diversi punti prospettici. Non c'è dubbio, infatti, che la difficoltà di stabilire dei convincenti criteri di ripartizione tra gli illeciti si lega fortemente anche all'emersione di nuove ipotesi di responsabilità come quella per false o inesatte informazioni; il problema dei criteri distintivi è fortemente condizionato dall'evoluzione che ha condizionato il modo di intendere le diverse forme di responsabilità . L'inquadramento della responsabilità da prospetto nell'alveo della responsabilità contrattuale o extracontrattuale si basa su due distinte concezioni sistematiche della responsabilità civile: chi pretende di contrattualizzare la responsabilità da prospetto prende sostanzialmente le mosse dalla pretesa impossibilità della tutela aquiliana di far fronte ai così detti "danni meramente patrimoniali" ; questo tipo di impostazione deriva da una concezione "tipizzante" dell'ingiustizia del danno e nella propensione a immaginare la responsabilità aquiliana come "la responsabilità del passante" , cioè la responsabilità del soggetto che solo accidentalmente arrechi danno ad altri. La dottrina che propende per l'ipotesi contrattuale argomenta la propria tesi ipotizzando nel caso in esame una sorta di rapporto obbligatorio senza obbligo primario di prestazione che si basa sul semplice "contatto sociale"; in altre parole, le trattative precontrattuali danno vita a un obbligo di buona fede che nonostante la mancanza di inadempimento comincia a veicolare il comportamento delle parti secondo definiti parametri ed è, perciò, da ricondurre alla responsabilità da contratto . Sarebbe decisivo in questo senso il fatto che qualora mancasse la disposizione specifica sulla responsabilità precontrattuale di cui all'art. 1337c.c., la slealtà nella fase precontrattuale verrebbe certamente repressa ex art. 2043 c.c.. Sempre a favore della responsabilità precontrattuale come forma di responsabilità contrattuale si afferma che tramite l'inserimento dell'art. 1337 del Codice Civile (nel codice del 1865 mancava una norma diretta a disciplinare il comportamento delle "parti nella fase delle trattative), il legislatore non solo ha voluto disciplinare il comportamento delle "parti" nelle trattative che precedono la formazione del contratto, eliminando le residue incertezze che ancora esistevano al riguardo sotto il codice abrogato, "ma ha anche preso posizione sul problema della natura della culpa in contrahendo, quando ha assoggettato alla medesima regola di buona fede la condotta del contraente sia antecedente sia susseguente alla stipulazione del contratto (…) l'art. 1337 c.c. costituisce un'estensione della buona fede contrattuale nella fase delle trattative (…) e pertanto appare coerente ad una corretta ricostruzione del nostro sistema attribuire identica natura alla responsabilità per violazione del dovere di buona fede sia che esso si ricolleghi al rapporto contrattuale sia che si fondi sul rapporto prenegoziale" Altra parte della dottrina con specifico riferimento alla responsabilità precontrattuale da prospetto ha argomentato l'ipotesi di responsabilità contrattuale evidenziando che "la scelta legislativa di un ben individuato e definito dovere di informazione in capo all'intermediario colloca saldamente la soluzione del problema risarcitorio sul piano della responsabilità contrattuale (…), anche la responsabilità da prospetto quindi è ormai sicuramente da qualificare come contrattuale" . In posizione intermedia si colloca chi sostiene che il rapporto precontratuale meriti comunque di essere autonomamente considerato. La nozione di buona fede contrattuale in questi termini acquisterebbe una propria autonoma rilevanza per cui sarebbe difficile sul piano sistematico ricondurre coerentemente la fattispecie nell'alveo del contratto o del fatto illecito soprattutto in considerazione del fatto che le regole di comportamento esprimono "una potenzialità precettiva che non si esaurisce nel solo aspetto risarcitorio" Tuttavia l'orientamento che sta prendendo piede in giurisprudenza ma condiviso anche da parte della dottrina è quello di individuare nella responsabilità precontrattuale un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale . Il primo elemento addotto a fondamento di tale tesi è che prima della formazione del contratto non può sorgere tra coloro che trattano altro obbligo che comportarsi lealmente che altro non è che una specificazione dell'obbligo del naeminem laedere . Sempre secondo i sostenitori della teoria della responsabilità extracontrattuale l'interesse che rileva nella responsabilità precontrattuale è un interesse alla vita di relazione e precisamente alla libertà negoziale come bene attribuito al singolo dall'ordinamento; la lesione dell'altrui libertà negoziale s'inquadra pertanto