Novembre 2011 Le informative per l’azienda Le news di novembre pag. 2 Apprendistato: in vigore il nuovo Testo Unico pag. 4 Malattia e obbligo di contribuzione pag. 8 Astensione per maternità, demansionamento e riduzione della retribuzione pag. 9 Permesso di soggiorno per lavoratori extracomunitari pag.11 Lavoro intermittente e somministrato nell’esecuzione di appalti endoaziendali Istanze telematiche Inps: il calendario fino a dicembre pag.12 pag.13 L’agenda delle scadenze Principali scadenze dal 1° novembre al 30 novembre 2011 pag.14 Le informative per l’azienda GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Ratificato l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011. In data 21 settembre 2011 Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno siglato l'accordo che contiene l’impegno ad attenersi a quanto concordato nel giugno 2011. Si sottolinea che all’interno del testo hanno inserito la frase “concordano che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all’autonoma determinazione delle parti”. (Confindustria, CGIL, CISL e UIL, Accordo di ratifica 21/09/2011) Trasferimento d’azienda e procedura sindacale. Con il parere n.22 del 4 ottobre la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro fornisce una lettura della giurisprudenza in materia di trasferimento di azienda nel caso di mancata attivazione dell’informativa sindacale per aziende occupanti più di 15 dipendenti. Il parere evidenzia come la giurisprudenza prevalente sottolinei che la mancanza di attivazione della consultazione sindacale non influisca sulla validità della traslazione e che il giudice, prima che il trasferimento sia definitivo, può richiedere al cessionario e al cedente di effettuare l’informativa e, eventualmente, dar luogo alla consultazione sindacale. Il parere, per completezza di analisi, riporta anche un orientamento giurisprudenziale residuale, che prevede che la mancata attivazione della procedura infici la validità del trasferimento e che, in tal caso, anche per i singoli contratti di lavoro il cedente rimarrà titolare del rapporto. (Fondazione Sudi dei Consulenti del Lavoro, Parere 04/10/2011 n.22) Tirocini: nessun mutamento per il regime assicurativo. L’Inail, con messaggio n.6295 del 23 settembre scorso, chiarisce che la nuova disciplina dei tirocini, introdotta dalla L. n.148/11 e regolata dalla circolare n.24/11 del Ministero del Lavoro, non ha apportato modificazioni sotto il profilo assicurativo. Permane, infatti, in capo ai soggetti promotori, l’obbligo di assicurare i tirocinanti presso l’Inail e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita in vigore, rapportato ai giorni di effettiva presenza, e applicando la sola voce di tariffa 0611 delle diverse gestioni tariffarie (corrispondente alla voce 0720 della Tariffa 88). Inoltre l’Inail, con nota n.6018 del 12 settembre, aveva revocato la nota n.5950 dell’8 settembre, con cui era intervenuto a dare disposizioni in tema di tirocini. (Inail, Nota 23/09/02011, n.6295; Nota, 12/09/2011; n.6018) ADEMPIMENTI Password dimenticata per i servizi Inail: la richiesta tramite contact center. L’Inail ha pubblicato sul proprio sito un comunicato che chiarisce che in caso di smarrimento della password, dal 3 ottobre 2011 gli utenti registrati al portale www.inail.it possono richiedere il PIN2 telefonando al contact center (803164). Fornendo il “codice ditta” e il PIN1, l’utente riceverà il nuovo PIN2 all’indirizzo di posta elettronica a suo tempo indicato fra i dati di registrazione al portale stesso. (Inail, Sito) Punto cliente Inail: disattivazione servizio “Estratto DNA”. L’Inail, con nota n.6588 del 5 ottobre, comunica la disattivazione del servizio "Estratto DNA" in "Punto Cliente", a partire dal 10 ottobre. Tale applicazione, creata per la consultazione delle DNA da parte del datore di lavoro al fine di verificare la corretta acquisizione delle denunce da parte dell’Inail, attualmente non ha più alcuna utilità. (Inail, Nota 05/10/2011, n.6588) Informative Impresa & Lavoro NOVEMBRE 2011 2 CONTRIBUTI E PREMI Sisma Abruzzo: modalità di recupero della contribuzione sospesa. L’Enpals, con messaggio n.7 del 30 settembre, comunica le modalità di ripresa della riscossione della contribuzione sospesa a seguito del sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009. Le rate in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2011 dovranno essere versate entro il 16 dicembre 2011: il messaggio indica le modalità per il versamento e le istruzioni operative. (Enpals, Messaggio 30/09/2011, n.7) Previndai: modello 059 per la mancata deduzione dei contributi. Previndai, con comunicato sul proprio sito del 28 settembre 2011, ricorda che i contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a euro 5.164,57. La prestazione riferita alla quota eccedente il limite di deducibilità sarà esente da tassazione al momento della liquidazione, a condizione che venga comunicato al Fondo quanto non dedotto: entro il 31 dicembre 2011 occorre presentare la dichiarazione dei contributi non dedotti relativi all'anno 