Oggetto: indirizzi e direttive alla Azienda sanitaria locale RM G in

Oggetto: indirizzi e direttive alla Azienda sanitaria locale RM G in merito alle modalità di
alienazione, ai sensi dell'art. 2, commi 92, 93 e 94 della la legge regionale 14 luglio 2014, n.7, dei
beni immobili denominati “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito”, ricadenti nei Comuni di Tivoli e
Guidonia-Montecelio.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio
VISTO
lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l’art. 55, comma 1 laddove
prevede che la Giunta regionale eserciti “poteri d’indirizzo, direttiva,
vigilanza e controllo” sugli enti pubblici dipendenti dalla Regione;
VISTA
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale) e successive modifiche;
VISTO
il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive
modifiche;
CONSIDERATO
che i beni immobili denominati “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito”,
ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio, già di proprietà degli
enti ospedalieri disciolti, furono inizialmente trasferiti, ai sensi dell’art. 66
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale) al patrimonio dei due Comuni nei limiti della rispettiva
competenza territoriale.
ATTESO
che con successivo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre
1992, n. 421) e successive modifiche e, in particolare, gli artt. 2 (Competenze
regionali),
3
(Organizzazione
delle
unità
sanitarie
locali)
e,
più
specificamente, 5 (Patrimonio e contabilità), ai sensi del quale “Le unità
sanitarie locali ….hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della
proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830,
secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti
reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della
regione…omissis” (cfr. comma 2);
VISTA
la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del
servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche, che ha
stabilito, tra gli altri, il trasferimento, tramite decreti del Presidente della
Giunta regionale, dei beni mobili e immobili dai Comuni, precedenti
proprietari, alle Aziende Sanitarie Locali;
VISTA
la legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale
e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) e, in particolare, l’articolo 1,
commi 6 che stabilisce “I beni mobili ed immobili di cui agli articoli 23 e 24
della L.R. n. 18/1994 e successive modifiche che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, non siano stati oggetto di trasferimento alle
aziende sanitarie in comunione pro-indiviso, sono trasferiti in proprietà alle
singole aziende sanitarie territorialmente competenti. … omissis”, comma 8
che stabilisce: “Le entrate derivanti dalle alienazioni di cui ai commi 5 e 6
sono versate dalle aziende sanitarie alla Regione ed iscritte sui capitoli
relativi all'UPB 351.” e comma 11 che stabilisce: “Sono o restano abrogate
le seguenti disposizioni: a) articolo 24 della L.R. n. 18/1994; …omissis…”;
VISTA
la legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale
e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) e, in particolare il combinato
disposto dell’articolo 1, commi 5 primo periodo, 6 e 8, con la quale il
patrimonio da reddito appartenuto alla comunione pro indiviso (Comunione
delle ASL del Lazio) è stato trasferito in proprietà alle singole Aziende
sanitarie territorialmente competenti al fine di contribuire all’azzeramento
del disavanzo sanitario regionale;
VISTA
la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento
della funzionalità della Regione Lazio: disposizioni di razionalizzazione e di
semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo
sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e in
particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 92, 93 e 94, ai sensi
delle quali:
a)
l’ASL RM G è autorizzata - al fine di favorire lo sviluppo
civile e sociale e il miglioramento della qualità della comunità
interessata, nonché di perseguire l’obiettivo dell'azzeramento del
disavanzo sanitario regionale di cui al piano di rientro - ad alienare i
beni immobili denominati “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito” (cfr.
art. 2, comma 92);
b)
il prezzo di alienazione dei beni immobili è determinato dalla
ASL RM G a mezzo delle proprie competenti strutture interne ovvero
con altre modalità individuate in conformità alle norme vigenti (cfr.
articolo 2, comma 93, lett. a));
c)
è riconosciuto il diritto di opzione all’acquisto a favore dei
soggetti e dei loro aventi causa che abbiano occupato le aree nel
triennio antecedente alla data di entrata in vigore della stessa l.r.
7/2014 (cfr. art. 2, comma 93, lett. b));
d)
resta fermo quanto disposto dall’art. 1, comma 8 della l.r.
14/2008, a termine del quale le entrate derivanti dalle alienazioni dei
beni immobili di che trattasi devono essere versate dalla ASL RM G
alla Regione (cfr. art. 2, comma 94);
VISTO
l’ordine del giorno D13/8 (prot. 8956 del 3 luglio 2014) approvato dal
Consiglio regionale nella seduta del 3 luglio 2014 affinché la Giunta
regionale, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 92,
93 e 94 della l.r. 7/2014, provveda, tra l’altro, ad impartire specifici indirizzi
e direttive alla ASL RM G in merito alle modalità di alienazione dei beni
immobili in questione, in coerenza con gli obiettivi primari, perseguiti dal
legislatore regionale con le medesime disposizioni;
VISTA
la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2011, n. 29
(Approvazione Convenzione tra la Regione Lazio e il Consiglio Notarile di
Roma , Velletri e Civitavecchia, il Consiglio Notarile di Viterbo e Rieti, il
Consiglio Notarile di Cassino, il Consiglio Notarile di Latina, il Consiglio
Notarile di Frosinone), in attuazione della quale l’Amministrazione
regionale ha sottoscritto una convenzione con i Consigli Notarili distrettuali
del Lazio, al fine di attuare procedure di dismissione e/o valorizzazione del
proprio patrimonio immobiliare secondo modalità semplificate che
assicurino percorsi celeri, trasparenti ed omogenei;
ATTESO
che la menzionata deliberazione della Giunta regionale n. 29/2011 prevede
espressamente che “Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le aziende e
le società che fanno capo alla Regione stessa possono aderire alla
Convenzione di cui all’oggetto, nell’ambito del perseguimento dei propri
fini istituzionali connessi all’alienazione dei propri patrimoni immobiliari.”
