Per le Terme di Chianciano spa: Presidente Gianni Masoni, Vice Presidente Albo Fregoli, Capo Del Personale, Silvano Favetti. per i lavoratori i Rappresentanti sindacali aziendali: Valeriano Anselmi, Giorgio Diamanti. Anna Maria Di Profio, Renata Masci, Quartilio Mari per l'Associazione Industriali della provincia di Siena don. Alberto Papi per le Organizzazioni Sindacali di Categoria e Provinciali Paolo Bittarello, Massimo Acalacci della CGIL Filcams, Gianfranco Mazza, Pacifico Meiosi della CISL fisascat e Letizia Pacenti della UIL Uiltucs OBIETTIVI STRATEGICI Le parti riconoscono la pesantezza della crisi del settore e le difficoltà notevoli che incontra I'azienda, ritengono doveroso ricercare un equilibrio dei conti economici aziendali anche attraverso una riorganizzazione dei servizi e del lavoro e si riconoscono nel comune intendimento, così come previsto nel ccnl, di rendere operative tutte le azioni utili al riequilibrio economico dell'azienda, nel quadro del piano di rinascita termale proposta dal Consiglio di Ammistrazione e consegnato ai sindacati. Le parti condividono la scelta strategica della privatizzazione della gestione termale, conservando al pubblico la proprietà e la concessione delle acque tutelando l'occupazione; si impegnano a lavorare per l'attuazione, ognuno per quanto di competenza, nei tempi più brevi possibili. In particolare l'Azienda è impegnata nell'obiettivo, che considera strategico e riguarda la tutela e lo sviluppo dell'occupazione e il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti e compatibili con l'andamento dell'attività aziendale, sia per quanto riguarda i dipendenti fissi che quelli stagionali anche con riferimento al periodo di lavoro, conferendo l'elemento lavoro come fattore prioritario dell'Azienda. parti ribadiscono l'importanza per A futuro dell'azienda di dovere perseguire il miglioramento della qualità dei servizi con la partecipazione attiva e i coinvolgimento, stimolando e valorizzando le singole capacità professionali degli addetti, ricercanti i relazioni sindacali positive e soluzioni che prevengano ed evitino valenze e controversie, in parti: dare conflitti nell'applicazione dei contratti nazionale ed aziendali di lavoro. FORMAZIONE PROFESSIONALE, SICUREZZA E QUALITA’ Le parti ritengono che, in anni di profonde trasformazioni del mondo del lavoro, la palla della formazione professionale del personale deve assumere un ruolo :entrale e continuo nell'attività aziendale. La Direzione Aziendale, a seguito del progetto formativo realizzato nel 2001 "Sviluppo nuove. competenze gestionali nelle Terne di Chianciano, ha presentar r un nuovo progetto per il 2002 dal titolo "Formazione per il miglioramento dei processi e dei servi :i nelle Terme di Cianciano. continuerà a lavorare per cogliere e ricercare tutte le opportunità possibili per garantirsi almeno in parte risorse finanziarie per migliorare le professionalità del personale. Resta l'impegno delle parti affinché l'organizzazione dei corsi è formazione siano compatibili con le esigenze dei clienti. Le parti in attuazione alle disposizioni legislative in materia di Sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 626196 e D.Lgs. 624/1996 e successive modifiche, c.c n l.), dichiarano la massima disponibilità a collaborate, pure nelle rispettive autonomie di ruoli, con o scopo di rendere sempre più sicuri gli ambienti di lavoro; la direzione aziendale si impegna a contino ire a informare e formare sia il rappresentante alla sicurezza che i lavoratori sui possibili rischi in rapporto alle mansioni che sono chiamati a svolgere e a fornire ai dipendenti i mezzi di protezione idonea a garantire la loro sicurezza. Nella consapevolezza che il mercato a cui ci rivolgiamo richiede una qualità dei servizi e prodotti sempre più elevata, la Direzione ha attivato un sistema di conduzione della qualità, che, applicato a tutte le attività aziendali, ne consolidi gli obiettivi pregressi e ne governi lo sviluppo, con obiettivo di continuo miglioramento, appoggiati alle informazioni , mercato, alla normativa che regola le nostre prestazioni e all'evoluzione delle tecnologie che le realizzano; e in questo quadro gli impegni su cui lavorare, anche in considerazione delle normative in vigore, per il settore riguardano: l'applicazione del sistema qualità a tutta l'attività aziendale,finendo, per i servizi aziendali, precisi ed evoluti criteri di affidabilità e di orientamento al cliente. l'addestramento e la responsabilizzazione del personale, adegui à alla puntuale applicazione dei requisiti definiti nel manuale aziendale della qualità, il mantenimento e l'incremento del giusto livello