1 - Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21 1. ------IND

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Stato ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21
1. ------IND- 2017 0017 D- IT- ------ 20170127 --- --- PROJET
Progetto di regolamento
del ministero federale dell'Economia e dell'energia
Regolamento relativo alla dimostrazione delle proprietà elettrotecniche
degli impianti energetici
(Elektrotechnische-Eigenschaften-Nachweis-Verordnung,
regolamento NELEV)
di
seguito
A. Problema e finalità
L'attuale livello di sicurezza dell'approvvigionamento energetico dovrebbe essere
garantito anche per il futuro imponendo l'obbligo di dimostrare, ai fini dell'allacciamento
alla rete dei gruppi di generazione e dei dispositivi di accumulo dell'energia elettrica, la
conformità ai requisiti tecnici minimi generali di cui all'art. 19 della legge sulla gestione
energetica.
Attualmente sussiste una parziale incertezza giuridica relativamente agli obblighi di
dimostrazione previsti dall'autoregolamentazione tecnica per tutti i gruppi di generazione
sotto forma di regole tecniche di generale accettazione. Inoltre dal 1° luglio 2017 non
saranno più vincolanti i requisiti del regolamento sui servizi di sistema del 3 luglio 2009
(BGBl. I, pag. 1734), modificato dall'articolo 10 della legge del 13 ottobre 2016 (BGBl. I,
pag. 2258). È pertanto possibile che si produca un vuoto normativo se le linee guida per
la dimostrazione delle proprietà tecniche richieste non verranno regolamentate in altro
modo.
Il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un
codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112, del
27.4.2016, pag. 1) disciplina i requisiti generali per determinati gruppi di generazione e la
dimostrazione di tali requisiti. Gli articoli articolo 15, 16 e 32 del regolamento
(UE) 2016/631 lasciano agli Stati membri un certo margine di manovra nazionale nella
loro configurazione, di cui il presente regolamento intende avvalersi.
B. Soluzione
In forza dell'articolo 49, paragrafo 4, riga 1, numero 3 della legge sulla gestione energetica
del 7 luglio 2005 (BGBl. I, pag. 1970, 3621), rifusa dall'articolo 1, numero 15 della legge
del 13 ottobre 2016 (BGBl. I, pag. 2258), si emana un regolamento relativo alla
dimostrazione delle proprietà elettrotecniche degli impianti energetici.
Il nuovo regolamento si rifà alla prassi corrente di dimostrare la conformità dei gruppi di
generazione e dei dispositivi di accumulo dell'elettricità alle proprietà elettrotecniche
imposte dalle norme tecniche, conferendole una certezza giuridica. A tal fine, in generale
impone unicamente di dimostrare la conformità ai requisiti tecnici minimi generali di cui
all'art. 19 della legge sulla gestione energetica. Non vengono invece fissati requisiti per la
concreta procedura di dimostrazione (ad es. regole di misurazione per le diverse
tecnologie).
Questo
aspetto
verrà
lasciato,
come
avvenuto
finora,
all'autoregolamentazione tecnica delle imprese.
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Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21
Con questo regolamento vengono sostituite le disposizioni per la dimostrazione dei
requisiti tecnici del regolamento sui servizi di sistema, che saranno valide fino al 30
giugno 2017, in modo da non produrre vuoti normativi.
Con questo regolamento si sfrutta inoltre il margine di manovra consentito dagli articoli 15
e 16 e dall'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/631. A tal proposito viene imposto che
dei certificatori accreditati verifichino i modelli di simulazione e che rilascino i relativi
documenti probatori.
La formulazione del regolamento, neutrale da un punto di vista tecnologico, chiarisce che i
requisiti si riferiscono in linea di principio a tutte le tecnologie. Rimangono esclusi da
determinati obblighi di certificazione solo gli impianti collegati a bassa tensione.
C. Alternative
Nessuna.
D. Spese di bilancio senza costi di conformità
Non vi sono effetti sul bilancio pubblico.
E. Costi di conformità
E.1 Costi di conformità per i cittadini
Le norme non hanno ripercussioni sui costi di conformità per i cittadini.
E.2 Costi di conformità per le imprese
Poiché il regolamento in oggetto costituisce sostanzialmente un consolidamento giuridico
di una prassi di autorizzazione attualmente seguita, vi saranno costi di adeguamento
correnti solo per i gruppi di generazione che attualmente sarebbero approvati senza
certificazione e che in futuro dovranno essere certificati secondo il regolamento NELEV.
La normativa in oggetto per la certificazione dei gruppi di generazione comporta costi di
conformità correnti per le imprese pari a 288 800 euro l'anno.