ATTESO
che la sopracitata convenzione prevede, altresì il pagamento da parte
dell’acquirente, nel momento della stipula del contratto di compravendita,
anche di un importo corrispondente alle spese relative alla procedure
propedeutiche alla vendita;
VISTO
l’articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n.
12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013)
che, in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio regionale,
demanda alla Giunta regionale la disciplina dei relativi criteri, modalità e
strumenti operativi attraverso un “regolamento di attuazione e integrazione
adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto..”;
CONSIDERATO
che in attuazione di tale ultima disposizione normativa la Giunta regionale ha
adottato il regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 (Regolamento regionale
di attuazione e integrazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b) della legge
regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di
assestamento del bilancio 2011-2013) recanti norme sui criteri, le modalità e
gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio
immobiliare regionale e successive modifiche;
RITENUTO
opportuno, al fine di assicurare modalità, criteri ed esercizio dei diritti da
parte degli aventi titolo, omogenei in tutto il territorio laziale, estendere i
criteri e le modalità di alienazione degli immobili ad uso abitativo e diverso
dall’abitativo disciplinate dal citato regolamento regionale n. 5/2012 e s.m.i.,
alle dismissione degli immobili che l’azienda sanitaria locale RM G deve
porre in essere in attuazione dell’ articolo 2 commi 92, 93e 94 dalla
menzionata legge regionale n. 7/2014, fermi restando, i termini perentori di
centoventi giorni fissati dalla legge regionale per l’esercizio del diritto di
opzione all’acquisto da parte del detentore del bene immobile, nonché, la
determinazione del prezzo di alienazione da parte dell’azienda sanitaria locale
competente secondo quanto previsto dalla legge regionale n.7/2014, art.2
comma 93, lett.a) ovvero avvalendosi delle strutture interne competenti
ovvero con altre modalità individuate nel rispetto delle norme vigenti nonchè:
-
alle modalità di alienazione di cui all’art. 4, comma 1 bis;
-
alla diminuzione del prezzo di alienazione di cui all’art. 6, comma 2;
-
all’individuazione,
ai
sensi
dell’art.
9,
degli
aventi
causa
dell’occupante, perché i medesimi possano esercitare, in sostituzione
dell’occupante o in comunione con lo stesso, il diritto di opzione e
prelazione all’acquisto;
TENUTO CONTO
che l’alienazione dei beni immobili di che trattasi richiede lo svolgimento o il
completamento - da parte della ASL RM G, a mezzo anche di dedicate
strutture organizzative, a responsabilità dirigenziale, alle quali preporre
professionalità dipendenti dalla medesima ASL o dalla Regione Lazio
provviste di elevata capacità ed esperienza specifiche, quali maturate, tra
l’altro, nell’esercizio della loro attività istituzionale nell’ambito della stessa
ASL RM G o della Regione Lazio - di una serie di attività strumentali e
funzionali all’alienazione medesima come, a titolo esemplificativo, quelle di
ricognizione, rilievo dello stato di fatto, frazionamento, valutazione delle
migliorie apportate e determinazione del prezzo di alienazione;
RITENUTO
che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle predette attività,
conformemente alla richiamata normativa, debba essere assicurata dalla ASL
RM G attraverso le entrate derivanti dall’alienazione dei beni immobili di che
trattasi;
DELIBERA
sulla base delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione,
1.
di adottare i seguenti indirizzi e direttive a cui la ASL RM G è tenuta a conformarsi in ordine
alle modalità di alienazione dei beni immobili denominati “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito”,
ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio e trasferiti in proprietà alla stessa in forza
dell’articolo 1, comma 6 della l.r. 14/2008:
a) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto dei beni immobili a favore dei
soggetti che, mediante esibizione di idonea documentazione, occupino alla data
di entrata in vigore della l.r. 7/2014, gli stessi da almeno un triennio, nonché,
secondo l’indicazione dei medesimi soggetti occupanti, a favore dei loro aventi
diritto individuati secondo quanto stabilito nel successivo punto 3.;
b) determinazione del prezzo di vendita dei beni immobili ad uso abitativo offerti in
opzione agli aventi diritto ai sensi del comma 2, art. 6 del r.r. 5/2012;
c) i terreni, di qualsiasi destinazione catastale, acquisiti in proprietà dall’Azienda
sanitaria RM G, si intendono, in base ai principi generali previsti dal codice
civile, comprensivi delle loro accessioni e pertinenze. Ai fini della valutazione
del prezzo di alienazione da rapportare ai comuni valori di mercato, nella
redazione della stima del cespite immobiliare l’Azienda riconoscerà un diritto di
credito a favore dei soggetti terzi che abbiano realizzato migliorie o manufatti su
terreni di proprietà dell’Azienda sanitaria medesima, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia;
2.
