strumenti per pesare a funzionamento automatico per la pesa di

1. ------IND- 2015 0323 SK- IT- ------ 20150714 --- --- PROJET
(Progetto)
DECRETO
dell'Ente per la normalizzazione, la metrologia e le prove della Repubblica slovacca
del ... 2015
che modifica il decreto dell'Ente per la normalizzazione, la metrologia e le prove della
Repubblica slovacca n. 210/2000 riguardante gli strumenti di misura e il controllo
metrologico, come modificato
L'Ente per la normalizzazione, la metrologia e le prove della Repubblica slovacca, ai
sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafo 9, dell'articolo 10, paragrafo 8, e
dell'articolo 15, paragrafo 8, della legge n. 142/2000 in materia di metrologia che modifica e
integra talune leggi, come modificata dalla legge n. 431/2004, stabilisce quanto segue:
Articolo I
Il decreto dell'Ente per la normalizzazione, la metrologia e le prove della Repubblica
slovacca n. 210/2000 riguardante gli strumenti di misura e il controllo metrologico, come
modificato dal decreto n. 310/2000, dal decreto n. 403/2000, dal decreto n. 9/2001, dal
decreto n. 48/2001, dal decreto n. 75/2001, dal decreto n. 133/2001, dal decreto n. 27/2002,
dal decreto n. 69/2002, dal decreto n. 427/2003, dal decreto n. 361/2004, dal decreto n.
669/2004, dal decreto n. 187/2005, dal decreto n. 570/2006, dal decreto n. 171/2008, dal
decreto n. 13/2009 e dal decreto n. 162/2011, è modificato come segue:
1.
L'articolo 12 bis recita:
"Articolo 12 bis
Il presente decreto è stato adottato in conformità di un atto giuridicamente vincolante
dell'Unione europea nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.7)".
La nota in calce 7 recita:
"7) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del
21.7.1998), come modificata".
2.
All'allegato 1 il punto 2.1.8 recita:
1
"
2.1.8
Strumenti per pesare a funzionamento
automatico per la pesa di veicoli in
movimento e per la misura del carico
sull'asse2),3)
sì
sì
1 anno
30
".
3.
Gli allegati 30 e 31 compreso il titolo recitano:
"Allegato 30
al decreto n. 210/2000
STRUMENTI PER PESARE A FUNZIONAMENTO AUTOMATICO PER LA PESA
DI VEICOLI IN MOVIMENTO E PER LA MISURA DEL CARICO SULL'ASSE
Parte prima
Definizione degli strumenti di misura e metodi di controllo metrologico di tali strumenti
1. Il presente allegato si riferisce agli strumenti per pesare a funzionamento automatico per la
pesa di veicoli in movimento e per la misura del carico sull'asse (di seguito "strumenti per
pesare in movimento") che
a) sono utilizzati come strumenti di misura legali ai sensi dell'articolo 8 della legge,
b) sono utilizzati per determinare e indicare la massa dei veicoli stradali (di seguito
"veicoli"), per determinare e indicare la massa dei veicoli e il carico sull'asse dei
veicoli o la massa dei veicoli, il carico sull'asse dei veicoli e il carico su gruppi di assi
del veicolo in sede di pesatura in movimento e
c) sono installati in un'area di pesa regolamentata in un luogo in cui è regolata la velocità
del veicolo pesato.
2. Il presente allegato non riguarda gli strumenti per pesare in movimento che
a) determinano il carico sull'asse come doppio del carico su una ruota oppure
b) sono installati direttamente sul veicolo pesato.
3. Gli strumenti per pesare in movimento, prima della loro commercializzazione, devono
essere sottoposti a omologazione e verifica prima.
4. Gli strumenti per pesare in movimento omologati devono essere contrassegnati dal
produttore o dall'importatore con il marchio di omologazione ai sensi dell'articolo 14,
paragrafo 2, della legge.
5. Gli strumenti per pesare in movimento che in sede di verifica siano conformi ai requisiti
stabiliti devono essere contrassegnati col marchio di verifica e deve essere emesso un
certificato di verifica.
Parte seconda
Requisiti metrologici, requisiti tecnici, metodi di prova tecnica per l'omologazione e
metodi di prova per la verifica di strumenti per pesare in movimento
2
1. Definizioni
1.1
Definizioni generali
1.1.1 Gli strumenti per pesare in movimento sono strumenti per pesare a funzionamento
automatico con supporti per il carico inclusa la piattaforma, che determinano e
indicano la massa di un veicolo, la massa del veicolo e il carico sull'asse del veicolo
oppure la massa del veicolo, il carico sull'asse del veicolo e il carico su gruppi di assi
del veicolo durante il movimento sul suo supporto per il carico.
1.1.2 Gli strumenti per pesare di controllo sono strumenti per pesare utilizzati per
determinare la massa statica di un veicolo di riferimento e il carico statico sul singolo
asse di un veicolo di riferimento compatto a due assi.
1.1.3 Gli strumenti per pesare di controllo utilizzati in sede di prova come strumenti per
pesare di riferimento possono essere
a) strumenti per pesare autonomi oppure
b) strumenti per pesare integrati, se gli strumenti per pesare in movimento sottoposti
a prova permettono una pesa statica.
1.2
Costruzione
1.2.1 L'area di pesa regolamentata è un luogo destinato al funzionamento degli strumenti per
pesare in movimento che sia conforme ai requisiti di installazione.
1.2.2 Il tratto di pesa è un tratto stradale con supporto del carico e piattaforme collocate a
entrambe le estremità di tale supporto nel senso di movimento del veicolo pesato.
1.2.3 La piattaforma è una parte del tratto di pesa diversa dal supporto del carico ma
collocata a entrambe le estremità di questa in modo da formare una pista diretta, diritta
e rasa nel senso di movimento del veicolo pesato. La costruzione e la forma
geometrica delle piattaforme devono soddisfare i requisiti della relativa norma
tecnica.1)
1.2.4 Il supporto del carico è una parte del tratto di pesa destinato alla ricezione del carico
dalle ruote del veicolo, grazie alla quale si realizza la modifica dello stato di equilibrio
degli strumenti per pesare in movimento dopo il loro caricamento.
1.3
Caratteristiche metrologiche
1.3.1 La pesa totale è la pesa del veicolo interamente posto sul supporto del carico.
1.3.2 La pesa parziale è la pesa progressiva del veicolo su due o più parti sullo stesso
supporto del carico.
1.3.3 La pesa in movimento è la procedura di determinazione della massa del veicolo, del
carico sull'asse o su un gruppo di assi del veicolo in movimento che transita sul
supporto del carico dello strumento per pesare in movimento, mediante la misurazione
e l'analisi della forza dinamica degli pneumatici del veicolo.
1.3.4 La pesa statica è la pesa dei veicoli o dei carichi di prova fermi.
1.3.5 La massa del veicolo è la massa totale del veicolo compresi tutti i componenti
collegati.
1.3.6 L'asse del veicolo (di seguito "asse") è l'asse con una o più coppie di ruote, il cui
centro di rotazione si trova all'incirca sull'asse comune lungo l'intera larghezza del
veicolo e collocato lateralmente al senso di movimento del veicolo.
1)
STN 17 7015 Strumenti per pesare a funzionamento automatico per la pesa di veicoli in movimento e per la
misura del carico sull'asse. Requisiti metrologici e tecnici. Metodi di prova. Allegato B (17 7015).
3
1.3.7 Un gruppo di assi consiste in due o più assi in un gruppo di assi determinato e il
reciproco interasse parziale, costituito dalla distanza del centro degli assi in ciascun
gruppo.
1.3.8 Il carico sull'asse è la parte di massa del veicolo che grava sull'asse e che al momento
della pesa si trova sul supporto del carico.
1.3.9 Il carico sul singolo asse è il carico sull'asse che non fa parte di un gruppo di assi.
1.3.10 Il carico di riferimento statico di un asse è il carico sull'asse con valore reale
convenzionale noto, determinato con la pesa statica di un veicolo compatto a due assi.
1.3.11 Il carico su un gruppo di assi è la somma dei carichi su tutti gli assi in un determinato
gruppo di assi. Il carico su un gruppo di assi è la parte della massa del veicolo che
grava su tale gruppo al momento della pesa.
1.3.12 Il carico sullo pneumatico è la parte della massa del veicolo che grava sullo
pneumatico al momento della pesa.
1.3.13 Il carico sulla ruota è la somma dei carichi su tutti gli pneumatici presenti nella
struttura della ruota a una delle due estremità dell'asse. La struttura della ruota può
prevedere uno o due pneumatici.
1.3.14 La portata massima (Max) è il carico massimo del supporto del carico in sede di pesa
in movimento senza addizione.
1.3.15 La portata minima (Min) è il valore del carico al di sotto del quale i risultati della pesa
in movimento prima dell'addizione può essere influenzato da un maggiore errore
relativo.
1.3.16 L'intervallo di portata è l'intervallo tra la portata minima e la portata massima.
1.3.17 Il valore di divisione (d) è il valore espresso in unità di massa per la pesa in
movimento corrispondente alla differenza tra due valori indicati o stampati contigui.
1.3.18 Il valore di divisione per il carico stazionario è il valore espresso in unità di massa per
la pesa di veicoli stazionari o carichi di prova corrispondente alla differenza tra due
valori indicati o stampati contigui.
1.3.19 La velocità di esercizio (v) è la velocità media del veicolo pesato durante il suo
transito sul supporto del carico.
1.3.20 La velocità di esercizio massima (vmax) è la velocità massima del veicolo alla quale gli
strumenti per pesare in movimento possono pesare in movimento e sopra la quale i
risultati della pesa possono essere influenzati da un maggiore errore relativo.
1.3.21 La velocità di esercizio minima (vmin) è la velocità minima del veicolo alla quale gli
strumenti per pesare in movimento possono pesare in movimento e al di sotto della
quale i risultati della pesa possono essere influenzati da un maggiore errore relativo.
