Stato ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21 1. ------IND- 2017 0017 D- IT- ------ 20170127 --- --- PROJET Progetto di regolamento del ministero federale dell'Economia e dell'energia Regolamento relativo alla dimostrazione delle proprietà elettrotecniche degli impianti energetici (Elektrotechnische-Eigenschaften-Nachweis-Verordnung, regolamento NELEV) di seguito A. Problema e finalità L'attuale livello di sicurezza dell'approvvigionamento energetico dovrebbe essere garantito anche per il futuro imponendo l'obbligo di dimostrare, ai fini dell'allacciamento alla rete dei gruppi di generazione e dei dispositivi di accumulo dell'energia elettrica, la conformità ai requisiti tecnici minimi generali di cui all'art. 19 della legge sulla gestione energetica. Attualmente sussiste una parziale incertezza giuridica relativamente agli obblighi di dimostrazione previsti dall'autoregolamentazione tecnica per tutti i gruppi di generazione sotto forma di regole tecniche di generale accettazione. Inoltre dal 1° luglio 2017 non saranno più vincolanti i requisiti del regolamento sui servizi di sistema del 3 luglio 2009 (BGBl. I, pag. 1734), modificato dall'articolo 10 della legge del 13 ottobre 2016 (BGBl. I, pag. 2258). È pertanto possibile che si produca un vuoto normativo se le linee guida per la dimostrazione delle proprietà tecniche richieste non verranno regolamentate in altro modo. Il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112, del 27.4.2016, pag. 1) disciplina i requisiti generali per determinati gruppi di generazione e la dimostrazione di tali requisiti. Gli articoli articolo 15, 16 e 32 del regolamento (UE) 2016/631 lasciano agli Stati membri un certo margine di manovra nazionale nella loro configurazione, di cui il presente regolamento intende avvalersi. B. Soluzione In forza dell'articolo 49, paragrafo 4, riga 1, numero 3 della legge sulla gestione energetica del 7 luglio 2005 (BGBl. I, pag. 1970, 3621), rifusa dall'articolo 1, numero 15 della legge del 13 ottobre 2016 (BGBl. I, pag. 2258), si emana un regolamento relativo alla dimostrazione delle proprietà elettrotecniche degli impianti energetici. Il nuovo regolamento si rifà alla prassi corrente di dimostrare la conformità dei gruppi di generazione e dei dispositivi di accumulo dell'elettricità alle proprietà elettrotecniche imposte dalle norme tecniche, conferendole una certezza giuridica. A tal fine, in generale impone unicamente di dimostrare la conformità ai requisiti tecnici minimi generali di cui all'art. 19 della legge sulla gestione energetica. Non vengono invece fissati requisiti per la concreta procedura di dimostrazione (ad es. regole di misurazione per le diverse tecnologie). Questo aspetto verrà lasciato, come avvenuto finora, all'autoregolamentazione tecnica delle imprese. -2- Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21 Con questo regolamento vengono sostituite le disposizioni per la dimostrazione dei requisiti tecnici del regolamento sui servizi di sistema, che saranno valide fino al 30 giugno 2017, in modo da non produrre vuoti normativi. Con questo regolamento si sfrutta inoltre il margine di manovra consentito dagli articoli 15 e 16 e dall'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/631. A tal proposito viene imposto che dei certificatori accreditati verifichino i modelli di simulazione e che rilascino i relativi documenti probatori. La formulazione del regolamento, neutrale da un punto di vista tecnologico, chiarisce che i requisiti si riferiscono in linea di principio a tutte le tecnologie. Rimangono esclusi da determinati obblighi di certificazione solo gli impianti collegati a bassa tensione. C. Alternative Nessuna. D. Spese di bilancio senza costi di conformità Non vi sono effetti sul bilancio pubblico. E. Costi di conformità E.1 Costi di conformità per i cittadini Le norme non hanno ripercussioni sui costi di conformità per i cittadini. E.2 Costi di conformità per le imprese Poiché il regolamento in oggetto costituisce sostanzialmente un consolidamento giuridico di una prassi di autorizzazione attualmente seguita, vi saranno costi di adeguamento correnti solo per i gruppi di generazione che attualmente sarebbero approvati senza certificazione e che in futuro dovranno essere certificati secondo il regolamento NELEV. La normativa in oggetto per la certificazione dei gruppi di generazione comporta costi di conformità correnti per le imprese pari a 288 800 euro l'anno. Spese burocratiche derivanti dagli obblighi