di redditi età, che consenta di attuare i programmi di miglioramento individuati, il mantenimento della Certificazione del sistema qualità, come strumento per stimolare le funzioni aziendali a confrontarsi, con successo, sui mercati nazionale - internazionale, diventati ormai un unico mercato globale. RELAZIONI SINDACALI ed ELEZIONI RS.U. In questo contesto dove un confronto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, pure nelle rispettive autonomie delle parti, rappresenta un momento importante per costruire le condizioni per un nuovo rilancio dei servizi termali e sanitari dell'azienda, proprio per rafforzare questo rapporto nel quadro delle convergenze strategiche del Protocollo 23 luglio 191 3 e del Patto Sociale del 22 dicembre 1998 le parti convengono di dare attuazione all'accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nei tempi e nelle rispettive autonomie delle parti. L'azienda dichiara che per urta migliore e più raziona:: definizione delle complesse problematiche legate all'attività termale sarebbe utile che in tempi brevi, vi si giungesse alla applicazione delle intese a livello nazionale sull'elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Comunque nelle more della definizione di quanto sopra le parti convengono di definire la delegazione trattante dei rappresentanti sindacali aziendali nel numero di massimo di 6 lavoratori tra fissi e stagionali. Le parti ritengono opportuno definire il quadro delle relazioni fra l'Azienda ed Organismi sindacali di rappresentanza nell'ambito della disciplina di cui all'Art. l del Contratto Collettivo Si specifica che quanto previsto per i rapporti con le R.S.0 vale anche per i Rappresentanti Sindacali Aziendali Le relazioni sindacali aziendali si articolano in: Informazione annuale alla R S.U. e OO. S S. Esame preventivo con le. R.S.U. Contrattazione Livello Aziendale sulle materie indicati all'art. 1-lett. C ,P.to 3-ccnl INFORMAZIONE PERIODICA e ANNUALE alla R.S.V. ed alle 00.ss Oltre alle materie previste dal Contratto Collettivo Nazionale art. 1, sarà oggetto di informazione annuale. L'andamento economico aziendale, l'incidenza del ;osto del lavoro sul costo della produzione e i dati complessivi dell'occupazione L'organizzazione aziendale, Le innovazioni tecnologiche, nuovi investimenti e servizi, Programmi per la sicurezza e la prevenzione, per lo sviluppo della qualità e formazione professionale, Inoltre cosi come previsto dal CCNL, in caso di decentramento a terzi con carattere continuativo di attività produttive aventi riflessi anche sull'occupazione, sarà data comunicazione preventiva alle RSA e/o alle OO.SS al fine di effettuare le opportune valutazioni. ESAME PREVENTIVO con le RSU e con le 00.SS Avvenuta l'informazione saranno oggetto di esame preventivo o di consultazione, su richiesta di una delle parti, le materie previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed inoltre; Processi rilevanti di riorganizzazione dei servizi (privatizzazione gestione termale) L'andamento dell'occupazione in rapporto all'andamento , stagionale con riferimento ai periodi precedentemente lavorati La RSU e/o le 00. SS , ricevuta l'informazione può chiedere all'azienda, per le sopraindicate materie l'avvio delle procedure di consultazione, che devono concludersi entro un massimo di dieci giorni. In caso di disaccordo le parti verbalizzane le rispettive posizioni e conservano la rispettiva autonomia. CONTRATTAZIONE AZIENDALE La Contrattazione Aziendale verrà svolta per le materie fissate nell'Art. 1 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Giugno 1999, che di seguito riportiamo il premio di Risultato di cui all'art. 39; gli accordi in materia di diritto allo studio previsti dall'ar :.48- 4°-5° e 7° comma. L'attuazione della distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni nel periodo 1° novembre 30 aprile di cui ai commi 1 ° e 2° del punto 3) dell'art. i Gli accordi di cui al penultimo comma dell'art. 22 sui contratti a termine; Gli accordi in tema di lavoro a tempo parziale previsti dall’art. 20; Gli accordi in tema di apprendistato di cui all'art- 13; Eventuali accordi in tema di azioni positive sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro costituito in seno all'Osservatorio; Gli accordi in tema di fruizioni delle riduzioni di orario f cui al punto 4) ultimo comma u dell' art. 18 del ccnl. ACCORDI SU MATERIE SPECIFICHE ORARIO DI LAVORO In base all'art 18 ccnl l'orario di lavoro effettivo settimanale è di 39 ore. I permessi residui saranno utilizzati come da ccnl. In conseguenza di tale orario, per il lavoratore a tempo indeterminato vengono assorbite 1 ora a settimana