Schema di decreto recante disposizioni per il riordino della

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Regione Siciliana
Schema di decreto recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183.
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
In data 25 giugno 2015 è stato avviato l’iter procedurale per raggiungere l’INTESA sullo
schema di decreto legislativo, come previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge delega n.
183/2014.
L’Intesa, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza della corte costituzionale, è lo
strumento con cui si afferma il principio della leale collaborazione nelle materie a
legislazione concorrente. Essa, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del d.lgs. 28
agosto 1997, n. 281, si perfeziona con l’espressione dell’assenso del Governo e dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Se l’intesa non è raggiunta entro 30
giorni dalla prima seduta, il Consiglio dei Ministri può - con deliberazione motivata decidere di procedere (c.d. intesa debole).
Nel primo incontro a livello tecnico in sede di Conferenza, le Regioni hanno ribadito quanto
già sostenuto in sede di confronto sulla legge delega, vale a dire che solo una intesa forte tra le
istituzioni può garantire il conseguimento degli obiettivi comuni, per cui sarebbe opportuno
procedere ai sensi del comma 6 dell’articolo 8 della L. 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. intesa
forte).
In ogni caso, considerata la attuale situazione politico-istituzionale, che vede ben sette
regioni ancora impegnate nella costituzione dei propri organi, è stato richiesto che il
confronto possa svilupparsi in maniera costruttiva e nei tempi necessari, a prescindere dal
tipo di procedura che si intende seguire. Tenuto conto anche del momento politico regionale,
voler imporre tempi stretti alle Regioni per l’esame di atti legislativi di tale portata e
complessità non sembra facilitare la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali.
Il Governo ha fornito alcune prime rassicurazioni in tal senso - che tuttavia sarebbe
auspicabile fossero ribadite a livello politico - accettando un confronto in sede tecnica
finalizzato a conseguire una “previa intesa” prima dell’espressione formale dell’assenso
previsto dalla legge.
Al fine di avviare il confronto le regioni si sono impegnate a redigere un proprio documento
che espliciti e motivi i punti di dissenso e le modifiche proposte. A tal fine si è deciso di
costituire un gruppo di lavoro, che con il supporto di Tecnostruttura, dovrà esaminare più in
dettaglio i contenuti ed i possibili emendamenti allo schema di decreto, a partire dai punti
sollevati nella prima riunione di coordinamento e già rappresentatati in sede tecnica della
Conferenza Stato-Regioni.
Contributo della Regione Siciliana
Lo schema di decreto legislativo presenta aspetti di interferenza con le competenze e le
funzioni delle regioni in materia di servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro, le quali
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ricadono nella competenza concorrente delle regioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della
Costituzione.
Occorre pertanto verificare a) se le potenziali interferenze non siano palesemente in contrasto
con l’art. 117 Costituzione, b) se le stesse siano giustificate sulla base dei principi e dei criteri
previsti dalla legge delega.
In tal senso l’articolo 1, comma 1, della legge n. 183/2014 pone l’obiettivo del “riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” allo scopo di garantire
la fruizione dei livelli essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonché di assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative.
Pertanto, i singoli principi e criteri di delega esplicitati nello stesso articolo 1, comma 4, della
legge n. 183/2014, devono esser coniugati in quella prospettiva, salvaguardando le funzioni
(regolatorie, organizzative e gestionali) che la Costituzione riconosce alle Regioni.
Occorre quindi procedere a verificare la compatibilità delle macro – aree trattate dalla
disciplina.
1. Rete dei servizi per le politiche attive del lavoro

Art. 1
Lo schema di decreto legislativo in esame, si propone di istituire una rete nazionale dei servizi
per le politiche del lavoro, individuando i soggetti che dovrebbero comporla. Tale ambizione
si scontra direttamente, con l’esigenza di assicurare un coinvolgimento degli altri attori
istituzionali, come le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano,
costituzionalmente compatibile.
In tal senso si ravvisa come la gestione delle politiche attive del lavoro – contrariamente a
quanto emerge all’interno del decreto considerato - debba fondarsi sui principi
costituzionalmente riconosciuti di leale cooperazione e sussidiarietà tra Stato, Regioni, e
Province autonome, facendo comunque salve le competenze delle Regioni a statuto speciale,
come la Regione Siciliana.
