CAPITOLO I L’EVOLUZIONE DELLA REPRESSIONE IN MATERIA TRIBUTARIA §1 I presupposti costituzionali della tutela della percezione dei tributi Negli ultimi decenni la dottrina penalistica ha affrontato con sempre maggiore attenzione le tematiche poste dalla sviluppo e dalla profonda trasformazione dell’economia e le esigenze di regolamentazione di fenomeni manifestatesi collaterali in azioni ed omissioni il cui disvalore sociale e giuridico solo di recente comincia ad essere affrontato ed inquadrato nelle moderne teorie dei sistemi sanzionatori Per quel che più strettamente attiene al campo che qui interessa, quello degli illeciti tributari, non è forse inesatto porre una stretta relazione tra il susseguirsi vorticoso della legislazione dagli anni 80 ad oggi e la forte incidenza macroeconomica che l’evasione fiscale di massa ha avuto negli ultimi anni nel nostro paese. Il sistema politico nel suo complesso, alle prese con le politiche di contenimento del debito imposte dagli accordi di adesione alla moneta unica europea, si è dovuto far carico di elaborare una disciplina che da un lato desse “segnali forti” alla collettività e dell’altro cercasse di contemperare il latente malcontento dei cittadini onesti con improcrastinabili misure di equità e di garanzia. Sono questi i presupposti all’insegna dei quali sono state varate negli ultimi 20 anni svariate leggi di riforma della disciplina 1 fiscale in senso stretto e degli illeciti tributari sia penali che amministrativi. Si può già in questa sede anticipare che la contingenza che ha alimentato la vorticosa produzione legislativa sopra menzionata sia il primo indice di uno sviluppo non sempre coerente della disciplina tributaria rispetto alle logiche dell’effettività dell’intervento punitivo e, quindi, in primo luogo rispetto alle le norme costituzionali che fondano la “pretesa fiscale” e delimitano l’intervento sanzionatorio. La tutela del tributo, in un accezione molto lata del termine1, trova senza dubbi nella Costituzione quegli elementi stati giustamente definiti tributario. Seguendo tale 2“norma che sono e limite” per il legislatore impostazione il portato dell’art. 23 Cost. “ Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” da un lato indica attraverso le quali un nuovo tributo può essere le modalità istituito, dall’altro offre una garanzia schiettamente liberale stabilendo che solo attraverso il vaglio parlamentare, espressione dialettica della compagine sociale e dei suoi plurimi interessi, si potrà limitare la disponibilità economica del cittadino. A tal proposito giova ricordare che a norma dell’art. 81 Cost. 3° comma, “Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi (o modificare le aliquote di quelli esistenti) e nuove spese”; non vi è dubbio che la previsione rappresenti una garanzia ulteriore che limitazioni economiche al contribuente non possono 1 La dottrina tributarista ha fornito numerose definizione del termine tributo. Talora si parla di prestazione patrimoniale imposta destinata a concorrere alla spesa pubblica, FANTOZZI, Diritto Tributario, Torino, 1991; Parla di esplicazione della sovranità statuale ZINGALI, Tributo (voce), in Noviss. Dig.It, Torino 1973,XIX. Per una rassegna delle 2 essere apportate benefici3. senza un esame approfondito dei costi e dei La riserva di legge prevista dall’art 23 Cost è espressione della tradizione liberale volta a delimitare la potestà statuale garantendo un margine di libertà dallo Stato, prima dallo stato-sovrano, poi dallo Stato Amministrazione anche con riferimento settore all’imposizione economico; la sua di portata, prestazioni come ha coattive statuito la nel Corte Costituzionale, è ampia al punto di ricomprendere oltre le imposte in senso stretto, corrispettivo di un anche servizio, le in prestazioni quanto la stabilite garanzia come stabilita dall’art. 23 Cost. si applica a qualsiasi “prestazione economica istituita con atto di Autorità4”. dottrina maggioritaria,5 Va comunque sottolineato che la avallando l’esegesi della Corte Costituzionale,6 ha sempre ritenuto che la riserva posta dall’art. 23 Cost. sia una riserva relativa, sicchè essa risulta materialmente soddisfatta se la legge nel prevedere un imposta indica gli elementi idonei volti a dimensionare la discrezionalità dell’ente concretamente chiamato ad imporla fino ad eliminare ogni spazio per un arbitrario esercizio del potere impositivo delegato. La relatività della riserva di legge in materia tributaria non porrebbe alcun problema di costituzionalità e di congruità politico criminale se si fosse storicamente affermato un diritto definizioni di Tributo si rinvia a LO MONTE, L’Illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma, 1996, p.2 e tutta la dottrina ivi citata 2 GAFFURI, Lezioni di diritto Tributario. Parte generale, Padova 1989 3 “Con la disposizione di cui all’art. 81 co 3 si è cercato di evitare il rischio di un’indiscriminata proliferazione di spese in favore di interessi di settore e non generali adottate in sede di discussione del bilancio, ricorrendo a nuovi tributi”, LO MONTE, L’illecito tributario…cit. p. 19 4 Corte Cost. , 20 gennaio 1957, n. 4, in Giur. Cost. 1957, II, 23; Corte Cost. 30 gennaio 1962 n. 2 in Giur. Cost. 1962, I, 15 5 FLORA, Legge penale tributaria, in Dig. Disc. Pen, Torino, 1995; M.S.GIANNINI, I proventi degli enti minori e la riserva di legge, in Riv. dir. Fin. sc. Fin, 1957 Contra TOSATO, Prestazioni patrimoniali imposte e riserva di legge, in AA.VV., Scritti in onore di G. Ambrosiani, Milano, 1970 3 penale tributario saldamente ancorato al disvalore della condotta che, articolandosi secondo gli schemi della frammentarietà,7 della sussidiarietà e dell’effettività8 della tutela, omissioni qualificate realtà, l’attestarsi colpisse azioni od e concretamente dannose o pericolose. In del diritto penale tributario su una posizione meramente sanzionatoria9, articolata in fattispecie di pericolo presunto in cui l’individuazione della fonte del pericolo è demandata coincidenti alla col ricerca precetto dei presupposti tributario, del impone fatto tipico all’interprete di fornire un’esegesi restrittiva della relatività della riserva in materia tributaria. Per cui la norma di legge nel delegare l’imposizione del tributo dovrà specificarne i presupposti, “vale a dire lo stato di fatto, la condotta o l’avvenimento rivelatore di forza economica, in relazione ai quali lo Stato esige il pagamento di una determinata somma10” fermo restando la possibilità dell’Ente delegato specificandone le di modalità integrare di il riscossione precetto e, si tributario ritiene, la stessa aliquota11. L’altro pilastro sul quale si regge l’impalcatura costituzionale del tributo è contenuto nell’art. 53 Cost. che statuisce “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” e aggiunge al 2° comma che “Il sistema 6 Corte Cost, 23 maggio 1973, n. 67, in Giur. Cost. 1973,II, 811 Sulla valenza positiva di un diritto penale orientato ad una tutela “puntiforme” dalle aggressioni più gravi arrecate ai beni giuridici secondo il paradigma della sussidiarietà – estrema ratio vedi:ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, vol.I, Milano 1995; FIANDACA MUSCO, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 1995; VOLK, Sistema penale e criminalità economica, Napoli, 1998 8 Sulla valenza dogmatica fondante del principio di effettività inteso quale congruità della scelta di criminalizzazione rispetto agli scopi prefissati ed ai mezzi concreti a disposizione dell’ordinamento vedi: PALIERO, Il principio di effettività in diritto penale, in Riv. It. Dir. e Proc. Pen., 1990 9 PATALANO, Profili della repressione penale tributaria, in PATALANO-ASSUMMA-MARCHETTI, La disciplina penale in materia di imposte dirette ed I.V.A., Firenze, 1985. 10 LO MONTE, L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela ed esigenze di riforma, Cit. 7 4 tributario è informato a criteri di progressività”. La capacità contributiva costituisce pertanto la fonte ed il limite della obbligazione tributaria per cui, allo stesso tempo, delimita il confine esterno della responsabilità per inadempimento secondo la regola che ad impossibilia nemo tenetur. l’obbligo generalizzato della La norma nello stabilire contribuzione, uniformato alle capacità di ciascuno, fornisce altresì un’indicazione importante per risalire all’oggetto di tutela della normativa sanzionatoria; il riferimento alle spese pubbliche fornisce la chiave di lettura di quale sia, o dovrebbe essere, l’autentico bene da proteggere con una normativa sanzionatoria ed il rango che tale bene occupa nella gerarchia dei valori costituzionali suscettivi di tutela12. Senza volere anticipare in questa sede quanto analizzeremo in prosieguo,13 possiamo in prima approssimazione affermare che il tributo adempie ad una funzione politica ed economica elevata nel nostro sistema economico fondato su di una forma avanzata di Welfare State; non a caso la dottrina14 ha ben posto in evidenza che l’obbligo generalizzato di contribuire ai carichi dello Stato richiama oltre che il principio di eguaglianza indicato nell’art. 3 Cost. anche e soprattutto i doveri di solidarietà economica e sociale indicati nell’art. 2. Risulta certamente importante chiarire i presupposti di fatto cui la capacità contributiva deve essere ancorata in quanto è denso di implicazioni affermare che la capacità contributiva indica non già la mera attitudine ad essere soggetto passivo del tributo bensì la concreta esplicazione di LO MONTE, L’illecito penale Tributari, cit . RUSSO, Manuale di diritto Tributario, Padova, 1994 BRICOLA, Teoria generale del reato, Noviss. Dig. It, 1974 13 Vedi Cap. II sez. II 14 LO MONTE, L’illecito tributario.., cit 11 12 5 attività che generano condivisibile ricchezza15. lascerebbe L’osservazione tuttavia aperte certamente una serie di considerazioni relative alla “misurazione della ricchezza” certamente non sono suscettibili ad le direttive costituzionali. che essere cristallizzate entro Opportunamente sul punto è intervenuta la giurisprudenza costituzionale che ha chiarito che la capacità del contribuente in relazione alla singola imposta non è collegabile in via diretta alla ricchezza individuale bensì ai presupposti del tributo stabiliti dall legislatore, il quale dovrà verificare la impositiva capacità contributa desumendola “da dei destinatari qualsiasi indice della norma rivelatore di ricchezza…Salvo il controllo della Corte Costituzionale sotto il profilo dell arbitrarietà o irrazionalità della norma”16. D’altro canto il principio della progressività dell’imposizione è un ulteriore garanzia di radicamento del tributo nella concreta capacità economica del contribuente oltre che una diretta espressione di eguaglianza sostanziale, valore fondante il nostro ordinamento tributaria repubblicano. impone al Il cd. legislatore principio di di attuare perequazione la giustizia tributaria imponendo aliquote progressive, più che proporzionali, alla differenza di ricchezza posseduta tra una fascia contributiva e un’altra in modo da attivare un processo di redistribuzione che garantisca uno standard di servizi indispensabili a tutti17. L’esame scarno delle norme costituzionali fondamentali in materia di tributi ci consente di trarre i primi assiomi che contraddistingueranno la nostra ricerca; il tributo costituisce un 15 16 DE MITA, La legalità tributaria. Contributo alla semplificazione legislativa, Milano, 1993 Corte Cost. , 12 aprile 1989, n. 219 in Rep. Dec. Corte. Cost., 1989 6 bene giuridico suscettibile di e rango primario necessitante nella di nostra tutela; le Costituzione tecniche di incriminazione devono tener conto della funzione che il tributo è chiamato a svolgere nel nostro sistema economico e delle caratteristiche nelle quali esso si articola secondo gli schemi della perequazione tributaria. Infine, un diritto penale obiettivi politico meramente sanzionatorie tributario criminali di che atteggiandosi precetti perda ad di vista insieme tributari è di gli norme destinato ad infrangersi sulla relatività della riserva di legge in materia tributaria violando il principio di stretta legalità in materia penale. §2 Il disvalore economico della sottrazione d’imposta Prima di verficare gli indirizzi politico criminali susseguiti tributari nella nel legislazione nostro paese, sanzionatoria occorre delineare che si sono degli illeciti esattamente il significato economico e sociale che assume l’indebita sottrazione al dovere fiscale e le motivazioni di fondo che l’alimentano per meglio saggiare il grado di effettività delle tecniche di tutela possibili. E’ stato analiticamente evidenziato raggiungendo determinati livelli18, distorsioni 17 economiche e sociali RUSSO, Manuale di diritto tributario, Padova, 1994 7 che l’evasione fiscale innesca delle vere e proprie nel tessuto democratico del paese, distraendo risorse indispensabili a garantire la produzione di beni e servizi pubblici e vanificando l’azione di redistribuzione della spesa effettuata dalla leva fiscale19. Basti pensare che l’evasione influisce sulla politica economica del paese attraverso molti canali:contribuisce ad aggravare il cronico disavanzo del bilancio dello Stato con effetti secondari tutt’altro che trascurabili; impone aumenti di emissione di titolo del debito pubblico con aumento degli interessi passivi; influenza le politiche tariffarie e per questa via l’assistenza20; danneggia l’economia degli scambi attraverso una forma di concorrenza sleale attuata dagli imprenditori evasori; crea un pericoloso incentivo al ricorso facilmente alla tassazione controllabile, con indiretta un il cui innegabile gettito è sacrificio più per le classi meno abbienti21. Se tali conseguenze vengono valutate all’interno della politica del risanamento ultimi anni, economico tesa all’estensione del al intrapresa dai ridimensionamento prelievo anche nostri della in governi spesa negli pubblica riferimento a e beni essenziali, il disvalore dell’evasione fiscale acquista una sua plastica evidenza, sociale prima ancora che giuridica, soprattutto se confrontato con il prelievo alla fonte che caratterizza la tassazione dei lavoratori dipendenti. Non si può costatare la quindi non costante concordare con quegli Autori22 che nel sottovalutazione della portata eversiva Le ultime stime del Governo parlano di imposte evase stimate nell’ordine di 60.000 miliardi di lire. GROSSO, L’evasione fiscale, Torino, 1980 p 4 20 GROSSO, L’evasione fiscale, Torino, 1980 p 5 21 VISCO, Politica economica ed evasione fiscale, in Le evasioni fiscali, Bari, 1979 p.28 22 FIORE, Tipologia delle incriminazioni, in Le evasioni fiscali, Politica economica riforma dell’amministrazione e sanzioni penali, p. 157, Bari, 1979; GROSSO, Sanzioni penali e sanzioni amministrative, in Le evasioni fiscali, cit p.138 18 19 8 dell’evasione fiscale da parte dell’ordinamento, contrappongono a tale atteggiamento scelte politico criminali ormai mature nel corpo sociale e coerenti con la valenza costituzionale primaria del bene tributo. Non vi è dubbio che gli interventi che hanno preceduto la L. 516/ 82 in materia di illeciti fiscali, erano improntati alla massima cautela essendo caratterizzati da apparati sanzionatori “spuntiti23”; un’autentica sociale, le motivazioni frattura che ha tra sempre vanno il ricercate sistema guardato fiscale con in ed malcelata parte, il in consenso condivisione all’evasore, dall’altra parte, in una precisa volontà legislativa estremamente sensibile agli interessi delle classi privilegiate. “Fintanto che il sistema si preoccupa di colpire con sanzioni penali i furti, le truffe, le appropriazioni indebite ecc, ma non considera penalmente rilevanti, o li considera in una prospettiva di assoluta marginalità, fatti di criminalità economica…Si da rilievo a fatti che vengono più frequentemente commessi da coloro che si trovano in posizione subordinata nella scala sociale, e che sono normalmente diretti contro coloro che si trovano in una posizione privilegiata; mentre si svilisce l’importanza di fatti antisociali i cui autori appartengono di norma ai ceti economicamente più forti, e il cui danno è risentito dall’intera collettività ..24” La dottrina maggioritaria punta l’indice oltre che sull’obsolescenza dell’orgamizzazione degli uffici finanziari, anche e soprattutto sul meccanisco della “pregiudiziale tributaria “, in base al quale, fino alla riforma dell’82, l’esercizio dell’azione penale era congelato fino all’accertamento definitivo del debito d’imposta. GROSSO, Le evasioni fiscali, cit, FIORE, Tipologie delle incriminazioni, cit. Contra MICHELI, Considerazioni di un tributarista sulle sanzioni penali in