di informazione Nessuna ripercussione sugli obblighi di informazione. E.3 Costi di conformità per l'amministrazione Le norme non hanno ripercussioni sui costi di conformità per l'amministrazione. F. Ulteriori costi Non vi sono ulteriori costi. -3- Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21 Progetto di regolamento del ministero federale dell'Economia e dell'energia Regolamento relativo alla dimostrazione delle proprietà elettrotecniche degli impianti energetici (Elektrotechnische-Eigenschaften-Nachweis-Verordnung – regolamento NELEV)1) del … In forza dell'articolo 49, paragrafo 4, riga 1, numero 3 della legge sulla gestione energetica del 7 luglio 2005 (BGBl. I, pag. 1970, 3621), modificata dall'articolo 1, numero 15 della legge del 26 luglio 2016 (BGBl. I, pag. 1786), il ministero federale dell'Economia e dell'energia decreta quanto segue: §1 Campo d'applicazione (1) Il presente regolamento disciplina la dimostrazione, ai fini dell'allacciamento alla rete dei gruppi di generazione, della conformità ai requisiti tecnici minimi generali previsti dall'articolo 19 della legge sulla gestione energetica del 7 luglio 2005 (BGBl. I, pag. 1970, 3621), modificata dall'articolo 3 della legge del 22 dicembre 2016 (BGBl. I, pag. 3106); si avvale inoltre del margine di manovra nazionale concesso dall'articolo 15, paragrafo 6, lettera c), punto i, dall'articolo 16, paragrafo 1 e dall'articolo 32, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112, del 27.4.2016, pag. 1). (2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano per analogia anche ai dispositivi di accumulo dell'energia elettrica. (3) Il presente regolamento si applica ai gruppi di generazione già allacciati alla rete di approvvigionamento elettrico al momento della sua entrata in vigore solo alle condizioni stabilite dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/631. §2 Dimostrazione della conformità dei gruppi di generazione ai requisiti tecnici minimi generali (1) Nell'ambito della procedura di comunicazione di esercizio prevista dall'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/631, i gestori di gruppi di generazione devono dimostrare che risultano rispettati i requisiti tecnici minimi generali stabiliti dall'articolo 19 della legge sulla gestione energetica. (2) Il documento per i gruppi di generazione dei tipi B e C previsto dal regolamento (UE) 2016/631 deve essere rilasciato da un certificatore in conformità alla norma DIN EN 1 ) Notificato ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1). -4- Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21 ISO/IEC 17065, versione di gennaio 20132). Il certificatore deve essere stato accreditato da un organismo di accreditamento nazionale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30), nella versione vigente nel momento in questione. (3) In conformità all'articolo 15, paragrafo 6, lettera c) e all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/631, la verifica dei modelli di simulazione del comportamento dei gruppi di generazione dei tipi C e D di cui al regolamento (UE) 2016/631, deve essere eseguita da un certificatore secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17065, versione di gennaio 20133). Il certificatore deve essere stato accreditato da un organismo nazionale di accreditamento previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, e successive modifiche e integrazioni. (4) Il paragrafo 2 non si applica ai gruppi di generazione dei tipi B e C collegati a una rete a bassa tensione di approvvigionamento generale. §3 Regole tecniche di generale accettazione (1) Ai fini della dimostrazione di cui all'articolo 2, occorre tenere conto delle regole tecniche di generale accettazione, fatte salve diverse disposizioni di legge. (2) Le regole tecniche di generale accettazione si presumono rispettate se sono soddisfatte le regole tecniche dell'ente indicato all'articolo 49, paragrafo 2, riga 1, numero 1 della legge sulla gestione energetica. (3) Fatte salve diverse disposizioni di legge, le regole tecniche dell'ente indicato all'articolo 49, paragrafo 2, riga 1, numero 1 della legge sulla gestione energetica possono anche prevedere che la conformità ai requisiti tecnici minimi generali di cui all'articolo 19 della legge sulla gestione energetica sia verificata secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17065, versione di gennaio 20134), da certificatori accreditati da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, e successive modifiche e integrazioni. §4 Conseguenze giuridiche in caso di inadempimento I gestori di reti di approvvigionamento elettrico devono rifiutare la comunicazione definitiva di esercizio prevista dall'articolo 32, paragrafo 3 o dall'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/631 se il gestore che chiede l'allacciamento di un gruppo di generazione non soddisfa gli obblighi previsti all'articolo 2 o all'articolo 3. 