nell'ambito della responsabilità extracontrattuale. La dottrina più recente basandosi sulle suesposte considerazioni ritiene che la responsabilità da prospetto sia da qualificare come extracontrattuale alla luce di una rivisitazione del sistema responsabilistico dell'art. 2043 c.c; in effetti, le parti, nella fattispecie di sollecitazione all'investimento, non intendono in alcun modo contrarre vincoli o impegnarsi al raggiungimento di un certo obbiettivo ma vogliono soltanto tutelato il diritto alla lealtà reciproca e al rispetto delle regole di comportamento. Risulta, peraltro, difficile da individuare "un rapporto obbligatorio senza obbligo primario di prestazione" e neanche l'individuazione di un preciso obbligo di condotta in capo a soggetti determinati vale a contrattualizzare la relativa obbligazione. Del resto la differenza sostanziale tra responsabilità e responsabilità contrattuale è la sussistenza o meno di un rapporto giuridico costituito al momento del compimento dell'atto costitutivo del danno Il contratto nella fase di sollecitazione è non solo futuro ma eventuale e ipotetico; se si possono, anche in questa fase, individuare dei soggetti che interagiscono al fine di giungere a un accordo, ciò significa soltanto che manifestano la loro disponibilità a trattare, cioè la predisposizione a progettare i possibili termini di un accordo, tentando di appianare i conflitti tra le rispettive sfere giuridiche. Non si può quindi pensare a rapporti di prestazione in questi casi ma solo ad una necessità sentita dall'ordinamento che la condotta delle parti sia conformata a determinati parametri di condotta. In effetti in questa fase pur non sorgendo obblighi di prestazione in senso tecnico è incontestabile il fatto che il raggiungimento di un accordo su un numero crescente di elementi del contratto determina quel passaggio dalla mera possibilità alla forte probabilità che direttamente rileva sull'affidamento reciproco dei soggetti, l'avvicinarsi del consenso fa infatti aumentare e non diminuire il rischio a cui le parti si sottopongono . 4. La ragione per cui la dottrina tradizionale è stata essenzialmente restia a immaginare la responsabilità da prospetto come extracontrattuale dipende dalla risalente convinzione che l'art. 2043 c.c. indichi una forma di responsabilità tipica e di natura secondaria, volta cioè a tutelare le sole lesioni dei diritti soggettivi; una tutela quindi intesa a dare esclusiva rilevanza a situazioni di per se già tutelate da altre norme con struttura chiusa, dove l'ingiustizia del danno riveste un ruolo piuttosto limitato . Il punto è di fondamentale importanza in quanto riconoscere o negare al rimedio di cui all'art.2043 c.c. il carattere della tipicità non significa altro che discutere dell'alternativa tra complementarità (e perciò secondarità) e autonomia (e perciò primarietà, costituitvità) della tutela aquiliana. Nel paradigma tipico della fattispecie aquiliana danneggiato e danneggiante si presentano generalmente indeterminabili ex ante. Sulla base di tale presupposto il "contatto sociale" tra soggetti determinati, che si verifica nella sollecitazione all'investimento, è stato qualificato dalla dottrina come un'"obbligazione senza prestazione" che si contrappone alla categoria dell'obbligo tipico della responsabilità aquiliana in quanto comincia a veicolare il comportamento di parti già determinate. Secondo tale impostazione, già in questa fase comportamenti delle parti sarebbero regolati parametri tipici della responsabilità da contratto; si tratterebbe quindi di una forma di responsabilità intermedia, "paracontrattuale" , che vista l'assenza di un obbligazione in senso tecnico vincola il comportamento delle parti alla reciproca protezione delle proprie sfere giuridiche . Questo tipo di approccio s individua zone grigie tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale proponendo un tertium genus di responsabilità. Tuttavia tale interpretazione appare i in contrasto con lo stesso art. 1173 c.c. che sembra abbia voluto escludere a priori forme atipiche di responsabilità; del resto, come cercherò di dimostrare, lo stesso codice civile ci fornisce l'attrezzatura per l'inquadramento sistematico della responsabilità da informazioni inesatte senza la necessità, ma neanche la possibilità, di cercare forme di responsabilità civile che non si riferiscano al contratto o al danno ingiusto. La dottrina più moderna parte dal rovesciamento della logica tradizionale del fatto illecito e assegna priorità al danno e al danneggiato rispetto all'illeicità della condotta e alle ragioni del danneggiante: il rimedio aquiliano diventa così primario e atipico in quanto fattispecie a struttura aperta. E' il criterio dell'ingiustizia a dare rilevanza agli interessi