materia tributaria e sulla loro attuazione, in Atti del Convegno “le sanzioni in materia tributariria” a cura del C.R.S., Giuffrè, 1979 24 GROSSO, L’evasione fiscale, cit p 15 23 9 Se la dottrina maggioritaria concorda sulla mozione di principio della necessità dell’impiego dello strumento penale come presidio del gettito fiscale, di cui è stato riscoperto il primario rango costituzionale, l’utilizzo verifica è della necessario sanzione empirica principio di penale sua da in ogni non traggono di pena, evidenziare prescindere I moderni essi un’interpretazione tema caso può utilità. effettività25 giustificazione costituzionali della in art. 27 la dei Cost, da una approcci stessi teleologica che e al loro principi di libertà personale, art. 13 Cost. L’inviolabilità della libertà personale ed il carattere rieducativo della pena, impongono allo stesso legislatore, quale autonomo criterio di legittimazione del ricorso alla pena, difensiva di dei verificare beni che tutelati tale che mezzo compensi abbia la un’efficacia sicura efficacia lesiva della libertà del reo. Anche nella scelta delle tipologie delle incriminazioni fiscali, il legislatore dovrà percorrere la serie logico analitica meritevolezza di pena – sussidiarietà – effettività criminale in sia modo da verificare soddisfatto dalla che il legittimità, vincolo dalla politico necessità e dalla convenienza del ricorso alla pena. Va quindi sottolineato che nel diritto penale tributario, più che in altri settori del diritto penale indefinito sistema dei dell’economia, destinatari “fisco” nel suo stante della il norma complesso, il numero e la potenzialmente complessità legislatore prima del di procedere alla scelta di criminalizzazione dovrà tenere conto dei destinatari della norma saggiando il tasso di conformità dei comportamenti sociali rispetto ai comportamenti che s’intendono 25 PALIERO, Il principio di effettività in diritto penale, cit. 10 vietare oltre che dei mezzi disponibili sia dal punto di vista sanzionatorio che organizzativo confrontandoli con quelli che la nuova norma richiede26. Come esattamente osserva Paliero, l’effettività quale categoria dogmatica deve informare di se la norma, la sanzione ma anche le agenzie di controllo penale che saranno chiamate voluntas legis, finanziarie, la a collaborare ossia, nel polizia per la piena nostro ambito, giudiziaria e attuazione della l’amministrazione gli organi della giurisdizione. La criminalizzazione dell’evasione è quindi una sceltà che va soppessata tenendo conto delle potenzialità repressive concrete ma anche della prospettiva dell’evasore per il quale “in termini di puro calcolo economico , l’evasione sarà conveniente tutte le volte che l’aliquota dell’imposta sulla base imponibile effettiva risulterà più elevata della pena possibilità di essere scoperti27”. riferita dei motivi quanto intuitiva, indiscutibile: a eventuale , considerata la L’impostazione aritmetica sopra delinquere fornisce un’altra preziosa, nozione economica di valenza politico criminale l’aumento eccessivo delle aliquote fornisce uno stimolo progressivamente più elevato ad evadere creando un circolo vizioso criminogeno nel quale entrate preventivate, maggiori sono le diminuzioni di maggiore diventa la pressione fiscale, maggiore sarà l’evasione28. L’esperienza intervenire recente, del resto indiscriminatamente ha ampiamente attraverso la dimostrato penalizzazione che di fatti anche solo sintomatici del disvalore economico dell’evasione 26 27 PALIERO, Il principio di effettività in diritto penale, cit. VISCO, Politica economica ed evasione fiscale, cit. 11 possa orientare il sistema in termini virtuosi aumentando significativamente le possibilità dei contribuenti di finire nelle maglie della rete penale; il risultato nel medio e lungo periodo, come si dimostrerà effettività della generalizzati in prosieguo, sanzione i è cui un calo generalizzato procedimenti di applicativi intasano e ritardano l’operato delle agenzie di controllo penale per eccellenza, le Procure della Repubblica, con inevitabili conseguenze sulla prontezza della reazione e sulla prescrizione dei reati. §3 Le opzioni politico criminali dalla L.7 gennaio 1929 n. 4 alla L. 7 agosto 1982 n.516 e l’effettività della tutela Le vicende che hanno portato negli anni 30 alla nascita di un primo corpus normativo disciplinante autonomamente gli illeciti tributari, per essere comprese, necessitano, oltre che di un immediato riferimento ai compilatori ed alla loro visione politica e giuridica29, anche della supervisione della grande influenza, ancora esercitata in quel periodo, dal pensiero giuridico liberale con particolare riferimento alle concezioni del liberalismo mercantile, che avevano informato di sé il Codice di Commercio, rivendicando un’autentica autonomia del diritto dei commercianti. Tale concezione, allacciandosi alla migliore tradizione liberale che confidava nel diritto penale come estrema ratio, riteneva che nella materia dei commerci e, quindi, nella materia patrimoniale 28 TREMONTI, Lo Stato criminogeno. La fine dello stato Giacobino,…………….. 12 latu sensu intesa, i fatti antigiuridici andassero contrastati con rimedi civilistici ed amministrativi30; per analogia il medesimo approccio veniva qualificabili suggerito come in materia obbligazioni di di tributi, tecnicamente carattere patrimoniale intercorrenti tra il cittadino e lo Stato. Tale retaggio culturale ha certamente influito sul legislatore del ’29, che nel procedere a ordinare la materia sanzionatoria in materia di tributi, non ha proposto una legge di fattispecie sul modello della Reichsabgabenordnung tedesca, di soli tre anni successiva,31 bensì ha fornito una solida parte generale di un diritto penale tributario all’epoca quasi inesistente. Il mancato Codice32, inserimento unitamente della alla materia considerazione sanzione pecuniaria amministrativa33, penale del tributaria largo uso nel della che è dato rinvenire nella legislazione del 1931 in materia di imposte sui redditi34 e in quella immediatamente alternatività con le successiva35, sanzioni in penali, 29 regime come è di assoluta desumibile dal NOTA ESPLICATIVA DASTRUTTURARE********************************************************* TAGLIARANI, Breve profilo storico legislativo della normativa in tema di reati tributari, in Studi in onore di G.Vassalli, vol. I, 1991 p.708 31 BAFFI, Un possibile modello per il legislatore italiano: la Reichsabgabenordnung del 1931, in AA.VV., Le evasioni fiscali. Politica economica, riforma dell’amministrazione e sanzioni penali, a cura di Violante e Andriani, Bari, 1979 32 Sulla necessità della ricodificazione dei reati contro l’economia per una maggiore efficienza del controllo ed una migliore difesa delle garanzie individuali. L’Autore evidenzia che l’inserimento delle fattispecie basilari di diritto penale dell’economia nel codice penale, la legge fondamentale in materia criminale, svolgerebbe una notevole funzione in termini di integrazione sociale perché servirebbe a correggere l’erronea opinione che questi fatti di reato siano visti come reati da gentiluomini.MOCCIA, Riflessioni di politica criminale e di tecnica della legislazione per una riforma del diritto penale tributario, in Annali dell’Istituto di Diritto e Procedura penale, Salerno 1993, p. 134 33 Per altro ampiamente oblazionabile facendo ricorso alle procedure introdotte dagli art 13 e 14 della L. n.4/29 che andavano ad affiancare il rimedio codicistico di cui all’art. 162. Per una valutazione critica di questa regolamentazione ved. GROSSO, L’evasione fiscale.., cit. p. 35 ess 34 Ci si riferisce al R.D. 17 settembre 1931 n. 1608 modificativo della Legge n. 2834 del 1928. Quest’ultima prevedeva come contravvenzioni L’omissione della denuncia dei redditi, punita con la sola ammenda, come illecito amministrativo La denuncia infedele; come delitto la frode alla finanza nonché il reato di Mancato pagamento di sei ratei successivi d’imposta puniti con la sola multa. Solo in caso di morosità fraudolenta era prevista la detenzione da 10 giorni a 3 mesi. Il regio decreto del ’31 oltre a rendere tassativa le ipotesi di frode alla finanza, confermò il regime sanzionatorio precedendo, provvedendo a declassare il delitto di mancato pagamento di 6 ratei dd’imposta in contravvenzione punita con la sola ammenda. Per una ricostruzione minuziosa TAGLIARINI, Breve profilo storico legislativo della normativa in tema di reati tributari., cit 30 13 combinato disposto di cui agli art.. 2, 3 e 5 della L.n.4/29, hanno indotto parte della dottrina a indicare nella legge quadro del ’29 un’autentica espressione di un indirizzo politico volto ad “attenuare la responsabilità” degli illeciti fiscali intesi quale fenomeno dalla gravità circoscritta36. L’opzione politico criminale della legge risulta abbastanza chiara, essa intende fornire un complesso di disposizioni generali dirette a disciplinare la parte comune di tutte le leggi finanziarie nella loro portata repressiva controllando il fenomeno evasione “senza tuttavia reprimerlo con lo stesso vigore con il quale il codice patrimonio”. penale La aveva portata affrontato i chiarificatrice reati contro il della legge è indiscutibile se solo si pensa alla precisione con la quale, per la prima volta, viene enucleata la definizione di reato tributario come illecito delitti o contrassegnato le da contravvenzioni distinguendolo, in modo una dal netto, sanzione codice prevista penale dall’illecito per art. i 2, amministrativo qualificato, ai sensi dell’art. 3, come violazione di una norma finanziaria alla quale la legge connette l’obbligazione al pagamento di una somma. Allo stesso tempo, l’ambiguità del testo si rivela quando fornisce una serie di eccezioni alle regole generali del codice penale che se da un lato sembrano inasprire i rigori della legge, come il principio di cd. di fissità art.1 ed il principio di irretroattività della legge più favorevole od abrogatrice art 20, dall’altro sembrano precostituire una serie di attenuazioni della 35 36 MOTA STORICA DA STRUTTURARE************************************************************ GROSSO, L’evasione fiscale, cit. p 24 14 responsabilità predisponendo strumenti quali la continuazione con aumento di pena ridotto art. 8 e l’oblazione artt. 13 e 14, od ostacoli all’accertamento della stessa con la cd. pregiudiziale tributaria art. 21. Quanto al principio di fissità, in base al quale, “le disposizione della presente legge …non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori concernenti i singoli tributi, se non per dichiarazione espressa del legislatore con specifico riferimento alle singole disposizione”, più che enucleare un principio politico criminale sembra indicare una direttiva di tecnica della legislazione quanto mai opportuna in una materia soggetta continui cambiamenti contingenti che si riverberano sulla delimitazione del fatto tipico legislativa punitiva delle il cui della fattispecie impatto norma punitive. Misura sull’effettività ben può e definirsi di profilassi sulla direzione neutro. Diverso l’apprezzamento per il principio di ultrattività della norma, che statuisce l’applicazione della fattispecie incriminatrice vigente al momento del fatto nonostante l’avvento di una norma abrogatrice o di una messaggio norma più chiaro per favorevole; i costituisce destinatari del senza divieto, ma dubbio un sulla sua concreta capacità dissuasiva e sulla sua coerenza sistematica è lecito dubitare37. Basti considerare che i soli reati tributari vengono equiparati alle questa equazione si leggi fonda temporanee la 37 ed eccezionali38 repressione di fatti e su che CONTI, in ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Leggi Complementari, II, 1995, 288. MALINVERNI, Principi di diritto penale tributario, Padova, 1968 GROSSO, Quale diritto penale tributario per gli anni novanta, in Riv. It. Dir. E Proc. Pen., p.1007 dove L’Autore afferma a proposito del principio di irretroattività “. .un principio che, come è noto, ha rivelato nel tempo ben poca efficacia pratica nel dissuadere i cittadini dall’evadere le imposte e nel creare come si sperava una coscienza tributaria degli italiani 38 Su tale equiparazione gia patrimonio della giurisprudenza della Corte di Cassazione ved. Cass. Pen, 4.07.1930, in Giust. Pen., 1931,I, 244 15 l’ordinamento considera privi di disvalore penale o quanto meno di dannosità ridotta. Per quanto riguardo il concorso materiale omogeneo, l’art. 8 dispone la regola del cumulo materiale; ma il 2° co. Si affretta a prevedere un anomalo cumulo giuridico, più favorevole di quello originariamente previsto nel codice penale39, nel caso in cui la pluralità di violazioni siano sorrette dalla medesima risoluzione criminosa. Ma l’istituto più discusso della L. n.4 del ’29 è certamente la pregiudiziale tributaria, di cui all’art. 21 co 2, secondo il quale ”Per i reati previsti dalle leggi sui tributi diretti l’azione penale ha corso dopo che l’accertamento dell’imposta e della relativa sovrimposta e divenuto definitivo a norma delle leggi regolanti tale materia”, istituto che con alterne vicende è sopravvissuto sino alla riforma attuata con L. 516/82. Non interessa tanto in questa sede una disamina particolareggiata dei ha numerosi dubbi interpretativi che la pregiudiziale tributaria posto in estensione41 prescrizione42 relazione e alla dei alla sua reati sua natura influenza in materia sul di giuridica40, termine imposte alla iniziale dirette, sua di quanto Originariamente il codice prevedeva l’applicabilità del cumulo giuridico con aumento della pena prevista per il reato più grave fino al triplo in caso di concorso di reati omogenei sorretti dal medesimo disegno criminoso; nell’ambito tributario la legge n.4|29 prevedeva, nelle medesime situazioni, l’applicazione di un’unica sanzione aumentata in misura non superiore alla metà della pena calcolata con il cumulo materiale senza distinzione tra concorso formale e concorso materiale del reato. GROSSO, Le evasioni., cit. p 32 40 La dottrina maggioritaria ritiena la pregiudiziale tributaria una condizione di procedibilità dell’azione dell’azione penale, NUVOLONE, I principi generali del diritto penale tributario, in Il diritto penale degli anni settanta, Padova 1982; ma non manca chi riconduce l’operativita della pregiudiziale sul piano della sospensione processuale dell’azione, SPINELLI, La responsabilità delle violazioni delle leggi finanziarie, Milano, 1954 41 La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo in molte occasioni di ribadire l’applicabilità della pregiudiziale ai soli reati contro le imposte dirette che implicano un accertamento complesso dell’obbligazione tributaria sulla base di un’interpretazione logico evolutiva. Per tutte Cass. Pen 27 luglio 66 in Giust. Pen, 66, II, c. 401 42 Per la decorrenza del termine prescrizionale dalla data del commesso reato propendeva la dottrina che affermava la natura giuridica di condizione di procedibilità della pregiudiziale traendone la conseguenza dell’inidoneità quale causa 39 16 verificare la direzione politico criminale di un meccanismo, quanto meno di garanzia, previsto per le imposte dirette ma non per quelle difficoltà indirette. tecniche Se da un connesse lato vengono in all’accertamento rilievo del le reddito imponibile e dell’imposta evasa43, dall’altro non può non tenersi conto che per i reati relativi alle imposte indirette, in tema di imposte sanzioni di fabbricazione erano tutt’altro e che contrabbando, virtuali, il dove per altro legislatore non le ha esitato all’art. 22 di stabilire la competenza del giudice penale a risolvere la controversia riguardante l’esistenza del tributo in materia di imposte indirette, imposte di fabbricazione e contrabbando, dove le pene erano tutt’altro che virtuali44. Anche da tale norma si può quindi inferire una precisa opzione di politica legislativa rivolta a graduare la risposta sanzionatoria secondo un processo di selezione dei potenziali autori dei reati piuttosto che secondo una differenziazione della lesivita/pericolosità delle condotte. La situazione non cambiò di molto con l’approvazione del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, Testo unico in materia di imposte su redditi; nonostante l’ingresso della sanzione detentiva, la sanzione massima prevista prevista, per la frode fiscale, andava fino a 6 mesi di reclusione, restava il ricorso massiccio alla sanzione sospensiva. Contra la Giurisprudenza della Cassazione dominante per tutte Cass. Pen. 14 novembre 61, in Cass pen. Massimario annotato, 1962, p. 953. Per una disamina di opinioni dottrinali, GROSSO, Le evasioni., cit. p. 41 43 TRAVERSI – GENNAI, Inuovi reati tributari, Milano, 2000, p. 11 44 Basti pensare al T.U. sulla fabbricazione degli spiriti che prevedeva la detenzione da 3 mesi a 2 anni la fabbricazione clandestina o la circolazione non consentita; al regime sanzionatorio introdotto dal d.l. 5.ottobre 33, n. 1314 per la sottrazione alla tassazione degli oli di semi che prevedeva la reclusione fino a due anni. Per una esauriente rassegna dell’evoluzione della tassazione indiretta tra gli anni 20 e 50 si rinvia a TAGLIARINI, Breve profilo storico legislativo., cit p. 712 e ss. Dove per altro, l’Autore non può non notare “la convinzione del legislatore circa la scelta compiuta ecioè di operare pesantemente, con lo strumento penale nella campo delle imposte di fabbricazione e di quelle doganali, limitando, invece, rigorosamente tale intervento nel campo delle imposte sugli affari, che trova conferma nella legge organica istitutiva dell’imposta generale sull’entrata, IGE, L 19 giugno 1940, n. 762 17 pecuniaria sia penale che amministrativa, quest’ultima in regime di assoluta alternatività, e la pregiudiziale tributaria tributaria per i reati relativi alle imposte dirette. Ciò che si evidenzia in tale legislazione, ed è stato ben sottolineato45, e la tecnica dell’incriminazione, che ai limiti formali aggiunge una un’incapacità di evidenziare il disvalore delle azioni macrolesive rispetto alle microviolazioni punite con la sola pena pecuniaria, con indubbi riflessi sull’evoluzione di un diritto sanzionatorio capacie di articolare le sue sanzioni, penali e non, sui parametri offerti del fatto valutato nella sua dimensione costituzionale di garanzia e nella sua funzione politico criminale46. Un inversione di tendenza nell’ideologia della repressione penale degli illeciti tributari si registra negli anni settanta con l’emanazione di una serie di decreti delegati che rimettono ordine nella materia, disciplinando ormai le divenuta nuove caotica, imposte delle quali imposte L’Irpef47, dirette l’Irpeg48, l’Ilor,49ed il relativo accertamento50, e nelle imposte indirette, riformulando ex novo l’Imposta sul Valore Aggiunto51. In materia di I.V.A. il D.P.R. 633/72 ha represso le condotte di sottrazione al pagamento dell’I.V.A. e di conseguimento di indebito rimborso con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa pari alla metà dell’imposta non versata o alla metà dell’indebito rimborso; ha disciplinato il reato di emissione di fatture per operazioni di inesistenti o fatture 45 indicanti corrispettivi FIORE, Tipologia delle incriminazione., cit. p. 155 MARINUCCI, Fatto e sciminanti nella teoria generale del reato, in**************************************** 47 D.P.R 29 settembre 1973, n. 597 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”. 48 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 “Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Reddito delle Persone giuridiche” 49 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 “Istituzione e disciplina dell’Imposta locale sui Redditi” 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” 51 D.p.R: 26 ottobre 1972, n.633 “Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto”, 46 18 superiori a quelli reali prevedendo la pena della reclusione fino a 3 anni, la stessa pena prevista per l’annotazione nel registro delle fatture stesse. La legislazione sull’I.V.A. si caratterizza, per il resto, per un massiccio ricorso alle sanzioni amministrative pecuniarie, che colpiscono l’omessa presentazione della dichiarazione annuale come l’omessa fatturazione, in regime di cumulo con le sanzioni penali le quali però, come vedremo anche per la legislazione in materia di imposte dirette, restano ancorate a soglie di punibilità collegate al tributo evaso. Infatti, il D.P.R. 600/73 disciplina la dichiarazione omessa, incompleta od infedele come illecito amministrativo prevedendo la pena pecuniarie sanzione penale l’imposta proporzionata al dell’arresto, fino relativa al debito tributo a 3 accertato evaso, anni, superi ma nei i prevede casi 5 in la cui milioni52; punisce infine come delitto, con reclusione dai 6 mesi a 5 anni più la multe e le eventuali sanzioni amministrative, le varie ipotesi di frode fiscale delineate con un taglio casistico53. Nonostante si sia più volte sottolineato la carenza evidente da un punto di vista tecnico normativo54, la legislazione in esame si presenta certamente come un’evoluzione legislativa indubbia da un punto di vista politico criminale, se solo si osservi che viene enucleando tributo un fondamentale evaso, per la principio qualitativo, differenziazione sanzionatorio, in particolare per la scelta tra del ancorato al trattamento sanzione penale Sui dubbi interpretative del lessico in cui è formulata la soglia di punibilità nell’art. 56 D.P.R. 600/73: FIORE, Tipologia delle incriminazioni., cit. p 159 53 Si tratta di quattro ipotesi a forma vincolata più una a forma libera: a)La sottoscrizione della dichiarazione senza rettificazione di dati contenuti in bilancio o rendiconti; b)l’indicazione in dichiarazione di passività inesistenti; e per i sostituti d’imposta c)l’indicazione nella dichiarazione di nomi immaginari oppure diversi d) l’indicazione di somme al lordo della ritenuta inferiori a quelle corrisposte. L’art. 53 si conclude con la repressione “ di alltri fatti fraudolenti commessi al fine di sottrarre imposte sui redditi. 52 19 ed amministrativa. Inoltre, va considerato che per la prima volte viene introdotto un apparato di sanzioni accessorie in caso di condanna alla reclusione, di tutto rispetto: l’interdizione dai pubblici uffici, interdizione da una professione o da un arte, inacapacità di esercitare uffici direttivi presso imprese, cancellazione dagli elenchi dei pubblici fornitori; nondimeno per i casi di condanna all’arresto. È possibile intravedere in questa scelta normativa il primo nucleo di quel sistema integrato di tutela che sempre più caratterizza i moderni sistemi sanzionatori, che partendo da massicce opere di decriminalizzazione, in molti ambiti del sistema penale, tendono a disciplinare vasti ambiti del diritto penale riqualificando dell’economia le pene con criminali sanzioni come non presidio penali, all’insegna dell’extrema ratio, della meritevolezza di pena e dell’effettività della tutela. Tuttavia, i limiti indiscutibili di tale normativa, che hanno riproposto senza chiarirli i temi del rapporto tra frode fiscale e illeciti societari, fattispecie economica non di pregiudiziale le sempre difficoltà redatte riferimento, tributaria, di considerando esasperati hanno individuazione dalla preparato la della sovrastruttura permanenza il terreno ad della una legislazione emergenziale che lungi dal risolvere le antinomie del sistema penale tributario ne ha aggiunto di nuove. Segue. La legge 7 agosto 1982 n 516 e la rivoluzione copernicana dell’opzione punitiva 54 Fiore, Tipologie delle incriminazioni, cit. p.161; GROSSO, Quale diritto penale tributario per gli anni .., cit. p 1009 20 All’inizio degli anni 80, i tempi erano maturi per una svolta nella strutturazione dell’apparato punitivo tributario sia in considerazione della profonda riflessione che aveva impegnato su questi temi la migliore dottrina nel decennio precedente55, che aveva anche indicato le linee guida di un sistema maggiormente incisivo ed organico, sia per i ripetuti interventi della Corte di Cassazione e fondamento della della Corte Costituzionale stratificata volti disciplina a colpire precedente: il la pregiudiziale tributaria . Infatti, se la Cassazione56 intervenne più volte per sancire la relatività del ricorso alla “pregiudiziale tributaria”, interpretando il rapporto Giudizio Tributario- Giudizio Penale, più che in termini di pregiudizialità necessaria ed indefettibile, come un rapporto di pregiudizialità eventuale, da verificare caso per caso, in base alle singole incriminazioni, dall’altro lato, la stessa Corte Costituzionale con le pronunce n. 88 e 89 del 1982, invertendo la rotta rispetto alle sedimentate posizioni,57 dichiarò l’illegittimità costituzionale degli artt. 21 e 60 L.n.4/29 nella parte in cui prevedevano che gli accertamenti tributari divenuti irrevocabili dell’art. facessero 58 D.P.R. dell’accertamento stato nel 633/72 processo dove pregiudiziale penale, stabiliva tributario in la tema oltre che necessità di false fatturazioni per operazioni inesistenti58. L’evoluzione dottrinaria era giunta nella maggioranza dei casi ad auspicare l’abolizione della pregiudiziale 55 tributaria in NOTA DA STRUTTURARE SEGNARE GIURISPRUDENZA 57 Cort. Cost. n.32 del 20 Aprile 68; Corte Cost. n. 8 del 20. febbraio 73; secondo la quale “la pregiudiziale tributaria costituisce uno strumento di uguaglianza e di corretto uso dei poteri di indagine e di controllo fiscale” 56 21 considerazione della caduta di effettività della funzione della sanzione e, quindi, del sistema nel suo complesso. Allo stesso tempo si auspicava un ritorno a fattispecie strutturate secondo i principi della soprattutto tra indiretti, vi tassatività violazioni fosse un e determinatezza, delle norme rapporto sui tra tributi maggiormente le quali, diretti organico ed che garantisse a parità di disvalore di evento uguale trattamento. Il superamento della pregiudiziale dottrina penalistica tributaria doveva secondo essere la migliore controbilanciato dall’ancoramento delle violazioni a soglie di punibilità ed dalla repressione di azioni fraudolente sorrette da dolo specifico di evasione. Si ribadiva, in sostanza, la necessità di abolire lo statuto speciale dei reati tributari per rifondare un diritto punitivo essenziale, basato su poche fattispecie incisive, idonee a reprimere comportamenti concretamente lesivi dell’integrità del gettito fiscale59. Purtroppo, le logiche emergenziali60 che tante volte hanno guidato la politica criminale nel nostro paese imposero che all’abrogazione della pregiudiziale tributaria si affiancasse un processo di penalizzazione a tappeto di condotte prodromiche, solo 58 Cort. Cost. n. 88 del 12 maggio 1982 ; Cort. Cost. n. 89 ddel 12 maggio 1982 in Giuris. Cost. Giugno 1982 FIORE, Tipologia delle incriminazioni, cit, GROSSO, *********************************************************************************************** 60 Si ricordi che in quegli anni l’evasione fiscale aveva raggiunto livelli intollerabili a fronte della quota di spesa pubblica che aumentava di anno in anno. Proprio in quegli anni, la leva fiscale cominciava a diventare la “protagonista” della politica economica del governo attuata attraverso le cd. “Manovre Economiche”; vedi …………………………Inoltre, sul finire degli anni 70 si andava attuando la Riforma fiscale di cui ai DPR n.600 e 602 /73 che aveva consolidato il sistema della riscossione dei tributi diretti mediante il meccanismo della ritenuta alla fonte per i lavoratori dipendenti; Evidenti ragioni di equità, frammiste ai timori dell’emergenza terroristica che trasformava in elementi di pericolosa propaganda antistato i macroscopici segni dell’ingiustizia sociale, hanno certamente influito sulle scelte legislativa operate nel 1982. Per un analisi dell’emergenza che ha alimentato la genesi della riforma del 1982 vedi FORTUNA, Manuale di diritto penale dell’economia, Padova, 1994, p. 284; Per una valutazione negativa dell’utilizzo dello strumento del decreto legge in generale in diritto penale, e in particolare nel caso del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 convertito nella L. 7 agosto 1982 n 516, FLORA, Il diritto penale tributario, ………., pag 34 ; sulle logiche emergenziali come fonti di diritto simbolico, MOCCIA, La perenne emergenza, Napoli, 1995 59 22 potenzialmente, ed in alcuni casi virtualmente, lesive del gettito fiscale, assistite da sanzioni anch’esse, solo potenzialmente capaci di un’efficace capacità di prevenzione generale e speciale. Il D.L. 10 luglio 1982 convertito nella L. 7 agosto 1982 n. 516, costituisce certamente la pietra angolare del mutato rapporto del legislatore con il bene giuridico costituito dall’entrate tributarie dello stato; esso segna il passaggio da una tutela virtuale ad una tutela “iper effettiva” dove lo scopo della tutela tende ad identificarsi con lo scopo della pena. Il folto gruppo di reati introdotti, pericolo impostati presunto, condotta, e dalla secondo sganciati stessa dalla finalità la tecnica concreta di dei reati offensività evasione, di della configurano un sistema che si autoconsegna fideisticamente alle agenzie penali di controllo nella convinzione che esse possono risolvere problemi “sociali” che in realtà, esse, strutturalmente non sono capaci di affrontare61. Così, a norma dell’art. 1 si è punito in questi anni, chi ha omesso di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai dell’imposta effettuare i fini sul delle valore relativi cessioni di beni, imposte aggiunto pagamenti62; sui anche La redditi se o ai fini ha provveduto ad mancata annotazione di o di prestazioni nelle scritture contabili obbligatorie e l’omessa o parziale fatturazione dei corrispettivi di cessioni di beni o di prestazioni anche se dall’omessa PATALANO,………………………………,in PATALANO, ASSUMMA, MARCHETTI…………….. Il Legislatore è intervenuto con D.L 16 marzo 91, n. 7 convertito in L. n154 del 15 maggio 1991 revisionando le soglie di punibilità, relative al reato di omessa presentazione della dichiarazione. In particolare ha trasformato l’ipotesi aggravata in ipotesi base punita con pena congiunta e quindi non più oblazionabile; mentre si tende a fare dell’ipotesi attenuata, per la quale la soglia di punibilità è minore, punita con pena alternativa un ipotesi autonoma al fine di evitare che attraverso l’operato della comparazione di circostanze si possa rendere oblazionabile il reato. Per un effigie 61 62 23 annotazione o fatturazione non è derivato alcun danno per l’erario perché si è provveduto a regolarizzare in sede di dichiarazione. Ma vi è di più. Per i reati del sostituto d’imposta previsti dall’art. 2, la dichiarazione l’omesso versamento delle omessa, infedele o insufficiente e ritenute, non essendo previste, originariamente63, soglie di punibilità si è proceduto a celebrare migliaia di processi per evasioni dallo scarsissimo tenore economico. La scelta di presidiare con una sanzione penale ogni comportamento legittimamente suscettibile “potenzialmente agevolatori” di essere di azioni annoverato ed tra omissioni quelli contro il fisco ha condotto a concepire una serie specifica di reati di detenzione di supporti falsi o semplicemente irregolari. L’art. 3 co.1 let. A, punisce come delitto la stampa e la fornitura abusiva di bolle di accompagnamento o ricevute fiscali; alla let. B dello stesso articolo si punisce come delitto, l’acquisto, la detenzione e l’uso di stampati contravvenzione appositi di registri; irregolari; omessa le al annotazione previsioni comma 2 degli accennate è prevista stampati la sugli costituiscono la cartina di tornasole della frammentazione della tutela che informa di se tutta la legge 516/88: una volta svincolata la repressione dalla concreta offesa al bene giuridico immediato non resta che individuare una serie di antefatti possibili, suscettibili di essere sanzionati al di fuori dei canoni dell’offensività. commento delle modifiche apportate dalla L.154/91, BETTIOL, Riforma dei reati fiscali (L. n.154/91) punti essenziali attuati, in **************************************************************************** 63 Successivamente, per sopperire al blocco del lavoro delle Procure generato dal numero elevatissimo di procedimenti penali prodotti dall’applicazione pedissequa della L.516/82, il Legislatore è intervenuto con D.L 16 marzo 91, n. 7 convertito in L. n154 del 15 maggio 1991; per ciò che concerne i reati del sostituto d’imposta ha provveduto a introdurre soglie di punibilità, in analogia a quanto previsto per l’omessa dichiarazione dei redditi, sia per i reato di 24 La repressione dei fatti di frode fiscale, momento qualificante di qualsiasi sistema che voglia reprimere comportamenti di evasione, non sfugge a questa logica di tutela anticipata; le varie ipotesi disciplinate all’art. 4 sono sorrette da un dolo specifico di evasione che “penalizza l’intenzione dell’evasione a prescindere dal suo concreto accadimento, posto che l’evasione in quanto tale, e come dato oggettivo, non è dunque penalmente sanzionata64”. Nelle ipotesi di cui agli originari n. 1 e 2 le conseguenze dannose sono confinate a livello di dolo specifico di danno quando vengono puniti comportamenti di distruzione od occultamento di scritture contabili o l’allegazione di documenti contraffatti o alterati65; nei casi di cui ai numeri 3,4,5,6 e 7 il disvalore d’evento si esaurisce nella falsità ideologica di fatture o altri documenti contabili o dei certificati e dei nominativi del sostituto d’imposta, mentre l’evasione viene recuperata attraverso la previsione del dolo specifico che dovrebbe sorreggere le singole fattispecie. Sul punto è stato efficacemente osservato che “lasciando tutelato in non ombra il appare momento possibile della recuperare lesione in dell’interesse via interpretativa un’offensività del fatto che la norma vuole proiettata sul piano esclusivamente psicologico66”. Non va inoltre sottaciuto che alle antinomie rispetto provocate ai dalle principi scelte penalistici di fondo di fondamentali, tale normazione vanno aggiunti omessa dichiarazione sia per il reato di omesso versamento di ritenute non certificate . Tale soglia di punibilità si abbassa a 25.000000 di lire in caso di omesso versamento di ritenute certificate. 