Deliberazione GR del 3 aprile 1990, n. 132-36709

Deliberazione G.R. del 3 aprile 1990, n. 132-36709
LR. 9 agosto 1989, n. 45 - Linee telefoniche e
impianti elettrici - Integrazione della D.G.R. 11231886 in data 3 ottobre 1989 riguardante la
definizione della documentazione
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ......
delibera
Ad integrazione della deliberazione della Giunta
Regionale n. 112-31886 in data 3 ottobre 1989, di
definire secondo il contenuto dell’Allegato, parte
integrante della presente deliberazione, la
documentazione a corredo delle istanze di
autorizzazione presentate ai sensi della legge
regionale 9 agosto 1989, n. 45, quando gli interventi
previsti riguardino la costruzione di linee telefoniche
o di impianti elettrici.
(omissis)
Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, art. 7
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER GLI
IMPIANTI ELETTRICI E LE LINEE TELEFONICHE
1) Linee elettriche a bassa tensione e linee
telefoniche
a) Domanda in carta legale indirizzata al
Sindaco del Comune dove si svolge l’intervento,
quando questo interessa il territorio di un solo
Comune e la linea ha sviluppo non superiore a
2.500 metri (vedasi il paragrafo E4 della circolare
del Presidente G.R. n. 2 in data 31 gennaio 1990).
La domanda deve essere indirizzata al Presidente
della G.R., ma consegnata al competente
Coordinamento provinciale del C.F.S., negli altri
casi;
b) corografia del tracciato della linea, in scala
non inferiore a 1:25000;
c) scheda tecnica prevista dall’art. 3 della L.R.
26 aprile 1984, n. 23. Quando l’intervento interessa,
anche parzialmente, superfici boscate, deve essere
descritto il tipo di soprassuolo forestale, indicato il
numero approssimativo delle piante da abbattere e
segnalata la fascia di rispetto preclusa alla
coltivazione arborea d’alto fusto;
d) progetto delle eventuali opere in muratura,
redatto in conformità del D.M. 11 marzo 1988.
Nota: quando, per le linee elettriche, venga
richiesta la formale autorizzazione ai sensi dell’art. 3
della L.R. 23/84, non dovrà essere avanzata
domanda ai sensi della L.R. 45/89 e la
documentazione dovrà essere presentata al
competente Settore opere pubbliche e difesa del
suolo, il quale provvederà a richiedere i pareri
prescritti; è tuttavia autorizzata la presentazione
della documentazione direttamente al Settore
geologico ed al Coordinamento provinciale del
C.F.S. unitamente alla copia della richiesta di
autorizzazione avanzata ai sensi della L.R. 23/84.
2) Impianti elettrici con tensione superiore a 1 Kv e
inferiore a 30 Kv
a) Domanda in carta legale indirizzata al
Sindaco del Comune dove si svolge l’intervento,
quando questo interessa il territorio di un solo
Comune e la linea ha uno sviluppo, in zona
vincolata, non superiore a 250 metri (vedasi il
paragrafo E4, punto c, della circolare del Presidente
della G.R. n. 2 in data 31 gennaio 1990). La
domanda deve essere indirizzata al Presidente della
G.R., ma consegnata al competente Coordinamento
provinciale del C.F.S., negli altri casi;
b) corografia dell’impianto, in scala non inferiore
a 1:25.000;
c) scheda tecnica prevista dall’art. 3 della L.R.
26 aprile 1984, n. 23.
Quando
l’intervento
interessa,
anche
parzialmente, superfici boscate, deve essere
descritto il soprassuolo forestale, indicato il numero
approssimativo delle piante da abbattere e
segnalata la fascia di rispetto preclusa alla
coltivazione arborea d’alto fusto;
d) relazione tecnica illustrante la compatibilità
dell’intervento con la situazione idrogeologica locale.
Gli uffici istruttori hanno facoltà di chiedere la
presentazione di una relazione geologica-tecnica
quando
l’intervento
è
ubicato
in
zone
potenzialmente instabili o soggette ad alluvione od a
valanghe;
e) progetto delle eventuali opere in muratura,
redatto in conformità del D.M. 11 marzo 1988.
Nota: quando venga richiesta la formale
autorizzazione ai sensi dell’art. 3 della L.R. 23/84,
non dovrà essere avanzata domanda ai sensi della
L.R. 45/89 e la documentazione dovrà essere
presentata al competente Settore opere pubbliche e
difesa del suolo, il quale provvederà a richiedere i
pareri prescritti; è tuttavia autorizzata la
presentazione della documentazione direttamente al
Settore geologico ed al Coordinamento provinciale
del C.F.S. unitamente alla copia della richiesta di
autorizzazione avanzata ai sensi della L.R. 23/84.
3) Impianti elettrici con tensione compresa tra 30 kv
e 150 kv.
I documenti sono quelli indicati ai punti b, c, d, e
del precedente paragrafo 2. I documenti stessi
devono essere presentati al competente Settore
opere pubbliche e difesa del suolo, il quale
provvederà a richiedere i pareri prescritti. E’ tuttavia
autorizzata la presentazione della documentazione
direttamente
al Settore
geologico
ed
al
Coordinamento provinciale del C.F.S. unitamente
alla copia della richiesta di autorizzazione avanzata
ai sensi della L.R. 23/84.
4) Impianti elettrici con tensione superiore a 150 kv.
a) Domanda in carta legale indirizzata al
Presidente della Giunta Regionale, ma consegnata
al Coordinamento provinciale del C.F.S. competente
per territorio;
b) corografia dell’impianto in scala non inferiore
a 1:25.000; planimetria catastale dell’ubicazione dei
sostegni e delle altre opere d’arte;
c) progetto tecnico delle opere ingegneristiche
conforme alle prescrizioni del D.M. 11 marzo 1988;
d) relazione tecnica generale contenente, tra
l’altro, l’indicazione dei provvedimenti previsti per il
recupero ambientale e vegetazionale delle superfici
costituenti parte accessoria delle opere.
Quando
l’intervento
interessa,
anche
parzialmente, superfici boscate, deve essere
descritto il popolamento forestale ed indicato il
numero approssimativo di piante da abbattere per la
realizzazione dell’intervento.
Le superfici boscate interessate dall’intervento
devono essere riportate in corografia;
e) relazione geologica tecnica e relativi elaborati
cartografici che illustrino le condizioni geologiche,
geomorfologiche e geoidriche locali, nonché la
compatibilità dell’intervento con la stabilita dell’area
interessata, quantitativamente calcolata, ai sensi del
D.M. 11 marzo 1988, tramite caratterizzazione
geotecnica dei litotipi presenti e relative verifiche di
stabilità. Dette caratterizzazioni dovranno essere
eseguite con metodologie specifiche, a seconda dei
casi, della meccanica dei terreni e delle rocce;
f) se gli interventi sono realizzati in area alpina
interessata da fenomeni valanghivi: relazione
concernente le condizioni di stabilità del manto
nevoso con relativa cartografia delle valanghe,
estesa alle superfici di possibile influenza ed in
scala non inferiore al rapporto 1:5.000.
Per situazioni particolari gli Uffici istruttori hanno
facoltà di richiedere la presentazione di ulteriore
documentazione tecnica adeguata alle esigenze.
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte N. 21 del 23 maggio 1990