2 ) 3 ) 4 ) Disponibile presso Beuth Verlag GmbH, Berlino, e depositata in archivio protetto presso l'Ufficio marchi e brevetti tedesco. Disponibile presso Beuth Verlag GmbH, Berlino, e depositata in archivio protetto presso l'Ufficio marchi e brevetti tedesco. Disponibile presso Beuth Verlag GmbH, Berlino, e depositata in archivio protetto presso l'Ufficio marchi e brevetti tedesco. -5- Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21 §5 Disposizioni transitorie (1) Se non esistono regole tecniche di generale accettazione di cui all'articolo 3 per il rilascio del documento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 2, paragrafo 2 non si applica. Se non esistono regole tecniche di generale accettazione di cui all'articolo 3 per la verifica dei modelli di simulazione all'articolo 2, paragrafo 3, l'articolo 2, paragrafo 3 non si applica. (2) Se un gruppo di generazione da collegare a una rete a media tensione è un prototipo secondo il capitolo 12 delle regole di applicazione VDE-AR-N 4120:2015-01 "Technische Bedingungen für den Anschluss und Betrieb von Kundenanlagen an das Hochspannungsnetz" (Condizioni tecniche per il collegamento alla rete ad alta tensione e l'esercizio di impianti dei clienti) dell'ente per l'elettrotecnica, l'elettronica e le tecnologie dell'informazione [Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (VDE)] 5 ), per questo gruppo di generazione valgono le regole tecniche di generale accettazione per i gruppi di generazione da collegare a una rete a media tensione. Inoltre per i prototipi di cui alla riga 1 si applicano le regole del capitolo 12 delle Condizioni tecniche per il collegamento alla rete ad alta tensione e l'esercizio di impianti dei clienti. I periodi 1 e 2 si applicano solo fino all'entrata in vigore delle regole dell'ente indicato all'articolo 49, paragrafo 2, riga 1, numero 1 della legge sulla gestione energetica per i gruppi di generazione da collegare una rete a media tensione. (3) Fino all'approvazione delle soglie di capacità massima dei gruppi di generazione prevista dall'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/631 da parte dell'Agenzia federale per le reti, si applica l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, fermo restando che le soglie corrispondono ai limiti indicati nella tabella 1 del regolamento (UE) 2016/631 per l'Europa continentale. §6 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2017. Con l'approvazione del Bundesrat. 5 ) Disponibili presso VDE Verlag GmbH, Berlino (www.vde-verlag.de) e depositate in archivio protetto presso la Biblioteca nazionale tedesca di Lipsia. -6- Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21 Motivazione A. Parte generale I. Definizione della finalità e necessità delle disposizioni Con il nuovo regolamento dovrebbe essere garantito l'attuale livello di sicurezza dell'approvvigionamento energetico anche per il futuro imponendo l'obbligo di dimostrare, ai fini dell'allacciamento alla rete, la conformità dei gruppi di generazione e dei dispositivi di accumulo dell'energia elettrica ai requisiti tecnici minimi generali di cui all'art. 19 della legge sulla gestione energetica. A questo scopo servono anche i controlli sugli impianti energetici da parte di organismi indipendenti. Attualmente sussiste una parziale incertezza giuridica relativamente agli obblighi di dimostrazione previsti dall'autoregolamentazione tecnica per tutti i gruppi di generazione sotto forma di regole tecniche di generale accettazione. Inoltre il regolamento sui servizi di sistema del 3 luglio 2009 (BGBl. I, pag. 1734), da ultimo modificato dall'articolo 3 del regolamento del 6 febbraio 2015 (BGBl. I, pag. 108), si applicherà solo fine giugno 2017, con la possibilità pertanto che si producano dei vuoti normativi in assenza di altre disposizioni che regolino altrimenti la dimostrazione della conformità ai requisiti tecnici minimi generali. Il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112, del 27.4.2016, pag. 1) disciplina i requisiti generali per determinati gruppi di generazione di elettricità