Tirocini del Polo Scientifico Didattico di Ravenna: Procedure operative Il Polo Scientifico Didattico di Ravenna, in merito alle attività di tirocinio, si riporta al Regolamento Generale d'Ateneo per lo svolgimento dei tirocini approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 17/11/2008 – 05/12/2008 – 09/12/2008 e con la presente procedura fornisce alcune precisazioni al fine di chiarificare e uniformare la gestione dei tirocini presso tutte le strutture didattiche del Polo di Ravenna. La procedura disciplina lo svolgimento delle attività di tirocinio poste in essere dall'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fatti salvi i vincoli imposti dalla normativa europea e fatti salvi gli obblighi difformi da quelli previsti nel testo che derivano dalla legge, per consentire lo svolgimento, con la collaborazione di strutture extra-universitarie, di tirocini che completino la formazione universitaria degli iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo, di tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro (rivolti a studenti e laureati) e di elaborati finali e tesi di laurea. Il tirocinio può essere svolto presso strutture interne all'Ateneo o extra-universitarie. I rapporti con le strutture extra-universitarie (imprese ed enti pubblici o privati, associazioni di categoria, ecc.) sedi di tirocinio, sono regolati da apposite convenzioni, l’elenco completo degli enti convenzionati è consultabile sul portale di Ateneo alla voce “Convenzioni e tirocini on-line” da parte di operatori universitari e studenti. I rapporti con le strutture interne all'Ateneo sono regolati da accordi di collaborazione con il Direttore della Struttura stessa. Il tirocinio non deve essere motivo di rapporto di lavoro retribuito, nemmeno essere sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale: ne sono impedimenti le esigenze in materia assicurativa, le normative sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante. 1. Tirocinio curriculare 1.1 Definizione Il tirocinio curriculare è rivolto agli studenti, completa il precorso di studio per il conseguimento del diploma, con attività formative pratiche svolte in strutture anche esterne all'Ateneo, favorendo anche, un primo incontro con il mondo del lavoro. E' ricompresa l'attività di tirocinio svolta, prevalentemente in una struttura esterna, strumentale o collegata al sostenimento della prova finale. 1.2 Tutori e referenti Il tutor è un docente o ricercatore della Facoltà di appartenenza dello studente e segue lo studente nel tirocinio, ne concorda le modalità pratiche di svolgimento tenendo conto del programma di massima, cura e accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato. A tale scopo il tirocinante conferirà con il tutor durante lo svolgimento del tirocinio stesso. Il tutor si renderà disponibile a ricevere segnalazioni dello studente e/o del referente della struttura ospitante in relazione agli eventuali problemi insorti nello svolgimento del tirocinio e farà quanto possibile per la soluzione medesima affinché il tirocinio possa svolgersi con la più ampia soddisfazione del tirocinante e della struttura ospitante. Il referente presso la struttura ospitante segue lo studente durante lo svolgimento pratico del tirocinio presso la propria sede. Nel caso di svolgimento dei tirocini presso strutture interne all’Ateneo il tutor universitario è un docente o ricercatore dell’Università, mentre il referente della struttura ospitante è l’apicale amministrativo. 1.3 Commissione per il tirocinio Il Consiglio di Facoltà o di Corso di Studio definisce la composizione della Commissione di tirocinio di Facoltà o dei singoli Corsi di Studio, presieduta dal Preside o da uno dei suoi delegati, alla quale sono affidati i seguenti compiti: a) valutare l'idoneità della struttura da convenzionare; b) approvare le domande di tirocinio; c) individuare tra i docenti e i ricercatori un tutor che, nell'ambito dell'attività didattica programmata dalla Facoltà o dai Corsi di Studio, segua l'attività del tirocinio e mantenga i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti; d) esprimere un giudizio sulla validità del tirocinio svolto, sentito il parere del tutor e vista una breve relazione scritta del tirocinante e una del referente della struttura ospitante; e) stabilire il superamento o meno della prova di idoneità; f) eventuali altri compiti individuati dalla Facoltà o Corso di Studi. La Commissione si deve riunire almeno ogni due mesi. Qualora, nel corso del rapporto convenzionale, venga riscontrata la inidoneità di una struttura convenzionata al proseguimento della collaborazione, la Commissione può decidere, in conformità alle norme stabilite dalla convenzione, salvo il coordinamento con gli altri attori coinvolti nelle attività di tirocinio all’interno dell’Ateneo, la risoluzione di tale rapporto. 