lavorativa per un massimo di 48 dì ROL lasciando al lavorar ire a titolo di ROL In conseguenza di tale orario, al lavoratore a tempo indeterminato verranno assorbite, dal totale delle ore di RO.G contrattualmente previste, 1 ora a settimana lave sta per un massimo di 48 ore, mentre per il lavoratore stagionale, sarà assorbita,dalle ore di ROL c, ,contrattualmente spettanti, un'ora ogni settimana di effettivo lavoro L'orario di lavoro settimanale continua ad essere organizzato dall'azienda in modo flessibile su 5 o 6 giornate lavorative , facendo riferimento por motivate esigenze operative aziendali e al maggiore o minore afflusso di clientela, programmabile in base alle statistiche elle presenze relative agli anni precedenti e tenendo presente l'afflusso della clientela della stagioni in corso, sempre con il fine di garantire gli obiettivi di efficienza, economicità e qualità dei servizi Flessibilità Fermo restando le 39 ore medie settimanali, nella stagione termale 16 aprile/ 15 novembre, il mînore orario non potrà essere inferiore alle 33 e non superiore alle 45 tre settimanali. Il programma della flessibilità, preventivamente comunicato dovrà prevedere un equilibrio fra le ore prestate e recuperate. Le eventuali differenze in positivo e negativo dovranno essere riconducibili a casi eccezionali e non prevedibili. La retribuzione afferente le ore di maggiore prestazione lavorai va rispetto all'orario di cui al 1 ° capoverso, è espressamente considerata ordinaria e a norma del 4° omnia dell'art. 24 del ccnl sarà erogata nelle settimane di minore prestazione. Comunque il dipendente in regime di flessibilità non avrà ali una decurtazione della normale retribuzione mensile ed eventuali conguagli saranno effettuati o al te mine del periodo lavorativo per il personale stagionale e al termine dell'anno di riferimento per il personale a tempo indeterminato.Le differenze di orario di flessibilità non recuperate dal dipendente saranno imputate alle ROL o alle ferie Straordinario Fermo restando quanto previsto dall'art. 24 in materia lavoro straordinario, la parti convengono che lo stesso dovrà essere effettuato anche in quei reparti che al momento della necessità non avessero l'organica dei dipendenti stagionali al completo, per fare fronte alle esigenze tecnico produttive limitatamente ad un breve periodo. Mobilità L'azienda applicherà la mobilità per i dipendenti fissi, al fine di qualificare, valorizzare la forza lavoro e le diverse professionalità per una migliore produttività ed economicità dei servizi, l'azienda potrà impiegare i dipendenti di cui sopra in reparti, lavori e mansioni diverse da quelli abituali. La mobilità si applica anche ai dipendenti stagionali in caso di temporanee assenze e/o ad improvvise esigenze tecnica produttive. In questi casi l'azienda fornirà alla RSU., nei tempi tecnici possibili e comunque entro una settimana le informazioni relative agli spostamenti effettuati, Nel caso di cessazione di attività di un reparto o settore aziendale, la Direzione attiverà un confronto preventivo con i Rappresentanti Sindacali Aziendali. per finire la collocazione o meno del personale in altri reparti Ferie Per i dipendenti stagionali il 50% delle ferie che avranno nel corso del rapporto di lavoro saranno programmate dalla direzione aziendale tenendo in considerazione le effettive esigenze organizzative e produttive dello stabilimento o reparto, per il restante 50% sarà il lavoratore medesimo a stabilire se usufruirne o monetizzarle in busta paga Al momento dell'assunzione stagionale il dipendente coi comunicherà per iscritto all'ufficio personale se intende usufruire del 50% delle ferie- Nel caso in cu intendesse effettuarle durante il rapporto di lavoro dovrà programmare i periodi, l'azienda si riserva di autorizzarle in base ali esigenze tecnico produttive e all'andamento stagionale dello stabilimento o ufficio in cui il dipendente è in forza, e soddisfatte queste esigenze avrà priorità il lavoratore coi maggiore anzianità di servizio . SALARIO e OCCUPAZIONE Allo scopo di incrementare l’occupazione i nuovi assunti fissi stagionali,a partire dalla data di stipula del presente accordo,avranno diritto ad una busta paga costituita da tutti ali elementi unicamente previsti rie CCNL, inoltre avranno diritto al Premio di ferragosto ammontante a £ 230.000 nette (capi famiglia) e per gli altri 212.000 nette al premio di risultato Previsto nel presento accordo nella quota spettante I dipendenti fissi e stagionali in organico nell’anno 2001,conservano gli altri elementi retributivi risultanti dagli accordi aziendali dal titolo “riordino voci retributive”in vigore al 1°gennaio 1989 qui allegato. Norma transitoria Le parti data la situazione di particolare difficoltà e la necessità di un rilancio anche attraverso l'inserimento di nuove professionalità e,ritengono il I° c dell'art. sperimentale e transitorio con scadenza 30 aprile 2006 Assunzione Dipendenti Stagionali con Diritto di Precedenza Come stabilito nell'art. 12 ccnl l'azienda compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, darà la precedenza nelle assunzioni stagionali, a quei lavoratori che abbiano prestato la propria opera alle dipendenze dell'azienda per un maggiore numero di stagioni e nelle qualifiche occorrenti. Resta l'impegno per il lavoratore per conservare il diritto di precedenza presentare, alla direzione aziendale, entro tre mesi dalla data dei licenziamento la domanda di r assunzione. Nel caso di nuove assunzioni sia di personale fisso sia di personale stagionale l'azienda darà la precedenza alle figure e funzioni presenti nell'organigramma aziendale, a condizione che sia in possesso dei requisiti professionali attestati dalla procedure Iso 9002 e dei relativi profili professionali. Per la copertura di mansioni prestabilite nella declaratoria dai livelli 3°,4°,5°,6°,nel caso in cui vi fosse necessità di ricoprire nuovi posti di lavoro, sostituzioni o incrementi occupazionali sarà data precedenza salvo i casi in cui necessita una specifica professionalità al personale in organico le cui condizioni di lavoro ,mansioni o periodo stagionale risultino inferiori o più precari del posto da ricoprire. L'azienda verificato che fra questi lavoratori vi siano caratteristiche professionali e le attitudini richieste darà a questi precedenza, considerando i seguenti elementi di valutazione in ordine decrescente dì priorità; Anzianità organico reparto Anzianità di azienda Attitudini Professionali Titolo di studio Dichiarazione a verbale dell'azienda L'azienda si riserva di valutare di volta in volta partendo dai bisogni professionali il rinnovo in quantità e professionali e dell'eventuale blocco temporaneo del turn over. Per nuove assunzioni o trasferimenti di personale verso. le funzioni di quadro,1° e 2°livello e in particolare per i seguenti servizi: contabilità, personale, ced, personale tecnico,sanitario e parasanitario, saranno adottate selezioni pubbliche e interne, anche mediante prove tecniche e professionali, condotte anche tramite agenzie specializzate, per selezionare i candidati più idonei per il posto da ricoprire. Saranno seguiti i criteri sotto riportati, in ordine decrescente di priorità: Professionalità e titolo di studio, Curriculum, Anzianità di azienda. CONTRATTI PART TIME L’azienda, in base alle reali esigenze organizzativa e produttive potrà stipulare,sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato, contratti di lavoro part time sia per i neo assunti che nei casi di prolungamento del periodo lavorativo dei dipendenti già in organico limitatamente al periodo di prolungamento. Nel corso della stagione e con l'accordo tra l’azienda e il lavoratore, i contratti dei neo assunti, sempre in rapporto alle esigenze produttive, potranno essere trasformai. in full-time e viceversa. In caso di particolari esigenze di reparti o settori le parti potranno concordare l'estensione del contratto a part-time anche a casi non previsti sopra. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Le parti convengono che i dipendenti di nuova assunzione che svolgono funzioni di Bagnini, Baristi e Portieri saranno classificati al C livello e saranno assunti al 5° livello dopo due stagioni di servizio. Al personale del bar verrà mantenuta la consuetudine del i colazione gratuita così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei pubblici esercizi (bar caffè) I dipendenti fissi e stagionali usufruiscono di condizioni di favore sia sui servizi che sulle tariffe aziendali. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER I PRECEDENTI ACCORDI AZIENDALI I seguenti accordi aziendali vigenti conservano la loro validità e continuano ad applicarsi integralmente al personale interessato dei vari reparti Accordo dei 4/02/2000 "Criteri di valutazione professionalità e mestieri", Accordo del 15/09/2000 "Trasferimento Mescitrici", Riordino voci retributive in vigore al 1° gennaio 1989. Orario di lavoro dipendenti impiegati a tempo indeterminato del 14/04/1991. PREMIO Di RISULTATO Le parti concordano l'erogazione di un premio di risultato collegato al miglioramento di produttività misurata dal seguente parametro: Rapporto fatturato giornate di lavoro Per giornate lavorate si intendono quelle effettivamente lavorate Dato storico di base e di riferimento per il quadriennio