Per le Terme di Chianciano spa: Presidente Gianni Masoni, Vice

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Per le Terme di Chianciano spa: Presidente Gianni Masoni, Vice Presidente Albo Fregoli,
Capo Del Personale, Silvano Favetti.
per i lavoratori i Rappresentanti sindacali aziendali: Valeriano Anselmi, Giorgio Diamanti. Anna
Maria Di Profio, Renata Masci, Quartilio Mari
per l'Associazione Industriali della provincia di Siena don. Alberto Papi
per le Organizzazioni Sindacali di Categoria e Provinciali Paolo Bittarello, Massimo Acalacci
della CGIL Filcams, Gianfranco Mazza, Pacifico Meiosi della CISL fisascat e Letizia Pacenti
della UIL Uiltucs
OBIETTIVI STRATEGICI
Le parti riconoscono la pesantezza della crisi del settore e le difficoltà notevoli che incontra
I'azienda, ritengono doveroso ricercare un equilibrio dei conti economici aziendali anche
attraverso
una riorganizzazione dei servizi e del lavoro e si riconoscono nel comune intendimento, così
come previsto nel ccnl, di rendere operative tutte le azioni utili al riequilibrio economico
dell'azienda, nel quadro del piano di rinascita termale proposta dal Consiglio di Ammistrazione e
consegnato ai sindacati.
Le parti condividono la scelta strategica della privatizzazione della gestione termale,
conservando al pubblico la proprietà e la concessione delle acque tutelando l'occupazione; si
impegnano a lavorare per l'attuazione, ognuno per quanto di competenza, nei tempi più brevi
possibili.
In particolare l'Azienda è impegnata nell'obiettivo, che considera strategico e riguarda la tutela e
lo sviluppo dell'occupazione e il mantenimento dei livelli occupazionali precedenti e compatibili
con l'andamento dell'attività aziendale, sia per quanto riguarda i dipendenti fissi che quelli
stagionali anche con riferimento al periodo di lavoro, conferendo l'elemento lavoro come fattore
prioritario dell'Azienda.
parti ribadiscono l'importanza per A futuro dell'azienda di dovere perseguire il miglioramento
della qualità dei servizi con la partecipazione attiva e i coinvolgimento, stimolando e
valorizzando le singole capacità professionali degli addetti, ricercanti i relazioni sindacali
positive e soluzioni che prevengano ed evitino valenze e controversie, in parti: dare conflitti
nell'applicazione dei contratti nazionale ed aziendali di lavoro.
FORMAZIONE PROFESSIONALE, SICUREZZA E QUALITA’
Le parti ritengono che, in anni di profonde trasformazioni del mondo del lavoro, la palla della
formazione professionale del personale deve assumere un ruolo :entrale e continuo nell'attività
aziendale.
La Direzione Aziendale, a seguito del progetto formativo realizzato nel 2001 "Sviluppo nuove.
competenze gestionali nelle Terne di Chianciano, ha presentar r un nuovo progetto per il 2002
dal titolo "Formazione per il miglioramento dei processi e dei servi :i nelle Terme di Cianciano.
continuerà a lavorare per cogliere e ricercare tutte le opportunità possibili
per garantirsi
almeno in parte risorse finanziarie per migliorare le professionalità del personale.
Resta l'impegno delle parti affinché l'organizzazione dei corsi è formazione siano compatibili
con le esigenze dei clienti.
Le parti in attuazione alle disposizioni legislative in materia di Sicurezza dei luoghi di lavoro
(D. Lgs. 626196 e D.Lgs. 624/1996 e successive modifiche, c.c n l.), dichiarano la massima
disponibilità a collaborate, pure nelle rispettive autonomie di ruoli, con o scopo di rendere
sempre più sicuri gli ambienti di lavoro; la direzione aziendale si impegna a contino ire a
informare e formare sia il rappresentante alla sicurezza che i lavoratori sui possibili rischi in
rapporto alle mansioni che sono chiamati a svolgere e a fornire ai dipendenti i mezzi di
protezione idonea a garantire la loro sicurezza.
