Area della Riabilitazione Alla cortese attenzione Ill.mo On. Giulio Tremonti Ministro dell’Economia p.c. Ill.mo On. Francesco Storace Ministro della Salute LORO SEDI Roma, 30 settembre 2005 Prot. n° 1137/05 Oggetto: attribuzione della qualifica di oneri detraibili delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti o parasubordinati per l’aggiornamento professionale e conseguente applicazione della relativa percentuale prevista dall’art. 15 D.P.R. 917/86. Con la presente le professioni dell’Area della Riabilitazione intendono richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di attribuire la qualifica di oneri detraibili delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti, e parasubordinati e conseguente applicazione della relativa percentuale prevista dall’art. 15 D.P.R. 917/86. Premesso 1. Che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 ha voluto istituzionalizzare anche nel nostro Paese l’Educazione Continua in Medicina (ECM), rendendo obbligatorio l’aggiornamento professionale mediante anche per i lavoratori dipendenti. In conseguenza di ciò ogni operatore della sanità ha l’obbligo di provvedere al proprio aggiornamento professionale e, quando non supportato dalla struttura presso la quale esercita, di sostenere i relativi oneri economici; 2. Che la normativa di legge vigente non impone espressamente che i costi in oggetto siano posti a carico del datore di lavoro, nel qual caso troverebbe applicazione la normativa relativa alla determinazione dei reddito d’impresa ; 3. Che la predetta situazione ha palesemente ed oggettivamente generato una disparità, sotto il profilo fiscale, tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti e parasubordinati. Infatti alle Associazioni delle professioni sanitarie dell’Area della Riabilitazione risulta che, ad oggi, sia possibile portare in deduzione gli oneri sostenuti per la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale solo per coloro che esercitano l’attività in regime di libera professione. Sarebbe auspicabile che i Ministeri competenti esprimessero il proprio impegno affinché tale opportunità venga estesa anche a coloro che esercitano in regime di lavoro dipendente o parasubordinato. Ciò stante si ritiene legittimo interessare l’On.le Ministero dell’Economia affinché disponga una modifica dell’attuale Art. 15 – Detrazioni per Oneri – del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre1986 e successive integrazioni e modificazioni, come di seguito proposto: Art. 15 – Detrazioni per Oneri – 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: ……….omissis…………… e-bis) il costo per la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale obbligatori istituiti con D.lgs 30 dicembre 1992 nr. 502 e D.lgs. 19 giugno 1999 nr. 229, per il personale paramedico, ivi comprese le spese di frequenza, le spese per l’acquisto di materiale didattico strettamente inerente il corso medesimo, le spese di viaggio. Vincenzo Manigrasso Presidente Nazionale Associazione Italiana Fisioterapisti Tiziana Rossetto Presidente Nazionale Federazione Logopedisti Italiani Paola Scarpa Presidente Nazionale Associazione Nazionale Educatori Professionali Mauro Montesi Presidente Nazionale Associazione Italiana Podologi Andrea Bonifacio Presidente Nazionale Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani Mercedes Becciu Presidente Nazionale Associazione Italiana Terapisti della Neuropsicomotricità Età Evolutiva Donatella Ussorio Presidente Nazionale Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica Lucia Intruglio Presidente Nazionale Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia