Oggetto: indirizzi e direttive alla Azienda sanitaria locale RM G in merito alle modalità di alienazione, ai sensi dell'art. 2, commi 92, 93 e 94 della la legge regionale 14 luglio 2014, n.7, dei beni immobili denominati “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito”, ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio. LA GIUNTA REGIONALE Su proposta dell’Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio VISTO lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l’art. 55, comma 1 laddove prevede che la Giunta regionale eserciti “poteri d’indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo” sugli enti pubblici dipendenti dalla Regione; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche; VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; CONSIDERATO che i beni immobili denominati “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito”, ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio, già di proprietà degli enti ospedalieri disciolti, furono inizialmente trasferiti, ai sensi dell’art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) al patrimonio dei due Comuni nei limiti della rispettiva competenza territoriale. ATTESO che con successivo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e, in particolare, gli artt. 2 (Competenze regionali), 3 (Organizzazione delle unità sanitarie locali) e, più specificamente, 5 (Patrimonio e contabilità), ai sensi del quale “Le unità sanitarie locali ….hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione…omissis” (cfr. comma 2); VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche, che ha stabilito, tra gli altri, il trasferimento, tramite decreti del Presidente della Giunta regionale, dei beni mobili e immobili dai Comuni, precedenti proprietari, alle Aziende Sanitarie Locali; VISTA la legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) e, in particolare, l’articolo 1, commi 6 che stabilisce “I beni mobili ed immobili di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. n. 18/1994 e successive modifiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati oggetto di trasferimento alle aziende sanitarie in comunione pro-indiviso, sono trasferiti in proprietà alle singole aziende sanitarie territorialmente competenti. … omissis”, comma 8 che stabilisce: “Le entrate derivanti dalle alienazioni di cui ai commi 5 e 6 sono versate dalle aziende sanitarie alla Regione ed iscritte sui capitoli relativi all'UPB 351.” e comma 11 che stabilisce: “Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 24 della L.R. n. 18/1994; …omissis…”; VISTA la legge regionale 11 agosto 2008, n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione Lazio) e, in particolare il combinato disposto dell’articolo 1, commi 5 primo periodo, 6 e 8, con la quale il patrimonio da reddito appartenuto alla comunione pro indiviso (Comunione delle ASL del Lazio) è stato trasferito in proprietà alle singole Aziende sanitarie territorialmente competenti al fine di contribuire all’azzeramento del disavanzo sanitario regionale; VISTA la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione Lazio: disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e in particolare le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 92, 93 e 94, ai sensi delle quali: a) l’ASL RM G è autorizzata - al fine di favorire lo sviluppo civile e sociale e il miglioramento della qualità della comunità interessata, nonché di perseguire l’obiettivo dell'azzeramento del disavanzo sanitario regionale di cui al piano di rientro - ad alienare i beni immobili denominati “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito” (cfr. art. 2, comma 92); b) il prezzo di alienazione dei beni immobili è determinato dalla ASL RM G a mezzo delle proprie competenti strutture interne ovvero con altre modalità individuate in conformità alle norme vigenti (cfr. articolo 2, comma 93, lett. a)); c) è riconosciuto il diritto di opzione all’acquisto a favore dei soggetti e dei loro aventi causa che abbiano occupato le aree nel triennio antecedente alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 7/2014 (cfr. art. 2, comma 93, lett. b)); d) resta fermo quanto disposto dall’art. 1, comma 8 della l.r. 14/2008, a termine del quale le entrate derivanti dalle alienazioni dei beni immobili di che trattasi devono essere versate dalla ASL RM G alla Regione (cfr. art. 2, comma 94); VISTO l’ordine del giorno D13/8 (prot. 8956 del 3 luglio 2014) approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 3 luglio 2014 affinché la Giunta regionale, in sede di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 92, 93 e 94 della l.r. 7/2014, provveda, tra l’altro, ad impartire specifici indirizzi e direttive alla ASL RM G in merito alle modalità di alienazione dei beni immobili in questione, in coerenza con gli obiettivi primari, perseguiti dal legislatore regionale con le medesime disposizioni; VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2011, n. 29 (Approvazione Convenzione tra la Regione Lazio e il Consiglio Notarile di Roma , Velletri e Civitavecchia, il Consiglio Notarile di Viterbo e Rieti, il Consiglio