anticorruzione trasparenza ordine professionale cdl 2016

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REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DEL DIRITTO CIVICO
AI DOCUMENTI, INFORMAZIONI E DATI DETENUTI
DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI
DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI ???
responsabile
data di redazione
data approvazione
del procedimento
20 dicembre 2016
20 dicembre 2016
data di verifica
data approvazione
Mario Rossi
responsabile
del procedimento
responsabile
data di verifica
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del procedimento
responsabile
data di verifica
data approvazione
del procedimento
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Premessa
CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
CAPO II – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Articolo 4 - Soggetti legittimati
Articolo 5 - Responsabile del procedimento di accesso
Articolo 6 - Modalità di Accesso
Articolo 7 - Accesso informale
Articolo 8 - Accesso formale
Articolo 9 - Notifica ai controinteressati
Articolo 10 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
Articolo 11 - Costi di riproduzione e di spedizione
Articolo 12 - Diniego di accesso
Articolo 13 - Differimento dell’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici
Articolo 14 - Esclusione dell’accesso e divieto di divulgazione degli atti delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici
Articolo 15 - Ricorso al T.A.R.
Articolo 16 - Archiviazione delle richieste di accesso
CAPO III - ACCESSO CIVICO A DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI
Articolo 17 - Oggetto dell’accesso civico
Articolo 18 - Legittimazione soggettiva
Articolo 19 - Presentazione dell’istanza
Articolo 20 - Notifica ai controinteressati
Articolo 21 - Termini del procedimento
Articolo 22 - Accoglimento dell’istanza
Articolo 23 - Rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico
Articolo 24 - Richiesta di riesame
Articolo 25 - Impugnazioni
CAPO IV - NORME FINALI
Articolo 26 - Segreto d’ufficio e professionale
Articolo 27 - Norme di rinvio
Articolo 28 - Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità
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Premessa
Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di
accesso ai documenti amministrativi formati e detenuti dal consiglio dell'Ordine dei consulenti del
lavoro della provincia di ?????????, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 22 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Tale diritto resta fermo anche in seguito all’introduzione nell’ordinamento di una nuova forma di
accesso civico secondo quanto disposto dall’art. 6 del D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”, che ha interamente sostituito l’art. 5 del D.lgs 33/2013 sulla
trasparenza.
La nuova forma di accesso civico prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di
situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, col il solo limite del rispetto degli interessi pubblici e degli interessi privati a tutela
dei quali l'Ordine può rifiutare la richiesta di accesso civico, ai sensi dell’art. 5-bis del D.lgs 33/2013
introdotto dal D.lgs 97/2016 cit.
Questa forma di accesso si distingue quindi dalla previgente disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi sia dal punto di vista soggettivo, in quanto la richiesta di accesso civico
non richiede alcuna qualificazione soggettiva e motivazione, sia dal punto di vista oggettivo, in
quanto riguarda dati ed informazioni oltre che documenti mentre i limiti applicabili alla richiesta di
accesso civico sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati per l’accesso ai documenti,
essendo consentito alle Pubbliche Amministrazioni impedire l’accesso civico nei casi in cui questo
possa compromettere più in generale interessi giuridicamente rilevanti.
Si amplia quindi l’ambito di applicazione della trasparenza agli atti della pubblica amministrazione
che, da mezzo per garantire la tutela delle situazioni giuridiche soggettive, diviene strumento per
consentire l’esercizio di un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
Alla luce di tale distinzione, il presente regolamento è strutturato in capi per la disciplina delle due
diverse modalità di accesso che potranno essere liberamente scelte dagli interessati a seconda
dello scopo perseguito.
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CAPO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - Finalità
L'accesso ai documenti amministrativi disciplinato dalla L. 241/1990, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa dell'Ordine dei
consulenti del lavoro della provincia di ?????????, al fine di favorire la partecipazione dei colleghi e
di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
L’accesso civico, quale applicazione della trasparenza, concorre ad attuare il principio democratico
e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed
efficienza, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di
segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.