Nella consapevolezza che il mercato a cui ci rivolgiamo richiede una qualità dei servizi e
prodotti sempre più elevata, la Direzione ha attivato un sistema di conduzione della qualità, che,
applicato a tutte le attività aziendali, ne consolidi gli obiettivi pregressi e ne governi lo sviluppo,
con obiettivo di continuo miglioramento, appoggiati alle informazioni , mercato, alla normativa
che regola le nostre prestazioni e all'evoluzione delle tecnologie che le realizzano; e in questo
quadro gli impegni su cui lavorare, anche in considerazione delle normative in vigore, per il
settore riguardano: l'applicazione del sistema qualità a tutta l'attività aziendale,finendo, per i
servizi aziendali, precisi ed evoluti criteri di affidabilità e di orientamento al cliente.
l'addestramento e la responsabilizzazione del personale, adegui à alla puntuale applicazione
dei requisiti definiti nel manuale aziendale della qualità, il mantenimento e l'incremento del
giusto livello di redditi età, che consenta di attuare i programmi di miglioramento individuati, il
mantenimento della Certificazione del sistema qualità, come strumento per stimolare le funzioni
aziendali a confrontarsi, con successo, sui mercati nazionale - internazionale, diventati ormai un
unico mercato globale.
RELAZIONI SINDACALI ed ELEZIONI RS.U.
In questo contesto dove un confronto costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, pure nelle
rispettive autonomie delle parti, rappresenta un momento importante per costruire le condizioni
per un nuovo rilancio dei servizi termali e sanitari dell'azienda, proprio per rafforzare questo
rapporto nel quadro delle convergenze strategiche del Protocollo 23 luglio 191 3 e del Patto
Sociale del 22
dicembre 1998 le parti convengono di dare attuazione all'accordo interconfederale per la
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nei tempi e nelle rispettive autonomie delle
parti.
L'azienda dichiara che per urta migliore e più raziona:: definizione delle complesse
problematiche legate all'attività termale sarebbe utile che in tempi brevi, vi si giungesse alla
applicazione delle intese a livello nazionale sull'elezione delle Rappresentanze Sindacali
Unitarie.
Comunque nelle more della definizione di quanto sopra le parti convengono di definire la
delegazione trattante dei rappresentanti sindacali aziendali nel numero di massimo di 6
lavoratori tra fissi e stagionali.
Le parti ritengono opportuno definire il quadro delle relazioni fra l'Azienda ed Organismi
sindacali di rappresentanza nell'ambito della disciplina di cui all'Art. l del Contratto Collettivo
Si specifica che quanto previsto per i rapporti con le R.S.0 vale anche per i Rappresentanti
Sindacali Aziendali
Le relazioni sindacali aziendali si articolano in:
Informazione annuale alla R S.U. e OO. S S.
Esame preventivo con le. R.S.U.
Contrattazione Livello Aziendale sulle materie indicati all'art. 1-lett. C ,P.to 3-ccnl
INFORMAZIONE PERIODICA e ANNUALE alla R.S.V. ed alle 00.ss
Oltre alle materie previste dal Contratto Collettivo Nazionale art. 1, sarà oggetto di informazione
annuale.
L'andamento economico aziendale, l'incidenza del ;osto del lavoro sul costo della produzione e i
dati complessivi dell'occupazione
L'organizzazione aziendale,
Le innovazioni tecnologiche, nuovi investimenti e servizi,
Programmi per la sicurezza e la prevenzione, per lo sviluppo della qualità e formazione
professionale,
Inoltre cosi come previsto dal CCNL, in caso di decentramento a terzi con carattere continuativo
di attività produttive aventi riflessi anche sull'occupazione, sarà data comunicazione preventiva
alle RSA e/o alle OO.SS al fine di effettuare le opportune valutazioni.
