LISUG-PROT-N-1_DEL_2016

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Libero Sindacato Ufficiali Giudiziari
Membro Fondatore dell’Union Internazionale des Huissiers de Justice
Membre Consultatif du Conseil Economique ed Social de l’O.N.U.
Membre de la Conference de la Haye- Membre du Conseil de l’Europe
Piazza Cenni, Napoli
Fax 0818045043
Roma 04/01/2016
PROT.N.1/2016
Oggetto: incontro del 19/11/2015 sulle riqualificazioni previste dalla legge 132/05
La recente pubblicazione della legge di stabilità evidenzia, al comma 773 che le
nostre segnalazioni al Ministro ed ai Gruppi Parlamentari non sono state vane.
Mentre le OO.SS. confederali raccontavano le solite balle ai loro iscritti e, cioè, che
tutti i 5600 cancellieri ex B3 e tutti i circa 1500 ufficiali giudiziari ex B3 sarebbero
passati funzionari F1, il Legislatore si è ricordato ( e noi, in tal senso lo abbiamo
sollecitato) che le norme relative alla progressione verticale mediante selezione
interna dell'amministrazione sono state dichiarate costituzionalmente illegittime
dalla Corte costituzionale con la sentenza del 4 gennaio 1999 n. 1 che è stata poi
seguita da circa 37 altre sentenze dello stesso tenore.
Con tali sentenze, rammentiamo ai più giovani, è stato censurato l'impiego del
sistema del concorso interno per l'accesso al pubblico impiego, essendosi affermato
che la Costituzione impone al legislatore di attuare procedure selettive che
garantiscano in maniera adeguata l'accesso a tutti dall'esterno.
Nella motivazione di tali sentenze viene precisato che "al regime del pubblico
concorso, funzionale al buon andamento della p.a. non si sottraggono i passaggi ad
una fascia funzionale superiore; ciò in quanto in tali passaggi è ravvisabile una forma
di reclutamento con la connessa esigenza di un selettivo accertamento delle
attitudini, da non rivolgere al solo interno della stessa amministrazione".
Nel pur vasto panorama delle successive decisioni del Consiglio di Stato, solo con la
recente sentenza 2 luglio 2015 n. 3284 è stata fatta la dovuta chiarezza sulla
problematica dell'utilizzazione delle graduatorie derivanti dalle procedure
cosiddette "verticali" in relazione all'entrata in vigore delle disposizioni del decreto
"Brunetta" (Dlgs 150/2009).
Il decreto legislativo ha interrotto il meccanismo di premialità del tutto riservato ai
dipendenti interni.
A tale eliminazione da parte del legislatore ha contribuito non solo la necessità di
riportare al concorso esterno l'accesso ai ruoli della PA, ma soprattutto il cattivo uso
che delle progressioni ha fatto la stragrande maggioranza delle amministrazioni,
soprattutto locali.
In tal senso è illuminante quanto segnalato dal MEF (vittima della prima sentenza
della Corte Costituzionale) nelle proprie ispezioni: le stesse hanno posto in rilievo
che più della metà degli enti verificati non ha rispettato le norme fissate per le
progressioni verticali.
Le irregolarità più frequenti hanno riguardato il mancato rispetto del principio, di
derivazione costituzionale, dell'adeguato accesso dall'esterno, mentre per un
numero più limitato di amministrazioni è stato superato il limite massimo delle
assunzioni ammesse.
In alcuni casi, infine, sono state riscontrate entrambe le anomalie.
Malgrado che in non pochi casi le ispezioni abbiano "dimenticato" di valutare come
il comportamento dell'amministrazione sia stato non solo condizionato dalle
pressanti richieste sindacali ma soprattutto dall'incertezza applicativa della norma
tale da richiedere interventi da parte del giudice amministrativo e addirittura della
stessa Corte costituzionale.
Il tentativo di ovviare con qualche legge regionale seppur posto in essere è stato
prontamente eccepito in sede di controllo di legittimità costituzionale della norma
regionale da parte del Governo.
La questione delle progressioni verticali (e che fine dovevano fare le pendenti
graduatorie) è di nuovo venuta a galla dopo la preferenza accordata dal legislatore
scorrimento delle graduatorie rispetto alla indizione di un nuovo concorso.
Già con la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la differenza tra
progressioni verticali e concorsi sembrava sufficientemente delineata ma adesso con
la recente decisione la questione appare definitivamente chiusa.
Il Consiglio di Stato, infatti, afferma che in seguito all'entrata in vigore degli articoli
24 e 62 del Dlgs 150/2009, le progressioni verticali tra aree diverse (o tra categorie
come negli enti locali e Regioni) avvengono tramite concorso pubblico ovvero
mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici già espletati; dal
concetto di concorsi pubblici vanno tenute distinte le procedure selettive interne e,
conseguentemente, non può procedersi allo scorrimento di graduatorie risultanti
dalle medesime procedure selettive interne precedentemente svolte; ciò in base
all'articolo 97, comma quarto, della Costituzione per il quale le procedure interne
finalizzate alla progressione devono essere stabilite per legge, e non dalla
contrattazione collettiva, in quanto modalità di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni.
In altri termini, il principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie di
precedenti concorsi può applicarsi esclusivamente ai concorsi pubblici per il livello
che gli stessi offrono in un ambito di procedure concorsuali rigorosamente
omogenee.
Per valutare il comportamento amministrativo delle amministrazioni non può essere
dimenticato che la circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 del Dipartimento della
Funzione pubblica vieta di ricorrere allo scorrimento di graduatorie relative a idonei
delle progressioni verticali a decorrere dal 1° gennaio 2010.
La successiva circolare n. 5 del 2013 del dipartimento della Funzione pubblica,
precisa che «resta fermo il principio che, per effetto del richiamato articolo 24,
comma 1, del Dlgs 150/2009, l'utilizzo delle graduatorie relative ai passaggi di area
banditi anteriormente al 1 gennaio 2010, in applicazione della previgente disciplina
normativa, è consentito al solo fine di assumere i candidati vincitori e non anche gli
idonei della procedura selettiva».
Ne discende, quindi, che ai 1500 posti di Funzionario F1, tanto per le cancellerie che
per gli UNEP, accederanno solo coloro che avranno gli stessi titoli di studio richiesti
per l’esterno.
Ogni altra interpretazione data dalle OO.SS. per fare tessere è assolutamente
destituita di fondamento.
Il Segretario Generale
nino laganà
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