Allebato “B” alla deliberazione C.C. n. 2 del 22.01.2009 Il Segretario Comunale Dr.ssa Giancarla Giovacchini CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, CESENA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA, VERGHERETO PER LA PARTECIPAZIONE, IN QUALITA’ DI “SOCI” ALL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP) DEL DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO L’anno 2009 il giorno……………. del mese di …………… Presso il Comune di Bagno di Romagna TRA I SIG.RI Lorenzo Spignoli che agisce nel presente atto per conto e nell’interesse del Comune di Bagno di Romagna in qualità di Sindaco in esecuzione della deliberazione consiliare del Comune di Bagno di Romagna n° ……… del ……………). ………………….. che agisce nel presente atto per conto e nell’interesse del Comune di Cesena in qualità di ……………….., in esecuzione della deliberazione consiliare del Comune di Cesena n° …….. del ……………... ………………………. che agisce nel presente atto per conto e nell’interesse del Comune di Mercato Saraceno in qualità di ……………., in esecuzione della deliberazione consiliare del Comune di Mercato Saraceno n° …… del ……………... ………………… che agisce nel presente atto per conto e nell’interesse del Comune di Montiano in qualità di ……… in esecuzione della deliberazione consiliare del Comune di Montiano n° …. del ………………. ……………… che agisce nel presente atto per conto e nell’interesse del Comune di Sarsina in qualità di ……………, in esecuzione della deliberazione consiliare del Comune di Sarsina n° …. del ………………. ………………. che agisce nel presente atto per conto e nell’interesse del Comune di Verghereto in qualità di …………….., in esecuzione della deliberazione consiliare del Comune di Verghereto n° …… del ………………... PREMESSO che l’art 10 della legge 08/11/2000, n. 328, avente ad oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, prevede una nuova disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), definendone i 1 principi e rinviando l’applicazione a specifico decreto legislativo da emanarsi da parte del Governo; che con D.Lgs. 04/05/2001, n. 207, avente ad oggetto “Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328” sono state approvate le suddette norme applicative, che prevedono, fra l’altro, che le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali siano tenute a trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP); che il titolo IV della legge regionale 12/03/2003, n. 2, avente ad oggetto “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” contiene le norme con le quali la Regione Emilia-Romagna, ispirandosi ai principi della legge e del decreto legislativo suddetti, prevede abbia luogo il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la costituzione di Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP); - che le deliberazioni del Consiglio regionale n. 623 del 09/12/2004 (di seguito DCR 623/2004) e n. 624 del 09/12/2004 (di seguito DCR 624/2004) e della Giunta regionale n. 284 del 14/02/2005 (di seguito DGR 284/2005) e n. 722 del 22/05/2006 (di seguito DGR 722/2006), che contengono, unitamente alle linee guida approvate dalla Regione in data 02/02/2006, le indicazioni attuative del titolo IV della L.R. 2/2003, individuano e dettagliano le modalità di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ed affidano ai Comuni della Zona sociale, attraverso il Comitato di Distretto, le funzioni strategiche di governo e di indirizzo dei processi locali che porteranno alla costituzione dell’Azienda, prevedendo inoltre che i Comuni possano avvalersi delle ASP per la gestione dei servizi e delle attività previsti dalla sopra citata L.R. 2/2003; - che la LR 2/2003, la DCR 623/2004 e le DGR 284/2005 e 722/2006 indicano nel “Programma delle trasformazioni aziendali” il primo strumento fondamentale per il riordino delle IPAB di ciascun ambito di Zona sociale, coincidente con il Distretto