1.3.22 L'intervallo della velocità di esercizio è l'intervallo stabilito dal produttore dei valori
tra la velocità di esercizio massima e la velocità di esercizio minima, entro il quale il
veicolo può essere pesato in movimento.
1.3.23 La velocità di transito massima è la velocità massima a cui può transitare il veicolo sul
tratto di pesa senza causare una modificazione permanente alle caratteristiche
funzionali degli strumenti per pesare in movimento al di là delle caratteristiche
specificate.
1.4
Indicazioni ed errori
1.4.1 L'indicazione degli strumenti per pesare è la visualizzazione del valore della grandezza
fornita dallo strumento di misura. Il concetto di indicazione comprende quello di
visualizzazione dei dati sul terminale e sulla stampa.
4
1.4.2 Le indicazioni primarie sono indicazioni, segnali e simboli oggetto dei requisiti degli
strumenti per pesare in movimento.
1.4.3 L'errore massimo tollerato (MPE) è il valore massimo tollerato dell'errore stabilito al
punto 2.2, laddove l'errore è espresso dalla differenza tra l'indicazione degli strumenti
per pesare in movimento e il corrispondente valore reale convenzionale.
1.4.4 La deviazione massima tollerata (MPD) è la deviazione massima tollerata del carico
sul singolo asse o su un gruppo di assi dal valore medio corretto del carico sul singolo
asse o su un gruppo di assi.
1.4.5 Il risultato corretto è il risultato della misurazione dopo la correzione algebrica
dell'errore sistematico.
1.5
Veicoli
1.5.1 Il veicolo caricato o vuoto che gli strumenti per pesare in movimento devono
riconoscere come veicolo destinato alla pesa.
1.5.2 Il veicolo compatto è il veicolo terrestre a telaio unico, senza rimorchio né
semirimorchio. Il veicolo compatto ha due o più assi.
1.5.3 Il veicolo di riferimento è un veicolo con una massa di valore reale convenzionale noto
e un carico sull'asse del veicolo compatto a due assi noto, oppure una massa nota per
gli altri veicoli utilizzati nelle prove in movimento, determinata sugli strumenti di
controllo per pesare.
1.6
Altri termini e definizioni sono indicati nella relativa norma tecnica.2)
2. Requisiti metrologici
2.1
Classi di precisione
2.1.1 Massa del veicolo
Per determinare la massa del veicolo gli strumenti per pesare in movimento sono
suddivisi in quattro classi di precisione:
a)
b)
c)
d)
0,2
0,5
1
2
2.1.2 Carico sul singolo asse e carico su un gruppo di assi
Per determinare il carico sul singolo asse o il carico su un gruppo di assi gli strumenti
per pesare sono suddivisi in quattro classi di precisione
a)
b)
c)
2)
A
B
C
STN 17 7015 Strumenti per pesare a funzionamento automatico per la pesa di veicoli in movimento e per la
misura del carico sull'asse. Requisiti metrologici e tecnici. Metodi di prova (17 7015).
5
d)
D
2.1.3 Gli strumenti per pesare in movimento possono avere diverse classi di precisione per
determinare il carico sul singolo asse o su un gruppo di assi.
2.1.4 Rapporto tra classi di precisione
Il rapporto tra classi di precisione per il carico sul singolo asse o su un gruppo di assi e
classi di precisione per la massa del veicolo è indicato nella tabella 1.
Tabella 1
Classe di precisione per la massa del veicolo
Classe di precisione per il carico
sul singolo asse o su un gruppo di
assi
0,2
0,5
A
x
x
B
x
x
x
x
x
x
x
x
C
D
1
2
2.2
Margine di errore
2.2.1 Pesa in movimento
2.2.1.1 Massa del veicolo
L'errore massimo tollerato nella determinazione della massa del veicolo durante la
pesa in movimento è il maggiore tra i seguenti valori:
a) valore calcolato in base alla tabella 2, arrotondato al valore della divisione più
prossima sulla scala,
b) 1 d × il numero di assi sommati in sede di verifica prima oppure 2 d × il numero di
assi sommati in sede di controllo in esercizio.
Tabella 2
Classe di precisione
per la massa del
veicolo
Percentuale del valore convenzionale della massa del veicolo
Verifica prima
Controllo in esercizio
0,2
±0,10%
±0,20%
0,5
±0,25%
±0,50%
1
±0,50%
±1,00%
2
±1,00%
±2,00%
2.2.1.2 Carico sul singolo asse e carico su un gruppo di assi
Il margine di errore valido per il carico sul singolo asse e su un gruppo di assi
a) per il carico di riferimento statico sul singolo asse di un veicolo di riferimento
compatto a due assi è indicato al punto 2.2.1.2.1,
6
b) per il carico sul singolo asse e su un gruppo di assi di tutti gli altri veicoli di
riferimento è indicato al punto 2.2.1.2.2.
2.2.1.2.1 Errore massimo tollerato (MPE) per un veicolo di riferimento compatto a due assi
Nelle prove in movimento su un veicolo di riferimento compatto a due assi la
differenza massima tra il carico sul singolo asse indicato e il valore reale
convenzionale del carico di riferimento statico sul singolo asse non deve superare il
maggiore tra i seguenti valori:
a) valore calcolato in base alla tabella 3, arrotondato al valore della divisione più
prossima sulla scala;
b) 1 d in sede di verifica prima oppure 2 d in sede di controllo in esercizio.
Tabella 3
Classe di precisione per il carico
sul singolo asse
Percentuale del valore reale convenzionale del carico
di riferimento statico sul singolo asse
Verifica prima
Controllo in esercizio
A
±0,25%
±0,50%
B
±0,50%
±1,00%
C
±0,75%
±1,50%
D
±1,00%
±2,00%
2.2.1.2.2 Deviazione massima tollerata (MPD) per tutti i tipi di veicoli di riferimento tranne i
veicoli di riferimento compatti a due assi
Per tutti i tipi di veicoli di riferimento tranne quelli compatti a due assi la differenza
massima tra l'indicazione del carico sul singolo asse o su un gruppo di assi,
registrata in sede di prove in movimento e corretta con il valore medio del carico
sul singolo asse o su un gruppo di assi, deve essere pari al maggiore tra i seguenti
valori:
a) valore calcolato in base alla tabella 4, arrotondato al valore della divisione più
prossima sulla scala,
b) 1 d × n in sede di verifica prima oppure 2 d × n in sede di controllo in esercizio,
dove n è il numero di assi nel gruppo, con n = 1 in caso di asse singolo.
Tabella 4
Classe di precisione per il carico sul
singolo asse e su un gruppo di assi
Percentuale di valore medio corretto del carico sul
singolo asse o su un gruppo di assi
A
Verifica prima
±0,50%
Controllo in esercizio
±1,00%
B
±1,00%
±2,00%
C
±1,50%
±3,00%
7
D
±2,00%
±4,00%
2.2.2 Pesa statica
L'errore massimo tollerato in sede di pesa statica per carichi crescenti o decrescenti è
indicato nella tabella 5.
Tabella 5
Errori massimi tollerati
Classe di precisione per Carico (m) espresso in
la massa del veicolo
divisioni della scala
0,2 0,5 1
2
2.3
Verifica prima
Controllo
in esercizio
0 ≤ m≤ 500
±0,5 d
±1,0 d
500 < m ≤ 2000
±1,0 d
±2,0 d
2000 < m < 5000
±1,5 d
±3,0 d
0 ≤ m ≤ 50
±0,5 d
±1,0 d
50 < m ≤ 200
±1,0 d
±2,0 d
200 < m ≤ 1000
±1,5 d
±3,0 d
Divisione della scala (d)
Per la concreta modalità di pesa in movimento e per la combinazione dei supporti del
carico, la divisione di ciascun dispositivo di indicazione della massa e di stampa dei
risultati della pesa deve avere lo stesso valore.
Il rapporto tra la classe di precisione, la grandezza della divisione della scala e il
numero di divisioni nella scala per la portata massima sono indicati alla tabella 6.
Tabella 6
Classe di precisione
per la massa del
veicolo
d (kg)
0,2
≤5
0,5
≤ 10
1
≤ 20
2
≤ 50
Numero minimo di divisioni
Numero massimo di
divisioni
500
5000
50
1000
I valori delle divisioni dei dispositivi di indicazione e di stampa sono espressi sotto
forma di 1 × 10k, 2 × 10k oppure 5 × 10k, dove k è un numero intero positivo o
negativo oppure pari a zero.
8
2.4
Portata minima
La portata minima non deve essere inferiore al carico espresso in divisioni della scala
come specificato dalla tabella 7.
Tabella 7
Classe di precisione per la
massa del veicolo
Portata minima espressa in divisioni della scala
0,2 0,5 1
50
2
10
2.5
Congruenza tra dispositivi di indicazione e di stampa
I risultati della pesa indicati da due dispositivi con divisioni dello stesso valore devono
essere congrui in presenza dello stesso carico.
2.6
Temperatura
Gli strumenti per pesare in movimento devono soddisfare i requisiti metrologici e
tecnici a temperature comprese tra –10 °C e +40 °C. L'intervallo di temperatura può
essere diverso per finalità differenti, ma non inferiore a 30 °C e deve essere indicato su
tali strumenti.
2.7
Velocità di esercizio
Gli strumenti per pesare in movimento devono soddisfare i requisiti metrologici e
tecnici alle velocità del veicolo comprese nell'intervallo della velocità di esercizio.
2.8
Unità di misura
La massa e il carico sono espresse in chilogrammi (kg) o tonnellate (t).
2.9
Altri requisiti metrologici sono indicati nella relativa norma tecnica.2)
3. Requisiti tecnici
3.1
Idoneità ai fini d'uso
Gli strumenti per pesare in movimento devono essere costruiti in modo da essere
idonei all'uso coi veicoli, il luogo e i metodi di lavoro ai quali sono destinati.