2010. Nell'area riservata è disponibile a tale fine l’apposita funzione "059: Mancata deduzione". (Previndai, 28/09/2011, Sito) PRESTAZIONI Assicurazioni: le istruzioni per il Fondo di solidarietà. L’Inps, con circolare n.123 del 28 settembre, fornisce istruzioni relative all’istituzione del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese assicuratrici”. L’Istituto ricorda che il Fondo è finanziato da contributi ordinari e, in specifici casi, da contributi addizionali e straordinari. L’Istituto dà inoltre indicazioni per la compilazione del flusso UniEMens. (Inps, Circolare 28/09/2011, n.123) AGEVOLAZIONI, INCENTIVI E BENEFICI Istruzioni contabili per beneficiare dello sconto per l’assunzione di giovani genitori. L'Inps, con il messaggio n.20065 del 21 ottobre 2011, fornisce le istruzioni contabili relativamente all'incentivo a favore delle imprese private e delle società cooperative che assumono i soggetti iscritti nella “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, prevista dal decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010, pubblicato in G.U. 27 dicembre 2010. Le aziende, una volta effettuata l'assunzione, possono richiedere il beneficio economico tramite il modulo telematico nella sezione “Istanze on-line” del Cassetto previdenziale Aziende, sul sito www.inps.it. (Inps, Messaggio 21/10/2011, n.20065) Informative Impresa & Lavoro NOVEMBRE 2011 3 Le informative per l’azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: APPRENDISTATO - IN VIGORE IL NUOVO TESTO UNICO In data 14 settembre 2011 è stato emanato il D.Lgs. n.167 rubricato “Testo Unico dell’Apprendistato”, che diverrà operativo a decorrere dal 25 ottobre 2011 e di cui si offre una sintesi. Il Testo Unico diventa l’unica fonte nazionale a cui riferirsi: vengono, infatti, abrogate tutte le previgenti disposizioni normative sul tema; in via transitoria, tuttavia, la normativa precedente continuerà a trovare applicazione nelle Regioni e nei settori dove non è immediatamente operativa. Sul punto occorre poi chiarire sin da ora che ai contratti in corso si applica la disciplina in vigore all’atto della stipula del contratto. Definizione di apprendistato Il primo articolo del testo unico definisce l’apprendistato come un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Requisiti del contratto La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti principi: forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro 0 giorni dalla stipulazione del contratto; divieto di retribuzione a cottimo; possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del Ccnl, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio; presenza di un tutore o referente aziendale; possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali anche attraverso accordi con le Regioni; possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna all’impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita; possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 0 giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; Informative Impresa & Lavoro NOVEMBRE 2011 4 possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato; divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di giusta causa o giustificato motivo (con applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di licenziamento senza giustificazione); possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione (se nessuna delle parti esercita tale facoltà, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato). Copertura assicurativa e previdenziale Le coperture assicurative e previdenziali obbligatorie applicabili all’apprendista, sono le seguenti: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; maternità; assegno familiare. Numero degli apprendisti Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato o direttamente o tramite agenzie di somministrazione, non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso o, in assenza di lavoratori qualificati o specializzati o in loro presenza in numero in numero inferiore a tre, al massimo tre apprendisti. Alle imprese artigiane si applica invece la disciplina specifica della Legge Quadro sull’artigianato (L. n.443/85, art.4). Fatte salve specifiche previsioni di legge, gli apprendisti non si computano nei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative o istituti. Tipologie di apprendistato Le tipologie di apprendistato sono, come in passato, tre, ma sono state rimodulate e permettono al lavoratore di acquisire professionalità, titoli di studio e addirittura il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. I tre tipi di apprendistato sono: 1. l’apprendistato per la qualifica professionale; 2. l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; 3. l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale È un contratto di durata non superiore ai tre anni (quattro in caso di diploma quadriennale regionale) per l’inserimento di giovani con almeno quindici anni di età e fino al compimento dei 25 anni di età ed è applicabile in tutti i settori di attività, permettendo al