Sanitario; - che il “Programma delle Trasformazioni” avente sede nella Zona sociale di Cesena Valle Savio è stato approvato dai Comuni del distretto con accordo di Programma in data 30 novembre 2005 costituendo a tutti gli effetti allegato al Piano di Zona 2005/2007 adottato con specifico Accordo di Programma. - che il suddetto Programma prevede la costituzione di una unica Azienda di Servizi alla Persona dalla fusione e trasformazione delle seguenti II.PP.AA.BB.: - La Fondazione Aldini Masini ed Istituti Educativi, con Sede nel Comune di Cesena, che attualmente gestisce una comunità residenziale e una comunità semiresidenziale per minori a Cesena; - La Fondazione Roverella Spinelli, con sede nel Comune di Cesena, gestisce una Casa Protetta a Cesena; - La Fondazione Guerrini Maraldi, con sede anch’essa nel Comune di Cesena, la cui attività consiste nel sostenere le funzioni svolte a favore degli anziani con concessione di appartamenti ad affitti calmierati; - La Fondazione Federico Valzania, con sede nel Comune di Cesena, concede borse di studio a studenti residenti nel Comune di Cesena. 2 - - L’IPAB Casa Insieme, con sede nel Comune di Mercato Saraceno, gestisce una Casa Protetta e una RSA a Mercato Saraceno; - l’Asilo Infantile San Quirico, con sede nel Comune di Bagno di Romagna attualmente inattiva - l’Istituto di Beneficenza Camillo Mordenti Fu Francesco, con sede nel Comune di Bagno di Romagna, anch’essa in attiva. che le II.PP.AA.BB interessate, in attuazione degli indirizzi riportati nel “Programma di Trasformazione” sopracitato e nel rispetto delle Osservazioni regionali alla prima proposta di Piano delle Trasformazioni e relativo Statuto, hanno predisposto la versione definitiva del “Piano di Trasformazione Aziendale” con la relativa proposta di Statuto dell’ASP con le seguenti deliberazioni: o Ipab Federico Valzania del. n. 1 del 24 gennaio 2008 o Ipab Asilo Infantile San Quirico di Bagno di Romagna del. n. 1 del 31 gennaio 2008; o Ipab Camillo Mordenti Fu Francesco di Bagno di Romagna del. n. 1 del 31 gennaio 2008; - Fondazione Aldini Masini ed Istituti Educativi di Cesena del. n. 1 del 4 febbraio 2008, - Fondazione Roverella Spinelli di Cesena del. n. 4 del 4 febbraio 2008, - Fondazione Guerrini Maraldi del. n. 6 del 4 febbraio 2008, - Ipab Casa Insieme di Mercato Saraceno del. n. 8 del 4 febbraio 2008. - che il Comitato di Distretto nella seduta del 6 febbraio 2008 ha valutato e giudicato congruente la suddetta versione definitiva del “Piano delle trasformazioni Aziendali” e della relativa proposta di Statuto approvato dalle II.PP.AA.BB interessate con quanto previsto dal “Programma delle Trasformazioni” approvato disponendo l’invio della documentazione alla Regione Emilia Romagna per le funzioni di competenza regionale. - che la Regione Emilia Romagna con provvedimento dell’Assessore alla salute del 17 dicembre 2008 ha approvato il Piano di trasformazione e lo Statuto della ASP del Distretto Cesena Valle Savio deliberato dalle II.PP.AA.BB. interessate ed approvato dal Comitato di Distretto il 6 febbraio 2008. - che le DCR 623/2004 e 624/2004 e le DGR 284/2005 e 722/2006 individuano nella “Convenzione” stipulata fra gli Enti Pubblici Territoriali Soci lo strumento nel quale individuare le quote di rappresentanza di ciascuno dei medesimi all’interno dell’Assemblea dei Soci dell’ASP e nel quale definire ogni altra condizione che regola i rapporti fra i soci stessi. - che la DCR 722/2006 prevede che la Convenzione stipulata fra gli Enti Pubblici Territoriali Soci, sia trasmessa alla Regione unitamente alla richiesta di costituzione dell’ASP e agli atti degli Enti stessi che approvano la loro partecipazione all’ASP. - che l’atto deliberativo assunto da ogni comune del Distretto socio della costituenda ASP, nell’articolato deliberativo che approva la bozza della presente convenzione