1.4 Domanda di ammissione al tirocinio La domanda di ammissione al tirocinio può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, comunque prima dell’inizio dell’attività e in tempo utile per l’approvazione della Commissione tirocini. Gli studenti potranno presentare domanda a partire dall’inizio dell’Anno Accademico in cui il tirocinio è in piano di studio. La domanda deve contenere il programma di massima che lo studente intende svolgere, il periodo (data di inizio e fine indicativa ai fini della copertura assicurativa), la sede o le sedi preferenziali. Nella domanda deve essere specificato se il tirocinio prevede attività pratiche da svolgere sul campo o all’esterno dell’Azienda/Ente. 1.5 - Libretto-diario del tirocinante Il tirocinante ha l'obbligo di registrare l'attività giornaliera svolta nell'apposito libretto-diario rilasciato dalla competente Segreteria prima dell'inizio del tirocinio. Il libretto-diario é controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal responsabile dell'Azienda o Ente ospitante o da un delegato. Il libretto diario è il documento che attesta, nei confronti dell’Ispettorato del Lavoro, che lo studente svolge attività di tirocinio e non di lavoro irregolare. Lo studente non può iniziare il tirocinio prima di aver ritirato il libretto diario. Il libretto diario non potrà essere consegnato prima di avere concluso la procedura online in applicativo tirocini. 1.6 Modalità di svolgimento Il tirocinio curriculare è svolto in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del Corso di Studi a cui lo studente è iscritto. Il Consiglio di Facoltà1 ha adottato un proprio Regolamento, per definire la collocazione nell'ambito del percorso didattico, la durata, le caratteristiche e quant'altro necessario ad un corretto e proficuo svolgimento dell'attività, fermo restando che 1 CFU equivale a 25 ore di attività. 1.7 Doveri del tirocinante Durante il tirocinio il tirocinante dovrà: 1 Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali - Ravenna – C.d.F. del 9 luglio 2002; Facoltà di Giurisprudenza - Bologna – C.d.F. del 9 giugno 2010; Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – Bologna - C.d.F. 22 settembre 2010; Facoltà di Ingegneria - Bologna – C.d.F. del 29/10/2003 e successive modifiche e integrazioni. - seguire le indicazione del tutore e referente aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza; - frequentare l’Ente/Azienda ospitante con regolarità, secondo il calendario concordato; - in caso di assenza il tirocinante è tenuto ad avvertire il responsabile dell’Azienda o dell’Ente ospitante e a recuperare le ore di assenza; - in caso di assenza prolungata o interruzione il tirocinante deve avvertire l’ufficio tirocini, il tutor universitario e il referente aziendale; - rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza; - rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti e servizi e altre notizie relative all’Azienda o Ente di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; - il periodo di tempo entro cui effettuare il tirocinio non dovrà superare i 12 mesi a partire dalla data di inizio tirocinio, in caso non si concluda l’attività entro i termini, lo studente dovrà ripresentare una nuova domanda. 1.8 Valutazione del tirocinio Al termine del tirocinio lo studente presenta al proprio tutor universitario una breve relazione scritta sull’attività svolta. Il parere del tutore, la relazione scritta del tirocinante, l’attestazione del referente e il libretto-diario devono essere trasmessi alla Commissione per il tirocinio attraverso la competente Segreteria. La Commissione di Tirocinio valuta il tirocinio svolto sulla base: del libretto-diario, del parere del tutore e della relazione dello studente, della certificazione del referente della struttura ospitante, al fine dell'acquisizione del credito formativo stabilito dal regolamento di corso di studio. La Commissione, al termine dei lavori, procede alla verbalizzazione del giudizio finale e trasmette alla Segreteria competente il verbale contenente il giudizio di idoneità o meno e la relativa documentazione. Qualora il tirocinio non venga considerato superato, la Commissione attribuirà d’ufficio un nuovo periodo di tirocinio presso un’Azienda o un Ente indicato dalla Commissione stessa. 1.9 Ufficio competente per la gestione delle pratiche relative al tirocinio curriculare Ciascun Corso di Studi/Facoltà del Polo è dotato di un ufficio didattico/ufficio tirocini che si farà carico di seguire la pratiche riguardanti i tirocini curriculari dei propri corsi di laurea. 