giovane di conseguire un titolo di studio, con l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Saranno poi le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a dover stabilire il regolamento dei profili formativi nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: definizione della qualifica o diploma professionale; previsione di un monte ore di formazione, esterna o interna all’azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale; rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Informative Impresa & Lavoro NOVEMBRE 2011 5 È destinato ai giovani dai 18 (17 per chi è in possesso di una qualifica professionale) ai 29 anni (29 anni e 364 gg) per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. È del tutto demandato alla contrattazione collettiva (accordi interconfederali e contratti collettivi) il compito di stabilire, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non potrà comunque essere superiore a 3 anni, ovvero 5 per le figure professionali dell’artigianato. La formazione verrà svolta sotto la responsabilità dell’azienda, ma dovrà essere integrata dall’offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo massimo di 120 ore per la durata del triennio, che tengano conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. È prevista la possibilità, per i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, di prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali. Apprendistato di alta formazione e ricerca L’ultima tipologia di apprendistato permette al lavoratore di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di una qualifica professionale) ed i 29 anni (29 anni e 364 giorni) di porre in essere: attività di ricerca; conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore; conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca; conseguimento di diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnica superiore; praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. La regolamentazione e la durata dell'apprendistato di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione. In assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione di questa tipologia di apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca. Apprendistato per i lavoratori in mobilità Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, cui si applicano le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, il regime contributivo agevolato ex art.25, co.9, L. n.223/91 (contribuzione apprendisti) e l’incentivo dell’art.8, co.4, della L. n.223/91 (contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore). Incentivi economici Restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell’apprendistato. I benefici contributivi sono mantenuti per 1 anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, tranne che per i lavoratori in mobilità. Sistema sanzionatorio In caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di corretto utilizzo delle tre tipologie di apprendistato delineate nella norma, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di Informative Impresa & Lavoro NOVEMBRE 2011 6 apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora venissero rilevati degli inadempimenti nell’erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adotterà un provvedimento di disposizione, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. Inoltre, per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative in materia di forma scritta, divieto di cottimo, sottoinquadramento o percentualizzazione della retribuzione, presenza di un tutor, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 600,00 euro ed in caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300,00 a 1.500,00 euro. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma Informative Impresa & Lavoro NOVEMBRE 2011 7 Le informative per l’azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: MALATTIA E OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE L’Inps, con la circolare n.122 del 28 settembre 2011, ritorna sul tema della contribuzione per il finanziamento dell’indennità economica di malattia che, a seguito anche delle modifiche apportate nel 2008 all’originaria disposizione legislativa, pareva essere esclusa per i datori di lavoro tenuti al pagamento, per legge o per contratto, del trattamento economico di malattia. Con l’articolo 18, co.1, del D.L. n.98/11, il legislatore ha stabilito che dal 1° maggio 2011 i datori di lavoro sono comunque tenuti al versamento della contribuzione per l’indennità economica di malattia per le categorie di lavoratori cui l’assicurazione sia applicabile. Con la circolare n.122, precisa l’Inps, deve essere chiarito che la norma non estende il campo di operatività della normativa in materia di trattamento economico di malattia, ma ripristina l’obbligo di contribuzione per tutti i lavoratori già inclusi nell’ambito di applicazione della stessa in base alla normativa previgente; cioè, si rimuove l’eventuale possibilità di esonero legata all’obbligo per il datore di lavoro, derivante da norma di legge o da contrattazione