Area della Riabilitazione
Alla cortese attenzione
Ill.mo On. Giulio Tremonti
Ministro dell’Economia
p.c. Ill.mo On. Francesco Storace
Ministro della Salute
LORO SEDI
Roma, 30 settembre 2005
Prot. n° 1137/05
Oggetto: attribuzione della qualifica di oneri detraibili delle spese sostenute dai lavoratori
dipendenti o parasubordinati per l’aggiornamento professionale e conseguente applicazione
della relativa percentuale prevista dall’art. 15 D.P.R. 917/86.
Con la presente le professioni dell’Area della Riabilitazione intendono richiamare
l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di attribuire la qualifica di oneri detraibili delle spese
sostenute dai lavoratori dipendenti, e parasubordinati e conseguente applicazione della relativa
percentuale prevista dall’art. 15 D.P.R. 917/86.
Premesso
1. Che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo
19 giugno 1999 n. 229 ha voluto istituzionalizzare anche nel nostro Paese l’Educazione
Continua in Medicina (ECM), rendendo obbligatorio l’aggiornamento professionale mediante
anche per i lavoratori dipendenti. In conseguenza di ciò ogni operatore della sanità ha l’obbligo
di provvedere al proprio aggiornamento professionale e, quando non supportato dalla struttura
presso la quale esercita, di sostenere i relativi oneri economici;
2. Che la normativa di legge vigente non impone espressamente che i costi in oggetto siano
posti a carico del datore di lavoro, nel qual caso troverebbe applicazione la normativa relativa
alla determinazione dei reddito d’impresa ;
3. Che la predetta situazione ha palesemente ed oggettivamente generato una disparità, sotto
il profilo fiscale, tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti e parasubordinati. Infatti alle
Associazioni delle professioni sanitarie dell’Area della Riabilitazione risulta che, ad oggi, sia
possibile portare in deduzione gli oneri sostenuti per la partecipazione a corsi di formazione ed
aggiornamento professionale solo per coloro che esercitano l’attività in regime di libera
professione. Sarebbe auspicabile che i Ministeri competenti esprimessero il proprio impegno
affinché tale opportunità venga estesa anche a coloro che esercitano in regime di lavoro
dipendente o parasubordinato.
Ciò stante si ritiene legittimo interessare l’On.le Ministero dell’Economia affinché disponga
una modifica dell’attuale Art. 15 – Detrazioni per Oneri – del Testo Unico delle Imposte sui
Redditi approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre1986 e successive integrazioni e
modificazioni, come di seguito proposto:
Art. 15 – Detrazioni per Oneri –
1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti
dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
……….omissis……………
e-bis) il costo per la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento professionale
obbligatori istituiti con D.lgs 30 dicembre 1992 nr. 502 e D.lgs. 19 giugno 1999 nr. 229,
per il personale paramedico, ivi comprese le spese di frequenza, le spese per l’acquisto
di materiale didattico strettamente inerente il corso medesimo, le spese di viaggio.
Vincenzo Manigrasso
Presidente Nazionale Associazione Italiana Fisioterapisti
Tiziana Rossetto
Presidente Nazionale Federazione Logopedisti Italiani
Paola Scarpa
Presidente Nazionale Associazione Nazionale Educatori Professionali
Mauro Montesi
Presidente Nazionale Associazione Italiana Podologi
Andrea Bonifacio
Presidente Nazionale Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti Italiani
Mercedes Becciu
Presidente Nazionale Associazione Italiana Terapisti della Neuropsicomotricità Età Evolutiva
Donatella Ussorio
Presidente Nazionale Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica
Lucia Intruglio
Presidente Nazionale Associazione Italiana Ortottisti Assistenti in Oftalmologia