64 LANZI,Reati Tributari, *******************************************************************cit. p.747 65 PALOMBI, Tipicità ed offensività nei reati tributari,********************************************cit. p.779 66 PALOMBI, Tipicità ed offensività nei reati tributari, cit. PEDRAZZI, I problemi di tecnica legislativa, in Comportamenti economici e legislazione penale, 1979 25 notevoli deficit interpretazioni di tecnica normativa67, avallati giurisprudenziali autorevoli68, che da hanno contraddistinto la difficile applicazione della riforma in esame69. In realtà, pur non considerando i deficit di tassatività e di offensività delle fattispecie rapidamente esaminate, che pure sono intollerabili in una materia che coinvolge oltre che gli spazi di libertà fisica ed economica del cittadino, gli interessi economici dello stato, con innegabili effetti sulla funzione di prevenzione generale integratrice della pena70, la legge 516/81 pur con i correttivi introdotti dalla legge 154/91 conteneva nell’opzione politico criminale di fondo la sua votazione al fallimento. Se la scelta di procedere alla penalizzazione di comportamenti non immediatamente giustificata integrità va lesivi dalle anche del bene giuridico particolari ribadito modalità che 67 il tutelato aggressive ricorso a può essere della sua fattispecie Si riporta il sintetico giudizio di GROSSO, Quale diritto penale per gli anni 90. cit p.1012 secondo il quale il legislatore “Omise di prestare sufficiente attenzione all’importante problema della selezione degli illeciti, finendo per colpire penalmente ad amplissimo raggio; essendosi verosimilmente affidato per la redazione delle norme a cultori di scienze delle fiananze piuttosto che a penalisti…elaborò un testo tecnicamente infelice, affastellando disordinatamente reati, cause di non punibilità e circostanze in un contesto dalla lettura poco agevole, creando illeciti a carattere formalistico mutuati sic et simpliciter dalla disciplina tributaria, usando l’impropria tecnica del rinvio, usando espressioni equivoche causa di rilevanti difficoltà interpretative..” 68 Basti ricordare il contrasto sorto sulla rilevanza del dolo specifico di frode che caratterizzava le fattispecie di frode fiscale (in particolare per l’ipotesi prevista al n.7 del 1° co. dell’art. 4) ed i contrasti sorti in dottrina sulla necettità di un quid pluris per integrarlo oltre la semplice condotta dichiarativa mendace. Sul punto la Corte di Cassazione aveva sempre sostenuto una sorte di riferibilità del dolo dalla condotta stessa. Cass. Pen. 11 marzo 1987, in Cass Pen 1998, p 702; Cass. 18.12.90, Puntello, in Il Fisco 1991 p.2394. La querelle giurisprudenziale si risolse con l’intervento della Corte Costituzionale che dichiaro l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 co 1 n.7 laddove non prevedeva che la simulazione di passività e la dissimulazione di attività non avvenissero fraudolentemente specificando la necessità di verificare un quid pluris, riferibile all’artificiosità delle forme, qualificante la fraudolenza, rispetto alla semplice volontà dell’azione od omissione Cort. Cost. 28 gennaio 1991, n.35 in Giur. Cost, 1991 p.169 69 Proprio sulle difficoltà interpretative intervenne il legislatore del 91 con la legge n. 154 che, oltre a rendere meno agevole il ricorso all’oblazione delle contravvenzioni di cui agli art. 1 e 2, abrogò la fattispecie di cui al n. 3 dell’art 4, e riformulò l’art. 4 n.7 divetuto art. 4 let f la cui condotta fu riferita alla presentazione di un’infedele dichiarazione dei redditi realizzata utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero, o ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento dei fatti materiali. Con la stessa legge fu eliminato il riferimento alla “alterazione in misura rilevante” che aveva dato adito a interpretazioni ed applicazioni eterogenee, sostituendolo con una soglia di punibilità, al di sotto della quale il fatto veniva sanzionato in modo più lieve. 70 MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, Napoli, pag 109 “Il nostro ordinamento consente che in rapporto alla funzione della pena possano essere legittimamente perseguiti gli scopi positivi della prevenzione: sul piano generale essi 26 articolate secondo lo schema del pericolo astratto per la sua attitudine a porre in crisi principio di personalità il principio di offensività ed il della responsabilità penale, va effettuato con estrema cautela solo nelle materie in cui sono in gioco interessi preminenti della persona e della collettività non altrimenti validamente tutelabili. Al contrario il ricorso ipertrofico alla sanzione penale contenuto nella riforma dell’82, nonostante i correttivi di cui alla L.154/91, ha originato un numero elevatissimo procedimenti, il cui contenuto si è rivelato bagattellare, che hanno inutilmente messo in scacco gli uffici delle procure, producendo ed una elevata percentuale di prescrizioni dei reati, soprattutto contravvenzionali. Le modalità di intervento della riforma dell’82 consentono, riferendosi al paradigma dell’effettività71, nella sua accezione dogmatica ed empirica, di qualificare tale normazione come simbolica, non conforme allo scopo, in quanto contraddicendo la sua stessa vocazione politico criminale conteneva in se stessa i meccanismi in grado di bloccarne il funzionamento. §4 Il nuovo ruolo dell’illecito amministrativo nella repressione degli illeciti tributari alla luce dei D.Lgs 18 dicembre,n.472 e 30 marzo 2000 n. 99 sono costituiti dal rafforzamento della coscienza sociale intorno ai principi/valori fondamentali sui quali si fonda l’ordinamento giuridico..” 71 Per il concetto di effettività che si seguirà nel presente lavoro si rinvia al §1 di questo capitolo; Per un disamina del principio di effettività in diritto penale si rinvia a PALIERO, Il principio di effettività., cit 27 Risulta di una certa importanza, nell’esaminare l’evoluzione delle opzioni politico criminali in materia di repressione dei reati tributari, valutare, altresì, il nuovo atteggiarsi delle sanzioni amministrative nel campo degli illeciti tributari anche al fine di indagare il possibile “nuovo ruolo” delle stesse sanzioni in un modello integrato di tutela72 nel quale il diritto punitivo massimo riconquisti quel ruolo di extrema ratio che costituzionalmente gli compete73. Basti qui ricordare che tradizionalmente alle sanzioni tributarie non penali è sempre stato “garantito” uno statuto speciale che le ha relegate in un ruolo del tutto peculiare fra le sanzioni amministrative latu sensu intese. Del resto, la legge fondamentale in materia di tributi, la L. n.4 /29, si limitava a stabilire all’art 3 che “le leggi finanziarie stabiliscono contenute, quando non l’obbligazione dalla costituenti al pagamento violazione reato, di delle sorga, una norme per somma, il a in esse trasgressore titolo di pena pecuniaria, a favore dello Stato”; L’art. 4 a sua volta demandava alla legge edittali istitutiva della pena da della sanzione applicarsi di tenuto determinare conto i della limiti “gravità della violazione” e “della personalità” dell’autore. Parificata alla sanzione pecuniaria, della quale condivideva il “carattere civile”, secondo la specificazione letterale dell’art. 5, era prevista la possibilità di una sopratassa in aggiunta, il cui importo poteva essere determinato in riferimento al tributo o ad 72 PALIERO, La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica, in Riv. Trim. dir. Pen . Econ,, 1993, p1023 73 Sul rapporto frammentarietà -extrema ratio della tutela, lucidamente. per tutti FIANDACA-MUSCO, Diritto penale,, cit. p. 33 28 una frazione applicate di esso. Sanzioni dall’Intendente di pecuniarie Finanza a e sopratasse seguito di erano verbale di constatazione, con ordinanza motivata ricorribile con ricorso al Ministero delle prevedendo: persona o Finanze. la La sintetica solidarietà dell’ente che disciplina nell’obbligazione ricoprissero un si da ruolo completava parte di della controllo e vigilanza sul contravventore (art.12); la possibilità di pagare all’atto della contestazione un sesto della pena pecuniaria prevista oltre al tributo estinguendo così la sanzione (art. 15); infine il diritto, dello Stato, tramite l’Intendente di finanza, di procedere sequestro all’iscrizione conservativo dei dell’ipoteca beni del o di richiedere contravventore (art. il 26). Anche per la disciplina degli illeciti non penali la L. n.4/29 prevedeva come suoi assi portanti il principio di fissità (art.1) e la deroga al principio di retroattività della norma più favorevole od abrogatrice (Art 20) . Tale disciplina, attraverso i notevoli interventi delle singole leggi finanziarie, ha conservato il suo carattere atomistico anche a seguito della L. 689/91 “Modifiche al sistema penale” che ha fornito il moderno statuto all’illecito amministrativo ma che, tuttavia, al 3° comma dell’art. 39 ribadiva l’applicabilità delle norme previste dalla legge del ’29 per le violazioni finanziarie non penali. Del resto, la dubbia natura giuridica attribuibile alla sanzione pecuniaria ed alla soprattassa che rivestivano nella realtà entrambe un ruolo afflittivo74, i particolari problemi innescati 74 Si discuteva in dottrina della natura giuridica risarcitoria della soprattassa e del carattere propriamente affittivo della sanzione pecuniaria salvo poi rilevare che l’ammontare della prima era di solito stabilito in misura tale da smentire nei 29 dalle disposizioni delle varie leggi finanziarie che disciplinavano le singole violazioni75, l’abolizione del principio di specialità l’intervento della del sanzione76, legislatore hanno per reso improcrastinabile disciplinare le tributarie non penali con un corpus di norme organiche, con il D. L.vo n 472/97, entrato in vigore il 1 sanzioni emanate aprile 98, successivamente integrato dal D.L.vo. n.99/2000. La nuova disciplina si muove su due direzioni entrambe tese alla razionalizzazione del sistema: prevedere un'unica sanzione di chiaro carattere afflittivo predisponendo le necessarie garanzie ma, allo stesso tempo, regolamentare istituti che garantiscono l’applicazione di una sanzione con efficacia deterrente secondo criteri e modalità che limitino il gigantismo sanzionatorio precedentemente imperante77. Sul primo versante il legislatore ha provveduto all’unificazione della sopratassa e della pena pecuniaria prevedendo per le violazioni finanziarie all’art 2 co. 1° ”la sanzione pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro” riservando la funzione risarcitoria ai soli interessi moratori. Le singole leggi finanziarie possono stabilire che la sanzione possa variare tra un minimo ed un massimo, ovvero essere fissa o proporzionale al tributo cui la violazione si riferisce. La legge predetermina i fatti tale distinzione. PALIERO, Sanzioni amministrative: aspetti di diritto sostanziale, in La legge 24 novembre n. 689 “Modifiche al sistema penale problemi interpretativi”, suppl n.1, Il Consiglio Sup. della Magistratura, 1984 75 Individua nell’introduzione degli interessi moratori generalizzati, per i tributi diretti ed indiretti, la crisi di identità del sopratassa che si era così spogliata di qualunque ipotizzabile funzione risarcitoria confondendosi del tutto con la sanzione pecuniaria; “ma anche questa soluzione manifestava rilevanti incongruenze considerato che la giurisprudenza prevalente e poi anche talune previsioni legislative specifiche contemplavano la decorrenza degli interessi moratori anche per le somme dovute a titolo di sopratassa”; BATISTONI, Il sistema sanzionatorio, in www. Finanze.it 76 Art. 10 L. 7 agosto 1982 n. 516 ora abrogato dall’art. 19 D. L.vo 10 marzo 2000 n 74 77 "L'applicazione dei principi tipici del diritto penale deve, tuttavia, essere letta,…in funzione dell'eliminazione di ogni possibilità di configurare nel nuovo sistema sanzioni abnormi in quanto spropositatamente esuberanti rispetto alla 30 criteri in base ai quali la sanzione va determinata, ossia, la gravita' della dell'agente, violazione, l'opera da desunta lui anche svolta per dalla condotta l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonche' la sua personalita' e le sue condizioni economiche e sociali. L'art. 7, con un evidente richiamo all'istituto della recidiva, specifica che "la personalita' del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali" per i quali la sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' se si tratta di altra violazione della stessa indole78 di quella commessa nei tre anni precedenti e non definita con un ravvedimento opereroso o con un'adesione della sanzione79, all'accertamento. Ai fini vengono di una maggiore disciplinate accessorie che possono efficacia deterrente unitariamente risultare una di serie "molto di dolorose" sanzioni per il contribuente in quanto sono previste: - l'interdizione, cariche di per una amministratore, durata sindaco massima o di sei revisore di mesi, dalle societa' di capitali e di enti con personalita' giuridica, pubblici o privati; - l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi; - l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o oggettiva lesività della condotta, BERSANI-BENAZZI, Osservazioni sul nuovo sistema sanzionatorio tributario, ne Il Fisco,n.9, XXIV, 2000 p.2432 78 E' lo stesso art. 7 al co. 3 a fornire un concetto di contravvenzione della stessa indole di stretta derivazione penalistica ossia " Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale identita'". 79 Per una critica del rigore sanzionatorio del sistema inaugurato dai D.Lvi 471,472 e 473, del 97, CAPUTO, Dubbi di legittimità costituzionale per il sistema sanzionatorio non penale, ne Il Fisco, n 26/99, dove L'autore pur riconoscendo il sistema delle sanzioni amministrative, specie in campo tributario non può abdicare a forme di tutela preventiva, rileva che "tali condotte devono conservare i requisiti dell'inequivoca ed oggettiva correlazione causale con il comporatamento successivo nel quale si realizza materialmente la violazione degli interessi erariali.." 