Spese burocratiche derivanti dagli obblighi di informazione
Nessuna ripercussione sugli obblighi di informazione.
E.3 Costi di conformità per l'amministrazione
Le norme non hanno ripercussioni sui costi di conformità per l'amministrazione.
F. Ulteriori costi
Non vi sono ulteriori costi.
-3-
Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21
Progetto di regolamento del ministero federale dell'Economia
e dell'energia
Regolamento relativo alla dimostrazione delle proprietà
elettrotecniche degli impianti energetici
(Elektrotechnische-Eigenschaften-Nachweis-Verordnung –
regolamento NELEV)1)
del …
In forza dell'articolo 49, paragrafo 4, riga 1, numero 3 della legge sulla gestione
energetica del 7 luglio 2005 (BGBl. I, pag. 1970, 3621), modificata dall'articolo 1, numero
15 della legge del 26 luglio 2016 (BGBl. I, pag. 1786), il ministero federale dell'Economia
e dell'energia decreta quanto segue:
§1
Campo d'applicazione
(1) Il presente regolamento disciplina la dimostrazione, ai fini dell'allacciamento alla
rete dei gruppi di generazione, della conformità ai requisiti tecnici minimi generali previsti
dall'articolo 19 della legge sulla gestione energetica del 7 luglio 2005 (BGBl. I, pag. 1970,
3621), modificata dall'articolo 3 della legge del 22 dicembre 2016 (BGBl. I, pag. 3106); si
avvale inoltre del margine di manovra nazionale concesso dall'articolo 15, paragrafo 6,
lettera c), punto i, dall'articolo 16, paragrafo 1 e dall'articolo 32, paragrafo 6 del
regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un
codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112, del
27.4.2016, pag. 1).
(2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano per analogia anche ai
dispositivi di accumulo dell'energia elettrica.
(3) Il presente regolamento si applica ai gruppi di generazione già allacciati alla rete
di approvvigionamento elettrico al momento della sua entrata in vigore solo alle condizioni
stabilite dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/631.
§2
Dimostrazione della conformità dei gruppi di generazione ai requisiti tecnici minimi
generali
(1) Nell'ambito della procedura di comunicazione di esercizio prevista dall'articolo 29
del regolamento (UE) 2016/631, i gestori di gruppi di generazione devono dimostrare che
risultano rispettati i requisiti tecnici minimi generali stabiliti dall'articolo 19 della legge sulla
gestione energetica.
(2) Il documento per i gruppi di generazione dei tipi B e C previsto dal regolamento
(UE) 2016/631 deve essere rilasciato da un certificatore in conformità alla norma DIN EN
1
)
Notificato ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015,
pag. 1).
-4-
Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21
ISO/IEC 17065, versione di gennaio 20132). Il certificatore deve essere stato accreditato
da un organismo di accreditamento nazionale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio (GU L 218 del
13.8.2008, pag. 30), nella versione vigente nel momento in questione.
(3) In conformità all'articolo 15, paragrafo 6, lettera c) e all'articolo 16, paragrafo 1
del regolamento (UE) 2016/631, la verifica dei modelli di simulazione del comportamento
dei gruppi di generazione dei tipi C e D di cui al regolamento (UE) 2016/631, deve essere
eseguita da un certificatore secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17065, versione di
gennaio 20133). Il certificatore deve essere stato accreditato da un organismo nazionale di
accreditamento previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, e successive modifiche e
integrazioni.
(4) Il paragrafo 2 non si applica ai gruppi di generazione dei tipi B e C collegati a una
rete a bassa tensione di approvvigionamento generale.
§3
Regole tecniche di generale accettazione
(1) Ai fini della dimostrazione di cui all'articolo 2, occorre tenere conto delle regole
tecniche di generale accettazione, fatte salve diverse disposizioni di legge.
(2) Le regole tecniche di generale accettazione si presumono rispettate se sono
soddisfatte le regole tecniche dell'ente indicato all'articolo 49, paragrafo 2, riga 1, numero
1 della legge sulla gestione energetica.
(3) Fatte salve diverse disposizioni di legge, le regole tecniche dell'ente indicato
all'articolo 49, paragrafo 2, riga 1, numero 1 della legge sulla gestione energetica possono
anche prevedere che la conformità ai requisiti tecnici minimi generali di cui all'articolo 19
della legge sulla gestione energetica sia verificata secondo la norma DIN EN ISO/IEC
17065, versione di gennaio 20134), da certificatori accreditati da un organismo nazionale
di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, e successive modifiche e
integrazioni.
