Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17/03/2017 AREA 2 - SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI E TRIBUTARI UNITA' CONTROLLO DI GESTIONE OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA FRA I COMUNI DI ERBE', ISOLA DELLA SCALA, MOZZECANE, NOGAROLE ROCCA, POVEGLIANO VERONESE, TREVENZUOLO, VALEGGIO SUL MINCIO, VIGASIO E VILLAFRANCA DI VERONA, LA FONDAZIONE BARBIERI ONLUS E L'AZIENDA SANITARIA ULSS 9 PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DESTINATO A STRUTTURA RESIDENZIALE E DIURNA PER DISABILI SITO IN VILLAFRANCA DI VERONA, CON PREVENTIVA CESSIONE DELL'IMMOBILE ALLA FONDAZIONE BARBIERI ONLUS Premesso che: - i Comuni dell’ex Distretto socio sanitario n. 5 dell’Azienda sanitaria ULSS 22 (Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Vigasio e Villafranca di Verona) hanno sottoscritto in data 7 marzo 2001, con la stessa Azienda Sanitaria ULSS 22, un accordo di programma di durata ventennale (pubblicato sul BUR n. 81 del 07/09/2001) per la costruzione di una serie di strutture diurne e residenziali per disabili indicate nel Piano di investimenti allegato all’accordo di programma medesimo, inserito nel Piano di Zona; - in base al citato accordo di programma, il Comune di Villafranca di Verona, in qualità di Comune capofila, doveva: · I) inoltrare richiesta di contributo in conto capitale alla Regione del Veneto per il Piano di investimento oggetto dell’Accordo; · II) per la spesa residua non coperta dal contributo regionale, procedere alla stipulazione di un mutuo ventennale con un istituto di credito, con l’impegno da parte di tutti i Comuni firmatari dell’accordo di contribuire al pagamento delle relative rate in proporzione al numero di abitanti di ciascuno alla data del 31 dicembre 1998, inserendo il relativo onere pro quota nei rispettivi bilanci di previsione; · III) introitare il finanziamento in conto capitale ottenuto dalla Regione del Veneto e girare le somme finanziate dalla Regione del Veneto e dall’Istituto di credito mutuante ai Comuni in cui hanno sede le strutture previste nel Piano degli investimenti per essere spese o direttamente, come nel caso dei Comuni di Villafranca di Verona o di Erbè, o per essere trasferite, nel caso dei Comuni di Isola della Scala e Vigasio, ai soggetti del privato sociale compartecipanti alla costruzione delle strutture (Cooperativa La Scintilla e Cooperativa Solidarietà); - fra gli interventi inseriti nel Piano degli investimenti allegato all’accordo di programma sottoscritto in data 7 marzo 2001 era prevista anche la realizzazione di un Centro polivalente per disabili, da realizzarsi nel Comune di Villafranca di Verona, per una spesa complessiva presunta di euro 2.000.000,00; - con DGRV n. 4211 del 22/12/2000 l’intervento relativo ai lavori di realizzazione di una struttura residenziale e diurna per disabili in Comune di Villafranca di Verona è stato inserito nel programma di attuazione ex art. 20 della Legge 11.03.1988 n. 67 e successivamente ammesso a finanziamento per un importo di euro 921.875.56 (a carico dello Stato), con la precisazione che la restante spesa, stimata in Euro 111.037,24, sarebbe rimasta a carico del Comune di Villafranca di Verona, per poi essere ripartita pro quota fra tutti i Comuni dell’ ex Distretto 5 dell’ Azienda ULSS 22 secondo le modalità indicate nel citato accordo di programma del 7 marzo 2001; - il nuovo Centro disabili di Villafranca di Verona concorreva a formare la dotazione di servizio nel Settore disabili dell’Azienda ULSS 22 di Bussolengo in conformità alla DGRV n. 751/2000 e alla DGRV n. 3572/2000; - in data 10 settembre 2003, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 29/08/2003, esecutiva, è stato sottoscritto fra il Comune di Villafranca di Verona e l’Azienda ULSS 22 l’accordo di programma per l’attuazione del suddetto investimento, individuando il Comune di Villafranca di Verona come Ente attuatore dello stesso, con l’impegno di realizzare integralmente l’intervento in conformità al progetto approvato e ad assicurare comunque la copertura finanziaria necessaria all’esecuzione del progetto stesso, anche in caso di aumento dei costi, e con l’obbligo di costituire un vincolo di destinazione d’uso a favore della Regione del Veneto; - il Comune di Villafranca di Verona, al fine di far fronte alla quota parte di spesa dell’investimento non coperta dal contributo regionale, ha assunto in data in data 30.06.2004 un mutuo di Euro 229.928,24 con la Cassa DD.PP., di durata di anni 20, con decorrenza dell’ammortamento dal 01.01.2005 e scadenza il 31.12.2024 (posizione 4455469/00), ripartendo l’onere della relativa quota di ammortamento fra tutti i Comuni sottoscrittori dell’accordo di programma del 7 marzo 2001 (compreso lo stesso Comune di Villafranca di Verona); - la suddetta nuova struttura residenziale e diurna per disabili è stata realizzata su un’area di proprietà del Comune di Villafranca di Verona, identificata nel Catasto Edilizio Urbano del Comune di Villafranca di Verona al Foglio n. 51, mappale n. 684; - in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 309 del 19.12.2006, esecutiva, la suddetta struttura, una