Deliberazione G.R. del 3 aprile 1990, n. 132-36709 LR. 9 agosto 1989, n. 45 - Linee telefoniche e impianti elettrici - Integrazione della D.G.R. 11231886 in data 3 ottobre 1989 riguardante la definizione della documentazione (omissis) LA GIUNTA REGIONALE a voti unanimi ...... delibera Ad integrazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 112-31886 in data 3 ottobre 1989, di definire secondo il contenuto dell’Allegato, parte integrante della presente deliberazione, la documentazione a corredo delle istanze di autorizzazione presentate ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, quando gli interventi previsti riguardino la costruzione di linee telefoniche o di impianti elettrici. (omissis) Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, art. 7 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E LE LINEE TELEFONICHE 1) Linee elettriche a bassa tensione e linee telefoniche a) Domanda in carta legale indirizzata al Sindaco del Comune dove si svolge l’intervento, quando questo interessa il territorio di un solo Comune e la linea ha sviluppo non superiore a 2.500 metri (vedasi il paragrafo E4 della circolare del Presidente G.R. n. 2 in data 31 gennaio 1990). La domanda deve essere indirizzata al Presidente della G.R., ma consegnata al competente Coordinamento provinciale del C.F.S., negli altri casi; b) corografia del tracciato della linea, in scala non inferiore a 1:25000; c) scheda tecnica prevista dall’art. 3 della L.R. 26 aprile 1984, n. 23. Quando l’intervento interessa, anche parzialmente, superfici boscate, deve essere descritto il tipo di soprassuolo forestale, indicato il numero approssimativo delle piante da abbattere e segnalata la fascia di rispetto preclusa alla coltivazione arborea d’alto fusto; d) progetto delle eventuali opere in muratura, redatto in conformità del D.M. 11 marzo 1988. Nota: quando, per le linee elettriche, venga richiesta la formale autorizzazione ai sensi dell’art. 3 della L.R. 23/84, non dovrà essere avanzata domanda ai sensi della L.R. 45/89 e la documentazione dovrà essere presentata al competente Settore opere pubbliche e difesa del suolo, il quale provvederà a richiedere i pareri prescritti; è tuttavia autorizzata la presentazione della documentazione direttamente al Settore geologico ed al Coordinamento provinciale del C.F.S. unitamente alla copia della richiesta di autorizzazione avanzata ai sensi della L.R. 23/84. 2) Impianti elettrici con tensione superiore a 1 Kv e inferiore a 30 Kv a) Domanda in carta legale indirizzata al Sindaco del Comune dove si svolge l’intervento, quando questo interessa il territorio di un solo Comune e la linea ha uno sviluppo, in zona vincolata, non superiore a 250 metri (vedasi il paragrafo E4, punto c, della circolare del Presidente della G.R. n. 2 in data 31 gennaio 1990). La domanda deve essere indirizzata al Presidente della G.R., ma consegnata al competente Coordinamento provinciale del C.F.S., negli altri casi; b) corografia dell’impianto, in scala non inferiore a 1:25.000; c) scheda tecnica prevista dall’art. 3 della L.R. 26 aprile 1984, n. 23. Quando l’intervento interessa, anche parzialmente, superfici boscate, deve essere descritto il soprassuolo forestale, indicato il numero approssimativo delle piante da abbattere e segnalata la fascia di rispetto preclusa alla coltivazione arborea d’alto fusto; d) relazione tecnica illustrante la compatibilità dell’intervento con la situazione idrogeologica locale. Gli uffici istruttori hanno facoltà di chiedere la presentazione di una relazione geologica-tecnica quando l’intervento è ubicato in zone potenzialmente instabili o soggette ad alluvione od a valanghe; e) progetto delle eventuali opere in muratura, redatto in conformità del D.M. 11 marzo 1988. Nota: quando venga richiesta la formale autorizzazione ai sensi dell’art. 3 della L.R. 23/84, non dovrà essere avanzata domanda ai sensi della L.R. 45/89 e la documentazione dovrà essere presentata al competente Settore opere pubbliche e difesa del suolo, il quale provvederà a richiedere i pareri prescritti; è tuttavia autorizzata la presentazione della documentazione direttamente al Settore geologico ed al Coordinamento provinciale del C.F.S. unitamente alla copia della richiesta di autorizzazione avanzata ai sensi della L.R. 23/84. 3) Impianti elettrici con tensione compresa tra 30 kv e 150 kv. I documenti sono quelli indicati ai punti b, c, d, e del precedente paragrafo 2. I documenti stessi devono essere presentati al competente Settore opere pubbliche e difesa del suolo, il quale provvederà a richiedere i pareri prescritti. E’ tuttavia autorizzata la presentazione della documentazione direttamente al Settore geologico ed al Coordinamento provinciale del C.F.S. unitamente alla copia della richiesta di autorizzazione avanzata ai sensi della L.R. 23/84. 4) Impianti elettrici con tensione superiore a 150 kv. a) Domanda in carta legale indirizzata al Presidente della Giunta Regionale, ma consegnata al Coordinamento provinciale del C.F.S. competente per territorio; b) corografia dell’impianto in scala non inferiore a 1:25.000; planimetria catastale dell’ubicazione dei sostegni e delle altre opere d’arte; c) progetto tecnico delle opere ingegneristiche conforme alle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988; d) relazione tecnica generale contenente, tra l’altro, l’indicazione dei provvedimenti previsti per il recupero ambientale e vegetazionale delle superfici costituenti parte accessoria delle opere. Quando l’intervento interessa, anche parzialmente, superfici boscate, deve essere descritto il popolamento forestale ed indicato il numero approssimativo di piante da abbattere per la realizzazione dell’intervento. Le superfici boscate interessate dall’intervento devono essere riportate in corografia; e) relazione geologica tecnica e relativi elaborati cartografici che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche e geoidriche locali, nonché la compatibilità dell’intervento con la stabilita dell’area interessata, quantitativamente calcolata, ai sensi del D.M. 11 marzo 1988, tramite caratterizzazione geotecnica dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità. Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche, a seconda dei casi, della meccanica dei terreni e delle rocce; f) se gli interventi sono realizzati in area alpina interessata da fenomeni valanghivi: relazione concernente le condizioni di stabilità del manto nevoso con relativa cartografia delle valanghe, estesa alle superfici di possibile influenza ed in scala non inferiore al rapporto 1:5.000. Per situazioni particolari gli Uffici istruttori hanno facoltà di richiedere la presentazione di ulteriore documentazione tecnica adeguata alle esigenze. Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte N. 21 del 23 maggio 1990