§4
Conseguenze giuridiche in caso di inadempimento
I gestori di reti di approvvigionamento elettrico devono rifiutare la comunicazione
definitiva di esercizio prevista dall'articolo 32, paragrafo 3 o dall'articolo 36 del
regolamento (UE) 2016/631 se il gestore che chiede l'allacciamento di un gruppo di
generazione non soddisfa gli obblighi previsti all'articolo 2 o all'articolo 3.
2
)
3
)
4
)
Disponibile presso Beuth Verlag GmbH, Berlino, e depositata in archivio protetto presso l'Ufficio
marchi e brevetti tedesco.
Disponibile presso Beuth Verlag GmbH, Berlino, e depositata in archivio protetto presso l'Ufficio
marchi e brevetti tedesco.
Disponibile presso Beuth Verlag GmbH, Berlino, e depositata in archivio protetto presso l'Ufficio
marchi e brevetti tedesco.
-5-
Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21
§5
Disposizioni transitorie
(1) Se non esistono regole tecniche di generale accettazione di cui all'articolo 3 per il
rilascio del documento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 2, paragrafo 2 non si
applica. Se non esistono regole tecniche di generale accettazione di cui all'articolo 3 per
la verifica dei modelli di simulazione all'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 2, paragrafo 3 non
si applica.
(2) Se un gruppo di generazione da collegare a una rete a media tensione è un
prototipo secondo il capitolo 12 delle regole di applicazione VDE-AR-N 4120:2015-01
"Technische Bedingungen für den Anschluss und Betrieb von Kundenanlagen an das
Hochspannungsnetz" (Condizioni tecniche per il collegamento alla rete ad alta tensione e
l'esercizio di impianti dei clienti) dell'ente per l'elettrotecnica, l'elettronica e le tecnologie
dell'informazione [Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.
(VDE)] 5 ), per questo gruppo di generazione valgono le regole tecniche di generale
accettazione per i gruppi di generazione da collegare a una rete a media tensione. Inoltre
per i prototipi di cui alla riga 1 si applicano le regole del capitolo 12 delle Condizioni
tecniche per il collegamento alla rete ad alta tensione e l'esercizio di impianti dei clienti. I
periodi 1 e 2 si applicano solo fino all'entrata in vigore delle regole dell'ente indicato
all'articolo 49, paragrafo 2, riga 1, numero 1 della legge sulla gestione energetica per i
gruppi di generazione da collegare una rete a media tensione.
(3) Fino all'approvazione delle soglie di capacità massima dei gruppi di generazione
prevista dall'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/631 da parte dell'Agenzia
federale per le reti, si applica l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, fermo restando che le soglie
corrispondono ai limiti indicati nella tabella 1 del regolamento (UE) 2016/631 per l'Europa
continentale.
§6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2017.
Con l'approvazione del Bundesrat.
5
)
Disponibili presso VDE Verlag GmbH, Berlino (www.vde-verlag.de) e depositate in archivio protetto
presso la Biblioteca nazionale tedesca di Lipsia.
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Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21
Motivazione
A. Parte generale
I.
Definizione della finalità e necessità delle disposizioni
Con il nuovo regolamento dovrebbe essere garantito l'attuale livello di sicurezza
dell'approvvigionamento energetico anche per il futuro imponendo l'obbligo di dimostrare,
ai fini dell'allacciamento alla rete, la conformità dei gruppi di generazione e dei dispositivi
di accumulo dell'energia elettrica ai requisiti tecnici minimi generali di cui all'art. 19 della
legge sulla gestione energetica. A questo scopo servono anche i controlli sugli impianti
energetici da parte di organismi indipendenti.
Attualmente sussiste una parziale incertezza giuridica relativamente agli obblighi di
dimostrazione previsti dall'autoregolamentazione tecnica per tutti i gruppi di generazione
sotto forma di regole tecniche di generale accettazione. Inoltre il regolamento sui servizi di
sistema del 3 luglio 2009 (BGBl. I, pag. 1734), da ultimo modificato dall'articolo 3 del
regolamento del 6 febbraio 2015 (BGBl. I, pag. 108), si applicherà solo fine giugno 2017,
con la possibilità pertanto che si producano dei vuoti normativi in assenza di altre
disposizioni che regolino altrimenti la dimostrazione della conformità ai requisiti tecnici
minimi generali.
