Servizio di supporto Prot. n. VI A/2047/13 Trieste, 18 marzo 2013

annuncio pubblicitario
Servizio di supporto
Prot. n. VI A/2047/13
Trieste, 18 marzo 2013
Gentile Signora
dr.ssa Laura RUSSO
Via San Marco, n. 13
34144 TRIESTE
OGGETTO: Lettera di conferimento incarico di lavoro autonomo regolato nella forma della
collaborazione occasionale.
Con riferimento alla procedura comparativa pubblica indetta con decreto n. 2/DC di data 1 febbraio
2013, autorizzata dal Corecom FVG con deliberazione n. 8/2013 adottata nella seduta di data 30
gennaio 2013, si conferisce l’incarico esterno di lavoro autonomo regolato nella forma della
collaborazione occasionale.
A tal fine si stipula e si conviene quanto segue.
Articolo 1 – (Natura e forma del contratto)
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto intercorrente tra il Corecom FVG (d’ora
innanzi, Committente) e la dott.sa Laura Russo, nata a Trieste il 23 novembre 1975 e residente in
via San Marco, n. 13 - 34144 TRIESTE (TS) (codice fiscale RSSLRA75S63L424F), d’ora innanzi,
Contraente, è qualificabile quale lavoro autonomo, regolato nella forma della collaborazione
meramente occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 e seguenti del codice civile.
2. Il Contraente, pertanto, svolgerà le prestazioni oggetto del presente incarico in maniera del tutto
autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del Committente e al di fuori di
vincoli predeterminati di orario e di presenza presso la sede del Committente, salvo quanto meglio
precisato all’articolo 5.
Articolo 2 – (Oggetto del contratto)
1. Il Committente conferisce al Contraente, che accetta, l’incarico di realizzazione uno
studio/ricerca sulle tematiche affrontate dal Servizio pubblico radiotelevisivo con riferimento alle
tornate elettorali.
2. Le attività da svolgere sono, a titolo indicativo, le seguenti:
 monitoraggio, da intendersi quale visione dei programmi oggetto di monitoraggio, e successiva
rilevazione del loro contenuto;
 stesura/redazione delle schede d’analisi, funzione composta dalle seguenti attività:
o compilazione data base di rilevazione;
o compilazione/redazione schede di analisi;
 analisi, studio dei dati e stesura dei report;
 realizzazione dello studio/ricerca sulle tematiche affrontate dal servizio pubblico con
riferimento alle tornate elettorali regionali;
Articolo 3 – (Termini per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)
1. La durata della prestazione è stabilita in 30 giorni lavorativi, dal 3 aprile 2013 al 17 maggio
2013. La stesura definitiva dello studio/ricerca deve essere consegnata al Corecom FVG
inderogabilmente entro il termine massimo del 31 maggio 2013.
Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG
Via Coroneo 8 - 34133 - Trieste - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected][email protected]
2. Il termine di cui al comma 1 può, tuttavia, essere differito unilateralmente dal Committente, nel
caso in cui lo stesso ravvisasse un motivato interesse, al solo fine di completare le prestazioni
contrattuali, qualora il ritardo non sia imputabile al soggetto affidatario e fermo restando il
compenso pattuito.
Articolo 4 – (Durata del contratto)
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto decorre dal 3 aprile 2013 al 17
maggio 2013.
2. Il termine di cui al comma 1 può, tuttavia, essere differito unilateralmente dal Committente, nel
caso in cui ricorresse l’ipotesi di cui al precedente articolo 3, comma 2.
Articolo 5 – (Luogo)
1. Le Parti danno atto che, trattandosi di lavoro autonomo, la stesura dello studio/ricerca sulle
tematiche affrontate dal servizio pubblico potrà venir realizzata anche in una sede diversa dal
Corecom FVG conferente. L’attività di visione dei programmi oggetto di monitoraggio, e
successiva rilevazione del loro contenuto, l’analisi e lo studio dei dati e stesura dei report potrà
essere effettuata presso il Laboratorio di Monitoraggio del Committente, in quanto attrezzato delle
necessarie apparecchiature.
2. Il Contraente acconsente sin d’ora a partecipare a riunioni di confronto, analisi, controllo,
scambio informazioni e prestazioni tecniche, da compiersi presso la sede del Committente stesso.
Articolo 6 – (Corrispettivo )
1. Il corrispettivo viene stabilito in € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), al lordo degli oneri
fiscali e degli eventuali contributi previdenziali; detto corrispettivo, da considerarsi
omnicomprensivo di qualsiasi spesa che il Contraente dovesse sostenere in ordine all’esecuzione
del presente incarico, e sarà corrisposto al netto della ritenuta d’acconto del 20% e degli eventuali
oneri previdenziali a carico del Contraente.