3.2
Abuso
Gli strumenti per pesare in movimento non devono avere caratteristiche che ne
permettano l'uso fraudolento.
3.3
Guasto accidentale o impostazione errata
Gli strumenti per pesare in movimento devono essere costruiti in modo tale che non
possano verificarsi guasti accidentali o un'errata impostazione degli elementi di
9
comando che comprometta il corretto funzionamento, senza che risultino evidenti o
siano segnalati.
3.4
Uso in regime di strumento per pesare a funzionamento non automatico
Gli strumenti per pesare in movimento che possono funzionare in regime di strumento
per pesare a funzionamento non automatico devono, oltre a soddisfare i requisiti
tecnici della norma3) relativa a questi ultimi, disporre di strumenti che permettano il
funzionamento non automatico, durante il quale il funzionamento automatico e la pesa
in movimento sono bloccati.
3.5
Funzionamento automatico
Gli strumenti per pesare in movimento devono essere progettati in modo tale da
assicurare un livello di affidabilità tale da garantirne la precisione e da soddisfare i
requisiti prescritti per almeno un anno di utilizzo in condizioni d'uso normali. Tutti i
difetti devono essere indicati in modo automatico e visibile.
3.6
Qualità dell'indicazione
La lettura dei dati primari deve essere affidabile, facile e univoca alle condizioni d'uso
normali.
3.7
Stampante
La stampa deve essere visibile e stabile per lo scopo previsto. I numeri stampati
devono avere un'altezza minima di 2 mm. Durante la stampa il nome o il simbolo
dell'unità di misura deve essere collocato sul lato destro del valore rilevato o davanti
alla colonna dei valori.
3.8
Archiviazione dei dati
I dati di misurazione possono essere archiviati nella memoria degli strumenti per
pesare in movimento oppure in una memoria esterna per usi ulteriori. Tali dati devono
essere adeguatamente protetti contro la modifica volontaria e involontaria durante il
loro trasferimento o immagazzinamento e devono contenere tutte le informazioni
necessarie alla ricostruzione della misurazione precedente.
3.9
Dispositivo di somma
Gli strumenti per pesare in movimento devono essere dotati di un dispositivo di
somma con funzionamento
a) automatico; il dispositivo entra in funzione dopo aver riconosciuto il veicolo,
oppure
b) semiautomatico; il dispositivo entra in funzione automaticamente dopo un
comando manuale.
3.10
Apparecchio di riconoscimento del veicolo
3)
STN EN 45501 Aspetti metrologici degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (99 4102).
10
Gli strumenti per pesare in movimento che possono funzionare senza l'intervento
dell'operatore devono essere dotati di un apparecchio di riconoscimento del veicolo.
Tale apparecchio rileva la presenza del veicolo nel tratto di pesa e riconosce l'avvenuta
pesa completa del veicolo. Gli strumenti per pesare in movimento non devono indicare
né stampare il dato relativo alla massa fino a quando tutte le ruote del veicolo non
sono passate sul tratto di pesa.
3.11
Apparecchi di guida del veicolo
Gli strumenti per pesare in movimento non devono indicare né stampare i dati relativi
alla massa del veicolo, al carico sul singolo asse o su un gruppo di assi qualora una
delle ruote non sia transitata completamente sul supporto del carico. Se per uno
strumento per pesare in movimento è stabilita la pesa in una sola direzione, durante il
transito del veicolo in direzione errata deve comparire un allarme di errore, oppure lo
strumento di pesa in movimento non deve indicare né stampare la massa del veicolo, il
carico sul singolo asse o su un gruppo di assi.
3.12
Velocità di esercizio
Lo strumento per pesare in movimento non deve indicare né stampare i dati relativi
alla massa del veicolo, al carico sul singolo asse o su un gruppo di assi qualora il
veicolo sia transitato sul supporto del carico a una velocità non compresa
nell'intervallo specificato per la velocità di esercizio senza che tale circostanza sia
stata chiaramente segnalata mediante avviso di mancata verifica dei risultati ottenuti.
3.13
Software
Il software utilizzato negli strumenti per pesare in movimento deve essere installato in
modo tale da impedirne qualsiasi modifica senza violarne la sicurezza o senza che il
codice di identificazione segnali automaticamente la modifica di tale software.
3.14
Installazione
Gli strumenti per pesare sono prodotti e installati in modo tale da ridurre al minimo gli
effetti dell'ambiente sui risultati della pesa. Qualora vi siano condizioni di
installazione che potrebbero influenzare la procedura di pesa, tali condizioni devono
essere indicate nella delibera di omologazione. L'installazione degli strumenti per
pesare in movimento deve soddisfare le condizioni tecniche della norma pertinente.1)
3.15
Altri requisiti metrologici sono indicati nella relativa norma tecnica.2)
4. Iscrizioni e marchi
4.1
Gli strumenti per pesare in movimento devono riportare i dati di cui ai punti 4.1.1
e 4.1.2.
4.1.1 Dati da indicare per intero
a) nome o marchio del produttore,
b) nome o marchio dell'importatore, se si tratta di strumenti per pesare in movimento
importati,
11
c) indicazione del tipo di strumento per pesare in movimento,
d) numero di serie dello strumento per pesare in movimento su ciascun supporto del
carico, se tali strumenti ne prevedono più di uno,
e) l'avvertenza "Non utilizzare per pesare prodotti liquidi", se tale tipo di strumenti
per pesare in movimento non è omologato per pesare prodotti liquidi,
f) la velocità di transito massima del veicolo durante la pesa espressa in km/h,
g) la direzione di pesa, se il tipo di strumento per pesare in movimento non è
omologato per pesare in entrambe le direzioni,
h) la lunghezza massima del veicolo pesato,
i) il valore della divisione per il carico stazionario, se il tipo di strumento per pesare
in movimento è omologato anche per la pesa stazionaria,
j) la tensione di alimentazione espressa in V,
k) la frequenza della fonte di corrente elettrica espressa in Hz,
l) l'intervallo di temperatura espresso in °C, se non compreso tra –10 °C e +40 °C,
m) l'identificazione del software (se richiesto).
4.1.2 Dati da indicare in codice
a) classe di precisione
0,2; 0,5; 1 o 2,
b) classe di precisione per il carico sul singolo asse A, B, C o D, se il tipo di
strumento per pesare in movimento è omologato anche per la pesa del carico sul
singolo asse,
c) classe di precisione per il carico su un gruppo di assi A, B, C o D, se il tipo di
strumento per pesare in movimento è omologato anche per la pesa del carico su un
gruppo di assi,
d) portata massima Max = kg o t,
e) portata minima Min = kg o t,
f) valore della divisone d = kg o t,
g) velocità di esercizio massima vmax =
km/h,
h) velocità di esercizio minima vmin =
km/h,
i) numero massimo di assi del veicolo Amax = , se il tipo di strumento per pesare in
movimento è omologato anche per la pesa del carico sul singolo asse o su un
gruppo di assi,
j) marchio del tipo omologato.
4.2
Iscrizioni integrative
A seconda della concreta destinazione d'uso dello strumento per pesare in movimento,
l'autorità metrologica che emette il certificato di omologazione dello strumento per
pesare in movimento deve richiedere una o più iscrizioni integrative in sede di
omologazione del tipo.
4.3
Realizzazione
Le iscrizioni e i marchi devono essere visibili, ben leggibili nelle normali condizioni di
lavoro e non rimovibili. Devono essere collocati in un luogo ben visibile dello
strumento per pesare in movimento, su una targhetta collocata vicino o sul dispositivo
di indicazione.
4.4
Marchi di verifica
4.4.1 Collocazione
12
Gli strumenti per pesare in movimento devono disporre di un posto riservato alla
collocazione del marchio di verifica che deve
a) essere fatto in modo tale che la parte dello strumento per pesare in movimento
sulla quale tale marchio viene applicato non possa essere rimossa senza
danneggiare il marchio di verifica stesso,
b) permettere una facile collocazione del marchio di verifica senza con ciò alterarne
le caratteristiche metrologiche,
c) assicurare la visibilità al marchio di verifica nelle normali condizioni di lavoro.
4.4.2 Fissaggio
Se il marchio è realizzato mediante punzonatura, il supporto del marchio di verifica
può essere una targhetta in piombo o in altro materiale equiparabile, incastonata su
una lastra dello strumento per pesare in movimento o in una cavità perforata sullo
stesso. Se il marchio si trova su un autoadesivo, sullo strumento per pesare in
movimento deve essere previsto un posto riservato e adeguato alla collocazione di tale
adesivo.
5. Requisiti degli strumenti elettronici per pesare in movimento
Gli strumenti elettronici per pesare in movimento devono soddisfare, tra gli altri, anche i
requisiti di cui ai punti da 5.1. a 5.6.
5.1
Condizioni di lavoro
Gli strumenti elettronici per pesare in movimento devono essere progettati e realizzati
in modo tale da non superare gli errori massimi tollerati alle normali condizioni di
lavoro.
5.2
Effetti perturbanti
La struttura e la costruzione degli strumenti elettronici per pesare in movimento,
quando esposti a effetti perturbanti,
a) non devono dare luogo a vizi gravi oppure
b) devono riconoscere tali vizi e reagire ad essi.
I vizi di entità inferiore o pari a 1 d sono ammessi a prescindere dal valore dell'errore
del dato.
5.3
Applicazione
I requisiti di cui al punto 5.2 si applicano autonomamente a
a) ciascun caso di vizio grave oppure
b) ciascuna parte degli strumenti elettronici per pesare in movimento.
5.4
Reazione a un vizio grave
Dopo l'individuazione di un vizio grave
a) gli strumenti per pesare in movimento devono spegnersi automaticamente,
b) si deve attivare la segnalazione visiva automatica oppure
c) si deve attivare la segnalazione acustica automatica.
13
La segnalazione di cui alle lettere b) e c) deve durare fino all'eliminazione del vizio o
fino all'intervento dell'operatore.