e la dimostrazione di tali requisiti. Gli articoli articolo 15, 16 e 32 del regolamento (UE) 2016/631 lasciano agli Stati membri un certo margine di manovra nazionale nella loro configurazione, che il presente regolamento intende sfruttare. II. Contenuto essenziale del progetto Il nuovo regolamento disciplina la procedura per dimostrare, ai fini dell'allacciamento alla rete, la conformità dei gruppi di generazione e dei dispositivi di accumulo dell'energia elettrica ai requisiti tecnici minimi generali di cui all'art. 19 della legge sulla gestione energetica. Serve inoltre a evitare vuoti normativi, dato che il regolamento sui servizi di sistema del 3 luglio 2009 (BGBl. I, pag. 1734), da ultimo modificato dall'articolo 3 del regolamento del 6 febbraio 2015 (BGBl. I, pag. 108) potrà essere applicato solo fino a fine giugno 2017. Sostanzialmente il nuovo regolamento riprende e consolida giuridicamente la prassi corrente, la quale prevede che sia dimostrata la conformità degli impianti di produzione e dei dispositivi di accumulo dell'elettricità alle proprietà elettrotecniche imposte dalle norme tecniche. A tal fine viene imposto in generale di provare la conformità ai requisiti tecnici minimi generali di cui all'art. 19 della legge sulla gestione energetica. Non vengono invece fissati requisiti per la concreta procedura di dimostrazione (ad es. regole di misurazione per le diverse tecnologie). Questo aspetto verrà lasciato, come avvenuto finora, all'autoregolamentazione tecnica delle imprese. Con questo regolamento si sfruttano inoltre i margini di manovra consentiti dagli articoli 15, 16 e 32 del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112, del 27.4.2016, pag. 1) e si impongono dei controlli da parte di certificatori accreditati. -7- Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21 La formulazione del regolamento, neutrale da un punto di vista tecnologico, chiarisce che i requisiti si riferiscono in linea di principio a tutte le tecnologie. Rimangono esclusi da determinati obblighi di certificazione solo gli impianti collegati a bassa tensione. III. Alternative Nessuna. IV. Potestà regolamentare Al fine di garantire la sicurezza tecnica, la flessibilità tecnica e operativa degli impianti energetici e l'interoperabilità delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico, il ministero federale per l'Economia e l'energia è autorizzato ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 4, riga 1, numero 3, con l'approvazione del Bundesrat, a emanare un regolamento che preveda verifiche antecedenti all'installazione e alla messa in funzione degli impianti e controlli sugli impianti, e a stabilire che tali verifiche e controlli debbano essere eseguiti da esperti accreditati. V. Compatibilità con il diritto dell'Unione europea e con i trattati internazionali Il progetto di regolamento è compatibile con il diritto dell'Unione europea. È stato notificato ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1). Il regolamento sfrutta anche il margine di manovra nazionale consentito dall'articolo 15, paragrafo 6, lettera c), punto i, dall'articolo 16, paragrafo 1 e dall'articolo 32, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112, del 27.4.2016, pag. 1). In questo modo dovrebbe essere garantito un elevato livello di sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e mantenuta la prassi attualmente vigente in Germania di dimostrare le proprietà elettrotecniche degli impianti energetici. Il regolamento è compatibile con i trattati internazionali. VI. Conseguenze dal punto di vista giuridico Il regolamento riprende e consolida giuridicamente la prassi corrente di dimostrare la conformità dei gruppi di generazione e dei dispositivi di accumulo dell'elettricità alle proprietà elettrotecniche imposte dalle norme tecniche. A tal fine, in generale impone unicamente di dimostrare la conformità ai requisiti tecnici minimi generali di cui all'art. 19 della legge sulla gestione energetica. Non vengono invece fissati requisiti per la concreta procedura di dimostrazione (ad es. regole di misurazione per le diverse tecnologie). Questo aspetto verrà lasciato, come avvenuto finora, all'autoregolamentazione tecnica delle imprese. 1. Semplificazione giuridica e amministrativa Con il presente regolamento vengono sostituiti i requisiti di dimostrazione delle proprietà tecniche del regolamento sui servizi di sistema del 3 luglio 2009 (BGBl. I, pag. 1734), da ultimo modificato dall'articolo 3 del regolamento del 6 febbraio 2015 (BGBl. I, pag. 108). -82. Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21 Aspetti relativi alla sostenibilità Nella stesura del regolamento si è tenuto conto degli obiettivi e delle regole gestionali della strategia nazionale per la sostenibilità e dei relativi indicatori chiave. Il presente regolamento è compatibile con la strategia nazionale per la sostenibilità. Con la desiderabile diffusione delle energie rinnovabili è aumentato in modo significativo, e continuerà ad aumentare anche in futuro, il numero dei gruppi di generazione. Alla luce della situazione descritta, con questo regolamento dovrebbe essere garantito l'attuale livello di sicurezza dell'approvvigionamento energetico anche per il futuro imponendo l'obbligo di dimostrare la conformità ai requisiti tecnici minimi generali, ai fini dell'allacciamento alla rete dei gruppi di generazione e dei dispositivi di accumulo dell'energia elettrica. Il regolamento getta quindi le basi per un'ulteriore espansione in sicurezza delle energie rinnovabili. 3. Spese di bilancio senza costi di conformità Non vi sono oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio pubblico. 4. Costi di conformità a) Costi di conformità per i cittadini Le norme non hanno ripercussioni sui costi di conformità per i cittadini. b) Costi di conformità per le imprese I costi correnti di conformità per le imprese riguardano solo i gruppi di generazione per i quali l'obbligo di certificazione previsto dal presente regolamento produce un onere aggiuntivo rispetto all'attuale prassi di autorizzazione. Gruppi di generazione da non considerare: I gruppi di generazione del tipo A non sono interessati dalle disposizioni del regolamento NELEV e quindi non devono essere considerati al fine di determinare gli oneri di conformità. Gli impianti collegati a reti a bassa tensione sono esclusi dagli obblighi di certificazione previsti dal presente regolamento (articolo 1, paragrafo 4 del regolamento NELEV) e non devono essere quindi considerati al fine di determinare gli oneri di conformità. In Germania i gruppi di generazione di tipo C non vengono solitamente collegati alla rete, pertanto anch'essi non vengono considerati. Oneri di conformità per gli impianti di tipo B: Per l'autorizzazione di tutti i gruppi di generazione di tipo B da collegare a tensioni superiori a quella bassa, in futuro occorrerà presentare i documenti previsti dall'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento NELEV. Per l'autorizzazione di parchi eolici e solari ciò non comporta alcun onere di conformità aggiuntivo perché il regolamento sui servizi di sistema forniti da impianti di energia eolica, o l'attuale prassi di allacciamento, prevede già che debbano essere presentate certificazioni sostanzialmente equivalenti. Per l'autorizzazione di dispositivi di accumulo e di impianti di altre tecnologie del tipo B, occorre invece calcolare un costo corrente di conformità aggiuntivo per la certificazione dei documenti pari a 195 750 euro: -9- Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21 Tabella: costi correnti di conformità aggiuntivi (imprese) per gli impianti di tipo B Tipo B Requisito (norma) Parchi eolici Parchi solari Dispositivi di accumulo altre tecnologie (comprese macchine sincrone) documento certificato (di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento NELEV) di cui quota Numero di degli impianti Costi correnti Costi di impianti finora non aggiuntivi di certificazione autorizzati / certificati / conformità in / caso in euro anno anno in euro percentuale Secondo la prassi di autorizzazione attuale, viene già certificato il 100 % degli impianti eolici o solari del tipo B autorizzati. Inoltre i costi dell'attuale prassi di certificazione corrispondono indicativamente ai costi della futura certificazione prevista dal regolamento NELEV, pertanto per questi impianti non sussiste alcun onere di conformità aggiuntivo. 