2. Tale importo, che le parti sottoscritte dichiarano sin d’ora congruo, andrà corrisposto con le
modalità di cui all’articolo seguente.
Articolo 7 – ( Modalità di pagamento)
1. La liquidazione del corrispettivo di cui all’articolo 6 verrà effettuata in un’unica soluzione entro
il termine di 30 giorni dalla scadenza del contratto, come individuata all’articolo 4 previa
attestazione da parte del Committente della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto.
2. Il Committente pagherà il corrispettivo dovuto mediante accredito presso un Istituto di credito
indicato dal Contraente o altra modalità di pagamento.
Articolo 8 – (Incompatibilità)
1. Il Contraente dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
contratto, in alcuna condizione di incompatibilità prevista fra quelle previste da disposizioni di
legge e non di avere in corso altri incarichi che contrastino con l’interesse del Committente.
2. Il Contraente dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dalla legge.
Articolo 9 – (Recesso del Contraente)
1. In caso di recesso da parte del Contraente senza giusta causa ovvero senza rispetto del termine di
preavviso pattuito in almeno 15 giorni, il Committente applicherà, nel caso in cui la prestazione
resa fino al momento del recesso non sia utilizzabile dal Committente stesso, una penale da
Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG
Via Coroneo 8 - 34133 - Trieste - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected][email protected]
determinarsi sul compenso sopra determinato, oltre al risarcimento dell’eventuale maggiore danno,
ivi compreso quello per far eseguire da altri soggetti le prestazioni non svolte.
Articolo 10 – (Clausola risolutiva espressa)
1. In caso di mancato adempimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, il Committente
potrà risolvere il contratto. La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione scritta della
volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del
codice civile.
2. In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni rispetto al termine di cui all’articolo 4,
comma 2, del presente contratto, il contratto si intenderà risolto con le modalità di cui al precedente
comma 1.
3. In caso di risoluzione del contratto, al Contraente spetterà il pagamento del solo compenso per le
prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Committente.
Articolo 11 - (Foro competente)
1. Per ogni controversia è competente il Foro di Trieste.
Articolo 12 - (Norme applicabili)
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le parti si richiamano sin
da ora alla disciplina generale del Codice Civile e, in particolare, alle disposizioni di cui all’articolo
2222 e seguenti del Libro V, Titolo III, del Codice civile.
2. Alle prestazioni oggetto del presente incarico non si applica, pertanto, la disciplina di cui
all’articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
3. Ai fini fiscali il Contraente dichiara di trovarsi nella seguente condizione: “Prestazione resa da
terzo non lavoratore dipendente, da configurarsi come attività di lavoro autonomo occasionale e,
pertanto, rientrante nelle previsioni dell’articolo 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed
esclusa da campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e
successive modificazioni e integrazioni”.
4. Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente al Committente il superamento di detta
soglia prevista dal D.L. 269/03, art. 44, comma 2, onde adempiere agli obblighi contributivi
previdenziali di cui alla legge 335/1995.
Articolo 13 - (Registrazione – Normativa fiscale)
1. La presente lettera di incarico, redatta in forma di scrittura privata, sarà registrata solo in caso
d’uso, con il pagamento del tributo di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 5 comma 2, e
dell’art. 10, comma 1, della tariffa parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 26
aprile 1986, n. 131.
Articolo 14 – (Trattamento dei dati personali)
1. Il Contraente autorizza il Committente al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni a
terzi dei dati stessi in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati saranno trattati manualmente o per via informatica ai fini dell’espletamento delle
obbligazioni derivanti dal contratto.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario ai fini della conclusione e
dell’esecuzione dell’incarico.
4. Resta fermo il diritto del Contraente di opporsi per i motivi di cui all’articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo n. 196 del 2003.
Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG
Via Coroneo 8 - 34133 - Trieste - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected][email protected]
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Corecom FVG.
Il Direttore
- dott. Edoardo BOSCHIN -
Il Contraente
- dott.sa Laura RUSSO -
Il Contraente approva specificatamente le seguenti clausole, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 1341 e seguenti del codice civile: art. 9 (Recesso del Contraente), art. 10 (Clausola
risolutiva espressa), art. 11 (Foro competente).
Trieste, 18 marzo 2013
Il Contraente
- dott.sa Laura RUSSO -
Comitato Regionale per le Comunicazioni FVG
Via Coroneo 8 - 34133 - Trieste - tel. 040 3773889 - fax 040 3773980 - [email protected][email protected]
Scarica