5.5
Interfaccia
Gli strumenti per pesare in movimento possono essere dotati di interfaccia di
comunicazione per il loro collegamento a un dispositivo esterno, nonché di interfaccia
utente per lo scambio di informazioni tra operatore e strumento per pesare in
movimento. L'interfaccia non deve influire sul corretto funzionamento dello strumento
per pesare in movimento e non deve influire sulla sua funzione metrologica.
5.6
Protezione dell'interfaccia
L'interfaccia di comunicazione e l'interfaccia utente non devono consentire l'azione
non autorizzata sul software, sulle funzioni metrologiche degli strumenti per pesare in
movimento e sui dati misurati tramite il collegamento di dispositivi o interferenze
tramite interfaccia.
5.7
Altri requisiti degli strumenti elettronici per pesare in movimento sono contenuti nella
norma tecnica pertinente.2)
6. Metodi di prova tecnica in sede di omologazione
6.1
Documentazione
La richiesta di omologazione deve contenere un documentazione contenente i dati
relativi a
a) le caratteristiche metrologiche dello strumento per pesare in movimento,
b) le specifiche complessive dello strumento per pesare in movimento,
c) la descrizione delle funzioni dei componenti e dispositivi dello strumento per
pesare in movimento,
d) i disegni, gli schemi o informazioni generali informatiche di descrizione della
struttura e del funzionamento dello strumento per pesare in movimento,
e) i documenti che attestano la conformità della struttura e della costruzione dello
strumento per pesare in movimento ai requisiti tecnici e metrologici nonché alla
norma tecnica pertinente.2)
6.2
Generalità
La prova ai fini dell'omologazione deve essere effettuata almeno su uno strumento per
pesare in movimento rappresentativo di un tipo concreto. Lo strumento per pesare in
movimento deve essere completamente installato in un luogo di utilizzo tipico.
6.3
Prove
Occorre controllare la documentazione presentata ed effettuare le prove per verificare
se lo strumento per pesare in movimento è conforme
a) ai requisiti tecnici,
b) ai requisiti metrologici,
14
c) in caso di strumenti elettronici per pesare in movimento, anche ai requisiti di tali
strumenti.
6.4
Fornitura dei mezzi per effettuare le prove
L'esecutore della prova di omologazione può, ai fini di tale prova, esigere dal
richiedente dell'omologazione che questi gli fornisca materiali, strumenti di controllo
per pesare, veicoli di riferimento e personale qualificato.
6.5
Luogo della prova
Gli strumenti per pesare in movimento sottoposti a omologazione possono essere
esaminati nei luoghi seguenti:
a) nel luogo concordato dall'esecutore della prova di omologazione e dal richiedente
della stessa, oppure
b) in un laboratorio ritenuto adeguato dall'esecutore della prova di omologazione.
6.6
Ulteriori specifiche relative alle prove tecniche di omologazione sono riportate nella
norma tecnica pertinente.2)
7. Metodi di prova in sede di verifica prima e verifiche successive
7.1
Prove
L'esecutore della verifica deve controllare la conformità dello strumento per pesare in
movimento al tipo omologato e verificare se tale strumento soddisfa i requisiti tecnici
e metrologici. Gli strumenti per pesare in movimento devono soddisfare i requisiti
tecnici e metrologici per tutti i veicoli e tutti i prodotti su veicoli per la cui pesa
vengono utilizzati tali strumenti in condizioni di lavoro normali. Le prove devono
essere eseguite dall'autorità metrologica competente nel luogo di normale installazione
degli strumenti per pesare in movimento. Gli strumenti per pesare in movimento
devono essere installati in modo tale che la modalità di pesa automatica durante la
prova sia la stessa utilizzata durante la pesa a fini commerciali. L'esecutore della
verifica può, in casi motivati e al fine di prevenire la ripetizione di prove già effettuate
precedentemente in sede di omologazione del tipo, utilizzare questi dati in sede di
verifica prima ai sensi dell'articolo 15 della legge.
7.2
Fornitura dei mezzi per effettuare le prove
L'esecutore della verifica può, ai fini di tale prova, esigere dal richiedente
dell'omologazione che questi gli fornisca un adeguato quantitativo di materiali,
strumenti per pesare di controllo, veicoli di riferimento e personale qualificato.
7.3
Luogo della prova
Le prove di verifica devono essere effettuate tutte nel luogo d'installazione degli
strumenti per pesare in movimento e durante l'esecuzione della prova tali strumenti
devono presentare tutti i componenti utilizzati.
15
7.4
Numero di prove in movimento
7.4.1 Numero delle prove in movimento in sede di verifica prima e di verifica prima dopo
una riparazione
Per esaminare ciascuno strumento per pesare in movimento sono necessari almeno 48
transiti dei veicoli di riferimento. Ciascun veicolo di riferimento compatto a due assi e
uno o più veicoli di riferimento devono effettuare almeno 6 transiti a due velocità
diverse, sia scarichi sia carichi.
7.4.2 Numero di prove in movimento in sede di verifiche successive
Per esaminare gli strumenti per pesare in movimento sono necessari almeno 40 transiti
dei veicoli di riferimento. Ciascun veicolo di riferimento compatto a due assi e uno o
più veicoli di riferimento devono effettuare almeno 5 transiti a due velocità diverse,
sia scarichi sia carichi.
7.5
Ulteriori specifiche relative ai metodi di prova in sede di prima verifica e di verifiche
successive nonché di controlli in esercizio sono riportate nella norma tecnica
pertinente.2)
8. Controllo in esercizio
8.1
Il controllo in esercizio viene effettuato allo stesso modo della verifica successiva,
utilizzando i margini di errore per il controllo in esercizio.
8.2
Il controllo in esercizio può essere effettuato solo dopo la verifica degli strumenti per
pesare in movimento.
16
Allegato 31
al decreto n. 210/2000
Misuratori di velocità stradali
Parte prima
Definizione degli strumenti di misura e metodi di controllo metrologico di tali strumenti
1. Il presente allegato si applica ai misuratori di velocità utilizzati per misurare la velocità dei
veicoli stradali a motore in sede di controllo del rispetto delle norme del codice della
strada in qualità di strumenti di misura legali ai sensi dell'articolo 8 della legge.
2. Il presente allegato si applica a
a) misuratori di velocità radar che rilevano la velocità del veicolo stradale a motore sulla
base dell'effetto Doppler,
b) misuratori di velocità laser che rilevano la velocità del veicolo stradale a motore sulla
base della misurazione della differenza di distanza tra l'oggetto misurato e lo
strumento di misura nel tempo,
c) misuratori di velocità di tratti stradali che misurano la velocità media in un tratto
tenuta da un veicolo stradale a motore sulla base della misurazione del tempo di
transito nel tratto di misura con lunghezza nota,
d) misuratori stradali della velocità media che misurano la velocità media in un tratto
tenuta da un veicolo stradale a motore sulla base della misurazione della velocità del
veicolo di misura assegnata al veicolo misurato a determinate condizioni definite.
3. I misuratori di velocità, prima della loro commercializzazione, devono essere sottoposti a
omologazione e verifica prima. I requisiti tecnici e metrologici, i metodi di prova tecnica
in sede di omologazione del tipo nonché i metodi di prova in sede di verifica prima e
successiva dei misuratori di velocità sono riportati nella parte seconda.
4. I misuratori di velocità omologati devono essere contrassegnati dal produttore o
dall'importatore con il marchio di omologazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della
legge.
5. I misuratori di velocità che in sede di verifica siano conformi ai requisiti stabiliti devono
essere contrassegnati col marchio di verifica e deve essere emesso un certificato di
verifica.
6. I misuratori di velocità devono essere sottoposti a verifiche successive durante il loro
utilizzo in qualità di strumenti di misura legali.
Parte seconda
Requisiti metrologici, requisiti tecnici, metodi di prova tecnica per l'omologazione e
metodi di prova per la verifica dei misuratori di velocità stradali
17
1.
Terminologia e definizioni
1.1
Terminologia e definizioni relative ai misuratori di velocità
1.1.1 Misuratore di velocità stradale (di seguito "misuratore di velocità") è lo strumento di
misura per la misurazione della velocità dei veicoli stradali a motore (di seguito
"veicoli") collocato fuori dal veicolo misurato.
1.1.2 Velocità del veicolo è la grandezza fisica definita come il rapporto tra la lunghezza del
tratto attraversato dal veicolo misurato e l'intervallo di tempo corrispondente, a
condizione che il movimento del veicolo sia regolare lungo tutto il tratto. L'unità di
misura della velocità è km/h.
1.1.3 Velocità media del veicolo nel tratto stradale (di seguito "velocità nel tratto") è la
velocità definita come il rapporto tra lunghezza del tratto di misura e il tempo di
transito del veicolo misurato nel tratto di misura.
1.1.4 Sensore del misuratore di velocità è la parte del misuratore di velocità che genera i
segnali che caratterizzano il movimento del veicolo misurato o del veicolo di misura.
1.1.5 Unità di comando è la parte del misuratore di velocità destinata al comando dello
stesso e all'immissione dei valori in entrata.
1.1.6 Unità di calcolo è la parte del misuratore di velocità che elabora i segnali provenienti
dal sensore o dai sensori e sulla cui base calcola la velocità del veicolo misurato e
assicura la correttezza dei dati rilevati.
1.1.7 Unità di analisi è la parte del misuratore di velocità destinata all'analisi delle
infrazioni e alla generazione dei relativi documenti.
1.1.8 Unità di visualizzazione è la parte del misuratore di velocità che visualizza i valori di
velocità rilevati e altri dati.
1.1.9 Unità di documentazione per immagini è la parte del misuratore di velocità destinata
alla registrazione della situazione stradale per mezzo di documenti di immagini e alla
loro archiviazione unitamente ai dati rilevati.
1.1.10 Luogo di misura è il luogo determinato mediante il raggio attivo del sensore o dei
sensori del misuratore di velocità.