considerato e' l'andamento del parametro nel triennio 1999 2000 2001 che corrisponde al valore di Euro 167,34 £ 324.000 La tabella delle percentuali di miglioramento riferita all'anno , al 4° livello e' la seguente: da O a l % da 1,1% a 3% da 3,1%a5% da 5,1%a8% oltre 8% € 150 €200 €300 € 450 € 700 Se la differenza tra la media triennale di base del rapporto fatturato giornate lavorate e quello dell'esercizio del calcolo annuale è pari a zero o negativa non verrà corrisposto si dipendenti per l'anno di riferimento il premio di risultato. L'erogazione del premio avverrà secondo i livelli retributivi prendendo a base 100 il N° livello e per gli altri sarà riproporzionato in base alla scala parametrale Il fatturato si intende la somma dei ricavi Termali Direzioni Sanitaria, Acqua-Santa, Fucoli, Sillene, Centro Benessere, Industriali, Bar Pasticceria. Le parti, considerato che dal corrente esercizio è stata importata una contabilità analitica per tutti i settori aziendali, prevedono che dall'anno 2004 il premio di r saltato sarà calcolato a livello di singolo stabilimento; per i dipendenti il cui costo non è direttamente imputabile agli stabilimenti sopra indicati (Direzione Generale, Concessioni Speciali, Direzione Sanitaria, manutenzione, Serre e Giardini) il premio continuerà ad essere calcolato in base ai risultati raggiunti a livello aziendale Le parti si impegnano in caso di modifiche rilevanti nei prone :si produttivi aziendali a rivedere i criteri e le percentuali del premio di risultato Le parti concordano di effettuare una verifica semestrale sull’ andamento dei parametri, anche con riferimento all'inserimento della contabilità analitica, che concorrono a determinare il premio di risultato, al fine di verificarne l'andamento e definire eventuali misure di intervento finalizzate all'incremento della produttività, all'aumento del volume dei ricavi " al miglioramento qualitativo dei servizi offerti alla clientela. Criterio assegnazione Premio I dipendenti in organico stagionali e i lavoratori fissi che terminano per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro prima del mese di novembre riceveranno unitamente alla busta paga dell' ultimo mese lavorato,un acconto del 60%del premio erogato nell’anno precedente. Gli altri dipendenti stagionali e i dipendenti fissi riceveranno l'acconto con la busta paga del mese di novembre. Per il primo anno, cioè a partire dal corrente anno 2002, verrà erogato un acconto del 60% da calcolarsi sulla cifra relativa alla seconda fascia. Tutti i dipendenti riceveranno il saldo della liquidazione del premio con la retribuzione del mese di Agosto dell'anno successivo a quello di competenza Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato nel corso dell'anno, il premio di risultato verrà Razionato in quote giornaliere e corrisposto in rapporto all'effettivo periodo giornate lavorate. Per il personale con contratto part. time (a tempo indeterminato o determinato) il premio di risultato verrà erogato nella stessa percentuale stabilità dal rapporto di lavoro, gli apprendisti hanno diritto al premio in rapporto alla percentuale del salario fissato dal certificato Per il personale assunto con contratto a termine il premio di risultato verrà frazionato in quote giornaliere e corrisposto in rapporto all'effettivo periodo di dipendenza Giovani in stages o titolari di borse di studio, per la particolare tipologia di questi rapporti di lavoro, non usufruiscono del premio di risultato. Considerato il carattere di variabilità e di erogazione dei premi di risultato, gli importi erogati non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale ivi comprese T.F.R Di conseguenza ad essi si applica il particolare regime fiscale contributivo di cui all’art 2, D L.N 67/997, convertito in Legge n 13511997. DURATA, DECORRENZA EVALIDITA’ Il presente contratto integrativo aziendale si applica a tutto il personale della Società Terme di Chianciano spa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, part time, contratti di formazione e apprendistato, salvo diverso accordo per singoli capitoli. Il presente contratto integrativo si applica dalla data della stipula, annulla e sostituisce tutti gli accordi aziendali precedenti che si intendono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente accordo fatte salve le deroghe e le salvaguardie previste nei singoli punti del presente accordo, Ha la durata di quattro anni dal 1 maggio 2002 al 30 aprile 2006 ed esaurisce ogni rivendicazione per il periodo di validità sulle materie oggetto dell'accordo Letto, confermato e sottoscritto p, TERME DI CHIANCIANO SPA p.OO.SS p.ASSINDUSTRIA Rappresenti Aziendali