ha approvato anche la propria partecipazione in qualità di socio all’Azienda dei Servizi alla Persona del 3 distretto Cesena Valle Savio e la proposta definitiva dello Statuto dell’ASP stessa, validata dalla Regione Emilia Romagna come sopra citato. SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1. Oggetto della Convenzione 1. I Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Montiano, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto (di seguito “Comuni Soci”, oppure “Soci”) approvano con la sottoscrizione della presente Convenzione, così come espressamente stabilito dalle delibere dei rispettivi Consigli Comunali elencate in premessa, la loro partecipazione, in qualità di soci, all’Azienda dei Servizi alla Persona del distretto Cesena Valle Savio (di seguito “ASP”, oppure “Azienda”) 2. La presente convenzione regola e disciplina le modalità di partecipazione all’ASP ed i rapporti fra i Comuni Soci inerenti tale partecipazione. Art. 2. Servizi ed Attività 1. Secondo quanto indicato nel “Programma delle Trasformazioni” e nel “Piano delle Trasformazioni Aziendali” approvati e citati in premessa, all’ASP è conferita la gestione dei servizi alla persona in precedenza gestiti dalle II.PP.AA.BB che si sono trasformate nonché gli altri servizi sociali socio educativi e socio sanitari che i Comuni Soci vorranno conferirgli. 2. All’atto della sua costituzione l’ASP, in accordo con quanto indicato nel “Piano delle Trasformazioni Aziendali” assume la gestione dei seguenti servizi in precedenza di titolarità dalle II.PP.AA.BB che si sono trasformate: Area Minori e famiglia - 20 posti semiresidenziali c/o “Comunità Arca” Cesena (provenienza II.PP.AA.BB. Fondazione Aldini Masini); 8 posti residenziali c/o “Comunità Arca” Cesena (provenienza II.PP.AA.BB. Fondazione Aldini Masini); Erogazione borse di studio per il sostegno agli alunni bisognosi e meritevoli e sostegno all’inserimento lavorativo (provenienza II.PP.AA.BB. Fondazione Federico Valzania); Area Disabili - 7 posti residenziali per le gravi disabilità acquisite (DGR 2068/2004) c/o “Casa Protetta Nuovo Roverella” Cesena (provenienza II.PP.AA.BB. Roverella Spinelli); Area Anziani - 103 posti (di cui 95 convenzionati) di Casa Protetta c/o la Casa Protetta Nuovo Roverella a Cesena (provenienza II.PP.AA.BB. Roverella Spinelli); 77 posti di Casa Protetta (di cui 63 convenzionati come Casa Protetta e 2 come posti di sollievo) c/o la Casa Protetta “Violante Malatesta” a Cesena; 4 - 5 posti di Centro Diurno (attualmente non convenzionati) c/o la Casa Protetta “Violante Malatesta” a Cesena. 22 posti (di cui 20 convenzionati) di Centro Diurno c/o la Casa Protetta Nuovo Roverella a Cesena (provenienza II.PP.AA.BB. Roverella Spinelli); 30 posti (tutti convenzionati) di Casa Protetta c/o Casa Protetta Casa Insieme a Mercato Saraceno (provenienza II.PP.AA.BB. Casa Insieme); 30 posti (tutti convenzionati) di RSA c/o Casa Protetta Casa Insieme a Mercato Saraceno (provenienza II.PP.AA.BB. Casa Insieme); Servizio di Assistenza Domiciliare per le Demenze/Alzheimer c/o Casa Protetta Casa Insieme a Mercato Saraceno (provenienza II.PP.AA.BB. Casa Insieme); 3. L’ASP gestirà dal suo avvio anche i servizi che il Comune di Cesena, in qualità di Ente capofila della gestione associata dei servizi sociali e socio sanitari, aveva in precedenza affidato al Gruppo ROIR subentrando di fatto nella relativa convenzione: Area Minori e famiglia - Centro per le famiglie distrettuale a Cesena Centro Servizi per Stranieri e Consulenza Legale a Cesena; Centro servizi per Stranieri a Mercato Saraceno Servizio Interculturale “Movimenti” a Cesena Area Giovani e Dipendenze - Centri di Aggregazione giovanili a Cesena; Animazione di strada e progetti integrati con SerT Cesena Area Anziani - Centro Risorse Anziani e progetti di sostegno ai soggetti fragili e alle reti informali compreso servizio di teleassistenza. 