1.1.11 Situazione stradale è l'insieme di oggetti composto dal veicolo misurato e dagli
oggetti circostanti che potrebbero influire sui dati rilevati.
1.1.12 Misuratore di velocità trasportabile è il misuratore di velocità che può essere
trasportato da una postazione all'altra, che tuttavia deve essere stabile durante la
misurazione, secondo le istruzioni del produttore.
1.1.13 Misuratore di velocità fisso è il misuratore di velocità da installare in una postazione
fissa determinata.
1.1.14 Misuratore di velocità mobile è il misuratore di velocità in grado di misurare la
velocità dei veicoli da un veicolo di misura in movimento.
1.1.15 Costante dello strumento di misura è il parametro che esprime il rapporto tra il
numero di impulsi provenienti dal sensore di velocità del veicolo di misura e il tratto
percorso di lunghezza pari a 1 km.
18
1.2
Terminologia e definizioni relative ai misuratori di velocità stradali radar
1.2.1 Frequenza differenziale di Doppler fd è la frequenza espressa come la differenza tra
la frequenza fondamentale e la frequenza del segnale ricevuto dal sensore del
misuratore di velocità dall'oggetto misurato. Tale frequenza è proporzionale alla
velocità dell'oggetto in movimento sulla base del seguente rapporto:
v
fd  c
f 0  cosα
1.3.3
dove v
è la velocità del veicolo misurato in m/s,
fd
è la frequenza differenziale di Doppler in Hz,
f0
è la frequenza fondamentale in Hz,
α
è l'angolo di misura fondamentale in gradi,
c
è la velocità di propagazione delle onde in m/s.
Angolo di misura fondamentale α è l'angolo determinato dall'asse dell'irradiazione
massima del sensore del misuratore di velocità e l'asse del tratto percorso dal veicolo
misurato.
Frequenza fondamentale f0 è la frequenza del segnale emesso dal sensore del
misuratore di velocità utilizzata per rilevare la velocità.
Terminologia e definizioni relative ai misuratori di velocità stradali laser
Lunghezza d'onda del laser λ è la lunghezza d'onda del raggio di luce
monocromatica dell'irradiazione generata dal misuratore di velocità stradale laser.
Angolo solido di irradiazione del fascio laser è la divergenza del raggio di luce
luminoso irradiato dal laser – l'angolo al vertice del cono di luce misurato sul piano
orizzontale e verticale.
Potenza del laser è l'energia del raggio irradiato dal laser.
2.
Requisiti tecnici
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
2.1
Requisiti tecnici generali
2.1.1 I misuratori di velocità devono assicurare, a condizioni di utilizzo corrette e conformi
alla documentazione tecnica, un'assegnazione univoca della velocità rilevata al
relativo veicolo misurato.
2.1.2 Il campo di temperatura ambientale di esercizio del misuratore di velocità deve essere
compreso almeno tra –10 e +40 °C. Il misuratore di velocità deve mantenere i propri
parametri metrologici in tutto il campo di temperatura ambientale di esercizio.
2.1.3 Il campo di temperatura di immagazzinamento del misuratore di velocità deve essere
compreso almeno tra –25 e +70 °C. L'immagazzinamento del misuratore di velocità
entro tale campo di temperatura non deve influire sui parametri metrologici dello
stesso.
2.1.4 Il misuratore di velocità deve essere dotato di un dispositivo che ne impedisca la
misurazione o indichi la non correttezza di tale misurazione se effettuata fuori dal
campo della tensione di alimentazione di esercizio e delle temperature ambientali di
esercizio.
19
2.1.5 Il misuratore di velocità deve essere dotato di un dispositivo per segnalare che il valore
rilevato della velocità del veicolo si trova fuori dal campo di misura definito della
velocità.
2.1.6 La registrazione della misurazione è realizzata sotto forma di documento immagine. Il
corretto allineamento dell'asse ottico del dispositivo di registrazione e dell'asse di
misura del sensore del misuratore di velocità deve essere assicurato in modo
meccanico o controllabile tramite un'altra modalità adeguata descritta nella
documentazione di accompagnamento di cui al punto 2.1.14.
2.1.7 La registrazione della misura deve contenere:
a) informazioni relative all'ora e alla data locali,
b) informazioni relative al luogo di misura,
c) elementi di identificazione univoca del veicolo misurato (per esempio numero di
immatricolazione del veicolo),
d) il valore rilevato della velocità del veicolo misurato e l'unità di misura della
velocità,
e) l'identificazione univoca del misuratore di velocità impiegato,
f) l'identificazione del software del misuratore di velocità,
g) i limiti di velocità impostati,
h) le informazioni ritenute necessarie dalla documentazione tecnica del produttore del
misuratore di velocità ai fini dell'assegnazione univoca del valore della velocità
rilevata al veicolo misurato,
i) informazioni relative alla direzione di marcia del veicolo misurato, se il misuratore
di velocità consente la misura della velocità dei veicoli stradali a motore in
entrambe le direzioni di marcia del veicolo,
j) la velocità del veicolo di misura e l'unità di misura di tale velocità, se si tratta di un
misuratore di velocità mobile, informazioni relative all'ora di inizio e di fine della
misurazione della velocità, se la registrazione avviene sotto forma di sequenza
video e tali informazioni sono necessarie per assegnare in modo univoco il valore
della velocità rilevata al veicolo misurato.
2.1.8 Il misuratore di velocità deve essere costruito in modo tale da impedire la modifica dei
suoi parametri metrologici fondamentali, del software o dell'impostazione della
costante senza danneggiare i marchi di verifica o di sicurezza.
2.1.9 Il misuratore di velocità non deve irradiare durante l'uso energia elettromagnetica che
potrebbe interferire col funzionamento di altri dispositivi tecnici in conformità dei
requisiti di compatibilità elettromagnetica.1)
2.1.10 Il software del misuratore di velocità sottoposto a controllo metrologico deve essere
identificabile. Il misuratore di velocità deve consentire la facile identificazione del
software.
2.1.11 Il software, la registrazione della misura e i dati sottoposti a controllo metrologico,
archiviati nella memoria del misuratore di velocità o trasmessi dalla memoria dello
stesso, devono essere adeguatamente protetti contro l'abuso accidentale o intenzionale.
1)
Decreto governativo della Repubblica slovacca n. 194/2005 Racc. in materia di compatibilità elettromagnetica,
come modificato dal decreto governativo della Repubblica slovacca n. 318/2007 Racc.
20
2.1.12 Durante l'uso di misuratori di velocità mobili è necessario mantenere le dimensioni
degli pneumatici che muovono il veicolo di misura (asse motore) identiche a quelle
determinanti in sede di impostazione della costante dello strumento.
2.1.13 Ciascun misuratore di velocità è accompagnato dalla documentazione di
accompagnamento obbligatoria. Tale documentazione contiene:
a) il principio fisico di funzionamento del misuratore di velocità,
b) il collegamento a blocchi del misuratore di velocità e le istruzioni di
funzionamento di ciascun blocco,
c) le specifiche tecniche del misuratore di velocità,
d) le condizioni e le modalità di installazione e utilizzo del misuratore di velocità,
e) le informazioni relative alle fonti principali di errore o di incertezza di misura, con
relativa quantificazione per ogni tipo di utilizzo,
f) le istruzioni per l'uso,
g) le registrazioni relative agli interventi di manutenzione sul misuratore di velocità.
2.1.14 Su ogni parte del misuratore di velocità devono essere riportati in modo indelebile i
seguenti dati:
a) marchio o nome del produttore,
b) indicazione del tipo,
c) numero di serie,
d) marchio del tipo omologato.
2.2
Requisiti tecnici integrativi dei misuratori di velocità stradali radar
2.2.1 I misuratori di velocità radar devono soddisfare i requisiti di sicurezza e sanitari di cui
alla normativa speciale2) relativa alla trasmissione a microonde.
2.2.2 I misuratori di velocità radar devono essere costruiti in modo tale da impedire la
misura della velocità in aree caratterizzare dall'irradiazione di antenne in cui si
possano verificare errori di misura della velocità superiori al 2%.
2.2.3 I misuratori di velocità stradale radar devono essere progettati in modo tale che, alle
condizioni d'uso normali, si possa misurare la velocità a una distanza superiore a due
corsie di marcia. Se in casi particolari fosse necessario raggiungere una portata di
misura maggiore, il dato relativo alla sensibilità impostata deve essere visualizzato
nella registrazione relativa all'infrazione.
2.2.4 La deviazione nell'impostazione dell'angolo di misura fondamentale non deve
provocare errori di misura della velocità superiori allo 0,5%. L'impostazione
dell'angolo di misura fondamentale si ottiene fissando il sensore del misuratore di
velocità sulla struttura dello stesso o sul veicolo.
2.3
Requisiti tecnici integrativi dei misuratori di velocità stradali laser
2.3.1 L'angolo solido di irradiazione del fascio laser è indicato nella documentazione tecnica
del produttore e non deve essere superiore a 10 mrad, misurato come angolo piano sul
piano orizzontale e verticale a livello del 50% del declino della potenza emessa.
2.3.2 La potenza del sensore del misuratore di velocità laser deve soddisfare i requisiti di
sicurezza e di protezione della salute per la classe 1 durante il suo utilizzo.3)
2)
Decreto governativo della Repubblica slovacca n. 443/2001 Racc., che stabilisce i requisiti tecnici e le
procedure di omologazione dei dispositivi radio e dei dispositivi terminali di telecomunicazione.
21
2.3.3 Per i misuratori stradali di velocità laser, la documentazione tecnica o il software
relativo devono riportare la distanza minima di misura o la distanza laterale del
misuratore affinché non sia superato l'errore massimo tollerato.
2.4
Requisiti tecnici integrativi dei misuratori di velocità di tratti stradali
2.4.1 L'inizio e la fine del tratto di misura e i corrispondenti dati temporali di transito del
veicolo misurato devono essere indicati chiaramente nella registrazione
dell'infrazione.