Esso è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e
sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una
amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
L'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di ?????????, secondo quanto disposto dall’art. 5
del D.Lgs 33/2013, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs 97/2016, garantisce la libertà di accesso
civico di chiunque ai propri documenti, informazioni e dati, oltre a quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito
pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
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Articolo 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "diritto di accesso ai documenti" il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre
copia di documenti amministrativi;
b) “diritto di accesso civico” il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per
i quali è stato disatteso l’obbligo di pubblicazione; il diritto di chiunque di ottenere documenti,
informazioni o dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto
di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti;
c) “documento amministrativo” ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti,
anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa; ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di
qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina
sostanziale;
d) "interessati all’accesso ai documenti" tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale
è chiesto l'accesso ai documenti;
e) "controinteressati all’accesso ai documenti" tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
f) “interessati all’accesso civico” chiunque abbia interesse ad accedere ai dati e ai documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione
soggettiva;
g) “controinteressati all’accesso civico” tutti i soggetti che subirebbero un pregiudizio concreto
alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: protezione dei dati personali, in conformità
con la disciplina legislativa in materia; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi
economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti
commerciali.
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CAPO II – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 3 - Ambito di applicazione
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano a tutte le articolazioni organizzative dell’Ente.
L’attuazione del diritto di accesso è demandata al responsabile del procedimento designato dal
consiglio dell'Ordine. A tal fine il consiglio dovrà adottare le necessarie misure operative e funzionali
occorrenti per consentire l’esercizio del diritto d’accesso.
La richiesta di accesso deve riguardare documenti amministrativi materialmente esistenti e detenuti
alla stessa data dall’Ordine e va rivolta al Responsabile del procedimento competente a formare
l’atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
L’accesso è consentito sia a documenti originali sia a copie di essi; possono inoltre formare oggetto
del diritto di accesso singole parti di documenti ovvero copie parziali degli stessi; ove opportuno le
copie parziali comprendono la prima e l’ultima pagina del documento, con indicazione delle parti
omesse.
L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta, di norma, anche la facoltà di
accesso, su richiesta, a tutti gli altri documenti in esso richiamati, fatte salve le eccezioni previste da
norme di legge o del presente regolamento.
Il diritto di accesso è esercitato relativamente a documenti individuati o facilmente individuabili; non
sono ammesse richieste generiche o relative ad intere categorie di documenti che comportino lo
svolgimento di attività di indagine e di elaborazione da parte della segreteria dell'Ordine.
Il diritto di accesso non è esercitabile nei confronti dei documenti amministrativi per i quali il tempo
di conservazione sia ormai concluso e la richiesta di accesso non è ammissibile qualora sia
preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato dell'ente.
In ogni caso, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell’accesso richiesto in via formale sono
motivati a cura del Responsabile del Procedimento di accesso, con riferimento specifico alla
normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all’art 24 della legge 241/90 ed alle
circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.
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Articolo 4 - Soggetti legittimati
Il diritto di accesso ai documenti relativi ad attività amministrative e/o sanitarie, è riconosciuto a
chiunque, sia esso persona fisica o giuridica, abbia un interesse proprio al procedimento.
Tale diritto è riconosciuto anche ad associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi,
previo accertamento della legittimazione e della natura dell’interesse giuridico di cui sono portatori
per finalità normativa o statutaria.
L’accesso da parte di terzi ai documenti contenenti dati sensibili di altre persone può essere
riconosciuto solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare (diritto sostanziale
che si intende far valere) è di rango almeno pari al diritto di riservatezza, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile costituzionalmente
garantito.
Il richiedente deve specificare puntualmente il diritto che intende far valere e tale obbligo
motivazione non può essere soddisfatto dalla generica previsione di voler agire in giudizio per
difesa di diritti. Spetta al consiglio dell'ordine valutare il “rango” del diritto sottostante al diritto
azione e difesa che il terzo intende far valere sulla base del materiale documentale che chiede
conoscere.
di
la
di
di
Per l’esercizio del diritto di accesso è necessario un nesso funzionale fra la situazione giuridica
qualificata e differenziata vantata dal richiedente e l’interesse che legittima la richiesta di accesso
agli atti amministrativi, il quale deve essere diretto, concreto e attuale (anche serio, non emulativo,
concreto, non riconducibile a semplice curiosità del richiedente e qualificato dall’ordinamento come
meritevole di tutela).