31 autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attivita' di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima - la di sospensione, sei per la durata mesi; massima di sei mesi, dall'esercizio di attivita' di lavoro autonomo o di impresa. Le nuove norme estendono alla responsabilità amministrativa tributaria il principio di legalità, già esteso a norma dell’art. 1 L.n.689/90 a tutti gli illeciti amministrativi, con le conseguenze previste in materia penalistica in tema riserva di legge80, irretroattività sanzionatoria. Viene e tassatività estesa agli illeciti della fattispecie tributari, tramite l'abrogazione del principio di fissità ex art. 20 L. n.4/29, anche la disciplina prevista dall’art. 2 c.p., per cui nel caso intervenga una legge abrogativa di un tributo la relativa sanzione non sarà dovuta anche se nelle more dovesse divenire definitivo il provvedimento di irrogazione, fatta salva l'irripetibilità di quanto già versato, mentre eventuali norme modificative saranno applicabili solo se più favorevoli, con innegabili complicazione nell’applicazione concreta81. Di notevole portata l’introduzione del principio di colpevolezza per cui risponde della violazione il 80 Sul punto si registra unanimità sulla relatività della riserva che sarebbe coperta anche da norme comunitarie e regionali, per tutti PATRONO, Il nuovo diritto amministrativo in materia tributaria ed i suoi rapporti con il diritto penale tributario, in Riv. Trim dir. Pen. Econ, n. 4,1998 p.1031 81 In linea di massima, per stabilire il trattamento più favorevole, dovrebbero trovare applicazione i criteri elaborati in diritto penale, fatte salve le peculiarità delle sanzioni in materia tributaria. Per cui sarà più favorevole la norma che dispone il minimo edittale più basso qualora nel caso concreto si ritiene di applicare il minimo, viceversa quella che prevede un massimo edittale più basso se le valutazioni concrete impongono di applicare il massimo cosi BERSANIBENAZZI, Osservazionisul nuovo sistema., cit p.2416; Per un interessante applicazione del principio alla regolamentazione della continuazione e del concorso di violazioni tributarie si rinvia alla Circ. Min 180/E del 32 soggetto imputabile82, secondo le regole del codice penale, che abbia agito con coscienza e volontà, secondo i principi dell’imputazione dolosa o colposa. Ciò nonostante è previsto che il consulente incaricato di questioni complesse risponde delle violazioni solo a titolo di dolo o “colpa grave” allo stesso modo dell’autore della violazione che non sia contribuente ma sia legato a quest’ultimo da rapporti di rappresentanza, dipendenza, o di amministrazione e non ha conseguito un illecito vantaggio personale. Va altresì, precisato, che l'infelice formulazione del co. 2 dell'art.5 impone un'interpretazione che faccia salvo il principio dell'imputazione soggettiva solennemente enunciato nel primo comma, per cui, nell'ipotesi in cui non ricorra dolo o colpa grave, il dipendente o rappresentante dell'impresa o dell'ente, che non abbia tratto vantaggio personale, risponderà nei limiti della somma rimprovero di cento milioni, per colpa intesa purchè come gli sia violazione contestabile un di di obblighi diligenza o di precise norme di cautela83. Il concetto di colpa grave, notoriamente funzionale in diritto penale alla qualifica della gravità del fatto ed alla quantificazione della pena, riceve un'autonomia concettuale dal legislatore, che la definisce normativamente, con formula in parte 5.7.2000 interpretativa del D.Lvo 30 marzo 2000 n 99 82 Rileva la differenza con la previsione dell’art. 2 L. 689/81 che prevede l’imputabilità per gli illeciti amministrativi al compimento dei 18 anni e la contraddizione per cui un minore tra gli anni 14 e 18 pur non avendo la capacità di agire in un rapporto tributario potrebbe, tuttavia, se accertato capace di intendere e di volere, essere destinatario di una sanzione tributaria.BELLAGAMBA- CARITI, Le nuove sanzioni tributarie. Commento ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471,472 , 473, Milano, 1998 83 Contra, BERSANI-BENAZZI, Osservazionisul nuovo sistema., cit p. 2418, Gli Autori, pur ribadendo la necessità in diritto sanzionatorio tributario di una imputazione soggettiva, avallano un esegesi della norma che introduce un'ipotesi di responsabilità incolpevole collegabile, per analogia, ad una responsabilità per la sopratassa storicamente svincolata da qualsiasi elemento soggettivo. 33 apodittica84, “La colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del violata conseguenza e di significato e della risulta portata evidente la della norma macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari..” La norma è stata interpretata come un salvacondotto legislativo per i dirigenti delle grandi società autori di politiche fiscali “aggressive85”, per i quali, tra l’altro, è previsto un ammontare massimo della sanzione, cento milioni ex art 5 co. 2, del cui pagamento è responsabile solidale la società stessa. In ogni caso, risulta condivisibile l’analisi86 che interpreta tale limitazione come il corollario necessario dell’adozione del principio di personalità dell’illecito tributario, e quindi la sua riferibilità, a norma dell’art. 2, alle solo persone fisiche. La mancata previsione della responsabilità delle persone giuridiche per le violazioni tributarie, forse l’unica vera lacuna addebitabile al legislatore del 97, comporterebbe un’inevitabile sovraesposizione degli amministratori e dirigenti, senza la norma compromissoria di cui all’art. 5 co.2, che si troverebbero a dover far fronte a sanzioni proporzionate non a minimi e massimi edittali prestabiliti ma all’entità del tributo! Come ulteriore conseguenza del recepimento del principio di colpevolezza si può indicare la nuova disciplina dell’errore in 84 In realtà, la formula utilizzata non può trovare concreta attuazione senza rinviare ai concetti fondamentali sviluppati dalla dottrina penalistica in tema di struttura del reato colposo. Del resto, lo stesso riferimento all'imperizia o alla negligenza del comportamento rimandano alla violazione di una norma cautelare derivante da un giudizio di prevedibilità-evitabilità tenendo conto delle capacità di un agente modello, la cd. struttura oggettiva della colpa, e delle concrete conoscenze ed attitudini del soggetto agente, cd. soggettivazione della colpa. Cfr. Per tutti FIORE, Diritto penale, parte generale., cit 85 LUPI, Prime osservazioni sul nuovo sistema delle sanzioni amministrative tributarie, Rass. Trib., 1998 86 BATISTONI, Il sistema sanzionatorio, in www. Finanze.it 34 materia di violazioni formulazione tributarie dell’art. 6 pone amministrative. notevoli problemi In realtà, la ermeneutici in considerazione della tecnica legislativa adoperata che in parte rinvia a concetti prettamente penalistici, quale l’errore sul fatto, in parte utilizza un taglio apparentemente casistico. Così, al 1° comma, nel dare rilevanza scusante all’errore sul fatto non determinato da colpa, immediatamente specifica che “le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori del bilancio non danno luogo a violazioni punibili” e aggiunge che non danno luogo a responsabilità colposa “le violazioni conseguenti a valutazioni estimative (relative aziendale, fusione, a operazione scissione e di cessione permuta di e conferimento partecipazioni) se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il 5%”. Appare quindi di tutta evidenza la commistione operata dal legislatore tra l’errore sul fatto che può derivare da una falsa rappresentazione integrativo87, della che, realtà in o quanto di un tale, elemento esclude normativo logicamente l’imputazione soggettiva88, e le circostanze indicate nel medesimo comma che prevedono delle evidenti cause di non punibilità, o limiti istituzionali della punibilità89, che rispondono a precise scelte politico-criminali del legislatore in ordine alla pretesa punitiva.90 Allo stesso modo, il comma 4 dell’art 6 enuncia la disciplina dell’errore di diritto alla stregua del quale ”l’ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di 87 INDICARE DOTTRINA SULL'ERRORE SUL FATTO************************************************ MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, Padova 1988, p.349 89 FIORE, Diritto penale, parte generale, Vol. I, Torino, 1996, p. 344. SANTAMARIA, Lineamenti di una dottrina delle esimenti, Napoli, 1961 90 Ulterirori problemi interpretativi sono stati gordianamente risolti dall’abrogazione dell’art. 8 L.516/82 che nel disciplinare l’errore non prevedeva l’eventuale residua responsabilità a titolo di colpa. 88 35 ignoranza inevitabile” conformemente alla regola generale di cui all’art. 5 codice penale così come modificato dalla Corte Costituzionale91, dopo che al comma 2° dello stesso articolo aveva fornito una ricostruzione di tipo casistico dello stesso principio92. Accanto agli istituti propriamente “garantisti”, come anticipato, la nuova istituti disciplina di derivazione comminazione disciplina ha della della provveduto penalistica sanzione. In continuazione a predisporre volti a quest’ottica e del una serie di razionalizzare la va la inquadrata concorso formale di violazioni tributarie. Il primo comma dell’art. 12 prevede sia per il concorso formale omogeneo, nel quale con più azioni od omissioni si viola la stessa disposizione, che per il concorso formale eterogeneo, nel quale con un'unica azione od omissione si violano più disposizioni relative a diversi tributi, l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio. La disciplina della continuazione ha richiamato le maggiori critiche sia sotto il profilo della legittimità93, sia sotto il 91 Cort. Cost 24 marzo 1988 n. 364 in Giur. Cost, 1988. Per quanto riguarda le indicazioni relative all'inevitabilità dell'errore, Cass, SS.UU., 18 luglio 1994, n.8154 in il Il Fisco, n. 40, 1994, p 9670 per la quale " per il comune cittadino tale condizione è sussistente ogni qualvolta egli abbia assolto con il criterio dell'ordinaria diligenza, al cd. dovere di informazione, attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia. Tale obbligo è particolarmnte rigoroso pertutti coloro i quali svolgono professionalmente una determinata attività, i quali rispondono dell'illecito anche in virtù di una culpa levis…Per l'affermazione della scusabilità dell'ignoranza occorre, cioè che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l'agente abbia tratto il convincimento della corretteza dell'interpretazione normative, e conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto". 92 A norma dell’art. 6 co 2° “Non è punibile l’autore della violazione quando esse è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione ed il pagamento”. Concorde sull’interpretazione secondo la quale il 2° comma non è che una specificazione del 4° comma PATRONO, Il nuovo diritto punitivo amministrativo.., cit. pag.1039 93 Rileva l’incostituzionalità della norma per eccesso di delega, in quanto le indicazioni delle legge delegano puntavano ad una disciplina modellata sull’art. 81 c.p., PATRONO, Il nuovo diritto punitivo amministrativo, cit., p.1039 36 profilo dell’opportunità94. Il legislatore del 97, discostandosi dalla disciplina codicistica di cui al 2° comma dell’art. 81, ha disegnato la fattispecie di reato continuato su basi meramente oggettive indicando quale elemento unificante il criterio della progressione delle violazione, inteso quale attitudine delle stesse a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. L’ampliamento della portata dell’istituto, rispetto alla disciplina precedente, appare notevole se solo si pone attenzione al fatto che esso può riguardare violazioni relative a diversi tributi, purchè relativi al medesimo ente impositore, ed a diversi periodi d’imposta. I notevoli problemi tecnici95 cui ha dato luogo la disciplina in esame ha spinto il legislatore ad intervenire di recente con D.Lvo n. 99/00 con il quale è stato riformulato parzialmente l’art.12. In particolare si è previsto che le regole sul concorso e la continuazione devono trovare applicazione separatamente per il settore delle imposte doganali e imposte sulla produzione e sui consumi, per gli altri tributi erariali, e per i tributi di ciascun altro ente impositore. Un ulteriore discrasia sulla quale il legislatore è intervenuto riguardava proprio la possibilità di applicare il criterio della progressione, nella sua accezione oggettiva di pregiudizio per la determinazione dell’imponibile o della liquidazione periodica, per violazioni relative a più periodi di imposta, considerato che il potenziale pregiudizio “si Rileva un’ eccessiva dilatazione dell’istituto con conseguenza sull’effettività delle sanzioni, BATTISTONI, Il nuovo sistema sanzionatori, cit. 94 Si pensi alle gravi difficoltà che comportava l’applicazione di un un’unica sanzione quando per le diverse violazioni erano gli accertamenti erano incardinati in Dipartimenti diversi dell’Aministrazione finanziaria, Vedi Circolare Min.Fin. n. 138/ E del 05.07.00 “Accertamento Registro Successioni e donazioni Decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 95 37 esaurisce normalmente nell’ambito del singolo periodo d’imposta con la presentazione di una dichiarazione infedele o con l’omessa presentazione della stessa96”. Per cui si è stabilito che per quanto riguarda le violazioni commesse in differenti periodi di imposta si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo se le violazioni rivestono la “stessa indole”. Se il riferimento alla stessa indole delle violazioni, con le necessarie specificazioni ermeneutiche che non tarderanno a consolidarsi nella dottrina e nella giurisprudenza tributaria, superare costituisce le precedenti un valido riferimento contraddizioni normativo legislative, non per sono altrettanto convincenti sul piano sistematico le interpretazioni autentiche che promanano dal Ministero delle finanze. Non si comprende, per esempio, perché “il criterio dettato dal comma 5 per le violazioni costituisce un commesse ipotesi in più normativa periodi nuova ed di imposta avulsa da non quelle disciplinate dai commi 1 (Concorso formale di violazioni) e 2 (continuazione basata sulla progressione)….E’ sempre necessario che le violazioni relative a più imposte per essere sussumibili nel concetto di stessa indole siano di carattere formale, oppure tendano a pregiudicare, nella loro progressione, la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo97” Appare evidente al contrario che il ricorso al nuovo criterio, la stessa indole delle violazioni, appare una scelta obbligata per disciplinare la pluralità di violazioni commesse in periodi d’imposta differenti, 99, recante ulteriori disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie”. 96 Circ. Min. Fin. 180/E del 1980 38 considerata sussumere l’impossibilità l’ipotesi logica, prima in esame negli del nuovo volto che angusti giuridica, confine di della progressione98. Dal succinto esame amministrativo sin deduzioni ordine in qui svolto99, dell'illecito possiamo all'evoluzione tributario inferire della le prime repressione delle condotte lesive degli interessi del fisco. L'individuazione di uno statuto della sanzione amministrava, pur tra alcune contraddizioni e ingiustificate limitazioni100, che risponde a criteri di flessibilità efficienza ma anche di garanzia, rende attuale un processo di sistematica selezione degli interessi da tutelare secondo una progressiva della risposta sanzionatoria101. Se è vero che sul piano del diritto positivo il riparto tra illecito penali ed amministrativo non può rilevare se non sulla base del criterio formale della sanzione adottata, ciò non significa che l'interprete non debba avvertire l'esigenza di rinvenire criteri sostanziali che possano guidare il legislatore102 e fornire, allo 97 Circolare Min.Fin. n. 138/ E del 05.07.00 La medesima argomentazione, posta a base della necessità della riforma si rinviene al punto 2.1 della stessa Circ. Min. Fin. N. 138/E del 5.07.200 99 Per un'analisi compiuta di tutte le novità introdotte dalla nuova disciplina, tra cui, la nuove norme sul concorso di persone nella violazione (art. 9), sull'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria (art. ), sul procedimento di irrogazione delle sanzioni (art. 16 e 17), sul procedimento di riscossione, si rinvia a BERSANI-BENAZZI, Osservazioni sul nuovo sitema., cit., PERINI, Inuovo sistema sanzionatorio tributario amministrativo: Considerazioni di un penalista, in Dir. Prat. Trib,1998,I BELLAGAMBA CARITI, Le nuove sanzioni tributarie (commento ai decreti legislativi 18 dicembre 97 n. 471, 472 e 473. 