lesi . L'illecito aquiliano, inteso in termini atipici , si presenta come fattispecie non più limitata a sanzionare le violazioni di diritti soggettivi, ma al contrario tendenzialmente aperta, e i cui parametri definitori si basano sull'ingiustizia del danno . L'ingiustizia del danno riveste così un ruolo centrale nella struttura dell'illecito aquiliano perché dal danno ingiusto dipende la struttura interna del giudizio di responsabilità e quindi il fondamento normativo dell'evoluzione interpretativa dell'intero istituto . Il discrimen delle due specie di responsabilità non va quindi ricercato in base alla determinabilità a priori e sulla base del danno da lesione di diritti soggettivi; al contrario la distinzione va individuata analizzando l'ambito operativo delle stesse norme e la funzione delle "predicazioni deontiche che l'ordinamento connette ai rispettivi comportamenti (…)" . La responsabilità contrattuale nell'ambito della circolazione della ricchezza si situa pertanto in un contesto modificativo-acquisitivo: è chiamata a realizzare il programma contrattuale che l'inadempimento avrebbe fatto mancare; la responsabilità extracontrattuale, per contro, tutela situazioni conservative (e non è perciò limitata alla tutela dei diritti soggettivi): fa sì che la ricchezza rimanga laddove si trovi o sia stata collocata con i meccanismi previsti dall'ordinamento, evitando in questo modo una circolazione non legittima della stessa . L'individuabilità dei soggetti attivi e passivi del comportamento assume quindi un ruolo secondario nella qualificazione della responsabilità; ciò che rileva, invece, è la funzione che la stessa è chiamata ad assolvere e in particolare il suo ruolo rispetto alla circolazione e alla conservazione della ricchezza. La previsione normativa di veridicità delle informazioni contenute nel prospetto ha una funzione "attributiva di ricchezza" in capo al risparmiatore nel senso che la norma garantisce che non vengano fornite informazioni false e ingannevoli adempiendo così a una funzione attributiva di ricchezza di informazione nei confronti del soggetto protetto dalla norma. La sfera giuridica preesistente, alla quale è preposta la tutela conservativa, è in grado di comprendere anche questo tipo di interessi informativi e appare molto più ampia e articolata di quanto non emerge pensandola nei termini tradizionali: oltre ai valori d'uso e di scambio suscettibili di appropriazione e quindi di tutela vi sono altri criteri di allocazione della ricchezza derivanti da permessi (intesi come libertà) e obblighi che ricadono su altri soggetti per la protezione della propria sfera giuridica. Nel momento in cui le norme che regolano l'istituto del prospetto vengono violate si dà luogo a una interferenza nella sfera giuridica del risparmiatore il quale per tutelare i propri diritti porta avanti una istanza conservativa della propria ricchezza, attribuita dalla norma stessa; questa istanza rivolta dal risparmiatore all'ordinamento è di tipo squisitamente extracontrattuale perché non si colloca in un contesto acquisitivo-modificativo ma conservativo della "ricchezza" attribuita dalla norma di protezione . 5. La disciplina della trasparenza nel mercato finanziario si basa su una serie di previsioni normative finalizzate alla realizzazione di un corretto e completo flusso informativo dagli emittenti al mercato affinché gli investitori possano operare consapevoli scelte di investimento. La violazione di questi obblighi da luogo a responsabilità civile. Le informazioni obbligatorie destinate al mercato sono accomunate dal legislatore che ne richiede la diffusione attraverso documenti sociali tipizzati a larga circolazione quali, oltre al prospetto informativo di sollecitazione, il bilancio, la relazione trimestrale e semestrale, i comunicati price - sensitive e il prospetto di quotazione. L'ordinamento in altre parole ha imposto agli emittenti un comportamento consistente nella diffusione di notizie veritiere chiare e complete attraverso schemi tipizzati per tutelare coloro i quali devono compiere scelte sul mercato. La legislazione sulla trasparenza costituisce nel suo complesso un insieme unitario di norme attributive consistente nella garanzia di condizioni che consentano decisioni consapevoli e ragionate di investimento e disinvestimento; in quest'ottica unitaria della legislazione sulla trasparenza complessivamente finalizzata allo sviluppo dei mercati finanziari e alla tutela del risparmiatore, non si può pertanto distinguere la natura della responsabilità a seconda della fonte documentale dell'informazione. Del resto la forzatura appare più che evidente laddove si tenti di ricondurre alla fattispecie aquiliana la responsabilità per i danni cagionati a terzi da false informazioni