ESAME PREVENTIVO con le RSU e con le 00.SS
Avvenuta l'informazione saranno oggetto di esame preventivo o di consultazione, su richiesta di
una delle parti, le materie previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed inoltre;
Processi rilevanti di riorganizzazione dei servizi (privatizzazione gestione termale)
L'andamento dell'occupazione in rapporto all'andamento , stagionale con riferimento ai periodi
precedentemente lavorati
La RSU e/o le 00. SS , ricevuta l'informazione può chiedere all'azienda, per le sopraindicate
materie l'avvio delle procedure di consultazione, che devono concludersi entro un massimo di
dieci giorni. In caso di disaccordo le parti verbalizzane le rispettive posizioni e conservano la
rispettiva autonomia.
CONTRATTAZIONE AZIENDALE
La Contrattazione Aziendale verrà svolta per le materie fissate nell'Art. 1 del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del 15 Giugno 1999, che di seguito riportiamo
il premio di Risultato di cui all'art. 39;
gli accordi in materia di diritto allo studio previsti dall'ar :.48- 4°-5° e 7° comma.
L'attuazione della distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni nel periodo 1° novembre 30
aprile di cui ai commi 1 ° e 2° del punto 3) dell'art. i
Gli accordi di cui al penultimo comma dell'art. 22 sui contratti a termine;
Gli accordi in tema di lavoro a tempo parziale previsti dall’art. 20;
Gli accordi in tema di apprendistato di cui all'art- 13;
Eventuali accordi in tema di azioni positive sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo di
lavoro costituito in seno all'Osservatorio;
Gli accordi in tema di fruizioni delle riduzioni di orario f cui al punto 4) ultimo comma u dell' art.
18 del ccnl.
ACCORDI SU MATERIE SPECIFICHE
ORARIO DI LAVORO
In base all'art 18 ccnl l'orario di lavoro effettivo settimanale è di 39 ore. I permessi residui
saranno utilizzati come da ccnl.
In conseguenza di tale orario, per il lavoratore a tempo indeterminato vengono assorbite 1 ora a
settimana lavorativa per un massimo di 48 dì ROL lasciando al lavorar ire a titolo di ROL
In conseguenza di tale orario, al lavoratore a tempo indeterminato verranno assorbite, dal totale
delle ore di RO.G contrattualmente previste, 1 ora a settimana lave sta per un massimo di 48
ore, mentre per il lavoratore stagionale, sarà assorbita,dalle ore di ROL c, ,contrattualmente
spettanti, un'ora ogni settimana di effettivo lavoro
L'orario di lavoro settimanale continua ad essere organizzato dall'azienda in modo flessibile su
5 o 6 giornate lavorative , facendo riferimento por motivate esigenze operative aziendali e al
maggiore o minore afflusso di clientela, programmabile in base alle statistiche elle presenze
relative agli anni precedenti e tenendo presente l'afflusso della clientela della stagioni in corso,
sempre con il fine di garantire gli obiettivi di efficienza, economicità e qualità dei servizi
Flessibilità
Fermo restando le 39 ore medie settimanali, nella stagione termale 16 aprile/ 15 novembre, il
mînore orario non potrà essere inferiore alle 33 e non superiore alle 45 tre settimanali.
Il programma della flessibilità, preventivamente comunicato dovrà prevedere un equilibrio fra le
ore prestate e recuperate. Le eventuali differenze in positivo e negativo dovranno essere
riconducibili a casi eccezionali e non prevedibili.
La retribuzione afferente le ore di maggiore prestazione lavorai va rispetto all'orario di cui al 1 °
capoverso, è espressamente considerata ordinaria e a norma del 4° omnia dell'art. 24 del ccnl
sarà erogata nelle settimane di minore prestazione.
Comunque il dipendente in regime di flessibilità non avrà ali una decurtazione della normale
retribuzione mensile ed eventuali conguagli saranno effettuati o al te mine del periodo lavorativo
per il personale stagionale e al termine dell'anno di riferimento per il personale a tempo
indeterminato.Le differenze di orario di flessibilità non recuperate dal dipendente saranno
imputate alle ROL o alle ferie
Straordinario
Fermo restando quanto previsto dall'art. 24 in materia lavoro straordinario, la parti convengono
che lo stesso dovrà essere effettuato anche in quei reparti che al momento della necessità non
avessero l'organica dei dipendenti stagionali al completo, per fare fronte alle esigenze tecnico
produttive limitatamente ad un breve periodo.
Mobilità
L'azienda applicherà la mobilità per i dipendenti fissi, al fine di qualificare, valorizzare la forza
lavoro e le diverse professionalità per una migliore produttività ed economicità dei servizi,
l'azienda potrà impiegare i dipendenti di cui sopra in reparti, lavori e mansioni diverse da quelli
abituali.
La mobilità si applica anche ai dipendenti stagionali in caso di temporanee assenze e/o ad
improvvise esigenze tecnica produttive. In questi casi l'azienda fornirà alla RSU., nei tempi
tecnici possibili e comunque entro una settimana le informazioni relative agli spostamenti
effettuati,
Nel caso di cessazione di attività di un reparto o settore aziendale, la Direzione attiverà un
confronto preventivo con i Rappresentanti Sindacali Aziendali. per finire la collocazione o meno
del personale in altri reparti
Ferie
Per i dipendenti stagionali il 50% delle ferie che avranno nel corso del rapporto di lavoro
saranno programmate dalla direzione aziendale tenendo in considerazione le effettive esigenze
organizzative e produttive dello stabilimento o reparto, per il restante 50% sarà il lavoratore
medesimo a stabilire se usufruirne o monetizzarle in busta paga
Al momento dell'assunzione stagionale il dipendente coi comunicherà per iscritto all'ufficio
personale se intende usufruire del 50% delle ferie- Nel caso in cu intendesse effettuarle durante
il
rapporto di lavoro dovrà programmare i periodi, l'azienda si riserva di autorizzarle in base ali
esigenze tecnico produttive e all'andamento stagionale dello stabilimento o ufficio in cui il
dipendente è in forza, e soddisfatte queste esigenze avrà priorità il lavoratore coi maggiore
anzianità di servizio .
SALARIO e OCCUPAZIONE
Allo scopo di incrementare l’occupazione i nuovi assunti fissi stagionali,a partire dalla data di
stipula del presente accordo,avranno diritto ad una busta paga costituita da tutti ali elementi
unicamente previsti rie CCNL, inoltre avranno diritto al Premio di ferragosto ammontante a £
230.000 nette (capi famiglia) e per gli altri 212.000 nette al premio di risultato Previsto nel
presento accordo nella quota spettante
I dipendenti fissi e stagionali in organico nell’anno 2001,conservano gli altri elementi retributivi
risultanti dagli accordi aziendali dal titolo “riordino voci retributive”in vigore al 1°gennaio 1989
qui allegato.
Norma transitoria
Le parti data la situazione di particolare difficoltà e la necessità di un rilancio anche attraverso
l'inserimento di nuove professionalità e,ritengono il I° c dell'art. sperimentale e transitorio con
scadenza 30 aprile 2006
Assunzione Dipendenti Stagionali con Diritto di Precedenza
Come stabilito nell'art. 12 ccnl l'azienda compatibilmente con le esigenze organizzative e
produttive, darà la precedenza nelle assunzioni stagionali, a quei lavoratori che abbiano
prestato la
propria opera alle dipendenze dell'azienda per un maggiore numero di stagioni e nelle qualifiche
occorrenti.
Resta l'impegno per il lavoratore per conservare il diritto di precedenza presentare, alla
direzione aziendale, entro tre mesi dalla data dei licenziamento la domanda di r assunzione.
Nel caso di nuove assunzioni sia di personale fisso sia di personale stagionale l'azienda darà la
precedenza alle figure e funzioni presenti nell'organigramma aziendale, a condizione che sia in
possesso dei requisiti professionali attestati dalla procedure Iso 9002 e dei relativi profili
professionali.