5 10 13 500 6 750 1 400 1 13 500 189 000 Oneri di conformità per gli impianti di tipo D: Se nell'ambito dell'autorizzazione un gestore di rete richiede ai gestori di gruppi di generazione del tipo B dei modelli di simulazione, in futuro tali modelli dovranno essere verificati da un certificatore accreditato in conformità all'articolo 2, paragrafo 1 e 3 del regolamento NELEV. Poiché non si può stimare in quanti casi il gestore della rete si avvarrà dell'opzione prevista dall'articolo 15, paragrafo 6, lettera c) e dall'articolo 35, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112, del 27.4.2016, pag. 1), per prudenza si stima che la certificazione dovrà essere prodotta nel 100 percento dei casi. L'onere di conformità calcolato per questo tipo di impianto deve essere quindi inteso come limite superiore massimo teorico. In caso di autorizzazione di parchi eolici non sorge quindi alcun onere di conformità aggiuntivo, perché l'attuale prassi di allacciamento prevede già la presentazione di certificazioni sostanzialmente equivalenti. Per l'autorizzazione di parchi solari, dispositivi di accumulo e impianti di altre tecnologie del tipo B, occorre invece calcolare un maggiore costo corrente di conformità per la verifica dei modelli di simulazione da parte di certificatori accreditati pari a 93 150 euro: Tabella: costi correnti di conformità aggiuntivi (imprese) per gli impianti di tipo B Tipo D Parchi eolici Requisito (norma) modello di simulazione certificato (di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e di cui quota degli impianti Costi correnti Costi di finora non aggiuntivi di certificazione certificati / conformità in / caso in euro anno in euro percentuale Secondo la prassi di autorizzazione attuale, viene già certificato il 100 % degli impianti eolici del tipo D autorizzati. Inoltre i costi dell'attuale prassi di certificazione corrispondono indicativamente ai costi della futura certificazione prevista dal regolamento NELEV, pertanto non sussiste alcun onere di conformità per questi impianti. Numero di impianti autorizzati / anno - 10 Parchi solari Dispositivi di accumulo altre tecnologie (comprese macchine sincrone) 3 del regolamento NELEV) Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21 1 5 9 000 450 3 10 9 000 2.700 10 100 9 000 90 000 In totale il regolamento comporta un costo corrente di conformità massimo di 288 800 euro l'anno. Poiché con l'introduzione dei controlli sulla conformità ai requisiti tecnici minimi generali da parte di certificatori accreditati ci si avvale di un'opzione prevista dal regolamento (UE) 2016/631, l'onere di conformità annuale a carico delle imprese non ricade nel campo di applicazione della regola "One in one out". Costi burocratici derivanti dagli obblighi di informazione: Nessuna ripercussione sugli obblighi di informazione. c) Costi di conformità per l'amministrazione Le norme non hanno ripercussioni sui costi di conformità per l'amministrazione. 5. Ulteriori costi Non vi sono ulteriori costi. 6. Ulteriori conseguenze derivanti dalla presente legge Nessuna. VII. Limitazione temporale; valutazione Il regolamento non ha alcuna limitazione temporale. Il regolamento si pone come obiettivo di garantire l'attuale livello di sicurezza dell'approvvigionamento energetico anche per il futuro, imponendo l'obbligo di dimostrare, ai fini dell'allacciamento alla rete, la conformità dei gruppi di generazione e dei dispositivi di accumulo dell'energia elettrica ai requisiti tecnici minimi generali. La sicurezza del sistema deve essere costantemente garantita. Non è quindi opportuna una limitazione temporale. Non è necessaria una valutazione, dato che il regolamento si limita a imporre in generale di dimostrare la conformità ai requisiti tecnici minimi generali di cui all'art. 19 della legge sulla gestione energetica. La concreta procedura di dimostrazione (ad es. regole di misurazione per le diverse tecnologie) continuerà ad essere lasciata, come avvenuto finora, all'ambito di autoregolamentazione tecnica delle imprese, quindi coinvolgendo gli attori interessati. - 11 - Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21 B. Parte dettagliata In merito all'articolo 1: L'articolo 1 disciplina il campo di applicazione del regolamento. Nel paragrafo 1 si chiarisce che il regolamento disciplina la procedura per dimostrare, ai fini dell'allacciamento alla rete, la conformità dei gruppi di generazione ai requisiti tecnici minimi generali previsti dall'articolo 19 della legge sulla gestione energetica e che intende sfruttare il margine di manovra nazionale concesso dall'articolo 15, paragrafo 6, lettera c), punto i, dall'articolo 16, paragrafo 1 e dall'articolo 32, paragrafo 6 del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112, del 27.4.2016, pag. 1). Nel paragrafo 2 si stabilisce che il regolamento si applica anche ai dispositivi di accumulo di energia elettrica, a cui si applicano per analogia le disposizioni del presente regolamento. Il paragrafo 3 descrive le condizioni alle quali il regolamento si applica anche ai gruppi di generazione che al