Il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un
codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112, del
27.4.2016, pag. 1) disciplina i requisiti generali per determinati gruppi di generazione di
elettricità e la dimostrazione di tali requisiti. Gli articoli articolo 15, 16 e 32 del regolamento
(UE) 2016/631 lasciano agli Stati membri un certo margine di manovra nazionale nella
loro configurazione, che il presente regolamento intende sfruttare.
II.
Contenuto essenziale del progetto
Il nuovo regolamento disciplina la procedura per dimostrare, ai fini dell'allacciamento alla
rete, la conformità dei gruppi di generazione e dei dispositivi di accumulo dell'energia
elettrica ai requisiti tecnici minimi generali di cui all'art. 19 della legge sulla gestione
energetica. Serve inoltre a evitare vuoti normativi, dato che il regolamento sui servizi di
sistema del 3 luglio 2009 (BGBl. I, pag. 1734), da ultimo modificato dall'articolo 3 del
regolamento del 6 febbraio 2015 (BGBl. I, pag. 108) potrà essere applicato solo fino a fine
giugno 2017.
Sostanzialmente il nuovo regolamento riprende e consolida giuridicamente la prassi
corrente, la quale prevede che sia dimostrata la conformità degli impianti di produzione e
dei dispositivi di accumulo dell'elettricità alle proprietà elettrotecniche imposte dalle norme
tecniche. A tal fine viene imposto in generale di provare la conformità ai requisiti tecnici
minimi generali di cui all'art. 19 della legge sulla gestione energetica. Non vengono invece
fissati requisiti per la concreta procedura di dimostrazione (ad es. regole di misurazione
per le diverse tecnologie). Questo aspetto verrà lasciato, come avvenuto finora,
all'autoregolamentazione tecnica delle imprese.
Con questo regolamento si sfruttano inoltre i margini di manovra consentiti dagli articoli
15, 16 e 32 del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che
istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete
(GU L 112, del 27.4.2016, pag. 1) e si impongono dei controlli da parte di certificatori
accreditati.
-7-
Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21
La formulazione del regolamento, neutrale da un punto di vista tecnologico, chiarisce che i
requisiti si riferiscono in linea di principio a tutte le tecnologie. Rimangono esclusi da
determinati obblighi di certificazione solo gli impianti collegati a bassa tensione.
III.
Alternative
Nessuna.
IV.
Potestà regolamentare
Al fine di garantire la sicurezza tecnica, la flessibilità tecnica e operativa degli impianti
energetici e l'interoperabilità delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici accessibili al
pubblico, il ministero federale per l'Economia e l'energia è autorizzato ai sensi
dell'articolo 49, paragrafo 4, riga 1, numero 3, con l'approvazione del Bundesrat, a
emanare un regolamento che preveda verifiche antecedenti all'installazione e alla messa
in funzione degli impianti e controlli sugli impianti, e a stabilire che tali verifiche e controlli
debbano essere eseguiti da esperti accreditati.
V.
Compatibilità con il diritto dell'Unione europea e con i trattati internazionali
Il progetto di regolamento è compatibile con il diritto dell'Unione europea. È stato notificato
ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione
(GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
Il regolamento sfrutta anche il margine di manovra nazionale consentito dall'articolo 15,
paragrafo 6, lettera c), punto i, dall'articolo 16, paragrafo 1 e dall'articolo 32, paragrafo 4
del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un
codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112, del
27.4.2016, pag. 1). In questo modo dovrebbe essere garantito un elevato livello di
sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e mantenuta la prassi attualmente vigente in
Germania di dimostrare le proprietà elettrotecniche degli impianti energetici.
Il regolamento è compatibile con i trattati internazionali.
VI.
Conseguenze dal punto di vista giuridico
Il regolamento riprende e consolida giuridicamente la prassi corrente di dimostrare la
conformità dei gruppi di generazione e dei dispositivi di accumulo dell'elettricità alle
proprietà elettrotecniche imposte dalle norme tecniche. A tal fine, in generale impone
unicamente di dimostrare la conformità ai requisiti tecnici minimi generali di cui all'art. 19
della legge sulla gestione energetica. Non vengono invece fissati requisiti per la concreta
procedura di dimostrazione (ad es. regole di misurazione per le diverse tecnologie).
Questo aspetto verrà lasciato, come avvenuto finora, all'autoregolamentazione tecnica
delle imprese.
1.
Semplificazione giuridica e amministrativa
Con il presente regolamento vengono sostituiti i requisiti di dimostrazione delle proprietà
tecniche del regolamento sui servizi di sistema del 3 luglio 2009 (BGBl. I, pag. 1734), da
ultimo modificato dall'articolo 3 del regolamento del 6 febbraio 2015 (BGBl. I, pag. 108).