2.5
Requisiti tecnici integrativi dei misuratori stradali della velocità media
2.5.1 La documentazione del misuratore stradale della velocità media deve descrivere in
modo chiaro le condizioni di assegnazione della velocità del veicolo di misura al
veicolo misurato.
2.5.2 Durante la misura deve essere impedita la modifica dei parametri dell'impianto video
che potrebbero influire sul risultato della misurazione.
3.
Requisiti metrologici
3.1
Campo di misura ed errore del misuratore di velocità
3.1.1 Il campo di misura del misuratore di velocità deve essere compreso almeno tra 30 e
200 km/h.
3.1.2 L'errore massimo del misuratore di velocità è determinato dal seguente rapporto:
v  v x  ve
km/h 
dove vx
è il valore della velocità indicata dal misuratore di velocità,
ve
è il valore della velocità determinata dall'apparecchio campione.
3.1.3 L'errore relativo del misuratore di velocità si ottiene in base al seguente rapporto:
δv 
v
 100 % 
ve
3.2
L'errore massimo tollerato
a) è 3 km/h nelle misurazioni di velocità fino a 100 km/h,
b) è 3% del valore della velocità misurata per velocità superiori a 100 km/h.
4.
Metodi di prova tecnica in sede di omologazione e metodi di prova in sede di
verifica
4.1
Le prove tecniche sul misuratore di velocità consistono
a) nell'ispezione esterna del misuratore di velocità e degli accessori,
b) nelle prove in laboratorio,
c) nelle prove sul campo,
3)
STN EN 60825-1 Sicurezza degli apparecchi laser. Parte 1: Classificazione degli apparecchi e requisiti (34
1701).
22
d) nelle prove di resistenza del misuratore di velocità alle interferenze e alle variabili
perturbanti.
4.2
Condizioni di riferimento in sede di prova
4.2.1 Nelle prove in laboratorio la temperatura ambientale deve essere 23 °C ± 5 °C e
l'umidità relativa dell'aria pari o inferiore al 75%.
4.2.2 La tensione di alimentazione del misuratore di velocità deve essere compresa nel
campo stabilito dal produttore.
4.2.3 Le altre variabili perturbanti in sede di prova devono avere valori nominali e devono
essere comprese nelle tolleranze in conformità delle condizioni tecniche approvate
dichiarate dal produttore del misuratore di velocità.
4.3
Prove tecniche per l'omologazione
4.3.1 Ispezione esterna del misuratore di velocità
Durante l'ispezione esterna del misuratore di velocità è necessario controllare quanto
segue:
a) la completezza della documentazione di accompagnamento obbligatoria,
b) la conformità del misuratore di velocità alla documentazione di accompagnamento
obbligatoria,
c) lo stato delle singole unità funzionali dal punto di vista del funzionamento del
misuratore di velocità,
d) l'identificazione e protezione del software del misuratore di velocità.
4.3.2 Prove in laboratorio sui misuratori stradali di velocità radar
4.3.2.1 Misurazione della frequenza fondamentale f0 del sensore del misuratore stradale di
velocità radar
La misurazione è effettuata mediante adeguato frequenzimetro, dopo stabilizzazione
della temperatura del misuratore di velocità collegato alla tensione di alimentazione.
La misura è effettuata in conformità delle raccomandazioni del produttore.
Il misuratore stradale di velocità radar soddisfa la prova se la differenza tra la
frequenza fondamentale misurata e quella nominale non provoca un errore di misura
della velocità superiore allo 0,1%.
4.3.2.2 Misura dell'emissione del sensore del misuratore stradale di velocità radar
Tale misura è effettuata mediante adeguato misuratore della potenza di emissione,
ruotato sul piano orizzontale. Si misura la larghezza del raggio principale,
caratterizzato dall'angolo che delimita la parte di irradiazione in cui la potenza di
emissione misurata corrisponde al massimo alla metà (3 dB) del valore di emissione
massimo. Si misura inoltre il livello dei raggi laterali.
Il misuratore stradale di velocità radar soddisfa la prova se la larghezza del raggio
principale è conforme alle specifiche tecniche del misuratore di velocità e i raggi
laterali dell'emissione sono inferiori almeno di 15 dB all'emissione massima.
4.3.2.3 Misura della potenza di emissione del sensore del misuratore stradale di velocità radar
Tale misura è effettuata mediante adeguato misuratore della potenza di emissione nella
direzione dell'emissione massima.
Il misuratore stradale di velocità radar soddisfa la prova se la potenza di emissione è
conforme alle specifiche tecniche dello stesso.
23
4.3.2.4 Prova di precisione della parte a bassa frequenza del misuratore stradale di velocità
radar
La prova è effettuata mediante adeguato simulatore a bassa frequenza che simula
segnali con frequenza differenziale di Doppler e con parametri conformi alla
documentazione tecnica del produttore.
La velocità viene simulata almeno in dieci punti distribuiti uniformemente nel campo
di misura del misuratore di velocità. Devono essere simulati i valori di arrivo e
partenza del veicolo misurato. In caso di misuratore di velocità mobile, deve essere
simulata, almeno in tre punti, anche la velocità del veicolo di misura mediante
adeguato simulatore che simuli i segnali provenienti dal sensore della propria velocità
del veicolo di misura.
Il misuratore stradale di velocità radar soddisfa la prova se l'errore del misuratore di
velocità non supera l'errore massimo tollerato.
4.3.2.5 Prova dell'angolo fondamentale di misura α del sensore del misuratore di velocità
Tale misura è effettuata mediante adeguato misuratore della potenza di emissione,
ruotato sul piano orizzontale.
Il misuratore stradale di velocità radar soddisfa la prova se la differenza tra l'angolo
fondamentale di misura rilevato e quello nominale non provoca un errore di misura
della velocità superiore allo 0,5%.
4.3.2.6 Prova di precisione del misuratore stradale di velocità radar
La prova è effettuata mediante adeguato simulatore di velocità che simula la velocità
del veicolo ricevendo il segnale del misuratore di velocità radar, aggiustandone la
frequenza con la frequenza differenziale di Doppler ed emettendo indietro il segnale
così corretto affinché il misuratore di velocità possa riceverlo.
La velocità viene simulata almeno in dieci punti distribuiti uniformemente nel campo
di misura del misuratore di velocità. Devono essere simulati i valori di arrivo e
partenza del veicolo misurato.
Il misuratore stradale di velocità radar soddisfa la prova se l'errore del misuratore di
velocità, aumentato dell'incertezza di misura ampliata, non supera l'errore massimo
tollerato.
4.3.3 Prove in laboratorio sui misuratori stradali di velocità laser
4.3.3.1 Prove d'impostazione del dispositivo di puntamento del misuratore di velocità
La prova è effettuata mediante un diagramma di prova alla distanza raccomandata dal
produttore. Occorre controllare l'impostazione in base al campo di tolleranza indicato
dal produttore. Se il produttore non prescrive il diagramma di prova né la distanza, si
deve effettuare una misura di controllo in base al diagramma di prova standard per i
misuratori di velocità laser a distanza di 50 m oppure 100 m.
Il misuratore stradale di velocità laser soddisfa la prova se l'allineamento dell'asse
ottico del dispositivo di registrazione del misuratore e dell'asse di misura è conforme
alle raccomandazioni del produttore.
4.3.3.2 Prova di precisione del misuratore stradale di velocità laser
La prova è effettuata mediante adeguato simulatore di velocità.
La velocità viene simulata almeno in dieci punti distribuiti uniformemente nel campo
di misura del misuratore di velocità. Devono essere simulati i valori di arrivo e
partenza del veicolo misurato.
24
Il misuratore stradale di velocità laser soddisfa la prova se l'errore del misuratore di
velocità, aumentato dell'incertezza di misura ampliata, non supera l'errore massimo
tollerato.
4.3.4 Prove in laboratorio sui misuratori di velocità di tratti stradali
4.3.4.1 Prova di misura del tempo
Tale prova è effettuata mediante adeguato misuratore del tempo che si attiva
automaticamente quando il veicolo di prova o l'oggetto entra nella pista di misura e
successivamente si spegne automaticamente quando questo esce.
Il misuratore di velocità di tratti stradali soddisfa la prova se l'errore di misura del
tempo è inferiore allo 0,2%.
4.3.4.2 Prova della lunghezza del tratto di misura
La prova è effettuata mediante adeguato misuratore di lunghezza.
Il misuratore di velocità di tratti stradali soddisfa la prova se la differenza tra la
lunghezza misurata e quella nominale del tratto di misura è inferiore all'1%.
4.3.5 Prove in laboratorio sui misuratori stradali della velocità media
4.3.5.1 Prova di precisione del misuratore stradale della velocità media mediante simulatore di
velocità
La misura è effettuata mediante adeguato simulatore della velocità che simula i segnali
provenienti dal sensore della propria velocità del veicolo di misura.
La velocità viene simulata almeno in dieci punti distribuiti uniformemente nel campo
di misura del misuratore di velocità.
Il misuratore stradale della velocità media soddisfa la prova se l'errore del misuratore
di velocità, aumentato dell'incertezza di misura ampliata, non supera l'errore massimo
tollerato.
4.3.6 Prove sul campo sui misuratori di velocità
4.3.6.1 Prova di precisione sul campo sul misuratore di velocità
La prova è effettuata mediante un veicolo di prova la cui velocità viene misurata
mediante adeguato apparecchio campione fino a una velocità di 130 km/h in almeno
tre punti per l'arrivo e la partenza. Nel campo di velocità superiore a 130 km/h la
prova è effettuata mediante adeguato simulatore di velocità in almeno tre punti per
l'arrivo e la partenza. In caso di misuratore di velocità mobile, occorre effettuare una
misura almeno in un punto durante il movimento del veicolo di misura a una velocità
minima di 50 km/h.