Per la copertura di mansioni prestabilite nella declaratoria dai livelli 3°,4°,5°,6°,nel caso in cui
vi fosse necessità di ricoprire nuovi posti di lavoro, sostituzioni o incrementi occupazionali sarà
data precedenza salvo i casi in cui necessita una specifica professionalità al personale in
organico le cui condizioni di lavoro ,mansioni o periodo stagionale risultino inferiori o più
precari del posto da ricoprire. L'azienda verificato che fra questi lavoratori vi siano
caratteristiche professionali e le attitudini richieste darà a questi precedenza, considerando i
seguenti elementi di valutazione
in ordine decrescente dì priorità;
Anzianità organico reparto
Anzianità di azienda
Attitudini Professionali
Titolo di studio
Dichiarazione a verbale dell'azienda
L'azienda si riserva di valutare di volta in volta partendo dai bisogni professionali il rinnovo in
quantità e professionali e dell'eventuale blocco temporaneo del turn over. Per nuove assunzioni
o trasferimenti di personale verso. le funzioni di quadro,1° e 2°livello e in particolare per i
seguenti servizi: contabilità, personale, ced, personale tecnico,sanitario e parasanitario,
saranno adottate selezioni pubbliche e interne, anche mediante prove tecniche e professionali,
condotte anche tramite agenzie specializzate, per selezionare i candidati più idonei per il posto
da ricoprire. Saranno seguiti i criteri sotto riportati, in ordine decrescente di priorità:
Professionalità e titolo di studio,
Curriculum,
Anzianità di azienda.
CONTRATTI PART TIME
L’azienda, in base alle reali esigenze organizzativa e produttive potrà stipulare,sia per le
assunzioni a tempo indeterminato che determinato, contratti di lavoro part time sia per i neo
assunti che nei casi di prolungamento del periodo lavorativo dei dipendenti già in organico
limitatamente al periodo di prolungamento.
Nel corso della stagione e con l'accordo tra l’azienda e il lavoratore, i contratti dei neo assunti,
sempre in rapporto alle esigenze produttive, potranno essere trasformai. in full-time e viceversa.
In caso di particolari esigenze di reparti o settori le parti potranno concordare l'estensione del
contratto a part-time anche a casi non previsti sopra.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le parti convengono che i dipendenti di nuova assunzione che svolgono funzioni di Bagnini,
Baristi e Portieri saranno classificati al C livello e saranno assunti al 5° livello dopo due stagioni
di servizio. Al personale del bar verrà mantenuta la consuetudine del i colazione gratuita così
come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti dei pubblici esercizi
(bar caffè) I dipendenti fissi e stagionali usufruiscono di condizioni di favore sia sui servizi che
sulle tariffe aziendali.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER I PRECEDENTI ACCORDI AZIENDALI
I seguenti accordi aziendali vigenti conservano la loro validità e continuano ad applicarsi
integralmente al personale interessato dei vari reparti
Accordo dei 4/02/2000 "Criteri di valutazione professionalità e mestieri",
Accordo del 15/09/2000 "Trasferimento Mescitrici",
Riordino voci retributive in vigore al 1° gennaio 1989.
Orario di lavoro dipendenti impiegati a tempo indeterminato del 14/04/1991.
PREMIO Di RISULTATO
Le parti concordano l'erogazione di un premio di risultato collegato al miglioramento di
produttività misurata dal seguente parametro:
Rapporto fatturato giornate di lavoro
Per giornate lavorate si intendono quelle effettivamente lavorate
Dato storico di base e di riferimento per il quadriennio considerato e' l'andamento del parametro
nel triennio 1999 2000 2001 che corrisponde al valore di Euro 167,34 £ 324.000
La tabella delle percentuali di miglioramento riferita all'anno , al 4° livello e' la seguente:
da O a l %
da 1,1% a 3%
da 3,1%a5%
da 5,1%a8%
oltre 8%
€ 150
€200
€300
€ 450
€ 700
Se la differenza tra la media triennale di base del rapporto fatturato giornate lavorate e quello
dell'esercizio del calcolo annuale è pari a zero o negativa non verrà corrisposto si dipendenti
per
l'anno di riferimento il premio di risultato.