-82.
Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21
Aspetti relativi alla sostenibilità
Nella stesura del regolamento si è tenuto conto degli obiettivi e delle regole gestionali
della strategia nazionale per la sostenibilità e dei relativi indicatori chiave. Il presente
regolamento è compatibile con la strategia nazionale per la sostenibilità.
Con la desiderabile diffusione delle energie rinnovabili è aumentato in modo significativo,
e continuerà ad aumentare anche in futuro, il numero dei gruppi di generazione. Alla luce
della situazione descritta, con questo regolamento dovrebbe essere garantito l'attuale
livello di sicurezza dell'approvvigionamento energetico anche per il futuro imponendo
l'obbligo di dimostrare la conformità ai requisiti tecnici minimi generali, ai fini
dell'allacciamento alla rete dei gruppi di generazione e dei dispositivi di accumulo
dell'energia elettrica. Il regolamento getta quindi le basi per un'ulteriore espansione in
sicurezza delle energie rinnovabili.
3.
Spese di bilancio senza costi di conformità
Non vi sono oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio pubblico.
4.
Costi di conformità
a) Costi di conformità per i cittadini
Le norme non hanno ripercussioni sui costi di conformità per i cittadini.
b) Costi di conformità per le imprese
I costi correnti di conformità per le imprese riguardano solo i gruppi di generazione per i
quali l'obbligo di certificazione previsto dal presente regolamento produce un onere
aggiuntivo rispetto all'attuale prassi di autorizzazione.
Gruppi di generazione da non considerare:
I gruppi di generazione del tipo A non sono interessati dalle disposizioni del regolamento
NELEV e quindi non devono essere considerati al fine di determinare gli oneri di
conformità. Gli impianti collegati a reti a bassa tensione sono esclusi dagli obblighi di
certificazione previsti dal presente regolamento (articolo 1, paragrafo 4 del regolamento
NELEV) e non devono essere quindi considerati al fine di determinare gli oneri di
conformità. In Germania i gruppi di generazione di tipo C non vengono solitamente
collegati alla rete, pertanto anch'essi non vengono considerati.
Oneri di conformità per gli impianti di tipo B:
Per l'autorizzazione di tutti i gruppi di generazione di tipo B da collegare a tensioni
superiori a quella bassa, in futuro occorrerà presentare i documenti previsti dall'articolo 2,
paragrafi 1 e 2 del regolamento NELEV. Per l'autorizzazione di parchi eolici e solari ciò
non comporta alcun onere di conformità aggiuntivo perché il regolamento sui servizi di
sistema forniti da impianti di energia eolica, o l'attuale prassi di allacciamento, prevede già
che debbano essere presentate certificazioni sostanzialmente equivalenti.
Per l'autorizzazione di dispositivi di accumulo e di impianti di altre tecnologie del tipo B,
occorre invece calcolare un costo corrente di conformità aggiuntivo per la certificazione
dei documenti pari a 195 750 euro:
-9-
Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21
Tabella: costi correnti di conformità aggiuntivi (imprese) per gli impianti di tipo B
Tipo B
Requisito
(norma)
Parchi eolici
Parchi solari
Dispositivi di
accumulo
altre tecnologie
(comprese
macchine
sincrone)
documento
certificato (di
cui
all'articolo 2,
paragrafi 1 e
2 del
regolamento
NELEV)
di cui quota
Numero di
degli impianti
Costi correnti
Costi di
impianti
finora non
aggiuntivi di
certificazione
autorizzati /
certificati /
conformità in
/ caso in euro
anno
anno in
euro
percentuale
Secondo la prassi di autorizzazione attuale, viene già
certificato il 100 % degli impianti eolici o solari del tipo B
autorizzati. Inoltre i costi dell'attuale prassi di certificazione
corrispondono indicativamente ai costi della futura
certificazione prevista dal regolamento NELEV, pertanto per
questi impianti non sussiste alcun onere di conformità
aggiuntivo.
5
10
13 500
6 750
1 400
1
13 500
189 000
Oneri di conformità per gli impianti di tipo D:
Se nell'ambito dell'autorizzazione un gestore di rete richiede ai gestori di gruppi di
generazione del tipo B dei modelli di simulazione, in futuro tali modelli dovranno essere
verificati da un certificatore accreditato in conformità all'articolo 2, paragrafo 1 e 3 del
regolamento NELEV. Poiché non si può stimare in quanti casi il gestore della rete si
avvarrà dell'opzione prevista dall'articolo 15, paragrafo 6, lettera c) e dall'articolo 35,
paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile
2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori
alla rete (GU L 112, del 27.4.2016, pag. 1), per prudenza si stima che la certificazione
dovrà essere prodotta nel 100 percento dei casi. L'onere di conformità calcolato per
questo tipo di impianto deve essere quindi inteso come limite superiore massimo teorico.
