Attività del Ministero della Sanità nella lotta al tabagismo Dott.ssa Daniela Galeone Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione Ufficio VI - Dipendenze da farmaci sostanze d’abuso e alcool XVI CONGRESSO NAZIONALE SIMG Firenze, 2-4 dicembre 1999 2 Il fumo di tabacco, definito dall' Organizzazione Mondiale della Sanità "la prima causa di morte facilmente evitabile", rappresenta ancora, nel nostro Paese, un serio problema di sanità pubblica. Ogni anno il tabacco è responsabile della morte di circa 3,5 milioni di persone nel mondo e questo numero è destinato ad aumentare nei prossimi anni. In Italia il consumo di prodotti del tabacco sarebbe responsabile di oltre 90.000 morti all’anno. I più recenti dati statistici (ISTAT - Rapporto annuale 1998) riferiscono, nel nostro paese, una prevalenza di fumatori del 24,9% della popolazione ultraquattordicenne (33,1% maschi e 17,3% femmine) ed un aumento dei fumatori tra i giovani in età dai 15 ai 24 anni (dal 17,4 del 1993 al 20,5 del 1997). Il mantenimento del tabagismo è, spesso, favorito da un atteggiamento culturale di apprezzamento sociale dell’ uso del tabacco, legato anche, soprattutto fra i giovani, al connubio pubblicitario “prodotti del tabacco-manifestazioni sportive”. Numerose ricerche hanno dimostrato, inoltre, che la nicotina provoca dipendenza fisica e psichica sebbene l’intensità e la qualità della perturbazione psichica e l’alterazione dei rapporti sociali conseguenti agli effetti farmacologici della sostanza non siano paragonabili a quelli delle classiche “droghe”. Gli interventi finalizzati alla riduzione dell’uso di prodotti del tabacco rappresentano, pertanto, uno degli impegni maggiori da parte del Ministero della sanità. In linea con gli intenti di organismi sanitari internazionali, come l’O.M.S., il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 ha introdotto, tra gli obiettivi diretti a “Promuovere comportamenti e stili di vita per la salute”, la lotta al tabagismo e quindi la prevenzione dei problemi sanitari connessi all’esposizione al fumo attivo e passivo, definendo obiettivi generali e specifici da perseguire ed indicando le azioni da realizzare attraverso provvedimenti nazionali e interventi regionali e locali. Tra le azioni individuate è indicato il sostegno alle iniziative di disassuefazione dal fumo, impegnando in particolare i medici di medicina generale. Presso il Dipartimento della Prevenzione del Ministero della sanità, inoltre, è attiva una Commissione avente il compito di fornire indicazioni tecnico- scientifiche per la elaborazione di proposte di intervento legislativo nonché per la definizione di programmi di prevenzione primaria e secondaria del danno fisico alla salute derivante dall’uso di prodotti di tabacco. La Commissione, partendo dal principio che sia un diritto del cittadino il non essere costretto a inalare il fumo altrui ha individuato una serie di azioni per la tutela della salute pubblica sia dai danni del fumo attivo che di quello passivo: promuovere un maggiore rispetto dei divieti esistenti, proporre una nuova regolamentazione degli ambienti in cui è vietato fumare, predisporre un programma di interventi diretti in particolare alla popolazione giovanile - al fine di ottenere la diminuzione del consumo dei prodotti del tabacco. Uno degli impegni che la Commissione ha assolto è stato quello di elaborare delle “Linee guida per una corretta interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo” allo scopo di offrire un panorama completo della specifica normativa sul divieto di fumare, fornendo chiarimenti sugli 3 aspetti che più frequentemente hanno determinato difficoltà applicative (responsabili dei controlli, sanzioni, modalità di pagamento, etc.). La Commissione ha effettuato, inoltre, uno studio sulla applicabilità del divieto di fumare in tutti i luoghi di lavoro, anche non aperti al pubblico, esaminando, in particolare, il D.L.vo 626/94 e successive modificazioni e la sentenza della Corte Costituzionale n. 399 del dicembre 1996. La sentenza della Corte afferma che “se pur non è ravvisabile nel nostro diritto positivo un divieto assoluto e generalizzato di fumare in ogni luogo di lavoro chiuso, non si può disconoscere che nell’ordinamento già esistono disposizioni intese a proteggere la salute dei lavoratori da tutto ciò che è atto a danneggiarla, ivi compreso il fumo passivo”. La sentenza recita, inoltre, che “se alcune norme prescrivono legislativamente il divieto assoluto di fumare in speciali ipotesi (e chiaramente si riferisce alla L. n. 584/75 ed alla Direttiva del 14/12/95) ciò non esclude che da altre disposizioni discenda la legittimità di analogo divieto con riguardo a diversi luoghi e secondo particolari circostanze concrete......” “...