Non è richiesta la motivazione per l’accesso agli atti pubblici. Sono pubblich:
 le deliberazioni del consiglio;
 le determinazioni dei responsabili dei procedimenti;
 i dati degli iscritti (poiché il legislatore ritiene un diritto fondamentale del cittadino quello di
verificare che il professionista sia realmente iscritto ed abilitato all'esercizio della
professione, d'altra parte, i dati pubblicati non potranno essere eccedenti rispetto alle finalità
di raccolta, e quindi una eventuale diffusione degli indirizzi per scopi diversi da quelli previsti
per la tenuta dell'albo, sarebbe in ogni modo illegittima per violazione dei principi di cui
all'art.11 del Codice della Privacy. Gli indirizzi diversi da quelli dove si trova lo studio
professionale, ad esempio indirizzi e recapiti privati, richiedono invece il consenso
dell'interessato e non possono essere diffusi senza autorizzazione dello stesso
professionista);
 il programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
 il nominativo del responsabile della prevenzione della corruzione;
 il nominativo del responsabile della trasparenza;
 la relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività
svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno);
 le direttive, le circolari, i programmi, e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina
l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione
di esse;
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gli estremi e testi ufficiali aggiornati dei regolamenti e delle norme che regolano le funzioni,
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'Ordine;
il codice deontologico, recante l'indicazione delle infrazioni e le relative sanzioni;
i regolamenti, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dall'Ordine per
regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché la concessione di
benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui colleghi o eliminati con i
medesimi atti;
lo scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a
carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate
con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013);
i casi in cui il rilascio di autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione
dell'interessato;
gli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle
rispettive competenze;
gli atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del
mandato elettivo;
i curricula;
i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione di qualsiasi carica;
gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi dell'Ordine;
i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi
a qualsiasi titolo corrisposti;
altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza dell'Ordine ed indicazione dei
compensi spettanti;
atti e relazioni degli organi di controllo;
elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle
caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali;
estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti
esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
bandi e avvisi di selezione;
bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso
l'amministrazione;
bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con
il ricorso a rappresentazioni grafiche;
bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il
ricorso a rappresentazioni grafiche;
piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l’integrazione delle risultanze osservate
in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e
gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la
specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo
e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione;
canoni di locazione o di affitto versati o percepiti;
notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed
omogenei nei confronti dell'Ordine al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione
o la corretta erogazione di un servizio;
sentenza di definizione del giudizio;
misure adottate in ottemperanza alla sentenza;
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documenti di programmazione, anche pluriennale;
i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei
dati;
I dati oggetto di specifici obblighi di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni,
decorrente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e
comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla
normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli artt. 14, c. 2, e 15, c. 4
del medesimo decreto.
Alla scadenza del termine di durata dell’obbligo di pubblicazione di cui sopra, i documenti, le
informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito
di archivio, collocate e debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione
trasparente”. Inoltre, i documenti possono essere trasferiti all’interno delle sezioni di archivio anche
prima della scadenza del termine indicato.
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Articolo 5 - Responsabile del procedimento di accesso
Il Responsabile del procedimento di accesso è un consigliere dell'Ordine che non ricopre altre
cariche all'interno dei compiti istituzionali (tesoriere/segretario) ed è competente a formare l’atto o a
detenerlo stabilmente ovvero, su designazione di questi, altra figura addetta alle predette unità
organizzative competenti a formare l’atto o a detenerlo stabilmente.
Nel caso di atti infra-procedimentali, responsabile del procedimento è, parimenti, un altro consigliere
da lui delegato, competente all’adozione dell’atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.
Il Responsabile del procedimento cura i rapporti con i soggetti legittimati a richiedere l’accesso e
provvede a quanto necessario per l’esercizio del loro diritto, secondo le modalità stabilite dal
presente regolamento.