4. I Comuni Soci potranno conferire all’ASP ulteriori servizi alla Persona di cui hanno la titolarità e tale conferimento sarà regolato sulla base di appositi contratti di servizio/convenzioni di cui all’art. 7 5. L’ASP potrà gestire, in modo non prevalente, servizi/posti conferiti da Comuni non Soci sulla base di appositi contratti di servizio/convenzioni. Tale gestione dovrà essere funzionale alle esigenze più complessive dell’Azienda e in nessun modo potrà comportare oneri aggiuntivi per i Comuni Soci. Art. 3. Patrimonio 1. Il Patrimonio dell’ASP al momento della sua costituzione corrisponde a quello elencato nell’allegato A) alla presente convenzione. 2. Il patrimonio dell’ASP si suddivide in patrimonio disponibile, quello utilizzabile per sostenere e sviluppare le attività e gli investimenti dell’ASP, e patrimonio indisponibile, quello afferente alle attività istituzionali dell’ASP. Il patrimonio indisponibile non è alienabile e l’eventuale sua riclassificazione come patrimonio disponibile verrà deciso dall’Assemblea sulla base di quanto indicato nello statuto. 3. Allo stesso modo l’alienazione del Patrimonio disponibile verrà deciso dall’Assemblea sulla base di quanto indicato nello statuto. 5 4. Nel caso la gestione di alcuni servizi trasferiti comportasse anche il trasferimento a vario titolo di patrimonio immobiliare e/o mobiliare tale trasferimento verrà regolamentato dai Contratti di servizio di cui all’art 6; 5. L’eventuale trasferimento di proprietà di un immobile da un Ente Socio all’ASP comporta la ridefinizione delle quote di rappresentanza sulla base di quanto previsto all’art. 10. Art. 4 Finanziamento degli Investimenti dell’ASP 1. Gli investimenti effettuati dall’ASP sono finanziati, oltre che con eventuali finanziamenti di soggetti terzi, con l’alienazione del patrimonio disponibile dell’ASP e con l’accensione di mutui. 2. L’eventuale compartecipazione agli investimenti da parte di uno o più Comuni Soci attraverso finanziamenti diretti o con il trasferimento di patrimonio comportano la rideterminazione delle quote di rappresentanza sulla base di quanto previsto all’art. 10 ultimo comma. Art. 6 Contratti di Servizio 1. I contratti di servizio disciplinano i contenuti funzionali e qualitativi dei servizi, la destinazione, l’impiego e le manutenzioni del patrimonio a vario titolo conferito all’ASP nonchè le modalità di determinazione delle poste finanziarie ed economiche e dei flussi corrispondenti fra ASP e Comuni Soci. 2. Nella parte dei Contratti di servizio che disciplina i costi, è definita la struttura dei costi e dei ricavi dell’ASP ed i criteri per la determinazione delle quote economiche che, i Comuni Soci dovranno riconoscere per ciascun posto/utente/servizio, quale parte necessaria a mantenere l’equilibrio fra spese/costi ed entrate, relative ad ogni posto/utente/servizio gestito dall’Azienda. 3. I contratti di servizio per la gestione di servizi/posti a favore di Comuni non soci, acquisiti attraverso le procedure previste dalla normativa vigente, devono rispettare quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo e indicare la Quota a carico dei Comuni non Soci per la parte eventualmente non coperta dall’utente o da Enti terzi. 4. Al momento della sua costituzione l’ASP gestisce i servizi conferiti dai Comuni Soci alle II.PP.AA.BB. che le hanno dato origine sulla base dei relativi contratti di servizio o convenzioni fino alla loro naturale scadenza. 5. I contratti di servizio sono approvati dai Comuni Soci che affidano servizi in gestione all’ASP, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP delibererà l’assunzione di nuovi servizi trasferiti da uno o più Soci con le modalità previste nello statuto. 