100 Fra tutte ci sia consentito fare riferimento alla mancata previsione della responsabilità delle persone giuridiche, in una materia come quella amministrativa dove una deroga del principio della personalità della responsabilità poteva essere tranquillamente supportata dal dettato costituzionale e sarebbe stata funzionale alla repressione dei più gravi illeciti tributari, i cd. corporates crimes, nei quali le violazioni costituisco, spesso, il frutto deliberato di determinate scelte imprenditoriali. Sul punto PALIERO, Sanzioni amministrative: aspetti di diritto sostanziale, in La legge 24 nov. 81, n. 689."Modifiche al sistema penale: problemi interpretativi", Suppl. n. 1 della Rassegna "Il Consiglio sup. della Magistratura" il quale osserva a p. 231 "occorre allora riconoscere, anzitutto, che si è creato uno strumento inefficacie per il controllo degli illeciti della società. Va inoltre rilevato che il legislatore ha perso una buona occasione per caratterizzare in modo autonomo l'illecito amministrativo…per caratterizzarlo sotto il profilo della diretta responsabilità della persona giuridica" 98 101 102 PALAZZO, Critreri di riparto tra sanzioni penali ed amministrative, in Atti del convegno di Modena del 6-7 dic. 1985 "L'illecito penale amministrativo. Verifica di un sistema.", Padova, 1987, p. 15 e ss. 39 stesso tempo, un canone ermeneutico sull'effettivà - legittimità delle scelte già effettuate103. Basti, allo stato dell'analisi, attestare che la predisposizione di regole uniformi per la sanzione amministrativa, anche in campo tributario104, segna un passo importante nell'evoluzione politico criminale della necessario di proporzionalità repressione, un e diritto in quanto punitivo sussidiarietà. rappresenta ancorato In a quest’ottica l'antefatto criteri un di passo importate è stato fatto con la disciplina prevista dagli artt. 19, 20 e 21 del D. L.vo n.74, del 10 marzo 2000, emanata sulla base della previsione dell’art. 9 n. 4 lett. i)105 ed l) della legge delega n. 205/99. La previsione contenuta nella legge di riforma dei reati tributari del regime di alternatività della sanzione amministrativa rispetto a quella penale, in contrapposizione alla regola del cumulo delle sanzioni prevista nell’abrogato art. 10 l. 516/82, seppur ancorata ad un criterio logico formale, qual’è appunto quello del rapporto di specialità106, sottende comunque una scelta di valore proiettata alla gradualità ed alla integrazione della risposta sanzionatorio. Nella medesima ottica vanno lette le disposizioni relative al proseguimento del processo amministrativo di accertamento in pendenza di quello penale (art. 20) ed alla comminazione processo della penale sanzione dovesse amministrativa concludersi 103 con nel un caso in cui il provvedimento di Per un'analisi dei possibili criteri di differenziazione dell'intervento punitivo Vedi infra Cap II sez.II Si ricordi che a norma dell'art. 29 D.Lvo 472/97 sono abrogati i commi 3° 4° e 5° dell'art. 39 della legge 689/81 per cui in materia di violazioni tributare eventuali vuoti normativi andranno colmati con riferimento alle norme contenute nella L.689/81 105 L. 205/99 art. 9 n. 4 let. i) “prevedere l’applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa”. Let l) “coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive” 104 40 archiviazione, di assoluzione o proscioglimento con formula che escluda la rilevanza penale del fatto (art. 21). ********************************************************************Valutare se è il caso di inserire lo sproloquio sulle problematiche del principio di specialità o rinviare al cap II sezII*************************************************************************** §5 Le direttive della legge delega 25 giugno 1999 n. 205 Il Parlamento ha approvato la legge delega 16 giugno 99 n. 205 "Delega al governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario", in un periodo in cui l'esigenze di una riforma radicale del sistema tributario erano particolarmente avvertite ed urgenti, sia perché il varo della nuova disciplina ingenerato degli illeciti inaccettabili considerazione del penali discrasie bilancio nel fallimentare non tributari sistema107, della L. aveva sia in 516/82, che aveva creato un apparato sanzionatorio imponente sulla carta ma inefficiente e paralizzante la stessa opera di repressione in concreto108. Non è un caso, tra l'altro, che la delega per la riforma del diritto penale tributario sia contenuta all'interno di Si ha specialità quando una norma, speciale, ha tutti gli elementi di un’altra norma, generale, con almeno un elemento in più, MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, cit. p 446 107 Si rammenti che a norma dell'art. 10 L.516/92 (ora abrogato dalla L. n. 74/2000) le sanzioni amministrative si cumulavano alle sanzioni penali; Qundi con l'entrata in vigore, 1 aprile 98, dei D. L.vi 471, 472 e 473 del 97 ben poteva verificarsi che l'applicazione delle sanzioni sarebbe stata assistita da maggiori garanzie(in sede di imputazione soggettiva per esempio) nel campo amministrativo che in quello penale 108 Sulla filosofia di fondo della legge di punire fatti prodromici all'evasione parla di una scelta di utela anticipata non in linea con i moderni approcci dottrinale che richiedono l'intervento delle sanzioni amministrative per le fattispecie di pericolo, CORDEIRO GUERA, Illecito tributario e sanzionia mministrative, Milano, 1995, p.125 ess. Sulla perdita di efficacia in termini di prevenzione generale del sistema causata dall'effetto panpenalizzante della L.516/82 MOCCIA, Riflessioni…, cit. Sugli effetti inflattivi della legge e sul conseguente ingorgo processuale, TRAVERSI-GENNAI, Inuovi reati tributari., cit. p.23. Per un'analisi del significato politico criminale della L. 516/92 nell'evoluzione legislativa, vedi infra Cap I § 3. 106 41 una più vasta delega per la depenalizzazione dei reati minori109. Del resto, le condizioni politiche erano mature, e supportate da un travagliato dibattito dottrinale che aveva avuto origine con l'insediameno delle 1° "Commissione Tinti"110 e si era sviluppato attraverso la presentazione del disegno di legge delega 19 dicembre 97111. Quello che importa in questa sede, a prescindere dalle ascendenze della legge delega n. 205/99, è il portato innovativo da un punto di vista politico criminale, che già a livello di indicazioni all’organo delegato è dato cogliere, con particolare riferimento alle istanze di uniformazione del diritto penale tributario ai principi fondamentali del diritto penale comune. Da questa angolatura dell’analisi si evidenziano il portato della lettera d dell’art. 6 n. 1 che impone di “prevedere l’abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie”; la lettera a dell’art. 9 n.1 che statuisce di “prevedere un ristretto numero di fattispecie, delittuosa…caratterizzate da di rilevante 109 natura esclusivamente offensività per gli Va ricordato che l'attuale art. 9 L. n. 205/99 trae origine dal cd. disegno di legge Bonito presentato alla Camera l'11 luglio 96, che proponeva di delegare il governo ad emanare una serie di decreti delegati che provvedessero a depenalizzare i reati minori tra cui i reati previsti dall'art. 1 co 6° e dall'art. 2 commi 2 e 3 della L. 516/82. Sul complesso iter parlamentare che ha condotto all'aprovazione delle legge delega n. 205/99 si rinvia alla puntuale ricostruzione di DI SIENA, La nuova disciplina dei reati tributari. Imposte dirette ed I.V.A., Milano, 200 pagg. 44 e ss. 110 Commissione istituita dal Ministero delle Finanze nel 1994 per elaborare le linee direttive di una riforma del diritto penale tributario i cui atti sono pubblicati in Tributi, n. 8 del 95. In sintesi, le direttive erano rivolte in parte ad omogenizzare il diritto penale tributario ai principi del diritto penale comune (abolizione dell'ultraatività, delle prescrizioni sopeciali continuazione) in parte a superare l'impostazione della 516/82 strutturando i reati come effettiva lesione agli interessi dell'erario introducendo unicamente fattispecie di natura delittuosa dolosa incentrate sulla violazione dell'obbligo di presentazione di una dichiarazione veritiera. La Commissione evidenziava altresì, l'esigenza di regole procedurali ad hoc per il processo penale tributario, quali la possibilità di disporre il sequestro conservativo nel corso delle indagini preliminari, di utilizzare pienamente gli atti di indagini nel processo tributario per il quale l'accertamento contenuto nelle sentenze di condanna doveva ritenersi vincolante, di ancorare la competanza sulla base del criterio del luogo dell'accertamento. Infine, si ipotizzavano una serie di incentivi concretantisi in vere e proprie cause di estinzioni del reato, derivanti dalla collaborazione alle indagini, dal versamento integrale del tributo più le sanzioni amministrative e allo stesso tempo si richiedeva la predisposizione di norme volte ad agevolare la condotta adesiva del contribuente per le violazioni non penali commesse prima della dichiarazione. 42 interessi dell’art.9 dell’erario n.2 che e dispone prescrizione dei reati dell’art. n.2 che 9 territoriale dal sulla a fine di evasione”; “uniformare quella impone di del luogo base di la la lettera disciplina g della generale..”; la lettera “individuare la competenza in cui il reato è h stato commesso, ovvero, ove ciò non fosse possibile, del luogo in cui il reato è stato accertato”. L’abolizione del principio di ultrattività, sancita dall’art 24 n.1 L. 30 dicembre 1999 n. 507112, è stata uniformemente salutata in dottrina come la riconquista di un canone di giustizia sostanziale. L’arcaica opzione politico criminale, sulla quale si basava l’opposto principio stabilito all’art. 20 della L. n. 4/29, si basava sulla equiparazione delle leggi tributarie alle leggi eccezionali e temporanee, per le quali, esigenze di effettività, individuate nella necessità di evitare la generalizzata violazione della legge nella speranza di una futura impunità, imponevano la disapplicazione del principio penale, in virtù del quale sancito all’art. 2 del codice non si può essere puniti per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, nel caso di successione di leggi, si applica la norma più favorevole. In realtà, pur omettendo i rilievi alla suesposta parificazione delle leggi tributarie alle leggi eccezionali e temporanee113, il principio di ultrattività poneva, oltre che degli interrogativi di 111 Per un esame dettagliato delle direttive contenute nel disegno di legge in esame, non approvato, ma rilevante in quanto rappresenta il primo tentativo di recepimento legislativo degli sforzi dottrinali espressi dalla !° Commissione Tinti, si rinvia a DI SIENA, La nuova disciplina dei reati tributari, cit. p. 27 e ss. 112 D. Lvo n. 507 del 1999 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 L. 25 giugno 1999, n. 205” pubblicato nel S.O. n. 233/L alla G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999 113 Per tutti NUVOLONE, I principi generale del diritto penale tributario, in Atti del Convegno a cura del CPDS, “le sanzioni in materia tributaria”, p.33 43 legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3 Cost114., dei seri dubbi sulla sua efficacia deterrente115 e, quindi, sul suo stesso fondamento politico criminale, a fronte di un sacrificio certo imposto sanzionatorio, resto, lo alla ed coerenza alle stesso garanzie legislatore sistematica di libertà tributario, dell’intervento del in cittadino. più occasioni, Del ha dimostrato di non fare molto conto dell’efficacia gener-preventiva del suddetto principio sancendo diverse volte, espressamente, la retroattività delle tributaria116. Se rappresenta nuove norme l’abolizione senz’altro un introdotte del in principio ridimensionamento materia di penal ultrattività della “ragion fiscale”, più volte agitata per giustificare la coltura di un vero e proprio sottosistema penale, essa, già in sede di legge delega, pose il problema dell’applicazione della disciplina della succesione di norme, così come regolata dall’art. 2 c.p., alla ventura nuova considerazione sarebbero sorti fattispecie, il disciplina dei dei complicati dalla la governo, nuovi problemi diversità nel reati tributari. interpretativi strutturale predisporre lo delle schema di In che nuove decreto legislativo117 attuativo della delega, dispose, all’art. 25 delo schema, un’articolata stabilivano le disciplina condizione transitoria affinché, pur nella applicandosi quale il si regime Il contrasto tra il principio di irretroattività e l’art. 3 cost. è stato motivato da dottrina e giurisprudenza di merito con riferimento alla diversità di trattamento riservato agli autori di reati fiscali rispetto agli autori di reati comuni. FLORA, La legge penale tributaria, cit. p.391. Sull’atteggiamento di chiusura della Corte costituzionale che ha sempre rilevato la ragionevolezza della diversità di trattamento sulla base della preminenza del bene tutelato Cort. Cost 5..5.79 n. 30 in Giur. Cost. 1979; PERINI, Verso la riforma del diritto penale tributario, osservazioni sulla legge di delegazione, Riv. Trim. Dir. Pen. Ec. N.3, 1999 e la dottrina ivi riportata. 115 GROSSO, Quale diritto penale tributario per gli anni novanta, cit. p 1007 116 Si pensi all’art. 7 co. 2 del d.l. 16 marzo 91, n. 83, con in legge 15 maggio 91, n. 154, inoltre all’art. 7 ter d.l. n.357 del 1994. Si consideri infine che la parziale abrogazione dell’art. 20 era già avvenuta con l’estensione della disciplina di cui all’art. 2 c.p. alla materia delle violazioni tributarie non penali espressamente prevista dall’art. 3 D.Lvo 472/97 114 44 sanzionatorio precedente in applicazione del favor rei, i fatti precedentemente contestati continuavano ad avere rilevanza penale. Tale disciplina, tacciata di incostituzionalità dalle Commissioni parlamentari per eccesso di delega rispetto all’art 6 let d della legge 205/99, non è stata approvata, sgombrando così il campo all’immediata applicazione della disciplina di cui all’art 2 c.p118. Del resto, la predisposizione della disciplina transitoria, se da un lato poteva influire positivamente sulla definizione dei processi in corso, dall’altro si sarebbe prestata ad essere interpretata come una reviviscenza surrettizia del mal considerato principio tempus regit actus, appena abrogato119. La previsione circoscritto da di parte della legge fattispecie delega di caratterizzate da un numero rilevante offensività per gli interessi dell’erario è stata interpretata con favore come una scelta all’insegna della valorizzazione di due canoni fondamentali di ogni moderna opzione punitiva: La frammentarietà e l’offensività. Infatti, capovolgendo l’impostazione che aveva caratterizzato la filosofia della legge 516/82, la delega fornisce al legislatore l’indicazione di penalizzare un numero selezionato di fattispecie, nell’acquisita consapevolezza che la frammentarietà della tutela penale, aldilà delle valorizzazioni ideologiche120, rappresenta un valore neutrale posto a base dell’efficienza 117 della risposta Si tratta dello Schema di Decreto Legislativo presentato dal governo il 5 gennaio 2000 e pubblicato da Il Sole 24 ore del 6 gennaio 2000 118 Sulle complesse questioni applicative si rinvia a CELENTANO-MACCAGNANI, Le novità della riforma penale tributaria. Questioni applicative” in Il Fisco, n.23, 2000 119 Paela di norme transitorie vessatorie che perpetuano, in taluni casi, le abrogate contravvenzione di cui all’art. 1 commi 1° e 2°, let c della L.516/82 ed i delitti di cui all’art. 4 let b)d) ed f) della stessa legge, CARACCIOLI, Considerazioni “Tinti ter” all’esame del governo e del Parlamento, in Il Fisco, n.1 del 2000 45 sanzionatoria; una tutela penale che interviene contrastando solo specifiche forme di aggressioni contro beni giuridici in pericolo, costituisce, non solo una garanzia contro un diritto penale fondato sulla pericolosità dell’autore121, ma anche una fonte di rafforzamento della coscienza sociale intorno ai valori comuni, cd. funzione costituisce di integrazione una condizione criminalizzazione, sociale122. Se costitutiva l’offensività ne la del rappresenta frammentarietà processo le di concrete modalità esplicative: la concreta lesione o messa in pericolo dei beni tutelati. Certamente, il riferimento legislativo ad una nuova disciplina dei reati tributari imperniata su fatti di rilevante offensività per l’erario rappresenta una scelta di grande momento, compiuta in un periodo in cui da più parti123 promanano istanze di rifondazione dogmatica del principio di offensività. Basti pensare alla proposta di costituzionalizzazione del principio stesso contenuta nel testo elaborato dalla Commissione Bicamerale per le riforme istituzionali all’art. 129 co 2° secondo il quale “Non è punibile chi ha commesso il fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato costituzionalizzazione del una concreta principio, che offensività124. secondo La illustri 120 Per una valutazione negativa del principio inteso quale giustificazione teorica di un diritto punitivo discriminatorio, appannaggio dei ceti dominanti, BARATTA, Criminologia e dogmatica penale. Passato e futuro del modello integrato di scienza penalistica, in Quest. Crim., 1979, p. 168 121 FIANDACA MUSCO, Diritto penale, parte generale, p. 33 122 MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit. p Ci sia consentito un rapido riferimento, salvo rinvio infra Cap.III, al progetto di delega per l’emanazione di un nuovo codice penale del 1992 elaborato dalla Commissione insediata presso il Ministero di Grazia e Giustizia l l’8.02.88, presieduta dal prof. Pagliaro: Il progetto prevede, all’Art. 4 co. 1, rubricato ”Interpretazione ed applicazione della legge penale”, l’indicazione al legislatore di“ Prevedere il principio che la norma sia interpretata in modo da limitare la punibilità ai fatti offensivi del bene giuridico”. Il progetto di Legge n.2038 del 2 agosto 95, noto come progetto Riz , muove da una conzezione costituzionale del p. di offensività, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1995 123 124 Testo approvato il 4 novembre 1997, pubbl. in Guida aol dir., n. 43 del 1997, p.12 e ss. 46 autori125 è un dato già direttamente evincibile dall’attuale assetto costituzionale, in particolare dalla funzione rieducativa della pena ex art. 27 cost. che avrebbe senso solo in un ottica di effettiva lesione del bene giuridico tutelato, comporta la creazione di un vincolo assiomatico per il legislatore con la conseguente possibilità di espungere dall’ordinamento i cd. reati senz’offesa, oltre tutti i reati strutturati secondo lo schema del pericolo presunto126, per illegittimità costituzionale. In realtà, la portata offensività si atteggiarsi della individuato. delega, è può dogmatica cogliere tutela in Esattamente, stato solo con dopo che del principio riferimento rapporto poco rilevato fondante ad un al bene l’emanazione l’importante di concreto giuridico della legge indicazione di formulare fattispecie di rilevante offensività per gli interessi dell’erario ben poteva essere elusa attraverso il riferimento a simulacri di beni giuridici solo strumentalmente lesivi di questi ultimi127 stante la genericità della delega. In realtà, le preoccupazioni di cui si è fatta interprete qualificata dottrina128, vanno in parte ridimensionate in quanto l’indicazione promanante dall’art. 125 9 n.2 let. a deve essere VASSALLI, Considerazioni sul principio di offensività, in Studi in memoria di Ugo Violetti, Milano, 1982; Sue anche le considerazioni sull’inviolabilità della libertà personale ex art. 13 cost, se non ad ad opera di sanzione protettive interressi concretamente lesi. M.GALLO, I reati di pericolo, in Foro Pen, 1969 126 Sulla sterminata dottrina relativa al rapporto tra principio di offensività e reati di pericolo presunto ci sia consentito rinviare per le posizioni di incompatibilità assoluta a BRICOLA, Teoria generale del reato, cit p.86; per una posizione che individua nel ricorso al pericolo astratto una necessità storica i cui contrasti con il principio di offensività sono limitabili col ricorso ad un’adeguata selezione dei beni tutelati e delle tecniche di redazione delle fattispecie, FIANDACA, La tipizzazione del pericolo, in AA.VV, Beni e tecniche della tutela penale. Materiale per una riforma del codice penale, 1987, p.50. Per una distinzione tra reati di pericolo astratto e reati di pericolo presunto FIORE, Diritto penale, parte generale, p.183 127 PERINI, Verso la riforma del diritto penale tributario., cit. p. 686 secondo il quale”..l’offensività della condotta da tipizzare dovrà concernere l’evanescente e proteiforme nebulosa degli interessi dell’erario. Ecco allora che, nello stesso istante nel quale il legislatore delegante impone di coniare fattispecie caratterizzate da rilevante offensività, rinuncia a definire rispetto a cosa debbono risultare offensive. 