In caso di autorizzazione di parchi eolici non sorge quindi alcun onere di conformità
aggiuntivo, perché l'attuale prassi di allacciamento prevede già la presentazione di
certificazioni sostanzialmente equivalenti. Per l'autorizzazione di parchi solari, dispositivi
di accumulo e impianti di altre tecnologie del tipo B, occorre invece calcolare un maggiore
costo corrente di conformità per la verifica dei modelli di simulazione da parte di
certificatori accreditati pari a 93 150 euro:
Tabella: costi correnti di conformità aggiuntivi (imprese) per gli impianti di tipo B
Tipo D
Parchi eolici
Requisito
(norma)
modello di
simulazione
certificato (di
cui
all'articolo 2,
paragrafo 1 e
di cui quota
degli impianti
Costi correnti
Costi di
finora non
aggiuntivi di
certificazione
certificati /
conformità in
/ caso in euro
anno in
euro
percentuale
Secondo la prassi di autorizzazione attuale, viene già
certificato il 100 % degli impianti eolici del tipo D autorizzati.
Inoltre i costi dell'attuale prassi di certificazione corrispondono
indicativamente ai costi della futura certificazione prevista dal
regolamento NELEV, pertanto non sussiste alcun onere di
conformità per questi impianti.
Numero di
impianti
autorizzati /
anno
- 10 Parchi solari
Dispositivi di
accumulo
altre tecnologie
(comprese
macchine
sincrone)
3 del
regolamento
NELEV)
Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21
1
5
9 000
450
3
10
9 000
2.700
10
100
9 000
90 000
In totale il regolamento comporta un costo corrente di conformità massimo di 288 800
euro l'anno.
Poiché con l'introduzione dei controlli sulla conformità ai requisiti tecnici minimi generali
da parte di certificatori accreditati ci si avvale di un'opzione prevista dal regolamento
(UE) 2016/631, l'onere di conformità annuale a carico delle imprese non ricade nel campo
di applicazione della regola "One in one out".
Costi burocratici derivanti dagli obblighi di informazione:
Nessuna ripercussione sugli obblighi di informazione.
c) Costi di conformità per l'amministrazione
Le norme non hanno ripercussioni sui costi di conformità per l'amministrazione.
5.
Ulteriori costi
Non vi sono ulteriori costi.
6.
Ulteriori conseguenze derivanti dalla presente legge
Nessuna.
VII.
Limitazione temporale; valutazione
Il regolamento non ha alcuna limitazione temporale. Il regolamento si pone come obiettivo
di garantire l'attuale livello di sicurezza dell'approvvigionamento energetico anche per il
futuro, imponendo l'obbligo di dimostrare, ai fini dell'allacciamento alla rete, la conformità
dei gruppi di generazione e dei dispositivi di accumulo dell'energia elettrica ai requisiti
tecnici minimi generali. La sicurezza del sistema deve essere costantemente garantita.
Non è quindi opportuna una limitazione temporale.
Non è necessaria una valutazione, dato che il regolamento si limita a imporre in generale
di dimostrare la conformità ai requisiti tecnici minimi generali di cui all'art. 19 della legge
sulla gestione energetica. La concreta procedura di dimostrazione (ad es. regole di
misurazione per le diverse tecnologie) continuerà ad essere lasciata, come avvenuto
finora, all'ambito di autoregolamentazione tecnica delle imprese, quindi coinvolgendo gli
attori interessati.
- 11 -
Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21
B. Parte dettagliata
In merito all'articolo 1:
L'articolo 1 disciplina il campo di applicazione del regolamento. Nel paragrafo 1 si
chiarisce che il regolamento disciplina la procedura per dimostrare, ai fini
dell'allacciamento alla rete, la conformità dei gruppi di generazione ai requisiti tecnici
minimi generali previsti dall'articolo 19 della legge sulla gestione energetica e che intende
sfruttare il margine di manovra nazionale concesso dall'articolo 15, paragrafo 6, lettera c),
punto i, dall'articolo 16, paragrafo 1 e dall'articolo 32, paragrafo 6 del regolamento
(UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete
relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112, del 27.4.2016,
pag. 1).
Nel paragrafo 2 si stabilisce che il regolamento si applica anche ai dispositivi di accumulo
di energia elettrica, a cui si applicano per analogia le disposizioni del presente
regolamento.