In caso di misuratore stradale di velocità radar, la prova può essere eseguita in tutto il
campo di misura del misuratore di velocità mediante simulatore di velocità terrestre
che simula registrazioni reali di ripetizioni di segnale.
Il misuratore di velocità soddisfa la prova se l'errore del misuratore di velocità,
aumentato dell'incertezza di misura ampliata, non supera l'errore massimo tollerato.
4.3.6.2 Prova di impostazione della costante del misuratore di velocità
La prova è effettuata solo sui misuratori di velocità mobili mediante adeguato
misuratore di lunghezza del tratto percorso.
Il misuratore stradale soddisfa la prova se l'errore d'impostazione della costante non
provoca un errore di misura della lunghezza del tratto percorso superiore all'1%.
25
4.3.7 Prove di resistenza alle interferenze e alle variabili perturbanti
4.3.7.1 Prova di precisione
La prova è effettuata per un qualsiasi valore della velocità nel campo di misura del
misuratore di velocità sottoposto a prova, mediante adeguato simulatore collocato o
collegato in modo tale da rendere minimo l'influsso sui parametri dello stesso da parte
delle interferenze o delle variabili perturbanti. Se non è possibile soddisfare tale
condizione, il campione deve essere sufficientemente resistente alla variabile
perturbante o all'interferenza.
4.3.7.2 Prova di resistenza alle temperature limite di immagazzinamento
Quando non è in uso, il misuratore di velocità deve resistere, senza danni né modifiche
ai parametri metrologici, all'azione della temperatura ambientale in tutto il campo di
temperatura di immagazzinamento definito dal produttore.
La prova è effettuata mediante caldo secco in conformità della norma tecnica 4) alla
temperatura massima tra quelle comprese nel campo di temperatura di
immagazzinamento, per un periodo di 2 h. Successivamente, si effettua una prova col
freddo in conformità della norma tecnica 5 ) alla temperatura minima tra quelle
comprese nel campo di temperatura di immagazzinamento, per un periodo di 2 h. La
durata della prova si calcola dalla stabilizzazione della temperatura. La prova deve
essere effettuata sul dispositivo spento. Una prova di precisione è effettuata dopo
l'esposizione alla variabile perturbante.
Il misuratore di velocità soddisfa la prova se dopo l'esposizione alla variabile
perturbante l'errore dello strumento non supera l'errore massimo tollerato e il
misuratore non segnala danni meccanici in alcuna parte sottoposta a prova.
4.3.7.3 Prova a freddo
Il misuratore di velocità deve poter funzionare in modo affidabile al limite inferiore
del campo di temperatura ambientale di lavoro definito dal produttore.
La prova è effettuata conformemente alla norma tecnica pertinente.5)
La prova deve essere effettuata sul dispositivo acceso. La prova è effettuata al limite
inferiore delle temperature ambientali di lavoro per un periodo di 2 h. La durata della
prova si calcola dalla stabilizzazione della temperatura. Una prova di precisione è
effettuata durante l'esposizione alla variabile perturbante.
Il misuratore stradale di velocità soddisfa la prova se durante l'esposizione alla
variabile perturbante l'errore del misuratore di velocità non supera l'errore massimo
tollerato.
4.3.7.4 Prova con caldo secco
Il misuratore di velocità deve poter funzionare in modo affidabile al limite superiore
del campo di temperatura ambientale di lavoro definito dal produttore.
La prova è effettuata conformemente alla norma tecnica pertinente.4)
La prova deve essere effettuata sul dispositivo acceso. La prova è effettuata al limite
superiore delle temperature ambientali di lavoro per un periodo di 2 h. La durata della
prova si calcola dalla stabilizzazione della temperatura. Una prova di precisione è
effettuata durante l'esposizione alla variabile perturbante.
4)
5)
STN EN 60068-2-2 Prova degli effetti dell'ambiente. Prova 2-2: Prove. Prova B: Calore secco (34 5791).
STN EN 60068-2-1 Prova degli effetti dell'ambiente. Parte 2-1: Prove. Prova A: Freddo (34 5791).
26
Il misuratore stradale di velocità soddisfa la prova se durante l'esposizione alla
variabile perturbante l'errore del misuratore di velocità non supera l'errore massimo
tollerato.
4.3.7.5 Prova con calore umido ciclico
Il misuratore di velocità deve poter funzionare in modo affidabile in ambienti con
modifiche cicliche della temperatura con possibile condensazione del vapore acqueo.
La prova è effettuata conformemente alla norma tecnica pertinente.6)
La prova deve essere effettuata sul dispositivo acceso. La prova è effettuata mediante
calore umido ciclico, in due cicli da 24 h di temperatura massima pari a 55 °C. Una
prova di precisione è effettuata dopo l'esposizione all'interferenza.
Il misuratore di velocità soddisfa la prova se dopo l'esposizione all'interferenza l'errore
dello strumento non supera l'errore massimo tollerato e il misuratore non segnala
danni meccanici in alcuna parte sottoposta a prova.
4.3.7.6 Prova di resistenza all'acqua
Le parti del misuratore di velocità che durante l'esercizio possono, in conformità delle
istruzioni per l'uso, essere esposte a spruzzi d'acqua, devono essere resistenti a tali
spruzzi.
La prova è effettuata conformemente alla norma tecnica pertinente.7)
La prova deve essere effettuata sul dispositivo spento. Una prova di precisione è
effettuata dopo l'esposizione all'interferenza.
Il misuratore di velocità soddisfa la prova se dopo l'esposizione all'interferenza l'errore
dello strumento non supera l'errore massimo tollerato e il misuratore non segnala
danni meccanici in alcuna parte sottoposta a prova.
4.3.7.7 Prova di resistenza alla polvere
Le parti del misuratore di velocità che durante l'esercizio possono, in conformità delle
istruzioni per l'uso, essere esposte a un quantitativo eccezionale di polvere, devono
essere resistenti a quest'ultima.
La prova è effettuata conformemente alla norma tecnica pertinente.8)
La prova deve essere effettuata sul dispositivo spento. Una prova di precisione è
effettuata dopo l'esposizione all'interferenza.
Il misuratore di velocità soddisfa la prova se dopo l'esposizione all'interferenza l'errore
dello strumento non supera l'errore massimo tollerato e il misuratore non segnala
danni meccanici in alcuna parte sottoposta a prova.
4.3.7.8 Prova di resistenza alle vibrazioni accidentali
Il misuratore stradale di velocità deve resistere alle vibrazioni accidentali.
La prova è effettuata conformemente alla norma tecnica pertinente.9)
6)
STN EN 60068-2-30 Prova degli effetti dell'ambiente. Parte 2-30: Prove. Prova Db: Caldo umido, ciclico
(ciclo di 12 h + 12 h) (34 5791).
7)
STN EN 60068-2-18 Prova degli effetti dell'ambiente. Parte 2-18: Prove. Prove R e istruzioni: Acqua (34
5791).
8)
STN EN 60512-11-8 Componenti elettromeccanici per dispositivi elettrici. Procedure di prova e metodi di
misura fondamentali. Parte 11: Prove climatiche. Sezione 8: Prova 11 h. Sabbia e polvere (35 4055).
9)
STN EN 60068-2-47 Prova degli effetti dell'ambiente. Parte 2-47: Prove. Prova di montaggio dei componenti
destinati alla vibrazione, agli urti e ad altre prove dinamiche analoghe (34 5791).
27
La prova deve essere effettuata sul dispositivo acceso. Il campo di frequenza delle
vibrazioni è compreso tra 10 e 150 Hz, il livello totale del valore effettivo di
accelerazione è: 7 m/s, livello della densità spettrale di accelerazione tra 10 e 20 Hz: 1
m2/s3, livello della densità spettrale di accelerazione tra 20 e 150 Hz:
–3 dB/ottava. Una prova di precisione è effettuata durante l'esposizione alla variabile
perturbante.
Il misuratore stradale di velocità soddisfa la prova se durante l'esposizione alla
variabile perturbante l'errore del misuratore di velocità non supera l'errore massimo
tollerato.
4.3.7.9 Prova di resistenza agli urti meccanici
Le parti del misuratore di velocità che durante l'esercizio, in conformità delle
istruzioni per l'uso, non sono rigidamente fissate ad esso devono essere resistenti agli
urti meccanici.
La prova è effettuata conformemente alla norma tecnica pertinente.10)
Il livello di prova è a 50 mm. La prova deve essere effettuata sul dispositivo spento.
Una prova di precisione è effettuata dopo l'esposizione all'interferenza.
Il misuratore di velocità soddisfa la prova se dopo l'esposizione all'interferenza l'errore
dello strumento non supera l'errore massimo tollerato e il misuratore non segnala
danni meccanici in alcuna parte sottoposta a prova.
4.3.7.10 Prova di resistenza alle deviazioni statiche della tensione di alimentazione
Il misuratore di velocità deve essere resistente alle deviazioni statiche nella tensione di
alimentazione e nella frequenza in tutto il campo della tensione di alimentazione e
della frequenza stabilito dal produttore.
I livelli di prova sono stabiliti dai limiti delle tensioni di alimentazione o delle
frequenze della tensione di alimentazione stabiliti dal produttore. La prova è effettuata
al limite superiore e inferiore della tensione di alimentazione e della frequenza. La
prova deve essere effettuata sul dispositivo acceso. Una prova di precisione è
effettuata durante l'esposizione alla variabile perturbante.
Il misuratore stradale di velocità soddisfa la prova se durante l'esposizione alla
variabile perturbante l'errore del misuratore di velocità non supera l'errore massimo
tollerato.
4.3.7.11 Prova con brevi interruzioni della tensione di alimentazione
Il misuratore di velocità deve resistere a brevi interruzioni della tensione di
alimentazione.
La prova è effettuata unicamente sugli apparecchi alimentati a corrente elettrica
alternata.