47 interpretata alla luce di quanto successivamente statuito dalla lettera b e c punibilità129. dello Anche stesso articolo considerando che in la tema di previsione soglie di un di dolo specifico di evasione, pure contenuto fra le indicazioni della let a, sia elemento fortemente caratterizzante l’intervento sanzionatorio penale ed in quanto tale capace di vis definitoria, ma tuttavia strutturalmente inidoneo a saggiare il grado di offensività della condotta che appartiene, pur sempre, al fatto tipico130, resta in ogni caso il riferimento alle soglie di punibilità, criterio discutibile ma pur sempre idoneo a delimitare le scelte sanzionatorio in direzione dell’offensività. Infatti, se le soglie di punibilità previste dalla legge 516/82 erano pur sempre ancorate alle discrepanze tra redditi accertati e dichiarati, l’art. 9 n.1 let. c è molto chiaro nello stabilire come criterio punibilità, principale nei l’utilizzazione di reati cui ancorare non le nuove concernenti documentazione falsa o soglie di l’emissione o la distruzione e l’occultamento di documenti contabili, “una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati”131. Si badi, una scelta così netta va ulteriormente inquadrata nella sua portata innovativa considerando che la legge 128 delega, pur prevedendo i Per tutti, CARACCIOLI, La delega al governo per la riforma dei reati tributari ed un ordine del giorno della Camera, in Il Fisco, 1999 129 L.205/99 Art. 9 let b “prevedere, salvo che per lefattispecie concernenti l’emissione o l’utilizzazione di documentazione falsa e l’occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l’intervento penale nei soli illeciti economicamente significativi”; let c “ prevedere che le sogli di cui alla let b siano articolate in modo da 1) “eludere l’intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati”; 2) “comportare l’intervento penale soltanto quando il rapporto tra l’entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l’entità dei componenti reddituali o del volume di affari dichiarato superi un determinato valore”; 3)”comportare in ogni caso, l’intervento penale quando l’entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti.”; 4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità inferiore a quella prevista per i casi d’infedeltà;” 130 MARINUCCI, Fatto e scriminanti. Note dommatiche e politica criminale, Riv. It. Dir. e Proc. Pen, 1983, p.1193 48 classici reati relativi all’emissione di documentazione falsa e distruzioni di documenti contabili, incentra la sua portata repressiva sui reati commessi in sede di dichiarazione. Quindi, anche concordando con l’opinione di quanti132 hanno rilevato che la predisposizione di soglie di punibilità non soddisfa automaticamte tutte le esigenze connesse al principio di offensività, non può non rilevarsi che l’ancoraggio dei reati fiscali, non caratterizzati da condotte fraudolente, ad un quantum di evasione rappresenta certamente una scelta volta a tagliar fuori dall’ambito penale i fatti bagatellari. Rappresenta, altresì, un passaggio tecnico obbligato nella repressione dei reati fiscali, nonostante alternative i suoi limiti133, sarebbero immediatamente lesivi date, degli se si dalla considera che depenalizzazione interessi dell’erario,134 le uniche di fatti o dalla previsione di una clausola specifica di “irrilevanza penale del fatto illecito tributario” per l’esiguità del danno all’erario135. Se l’applicazione delle soglie di punibilità è stata indicata come una fonte di una possibile sperequazione136, l’inserimento di una clausola di irrilevanza del fatto, non ancorata a meccanismi di 131 TINTI, Un regalo al partito degli evasori, in Il Fisco, n. CARACCIOLI, La delega al governo per la riforma dei reati tributari ed un ordine del giorno della Camera, in Il Fisco, 1999, p. 9033; PERINI, Verso la riforma del diritto penale tributario., cit. p. 695 133 LO MONTE, L’illecito penale tributario tra tecniche di tutela., secondo il quale dall’applicazione di soglie di punibilità, “possono scaturire, conseguenze, addirittura, paradossali, per cui a fronte di diferenze quantitative veramente esigue può derivarne, sul piano concreto, un regime sanzionatorio accentuatamente diversificato” cit. p 285 134 Sul punto ci sia consentito fare rinvio alle condivise perplessità di LO MONTE, L’illecito penale tributario, “la depenalizzazione delle fattispecie bagatellari in genere ritiene risolto il non facile problema della determinazione della categoria o del modello ‘fatto microviolatorio’…Bisogna, cioè, risolvere in primo luogo il quesito relativo al quando unnfatto di reato possa dirsi bagatellare..” cit 293 Si esprime in termini favorevoli alla depenalizzazione dei reati di omessa e infedele dichiarazione, PERINI, op.ult.cit. 135 Per un’analisi problematica dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art 62 n.4 c.p. ai reati patrimoniali e delle sue distorsioni giurisprudenziali PALIERO, “Minima non curat praetor”. Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Milano, 1985. Sull’originale interpretazione del patrimonio come unità dinamico funzionale, estensibile ai reati fiscali tramite il concetto di patrimonio pubblico, capace di funzione selettiva degli illeciti bagatellari: MOCCIA, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, Padova, 1988; id. Riflessioni di politica criminale e di tecnica della legislazione per una riforma del del diritto penale tributario, in Annali dell’Istituto di diritto e procedura penale , Salerno 132 49 quantificazione predeterminata, vagante materia in una così costituirebbe complessa come un’autentica quella mina tributaria, pronta a seminare danni più o meno gravi in ordine al principio di eguaglianza a seconda delle interpretazioni giurisprudenziali del momento. Al contrario, la previsione di soglie di punibilità di matrice complessa, conto, altresì, ancorate “del all’imposta rapporto tra evasa, l’entità ma che dei tengono componenti reddituali o del volume di affari evasi137 ed l’entità di quanto dichiarato”138, costituisce un baluardo accettabile contro sperequazioni costituzionalmente illegittime139. La parte centrale della delega si occupa di individuare i reati fondamentali che il legislatore ha poi disciplinato, intorno ai quali si sostanzierà la repressione dei fatti gravemente lesivi degli interessi del fisco, connotati dalla volontà di evadere le imposte o di conseguire un indebito ricorso. Come già precedentemente evidenziato, la struttura della riforma si fonda sul mutamento di prospettiva dell’opzione punitiva, il cui fuoco è costituito dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’I.V.A.. Il legislatore delegante individua all’art. 9 let a, accanto ai coattiva140 reati di sottrazione (n.4), di distruzione fraudolenta od alla occultamento riscossione di documenti LO MONTE, L’illecito penale tributario, cit. p.291 Sull’improprietà linguistica del legislatore che ha utilizzato il termine “redditi e volume di affari evasi” come improprio sinonimo di “non dichiaratati” vi è ormai concorde dottrina. IZZO, Regime delle sogli di punibilità nella delega per la riforma del diritto penale tributario, in Il Fisco, n.27 del 99, p. 9034; CERQUA, Commento all’art. 9 L205/99 in Diritto penale e processo n. 10/99 p. 1205 138 Art. 9 Let. c. n. 2 L. 205/99 139 MUSCO, La riforma del diritto penale tributario, in Rivista della Guardi di Finanza, n.6 del 99, cit. p.2475 “..deve apprezzarsi l’indicazione politico criminale che lo strumento della soglia esprime e realizza: la necessità di osservare il principio minima non curat praetor non è soltanto connessa ad indubbie esigenze di deflazione e di praticabilità empirica, ma rappresenta altresì la concretizzazione di uno dei postulari della prevenzione generale” 140 Va evidenziata l’ambiguità della direttiva della legge delega nell’indicazione dei fatti che dovrebbero costituire reato; si indica, alternativamente, la fraudolenta sottrazione al pagamento e la fraudolenta sottrazione alla riscossione coattiva.. La scelta dell’uno o dell’altro segmento di azione ha l’attitudine di spostare il lasso temporale cui riferire la 136 137 50 contabili (n.5) e all’emissione di documentazione falsa diretta a consentire l’evasione di terzi141 (n.3), i reati di dichiarazione fraudolenta fondata su documentazione falsa o su artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile (n.1), la dichiarazione infedele e l’omessa dichiarazione (n.3). Senza voler in questa sede anticipare l’analisi delle nuove fattispecie introdotte dal legislatore che sarà oggetto del cap II, costituisce un valido supporto ermeneutico verificare le indicazioni caratterizzanti (e le mancate indicazioni) fornite dal legislatore delegante ai fini di un’evidenziazione delle discrasie rilevabile nell’articolato del D.Lvo 10 marzo 2000 n. 74. Analizzando le indicazioni fornite in tema di dichiarazione con finalità fraudolenta è agevole constatare che il fondamento oggettivo della stessa riposa sulla falsità della dichiarazione dei redditi o ai fini I.V.A desumibile dall’utilizzo di documentazione materialmente od ideologicamente falsa o di altri artifici idonei, diversi da falsi documentali, idonei ad inficiare la contabilità. Non dell’interpretazione sotto la vigenza vi è dottrinale dell’art 4 e let dubbio che sulla base giurisprudenziale affermatasi a 516/82, ed f della L. la locuzione documenti abbia una rilevanza molto lata comprendendo sia quelli aventi valenza contabile (fatture, ricevue fiscali, scontrini, documenti di trasporto) sia quelli che ne sono privi (polizze assicurative, contratti, certificati medici); risulta fraudolenza degli atti di disposizione di non poco momento, presupponendo la riscossione coattiva l’esaurimento di tutti i processi di accertamento; ergo, solo dopo questa fase potrebbero rilevare come fraudolenti eventuali atti di disposizione. 141 La direttiva criminalizza come autonomo reato una condotta che ai sensi dell’art. 110 c.p. rileverebbe come concorso in dichiarazione fraudolenta o infedele. Tale opzione politico criminale non sembra coerente con il pur documentato fenomeno degli enti emittenti fatture per operazioni inesistenti, cd. cartiere, che normalmente non presentano alcuna 51 parimenti indubbio che il riferimento agli altri artifici sia un chiaro riferimento a tutti quei comportamenti, attivi, che tendono ad occultare o mascherare la reale consistenza dell’imponibile (deduzioni di spese personali come spese per la produzione del reddito di impresa, occultamento di merci, negozi simulati) nella misura in cui si proiettano in una falsa rappresentazione contabile (laddove ai sensi dell’art. 4 let f L.516/82 l’artificio punibile doveva essere semplicemente idoneo ad ostacolare l’accertamento di fatti materiali). Resta, al contrario, il dubbio sulla quali valenza della potrebbero mera violazione essere la degli obblighi sottofatturazione o contabili, l’omessa contabilizzazione o fatturazione di corrispettivi, ad integrare la dichiarazione norma fraudolenta142. condurrebbe secondo L’interpretazione alcuni alla letterale soluzione della negativa, in quanto il riferimento alla documentazione falsa non può non essere letto secondo il disposto della seconda parte dove vi è un esplicito riferimento all’attitudine degli “ulteriori artifici” e, quindi, anche della “documentazione falsa”, a fornire una falsa dichiarazione fiscale, in quanto la punizione autonoma ed anticipata al momento dell’emissione,di quest’ultimi, comporta la rinnegazione della possibilità di un ravvedimento operoso (al nemico che fugge ponti d’oro). 142 Sul punto va ricordato che l’art. 9 co. 2° let. a n.1 L.205/99 ha espunto espressamente dai comportamenti a supporto della dichiarazione infedele la violazione di obblighi contabili precedentemente prevista dallo schema di legge delega predisposto dal Governo il 19 dicembre 97. Va altresì, segnalato, che il 16 giugno 1999, dopo l’approvazione della legge delega n. 205/99, la Camera ha approvato un ordine del giorno con il quale invitava il Governo, nell’emanare il decreto delegato ad “includere, tra le fattispecie penalmente sanzionate, ai sensi dell’art. 9 n.2 let a, anche le violazioni degli obblighi contabili.” La mancata inclusione delle violazioni contabili tra i comportamenti suffraganti la dichiarazione fraudolenta è stata oggetto di opposte valutazioni. Da un lato nella RELAZIONE GOVERNATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO, è dato leggere “ in effetti, come il citato disegno di legge 2979/S, nel descrivere le condotte integrative del delitto di dichiarazione fraudolenta, indicasse le violazioni degli obblighi contabili affianco agli altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile. La censura del primo inciso in sede parlamentare può considerarsi motivata – piuttosto che dalla voluntas di fare rientrare in ogni caso le violazioni degli obblighi di fatturazione e di registrazione nel meno grave paradigma punitivo della dichiarazione infedele- dalla duplice considerazione che l’inciso soppresso, da un canto, poteva ritenersi superfluo o comunque non indispensabile, risolvendosi dette violazioni nella predisposizione di un impianto complessivamente artificioso così da rappresentare un mero doppione della previsione generale..” Contra:MONTI,Denuncia infedele da limitare, in Il Sole 24 ore del 9.10.99 cit. p. 20 “La violazione dell’obbligo di fatturazione o di annotazione è stata oggi palesemente espunta dal testo della 52 rappresentazione contabile143: ergo non vi può essere coincidenza tra il concetto di contabilità incompleta e documentazione falsa. Anche non considerando le argomentazioni di tenore letterale va comunque rilevato che appare oggettivamente forzato equiparare la contabilità incompleta al sostrato obiettivo della dichiarazione fraudolenta ostandovi la stessa natura omissiva dei comportamenti posti a fondamento della contabilità incompleta144; senza considerare la sperequazione che si verrebbe a creare, a parità di imposta evasa, con i soggetti che non hanno mai istituito le scritture contabili obbligatorie o con quei soggetti che non sono obbligati ad istituirle. Quest’ultimi non risponderanno mai di dichiarazione fraudolenta perché non esiste il supporto cartaceo fondamentale per individuare il falso ideologico sotteso alla norma incriminatrice145. Per quanto attiene la figura di reato della dichiarazione infedele la legge delega un’autentica legislatore è molto criticabile parca lacuna, l’individuazione di per del suo indicazioni, cui è configurando stata ambito di demandata al applicazione. Appare comunque evidente che le determinazioni di quest’ultimo in ordine alla disciplina della dichiarazione infedele sono strettamente connesse all’ampiezza che si è inteso dare, in sede di attuazione Appare della ragionevole delega, arguire alla dalla dichiarazione delega, che nel fraudolenta. delitto di legge delega”; più possibilista MUSCO, La riforma del diritto penale tributario, cit. p. 2472, per il quale le violazioni degli obblighi contabili potrebbero essere introdotte dal legislatore nella fattispecie di dichiarazione infedele. 