In tal senso, si concorda sull’esigenza, fatta propria all’interno dello schema di decreto
legislativo, di individuare a livello legislativo i soggetti componenti la rete delle politiche
attive del lavoro, affidando all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro un ruolo di
coordinamento. Tuttavia si ravvede la necessità che tale ruolo venga esercitato nel rispetto
delle competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni, e in un’ottica di leale
cooperazione tra il livello centrale e i livelli periferici.

Art. 2 - Art. 3
Lo schema di decreto legislativo prevede all’art. 2 che con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali si individuino gli indirizzi generali in materia di politiche attive del
lavoro. Si suggerisce in riferimento a questi di introdurre una preventiva intesa con le regioni
e le province autonome, preliminarmente all’approvazione del decreto, al fine di individuare i
tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i
disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato
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di disoccupazione, nonché i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso di
inserimento o reinserimento lavorativo, di cui al comma 2 dell’art. 2.
Il ruolo e le competenze del Ministero del Lavoro, così come previsti dall’art. 3, andrebbero
rimodulati: a) perimetrando gli interventi diretti alle modalità operative e all’ammontare
dell’assegno individuale di ricollocazione alle competenze regolamentari dello Stato b)
smorzando il potere dello stesso Ente con riferimento agli Enti di Formazione, prevedendo
semplicemente la definizione di linee direttive, che meglio si adagiano al complessivo riparto
di competenze costituzionalmente riconosciuto.

Art. 6 - Art. 7 - Art. 9
Si ravvisa inoltre, come all’interno dell’art. 6, contenente la disciplina degli organi della
istituenda Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, possa esser operata un’attività
di razionalizzazione e semplificazione normativa nella disciplina: a) del Consiglio di
Amministrazione, b) del Consiglio di Vigilanza, e c) del Collegio dei Revisori. In tal senso si
rimanda alle sostituzioni operate nel testo legislativo (v. infra).
Si evidenzia inoltre, come all’art. 7 vada meglio sottolineato il ruolo di interlocuzione
dell’Anpal – attraverso il proprio presidente – con le Regioni, e le province autonome.
Nel contesto dell’individuazione delle funzioni e dei compiti, affidati all’Agenzia Nazionale per
le Politiche attive del Lavoro, si ravvisa l’esigenza di introdurre un’intesa preventiva in sede di
Conferenza Stato – Regioni. In particolare, la determinazione delle modalità operative e
dell’ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione e delle altre forme di
coinvolgimento degli operatori privati accreditati dovrebbe avvenire a seguito di specifiche
intese preventive con le regioni, che tengano conto delle specificità dei mercati del lavoro
locali.
Al contempo, in merito alle funzioni e ai compiti dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
del Lavoro di cui all’art. 9 si ravvisa che a) la definizione delle metodologie di profilazione
degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità ; b) la gestione
integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro ; c) la definizione di
metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale ; d) la gestione di programmi di
reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in
diverse province della stessa regione o in più regioni, richiederebbero la predisposizione di
strumenti di coordinamento con le Regioni. Pertanto, l’attribuzione di ulteriori compiti e
funzioni in favore dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro andrebbe operata
nel rispetto del principio di leale cooperazione costituzionalmente riconosciuto.

Art. 11 - Art. 12- Art. 15
Un ulteriore nodo problematico dello schema di decreto legislativo in esame è rappresentato
dalla previsione – contenuta nell’art. 11 - della convenzione come strumento di individuazione
dei livelli minimi essenziali delle prestazioni. In tal senso, non appare conveniente l’utilizzo
dello strumento, alla luce del riparto di competenze Stato – Regioni, risultando preferibile una
riformulazione della norma, che favorisca la garanzia dei livelli minimi essenziali attraverso la
cooperazione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le singole regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano. In tal modo si procederebbe a riequilibrare- nel
solco delle indicazioni fornite dalla Carta Costituzionale – il ruolo degli attori istituzionali
coinvolti.