In particolare, il suddetto Responsabile deve:
 ricevere la richiesta di accesso;
 provvedere alla identificazione del richiedente ed alla verifica della sua legittimazione ad
esercitare il diritto;
 decidere sull’ammissibilità della richiesta;
 comunicare agli interessati l’esclusione, il differimento o la limitazione del diritto di accesso.
Il Responsabile del procedimento può affidare ad altro consigliere l’attività istruttoria ed ogni altro
adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità.
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Articolo 6 - Modalità di accesso
Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale o formale comunque su richiesta motivata
e si realizza attraverso l’esame del documento o l’estrazione di copia ovvero mediante altra
modalità idonea a consentire l’esame dell’atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
La visione degli atti o il rilascio di copie sono assicurati con immediatezza compatibilmente con le
esigenze dell’Ufficio.
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che
ne consentano l’individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse diretto, concreto
ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante direttamente collegata al
documento per il quale è chiesto l’acceso, nonché, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i
propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni o altri
organismi, devono qualificarsi legali rappresentanti degli stessi ovvero dichiarare la carica ricoperta
o la funzione svolta, che legittima l’esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati.
Qualora la richiesta pervenga mediante servizio postale, via fax o posta elettronica, la richiesta
potrà essere evasa previa esibizione del documento di identità o trasmissione di copia del
medesimo.
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Articolo 7 - Accesso informale
L’accesso informale è consentito qualora non vi siano dubbi sulla legittimazione del richiedente,
sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse ed il documento sia
immediatamente disponibile e può essere esercitato anche mediante richiesta verbale.
La richiesta di accesso, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta dal Responsabile
del procedimento competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo
stabilmente mediante esibizione del documento, eventuale trascrizione manuale dello stesso,
estrazione di copia o esperimento congiunto di tali operazioni, ovvero altra modalità ritenuta idonea.
Nel caso in cui le esigenze della segreteria dovessero imporre una consegna differita, l’addetto
indicherà il giorno in cui sarà possibile ritirare le riproduzioni, ovvero provvederà alla spedizione
delle stesse.
Al termine della visione o al momento del ritiro o della ricezione delle copie, il richiedente rilascerà
apposita dichiarazione nella quale indicherà che la sua richiesta è stata soddisfatta.
Il Responsabile del procedimento, qualora in base al contenuto del documento richiesto riscontri
l’esistenza di controinteressati, invita l’interessato a presentare richiesta formale di accesso.
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Articolo 8 - Accesso formale
Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano
dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla
sussistenza dell’interesse meritevole di tutela alla stregua delle informazioni e della
documentazione fornita o sull’accessibilità del documento o per l’esistenza di controinteressati,
oppure nel caso in cui venga richiesto il rilascio di un documento in copia conforme all’originale,
l’interessato è invitato a presentare richiesta d’accesso formale.
L’interessato può in ogni caso presentare richiesta formale d’accesso ai documenti.
La richiesta di accesso deve contenere:
 le complete generalità del richiedente e dell’eventuale accompagnatore, con relativi recapiti
e numeri di telefono;
 gli estremi del documento di identificazione del richiedente o la dichiarazione di conoscenza
personale da parte dell’addetto alla ricezione;
 l’eventuale titolo di rappresentanza del soggetto interessato;
 gli estremi del documento oggetto della richiesta ed eventualmente del procedimento in cui è
inserito, ovvero, in caso di mancata conoscenza di essi, indicazione di tutti gli elementi che
ne consentano l’individuazione;
 l’indicazione delle modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso, specificando se
si tratta di visione, di estrazione di copia o di entrambe ovvero di richiesta di copia conforme;
 l’indicazione delle modalità con cui si intende eventualmente ricevere la documentazione;
 l’idonea motivazione da cui sia possibile valutare la legittimità dell’accesso;
 la data e la sottoscrizione.
Qualora la richiesta pervenga mediante servizio postale, via fax o posta elettronica, la stessa potrà
essere evasa previa esibizione del documento di identità o trasmissione di copia del medesimo.
Ove la richiesta risulti irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento è tenuto a darne
comunicazione al richiedente entro dieci giorni con raccomandata con avviso di ricevimento o con
altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia
a decorrere dalla data di presentazione della richiesta corretta.