L'erogazione del premio avverrà secondo i livelli retributivi prendendo a base 100 il N° livello e
per gli altri sarà riproporzionato in base alla scala parametrale
Il fatturato si intende la somma dei ricavi Termali Direzioni Sanitaria, Acqua-Santa, Fucoli,
Sillene, Centro Benessere, Industriali, Bar Pasticceria.
Le parti, considerato che dal corrente esercizio è stata importata una contabilità analitica per
tutti i settori aziendali, prevedono che dall'anno 2004 il premio di r saltato sarà calcolato a livello
di singolo stabilimento; per i dipendenti il cui costo non è direttamente imputabile agli
stabilimenti sopra indicati (Direzione Generale, Concessioni Speciali, Direzione Sanitaria,
manutenzione, Serre e Giardini) il premio continuerà ad essere calcolato in base ai risultati
raggiunti a livello aziendale
Le parti si impegnano in caso di modifiche rilevanti nei prone :si produttivi aziendali a rivedere i
criteri e le percentuali del premio di risultato
Le parti concordano di effettuare una verifica semestrale sull’ andamento dei parametri, anche
con riferimento all'inserimento della contabilità analitica, che concorrono a determinare il premio
di risultato, al fine di verificarne l'andamento e definire eventuali misure di intervento finalizzate
all'incremento della produttività, all'aumento del volume dei ricavi " al miglioramento qualitativo
dei servizi offerti alla clientela.
Criterio assegnazione Premio
I dipendenti in organico stagionali e i lavoratori fissi che terminano per qualsiasi motivo il
rapporto di lavoro prima del mese di novembre riceveranno unitamente alla busta paga dell'
ultimo mese lavorato,un acconto del 60%del premio erogato nell’anno precedente. Gli altri
dipendenti stagionali e i dipendenti fissi riceveranno l'acconto con la busta paga del mese di
novembre. Per il primo anno, cioè a partire dal corrente anno 2002, verrà erogato un acconto
del 60% da calcolarsi sulla cifra relativa alla seconda fascia.
Tutti i dipendenti riceveranno il saldo della liquidazione del premio con la retribuzione del mese
di Agosto dell'anno successivo a quello di competenza
Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato nel corso dell'anno, il premio di
risultato verrà Razionato in quote giornaliere e corrisposto in rapporto all'effettivo periodo
giornate
lavorate.
Per il personale con contratto part. time (a tempo indeterminato o determinato) il premio di
risultato verrà erogato nella stessa percentuale stabilità dal rapporto di lavoro, gli apprendisti
hanno diritto al premio in rapporto alla percentuale del salario fissato dal certificato
Per il personale assunto con contratto a termine il premio di risultato verrà frazionato in quote
giornaliere e corrisposto in rapporto all'effettivo periodo di dipendenza
Giovani in stages o titolari di borse di studio, per la particolare tipologia di questi rapporti di
lavoro, non usufruiscono del premio di risultato.
Considerato il carattere di variabilità e di erogazione dei premi di risultato, gli importi erogati non
sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale ivi comprese T.F.R
Di conseguenza ad essi si applica il particolare regime fiscale contributivo di cui all’art 2, D L.N
67/997, convertito in Legge n 13511997.
DURATA, DECORRENZA EVALIDITA’
Il presente contratto integrativo aziendale si applica a tutto il personale della Società Terme di
Chianciano spa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, part time, contratti di
formazione e apprendistato, salvo diverso accordo per singoli capitoli.
Il presente contratto integrativo si applica dalla data della stipula, annulla e sostituisce tutti gli
accordi aziendali precedenti che si intendono abrogati dalla data di entrata in vigore del
presente
accordo fatte salve le deroghe e le salvaguardie previste nei singoli punti del presente accordo,
Ha la durata di quattro anni dal 1 maggio 2002 al 30 aprile 2006 ed esaurisce ogni
rivendicazione per il periodo di validità sulle materie oggetto dell'accordo
Letto, confermato e sottoscritto
p, TERME DI CHIANCIANO SPA
p.OO.SS
p.ASSINDUSTRIA
Rappresenti Aziendali
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