2 Equiparazioni 2.1 Definizione L’attività lavorativa e di volontariato, il servizio civile volontario nazionale, l’attività di tirocinio formativo e di orientamento possono essere riconosciuti come tirocinio curriculare. Per le modalità di richiesta si rimanda ai regolamenti dei singoli corsi di laurea/Facoltà. L’attività di collaborazione a tempo parziale, il tutorato e comunque le attività studentesche retribuite e svolte presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna non possono essere riconosciute come tirocinio. 3 Tirocinio formativo e di orientamento 3.1 Definizione Il tirocinio formativo e di orientamento (previsto dall'art. 18 della legge 196/97) è uno strumento facoltativo rivolto a laureandi e/o laureati che abbiano terminato gli studi da non più di diciotto mesi, finalizzato alla conoscenza diretta del mondo del lavoro, che consente di realizzare una reale esperienza lavorativa (pur non costituendo, al pari del tirocinio curriculare, un rapporto di lavoro) parallelamente o successivamente al periodo di studio. La durata massima del tirocinio formativo e di orientamento non può essere superiore a dodici mesi. 3.2 Modalità di svolgimento I contenuti e la modalità di partecipazione al tirocinio sono concordati tra un docente dell'Ateneo denominato "tutore" ed il responsabile della struttura ospitante (o suo delegato) denominato "referente" ed il tirocinante. L'attività di tirocinio formativo e di orientamento, può essere successivamente riconosciuta in conformità a quanto previsto dai Regolamenti di Corso di Studio. Per quanto non espressamente previsto dalla presente procedura si applicano le disposizioni contenute del DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 l. 196/97, sui tirocini formativi e di orientamento al lavoro". 3.3 Tirocinio formativo e di orientamento - Progetto formativo e di orientamento Per ciascun tirocinante verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: - il nominativo del tirocinante; - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda; - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. L'Università si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, segnalate dalla Società ospitante, di ciascun Progetto formativo e di orientamento. Il tirocinio non potrà essere iniziato prima di aver concluso anche la procedura online in applicativo tirocini. 3.4 Tirocini formativi e di orientamento interni all’Ateneo Per favorire lo svolgimento di attività altamente professionalizzanti e formative l’Università consente lo svolgimento al proprio interno di tirocini formativi e di orientamento. 3.5 Ufficio competente per la gestione delle pratiche relative al tirocinio formativo e di orientamento L’ Ufficio competente per la gestione delle pratiche relative al tirocinio formativo e di orientamento è l’Ufficio tirocini di Polo. 4 Convenzioni per le attività di tirocinio 4.1 Stipula e gestione delle convenzioni L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna identifica nelle Commissioni di tirocinio di Facoltà o dei Corsi di Studio interessati, gli organi a cui è demandata l'individuazione e la valutazione della idoneità delle strutture a svolgere le attività didattiche integrative di cui al presente Regolamento; la stipula e la gestione delle relative convenzioni e degli accordi (conformi allo schema-tipo approvato dagli Organi Accademici centrali) è demandata al Preside di Facoltà o qualora delegati dallo stesso Preside, il Presidente della Commissione di Tirocinio o il Presidente del Corso di Studio. Tali convenzioni hanno efficacia nei confronti di tutti gli studenti e laureati anche entro 18 mesi dal conseguimento di un titolo universitario presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 4.2 Presentazione delle richieste di convenzione da parte delle Aziende/Enti Le richieste di convenzione devono pervenire all’ufficio competente esclusivamente tramite applicativo tirocini. 4.3 Ufficio competente per la gestione delle pratiche relative alla stipula di nuove convenzioni Ciascun Corso di Studi/Facoltà del Polo è dotato di un ufficio didattico/ufficio tirocini che si farà carico di seguire le pratiche riguardanti l’attivazione delle nuove convenzioni. 5. Applicativo tirocini A partire dal gennaio 2009 è entrato in vigore, per i tirocini curriculari, per i formativi e per la gestione delle convenzioni, un apposito applicativo denominato “applicativo tirocini” con tre accessi distinti: accesso studenti/laureati, aziende/enti ed operatori universitari. I corsi di laurea del Polo, ove possibile, dovranno adottare la procedura online.