Il procedimento di accesso formale deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di
protocollazione in arrivo della richiesta.
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Articolo 9 - Notifica ai controinteressati
Qualora, in base alla natura del documento richiesto o degli altri documenti in esso richiamati, risulti
l’esistenza di controinteressati, il Responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione
agli stessi dell’istanza di accesso mediante telefax, raccomandata a/r oppure, se autorizzato, per via
telematica.
Entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, i controinteressati possono
presentare, anche per via telematica, motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale
termine, il Responsabile del procedimento provvede in merito all’istanza di accesso dopo aver
accertato la ricezione della comunicazione della medesima da parte dei controinteressati.
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Articolo 10 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso
Ove non sussistano ragioni per differire o negare il diritto d’accesso, la richiesta viene accolta.
La comunicazione dell’accoglimento della richiesta formale di accesso contiene l’indicazione della
sede e dell’ufficio presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non
inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.
L’accoglimento della richiesta d’accesso ad un documento comporta, di norma, anche la facoltà di
accesso agli altri documenti in esso richiamati.
L’esame del documento avviene presso l’ufficio indicato nell’atto di accoglimento della richiesta,
nelle ore di ufficio, alla presenza del personale addetto, ovvero nel giorno concordato dall’ufficio con
il richiedente.
I documenti sui quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono
dati in visione o comunque alterati in qualsiasi modo.
L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, munita di delega
scritta, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità,
che devono poi essere registrate in calce alla richiesta.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione al richiedente dell’accettazione della richiesta di accesso
senza che questi abbia preso visione del documento, il richiedente è considerato rinunciatario.
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Articolo 11 - Costi di riproduzione e di spedizione
L’esercizio del diritto di accesso mediante visione dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei
costi di ricerca e visura.
Il rilascio di copia dei documenti è subordinato, oltre al rimborso dei costi diritti di ricerca e visura, al
rimborso dei costi di riproduzione, al pagamento dell’imposta di bollo, ove previsto dalla legge,
nonché dei costi dell’invio a mezzo posta quando richiesto.
L’imposta di bollo è dovuta per il rilascio della copia conforme su eventuale richiesta
dell’interessato, ai sensi del DPR 642/72, come modificato dal DPR 955/82, ed alla allegata tabella
A.
I costi delle marche sono calcolati per foglio, composto da quattro facciate unite o rilegate tra di loro
in modo da costituire un atto unico recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità
all’originale, e sono determinati periodicamente per legge.
Per i tabulati meccanografici e fogli scritti a mezzo stampa, l'imposta di bollo è dovuta per ogni 100
linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.
L’importo (stabilito per legge, alla quale si rinvia per successivi adeguamenti) è pari a euro 16,00
per marca da bollo ogni 4 fogli/facciate ovvero 100 linee scritte a mezzo stampa.
Gli importi a carico del richiedente per il rilascio di copie, che comprendono i diritti di ricerca e
visura, sono così determinati:
 euro 0,40 a facciata A4, per documenti che non necessitano oscuramento di dati di altri
soggetti;
 euro 0,80 a facciata A3, per documenti che non necessitano oscuramento di dati di altri
soggetti;
 euro 0,50 a facciata A4, per documenti che necessitano oscuramento di dati;
 euro 1,00 a facciata A3, per documenti che necessitano oscuramento di dati;
 euro 5,00 per riproduzione su CD;
 euro 10,00 per ogni controinteressato, comprensivi delle spese postali, qualora, in base alla
natura del documento richiesto o degli altri documenti in esso richiamati, risulti necessario
effettuare la comunicazione della richiesta mediante racc. A/R
Il pagamento deve essere effettuato all’atto della richiesta e, comunque, non oltre il momento del
ritiro delle copie, mediante bonifico bancario intestato a:
Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di ?????????, tramite le seguenti coordinate
bancarie IBAN IT39P0760103800000013253869 con indicazione specifica della causale: accesso
atti + nome e cognome del richiedente.
via ????? n. ?? - 00100 ?????????
codice fiscale 123456789 - telefono 0874.123456
e-mail: segreteria@cdl.??.it - pec [email protected]
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Articolo 12 - Diniego di accesso
Decorsi inutilmente trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente,
questa si intende respinta.