Notarile di Cassino, il Consiglio Notarile di Latina, il Consiglio Notarile di Frosinone), in attuazione della quale l’Amministrazione regionale ha sottoscritto una convenzione con i Consigli Notarili distrettuali del Lazio, al fine di attuare procedure di dismissione e/o valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare secondo modalità semplificate che assicurino percorsi celeri, trasparenti ed omogenei; ATTESO che la menzionata deliberazione della Giunta regionale n. 29/2011 prevede espressamente che “Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le aziende e le società che fanno capo alla Regione stessa possono aderire alla Convenzione di cui all’oggetto, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali connessi all’alienazione dei propri patrimoni immobiliari.” ATTESO che la sopracitata convenzione prevede, altresì il pagamento da parte dell’acquirente, nel momento della stipula del contratto di compravendita, anche di un importo corrispondente alle spese relative alla procedure propedeutiche alla vendita; VISTO l’articolo 1, comma 102, lettera b), della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) che, in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio regionale, demanda alla Giunta regionale la disciplina dei relativi criteri, modalità e strumenti operativi attraverso un “regolamento di attuazione e integrazione adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto..”; CONSIDERATO che in attuazione di tale ultima disposizione normativa la Giunta regionale ha adottato il regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 1, comma 102, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013) recanti norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e successive modifiche; RITENUTO opportuno, al fine di assicurare modalità, criteri ed esercizio dei diritti da parte degli aventi titolo, omogenei in tutto il territorio laziale, estendere i criteri e le modalità di alienazione degli immobili ad uso abitativo e diverso dall’abitativo disciplinate dal citato regolamento regionale n. 5/2012 e s.m.i., alle dismissione degli immobili che l’azienda sanitaria locale RM G deve porre in essere in attuazione dell’ articolo 2 commi 92, 93e 94 dalla menzionata legge regionale n. 7/2014, fermi restando, i termini perentori di centoventi giorni fissati dalla legge regionale per l’esercizio del diritto di opzione all’acquisto da parte del detentore del bene immobile, nonché, la determinazione del prezzo di alienazione da parte dell’azienda sanitaria locale competente secondo quanto previsto dalla legge regionale n.7/2014, art.2 comma 93, lett.a) ovvero avvalendosi delle strutture interne competenti ovvero con altre modalità individuate nel rispetto delle norme vigenti nonchè: - alle modalità di alienazione di cui all’art. 4, comma 1 bis; - alla diminuzione del prezzo di alienazione di cui all’art. 6, comma 2; - all’individuazione, ai sensi dell’art. 9, degli aventi causa dell’occupante, perché i medesimi possano esercitare, in sostituzione dell’occupante o in comunione con lo stesso, il diritto di opzione e prelazione all’acquisto; TENUTO CONTO che l’alienazione dei beni immobili di che trattasi richiede lo svolgimento o il completamento - da parte della ASL RM G, a mezzo anche di dedicate strutture organizzative, a responsabilità dirigenziale, alle quali preporre professionalità dipendenti dalla medesima ASL o dalla Regione Lazio provviste di elevata capacità ed esperienza specifiche, quali maturate, tra l’altro, nell’esercizio della loro attività istituzionale nell’ambito della stessa ASL RM G o della Regione Lazio - di una serie di attività strumentali e funzionali all’alienazione medesima come, a titolo esemplificativo, quelle di ricognizione, rilievo dello stato di fatto, frazionamento, valutazione delle migliorie apportate e determinazione del prezzo di alienazione; RITENUTO che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle predette attività, conformemente alla richiamata normativa, debba essere assicurata dalla ASL RM G attraverso le entrate derivanti dall’alienazione dei beni immobili di che trattasi; DELIBERA sulla base delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 1. di adottare i seguenti indirizzi e direttive a cui la ASL RM G è tenuta a conformarsi in ordine alle modalità di alienazione dei beni immobili denominati “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito”, ricadenti nei Comuni di Tivoli e Guidonia-Montecelio e trasferiti in proprietà alla stessa in forza dell’articolo 1, comma 6 della l.r. 14/2008: a) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto dei beni immobili a favore dei soggetti che, mediante esibizione di idonea documentazione, occupino alla data di entrata in vigore della l.r. 7/2014, gli stessi da almeno un triennio, nonché, secondo l’indicazione dei medesimi soggetti occupanti, a favore dei loro aventi diritto individuati secondo quanto stabilito nel successivo punto 3.; b) determinazione del prezzo di vendita dei beni immobili ad uso abitativo offerti in opzione agli aventi diritto ai sensi del comma 2, art. 6 del r.r. 5/2012; c) i