contenute nel bilancio o nella relazione semestrale. Il comportamento dell'operatore (sia esso intermediario, collocatore o emittente) che abbia fornito false informazioni, inidonei consigli, cattive previsioni dei rischi e delle incertezze degli investimenti prospettati è quindi, a prescindere dalla fonte documentale, suscettibile di generare responsabilità aquiliana sia che si arrivi sia che non si arrivi alla conclusione di un contratto valido; una responsabilità ampia e atipica, sia per informazioni inesatte sia per ogni responsabilità di affidamento legata all'attività esercitata. La responsabilità aquiliana in quest'ottica non necessita più di essere contrapposta in termini antagonistici e di competizione rispetto alla responsabilità contrattuale; si deve comprendere la responsabilità in un'ottica unitaria rovesciando la logica tradizionale e attribuendo alla tutela aquiliana primarietà atipicità e struttura aperta. La responsabilità extracontrattuale, in questo modo, costituisce il genus della responsabilità civile : che non si limita a proteggere le aggressioni dannose della sfera individuale ma conferisce rilevanza giuridica a beni e interessi altrimenti non protetti selezionati attraverso il criterio dell'ingiustizia del danno . La responsabilità contrattuale si colloca nell'ampio genus della responsabilità civile in termini di species che si configurerebbe solo in situazioni particolari, quando cioè si instaura una relazione negoziale tra soggetti determinati che va oltre il mero "contatto sociale" attraverso l'assunzione di reciprochi impegni. Lo svolgimento dei servizi di investimento e in particolare la sollecitazione al risparmio, sono pertanto caratterizzati da un estesa responsabilità aquiliana di fondo idonea a proteggere fattispecie di comportamento non tipizzabili in quanto legate allo svolgimento di un'attività suscettibile di assumere forme e caratteri non definibili a priori . Normalmente nella fattispecie di sollecitazione all'investimento l'accordo contrattuale risulta lontano o addirittura eventuale: la forma di tutela andrà pertanto primariamente ricercata nel genus della responsabilità aquiliana e solo eventualmente e successivamente nella species contrattuale. La responsabilità contrattuale interviene quindi sempre nell'ambito dell'illecito aquiliano quando per il mutamento delle caratteristiche del rapporto si possa qualificare l'obbligazione in esame come contrattuale con le note conseguenze in merito alla prescrizione e all'onere della prova . 6. La prova che l'inesatta informazione contenuta nel prospetto abbia cagionato un danno può risultare piuttosto difficoltosa: si tratta di stabilire se l'investitore sarebbe stato ugualmente indotto all'acquisto dei valori mobiliari se avesse realmente conosciuto le circostanze che gli sono state prospettate in maniera ingannevole. La prova del nesso causale in questo senso dovrebbe essere articolata in due distinte verifiche: a) una valutazione di rilevanza dell'informazione rispetto all'investimento offerto; b) se l'investitore abbia realmente esaminato il contenuto del prospetto. Riguardo a quest'ultimo punto, la disposizione del regolamento Consob che obbliga a consegnare all'investitore il prospetto consente di presumere con sufficiente ragionevolezza che l'investitore lo abbia esaminato e abbia fatto affidamento sulle notizie contenute nel documento. Coerentemente si può affermare che l'attore non dovrà provare di aver prestato affidamento su una particolare informazione falsa o ingannevole contenuta nel prospetto, non dovrà cioè dimostrare la rilevanza del dato informativo rispetto alle proprie scelte di investimento. La prova relativa la primo punto invece presenta caratteristiche un po' più complesse: la prova della rilevanza dell'informazione rispetto all'investimento offerto potrebbe presentare delle difficoltà a causa delle stesse caratteristiche dei valori mobiliari; tuttavia senza la necessità di contrattualizzare la responsabilità da prospetto si potrebbe profilare un'attenuazione degli oneri probatori attraverso una collaudata tecnica giurisprudenziale sintetizzabile nel brocardo res ipsa loquitur: sarebbe sufficiente la prova dell'inesatta informazione per ritenere provato in base a un ragionamento logico-presuntivo il nesso di causalità rispetto al danno . La tecnica giurisprudenziale appena ricordata, introdotta dalla giurisprudenza per la responsabilità professionale, è in grado di offrire soluzioni adeguate in presenza di tutte le ipotesi di responsabilità che vedono per così dire una situazione "privilegiata" dell'operatore-danneggiante. In casi di questo tipo è raccomandabile una valutazione più severa della responsabilità per colpa di coloro che hanno contribuito alla realizzazione