6. I contratti di servizio dovranno essere in linea con le indicazioni della programmazione sociale e socio sanitaria definita dai Comuni nell’ambito del Comitato di Distretto nonché con le scelte dello stesso Comitato in merito al governo dell’accesso ai servizi e alla compartecipazione degli utenti. Art. 7 Rapporti finanziari fra ASP ed Enti Pubblici Territoriali Soci relativamente ai costi gestionali dei Servizi 6 1. Fatto salvo quanto previsto dai CONTRATTI DI SERVIZIO, di norma, l’ASP incassa direttamente dagli utenti le rette, determinate dai Comuni Soci, per le prestazioni di servizio rese agli utenti, ove queste siano previste. 2. Sulla base dei regolamenti per l’accesso ai servizi i Comuni Soci verseranno all’ASP le eventuali integrazioni alla retta dovuta dagli utenti. 3. Annualmente l’ASP, in fase di approvazione del proprio bilancio preventivo d’esercizio, determina il costo corrispondente alla gestione di ciascuna tipologia di servizio, indicando per ciascuno di essi le modalità di copertura con le relative quote (proventi da rette degli utenti, finanziamenti di soggetti terzi, proventi da gestione patrimoniale, ecc..) 4. In sede di bilancio consuntivo, per la copertura delle eventuali perdite il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea un piano di rientro. Per la parte di disavanzo eventualmente non coperta dal piano di rientro approvato dall’Assemblea la responsabilità di ciascun Comune socio è determinata al 50% sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell’esercizio precedente e al 50% sulla base del patrimonio netto conferito. Art. 8 Modelli gestionali 1. Per la gestione dei servizi socio sanitari l’ASP adotterà un modello organizzativo gestionale funzionale all’accreditamento definitivo degli stessi servizi ai sensi della normativa regionale vigente. 2. L’ASP per svolgere le attività strumentali alle proprie finalità istituzionali, nonché per provvedere alla gestione e manutenzione del proprio patrimonio, in modo più efficace ed economico ed in linea anche con la disciplina dell’accreditamento definitivo di cui al comma precedente, l’Azienda può costituire nuovi soggetti di gestione, nonché partecipare ad associazioni, enti, consorzi, società o fondazioni di diritto privato, nel rispetto delle normative vigenti. Art. 9 Revoca dei Servizi 1. Il Comune Socio che revoca servizi trasferiti all’ASP, ritorna nella piena titolarità gestionale di tali servizi. 2. In caso di Revoca, tutto il Patrimonio disponibile o indisponibile trasferito, a qualsiasi titolo, all’ASP per l’esercizio dei servizi revocati, tornerà nella piena disponibilità del Comune o dei Comuni Soci revocanti. Art 10 Quote di Rappresentanza nell’Assemblea dei soci degli Enti Pubblici Territoriali 1. Le quote di rappresentanza dei Soci pubblici in seno all’Assemblea sono calcolate al 50% sulla base della popolazione residente in ogni comune al 1/1/2008 e al 50% sulla base del patrimonio, valutato secondo il valore catastale, delle II.PP.AA.BB. che si trasformano attribuito ai rispettivi Comuni sede delle stesse dell’ II.PP.AA.BB. 7 2. In base ai criteri di cui al comma precedente, al momento della costituzione dell’ASP, le quote di rappresentanza dei Soci di cui all’art. 1, comma 1 sono le seguenti: Bagno di Romagna 3,0 Cesena 84,2 Mercato S. 9,6 Montiano 0,7 Sarsina 1,6 Verghereto 0,9 4. In occasione dell’approvazione del primo bilancio consuntivo le quote di rappresentanza verranno rideterminate al 50% sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente e al 50% sulla base del patrimonio netto conferito. Le quote verranno aggiornate sulla base delle modifiche intervenute nella popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente in ogni singolo comune e degli eventuali nuovi conferimenti patrimoniali da parte dei Comuni soci. Art. 11 Nomina del consiglio di Amministrazione 1. In accordo con le previsioni statutarie, l’Assemblea determina la nomina di un Consiglio di Amministrazione formato da tre o cinque componenti. 