Il paragrafo 3 descrive le condizioni alle quali il regolamento si applica anche ai gruppi di
generazione che al momento della sua entrata in vigore erano già collegati alla rete di
approvvigionamento dell'elettricità. Si tratta dei casi indicati all'articolo 4 del regolamento
(UE) 2016/631. Fatta eccezione per questi casi speciali, il regolamento si applica
unicamente agli impianti che verranno collegati in futuro.
In merito all'articolo 2:
L'articolo 2 prevede l'obbligo di dimostrare al gestore della rete a cui ci si deve collegare il
rispetto dei requisiti tecnici minimi generali. Non vengono fissati requisiti distinti per
delineare concretamente la procedura di dimostrazione (ad es. per le diverse tecnologie o
i diversi livelli di tensione). Questo aspetto verrà lasciato, come avvenuto finora,
all'autoregolamentazione tecnica delle imprese.
Nel paragrafo 1 si stabilisce in generale che, nell'ambito della procedura di comunicazione
di esercizio prevista dall'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/631, il gestore
dell'impianto deve dimostrare al gestore della rete competente, ossia il gestore della rete
di trasporto o di distribuzione, il rispetto delle proprietà richieste dall'articolo 19 della legge
sulla gestione energetica. A tal fine non è rilevante se l'impianto sarà collegato a una rete
di approvvigionamento generale direttamente o tramite una rete del cliente.
I paragrafi 2 e 3 sfruttano il margine di manovra nazionale consentito dall'articolo 15,
paragrafo 6, lettera c), punto i, dall'articolo 16, paragrafo 1 e dall'articolo 32, paragrafo 4
del regolamento (UE) 2016/631. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza
dell'approvvigionamento elettrico e il mantenimento dell'attuale prassi, si stabilisce che il
rilascio del documento per i gruppi di generazione dei tipi B e C e la verifica del modello di
simulazione dei tipi C e D debba essere affidato a un certificatore accreditato.
Il paragrafo 4 chiarisce che i gruppi di generazione dei tipi B e C che devono essere
collegati a una rete pubblica a bassa tensione, sono esonerati dall'obbligo di cui
all'articolo 2, paragrafo 2 e che pertanto per questi gruppi di generazione non è
necessario il rilascio del documento da parte di un certificatore accreditato. In questo
modo si mantiene l'attuale prassi per gli impianti a bassa tensione, evitando possibili
iniquità per gli impianti a bassa potenza dovute ai costi di certificazione da parte di un
certificatore accreditato. I gruppi di generazione collegati in reti dei clienti rientrano
nell'eccezione unicamente se la rete del cliente è collegata a una rete pubblica a bassa
tensione.
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Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21
In merito all'articolo 3:
Nell'articolo 3, al paragrafo 1, si stabilisce che per dimostrare il rispetto delle proprietà
obbligatorie occorre tenere conto delle regole tecniche di generale accettazione. Ciò
comprende tutti i passaggi di dimostrazione potenzialmente necessari, anche il rilascio di
un documento per i gruppi di generazione da parte di un certificatore accreditato e la
verifica dei modelli di simulazione del comportamento dei gruppi di generazione.
Il paragrafo 2 presume che questo requisito sia soddisfatto se sono rispettate le regole
tecniche dell'ente citato all'articolo 49, paragrafo 2, riga 1, numero 1 della legge sulla
gestione energetica, ossia l'ente per l'elettrotecnica, l'elettronica e le tecnologie
dell'informazione (VDE). La regolamentazione è fissata per analogia all'articolo 49 della
legge sulla gestione energetica e corrisponde alla prassi consolidata
dell'autoregolamentazione tecnica del settore dell'energia. Queste regole tecniche di
generale accettazione definiscono la concreta procedura di dimostrazione. Possono
prevedere ad esempio diverse forme di dimostrazione per differenti tecnologie o differenti
livelli di tensione.
Le regole tecniche correnti in questo momento per dimostrare le proprietà elettrotecniche
sono, per gli impianti a bassa tensione, la norma VDE-AR-N-4105, per gli impianti a
media tensione le linee guida del BDWE per la media tensione del 2008 (BDEW
Mittelspannungsrichtlinie 2008), per gli impianti ad alta tensione la norma VDE-AR-N
4120, mentre per gli impianti ad altissima tensione il TransmissionCode 2007.