del prospetto e , in caso di provata falsità delle notizie, si potrà anche ipotizzare " una presunzione semplice di colpa che ribalta su di essi l'onere della prova" ; del resto risulterebbero inutilmente complicate oltre che fuorvianti quelle tendenze dottrinali che tendono a contrattualizzare la responsabilità da prospetto al velato scopo di avvalersi della tecnica di valutazione dell'inadempimento delle cosiddette obbligazioni di risultato . Bisogna comunque considerare che la presunzione non può avere efficacia temporale indeterminata. Decorso un certo periodo di tempo dalla diffusione delle informazioni la sussistenza del nesso di causalità non potrà più essere presunta e dovrà invece essere di volta in volta dimostrata dall'attore. Il prezzo di mercato degli strumenti finanziari offerti tramite sollecitazione incorpora il contenuto delle informazioni solo per un certo periodo di tempo, oltre il quale è verosimile che intervengano anche altri fattori ad influenzare il prezzo di mercato, interrompendo quel nesso di causalità tra pregiudizio economico e diffusione di notizie false o ingannevoli . Per quanto riguarda la misura del danno risarcibile si dovranno fare alcune considerazioni sul concetto di danno per informazioni inesatte e in particolare sul natura del danno che emerge nella fase precontrattuale. Da un punto di vista prettamente tecnico la misura del quantum può desumersi agevolmente dall'andamento dei prezzi di mercato: è il mercato che dimostra se la diffusione dell'informazione falsa contenuta nel prospetto ha avuto un riflesso sui prezzi . Da un punto di vista formale tuttavia il danno,come fatto giuridico unico, si differenzia sotto il profilo della risarcibilità a seconda che il fatto sia avvenuto all'interno di un rapporto obbligatorio o meno; il discrimen tra la fonte di obbligazione contrattuale e quella extracontrattuale andrà quindi ricercato nell'area di risarcibilità . Trattandosi di responsabilità extracontrattuale l'oggetto del risarcimento del danno non è costituito solo dalle perdite che potevano essere ragionevolmente previste dalle parti ma comprende anche tutte le perdite subite dalla vittima del danno che siano conseguenza diretta dell'illecito. La quantificazione dei danni subiti deve quindi innanzitutto fare riferimento al prezzo pagato come corrispettivo degli strumenti finanziari acquistati. A questo potranno essere aggiunti su prova del danneggiato ulteriori costi quali spese aggiuntive, commissioni, costi di trasporto etc. La pretesa risarcitoria, per violazione degli obblighi di informazione nel suddetto è fatta valere in ragione del fatto che se l'investitore fosse stato adeguatamente informato non avrebbe acquistato i valori mobiliari in questione o li avrebbe acquistati a condizioni diverse. Il danno precontrattuale secondo la dottrina più recente non comprende solo una diminuzione di un interesse patrimoniale e un pregiudizio o una semplice alterazione di un interesse ma può comprendere anche un bene, un'utilità o una chance che spetta al soggetto danneggiato . Il risarcimento può quindi essere anche fatto valere anche in ragione del c.d. lucro cessante: l'utilità che l'investitore avrebbe tratto dalla stipula di affari alternativi rispetto a quello che invece ha concluso . La valutazione dell'utilità degli affari alternativi che l'investitore avrebbe potuto compiere presenta tuttavia aspetti molto complessi: i possibili affari alternativi nel mercato finanziario sono un numero spropositato e scegliendo come parametro l'uno o l'altro la misura del danno risarcibile può subire variazioni molto rilevanti; considerata quindi la componente aleatoria di tutti gli investimenti la soluzione più adeguata per evitare soluzioni sperequate è quella di calcolare la variazione del prezzo medio dei titoli del mercato a cui si riferisce il prospetto viziato; in questo modo si avrà a disposizione un parametro di misura del danno risarcibile sceverato dalla componente aleatoria che caratterizza tutti gli investimenti azionari. I danni intesi in questa accezione andranno tuttavia graduati con il parametro della colpa a nei confronti dei soggetti che interagiscono rispetto al documento informativo, sarà quindi opportuno analizzare i rispettivi ruoli per delineare le direzioni delle possibili istanze risarcitorie. Il prezzo degli strumenti finanziari, le spese ed il lucro cessante rappresentano il limite massimo del danno risarcibile agli investitori: in applicazione del limite massimo del danno effettivo , devono essere detratti: eventuali utili percepiti nel periodo di titolarità ed il valore degli strumenti finanziari che l'investitore ha ricevuto in cambio del prezzo pagato. La spesa in questi termini è concepita come una diminuzione patrimoniale che si concretizza in un disvalore, ossia un pregiudizio per il soggetto in termini di impoverimento. Tale impoverimento in tanto in quanto sia qualificabile come ingiusto costituisce un danno ed risarcibile . 