Il diritto di accesso è sempre escluso laddove non si riscontri la sussistenza di un interesse
personale, concreto, diretto ed attuale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Ai sensi dell’art. 24 della L. 241/1990, il diritto di accesso viene altresì escluso nei confronti di:
 documenti riguardanti l'attività dell'Ordine diretta all'adozione di atti amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione;
 documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi
nelle procedure selettive;
 documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone
giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorché i relativi dati siano stati forniti all'Ordine dagli stessi soggetti cui si
riferiscono.
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia
strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute, se la situazione
giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti
amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
In ogni caso, i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al
potere di differimento per assicurare una tutela agli interessi dei soggetti coinvolti nel provvedimento
richiesto, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Ordine specie nella fase
preparatoria di provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il
buon andamento dell’azione amministrativa.
L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la motivazione e la durata, nei limiti
strettamente necessari al rispetto delle finalità previste nel precedente comma ed è comunicato al
richiedente, per iscritto, entro il termine stabilito per l’accesso.
via ????? n. ?? - 00100 ?????????
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Articolo 13 - Differimento accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici
Fatta salva la disciplina prevista dall’art. 162 del D.Lgs 50/2016 per gli appalti secretati o la cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso agli atti delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti, ivi comprese le candidature e le offerte, è differito:
 nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
 nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti
che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione
all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che
hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso
all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro
interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi
dei candidati da invitare;
 in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
 in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
Gli atti di cui sopra indicati non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti
fino alla scadenza dei termini ivi previsti.
L'inosservanza di quanto previsto dai due precedenti commi rileva ai fini dell’applicazione
dell'articolo 326 del codice penale sulla rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi.
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Articolo 14 - Esclusione dell’accesso e divieto di divulgazione degli atti delle procedure di
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici
Fatta salva la disciplina prevista dall’art. 162 del D.Lgs 50/2016 per gli appalti secretati o la cui
esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di
divulgazione degli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in
relazione:
o alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o
commerciali;
o ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del nuovo codice dei contratti di cui
al D.Lgs 50/2016, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
o alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle
riserve del soggetto esecutore del contratto;
o alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o
dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa
intellettuale.
In relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o
commerciali, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi
in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
Le stazioni appaltanti possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il
carattere di riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili
durante tutta la procedura di appalto.
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Articolo 15 - Ricorso al TAR
Contro le decisioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi è
ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro trenta giorni dalla conoscenza della
decisione impugnata o dalla formazione del silenzio rigetto, mediante notificazione all'Ordine e ad
almeno un controinteressato, secondo quanto disposto dall’art. 116 del Codice del processo
amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.
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Articolo 16 - Archiviazione delle richieste di accesso
Le richieste di accesso formale, debitamente protocollate, sono conservate in un apposito archivio.
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CAPO III - ACCESSO CIVICO A DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI
Articolo 17 - Oggetto dell'accesso civico
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo all'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia
di ?????????, di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Chiunque, inoltre, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Ordine, ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del medesimo Decreto.
Decorsi i termini di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, i dati, le informazioni
e i documenti detenuti dall'Ordine sono accessibili ai sensi del presente capo.
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Articolo 18 - Oggetto dell'accesso civico
L’esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico, contenente le complete
generalità del richiedente con relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i
documenti richiesti e non richiede motivazione.
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Articolo 19 - Presentazione dell'istanza
L’istanza di accesso civico può essere trasmessa anche per via telematica, secondo le modalità
previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs 82/2005, ed è presentata, in
alternativa, ad uno dei seguenti uffici:
 all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
 all’ufficio indicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
dall'Ordine;
 al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a
oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente.
Responsabile del procedimento di accesso civico è il consigliere designato, il quale può affidare ad
altro consigliere l’attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento,
mantenendone comunque la responsabilità.