volta ultimata, è stata concessa dal Comune di Villafranca di Verona in comodato gratuito per la durata di 25 anni all’Azienda ULSS 22 per ospitare un centro diurno e residenziale per disabili (il contratto di comodato è stato sottoscritto in data 13 aprile 2007 rep. 2039 del Segretario Generale del Comune di Villafranca di Verona e registrato all’ Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 1 in data 2 maggio 2007 – 4501 atti privati); - in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 20.12.2013, esecutiva, e in conformità all’art. 13 dell’accordo di programma sottoscritto in data 10 settembre 2003 fra il Comune di Villafranca di Verona e l’ Azienda ULSS 22, in data 12 marzo 2014, il Comune di Villafranca di Verona ha sottoscritto a favore della Regione del Veneto, ai sensi dell’art. 28 della legge 488/1999, l’atto unilaterale di vincolo di destinazione a struttura residenziale e diurna per disabili dell’immobile di proprietà dello stesso Comune di Villafranca di Verona, sito in Villafranca di Verona, in via Malpighi n. 2/b, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Villafranca di Verona al Foglio n. 51, mappale n. 684 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 e sub 6 (rep. 2791 del Segretario Generale del Comune di Villafranca di Verona); Considerato che la struttura realizzata necessita, per essere completamente operativa e funzionale, di una serie di interventi di riqualificazione difficilmente sostenibili dal Comune di Villafranca di Verona e dai Comuni sottoscrittori dell’accordo di programma del 7 marzo 2001; Tenuto conto che la Fondazione Barbieri ONLUS, costituita dalla Provincia di Verona, con sede presso la stessa Amministrazione Provinciale, che ha come scopo statutario “la cura e l’educazione dei bambini e dei giovani spastici della Provincia di Verona”, ha manifestato al Comune di Villafranca di Verona la propria disponibilità ad acquisire il suddetto immobile e ad effettuare l’intervento di riqualificazione dello stesso, mantenendo il vincolo di destinazione a struttura residenziale e diurna per disabili, assumendo la gestione della struttura medesima nella forma che riterrà più opportuna; Dato atto che con nota prot. 56799/72.00.13/17 del 10 febbraio 2017 il Direttore Regionale Struttura di progetto Grandi Strutture Ospedaliere e di Cura della Regione del Veneto, rispondendo ad una richiesta di parere formulato con nota prot. 45222 del 13 dicembre 2016 dal Vice Sindaco del Comune di Villafranca di Verona, ha comunicato che non sussistono, per la Struttura regionale di competenza, motivi ostativi per la cessione del suddetto immobile alla Fondazione Barbieri ONLUS, fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni: · I) va mantenuto il vincolo permanente di destinazione d’uso a favore della Regione del Veneto ai sensi dell’art. 28, comma 13, della legge n. 488/1999; · II) la Fondazione Barbieri ONLUS deve integrare il proprio statuto prevedendo, in caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa, la devoluzione dell’immobile al Comune di Villafranca di Verona; Atteso che il Comune di Villafranca di Verona ha proceduto con perizia alla stima dell’immobile, quantificando in Euro 329.378,00 la somma che la Fondazione Barbieri ONLUS deve corrispondere al Comune medesimo per l’acquisizione del fabbricato; Rilevato che con nota del 07.03.2017 (prot. 10285 del 08.03.2017 del Comune di Villafranca di Verona) la Fondazione Barbieri ONLUS ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di riqualificazione della struttura residenziale e diurna per disabili in Villafranca di Verona, sita in via Malpighi n. 2/b, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Villafranca di Verona al Foglio n. 51, mappale n, 684 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 e sub 6, prevedendo una spesa complessiva presunta prima delle gare di Euro 2.570.900,00. L’intervento di riqualificazione è finalizzato a consentire alla struttura di ospitare una Comunità Alloggio articolata in due nuclei di 10 posti ciascuno e un Centro Diurno da 28 posti. Dato atto che in data 14.03.2017 si è tenuto l’incontro del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Villafranca di Verona – Azienda ULSS 9 per prendere atto della proposta ricevuta, acconsentire alla cessione dell’immobile e stilare uno specifico accordo di programma ; Ritenuto necessario disciplinare i rapporti fra il Comune di Villafranca di Verona, la Fondazione Barbieri ONLUS, l’ Azienda ULSS 9 e gli altri Comuni sottoscrittori dell’accordo di programma del 7 marzo 2001 (Erbè, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Vigasio) al fine di fissare modalità e tempistiche della cessione dell’immobile, della destinazione dell’importo della cessione e della riqualificazione dell’immobile stesso; Visto l’Accordo di Programma allegato al presente provvedimento e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; Precisato che la richiesta di estinzione del mutuo acceso presso la Cassa DDPP deve essere attivata dal Comune di Villafranca di Verona entro il 30 maggio 2017, affinchè l’estinzione del mutuo abbia efficacia dal 1 luglio 2017; Precisato altresì che, in siffatto modo, la rata del mutuo scadente a giugno dovrà comunque essere pagata dal Comune di Villafranca di Verona e che pertanto verrà richiesto il rimborso quota parte ai Comuni; Verificato che il residuo debito del mutuo risulta pari ad € 112.060,42 e che si aggiunge all’indennizzo dovuto dall’estinzione anticipata, il cui importo verrà però quantificato da Cassa DDPP sulla base della condizioni di mercato vigenti a quel momento; Verificato quanto disposto dal vigente Regolamento per l’alienazione di beni immobili di proprietà comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 12.02.15, che all’art. 7 “Procedura negoziata diretta” prevede quanto segue: 1. E’ possibile procedere alla vendita con il sistema della procedura negoziata diretta con uno o più soggetti nei seguenti casi: ……..omissis……………. d) per l’alienazione di beni immobili a favore di Amministrazioni dello Stato, di Enti Pubblici e di altri enti o soggetti per particolari finalità di interesse collettivo, purché gli stessi Enti ne dispongano esclusivamente per finalità di pubblico interesse; 2. Gli Enti e soggetti di cui alla lettera d) del precedente comma 1 in sede di acquisto devono assumere l’impegno, con espressa previsione contrattuale, a destinare il bene rispettivamente per le proprie finalità istituzionali e di pubblico interesse e a non alienare il bene acquistato per almeno dieci anni. Atteso che la procedura di alienazione dell’immobile in argomento alla Fondazione Barbieri Onlus rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 7, comma 1, lett. d) del citato Regolamento per l’alienazione di beni immobili di proprietà comunale, in quanto la Fondazione Barbieri Onlus, per la sua natura e per le sue finalità statutarie, è un ente a controllo pubblico con finalità di interesse collettivo e che l’intervento di riqualificazione dell’immobile proposto ha lo scopo di rilanciare una struttura residenziale e diurna per disabili particolarmente rilevante per il comprensorio villafranchese, tenendo conto anche del fatto che l’immobile continuerà ad essere gravato da un vincolo di destinazione d’uso come struttura residenziale per disabili a favore della Regione Veneto; Ravvisato altresì che la condizione per la quale l’immobile tornerà in proprietà del Comune di Villafranca di Verona in caso di estinzione o scioglimento della Fondazione Barbieri Onlus costituisce garanzia di particolare portata, tale da non poter trovare applicazione in altro ambito soggettivo della controparte; Vista la deliberazione di consiglio comunale n. ……….. del ……….. ad oggetto la variazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2017-2019 nel quale è stato inserito l’immobile di proprietà comunale destinato a struttura residenziale e diurna per disabili ubicato in Via Malpighi n. 2/b nel capoluogo, DELIBERA 1. di approvare quanto espresso nelle premesse che qui si intendono riportate per relationem; 2. di approvare lo schema di “Accordo di programma fra i Comuni di Erbe’, Isola della Scala, Mozzecane, Nogarole Rocca, Povegliano Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Vigasio e Villafranca di Verona, la Fondazione Barbieri Onlus e l’Azienda Sanitaria ULSS 9 per l’intervento di riqualificazione del centro destinato a struttura residenziale e diurna per disabili sito in Villafranca di Verona, con preventiva cessione dell’immobile alla Fondazione Barbieri Onlus”, autorizzando il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dello stesso; 3. di incaricare il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria e Servizi Tributari di procedere alla cessione dell’immobile sito in Villafranca di Verona, in via Malpighi n. 2/b, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Villafranca di Verona al Foglio n. 51, mappale n, 684 sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 e sub 6, destinato a ospitare un centro diurno e residenziale per disabili, alla Fondazione Barbieri Onlus, con sede in Verona, Via S. Maria Antica 1, entro il termine di tre mesi dalla sottoscrizione dell’allegato accordo di programma, a fronte di un corrispettivo di € 329.378,00 , come da perizia di stima redatta dal Comune di Villafranca di Verona, in conformità all’art. 7, comma 1, lett. d) e comma 2 del vigente Regolamento per l’alienazione di beni immobili di proprietà comunale; 4. di incaricare il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria e Servizi Tributari di procedere con la richiesta di estinzione del mutuo acceso presso la Cassa DDPP (posizione 4455469/00) da inoltrare entro il 30 maggio 2017 affinchè l’estinzione abbia efficacia dal 1 luglio 2017, precisando che l’importo residuo risulta pari ad € 112.060,42 a cui andrà sommato l’indennizzo dovuto per l’estinzione anticipata il cui importo verrà però quantificato da Cassa DDPP sulla base della condizioni di mercato vigenti a quel momento; di dare atto che: il responsabile del settore o del servizio (inserire l'unità) provvederà all'esecuzione della presente deliberazione; i settori o i servizi (inserire la/le unità) dovranno collaborare, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza, all'esecuzione della presente deliberazione;