7. Una dettagliata costruzione dell'illecito derivante dai doveri di informazione, che gravano su chi faccia appello al pubblico risparmio, implica una riconsiderazione del ruolo di tutti i soggetti che interagiscono nell'operazione di sollecitazione, quali l'emittente, il collocatore, gli amministratori, il revisore e la stessa Consob. L'emittente, oltre ad essere il destinatario dei capitali raccolti e quindi il maggior interessato all'intera operazione, è il soggetto che ricorre al mercato finanziario per ottenere finanziamenti strumentali alla propria attività di impresa: è chiaro quindi che sia interessato alla più proficua collocazione dei propri titoli. Il valore delle azioni (o degli altri strumenti finanziari emessi) è strettamente correlato alla situazione economica dell'emittente: le informazioni sulla situazione attuale o sulle prospettive future dell'impresa rivestono quindi un rilevante impatto sulla determinazione del prezzo degli strumenti e sulla propensione all'investimento. Eventuali vizi informativi del prospetto di sollecitazione potrebbero infatti indurre il risparmiatore ad acquistare prodotti che non avrebbe acquistato o ad acquistarli a condizioni diverse se fosse stato a conoscenza della reale situazione economica dell'emittente. Tali vizi si possono verificare o a causa di errori nella redazione del prospetto da parte dell'emittente o a causa di un deliberato comportamento dell'emittente al fine di trarne vantaggio. La tecnicità e la particolare complessità delle informazioni che la Consob ha stabilito per redigere il prospetto non rendono inoltre troppo remota l'ipotesi dell'errore da parte dell'emittente, nonostante lo stesso emittente sia la fonte principale di informazioni; la responsabilità in questo senso andrà graduata con il parametro della diligenza professionale e della complessità del dato riportato nel prospetto. Nel caso delle informazioni relative alle prospettive dell'emittente per esempio si potrà parlare di vizio informativo e di mancata diligenza nella redazione del prospetto solo quando queste si appalesino non fondate su parametri oggettivi di riferimento al momento della redazione del prospetto: si deve ritenere comunque che l'informazione abbia rispettato i criteri di veridicità anche quando le prospettive non si realizzino ma al momento della redazione del prospetto era oggettivamente prevedibile che si realizzassero. Viceversa, nel caso di un errore circa i dati di bilancio il parametro della diligenza andrà applicato con maggiore rigidità considerata la generale verificabilità dei dati espressi e la professionalità dell'emittente ma soprattutto per il fatto che i dati si riferiscono proprio alla situazione patrimoniale dell'emittente. Bisogna poi considerare l'ipotesi in cui l'emittente fornisca dolosamente un'informazione non veritiera nel prospetto al fine di ottenere una maggiore valorizzazione degli strumenti che intende collocare; potrebbe quindi accadere che vengano falsate informazioni relative sia alla fase statica dell'impresa (informazioni di bilancio) sia alla fase dinamica (prospettive emittente), sia le informazioni circa il rischio dell'investimento. In questo modo si verificherebbe un surrettizio aumento di domanda (e di conseguenza di valore) degli strumenti che si intendono collocare per una maggiore propensione all'acquisto derivante dalle false informazioni . La valutazione della responsabilità, in entrambi i casi andrà quindi valutata tenendo presente che l'emittente è il soggetto che ha il accesso diretto e illimitato alle informazioni rilevanti per gli investitori e comunque gode delle maggiori capacità di verifica delle informazioni contenute nel prospetto al costo più basso; nello stesso tempo è il principale beneficiario, quindi il maggiore interessate al collocamento dei titoli. E' pertanto naturale e sostanzialmente pacifico in dottrina che su di lui gravi l'obbligo di rendere noti, con un criterio di "partecipazione di scienza" , tutti gli elementi e le informazioni rilevanti per un giudizio ponderato sull'investimento offerto e sui rischi del mercato in cui si andrà ad operare, nei modi stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari . Il fatto che queste informazioni riguardino elementi interni all'impresa o circostanze esterne relative al mercato in cui opera l'impresa permette di presumere in linea generale che le stesse siano in possesso dell'emittente ; pertanto, una volta accertato che una determinata notizia doveva essere diffusa al pubblico per la valutazione dell'investimento, difficilmente