terreni, di qualsiasi destinazione catastale, acquisiti in proprietà dall’Azienda sanitaria RM G, si intendono, in base ai principi generali previsti dal codice civile, comprensivi delle loro accessioni e pertinenze. Ai fini della valutazione del prezzo di alienazione da rapportare ai comuni valori di mercato, nella redazione della stima del cespite immobiliare l’Azienda riconoscerà un diritto di credito a favore dei soggetti terzi che abbiano realizzato migliorie o manufatti su terreni di proprietà dell’Azienda sanitaria medesima, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia; 2. ove ne ricorrano le condizioni, fissate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 604 del 19 settembre 2014 attuativa della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, articolo 2, comma 145, lettera l), prevedere l’estensione della suddetta deliberazione anche all’Azienda sanitaria RM G, relativamente alla possibilità di rateizzazione dei debiti maturati e non corrisposti dal detentore del bene immobile per canoni e/o indennità di occupazione per l’utilizzo del bene in argomento; 3. di stabilire, al fine di assicurare modalità, criteri ed esercizio dei diritti da parte degli aventi titolo, omogenei in tutto il territorio laziale, estendere i criteri e le modalità di alienazione degli immobili ad uso abitativo e diverso dall’abitativo disciplinate dal citato regolamento regionale n. 5/2012 e s.m.i., alle dismissione degli immobili che l’azienda sanitaria locale RM G deve porre in essere in attuazione dell’articolo 2, commi 92, 93e 94 dalla menzionata legge regionale n. 7/2014, fermi restando, i termini perentori di centoventi giorni fissati dalla legge regionale per l’esercizio del diritto di opzione all’acquisto da parte del detentore del bene immobile, nonché, la determinazione del prezzo di alienazione da parte dell’azienda sanitaria locale, secondo quanto stabilito dal citato art.2 comma 93, lett.a), con particolare riferimento: a) alle modalità di alienazione di cui all’art. 4, comma 1 bis; b) alla diminuzione del prezzo di alienazione di cui all’art. 6, comma 2; c) all’individuazione, ai sensi dell’art. 9, degli aventi causa dell’occupante, perché i medesimi possano esercitare, in sostituzione dell’occupante o in comunione con lo stesso, il diritto di opzione e prelazione all’acquisto. 4. di ritenere opportuno, in termini di facoltà, che l’ASL RM G per lo svolgimento delle procedure di alienazione dei beni immobili di cui al punto 1, aderisca alla convenzione con i Consigli Notarili distrettuali del Lazio di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 29/2011; 5. di ritenere opportuno che modalità diverse da quelle di cui al punto 4, assicurino comunque, il pagamento da parte dell’acquirente, nel momento della stipula del contratto di compravendita, anche di un importo corrispondente alle spese relative alla procedure propedeutiche alla vendita come previsto dalla suddetta convenzione; di stabilire che l’ASL RM G provveda allo svolgimento o al completamento delle attività 6. strumentali e funzionali all’alienazione dei beni immobili di che trattasi (come, a titolo esemplificativo, quelle di ricognizione, rilievo dello stato di fatto, frazionamento, valutazione delle migliorie apportate e determinazione del prezzo di alienazione), nonché di quelle propriamente inerenti alla stessa procedura di alienazione nel rispetto di quanto previsto nei punti precedenti a mezzo anche di dedicate strutture organizzative, a responsabilità dirigenziale, alle quali preporre professionalità dipendenti dalla medesima ASL o dalla Regione Lazio provviste di elevata capacità ed esperienza specifiche, quali maturate, tra l’altro, nell’esercizio della loro attività istituzionale nell’ambito della stessa ASL RM G o della Regione Lazio; 7. di stabilire che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle predette attività, conformemente alla richiamata normativa, debba essere assicurata dalla ASL RM G attraverso le entrate derivanti dall’alienazione dei beni immobili di che trattasi; 8. di stabilire che l’ASL RM G versi alla Regione entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto pubblico di compravendita, secondo le modalità determinate dalla competente Direzione regionale, le entrate derivanti dalle alienazioni dei beni immobili di che trattasi; 9. di stabilire che l’ASL RM G provveda a trasmettere all’Assessore regionale alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio, corredati da una relazione descrittiva, gli atti relativi alle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 92, 93 e 94 della l.r. 7/2014 e degli indirizzi e delle direttive di cui alla presente deliberazione, unitamente alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento della procedura di alienazione qualora non sia stata conclusa la procedura di alienazione con atto pubblico di vendita; 10. di trasmettere la presente deliberazione alla ASL RM G ai fini degli adempimenti di competenza. La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all’unanimità. La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale www.regione.lazio.it.