è inesatto ritenere, comunque, che altri rimedi voluti dal vigente sistema normativo siano inidonei alla tutela della salute dei lavoratori anche rispetto ai rischi del fumo passivo”. La Corte Costituzionale individua, tra gli altri, nell’art. 32 della Costituzione, nonché nell’art. 9 del D.P.R. n. 303/56, come modificato dall’art. 16 del D.L.vo n. 242/96 le norme che apprestano una tutela per la salute dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro, anche dai rischi che possono derivare loro dal fumo passivo. L’art. 32 della Costituzione recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività ...” L’art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall’art. 33, comma 6, del decreto legislativo 626/94 e modificato dall’art. 16 del D.P.R. 242/96 stabilisce la necessità che i lavoratori dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, “anche ottenuta con impianti di aerazione”; tali impianti devono essere sempre mantenuti in efficienza e devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d’aria fastidiose. Alla luce delle norme citate la Commissione è giunta alle seguenti conclusioni: 1. non può considerarsi salubre un’aria inquinata da fumo di tabacco; il diritto all’ambiente salubre deve essere garantito, pertanto, in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati; 2. qualsiasi pericolo per la salute del lavoratore derivante dall’inquinamento dell’aria - ivi compreso quello causato dal fumo - deve essere eliminato; 3. il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, deve prevalere sui liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale (es. il comportamento del fumare); 4. i datori di lavoro devono attivarsi per verificare se in concreto la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata ed attuare le varie misure possibili a tutela della salute (creazione di ambienti riservati ai fumatori, orari in cui i fumatori possano recarsi in appositi luoghi in cui è consentito fumare, creare adeguati impianti di aerazione, predisporre dei divieti). 4 Questo studio è stato preliminare all’elaborazione da parte della Commissione di una bozza di disegno di legge. L’esigenza di un disegno di legge sul divieto di fumare è nata dalla constatazione della esistenza di una serie di normative in materia che si sono stratificate nel tempo senza un adeguato coordinamento, portando spesso ad una difficoltà applicativa che vanifica lo sforzo dispiegato in questo settore. Nella bozza proposta si è ritenuto opportuno, per motivi connessi con la finalità stessa della legge che è quella di tutelare i cittadini anche dall’esposizione al fumo passivo, esordire direttamente con il principio della proibizione del fumo. In linea generale, infatti, dovrebbe valere il concetto che non fumare è la regola e fumare è l’eccezione, segnalata da apposite indicazioni. L’esplicita previsione del testo predisposto dovrebbe consentire finalmente di evitare il ricorso alla sola interpretazione giurisprudenziale del D.lg. 626/94, definendo una volta per tutte la questione dei luoghi di lavoro. La bozza disciplina, inoltre, le aree riservate ai soggetti fumatori, per consentire l’esercizio della loro scelta in modo compatibile con la tutela dei non fumatori. Sono, quindi, definiti i requisiti che le aree in parola devono soddisfare, ponendo precisi limiti e vincoli a tutela dello stesso fumatore. Si rileva che nella formulazione si è ritenuto di indicare la possibilità di istituire tali aree, in quanto la istituzione di un obbligo vero e proprio è parsa eccessivamente pesante, soprattutto per esercizi di piccole dimensioni, come i bar, o per quelle situazioni in cui comunque l’onere economico per gli impianti può risultare insostenibile. Il testo individua con precisione gli obblighi dei responsabili delle strutture. Le attività della Commissione proseguiranno con la predisposizione di un documento “quadro” entro cui collocare le iniziative di prevenzione, educazione alla salute, ma anche di disassuefazione dal tabagismo, in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Piano Sanitario Nazionale. Tale documento dovrebbe fornire i parametri irrinunciabili per lo svolgimento di attività nel settore, nonché indicazioni concrete sulle modalità di realizzazione dei diversi interventi. L’attività di prevenzione dei danni alla salute provocati dal fumo di tabacco, costantemente promossa dal Ministero della sanità, si è svolta, nel nostro Paese, soprattutto attraverso interventi di carattere legislativo che hanno riguardato la regolamentazione del fumo negli ambienti pubblici, la pubblicità dei prodotti di tabacco, le avvertenze sulle confezioni dei prodotti di tabacco, il controllo del tenore di catrame nelle sigarette, la riduzione delle disponibilità di prodotti del tabacco a basso costo, l'educazione ed informazione sui danni prodotti dal fumo. Regolamentazione del fumo negli ambienti pubblici Il divieto di fumare è attualmente regolato dalla Legge 11 novembre 1975 n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico". La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici" del 14 dicembre 1995 (G.U. n.11 del 15-1-1996) ha esteso il divieto di fumo nei locali chiusi, destinati al ricevimento del pubblico, presso i quali si erogano servizi pubblici. 