l'emittente potrà sostenere che fornire quell'informazione era per lui impossibile . La responsabilità dell'emittente, pur ammettendo teoricamente cause di esonero, si avvicina in pratica a una forma di responsabilità assoluta per i danni cagionati agli investitori da informazioni non veritiere 8. Differenti e più approfondite considerazioni devono essere fatte per i collocatori per il diverso ruolo che svolgono nella sollecitazione all'investimento. Anche se nulla esclude l'ammissibilità di un'operazione di sollecitazione proposta dal solo emittente le operazioni prive dell'intervento dell'intermediario collocatore si sono rilevate nella pratica residuali; sono quindi pregnanti i profili comportamentali di tutela rispetto a questi soggetti. Il compito dell'intermediario collocatore è di effettuare correttamente operazione di mercato proposta, per quanto ovvio, preliminarmente spiegata e illustrata correttamente al cliente: lo statuto comportamentale dell'intermediario risulta, infatti, tendenzialmente conformato a parametri di indipendenza per la tutela esclusiva degli interessi degli investitori. Tuttavia, in taluni casi, lo stesso legislatore ha riconosciuto che è tecnicamente irraggiungibile l'obbiettivo di indipendenza completa; l'obbiettivo di tutela si è quindi spostato verso una regolamentazione dei comportamenti per assicurare comunque agli investitori un comportamento equo . Questa tecnica normativa è stato adottata in ordine al profilo commissionale di spettanza all'intemediario su cui risulta necessaria un'adeguata, completa e corretta trasparenza, ed, in particolare in ordine a eventuali interessi all'operazione: in questo caso si è rinunciato a debellare il conflitto di interessi e si è preferito porre delle regole comportamentali che, almeno in linea teorica, dovrebbero impedire che il conflitto danneggi l'investitore. Nell'ambito dei prodotti che l'intermediario intende offrire emergono infatti differenze circa gli interessi che l'intermediario può avere rispetto al collocamento e quindi sulla genuinità e oggettività delle informazioni relative. L'essenzialità dell'indifferenza dell'intermediario rispetto alla singola operazione sembra proporsi solo per le attività di intermediazione riconducibili al tradizionale ambito di borsa: ci si riferisce alla negoziazione ed alla ricezione e trasmissione di ordini (art.1 co. 5 lett. a), b), e) del D.Lgs 58/98) ma non ad altre operazioni che potrebbero sottendere interessi dell'intermediario di diversa portata che vanno quindi ben oltre le commissioni di spettanza. Anche nell'ambito delle classiche operazioni di borsa tuttavia si possono ravvisare delle eccezioni. Ci si riferisce al caso in cui l'operatore, che sempre più frequentemente riveste ruoli polifunzionali, abbia interesse di gruppo o pacificamente autonomo rispetto al titolo da trattare ed al caso in cui la negoziazione avvenga, non per conto di terzi, ma per conto proprio. I casi di interesse in conflitto del resto sono endemici al mercato stesso e lo stesso legislatore del Testo unico della Finanza, come già accennato, ha riconosciuto che qualsiasi tentativo di eliminazione alla radice del conflitto si sarebbe rilevato fallace si è perciò preferito indirizzare la regolamentazione anche a livello secondario verso una disciplina dei comportamenti tale da assicurare un condotta equa dell'operatore anche in caso di conflitto (art. 21 D.lgs.58/98). L'interesse dell'intermediario, che può essere concorrente o configgente rispetto a quello del risparmiatore non deve quindi influire sull'esito dell'operazione che deve essere posta in essere nell'esclusivo interesse del risparmiatore: la sua indifferenza rispetto all'operazione, inficiata sul piano del fatto, viene ad essere rigorosamente recuperata sul piano deontologico. I fattori evidenziati potrebbero comunque indurre il collocatore a comportamenti non corrispondenti all'interesse del risparmiatore che aveva l'obbligo di perseguire; le modalità di questa forma di moral hazard presentano caratteristiche pressoché identiche a quelli dell'emittente in quanto gli interessi al buon esito dell'operazione potrebbero essere coincidenti in virtù dei legami che ci possono essere tra i due. Potrebbe quindi accadere che l'intermediario alteri i dati contenuti nel prospetto con i medesimi fini dell'emittente. Su questo punto si intrecciano e si coordinano le norme sulla sollecitazione all'investimento che impongono all'intermediario un comportamento corretto (vedi art.95 d.lgs.58/98) e le norme generale sulla prestazione dei servizi che impongono all'intermediario di ridurre al minimo le ipotesi di conflitto di interesse e comunque nel caso si verifichi di assicurare un comportamento equo all'investitore. Il coordinamento