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Lo schema di decreto legislativo, prevede – rispettivamente agli artt. 12 e 15 - l’istituzione di
un albo nazionale degli operatori accreditati in materia i) di servizi al lavoro e ii) in materia di
formazione professionale.
i) La scelta di istituire un albo nazionale degli operatori accreditati in materia di servizi al
lavoro determina, così come rilevato dalle altre regioni, la sottrazione alle stesse della
competenza legislativa in materia di “accreditamento dei servizi al lavoro”. Tale previsione
viola le competenze regionali in materia di organizzazione, e si pone in conflitto con i confini
della delega (articolo 1, comma 4, lettera n), in cui si parla di definizione dei criteri per
l’accreditamento.
L’esigenza di superare le attuali criticità, determinate dalle disomogeneità dei diversi contesti
regionali, può essere soddisfatta con modalità meno invasive. In tal senso, l’albo nazionale
potrebbe venir predisposto con funzione di raccordo e coordinamento degli albi regionali,
creati sulla base delle normative di accreditamento regionale, assumendo in mancanza,
funzione sussidiaria e sostitutiva. A tal fine, resterebbero valide le procedure di
accreditamento predisposte dalle regioni e province autonome, al patto che siano coerenti
con i principi contenuti nella cornice nazionale.
Dovrebbe dunque introdursi, in funzione di chiusura del sistema, un obbligo a carico delle
singole Regioni di trasmettere annualmente all’ANPAL i propri elenchi regionali in modo che
possano confluire all’interno dell’albo nazionale.
ii) Le su riferite problematiche si pongono in modo accentuato, con riferimento all’istituzione
dell’albo nazionale in materia di formazione professionale. Pertanto l’albo nazionale degli enti
di formazione accreditati dalle regioni e province autonome, dovrebbe assumere piuttosto
una funzione di raccordo e coordinamento degli elenchi regionali, senza determinare
invasioni all’interno delle competenze costituzionalmente riconosciute, facendo in ogni caso
salve le procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni e province autonome.

Art. 14
Nell’ottica di un coinvolgimento delle Regioni con riferimento al coordinamento dei sistemi
informativi, di cui all’art. 14, all’interno del comitato istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, andrebbe prevista la previsione di un rappresentante delle Regioni che
sia scelto dal coordinamento delle stesse. Tale previsione, oltre che aderente al riparto di
competenze, garantirebbe una maggiore funzionalità del sistema, prevedendo la presenza
diretta dell’operatore regionale, avente un ruolo chiave nell’implementazione del sistema.
2. Principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro

Art. 18
Il modello organizzativo di gestione delle politiche attive del lavoro previsto dallo schema di
decreto legislativo prevede un obbligo a carico delle Regioni di costituire propri uffici
territoriali, chiamati Centri per l’Impiego, al fine di svolgere l’elenco di attività individuate
dall’art. 18.
Tale scelta, non pone un problema sul versante del modello organizzativo selezionato a monte,
tuttavia emerge la necessità di sottolineare che la costituzione dei Centri per l’Impiego da
parte delle Regioni, al fine dell’elaborazione di percorsi adeguati per l’inserimento e il
reinserimento nel mercato del lavoro, debba avvenire nel rispetto delle competenze
costituzionalmente riconosciute e delle prerogative organizzative delle Regioni.
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Sembra opportuno inserire, tra le attività che i Centri per l’Impiego sono tenuti a svolgere a
favore dei disoccupati, anche “altre attività finalizzate alla attivazione dei mercati del lavoro
locali e all’adattamento del politiche del lavoro alle realtà territoriali.”

Art. 21
Con riguardo al profilo di condizionalità , utilmente introdotto all’interno dello schema di
decreto legislativo, si segnala l’esigenza, in coerenza con quanto statuito dalla legge delega, di
rimarcare il principio generale che le politiche attive del lavoro si fondino sul principio di
condizionalità tra servizi offerti, benefit e comportamenti proattivi dell’utente nella
partecipazione alle attività proposte, e nell’accettazione delle congrue offerte di lavoro.

Art. 23 e Art. 24
Tra le politiche attive del lavoro, spicca l’introduzione dell’assegno di ricollocazione, sulla scia
di quanto già utilmente sperimentato, o in corso di sperimentazione, all’interno di alcuni
contesti regionali, tra cui la Regione Siciliana.