5 Divieto di vendita e somministrazione ai minori di 16 anni Il Regio Decreto del 24.12.19934, n. 2316 (Testo unico delle leggi sulla protezione e l’assistenza della maternità e dell’infanzia) stabilisce tale divieto all’art. 25. Lo stesso articolo vieta ai minori di 16 anni di fumare in luogo pubblico. Pubblicità dei prodotti di tabacco La normativa vigente in materia è costituita dalla Legge 22 febbraio 1983 n. 52, la quale stabilisce che "la propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, è vietata" (senza fare distinzioni tra pubblicità diretta ed indiretta) e che "i proventi delle sanzioni amministrative...", irrogate per infrazione alla medesima, affluiscano "ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria, nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione delle patologie da fumo". Le risorse affluite al suddetto capitolo, tuttavia, sono state talmente esigue da non permettere, negli ultimi anni, la realizzazione di specifiche attività di ricerca e prevenzione. Con il D.M. 30 novembre 1991 n. 425, in attuazione degli articoli 13, 15, e 16 della Direttiva CEE 89/522, è stata, inoltre, “vietata la pubblicità televisiva delle sigarette e di ogni altro prodotto del tabacco, anche se effettuata in forma indiretta...”. Un ulteriore passo avanti per quanto riguarda la regolamentazione della pubblicità ai prodotti del tabacco è stato fatto con l’approvazione della Direttiva 98/43/CE del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. Tale direttiva, discussa dal 1989 a causa dell’opposizione di alcuni paesi membri della comunità, vieta “ogni forma di pubblicità o di sponsorizzazione” (art. 3). Gli stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 luglio 2001. E’ prevista, tuttavia, la possibilità di differire l’applicazione dell’articolo 3 in alcuni casi particolari. Avvertenze sulle confezioni dei prodotti di tabacco Le Direttive comunitarie 89/622 e 92/41, circa le “specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti di tabacco” sono state interamente recepite nel nostro Paese con l'introduzione obbligatoria dell’avvertenza generale più due avvertenze specifiche, scelte a rotazione tra quelle contenute nell'apposito elenco, il cui fine è quello di rendere consapevole il fumatore dei danni che causa a se stesso ed a coloro che subiscono l'esposizione al fumo passivo. Tale normativa è contenuta nella Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (G.U. 12/1/91 n.10), in alcuni specifici Decreti del Ministero delle Finanze e nella Legge 22 febbraio 1994, n. 146, art. 23. Contenuto di catrame nel tabacco Il condensato o catrame riveste un’estrema importanza in quanto alle sostanze chimiche che lo compongono si imputano parte degli effetti cancerogeni del fumo di sigaretta. E' necessario, pertanto, 6 poter controllare il contenuto di tale sostanza, la cui concentrazione varia secondo il tipo di tabacco utilizzato. La Direttiva CEE 90/239, recepita con la Legge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 37, stabilisce, pertanto, i contenuti massimi di condensato per l'Italia e per gli altri Paesi. In Italia, dal 31 dicembre 1997, non possono essere commercializzate sigarette con un contenuto di catrame superiore a 12 mg. Disponibilità di prodotti di tabacco a buon mercato L'imposizione della tassazione sul tabacco può essere considerata un mezzo per la riduzione del consumo. Si è assistito, infatti, sia in Italia sia in altri paesi ad una transitoria riduzione della domanda dopo l'aumento del prezzo delle sigarette; è opportuno, tuttavia, precisare che solo una piccola parte di exfumatori hanno dichiarato di aver smesso spinti dall'aumento del costo delle sigarette. Nel nostro Paese (Legge 18 gennaio 1994, n. 50) al fine di contrastare la disponibilità di prodotti a basso costo, è punita non solo la vendita, ma anche l'acquisto dei prodotti di contrabbando; le ditte produttrici, inoltre, sono considerate responsabili della destinazione del prodotto, il quale deve essere identificabile attraverso un sistema di riconoscimento. Ai soggetti sorpresi ad acquistare sigarette o altri tabacchi lavorati esteri di contrabbando, infine, oltre alle sanzioni penali è irrogata anche una sanzione amministrativa di lire centomila. Educazione-informazione Il DPR 309/90 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza) stabilisce (artt. 104, 105,106) che il Ministero della Pubblica Istruzione svolga attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. I suddetti obiettivi sono perseguiti attraverso l'organizzazione di corsi di studio per gli insegnanti e attraverso l'attività dei centri di informazione e consulenza (CIC), istituiti nelle scuole secondarie superiori, in collaborazione con operatori delle unità sanitarie locali. L'art. 107 stabilisce, inoltre, attività di formazione e informazione promosse dal Ministero della Difesa. Attraverso tali strumenti i giovani dovrebbero essere informati anche sul problema “fumo” e sulle sue implicazioni nei confronti della salute.