Per i dettagli sulla misurazione degli impianti energetici da parte dei certificatori accreditati
vi possono essere rimandi anche ad altre regole tecniche. Ad esempio, nella prassi
attuale le regole tecniche dell'ente per l'elettrotecnica, l'elettronica e le tecnologie
dell'informazione (VDE) rimandano parzialmente alle direttive tecniche della società per la
promozione dell'energia eolica e delle altre energie rinnovabili [Fördergesellschaft
Windenergie und andere Erneuerbare Energien (FGW)].
Il paragrafo 3 chiarisce che, fatte salve diverse disposizioni di legge, ad esempio il
regolamento (UE) 2016/631, le regole tecniche possono richiedere anche dei controlli da
parte di certificatori accreditati. In questo modo si risolve una parziale incertezza giuridica
presente nell'attuale prassi relativa alle procedure di dimostrazione della conformità degli
impianti energetici alle proprietà elettrotecniche imposte dalle regole tecniche per mezzo
di certificati di impianti e unità.
In merito all'articolo 4:
L'articolo 4 prevede che l'inosservanza degli obblighi del presente regolamento comporta
l'impossibilità di un collegamento di rete definitivo. La comunicazione definitiva di esercizio
o la connessione definitiva alla rete rappresentano quindi il punto di arrivo o la
conclusione della procedura di comunicazione di esercizio. Il presente regolamento segue
quindi il regolamento (UE) 2016/631, il quale prevede una comunicazione definitiva di
esercizio solo nel caso in cui risultino soddisfatti le specifiche e i requisiti rilevanti. La
norma non interessa le comunicazioni di esercizio o le connessioni di rete provvisorie o
limitate concesse nel quadro della procedura di comunicazione di esercizio. Queste
possono essere concesse temporaneamente dal gestore di rete in questione per
consentire al gestore del gruppo di generazione di dimostrare la conformità del proprio
impianto alle relative specifiche e ai relativi requisiti.
In merito all'articolo 5:
In assenza di regole tecniche di generale accettazione, non è possibile attenersi a regole
di questo tipo per il rilascio del documento o per la verifica del modello di simulazione. Alla
luce di ciò le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 2, paragrafo 3 sono
dichiarate non applicabili fino a quando non siano definite regole di questo tipo.
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Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21
Il paragrafo 2 disciplina il caso dei prototipi che devono essere collegati a una rete a
media tensione. Il regolamento sui servizi di sistema forniti da impianti a energia eolica
(Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen) prevede in realtà
delle norme per i prototipi. Tuttavia i suoi requisiti devono essere rispettati solo fino al
30/06/2017 compreso (articolo 9, paragrafo 6 della legge sulle energie rinnovabili del
2017). Le regole tecniche per la connessione a media tensione del VDE (VDE-AR-N 4110
"TAR Mittelspannung"), che dovrebbero prevedere delle norme per i prototipi, sono
ancora in fase di stesura. Per questo motivo si stabilisce che si applichino
provvisoriamente le regole tecniche generalmente accettate per i gruppi di generazione
da collegare a una rete a media tensione e le regole del capitolo 12 delle regole
applicative del VDE "Condizioni tecniche per la connessione alle reti ad alta tensione"
(Technische Anschlussbedingungen Hochspannung).
I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 presentano disposizioni riguardanti il rilascio del documento
e la verifica del modello di simulazione per determinati tipi di gruppi di generazione. La
definizione di queste classi comprende l'approvazione da parte dell'Agenzia federale per
le reti delle soglie di capacità massima per i diversi tipi di gruppi di generazione. In
assenza di tale approvazione e fintanto che non esistono di conseguenza tipi definiti di
gruppi di generazione, per colmare il vuoto normativo si applicano come soglie i limiti
indicati nella tabella 1 del regolamento (UE) 2016/631 per l'Europa continentale. Poiché
tali valori rappresentano valori massimi per i limiti delle diverse classi che l'Agenzia
federale per le reti potrà abbassare in sede di effettiva approvazione, è garantito che la
norma transitoria interessi unicamente gli impianti che saranno comunque interessati dalle
soglie fissate successivamente, a prescindere dal loro valore. Si evita quindi
espressamente di anticipare una decisione da parte dell'Agenzia federali per le reti.
In merito all'articolo 6:
Nell'articolo 6 si indica il 1° luglio 2017 come data di entrata in vigore del regolamento.
Questa data è necessaria per evitare un vuoto normativo dovuto alla decadenza dei
requisiti del regolamento sui servizi di sistema del 3 luglio 2009 (BGBl. I, pag. 1734), da
ultimo modificato dall'articolo 3 del regolamento del 6 febbraio 2015 (BGBl. I, pag. 108).
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