La prova è effettuata conformemente alla norma tecnica pertinente.11)
Livelli di prova (calo a/lunghezza del calo): 0%/0,5 cicli, 0%/1 ciclo, 40%/10 cicli,
70%/25 cicli, 80%/250 cicli, 0%/250 cicli. La prova deve essere effettuata sul
dispositivo acceso. Una prova di precisione è effettuata durante l'esposizione
all'interferenza.
10)
STN EN 60068-2-31 Prova degli effetti dell'ambiente. Parte 2-31: Prove. Prova Ec: Urti da manipolazione
non attenta, principalmente per tipo di campione-dispositivo (34 5791).
11)
STN EN 61000-4-11 Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 4-11: Metodi di prova e di misura. Prove
di resistenza a brevi cali di tensione, brevi interruzioni e oscillazioni della tensione (33 3432).
28
Il misuratore di velocità soddisfa la prova se durante l'esposizione all'interferenza
l'errore del misuratore di velocità non supera l'errore massimo tollerato.
4.3.7.12 Prova di resistenza a rapidi fenomeni transitori
Il misuratore di velocità deve resistere a rapidi fenomeni transitori che si verifichino
sulle linee di alimentazione e di segnalazione.
La prova è effettuata conformemente alla norma tecnica pertinente.12)
Livello di prova: 2 kV sulle linee di alimentazione, 1 kV sulle linee di segnalazione.
La prova deve essere effettuata sul dispositivo acceso. Una prova di precisione è
effettuata durante l'esposizione all'interferenza.
Il misuratore di velocità soddisfa la prova se durante l'esposizione all'interferenza
l'errore del misuratore di velocità non supera l'errore massimo tollerato.
4.3.7.13 Prova di resistenza alle scariche
Il misuratore di velocità deve resistere alle scariche che si verifichino sulle linee di
alimentazione e di segnalazione.
La prova è effettuata unicamente sui dispositivi le cui linee di alimentazione e di
segnalazione possono essere più lunghe di 10 m, conformemente alla documentazione
tecnica.
La prova è effettuata conformemente alla norma tecnica pertinente.13)
Impulso di tensione per la prova: 1,2/50 μs, livello di prova: tensione asimmetrica 2
kV, tensione simmetrica 1 kV. La prova deve essere effettuata sul dispositivo acceso.
Una prova di precisione è effettuata dopo l'esposizione all'interferenza.
Il misuratore di velocità soddisfa la prova se dopo l'esposizione all'interferenza l'errore
del misuratore di velocità non supera l'errore massimo tollerato.
4.3.7.14 Prova di resistenza al campo magnetico della frequenza di rete
Il misuratore di velocità deve resistere ai campi magnetici della frequenza di rete.
La prova è effettuata conformemente alla norma tecnica pertinente.14)
Livello di prova del campo: 30 A/m continuo. La prova deve essere effettuata sul
dispositivo acceso. Una prova di precisione è effettuata durante l'esposizione
all'interferenza.
Il misuratore di velocità soddisfa la prova se durante l'esposizione all'interferenza
l'errore del misuratore di velocità non supera l'errore massimo tollerato.
4.3.7.15 Prova di resistenza al campo elettromagnetico ad alta frequenza indotto
Il misuratore di velocità deve resistere ai campi elettromagnetici ad alta frequenza
indotti.
La prova è effettuata unicamente sui dispositivi le cui linee di alimentazione e di
segnalazione possono essere più lunghe di 3 m, conformemente alla documentazione
tecnica.
12)
STN EN 61000-4-4 Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 4-4: Metodi di prova e di misura. Prova di
resistenza a rapidi fenomeni transitori/raffiche di impulsi (33 3432).
13)
STN EN 61000-4-5 Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 4-5: Metodi di prova e di misura. Prova di
resistenza alla sovratensione temporanea (33 3432).
14)
STN EN 61000-4-8 Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 4-8: Metodi di prova e di misura. Prova di
resistenza al campo magnetico della frequenza di rete (33 3432).
29
La prova è effettuata conformemente alla norma tecnica pertinente.15)
La prova è effettuata per banda di frequenza: tra 0,15 e 80 MHz, modulazione del
segnale: 80% modulazione d'ampiezza, con onda sinusoidale di frequenza 1 kHz.
Livello d'interferenza: 20 V. La prova deve essere effettuata sul dispositivo acceso.
Una prova di precisione è effettuata durante l'esposizione all'interferenza.
Il misuratore di velocità soddisfa la prova se durante l'esposizione all'interferenza
l'errore del misuratore di velocità non supera l'errore massimo tollerato.
4.3.7.16 Prova di resistenza al campo elettromagnetico ad alta frequenza irradiato
Il misuratore di velocità deve resistere ai campi elettromagnetici ad alta frequenza
irradiati.
La prova è effettuata conformemente alla norma tecnica pertinente.16)
La prova è effettuata per banda di frequenza: da 80 a 1000 MHz, da 800 a 960 MHz e
da 1,4 a 3 GHz, modulazione del segnale: 80% modulazione d'ampiezza, con onda
sinusoidale di frequenza 1 kHz. Livello d'interferenza: 20 V ∙ m-1. La prova deve
essere effettuata sul dispositivo acceso. Una prova di precisione è effettuata durante
l'esposizione all'interferenza.
Il misuratore di velocità soddisfa la prova se durante l'esposizione all'interferenza
l'errore del misuratore di velocità non supera l'errore massimo tollerato.
4.3.7.17 Prova di resistenza alle scariche elettrostatiche
Il misuratore di velocità deve resistere alle scariche elettrostatiche.
La prova è effettuata conformemente alla norma tecnica pertinente.17)
Livelli di prova: scarica da contatto 6 kV, scarica in aria 8 kV. La prova deve essere
effettuata sul dispositivo acceso. Una prova di precisione è effettuata dopo
l'esposizione all'interferenza.
Il misuratore di velocità soddisfa la prova se dopo l'esposizione all'interferenza l'errore
dello strumento non supera l'errore massimo tollerato e il misuratore non segnala
danni meccanici in alcuna parte sottoposta a prova.
4.3.7.18 Prova di resistenza ai fenomeni transitori elettrici sulle linee di alimentazione nel
veicolo
Il misuratore di velocità mobile deve resistere ai fenomeni transitori elettrici che
possono verificarsi sulle linee di alimentazione dei veicoli.
La prova è effettuata unicamente sui dispositivi destinati all'installazione a bordo di
veicoli, alimentati con la batteria del veicolo stradale a motore.
La prova è effettuata conformemente alla norma tecnica pertinente.18)
Sono sottoposti a prova i seguenti impulsi: +50 V, –150 V, +100 V, caduta a 7 V. La
prova deve essere effettuata sul dispositivo acceso. Una prova di precisione è
effettuata durante l'esposizione all'interferenza.
15)
STN EN 61000-4-6 Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 4-6: Metodi di prova e di misura. Resistenza
alle interferenze indotte da campi ad alta frequenza, trasmesse tramite le linee (33 3432).
16)
STN EN 61000-4-3 Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 4-3: Metodi di prova e di misura. Prova di
resistenza al campo elettromagnetico ad alta frequenza irradiato (33 3432).
17)
STN EN 61000-4-2 Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 4-2: Metodi di prova e di misura. Prova di
resistenza alle scariche elettrostatiche (33 3432).
18)
ISO 7637-2 Veicoli stradali – Interferenze elettriche indotte e accoppiate – Parte 2: Interferenze elettriche
indotte solo da linee di alimentazione.
30
Il misuratore di velocità soddisfa la prova se durante l'esposizione all'interferenza
l'errore del misuratore di velocità non supera l'errore massimo tollerato.
4.3.7.19 Prova di resistenza alle interferenze d'accoppiamento delle linee
Il misuratore di velocità mobile deve resistere ai fenomeni transitori elettrici che
possono verificarsi sulle linee di alimentazione dei veicoli.
La prova è effettuata unicamente sui dispositivi destinati all'installazione a bordo di
veicoli, alimentati con la batteria del veicolo stradale a motore.
La prova è effettuata conformemente alla norma tecnica pertinente.19)
Sono sottoposti a prova i seguenti impulsi: –60 V e +40 V. La prova deve essere
effettuata sul dispositivo acceso. Una prova di precisione è effettuata durante
l'esposizione all'interferenza.
Il misuratore di velocità soddisfa la prova se durante l'esposizione all'interferenza
l'errore del misuratore di velocità non supera l'errore massimo tollerato.
4.4
Prove in sede di verifica prima e verifiche successive
4.4.1 In sede di verifica prima dei misuratori di velocità è necessario controllare la
conformità dello strumento considerato al tipo omologato ed effettuare una serie di
prove in base al tipo di misuratore di velocità, ai sensi dei punti da 4.3.1 a 4.3.6.
4.4.2 In sede di verifiche successive dei misuratori di velocità è necessario controllare la
conformità dello strumento considerato al tipo omologato ed effettuare una serie di
prove in base al tipo di misuratore di velocità, ai sensi dei punti da 4.3.1 a 4.3.5. In
caso di misuratore di velocità mobile, occorre effettuare anche la prova di cui al punto
4.3.6.2.
5.
Verifica
Il misuratore di velocità che soddisfa i requisiti stabiliti per tutte le prove viene
contrassegnato con il marchio di verifica e si procede all'emissione del documento di
verifica di cui all'articolo 15 della legge.
Le parti che a seguito di interventi non autorizzati potrebbero causare l'emissione di
risultati errati devono essere munite di un marchio di sicurezza (sigillo o altro metodo
di protezione da interventi non autorizzati).
I marchi di verifica e quelli di sicurezza devono essere collocati sul misuratore di
velocità in conformità della decisione sull'omologazione del tipo del misuratore.".
Articolo II
Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2015.
ISO 7637-3 Veicoli stradali – Interferenze elettriche indotte e accoppiate – Parte 3: Interferenze elettriche da
accoppiamento capacitivo e induttivo tramite le linee non di alimentazione.
19)
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