In tal senso, sono diversi gli aspetti di problematicità che emergono dalla regolamentazione
oggetto di esame, e che pertanto andrebbero rivisti.
Si sottolinea preliminarmente l’esigenza di rimuovere la condizione dei sei mesi di preventivo
stato di disoccupazione necessari alla fruizione dello strumento. Difatti, la comparazione con
gli altri Stati Membri dell’Unione Europea, oltre che le sperimentazioni regionali avviate,
testimoniano l’esigenza di consentire l’immediata fruibilità dello strumento a favore di tutti i
soggetti che si trovino in stato di disoccupazione, senza alcun limite temporale.
Inoltre, l’utile sperimentazione già avviata da alcune realtà regionali, suggerirebbe di
conservare spazi di intervento normativo a favore delle Regioni , che vogliano completare o
integrare la disciplina, nel rispetto dei principi statuiti dal decreto.
Inoltre, si suggerisce l’introduzione di una norma che consenta alle Regioni, in presenza di
specifiche esigenze ,relative ad acclarate peculiarità dei mercati del lavoro locali, di
concordare, mediante apposite convenzioni con l’ANPAL, modalità di erogazione diverse
dell’assegno di collocazione anche con riguardo alla sua quantità.
Infine, con riferimento al finanziamento dello strumento, occorrerebbe consentire alle Regioni
disponibili, interventi integrativi , attraverso la possibilità di impiegare risorse su propri fondi
aggiuntivi.

Art. 28
Con riguardo ai livelli essenziali delle prestazioni, occorre superare l’attuale formulazione che
ne dispone una individuazione tassativa preventiva, senza alcun coinvolgimento degli attori
regionali. In tal senso la determinazione dei LEP non può infatti essere frutto di un atto
unilaterale da parte del legislatore nazionale, ma al contrario deve essere frutto di una intesa
forte, l’unica che sostanzia il principio di leale collaborazione, indispensabile per
l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni nell’attuale quadro costituzionale.
Dunque la soluzione normativa più appropriata è rappresentata dalla definizione dei principi
generali e comuni rinviando a successive norme regolamentari di secondo livello la
definizione di dettaglio, da realizzare con l’intesa forte.
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Modifiche proposte all’articolato
Articolo 1
Introdurre un nuovo comma 2:
La gestione delle politiche attive del lavoro si basa sui principi costituzionalmente
riconosciuti di leale cooperazione e sussidiarietà tra Stato, Regioni e Provincie Autonome di
Trento e Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale.
Sostituire la lett. b) del comma 2 ( adesso comma 3) con il seguente testo:
b) Le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro., denominati Centri per l’Impiego;
Sostituire il comma 4 ( adesso comma 5) con il seguente testo:
L’ANPAL di cui all’articolo 4 del presente decreto, esercita il ruolo di coordinamento della rete
dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente
riconosciute alle Regioni.
Articolo 2
Sostituire il secondo comma con il seguente testo:
Con il decreto di cui al comma 1 possono, altresì, essere determinati i tempi entro i quali
debbono essere convocate le diverse categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati che non
siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione,
nonché i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso di inserimento o di
reinserimento lavorativo, previa intesa con le regioni e province autonome
Articolo 3
Sostituire il comma 2 lett. b) con il seguente testo:
b) modalità operative e ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione di cui
all’articolo 23 del presente decreto, nei limiti delle competenze regolamentari dello Stato;
Sostituire il comma 3 lett. b) con il seguente testo:
b) definizione delle linee direttive per l’accreditamento degli enti di formazione;
Articolo 6
Eliminare i commi 3,4,5 e sostituire con un nuovo comma ( comma 3 riformulato) :
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, nominati per tre
anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, uno su proposta della Conferenza
delle regioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri scelti tra esperti di comprovata
esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del
lavoro, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e nominati
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per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del
Ministero dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri
supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. Il trattamento economico e ogni altro
aspetto non regolato è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Articolo 7
Sostituire il secondo comma, con il presente testo:
Il presidente è interlocutore unico del governo, dei ministeri, delle Regioni, delle provincie
autonome, degli altri enti e istituzioni.