143 PERINI, Verso la riforma del diritto penale tributario, cit p 721 Contra ASSUMMA, Relazione, in atti del Convegno “La riforma del diritto penale tributario”, Torino 23 febbraio, 98 144 In tal senso ASSUMMA, Relazione di minoranza allo schema di decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati tributari, in il Fisco, n 4 del 2000. C.f.r il riferimento alla sentenza della Corte Cost n. 35 del 28 gennaio del 91 intervenuta sull’art. 4 n.7 secondo la quale “per integrare la frode fiscale non è sufficiente la sola omissione di dichiarazione di componenti negativi o positivi, occorrendo quanto meno un supporto documentale contrario alla realtà o che la condotta concretatasi in dichiarazioni infedeli sia posta in essere attraverso un’attività ingannatoria di supporto” 53 dichiarazione infedele dovrebbero essere criminalizzati tutti quei comportamenti riempiendo collegati così lo ad infedeli spazio annotazioni o precedentemente fatturazioni occupato dalla contravvenzione previste dall’art. 1 co. 2° della L. n.516/82. Lo stesso dicasi per il delitto di omessa dichiarazione, le cui uniche novità previste dalla delega sono costituite dalla previsione di una soglia di punibilità ancorata all’imposta evasa e dal notevole inasprimento sanzionatorio146 derivante dalla trasformazione del precedente reato contravvenzionale in delitto. La legge delega si segnala, quindi, sia quale progetto di riforma “normalizzatore” della disciplina penale tributaria che si intende ricondurre nell’alveo del diritto penale comune e dei suoi sedimentati principi, sia come una decisa svolta “riduzionista” dell’intervento penale in materia tributaria lasciando alle sanzioni amministrative la grande mole di violazioni formali che in precedenza contribuivano a paralizzare il lavoro delle Procure senza un Infine, nelle tangibile il generalizzato direttive maggior riscontro rilievo della per gli inasprimento legge delega, dell’accresciuta interessi dell’erario. sanzionatorio rappresenta consapevolezza il del economico giuridico connesso all’evasione fiscale, ma rinvenibile sintomo di disvalore allo stesso tempo costituisce un segnale preoccupante di un’ennesima risposta “emotiva” del legislatore, che attraverso la previsione di macro 145 ASSUMMA, Relazione di minoranza allo schema di decreto legislativo recante la nuova disciplina , cit. Sull’irrazionale inasprimento sanzionatorio di tutto l’impianto della riforma prefigurato dal legislatore delegante, ASSUMMA, Relazione di minoranza allo schema di decreto, cit. PERINI, Verso la riforma del diritto penale tributario, cit. p 724 il quale rileva “…ci troviamo al cospetto di quello che sembra destinato ad essere uno dei reati omissivi propri più gravi del nostro ordinamento” 146 54 sanzioni quantificate secondo logiche meta sistemiche147, introdurrebbe un’ulteriore dose di irrazionalità nel sistema. CAP II LE NUOVE TENDENZE DEL SISTEMA REPRESSIVO TRIBUTARIO SEZ. I LE NUOVE FATTISPECIECIE DI REATO §1 Dichiarazione Fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. 147 Per tutti ASSUMMA, Con la cura dimagrante della depenalizzazione il fisco si concentra solo sulle grandi cifre, in Guida al diritto, n14 del 2000 cit. pag. 54 e 55 “si tratta di una scelta criticabile sul piano della coerenza sistemica ma che il Governo ha inteso confermare nonostante il parere contrario delle commissioni parlamentari. Infatti, la misura massima della sanzione è superiore a quella che la vigente normativa prevede per le false comunicazioni sociali…Peraltro il livello sanzionatorio è persino superiore a quello contemplato per la truffa ai danni dello Stato con evidente irrazionalità della scelta legislativa, animata da un rigorismo che, per la verità, nasconde altre implicazioni di tipo processuale..” 55 Il titolo II capo I del decreto legislativo n.74 del 2000, si apre con la previsione dei delitti in materia di dichiarazione, tra i quali il legislatore ha considerato di maggior disvalore la dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. La fattispecie in esame reprime una forma di condotta giudicata particolarmente insidiosa per gli interessi dell’erario, consistente nella presentazione di una dichiarazione annuale, ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicante passività inesistenti, supportate da una documentazione qualificata cui normalmente è connesso un alto profilo probatorio, mendace, in quanto attestante operazioni economiche non avvenute. Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti attivi la norma incriminatrice fa riferimento a coloro i quali “indicano nella dichiarazione” dovendosi intendere il riferimento a tutti coloro i quali sono obbligati presentazione delle dalle varie specifiche dichiarazione norme tributarie annuali; la alla gamma dei potenziali autori del reato de quo va quindi identificata sulla base degli specifici obblighi posti dalle norme tributarie in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per cui il reato va considerato come reato proprio. A norma del D.p.R. n. 600/73 e del D.P.R. 917/86, Testo Unico in materia di imposte sui redditi, sono obbligati annuale dei redditi alla presentazione della dichiarazione le persone fisiche in possesso di redditi, fondiari di capitale, di lavoro dipendente o autonomo, di impresa o di redditi diversi, nonché le persone giuridiche, tramite i loro legali rappresentanti, qualora siano in possesso di redditi della medesima natura di quelli 56 suddetti, ed è ulteriormente obbligato, a norma dell’art. 1 D.P.R. 600/73, chi è obbligato alla tenuta delle scritture contabili, ex art 13 dello stesso decreto, anche in mancanza potenziali autori di redditi. Per quanto riguarda, invece, i di reati con l’imposta sul valore aggiunto vanno individuati sulla base degli artt. 1 e 28 del D.P.R n.633 in tutti coloro i quali, nell’esercizio di impresa di arte o professioni effettuano cessioni di beni o prestano servizi nel territorio dello Stato, od importazioni, e sono per questo obbligati ad una dichiarazione annuale ai fini I.V.A. La condotta come sopra accennata si può quindi suddividere in due momenti logici: 1)la predisposizione di fatture o di documentazione relative ad operazioni inesistenti 2)presentazione di una dichiarazione non veritiera supportata dalla documentazione mendace. Lo stesso definizione art. 1 del D.L.vo circostanziata 74/2000 della alla prima let. parte a fornisce della la condotta specificando che l’art. 2 si riferisce “alle fatture o agli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie”, e quindi vi è un riferimento obbligato alla fattura intesa quale documento emesso a fronte di un operazione imponibile, nonché tutti i documenti equipollenti a norma delle leggi fiscali (si pensi alla notula, al conto, alla parcella). Mentre per quanto riguarda gli altri documenti la loro rilevanza penale sarà desunta dalla valenza probatoria ad essi collegata in materia tributaria da leggi fiscali: si pensi alla ricevuta148 ed allo scontrino fiscale149, alle schede carburante150, ai documenti 148 149 Ex. Art. 8 L. 10 maggio 1976, n. 249 Ex Art. 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 57 di trasporto151. Sulla scorta dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi decenni, il legislatore giunge a definire anche il concetto di operazione inesistente facendolo coincidere con le operazioni economiche totalmente o parzialmente non avvenute, risultanti od dalla effettuate cartula, od tra soggetti ancora, diversi indicanti da quelli corrispettivi o somme pertinenti all’I.V.A., in misura superiore al reale. Se la categoria dell’inesistenza assoluta dell’operazione economica non da adito a fraintendimenti si il problema concreto della cd. inesistenza “giuridica” dell’operazione. Quid juris nel caso in cui nel documento risulta registrata un operazione economica relativa ad un negozio giuridicamente nullo o simulato? Ad avviso di classificazione chi scrive giuridica, non vi possono colposamente o essere dubbi dolosamente che la ultronea, del negozio sottostante l’operazione economica sia irrilevante ai fini della configurazione della fattispecie in esame, dovendosi essenzialmente, rapporto, far ossia riferimento all’effettività alla sostanza del economica trasferimento prestazione registrato nella cartula. bene del – In tale prospettiva, quindi, non possono essere assimilati a fatture o documenti per operazioni inesistenti, quelli emessi a fonte di un contratto nullo , annullabile o simulato nel quale vi è stato l’incontro di una prestazione e di una controprestazione anche se di valore sproporzionato od incongruo purchè realmente effettuate152. Allo stesso modo, l’indicazione ultronea dell’I.V.A,(perché relativa ad operazioni non imponibili o per le quali è prevista un 150 151 Ex art. 1 D.M. 7 giugno 1977 Ex. Art 1 co 3 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 58 aliquota inferiore) inesistente solo darà se luogo il ad una maggiore fattura importo per operazione indicato non sia concretamente versato . Va comunque evidenziato che la mera detenzione di fatture od altri documenti non costituisce di per sé l’antefatto necessario all’integrazione di una condotta di presentazione di dichiarazione fraudolenta. E’ necessario, altresì, affinché la successiva indicazione in dichiarazione integri il reato, che le fatture e gli altri documenti relativi ad operazioni inesistenti siano inseriti nella contabilità obbligatoria o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. La previsione della detenzione ai fini di prova come elemento del fatto tipico, da adito a notevoli perplessità ermeneutiche, se si considera che, potendosi identificare l’esibizione venuto della conservazione meno la detenzione stessa, dei l’obbligo documenti la allegazione della norma dopo di fa la e non documentazione con riferimento presentazione alla della dichiarazione, in un momento in cui il reato è già perfezionato. L’applicazione letterale della norma condurrebbe all’assurdo per cui il contribuente infedele avrebbe ogni convenienza a realizzare dichiarazioni infedeli non contabilizzando o non detenendo alcuna documentazione, indicata per o al limite, vedersi così a distruggere applicata la la documentazione fattispecie di cui all’art. 10 “Occultamento o distruzione di documenti contabili” meno gravemente sanzionata153. 152 In tal senso TRAVERSI-GENNAI, I nuovi delitti tributari, cit. p 176 Sul punto PISTORELLI, Quattro figure contro il contribuente infedele, in Guida al diritto, n 14 del 2000,che rliva”La disposizione del comma 2 dell’art. 2 dequalifica altresì la condotta di chi utilizzi per la redazione della dichiarazione documentazione falsa non registrata in contabilità o non detenuta a fini di prova” 153 59 Maggiormente condivisibile appare la scelta politico criminale, frutto di una lunga prassi giurisprudenziale154, di non punire il reato in esame responsabilità a titolo a di titolo tentativo di e concorso di non tra estendere la l’emittente e l’utilizzatore. Infatti, se si considera che punire l’utilizzatore di fatture false in concorso con l’emittente, vuol dire pregiudicare ogni possibilità che l’acquirente di fatture false si determini a non utilizzarle non indicandole in dichiarazione, si comprende la convenienza dell’ordinamento a derogare la disciplina ex art. 110 c.p. D’altro canto, l’applicazione dell’art. 56 c.p. avrebbe della chiaramente mera operazioni esteso detenzione inesistenti la di ad punibilità fatture un e ex art 2 documenti momento all’ipotesi relative antecedente alla ad loro utilizzazione in dichiarazione, contravvenendo così alla direttiva principale della legge delega di sanzionare penalmente i comportamenti rilevanti in sede di dichiarazione, facendo rivivere surrettiziamente l’ipotesi di frode fiscale di cui all’art. 4 let. d. In ordine alla previsione di cui all’art. 6 si è parlato di causa di esclusione dell’antigiuridicità, ma probabilmente, stante la natura eminentemente politico criminale della previsione, è più corretto parlare di una causa di esclusione della puniblità rapportata ai cd. “limiti istituzionali alla punibilità155”. Come già precedentemente accennato il reato in esame si presenta come un reato di mera condotta, in quanto del tutto svincolato al verificarsi di qualsiasi evento di evasione156, che si perfeziona 154 Cass. 30 maggio 97, sez. I, in Cass Pen., 1998 m. 394; Cass. 14 marzo 97, sez. III, in Cass. Pen., 1998, m 588 Fiore, Diritto penale, parte generale, cit. p. 346 156 CONTRA, BELLAGAMBA CARITI, I nuovi reati tributari, cit. p 13 “Il reato è di danno perché, in aderenza alla impostazione nuova voluta dal legislatore della riforma, che ha spostato il momento consumativi del reato sulla 155 60 con la presentazione della dichiarazione, indicante passività inesistenti, suffragata da fatture e documenti mendaci. Sulla natura di reato di pericolo della fattispecie in esame, depongono, punibilità oltre che legata la al mancata previsione tributo evaso, di una la soglia di condivisibile osservazione157 secondo la quale nel nostro ordinamento tributario manca un rapporto di causalità diretta tra la presentazione della dichiarazione ed il mancato versamento del tributo concretamente dovuto; pertanto solo indirettamente si tutela l’integrità del versamento mentre in via immediata si continua a tutelare una funzione strumentale qual è la funzione di accertamento. Il fatto tipico, nel suo complesso158, deve essere abbracciato da un dolo valore specifico aggiunto, di il evasione cui dell’imposte contenuto è sui redditi esplicitato dallo o sul stesso legislatore all’art. 1 let d fino a ricomprendere la volontà di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un esistente credito d’imposta per se stessi o per terzi. Il grave disvalore connesso dal legislatore alla dichiarazione fraudolenta ha fatto sì che alla grave entità della pena base (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione) corrispondesse la mancata previsione di alcuna soglia di punibilità. dichiarazione annuale anziché su fatti prodromici alla evasione, viene, ora, sanzionata un’evasione effettiva e già verificatasi. Bisogna ricordare, che il nuovo sistema penale tributario è fondato su reati concernenti condotte che abbiano cagionato un danno all’erario, cioè una concreta evasione d’imposta, che può essere accertata dall’amministrazione con i controlli amministrativi, ma che è già stata realizzata dal contribuente al momento della presentazione della dichiarazione..” 157 PISTORELLI, Quattro figure contro il contribuente infedele, in Guida al diritto, n 14 del 2000, cit. p 60 158 Se appare ovvio individuare negli elementi del fatto tipico la condotta dichiarativa, l’indicazione di fatture e documenti per operazioni inesistenti, l’annotazione in contabilità e le detenzione al fine di prova, appare assai problematico l’introduzione della stessa evasione d’imposta concretamente conseguita. Più esattamente appare qualificabile come post fatto non punibile in quanto prodotto necessario della condotta tipizzata. 61 Risulta, tuttavia, prevista un’ipotesi attenuata, con pena da 6 mesi a due anni, nel caso in cui gli elementi passivi fittizi esposti in dichiarazione siano inferiori a 300 milioni. La tecnica di prevedere rappresenta un come ipotesi evidente base espediente la di fattispecie tecnica più grave legislativa per evitare che la previsione di un’ ipotesi aggravata potesse essere vanificata, quod poenam, da eventuali giudizi di comparazione delle circostanze ex art. 69 c.p. §2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 3.Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire tre miliardi. Descrizione del reato Soggetti attivi Condotta Momento consumativo Elemento soggettivo Soglie di punibilità 62