momento della sua entrata in vigore erano già collegati alla rete di approvvigionamento dell'elettricità. Si tratta dei casi indicati all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/631. Fatta eccezione per questi casi speciali, il regolamento si applica unicamente agli impianti che verranno collegati in futuro. In merito all'articolo 2: L'articolo 2 prevede l'obbligo di dimostrare al gestore della rete a cui ci si deve collegare il rispetto dei requisiti tecnici minimi generali. Non vengono fissati requisiti distinti per delineare concretamente la procedura di dimostrazione (ad es. per le diverse tecnologie o i diversi livelli di tensione). Questo aspetto verrà lasciato, come avvenuto finora, all'autoregolamentazione tecnica delle imprese. Nel paragrafo 1 si stabilisce in generale che, nell'ambito della procedura di comunicazione di esercizio prevista dall'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/631, il gestore dell'impianto deve dimostrare al gestore della rete competente, ossia il gestore della rete di trasporto o di distribuzione, il rispetto delle proprietà richieste dall'articolo 19 della legge sulla gestione energetica. A tal fine non è rilevante se l'impianto sarà collegato a una rete di approvvigionamento generale direttamente o tramite una rete del cliente. I paragrafi 2 e 3 sfruttano il margine di manovra nazionale consentito dall'articolo 15, paragrafo 6, lettera c), punto i, dall'articolo 16, paragrafo 1 e dall'articolo 32, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/631. Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e il mantenimento dell'attuale prassi, si stabilisce che il rilascio del documento per i gruppi di generazione dei tipi B e C e la verifica del modello di simulazione dei tipi C e D debba essere affidato a un certificatore accreditato. Il paragrafo 4 chiarisce che i gruppi di generazione dei tipi B e C che devono essere collegati a una rete pubblica a bassa tensione, sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e che pertanto per questi gruppi di generazione non è necessario il rilascio del documento da parte di un certificatore accreditato. In questo modo si mantiene l'attuale prassi per gli impianti a bassa tensione, evitando possibili iniquità per gli impianti a bassa potenza dovute ai costi di certificazione da parte di un certificatore accreditato. I gruppi di generazione collegati in reti dei clienti rientrano nell'eccezione unicamente se la rete del cliente è collegata a una rete pubblica a bassa tensione. - 12 - Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21 In merito all'articolo 3: Nell'articolo 3, al paragrafo 1, si stabilisce che per dimostrare il rispetto delle proprietà obbligatorie occorre tenere conto delle regole tecniche di generale accettazione. Ciò comprende tutti i passaggi di dimostrazione potenzialmente necessari, anche il rilascio di un documento per i gruppi di generazione da parte di un certificatore accreditato e la verifica dei modelli di simulazione del comportamento dei gruppi di generazione. Il paragrafo 2 presume che questo requisito sia soddisfatto se sono rispettate le regole tecniche dell'ente citato all'articolo 49, paragrafo 2, riga 1, numero 1 della legge sulla gestione energetica, ossia l'ente per l'elettrotecnica, l'elettronica e le tecnologie dell'informazione (VDE). La regolamentazione è fissata per analogia all'articolo 49 della legge sulla gestione energetica e corrisponde alla prassi consolidata dell'autoregolamentazione tecnica del settore dell'energia. Queste regole tecniche di generale accettazione definiscono la concreta procedura di dimostrazione. Possono prevedere ad esempio diverse forme di dimostrazione per differenti tecnologie o differenti livelli di tensione. Le regole tecniche correnti in questo momento per dimostrare le proprietà elettrotecniche sono, per gli impianti a bassa tensione, la norma VDE-AR-N-4105, per gli impianti a media tensione le linee guida del BDWE per la media tensione del 2008 (BDEW Mittelspannungsrichtlinie 2008), per gli impianti ad alta tensione la norma VDE-AR-N 4120, mentre per gli impianti ad altissima tensione il TransmissionCode 2007. Per i dettagli sulla misurazione degli impianti energetici da parte dei certificatori accreditati vi possono essere rimandi anche ad altre regole tecniche. Ad esempio, nella prassi attuale le regole tecniche dell'ente per l'elettrotecnica, l'elettronica e le tecnologie dell'informazione (VDE) rimandano parzialmente alle direttive