Articolo 8
Sostituire il primo comma con il presente testo:
Il direttore generale è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello
dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto
legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza
dell’ANPAL ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se
dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non
retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Per
consentire il principio dell’invarianza finanziaria è reso indisponibile, nella dotazione
organica dell’amministrazione di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori
ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi, o l’inosservanza delle direttive provenienti dal CdA,
determinano responsabilità disciplinare, precludono il rinnovo del contratto, potendo nei casi
più gravi determinare la revoca anticipata dell’incarico.
Articolo 9
Riformulare l’intero articolo nella versione di seguito :
1. All’ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, ,sono conferite le
seguenti funzioni:
a) coordinamento della gestione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, dei servizi pubblici
per l’impiego, del collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999, nonché delle
politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di
prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;
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b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all’articolo 18 del
presente decreto;
c) determinazione delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno individuale di
ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell’articolo 12
anche a seguito di specifiche intese con le regioni, che tengano conto delle specificità dei
mercati del lavoro locali;
d) coordinamento dell’attività della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della
commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del
Parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;
e) in coordinamento con le regioni definizione delle metodologie di profilazione degli utenti,
allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, nonché dei costi standard
applicabili ai servizi e alle misure di cui all’articolo 18 del presente decreto;
f) promozione e coordinamento, in raccordo con l’Agenzia per la coesione territoriale, dei
programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con
fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;
g) sviluppo e gestione integrata, in coordinamento con le regioni, del sistema informativo
unico delle politiche del lavoro, di cui all’articolo 13 del presente decreto, ivi compresa la
predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all’attività di intermediazione tra
domanda e offerta di lavoro e l’interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati
operanti in materia;
h) linee guida di accreditamento degli organismi privati che possono essere chiamati a
svolgere funzioni di servizio per l’impiego ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto e
gestione degli albi nazionali di cui agli articoli 12 e 15 del presente decreto e di cui all’articolo
4 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti
cofinanziati dai Fondi comunitari;
l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano
rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un
rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli
essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi sussidiari di
gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro;
m)in coordinamento con le regioni, definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità
territoriale;
n) controllo e vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui
all’articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonché, anche tramite le regioni, dei fondi
bilaterali di cui all’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
o) assistenza e consulenza in coordinamento con le regioni nella gestione delle crisi di aziende
aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione¸ e assistenza e
consulenza diretta in crisi aventi rilevanza in più regioni e, a richiesta del gruppo di
coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale,
assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all’articolo 27 del
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83;
p) in coordinamento con le regioni gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in
relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa
regione o in più regioni, di programmi per l’adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con
il Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi
sperimentali di politica attiva del lavoro;
q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione, di cui all’articolo 30.
2. In coerenza al principio costituzionale di leale cooperazione all’ANPAL, possono essere
attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con
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le regioni e le province autonome, in materia di gestione diretta dei servizi per
l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Articolo 11
Sostituire i primi due commi con il seguente testo
1. I livelli essenziali delle prestazioni verranno garantiti attraverso la cooperazione tra il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le singole regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano. I relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per
l’impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia
autonoma, sono adempiuti nel rispetto del principio di leale collaborazione, nonché dei
seguenti principi:
a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del
lavoro alle regioni e alle province autonome, che garantiscono l’esistenza e funzionalità di
uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l’impiego.;
b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei
beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione o provincia
autonoma, ai sensi degli articoli 21 e 22;
c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul
territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza;
d) modalità di profilazione dell’utenza rimesse alla predisposizione di criteri oggettivi
sulla scorta di quanto previsto dalle singole normative regionali;
e) meccanismi di accreditamento degli operatori privati regolati previa intesa con le
Regioni.
f) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e dei compiti connessi alla
gestione dei servizi per l’impiego, e dei servizi connessi a favore dell’utenza, nonché di
ogni compito non direttamente assunto dallo Stato.
2. Le regioni e le province autonome – in cooperazione con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - predispongono singolarmente la programmazione di politiche attive del
lavoro, e in particolare:
i) l’identificazione della strategia regionale per l’occupazione, in coerenza con gli indirizzi
generali definiti ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto;
ii) l’accreditamento degli enti di formazione, nell’ambito dei criteri stabiliti dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 12
Sostituire l’intero articolo con il seguente testo:
1. L’ANPAL istituisce l’albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti
in materia di politiche attive del lavoro.