di queste norme mira, infatti, a prevenire comportamenti dolosi dell'intermediario che perseguendo un interesse proprio o del proprio gruppo ritocchi le informazioni contenute nel prospetto cagionando danno agli investitori. Si possono comunque verificare ipotesi in cui l'intermediario, pur non avendo interesse all'operazione proposta, si faccia da tramite di informazioni false contenute nel prospetto per una scarsa diligenza nella verifica delle stesse informazioni. Può così accadere che il collocatore nell'esercizio delle sue funzioni fornisca all'investitore dati dell'emittente senza verificarne l'esattezza e prendendoli acriticamente per veritieri: il comportamento lesivo si può quindi verificare nella comunicazione di notizie incomplete, false o fuorvianti tramite i prospetti affissi nei locali dell'istituto, o anche nella mancata comunicazione di notizie determinanti, che creano nel cliente uno speciale affidamento circa la serietà o la convenienza del contratto da stipulare, rafforzato anche dal fato che la proposta proviene da un soggetto (l'intermediario) degno di fiducia con forte caratterizzazione professionale e soprattutto con comportamento rigidamente regolato. In effetti l'intermediario, pur essendo un tramite di notizie che si riferiscono all'emittente, è considerato dalla legge anche come responsabile dell'operazione di sollecitazione e il suo ruolo non può pertanto essere relegato a quello di semplice "passa-carte" dell'emittente. La posizione dell'intermediario collocatore è resa ancora più complicata dal fatto di svolgere non una semplice un'attività di collocamento dei titoli , procurando l'incontro degli investitori con gli emittenti: i collocatori spesso collaborano con lo stesso emittente prestando la propria consulenza e la propria organizzazione per la progettazione in termini economici e giuridici dell'affare, nonché per la redazione dello stesso prospetto informativo; tutto ciò contribuisce a ingenerare negli investitori il convincimento di un qualche coinvolgimento dell'intermediario nell'operazione che andranno a porre in essere . La funzione dell'intermediario può essere diversa anche in base al ruolo che svolge nell'ambito della sollecitazione all'investimento: normalmente il collocamento avviene tramite l'istituzione di c.d. "consorzi di collocamento" nell'ambito dei quali vanno distinti i rispettivi ruoli degli intermediari che vi partecipano al fine di individuare le rispettive responsabilità. Si pensi per esempio al "responsabile del collocamento"che è il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento o il coordinatore del collocamento, in altre parole il vero e proprio collocatore, (vedi art. 3 Reg. Consob 11971/99): è chiaro che a questo soggetto in virtù del ruolo che esercita nell'intera operazione andrà applicato un metro di responsabilità più severo rispetto agli altri che assumono spesso il ruolo di meri "ricevitori di ordini". Quest'ultimi pur dovendo assicurare la consegna della documentazione prescritta e quindi anche del prospetto informativo (vedi art. 33 Reg. Consob 11522/98 co. 4) non hanno l'onere di effettuare una verifica approfondita delle informazioni contenute nel prospetto che invece è richiesta al collocatore; ciò comunque non vuol dire che possano rendersi tramiti di informazioni palesemente contraddittorie e deficitarie, rispetto alle quali saranno comunque responsabili. Si pensi anche alla nuova figura dello "sponsor" recentemente introdotta dal regolamento della Borsa Italiana S.p.A. , cioè colui che cura l'accesso agli emittenti alle negoziazioni rendendosi garante delle informazioni fornite dagli emittenti in tale occasione ed, in taluni casi, successivamente alla stessa ammissione alle negoziazioni. Lo sponsor, più degli altri intermediari può versare in situazioni di conflitto di interesse in quanto potenziale socio e creditore della società quotanda e, talvolta socio della stessa società di gestione dei mercati; in questo caso la posizione dell'intermediario andrà vista in modo più severo rispetto a quella del semplice collocatore proprio per i maggiori interessi verso l'operazione di sollecitazione, la sua posizione in questo caso sarà quindi vicina a quella dello stesso emittente. La posizione dell'intermediario può anche essere rapportata, sotto certi aspetti, anche alla responsabilità delle così dette lettres de patronage che costituirebbero "l'esempio sintomatico di un affidamento nella fase precontrattuale indotto da un soggetto che non assume formalmente la veste di parte del contratto, tuttavia svolge nelle trattative un ruolo spesso non insignificante ed al quale dunque deve richiedersi ugualmente il rispetto della norma di condotta se non si vuole creare un'area di ingiustificato privilegio"