tecniche della società per la promozione dell'energia eolica e delle altre energie rinnovabili [Fördergesellschaft Windenergie und andere Erneuerbare Energien (FGW)]. Il paragrafo 3 chiarisce che, fatte salve diverse disposizioni di legge, ad esempio il regolamento (UE) 2016/631, le regole tecniche possono richiedere anche dei controlli da parte di certificatori accreditati. In questo modo si risolve una parziale incertezza giuridica presente nell'attuale prassi relativa alle procedure di dimostrazione della conformità degli impianti energetici alle proprietà elettrotecniche imposte dalle regole tecniche per mezzo di certificati di impianti e unità. In merito all'articolo 4: L'articolo 4 prevede che l'inosservanza degli obblighi del presente regolamento comporta l'impossibilità di un collegamento di rete definitivo. La comunicazione definitiva di esercizio o la connessione definitiva alla rete rappresentano quindi il punto di arrivo o la conclusione della procedura di comunicazione di esercizio. Il presente regolamento segue quindi il regolamento (UE) 2016/631, il quale prevede una comunicazione definitiva di esercizio solo nel caso in cui risultino soddisfatti le specifiche e i requisiti rilevanti. La norma non interessa le comunicazioni di esercizio o le connessioni di rete provvisorie o limitate concesse nel quadro della procedura di comunicazione di esercizio. Queste possono essere concesse temporaneamente dal gestore di rete in questione per consentire al gestore del gruppo di generazione di dimostrare la conformità del proprio impianto alle relative specifiche e ai relativi requisiti. In merito all'articolo 5: In assenza di regole tecniche di generale accettazione, non è possibile attenersi a regole di questo tipo per il rilascio del documento o per la verifica del modello di simulazione. Alla luce di ciò le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 2, paragrafo 3 sono dichiarate non applicabili fino a quando non siano definite regole di questo tipo. - 13 - Ultimo aggiornamento: 16/01/2017 alle 15:21 Il paragrafo 2 disciplina il caso dei prototipi che devono essere collegati a una rete a media tensione. Il regolamento sui servizi di sistema forniti da impianti a energia eolica (Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen) prevede in realtà delle norme per i prototipi. Tuttavia i suoi requisiti devono essere rispettati solo fino al 30/06/2017 compreso (articolo 9, paragrafo 6 della legge sulle energie rinnovabili del 2017). Le regole tecniche per la connessione a media tensione del VDE (VDE-AR-N 4110 "TAR Mittelspannung"), che dovrebbero prevedere delle norme per i prototipi, sono ancora in fase di stesura. Per questo motivo si stabilisce che si applichino provvisoriamente le regole tecniche generalmente accettate per i gruppi di generazione da collegare a una rete a media tensione e le regole del capitolo 12 delle regole applicative del VDE "Condizioni tecniche per la connessione alle reti ad alta tensione" (Technische Anschlussbedingungen Hochspannung). I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 presentano disposizioni riguardanti il rilascio del documento e la verifica del modello di simulazione per determinati tipi di gruppi di generazione. La definizione di queste classi comprende l'approvazione da parte dell'Agenzia federale per le reti delle soglie di capacità massima per i diversi tipi di gruppi di generazione. In assenza di tale approvazione e fintanto che non esistono di conseguenza tipi definiti di gruppi di generazione, per colmare il vuoto normativo si applicano come soglie i limiti indicati nella tabella 1 del regolamento (UE) 2016/631 per l'Europa continentale. Poiché tali valori rappresentano valori massimi per i limiti delle diverse classi che l'Agenzia federale per le reti potrà abbassare in sede di effettiva approvazione, è garantito che la norma transitoria interessi unicamente gli impianti che saranno comunque interessati dalle soglie fissate successivamente, a prescindere dal loro valore. Si evita quindi espressamente di anticipare una decisione da parte dell'Agenzia federali per le reti. In merito all'articolo 6: Nell'articolo 6 si indica il 1° luglio 2017 come data di entrata in vigore del regolamento. Questa data è necessaria per evitare un vuoto normativo dovuto alla decadenza dei requisiti del regolamento sui servizi di sistema del 3 luglio 2009 (BGBl. I, pag. 1734), da ultimo modificato dall'articolo 3 del regolamento del 6 febbraio 2015 (BGBl. I, pag. 108).