2. L’albo nazionale è predisposto con funzione di raccordo e coordinamento degli albi
regionali, predisposti sulla base delle normative di accreditamento regionale,
assumendo in mancanza, funzione sussidiaria e sostitutiva.
3. Restano valide le procedure di accreditamento predisposte dalle regioni e province
autonome, che dovranno esser coerenti ai principi contenuti nel presente decreto.
4. Le singole Regioni dovranno trasmettere annualmente all’ANPAL i propri elenchi
regionali in modo che possano confluire all’interno dell’albo nazionale.
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5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni e province autonome, è definito il regolamento per l’accreditamento,
sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale, di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di
esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all’articolo 13 del
presente decreto, nonché l’invio all’ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace
coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
d) raccordo con i sistemi regionali di accreditamento degli operatori privati e degli
organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo
strumento dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23, fatto salvo quanto statuito dal
comma 3 del presente articolo.
6. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo il comma 5 è aggiunto il
seguente:
“5-bis. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1, lett. c), dei
soggetti autorizzati secondo il regime particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis),
nonché al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente l’iscrizione degli stessi
alle sezioni dell’Albo di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo 4, comma 1”.
Articolo 14
Introdurre al quarto comma la lett. g) così formulata:
g) un rappresentante delle regioni scelto dal coordinamento delle regioni.
Articolo 15
Sostituire i primi due commi con il seguente testo:
1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 13, l’ANPAL
gestisce l’albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province
autonome, avente funzione di raccordo e coordinamento degli elenchi regionali.
2. Sono fatte salve le procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni e province
autonome
Articolo 16
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Sostituire il primo comma con il seguente testo:
L’ANPAL, nel rispetto delle prerogative regionali statuite nel presente decreto, svolge attività
di monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche attive e i servizi per l’impiego
nonché sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali
funzioni, utilizzando il sistema informativo di cui all’articolo 13.
Articolo 18
Sostituire il primo comma con il seguente testo:
Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l’inserimento e il reinserimento nel mercato
del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzando le proprie
competenze costituzionalmente riconosciute e le proprie
prerogative organizzative,
costituiscono propri uffici denominati Centri per l’Impiego, per svolgere in forma integrata,
nei confronti dei disoccupati, disoccupati parziali e a rischio di disoccupazione, le seguenti
attività:
Aggiungere al primo comma una nuova lett. n) con il seguente testo:
n) altre attività finalizzate alla attivazione dei mercati del lavoro locali e all’adattamento del
politiche del lavoro alle realtà territoriali
Sostituire i commi successivi al primo con il seguente testo:
Le regioni e le province autonome svolgono le attività di cui al comma 1 direttamente o
mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati, mediante meccanismi di quasi
mercato, e sulla base dei costi standard definiti dall’ANPAL.
Il coinvolgimento dei soggetti privati avviene mediante le procedure di accreditamento
statuite dalle singole regioni, nel rispetto dei principi indicati nel presente decreto, o in via
sussidiaria mediante il sistema di accreditamento nazionale.
Le norme del presente Titolo non si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n.
68 del 1999.
Articolo 20
Sostituire il primo comma con il seguente testo:
Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori in tale stato sono convocati
dai Centri per l’Impiego entro sessanta giorni dalla registrazione, per la stipula di un patto di
servizio personalizzato. La mancata comparizione del lavoratore, ove non giustificata,
preclude il godimento delle prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, nonché
dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23.
Articolo 21
Regione Siciliana
Al primo comma aggiungere il seguente testo:
Le politiche attive del lavoro si fondano sul principio di condizionalità tra servizi offerti,
benefit e comportamenti proattivi dell’utente nella partecipazione alle attività proposte, e
nell’accettazione delle congrue offerte di lavoro.
Articolo 23
Sostituire l’art. 23 con il seguente testo:
1. E’ introdotto come strumento di politica attiva del lavoro l’assegno di ricollocazione.
2. Le Regioni, nel rispetto delle proprie competenze possono, intervenire con normative
che completino o integrino la seguente disciplina.
3. Ai disoccupati di cui all’articolo 19, comma 1, sin dal momento dell’ingresso nello stato
di disoccupazione, nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o
provincia autonoma di residenza ai sensi dell’articolo 24, una somma denominata
«assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di
occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati ai
sensi dell’articolo 12.