collettiva, di corrispondere nei casi di malattia una prestazione di valore non inferiore a quella prevista dalla legge. Le novità in sintesi L’esonero dall’obbligo di versamento della contribuzione di malattia trova applicazione fino al 30 aprile 2011, relativamente ai datori di lavoro che abbiano corrisposto l’indennità giornaliera, in quanto a ciò tenuti da una norma di legge o dalla contrattazione collettiva (nazionale o territoriale); L’irripetibilità della contribuzione comunque versata per i periodi anteriori al 1° maggio 2011: non potranno trovare accoglimento le istanze di rimborso relative ai versamenti effettuati per periodi antecedenti il 1° maggio 2011, anche se presentate dai datori di lavoro che abbiano assicurato ai propri dipendenti un trattamento economico sostitutivo dell’indennità giornaliera di malattia. Le istanze di annullamento di note di rettifica o le richieste di sgravio di cartelle esattoriali emesse per il recupero della contribuzione di malattia, potranno trovare accoglimento solo in relazione a periodi antecedenti il 1° maggio 2011 e dopo attenta verifica dei presupposti fondanti l’esonero dal versamento della predetta contribuzione. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma Informative Impresa & Lavoro NOVEMBRE 2011 8 Le informative per l’azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: ASTENSIONE PER MATERNITÀ, DEMANSIONAMENTO E RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE Il Codice civile, all’art.2103, stabilisce che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione, essendo nullo ogni patto contrario. La mobilità delle mansioni assegnate al lavoratore, quindi, può svilupparsi in direzione orizzontale, mediante l’attribuzione di mansioni equivalenti, ovvero verticale nell’ipotesi di assegnazione a mansioni superiori, risultando di regola preclusa la mobilità “verso il basso”. La Corte di Cassazione, nell’ambito di diverse pronunce, ha sostenuto però la non applicabilità della norma laddove l’accordo che preveda l’assegnazione di mansioni di grado inferiore alle ultime svolte corrisponda all’interesse del lavoratore stesso: il divieto di demansionamento, quindi, deve essere interpretato secondo la regola dell’equo contemperamento del diritto del datore a perseguire l’obiettivo di un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente con quello vantato dal lavoratore alla conservazione del proprio posto di lavoro. Solo in via d’eccezione le parti posso pattuire una diminuzione della retribuzione nel corso del rapporto di lavoro, nell’ambito di un patto di demansionamento, laddove questo rappresenti l’extrema ratio per la salvaguardia del posto di lavoro. Il T.U. sulla maternità e paternità prevede che, al termine dei periodi di divieto di lavoro, le lavoratrici abbiano diritto a: conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti; beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che sarebbero loro spettati durante l'assenza. La disposizione si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità. Il Ministero del Lavoro si è espresso con l’interpello n.39/11 sulla possibilità di considerare legittimo l’accordo intercorso tra la lavoratrice, rientrante in servizio prima del compimento di un anno di età del bambino, e il datore di lavoro, avente per oggetto l’assegnazione a mansioni inferiori, con eventuale decurtazione della retribuzione, qualora tale accordo sia volto alla salvaguardia del posto di lavoro a fronte di un’oggettiva impossibilità di assegnare la lavoratrice alle mansioni da ultimo svolte, ovvero a mansioni equivalenti, a causa della soppressione della funzione o reparto cui la stessa era adibita anteriormente all’astensione. La posizione del Ministero è, in sintesi, la seguente: Informative Impresa & Lavoro NOVEMBRE 2011 9 resta fermo il divieto di licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino; è lecito il patto di demansionamento sottoscritto tra il datore e la lavoratrice madre, rientrante in servizio prima del compimento di un anno di età del bambino, purché il contesto aziendale sia tale che, per fondate e comprovabili esigenze tecniche, organizzative e produttive o di riduzione di costi, non sussistano alternative diverse per garantire la conservazione del posto di lavoro e per consentire altrove l’esercizio delle mansioni; non è invece lecita, finché dura il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, la decurtazione della retribuzione, perché in contrasto con la finalità della norma che impedisce il recesso datoriale, anche nelle ipotesi di soppressione del posto di lavoro (a meno che non si verifichi la cessazione dell’attività dell’azienda). Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma Informative Impresa & Lavoro NOVEMBRE 2011 10 Le informative per l’azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORATORI EXTRACOMUNITARI La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.867/11, ha confermato l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di verificare la validità del permesso di soggiorno in caso di assunzione di lavoratori extracomunitari. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto nei termini di legge (60 giorni prima della scadenza) il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato. Invitiamo pertanto i gentili clienti a voler tenere monitorata la situazione dei permessi di soggiorno dei lavoratori, verificando sempre in originale gli stessi, sollecitandone il rinnovo e richiedendo la ricevuta rilasciata dall’ufficio postale e il nuovo permesso di soggiorno una volta rilasciato. Permessi abilitanti all’esercizio di lavoro subordinato Ricordiamo che non tutte le tipologie di permesso di soggiorno consentono lo svolgimento di un’attività lavorativa. Rientrano tra le tipologie di permessi abilitanti all’esercizio di un’attività lavorativa subordinata, a titolo non esaustivo: permesso di attesa occupazione; permesso di attesa acquisto cittadinanza; permesso di asilo politico; permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo; permesso per motivi di famiglia; permesso di lavoro autonomo; permesso di lavoro subordinato; permesso di lavoro subordinato stagionale; permesso di lavoro subordinato ipotesi particolari art.27 T.U.; permesso di studio (massimo 20 ore alla settimana con un limite annuo di 1040 ore); permesso per motivi umanitari; permesso per minori di età (a favore del familiare per l’assistenza a minore). Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma Informative Impresa & Lavoro NOVEMBRE 2011 11 Le informative per l’azienda Oggetto: LAVORO INTERMITTENTE E SOMMINISTRATO NELL’ESECUZIONE DI APPALTI ENDOAZIENDALI Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con gli interpelli nn.37 e 38 del 21 settembre 2011, ha fornito importanti precisazioni relativamente all’utilizzo del contratto di somministrazione di lavoro e di lavoro intermittente nell’ambito di contratti di appalto endoaziendali, svolti cioè nella struttura organizzativa e produttiva del committente. In tali situazioni, infatti, si generano diversi dubbi di legittimità, in particolare per le attività appaltate “a bassa intensità organizzativa”, dove il fattore produttivo prevalente, se non dominante, è rappresentato dalla forza lavoro: in questi casi diviene ancor più necessario che il potere direttivo e organizzativo sui lavoratori impiegati sia effettivamente esercitato dal datore di lavoro (appaltatore) e non dal committente. Contratto di somministrazione in appalti endoaziendali La somministrazione a tempo determinato, secondo il Ministero del Lavoro, risulta essere compatibile con tali appalti (interpello n.37/11), purché l’appaltatore eserciti effettivamente il potere direttivo sui lavoratori in somministrazione. Il chiarimento fornito ripercorre il solco di quanto in precedenza affermato dal Ministero del Lavoro con la circolare n.5/11 e con la circolare n.7/05. Contratto di lavoro intermittente in appalti endoaziendali Riguardo al contratto di lavoro intermittente, l’istanza è stata presentata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, al fine di chiarire la possibilità di utilizzo di tale contratto nell’ambito di un contratto d’appalto, avente per oggetto prestazioni socio sanitarie presso strutture o aziende ospedaliere. Innanzitutto il Ministero del Lavoro, nella risposta all’interpello, sottolinea i rischi di illegittimità dei contratti di appalto quando hanno per oggetto prestazioni infermieristiche o di assistenza socio sanitaria nei reparti di cura: lo stretto legame tra il personale medico, dipendente del committente, e il personale infermieristico, dipendente dell’appaltatore, può infatti pregiudicare il potere direttivo di quest’ultimo. L’utilizzo del lavoro intermittente richiede, inoltre, il rispetto delle condizioni, in via alternativa una dall’altra, soggettive (prestazioni rese da soggetto avente età inferiore a 25 anni ovvero soggetto con più di 45 anni), per periodi predeterminati ovvero oggettive. In riferimento a quest’ultime, in assenza di regolamentazione collettiva, il DM 23 ottobre 2004, richiamando il RD n. 2657/19234, al punto n. 13 prevede le “prestazioni svolte dal personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche”. Elemento caratterizzante, pertanto, al fine della legittimità del contratto intermittente è rappresentato dall’espletamento della prestazione all’interno di tali strutture, senza che abbia alcuna rilevanza la qualificazione del datore di lavoro (es. cooperativa che stipula contratto di appalto per la gestione dei servizi infermieristici con casa di cura per anziani). Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma Informative Impresa & Lavoro NOVEMBRE 2011 12 Le informative per l’azienda Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: ISTANZE TELEMATICHE INPS - IL CALENDARIO FINO A DICEMBRE 2011 L’Inps, con determinazione del 24 giugno 2011 (pubblicata in G.U. n.227 del 29 settembre), ha stabilito che dal 1° aprile 2012 il canale esclusivo per la presentazione di tutte le istanze all’Istituto sarà quello telematico. Si ricorda che il nuovo sistema di servizi online consente di presentare le varie domande, solo attraverso queste tre modalità: accedendo direttamente, tramite il PIN, ai servizi on line del portale web dell’Inps; chiamando il numero gratuito 803164, del Contact center integrato dell’Istituto; rivolgendosi agli intermediari dell’Istituto che metteranno a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici. Di seguito si riporta il calendario per il periodo ottobre-dicembre, indicando la data di avvio del nuovo sistema online per le diverse tipologie di servizi: PRESENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA DAL 1° OTTOBRE Visita medica di controllo Tutela maternità obbligatoria lavoratori dipendenti ed autonomi Trattamenti di famiglia (autorizzazioni ANF e ANF ai lavoratori parasubordinati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) Congedo parentale lavoratori dipendenti ed autonomi Domanda di assegno integrativo di indennità di mobilità PRESENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA DAL 1° NOVEMBRE Agevolazioni contributive ex articolo 8 della legge n.407 del 1990 e ex articolo 8 comma 2 e art.25 comma 9 della legge n.223 del 1991 Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Distinti saluti. firma Informative Impresa & Lavoro NOVEMBRE 2011 13 L’agenda delle scadenze Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 2011 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° novembre 2011 al 30 novembre 2011, con il commento dei principali termini di prossima scadenza. Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo. giovedì 10 novembre Giornalisti previdenza complementare Versamento dei contributi, relativi al mese precedente, dovuti al Fondo di previdenza complementare dei giornalisti italiani e invio della lista di contribuzione. Assistenza fiscale - Caf o professionisti abilitati Consegna al dipendente del modello 730 integrativo e del prospetto di liquidazione mod. 730/3 integrativo, per la consegna al sostituto d'imposta del risultato finale della dichiarazione e per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni integrative. mercoledì 16 novembre Irpef versamento ritenute - Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente. Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d’imposta Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. Si ricorda che l’art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: “Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”. Informative Impresa & Lavoro NOVEMBRE 2011 14 Irpef versamento acconto addizionale comunale - Sostituti d’imposta Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente. Conguaglio 730 versamento ritenute - Sostituti d’imposta Versamento delle ritenute, risultanti dai modelli 730, effettuate sulle retribuzioni erogate nel mese precedente ai lavoratori che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale. Contributi Inps – Gestione Separata Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente. Contributi Inps – Pescatori autonomi Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi. Contributi Inps – Datori di lavoro Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente. Contributi Enpals – Versamento Versamento dei contributi dovuti all’Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Contributi Inpgi – Versamento Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti. Contributi Casagit – Versamento Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti. Autoliquidazione Inail - Versamento rata premio Versamento dell’ultima rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail relativo al saldo 2010 e all’acconto 2011, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale. Contributi Inps - Artigiani e Commercianti Versamento della terza rata trimestrale, relativa al 2011, dei contributi dovuti sul minimale. domenica 20 novembre Enasarco – Versamento Versamento dei contributi relativi al 3° trimestre 2011, relativi agli agenti e rappresentanti. venerdì 25 novembre Contributi Enpaia – Versamento Informative Impresa & Lavoro NOVEMBRE 2011 15 Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente. Contributi Enpals – Denuncia mensile Denuncia mensile unificata all’Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente. Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs Presentazione all’Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente. mercoledì 30 novembre UniEMens – Invio telematico Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente. Fasi – Versamento Pagamento dei contributi relativi al quarto trimestre dell’anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali. Contributi Inps - Gestione separata lavoratori autonomi Versamento del secondo acconto 2011 dei contributi dovuti dai professionisti tenuti all’iscrizione nell’apposita gestione separata dei lavoratori autonomi. Contributi Inps - Artigiani e commercianti Versamento del secondo acconto 2011 dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale, in base alla dichiarazione dei redditi. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti. firma Informative Impresa & Lavoro NOVEMBRE 2011 16