ove ne ricorrano le condizioni, fissate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 604 del
19 settembre 2014 attuativa della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, articolo 2, comma 145,
lettera l), prevedere l’estensione della suddetta deliberazione anche all’Azienda sanitaria RM G,
relativamente alla possibilità di rateizzazione dei debiti maturati e non corrisposti dal detentore del
bene immobile per canoni e/o indennità di occupazione per l’utilizzo del bene in argomento;
3.
di stabilire, al fine di assicurare modalità, criteri ed esercizio dei diritti da parte degli aventi
titolo, omogenei in tutto il territorio laziale, estendere i criteri e le modalità di alienazione degli
immobili ad uso abitativo e diverso dall’abitativo disciplinate dal citato regolamento regionale n.
5/2012 e s.m.i., alle dismissione degli immobili che l’azienda sanitaria locale RM G deve porre in
essere in attuazione dell’articolo 2, commi 92, 93e 94 dalla menzionata legge regionale n. 7/2014,
fermi restando, i termini perentori di centoventi giorni fissati dalla legge regionale per l’esercizio
del diritto di opzione all’acquisto da parte del detentore del bene immobile, nonché, la
determinazione del prezzo di alienazione da parte dell’azienda sanitaria locale, secondo quanto
stabilito dal citato art.2 comma 93, lett.a), con particolare riferimento:
a) alle modalità di alienazione di cui all’art. 4, comma 1 bis;
b) alla diminuzione del prezzo di alienazione di cui all’art. 6, comma 2;
c) all’individuazione, ai sensi dell’art. 9, degli aventi causa dell’occupante, perché i
medesimi possano esercitare, in sostituzione dell’occupante o in comunione con
lo stesso, il diritto di opzione e prelazione all’acquisto.
4.
di ritenere opportuno, in termini di facoltà, che l’ASL RM G per lo svolgimento delle
procedure di alienazione dei beni immobili di cui al punto 1, aderisca alla convenzione con i
Consigli Notarili distrettuali del Lazio di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 29/2011;
5.
di ritenere opportuno che modalità diverse da quelle di cui al punto 4, assicurino comunque,
il pagamento da parte dell’acquirente, nel momento della stipula del contratto di compravendita,
anche di un importo corrispondente alle spese relative alla procedure propedeutiche alla vendita
come previsto dalla suddetta convenzione;
di stabilire che l’ASL RM G provveda allo svolgimento o al completamento delle attività
6.
strumentali e funzionali all’alienazione dei beni immobili di che trattasi (come, a titolo
esemplificativo, quelle di ricognizione, rilievo dello stato di fatto, frazionamento, valutazione delle
migliorie apportate e determinazione del prezzo di alienazione), nonché di quelle propriamente
inerenti alla stessa procedura di alienazione nel rispetto di quanto previsto nei punti precedenti a
mezzo anche di dedicate strutture organizzative, a responsabilità dirigenziale, alle quali preporre
professionalità dipendenti dalla medesima ASL o dalla Regione Lazio provviste di elevata capacità
ed esperienza specifiche, quali maturate, tra l’altro, nell’esercizio della loro attività istituzionale
nell’ambito della stessa ASL RM G o della Regione Lazio;
7.
di stabilire che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle predette attività,
conformemente alla richiamata normativa, debba essere assicurata dalla ASL RM G attraverso le
entrate derivanti dall’alienazione dei beni immobili di che trattasi;
8.
di stabilire che l’ASL RM G versi alla Regione entro trenta giorni dalla data di
sottoscrizione dell’atto pubblico di compravendita, secondo le modalità determinate dalla
competente Direzione regionale, le entrate derivanti dalle alienazioni dei beni immobili di che
trattasi;
9.
di stabilire che l’ASL RM G provveda a trasmettere all’Assessore regionale alle politiche del
bilancio, patrimonio e demanio, corredati da una relazione descrittiva, gli atti relativi alle attività
svolte in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 92, 93 e 94 della l.r. 7/2014 e degli
indirizzi e delle direttive di cui alla presente deliberazione, unitamente alla rendicontazione delle
spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della procedura di alienazione qualora non sia
stata conclusa la procedura di alienazione con atto pubblico di vendita;
10.
di trasmettere la presente deliberazione alla ASL RM G ai fini degli adempimenti di
competenza.
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta
approvato all’unanimità.
La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web
istituzionale www.regione.lazio.it.