4. L’assegno di ricollocazione è rilasciato dal centro per l’impiego al completamento della
procedura di profilazione di cui all’articolo 19, comma 6, ovvero alle condizioni e
secondo le modalità di cui all’articolo 20, comma 4.
5. L’assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione
previdenziale e assistenziale.
6. L’assegno di cui al comma 1 è spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza
intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati
accreditati ai sensi dell’articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 7. La scelta del centro per l’impiego o dell’operatore accreditato è
riservata al disoccupato titolare dell’assegno di ricollocazione. Il servizio può essere
richiesto dal disoccupato entro due mesi dal riconoscimento dell’assegno e ha una
durata connessa al livello di profilazione dell’utente.
7. Il servizio per il quale è utilizzato l’assegno di ricollocazione deve prevedere:
a) l’affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale
percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area
stessa;
c) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal
tutor;
d) l’assunzione dell’onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare la proposta di lavoro
congrua rispetto alle sue capacità, aspirazioni, e possibilità effettive, in rapporto alle
condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonché al periodo di
disoccupazione;
e) l’obbligo per il tutor di comunicare al centro per l’impiego competente l’eventuale rifiuto
ingiustificato da parte della persona interessata di svolgimento di una delle attività di cui alla
Regione Siciliana
lettera c), o di una occasione di lavoro congrua, a norma del punto d). Ricevuta la
comunicazione, il centro per l’impiego provvede ad attivare i meccanismi di condizionalità di
cui all’art. 21.
8. la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale
ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine
di sei mesi.
9. In caso di utilizzo dell’assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato ai sensi
dell’articolo 12, quest’ultimo è tenuto a darne immediata comunicazione al centro per
l’impiego presso il quale il disoccupato ha sottoscritto il patto di servizio
personalizzato di cui all’articolo 20. Il centro per l’impiego è di conseguenza tenuto ad
aggiornare il patto di servizio.
10. Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione, sono definite con
delibera consiglio di amministrazione dell’ANPAL, previa approvazione del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e sulla base dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell’assegno di ricollocazione prevalentemente a risultato occupazionale
ottenuto;
b) definizione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in maniera da mantenere
l’economicità dell’attività, considerando una ragionevole percentuale di casi per i quali
l’attività propedeutica alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
c) graduazione dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione in relazione al profilo personale
di occupabilità;
d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 7, di fornire un’assistenza
appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita
secondo le migliori tecniche del settore;
e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 7, di comunicare le offerte di
lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto;
f) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al comma 7, di comunicare all’ANPAL, le
situazioni di cui all’articolo 21, commi 7 e 8, ai fini dell’emanazione dei relativi provvedimenti.
g) In ragione di specifiche esigenze ,relative ad acclarate peculiarità dei mercati del lavoro
locali, le singole regioni possono concordare, mediante apposite convenzioni con l’ANPAL,
modalità di erogazione diverse dell’assegno di collocazione anche con riguardo alla sua
quantità.
11. L’ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei soggetti di cui al
comma 1, con riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel medio
periodo per ogni profilo di occupabilità. Gli esiti della valutazione sono pubblici e
l’ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l’impiego. L’ANPAL segnala agli operatori
gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione al fine di consentire le
opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla segnalazione, ove le criticità
permangano, l’ANPAL valuta la revoca dalla facoltà di operare con lo strumento
Regione Siciliana
dell’assegno di ricollocazione di cui al comma 1. Analoghe modalità di monitoraggio e
valutazione possono essere svolte dalle regioni in coordinamento con l’ANPAL.
Articolo 24
Aggiungere alla fine del secondo comma:
Resta ferma la prerogativa delle Regioni di impiegare su risorse proprie fondi aggiuntivi
rispetto a quanto definito con l’intesa.
Articolo 28
Sostituire con il seguente testo:
1. I livelli essenziali delle prestazioni sono statuiti e definiti con successivo decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi entro 45 giorni dell’approvazione
della presente normativa.
2. Il decreto di cui al comma 1 viene emanato previa intesa in sede Conferenza Stato – Regioni.
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