Nel caso in cui l’istanza sia stata a lui presentata, Responsabile del procedimento è altresì il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai
sensi della normativa vigente e sia stata presentata alla segreteria che li detiene, il presidente
provvede a trasmetterla al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
qualora risulti effettivamente inadempiuto l’obbligo di pubblicazione.
Quando la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di
pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto 33/2013, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di segnalare, (ai sensi dell’art. 43 comma 5 del D.Lgs
33/2013) in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale al
consiglio dell'ordine, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.
Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al presidente dell'Ordine.
Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano essere già pubblicati sul sito istituzionale
dell’Ordine nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile del procedimento indica
tempestivamente al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
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Articolo 20 - Notifica ai contro interessati
Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, il Responsabile del procedimento se individua soggetti
controinteressati ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs 33/2013, è tenuto a dare
comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o
per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.
Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una
motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
A decorrere dalla data di invio della comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni per la
conclusione del procedimento di accesso civico è sospeso fino all’eventuale opposizione dei
controinteressati.
Decorsi dieci giorni dall’ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, il consiglio
provvede sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione delle comunicazioni inviate ai
controinteressati, in seguito alla valutazione del bilanciamento tra l’interesse pubblico alla
trasparenza e l’interesse del controinteressato alla tutela dei dati personali.
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Articolo 21 - Termini del procedimento
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato, in
relazione ai casi ed ai limiti stabiliti, nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con
la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere all'Ordine
informazioni sull’esito delle istanze.
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Articolo 22 - Accoglimento dell'istanza
In caso di accoglimento, il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere tempestivamente
al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni
o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul
sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta
pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti
materiali.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del
controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il Responsabile del procedimento ne dà
comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti
richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del
controinteressato al fine di consentire allo stesso l’esercizio della facoltà di richiedere il riesame.
Il Responsabile del procedimento accoglie la richiesta di accesso quando risulta accertata la
prevalenza dell’interesse perseguito dal richiedente rispetto al diritto del controinteressato.
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di
riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza come disciplinata
dall’ art. 23 seguente.
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Articolo 23 - Rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico
L’accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela
di uno degli interessi pubblici inerenti a:
 la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
 la sicurezza nazionale;
 la difesa e le questioni militari;
 le relazioni internazionali;
 la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
 la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
 il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso civico è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati:
 la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (in
particolare, quando comporta la comunicazione di dati sensibili e giudiziari o di dati personali
di minorenni);
 la libertà e la segretezza della corrispondenza;
 gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la
proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Il diritto di accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso
o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina
vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma
1, della legge n. 241 del 1990.
I limiti all’accesso civico per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 1 e 2 si
applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del
dato.
L’accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati
nei commi 1 e 2 sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
Per la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui al presente articolo, si rinvia
altresì alle linee guida vigenti recanti indicazioni operative dell’Autorità Nazionale anticorruzione,
adottate ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs 33/2013, che si intendono qui integralmente richiamate.
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Articolo 24 - Richieste di riesame
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine
previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, possono
presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'Ordine che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la
disciplina legislativa in materia, il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte
del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo
non superiore ai predetti dieci giorni.
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Articolo 25 - Impugnazioni
Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso
quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può
proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del
processo amministrativo di cui al D.Lgs, n. 104/2010.
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CAPO III - ACCESSO CIVICO A DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI
Articolo 26 - Segreto d'ufficio e professionale
Le figure operanti presso l'Ordine sono tenute al segreto d’ufficio e professionale; non possono
trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni
amministrative, in corso o concluse, di cui siano venute a conoscenza a causa delle loro funzioni, al
di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
Nell'ambito delle proprie attribuzioni, le figure preposte ad un ufficio rilascino copie ed estratti di atti
e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.
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Articolo 27 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:
 L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 D.P.R. 12.04.2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi”;
 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;
 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 D.lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
nonché le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e le altre disposizioni di legge in
materia.
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Articolo 28 - Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità
Il presente Regolamento entra in vigore in data 23 dicembre 2016 ed è soggetto a variazione o
integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative nazionali o regionali in materia.
L'Ordine provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito
internet istituzionale.
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