2. La scelta dei componenti del consiglio di amministrazione dovrà avvenire nel rispetto dei principi statutari tenendo conto anche delle diverse quote di rappresentanza detenute da ciascun socio. Art. 12 Indennità degli Amministratori 1. Ai Consiglieri e al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’ASP, secondo quanto previsto dallo Statuto sono corrisposte indennità di carica determinate dall’Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente e degli eventuali atti regolamentari in materia dei Comuni Soci, oltre al rimborso delle spese sostenute nell’espletamento del mandato. 2. Ai membri dell’Assemblea non spetta alcuna indennità tranne l’eventuale rimborso per le spese sostenute nell’espletamento del proprio mandato da disciplinarsi nell’ambito del regolamento di funzionamento della Assemblea stessa. Art. 13 Durata ed eventuali modifiche 1. La presente convenzione è prevista di durata a tempo indeterminato salvo provvedimento di estinzione dell’ASP da parte della Regione Emilia Romagna. 2. Le modifiche al testo della presente convenzione devono essere approvate da parte degli organi competenti dei Comuni Soci. 3. L’allegato A) si modifica per effetto degli atti di conferimento di Servizi e di Patrimonio che i Soci e l’Assemblea dell’ ASP adotteranno, 8 Art. 14 Recesso 1. I soci non possono recedere dall’ASP prima che sia trascorso un anno dalla sua costituzione. 2. L’intenzione di recedere deve essere comunicata al Presidente dell’Assemblea e ad ogni Ente Socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno. Il recesso diventa comunque operante il 1° gennaio successivo. 3. All’Ente che recede viene attribuita una quota del patrimonio acquisito nel corso della gestione dall’Asp in ragione del proprio patrimonio netto conferito relativo al 31/12 dell’ultimo esercizio di bilancio antecedente la richiesta di recesso. I beni delle II.PP.AA.BB trasformate e le loro trasformazioni rimangono di proprietà dell’ASP e non possono essere oggetto di attribuzione al Comune recedente. Se detto patrimonio non è frazionabile, si procede mediante conguaglio finanziario. 4. All’Ente che recede vengono restituiti i beni mobili e immobili eventualmente concessi in uso a qualsiasi titolo o conferiti nell’Asp, con eccezione dei beni delle II.PP.AA.BB. trasformate e le loro trasformazioni. Art 15 Principi e criteri per il riparto del patrimonio in caso di estinzione dell’ASP 1. In caso di estinzione il riparto del patrimonio dovrà avvenire sulla base della normativa regionale vigente tenuto conto del patrimonio netto conferito. 2. Ai Comuni soci dell’ASP è attribuito un diritto di prelazione sull’assegnazione del patrimonio immobiliare sito nel proprio territorio, con conguaglio in denaro pari all’eventuale differenza fra il valore del patrimonio netto conferito di un Comune Socio ed il valore di mercato dell’immobile. Art. 16 Controversie 1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, viene rimessa alla valutazione dell’assemblea che si pronuncia a maggioranza qualificata ai sensi dell’art 17 dello Statuto, su istruttoria del Presidente dell’Assemblea con il supporto tecnico del Direttore. 2. Contro la valutazione dell’Assemblea gli interessati possono procedere secondo la normativa vigente. Art. 17 Norme transitorie 1. Fino ad individuazione di un nuovo nome da parte dell’Assemblea dei Soci l’ASP assume il nome di Azienda di Servizi alla Persona del Distretto Cesena Valle Savio. 9 2. Al Sindaco di Cesena vengono attribuite le funzioni di Presidente protempore dell’Assemblea dei Soci dell’ASP, ai fini della sua prima convocazione e fino alla elezione del Presidente dell’Assemblea stessa. ART. 18 Norme finali 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell’ASP e alle norme Statali e Regionali in materia di ASP e rapporti fra Enti Locali. 10